ALBERGHI - "L. Bianciardi" Grosseto

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ALBERGHI - "L. Bianciardi" Grosseto
ALBERGHI - Catene Alberghiere; TURISMO - Catene Alberghiere;
Scheda del : 21/11/2011
INFORMAZIONI
ISTITUTO
Parti Stipulanti
DAL
AL
NOTE
01/07/1994 31/12/2001 AICA-CONFINDUSTRIA;
UILTUCS-UIL.
01/01/2002 31/12/2005 AICA; FEDERTURISMO;
UILTUCS-UIL.
FILCAMS-CGIL;
FILCAMS-CGIL;
FISASCAT-CISL;
FISASCAT-CISL;
01/01/2006
AICA;
FEDERTURISMO;
ASSOTRAVEL;
ASSOINTRATTENIMENTO; ASTOI; UCINA; UNIONPARCHI;
FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTUCS-UIL.
Contratti in
sintesi
01/07/1994
1. VERBALE DI ACCORDO 15/9/2010; 2. IPOTESI DI ACCORDO
9/7/2010; 3. VERBALE DI ACCORDO 24/6/2008 4. VERBALE DI
ACCORDO 16/2/2008; 5. CCNL 3/2/2008; 6. IPOTESI DI
ACCORDO 3/2/2008; 7. VERBALE DI ACCORDO 10/9/2007; 8.
VERBALE DI ACCORDO 31/5/2007; 9. VERBALE DI ACCORDO
21/12/2006; 10. COMUNICATO REDAZIONALE 10/7/2006; 11.
COMUNICATO REDAZIONALE 31/3/2006; 12. VERBALE DI
ACCORDO 31/7/2006; 13. CCNL 2/2/2004; 14. IPOTESI DI
ACCORDO 16/10/2003; 15. CCNL 10/2/1999; 16. IPOTESI DI
ACCORDO 22/7/1996; 17. CCNL 17/12/1994.
Sfera di
applicazione
01/07/1994 31/12/2005 Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto
di lavoro dei dipendenti dell'industria alberghiera facenti parte
dell'Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA)
01/01/2006
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in
maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i
rapporti di lavoro tra le aziende dell’Industria Turistica e il
relativo
personale
dipendente.
I.
STRUTTURA
ALBERGHIERA;
STRUTTURE
ALBERGHIERE
IN
CATENA;
- IMPRESE: VIAGGI E TURISMO - CONGRESSUALI;
PARCHI;
- STRUTTURE PORTUALI PER LA NAUTICA DA DIPORTO;
STABILIMENTI
BALNEARI;
AZIENDE
DI
INTRATTEMINENTO;
- AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI.
Classificazione
INPS
01/01/2004
70501 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti
per vacanze, bed and breakfast, residence;
Classificazione
ATECO
01/01/2004
5510A Alberghi e motel, con ristorante; 5510B Alberghi e
motel, senza ristorante; 55211 Ostelli della gioventù; 55212
Rifugi di montagna; 55231 Villaggi turistici; 55234
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence; 55236 Alloggi per
studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero;
INQUADRAMENTO
ISTITUTO
DAL
A1 E A2
01/01/2008
AL
NOTE
Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13/5/1985 e
1
INQUADRAMENTO
successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa
area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non
appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e
34 del R.D.L. n. 1130 dell'1/7/1926, siano in possesso di
elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza
dei processi gestionali aziendali, nell'ambito di indirizzi generali
fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con
continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive,
di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività
aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di
professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse
aziendale. A1 Appartengono a questo livello della categoria
Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito,
forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi
dell'Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di
tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di
autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e
servizi della azienda. A2 Appartengono a questo livello della
categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di
responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la
responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa
non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed
amministrativa.
Area Quadri
01/07/1994 31/12/2007 Ai sensi della legge 13/5/85, n. 190 e successive modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell'1/7/1926,
siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata
formazione,
preparazione
professionale
specialistica.
Conseguentemente
rientrano
in
quest'area,
per
la
corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le
qualifiche
successivamente
specificate.
QUADRO
A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i
lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito,
forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi
dell'Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di
tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di
autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e
servizi della azienda. QUADRO B Appartengono a questo livello
della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che,
per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al
livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via
continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia complessa o di settori di particolare
complessità organizzativa in condizione di autonomia
decisionale ed operativa.
2
INQUADRAMENTO
B1
Livello I
B2
Livello II
C1
Livello III
C2
01/01/2008
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni
ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative
ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito
delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione
esecutiva di carattere generale o di un settore Organizzativo di
notevole rilevanza dell'azienda.
01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni
ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative
ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito
delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione
esecutiva di carattere generale o di un settore Organizzativo di
notevole rilevanza dell'azienda.
01/01/2008
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali
ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive
di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una
particolare competenza professionale.
01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali
ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive
di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una
particolare competenza professionale.
01/01/2008
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i
lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia
operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori
che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione
teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle
caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno
anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale
di altri lavoratori.
01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i
lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia
operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori
che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione
teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle
caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno
anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale
di altri lavoratori.
01/01/2008
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di
autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi Operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che
richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
3
INQUADRAMENTO
acquisite.
Livello IV
C3
01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di
autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi Operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che
richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite.
01/01/2008
Livello V
D1
01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di
qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono
compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di
lavoro.
01/01/2010
D1 EX 6S
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di
qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono
compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di
lavoro.
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità.
01/01/2008 31/12/2009 Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità.
Livello VI Super 01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità.
D1 EX 6
01/01/2008 31/12/2009 Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità.
Livello VI
01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività
che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali.
D2
01/01/2008
Livello VII
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici
attività anche con macchine già attrezzate.
01/07/1994 31/12/2007 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici
attività anche con macchine già attrezzate.
MANSIONI
LIVELLO
MANSIONE
A1
1. capo villaggio nei villaggi 2. direttore 3. responsabile amministrazione, finanza e controllo di
direzione generale 4. responsabile coordinamento delle gestioni alberghiere di direzione generale
5. responsabile del personale di direzione generale 6. responsabile marketing e vendite di
direzione generale
A2
1. capo centro edp 2. capo settore amministrazione e finanza-acquisti-economato 3. capo settore
marketing/vendite 4. capo settore personale 5. capo settore sedi congressuali alberghiere e
manifestazioni 6. capo settore tecnico 7. coordinatore di direzione generale dei capo gestione nei
villaggi servizi 8. coordinatore di direzione generale dei servizi di economato nei villaggi 9. food
and beverage manager (capo settore ristorazione) 10. responsabile amministrazione del personale
4
MANSIONI
di direzione generale 11. responsabile contabilità generale di direzione generale 12. responsabile
d’area 13. responsabile del personale 14. responsabile della tesoreria di direzione generale 15.
responsabile di più centri benessere facenti capo a un medesimo gruppo societari 16. responsabile
formazione e/o selezione del personale di direzione generale 17. responsabile gestione e sviluppo
del personale di direzione generale 18. responsabile marketing di direzione generale 19.
responsabile revenue management di direzione generale 20. responsabile servizi informatici di
direzione generale 21. responsabile servizi tecnici di direzione generale 22. responsabile ufficio
legale di direzione generale 23. responsabile vendite di direzione generale 24. rooms division
manager 25. vice capo villaggio nei villaggi 26. vice direttore
B1
1. analista sistemista 2. capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine 3. capo gestione
negli hotel-villaggi 4. capo materiali nei villaggi 5. capo ufficio contabilità di direzione generale 6.
capo ufficio paghe e contributi di direzione generale 7. capo ufficio pubblicità di direzione generale
8. economo nei villaggi 9. resp. del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria se non
integrati 10. responsabile controllo di gestione 11. responsabile dei servizi di prenotazione 12.
responsabile di ristorante 13. responsabile sistemi informatici 14. responsabile tecnico di area di
direzione generale 15. responsabile vendite centralizzate
B2
1. analista - programmatore c.e.d. 2. assistente del direttore 3. capo barman 4. capo cuoco 5.
capo ricevimento 6. capo servizio amministrativo 7. capo servizio personale 8. capo servizio
prenotazioni 9. cassiere centrale 10. funzionario di vendita 11. prima governante 12. primo maitre
d'hotel 13. primo portiere 14. responsabile impianti tecnici
C1
1. aiuto gestione nei villaggi 2. barman unico 3. capo centralinista 4. capo manutenzione nei
villaggi 5. capo operaio 6. capo planning 7. capo sala nei villaggi 8. controllo amministrativo 9.
coordinatore reparto cure sanitarie 10. corrispondente in lingue estere 11. cuoco unico 12.
dietologo diplomato 13. economo consegnatario non considerati nei livelli superiori 14.
fisiochinesiterapista diplomato 15. governante unica 16. impiegato addetto all'amministrazione del
personale senza capo 17. infermiere diplomato professionale 18. magazziniere consegnatario non
considerati nei livelli superiori 19. maitre 20. operaio specializzato provetto programmatore c.e.d.
21. portiere di notte 22. portiere unico 23. prima guardarobiera consegnataria 24. primo barman
25. segretario con funzioni di portineria 26. segretario ricevimento amministrazione 27. segretario
ricevimento cassa 28. sommelier 29. sotto capo cuoco
C2
1. addetto fangoterapia 2. barman 3. capo dispensiere, capo cantiniere, capo caffettiere 4. capo
garage 5. capo giardiniere 6. capo lavandaio 7. centralinista lingue estere 8. chef de rang, sala,
piani, vini trinciatore 9. conducente di automezzi pesanti 10. coordinatore attività di ricevimento e
cassa nei villaggi 11. coordinatore attività di sala nei villaggi 12. coordinatore delle attività di
pulizia e riassetto camere nei villaggi 13. cuoco capo partita 14. estetista 15. guardarobiera unica
consegnataria 16. infermiere 17. istruttore di ginnastica correttiva 18. istruttore di nuoto con
brevetto 19. massoterapista 20. operaio specializzato 21. operatore c.e.d. 22. portiere (ex
secondo portiere ed ex turnante) 23. seconda governante 24. segretario
C3
1. addetto al controllo amministrativo 2. addetto al controllo merci e movimento personale 3.
addetto al ricevimento e cassa 4. addetto all’economato nei villaggi 5. addetto alla segreteria 6.
addetto alle inalazioni 7. addetto alle operazioni di trasporto del fango 8. addetto amministrazione
personale 9. addetto con mansioni d’ordine 10. aiuto coordinatrice delle attività di pulizia e
riassetto nei villaggi 11. aiuto motoscafista 12. assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio)
13. assistente di portineria 14. caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici 15. cameriera sala e
piani 16. capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica 17. cassiere bar ristorante 18.
centralinista 19. conducente automezzi leggeri 20. conduttore con lingue 21. cuoco, cameriere,
barista 22. demi chef de rang dove il servizio sia organizzato in ranghi 23. facchino di notte,
guardiano di notte con controllo alla porta 24. giardiniere 25. guardia giurata 26. lavandaio unico
27. magazziniere comune con funzioni operaie 28. operaio qualificato 29. pulitore, lavatore a
secco 30. telescriventista
D1
1. addetto ai servizi di camera 2. addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non
5
MANSIONI
diplomato 3. addetto di cucina 4. addetto mensa personale 5. addetto portineria 6. aiuto reparto
cure sanitarie 7. altre qualifiche di valore equivalente 8. cameriera ai piani 9. cameriera nei villaggi
10. commis di cucina diplomato 11. commiss bar diplomato 12. commiss sala e piani diplomato
13. doorman, vetturiere 14. facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli 15. garagista 16. lavandaio 17.
rammendatrice, cucitrice, stiratrice
D2
1. addetto al magazzino e relative dotazioni 2. addetto all’office 3. addetto alla cucina 4. addetto
alla sala 5. commissioniere/fattorino 6. personale di fatica 7. personale di pulizia
RETRIBUZIONE
ISTITUTO
DAL
AL
Qualificati
01/09/20
11
29/02/20
12
Apprendisti
01/09/20
11
29/02/20
12
NOTE
LIVELLO
MINIMO
CONTINGENZA
EDR
TOTALE
A1
1.462,54
542,70
0,00
2.005,24
A2
1.319,33
537,60
0,00
1.856,93
B1
1.193,80
536,71
0,00
1.730,51
B2
1.050,59
531,59
0,00
1.582,18
C1
964,26
528,26
0,00
1.492,52
C2
883,65
524,94
0,00
1.408,59
C3
799,12
522,37
0,00
1.321,49
D1
750,26
520,64
0,00
1.270,90
D2
656,08
518,45
0,00
1.174,53
LIVELLO
Apprendis
ta C1
Apprendis
ta C2
DA
MES
E
A
MES
E
MINIM
O
CONTINGEN
ZA
ED
R
TOTAL
E
1
12
723,20
396,19
0,0
0
1.119,3
9
13
24
771,41
422,61
0,0
0
1.194,0
2
25
36
819,62
449,02
0,0
0
1.268,6
4
37
48
867,83
475,43
0,0
0
1.343,2
6
1
12
662,74
393,70
0,0
0
1.056,4
4
13
24
706,92
419,95
0,0
0
1.126,8
7
25
36
751,10
446,20
0,0
0
1.197,3
0
6
RETRIBUZIONE
Apprendis
ta C3
Apprendis
ta D1 ex
6
Apprendis
ta D1 ex
6 Super
Apprendis
ta Prof.
B2
Apprendis
ta Prof.
C1
Apprendis
ta Prof.
C2
Apprendis
ta Prof.
C3
Apprendis
ta Prof.
D1
Indennità
01/09/20
11
28/02/20
12
1
12
599,34
391,78
0,0
0
991,12
13
24
639,30
417,89
0,0
0
1.057,1
9
25
36
679,25
444,01
0,0
0
1.123,2
6
1
12
562,70
390,38
0,0
0
953,08
13
18
600,21
416,41
0,0
0
1.016,6
2
1
12
562,70
390,48
0,0
0
953,18
13
24
600,21
416,51
0,0
0
1.016,7
2
1
30
964,26
528,26
0,0
0
1.492,5
2
31
54
1.050,5
9
531,59
0,0
0
1.582,1
8
1
30
883,65
524,94
0,0
0
1.408,5
9
31
54
964,26
528,26
0,0
0
1.492,5
2
1
26
799,12
522,37
0,0
0
1.321,4
9
27
48
883,65
524,94
0,0
0
1.408,5
9
1
24
750,26
520,64
0,0
0
1.270,9
0
25
42
799,12
522,37
0,0
0
1.321,4
9
1
18
656,08
518,45
0,0
0
1.174,5
3
19
30
750,26
520,64
0,0
0
1.270,9
0
VOCE
LIVELLO
IMPORTO
PAGA ORARIA L.EXTRA
C2
12,84
PAGA ORARIA L.EXTRA
C3
12,24
PAGA ORARIA L.EXTRA
D1
11,71
PAGA ORARIA L.EXTRA
D2
10,82
7
RETRIBUZIONE
Scatti di
anzianità
01/01/20
08
IND. FUNZIONE
QUADRO A
75,00
IND. FUNZIONE
QUADRO B
70,00
PERNOTTAMENTO
TUTTI
0,60
PRANZO
TUTTI
0,50
PRIMA COLAZIONE
TUTTI
0,10
LIVELLO
DESCRIZIONE
A1
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 40,80 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
A2
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 39,25 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
B1
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 37,71 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
B2
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 36,15 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
C1
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 34,86 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
C2
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 33,05 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
C3
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 32,54 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
D1 EX 6
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,99 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 31,25 con
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
D1 EX 6S
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
D2
Ricorrenza
Triennale,
pari
a
Euro
30,47
con
8
RETRIBUZIONE
applicazione dello stesso calcolo agli scatti
precedentemente maturati. L'importo massimo e'
valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
Divisori
Retribuzione
01/01/19
80
LIVELLO
TUTTI
TIPO
DIVISORE
VALORE
Giornaliero
GIRONALIERO
26
Orario
38 ORE
165
Orario
40 ORE
172
Tredicesima
01/07/19
94
- pari ad una mensilità da erogare in occasione delle ricorrenze
natalizie
Quattordicesi
ma
01/07/19
94
- pari ad una mensilità da erogare con la retribuzione di luglio
ASSUNZIONE
ISTITUTO
DAL
Periodo di
Prova
01/01/2008
Quota riserva
AL
NOTE
La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che
seguono:
- Area A1 e A2 - ex Quadri A e B: 180 giorni;
Area
B1ex
livello
I:
150
giorni;
Area
B2
ex
livello
II:
75
giorni;
Area
C1
ex
livello
III:
45
giorni;
- Area C2 e C3 - ex livello IV ed ex livello V: 30 giorni;
- Area D1 - ex livello VI S ed ex livello VI: 20 giorni;
Area
D2
ex
livello
VII:
15
giorni.
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili
esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa
fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'art.
10
della
Legge
15/7/1966
n.
604.
Apprendistato
professionalizzante:
La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva
presenza
al
lavoro.
Aziende
di
stagione:
Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni
lavorativi
per
tutto
il
personale.
Contratti
a
termine:
Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto
il personale. In contratti a tempo determinato superiori a 30
giorni, il periodo di prova è stabilito in giorni 20 di effettivo
lavoro.
01/07/1994 31/01/2003 Sono escluse dal computo delle quote di riserva le assunzioni
effettuate nelle seguenti qualifiche: - livelli A, B, 1, 2, 3; - livelli
4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio
presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di
studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali
attinenti alle mansioni da svolgere; - le assunzioni effettuate in
occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già
occupati alle dipendenze della gestione precedente.
9
ORARIO DI LAVORO
ISTITUTO
DAL
Orario
Ordinario
01/07/1994
Flessibilità
AL
NOTE
- 40 ore settimanali
01/07/1994 30/06/1998 Consentita, per esigenze produttive, con superamento
dell'orario settimanale per max 6 mesi, nel limite massimo di 8
ore giornaliere, con recupero entro 15 settimane dall'inizio del
periodo di maggiore intensità produttiva.
01/07/1998 31/12/2005 Consentita, per esigenze produttive, con realizzazione di un
orario di 38 ore medie assorbendo le necessarie ore di
riduzione orario e con superamento dell'orario settimanale per
max 6 mesi, nel limite massimo di 48 ore settimanali, con
recupero entro il 30 giugno dell'anno successivo o, altrimenti,
con la corresponsione delle ore residue secondo la retribuzione
vigente al momento. Vengono, inoltre, concesse n. 24 ore di
riduzione orario. Le ore di straordinario saranno compensate
con la maggiorazione del 35%.
01/01/2006
Lavoro
supplementare
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle
dell’articolo 69 non potrà superare le quattro consecutive ed in
ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore
giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del
riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è
di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori
prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di
conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore
intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far
data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La
restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei
periodi di maggior intensità produttiva e, comunque, entro
dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor
prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di
distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di
cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai
commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si
applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui
all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato
a 116 ore.
01/07/1994 30/06/1998 Il limite massimo di ore annue è pari a 90
01/07/1998
- maggiorazione 30% Il limite massimo di ore annue è pari a
130
01/07/1994
- maggiorazione 30% diurno - maggiorazione 60% notturno Il
limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 260.
Lavoro notturno 01/07/1994
- maggiorazione 25% per la generalità del personale maggiorazione 12% per il personale con qualifica notturna
Lavoro
straordinario
Banca ore
01/07/1994
Le Parti potranno attivare una "banca delle ore" al fine di
mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte
riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente
eccedenti l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni
eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la
10
ORARIO DI LAVORO
maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e
con un corrispondente numero di riposi compensativi che
potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le
condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del
mercato al termine del periodo di riferimento Negli accordi di
cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le
cadenze territoriali per la verifica dei programmi definiti. Per i
lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di
permessi di cui all'articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio
1996 è elevato a 128 ore.
ASSENZE
ISTITUTO
DAL
Ferie
01/09/1994
Riduzione
Orario
AL
NOTE
APPRENDISTI (38 ORE) - Liv. TUTTI = 165 Ore
APPRENDISTI (40 ORE) - Liv. TUTTI = 173 Ore
IMPIEGATI (38 ORE) - Liv. TUTTI = 165 Ore
IMPIEGATI (40 ORE) - Liv. TUTTI = 173 Ore
OPERAI (38 ORE) - Liv. TUTTI = 165 Ore
OPERAI (40 ORE) - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg).
(26gg).
(26gg).
(26gg).
(26gg).
(26gg).
01/07/1994 31/12/2005 - 104 ore annue, comprensive delle 32 ore relative alle festività
religiose abolite
01/01/2006
- 104 ore annue, tranne che per gli Stabilimenti balneari, parchi
e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell’orario
annuale
è,
invece,
pari
a
108
ore.
Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle
festività religiose abolite e delle 24 ore di cui al secondo
comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982.
Congedo
Matrimoniale
01/07/1994
- 15 giorni di calendario
Diritto allo
studio
01/07/1994
- 150 ore fruibili in un triennio
Permessi
sindacali
01/07/1994 31/12/2005 - 70 ore annue per dirigenti nazionali e periferici nelle unità
alberghiere con oltre 15 dipendenti RSU - spettano permessi
retribuiti
01/01/2006
a) 24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti
non
inferiore
a
6
ma
non
superiore
a
15;
b) 70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.
Assemblee
sindacali
01/07/1994
- 10 ore annue
Maternità
01/11/2003
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha
diritto
ad
astenersi
dal
lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata
nel
certificato
medico
di
gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il
parto
stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei
mesi
dopo
il
periodo
di
cui
alla
lettera
c).
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25/11/1976, n. 1026 la mancata
11
ASSENZE
prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente
tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la
presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione.
Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o
gratifica natalizia. In caso di malattia prodotta dallo stato di
gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di
licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il
posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I
periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a) b) c)
devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della
legge 30/12/1971, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa di
cui alla lettera d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo
comma dell'art. 7 della legge 30/12/1971, n. 1204. Durante il
periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto ad un'indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento
e dal trenta per cento della normale retribuzione, posta a
carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833
secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai
sensi dell'art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L'importo
anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1
e 2 della legge 29/2/1980, n. 33. Nei confronti delle lavoratrici
assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di
maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1
della legge 29/2/1980, n. 33. Nessuna indennità è dovuta dal
datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e
facoltativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del
presente Contratto. A decorrere dai periodi di astensione
obbligatoria che abbiano inizio successivamente all'1/2/2004, la
lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad una
integrazione dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi
dal datore di lavoro a proprio carico, in modo tale che la
lavoratrice raggiunga complessivamente, in tale periodo di
astensione obbligatoria, la misura del 100% della retribuzione
cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto. Per quanto non previsto valgono le norme di legge
ed i regolamenti vigenti.
Malattia
01/11/2003
APPRENDISTI (38 ORE) - per tutti i livelli : integrazione del
60% della retribuzione Dal 1° giorno al 10° giorno.
APPRENDISTI (40 ORE) - integrazione del 60% della
retribuzione
Dal
1°
giorno
al
10°
giorno.
TUTTI - integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno
al 3° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 4°
giorno al 20° giorno; integrazione del 100% della retribuzione
Dal 21° giorno al 180° giorno.
Infortunio
01/09/1994
TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della
retribuzione Dal 1° giorno al 1° giorno; integrazione del 60%
della retribuzione Dal 2° giorno al 4° giorno; integrazione del
60% della retribuzione Dal 5° giorno al 90° giorno;
integrazione del 75% della retribuzione Dal 91° giorno in poi.
Comporto
01/07/1994
- 180 giorni in un anno solare, prorogabile per un ulteriore
12
ASSENZE
periodo non superiore a 120 giorni, a condizione che non si
tratti di malattie croniche e/o psichiche, che siano esibiti dal
lavoratore regolari certificati medici e che il periodo eccedente i
centottanta giorni sia considerato di "aspettativa" senza
retribuzione.
CESSAZIONE RAPPORTO
ISTITUTO
DAL
Preavviso
01/01/2004
AL
NOTE
a)
fino
a
cinque
anni
di
servizio
compiuti:
A1
e
A2
(ex
Quadri
A
e
B):
4
mesi;
B1
(ex
livello
I):
2
mesi;
B2
e
C1
(ex
livello
II
e
III):
1
mese;
C2
e
C3
(ex
livello
IV
e
V):
20
giorni;
- D1 e D2 (ex livello VI S, VI e VII): 15 giorni.
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
A1
e
A2
(ex
Quadri
A
e
B):
5
mesi;
B1
(ex
livello
I):
3
mesi;
B2
e
C1
(ex
livello
II
e
III):
45
giorni;
C2
e
C3
(ex
livello
IV
e
V):
30
giorni;
- D1 e D2 (ex livello VI S, VI e VII): 20 giorni;
c)
oltre
i
dieci
anni
di
servizio
compiuti:
A1
e
A2
(ex
Quadri
A
e
B):
6
mesi;
B1
(ex
livello
I):
4
mesi;
B2
e
C1
(ex
livello
II
e
III):
2
mesi;
C2
e
C3
(ex
livello
IV
e
V):
45
giorni;
- D1 e D2 (ex livello VI S, VI e VII): 20 giorni.
Tfr
QUALIFICA
DATA
INIZIO
DATA
FINE
ANZIANITÀ
DA
AD
ANNI ANNI
RETRIBUZIONE
UTILE
APPRENDISTI
01/01/1980
(38 ORE)
0
99
30/30
APPRENDISTI
01/01/1980
(40 ORE)
0
99
30/30
APPRENDISTI
01/01/2008
PROF.
0
99
30/30
IMPIEGATI
(38 ORE)
01/01/1980
0
99
30/30
IMPIEGATI
(40 ORE)
01/01/1980
0
99
30/30
OPERAI (38
ORE)
01/01/1980
0
99
30/30
OPERAI (40
ORE)
01/01/1980
0
99
30/30
DISCIPLINA PARTICOLARE
13
DISCIPLINA PARTICOLARE
ISTITUTO
Apprendistato
DAL
AL
NOTE
30/09/1994 30/06/1998 Concesso per le seguenti qualifiche: - lavoratori qualificati:
durata 3 anni - cuoco capopartita: durata 4 anni
01/07/1998 31/12/2007 Concesso per le seguenti qualifiche: - Livello III: durata 48
mesi - Livelli IV e V: durata 36 mesi - Livello VI Super: durata
24 mesi - Livello VI: durata 18 mesi
01/01/2008 31/12/2009 Apprendistato Professionalizzante: Concesso per le seguenti
qualifiche: - B2 e C1: durata 54 mesi; - C2: durata 48 mesi; C3: durata 42 mesi; - D1 EX 6 ed EX 6 S: durata 30 mesi.
01/01/2010
Contratto a
termine
Apprendistato
Professionalizzante:
Concesso
per
le
seguenti
qualifiche:
B2
e
C1:
durata
54
mesi;
C2:
durata
48
mesi;
C3:
durata
42
mesi;
D1:
durata
30
mesi.
Retribuzione:
- primo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- secondo periodo: livello di destinazione finale.
01/07/1994 30/06/1998 Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, anche per le seguenti
attività: a) intensificazione dell'attività lavorativa, anche per le
imprese con caratteristiche stagionali; b) sperimentazioni di
nuovi servizi a favore della clientela; c) sostituzione di
lavoratori assenti per ferie e per aspettativa oltre il comporto;
d) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui
non sia possibile sopperire con il normale organico. Durata max
6 mesi nei casi a), b) e d) . Max 5 unità in aziende da 10 a 50
dipendenti a tempo indeterminato; max 10% in aziende con
oltre 50 dipendenti a tempo indeterminato
01/07/1998 31/12/2001 Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, anche per le seguenti
attività: a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a
flussi non ordinari di clientela; b) intensificazioni temporanee
dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela; c)
sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per
aspettative diverse da quelle già previste dall'art.1, lettera b)
della legge n. 230 del 1962; d) servizi definiti e predeterminati
nel tempo cui non sia possibile far fronte normale organico; e)
sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza
preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla
ricerca di personale idoneo alla mansione; Durata max 6 mesi
nei casi a), b) e d) . Lavoro temporaneo Concesso per i livelli
VI S e superiori, nonché per le seguenti qualifiche di livello VI:
- Cameriera ai piani e cameriera nei villaggi turistici; - Commis
di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, selfservice; - Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; - Bagnino; Ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione di secondo
livello anche tenendo conto del lavoro svolto dalla
Commissione bilaterale sulla classificazione. Percentuale di
lavoratori assumibili con contratto a termine - lettere a), b), d)
ed e) - e per lavoro temporaneo: - max 4 in aziende da 0 a 4
occupati a tempo indeterminato - max 5 in aziende da 5 a 9
occupati a tempo indeterminato - max 6 in aziende da 10 a 25
occupati a tempo indeterminato - max 7 in aziende da 26 a 35
14
DISCIPLINA PARTICOLARE
occupati a tempo indeterminato - max 10 in azienda da 36 a
50 occupati a tempo indeterminato - max 22% in aziende con
oltre 50 occupati a tempo indeterminato, con max 17% per
ciascuno fattispecie
01/01/2002 31/12/2005 Concesso per le seguenti attività: - improvvisi e temporanei
incrementi dell’attività per flussi di clientela non ordinari e/o
non programmabili; - impiego di professionalità non presenti
tra quelle occupate; - sperimentazione di procedure
informatiche e/o di certificazione dei processi e/o servizi; esecuzione di particolari lavorazioni connesse a vincolanti
termini di esecuzione; - copertura di posizioni non ancora
stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività (max
24 mesi); Lavoratori assumibili: - max 6 in aziende da 5 a 9
occupati a tempo indeterminato - max 7 in aziende da 10 a 25
occupati a tempo indeterminato - max 9 in aziende da 26 a 35
occupati a tempo indeterminato - max 12 in azienda da 36 a
50 occupati a tempo indeterminato - max 20% in aziende con
oltre 50 occupati a tempo indeterminato Inoltre, è consentita
l'assunzione per sostituzione di lavoratori in tutti i casi di
assenza retribuita, di aspettativa e di risoluzione del rapporto di
lavoro limitatamente ai casi di dimissioni.
01/01/2006
Part Time
Concesso
per
le
seguenti
attività:
- per far fronte, in periodi di bassa stagione, a improvvisi e
temporanei incrementi dell’attività per flussi di clientela non
ordinari
e/o
non
programmabili;
- per l’impiego di professionalità non presenti tra quelle
occupate;
- per prestazioni connesse alla sperimentazione o
implementazione di procedure informatiche e/o di certificazione
(ad es. qualità, ambientale, sociale) dei processi e/o servizi;
- per l’esecuzione di particolari lavorazioni connesse a
vincolanti
termini
di
esecuzione;
- per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine
delle
fasi
di
avvio
di
nuove
attività;
Per ciascuna unità produttiva tali contratti di lavoro subordinato
sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nelle misure di cui
alla tabella sotto indicata o, per le unità produttive con oltre 50
dipendenti, nella misura del 20 % in media annua dei lavoratori
occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31
dicembre dell’anno precedente, computandosi per intero le
frazioni di unità. - da 0 a 4 (Lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato):
4
unità
(Lavoratori
assumibili);
- da 5 a 9 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 6
unità
(Lavoratori
assumibili);
- da 10 a 25 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 7
unità
(Lavoratori
assumibili);
- da 26 a 35 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 9
unità
(Lavoratori
assumibili);
- da 36 a 50 (Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato): 12
unità (Lavoratori assumibili);
30/09/1994 30/06/1998 Durata minima del part time - da 18 a 26 ore su base
settimanale - da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352
ore su base annua
15
DISCIPLINA PARTICOLARE
01/07/1998 31/12/2005 Durata minima del part time - da 18 a 30 ore su base
settimanale - da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352
ore su base annua
Contratto
Formazione e
Lavoro
01/01/2006
la prestazione individuale sarà fissata in misura non inferiore
a:>br> - 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale
orario
settimanale;
- 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
mensile;
- 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
annuale.
Le variazioni della diversa collocazione temporale della
prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di
almeno cinque giorni, riducibili a 2 giorni per particolari
esigenze organizzative e produttive, e comportano, per il
periodo nel quale le variazioni vengono effettuate, il
pagamento di una maggiorazione del 1,5% della retribuzione
oraria globale di fatto.
01/07/1994
Concesso per le seguenti professionalità: - Elevata: livelli
superiori al quart'ultimo (tipo a.1) e quart'ultimo livello con
autonomia operativa e/o funzioni di responsabilità,
coordinamento e controllo (tipo a.2) - durata di 24 mesi; Intermedia: quart'ultimo livello, per le qualifiche non rientranti
nel tipo a.2 (tipo b.1), terz'ultimo livello (tipo b.2) e penultimo
livello per qualifiche di operaio qualificato od equivalente (tipo
b.3) - durata di 18 o 24 mesi (tipo a.1)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ISTITUTO
DAL
AL
NOTE
Fon.Te.
01/01/2011
FONTUR
01/07/2004 31/12/2004 - verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta
al Fondo una quota Una Tantum pari a 18 € per ciascun iscritto
di cui 15 € a carico dell'azienda e 3 € a carico del lavoratore.
Contribuzione: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota
associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del lavoratore; - 1,65% (di cui lo 0,05% costituisce la
quota associativa) della retribuzione utile per il computo del
TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal
momento dell'iscrizione al fondo; - 100% del TFR, per coloro
che sono stati assunti dopo il 28/4/1993 oppure per coloro che
pur essendo stati assunti prima di tale data optano per il
versamento totale del TFR; - una quota una tantum, da
versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui 11,88 a
carico dell'Azienda e 3,62 a carico del lavoratore.
01/01/2005 30/06/2005 Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato
a
tempo
pieno.
All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una
Tantum pari a 15 € per ciascun iscritto a carico dell'azienda.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto,
un
contributo
così
determinato:
16
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- 7 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda.
01/07/2005 31/12/2005 Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato
a
tempo
pieno.
All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una
Tantum pari a 15 euro per ciascun iscritto a carico dell'azienda;
Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato
a
tempo
parziale.
All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una
Tantum pari a 8 euro per ciuascun iscritto a carico dell'azienda:
Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto,
un
contributo
così
determinato:
- 7 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda.
01/01/2006 31/12/2007 Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato
a
tempo
pieno.
All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una
Tantum pari a 15 Euro per ciascun iscritto a carico dell'azienda;
Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato
a
tempo
parziale.
All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una
Tantum pari a 8 Euro per ciuascun iscritto a carico dell'azienda:
Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto,
un
contributo
così
determinato:
- 7 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda;
- 5 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno a carico dell'azienda.
01/01/2008
Marco Polo
Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato
a
tempo
pieno.
All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una
Tantum pari a 15 Euro per ciascun iscritto a carico dell'azienda;
Verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato
a
tempo
parziale.
All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una
Tantum pari a 8 Euro per ciuascun iscritto a carico dell'azienda:
Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto,
un
contributo
così
determinato:
- 10 Euro mensili per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale a carico
dell'azienda.
01/11/2004 31/12/2007 Contribuzione: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota
associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la
quota associativa) della retribuzione utile per il computo del
TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal
momento dell'iscrizione al fondo; - 100% del TFR, per coloro
che sono stati assunti dopo il 28/4/1993 oppure per coloro che
pur essendo stati assunti prima di tale data optano per il
versamento totale del TFR; - una quota una tantum, da
versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui 11,88 a
17
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
carico dell'Azienda e 3,62 a carico del lavoratore.
01/01/2008 31/12/2010 Contribuzione: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota
associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del lavoratore; - 1,65% (di cui lo 0,05% costituisce la
quota associativa) della retribuzione utile per il computo del
TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal
momento dell'iscrizione al fondo; - 100% del TFR, per coloro
che sono stati assunti dopo il 28/4/1993 oppure per coloro che
pur essendo stati assunti prima di tale data optano per il
versamento totale del TFR; - una quota una tantum, da
versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui 11,88 a
carico dell'Azienda e 3,62 a carico del lavoratore.
ASSISTENZA COMPLEMENTARE
ISTITUTO
QuAS
DAL
AL
NOTE
01/01/2008 31/12/2008 Assistenza sanitaria per la categoria Quadro. - Contributo
annuo a carico dell'azienda: Euro 340,00; - Contributo annuo a
carico del lavoratore: Euro 50,00.
01/01/2009
Assistenza sanitaria per la categoria Quadro. - Contributo
annuo a carico dell'azienda: Euro 340,00; - Contributo annuo a
carico del lavoratore: Euro 50,00. Quota costitutiva una tantum
è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda.
ENTE BILATERALE
ISTITUTO
Ente Bilaterale
DAL
AL
NOTE
01/01/1995 31/12/2005 Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed
agli Enti Territorial, costituiti con gli scopi e le modalità
tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota
contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0,40
per
cento
di
cui:
- lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro;
lo
0,20
per
cento
a
carico
del
lavoratore.
Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato
direttamente al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale. Il
restante ottantacinque per cento verrà ripartito - in ragione
della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali
Regionali e, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di
area omogenea eventualmente costituiti
01/01/2006 31/12/2009 Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed
agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le
modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la
quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è
fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e
contingenza,
per
quattordici
mensilità,
di
cui:
- lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro;
lo
0,20
per
cento
a
carico
del
lavoratore.
Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il
versamento di quote di importo complessivamente inferiore a
18
ENTE BILATERALE
Euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile
entro
un
periodo
massimo
di
dodici
mesi.
Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale
Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali dell'Industria Turistica
ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema
nazionale
con
riparto
automatico.
Sulle somme riscosse attraverso il Modello F24 della
convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente
CCNL la quota di competenza dell'EBIT nazionale è ridotta al 10
per
cento.
Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato
direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale
dell'Industria Turistica. La quota residua verrà ripartita - in
ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti
Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali
Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle
more della generalizzazione del sistema nazionale di
riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria,da
concludersi entro e non oltre il 30/6/2008, mediante strumenti
diversi, l'aliquota di competenza dell'EBIT continua ad essere
applicata nella misura del quindici per cento
01/01/2010
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed
agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le
modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la
quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è
fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e
contingenza,
per
quattordici
mensilità,
di
cui:
- lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro;
lo
0,20
per
cento
a
carico
del
lavoratore.
Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il
versamento di quote di importo complessivamente inferiore a
Euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile
entro
un
periodo
massimo
di
dodici
mesi.
Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di
riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria,da
concludersi entro e non oltre il 30/6/2008, mediante strumenti
diversi, l'aliquota di competenza dell'EBIT continua ad essere
applicata nella misura del quindici per cento. Nei Territori dove
l'EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell'EBIT
Nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione
di EBIT territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti
il presente CCNL, concluso l'iter procedurale dello 'Statuto, la
percentuale dovuta all'EBIT nazionale ritorna al 10%. L'azienda
che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli
enti bilaterali, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto
all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale
competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui
all'art. 8 del presente CCNL (sostegno al reddito).
19