FLC CGIL Mantova - FLC CGIL Lombardia
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Realizzare le attività di mobilitazione: conoscere i propri diritti {vademecum per la protesta} La mobilitazione delle scuole di fronte alle provocatorie proposte del governo sull’orario di lavoro dei docenti, agli inadempimenti relativi al riconoscimento degli scatti di anzianità, al blocco dei contratti, agli aumenti dei carichi di lavoro si sta concretizzando attraverso: - convocazioni di assemblee del personale - “autoconvocazione” del Collegio dei Docenti - forme di rifiuto del lavoro aggiuntivo non previsto dal contratto collettivo di lavoro. 1) Convocazione di un'assemblea sindacale Il diritto di assemblea sindacale è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) il quale, all ‟art. 20, prevede il diritto dei lavoratori a riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera. Alla luce dell'art.8 del CCNL le RSU possono convocare un'assemblea sindacale sia in orario di servizio, sia fuori dall'orario di servizio. In allegato il fac-simile del modello di richiesta. → Appunti Effelleci n.57 2) “Autoconvocazione” del Collegio Docenti Il Collegio dei docenti (art. 7 del T.U. 297/94) è costituito da tutti gli insegnanti della scuola, sia teorici che tecnicopratici ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si insedia a inizio anno e può essere convocato dal Dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; le riunioni si svolgono in orario non coincidente con quello delle lezioni; le sue competenze sono le seguenti: — ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; — formula proposte per la composizione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle stesse; — formula proposte relative all’orario scolastico e allo svolgimento delle altre attività scolastiche; — delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; — valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; Realizzare la mobilitazione e conoscere i propri diritti (FLC CGIL Mn – 19.11.2012) FLC CGIL Mantova via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova tel. 0376 / 202218 – 202224 - 202225 email: [email protected] pagine 1 di 6 — provvede all’adozione dei libri di testo; — adotta e promuove iniziative di sperimentazione; — promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; — elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’istituto; — elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti; — programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; — esprime al Dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio o alla sospensione cautelare del personale docente; — esprime parere in ordine alle iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze. Inoltre il CCNL/06-09 assegna al Collegio dei docenti altri compiti: — definisce il Piano dell’Offerta Formativa; — fissa i criteri per l’attribuzione delle figure strumentali; — identifica ed elegge le figure strumentali. Nella richiesta di convocazione è necessario indicare: - data e ora di convocazione - locali impegnati per la convocazione - ORDINE DEL GIORNO - presenza di eventuali esterni chiamati in veste di 'esperti'. 3) Sospensione delle attività integrative Cosa si intende per lavoro aggiuntivo? Tutte le prestazioni che non sono ricomprese negli artt.28 e 29 del vigente CCNL Cosa significa? Significa che tutte le attività che non sono menzionate nel CCNL sono considerate attività accessorie e quindi NON DOVUTE Facciamo degli esempi COORDINATORE DI DIPARTIMENTO COORDINATORE PER MATERIA ACCOMPAGNATORE VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE/SCAMBI RESPONSABILE DI PROGETTO PARTECIPANTE A COMMISSIONI FUNZIONE STRUMENTALE COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DI SEDE O PLESSO ……………………………………………. Tutte queste attività SONO ACCESSORIE E NON OBBLIGATORIE. Sono pagate dal FIS secondo le indicazioni del Collegio Docenti e a seguito di contrattazione fra le Realizzare la mobilitazione e conoscere i propri diritti (FLC CGIL Mn – 19.11.2012) FLC CGIL Mantova via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova tel. 0376 / 202218 – 202224 - 202225 email: [email protected] pagine 2 di 6 parti. Qualcuno continua a ripetere che senza queste attività la scuola non funziona colpevolizzando i colleghi che si dichiarano non disponibili… MA NON POSSIAMO SEMPRE TIRARE AVANTI LA BARACCA CON IL VOLONTARIATO O CON RICONOSCIMENTI ECONOMICI IRRISORI. E’ sicuramente vero che senza molte funzioni accessorie la scuola rischia di funzionare male, ma è anche vero che il MIUR e i dirigenti devono prendere atto che queste funzioni devono essere adeguatamente riconosciute. Sarebbe bene dire basta al volontariato. Sarebbe bene CONTRATTUALIZZARE A LIVELLO NAZIONALE UNA SERIE DI FUNZIONI attribuendo a ciascuna chiaramente oneri e retribuzione in modo uniforme e con regole univoche e uguali in tutte le scuole. Se esistono in tutte le scuole i collaboratori del dirigente scolastico, gli accompagnatori dei viaggi di istruzione, ecc. significa che bisogna applicare un semplice principio costituzionale: a parità di lavoro e di funzione deve essere riconosciuta analoga retribuzione. Purtroppo nella contrattazione RSU nelle singole scuole si verificano ampie disparità di trattamento per la stessa funzione tra scuola e scuola. Alcuni esempi emersi dalle assemblee territoriali del 12-13 novembre 2012: - VERBALIZZATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI. La figura del segretario/verbalizzante è prevista dalla legge in ogni organo collegiale ed è quindi obbligatoria. Di norma nulla è dovuto in termini monetari all’espletamento di questa funzione. La legge stabilisce che il presidente dell’organo collegiale (dirigente scolastico per il consiglio di classe, genitore presidente in caso di consiglio di istituto, ecc.) scelga volta per volta il componente verbalizzatore. Se la funzione viene attribuita in maniera continuativa per tutto l’anno scolastico con unico atto di conferimento, cosa che accade frequentemente, si tratta di una forzatura che identifica in un solo componente la funzione. In questo caso di norma c’è un riconoscimento dell’attività in sede di contrattazione integrativa. In ogni caso non è possibile rifiutare l’incarico. - COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Da quest’anno è scomparsa la figura del cosiddetto “vicario” che poteva sostituire il dirigente in caso di assenza o ferie. Al vicario era attribuito un riconoscimento per funzioni superiori che ora è negato dal MEF. Anche in questo caso la funzione è accessoria e NON DOVUTA. Ci si può dimettere con semplice comunicazione scritta in ogni momento. L’attività è pagata dal FIS. Per questo, in mancanza di una chiara normativa nazionale contrattuale che riconosca ai collaboratori emolumenti adeguati alla complessità della funzione e pagati con risorse diverse dal FIS, invitiamo le RSU a stabilire ad inizio della contrattazione i tetti di retribuzione accessoria per queste funzioni evitando che esse siano cumulabili con altre attività accessorie. Stesso ragionamento si deve fare con figure come i responsabili di plesso o sede. Anche in questi casi si tratta di mansioni delegate dal dirigente di natura amministrativa che nulla hanno a che fare con la funzione docente. - RESPONSABILI DI PROGETTO, COMPONENTI COMMISSIONI, COORDINATORI DI DIPARTIMENTO, ECC. I progetti che entrano a far parte del POF dovrebbero avere sempre copertura certa nel FIS e devono essere approvati dal collegio dei docenti che dovrebbe in ogni caso determinare ordini di priorità sui progetti nella misura in cui le risorse del fondo non siano sufficienti. Stesso discorso sulle commissioni che dovrebbero sempre essere considerate espressione del collegio dei docenti. In tutti i casi NULLA E’ DOVUTO e si possono rifiutare incarichi e provvedere in ogni momento a dimissioni (sempre per iscritto). Realizzare la mobilitazione e conoscere i propri diritti (FLC CGIL Mn – 19.11.2012) FLC CGIL Mantova via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova tel. 0376 / 202218 – 202224 - 202225 email: [email protected] pagine 3 di 6 VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, SCAMBI, USCITE. ECC. Gli oneri e il carico supplementare di lavoro connessi ai viaggi di istruzione (stage, scambi) fino a pochi anni fa erano in qualche modo riconosciuti con le indennità di missione finanziate con fondi del ministero. In seguito è stato deciso in nome dei tagli sulla spesa corrente di eliminare le indennità di missione scaricando di fatto sul FIS il riconoscimento del lavoro accessorio. Facciamo chiarezza: un viaggio di istruzione che dura più giorni comporta che il docente accompagnatore sia sempre responsabile penalmente e civilmente di tutto ciò che accade agli allievi per tutte le 24 ore. Ciò significa che un docente che dovrebbe essere pagato per 18 ore o 24 ore settimanali svolge un lavoro straordinario che non viene riconosciuto dall’amministrazione. Puro volontariato. Il FIS può riconoscere solo in piccola parte il carico di lavoro accessorio agli accompagnatori come “attività di preparazione e organizzazione del viaggio di istruzione” poiché è vietato usare il FIS per pagare attività di lavoro diretto straordinario. Si può anche per questi motivi in tutta tranquillità rifiutare gli incarichi di accompagnatore o di responsabile di viaggi di istruzione, stage, scambi. (sempre che non sia stata dichiarata e verbalizzata la disponibilità in fase organizzativa – collegio docenti, consigli di classe etc.) Per le uscite giornaliere vale lo stesso discorso. Anche in questo caso le ore di straordinario rispetto all’orario giornaliero non sono retribuite e di prassi si usa il FIS per riconoscere l’attività di preparazione organizzazione dell’uscita. RICEVIMENTO GENITORI Molti colleghi chiedono se si possono rifiutare di effettuare le ore di ricevimento dei genitori. La questione è molto complessa. Per l’art. 29 del CCNL fa parte delle attività funzionali OBBLIGATORIE inerenti la funzione docente al punto c) rapporti INDIVIDUALI con le famiglie. Il CCNL non prevede che vi sa un’ora settimanale che il docente dovrebbe dedicare ai rapporti con le famiglie. C’è solo un obbligo generico di essere disponibili a garantire corretti rapporti di informazione con le famiglie senza alcuna quantificazione temporale. Sarebbe del resto difficile stabilire in termini di tempo la quantità di minuti o ore da dedicare a questa attività funzionale (si pensi la differenza di numero di classi o allievi che contraddistingue i singoli docenti). Che si scelga di attivare la tradizionale ora di ricevimento o altri spazi che garantiscano i rapporti con le famiglie (ad es. colloqui su appuntamento anche in giorni diversi…) l’obbligo di garantire i rapporti individuali con le famiglie è un fatto certo e dovuto. I problemi nascono nel caso dei famosi ricevimenti pomeridiani collettivi. Il CCNL su questo non è chiaro. Pare però evidente che in caso di quantificazione oraria definita e di ricevimenti collegiali pomeridiani siamo di fronte ad una fattispecie diversa dall’obbligo del rapporto individuale che il docente ha con le famiglie. Nell’art. 29 del CCNL al punto 4 si prevede che sia il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte fatte dal collegio dei docenti a definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti. In concreto il Collegio dei Docenti deve deliberare che i ricevimenti collettivi pomeridiani siano riconducili nelle attività di cui all’art. 29 comma 3 punto a) e siano pertanto computabili nelle 40 ore stabilite contrattualmente. ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO Alcuni colleghi propongono come forma di protesta e mobilitazione il rifiuto di adottare libri di testo. Ricordiamo che la legge stabilisce l’obbligo di adozione e il mantenimento delle adozioni per cinque anni nella scuola primaria e per sei anni nella secondaria. Con l’ultima spending review c’è addirittura l’obbligo di adozione di testi digitalizzati. In ogni caso non è possibile adottare questa forma di protesta. Realizzare la mobilitazione e conoscere i propri diritti (FLC CGIL Mn – 19.11.2012) FLC CGIL Mantova via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova tel. 0376 / 202218 – 202224 - 202225 email: [email protected] pagine 4 di 6 CIRCA LA FUNZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI VI GIRIAMO UN QUESITO (CON RISPOSTA) PRESENTE SUL SITO DI ITALIASCUOLA QUESITO- Vi sottopongo un quesito sul quale vorrei, se possibile, un circostanziato parere. Le domande sono le seguenti: 1. può il Collegio Docenti deliberare su una materia come la protesta e le forme di lotta dei docenti contro le misure intraprese dal governo in materia di orario di lavoro dei professori? 2. può il capo di istituto rifiutarsi di indire un Collegio, pur richiesto da un terzo dei professori, in quanto la materia indicata all'ordine del giorno ( in questo caso "Attività previste dal POF" ) - è stata già precedentemente deliberata e già adottata con delibera dal Consiglio di istituto, senza che ricorrano motivi nuovi rispetto al momento dell'approvazione? (i richiedenti hanno trovato un espediente per rendere legittima la richiesta, in realtà a copertura delle questioni di cui al punto 1.) 3. Qualora il Collegio fosse convocato con ordine del giorno legittimo con un terzo dei docenti richiedenti, cosa deve fare il Dirigente quando tale ordine del giorno nel corso della seduta viene completamente snaturato e ricondotto alla questione di cui al punto 1 ? Ringrazio vivamente RISPOSTA- 1. La risposta è sicuramente negativa. Un organo collegiale – in quanto espressione di una Pubblica Amministrazione – è vincolato dal precetto costituzionale (art. 97) al principio di legittimità. In tanto esiste e si può pronunciare in quanto una legge lo prevede e nei limiti che questa gli assegna. Nel caso specifico, la norma in questione è l’art. 7 del DLgs. 16 aprile 1994 n. 297, che ovviamente non prevede una competenza del Collegio in materia di autotutela sindacale del personale. Sarà quindi opportuno che il dirigente – anche per evitare uno scontro frontale con i docenti – suggerisca loro di usufruire di altre opportunità di espressione e di azione, quale ad esempio un’assemblea sindacale. 2. Se la richiesta è formulata in maniera formalmente corretta, il dirigente non può rifiutarsi di indire la riunione. Nel caso specifico, peraltro, se l’argomento richiesto è “attività previste dal POF”, si potrebbe obiettare che la materia è stata già deliberata e quindi – in assenza di ulteriori precisazioni – non risulta ulteriormente disponibile. Resta da valutare, ma si tratta di una valutazione di ordine relazionale, se sia più opportuno contrastare la richiesta sul piano formale (difetto di motivazione), che sarebbe peraltro facilmente aggirabile con una integrazione di tipo strumentale, oppure prepararsi a fronteggiare la prevedibile deriva nel corso della seduta stessa. Chi scrive sarebbe orientato sulla seconda alternativa. Realizzare la mobilitazione e conoscere i propri diritti (FLC CGIL Mn – 19.11.2012) FLC CGIL Mantova via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova tel. 0376 / 202218 – 202224 - 202225 email: [email protected] pagine 5 di 6 3. Nell’ipotesi che la seduta sia stata convocata con un odg formalmente legittimo, occorre condurre poi il dibattito con la fermezza, ma anche con la diplomazia, necessarie ad impedire che siano poste in votazioni delibere irricevibili, senza andare allo scontro frontale con i docenti. Una forma di mediazione accettabile sarebbe quella di consentire l’apertura di una “finestra” nei lavori, durante la quale – sospesa formalmente la seduta per consentire un “approfondimento” e datone atto nel verbale – si permettesse ai docenti che lo vogliono di riunirsi come privati cittadini per discutere ed eventualmente votare una propria mozione. Naturalmente, il documento in questione non potrebbe che essere sottoscritto che come “i sottoscritti docenti dell’istituto ….” e non come “il collegio dei docenti” (che non è titolato ad esprimersi fuori dagli ambiti di legge) e neppure come “i docenti dell’istituto” (che includerebbe anche gli assenti e gli eventuali dissenzienti). Valutare preventivamente se si è in grado di governare il corso degli eventi verso una tale (o simile) soluzione di compromesso, che offra una valvola di sfogo collettiva senza incidere sulla legittimità formale. Realizzare la mobilitazione e conoscere i propri diritti (FLC CGIL Mn – 19.11.2012) FLC CGIL Mantova via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova tel. 0376 / 202218 – 202224 - 202225 email: [email protected] pagine 6 di 6