contratto lavanderie industriali

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CONTRATTO LAVANDERIE INDUSTRIALI:
SIGLATA IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO 1 LUGLIO 2015 – 31 MARZO 2019.
L'AUMENTO MEDIO È DI 70 EURO
Dopo oltre un anno di intense trattative, nella tarda serata di mercoledì 13 luglio a Roma,
tra Assosistema-Confindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stata finalmente
siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del settore delle lavanderie industriali,
il sistema industriale integrato di beni e servizi tessili, medici e affini (oltre 20.000 i
lavoratori interessati, dipendenti da circa 750 piccole e medie imprese), scaduto il 30
giugno 2015.
L'intesa prevede un aumento medio sui minimi di 70 euro (cat A3), distribuito in tre
tranche: 30 euro, dal 1 luglio 2016; 20 euro, dal 1 luglio 2017; 20 euro, dal 1 luglio 2018.
Confermato inoltre l'elemento perequativo di 200 euro per le imprese che non effettuano la
contrattazione di secondo livello.
Soddisfatti i sindacati per l'intesa raggiunta, che sarà subito sottoposta alle assemblee dei
lavoratori per la loro valutazione dell'esito della trattativa.
Nel campo delle normative, migliorate le informazioni sulle relazioni industriali e sulla
partecipazione. Una novità di rilievo la stesura della “clausola sociale” per garantire la
piena occupazione, soprattutto nel caso delle gare di appalto.
Sul capitolo del “welfare” contrattuale, viene riconosciuto il contributo aggiuntivo dello
0,20% a carico delle imprese per finanziare la polizza assicurativa stipulata da
“Previmoda” per coprire la premorienza e l'invalidità permanente. Infine, molte le novità
sul delicato tema dei diritti: 1) congedi parentali: frazionabilità in ore dei permessi stessi e
loro utilizzo fino ai 12 anni di età del minore; 2) adozioni nazionali e internazionali:
riconoscimento di una aspettativa complessiva di 30 giorni (15 all'estero per incontro con il
minore; 15 per procedure per ingresso del minore in famiglia); 3) lavoratori diversamente
abili: prevista la frazionabilità dei permessi di cui alla legge 104 e l'utilizzo del congedo
triennale per figli portatori di handicap fino a 12 anni; 4) congedo per le donne vittime di
violenza di genere e sua frazionabilità (1 mese su 3); 5) part-time: indennità di disponibilità
alle clausole elastiche pari a 1,50% e introduzione di ulteriori casistiche per il recesso delle
clausole stesse.
Roma, 14 luglio 2016
Le Segreterie Nazionali Filctem Cgil – Femca Cisl – Uiltec Uil