FLC CGIL Mantova - FLC CGIL Lombardia

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Realizzare le attività di mobilitazione: conoscere i propri diritti
{vademecum per la protesta}
La mobilitazione delle scuole di fronte alle provocatorie proposte del governo sull’orario di lavoro
dei docenti, agli inadempimenti relativi al riconoscimento degli scatti di anzianità, al blocco dei contratti,
agli aumenti dei carichi di lavoro si sta concretizzando attraverso:
- convocazioni di assemblee del personale
- “autoconvocazione” del Collegio dei Docenti
- forme di rifiuto del lavoro aggiuntivo non previsto dal contratto collettivo di lavoro.
1) Convocazione di un'assemblea sindacale
Il diritto di assemblea sindacale è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) il quale, all ‟art. 20, prevede
il diritto dei lavoratori a riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera.
Alla luce dell'art.8 del CCNL le RSU possono convocare un'assemblea sindacale sia in orario di servizio, sia fuori
dall'orario di servizio.
In allegato il fac-simile del modello di richiesta.
→ Appunti Effelleci n.57
2) “Autoconvocazione” del Collegio Docenti
Il Collegio dei docenti (art. 7 del T.U. 297/94) è costituito da tutti gli insegnanti della scuola, sia teorici che tecnicopratici ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si insedia a inizio anno e può essere convocato dal Dirigente o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; le riunioni si svolgono in orario non coincidente con quello delle
lezioni; le sue competenze sono le seguenti:
— ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;
— formula proposte per la composizione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle stesse;
— formula proposte relative all’orario scolastico e allo svolgimento delle altre attività scolastiche;
— delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
— valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica;
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— provvede all’adozione dei libri di testo;
— adotta e promuove iniziative di sperimentazione;
— promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
— elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’istituto;
— elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
— programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
— esprime al Dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio o alla sospensione cautelare
del personale docente;
— esprime parere in ordine alle iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze.
Inoltre il CCNL/06-09 assegna al Collegio dei docenti altri compiti:
— definisce il Piano dell’Offerta Formativa;
— fissa i criteri per l’attribuzione delle figure strumentali;
— identifica ed elegge le figure strumentali.
Nella richiesta di convocazione è necessario indicare:
- data e ora di convocazione
- locali impegnati per la convocazione
- ORDINE DEL GIORNO
- presenza di eventuali esterni chiamati in veste di 'esperti'.
3) Sospensione delle attività integrative
Cosa si intende per lavoro aggiuntivo?
Tutte le prestazioni che non sono ricomprese negli artt.28 e 29 del vigente CCNL
Cosa significa?
Significa che tutte le attività che non sono menzionate nel CCNL sono considerate attività
accessorie e quindi NON DOVUTE
Facciamo degli esempi
 COORDINATORE DI DIPARTIMENTO
 COORDINATORE PER MATERIA
 ACCOMPAGNATORE VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE/SCAMBI
 RESPONSABILE DI PROGETTO
 PARTECIPANTE A COMMISSIONI
 FUNZIONE STRUMENTALE
 COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
 RESPONSABILE DI SEDE O PLESSO
 …………………………………………….
Tutte queste attività SONO ACCESSORIE E NON OBBLIGATORIE.
Sono pagate dal FIS secondo le indicazioni del Collegio Docenti e a seguito di contrattazione fra le
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parti. Qualcuno continua a ripetere che senza queste attività la scuola non funziona
colpevolizzando i colleghi che si dichiarano non disponibili…
MA NON POSSIAMO SEMPRE TIRARE AVANTI LA BARACCA CON IL VOLONTARIATO O CON RICONOSCIMENTI
ECONOMICI IRRISORI.
E’ sicuramente vero che senza molte funzioni accessorie la scuola rischia di funzionare male, ma è
anche vero che il MIUR e i dirigenti devono prendere atto che queste funzioni devono essere
adeguatamente riconosciute. Sarebbe bene dire basta al volontariato.
Sarebbe bene CONTRATTUALIZZARE A LIVELLO NAZIONALE UNA SERIE DI FUNZIONI attribuendo a
ciascuna chiaramente oneri e retribuzione in modo uniforme e con regole univoche e uguali in
tutte le scuole.
Se esistono in tutte le scuole i collaboratori del dirigente scolastico, gli accompagnatori dei viaggi di
istruzione, ecc. significa che bisogna applicare un semplice principio costituzionale: a parità di lavoro
e di funzione deve essere riconosciuta analoga retribuzione.
Purtroppo nella contrattazione RSU nelle singole scuole si verificano ampie disparità di trattamento
per la stessa funzione tra scuola e scuola.
Alcuni esempi emersi dalle assemblee territoriali del 12-13 novembre 2012:
- VERBALIZZATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI.
La figura del segretario/verbalizzante è prevista dalla legge in ogni organo collegiale ed è quindi
obbligatoria. Di norma nulla è dovuto in termini monetari all’espletamento di questa funzione. La
legge stabilisce che il presidente dell’organo collegiale (dirigente scolastico per il consiglio di
classe, genitore presidente in caso di consiglio di istituto, ecc.) scelga volta per volta il
componente verbalizzatore. Se la funzione viene attribuita in maniera continuativa per tutto
l’anno scolastico con unico atto di conferimento, cosa che accade frequentemente, si tratta di
una forzatura che identifica in un solo componente la funzione.
In questo caso di norma c’è un riconoscimento dell’attività in sede di contrattazione integrativa.
In ogni caso non è possibile rifiutare l’incarico.
- COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Da quest’anno è scomparsa la figura del cosiddetto “vicario” che poteva sostituire il dirigente in
caso di assenza o ferie. Al vicario era attribuito un riconoscimento per funzioni superiori che ora
è negato dal MEF.
Anche in questo caso la funzione è accessoria e NON DOVUTA.
Ci si può dimettere con semplice comunicazione scritta in ogni momento. L’attività è pagata dal
FIS. Per questo, in mancanza di una chiara normativa nazionale contrattuale che riconosca ai
collaboratori emolumenti adeguati alla complessità della funzione e pagati con risorse diverse dal
FIS, invitiamo le RSU a stabilire ad inizio della contrattazione i tetti di retribuzione accessoria per
queste funzioni evitando che esse siano cumulabili con altre attività accessorie.
Stesso ragionamento si deve fare con figure come i responsabili di plesso o sede.
Anche in questi casi si tratta di mansioni delegate dal dirigente di natura amministrativa che
nulla hanno a che fare con la funzione docente.
- RESPONSABILI DI PROGETTO, COMPONENTI COMMISSIONI, COORDINATORI DI DIPARTIMENTO, ECC.
I progetti che entrano a far parte del POF dovrebbero avere sempre copertura certa nel FIS e
devono essere approvati dal collegio dei docenti che dovrebbe in ogni caso determinare ordini di
priorità sui progetti nella misura in cui le risorse del fondo non siano sufficienti.
Stesso discorso sulle commissioni che dovrebbero sempre essere considerate espressione del
collegio dei docenti.
In tutti i casi NULLA E’ DOVUTO e si possono rifiutare incarichi e provvedere in ogni momento a
dimissioni (sempre per iscritto).
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VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, SCAMBI, USCITE. ECC.
Gli oneri e il carico supplementare di lavoro connessi ai viaggi di istruzione (stage, scambi) fino a
pochi anni fa erano in qualche modo riconosciuti con le indennità di missione finanziate con
fondi del ministero.
In seguito è stato deciso in nome dei tagli sulla spesa corrente di eliminare le indennità di
missione scaricando di fatto sul FIS il riconoscimento del lavoro accessorio.
Facciamo chiarezza: un viaggio di istruzione che dura più giorni comporta che il docente
accompagnatore sia sempre responsabile penalmente e civilmente di tutto ciò che accade agli
allievi per tutte le 24 ore. Ciò significa che un docente che dovrebbe essere pagato per 18 ore o
24 ore settimanali svolge un lavoro straordinario che non viene riconosciuto
dall’amministrazione. Puro volontariato. Il FIS può riconoscere solo in piccola parte il carico di
lavoro accessorio agli accompagnatori come “attività di preparazione e organizzazione del viaggio
di istruzione” poiché è vietato usare il FIS per pagare attività di lavoro diretto straordinario.
Si può anche per questi motivi in tutta tranquillità rifiutare gli incarichi di accompagnatore o di
responsabile di viaggi di istruzione, stage, scambi. (sempre che non sia stata dichiarata e
verbalizzata la disponibilità in fase organizzativa – collegio docenti, consigli di classe etc.)
Per le uscite giornaliere vale lo stesso discorso. Anche in questo caso le ore di straordinario
rispetto all’orario giornaliero non sono retribuite e di prassi si usa il FIS per riconoscere l’attività
di preparazione organizzazione dell’uscita.
RICEVIMENTO GENITORI
Molti colleghi chiedono se si possono rifiutare di effettuare le ore di ricevimento dei genitori.
La questione è molto complessa. Per l’art. 29 del CCNL fa parte delle attività funzionali
OBBLIGATORIE inerenti la funzione docente al punto c) rapporti INDIVIDUALI con le famiglie.
Il CCNL non prevede che vi sa un’ora settimanale che il docente dovrebbe dedicare ai rapporti
con le famiglie. C’è solo un obbligo generico di essere disponibili a garantire corretti rapporti di
informazione con le famiglie senza alcuna quantificazione temporale. Sarebbe del resto difficile
stabilire in termini di tempo la quantità di minuti o ore da dedicare a questa attività funzionale
(si pensi la differenza di numero di classi o allievi che contraddistingue i singoli docenti). Che si
scelga di attivare la tradizionale ora di ricevimento o altri spazi che garantiscano i rapporti con le
famiglie (ad es. colloqui su appuntamento anche in giorni diversi…) l’obbligo di garantire i
rapporti individuali con le famiglie è un fatto certo e dovuto.
I problemi nascono nel caso dei famosi ricevimenti pomeridiani collettivi. Il CCNL su questo non è
chiaro. Pare però evidente che in caso di quantificazione oraria definita e di ricevimenti collegiali
pomeridiani siamo di fronte ad una fattispecie diversa dall’obbligo del rapporto individuale che il
docente ha con le famiglie.
Nell’art. 29 del CCNL al punto 4 si prevede che sia il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte
fatte dal collegio dei docenti a definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti. In concreto il Collegio dei Docenti deve deliberare che i ricevimenti
collettivi pomeridiani siano riconducili nelle attività di cui all’art. 29 comma 3 punto a) e siano
pertanto computabili nelle 40 ore stabilite contrattualmente.
ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO
Alcuni colleghi propongono come forma di protesta e mobilitazione il rifiuto di adottare libri di
testo. Ricordiamo che la legge stabilisce l’obbligo di adozione e il mantenimento delle adozioni
per cinque anni nella scuola primaria e per sei anni nella secondaria. Con l’ultima spending
review c’è addirittura l’obbligo di adozione di testi digitalizzati.
In ogni caso non è possibile adottare questa forma di protesta.
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CIRCA LA FUNZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI VI GIRIAMO UN QUESITO (CON RISPOSTA) PRESENTE SUL
SITO DI ITALIASCUOLA
QUESITO- Vi sottopongo un quesito sul quale vorrei, se possibile, un circostanziato parere. Le
domande sono le seguenti:
1. può il Collegio Docenti deliberare su una materia come la protesta e le forme di lotta dei docenti
contro le misure intraprese dal governo in materia di orario di lavoro dei professori?
2. può il capo di istituto rifiutarsi di indire un Collegio, pur richiesto da un terzo dei professori, in
quanto la materia indicata all'ordine del giorno ( in questo caso "Attività previste dal POF" ) - è
stata già precedentemente deliberata e già adottata con delibera dal Consiglio di istituto, senza
che ricorrano motivi nuovi rispetto al momento dell'approvazione? (i richiedenti hanno trovato un
espediente per rendere legittima la richiesta, in realtà a copertura delle questioni di cui al punto
1.)
3. Qualora il Collegio fosse convocato con ordine del giorno legittimo con un terzo dei docenti
richiedenti, cosa deve fare il Dirigente quando tale ordine del giorno nel corso della seduta viene
completamente snaturato e ricondotto alla questione di cui al punto 1 ?
Ringrazio vivamente
RISPOSTA- 1. La risposta è sicuramente negativa. Un organo collegiale – in quanto espressione di
una Pubblica Amministrazione – è vincolato dal precetto costituzionale (art. 97) al principio di
legittimità. In tanto esiste e si può pronunciare in quanto una legge lo prevede e nei limiti che
questa gli assegna. Nel caso specifico, la norma in questione è l’art. 7 del DLgs. 16 aprile 1994 n.
297, che ovviamente non prevede una competenza del Collegio in materia di autotutela sindacale
del personale. Sarà quindi opportuno che il dirigente – anche per evitare uno scontro frontale con i
docenti – suggerisca loro di usufruire di altre opportunità di espressione e di azione, quale ad
esempio un’assemblea sindacale.
2. Se la richiesta è formulata in maniera formalmente corretta, il dirigente non può rifiutarsi di
indire la riunione. Nel caso specifico, peraltro, se l’argomento richiesto è “attività previste dal
POF”, si potrebbe obiettare che la materia è stata già deliberata e quindi – in assenza di ulteriori
precisazioni – non risulta ulteriormente disponibile. Resta da valutare, ma si tratta di una
valutazione di ordine relazionale, se sia più opportuno contrastare la richiesta sul piano formale
(difetto di motivazione), che sarebbe peraltro facilmente aggirabile con una integrazione di tipo
strumentale, oppure prepararsi a fronteggiare la prevedibile deriva nel corso della seduta stessa.
Chi scrive sarebbe orientato sulla seconda alternativa.
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3. Nell’ipotesi che la seduta sia stata convocata con un odg formalmente legittimo, occorre
condurre poi il dibattito con la fermezza, ma anche con la diplomazia, necessarie ad impedire che
siano poste in votazioni delibere irricevibili, senza andare allo scontro frontale con i docenti. Una
forma di mediazione accettabile sarebbe quella di consentire l’apertura di una “finestra” nei lavori,
durante la quale – sospesa formalmente la seduta per consentire un “approfondimento” e datone
atto nel verbale – si permettesse ai docenti che lo vogliono di riunirsi come privati cittadini per
discutere ed eventualmente votare una propria mozione. Naturalmente, il documento in questione
non potrebbe che essere sottoscritto che come “i sottoscritti docenti dell’istituto ….” e non come
“il collegio dei docenti” (che non è titolato ad esprimersi fuori dagli ambiti di legge) e neppure
come “i docenti dell’istituto” (che includerebbe anche gli assenti e gli eventuali dissenzienti).
Valutare preventivamente se si è in grado di governare il corso degli eventi verso una tale (o
simile) soluzione di compromesso, che offra una valvola di sfogo collettiva senza incidere sulla
legittimità formale.
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