CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI UFFICI COMUNALI
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale disciplina il servizio di pulizia giornaliera e periodica dei locali
specificati, e riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi) e tutte le
superfici verticali (finestre, vetrate, porte, ringhiere), le pertinenze, gli arredi, le attrezzature e le
controsoffittature ove esistenti. Le superfici, sono le seguenti:
A) UFFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO N.1 CENTRO STORICO – UFFICI
COMUNALI DEL MUNICIPIO N.2 E UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE P.ZZA
ZECCHETTIN VILLA D’AGRI
MUNICIPIO N.1 CENTRO STORICO sono compresi tutti gli uffici, locali situati al– Piano
strada – Piano Primo –servizi igienici, scale interne di accesso ai vari piani, corridoi, vetri e vetrate.
Pavimenti mq 190 , infissi mq 40 rivestimenti wc mq 30 TOTALE SUPERFICI mq. 260.
UFFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO N.2 Così distinte: sono compresi tutti gli uffici, locali
situati al– Piano strada –pavimenti mq.598,00, infissi mq. 111,00 rivestimenti wc mq. 55,00
TOTALE SUPERFICI mq. 764,00
UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE P.ZZA ZECCHETTIN VILLA D’AGRI mq. 42
infissi mq. 4,00 rivestimenti wc mq. 12 TOTALE SUPERFICI mq. 58,00;
ART. 2
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per attività di pulizia si intendono tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti,
ambienti confinati ed aree di pertinenza. Tali operazioni, da eseguirsi a regola d’arte, sono
necessarie per la salvaguardia dello stato igienico-sanitario degli ambienti di lavoro e sono
finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire il
benessere dei lavoratori impiegati nelle sedi oggetto del servizio. Il servizio, pertanto, in esecuzione
alle prescrizioni del presente capitolato si estrinseca sinteticamente nelle seguenti attività da
effettuare in maniera accurata: a) Pulitura, lavatura, disinfezione, spolveratura, aerazione e
deodorazione dei locali; b) Pulitura di attrezzi e suppellettili (fax, telefoni, p.c., etc.) con materiale
antistatico e igienizzanti. Le operazioni di pulizia sono così suddivise:
a) Pulizie ordinarie: interventi di carattere continuativo e ripetitivo con periodicità diversa per le
diverse prestazioni (settimanali, quindicinali, mensili, bimestrali, semestrali), secondo quanto di
seguito indicato.
b) Pulizie straordinarie: interventi imprevedibili e/o urgenti a carattere continuativo da eseguire su
richiesta del Comune, sia negli uffici individuati nel presente capitolato e sia in quelli non previsti.
Il servizio di pulizia deve essere effettuato per tutto il periodo dell’anno con le modalità di seguito
indicate:
SETTIMANALE( DUE VOLTE A SETTIMANA):
1) a) Pulizia, disinfezione dei pavimenti dei servizi igienici, spolveratura di porte, mobili e
suppellettili. b) Aerazione e deodorazione degli ambienti con apertura e chiusura di tutte le
finestre al di fuori degli orari di servizio degli uffici. c) raccolta di tutte le materie di rifiuto e
delle immondizie, svuotamento dei cestini con trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi
contenenti rifiuti. d) Spazzamento a umido dei pavimenti, compresi ingressi, corridoi,
ascensori, pianerottoli e scale. e) Spolveratura arredi e oggetti esposti, piani di appoggio,
corrimani e superfici di qualsiasi genere con panni imbevuti di detergente. f) Spolveratura,
pulitura accurata e disinfezione di tutti i mobili, gli arredi, le scrivanie, le macchine e gli
arredi di ufficio, compresi i quadri, i telefoni, le lampade da tavolo ed i computer. g)
Lavaggio con soluzione detergente e disinfettante (anticalcare se necessario) dei pavimenti
dei servizi igienico-sanitari, pulitura a fondo e disinfezione con detergente sanificante dei
sanitari, copri wc, accessori vari, rubinetteria. h) Spolvero e rimozione dei residui di
qualsiasi genere dai davanzali interni ed esterni, spazzatura balconi; i) Pulizia e disinfezione
vetri e superfici di appoggio sportelli aperti al pubblico; l) Disinfezione apparecchi
telefonici; m) Lavaggio a fondo con soluzione detergente e disinfettante dei pavimenti di
tutti i locali, compresi ingressi, corridoi e scale, lucidatura a cera dei pavimenti ove richiesto
(cera antisdrucciolo), con esclusione di tutti i locali tipo ripostigli e locali non utilizzati
giornalmente; n) Pulizia corridoi e pavimenti; o) Pulizia e spolveratura degli armadi e delle
ante, anche metalliche; o) Lavaggio con soluzione detergente e disinfettante (anticalcare se
necessario) dei rivestimenti dei servizi igienico-sanitari;p) lavaggio con idoneo prodotto di
cestini ed altri contenitori porta rifiuti. q) Pulizia di tutte le pertinenze esterne.
2)
QUINDICINALE:
a) spolveratura dei vetri e delle vetrate all’interno ed all’esterno;
b) lavatura e pulitura di tutte le porte, finestre, ringhiere delle scale, ripostigli con idoneo
detergente;
3) MENSILE: a) Pulizia e spolveratura di tutti:
I.
gli infissi interni ed esterni, porte, marmi, globi luce pendolanti e fissi ;
II.
. spolveratura delle pareti e dei soffitti di tutti gli ambienti;
III.
tutte le sporgenze, le zoccolature, i sopralzi e il sopra degli armadi;
IV.
. lucidatura delle maniglie, di qualsiasi tipo (ottone, metalli, e cromature, ecc.) delle
porte, delle finestre; tutte le targhe poste all'interno ed all’esterno dell’immobile;
Pulizia a fondo con relativo lavaggio di porte e specchi. Rimozione di eventuali
ragnatele da angoli, pareti e soffitti. Lavaggio dei vetri interni ed esterni di tutte le
finestre e vetrate fisse, impiegando detergente ad effetto protettivo; Lavaggio e
disinfezione di tutte le pareti attrezzate in laminato.
4) BIMESTRALMENTE: a)spolveratura con aspirapolvere di tutte le pareti e soffitti dei
locali adibiti ad Uffici, n.02 sale consiliari , sala di attesa e corridoi, lavatura, ivi compreso occorrendo - smontaggio e rimontaggio di e organi illuminanti.
5) SEMESTRALMENTE
a) Pulizia termosifoni
b) Aspirazione parti superiori di tutti gli arredi
c) Per la sala consiliare, il servizio di pulizia deve essere effettuato con interventi
specifici su richiesta dell’Ufficio Amministrativo Contabile e comunque con controlli
giornalieri da parte della ditta aggiudicataria.
ART. 3
CARATTERE DEL SERVIZIO
Per il servizio di pulizia degli uffici deve intendersi l’insieme di tutte le operazioni atte a garantire
agli ambienti interessati salubrità ed igienicità. La ditta è obbligata ad eseguire anche quei lavori
che, pur se non indicati, sono necessari ed utili per assicurare una ottima pulizia. I lavori di pulizia
dovranno essere eseguiti in modo da non intralciare o provocare la sospensione dei servizi,
ricorrendo, ove assolutamente indispensabile, a lavoro straordinario, senza che per questo la ditta
debba pretendere compensi.
ART. 4
MATERIALI ED ATTREZZATURE
Sono compresi sotto tale voce i seguenti materiali: a)Scale e ponteggi rispondenti alle norme
antinfortunistiche necessari per l’effettuazione di attività quali la pulizia dei lampadari, delle
finestre, delle vetrate, ecc. poste in alto; b)Attrezzature, utensili, strumentazioni e macchinari idonei
ed adeguati alle prestazioni da svolgere e quanto necessario per eseguire le operazioni di pulizia a
perfetta "regola d'arte". Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire
nell’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. Le attrezzature suddette sono a totale
carico dell'impresa e dovranno essere contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il
nominativo dell’impresa. L’impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate.
L’Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti. L’impresa dovrà curare che le
attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle
operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei
locali. Le stesse non devono pertanto essere rumorose (in particolare qualora utilizzate durante gli
orari di lavoro degli uffici), devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di
funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da
eventuali infortuni. L’impresa è pertanto responsabile dell’osservanza da parte del proprio personale
delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
In particolar modo si ritiene indispensabile che l’appaltatore sia fornito di idonee attrezzature per
esigenze di pulizia nei vari locali. Nei limiti dell’occorrente all’esecuzione del servizio, resta a
carico dell’Amministrazione la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale deposito. Tale
fornitura avviene nell’interesse dell’impresa e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi.
La ditta, in numero adeguato ed in misura sufficiente, a sue spese, deve fornire materiale e
attrezzature adatti al tipo di operazioni da effettuare e precisamente: a) Attrezzatura (scale,
battitappeti, aspirapolvere, ponte mobile, materiali igienizzanti); materiali di consumo (scope,
spugne, stracci, detersivi, disinfettanti, deodoranti, ecc.); b) tutto ciò che è necessario per lo
svolgimento del servizio appaltato, anche se non espressamente elencati nei precedenti punti. In
merito a quanto sopra si specifica che i detergenti e prodotti di pulizia devono essere di ottima
qualità, conformi alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e di igiene, per cui è vietato
l’uso di: a) Prodotti tossici e/o corrosivi; b) Sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti
componenti che danneggerebbero i pavimenti di marmo, il gres, etc.; c) Prodotti spray con
propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa,
pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno
usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.
Le attrezzature tecniche (macchine lavapavimenti, lavavetri, scale, carrelli, lucidatrici, ecc.), devono
essere: a) Perfettamente compatibili con l’uso delle strutture; b) Tecnicamente efficienti e
mantenute in perfetto stato; c) Dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare
l’operatore e i terzi da eventuali infortuni; d) Conformi a quanto previsto dalle normative
antinfortunistiche vigenti. Qualora nel corso del rapporto di servizio l’Amministrazione dovesse
richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l’Impresa si impegna a
provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando nel contempo le eventuali
nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo. L’Appaltatore, nel
provvedersi del materiale per il disimpegno del servizio appaltato, come pure nelle commissioni e
fatturazioni relative, non dovrà mai fare riferimento alcuno al Comune di Marsicovetere, il cui
nome pertanto - non dovrà essere mai usato in modo da evitare di generare errori o semplici
equivoci sul committente e destinatario del materiale e, pertanto sulla ditta che per tale fornitura
deve effettuare i pagamenti. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà, ove ciò fosse possibile,
di concedere all’Appaltatore l’uso temporaneo di qualche locale, per deposito di attrezzi di lavoro e
di materiale vario occorrente per il servizio in appalto. Ove tale concessione venisse attuata,
l’appaltatore si assume in ogni caso e tempo tutte le responsabilità inerenti alla custodia degli
attrezzi e del materiale, con esplicito ed assoluto esonero del Comune da ogni responsabilità al
riguardo. Non sarà consentito depositare o accantonare materiali ed utensili di pulizia negli
altri ambienti dell’immobile.
ART. 5
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
La ditta appaltatrice è tenuta alla rimozione giornaliera dei rifiuti (intendendo per essi anche il
residuo dello svuotamento dei cestini, dei contenitori porta-rifiuti ,etc.) nonché al trasporto e
deposito degli stessi, nel rispetto dello smaltimento differenziato, secondo le vigenti norme di legge.
ART. 6
PERSONALE
1 - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLA DITTA APPALTATRICE USCENTE A
QUELLA SUBENTRANTE. L’impresa che risulterà aggiudicataria, se la Ditta che cessa il
servizio lo richiede, è tenuta a ricollocare gli operatori alle dipendenze della ditta appaltatrice
uscente già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità e i limiti
stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia,
ivi compresa la direttiva CE 2001/23 “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di impresa” , ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere. Si
precisa che attualmente le unità impiegate sono n. 2 così distribuite : addetti al servizio pulizia a
tempo indeterminato – liv. 2. I personale dipendente dalla ditta, impiegato nel servizio di pulizia,
deve: a) Essere in numero sufficiente ed idoneo, cosi da garantire la perfetta esecuzione del lavoro;
b) Mantenere contegno e comportamento decoroso. La ditta prima di dare concreto inizio al
contratto è tenuta a: A. Comunicare l'esatto numero delle persone in servizio, completo delle
generalità. B. Comunicare tempestivamente qualsiasi sostituzione. C. Nominare, un proprio
rappresentante, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa
insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. L’appaltatore è
tenuto a svolgere la propria attività, in modo da non ostacolare quella direttamente svolta dal
Comune e da altri appaltatori o fornitori che si trovassero a svolgere la loro opera nei luoghi
interessati dal servizio. Gli orari di lavoro del personale addetto alla pulizia saranno concordati in
modo che il servizio sia eseguito secondo le esigenze del Comune con preavviso di tre giorni.
All’infuori che in tali orari nessun elemento dell’appaltatore potrà accedere ai luoghi indicati senza
individuale autorizzazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile con preavviso di
tre giorni. Per l’espletamento del servizio, da effettuarsi sempre in orari diversi da quelli della
normale apertura degli uffici, il Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile si impegna a
consegnare le chiavi di ingresso al titolare dell’appalto, il quale - sotto la propria responsabilità risponderà della custodia di quanto contenuto negli Uffici. L’appaltatore ed il suo personale
dovranno uniformarsi alle norme ed alle disposizioni interne del Comune, che regola e disciplina il
movimento, il controllo e l’accesso delle persone negli uffici e nell’interno degli immobili. Inoltre,
è fatto divieto ai dipendenti della ditta appaltatrice di trattenersi, a qualunque titolo, con utenti,
dipendenti ed altro personale che trovasi negli ambiti interessati al servizio di pulizia ed effettuare
una qualunque altra attività che non sia direttamente collegata al solo servizio in parola.
ART. 7
VIGILANZA E CONTROLLO
Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità. In particolare l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere: a) alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l’efficienza
del servizio; b) ad impiegare personale sia qualificato e specializzato per gli interventi di cui al
presente capitolato e per quelli che, se pur non indicati, sono necessari o utili per consentire un
ottimale standard di pulizia che di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi
dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti; c)
alla fornitura di attrezzatura e materiali necessari al normale svolgimento delle operazioni di pulizia
di cui all’art 2 del presente capitolato; d) munire il personale, a proprie spese, di apposite uniformi;
e) assumere ogni iniziativa sull’adozione di tutte le misure e sull’impiego di mezzi ad evitare e
prevenire infortuni. Infatti, il Comune di Marsicovetere non assume nessuna responsabilità per
danni eventualmente cagionati ad agenti ed operai della ditta e a terzi, per infortuni e sinistri che
potessero verificarsi in dipendenza anche indiretta dell’appalto; f) alla sostituzione di qualunque
operatore, allontanato dal luogo di lavoro perchè, su semplice richiesta del Comune, non ha
osservato un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità; g) a provvedere a
proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
ART. 8
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
E’ fatto obbligo all’appaltatore di eseguire tutto quanto, nei limiti del presente capitolato, venga
ordinato dal competente ufficio comunale/giudiziario cui è assegnato il compito di controllare la
perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali e quelle emanate dal Comune nel corso della
prestazione del servizio. I medesimi uffici, ai quali l’appaltatore è tenuto a fornire ogni forma di
collaborazione, svolge in ogni caso funzioni di carattere ispettivo, segnalando ai rispettivi
Responsabili le eventuali inadempienze ed inosservanze riportate in un verbale. La presenza del
personale degli uffici comunali, i controlli e le verifiche da essi eseguiti non liberano l’appaltatore
degli obblighi e responsabilità inerenti al contratto. Parimenti, ogni intervento del Comune non può
essere invocato, come causa di interferenza nelle modalità di compimento di servizio. Il
Responsabile del competente settore del Comune ha facoltà di applicare una penale pari al 5% sulla
somma annuale da corrispondere, su sua insindacabile decisione conseguente a valutazioni delle
intervenute inosservanze e/o inadempienze. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare
contestazione della inadempienza e/o inosservanza, contro le quali la ditta avrà la facoltà di
presentare controdeduzioni entro gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione stessa.- Qualora
l’inadempienza si protragga per altri gg. 2, è facoltà del Comune di avvalersi, ai sensi dell’art. 1456
del cc, della risoluzione del contratto, fatto salvo il riconoscimento, dei danni causati
dall’interruzione del servizio. L’Amministrazione comunale è assolutamente estranea al rapporto di
lavoro costituito tra la ditta appaltatrice e gli addetti al servizio, per cui si ribadisce che
l’Amministrazione Comunale non può essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero
insorgere dal momento che nessun rapporto di lavoro si instaura tra i dipendenti della ditta
appaltatrice del servizio ed il Comune di Marsicovetere.
ART. 9
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il servizio di pulizia non dovrà minimamente risentire delle assenze di personale della ditta nei casi
di malattia, ferie, permessi, infortuni, ecc., impegnandosi la ditta alle adeguate sostituzioni.
La ditta è tenuta alla piena ed intera osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di
manodopera e di pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro - In particolare la ditta
si obbliga ad osservare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del
lavoro, negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgeranno i lavori che formano oggetto dell’appalto. In caso di inosservanza degli obblighi
precisati nel presente articolo accertata dal Comune ed a questo segnalata dall’Ispettorato del
lavoro, il Comune medesimo comunicherà alla ditta, e, se nel caso, anche allo Ispettorato suddetto,
la inadempienza e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensili, destinando tale
somma accantonata a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il Comune si riserva di detrarre un
maggiore importo ove il 20% di cui innanzi dovesse risultare insufficiente per far fronte a tutte le
inadempienze della ditta. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuata fino a
quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per tale sospensione o detrazione di pagamenti la ditta non può opporre
eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni. L’impresa è tenuta all’osservanza delle
disposizioni del D.Lgs 81/2008 del medesimo decreto. L’impresa dovrà comunicare, al momento
della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del
D.Lgs sopra richiamato.
ART. 10
ASSICURAZIONI
Tutto il personale addetto alle pulizie dovrà essere regolarmente assicurato anche per gli infortuni
sul lavoro, a norma di legge ed a cura e spese della ditta che si assuma a tal proposito ogni e
qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale. L’appaltatore ha l’obbligo altresì, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti dei lavoratori i trattamenti economico-normativi previsti dai
rispettivi CCNL di settore e quelli territoriali se più favorevoli. La norma in questione ha valore
anche per le società Cooperative. Le eventuali infrazioni che verranno accertate dall’Ispettorato del
Lavoro, ove comunicate all’Amministrazione Comunale, comporteranno le contestazioni del fatto
nei confronti della ditta appaltatrice. In caso di recidiva e nei casi di gravi infrazioni e alla
inosservanza delle disposizioni sopra citate poste a tutela dei diritti dei lavoratori, il Comune potrà
procedere alla risoluzione del contratto d’appalto e al riappalto del servizio in danno
dell’appaltatore inadempiente. Inoltre, comporterà l’automatica recisione contrattuale il caso in cui
ai lavoratori vengano corrisposti salari inferiori a quanto previsto dal contratto oppure ove vengano
corrisposte retribuzioni per un numero inferiore di ore rispetto a quelle effettivamente prestate. In
relazione alla gravità delle inadempienze il Comune deciderà l’esclusione del responsabile da
qualsiasi altro appalto per un periodo da un minimo di sei mesi sino ad un massimo di anni cinque.
ART. 11
SEGNALAZIONE DISSERVIZI
Con riferimento all’art. 1467 ed a parziale deroga del 2^ comma dell’art. 1664 del cc, si ristabilisce
che, ove nel corso delle prestazioni insorgono comprovante non prevedibili difficoltà, derivanti da
cause di carattere straordinario, tali da rendere troppo onerosa l’esecuzione del lavoro, l’appaltatore
ha diritto di chiedere al Comune, dando immediata e dettagliata notizia delle sopravvenute
difficoltà, l’accertamento delle difficoltà stesse. Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile
delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle prestazioni, l’appaltatore
non acquista per questo il diritto ad ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il
diritto di recesso, salvo che il Comune non si dichiari disposto a compensare equamente gli oneri
che l’appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.
L’appaltatore, comunque, non può in alcun modo addebitare somme suppletive a quanto pattuito
rimanendo a suo totale carico l’assunzione delle prestazioni d’opera in quanto necessarie e
sufficienti a svolgere quelle di cui al presente disciplinare. La prestazione, infatti, non può essere
sospesa se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell’appaltatore. E’
comunque fatto obbligo all’appaltatore di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o
cause di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. Qualora l’appaltatore
non dia corso alla esecuzione del servizio ordinato dal Comune, anche dopo l’assegnazione di un
termine perentorio, il Comune ha diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a
tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi, addebitando a carico dell’appaltatore i maggiori
oneri che il Comune eventualmente dovesse sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione
del contratto.
ART. 12
ONERI E FACOLTA’ DELL’ENTE APPALTANTE
A) L’Ente appaltante è tenuto a:
1) Comunicare ogni esigenza di pulizie straordinarie per iscritto, anche a mezzo fax;
2) Mettere a disposizione acqua ed energia elettrica per lo svolgimento del servizio;
B) L’Ente appaltante può:
1) Effettuare verifiche e controlli al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio;
2) Segnalare comportamenti del personale inadeguati;
3) Richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato segnalato, non ha provveduto
a modificare il proprio comportamento;
4) Richiedere la sostituzione di prodotti maleodoranti e che abbiano arrecato danni, salvo il diritto
di chiedere il risarcimento;
5) Apportare variazioni agli spazi, orari e giorni del servizio dandone semplice preavviso di 3 (tre)
giorni all’appaltatore, il quale rinuncia a ogni eccezione e pretesa a riguardo.
ART. 13
IMPORTO A BASE ASTA – IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI
L’importo a base d’asta per l’appalto del servizio, oggetto del presente capitolato è di € 29.000,00
(IVA esclusa).
L’importo netto contrattuale sarà quello derivante dalle risultanze di gara, applicando il ribasso
offerto dalla ditta aggiudicataria all’importo a base d’asta. L’importo netto contrattuale, derivante
dalle risultanze di gara,
La ditta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio percepirà pagamenti mensili, previa
presentazione di regolare fattura .
I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati posticipatamente entro 30 giorni dalla data della
fattura, salvo le eventuali trattenute applicate per penalità di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il
Comune, durante l’esecuzione del contratto ha facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste
nei documenti contrattuali compensandoli con nuovi prezzi. La stipulazione di nuovi prezzi avviene
con la firma, da parte dell’appaltatore e del Comune, di appositi verbali.
ART. 14
OBBLIGHI DELLA DITTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
La ditta appaltatrice del servizio, al momento della stipula del contratto deve presentare: a)polizza
assicurativa di cui all’art. 10 del presente capitolato d’appalto. b) polizza assicurativa di cui all’art.
15.2) del presente capitolato, che resterà vincolata per tutta la durata dell’appalto; c) Piano
esecutivo delle operazioni di pulizia riportante i tempi di esecuzione ed il numero del personale
addetto alle diverse operazioni, che tenga conto delle modalità di cui all’art. 2 del presente
capitolato d’appalto; d) Certificazione dalla quale si evince che la ditta già dal momento della
presentazione dell'offerta e durante la vigenza del contratto, è in regola con quanto previsto dalla
disposizioni di cui alla L. n. 68/99, in materia di assunzione dei disabili.
ART. 15
CAUZIONI
La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla gara e
dal contratto, a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento,
nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve prestare idonea cauzione a favore
dell’Amministrazione comunale, secondo quanto di seguito indicato:
15.1) Cauzione Provvisoria La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara è stabilita nella
misura del 2% (duepercento) dell'importo a base di gara. La cauzione provvisoria sarà svincolata
contestualmente alla firma del contratto di appalto e comunque al momento in cui sono adempiuti
tutti gli obblighi finalizzati alla stipula del contratto. La suddetta fidejussione dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre, tale cauzione
dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
suddetta cauzione verrà incamerata dall’Amministrazione appaltante per mancata sottoscrizione del
contratto da parte della ditta aggiudicataria nel giorno concordato ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta gg. 30 dall’aggiudicazione.
15.2) Cauzione Definitiva La ditta aggiudicataria dell'appalto, deve prestare un deposito
cauzionale definitivo, a garanzia di tutti gli adempimenti ed obbligazioni del contratto pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo netto di contratto, riferita al biennio, fatti salvi gli aumenti previsti
dalla vigente normativa. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro il termine stabilito, alla
stipula del contratto, il Comune dichiarerà decaduta l’aggiudicazione, disporrà l’incameramento
della cauzione e richiederà il risarcimento di danni eventuali in relazione all’affidamento ad altri del
servizio, oltre che l’esclusione da ulteriori ed eventuali gare che il Comune indirà. Il deposito
cauzionale potrà costituito o da fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art.
5 RDL 375/36 e ss.mm.ii.)o da polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 449/59 e ss.mm.ii); o da polizza
rilasciata da Società d’intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio del ramo
cauzioni. In ogni caso, il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico titolo di valori.
La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice
richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del
debitore principale. Qualora la ditta appaltatrice non versi la cauzione definitiva nel termine
stabilito, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione
decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'aggiudicatario per le spese e per i
maggiori danni sostenuti dall'Ente. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al momento in cui
sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di
inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione del contratto
l'amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata
salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata in corso d'opera essa
deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza l’amministrazione può
trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all'appaltatore.
ART. 16
RECESSO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale, oltre ai casi previsti nell’articolato del presente capitolato, si riserva
la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, con conseguente responsabilità a carico della Ditta
appaltatrice e con contestuale incameramento della cauzione definitiva: a) Dopo 3 contestazioni
scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei lavori di pulizia per un periodo
continuativo della durata di superiore a 3 giorni, anche se limitata a un solo edificio interessato,
senza bisogno di messa in mora; b) Per mancato adempimento del rispetto degli obblighi
contrattuali, nei confronti dei propri dipendenti; c) Per mancato rispetto degli obblighi contrattuali,
reiterato anche dopo diffida formale da parte dell’Amministrazione; d) Per grave negligenza o frode
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; e) Per subappalto non autorizzato; f) Per sopravvenute
cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia; g) Per sopravvenuta
condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione, che
precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; h) Per il rinvio a giudizio per
favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale
rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art.
2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2008 n. 15. Qualora si addivenga alla risoluzione del
contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della
cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed
alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il
rimanente periodo contrattuale. In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli
obblighi derivanti dall’appalto il contratto può essere risolto dal Comune ai sensi della disposizione
del Codice Civile.
ART. 17
INADEMPIENZE - PENALITA’
Le inadempienze che potranno ascriversi all’impresa nel corso dell’appalto, oltre a quelle previste
dal codice civile, possono consistere: a) nell’interruzione del servizio anche parziale; b) nella
trascurata manutenzione dei locali; c) nel logorio abnorme delle strutture causato da incuria o
deficiente manutenzione o uso di materiali inadatti; d) nel non rispetto dello smaltimento
differenziato dei rifiuti, secondo le vigenti norme di legge. d) in qualsiasi altro omissione,
negligenza o azione che comporta un qualunque disservizio o danno dell’ordinata, continua ed
efficiente gestione del servizio. In caso di rifiuto dell’Impresa appaltatrice ad eseguire il mancato o
trascurato servizio, il Comune potrà far eseguire ad altra Impresa il servizio stesso, addebitandone le
spese relative all’Impresa appaltatrice.
ART. 18
CONTESTAZIONI
Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio e verbalizzate. La ditta dovrà
incaricare un proprio rappresentante che dovrà avere legale mandato per quanto concerne i rapporti
da tenere con il Comune ed in particolare per quanto si riferisce alle eventuali contestazioni di
inadempienza.
Tutte le comunicazione all’appaltatore hanno luogo esclusivamente per iscritto. Esse possono essere
indirizzate al domicilio dell’appaltatore o notificate direttamente al suo rappresentante a mezzo di
ordini di servizio in duplice copia, di cui un avviene restituita al Comune. Qualora l’Appaltatore
non presenti per iscritto le sue osservazioni entro giorni dieci dalla ricezione, le comunicazioni
predette si considerano integralmente accettate e l’Appaltatore medesimo decade dal diritto di
avanzare riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dall’Appaltatore il Comune deve
comunicare le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla loro ricezione. Ogni qualvolta uno dei
contraenti richiede di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso
dell’appalto, l’altro è tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione. I
contraenti non potranno avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine al fatto o situazioni per i quali
pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata
tempestivamente richiesta. La ditta, in caso ritenga immeritate le contestazioni effettuate ha facoltà
di ricorrere al Foro competente per territorio, di cui all’art. 14 del presente disciplinare.
ART. 19
LUOGO DEL SERVIZIO
Con la firma del contratto, l’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto
debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed aree ad esse connesse che
possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara
quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi.
ART. 20
DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio di cui al presente disciplinare avrà la durata di due anni, decorrenti dalla
data che sarà stabilita nella determinazione di affidamento definitivo. Qualora durante l’esecuzione
di detto periodo il servizio non fosse pienamente rispondente al presente Capitolato,
l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla
ditta che segue in graduatoria. La predetta risoluzione verrà trasmessa con lettera A/R o tramite fax
all’appaltatore con 5 giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi e possa
vantare alcunché nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 21
SUPAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio. L’inosservanza di tale divieto
comporta, oltre i provvedimenti penali previsti dalle vigenti leggi, l’incameramento della cauzione,
la risoluzione del contratto ed il diritto del Comune al risarcimento dei conseguenti danni.
ART. 22
RECESSO DAL CONTRATTO
Il Comune ha diritto, in qualunque momento a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto.
L’appaltatore ha diritto di recedere dal contratto solo quando si verificano le condizioni e le
circostanze esplicitamente previste in contratto con i limiti e secondo le modalità previste.
ART. 23
DOMICILIO – RECAPITO
La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare il nominativo del
responsabile, nonché l’indirizzo e numero telefonico presso il quale sarà reperibile per tutti gli
effetti giuridici ed amministrativi, ed a comunicarne ogni variazione.
ART. 24
SCADENZA CONTRATTO
L’impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto per un tempo
non inferiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto, dietro invito scritto
dell’Amministrazione, preceduto da regolare determinazione.
ART. 25
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od
esecuzione dei patti contrattuali, se non si siano potute risolvere con l’accordo diretto, sono da
dirimersi avanti al foro territorialmente competente.
ART.26
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il trattamento
dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici
e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per
finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il
conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti
gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti
pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs.
196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7
del Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ai sensi della Legge
196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati nell'offerta saranno trattati da questa
Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per i fini attinenti la gara in oggetto. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è il Comune di Marsicovetere.
ART. 27
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di
carattere generale, in quanto compatibile.