Bozza del 10/3/1997_Documento di Ricerca N

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Bozza del 10/3/1997_Documento di Ricerca N
Documento di ricerca n. 57
LETTERE DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ IN CASO DI UTILIZZO DI
CARTE DI LAVORO DI UN REVISORE DA PARTE DI UN ALTRO
REVISORE NEL CONTESTO DI UN LAVORO DI “DUE DILIGENCE” O
SIMILARE
A)
Scopo del presente documento
Scopo del presente documento è quello di fornire dei modelli di lettere di scarico
di responsabilità che devono essere preparate, nel contesto di un lavoro di “due
diligence”, dal revisore che aveva svolto la revisione contabile del bilancio di una
società. Trattasi della situazione nella quale al predetto revisore viene richiesto da
parte della società cliente di mettere le proprie carte di lavoro relative a detta
revisione a disposizione di altro revisore, il quale deve svolgere su tale società e
sul relativo bilancio un lavoro di “due diligence” o similare su incarico di un
potenziale investitore o finanziatore.
B)
Breve discussione delle situazioni che richiedono la predisposizione delle lettere
di scarico della responsabilità
Potenziali acquirenti in modo totale o parziale delle azioni o quote di una società
e potenziali finanziatori sono le due principali categorie che in misura crescente
incaricano un revisore di svolgere un’indagine sugli aspetti patrimoniali,
finanziari, economici ed operativi di una società il cui bilancio è stato già
assoggettato a revisione contabile da altro revisore. Tale indagine viene riferita
nel mercato finanziario internazionale con l’espressione di “due diligence”.
Spesso quale parte di tale indagine il potenziale investitore o il potenziale
finanziatore richiedono al revisore incaricato del lavoro di “due diligence” di
esaminare le carte di lavoro predisposte dal revisore che ha svolto la revisione
contabile del bilancio della società nella quale si intende investire o alla quale o
per la quale si intende concedere finanziamenti.
Le predette operazioni di investimento o di finanziamento comportano rilevanti
rischi per le parti della trattativa e per i revisori contabili coinvolti.
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I rischi derivano dal fatto che viene a crearsi una situazione anomala rispetto a
quella di una normale revisione contabile. Infatti, nella normale situazione della
revisione contabile il revisore che ha ricevuto l’incarico svolge il procedimento
revisionale, lo documenta nelle carte di lavoro che hanno, fra l’altro, la
caratteristica della riservatezza e predispone la relazione che è l’unico documento
che ha circolazione presso i terzi.
Per quanto concerne le carte di lavoro va ricordato che il Documento Principi di
Revisione N° 4 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
indica che: “Le carte di lavoro sono proprietà del revisore. Le carte di lavoro - in
quanto documentano il lavoro svolto e contengono le informazioni fornite
dall’azienda in virtù di un rapporto fiduciario - devono essere accuratamente
custodite sia durante che dopo la revisione e non devono essere accessibili alle
persone non autorizzate”.
Lo stesso documento tratta anche i casi di disponibilità delle carte di lavoro data
al revisore successore, al revisore principale, all’autorità giudiziaria ed infine ad
altri.
Relativamente a quest’ultima situazione il documento indica quanto segue: “In
caso di richiesta da parte di terzi di produrre le carte di lavoro, il revisore può
aderirvi, previa autorizzazione scritta da parte dell’azienda a cui si riferiscono, e
solo nei casi in cui ci sia un valido motivo”. L’esame delle carte di lavoro nel
contesto di un lavoro di “due diligence” rientra in questo caso e, pertanto, il
revisore che ha svolto la revisione contabile non ha alcun obbligo di porre le
proprie carte di lavoro a disposizione del revisore incaricato dal potenziale
investitore o dal potenziale finanziatore. Di conseguenza, è appropriato che il
revisore il quale conceda la disponibilità delle proprie carte di lavoro prenda tutte
le necessarie cautele per i numerosi rischi che tale disponibilità comporta.
Infatti, con il predetto lavoro di “due diligence” hanno accesso alle informazioni
delle carte di lavoro il revisore incaricato del lavoro di “due diligence” e quindi
tramite la sua relazione il potenziale investitore o il potenziale finanziatore ed
eventuali altri terzi che per varie ragioni possono venire a conoscenza di quelle
informazioni. E’ evidente che l’accesso alle carte di lavoro da parte di altri enti
rispetto alla società ed al revisore che assoggetta a revisione contabile il suo
bilancio fa si che terzi direttamente o indirettamente vengano o possano venire a
conoscenza di informazioni che non avrebbero mai avuto dalla lettura del
bilancio, della nota integrativa e della relazione del revisore, nonchè della
relazione sulla gestione. I rischi sono di varia natura e sorgono sia se la trattativa
è andata a buon fine sia se la trattativa non si è concretizzata.
A titolo puramente esemplificativo, vi è il rischio:
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- che la società cliente ritenga di aver subito danni in quanto terzi sono venuti a
conoscenza di informazioni che hanno utilizzato a proprio vantaggio; infatti, le
carte di lavoro includono informazioni di varia natura: contrattuale,
finanziaria, commerciale, fiscale, di costi e prezzi, ecc.;
- che la società cliente ritenga che la trattativa non abbia avuto esito positivo a
causa di informazioni di cui il potenziale acquirente o il potenziale finanziatore
sono venuti a conoscenza attraverso l’esame delle carte di lavoro da parte del
revisore da essi incaricato;
- che il potenziale acquirente, a seguito di informazioni fornitegli dal revisore
incaricato del lavoro di “due diligence” e ottenute dall’esame delle carte di
lavoro del revisore che aveva svolto la revisione contabile del bilancio, intenda
utilizzare tali carte di lavoro ai fini della trattativa o le informazioni in esse
contenute per altri suoi fini;
- che informazioni rilevate dalle carte di lavoro pervengano ad altri terzi tramite
il potenziale acquirente o il potenziale finanziatore generando danni alla
società oggetto dell’indagine di “due diligence” o al revisore che ha svolto la
revisione contabile del bilancio.
C)
Significato di esame delle carte di lavoro da parte di altro revisore nel contesto di
un lavoro di “due diligence”
L’esame delle carte di lavoro da parte di altro revisore nel contesto di un lavoro
di “due diligence” deve consistere in una lettura delle carte di lavoro messe a
disposizione dal revisore che ha effettuato la revisione contabile del bilancio. Il
revisore incaricato del lavoro di “due diligence” può prendere nota delle
informazioni che ritiene utili e può porre specifici quesiti con il solo obiettivo di
chiedere chiarimenti su quanto indicato sulle carte di lavoro.
Per quanto concerne l’esame delle carte di lavoro si rende necessario chiarire i
seguenti punti:
a)
l’esame delle carte di lavoro deve essere considerato come uno strumento
per facilitare la raccolta delle informazioni che il revisore incaricato deve
effettuare per raggiungere gli obiettivi che si propone con il lavoro di “due
diligence”.
b) la revisione contabile del bilancio cui si riferiscono le carte di lavoro non è
stata pianificata e condotta con l’obiettivo di fornire informazioni ad un
potenziale acquirente o potenziale finanziatore. Conseguentemente, aspetti
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di interesse per loro potrebbero non essere stati specificatamente affrontati
ovvero potrebbero essere stati considerati con un’ottica diversa.
Va ricordato che non rientra tra le finalità del bilancio d’esercizio di esporre
valutazioni di cessione o riflettere le conclusioni dell’acquirente, ossia le
ragioni che lo inducono a ritenere l’acquisto di interesse e validità. Le
conclusioni del processo decisionale dell’acquirente sono espressione del
rischio connaturato alla sua funzione di acquirente; pertanto, tali conclusioni
non potranno trovare univoca valutazione quantitativa nel bilancio di
cessione e tanto meno nel bilancio d’esercizio (vedasi Documenti Principi
Contabili N° 1 e 11).
Va inoltre rilevato che la revisione contabile viene svolta tenendo conto di
due concetti fondamentali: “la significatività” e il “rischio relativo” nell’ottica
del bilancio nel suo complesso.
La discrezionalità professionale, il discernimento ed il giudizio professionale
nonchè la significatività sono stati utilizzati nell’ottica di una revisione
contabile del bilancio nel suo complesso e avrebbero potuto invece avere
gradualità o intensità diversi nel caso di obiettivi differenti come quello
perseguito ad esempio da un potenziale acquirente.
Pertanto, il lavoro svolto ai fini della revisione contabile potrebbe non essere
sufficiente per gli obiettivi fissati dal lavoro di “due diligence”.
Quanto detto in precedenza chiarisce alcune delle ragioni che rendono
necessario che il revisore incaricato dal lavoro di “due diligence” debba
considerare la conoscenza acquisita dalle carte di lavoro della revisione
contabile come base di partenza e debba svolgere in modo autonomo il
lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi del suo incarico.
Ciò si rende maggiormente necessario nel caso in cui il revisore incaricato
del lavoro di “due diligence” rilevi elementi o conclusioni per i quali egli
abbia divergenti punti di vista.
D)
Modelli di lettere di scarico di responsabilità
Sono stati formulati due modelli di lettere di scarico di responsabilità tenendo
presente quanto indicato brevemente nei paragrafi precedenti. La prima (da
predisporre in due copie), riportata nell’Allegato I, è relativa all’autorizzazione
che dovrà essere ottenuta dalla società cliente, prima dell’invio della seconda (da
predisporre anch’essa in due copie) riportata nell’Allegato II, la quale è relativa
allo scarico di responsabilità nei riguardi del potenziale investitore o del
potenziale finanziatore, di altri terzi e della società cliente. Quest’ultima lettera
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dovrà essere firmata anche dal revisore da essi incaricato come indicato nel
modello.
L’obiettivo di tali lettere è quello di attuare una difesa dai rischi derivanti
dall’aver concesso la disponibilità delle carte di lavoro. A causa della varietà delle
situazioni e dei relativi rischi potranno rendersi necessari adattamenti per
migliorarne l’efficacia in singole fattispecie. Tali adattamenti dovranno attuarsi
con l’assistenza del consulente legale per valutare le situazioni e adottare una
chiara formulazione degli stessi.
I due modelli di lettere sono stati formulati per il revisore organizzato in forma
societaria (società di revisione) e sono relativi al bilancio di esercizio.
E)
Le carte di lavoro da mettere a disposizione
Si è detto in precedenza che il revisore non ha l’obbligo di mettere a disposizione
del potenziale investitore o potenziale finanziatore le proprie carte di lavoro
relative alla revisione contabile del bilancio. Pertanto, trattasi di una concessione
del revisore in una situazione particolare e comunque diversa dall’esame delle
carte di lavoro da parte del revisore successore, previsto dal Documento Principi
Contabili N° 4. Nel concedere la possibilità di fare esaminare le carte di lavoro ad
altro revisore, il revisore dovrà valutare che non vi siano validi motivi che ne
sconsigliano la concessione (ad esempio, controversie in corso con la società
cliente).
Se non vi sono validi motivi che facciano ritenere inappropriata o inopportuna la
disponibilità delle carte di lavoro, normalmente il revisore metterà a disposizione
tutte le carte di lavoro, con l’eventuale eccezione delle informazioni relative alla
gestione amministrativa del lavoro di revisione (ad esempio, ore impiegate,
dettaglio ore per voce di bilancio, ecc.).
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Il revisore che esamina le carte di lavoro dovrà limitarsi a prendere appunti. Vi
può essere, tuttavia, qualche situazione eccezionale in cui il revisore che deve
svolgere il lavoro di “due diligence” si trovi nella necessità di chiedere delle
fotocopie di alcune carte di lavoro. Il revisore che ha svolto la revisione contabile
dovrà valutare la richiesta e se accetta dovrebbe limitarsi a fornire fotocopia solo
delle carte di lavoro che riportano esclusivamente dati riflessi nei libri contabili
della società. Ad esempio, composizione dei conti, bilanci di verifica,
riconciliazioni dei conti bancari predisposti dalla società, ecc.
Aprile 1997
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ALLEGATO I
MODELLO DI LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’
CLIENTE
(Lettera inviata dalla società di revisione che aveva svolto la revisione contabile di un
bilancio alla propria società cliente a seguito della richiesta di quest’ultima di mettere
a disposizione le carte di lavoro relative alla revisione contabile di quel bilancio ad
altra società di revisione incaricata da parte di un potenziale acquirente o potenziale
finanziatore di svolgere un lavoro di “due diligence” o similare).
Spettabile Società XYZ
...................................
A.1)
Caso di revisione volontaria
Avevamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio della Società
XYZ al 31 dicembre 19XY. Il nostro esame era stato svolto secondo gli statuiti
principi di revisione. Tali principi sono costituiti dai Principi di Revisione
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri,
dalle applicabili comunicazioni Consob e, per gli argomenti da essi non trattati,
e ove applicabili, dai Principi Internazionali dell’IFAC - International Federation
of Accountants.
A.2)
Caso di revisione richiesta dalla legge
Avevamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio della Società
XYZ al 31 dicembre 19XY.
Il nostro esame era stato svolto secondo i principi ed i criteri per il controllo
contabile raccomandati dalla Consob ed effettuando i controlli che avevamo
ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci.
B)
A seguito della nostra revisione contabile avevamo predisposto la relativa
relazione datata .........., già trasmessaVi con lettera del .............................
Copia della predetta relazione, che include (aggiungere se è il caso: i nostri
commenti e/o rilievi ed) il nostro giudizio professionale, è qui allegata. In
conformità ai predetti Principi di Revisione (nel caso di revisione contabile
volontaria) ovvero ai predetti principi ed ai criteri per il controllo contabile
raccomandati dalla Consob (nel caso di revisione contabile richiesta dalla
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legge) il nostro giudizio professionale si riferisce al predetto bilancio d’esercizio
nel suo complesso e non ai singoli conti dello stesso.
Si rinvia alla nostra proposta del ................ relativa alla revisione contabile del
predetto Vostro bilancio per quanto riguarda le caratteristiche ed i limiti propri
di qualsiasi revisione contabile (1).
C)
La predetta revisione contabile fu completata alla suddetta data del
__________ e da allora non abbiamo svolto altri lavori di revisione.
D)
In relazione a (descrivere l’operazione: ad esempio possibile acquisizione o
finanziamento), da parte della Società ABC, ci avete richiesto di mettere a
disposizione della società di revisione FGH le nostre carte di lavoro relative alla
revisione contabile del bilancio d’esercizio della Vostra Società al 31 dicembre
19XY. A tale riguardo, siamo stati da Voi informati che la predetta società di
revisione FGH è stata incaricata dalla Società ABC di svolgere sulla Vostra
società e sul Vostro bilancio al 31 dicembre 19XY un’indagine di natura
patrimoniale, economica e finanziaria, nota nei mercati internazionali con
l’espressione di “due diligence”.
E)
Le carte di lavoro predisposte in relazione alla predetta revisione contabile
costituiscono la principale documentazione a supporto del nostro giudizio
professionale e contengono, fra l’altro, informazioni relative alla Vostra Società
di varia natura (esemplificate successivamente), le procedure di verifica svolte,
nonchè le conclusioni sulla base delle quali è stato formulato il giudizio
professionale espresso sul Vostro bilancio d’esercizio nel suo complesso in
precedenza menzionato.
Le informazioni relative alla Vostra Società incluse nelle nostre carte di lavoro
sono, a titolo puramente esemplificativo, di natura contrattuale, finanziaria,
commerciale, fiscale, di costi e prezzi, ecc. e, pertanto includono anche
informazioni operative che normalmente le aziende considerano riservate nei
confronti di terzi, la cui conoscenza è però indispensabile per lo svolgimento del
lavoro di revisione di un bilancio d’esercizio.
F)
Con la firma della copia della presente lettera, che ci dovrà essere restituita:
1) Ci autorizzate a far esaminare le carte di lavoro relative alla revisione
contabile del bilancio d’esercizio da parte della società di revisione FGH
incaricata dalla società ABC ed a fornire a detta società di revisione
eventuali chiarimenti verbali rispondendo a specifici quesiti da essa posti
limitatamente a quanto riportato nelle carte di lavoro.
1 ( ) Accertare che i limiti siano stati indicati nella proposta e in modo completo.
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2) Ci confermate che da quanto indicato nel precedente punto 1) non deriverà
alcuna nostra responsabilità nei Vostri confronti, anche qualora l’utilizzo da
parte della Società ABC delle informazioni che il revisore incaricato da
detta società otterrà dalle nostre carte di lavoro dovesse causare danni alla
Vostra società, in particolare impedendo il buon esito della trattativa o
determinandone la sua sospensione.
G)
Prima di mettere a disposizione della società di revisione FGH le nostre carte di
lavoro otterremo dalla Società ABC lettera di manleva per danni e oneri che
dovessero gravare sulla nostra società di revisione, i nostri soci, dipendenti e
altri collaboratori per avere concesso l’esame delle carte di lavoro da parte della
società di revisione FGH. Tale lettera di manleva è per noi indispensabile.
Pertanto, in caso di mancato ottenimento, Vi informeremo tempestivamente.
OooOOOooo
(Frase di saluto)
Firma della società di revisione
Nota:
La seconda copia della lettera che dovrà essere restituita dalla società cliente dovrà
indicare:
Per accettazione
____________________________
Società XYZ
Firma:
Titolo: Rappresentante Legale
Data:
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ALLEGATO II
MODELLO DI LETTERA DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
(Lettera che la società di revisione che ha svolto la revisione contabile del bilancio di
una società deve inviare al potenziale investitore o al potenziale finanziatore per la
loro firma e per la firma della società di revisione da essi incaricata di svolgere un
lavoro di “due diligence”, a seguito della richiesta da parte della società cliente di
mettere a loro disposizione le proprie carte di lavoro relative alla predetta revisione
contabile)
Spettabile Società ABC
(potenziale acquirente o potenziale finanziatore)
1) In relazione al Vostro progetto di ............. (esempio: acquisto di XXX azioni della
Società XYZ), il Presidente della Società XYZ, Dott. XXX ci ha richiesto, di
mettere a disposizione della società di revisione FGH le carte di lavoro da noi
predisposte per lo svolgimento dell’incarico di revisione contabile del bilancio
d’esercizio della Società XYZ e di fornire a detta società di revisione eventuali
chiarimenti verbali rispondendo a specifici quesiti da essa posti limitatamente a
quanto riportato nelle carte di lavoro. A tale riguardo, il Dott. XXX ci ha informati
che la predetta richiesta è connessa all’incarico da Voi conferito alla società di
revisione FGH di svolgere sulla Società XYZ un’indagine di natura patrimoniale,
economica e finanziaria, nota nei mercati internazionali con l’espressione di “due
diligence”.
2) Come previsto dagli statuiti Principi di Revisione, (nel caso di revisione contabile
richiesta dalla legge: dai principi e dai criteri per il controllo contabile
raccomandati dalla Consob) la nostra società di revisione non ha l’obbligo di
mettere a disposizione di terzi le proprie carte di lavoro, salvo che all’autorità
giudiziaria ed all’ente che esercita il controllo sull’attività delle società di revisione,
ossia la Consob.
Tuttavia, nella presente situazione non ravvisiamo ostacoli a permettere alla società
di revisione da Voi incaricata di esaminare le nostre carte di lavoro menzionate nel
paragrafo precedente, a condizione che Voi accettiate quanto indicato nei paragrafi
successivi.
3) La nostra revisione contabile sul predetto bilancio è stata svolta:
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-------aggiungere uno dei seguenti due paragrafi
Caso di revisione volontaria:
secondo gli statuiti principi di revisione, costituiti dai Principi di Revisione enunciati
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, dalle applicabili
comunicazioni Consob e per gli argomenti da essi non trattati, e ove applicabili, dai
Principi Internazionali dell’IFAC - International Federation of Accountants.
Caso di revisione richiesta dalla legge:
secondo i principi ed i criteri per il controllo contabile raccomandati dalla Consob ed
effettuando i controlli che avevamo ritenuti necessari per le finalità dell’incarico
conferitoci.
4) In conformità ai predetti principi, il nostro esame è stato pianificato e condotto
esclusivamente con l’obiettivo di esprimere il nostro giudizio professionale sul
bilancio d’esercizio “nel suo complesso” della Società XYZ al 31 dicembre 19XY.
Tale giudizio professionale, (* aggiungere se è il caso: ,con i relativi commenti e/o
rilievi,) è incluso nella relazione datata .................., da noi redatta a completamento
della revisione contabile sul predetto bilancio, della quale potrete ottenere copia
dalla stessa società.
5) Con riferimento a quanto indicato in precedenza, desideriamo ricordare che gli
statuiti principi di revisione (nel caso di revisione richiesta dalla legge usare
l’espressione: i principi ed i criteri per il controllo contabile raccomandati dalla
Consob), tra l’altro, definiscono le caratteristiche ed i limiti insiti in qualsiasi
revisione contabile di un bilancio, la quale deve essere mirata all’espressione di un
giudizio professionale, considerando però tale bilancio “nel suo complesso”, ossia
nella sua globalità. Per quanto concerne i predetti limiti si richiamano i seguenti: la
necessità di effettuare le verifiche con il metodo del campione; la determinazione
dell’importanza relativa delle voci da verificare in base alla loro significatività e ad
una valutazione del rischio che esse possano essere affette da errori significativi; il
concetto di significatività dei predetti rischi ed errori riferito al bilancio “nel suo
complesso” e non a specifici conti o elementi dello stesso; i limiti insiti in ogni
sistema contabile - amministrativo ed in ogni sistema dei controlli interni. Di
conseguenza, a causa dei limiti predetti, nonostante ogni dovuta diligenza, permane
l’inevitabile rischio che errori ed irregolarità anche significativi possano non essere
rilevati.
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6) A maggior chiarimento di quanto indicato nei paragrafi precedenti, desideriamo far
presente che:
- in conformità ai principi di revisione (nel caso di revisione richiesta dalla legge
usare l’espressione: ai principi e criteri per il controllo contabile raccomandati
dalla Consob) in precedenza richiamati, la nostra revisione contabile non aveva
per obiettivo quello di esprimere un giudizio professionale o dare alcuna forma di
garanzia sulla correttezza dei singoli conti del bilancio nè di dare informazioni di
natura finanziaria oltre quelle desumibili da un bilancio d’esercizio;
- non abbiamo svolto la revisione contabile di bilanci a data successiva e non
abbiamo esaminato eventuali eventi successivi verificatisi dopo la data della
nostra relazione;
- la revisione contabile del bilancio cui si riferiscono le carte di lavoro non è stata
pianificata e condotta con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni di interesse
per un potenziale investitore (o finanziatore). In particolare, la discrezionalità
professionale, il discernimento e la significatività sono stati utilizzati nell’ottica di
un bilancio “nel suo complesso” e avrebbero potuto avere gradualità o intensità
diversi nel caso di differenti obiettivi. Aspetti di particolare interesse per Voi
potrebbero, quindi, non essere stati specificatamente affrontati ovvero essere stati
considerati con un’ottica diversa. Pertanto, il lavoro svolto ai fini della revisione
contabile potrebbe non essere sufficiente ai Vostri fini.
Così, a titolo puramente esemplificativo di quanto detto in precedenza, va
ricordato che nel corso di una revisione contabile potrebbero essere riscontrati
errori peraltro non rilevati nelle carte di lavoro in quanto di ammontare inferiore
alle soglie di significatività adottate nell’ottica ed ai fini dell’espressione di un
giudizio professionale sul bilancio “nel suo complesso”. Tali errori, invece,
potrebbero essere di interesse in una trattativa alla luce dei relativi termini
contrattuali.
7) Data la diversità degli obiettivi, dall’esame delle nostre carte di lavoro non potrà
essere tratta alcuna assicurazione o garanzia che le informazioni in esse contenute
siano sufficienti e idonee ai fini Vostri e della società di revisione FGH da Voi
incaricata.
Inoltre, le spiegazioni inerenti le carte di lavoro rilasciate alla società di revisione
FGH da Voi incaricata saranno limitate esclusivamente a chiarire quanto indicato
nelle carte di lavoro e non a fornire informazioni aggiuntive dalle quali possa
derivare una responsabilità da parte della nostra società di revisione, dei nostri soci,
dipendenti e altri collaboratori.
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8) Per le ragioni indicate in precedenza, l’esame delle nostre carte di lavoro da parte
della società di revisione FGH da Voi incaricata, in relazione al quale essa si limiterà
a prendere nota delle informazioni che riterrà utili, deve rappresentare uno
strumento per facilitare la raccolta delle informazioni di Vostro interesse. Pertanto,
la società di revisione FGH dovrà considerare la conoscenza acquisita dalle nostre
carte di lavoro come base di partenza e dovrà svolgere in modo autonomo il lavoro
necessario per il raggiungimento degli obiettivi del suo incarico e non potrà
utilizzare le nostre carte di lavoro come elementi a supporto dei risultati della sua
indagine.
Le informazioni delle quali la Vostra società e la società di revisione FGH da Voi
incaricata verrete a conoscenza dovranno essere utilizzate da entrambi unicamente ai
fini della trattativa (o operazione) in corso e non per scopi diversi e non dovranno
essere divulgate a terzi.
9) Ciò premesso, anche in considerazione dell’assenza di qualsiasi nostro obbligo a
rendere disponibili le carte di lavoro, non assumeremo alcuna responsabilità neppure
parziale o indiretta dall’aver permesso l’accesso alle stesse e perciò la Vostra
Società si farà carico di tutti i rischi ed oneri derivanti dall’utilizzo delle informazioni
ottenute dalle nostre carte di lavoro.
Pertanto, la Vostra Società si impegna, fra l’altro:
- - a non utilizzare le informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro per
intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della nostra società di
revisione, dei nostri soci, dipendenti e altri collaboratori;
- - a indennizzare e a manlevare la nostra società di revisione, i nostri soci,
dipendenti e altri collaboratori da ogni richiesta risarcitoria, costo o pregiudizio
che dovessero derivare da azioni intraprese da parte di terzi per ragioni che
discendono dall’ottenimento e dall’utilizzo da parte Vostra e di altri terzi delle
informazioni contenute nelle carte di lavoro messe a disposizione della società
di revisione FGH;
- - a garantire il rispetto degli obblighi da Voi assunti con la presente lettera da
parte dei collaboratori esterni che eventualmente Voi doveste utilizzare nella
trattativa, manlevandoci da ogni eventuale pretesa degli stessi nei confronti
della nostra società di revisione, dei nostri soci, dipendenti e altri collaboratori.
10) Restano ferme le responsabilità della società di revisione FGH circa la riservatezza e
gli altri doveri professionali nei nostri confronti ed a tale riguardo la società di
revisione FGH si impegna a rifondere i danni ed a rimborsare gli oneri che la nostra
società di revisione, i nostri soci, dipendenti ed altri collaboratori dovessero
sopportare a causa di un’eventuale inosservanza di tali doveri.
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OooOOOooo
La presente lettera Vi viene inviata in due copie. Una di esse ci dovrà essere restituita da
Voi firmata per accettazione. Inoltre, essa dovrà essere firmata dalla società di revisione
FGH per gli aspetti di sua competenza.
(Frase di saluto)
Firma della società di revisione Y
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Nota:
La seconda copia della lettera che dovrà essere restituita dal potenziale acquirente o
potenziale finanziatore dovrà indicare:
Per accettazione:
__________________________
(Firma del Rappresentante Legale del potenziale acquirente o finanziatore)
Titolo:
Data:
Adesione della società di revisione:
Per conoscenza e accettazione delle clausole che la riguardano
____________________________
(Firma della Società di Revisione FGH)
Nome del Partner:
Titolo:
Data: