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[doc. web n. 1622614]
Provvedimento del 21 aprile 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTE le istanze datate 9 novembre 2008 e 14 dicembre 2008 formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Telecom
Italia S.p.A., con le quali Renzo Lodrini, nel contestare l'avvenuta attivazione sulla propria utenza di
telefonia mobile TIM del servizio di connessione a Internet "mai richiesto" e il conseguente addebito di
una somma pari a 30 euro per "tentativi di connessione", ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati,
la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti
cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili
eventualmente designati; rilevato che con le medesime istanze l'interessato ha chiesto la "comunicazione
di copia dell'eventuale contratto di attivazione dei servizi internet sulla propria utenza di telefonia
mobile" e si è altresì opposto al trattamento dei propri dati personali per fini promozionali;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 gennaio 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il
quale Renzo Lodrini (rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Pezzi), non avendo ricevuto un idoneo
riscontro, ha ribadito le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e ha chiesto,
altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2009 con la quale questa Autorità,
ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle
richieste dell'interessato, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi
dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota dell'11 marzo 2009;
VISTA la memoria pervenuta via fax il 10 febbraio 2009 con la quale la società resistente (rappresentata e
difesa dall'avv. Giovanni Guerra), nello scusarsi per il ritardo con cui ha fornito riscontro alle istanze del
ricorrente con nota del 26 gennaio 2009 (di cui ha allegato copia), ha dichiarato di aver provveduto ad
"annotare nei sistemi informativi aziendali, dal giorno 11 novembre 2008, l'opposizione all'utilizzo dei
suoi dati per fini promozionali e pubblicitari (da lei precedentemente manifestata con lettera… del 9
novembre 2008" ed ha, altresì, sottolineato come "la possibilità di fruire del servizio WAP, al pari di altri
servizi come quello di trasmissione dati, di messaggistica personale (SMS) e multimediale (MMS) rientra
tra le funzioni automaticamente ricomprese nell'ambito del servizio di telefonia mobile fornito a seguito
dell'acquisto e dell'attivazione di una sim card prepagata di TIM, ove chiaramente il telefonino in uso
supporti la relativa tecnologia come la maggior parte degli apparecchi telefonici in commercio";
VISTA la nota fatta pervenire via fax il 13 febbraio 2009 con la quale il ricorrente ha sottolineato come la
propria "utenza di telefonia mobile è alquanto risalente nel tempo (anni '90), quando il servizio wap non
era commercializzato" e che "il semplice acquisto di un nuovo cellulare (ma mantenendo la medesima
scheda telefonica e il medesimo contratto), non può certo ritenersi quale accettazione contrattuale di
nuove condizioni e nuovi servizi (…)"; visto che nella medesima nota il ricorrente ha ribadito la richiesta
di avere copia del contratto di telefonia mobile intercorrente con la società resistente;
VISTA la nota pervenuta via fax il 2 marzo 2009 con la quale la società resistente ha precisato che "i dati
personali relativi all'utenza di telefonia mobile del Sig. Lodrini risultano essere stati acquisiti nell'agosto
2005 (…) e prima, nel 2003, risultava effettuata la variazione per l'utenza dell'interessato da TACS a
GSM. Ciò posto, se all'epoca dell'attivazione della numerazione telefonica in questione era in effetti
disponibile una tecnologia di rete (TACS) che non permetteva di fruire di servizi quali il WAP, già da
diversi anni (con il passaggio a GSM o GPRS), l'abbonato – come ogni altro cliente – può fruire di tali
servizi, purché utilizzi un telefonino di nuova generazione con inserita la stessa sim card relativa alla sua
utenza, mediante apposita configurazione dell'apparecchio, ove necessario, e/o sua volontaria selezione
delle apposite funzioni, come descritte anche nei relativi manuali d'uso (…)"; visto che nella medesima
nota la resistente ha quindi ribadito che "non vi è stato alcun trattamento di dati relativo ad un'asserita,
arbitraria attivazione od erogazione di un servizio non richiesto" e che il "trattamento dei dati personali
a fini di inoltro e fatturazione delle comunicazioni effettuate dal ricorrente tramite WAP (al pari di
servizi di messaggistica SMS e MMS, trasmissione dati, ecc) fa parte del novero dei servizi di
comunicazione elettronica fruibili (…) tramite qualsiasi scheda prepagata da coloro che siano in
possesso di apparecchi terminali a ciò abilitati"; rilevato che la resistente ha altresì sottolineato come la
richiesta dell'interessato di ottenere copia dell'eventuale contratto dei servizi internet debba considerarsi a
proprio avviso inammissibile, ribadendo comunque che "per usufruire del servizio WAP non è previsto
nessun contratto di attivazione";
RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione limitatamente alle richieste avanzate ai sensi
della disciplina in materia di protezione dei dati personali e riferite specificamente ai dati relativi al
servizio di connessione ad internet sull'utenza di telefonia mobile utilizzata dal ricorrente; rilevato che
non vengono in questa sede prese in considerazione le contestazioni relative alla somma richiesta a titolo
di "tentativi di connessione ad internet" (in ordine alle quali questa Autorità non ha competenza), né
l'istanza, peraltro avanzata solo nell'atto di ricorso, di opposizione al trattamento dei dati relativi a tale
servizio che peraltro non appare, dalla documentazione in atti, essersi svolto in modo illecito;
CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba
fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare
copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, imponendo al medesimo
titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo
oscuramento di eventuali dati relativi a terzi (modalità di riscontro che risulta essere stata adottata in
questo caso dalla società resistente);
RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2,
del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato,
sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da
liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti all'odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria,
considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a
carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per
giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell'interessato;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del
procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per
giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore
del ricorrente
Roma, 21 aprile 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi