Siegfried-Wedells-Platz 1 • D-20354 Amburgo Condizioni di
Transcript
Siegfried-Wedells-Platz 1 • D-20354 Amburgo Condizioni di
Amministrazione centrale: Siegfried-Wedells-Platz 1 • D-20354 Amburgo Condizioni di assicurazione per le spese di annullamento Hotel Falkenstein della HanseMerkur Reiseversicherung AG VB-RS 2009 (FSH-I) A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B) Art. 1 - Persone assicurate Sono assicurate le persone menzionate per nome nella polizza d’assicurazione o nell’attestazione del tour operator oppure la cerchia di persone stabilite nella polizza d’assicurazione, a patto che sia stato pagato il premio di assicurazione. Art. 2 - Stipula, durata e termine del contratto Il contratto d’assicurazione 1. deve essere stipulato per l’intera durata prima dell’inizio del viaggio o della sistemazione alberghiera/casa mobile prenotata; 2. per l’Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio inizia all’atto del pagamento del premio assicurativo; per tutte le altre assicurazioni la copertura assicurativa inizia però non prima dell’inizio del viaggio se il premio assicurativo è stato pagato e nella Parte speciale B non è stato stabilito nulla di diverso. Il viaggio è da considerarsi iniziato quando per i viaggi organizzati, i viaggi personalizzati o i viaggi individuali, indipendentemente dal numero dei fornitori di servizi, ci si è avvalsi totalmente o in parte della prima prestazione correlata al viaggio; 3. per l’Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio termina con l’inizio del viaggio; per tutte le altre assicurazioni alla data pattuita, tuttavia entro e non oltre la fine del viaggio assicurato; 4. si prolunga oltre il termine concordato se la conclusione pianificata del viaggio o della sistemazione alberghiera/nella casa mobile viene ritardata per motivi non attribuibili alla persona assicurata. Art. 3 - Premio La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza d’assicurazione, non prima del pagamento del primo premio o del premio una tantum. Art. 4 - Ambito di validità della copertura assicurativa 1. La copertura assicurativa sussiste per l’ambito di validità geografico del viaggio assicurato pattuito tramite contratto. 2. I percorsi con automezzi e a piedi nonché i soggiorni all’interno del luogo di residenza abituale della persona assicurata non sono considerati come viaggi. 3. Se in occasione di viaggi con automezzi il bagaglio non viene scaricato immediatamente dopo l’arrivo davanti all’abitazione abituale, la copertura assicurativa termina già al momento dell’arrivo. Art. 5 - Oggetto della copertura assicurativa ed estensione del dovere di elargire la prestazione Consultare il rispettivo ramo assicurato all’interno della Parte B delle presenti disposizioni. Art. 6 - Limitazioni generali della copertura assicurativa, motivi di decadenza, termine per promuovere l’azione, prescrizione 1. Non si garantisce la copertura assicurativa per danni derivanti da guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni, sciopero, energia nucleare, sequestro, confisca o altre misure da parte delle autorità statali. 2. La HanseMerkur è esentata dall’obbligo di elargire la prestazione se il caso assicurativo era prevedibile per il contraente ovvero la persona assicurata al momento della stipula dell’assicurazione. 3. La HanseMerkur è esentata dall’obbligo di elargire la prestazione se il contraente ovvero la persona assicurata ha provocato intenzionalmente il caso assicurativo; 4. Se il contraente / la persona assicurata ha provocato il caso assicurativo per colpa grave, la HanseMerkur è autorizzata a decurtare la prestazione in proporzione alla gravità della colpa. Non si procede ad alcuna decurtazione quando si verificano casi assicurativi provocati per colpa grave relativamente all’Assicurazione infortuni e all’Assicurazione per responsabilità civile. 5. La HanseMerkur non è obbligata ad elargire la prestazione se il contraente ovvero la persona assicurata tenta di ingannare con dolo la HanseMerkur in merito a circostanze significative per il fondamento o l’ammontare della prestazione. 6. Le rivendicazioni derivanti dal presente contratto d’assicurazione cadono in prescrizione dopo 3 anni. La prescrizione inizia alla fine dell’anno nel quale è possibile esigere la prestazione. Se una rivendicazione del contraente ovvero della persona assicurata è stata comunicata alla HanseMerkur, la prescrizione è bloccata fino a quando la decisione della HanseMerkur perviene in forma scritta al contraente ovvero alla persona assicurata. Art. 7 - Obblighi generali e conseguenze delle violazioni degli obblighi 1. Il contraente ovvero la persona assicurata dopo il verificarsi del caso assicurativo deve necessariamente a) mantenere il danno il più esiguo possibile ed evitare tutto ciò che potrebbe comportare un inutile aumento delle spese; b) denunciare tempestivamente il danno alla HanseMerkur, entro e non oltre la conclusione del viaggio; c) se in occasione del caso assicurativo, in particolare nella denuncia di sinistro, il contraente / la persona assicurata ha fornito intenzionalmente indicazioni false, la HanseMerkur non è obbligata ad elargire la prestazione, anche se ciò non comporta svantaggi per la HanseMerkur stessa; d) consentire alla HanseMerkur qualsivoglia verifica ragionevole in merito alla causa e all’ammontare del suo obbligo di fornire la prestazione, rilasciare qualsiasi informazione utile allo scopo, presentare ricevute originali e, in casi di decesso, presentare certificati di morte. 2. Se il contraente / la persona assicurata viola uno degli obblighi pattuiti tramite contratto, la HanseMerkur non è obbligata ad elargire la prestazione se il contraente / la persona assicurata ha violato l’obbligo intenzionalmente. In caso di violazione dell’obbligo per colpa grave, la HanseMerkur è autorizzata a decurtare la prestazione in proporzione alla gravità della colpa del contraente / della persona assicurata; l’onere della prova per la non sussistenza di una colpa grave è a carico del contraente / della persona assicurata. Nota: Si tengano inoltre presente anche gli Obblighi particolari relativi alle singole assicurazioni contenuti nella “Parte speciale”. Art. 8 - Pagamento della prestazione assicurativa 1. Quando la HanseMerkur dispone dell’attestato di assicurazione e di pagamento del premio, e il dovere di pagamento della HanseMerkur è stato constatato relativamente a fondamento e ammontare, il pagamento dell’indennizzo deve avvenire entro 2 settimane. Questo termine viene bloccato se le verifiche della rivendicazione da parte della HanseMerkur vengono ostacolate in conseguenza di una colpa della persona assicurata. 2. Dopo un mese dalla denuncia del danno è possibile richiedere un anticipo del pagamento per l’importo minimo che deve comunque essere pagato in base alla situazione della causa. 3. Se in relazione al caso assicurativo sono state avviate indagini dalle autorità oppure è stato intentato un procedimento penale nei confronti della persona assicurata, la HanseMerkur può posticipare la regolazione del danno fino alla conclusione con passaggio in giudicato di tale procedimento. 4. Le spese sostenute in valuta estera vengono convertite nella valuta vigente nella Repubblica Federale Tedesca in base al cambio del giorno nel quale pervengono presso la HanseMerkur le relative ricevute. Per le valute trattate, -1/4- come cambio del giorno vale il cambio valuta ufficiale di volta in volta più attuale di Francoforte sul Meno, per le valute non trattate il cambio in base a »Währungen der Welt«, pubblicazioni della Banca Federale Tedesca, Francoforte sul Meno, a meno che venga dimostrato l’acquisto delle valute necessarie per il pagamento delle fatture ad un cambio sfavorevole. Art. 9 - Indennizzo derivante da altri contratti d’assicurazione e diritti nei confronti di terzi 1. Se al contraente spetta un diritto di risarcimento nei confronti di terzi, tale diritto passa alla HanseMerkur se questa risarcisce il danno. Il passaggio non può essere rivendicato a discapito del contraente. 2. Il contraente deve garantire il diritto di risarcimento o un diritto utile a garantire tale rivendicazione tenendo in considerazione le prescrizioni vigenti formali e relative alla scadenza; deve inoltre collaborare, se richiesto, alla relativa messa in atto da parte dell’assicuratore. Se il contraente viola questo obbligo intenzionalmente, l’assicuratore non è obbligato alla prestazione se in conseguenza di ciò non può ottenere nessun risarcimento dalla terza parte. In caso di violazione per colpa grave l’assicuratore è autorizzato a decurtare la prestazione in proporzione alla gravità della colpa del contraente; l’onere della prova per la non sussistenza di una colpa grave è a carico del contraente. 3. Se il diritto di risarcimento del contraente è rivolto nei confronti di una persona con la quale egli convive al momento del verificarsi del danno, non è possibile rivendicare il passaggio ai sensi del paragrafo 1, a meno che questa persona abbia causato il danno intenzionalmente. 4. Se al verificarsi di un caso assicurativo è possibile richiedere un indennizzo derivante da un altro contratto d’assicurazione, l’altro contratto ha la precedenza sul presente contratto. Se il caso assicurativo viene comunicato prima alla HanseMerkur, questa procede alla prestazione anticipata. Art. 10 - Compensazione Il contraente ovvero la persona assicurata può compensare con crediti dell’assicuratore solo se il credito in contropartita è incontestato o stabilito con validità giuridica. Art. 11 - Dichiarazioni di volontà e denunce Le dichiarazioni di volontà e le denunce nei confronti dell’assicuratore necessitano della forma scritta (lettera, fax, email, supporto dati elettronico, ecc.). Art. 12 - Diritto applicabile, lingua contrattuale, validità per le persone assicurate Si applica il diritto tedesco in quanto non è in contrasto con il diritto internazionale. La lingua contrattuale è il tedesco. Tutte le disposizioni valgono per analogia anche per le persone assicurate. B: Parte speciale inerente le singole assicurazioni (a seconda dell’estensione di assicurazione scelta) Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio (valevole solo se contenuta nell’estensione di assicurazione scelta) Art. 1 - Descrizione della copertura assicurativa La HanseMerkur è obbligata ad elargire la prestazione nell’estensione dell’art. 2 (Numero delle persone) e art. 3 (Tipi di danno) nonché tenendo in considerazione le limitazioni dell’art. 4 (Limitazioni della copertura assicurativa) se nel corso della durata della copertura assicurativa si è verificato uno degli eventi assicurati menzionati di seguito: 1. Copertura assicurativa per persone assicurate o persone collegate. a) Malattia grave inaspettata. b) Decesso, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai vaccini. Tuttavia non è assicurato il fallimento del vaccino o un valore troppo esiguo degli anticorpi prodotti rispetto a quello prescritto per il Paese di destinazione; c) Rottura di protesi. 2. Copertura assicurativa per le persone assicurate a) Perdita del posto di lavoro con conseguente disoccupazione denunciata presso l’Agenzia Federale del Lavoro in seguito ad una disdetta inaspettata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Non è assicurata la perdita di commesse o l’insolvenza per i lavoratori autonomi. b) Assunzione di un rapporto di lavoro in seguito al periodo di disoccupazione se la persona assicurata era regolarmente registrata come disoccupata presso l’Agenzia Federale del Lavoro al momento della prenotazione del viaggio. Non sono assicurati l’assunzione di tirocini, programmi aziendali o formativi di qualsivoglia natura nonché l’assunzione di un lavoro da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del periodo scolastico o universitario o dopo di esso. c) Cambio del posto di lavoro, a patto che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima di sapere del cambio del posto di lavoro e il viaggio assicurato coincida con il periodo di prova della nuova attività lavorativa, tuttavia al massimo con i primi 6 mesi della nuova attività lavorativa. d) Ripetizione di esami non superati presso una scuola, università/scuola universitaria professionale o un college, che devono essere ripetuti per evitare un prolungamento temporale della frequenza scolastica/universitaria o per ottenere il diploma/la laurea. Il presupposto è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima della data dell’esame non superato e la data per la ripetizione dell’esame coincida inaspettatamente con il periodo del viaggio assicurato o con un periodo di massimo 14 giorni successivi alla fine del viaggio. e) Bocciatura di uno scolaro se si tratta di un viaggio scolastico. f) Danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l’ammontare del danno è pari ad almeno 2.500,- EURO. g) Chiamata inaspettata della persona assicurata al servizio militare, ad un’esercitazione militare o al servizio civile se la data non può essere posticipata e le spese di annullamento non vengono assunte da un ente che sostiene le spese. Non è assicurato il trasferimento o l’invio di soldati professionisti o soldati temporanei. 3. Grave malattia inaspettata, incidente grave o intolleranza ai vaccini di un cane che partecipa al viaggio. Tuttavia non è assicurato il fallimento del vaccino o un valore troppo esiguo degli anticorpi prodotti rispetto a quello prescritto per il Paese di destinazione. 4. Le persone collegate sono a) le persone assicurate che hanno prenotato e assicurato un viaggio insieme; b) i parenti di una persona assicurata; tra questi si annoverano: il coniuge o il compagno all’interno di una comunità di vita paragonabile al matrimonio, i figli, i figli adottivi, i figliastri, i minori affidati, i genitori, i genitori adottivi, i patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli, i nipotini, i suoceri, le nuore, i generi e i cognati; c) le persone che assistono parenti minorenni o bisognosi di assistenza ai sensi del punto b) di una persona assicurata, i quali non partecipano al viaggio; d) zia, zio, nipoti, se si è verificato l’evento assicurato “decesso”; e) gli accompagnatori di viaggi di gruppo se la copertura assicurativa è stata concordata separatamente. All’eventuale verificarsi del caso assicurativo per un accompagnatore assicurato a parte, la HanseMerkur rimborsa le spese di annullamento per tutte le persone assicurate coinvolte in un annullamento del viaggio di gruppo. -2/4- Art. 2 - Numero delle persone Se più di quattro persone (per prodotti famigliari cinque persone) hanno prenotato e assicurato un viaggio insieme, come persone collegate valgono solo i parenti della persona assicurata e i relativi addetti all’assistenza conformemente all’art. 1.4 b, non anche tutte le altre persone assicurate. Art. 3 - Tipi di danno La HanseMerkur, con detrazione della franchigia concordata, versa un indennizzo nel caso in cui l’evento non ha avuto luogo / sia stato annullato, o in caso di annullamento della sistemazione prenotata, per le spese di annullamento di cui la persona assicurata è debitrice per contratto o per il/i biglietto/i pagato/i e assicurato/i dalla persona assicurata. Art. 4 - Limitazioni della copertura assicurativa L’assicurazione non copre quanto segue: 1. le patologie già note al momento della stipula dell’assicurazione e che sono state trattate nei 6 mesi precedenti la stipula dell’assicurazione. Le visite di controllo sono escluse; 2. le malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di pullman o alla paura di disordini interni, eventi bellici, attacchi terroristici, eventi naturali, malattie o epidemie nel paese di destinazione; 3. gli allentamenti o la perdita di protesi di ogni tipo; 4. le spese supplementari per il viaggio di ritorno insorte in seguito all’interruzione del viaggio oppure le spese per le giornate non sfruttate nel luogo di vacanza nonché per le vacanze rovinate; 5. attacchi terroristici o minacce terroristiche; 6. danni indiretti. Art. 5 - Franchigia (salvo accordi di diverso tenore) Se il sinistro assicurato è stato causato dall’evento assicurato "grave malattia inaspettata" la franchigia è pari al 20 % del danno risarcibile, per lo meno pari comunque a EURO 25,00 per ogni persona assicurata. La franchigia decade se in ragione della grave malattia inaspettata si è reso necessario un ricovero ospedaliero. Art. 6 - Obblighi particolari al verificarsi del sinistro assicurato (Integrazione agli Obblighi generali indicati nella Parte generale) Il contraente ovvero la persona assicurata deve necessariamente, 1. in caso di mancata partenza o mancato utilizzo dell’immobile preso in locazione provvedere immediatamente all’annullamento presso l’ufficio prenotazioni al fine di mantenere le spese di annullamento il più esigue possibile; 2. in caso di partenza ritardata informare tempestivamente l’ufficio prenotazioni e, conformemente alla qualità del viaggio prenotato, scegliere la possibilità più economica per il viaggio di ricongiungimento; 3. dimostrare il verificarsi di un evento assicurato presentando l’attestato di assicurazione, i documenti di prenotazione e la fattura delle spese di annullamento in originale e presentare a) certificati medici esaurienti e completi di diagnosi in caso di malattia, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai vaccini o in caso di rottura di protesi, b) un certificato medico esauriente di uno psichiatra in caso di malattie psichiatriche, c) certificati di morte in caso di decesso, d) la relativa documentazione in caso di danni consistenti alla proprietà, e) le relative certificazioni della scuola/università/scuola universitaria professionale/college in caso di esami ripetuti, f) le relative certificazioni del datore di lavoro e dell’Agenzia Federale del Lavoro in caso di disdetta per ragioni aziendali o di ripresa di un rapporto di lavoro, g) le relative certificazioni degli uffici statali in caso di chiamata al servizio militare, ad una esercitazione militare o al servizio civile, h) le conferme del locatore relative all’impossibilità di nuova locazione in caso di mancato utilizzo/annullamento di immobili presi in locazione, rispettivamente al momento dell’annullamento o del cambio di prenotazione. 4. Alla HanseMerkur deve essere garantito il diritto di far verificare tramite una perizia medica la questione relativa alla mancata idoneità ad effettuare il viaggio in ragione di un incidente grave e di una malattia grave inaspettata. Su richiesta della HanseMerkur devono essere presentate attestazioni di inabilità al lavoro e attestati medici specialistici. 5. Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono delineate all’art. 7 numero 2 della Parte generale. Assicurazione di interruzione viaggio (Garanzia in vacanza) (valevole solo se contenuta nell’estensione di assicurazione scelta) Art. 1 - Descrizione della copertura assicurativa La HanseMerkur è obbligata ad elargire la prestazione nell’estensione dell’art. 2 (Numero delle persone) e art. 3 (Tipi di danno) nonché tenendo in considerazione le limitazioni dell’art. 4 (Limitazioni della copertura assicurativa) se nel corso della durata della copertura assicurativa si è verificato uno degli eventi assicurati menzionati di seguito ad una delle persone assicurate o ad una persona collegata ai sensi dell’art. 1 numero 5: 1. Malattia grave inaspettata; 2. Decesso, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai vaccini; 3. Rottura di protesi. 4. Danno consistente alla proprietà della persona assicurata dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l’ammontare del danno è pari ad almeno 2.500,- EURO. 5. Le persone collegate sono a) le persone assicurate che hanno prenotato e assicurato un viaggio insieme; b) i parenti di una persona assicurata; tra questi si annoverano: il coniuge o il compagno all’interno di una comunità di vita paragonabile al matrimonio, i figli, i figli adottivi, i figliastri, i minori affidati, i genitori, i genitori adottivi, i patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli, i nipotini, i suoceri, le nuore e i generi e i cognati; c) le persone che assistono parenti minorenni o bisognosi di assistenza ai sensi del punto b) di una persona assicurata i quali non partecipano al viaggio; d) zia, zio, nipoti, se si è verificato l’evento assicurato “decesso”; Art. 2 - Numero delle persone 1) Se più di quattro persone (per prodotti famigliari cinque persone) hanno prenotato e assicurato un viaggio insieme, come persone collegate valgono solo i parenti della persona assicurata e i relativi addetti all’assistenza conformemente all’art. 1 numero 5, non anche tutte le altre persone assicurate. 2) Ad integrazione del punto numero 1) la copertura assicurativa sussiste per due bambini minori assicurati insieme se i bambini non sono parenti della persona assicurata in questione ai sensi dell’art. 1.5 b e viene superato il numero massimo di quattro persone assicurate conformemente al punto numero 1. Art. 3 - Tipi di danno: La HanseMerkur, con detrazione della franchigia concordata, conformemente all’art. 5 versa un indennizzo in caso di 1. interruzione anticipata della sistemazione per prestazioni prenotate e assicurate ma di cui la persona assicurata non si è avvalsa in ragione dell’interruzione. -3/4- 2. inizio in ritardo della sistemazione per prestazioni correlate al viaggio prenotate e assicurate ma di cui la persona assicurata non si è avvalsa in ragione dell’inizio in ritardo del viaggio; il giorno di arrivo e quello di partenza vengono conteggiati come giorni di viaggio completi. Un diritto a questa prestazione sussiste anche quando la persona assicurata, in conseguenza del ritardo di un mezzo di trasporto pubblico di almeno due ore, perde un mezzo di trasporto in coincidenza e quindi deve proseguire in ritardo il viaggio assicurato. Dall’importo soggetto a rimborso vengono detratti gli importi eventualmente restituiti dal tour operator, locatore o altro fornitore di servizi (terze parti). Se è stata pattuita una franchigia, gli importi rimborsati da terze parti vengono per prima cosa compensati con la franchigia. Solo se l’importo rimborsato dalle terze parti è maggiore rispetto alla franchigia da calcolare, allora si procede anche in questo caso ad una relativa deduzione dall’importo rimborsabile. Art. 4 - Limitazioni della copertura assicurativa: 1. L’assicurazione non copre quanto segue: a) le patologie già note al momento della stipula dell’assicurazione e che sono state trattate nei 6 mesi precedenti la stipula dell’assicurazione. Le visite di controllo sono escluse; b) le malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di pullman o alla paura di disordini interni, eventi bellici, attacchi terroristici, eventi naturali, malattie o epidemie nel paese di destinazione; c) gli allentamenti o la perdita di protesi di ogni tipo; d) vacanze rovinate; e) attacchi terroristici o minacce terroristiche; f) danni indiretti. 2. Le spese risultanti da eventi naturali sono assicurate in misura limitata conformemente all’art. 7. 3. L’assunzione del prezzo del viaggio totale o parziale ai sensi dell’art. 3 numeri 1. e 2. decade se tutte le persone assicurate muoiono durante il viaggio. Art. 5 - Franchigia: L’importo di indennizzo calcolato viene decurtato della franchigia concordata all’interno della descrizione della prestazione. b) in caso di malattie psichiatriche, presentare un certificato medico esauriente di uno psichiatra in loco, c) in caso di decesso, presentare certificati di morte, d) in caso di danni consistenti alla proprietà, presentare la relativa documentazione, e) in caso di interruzione dell’utilizzo di immobili presi in locazione, presentare le conferme del locatore relative all’impossibilità di una nuova locazione, rispettivamente nella data della sospensione, interruzione, o prolungamento. 5. Alla HanseMerkur deve essere garantito il diritto di far verificare tramite una perizia medica la questione relativa alla mancata idoneità ad effettuare il viaggio in ragione di un incidente grave e di una malattia grave inaspettata. Su richiesta della HanseMerkur devono essere presentate attestazioni di inabilità al lavoro e attestati medici specialistici. 6. Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono delineate all’art. 7 numero 2 della Parte generale. Art. 7 - Ampliamento della prestazione in caso di catastrofi naturali / eventi naturali nel luogo della vacanza 1. La HanseMerkur paga un indennizzo in caso di catastrofi naturali/eventi naturali (valanghe, frane, inondazioni, terremoti, uragani) nel luogo della vacanza per a) le spese supplementari per vitto e alloggio della persona assicurata per il prolungamento del soggiorno assolutamente necessario nel luogo della vacanza; b) le spese supplementari sostenute, dimostrate dai relativi giustificativi (non le spese di traslazione in caso di decesso) e le ulteriori spese causate direttamente da ciò, ad esempio spese per pernottamento e vitto (non le spese sanitarie) della persona assicurata se non è possibile concludere il viaggio come da programma. Sono tuttavia esclusi tutti i diritti di risarcimento da parte di aziende di trasporto a causa del cambiamento di itinerario del viaggio rispetto al programma causato dalla persona assicurata (ad esempio atterraggio di emergenza). 2. Nel risarcimento di queste spese per il trasporto, vitto e alloggio ci si basa sulla qualità del viaggio prenotato. 3. L’indennizzo di cui al punto numero 1 è limitato ad un importo complessivo pari a EURO 5.000,-. Art. 6 - Obblighi particolari al verificarsi del caso sinistro assicurato (Integrazione agli Obblighi generali di cui all’art. 7 della Parte generale) Il contraente ovvero la persona assicurata deve necessariamente 1. in caso di sospensione anticipata del viaggio avvisare tempestivamente l’ufficio prenotazioni / il fornitore di servizi; in base alla qualità del viaggio prenotato a mantenere il più esigue possibile le spese supplementari per il viaggio di ritorno e le ulteriori spese da ciò direttamente causate nonché dimostrare l’ammontare delle spese per le prestazioni correlate al viaggio prenotate ma di cui non si è più usufruito. 2. in caso di interruzione del viaggio avvisare tempestivamente l’ufficio prenotazioni / il fornitore di servizi; mantenere il più esigue possibile le eventuali spese di trasporto necessarie e dimostrare l’ammontare delle spese per le prestazioni correlate al viaggio prenotate ma di cui non si è più usufruito. 3. in caso di rientro in ritardo dal viaggio avvisare tempestivamente l’ufficio prenotazioni / il fornitore di servizi e, in base alla qualità del viaggio prenotato, mantenere il più esigue possibile le spese supplementari per il viaggio di ritorno e le ulteriori spese da ciò direttamente causate. 4. Deve inoltre dimostrare il verificarsi di un evento assicurato presentando l’attestato di assicurazione e la documentazione di prenotazione in originale nonché a) in caso di malattia, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai vaccini o in caso di rottura di protesi, presentare certificati medici di un medico in loco esaurienti e completi di diagnosi, -4/4-