Plusvalenze redditi diversi valgono anche società di capitali
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Plusvalenze redditi diversi valgono anche società di capitali
I REDDITI DIVERSI PER PLUSVALENZE PROVENIENTI DA SOCIETÀ DI PERSONE SONO APPLICABILI ANCHE AI SOGGETTI IRES di Federico Gavioli Nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67 e seguenti del DPR 917/86, la regola in base alla quale, per calcolare la plusvalenza generata dalla cessione in partecipazioni in società di persone, il costo della stessa va aumentato dei redditi imputati al socio e diminuito delle perdite e degli utili distribuiti, fino alla concorrenza dei redditi già imputati, è applicabile anche nel caso la partecipazione sia detenuta da società di capitali. Con la risoluzione n. 398/E del 22 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le regole di calcolo del costo fiscale delle quote di società in nome collettivo e società in accomandita semplice possedute da persone fisiche, contenute nell’articolo 68 del DPR 917/86, valgono anche per le partecipazioni cedute da società di capitali. La questione affrontata tramite una istanza di interpello nasce dalla richieste di chiarimenti avanzata da una società di capitali che ha ceduto nel corso del 2007, la quota di partecipazione detenuta in una società in accomandita semplice pari al 30% del capitale sociale; in precedenza la forma giuridica era quella di una società di capitali trasformata, poi, in società in accomandita semplice con effetto dal 1° maggio 2006. In conseguenza della trasformazione la società istante, già socia prima della trasformazione, ha incluso nel proprio reddito imponibile ai fini IRES, per il periodo di imposta 2006, la quota di reddito attribuitole per trasparenza dalla partecipata e relativa al periodo successivo alla trasformazione. Poiché nel corso del 2007 a seguito di un buon risultato di esercizio nel bilancio chiuso al 2006 sono stati distribuiti gli utili e dovendo determinare ai sensi degli art. 86 e 87 del Tuir, la plusvalenza da includere nel proprio reddito imponibile ai fini IRES, per il periodo di imposta 2007, la società si poneva dei dubbi circa quale fosse il criterio corretto da seguire. In particolare i chiarimenti riguardavano la possibilità o meno, di applicare il disposto dell'articolo 68, comma 6 del Tuir, in base al quale, con riferimento alla determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, “per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio”. Il dubbio per come formulato appare più che legittimo e la norma di richiamo contenuta nel Testo Unico sui redditi può lasciare adito a diverse interpretazioni. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 1 La risposta dell’amministrazione finanziaria L’Agenzia delle Entrate sottolinea, in base alla normativa suindicata, che le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono determinate dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Nel caso in esame, la società istante, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, ha ceduto, nel 2007, la partecipazione detenuta nella società in accomandita semplice; dovendo determinare il valore fiscale di tale partecipazione chiede, a tal fine, se sia possibile applicare, in via analogica, la disciplina prevista per i redditi diversi dall’art. 68, comma 6, del TUIR. Relativamente alle partecipazioni nelle società indicate nell’art. 5 del Tuir, il comma 6 dell’art. 68 del DPR 917/86 prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze il costo o valore di acquisto deve essere aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e che dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. La ratio della norma in esame è quella di evitare che i redditi già tassati e le perdite già dedotte possano essere tassati nuovamente in sede di cessione della partecipazione. Il suddetto criterio, per espressa previsione dell’art. 115, comma 12 del TUIR, trova applicazione anche in caso di cessione di partecipazioni in società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt.115 e 116 del DPR 917/86. Alla luce di quanto sopra esposto l’Agenzia delle Entrate ritiene che il principio sancito dall’art. 68, comma 6, del TUIR valga anche per le partecipazioni detenute da società di capitali in soggetti “naturalmente trasparenti” quali le società di persone. Il costo fiscale della partecipazione ceduta dalla società di capitali potrà, pertanto, essere aumentato dei redditi ad essa attribuiti per trasparenza dalla società partecipata e altresì diminuito degli utili distribuiti da quest’ultima purché prodotti in periodi di tassazione per trasparenza. Cessione di partecipazioni detenute da società di capitali in società di persone Determina plusvalenza tassata come reddito diverso Plusvalenza è determinata dal costo aumentata dei redditi imputati al socio Diminuito delle perdite e degli utili distribuiti Federico Gavioli 5 Novembre 2008 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2