1/2 Ordinanza n. 376 - Comune di Castelfranco Emilia

Transcript

1/2 Ordinanza n. 376 - Comune di Castelfranco Emilia
Ordinanza n. 376
“ ZONA DI PROTEZIONE PER MIXOMATOSI DEI CONIGLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA”
IL SINDACO
Richiamati:
- il Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1256 - 27/07/1934;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 - 08/02/1954;
- l’Ordinanza A.C.I.S. ( Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica) – 15/09/1955 e succ. mod. e
integr., relativa alla profilassi della mixomatosi del coniglio ed in particolare l’art. 3 inerente l’adozione del
provvedimento “ zona di protezione”;
- la Legge n. 833 del 23/12/1978 e succ. mod.e integr. sull’istituzione del servizio sanitario nazionale;
- la Legge n. 142 - 08/06/1990 e succ. mod. e integr. sull’ordinamento delle autonomie locali;
- la Legge regionale n. 19 - 02/05/1994 e succ. mod. e integr. sul riordino del servizio sanitario regionale;
- il D.lvo n. 267 - 18/08/2000 “ testo unico sull’ordinamento degli enti locali - art. 50 comma 5;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di igiene;
- il Regolamento comunale di Igiene Veterinaria;
-
Vista la lettera del Servizio sanitario regionale - azienda unità sanitaria locale di Modena – dipartimento di
sanità pubblica veterinaria distretto di Castelfranco Emilia ( ns. prot. n. 35183 del 27/10/2010) dalla quale
risulta la presenza, per una colonia di conigli domestici viventi presso il giardino storico “Villa Sorra”, di un
focolaio di mixomatosi confermato dal referto prodotto dall’Istituto Zooprofilattico di Modena;
-
Visto altresì che nella stessa lettera sopracitata viene proposta l’emissione di un’ordinanza che istituisca
una zona di protezione, ai sensi dell’ordinanza A.C.I.S. – 15/09/1955;
-
Considerata la necessità di adottare idonei provvedimenti al fine di impedire la diffusione della malattia;
-
Considerata altresì l’assenza nel giardino storico “ Villa Sorra” di esemplari di coniglio selvatico
propriamente detto;
-
Precisato che la mixomatosi è una malattia che colpisce esclusivamente il coniglio e non si trasmette né
all’uomo né ad altri animali.
ORDINA
1. L’adozione delle seguenti misure di Polizia veterinaria previste dall’articolo 3 dell’ordinanza A.C.I.S. –
15/09/1955 sul territorio adiacente al giardino storico “Villa Sorra” compreso nell’area delimitata:
-
a Nord dal tracciato della linea ferroviaria TAV,
a Est dalle seguenti strade: Via Sebenico,Via Prati, Via Bixio, Via Claudia,
a Sud dal tracciato della ferrovia FF.SS.,
a Ovest da Via Mavora,
1/2
Centralino 059.959211 • fax 059.920560 • P.zza della Vittoria n°8 • 41013 Castelfranco Emilia • Prov. di Modena • CF/PI 00172960361
dichiarando il territorio così delimitato “ZONA DI PROTEZIONE CONTRO LA MIXOMATOSI DEI CONIGLI”;
2. il divieto di immettere entro la zona di protezione o di asportare dalla stessa conigli vivi o morti, ad
eccezione di quelli destinati alla distruzione secondo le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario
dell’Azienda USL di Modena;
3. l’obbligo della vigilanza sanitaria periodica: a tal fine è fatto obbligo ai detentori di conigli all’interno
della zona di protezione di darne comunicazione al Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Modena,
distretto di Castelfranco Emilia( tel. 059 929400 fax 059 929407);
4. l’apposizione di cartelli riportanti l’iscrizione “ZONA DI PROTEZIONE CONTRO LA MIXOMATOSI DEI
CONIGLI”;
DISPONE
5. le misure previste dalla presente ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla
constatazione dell’ultimo caso di malattia;
6. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio;
7. la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: Polizia Municipale del
Comune di Castelfranco Emilia, Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Modena, distretto di
Castelfranco Emilia, organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria presenti sul territorio.
Il Servizio Veterinario dell'
Azienda USL di Modena, Distretto di Castelfranco Emilia e la Polizia Municipale
del Comune di Castelfranco Emilia sono incaricati dell'
esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì 30/10/2010
per il Sindaco
Il Vicesindaco
Giampaolo Zerri
2/2
Centralino 059.959211 • fax 059.920560 • P.zza della Vittoria n°8 • 41013 Castelfranco Emilia • Prov. di Modena • CF/PI 00172960361