all. a5 - traccia manutenzione garanzia base e full servi…

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all. a5 - traccia manutenzione garanzia base e full servi…
All. A/5
Gara n. 2/2011
PROCEDURA APERTA EX D. LGS. 163/2006 e s.m.i. PER L’APPALTO DELLA
FORNITURA DI N. 60 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA
TRACCIA PER MANUTENZIONE IN PERIODO DI GARANZIA DI BASE E IN PERIODO
DI MANUTENZIONE “FULL-SERVICE”
5.1 Servizio di manutenzione e riparazione in periodo di garanzia di base – servizio di
manutenzione e riparazione nel periodo post-garanzia di base in regime di “full-service”
Il periodo di garanzia di base si protrarrà, per ciascun veicolo, fino al raggiungimento della percorrenza
di 180.000 km (urbani) oppure per 240.000 km (interurbani) o per almeno 36 mesi (sia per gli urbani
sia per gli interurbani, eventualmente elevabili secondo quanto proposto in sede d’Offerta dal
Fornitore). Nel corso di tale periodo il Fornitore svolgerà, a proprie spese e cura come suo completo
onere senza che nulla gli sia dovuto, il servizio di riparazione in garanzia nonchè di completa
manutenzione (manutenzione ordinaria programmata, manutenzione straordinaria comprese “campagne
di richiamo” e guasti sistematici, manutenzione a caduta compresi soccorsi stradali con o senza
recupero del veicolo).
Il successivo periodo di utilizzo dei veicoli oltre la percorrenza iniziale di 180.000 km (urbani) oppure
240.000 km (interurbani) si protrarrà fino alla percorrenza complessiva di 600.000 km (urbani) oppure
800.000 km (interurbani) o fino a 10 anni (sia per gli urbani sia per gli interurbani) decorrenti dalla data
di prima immatricolazione di ciascun veicolo. Il Fornitore garantisce, per tale successivo periodo, lo
svolgimento del servizio di completa manutenzione e riparazione alle condizioni economiche e alle
modalità operative riportate in Offerta relativamente al “full-service”.
La percorrenza ipotizzata di un autobus, in regime di manutenzione “full-service” e per la quale la Ditta
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deve assicurare l’assistenza, è prevista in circa 60.000 km/anno (urbani) o in circa 80.000 km/anno
(interurbani).
5.2 Oggetto del servizio di manutenzione e riparazione in periodo di garanzia di base e in periodo
di manutenzione “full-service”
Il servizio di manutenzione e riparazione si esplicherà con le medesime identiche modalità nelle due
fasi di vita dei veicoli (garanzia di base e post – garanzia di base in regime di “full-service”) e
comprenderà, in ambedue i casi a spese della Ditta aggiudicataria, tutta la possibile manodopera e la
fornitura in loco dei pezzi di ricambio, dei materiali e dei fluidi (liquidi e gas) tecnici, lo smaltimento
dei residui delle lavorazioni, l’esecuzione di eventuali soccorsi stradali etc., e quindi, in generale,
l’effettuazione di tutti i possibili interventi che potessero essere necessari in seguito ad un normale
utilizzo del veicolo.
Fra tutti i possibili interventi sono anche compresi quelli dovuti alla semplice usura come, ad esempio,
sostituzione di: pastiglie freni, dischi freno, colonnette serraggio ruote, spazzole tergicristalli, batterie
ad accumulatori, cinghie comando, serrature e cerniere, molle a gas sportelli laterali, interruttori e
pulsanti elettrici, etc.
Sono sempre dovuti, da parte della Ditta aggiudicataria, anche interventi di semplice e rapida soluzione
(ad esempio: ingrassaggi occasionali, spurgo condensa, sostituzione di: filtri, prefiltri, valvole aria
compressa, morsetti elettrici, lampadine, fusibili, interruttori magnetotermici etc.)
Dovranno essere forniti in fase di Offerta, a pena esclusione dalla Gara, in dettaglio i seguenti tre piani
di manutenzione:
1) Piano di manutenzione ordinaria programmata;
2) Piano di manutenzione straordinaria con revisione o sostituzione di gruppi, impianti e qualsiasi
altro componente dei veicoli (il piano sarà comprensivo di manodopera e parti di ricambio);
3) Piano di manutenzione per caduta con riparazione di guasti e difetti di qualunque natura, compresi
quelli inerenti la carrozzeria e il telaio (indebolimenti, rotture, corrosione passante, ecc.).
Dal servizio di manutenzione e riparazione a carico del Fornitore restano esclusi:
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i rabbocchi dei liquidi tecnici effettuati fra gli interventi di manutenzione o non derivanti da
operazioni di riparazione guasti;
il rifornimento di carburante, la pulizia ed il lavaggio in generale;
la manutenzione degli pneumatici e la fornitura degli stessi successiva al primo allestimento
(l’assetto ruote del veicolo rimane a carico del Fornitore);
interventi sulla tappezzeria interna (esclusi i casi di intervento in garanzia dovuti a palesi difetti
intrinsechi delle qualità dei materiali o delle lavorazioni cui sono stati sottoposti ante-fornitura);
i danneggiamenti derivanti da accidentalità, agenti atmosferici (grandine, smottamenti terreno
etc.), casualità, danneggiamenti dovuti ai passeggeri, dolo, eventi socio-politici (atti di
vandalismo, tumulti popolari etc.), fatalità, furto, manomissioni, negligenza o inadempienze o
mancanze del personale ARST, sabotaggio, sinistri, uso improprio dell'autobus o del singolo
particolare e similari;
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manutenzione della vernice e riparazioni estetiche e di carrozzeria (esclusi i casi di intervento in
garanzia dovuti a palesi casi di difetti intrinsechi delle qualità dei materiali o delle lavorazioni
cui sono stati sottoposti ante-fornitura).
Non saranno altresì a carico del Fornitore:
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l’onere per la revisione periodica annuale del veicolo presso gli Uffici periferici del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.);
l’onere per la certificazione periodica annuale dei cronotachigrafi digitali;
l’onere per il controllo e revisione periodica degli estintori portatili di bordo (gli interventi
periodici del controllo, compresa eventuale ricarica o riparazione del completo impianto, della
revisione e del collaudo degli estintori idrici automatici invece rimane a carico del Fornitore);
l’onere per l’assicurazione R.C. e le tasse di circolazione.
Nelle due fasi di vita dei veicoli (garanzia di base e post – garanzia di base in regime di “full-service”),
ad insindacabile giudizio di ARST ed allo scopo di garantire la immediata continuità dell’esercizio,
ARST stessa potrà occasionalmente effettuare (direttamente con proprio personale, materiali ed
attrezzature) la riparazione di guasti (rientranti nella casistica per cui Ditta fornitrice è tenuta ad
intervenire) o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono, per la loro soluzione, un
modesto impegno di tempo (si definisce convenzionalmente, come riparazione che richiede un modesto
impegno di tempo, un intervento di lieve entità che possa presupporre indicativamente un impegno non
superiore a circa tre/quattro uomini-ora).
ARST darà tempestiva comunicazione di detti interventi al Fornitore e questi dovrà provvedere
all’immediato reintegro dei materiali utilizzati (se effettivamente “anticipati” da ARST) ed al
pagamento degli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti da ARST stessa [l’onere derivante dall’impiego
della manodopera ARST sarà computata inizialmente in base a 30,00 euro/ora (iva esclusa). Tali costi
orari potranno comunque essere attualizzati anno dopo anno].
Sempre nelle due fasi di vita dei veicoli (garanzia di base e post-garanzia di base in regime di “fullservice”), ad insindacabile giudizio di ARST ed allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio,
ARST stessa effettuerà indirettamente (tramite l’intervento di officine fiduciarie) oppure direttamente
(con proprio personale, materiali ed attrezzature) la riparazione di guasti di notevole entità, rientranti
nella casistica per cui Ditta fornitrice NON è tenuta ad intervenire (riparazioni di carrozzeria dovute a
sinistri stradali, riparazioni varie dovute a vandalismi, agenti atmosferici, sabotaggio, manomissioni,
negligenza personale ARST, uso improprio dell’autobus etc. etc.).
5.3 Modalità di espletamento del servizio di manutenzione e riparazione in periodo di garanzia
di base e in periodo di manutenzione “full-service”
Il Fornitore dovrà indicare un referente unico responsabile del servizio di assistenza post-vendita. I
rapporti e le comunicazioni, di qualsiasi oggetto, riguardanti il servizio di assistenza post-vendita,
interverranno sempre ed esclusivamente fra i responsabili dell’ARST ed il referente unico indicato dal
Fornitore. Il referente unico dovrà anche essere reperibile telefonicamente, nei giorni feriali, dal lunedì
al venerdì nella fascia oraria 8,00-20,00.
Gli interventi di manutenzione e riparazione saranno effettuati dal Fornitore con una delle seguenti
modalità:
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1) Esecuzione degli interventi presso i depositi dell’ARST con personale ed attrezzature messe a
disposizione dal Fornitore.
Tale soluzione operativa sarà dettagliata mediante uno specifico accordo che definisca e delimiti le
condizioni di intervento, gli orari di lavoro, il coordinamento delle misure di sicurezza ed igiene del
lavoro come richiesto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i., la regolazione degli accessi. L’accordo, inoltre,
prevederà automaticamente la possibilità che ARST rifiuti l’accesso nelle proprie Sedi di personale
non di suo gradimento.
2) Esecuzione degli interventi presso un’officina esterna indicata dal Fornitore (il ritiro e la riconsegna
del veicolo, presso la Sede locale di ARST, rimane sempre e comunque onere a carico del
Fornitore).
L’ARST trasmetterà al personale del servizio assistenza del Fornitore le richieste di assistenza, relative
a qualsiasi prestazione di manutenzione o intervento, a mezzo fax.
Il fax riporterà le seguenti informazioni:
- identificazione del veicolo da sottoporre a manutenzione e/o riparazione;
- luogo dove l’autobus è disponibile per l’intervento;
- lettura contachilometri al momento della presa in consegna;
- descrizione degli interventi programmati o delle anomalie riscontrate;
- data e ora di disponibilità del veicolo per l’effettuazione dell’intervento o per il ritiro del
veicolo.
L’intervento finalizzato alla manutenzione/riparazione o al ritiro degli autobus presso i depositi
dell’ARST dovrà avvenire entro 24 ore a partire dalla data ed ora di disponibilità dei veicoli indicata
sul fax di richiesta intervento esclusi i giorni festivi.
La possibilità che l’intervento richiesto sia eseguito presso una officina del Fornitore è valutata
dall’incaricato ARST della Sede Territoriale.
Data e ora del ritiro e della riconsegna del veicolo saranno registrate su apposito documento ai fini del
riscontro dei tempi di manutenzione, della descrizione dell’intervento e dei giorni di fermo-macchina.
Tale documento, al momento della riconsegna del veicolo, dovrà essere firmato contestualmente da un
incaricato ARST e da un incaricato del Fornitore. L’originale di tale documento controfirmato rimarrà
agli atti ARST.
L’incaricato ARST, al momento della riconsegna del veicolo, potrà richiedere all’incaricato del
Fornitore ulteriore documentazione per appurare la regolarità, l’entità e le modalità dell’intervento
effettuato.
Nel caso in cui la riparazione o la manutenzione effettuata non sia ritenuta sufficiente dai tecnici
dell’ARST, si considera il veicolo come non riconsegnato.
Qualora venissero richiesti dagli incaricati ARST interventi ritenuti dalla Ditta fornitrice non
giustificati, quest’ultima ne darà comunicazione al Servizio Tecnico ARST. Eventuali contestazioni in
merito verranno risolte in modo bonario o, in caso di mancato accordo, affidandosi a persona terza di
reciproca fiducia.
5.4 – Termini in periodo di manutenzione “full-service”
5.4.1 – rispetto limite dei “5 giorni lavorativi” per intervento in periodo di manutenzione “fullservice”
Tutti gli interventi di qualsiasi natura (manutenzione ordinaria programmata, manutenzione
straordinaria, manutenzione a caduta, “campagne di richiamo”, difetti sistematici, “garanzie di lungo
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periodo”, riparazioni varie etc.) dovranno essere ultimati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di
messa a disposizione di ciascun veicolo da parte dell’ARST. Oltre il termine dei 5 giorni lavorativi, è
stabilita, per la Ditta aggiudicataria, una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Qualora l'intervento, o la somma degli interventi (di qualsiasi natura), abbia comportato, durante un
periodo di osservazione, la parziale o nessuna utilizzazione del veicolo per un totale di 60 giorni di
fermo-macchina, da quel momento e fino al compimento dell’anno solare decorrente dall’inizio del
periodo di osservazione, scatterà una penalizzazione suppletiva, per la Ditta aggiudicataria,
ogniqualvolta venga superato il termine dei 5 giorni lavorativi.
5.4.2. – rispetto “indice di indisponibilità giornaliera locale in full-service”
La Ditta aggiudicataria deve garantire che l’ ”indice di indisponibilità giornaliera locale in full-service”
(n° veicoli singolo lotto indisponibili localmente in un giorno in una singola Sede ARST/n° veicoli singolo
lotto assegnati alla stessa singola Sede ARST) dovuto ai fermi-macchina causa interventi di qualsiasi
natura non superi, per lotto, la soglia giornaliera del 10% dei veicoli in dotazione alla locale Sede
ARST (con un minimo prefissato di 2). Oltre tale termine del 10% è stabilita, per la Ditta
aggiudicataria, una penale giornaliera.
5.4.3. – rispetto “indice di indisponibilità annuale del veicolo in full-service”
La Ditta aggiudicataria deve garantire che l’ ”indice di indisponibilità annuale del veicolo in fullservice” (n° totale giorni lavorativi indisponibilità singolo veicolo in un anno), calcolato - per ciascun
veicolo – in distinti e progressivi periodi di osservazione di dodici mesi solari e dovuto ai fermimacchina causa interventi di qualsiasi natura, non superi i 30 giorni di fermo-macchina. Oltre il termine
dei 30 giorni nei dodici mesi solari di osservazione è stabilita, per la Ditta aggiudicataria, una penale
per ogni giorno di fermo-macchina in eccedenza.
5.4.4. – Riepilogo tempistica annuale di manutenzione e riparazione in periodo di garanzia di
base e in periodo di manutenzione “full-service” – regole per il conteggio dei giorni fermomacchina in periodo di garanzia di base e in periodo di manutenzione “full-service”
Per la tempistica annuale delle manutenzioni e riparazioni si tenga presente che:
a) Con riferimento a ciascun singolo autobus oggetto di fornitura, la sommatoria dei relativi
tempi di manutenzione e/o degli interventi di riparazione in periodo di garanzia di base (nell’arco
dell’anno solare) non dovrà superare i 35 giorni lavorativi il primo anno solare (con decorrenza dalla
data di immatricolazione dell’autobus), i 30 giorni il secondo anno solare ed i 25 giorni il terzo anno
solare (vedi art. 6.4.3 “capitolato d’oneri”).
b) Per gli anni seguenti il terzo solare e fino al decimo solare compreso, dove possono anche
ricadere ulteriori anni proposti dal Fornitore in fase d’Offerta come garanzia di base estesa o dove vige
un servizio di manutenzione in regime di “full-service” il termine è unico e quantificabile in 30 giorni
lavorativi per anno solare (vedi, di sopra, art. 5.4.3).
Al superamento dei termini dei commi a) e b), da valutare singolarmente, anno solare per anno solare, e
relativi all’arco di tempo intercorrente dal primo al decimo anno solare compresi, è stabilita a fine anno
solare, per la Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera (vedi, rispettivamente, art. 7.2.3 e 7.6.3
“capitolato d’oneri”).
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Per il calcolo dei giorni fermo-macchina si adottano le seguenti regole:
• i tempi di manutenzione (e quindi di fermo-macchina) decorrono dalla data in cui il veicolo viene
ufficialmente reso da ARST disponibile per l’intervento e scadono alla data della riconsegna;
• la giornata del sabato si considera, a tutti gli effetti, come interamente giornata lavorativa;
• non si considera il giorno di emissione del fax di segnalazione;
• si considera per intero il giorno di riconsegna del veicolo;
• qualora, nel caso particolare, la data di emissione del fax di richiesta di intervento, la data
dell’intervento e quella di riconsegna coincidano, viene conteggiato un giorno fermo macchina;
• nel caso di un veicolo in panne con richiesta di soccorso stradale, il giorno in cui è avvenuta l’avaria
va conteggiato anch’esso come giorno di fermo-macchina;
In base ai criteri precedenti, la trasmissione del fax per la richiesta di un intervento da parte della Ditta
fornitrice comporterà sempre, automaticamente, la registrazione di almeno un giorno fermo-macchina.
5.4.5 - tempistica soccorsi stradali, in periodo di manutenzione “full-service”, per veicoli in panne
- modalità
In caso di veicolo in panne, dal momento della richiesta telefonica di intervento ARST, la Ditta
aggiudicataria ha tempo 2,5 ore per giungere, con uomini e mezzi propri, sul luogo indicato da ARST
ed iniziare le operazioni di soccorso stradale o recupero con trasporto del veicolo.
Il soccorso stradale va prontamente garantito:
• tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24;
• ovunque, in tutto il territorio della Sardegna (depositi principali e periferici, strade urbane ed
extraurbane etc. etc.);
• per qualsivoglia tipo di avaria (anche, ad esempio, per batterie ad accumulatori esauste o rottura
cinghie comando).
Il termine di 2,5 ore scatta dalla prima richiesta di soccorso effettuata da ARST al numero telefonico
reso noto dal Fornitore (a prescindere che la chiamata ARST sia seguita o meno da risposta telefonica).
Oltre tale termine è stabilita, per la Ditta aggiudicataria, una penale oraria (vedi art. 7.7.1), fatte salve
eventuali rivalse ARST per danni subiti dal veicolo durante la sosta forzata o per prolungata
interruzione del Servizio o per oneri derivanti dal soccorso in proprio mediante squadra e autoveicolo
(ad uso speciale) aziendale o di terzi.
Per rendere operativo tale servizio, il Fornitore si impegna a rendere disponibile un numero telefonico
sempre presidiato (con funzionalità tipo “call-center”) con cui ARST possa, in qualsiasi giorno feriale o
festivo e 24 ore su 24, richiedere l’intervento di una squadra per l’immediato e effettivo soccorso
stradale o per il recupero con trasporto del veicolo in panne.
Nel caso particolare di un soccorso stradale dovuto ad una avaria per la quale la sede stradale risulti
esser stata lordata dal veicolo ARST in panne (ad esempio fuoriuscita di olio e gasolio, perdita pezzi
meccanici etc. ), sarà onere della squadra soccorritrice ripulire immediatamente la carreggiata,
ripristinandone le normali condizioni di utilizzo.
5.4.6 – Penalità in periodo di manutenzione “full-service”
In caso di mancato rispetto dei precedenti termini del presente articolo 5.4, verranno applicate le
penalità come determinate ai punti 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.7.1 del “capitolato d’oneri”.
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5.5 – Dichiarazione del Fornitore in sede di Offerta
Il Fornitore, in sede di Offerta, dovrà dichiarare la totale disponibilità ad eseguire (anche parzialmente
e anche su un numero limitato di veicoli), il servizio di manutenzione e riparazione in “full-service”,
secondo le necessità dell’ARST.
5.6 – Manutenzione della “Telematica di Bordo” aggiunta come da specifiche ARST allegate
La manutenzione in regime di “full-service” per la “telematica di bordo” fornita secondo le specifiche
ARST (cronotachigrafi digitali, indicatori di percorso, validatrici titoli di viaggio, impianti
telelocalizzazione, impianti trasmissione dati, impianti comunicazione, impianti videosorveglianza etc.)
si limiterà alla semplice manutenzione degli impianti e sistemi a monte delle stesse parti (ad esempio,
manutenzione per guasto interruzione dell’alimentazione elettrica dell’apparato).
In regime di garanzia triennale di base, l’onere della manutenzione degli apparati, sarà a completo e
totale carico del Fornitore.
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