ALBERGHI - "L. Bianciardi" Grosseto
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ALBERGHI - "L. Bianciardi" Grosseto
ALBERGHI - Catene Alberghiere; TURISMO - Catene Alberghiere; Scheda del : 21/11/2011 INFORMAZIONI ISTITUTO Parti Stipulanti DAL AL NOTE 01/07/1994 31/12/2001 AICA-CONFINDUSTRIA; UILTUCS-UIL. 01/01/2002 31/12/2005 AICA; FEDERTURISMO; UILTUCS-UIL. FILCAMS-CGIL; FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; FISASCAT-CISL; 01/01/2006 AICA; FEDERTURISMO; ASSOTRAVEL; ASSOINTRATTENIMENTO; ASTOI; UCINA; UNIONPARCHI; FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTUCS-UIL. Contratti in sintesi 01/07/1994 1. VERBALE DI ACCORDO 15/9/2010; 2. IPOTESI DI ACCORDO 9/7/2010; 3. VERBALE DI ACCORDO 24/6/2008 4. VERBALE DI ACCORDO 16/2/2008; 5. CCNL 3/2/2008; 6. IPOTESI DI ACCORDO 3/2/2008; 7. VERBALE DI ACCORDO 10/9/2007; 8. VERBALE DI ACCORDO 31/5/2007; 9. VERBALE DI ACCORDO 21/12/2006; 10. COMUNICATO REDAZIONALE 10/7/2006; 11. COMUNICATO REDAZIONALE 31/3/2006; 12. VERBALE DI ACCORDO 31/7/2006; 13. CCNL 2/2/2004; 14. IPOTESI DI ACCORDO 16/10/2003; 15. CCNL 10/2/1999; 16. IPOTESI DI ACCORDO 22/7/1996; 17. CCNL 17/12/1994. Sfera di applicazione 01/07/1994 31/12/2005 Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'industria alberghiera facenti parte dell'Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA) 01/01/2006 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende dell’Industria Turistica e il relativo personale dipendente. I. STRUTTURA ALBERGHIERA; STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA; - IMPRESE: VIAGGI E TURISMO - CONGRESSUALI; PARCHI; - STRUTTURE PORTUALI PER LA NAUTICA DA DIPORTO; STABILIMENTI BALNEARI; AZIENDE DI INTRATTEMINENTO; - AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI. Classificazione INPS 01/01/2004 70501 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; Classificazione ATECO 01/01/2004 5510A Alberghi e motel, con ristorante; 5510B Alberghi e motel, senza ristorante; 55211 Ostelli della gioventù; 55212 Rifugi di montagna; 55231 Villaggi turistici; 55234 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; 55236 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero; INQUADRAMENTO ISTITUTO DAL A1 E A2 01/01/2008 AL NOTE Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13/5/1985 e 1 INQUADRAMENTO successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 dell'1/7/1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell'ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. A1 Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda. A2 Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed amministrativa. Area Quadri 01/07/1994 31/12/2007 Ai sensi della legge 13/5/85, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell'1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate. QUADRO A Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda. QUADRO B Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa. 2 INQUADRAMENTO B1 Livello I B2 Livello II C1 Livello III C2 01/01/2008 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore Organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore Organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. 01/01/2008 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. 01/01/2008 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. 01/01/2008 Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi Operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque 3 INQUADRAMENTO acquisite. Livello IV C3 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi Operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite. 01/01/2008 Livello V D1 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. 01/01/2010 D1 EX 6S Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità. 01/01/2008 31/12/2009 Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità. Livello VI Super 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità. D1 EX 6 01/01/2008 31/12/2009 Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità. Livello VI 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali. D2 01/01/2008 Livello VII Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. MANSIONI LIVELLO MANSIONE A1 1. capo villaggio nei villaggi 2. direttore 3. responsabile amministrazione, finanza e controllo di direzione generale 4. responsabile coordinamento delle gestioni alberghiere di direzione generale 5. responsabile del personale di direzione generale 6. responsabile marketing e vendite di direzione generale A2 1. capo centro edp 2. capo settore amministrazione e finanza-acquisti-economato 3. capo settore marketing/vendite 4. capo settore personale 5. capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni 6. capo settore tecnico 7. coordinatore di direzione generale dei capo gestione nei villaggi servizi 8. coordinatore di direzione generale dei servizi di economato nei villaggi 9. food and beverage manager (capo settore ristorazione) 10. responsabile amministrazione del personale 4 MANSIONI di direzione generale 11. responsabile contabilità generale di direzione generale 12. responsabile d’area 13. responsabile del personale 14. responsabile della tesoreria di direzione generale 15. responsabile di più centri benessere facenti capo a un medesimo gruppo societari 16. responsabile formazione e/o selezione del personale di direzione generale 17. responsabile gestione e sviluppo del personale di direzione generale 18. responsabile marketing di direzione generale 19. responsabile revenue management di direzione generale 20. responsabile servizi informatici di direzione generale 21. responsabile servizi tecnici di direzione generale 22. responsabile ufficio legale di direzione generale 23. responsabile vendite di direzione generale 24. rooms division manager 25. vice capo villaggio nei villaggi 26. vice direttore B1 1. analista sistemista 2. capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine 3. capo gestione negli hotel-villaggi 4. capo materiali nei villaggi 5. capo ufficio contabilità di direzione generale 6. capo ufficio paghe e contributi di direzione generale 7. capo ufficio pubblicità di direzione generale 8. economo nei villaggi 9. resp. del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria se non integrati 10. responsabile controllo di gestione 11. responsabile dei servizi di prenotazione 12. responsabile di ristorante 13. responsabile sistemi informatici 14. responsabile tecnico di area di direzione generale 15. responsabile vendite centralizzate B2 1. analista - programmatore c.e.d. 2. assistente del direttore 3. capo barman 4. capo cuoco 5. capo ricevimento 6. capo servizio amministrativo 7. capo servizio personale 8. capo servizio prenotazioni 9. cassiere centrale 10. funzionario di vendita 11. prima governante 12. primo maitre d'hotel 13. primo portiere 14. responsabile impianti tecnici C1 1. aiuto gestione nei villaggi 2. barman unico 3. capo centralinista 4. capo manutenzione nei villaggi 5. capo operaio 6. capo planning 7. capo sala nei villaggi 8. controllo amministrativo 9. coordinatore reparto cure sanitarie 10. corrispondente in lingue estere 11. cuoco unico 12. dietologo diplomato 13. economo consegnatario non considerati nei livelli superiori 14. fisiochinesiterapista diplomato 15. governante unica 16. impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo 17. infermiere diplomato professionale 18. magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori 19. maitre 20. operaio specializzato provetto programmatore c.e.d. 21. portiere di notte 22. portiere unico 23. prima guardarobiera consegnataria 24. primo barman 25. segretario con funzioni di portineria 26. segretario ricevimento amministrazione 27. segretario ricevimento cassa 28. sommelier 29. sotto capo cuoco C2 1. addetto fangoterapia 2. barman 3. capo dispensiere, capo cantiniere, capo caffettiere 4. capo garage 5. capo giardiniere 6. capo lavandaio 7. centralinista lingue estere 8. chef de rang, sala, piani, vini trinciatore 9. conducente di automezzi pesanti 10. coordinatore attività di ricevimento e cassa nei villaggi 11. coordinatore attività di sala nei villaggi 12. coordinatore delle attività di pulizia e riassetto camere nei villaggi 13. cuoco capo partita 14. estetista 15. guardarobiera unica consegnataria 16. infermiere 17. istruttore di ginnastica correttiva 18. istruttore di nuoto con brevetto 19. massoterapista 20. operaio specializzato 21. operatore c.e.d. 22. portiere (ex secondo portiere ed ex turnante) 23. seconda governante 24. segretario C3 1. addetto al controllo amministrativo 2. addetto al controllo merci e movimento personale 3. addetto al ricevimento e cassa 4. addetto all’economato nei villaggi 5. addetto alla segreteria 6. addetto alle inalazioni 7. addetto alle operazioni di trasporto del fango 8. addetto amministrazione personale 9. addetto con mansioni d’ordine 10. aiuto coordinatrice delle attività di pulizia e riassetto nei villaggi 11. aiuto motoscafista 12. assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio) 13. assistente di portineria 14. caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici 15. cameriera sala e piani 16. capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica 17. cassiere bar ristorante 18. centralinista 19. conducente automezzi leggeri 20. conduttore con lingue 21. cuoco, cameriere, barista 22. demi chef de rang dove il servizio sia organizzato in ranghi 23. facchino di notte, guardiano di notte con controllo alla porta 24. giardiniere 25. guardia giurata 26. lavandaio unico 27. magazziniere comune con funzioni operaie 28. operaio qualificato 29. pulitore, lavatore a secco 30. telescriventista D1 1. addetto ai servizi di camera 2. addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non 5 MANSIONI diplomato 3. addetto di cucina 4. addetto mensa personale 5. addetto portineria 6. aiuto reparto cure sanitarie 7. altre qualifiche di valore equivalente 8. cameriera ai piani 9. cameriera nei villaggi 10. commis di cucina diplomato 11. commiss bar diplomato 12. commiss sala e piani diplomato 13. doorman, vetturiere 14. facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli 15. garagista 16. lavandaio 17. rammendatrice, cucitrice, stiratrice D2 1. addetto al magazzino e relative dotazioni 2. addetto all’office 3. addetto alla cucina 4. addetto alla sala 5. commissioniere/fattorino 6. personale di fatica 7. personale di pulizia RETRIBUZIONE ISTITUTO DAL AL Qualificati 01/09/20 11 29/02/20 12 Apprendisti 01/09/20 11 29/02/20 12 NOTE LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE A1 1.462,54 542,70 0,00 2.005,24 A2 1.319,33 537,60 0,00 1.856,93 B1 1.193,80 536,71 0,00 1.730,51 B2 1.050,59 531,59 0,00 1.582,18 C1 964,26 528,26 0,00 1.492,52 C2 883,65 524,94 0,00 1.408,59 C3 799,12 522,37 0,00 1.321,49 D1 750,26 520,64 0,00 1.270,90 D2 656,08 518,45 0,00 1.174,53 LIVELLO Apprendis ta C1 Apprendis ta C2 DA MES E A MES E MINIM O CONTINGEN ZA ED R TOTAL E 1 12 723,20 396,19 0,0 0 1.119,3 9 13 24 771,41 422,61 0,0 0 1.194,0 2 25 36 819,62 449,02 0,0 0 1.268,6 4 37 48 867,83 475,43 0,0 0 1.343,2 6 1 12 662,74 393,70 0,0 0 1.056,4 4 13 24 706,92 419,95 0,0 0 1.126,8 7 25 36 751,10 446,20 0,0 0 1.197,3 0 6 RETRIBUZIONE Apprendis ta C3 Apprendis ta D1 ex 6 Apprendis ta D1 ex 6 Super Apprendis ta Prof. B2 Apprendis ta Prof. C1 Apprendis ta Prof. C2 Apprendis ta Prof. C3 Apprendis ta Prof. D1 Indennità 01/09/20 11 28/02/20 12 1 12 599,34 391,78 0,0 0 991,12 13 24 639,30 417,89 0,0 0 1.057,1 9 25 36 679,25 444,01 0,0 0 1.123,2 6 1 12 562,70 390,38 0,0 0 953,08 13 18 600,21 416,41 0,0 0 1.016,6 2 1 12 562,70 390,48 0,0 0 953,18 13 24 600,21 416,51 0,0 0 1.016,7 2 1 30 964,26 528,26 0,0 0 1.492,5 2 31 54 1.050,5 9 531,59 0,0 0 1.582,1 8 1 30 883,65 524,94 0,0 0 1.408,5 9 31 54 964,26 528,26 0,0 0 1.492,5 2 1 26 799,12 522,37 0,0 0 1.321,4 9 27 48 883,65 524,94 0,0 0 1.408,5 9 1 24 750,26 520,64 0,0 0 1.270,9 0 25 42 799,12 522,37 0,0 0 1.321,4 9 1 18 656,08 518,45 0,0 0 1.174,5 3 19 30 750,26 520,64 0,0 0 1.270,9 0 VOCE LIVELLO IMPORTO PAGA ORARIA L.EXTRA C2 12,84 PAGA ORARIA L.EXTRA C3 12,24 PAGA ORARIA L.EXTRA D1 11,71 PAGA ORARIA L.EXTRA D2 10,82 7 RETRIBUZIONE Scatti di anzianità 01/01/20 08 IND. FUNZIONE QUADRO A 75,00 IND. FUNZIONE QUADRO B 70,00 PERNOTTAMENTO TUTTI 0,60 PRANZO TUTTI 0,50 PRIMA COLAZIONE TUTTI 0,10 LIVELLO DESCRIZIONE A1 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 40,80 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. A2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 39,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. B1 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 37,71 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. B2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 36,15 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. C1 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 34,86 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. C2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 33,05 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. C3 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 32,54 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. D1 EX 6 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,99 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. Ricorrenza Triennale, pari a Euro 31,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti D1 EX 6S precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. D2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,47 con 8 RETRIBUZIONE applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6. Divisori Retribuzione 01/01/19 80 LIVELLO TUTTI TIPO DIVISORE VALORE Giornaliero GIRONALIERO 26 Orario 38 ORE 165 Orario 40 ORE 172 Tredicesima 01/07/19 94 - pari ad una mensilità da erogare in occasione delle ricorrenze natalizie Quattordicesi ma 01/07/19 94 - pari ad una mensilità da erogare con la retribuzione di luglio ASSUNZIONE ISTITUTO DAL Periodo di Prova 01/01/2008 Quota riserva AL NOTE La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: - Area A1 e A2 - ex Quadri A e B: 180 giorni; Area B1ex livello I: 150 giorni; Area B2 ex livello II: 75 giorni; Area C1 ex livello III: 45 giorni; - Area C2 e C3 - ex livello IV ed ex livello V: 30 giorni; - Area D1 - ex livello VI S ed ex livello VI: 20 giorni; Area D2 ex livello VII: 15 giorni. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 10 della Legge 15/7/1966 n. 604. Apprendistato professionalizzante: La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Aziende di stagione: Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Contratti a termine: Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. In contratti a tempo determinato superiori a 30 giorni, il periodo di prova è stabilito in giorni 20 di effettivo lavoro. 01/07/1994 31/01/2003 Sono escluse dal computo delle quote di riserva le assunzioni effettuate nelle seguenti qualifiche: - livelli A, B, 1, 2, 3; - livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere; - le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente. 9 ORARIO DI LAVORO ISTITUTO DAL Orario Ordinario 01/07/1994 Flessibilità AL NOTE - 40 ore settimanali 01/07/1994 30/06/1998 Consentita, per esigenze produttive, con superamento dell'orario settimanale per max 6 mesi, nel limite massimo di 8 ore giornaliere, con recupero entro 15 settimane dall'inizio del periodo di maggiore intensità produttiva. 01/07/1998 31/12/2005 Consentita, per esigenze produttive, con realizzazione di un orario di 38 ore medie assorbendo le necessarie ore di riduzione orario e con superamento dell'orario settimanale per max 6 mesi, nel limite massimo di 48 ore settimanali, con recupero entro il 30 giugno dell'anno successivo o, altrimenti, con la corresponsione delle ore residue secondo la retribuzione vigente al momento. Vengono, inoltre, concesse n. 24 ore di riduzione orario. Le ore di straordinario saranno compensate con la maggiorazione del 35%. 01/01/2006 Lavoro supplementare Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle dell’articolo 69 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. 01/07/1994 30/06/1998 Il limite massimo di ore annue è pari a 90 01/07/1998 - maggiorazione 30% Il limite massimo di ore annue è pari a 130 01/07/1994 - maggiorazione 30% diurno - maggiorazione 60% notturno Il limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 260. Lavoro notturno 01/07/1994 - maggiorazione 25% per la generalità del personale maggiorazione 12% per il personale con qualifica notturna Lavoro straordinario Banca ore 01/07/1994 Le Parti potranno attivare una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la 10 ORARIO DI LAVORO maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato al termine del periodo di riferimento Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territoriali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore. ASSENZE ISTITUTO DAL Ferie 01/09/1994 Riduzione Orario AL NOTE APPRENDISTI (38 ORE) - Liv. TUTTI = 165 Ore APPRENDISTI (40 ORE) - Liv. TUTTI = 173 Ore IMPIEGATI (38 ORE) - Liv. TUTTI = 165 Ore IMPIEGATI (40 ORE) - Liv. TUTTI = 173 Ore OPERAI (38 ORE) - Liv. TUTTI = 165 Ore OPERAI (40 ORE) - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). (26gg). (26gg). (26gg). (26gg). (26gg). 01/07/1994 31/12/2005 - 104 ore annue, comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite 01/01/2006 - 104 ore annue, tranne che per gli Stabilimenti balneari, parchi e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell’orario annuale è, invece, pari a 108 ore. Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite e delle 24 ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982. Congedo Matrimoniale 01/07/1994 - 15 giorni di calendario Diritto allo studio 01/07/1994 - 150 ore fruibili in un triennio Permessi sindacali 01/07/1994 31/12/2005 - 70 ore annue per dirigenti nazionali e periferici nelle unità alberghiere con oltre 15 dipendenti RSU - spettano permessi retribuiti 01/01/2006 a) 24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 6 ma non superiore a 15; b) 70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti. Assemblee sindacali 01/07/1994 - 10 ore annue Maternità 01/11/2003 Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25/11/1976, n. 1026 la mancata 11 ASSENZE prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a) b) c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della legge 30/12/1971, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30/12/1971, n. 1204. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento e dal trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del presente Contratto. A decorrere dai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio successivamente all'1/2/2004, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro a proprio carico, in modo tale che la lavoratrice raggiunga complessivamente, in tale periodo di astensione obbligatoria, la misura del 100% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per quanto non previsto valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti. Malattia 01/11/2003 APPRENDISTI (38 ORE) - per tutti i livelli : integrazione del 60% della retribuzione Dal 1° giorno al 10° giorno. APPRENDISTI (40 ORE) - integrazione del 60% della retribuzione Dal 1° giorno al 10° giorno. TUTTI - integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 3° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 4° giorno al 20° giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 21° giorno al 180° giorno. Infortunio 01/09/1994 TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 1° giorno; integrazione del 60% della retribuzione Dal 2° giorno al 4° giorno; integrazione del 60% della retribuzione Dal 5° giorno al 90° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 91° giorno in poi. Comporto 01/07/1994 - 180 giorni in un anno solare, prorogabile per un ulteriore 12 ASSENZE periodo non superiore a 120 giorni, a condizione che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici e che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. CESSAZIONE RAPPORTO ISTITUTO DAL Preavviso 01/01/2004 AL NOTE a) fino a cinque anni di servizio compiuti: A1 e A2 (ex Quadri A e B): 4 mesi; B1 (ex livello I): 2 mesi; B2 e C1 (ex livello II e III): 1 mese; C2 e C3 (ex livello IV e V): 20 giorni; - D1 e D2 (ex livello VI S, VI e VII): 15 giorni. b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti: A1 e A2 (ex Quadri A e B): 5 mesi; B1 (ex livello I): 3 mesi; B2 e C1 (ex livello II e III): 45 giorni; C2 e C3 (ex livello IV e V): 30 giorni; - D1 e D2 (ex livello VI S, VI e VII): 20 giorni; c) oltre i dieci anni di servizio compiuti: A1 e A2 (ex Quadri A e B): 6 mesi; B1 (ex livello I): 4 mesi; B2 e C1 (ex livello II e III): 2 mesi; C2 e C3 (ex livello IV e V): 45 giorni; - D1 e D2 (ex livello VI S, VI e VII): 20 giorni. Tfr QUALIFICA DATA INIZIO DATA FINE ANZIANITÀ DA AD ANNI ANNI RETRIBUZIONE UTILE APPRENDISTI 01/01/1980 (38 ORE) 0 99 30/30 APPRENDISTI 01/01/1980 (40 ORE) 0 99 30/30 APPRENDISTI 01/01/2008 PROF. 0 99 30/30 IMPIEGATI (38 ORE) 01/01/1980 0 99 30/30 IMPIEGATI (40 ORE) 01/01/1980 0 99 30/30 OPERAI (38 ORE) 01/01/1980 0 99 30/30 OPERAI (40 ORE) 01/01/1980 0 99 30/30 DISCIPLINA PARTICOLARE 13 DISCIPLINA PARTICOLARE ISTITUTO Apprendistato DAL AL NOTE 30/09/1994 30/06/1998 Concesso per le seguenti qualifiche: - lavoratori qualificati: durata 3 anni - cuoco capopartita: durata 4 anni 01/07/1998 31/12/2007 Concesso per le seguenti qualifiche: - Livello III: durata 48 mesi - Livelli IV e V: durata 36 mesi - Livello VI Super: durata 24 mesi - Livello VI: durata 18 mesi 01/01/2008 31/12/2009 Apprendistato Professionalizzante: Concesso per le seguenti qualifiche: - B2 e C1: durata 54 mesi; - C2: durata 48 mesi; C3: durata 42 mesi; - D1 EX 6 ed EX 6 S: durata 30 mesi. 01/01/2010 Contratto a termine Apprendistato Professionalizzante: Concesso per le seguenti qualifiche: B2 e C1: durata 54 mesi; C2: durata 48 mesi; C3: durata 42 mesi; D1: durata 30 mesi. Retribuzione: - primo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - secondo periodo: livello di destinazione finale. 01/07/1994 30/06/1998 Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, anche per le seguenti attività: a) intensificazione dell'attività lavorativa, anche per le imprese con caratteristiche stagionali; b) sperimentazioni di nuovi servizi a favore della clientela; c) sostituzione di lavoratori assenti per ferie e per aspettativa oltre il comporto; d) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico. Durata max 6 mesi nei casi a), b) e d) . Max 5 unità in aziende da 10 a 50 dipendenti a tempo indeterminato; max 10% in aziende con oltre 50 dipendenti a tempo indeterminato 01/07/1998 31/12/2001 Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, anche per le seguenti attività: a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela; b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela; c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art.1, lettera b) della legge n. 230 del 1962; d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte normale organico; e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione; Durata max 6 mesi nei casi a), b) e d) . Lavoro temporaneo Concesso per i livelli VI S e superiori, nonché per le seguenti qualifiche di livello VI: - Cameriera ai piani e cameriera nei villaggi turistici; - Commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, selfservice; - Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; - Bagnino; Ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione di secondo livello anche tenendo conto del lavoro svolto dalla Commissione bilaterale sulla classificazione. Percentuale di lavoratori assumibili con contratto a termine - lettere a), b), d) ed e) - e per lavoro temporaneo: - max 4 in aziende da 0 a 4 occupati a tempo indeterminato - max 5 in aziende da 5 a 9 occupati a tempo indeterminato - max 6 in aziende da 10 a 25 occupati a tempo indeterminato - max 7 in aziende da 26 a 35 14 DISCIPLINA PARTICOLARE occupati a tempo indeterminato - max 10 in azienda da 36 a 50 occupati a tempo indeterminato - max 22% in aziende con oltre 50 occupati a tempo indeterminato, con max 17% per ciascuno fattispecie 01/01/2002 31/12/2005 Concesso per le seguenti attività: - improvvisi e temporanei incrementi dell’attività per flussi di clientela non ordinari e/o non programmabili; - impiego di professionalità non presenti tra quelle occupate; - sperimentazione di procedure informatiche e/o di certificazione dei processi e/o servizi; esecuzione di particolari lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; - copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività (max 24 mesi); Lavoratori assumibili: - max 6 in aziende da 5 a 9 occupati a tempo indeterminato - max 7 in aziende da 10 a 25 occupati a tempo indeterminato - max 9 in aziende da 26 a 35 occupati a tempo indeterminato - max 12 in azienda da 36 a 50 occupati a tempo indeterminato - max 20% in aziende con oltre 50 occupati a tempo indeterminato Inoltre, è consentita l'assunzione per sostituzione di lavoratori in tutti i casi di assenza retribuita, di aspettativa e di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. 01/01/2006 Part Time Concesso per le seguenti attività: - per far fronte, in periodi di bassa stagione, a improvvisi e temporanei incrementi dell’attività per flussi di clientela non ordinari e/o non programmabili; - per l’impiego di professionalità non presenti tra quelle occupate; - per prestazioni connesse alla sperimentazione o implementazione di procedure informatiche e/o di certificazione (ad es. qualità, ambientale, sociale) dei processi e/o servizi; - per l’esecuzione di particolari lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; - per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività; Per ciascuna unità produttiva tali contratti di lavoro subordinato sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nelle misure di cui alla tabella sotto indicata o, per le unità produttive con oltre 50 dipendenti, nella misura del 20 % in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità. - da 0 a 4 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 4 unità (Lavoratori assumibili); - da 5 a 9 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 6 unità (Lavoratori assumibili); - da 10 a 25 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 7 unità (Lavoratori assumibili); - da 26 a 35 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 9 unità (Lavoratori assumibili); - da 36 a 50 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 12 unità (Lavoratori assumibili); 30/09/1994 30/06/1998 Durata minima del part time - da 18 a 26 ore su base settimanale - da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua 15 DISCIPLINA PARTICOLARE 01/07/1998 31/12/2005 Durata minima del part time - da 18 a 30 ore su base settimanale - da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua Contratto Formazione e Lavoro 01/01/2006 la prestazione individuale sarà fissata in misura non inferiore a:>br> - 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Le variazioni della diversa collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili a 2 giorni per particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano, per il periodo nel quale le variazioni vengono effettuate, il pagamento di una maggiorazione del 1,5% della retribuzione oraria globale di fatto. 01/07/1994 Concesso per le seguenti professionalità: - Elevata: livelli superiori al quart'ultimo (tipo a.1) e quart'ultimo livello con autonomia operativa e/o funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo (tipo a.2) - durata di 24 mesi; Intermedia: quart'ultimo livello, per le qualifiche non rientranti nel tipo a.2 (tipo b.1), terz'ultimo livello (tipo b.2) e penultimo livello per qualifiche di operaio qualificato od equivalente (tipo b.3) - durata di 18 o 24 mesi (tipo a.1) PREVIDENZA COMPLEMENTARE ISTITUTO DAL AL NOTE Fon.Te. 01/01/2011 FONTUR 01/07/2004 31/12/2004 - verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 18 € per ciascun iscritto di cui 15 € a carico dell'azienda e 3 € a carico del lavoratore. Contribuzione: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 1,65% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - 100% del TFR, per coloro che sono stati assunti dopo il 28/4/1993 oppure per coloro che pur essendo stati assunti prima di tale data optano per il versamento totale del TFR; - una quota una tantum, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui 11,88 a carico dell'Azienda e 3,62 a carico del lavoratore. 01/01/2005 30/06/2005 Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 15 € per ciascun iscritto a carico dell'azienda. Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato: 16 PREVIDENZA COMPLEMENTARE - 7 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda. 01/07/2005 31/12/2005 Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 15 euro per ciascun iscritto a carico dell'azienda; Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 8 euro per ciuascun iscritto a carico dell'azienda: Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato: - 7 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda. 01/01/2006 31/12/2007 Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 15 Euro per ciascun iscritto a carico dell'azienda; Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 8 Euro per ciuascun iscritto a carico dell'azienda: Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato: - 7 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda; - 5 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda. 01/01/2008 Marco Polo Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 15 Euro per ciascun iscritto a carico dell'azienda; Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum pari a 8 Euro per ciuascun iscritto a carico dell'azienda: Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato: - 10 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale a carico dell'azienda. 01/11/2004 31/12/2007 Contribuzione: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - 100% del TFR, per coloro che sono stati assunti dopo il 28/4/1993 oppure per coloro che pur essendo stati assunti prima di tale data optano per il versamento totale del TFR; - una quota una tantum, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui 11,88 a 17 PREVIDENZA COMPLEMENTARE carico dell'Azienda e 3,62 a carico del lavoratore. 01/01/2008 31/12/2010 Contribuzione: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 1,65% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - 100% del TFR, per coloro che sono stati assunti dopo il 28/4/1993 oppure per coloro che pur essendo stati assunti prima di tale data optano per il versamento totale del TFR; - una quota una tantum, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui 11,88 a carico dell'Azienda e 3,62 a carico del lavoratore. ASSISTENZA COMPLEMENTARE ISTITUTO QuAS DAL AL NOTE 01/01/2008 31/12/2008 Assistenza sanitaria per la categoria Quadro. - Contributo annuo a carico dell'azienda: Euro 340,00; - Contributo annuo a carico del lavoratore: Euro 50,00. 01/01/2009 Assistenza sanitaria per la categoria Quadro. - Contributo annuo a carico dell'azienda: Euro 340,00; - Contributo annuo a carico del lavoratore: Euro 50,00. Quota costitutiva una tantum è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda. ENTE BILATERALE ISTITUTO Ente Bilaterale DAL AL NOTE 01/01/1995 31/12/2005 Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Territorial, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di cui: - lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro; lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale. Il restante ottantacinque per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti 01/01/2006 31/12/2009 Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui: - lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro; lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a 18 ENTE BILATERALE Euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali dell'Industria Turistica ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. Sulle somme riscosse attraverso il Modello F24 della convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL la quota di competenza dell'EBIT nazionale è ridotta al 10 per cento. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria,da concludersi entro e non oltre il 30/6/2008, mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento 01/01/2010 Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui: - lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro; lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a Euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria,da concludersi entro e non oltre il 30/6/2008, mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. Nei Territori dove l'EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell'EBIT Nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione di EBIT territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l'iter procedurale dello 'Statuto, la percentuale dovuta all'EBIT nazionale ritorna al 10%. L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 8 del presente CCNL (sostegno al reddito). 19