Plusvalenze redditi diversi valgono anche società di capitali

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Plusvalenze redditi diversi valgono anche società di capitali
I REDDITI DIVERSI PER PLUSVALENZE
PROVENIENTI DA SOCIETÀ DI PERSONE SONO
APPLICABILI ANCHE AI SOGGETTI IRES
di Federico Gavioli
Nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67 e seguenti del DPR 917/86,
la regola in base alla quale, per calcolare la plusvalenza generata dalla cessione in
partecipazioni in società di persone, il costo della stessa va aumentato dei redditi
imputati al socio e diminuito delle perdite e degli utili distribuiti, fino alla
concorrenza dei redditi già imputati, è applicabile anche nel caso la partecipazione
sia detenuta da società di capitali. Con la risoluzione n. 398/E del 22 ottobre scorso,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le regole di calcolo del costo fiscale delle quote
di società in nome collettivo e società in accomandita semplice possedute da persone
fisiche, contenute nell’articolo 68 del DPR 917/86, valgono anche per le
partecipazioni cedute da società di capitali.
La questione affrontata tramite una istanza di interpello nasce dalla richieste
di chiarimenti avanzata da una società di capitali che ha ceduto nel corso del
2007, la quota di partecipazione detenuta in una società in accomandita semplice
pari al 30% del capitale sociale; in precedenza la forma giuridica era quella di una
società di capitali trasformata, poi, in società in accomandita semplice con effetto
dal 1° maggio 2006. In conseguenza della trasformazione la società istante, già
socia prima della trasformazione, ha incluso nel proprio reddito imponibile ai
fini IRES, per il periodo di imposta 2006, la quota di reddito attribuitole per
trasparenza dalla partecipata e relativa al periodo successivo alla trasformazione.
Poiché nel corso del 2007 a seguito di un buon risultato di esercizio nel
bilancio chiuso al 2006 sono stati distribuiti gli utili e dovendo determinare ai
sensi degli art. 86 e 87 del Tuir, la plusvalenza da includere nel proprio reddito
imponibile ai fini IRES, per il periodo di imposta 2007, la società si poneva dei
dubbi circa quale fosse il criterio corretto da seguire. In particolare i chiarimenti
riguardavano la possibilità o meno, di applicare il disposto dell'articolo 68, comma 6
del Tuir, in base al quale, con riferimento alla determinazione dei redditi diversi di
natura finanziaria, “per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5, il costo è
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio”. Il
dubbio per come formulato appare più che legittimo e la norma di richiamo
contenuta nel Testo Unico sui redditi può lasciare adito a diverse interpretazioni.
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La risposta dell’amministrazione finanziaria
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, in base alla normativa suindicata, che le
plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono determinate dalla differenza tra il
corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il
costo non ammortizzato. Nel caso in esame, la società istante, costituita sotto forma
di società a responsabilità limitata, ha ceduto, nel 2007, la partecipazione detenuta
nella società in accomandita semplice; dovendo determinare il valore fiscale di tale
partecipazione chiede, a tal fine, se sia possibile applicare, in via analogica, la
disciplina prevista per i redditi diversi dall’art. 68, comma 6, del TUIR.
Relativamente alle partecipazioni nelle società indicate nell’art. 5 del Tuir, il comma
6 dell’art. 68 del DPR 917/86 prevede che, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o delle minusvalenze il costo o valore di acquisto deve essere aumentato
o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e che dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
La ratio della norma in esame è quella di evitare che i redditi già tassati e le
perdite già dedotte possano essere tassati nuovamente in sede di cessione della
partecipazione. Il suddetto criterio, per espressa previsione dell’art. 115, comma
12 del TUIR, trova applicazione anche in caso di cessione di partecipazioni in società
di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt.115
e 116 del DPR 917/86.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Agenzia delle Entrate ritiene che il
principio sancito dall’art. 68, comma 6, del TUIR valga
anche
per
le
partecipazioni detenute da società di
capitali
in
soggetti
“naturalmente
trasparenti” quali le società di persone. Il costo fiscale della partecipazione ceduta
dalla società di capitali potrà, pertanto, essere aumentato dei redditi ad essa
attribuiti per trasparenza dalla società partecipata e altresì diminuito degli utili
distribuiti da quest’ultima purché prodotti in periodi di tassazione per trasparenza.
Cessione di
partecipazioni detenute
da società di capitali in
società di persone
Determina plusvalenza
tassata come reddito
diverso
Plusvalenza è
determinata dal costo
aumentata dei redditi
imputati al socio
Diminuito delle perdite e
degli utili distribuiti
Federico Gavioli
5 Novembre 2008
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