SINDACI-REVISORI GIUDIZIO SUL BILANCIO

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SINDACI-REVISORI GIUDIZIO SUL BILANCIO
SINDACI-REVISORI
GIUDIZIO SUL BILANCIO
Dott. Luciano De Angelis
GIUDIZIO SUL BILANCIO
PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570
Perché l’impresa possa considerarsi in funzionamento
E’ necessario considerare tutte le informazioni
disponibili relativamente al prevedibile futuro, che
dovrebbe essere almeno relativo (ma non limitarsi)
ai 12 mesi successivi alla data di riferimento del
bilancio sottoposto a giudizio.
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GIUDIZIO SUL BILANCIO
PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 5
SE LA DELIBERA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE
Successiva a quella di formazione
del progetto di bilancio
SI APPLICA
IL
GOING CONCERN
Dovuta a cause diverse da
quelle che rendono obbligatoria
la liquidazione
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GIUDIZIO SUL BILANCIO
RITARDO SIGNIFICATIVO NELLA FIRMA O
NELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Situazioni particolari
Quando si verificano ritardi
significativi nell’approvazione del
bilancio
Il revisore deve indagare presso la
direzione circa le ragioni dei ritardi
Qualora i ritardi si collegano ad eventi
o circostanze relativi alla valutazione
della continuità aziendale
Il revisore deve considerare la
necessità di svolgere procedure di
revisione tipiche del caso di dubbi
significativi sulla continuità aziendale
PRINCIPIO N. 570
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RITARDO "ULTRA LEGEM"
NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IPOTESI 1
Omesso deposito imputabile agli amministratori e
sindaci
È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari),
liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai
sindaci.
(art. 2630, 2°co.)
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IPOTESI 1
Sanzione (art. 2630 c.c)
Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese
determina per tutti i soggetti tenuti alla presentazione dello stesso la
comminazione di pena pecuniaria compresa
fra un minimo di 133,90 e 1.341,60 euro.
(MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N°180)
Con l’oblazione (art. 16, L.689/81)
ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio
di versare fino a 267,80 Euro
(doppio del minimo)
provvedendo al pagamento entro il 60°giorno dalla contestazione.
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IPOTESI 2
L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata
convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso
Può comportare conseguenze sugli amministratori come:
-la revoca degli stessi
-ed eventuale azioni di responsabilità.
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IPOTESI 2
L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito
amministrativo.
Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci
nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti
con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.
Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso
da trenta giorni.
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
TRIBUNALE DI NAPOLI
La violazione del termine massimo per la convocazione
dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce
motivo di annullamento della relativa delibera.
La sua inosservanza non esonera gli amministratori
dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea
dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione
di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623).
Sentenza del 19/09/2007
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IPOTESI 3
Mancata approvazione del bilancio da parte
dell’assemblea
La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in
caso di mancata approvazione del bilancio, elemento
indefettibile per la consumazione dell’illecito amministrativo.
(Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993)
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IPOTESI 3
NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI STESSI CRITERI !!!
Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei
soci o dal consiglio di sorveglianza non sono soggetti a
deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o
depositare nel Registro delle Imprese.
Milano,
Roma,
Torino.
Padova
lascia scegliere.
Pesaro-Urbino,
L’Aquila
chiedono le ragioni della
mancata approvazione.
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO SC 2011
Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla
chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato
comunque entro il giorno 16 del mese successivo al predetto
sesto mese (ossia 16 luglio oppure 16 agosto con
maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati risultanti dal
progetto di bilancio.
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CASSAZIONE
«Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva
approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi….
La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non
consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le
seguenti conseguenze:
1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà
considerata omessa;
2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo…».
Sentenza, sez. trib. del 6 giugno 2001, n. 11448
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
OMESSA DICHIARAZIONE
È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90
giorni dalla scadenza.
La sanzione amministrativa applicabile è:
1)
dal 120 al 240% delle imposte con un minimo di € 258;
2)
da € 258 a € 1.032, nel caso non sia dovuta imposta
(raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili).
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P.R. N. 570
VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Indicatori finanziari
• Situazioni di deficit patrimoniale o CCN negativo
• Prestiti a scadenza senza rinnovo o rimborso
• Difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
• Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
• Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
• Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori
dalla condizione “a credito” a “pagamento alla consegna”
• Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi
prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
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P.R. N. 570
VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Indicatori gestionali
• Intenzione della direzione di liquidare l’impresa
• Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a
sostituirli
• Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione
di concessioni o di fornitori importanti
• Difficoltà nell’organico del personale
• Scarsità nell’approvvigionamento da importanti fornitori
• Comparsa di concorrenti di grande successo.
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P.R. N. 570
LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Gli indici che potrebbero essere presi a base per costituire una sorta di
matrice sono ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•
il capitale circolante netto,
indice di autonomia finanziaria (rapporto tra PN e totale fonti),
indice del debito (debiti vs banche ed altri finanziatori/patrimonio
netto),
indice del costo del denaro a prestito (oneri finanziari/debiti verso
banche)
indice di liquidità
EBITDA Margin (MOL), reddito operativo lordo,
il ROI (return on investiment),
il ROS (return on sales).
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P.R. N. 570
VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Altre indagini
• Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre
norme di legge
• Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero
comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di
rispettare
• Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza di
responsabilità civile
• Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono
effetti sfavorevoli all’impresa.
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P.R. N. 570
PROCEDURA DI REVISIONE IN CASO DI DUBBI
SIGNIFICATIVI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE
•
Esame e valutazione dei piani d’azione futuri della direzione
•
Raccolta di elementi probativi sufficienti e appropriati mediante lo
svolgimento delle procedure di revisione
•
Ottenimento di elementi probativi sufficienti ed appropriati che
confermino la fattibilità dei piani della direzione
•
Valutare ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in
cui la direzione ha effettuato la propria valutazione
•
Richiedere alla direzione attestazioni scritte relative ai piani
d’azione futuri.
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SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.
È legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:
1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;
2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo
legale
a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti;
b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima
dell’assemblea del bilancio successivo;
c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.
3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di
assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.
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SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
ESEMPIO
• Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento):
La società con quattro soci al 20% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e perdite
euro 100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento completo delle
perdite.
• Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di C e
D.
• Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari a
200.000.
• La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno.
• Aumento senza preventiva riduzione del capitale:
Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci C e D
conferiscono euro 100.000 cadauno affinché:
• il patrimonio netto sarà pari a 100.000, mentre il capitale sociale 300.000 e il
versamento richiesto sono pari a 200.000;
• la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66%
cadauno
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SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
ESEMPIO
Possibilità elusiva:
PERDITE “SOTTO ZERO” > 25% AUMENTO DI CAPITALE
• Esempio la società, con capitale 120.000 e perdite 260.000:
- Capitale necessario con ripianamento perdite: 260 + 30 (25% di 120) = 290
- Capitale necessario con aumento di capitale: (260 x 3) – 120 = 660 x 25% = 165
In caso di aumento di capitale da versare dovrebbe essere almeno
pari a: 290/660 = 44% per non risultare elusiva.
Infatti 660 x 44% = 290.
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
La gravità delle indicazioni che emergono dai sopra riportati indici
spesso può essere attenuata da altri fattori e circostanze.
Ad esempio a fronte di indicatori finanziari che fanno emergere una
incapacità dell’impresa nel saldare i debiti ordinari la direzione aziendale
potrebbe aver deciso di ripristinare l’equilibrio nel cash-flow tramite
cessioni di beni, rimodulazione dei debiti o aumento di capitale.
Allo stesso modo la perdita di un importante fornitore o di un dirigente
“chiave” può essere rimediata da una adeguata sostituzione.
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Il giudizio sulla continuità aziendale dipende anche dalle azioni svolte nel
corso delle verifiche periodiche, ma rimane coperto da un certo grado di
incertezza.
Necessarie informazioni da
organo amministrativo
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LE ATTESTAZIONI SCRITTE
Quando sorge il dubbio sulla sussistenza del requisito della continuità
aziendale il revisore deve raccogliere sufficienti e idonei elementi probativi al
fine di formulare un giudizio consapevole in merito. Allo scopo il revisore
dovrà verificare e valutare le informazioni e le ragioni che la direzione
aziendale gli fornisce per dimostrare la sussistenza del requisito. Se il
periodo preso a base dalla direzione aziendale è inferiore a dodici mesi, il
revisore dovrà richiedere di estendere l’analisi almeno fino a dodici mesi
dalla data del bilancio.
È utile allo scopo ottenere dalla direzione aziendale attestazioni scritte sui
piani, dalla stessa predisposti e approvati dai competenti organi societari,
tesi ad ovviare ai problemi di continuità aziendale.
Qualora la direzione aziendale non fornisca le richieste attestazioni e non
produca i piani e i budget con arco temporale di almeno dodici mesi
successivi alla data di bilancio il revisore dovrà giungere alla conclusione che
esiste una grave carenza nel processo di revisione che mina fortemente il
rilascio di un giudizio positivo sul bilancio.
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LE PROCEDURE DI REVISIONE AGGIUNTIVE
Ottenuta l’attestazione il revisore dovrà porre in essere una serie di procedure
volte all’acquisizione di idonei e sufficienti elementi probativi, tramite:
•
•
•
•
•
•
•
•
l’analisi e la discussione con la direzione aziendale dei cash-flow, della
redditività futura e degli altri dati previsionali rilevanti;
l’analisi degli eventi verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio
che possono influenzare la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento;
l’analisi dei bilanci intermedi più recenti;
la verifica della capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti;
la verifica adempimenti di pagamento di mutui e prestiti obbligazionari;
la lettura dei verbali del consiglio di amministrazione, delle assemblee dei
soci e del collegio sindacale per verificare eventuali argomenti e decisioni
attinenti a difficoltà finanziarie;
la richiesta di informazioni (circolarizzazioni) ai consulenti legali e fiscali su
eventuali procedimenti giudiziali;
la verifica dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere
esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da
parti correlate o da terzi e la valutazione della capacità finanziaria di dette
parti di apportare ulteriori finanziamenti.
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LA DECISIONE DEL REVISORE
Il revisore nell’effettuare le analisi e valutazioni dovrà sempre accertare
l’attendibilità del sistema che genera le informazioni.
Deve, inoltre, valutare se i presupposti su cui si basano le previsioni
sono appropriati alle circostanze anche effettuando analisi comparative
dei dati previsionali con i dati consuntivati per periodi passati.
Naturalmente saranno maggiormente attendibili i piani che prevedono
azioni con effetto significativo sulla solvibilità e gli equilibri dell’impresa
nell’immediato futuro.
Il revisore dopo aver svolto tutte le procedure necessarie ed opportune,
aver ottenuto le informazioni e le attestazioni richieste, aver esaminato il
possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione, deve decidere se i
dubbi sulla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo
soddisfacente.
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ
AZIENDALE – ISA N. 570
Valutazione indicatori di possibile
mancanza di continuità aziendale
Indicatori
finanziari
Indicatori
gestionali
Altri indicatori
Danno evidenze sfavorevoli
Procedure supplementari
Alienazioni di attività
Esame e valutazione del
Piano di risanamento
Richieste di prestiti
Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Considerata
asserzione
senz’altro appropriata
Considerata asserzione
appropriata perché
vi sono AZIONI
CORRETTIVE
DA INTRAPRENDERE
La relazione deve contenere
un giudizio positivo senza rilievi
o paragrafo d’enfasi
Se gli amministratori,
in bilancio hanno dato
adeguata informativa
sui piani ed azioni:
Se
l’evidenziazione
non è riportata in
bilancio:
Giudizio positivo
senza rilievi e se
opportuno, con
paragrafo
d’enfasi
Giudizio con rilievi
o giudizio avverso
per mancanza
di informativa
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2
Gli elementi raccolti
attestano che le
prospettive di
riuscire a superare
la crisi, anche se
INCERTE
NELL’ESITO si
fondano su
RAGIONEVOLI
PRESUPPOSTI
Gli amministratori ne
danno adeguata
informativa in bilancio
Giudizio positivo
senza rilievi ma con
paragrafo d’enfasi
Gli amministratori
non ne danno
adeguata informativa
in bilancio
Giudizio con
RILIEVI o
AVVERSO per
mancanza di
informativa
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 2/2
Gli elementi raccolti
attestano che le
prospettive di riuscire a
superare la crisi, anche
se INCERTE
NELL’ESITO si fondano
su PRESUPPOSTI
FORTEMENTE
OPINABILI
Gli
amministratori
ne danno
adeguata
informativa in
bilancio
Gli
amministratori
non ne danno
adeguata
informativa in
bilancio
Impossibilità di
esprimere un
giudizio
Giudizio
avverso
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Gli amministratori hanno redatto il
bilancio sul presupposto che vi sia
la continuità aziendale
Gli amministratori hanno redatto il
bilancio sul presupposto senza che
vi sia la continuità aziendale
Giudizio
avverso
Giudizio
positivo con
paragrafo
d’enfasi
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LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ART. 2429 CO. 2 C.C.
Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la
sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i
fatti censurabili degli amministratori.
È in quest’ambito che il collegio espone:
• l’esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio
della continuità aziendale, sia nell’ottica della prevenzione che
nell’ambito dell’emersione tempestiva della crisi;
• l’esito degli scambi d informazioni con il revisore;
• i solleciti effettuati all’organo amministrativo per gli opportuni
provvedimenti di soluzione della crisi;
• le azioni intraprese dagli amministratori a garanzia della continuità
aziendale e l’efficacia delle stesse.
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LA RELAZIONE E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO
COLLEGIO SINDACALE
art. 2429 co. 2 c.c.
Il collegio sindacale nella propria
relazione al bilancio deve riportare la
sintesi e i risultati dell’attività di
vigilanza svolta, le omissioni e i fatti
censurabili degli amministratori e fare
le osservazioni e le proposte in
ordine al bilancio e alla sua
approvazione …
REVISORE
art. 14 del DLgs. 39
Il revisore legale … esprime con
apposita relazione un giudizio
sul bilancio d’esercizio …
• Positivo
• Positivo con rilievi
• Negativo
• Impossibilità ad emettere giudizio
La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di
minoranza.
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL
BILANCIO E IL RICHIAMO DI INFORMATIVA
Alla luce del
PRINCIPIO DI REVISIONE 002 emanato il 17/04/2009 dal CNDCEC e
rivisto nell’Aprile 2011:
MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE
AI SENSI DELL’ART. 14 D.Lgs. 39/2010.
Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della
revisione legale dei conti - settembre 2011.
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
IL GIUDIZIO SUL BILANCIO
Art. 14 D.lgs. 39/2010
Giudizi previsti
Codificato
•
Positivo
•
Positivo con rilievi
•
Negativo
•
Impossibilità ad emettere giudizio
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
CONTENUTO DEI PARAGRAFI
1° Paragrafo
Identificazione dell’oggetto della revisione e
delle responsabilità
2° Paragrafo
Natura e portata della revisione contabile
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO
LE REGOLE DI CONTROLLO CONTABILE APPLICATE
Il secondo paragrafo secondo il nuovo P.R.002
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio (consolidato) sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato
svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il
suo assetto organizzativo. ……
39
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO
LE REGOLE DI CONTROLLO CONTABILE APPLICATE
Il secondo paragrafo secondo il nuovo P.R.002
Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio (consolidato) dell’esercizio
precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o
da altro revisore) emessa in data …… .
40
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
PAR. 2) BILANCIO NON COMPARABILE CON QUELLO
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
Nessun riferimento nel
paragrafo 2.
Società di nuova costituzione
Opportuno richiamo di
informativa.
Bilancio precedente non
assoggettato a revisione
Nel paragrafo 2 va evidenziato
che il giudizio espresso nella
presente relazione non si
estende ai dati dell’esercizio
precedente.
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
IL GIUDIZIO NON POSITIVO O CON ECCEZIONI
Quando nella relazione al bilancio il revisore abbia formulato
rilievi, il giudizio dovrà contenere un paragrafo aggiuntivo.
Ogni qualvolta il Revisore esprime un giudizio con rilievi o negativo o
dichiara l’impossibilità di esprimere un giudizio deve inserire nella
relazione una chiara descrizione di tutte le ragioni sostanziali, e a
meno che ciò sia praticamente impossibile, una quantificazione
dell’effetto sul bilancio.
3° Paragrafo
Tale informativa va inserita in un paragrafo che precede
il giudizio sul bilancio.
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
(segue) CONTENUTO DEI PARAGRAFI
3° Paragrafo
Giudizio
positivo
3°- 4° Paragrafo
Rilievi per
errata
applicazione
dei principi
contabili
(disaccordi con
amministratori)
Rilievi per
limitazioni al
processo di
revisione
Rilievi dovuti a
situazioni di
incertezza
Eventuale dissenso del singolo sindaco-revisore
in disaccordo
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ART. 2407 C.C.
IL “GIUDIZIO CON MODIFICA”
Disaccordi con gli amministratori
riguardanti l’accettabilità dei
principi di revisione utilizzati, i
loro metodi di applicazione o
l’adeguatezza delle informazioni
fornite in bilancio.
Limitazioni al lavoro di revisione.
Giudizio con rilievi
o negativo
Giudizio con rilievi o impossibilità
ad emettere un giudizio
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
(segue) CONTENUTO DEI PARAGRAFI
4° Paragrafo
1.
2.
Giudizio
con rilievi
3. Giudizio con
rilievi
Giudizio
negativo
4. Impossibilità
di esprimere
un giudizio
5. Giudizio con rilievi
6. Impossibilità di
esprimere il giudizio
7. Giudizio negativo
Richiami di informativa
* I giudizi derivano dalla valutazione del revisore sulla rilevanza
1 o 2: dell’errore
3 o 4: della limitazione
5 o 6: dell’incertezza
7: in caso di informativa di bilancio carente
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
CONTENUTO DEI PARAGRAFI
Il Richiamo di Informativa
Può riguardare:
5° Paragrafo
6° Paragrafo
a)
Eventi straordinari avvenuti durante l’esercizio
b)
Situazioni di incertezza e rischi potenziali
c)
Particolari criteri di valutazione
cambiamenti nei criteri di valutazione
d)
Modifica della vita utile di beni ammortizzabili
e)
Adesioni a condoni o istituti fiscali opzionali
utilizzati
o
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio
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LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
SCHEMA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
1° Paragrafo
Identificazione dell’oggetto della revisione e delle responsabilità
2° Paragrafo
Principi di revisione adottati e portata della revisione contabile
3° Paragrafo
Giudizio
positivo
4° Paragrafo
Richiami di
informativa *
5° Paragrafo
(* nota: i giudizi
derivano dalla
valutazione del
revisore in merito alla
rilevanza dell’errore,
o della limitazione, o
dell’incertezza)
5/6° Paragrafo
Rilievi per errata
applicazione dei
principi contabili
Rilievi per limitazioni
al processo di
revisione
- Giudizio con
rilievi
- Giudizio negativo
- Giudizio con rilievi
- Impossibilità di
esprimere un
giudizio
Rilievi dovuti a
situazioni di
incertezza
-. Giudizio con rilievi
- Impossibilità di
esprime il giudizio
- Giudizio negativo
Richiami di informativa (esempi) :
- Eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio
- Obbligo di redazione del bilancio consolidato
- Rivalutazione di attività previste da norme di legge
- Informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio
- Situazioni di incertezza
- Cambiamenti nei criteri di valutazione o contabilizzazione
- Prestiti obbligazionari
- Richiami di informativa conseguenti alla applicazione dei principi contabili
internazionali
- Comportamenti contabili non più consentiti a seguito delle riforme societaria e
fiscale.
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
47
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
IL RICHIAMO DI INFORMATIVA NEL NUOVO P.R.002
PARAGRAFO EVENTUALE,
CHE PRECEDE IL GIUDIZIO DI COERENZA
Utilizzato per enfatizzare alcuni elementi della informativa di
bilancio, che meritano di essere portati all’attenzione degli utilizzatori
del bilancio stesso, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in
merito dagli amministratori.
Data la natura del “richiamo di informativa” questa componente della
relazione non può essere utilizzata dal revisore per:
• esporre proprie considerazioni e commenti;
• segnalare rilievi;
• integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.
48
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
RICHIAMO DI INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ
PARAGRAFO 31 ISA 570
Un’incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale
è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa chiara
sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del
bilancio non sia fuorviante.
Se l’informativa fornita in bilancio è adeguata, il revisore deve esprimere
un giudizio senza rilievi, ma deve inserire nella propria relazione un
paragrafo d’enfasi.
49
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
1° ESEMPIO DI RICHIAMI DI INFORMATIVA
La società ha cambiato il criterio di valutazione delle rimanenze di
magazzino utilizzando il metodo LIFO in sostituzione del costo medio
ponderato. In nota integrativa sono riportate le motivazioni della suddetta
modifica, mentre la differenza tra i due valori ottenuta dall’applicazione dei
due criteri è stata inserita nel Conto Economico nella voce “proventi/oneri
straordinari”.
50
ISA 570
ESEMPIO DI RICHIAMO DI INFORMATIVA
A titolo di richiamo di informativa segnaliamo quanto riportato nella relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nella sezione “Valutazione
sulla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione” e ripreso in
nota integrativa, in merito a fatti e circostanze, ampiamente descritti dagli
amministratori e a cui si rimanda, da cui discende una rilevante incertezza
che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di
continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità e in
merito alla conclusione raggiunta circa l’adozione del presupposto di
continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio della società.
Pininfarina - Bilancio 2009 (rev. Price Waterhouse Coopers)
51
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
GIUDIZIO SENZA RILIEVI
(ART. 14 D.LGS 39/2010) PR 002
BILANCIO CONFORME A NORME CHE NE
DISCIPLINANO I CRITERI DI REDAZIONE
Non sono state riscontrate né deviazioni di effetto
significativo dalle norme di legge e dai principi contabili di
riferimento, né significative limitazioni allo svolgimento di
procedure di revisione ritenute necessarie, nell’applicazione
degli statuiti principi di revisione.
52
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
GIUDIZIO SENZA RILIEVI
(ART. 14 D.LGS 39/2010)
Il bilancio è, nel suo complesso, attendibile, non
presenta deviazioni significative dalle norme di
legge e dai principi di riferimento.
Le differenze tra valori degli amministratori e del revisore
devono essere NON SIGNIFICATIVE.
53
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
STATISTICHE
I dati Consob sui bilanci delle quotate
Dubbi sulla
continuità nel
richiamo di
informativa
Anno
Giudizi
negativi
Impossibilità ad
esprimere un
giudizio
2000
-
-
4
2001
-
5
6
2002
-
10
14
2003
-
11
15
2004
1
6
12
2005
-
5
8
2006
3
3
3
2007
-
2
8
2008
1
9
4
21
2009
2
10
5
15
Giudizi con
rilievi
n.d.
54
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
UN CASO OPERATIVO: CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ
Determinazione della significatività complessiva:
•
•
•
1% dei ricavi
70.000 euro
1% del patrimonio netto
200.000 euro
5% del risultato ante imposte
130.000 euro
________________
MEDIA:
150.000 EURO
55
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE
(Segue) SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA:
si stabilisce il livello di significatività operativa calcolandola fra:
il 60% e l’85% di quella complessiva
SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA CALCOLATA PARI A 100.000 EURO
Vanno calcolati (con sommatoria algebrica) ed evidenziati i vari errori delle
singole macrovoci, poi confrontati con il valore di Media determinato in
precedenza.
ATTIVO
PASSIVO
COSTI
RICAVI
Se per ciascun
macrogruppo di
voci si riscontra un
errore complessivo
oltre i 150.000
euro
SI
TRATTA
DI
ERRORE
RILEVANTE
RICHIESTO
GIUDIZIO
CON
RILIEVI
56
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
GIUDIZIO FAVOREVOLE CON RILIEVI
(ART. 14 D.LGS 39/2010)
• Insufficienti ammortamenti ordinari;
• capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano
essere imputati a conto economico;
• indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle immobilizzazioni;
• mancata svalutazione di titoli e partecipazioni;
• mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro;
• commesse di lavorazione in proprio, valutate nelle rimanenze sulla
base dello stato di avanzamento a presunto ricavo;
• rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al
costo.
57
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
GIUDIZIO FAVOREVOLE CON RILIEVI
(ART. 14 D.LGS 39/2010)
• Crediti non recuperabili non svalutati o svalutazione indebita di crediti
recuperabili;
• mancato rispetto del principio di competenza per vendite di immobilizzazioni
o di rimanenze;
• fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti;
• sottovalutazione del TFR;
• carenza di stanziamenti per fatture da ricevere o per oneri di lavoro (ferie,
tredicesima, quattordicesima, ecc);
• informazioni obbligatorie in nota integrativa carenti;
• situazioni di incertezza non adeguatamente descritte e trattate dagli
amministratori.
58
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER CARENZA
D’INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE
(Paragrafo esplicativo)
L’informativa riportata nella relazione sulla gestione in merito al
problema di redditività e di solvibilità attualmente presenti nell’azienda,
non riporta il fatto che gli istituti di credito non hanno ancora
aderito al piano di consolidamento dei debiti. Pur ritenendo che il
piano sia basato su ragionevoli presupposti, consideriamo l’informativa
fornita dagli amministratori carente sul punto indicato.
… segue
59
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER CARENZA
D’INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE
(Paragrafo sul giudizio)
A nostro (mio) giudizio nonostante l’effetto (ad eccezione dell’effetto) della
carenza di informativa indicato nel paragrafo precedente, il bilancio nel sul
complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico della società per l’esercizio chiuso al… , in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
60
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER DISSENSO
SULLA VALUTAZIONE DI ALCUNE POSTE
Si esprime il dissenso rispetto ai criteri contabili utilizzati dagli
amministratori relativamente a una parte dei costi capitalizzati, per i quali si
ritiene che non fossero presenti tutti i requisiti previsti dai principi contabili
per la loro iscrizione e il loro mantenimento.
Inoltre, si considera sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, mentre
sono ritenute sottovalutate le voci “debiti tributari”, “oneri diversi di gestione”
e “fondi per rischi e oneri”.
AISoftw@re – Bilancio 2005
61
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI PER DISSENSO
SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
Il rilievo in entrambe relazioni ha ad oggetto la voce “ricavi per diritti di
opzione” ed evidenzia che:
«la S.S. Lazio S.p.A. nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 ha
contabilizzato un provento pari a 10 milioni di Euro derivante dalla
cessione di un diritto di opzione per il prolungamento di contratti di
cessione di diritti televisivi fino alla stagione 2009/2010.
2009/2010 Tale trattamento
contabile risulta non conforme allo IAS 18 in quanto il provento da diritto di
opzione avrebbe dovuto essere differito in maniera lineare lungo la durata
complessiva dei suddetti contratti (dalla stagione 2007/2008 alla stagione
2009/2010). Ne consegue che al 30 giugno 2010 il risultato dell’esercizio è
sottostimato di 2,3 milioni di Euro, al netto dei relativi effetti fiscali, e che gli
utili portati a nuovo sono sovrastimati di pari importo».
Società Sportiva Lazio – Bilancio 2010
(rev. Price Waterhouse Coopers)
62
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO CON RILIEVI E RICHIAMI DI
INFORMATIVA
"La relazione include un rilievo avente ad oggetto l'impossibilità di
valutare la correttezza del valore di carico della partecipazione nella
società collegata Tree Finance S.r.l. nonché il grado di realizzo dei crediti
vantati al 30 giugno 2011 nei confronti della citata società collegata e delle
sue controllate.
Si evidenzia, inoltre, che tale relazione include richiami di informativa a
quanto riportato dagli Amministratori nella relazione intermedia sulla
gestione e/o nelle note illustrative alla relazione finanziaria semestrale
consolidata sui fattori di incertezza relativi alla continuità aziendale e
alle stime sottostanti alla recuperabilità del valore contabile degli
avviamenti iscritti in bilancio, inclusi quelli impliciti nel valore delle
partecipazioni, con particolare riferimento a quello relativo alla collegata Tree
Finance S.r.l.".
Gabetti immobiliare - Bilancio 2010
(rev. Deloitte & Touche SpA)
63
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
LIMITAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI
REVISIONE
Le voci di bilancio potrebbero contenere errori o essere
corrette ma il revisore non è in grado di verificarlo
Scelte della direzione
Origini delle limitazioni
Indisponibilità di sufficienti
elementi probativi
64
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ALCUNI CASI DI LIMITAZIONE (PR002)
•
•
•
•
Motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate;
diniego da parte della società all’invio a terzi di richieste di conferma;
diniego al rilascio della lettera di attestazione;
impossibilità di assistere alle operazioni inventariali delle rimanenze di
apertura, non verificate da altri revisori, avendo ricevuto l’incarico
successivamente alla loro esecuzione, quando non sono possibili
procedure alternative;
• situazioni di incertezza nei cui confronti gli amministratori hanno posto in
essere azioni e conseguenti trattamenti contabili fortemente opinabili.
65
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO
(ART. 14 D.LGS 39/2010)
Il bilancio contiene appostazioni la cui definitività è
legata ad eventi futuri.
• Consolidamento/rifinanziamento di esposizioni bancarie
• Definizione di rilevanti cause legali
• Incassi o risarcimenti subordinati a una data interpretazione di
clausole contrattuali
66
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO
(Paragrafo esplicativo)
Come descritto sia nella n.i. che nella relazione sulla gestione da noi
esaminate, all’inizio dell’anno successivo a quello a cui il bilancio si
riferisce, l’edificio in cui è ubicata la sede sociale è stato devastato da un
incendio che ha danneggiato in modo rilevante i sistemi di rilevazione
contabile (come peraltro risulta dalla denuncia effettuata dagli
amministratori alle autorità competenti in data ….). Ne deriva
estremamente problematica la ricostruzione delle situazioni
contabili nei confronti di alcuni clienti e fornitori e la corretta
posizione creditoria e debitoria al 31.12….
… segue
67
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO
….nell’analisi della situazione finanziaria si segnala di non aver
ricevuto conferma da parte di alcuni istituti di credito in merito ai
rapporti intrattenuti con la società stessa e all’avvenuta
sottoscrizione della convenzione per il consolidamento del debito,
pertanto non siamo (non sono) in grado di esprimere un giudizio …..
Ngp – Bilancio 2005
68
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO
…..Mancata formalizzazione del differimento di un credito;
Dubbi sulla capacità dell’azienda di far fronte i debiti scaduti;
Dubbi sulla permanenza di linee di fido bancarie, in presenza di
segnalazione di sofferenza in centrale rischi;
Dubbi sul positivo esito di contenziosi significativi;
Dubbi sul raggiungimento dei livelli di redditività previsti dal piano di
risanamento
……Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative
incertezze e di interazioni tra le stesse, con possibili effetti cumulati rilevanti
sul bilancio di esercizio al 31/12/2010 che fanno sorgere dubbi significativi
sulla sua continuità aziendale.
A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente
paragrafo, tenuto conto anche delle possibili rettifiche connesse ai rilievi
indicati nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un
giudizio sul bilancio di esercizio
Arena agroalimentare spa - Bilancio 2010
(rev. Ria & Partners spa)
69
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO PER
SIGNIFICATIVE INCERTEZZE LEGATE ALLA CONTINUITÀ
….le incertezze rilevate riguardano la realizzazione degli obiettivi economici
e finanziari risultanti dal piano industriale e di risanamento 2009-2011, tra
cui:
- la dismissione degli assets non più strategici (vendita di 2 controllate
e cessione di tutte le attività alberghiere),
- la prosecuzione del supporto finanziario da parte di primari istituti
finanziari,
- la possibilità di esercitare i diritti di richiesta di aumento del capitale,
che tuttavia presentava criticità legate alla tempistica dei relativi
adempimenti,
- la prosecuzione dell’operatività con i fornitori pur in presenza di
significativi debiti scaduti, la possibilità di ottenere nuovi affidamenti
bancari.
- gli esiti di accertamenti e contenziosi fiscali.
I Viaggi del Ventaglio – Bilancio 2008
70
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
GIUDIZIO SFAVOREVOLE
(ART. 14 D.LGS 39/2010)
Il bilancio non è attendibile nel suo complesso,
poiché presenta vizi significativi.
Le differenze tra valori degli amministratori e del revisore devono essere
SIGNIFICATIVE.
71
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
GIUDIZIO SFAVOREVOLE
(ART. 14 D.LGS 39/2010)
• Contrasto tra amministratori e revisori in ordine alla svalutazione di
una partecipazione di valore rilevante (durevolezza o meno)
• Capitalizzazione di costi per importo rilevante ma ritenuti privi di utilità
pluriennale
• Sussistono forti dubbi sulla continuità aziendale
72
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO NEGATIVO
(Paragrafo sul giudizio)
- A nostro giudizio, a causa delle limitazioni e dei rilievi esposti
nei precedenti paragrafi n…. Il bilancio non è redatto con
chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i
flussi di cassa della società…. Per l’esercizio chiuso a tale data.
73
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO NEGATIVO
Si rilevano limitazioni al procedimento di revisione e rilievi su talune poste di
bilancio. In particolare:
- le limitazioni derivano dal mancato ottenimento di risposte alle richieste
di conferma da parte di clienti, fornitori e banche;
- i rilievi, scaturiscono dall’insufficienza degli elementi utilizzati dalla
società a supporto dell’iscrizione o del mantenimento in bilancio di
talune voci dell’attivo (quali i costi capitalizzati relativi a un nuovo sistema
informativo, l’avviamento, le partecipazioni di controllo e una partecipazione
non di controllo) nonché quelli utilizzati per la valutazione dell’esigibilità di
crediti significativi vantati nei confronti di un gruppo partecipato.
Omnia Network - Bilancio 2008
74
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
ESEMPIO DI GIUDIZIO NEGATIVO
....quale limitazione alla nostra attività di revisione: …abbiamo identificato la
presenza di talune operazioni anomale con caratteristiche di dubbia sostanza
economica e/o carenza di documentazione di supporto, peraltro non
adeguatamente evidenziate in nota integrativa.
…tenuto conto della pervasività delle carenze del sistema di controllo interno
non siamo in grado di completare le nostre verifiche in accordo ai principi di
revisione di riferimento.
…significativi dubbi riguardo la continuità aziendale….grave tensione finanziaria,
situazione di crisi che a breve potrebbe assumere carattere irreversibile. Ad oggi
non ci sono stati resi disponibili i dati relativi al nuovo piano industriale. Tenuto
conto di quanto precede, riteniamo inappropriato l’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio.
A nostro giudizio a causa delle incertezze e dei rilievi esposti nel precedente
paragrafo il bilancio non è conforme agli International Financial Reporting
Standards, …non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di
cassa della società Monti Ascensori per l’esercizio chiuso al 31/12/2010”.
Monti ascensori Spa - Bilancio 2010 - (rev. Mazars spa)
75
GIUDIZIO SULLA COERENZA
DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
CON IL BILANCIO
76
COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO
PRINCIPIO DI REVISIONE 001
“IL GIUDIZIO SULLA
COERENZA DELLA
RELAZIONE SULLA
GESTIONE CON IL BILANCIO”
(Emanato il 26/2/2009 dal
CNDCEC)
Il giudizio di coerenza non è richiesto
nei bilanci redatti in forma abbreviata
(ex art. 2435-bis c.c.)
L’ ART. 14 D.LGS 39/2010
Richiede al revisore di esprimere
un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il
bilancio d’esercizio e, ove redatto,
con il bilancio consolidato
77
COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO
RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio sulla base
delle procedure di verifica svolte ed illustrate nel PR 001.
ATTENZIONE!
Tale giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di
rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla
gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne
disciplinano il contenuto.
78
COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO
COS’È L’INCOERENZA
Situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella
relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di
revisione contabile.
ESEMPI:
•
•
•
Differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili
al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione.
Contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al
bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla
gestione.
Informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di
presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in
assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità
al bilancio.
79
COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO
INCOERENZA SIGNIFICATIVA
ATTENZIONE:
SITUAZIONE PIÙ GRAVE
Una incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base
del bilancio stesso.
80
COERENZA RELAZIONE CON BILANCIO
PROCEDURE DI VERIFICA DELLA COERENZA
1.
Procedure di verifica
relative alle “Informazioni
Finanziarie”
• Lettura della relazione sulla
gestione
• Riscontro delle Informazioni
Finanziarie con il bilancio, i suoi
dettagli, il sistema di contabilità
generale e le scritture contabili
2.
Procedure di verifica
relative alle “Altre
Informazioni”
• Lettura d’insieme delle Altre
Informazioni, con spirito critico
sulla base della conoscenza
della società (o del Gruppo) e di
quanto acquisito nello
svolgimento della revisione
contabile del bilancio.
81
RELAZIONE DEI SINDACI ALL’ASSEMBLEA,
IN MERITO AL BILANCIO
(ART. 2429, CO.2 C.C.)
82
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
COLLEGIO SINDACALE E RELAZIONE SUL BILANCIO
CONSOLIDATO?
Norma 3.8
Non è previsto alcun obbligo esplicito di redigere e depositare la relazione del
collegio sindacale sul bilancio consolidato a meno che non sia incaricato della
revisione legale (caso SRL).
Il collegio dovrà solo verificare se la società è obbligata alla redazione del
consolidato (D.Lgs. n. 127/1991) e vigilare sull’osservanza delle norme
procedurali inerenti la redazione e pubblicazione.
Allo scopo:
- richiede informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione
(già in occasione della nomina);
- rileva l’eventuale esistenza nella struttura organizzativa di una funzione responsabile dei
rapporti di gruppo e ne valuta l’operatività e l’efficienza;
- acquisisce la relazione dei revisione;
- ottiene tempestive informazioni dagli amministratori sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell’ambito dei rapporti di gruppo;
- scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore.
83
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
VIGILANZA SUL BILANCIO E SULLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE
Norma 3.7
Art. 2403 c.c.
Vigilanza sulla osservanza:
delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione, controllo,
approvazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio
Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che
il bilancio sia stato redatto in modo corretto.
La verifica della rispondenza ai dati contabili è di competenza del
revisore.
84
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
LA RELAZIONE AL BILANCIO
Il Collegio sindacale provvede alla redazione della relazione di
accompagnamento ex art. 2429 c.c.
Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere
ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo e al
revisore.
Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio
manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione.
85
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
COMPITI DI NATURA CONTABILE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Il Codice Civile attribuisce al Collegio alcuni compiti di natura contabile (a
prescindere dall’incarico di revisione legale):
Consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e ampliamento,
ricerca sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.1, n. 5 c.c.)
Consenso per l’iscrizione dell’avviamento (art. 2426 c.1, n. 6 c.c.)
Osservazioni sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.
Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di
esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, c. 6 c.c.)
Relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato
ad uno specifico affare (art. 2447-novies c.c.)
86
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
IL SINDACO DISSENZIENTE
(NORMA DI COMPORTAMENTO 7.1, LINEE GUIDA R. 50.20)
ART. 2404 C.C.
Il collegio sindacale è regolarmente
costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti
(PRINCIPIO
PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’
COLLEGIALITA’)
Il Sindaco dissenziente ha diritto di far
iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.
E’ possibile depositare una
relazione di minoranza al
bilancio?
Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria
autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del
proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione
difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti.
87
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
ESEMPIO DI GIUDIZIO POSITIVO MA CON RILIEVI
ESPRESSI DA UNO DEI TRE REVISORI SULLA
VALUTAZIONE DI ALCUNE POSTE (PARAGRAFO 4)
•
Il collegio sindacale non concorda con la valutazione del Fondo
svalutazione crediti. In relazione all’anzianità dei crediti dei confronti dei
clienti …x ed y, e delle azioni legali con essi intentate dalla società, essi
dovevano infatti essere svalutati di almeno il 40% con conseguente
valorizzazione del fondo svalutazione crediti pari almeno ad euro
……..anziché in euro….… con corrispondenti effetti sul patrimonio e
sull’utile di bilancio di euro di euro….
•
Il sindaco revisore……..(Nome e Cognome) dissente sul contenuto della
presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli eventuali
effetti di tale dissenso sono indicati nella sezione C della presente
relazione.
88
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
GIUDIZIO SUL BILANCIO CON RILIEVI
•
A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo
precedente, il soprammenzionato bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A. è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico di Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx.
89
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
ESEMPIO DI RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti C.C.
•
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
quarto comma, c.c..
•
Esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo di bilancio dei costi
di impianto e di ampliamento per Euro….., dei costi di ricerca e sviluppo
e di pubblicità per Euro….., nonché dell’avviamento per Euro….. (Importi
al netto degli ammortamenti accumulati), ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.
2426 c.c..
Segue …
90
RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
ESEMPIO DI RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti
C.C.
•
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle
informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei
nostri doveri e non abbiamo osservazioni a tale riguardo.
•
Non abbiamo ricevuto denunce ex art. 2408 c.c., né esposti da parte di
terzi (oppure abbiamo ricevuto la seguente denuncia ...., ecc.).
•
Non abbiamo rilasciato pareri ai sensi di legge (oppure abbiamo
espresso un parere in merito ....., ecc.).
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RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO ED
ALLA SUA APPROVAZIONE CON MOTIVAZIONE DEL
SINDACO DISSENZIENTE
C) Il sindaco ….(Nome e cognome ) esprime il proprio dissenso in merito
alla capitalizzazione dei costi di pubblicità per euro ……in quanto ad avviso
dello stesso non sussistono le condizioni per previste dal principio contabile n.
24 per la loro iscrizione e il loro mantenimento.
Inoltre, il sindaco…….(Nome e cognome) considera sopravvalutata la
voce “crediti verso clienti”, in quanto i crediti nei confronti di X…ed Y…
devono essere completamente stralciati.
Ne deriva che ad avviso del suddetto sindaco l’utile di bilancio ed il relativo
patrimonio dovrebbero essere ridotti per euro…….
Lo stesso sindaco invita quindi l’assemblea ad approvare il bilancio solo
dopo che il cda abbia corretto nel senso prospettato le voci attinenti ai
costi capitalizzati ed ai crediti.
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RELAZIONE DEI SINDACI ALL'ASSEMBLEA
ESEMPIO DI RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
C) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai
sensi del comma 2 dell’art.2429 C.C con dissenso da parte di uno dei
sindaci revisori
“Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, nonché…… il
dissenso del sindaco (Nome e Cognome), come sopra motivato
invitiamo l’Assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2xxx” dopo aver considerato tale dissenso e le sue
motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti .”
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