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[doc. web n. 1622614] Provvedimento del 21 aprile 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTE le istanze datate 9 novembre 2008 e 14 dicembre 2008 formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con le quali Renzo Lodrini, nel contestare l'avvenuta attivazione sulla propria utenza di telefonia mobile TIM del servizio di connessione a Internet "mai richiesto" e il conseguente addebito di una somma pari a 30 euro per "tentativi di connessione", ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con le medesime istanze l'interessato ha chiesto la "comunicazione di copia dell'eventuale contratto di attivazione dei servizi internet sulla propria utenza di telefonia mobile" e si è altresì opposto al trattamento dei propri dati personali per fini promozionali; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 gennaio 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale Renzo Lodrini (rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Pezzi), non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribadito le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota dell'11 marzo 2009; VISTA la memoria pervenuta via fax il 10 febbraio 2009 con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guerra), nello scusarsi per il ritardo con cui ha fornito riscontro alle istanze del ricorrente con nota del 26 gennaio 2009 (di cui ha allegato copia), ha dichiarato di aver provveduto ad "annotare nei sistemi informativi aziendali, dal giorno 11 novembre 2008, l'opposizione all'utilizzo dei suoi dati per fini promozionali e pubblicitari (da lei precedentemente manifestata con lettera… del 9 novembre 2008" ed ha, altresì, sottolineato come "la possibilità di fruire del servizio WAP, al pari di altri servizi come quello di trasmissione dati, di messaggistica personale (SMS) e multimediale (MMS) rientra tra le funzioni automaticamente ricomprese nell'ambito del servizio di telefonia mobile fornito a seguito dell'acquisto e dell'attivazione di una sim card prepagata di TIM, ove chiaramente il telefonino in uso supporti la relativa tecnologia come la maggior parte degli apparecchi telefonici in commercio"; VISTA la nota fatta pervenire via fax il 13 febbraio 2009 con la quale il ricorrente ha sottolineato come la propria "utenza di telefonia mobile è alquanto risalente nel tempo (anni '90), quando il servizio wap non era commercializzato" e che "il semplice acquisto di un nuovo cellulare (ma mantenendo la medesima scheda telefonica e il medesimo contratto), non può certo ritenersi quale accettazione contrattuale di nuove condizioni e nuovi servizi (…)"; visto che nella medesima nota il ricorrente ha ribadito la richiesta di avere copia del contratto di telefonia mobile intercorrente con la società resistente; VISTA la nota pervenuta via fax il 2 marzo 2009 con la quale la società resistente ha precisato che "i dati personali relativi all'utenza di telefonia mobile del Sig. Lodrini risultano essere stati acquisiti nell'agosto 2005 (…) e prima, nel 2003, risultava effettuata la variazione per l'utenza dell'interessato da TACS a GSM. Ciò posto, se all'epoca dell'attivazione della numerazione telefonica in questione era in effetti disponibile una tecnologia di rete (TACS) che non permetteva di fruire di servizi quali il WAP, già da diversi anni (con il passaggio a GSM o GPRS), l'abbonato – come ogni altro cliente – può fruire di tali servizi, purché utilizzi un telefonino di nuova generazione con inserita la stessa sim card relativa alla sua utenza, mediante apposita configurazione dell'apparecchio, ove necessario, e/o sua volontaria selezione delle apposite funzioni, come descritte anche nei relativi manuali d'uso (…)"; visto che nella medesima nota la resistente ha quindi ribadito che "non vi è stato alcun trattamento di dati relativo ad un'asserita, arbitraria attivazione od erogazione di un servizio non richiesto" e che il "trattamento dei dati personali a fini di inoltro e fatturazione delle comunicazioni effettuate dal ricorrente tramite WAP (al pari di servizi di messaggistica SMS e MMS, trasmissione dati, ecc) fa parte del novero dei servizi di comunicazione elettronica fruibili (…) tramite qualsiasi scheda prepagata da coloro che siano in possesso di apparecchi terminali a ciò abilitati"; rilevato che la resistente ha altresì sottolineato come la richiesta dell'interessato di ottenere copia dell'eventuale contratto dei servizi internet debba considerarsi a proprio avviso inammissibile, ribadendo comunque che "per usufruire del servizio WAP non è previsto nessun contratto di attivazione"; RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione limitatamente alle richieste avanzate ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali e riferite specificamente ai dati relativi al servizio di connessione ad internet sull'utenza di telefonia mobile utilizzata dal ricorrente; rilevato che non vengono in questa sede prese in considerazione le contestazioni relative alla somma richiesta a titolo di "tentativi di connessione ad internet" (in ordine alle quali questa Autorità non ha competenza), né l'istanza, peraltro avanzata solo nell'atto di ricorso, di opposizione al trattamento dei dati relativi a tale servizio che peraltro non appare, dalla documentazione in atti, essersi svolto in modo illecito; CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi (modalità di riscontro che risulta essere stata adottata in questo caso dalla società resistente); RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell'interessato; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente Roma, 21 aprile 2009 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Chiaravalloti IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi