delibera di consiglio n 8 del 16 3 2015 1 Centrale unica di

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delibera di consiglio n 8 del 16 3 2015 1 Centrale unica di
COPIA
COMUNE DI TRECASE
(Provincia di Napoli)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 16 marzo 2015
OGGETTO: Art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 16.04.2006 n. 163. Istituzione Centrale Unica di
Committenza mediante accordo convenzionale con il Comune di Torre del Greco.
Approvazione convenzione e regolamento di funzionamento.
L’anno duemilaquindici , il giorno sedici del mese di marzo, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria _________ ed
in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i Signori:
Pr. .As
DE LUCA
STANZIONE
ERBETTA
TORTORA
CIRILLO
MATRONE
PORZIO
Raffaele - Sindaco
Luisa
Vincenzo
Vincenzo
Vincenzo
Mafalda
Giuseppina Ilia
Pr. As.
VILLANO
Giuseppe
PADUANO
Claudia
GRIECO
Gerardo
FUSCO
Anna
FORTUNATO Alfonso
NAPODANO Salvatore
Presenti n .13
Assenti n. -
Presiede l’adunanza il sig. Cirillo Vincenzo nella qualità di Presidente .
Risultano altresì presenti in qualità di assessori esterni, i sigg. Cirillo Giancarlo e Farese Amelia.
Partecipa il Segretario Generale, dott. Elena Setaro, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Il Sindaco, avv. Raffaele De Luca, relaziona sull’argomento.
(La discussione relativa all’argomento è riportata in verbale a parte)
Omissis ……………
Il Presidente, a conclusione degli interventi, propone di procedere alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- l’art. 33 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al comma 3 bis, comma aggiunto dall’art. 23 comma 4 del
D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, prevede che “I Comuni non
capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle
unioni di comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.
o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione
degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione
l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
- il comma 5 dello stesso art. 23, e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo Legge n.
114 del 2014 che ha convertito il D.L. n. 66/2014), ha stabilito l’obbligo di applicazione della
nuova disciplina a decorrere dal 01/01/2015 per le procedure relative alle forniture di beni e
servizi e a decorrere dal 01/07/2015 per le procedure relative ai lavori, precisando altresì che i
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono continuare in modo autonomo
per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 03.02.2015 avente ad oggetto
“Centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del Dlgs n. 163/2006-. Adozione dello schema di convenzione e del regolamento. Proposta al Consiglio” con la quale è
stato stabilito di istituire la Centrale Unica di Committenza mediante accordo convenzionale
fra i Comuni di Trecase e Torre del Greco secondo il modello della delega di funzioni da parte
degli Enti partecipanti all’accordo;
Dato atto che con la stessa deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 03.02.2015 è stato approvato lo schema di convenzione composto di n. 14 articoli ed il regolamento per il suo
funzionamento composto di n. 9articoli;
Ritenuto opportuno istituire una Centrale Unica di Committenza mediante accordo convenzionale tra i Comuni di Torre del Greco e Trecase al fine di consentire ai Comuni stessi
l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori,servizi e beni e secondo il modello
della delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo e che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti;
Visto lo schema di convenzione composto di n. 14 articoli;
Visto il regolamento per il funzionamento Centrale Unica di Committenza composto di
n. 9 articoli;
Dato atto che tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’esercizio delle funzioni di cui alla Centrale Unica di committenza saranno predisposti
ed assunti, in nome e per conto degli Enti convenzionati, dagli uffici del Comune di Torre del
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Greco che viene indicato quale Comune capo Convenzione e presso il quale viene istituita la
sede della Centrale Unica di committenza;
Evidenziato che la durata della convenzione è stabilita in cinque anni con decorrenza
dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo su richiesta scritta delle parti;
Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi
dell’art. 49 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il seguente esito della votazione:
Presenti:
13
Votanti:
13
Voti favorevoli:
9
Voti astenuti:
4 (Fortunato, Fusco, Grieco, Napodano)
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto:
1°) – DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, la Centrale Unica di Committenza mediante accordo convenzionale tra i Comuni
di Torre del Greco e Trecase secondo il modello della delega di funzioni da parte degli Enti
partecipanti all’accordo;
2°) - DI APPROVARE lo schema di convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di
Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture composto di n. 14 articoli unitamente al regolamento per il suo funzionamento, adottati con la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 3.2.2015, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3°) – DI INDIVIDUARE nel Comune di Torre del Greco l’Ente Capo Convenzione;
4°) - DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune, il testo
dell’allegata convenzione.
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COPIA
COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 03 febbraio 2015
OGGETTO: Centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs.
n°163/2006. Adozione dello schema di convenzione e del regolamento. Proposta
al Consiglio.
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L’anno duemilaquindici e questo giorno tre del mese di febbraio, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Raffaele De Luca nella sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
Presente
1) Raffaele
DE LUCA
- Sindaco
2) Vincenzo
ERBETTA
- Assessore
3) Luisa
STANZIONE
- Assessore
4) Amelia
FARESE
- Assessore
5) Giancarlo
CIRILLO
- Assessore
TOTALE
Assente
5
Partecipa il Segretario Generale Sig. dott. Elena Setaro, incaricato della redazione del
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-
l’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 16.04.2006 n. 163, aggiunto dall’art. 23, comma 4, della
legge n. 214 del 2011, poi modificato in ultimo dall’art. 23-bis della legge n. 114 del 2014,
prevede che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo
ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;
Considerato che
-
Il Comune di Trecase e il comune di Torre del Greco intendono mettere in comune le
professionalità dei propri uffici, allo scopo di creare una struttura che, conformemente a quanto
previsto dalla legge, possa svolgere le attività di cui al citato art. 33, comma 3-bis,. Del D. Lgs.
N. 163/2006;
Dato atto che
-
in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono
nulli;
Visto l’allegato schema di convenzione e di regolamento per l’istituzione, il funzionamento e la
gestione in forma associata di una “Centrale di Committenza Unica” per l’acquisizione di lavori,
forniture e servizi tra i comuni anzidetti;
Ritenuto dover approvare gli atti di cui innanzi, al fine di consentire ai comuni contraenti di
svolgere le attività di affidamento di lavori, beni e servizi in modo conforme alle disposizioni
normative innanzi riportate, garantendo in tal modo lo svolgimento di funzioni essenziali per il bene
delle rispettive Comunità;
Ritenuto, pertanto, di istituire la Centrale Unica di Committenza mediante accordo
convenzionale redatto ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 267/2000 fra i Comuni di Torre del Greco e Trecase,
che opererà secondo il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo;
Letto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. n°
267/2000, allegato;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta di deliberazione e per l’effetto:
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1) proporre al Consiglio Comunale, per i motivi in premessa, che qui si intendono ripetuti e
trascritti;
2) istituire la Centrale Unica di Committenza mediante accordo convenzionale fra i Comuni di
Trecase e Torre del Greco, che opererà secondo il modello della delega di funzioni da parte degli
enti partecipanti all'accordo.
3) approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto di n. 14 articoli (all. A), unitamente al
regolamento per il suo funzionamento composto di n. 9 articoli (all. B), nei testi allegati alla
presente deliberazione per farne integrante e sostanziale;
4) autorizzare sin d’ora il Sindaco p.t. a sottoscrivere la convenzione allegata;
5) autorizzare il Responsabile dell’U.T.C., il Segretario Comunale ed responsabili dei servizi,
ciascuno per le proprie competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, a predisporre
tutti gli atti conseguenti e necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.
6) dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, e si rinvia ad un successivo
atto della Giunta Comunale del comune capofila, in esito a quanto sopra, la individuazione della
dotazione organica e strumentale al fine di rendere operativa la Centrale stessa; pertanto il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa e si invia al settore economico-finanziario ai soli fini
conoscitivi.
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, data l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
6
COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs.
n°163/2006. Adozione dello schema di convenzione e del regolamento. Proposta al
Consiglio.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
-
l’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 16.04.2006 n. 163, aggiunto dall’art. 23, comma 4, della
legge n. 214 del 2011, poi modificato in ultimo dall’art. 23-bis della legge n. 114 del 2014,
prevede che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo
ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;
Considerato che
-
Il Comune di Trecase e il comune di Torre del Greco intendono mettere in comune le
professionalità dei propri uffici, allo scopo di creare una struttura che, conformemente a quanto
previsto dalla legge, possa svolgere le attività di cui al citato art. 33, comma 3-bis,. Del D. Lgs.
N. 163/2006;
Dato atto che
-
in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono
nulli;
Visto l’allegato schema di convenzione e di regolamento per l’istituzione, il funzionamento e la
gestione in forma associata di una “Centrale di Committenza Unica” per l’acquisizione di lavori,
forniture e servizi tra i comuni anzidetti;
Ritenuto dover approvare gli atti di cui innanzi, al fine di consentire ai comuni contraenti di
svolgere le attività di affidamento di lavori, beni e servizi in modo conforme alle disposizioni
normative innanzi riportate, garantendo in tal modo lo svolgimento di funzioni essenziali per il bene
delle rispettive Comunità;
Ritenuto, pertanto, di istituire la Centrale Unica di Committenza mediante accordo
convenzionale redatto ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 267/2000 fra i Comuni di Torre del Greco e Trecase,
che opererà secondo il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo;
Letto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. n°
267/2000, allegato;
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Visto il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tanto si relaziona per i provvedimenti consequenziali.
Il Segretario Generale
F.to dr. ssa Elena Setaro
Ai Sig.ri Componenti la Giunta Comunale
SEDE
Letta la innanzi relazione istruttoria;
Visto l’allegato schema di convenzione e di regolamento per l’istituzione, il funzionamento e
la gestione in forma associata di una “Centrale di Committenza Unica” per l’acquisizione di lavori,
forniture e servizi tra i comuni anzidetti;
Ritenuto dover approvare gli atti di cui innanzi, al fine di consentire ai comuni contraenti di
svolgere le attività di affidamento di lavori, beni e servizi in modo conforme alle disposizioni
normative innanzi riportate, garantendo in tal modo lo svolgimento di funzioni essenziali per il bene
delle rispettive Comunità;
Ritenuto, pertanto, di istituire la Centrale Unica di Committenza mediante accordo
convenzionale redatto ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 267/2000 fra i Comuni di Torre del Greco e Trecase,
che opererà secondo il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo;
Letto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. n°
267/2000, allegato;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di richiedere al Consiglio Comunale, per i motivi in premessa, che qui si intendono ripetuti e
trascritti;
2) di istituire la Centrale Unica di Committenza mediante accordo convenzionale fra i Comuni
di Trecase e Torre del Greco, che opererà secondo il modello della delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all'accordo.
3) di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto di n. 14 articoli (all. A), unitamente al
regolamento per il suo funzionamento composto di n. 9 articoli (all. B), nei testi allegati alla
presente deliberazione per farne integrante e sostanziale;
4) di autorizzare sin d’ora il Sindaco p.t. a sottoscrivere la convenzione allegata;
5) di autorizzare il Responsabile dell’U.T.C., il Segretario Comunale ed responsabili dei servizi,
ciascuno per le proprie competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, a predisporre
tutti gli atti conseguenti e necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.
6) di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, e si rinvia ad un successivo
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atto della Giunta Comunale del comune capofila, in esito a quanto sopra, la individuazione della
dotazione organica e strumentale al fine di rendere operativa la Centrale stessa; pertanto il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa e si invia al settore economico-finanziario ai soli fini
conoscitivi.
7)
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Trecase, lì ___________
Il Sindaco
F.to Avv. De Luca Raffaele
Ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/08/2000 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta.
Trecase lì ________________
Il Responsabile del I^ Settore
Il Segretario Generale
F.to dr. ssa Elena Setaro
___________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/08/2000 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta.
Trecase lì ________________
Il Responsabile del settore finanziario
F.to dr.ssa Elena Setaro
Trecase, lì ___________
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Allegato A)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELLART. 33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS.VO
16.04.2006, N. 163
L'anno ................ il giorno .................. del mese di ................... presso la sede del Comune di
_________________tra
1.
____________, in persona del _____________________per la sua carica nella Sede
comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n
del
con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema, CF______________
2. Il Comune di ______________________ in persona del ______, domiciliato per
la sua carica in ._________________, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera
consiliare n
del
, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di
schema, CF__________________
PREMESSO
che i Comuni di Torre del Greco e di Trecase intendono gestire in forma convenzionale la “centrale
unica di committenza” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi nonchè la conclusione di accordi
quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, ottemperando al
disposto dell’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 16.04.2006 n. 163, aggiunto dall’art. 23, comma 4,
della legge n. 214 del 2011, poi modificato in ultimo dall’art. 23-bis della legge n. 114 del 2014, il
quale prevede che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni
e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”
Visto l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione
1.
Con la presente Convenzione i Comuni di Torre del Greco e di Trecase, a mezzo dei loro legali
rappresentanti, stabiliscono di istituire presso la sede del Comune di Torre del Greco sita in Torre del
Greco alla via Plebiscito, 1, una Centrale Unica di Committenza ai sensi dell' art. 33 comma3-bis del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il
modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo e che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti.
2. La convenzione è finalizzata a:
a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e
beni nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di
economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
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e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
3. La presente convenzione non si applica:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle
disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all’art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni
individuate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
4. La presente convenzione non si applica, inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o
partecipate dai singoli Comuni associati;
b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell’art.
32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un
operatore economico privato ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall’art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
5. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non
disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal
relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici n. 4/2011.
Art. 2 - Funzioni e forma giuridica della Centrale di Committenza
1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all’ art. 2 del REGOLAMENTO PER
IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant’altro non espressamente
indicato, ma necessario per l’aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.
2.
L’Ufficio comune organizzato dal Comune di Torre del Greco quale Centrale unica di
committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso
sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come
Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
3.
I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione,
con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA).
Art. 3- Organizzazione ed esercizio delle funzioni
1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione e la gestione
dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti,in
nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dai competenti uffici del Comune di Torre del Greco
che viene indicato quale Capo convenzione e presso il quale viene istituita la sede della Centrale Unica
di Committenza.
Art. 4 - Gestione
1. L’organizzazione della gestione è affidata a:
a) Conferenza dei Rappresentanti legali;
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b) Responsabile della Centrale di Committenza.
Art. 5 - Conferenza dei Rappresentanti Legali
1. La conferenza dei rappresentanti legali è composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla
Convenzione ed è presieduta dal Sindaco del Comune capofila, che funge da presidente.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaci del/i Comune/i
convenzionato/i La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a)
approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in
tempo utile per la predisposizione, da parte degli Enti convenzionati, del Bilancio di
Previsione;
b)
propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in
considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni
indipendenti e differenziate.
c)
verifica l’andamento della gestione associata e vigila sull’attuazione dei mezzi;
4. La conferenza può essere integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente
consultive.
Art. 6 - Responsabile della Centrale di Committenza
Il Dirigente Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Capo convenzione ; con
provvedimento del Capo convenzione, viene altresì nominata una figura con funzioni di vice responsabile, individuata fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 1 ed ascritte alla categoria D, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
1. Il Dirigente Responsabile ha i seguenti compiti:
a) Recepire le direttive della Conferenza dei Rappresentanti Legali;
b) Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
c) Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
d) Relazionare periodicamente alla conferenza dei rappresentanti legali sullo stato di attuazione
del servizio convenzionato;
e) Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni
convenzionati.
Art. 7 - Personale
1. La Centrale di Committenza potrà avvalersi, ove necessario, di professionalità esistenti già in
servizio presso i Comuni indicate preventivamente dalle Amministrazioni di appartenenza che
opereranno in collaborazione con il Dirigente Responsabile della Centrale di Committenza.
2. Il comune capofila, sentiti gli enti associati, con deliberazione della Giunta, approva la
dotazione organica della centrale, individuando fra il personale dipendente dei Comuni
aderenti le figure che ne fanno parte e, in termini indicativi, le attività assegnate.
Art. 8 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni
1. La convenzione avrà durata di cinque anni dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo su
richiesta scritta della/e parti/i .
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza,verrà approvata con
apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti convenzionati.
3. E' ammesso l'ingresso successivo di altri enti locali nella centrale di committenza, previa deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun ente richiedente, che aderisca alla presente convenzione approvandone il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti
già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
Art. 9 - Mezzi finanziari
1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite
come segue:
> Costi generali di funzionamento: ciascun ente convenzionato è tenuto a corrispondere un
contributo annuo pari ad € 0,30 per ogni cittadino residente, secondo il numero dei residenti
accertati al 31 dicembre dell’anno precedente, da trasferire anticipatamente entro il 31
12
gennaio di ogni anno;
> Costi del personale : con cadenza semestrale, a seguito di rendicontazione da parte della
C.U.C. sul personale impiegato, ciascun Ente aderente rimborserà gli oneri conseguenti in
proporzione all’importo dei lavori appaltati ed al personale indicato come al precedente art.
7.
3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31
marzo dell’anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali spese aggiuntive saranno
sostenute dal Comune capofila, con obbligo di restituzione da parte dell’Ente per il quale esse sono
state sostenute entro quindici giorni dalla richiesta. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli
Enti in proporzione all’importo dei lavori appaltati. Il rendiconto di cui innanzi viene allegato al conto
consuntivo di ciascun Comune relativo all’anno di riferimento.
4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni
giudicatrici nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del
presente articolo, sono a carico dell’Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri
economici di progetto come previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010 ed a versarli alla C.U.C.
contestualmente all’invio della richiesta di cui all’art. 3 comma 2 del regolamento.
Art. 10 - Recesso o risoluzione della convenzione
1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all’articolo 8, ciascun Ente ha
facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in
corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla
Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall’ultimazione attesa dei
procedimenti stessi.
Art. 11 - Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in
merito all’applicazione delle norme nella stessa contenute,sono demandate alla Conferenza dei
Rappresentanti Legali di cui all’art. 5.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la
risoluzione delle stesse è demandata all’autorità competente..
Art. 12 - Rinvìi
1.
Per quanto non previsto dal la presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in
materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Art. 13 – Norme transitorie
1.
In fase di avvio, si prescinde dal programma annuale di cui all’art. 5 comma 3 lett. b),
provvedendo la C.U.C. all’espletamento delle procedure in conformità ad un elenco delle procedure
di affidamento di lavori, servizi e forniture da espletare nel corso dell’anno, unitamente ai
nominativi dei responsabili del procedimento e dei termini per l’espletamento delle
procedure di gara, da trasmettere alla C.U.C. a cura di ciascuno degli enti aderenti.
2.
Gli Enti aderenti provvederanno a versare anticipatamente le spese per il
funzionamento della centrale di cui all’art. 9 comma 2 entro trenta giorni dalla
sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 14 - Registrazione
1. La presente Convenzione, esente dall’imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d’uso,
ai sensi del D.P.R. 131/1986.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco p.t. del Comune di Trecase
II Sindaco p.t. del Comune di Torre del Greco
13
Allegato B)
REGOLAMENTO
PER LE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza
secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 34, e dall’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii.
Art. 2 - Funzioni, attività e servizi.
1. La Centrale di Committenza, provvede per conto e nell’interesse degli Enti convenzionati alla
gestione della procedura di gara per appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture dalla
approvazione del bando di gara o della lettera di invito, alla nomina della commissione aggiudicatrice e
svolge le seguenti attività e servizi:
a) acquisisce dal RUP competente la procedura di gara per la scelta del contraente;
b) collabora con il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), nominato dall’Ente
convenzionato ai sensi dell’ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 alla predisposizione del bando di gara;
c) Redige, in collaborazione con il R.U.P. dell’Ente convenzionato, e approva, con apposita
determinazione, i bandi di gara, il disciplinare di gara e le lettere di invito, e quant’altro
necessario per l’attivazione della procedura di gara. Il Bando, il disciplinare di gara, le
lettere di invito ecc. dovranno essere sottoscritte dal R.U.P. dell’Ente Convenzionato
e dal Responsabile del Centrale unica di committenza.
d)
e)
f)
provvede alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi ai sensi del D.lgs 163/2006.
acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni convenzionati, l’elenco delle ditte da invitare nei
casi di gare informali;
acquisisce, dal RUP, sia il criterio di aggiudicazione sia eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
ì) definisce, in sintonia con il RUP, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative
specificazioni;
j) nomina i componenti della commissione di gara, sentito il RUP;
k) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di
affidamento, come disposto al successivo art. 9;
1) collabora alla stesura dello schema di contratto, nei casi in cui tale atto non sia
compreso tra gli elaborati progettuali;
m) cura, anche di propria iniziativa , ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli
obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di
condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure,
l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui
all’art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento.
14
1. La Centrale di Committenza è operativa presso la sede del Comune di Torre del Greco, che dispone
la protocollazione di tutti gli atti di gara e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature
necessarie per le attività assegnate.
2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione della gara, allegando:
a) nel caso di lavori pubblici
> delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
> delibera di approvazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo con indicazione
specifica della copertura finanziaria conseguente impegno sul pertinente capitolo del bilancio
dell’ente convenzionato;
> elaborati progettuali completi;
> capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e, se previsto, Piano di Sicurezza e
Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi
di sicurezza.
> determinazione dirigenziale a contrattare, adottata dal Dirigente interessato al contratto, contenente
quanto prescritto dall'art 192 del T.U. ordinamento EE.LL. DLgs. 18.8.2000, n. 267 nonché dell’art.
11 c. 2 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, ed in particolare :
- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- la richiesta di assegnazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice C.I.G, ove consentito; in alternativa, per quest’ultimo, se non rilasciato dall’ANAC al singolo Ente, si provvederà attraverso la C.U.C.
- l’indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’indicazione, nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di
valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi, in collaborazione con il Dirigente
Responsabile della Centrale;
- verbale di validazione del progetto in appalto (Capo II del D.P.R. 207/2010);
- l’attestazione di cui all’articolo 106, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
b) in caso di servizi e forniture:
> eventuale progetto di cui all’art. 279 del D.P.R. 207/2010 con il relativo provvedimento di
approvazione dello stesso con l’indicazione specifica della copertura finanziaria e conseguente
impegno sul pertinente capitolo del bilancio dell’Ente convenzionato.
> Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché dell’art.
11 c. 2 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, contenente gli elementi di cui alla precedente
lettera a).
La graduatoria di priorità è determinata dall’ordine cronologico di protocollazione delle richieste in
arrivo alla Centrale di Committenza.
3. La Centrale di Committenza si impegna, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione degli
atti previsti dal presente regolamento da parte dell’Ente convenzionato, ad attivare la procedura di gara.
Sono fatte salve le situazioni di indifferibilità ed urgenza segnalate dal RUP.
4. La Centrale di Committenza una volta redatto il bando di gara, il disciplinare di gara, o le lettere di
invito, predisposti in collaborazione del RUP del Comune convenzionato , li approva e indice la gara di
appalto e svolge tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di
aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici
5. Nella determina del Responsabile della centrale di committenza di indizione della gara di appalto
devono comparire le spese che l’Ente convenzionato eventualmente sostiene per la pubblicità legale su
organi d’informazione nazionali e locali e sulle gazzette ufficiali. Il Bando di gara dovrà essere
pubblicato contestualmente all’albo pretorio del Comune ove devono essere eseguiti i lavori, i servizi e
le forniture e su quello della Centrale di Committenza, nonché sui quotidiani e sulle gazzette e sui siti
informatici preposti nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. La Centrale di Committenza consegna all’Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di
gara dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria da parte dell’apposita commissione giudicatrice.
7.
L’Ufficio comune / L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva
stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti
15
acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di
quanto previsto dalla presente convenzione.
8.
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli
13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase
dell’aggiudicazione provvisoria,il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale
unica di Committenza individuato in base all’art.18 della presente convenzione è il Responsabile del
procedimento per l’accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.
9.
L’Ufficio comune / La struttura organizzativa individuata dall’ente capofila operante come
Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
10.
Il Comune presso il quale è istituito l’Ufficio comune / individuato quale ente capofila operante
come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle
attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza
della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite,
riconducibili in particolare all’affidamento.
11.
I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle
attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza
della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite,
riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione.
12.
Il Comune presso il quale è istituito l’Ufficio comune / individuato quale ente capofila operante
come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo
operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di
informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
13.
Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte
nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune / designato come
ente capofila.
14.
I Comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della
corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune /
designato come ente capofila per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC).
15.
In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle
acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed
esecuzione) non gestite dall’Ufficio comune / dall’ente capofila operante come Centrale unica di
committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato
dal proprio Comune.
Art. 4 - Attività di competenza dell’Ente convenzionato.
1. L’Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
a)
la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006
per ogni singolo lavoro,fornitura, o servizio, individuandolo di norma, nella figura del dirigente o
responsabile del servizio interessato all’espletamento della gara di affidamento, relativamente al
settore di competenza il quale emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun
intervento e provvede alla predisposizione, in collaborazione con la Centrale unica di committenza,
del bando di gara, del disciplinare di gara delle lettere di invito, e di quant’altro necessario per
l’espletamento della gara. Il R.U.P. sottoscrive il Bando di gara, il Disciplinare di gara, le
lettere di invito e tutti gli altri atti di gara come disposto al precedente art. 2 lett. e).
b)
le attività d’individuazione delle opere da realizzare, dei servizi e delle forniture da acquisire;
c)
la redazione e l’approvazione dei progetti e degli altri elaborati;
d)
l’attribuzione dei valori ponderali in caso d’appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in collaborazione con il Dirigente Responsabile della Centrale di
Committenza;
e)
la validazione del progetto esecutivo o definitivo;
f)
la determinazione a contrarre di cui al precedente art. 3;
g)
la scelta della procedura di gara da parte del RUP, in collaborazione con il Dirigente
16
Responsabile della Centrale di Committenza;
h) l’invio dell’ elenco delle ditte da invitare, nei casi di gare informali, alla Centrale Unica di
committenza (da parte del R.U.P. di cui alla lettera a) );
i)
l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva (da parte del R.U.P. di cui alla lettera a));
j)
la cura degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’art. 79 del D.lgs 163/2006
e s.m.i. ( da parte del R.U.P. di cui alla lettera a));
k)
la pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura di affidamento ai sensi del D.lgs
163/2006 ( da parte del R.U.P. di cui alla lettera a).
1) la stipula del contratto d’appalto;
m) l’affidamento della direzione dei lavori;
n) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di
avanzamento lavori per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella
figura del dirigente responsabile del servizio interessato per l’espletamento della gara di affidamento
relativamente al settore di competenza,
o) Le Comunicazioni all’osservatorio dei lavori pubblici delle informazioni dovute ai sensi del D.Lgs
163/2006 ( da parte del R.U.P. di cui alla lettera a));.
p) Nell’eventualità dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente
convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad eventuali esperti nominati dalla
Centrale Unica di Committenza nell’ambito della commissione aggiudicatrice. Tali oneri vanno
inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di
approvazione emanati dall’Ente convenzionato e versati alla centrale stessa contestualmente alla
richiesta di cui all’art. 3 c. 2.
2. Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza
2.1. Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all’art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti
che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all’art. 17 della presente convenzione.
2.2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel
territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2.3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle
procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all’acquisizione del Codice
identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell’ambito delle attività dell’ente capofila / dell’ufficio unico individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.
Rimane di competenza dell’Ente convenzionato la facoltà di procedere agli acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto
aggregatore di affidamenti.
CAPO III - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 5- Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza
1. Si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 9 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di
Committenza.
Art. 6 - Dotazione del personale.
1.
La Centrale Unica di Committenza si avvale preferibilmente del personale dipendente dei
Comuni che la costituiscono, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della Convenzione.
2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a
favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell’art. 36 del C.C.N.L. in vigore,utilizzando
17
le risorse disponibili secondo l’art. 31 del medesimo contratto.
Art. 7 - Commissioni di gara.
1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Dirigente Responsabile della
Centrale di Committenza.
2. La Commissione di gara è composta dal Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza
o da altro soggetto all’uopo nominato, dal RUP del Comune convenzionato che ha indetto la gara e da n.
1 componente indicato dallo stesso Comune, individuato tra i propri Funzionari in servizio. Nel caso che
il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la
commissione sarà nominata ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Art. 8- Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
1.
I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività
svolte dalla Centrale di Committenza.
Art. 9 - Controversie e contenziosi.
1 Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativo o
giudiziario, se attinente alle attività di cui all’art. 2 del presente regolamento, saranno di competenza del
R.U.P., previa relazione scritta da parte del Dirigente Responsabile della C.U.C. rimessa all’Ente per
conto del quale è indetta la procedura. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell’Ente
convenzionato per conto del quale è indetta la procedura che vi potrà provvedere anche utilizzando le
somme accantonate ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro
economico.
2 Per eventuali controversie in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione via amministrativa. Ove il tentativo
non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario del Foro di
Torre Annunziata.
18
COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dsa Elena Setaro
Luca
IL SINDACO
f.to avv. Raffaele De
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio on – line del Comune di Trecase
sul sito istituzionale all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
l’incaricato della pubblicazione
f.to Giovanni Pitolo
Trecase 06/02/2015
====================================================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124
del T.U.E.L.18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio on –line ove resterà per 15 giorni
consecutivi. Si dà atto che la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del
T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Trecase lì 06/02/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dsa Elena Setaro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,comma 4,
D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dsa Elena Setaro
19
COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dsa Elena Setaro
IL PRESIDENTE
fto Vincenzo Cirillo
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on – line
del Comune di Trecase sul sito istituzionale all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
L’incaricato della pubblicazione
fto
Pitolo Giovanni
Trecase lì 27 marzo 2015
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio
on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 27 marzo 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
fto
dsa Elena Setaro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134,comma 4, D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto
dsa Elena Setaro
20