VIDEORIPRESE IN LUOGO PUBBLICO
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VIDEORIPRESE IN LUOGO PUBBLICO: QUALE E’ IL REGIME DI UTILIZZAZIONE? Corte di Cassazione, Sezione II, 24 aprile 2013- 14 agosto 2013 n. 34979 (Presidente Petti; Relatore De Crescienzo; Pm – concl. conf.- Gialanella; Ricorrente Bonasia). Polizia giudiziaria -Attività- Videoriprese in luogo pubblico ovvero aperto od esposto al pubblico- Disciplina (Cpp, articoli 189, 266 e segg.) Le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, effettuate dalla polizia giudiziaria, devono essere annoverate tra le cosiddette “prove atipiche” e sono quindi disciplinate dall’articolo 189 del Cpp; conseguendone l’inapplicabilità degli articoli 266 e segg. del Cpp, che si applicano alle sole ipotesi di intercettazioni delle conversazioni telefoniche o ambientali e delle videoregistrazioni da effettuarsi mediante intrusione nella privata dimora o nel domicilio (cfr. Sezioni unite, 28 marzo 2006, Prisco). La sentenza è conforme ai principi espressi dalle Sezioni unite, nella nota sentenza 28 marzo 2006. In tale occasione, tra l’altro, le Sezioni unite hanno affrontato anche la questione della legittimità ed utilizzabilità a fini di prova delle riprese visive effettuate “in luoghi pubblici”. In proposito, la Corte si è espressa nel senso della piena utilizzabilità come prova delle immagini così ottenute, tanto nel caso di riprese effettuate “al di fuori del procedimento” (ad esempio, nell’ipotesi di registrazioni effettuate con impianti di videosorveglianza installati in pubblici esercizi o in quella di registrazioni delle immagini di episodi di violenze negli stadi; cfr., anzi, relativamente a tale ultimo esempio, il disposto dell’articolo 8, comma 1 ter, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e succ. modif., che ne fonda l’utilizzabilità anche ai fini dell’arresto in flagranza), quanto nel caso di riprese avvenute nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria (ad esempio, nell’ipotesi della captazione di immagini nell’ambito delle operazioni di osservazione e pedinamento). Le prime, hanno osservato le Sezioni unite, possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale (articolo 234 del Cpp). Le altre, invece, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono la documentazione dell’attività investigativa, e non documenti, cosicchè sono suscettibili di utilizzazione probatoria se ed in quanto riconducibili alla categoria delle cosiddette prove atipiche, previste dall’articolo 189 del Cpp, con la conseguenza che sull’ammissibilità della prova derivante dalle videoregistrazioni dovrà pronunciarsi il giudice quando sarà richiesto della sua assunzione nel dibattimento (spettando poi sempre al giudice di individuare lo strumento – perizia o mera riproduzione- che dovrà essere utilizzato per conoscere e visionare le immagini acquisite). La conclusione è ampiamente convincente. E’ infatti evidente che nulla osta, concettualmente, alla legittimità e, conseguentemente, alla utilizzabilità di tali riprese, la cui effettuazione non si pone in conflitto con alcuna norma di legge, non sussistendo, in particolare, in ragione del luogo di effettuazione della captazione, alcuna esigenza di riservatezza che osti all’acquisizione delle immagini e/o comunque imponga una particolare disciplina procedimentale di garanzia. Per tali riprese, quindi, quando effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, non occorre neppure un provvedimento motivato della autorità giudiziaria. Va anzi soggiunto che le riprese del tipo di che trattasi se e quando documentative di un’attività irripetibile svolta dalla polizia giudiziaria, vanno allegate nel fascicolo del dibattimento, a norma dell’articolo 431, comma 1, lettera b), del Cpp, in quanto da considerare alla stregua di verbali di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (cfr., con riguardo ai verbali di sopralluogo e di osservazione redatti dalla polizia giudiziaria, Sezioni unite, 28 ottobre 1998, Barbagallo, e Sezione V, 17 giugno 2004, Domi ed altri; e, con riguardo ai rilievi fotografici di un blocco stradale, Sezione I, 8 ottobre 1997, Mangiolfi ed altro). Rimanendo ovviamente impregiudicato il vaglio di ammissibilità da parte del giudice, a norma dell’articolo 189 del Cpp, nei termini di cui si è detto. Giuseppe Amato