VIDEORIPRESE IN LUOGO PUBBLICO

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VIDEORIPRESE IN LUOGO PUBBLICO
VIDEORIPRESE IN LUOGO PUBBLICO: QUALE E’ IL REGIME DI UTILIZZAZIONE?
Corte di Cassazione, Sezione II, 24 aprile 2013- 14 agosto 2013 n. 34979
(Presidente Petti; Relatore De Crescienzo; Pm – concl. conf.- Gialanella; Ricorrente Bonasia).
Polizia giudiziaria -Attività- Videoriprese in luogo pubblico ovvero aperto od esposto al
pubblico- Disciplina (Cpp, articoli 189, 266 e segg.)
Le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, effettuate dalla
polizia giudiziaria, devono essere annoverate tra le cosiddette “prove atipiche” e sono quindi
disciplinate dall’articolo 189 del Cpp; conseguendone l’inapplicabilità degli articoli 266 e segg. del
Cpp, che si applicano alle sole ipotesi di intercettazioni delle conversazioni telefoniche o
ambientali e delle videoregistrazioni da effettuarsi mediante intrusione nella privata dimora o nel
domicilio (cfr. Sezioni unite, 28 marzo 2006, Prisco).
La sentenza è conforme ai principi espressi dalle Sezioni unite, nella nota sentenza 28 marzo 2006.
In tale occasione, tra l’altro, le Sezioni unite hanno affrontato anche la questione della legittimità
ed utilizzabilità a fini di prova delle riprese visive effettuate “in luoghi pubblici”. In proposito, la
Corte si è espressa nel senso della piena utilizzabilità come prova delle immagini così ottenute,
tanto nel caso di riprese effettuate “al di fuori del procedimento” (ad esempio, nell’ipotesi di
registrazioni effettuate con impianti di videosorveglianza installati in pubblici esercizi o in quella di
registrazioni delle immagini di episodi di violenze negli stadi; cfr., anzi, relativamente a tale ultimo
esempio, il disposto dell’articolo 8, comma 1 ter, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e succ.
modif., che ne fonda l’utilizzabilità anche ai fini dell’arresto in flagranza), quanto nel caso di
riprese avvenute nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria (ad esempio, nell’ipotesi della
captazione di immagini nell’ambito delle operazioni di osservazione e pedinamento). Le prime,
hanno osservato le Sezioni unite, possono essere introdotte nel processo come documenti e
diventare quindi una prova documentale (articolo 234 del Cpp). Le altre, invece, effettuate nel
corso delle indagini, costituiscono la documentazione dell’attività investigativa, e non documenti,
cosicchè sono suscettibili di utilizzazione probatoria se ed in quanto riconducibili alla categoria
delle cosiddette prove atipiche, previste dall’articolo 189 del Cpp, con la conseguenza che
sull’ammissibilità della prova derivante dalle videoregistrazioni dovrà pronunciarsi il giudice
quando sarà richiesto della sua assunzione nel dibattimento (spettando poi sempre al giudice di
individuare lo strumento – perizia o mera riproduzione- che dovrà essere utilizzato per conoscere e
visionare le immagini acquisite). La conclusione è ampiamente convincente. E’ infatti evidente che
nulla osta, concettualmente, alla legittimità e, conseguentemente, alla utilizzabilità di tali riprese, la
cui effettuazione non si pone in conflitto con alcuna norma di legge, non sussistendo, in particolare,
in ragione del luogo di effettuazione della captazione, alcuna esigenza di riservatezza che osti
all’acquisizione delle immagini e/o comunque imponga una particolare disciplina procedimentale
di garanzia. Per tali riprese, quindi, quando effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle
indagini, non occorre neppure un provvedimento motivato della autorità giudiziaria. Va anzi
soggiunto che le riprese del tipo di che trattasi se e quando documentative di un’attività irripetibile
svolta dalla polizia giudiziaria, vanno allegate nel fascicolo del dibattimento, a norma dell’articolo
431, comma 1, lettera b), del Cpp, in quanto da considerare alla stregua di verbali di atti non
ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (cfr., con riguardo ai verbali di sopralluogo e di
osservazione redatti dalla polizia giudiziaria, Sezioni unite, 28 ottobre 1998, Barbagallo, e Sezione
V, 17 giugno 2004, Domi ed altri; e, con riguardo ai rilievi fotografici di un blocco stradale,
Sezione I, 8 ottobre 1997, Mangiolfi ed altro). Rimanendo ovviamente impregiudicato il vaglio di
ammissibilità da parte del giudice, a norma dell’articolo 189 del Cpp, nei termini di cui si è detto.
Giuseppe Amato