Cass., sez. lav., 26-05-2008, n. 13544. SVOLGIMENTO DEL
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Cass., sez. lav., 26-05-2008, n. 13544. SVOLGIMENTO DEL
Cass., sez. lav., 26-05-2008, n. 13544. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29 dicembre 2000 al Tribunale di Cagliari un gruppo di operai dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna, premesso di lavorare presso cantieri forestali, nella provincia di Cagliari, analiticamente indicati per ciascuno, e di usare il proprio mezzo per spostarsi da casa al posto di lavoro, non essendo stato messo a disposizione un mezzo aziendale, sosteneva: a) che l'indennità di L. 295 a chilometro, loro riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del contratto integrativo regionale, era insufficiente, dovendo essere corrisposta la maggiore indennità contemplata dagli artt. 15 e 54 del contratto collettivo nazionale; b) che l'indennità era stata impropriamente assoggettata a ritenuta previdenziale; c) che l'Amministrazione riconosceva, in applicazione del contratto integrativo, un numero massimo di quattro scatti di anzianità, mentre agli impiegati ne erano riconosciuti dodici; d) che il loro trattamento retribuivo era diverso ed inferiore rispetto a quello previsto per i dipendenti della Regione Sardegna, dovendo anche loro essere considerati dipendenti regionali. L'Ente Foreste della Sardegna contestava il fondamento del ricorso. Con sentenza del 20 gennaio/17 marzo 2003 il Tribunale rigettava le domande. E la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 13/18 ottobre 2004, rigettava l'impugnazione di 42 degli originai ricorrenti. I giudici di secondo grado osservavano che la L.R. n. 40 del 1989, così come la successiva L.R. n. 12 del 2002, affida alla contrattazione collettiva nazionale e a quella integrativa regionale il regime contrattuale del personale dell'Ente Foreste, individuando un comparto di contrattazione diverso da quello del personale dell'amministrazione regionale e degli altri enti regionali; che il contratto integrativo regolante il rapporto dedotto in causa, stipulato il 30 giugno 1997 con scadenza al 31 dicembre 1999, ancora in vigore per il tacito rinnovo previsto dall'art. 78, rimandava al contratto nazionale solo per quanto non espressamente regolato; che la materia dei rimborsi chilometrici era espressamente regolata dalla contrattazione integrativa e non poteva, pertanto, essere richiesta la diversa indennità prevista dall'art. 15 del contratto nazionale, peraltro regolante la diversa ipotesi della necessità del mezzo proprio per il disimpegno delle mansioni affidate, o dall'art. 54, riguardante la mancata messa a disposizione di messi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro dai centri di raccolta del personale. Rilevavano che le spese di viaggio affrontate per recarsi dal comune di residenza al cantiere assegnato sono quelle che qualsiasi lavoratore affronta per raggiungere la sede di lavoro; e che quando il datore di lavoro ritiene di venire incontro al lavoratore, il relativo esborso integra la retribuzione del dipendente, sul quale farebbero carico le spese di viaggio in assenza di tale contributo. Ritenevano di non seguire l'orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso i rimborsi previsti dall'art. 36 del contratto integrativo dal reddito imponibile. Quanto agli scatti di anzianità, i giudici di appello ricordavano che gli stessi non erano ricompresi nella tutela garantita dall'art. 36 Cost., ma erano rimessi all'accordo delle parti. Era pertanto insindacabile il relativo accordo, nè poteva invocarsi un principio di parità di trattamento tra i pubblici dipendenti, principio previsto dai contratti collettivi con riguardo alle singole categorie di lavoratori, ma non applicabile indistintamente a tutto il personale appartenente alla stessa amministrazione. Non era illegittima, pertanto, la diversa disciplina prevista, in materia di scatti, fra impiegati ed operai. Nè, infine, era fondata la pretesa di ottenere il trattamento economico spettante, a parità di livello o qualifica, ai dipendenti dell'amministrazione regionale. Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando tre motivi di censura, 35 dei 42 appellanti, come generalizzati in epigrafe. L'Ente Foreste della Sardegna resiste con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 513 del 1978, art. 5, dell'art. 52, comma 4, del ccnl 1994/1997, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, della L.R. n. 40 del 1989, art. 1, e della L.R. n. 24 del 1999, art. 9. Deduce che l'art. 36, comma 1, del contratto integrativo regionale 1995/1999, parte operai, che fissa in L. 295 il contributo chilometrico per il raggiungimento del cantiere di assegnazione e il ritorno a casa, è nullo perchè in contrasto con l'art. 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale; quale contratto di secondo livello, l'integrativo non può porsi in contrasto con il contratto di primo livello. L'art. 36, comma 1, citato sarebbe inoltre nullo perchè in contrasto con il D.P.R. n. 515 del 1978, art. 5. Sia la norma del contratto nazionale che la norma di legge dispongono che l'indennità chilometrica è ragguagliata ad un quinto del costo di un litro della benzina super. 1 a. Il motivo non è fondato. L'art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 giugno 1989, n. 40 dispone che al personale addetto ai programmi di forestazione e attività connesse si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna. La disposizione è stata confermata con la L.R. n. 24 del 1999, art. 9, come modificato con la L.R. n. 12 del 2002, art. 6. Questa Corte ha già precisato che il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) nè in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che è invece rilevante solo nell'ipotesi di successione di contratti del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività (Cass., 4 febbraio 1988, n. 1147). Lo stesso principio vale per i contratti del pubblico impiego privatizzato. Nella fattispecie in esame è la legge regionale che rinvia, per regolare il rapporto degli addetti alla forestazione, ai contratti collettivi nazionali ed agli eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna. Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno fatto applicazione del contratto regionale e dell'art. 36 di questo. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del ccnl, della L. n. 153 del 1969, art. 12, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 46 e 48, la difesa dei ricorrenti critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assoggettabile a trattenute fiscali e previdenziali l'indennità di rimborso chilometrico. Sostiene che tale rimborso ha natura risarcitoria ed invoca la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Cagliari n. 24 del 7 giugno 2004. 2 a. Il motivo non è fondato. I giudici di appello hanno correttamente rilevato che non è applicabile alla indennità degli operai forestali l'art. 54 del ccnl, anche perchè disciplina un istituto del tutto diverso: l'ipotesi in cui l'azienda sia tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dai centri di raccolta. Nel caso degli operai ricorrenti la domanda riguardava il rimborso delle spese di viaggio affrontate per recarsi dai propri comuni di residenza al cantiere assegnato a ciascuno per l'espletamento della normale attività lavorativa. Esattamente la Corte di Cagliari ha rilevato che l'esborso affrontato dai lavoratori è assimilabile a quello affrontato da qualsiasi lavoratore per raggiungere la sede di lavoro; e che se il datore di lavoro viene incontro al lavoratore attraverso l'esborso di un importo, questo viene ad integrare la retribuzione del dipendente, atteso che questi avrebbe dovuto comunque affrontare le spese di viaggio. Diverso è il caso dei rimborsi previsti in funzione di frequenti cambiamenti, per esigenze aziendali, di una determinata sede di lavoro. 3. Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, degli artt. 3 e 36 Cost., e del principio di parità di trattamento tra operai e impiegati con riferimento agli scatti di anzianità, la difesa dei ricorrenti critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il minor numero di scatti di anzianità previsto per gli operai. Deduce che l'art. 25 del contratto integrativo è illegittimo, penalizzando gli operai con la previsione di soli quattro scatti biennali a fronte dei dodici scatti previsti per gli impiegati, con violazione dei principi costituzionali e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45. 3 a. Anche quest'ultimo motivo è infondato. L'istituto degli scatti di anzianità è del tutto estraneo al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; ed il regime della loro attribuzione e del calcolo del loro ammontare trova la sua fonte nell'autonomia negoziale collettiva (v., fra le altre, Cass., 13 marzo 1986 n. 1705). Ne consegue che un diverso numero di scatti previsto per categorie diverse (quali, nella specie, gli impiegati e gli operai) non viola alcun principio costituzionale. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna dei ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di giudizio nei confronti dell'Ente Foreste resistente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso, in favore dell'Ente Foreste della Sardegna, delle spese di giudizio, in Euro 23,50 per spese ed in Euro 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2008