Siegfried-Wedells-Platz 1 • D-20354 Amburgo Condizioni di

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Siegfried-Wedells-Platz 1 • D-20354 Amburgo Condizioni di
Amministrazione centrale:
Siegfried-Wedells-Platz 1 • D-20354 Amburgo
Condizioni di assicurazione per le spese di annullamento Hotel Falkenstein
della HanseMerkur Reiseversicherung AG VB-RS 2009 (FSH-I)
A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate
nella parte B)
Art. 1 - Persone assicurate
Sono assicurate le persone menzionate per nome nella polizza
d’assicurazione o nell’attestazione del tour operator oppure la
cerchia di persone stabilite nella polizza d’assicurazione, a
patto che sia stato pagato il premio di assicurazione.
Art. 2 - Stipula, durata e termine del contratto
Il contratto d’assicurazione
1. deve essere stipulato per l’intera durata prima dell’inizio del
viaggio o della sistemazione alberghiera/casa mobile
prenotata;
2. per l’Assicurazione spese di recesso dal contratto di
viaggio inizia all’atto del pagamento del premio
assicurativo; per tutte le altre assicurazioni la copertura
assicurativa inizia però non prima dell’inizio del viaggio se il
premio assicurativo è stato pagato e nella Parte speciale B
non è stato stabilito nulla di diverso. Il viaggio è da
considerarsi iniziato quando per i viaggi organizzati, i viaggi
personalizzati o i viaggi individuali, indipendentemente dal
numero dei fornitori di servizi, ci si è avvalsi totalmente o in
parte della prima prestazione correlata al viaggio;
3. per l’Assicurazione spese di recesso dal contratto di
viaggio termina con l’inizio del viaggio; per tutte le altre
assicurazioni alla data pattuita, tuttavia entro e non oltre la
fine del viaggio assicurato;
4. si prolunga oltre il termine concordato se la conclusione
pianificata del viaggio o della sistemazione alberghiera/nella
casa mobile viene ritardata per motivi non attribuibili alla
persona assicurata.
Art. 3 - Premio
La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella
polizza d’assicurazione, non prima del pagamento del primo
premio o del premio una tantum.
Art. 4 - Ambito di validità della copertura assicurativa
1. La copertura assicurativa sussiste per l’ambito di validità
geografico del viaggio assicurato pattuito tramite contratto.
2. I percorsi con automezzi e a piedi nonché i soggiorni
all’interno del luogo di residenza abituale della persona
assicurata non sono considerati come viaggi.
3. Se in occasione di viaggi con automezzi il bagaglio non
viene scaricato immediatamente dopo l’arrivo davanti
all’abitazione abituale, la copertura assicurativa termina già
al momento dell’arrivo.
Art. 5 - Oggetto della copertura assicurativa ed estensione
del dovere di elargire la prestazione
Consultare il rispettivo ramo assicurato all’interno della Parte B
delle presenti disposizioni.
Art. 6 - Limitazioni generali della copertura assicurativa,
motivi di decadenza, termine per promuovere l’azione,
prescrizione
1. Non si garantisce la copertura assicurativa per danni
derivanti da guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla
guerra, disordini interni, sciopero, energia nucleare,
sequestro, confisca o altre misure da parte delle autorità
statali.
2. La HanseMerkur è esentata dall’obbligo di elargire la
prestazione se il caso assicurativo era prevedibile per il
contraente ovvero la persona assicurata al momento della
stipula dell’assicurazione.
3. La HanseMerkur è esentata dall’obbligo di elargire la
prestazione se il contraente ovvero la persona assicurata
ha provocato intenzionalmente il caso assicurativo;
4. Se il contraente / la persona assicurata ha provocato il
caso assicurativo per colpa grave, la HanseMerkur è
autorizzata a decurtare la prestazione in proporzione alla
gravità della colpa. Non si procede ad alcuna decurtazione
quando si verificano casi assicurativi provocati per colpa
grave
relativamente
all’Assicurazione
infortuni
e
all’Assicurazione per responsabilità civile.
5. La HanseMerkur non è obbligata ad elargire la prestazione
se il contraente ovvero la persona assicurata tenta di
ingannare con dolo la HanseMerkur in merito a circostanze
significative per il fondamento o l’ammontare della
prestazione.
6. Le rivendicazioni derivanti dal presente contratto
d’assicurazione cadono in prescrizione dopo 3 anni. La
prescrizione inizia alla fine dell’anno nel quale è possibile
esigere la prestazione. Se una rivendicazione del
contraente ovvero della persona assicurata è stata
comunicata alla HanseMerkur, la prescrizione è bloccata
fino a quando la decisione della HanseMerkur perviene in
forma scritta al contraente ovvero alla persona assicurata.
Art. 7 - Obblighi generali e conseguenze delle violazioni
degli obblighi
1. Il contraente ovvero la persona assicurata dopo il verificarsi
del caso assicurativo deve necessariamente
a) mantenere il danno il più esiguo possibile ed evitare
tutto ciò che potrebbe comportare un inutile aumento
delle spese;
b) denunciare tempestivamente il danno alla HanseMerkur,
entro e non oltre la conclusione del viaggio;
c) se in occasione del caso assicurativo, in particolare
nella denuncia di sinistro, il contraente / la persona
assicurata ha fornito intenzionalmente indicazioni false,
la HanseMerkur non è obbligata ad elargire la
prestazione, anche se ciò non comporta svantaggi per
la HanseMerkur stessa;
d) consentire alla HanseMerkur qualsivoglia verifica
ragionevole in merito alla causa e all’ammontare del suo
obbligo di fornire la prestazione, rilasciare qualsiasi
informazione utile allo scopo, presentare ricevute
originali e, in casi di decesso, presentare certificati di
morte.
2. Se il contraente / la persona assicurata viola uno degli
obblighi pattuiti tramite contratto, la HanseMerkur non è
obbligata ad elargire la prestazione se il contraente / la
persona assicurata ha violato l’obbligo intenzionalmente. In
caso di violazione dell’obbligo per colpa grave, la
HanseMerkur è autorizzata a decurtare la prestazione in
proporzione alla gravità della colpa del contraente / della
persona assicurata; l’onere della prova per la non
sussistenza di una colpa grave è a carico del contraente /
della persona assicurata.
Nota: Si tengano inoltre presente anche gli Obblighi particolari
relativi alle singole assicurazioni contenuti nella “Parte
speciale”.
Art. 8 - Pagamento della prestazione assicurativa
1. Quando la HanseMerkur dispone dell’attestato di
assicurazione e di pagamento del premio, e il dovere di
pagamento della HanseMerkur è stato constatato
relativamente a fondamento e ammontare, il pagamento
dell’indennizzo deve avvenire entro 2 settimane. Questo
termine viene bloccato se le verifiche della rivendicazione
da parte della HanseMerkur vengono ostacolate in
conseguenza di una colpa della persona assicurata.
2. Dopo un mese dalla denuncia del danno è possibile
richiedere un anticipo del pagamento per l’importo minimo
che deve comunque essere pagato in base alla situazione
della causa.
3. Se in relazione al caso assicurativo sono state avviate
indagini dalle autorità oppure è stato intentato un
procedimento penale nei confronti della persona
assicurata, la HanseMerkur può posticipare la regolazione
del danno fino alla conclusione con passaggio in giudicato
di tale procedimento.
4. Le spese sostenute in valuta estera vengono convertite
nella valuta vigente nella Repubblica Federale Tedesca in
base al cambio del giorno nel quale pervengono presso la
HanseMerkur le relative ricevute. Per le valute trattate,
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come cambio del giorno vale il cambio valuta ufficiale di
volta in volta più attuale di Francoforte sul Meno, per le
valute non trattate il cambio in base a »Währungen der
Welt«, pubblicazioni della Banca Federale Tedesca,
Francoforte sul Meno, a meno che venga dimostrato
l’acquisto delle valute necessarie per il pagamento delle
fatture ad un cambio sfavorevole.
Art. 9 - Indennizzo derivante da altri contratti
d’assicurazione e diritti nei confronti di terzi
1. Se al contraente spetta un diritto di risarcimento nei
confronti di terzi, tale diritto passa alla HanseMerkur se
questa risarcisce il danno. Il passaggio non può essere
rivendicato a discapito del contraente.
2. Il contraente deve garantire il diritto di risarcimento o un
diritto utile a garantire tale rivendicazione tenendo in
considerazione le prescrizioni vigenti formali e relative alla
scadenza; deve inoltre collaborare, se richiesto, alla
relativa messa in atto da parte dell’assicuratore. Se il
contraente viola questo obbligo intenzionalmente,
l’assicuratore non è obbligato alla prestazione se in
conseguenza di ciò non può ottenere nessun risarcimento
dalla terza parte. In caso di violazione per colpa grave
l’assicuratore è autorizzato a decurtare la prestazione in
proporzione alla gravità della colpa del contraente; l’onere
della prova per la non sussistenza di una colpa grave è a
carico del contraente.
3. Se il diritto di risarcimento del contraente è rivolto nei
confronti di una persona con la quale egli convive al
momento del verificarsi del danno, non è possibile
rivendicare il passaggio ai sensi del paragrafo 1, a meno
che questa persona abbia causato il danno
intenzionalmente.
4. Se al verificarsi di un caso assicurativo è possibile
richiedere un indennizzo derivante da un altro contratto
d’assicurazione, l’altro contratto ha la precedenza sul
presente contratto. Se il caso assicurativo viene
comunicato prima alla HanseMerkur, questa procede alla
prestazione anticipata.
Art. 10 - Compensazione
Il contraente ovvero la persona assicurata può compensare
con crediti dell’assicuratore solo se il credito in contropartita è
incontestato o stabilito con validità giuridica.
Art. 11 - Dichiarazioni di volontà e denunce
Le dichiarazioni di volontà e le denunce nei confronti
dell’assicuratore necessitano della forma scritta (lettera, fax, email, supporto dati elettronico, ecc.).
Art. 12 - Diritto applicabile, lingua contrattuale, validità per
le persone assicurate
Si applica il diritto tedesco in quanto non è in contrasto con il
diritto internazionale. La lingua contrattuale è il tedesco. Tutte
le disposizioni valgono per analogia anche per le persone
assicurate.
B: Parte speciale inerente le singole assicurazioni
(a seconda dell’estensione di assicurazione scelta)
Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio
(valevole solo se contenuta nell’estensione di assicurazione
scelta)
Art. 1 - Descrizione della copertura assicurativa
La HanseMerkur è obbligata ad elargire la prestazione
nell’estensione dell’art. 2 (Numero delle persone) e art. 3 (Tipi
di danno) nonché tenendo in considerazione le limitazioni
dell’art. 4 (Limitazioni della copertura assicurativa) se nel corso
della durata della copertura assicurativa si è verificato uno
degli eventi assicurati menzionati di seguito:
1. Copertura assicurativa per persone assicurate o persone
collegate.
a) Malattia grave inaspettata.
b) Decesso, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai
vaccini. Tuttavia non è assicurato il fallimento del
vaccino o un valore troppo esiguo degli anticorpi prodotti
rispetto a quello prescritto per il Paese di destinazione;
c) Rottura di protesi.
2. Copertura assicurativa per le persone assicurate
a) Perdita del posto di lavoro con conseguente
disoccupazione denunciata presso l’Agenzia Federale
del Lavoro in seguito ad una disdetta inaspettata del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Non è
assicurata la perdita di commesse o l’insolvenza per i
lavoratori autonomi.
b) Assunzione di un rapporto di lavoro in seguito al periodo
di disoccupazione se la persona assicurata era
regolarmente registrata come disoccupata presso
l’Agenzia Federale del Lavoro al momento della
prenotazione del viaggio. Non sono assicurati
l’assunzione di tirocini, programmi aziendali o formativi
di qualsivoglia natura nonché l’assunzione di un lavoro
da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del
periodo scolastico o universitario o dopo di esso.
c) Cambio del posto di lavoro, a patto che il viaggio
assicurato sia stato prenotato prima di sapere del
cambio del posto di lavoro e il viaggio assicurato
coincida con il periodo di prova della nuova attività
lavorativa, tuttavia al massimo con i primi 6 mesi della
nuova attività lavorativa.
d) Ripetizione di esami non superati presso una scuola,
università/scuola universitaria professionale o un
college, che devono essere ripetuti per evitare un
prolungamento
temporale
della
frequenza
scolastica/universitaria o per ottenere il diploma/la
laurea. Il presupposto è che il viaggio assicurato sia
stato prenotato prima della data dell’esame non
superato e la data per la ripetizione dell’esame coincida
inaspettatamente con il periodo del viaggio assicurato o
con un periodo di massimo 14 giorni successivi alla fine
del viaggio.
e) Bocciatura di uno scolaro se si tratta di un viaggio
scolastico.
f) Danno consistente alla proprietà dovuto a incendio,
rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da
parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un
danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati
è considerato consistente se l’ammontare del danno è
pari ad almeno 2.500,- EURO.
g) Chiamata inaspettata della persona assicurata al
servizio militare, ad un’esercitazione militare o al
servizio civile se la data non può essere posticipata e le
spese di annullamento non vengono assunte da un ente
che sostiene le spese. Non è assicurato il trasferimento
o l’invio di soldati professionisti o soldati temporanei.
3. Grave malattia inaspettata, incidente grave o intolleranza ai
vaccini di un cane che partecipa al viaggio. Tuttavia non è
assicurato il fallimento del vaccino o un valore troppo
esiguo degli anticorpi prodotti rispetto a quello prescritto
per il Paese di destinazione.
4. Le persone collegate sono
a) le persone assicurate che hanno prenotato e assicurato
un viaggio insieme;
b) i parenti di una persona assicurata; tra questi si
annoverano:
il coniuge o il compagno all’interno di una comunità di
vita paragonabile al matrimonio, i figli, i figli adottivi, i
figliastri, i minori affidati, i genitori, i genitori adottivi, i
patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i nonni, i
fratelli, i nipotini, i suoceri, le nuore, i generi e i cognati;
c) le persone che assistono parenti minorenni o bisognosi
di assistenza ai sensi del punto b) di una persona
assicurata, i quali non partecipano al viaggio;
d) zia, zio, nipoti, se si è verificato l’evento assicurato
“decesso”;
e) gli accompagnatori di viaggi di gruppo se la copertura
assicurativa è stata concordata separatamente.
All’eventuale verificarsi del caso assicurativo per un
accompagnatore assicurato a parte, la HanseMerkur
rimborsa le spese di annullamento per tutte le persone
assicurate coinvolte in un annullamento del viaggio di
gruppo.
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Art. 2 - Numero delle persone
Se più di quattro persone (per prodotti famigliari cinque
persone) hanno prenotato e assicurato un viaggio insieme,
come persone collegate valgono solo i parenti della persona
assicurata e i relativi addetti all’assistenza conformemente
all’art. 1.4 b, non anche tutte le altre persone assicurate.
Art. 3 - Tipi di danno
La HanseMerkur, con detrazione della franchigia concordata,
versa un indennizzo nel caso in cui l’evento non ha avuto
luogo / sia stato annullato, o in caso di annullamento della
sistemazione prenotata, per le spese di annullamento di cui la
persona assicurata è debitrice per contratto o per il/i biglietto/i
pagato/i e assicurato/i dalla persona assicurata.
Art. 4 - Limitazioni della copertura assicurativa
L’assicurazione non copre quanto segue:
1. le patologie già note al momento della stipula
dell’assicurazione e che sono state trattate nei 6 mesi
precedenti la stipula dell’assicurazione. Le visite di
controllo sono escluse;
2. le malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte
come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti
aerei o di pullman o alla paura di disordini interni, eventi
bellici, attacchi terroristici, eventi naturali, malattie o
epidemie nel paese di destinazione;
3. gli allentamenti o la perdita di protesi di ogni tipo;
4. le spese supplementari per il viaggio di ritorno insorte in
seguito all’interruzione del viaggio oppure le spese per le
giornate non sfruttate nel luogo di vacanza nonché per le
vacanze rovinate;
5. attacchi terroristici o minacce terroristiche;
6. danni indiretti.
Art. 5 - Franchigia (salvo accordi di diverso tenore)
Se il sinistro assicurato è stato causato dall’evento assicurato
"grave malattia inaspettata" la franchigia è pari al 20 % del
danno risarcibile, per lo meno pari comunque a EURO 25,00
per ogni persona assicurata. La franchigia decade se in
ragione della grave malattia inaspettata si è reso necessario
un ricovero ospedaliero.
Art. 6 - Obblighi particolari al verificarsi del sinistro
assicurato
(Integrazione agli Obblighi generali indicati nella Parte
generale)
Il contraente ovvero la persona assicurata deve necessariamente,
1. in caso di mancata partenza o mancato utilizzo
dell’immobile
preso
in
locazione
provvedere
immediatamente
all’annullamento
presso
l’ufficio
prenotazioni al fine di mantenere le spese di annullamento
il più esigue possibile;
2. in caso di partenza ritardata informare tempestivamente
l’ufficio prenotazioni e, conformemente alla qualità del
viaggio prenotato, scegliere la possibilità più economica
per il viaggio di ricongiungimento;
3. dimostrare il verificarsi di un evento assicurato
presentando l’attestato di assicurazione, i documenti di
prenotazione e la fattura delle spese di annullamento in
originale e presentare
a) certificati medici esaurienti e completi di diagnosi in caso
di malattia, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai
vaccini o in caso di rottura di protesi,
b) un certificato medico esauriente di uno psichiatra in
caso di malattie psichiatriche,
c) certificati di morte in caso di decesso,
d) la relativa documentazione in caso di danni consistenti
alla proprietà,
e) le relative certificazioni della scuola/università/scuola
universitaria professionale/college in caso di esami
ripetuti,
f) le relative certificazioni del datore di lavoro e
dell’Agenzia Federale del Lavoro in caso di disdetta per
ragioni aziendali o di ripresa di un rapporto di lavoro,
g) le relative certificazioni degli uffici statali in caso di
chiamata al servizio militare, ad una esercitazione
militare o al servizio civile,
h) le conferme del locatore relative all’impossibilità di
nuova
locazione
in
caso
di
mancato
utilizzo/annullamento di immobili presi in locazione,
rispettivamente al momento dell’annullamento o del cambio
di prenotazione.
4. Alla HanseMerkur deve essere garantito il diritto di far
verificare tramite una perizia medica la questione relativa
alla mancata idoneità ad effettuare il viaggio in ragione di
un incidente grave e di una malattia grave inaspettata.
Su richiesta della HanseMerkur devono essere presentate
attestazioni di inabilità al lavoro e attestati medici
specialistici.
5. Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di
questi obblighi sono delineate all’art. 7 numero 2 della
Parte generale.
Assicurazione di interruzione viaggio (Garanzia in
vacanza)
(valevole solo se contenuta nell’estensione di assicurazione
scelta)
Art. 1 - Descrizione della copertura assicurativa
La HanseMerkur è obbligata ad elargire la prestazione
nell’estensione dell’art. 2 (Numero delle persone) e art. 3 (Tipi
di danno) nonché tenendo in considerazione le limitazioni
dell’art. 4 (Limitazioni della copertura assicurativa) se nel corso
della durata della copertura assicurativa si è verificato uno
degli eventi assicurati menzionati di seguito ad una delle
persone assicurate o ad una persona collegata ai sensi dell’art.
1 numero 5:
1. Malattia grave inaspettata;
2. Decesso, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai
vaccini;
3. Rottura di protesi.
4. Danno consistente alla proprietà della persona assicurata
dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi
naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con
effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi
summenzionati è considerato consistente se l’ammontare
del danno è pari ad almeno 2.500,- EURO.
5. Le persone collegate sono
a)
le persone assicurate che hanno prenotato e
assicurato un viaggio insieme;
b)
i parenti di una persona assicurata; tra questi si
annoverano:
il coniuge o il compagno all’interno di una comunità
di vita paragonabile al matrimonio, i figli, i figli
adottivi, i figliastri, i minori affidati, i genitori, i genitori
adottivi, i patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i
nonni, i fratelli, i nipotini, i suoceri, le nuore e i generi
e i cognati;
c)
le persone che assistono parenti minorenni o
bisognosi di assistenza ai sensi del punto b) di una
persona assicurata i quali non partecipano al
viaggio;
d)
zia, zio, nipoti, se si è verificato l’evento assicurato
“decesso”;
Art. 2 - Numero delle persone
1) Se più di quattro persone (per prodotti famigliari cinque
persone) hanno prenotato e assicurato un viaggio insieme,
come persone collegate valgono solo i parenti della
persona assicurata e i relativi addetti all’assistenza
conformemente all’art. 1 numero 5, non anche tutte le altre
persone assicurate.
2) Ad integrazione del punto numero 1) la copertura
assicurativa sussiste per due bambini minori assicurati
insieme se i bambini non sono parenti della persona
assicurata in questione ai sensi dell’art. 1.5 b e viene
superato il numero massimo di quattro persone assicurate
conformemente al punto numero 1.
Art. 3 - Tipi di danno:
La HanseMerkur, con detrazione della franchigia concordata,
conformemente all’art. 5 versa un indennizzo in caso di
1. interruzione anticipata della sistemazione per prestazioni
prenotate e assicurate ma di cui la persona assicurata non
si è avvalsa in ragione dell’interruzione.
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2. inizio in ritardo della sistemazione per prestazioni correlate
al viaggio prenotate e assicurate ma di cui la persona
assicurata non si è avvalsa in ragione dell’inizio in ritardo
del viaggio; il giorno di arrivo e quello di partenza vengono
conteggiati come giorni di viaggio completi. Un diritto a
questa prestazione sussiste anche quando la persona
assicurata, in conseguenza del ritardo di un mezzo di
trasporto pubblico di almeno due ore, perde un mezzo di
trasporto in coincidenza e quindi deve proseguire in ritardo
il viaggio assicurato.
Dall’importo soggetto a rimborso vengono detratti gli importi
eventualmente restituiti dal tour operator, locatore o altro
fornitore di servizi (terze parti). Se è stata pattuita una
franchigia, gli importi rimborsati da terze parti vengono per
prima cosa compensati con la franchigia. Solo se l’importo
rimborsato dalle terze parti è maggiore rispetto alla franchigia
da calcolare, allora si procede anche in questo caso ad una
relativa deduzione dall’importo rimborsabile.
Art. 4 - Limitazioni della copertura assicurativa:
1. L’assicurazione non copre quanto segue:
a) le patologie già note al momento della stipula
dell’assicurazione e che sono state trattate nei 6 mesi
precedenti la stipula dell’assicurazione. Le visite di
controllo sono escluse;
b) le malattie che, a seconda delle circostanze, sono
insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici,
incidenti aerei o di pullman o alla paura di disordini
interni, eventi bellici, attacchi terroristici, eventi naturali,
malattie o epidemie nel paese di destinazione;
c) gli allentamenti o la perdita di protesi di ogni tipo;
d) vacanze rovinate;
e) attacchi terroristici o minacce terroristiche;
f) danni indiretti.
2. Le spese risultanti da eventi naturali sono assicurate in
misura limitata conformemente all’art. 7.
3. L’assunzione del prezzo del viaggio totale o parziale ai
sensi dell’art. 3 numeri 1. e 2. decade se tutte le persone
assicurate muoiono durante il viaggio.
Art. 5 - Franchigia:
L’importo di indennizzo calcolato viene decurtato della
franchigia concordata all’interno della descrizione della
prestazione.
b) in caso di malattie psichiatriche, presentare un
certificato medico esauriente di uno psichiatra in loco,
c) in caso di decesso, presentare certificati di morte,
d) in caso di danni consistenti alla proprietà, presentare la
relativa documentazione,
e) in caso di interruzione dell’utilizzo di immobili presi in
locazione, presentare le conferme del locatore relative
all’impossibilità di una nuova locazione,
rispettivamente nella data della sospensione, interruzione,
o prolungamento.
5. Alla HanseMerkur deve essere garantito il diritto di far
verificare tramite una perizia medica la questione relativa
alla mancata idoneità ad effettuare il viaggio in ragione di
un incidente grave e di una malattia grave inaspettata. Su
richiesta della HanseMerkur devono essere presentate
attestazioni di inabilità al lavoro e attestati medici
specialistici.
6. Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di
questi obblighi sono delineate all’art. 7 numero 2 della
Parte generale.
Art. 7 - Ampliamento della prestazione in caso di catastrofi
naturali / eventi naturali nel luogo della vacanza
1. La HanseMerkur paga un indennizzo in caso di catastrofi
naturali/eventi naturali (valanghe, frane, inondazioni,
terremoti, uragani) nel luogo della vacanza per
a) le spese supplementari per vitto e alloggio della persona
assicurata per il prolungamento del soggiorno
assolutamente necessario nel luogo della vacanza;
b) le spese supplementari sostenute, dimostrate dai relativi
giustificativi (non le spese di traslazione in caso di
decesso) e le ulteriori spese causate direttamente da
ciò, ad esempio spese per pernottamento e vitto (non le
spese sanitarie) della persona assicurata se non è
possibile concludere il viaggio come da programma.
Sono tuttavia esclusi tutti i diritti di risarcimento da parte
di aziende di trasporto a causa del cambiamento di
itinerario del viaggio rispetto al programma causato
dalla persona assicurata (ad esempio atterraggio di
emergenza).
2. Nel risarcimento di queste spese per il trasporto, vitto e
alloggio ci si basa sulla qualità del viaggio prenotato.
3. L’indennizzo di cui al punto numero 1 è limitato ad un
importo complessivo pari a EURO 5.000,-.
Art. 6 - Obblighi particolari al verificarsi del caso sinistro
assicurato
(Integrazione agli Obblighi generali di cui all’art. 7 della
Parte generale)
Il contraente ovvero la persona assicurata deve
necessariamente
1. in caso di sospensione anticipata del viaggio avvisare
tempestivamente l’ufficio prenotazioni / il fornitore di
servizi; in base alla qualità del viaggio prenotato a
mantenere il più esigue possibile le spese supplementari
per il viaggio di ritorno e le ulteriori spese da ciò
direttamente causate nonché dimostrare l’ammontare delle
spese per le prestazioni correlate al viaggio prenotate ma
di cui non si è più usufruito.
2. in
caso
di
interruzione
del
viaggio
avvisare
tempestivamente l’ufficio prenotazioni / il fornitore di
servizi; mantenere il più esigue possibile le eventuali spese
di trasporto necessarie e dimostrare l’ammontare delle
spese per le prestazioni correlate al viaggio prenotate ma
di cui non si è più usufruito.
3. in caso di rientro in ritardo dal viaggio avvisare
tempestivamente l’ufficio prenotazioni / il fornitore di servizi
e, in base alla qualità del viaggio prenotato, mantenere il
più esigue possibile le spese supplementari per il viaggio di
ritorno e le ulteriori spese da ciò direttamente causate.
4. Deve inoltre dimostrare il verificarsi di un evento assicurato
presentando
l’attestato
di
assicurazione
e
la
documentazione di prenotazione in originale nonché
a) in caso di malattia, incidente grave, gravidanza,
intolleranza ai vaccini o in caso di rottura di protesi,
presentare certificati medici di un medico in loco
esaurienti e completi di diagnosi,
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