eccezione di compensazione - Commercialista Telematico
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ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DEL FISCO E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA a cura Mariagabriella Corbi Istituto della compensazione Si ha compensazione in senso tecnico-giuridico, ex art. 1241 del codice civile, quando due persone sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro in forza di distinti rapporti (cosiddetta reciprocità delle obbligazioni). I debiti reciproci si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare dal giorno della loro coesistenza (esempio: quello del deposito di una sentenza della Cassazione che ha reso immediatamente esigibile e liquido il debito), essendo a tal fine indifferente il momento in cui essi sono sorti (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 4983 dell'11 marzo 2004). Essa è un modo di estinzione satisfattorio dell'obbligazione diversa dall'adempimento (la compensazione equivale a pagamento) La compensazione è un mezzo di soddisfazione oneroso e satisfattivo in quanto, per mezza di essa, il contro creditore estingue il debito, spendendo il suo controcredito; il debitore è come se pagasse perché sacrifica il suo controcredito opposto in compensazione. La cosiddetta compensazione legale opera automaticamente dal momento della coesistenza di reciproci debiti omogenei, certi, liquidi ed esigibili mentre la cosiddetta compensazione giudiziale si verifica quando il debito opposto, anche se non liquido, è di facile e pronta liquidazione. La compensazione legale opera dal momento in cui viene ad esistenza in modo liquido ed esigibile l'ultimo dei crediti reciproci. Nell'ipotesi di compensazione giudiziale l'effetto estintivo opera solamente dalla data della sentenza, poiché con essa il credito illiquido diventa liquido. La compensazione volontaria (pactum de compensando) si verifica quando i debiti reciproci non presentano i requisiti per far luogo alla compensazione legale o giudiziale e l'estinzione si verifica per effetto di un contratto con cui le parti rinunciano reciprocamente ai rispettivi crediti. La pronuncia sulla compensazione legale si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fin dal momento in cui sono venuti a coesistenza (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 11146 del 6 luglio 2003). Ai fini della compensazione legale rileva l'omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità dei crediti e l'esistenza per ciascun credito di un titolo diverso (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 1955 del 10 febbraio 2003). La compensazione legale e giudiziale non possono essere rilevate d'ufficio (Cassazione, Sez. III sentenza n. 3823 del 1° aprile 1995).Per far valere la compensazione occorre formulare un’eccezione in senso stretto, non essendo la questione rilevabile d’ufficio dal giudice, con relativo onere della prova a carico www.commercialistatelematico.com 1 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente della parte che la invoca (chi eccepisce, ai sensi dell’articolo 2967 del cc, l’estinzione dei fatti costitutivi deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda). Per la eccezione di compensazione legale non è necessario che la manifestazione di volontà della parte si attui mediante espressa istanza, proposta con formula sacramentale, essendo sufficiente che, dal comportamento difensivo, della parte stessa risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio debito a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone (Cass. civ. Sez. I, 11-01-2006, n. 391). L’eccezione di compensazione fondata da luogo ad una sentenza dichiarativa di rigetto della domanda. Si ha, in effetti, domanda riconvenzionale allorchè il convenuto non si limiti ad opporre la compensazione di un maggior credito al fine di ottenere l’estinzione del diritto dell’attore ma chieda piuttosto la condanna di quest’ultimo al pagamento della differenza. E' opportuno rilevare che la compensazione legale e quella giudiziale si distinguono in quanto, mentre la prima presuppone la presenza anteriore alla causa di due debiti liquidi ed esigibili, l'altra richiede che il debito opposto in compensazione non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione. Ne consegue che, mentre gli effetti della compensazione legale retroagiscono al momento della coesistenza dei debiti, quelli della compensazione giudiziale si verificano ex nunc, cioè dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara (Cass. 1536/85). Ai fini dell'operatività della compensazione legale e di quella giudiziale è indispensabile - data la norma dell'art. 1241 c.c. secondo cui i debiti contrapposti si estinguono per compensazione per le quantità corrispondenti la concreta determinazione dell'ammontare dei relativi crediti, dalla quale, pertanto, il giudice non può assolutamente prescindere (Trib. Bari Sez. II, 26-06-2008). La compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito; inoltre, non può farsi luogo alla compensazione giudiziale neppure qualora il credito contestato sia già oggetto di altro giudizio, nel quale solamente può essere liquidato (Trib. Monza Sez. III, 03-09-2007). La compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicchè la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi, nè l'automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio e debba essere eccepita dalla parte, poichè tale disciplina giuridica comporta unicamente che il suddetto effetto risulta nella disponibilità del debitore che se ne avvale (Cass. civ. Sez. III, 11-012006, n. 260). www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2 Compensazione e giudizio di ottemperanza E’ noto che gli uffici, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, spesso appurano eventuali contro-crediti, tramite apposite eccezioni di compensazione, nell’atto di costituzione contenente le osservazioni, ex articolo 70, comma 5, del dlgs n. 546/1992. Peraltro, non si può qualificare come eccezione di compensazione la mera esposizione in camera di consiglio dell’ufficio della esistenza di impedimenti vari all’erogazione del rimborso. L’ufficio esamina la situazione del contribuente ricorrente nel giudizio di ottemperanza per accertare se quest’ultimo risulti a sua volta debitore ad altro titolo evidenziando ed opponendo ex articolo 1241 del cc, nelle osservazioni l’eventuale avvenuto adempimento (totale o parziale) mediante compensazione legale , il che si verifica quando il fisco è creditore nei confronti del ricorrente di somme certe, liquide ed esigibili (ad esempio, per carichi iscritti a ruolo a titolo definitivo). Trattasi, in tal caso,di compensazione legale, che per previsione civilistica opera automaticamente dal momento della coesistenza di reciproci debiti omogenei(crediti di denaro) liquidi (crediti il cui ammontare è già determinato)ed esigibili (non sottoposti a condizione sospensiva o a termine finale). La compensazione, è ritenuta, pertanto, dal fisco uno dei mezzi idonei ad assicurare l’esecuzione del giudicato tributario, poiché la natura sui generis del giudizio di ottemperanza, caratterzizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi si concilia con la declaratoria di cessata materia del contendere per avvenuta compensazione (1). Con sentenza n. 30058 del 23 dicembre 2008 la Corte di Cassazione, sezione unite civili, ha affermato che va esclusa la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l’istituto civilistico della compensazione nell’ipotesi in cui il fisco, a fronte di un credito vantato nei confronti di un contribuente, proceda all’iscrizione di un fermo amministrativo su un veicolo di proprietà del contribuente con l’intento di ottenere in giudizio la compensazione di detto credito con un debito che l’erario ha a favore del medesimo cittadino. Tale compensazione non è ammessa in quanto il credito vantato a diverso titolo nei confronti del contribuente non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza ma solo in quello di cognizione (2). Secondo un preciso orientamento dottrinale (3) la compensabilità in sede di ottemperanza va esclusa, poiché la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice, che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato. Del resto, è pacifico in giurisprudenza(4) il principio secondo il quale il giudice deve attenersi agli obblighi risultanti dal dispositivo della sentenza senza modificarne il contenuto (cfr. Cass. sentenza n. 3555 del 2005); inoltre, nel caso in cui la sentenza da eseguire sia priva di precise indicazioni, rientra nella discrezionalità del giudice dell’ottemperanza individuare i mezzi più idonei ad assicurare l’esecuzione del giudicato (cfr. Cass. sentenza n. 4126 del 1° marzo 2004).In tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del Giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti all'oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Pertanto, la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione (opposta dall'Ufficio finanziario) deve ritenersi esclusa, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del Giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 21-12-2007, n. 27044). Inoltre, il fatto che l’azione è unilaterale ossia che solo il ricorrente esercita un diritto di azione ha come conseguenza immediata che il fisco nel giudizio di ottemperanza non può opporre in compensazione , contro la pretesa di rimborso del contribuente un debito d’imposta poiché nel processo tributario non sono ammesse domande riconvenzionali . Per attenta dottrina (5) sussiste il limite invalicabile di opponibilità della compensazione ai soli controcrediti sorti in epoca successiva alla formazione del giudicato poiché il giudicato stesso ha il potere di immunizzare la pretesa in esso accertata contro ogni eccezione dedotta e deducibile e quindi anche contro l’eccezione di compensazione. NOTE 1) Il commissario ad acta è privo del potere di sostituirsi all’ufficio, ai fini della proposizione dell’eccezione di compensazione, attesa la sua natura di organo ausiliario del giudice, il quale non può rilevare d’ufficio la compensazione. 2) Contra, Cass. civ. Sez. V Sent., 25-05-2007, n. 12262 che così recita:In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002. .Per estinguere il debito derivante dall'imposta da condono non è utilizzabile la compensazione civilistica, in quanto il contribuente può avvalersi di tale modalità di estinzione dell'obbligazione nei soli casi espressamente previsti dalle singole leggi d'imposta. Ad oggi, peraltro, non potrebbe nemmeno ammettersi l'operatività del principio sancito dall'art. 8, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto l'efficacia di tale previsione, intesa ad introdurre anche in materia tributaria la compensazione di matrice civilistica, è condizionata dall'emanazione, ancora non avvenuta, della normativa di attuazione prevista dal comma 8 del medesimo articolo (Commiss. Trib. Prov. Vicenza Sez. II, 24-02-2005, n. 207). Carmela Lucariello, Vademecum per l’estinzione per compensazione del debito tributario iscritto a ruolo in commercialista telematico ottobre 2007 Luigi Theodossiou, La compensazione nel diritto tributario in www.Ambiente.Diritto.it del 5/02/2007 . Carmela Lucariello,Compensazione di imposte: i nuovi orientamenti della giurisprudenza e le novità del D.L. n. 262/2006, in finanza e fisco n. 40/2006 3) Angelo Buscema – Enzo Di Giacomo, Il processo tributario, Giuffrè, 2004, pag. 520; Angelo Buscema, Profili teorici e pratici del giudizio di ottemperanza, in Il fisco 1994, pag. 4218; Cesare Glendi, Giudizio di ottemperanza (dir. Tr.), voce della Enciclopedia Treccani, 2000, pag. 9; Angelo Buscema, Giudizio di ottemperanza nel processo tributario, Utet, 2003, Digesto discipline privatistiche - Sezione commerciale pag. 415. Contra, Memento pratico contenzioso tributario, www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 4 Ipsoa, 2004, pag. 276, contra Saverio Capolupo, Giudizio di ottemperanza ancora molti i punti controversi, in Il fisco n. 21/1999, pag. 6969) 4) La possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione, deve escludersi in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone valutazioni da parte del giudice di merito che travalicano i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza (Corte di cassazione sentenza n. 13681 del 24 giugno 2005). In tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del Giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti all'oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Pertanto, la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione (nella specie, opposta dall'Ufficio finanziario) deve ritenersi esclusa, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del Giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza(Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 21-12-2007, n. 27044). 5) Franco Randazzo, L’esecuzione delle sentenze tributarie Giuffrè 2003 pag. 275. Corbi Mariagabriella 19 Gennaio 2009 ************************* ALLEGATO On.le Commissione tributaria provinciale di ..... OSSERVAZIONI dell'Ufficio ....., in persona del Direttore ..... nel giudizio promosso da ..... per l'ottemperanza della sentenza n...... promosso con ricorso comunicato in data ..... L'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di ..... in relazione al ricorso per ottemperanza promosso da ....., depositato il ..... e comunicato il ....., con il quale si lamenta il mancato pagamento di somme, eccepisce la compensazione legale ex articolo 1242 del cc tra il rimborso riconosciuto al contribuente con sentenza passata in giudicato e i seguenti tributi iscritti a ruolo a titolo definitivo a carico del contribuente ::…. Si chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del presente procedimento. Si deposita: 1) copia della cartella di pagamento non pagata dal contribuente ... …………......, lì ........ Firma del Direttore ............ www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 5 Al Presidente della Commissione tributaria provinciale/Regionale di................................Sez............................... RICORSO del Sig.....................C.F..........................rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale a margine (in calce del presente atto) , da........................................presso il cui studio è elettivamente domiciliato in..................................................................... contro l'uffcio ........................................in persona del legale rappresentante p.t. per l'esecuzione del giudicato della decisione della Commissione tributaria di.........................n................ depositata il....................con il seguente dispositivo...................................passata in giudicato in quanto: - notificata il.........................ed essendo decorso il termine di 60 giorni senza che venisse proposta impugnazione; - sono decorsi i termini di cui all'art. 327, C.P.C. PREMESSO CHE In data è stato notificato all'ufficio , in persona del legale rappresentante, atto di costituzione in mora, invitando il predetto ufficio , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a dare esecuzione non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'atto . Poichè l'ufficio non ha mai risposto alle richieste del Sig....................................e non ha ancora provveduto in tal senso, pertanto, si rende necessario chiedere la nomina di un commissario ad acta. Tanto premesso, SI CHIEDE che l'On.le Commissione tributaria Sez. di....................voglia nominare a spese dell'autorità inadempiente, un Commissario ad acta, con il compito di procedere, senza indugio e con piena funzione sostitutoria, all'esecuzione del provvedimento medesimo. Si ricorda che la compensabilità in sede di ottemperanza va esclusa, poiché la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice, che travalica i limiti fissati dal contenuto del www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 6 giudicato(sentenza n. 30058 del 23 dicembre 2008 della sezione unite) Corte di Cassazione, Si allega: - copia della sentenza di cui si chiede l'esecuzione; - originale o copia autentica dell'atto di messa in mora. .................................... (luogo e data) .................................... (firma) www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. 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