23) Apprendistato di alta formazione e ricerca
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23) Apprendistato di alta formazione e ricerca - percorsi di laurea, di master e dottorato di ricerca. delibera n. 375 - 2012-2013 Il rettore dà la parola al direttore generale, il quale, sulla base di una relazione predisposta dall'area della didattica e dal centro orientamento e formazione, riferisce che l'art. 5 del d.lgs 167/2011 disciplina l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Detto apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani in cui il datore di lavoro è tenuto a erogare all'apprendista, come corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la retribuzione, ma anche una formazione professionale. L'apprendistato di alta formazione e ricerca può consentire il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), del diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del dpcm 25.01.2008), della laurea, della laurea magistrale, della laurea magistrale a ciclo unico, del master universitario di I e di Il livello e del dottorato di ricerca. Inoltre, può consentire di svolgere attività di ricerca, di assolvere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e di maturare esperienze professionali. I destinatari del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sono soggetti tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale ex d.lgs. n. 226/2005) e i 29 anni di età, in possesso dei requisiti di accesso alle specifiche tipologie di percorso. Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 167/2011 "La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione sono rimesse alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico". Comunque, in mancanza delle specifiche regolamentazioni regionali, in via sussidiaria è stata data facoltà alle imprese e alle istituzioni formative rilascianti il titolo di studio cui è finalizzato il contratto, ovvero alle istituzioni di ricerca, di attivare i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca sulla base di convenzioni bilaterali. In tal modo, si cerca di imprimere un ulteriore stimolo alla diffusione dell'apprendistato sul territorio. La Regione Siciliana, con accordo del 15 giugno 2012, siglato con le parti sociali e le Università, ha regolamentato solo il contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo; in questa tipologia di apprendistato è indispensabile la presenza attiva (fin dalla costituzione del rapporto e dalla definizione congiunta del progetto) dell'istituzione formativa abilitata a rilasciare il titolo di studio o dell'istituzione di ricerca. L'Università è, per quanto sopra e a vario titolo, coinvolta nel percorso di attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, in particolare in quello per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale, del master, del dottorato di ricerca e in quello per lo svolgimento dell'attività di ricerca. Per l'Università è fondamentale contribuire alla crescita del tasso di occupazione dei propri giovani e lo strumento incentivante dell'apprendistato di alta formazione e ricerca è una delle misure di politica attiva del lavoro su cui il Governo sta puntando anche mediante l'erogazione di incentivi una tantum come il bando avviso pubblico a sportello rivolto a imprese per la richiesta di contributi finalizzati all'inserimento occupazionale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per laureandi, laureati e dottorandi di ricerca. Fondi disponibili: € 1.560.000,00 c.u.p i52f11000070001 D. Ovviamente, le aziende sono fortemente incentivate all'assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca grazie ai benefici retributivi, contributivi e fiscali previsti. Infatti, a oggi, già alcune aziende si sono rivolte all'ufficio placement d'Ateneo (COF), chiedendo di poter assumere laureandi del nostro Ateneo con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento della laurea. L'Ateneo, pertanto, è chiamato a stabilire i contenuti e le modalità di erogazione della formazione ai fini del conseguimento di un titolo di studio, i quali devono essere esplicitati nel piano formativo individuale (PFI). Il piano formativo individuale, firmato dal legale rappresentante dell'Università o suo delegato, va allegato al contratto entro 30 gg. dall'assunzione e ne costituisce parte integrante. All'interno del PFI vanno indicati i crediti riconoscibili dall'Università a fronte della formazione erogata allo studente/laureato durante il periodo di lavoro, i CFU riconoscibili potrebbero essere scelti tra quelli previsti per l'attività di stage, per tesi di laurea o tra quelli liberi. È necessario individuare un tutor didattico (universitario) che possa, tra l'altro, supportare l'apprendista nel raccordo tra competenze acquisite in ambito universitario e attività di formazione on the job ed è necessario determinare la procedura che gli uffici coinvolti debbano seguire al fine di dare seguito alle richieste suddette. Tali contratti di apprendistato si possono attivare su richiesta delle aziende che vogliano procedere all'assunzione di studenti o di laureati del nostro Ateneo che debbano ancora completare il percorso formativo. Alla luce di quanto sopra esposto, il direttore generale propone il riconoscimento di percorsi individuali finalizzati ad acquisire un numero di CFU (minimo di 6 CFU) da definire all'interno del Consiglio del corso di studi, con delibera dello stesso, e a sviluppare la tesi in esercizio di apprendistato avvalendosi del supporto accademico per approfondire tematiche di interesse aziendale. L'eventuale costruzione di specifici percorsi di laurea o di laurea magistrale in apprendistato presuppone una fase di analisi dei fabbisogni formativi del territorio, un'individuazione di percorsi nuovi o una curvatura di quelli esistenti e un forte coinvolgimento del sistema delle imprese. Il direttore generale, sentiti gli uffici interessati, propone una prima fase di sperimentazione. Dato che il più delle volte l'assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca segue un percorso di recruitment gestito dall'azienda in collaborazione con l'ufficio placement (COF), si stabilisce che l'azienda inoltri la richiesta di collaborazione per l'attivazione del contratto di apprendistato al COF e quest'ultimo, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni minime necessarie per poter procedere all'attivazione (Ccnl, accordi interconfederali, etc.), invii la richiesta all'area della didattica. Il Consiglio di corso di studio interessato delibera sulla richiesta e nomina il tutor didattico. L'azienda in collaborazione con il tutor didattico redige il piano formativo individuale. Il presidente del corso di studio o il coordinatore, verificate la qualità e la coerenza dei contenuti formativi del PFI dell'apprendista con il percorso didattico previsto dal corso in cui è iscritto, invierà al rettore o a un suo delegato il PFI per l'approvazione e la firma dello stesso. Quanto descritto precedentemente vale anche per i percorsi formativi del terzo livello (master I livello, Il livello, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca) Nel caso in cui le aziende richiedano la progettazione di un percorso di master universitario, di scuole di specializzazione o di dottorati di ricerca dedicati a una determinata classe di apprendisti, si farà riferimento ai rispettivi regolamenti. Il Senato accademico, in data odierna, ha espresso in merito parere favorevole. Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le proprie determinazioni. Sull’argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il Consiglio, - vista la relazione dell’ufficio; - visto l'art. 5 del d.lgs. 167/2011 recante "testo unico dell'apprendistato"; - visto l’accordo della Regione Siciliana del 15 giugno 2012, siglato con le parti sociali e le Università; - considerato fondamentale per l'Università contribuire alla crescita del tasso di occupazione dei propri giovani anche tramite lo strumento incentivante dell'apprendistato di alta formazione e ricerca; - preso atto del parere espresso dal Senato accademico; - sulla base delle motivazioni sopra esposte, a voti unanimi, approva l’iniziativa e la relativa procedura.