FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE

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FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE
FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE
C.G. N° 17/15
Avv. Simona Filippone
Presidente
Avv. Cristiana Spadaro
Componente
Avv. Antonella Manni
Componente
Paola Gatta
Segretario
La Commissione Giudicante
Esaminati
gli atti relativi al procedimento PF 66/13 in relazione alla posizione:
- del tesserato Marco Gusella, deferito per aver egli - nell’ambito
della manifestazione denominata 13° Bergamo Open DS 13/14
B1, ove ricopriva la funzione di Giudice di Gara - espresso
votazioni nei confronti della coppia formata dai sigg.ri Simone
Vaselli e Chiara Sicilia, risultata a lui riferibile benché iscritta
presso l’Asa Diga Dance Accademy (fatti avvenuti in data
27/10/2013);
- del tesserato Simone Vaselli, deferito per aver egli falsamente
dichiarato, in sede di audizione disposta dalla Procura Federale
Fids il 13/03/14, di non conoscere personalmente e/o svolgere
attività sportiva con il Gusella prima del mese di Aprile 2014;
- della tesserata Chiara Sicilia - e per essa il sig. Marco Sicilia,
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale –
per aver falsamente dichiarato, nell’ambito dell’audizione
disposta dalla Procura Federale Fids in data 19/03/2014, di non
conoscere personalmente e/o svolgere attività sportiva con il
sig. Marco Gusella, salvo poi affermare che fu lo stesso Gusella
ad indurre i tesserati a fornire la falsa dichiarazione.
Rilevato
che nel corso dell’istruttoria dibattimentale hanno trovato piena conferma
i fatti, così come delineati nel corso delle indagini svolte dalla Procura.
In particolare, è stato ampiamente provato:
- che il sig. Marco Gusella intratteneva rapporti più che
confidenziali con gli atleti Chiara Sicilia e Simone Vaselli, già
prima della competizione del 27/10/2013;
- che egli ometteva di dichiarare tale circostanza nel modulo
etico-deontologico così giudicando la coppia malgrado la
evidente incompatibilità;
-
che i due tesserati abbiano tentato di coprire il Gusella,
omettendo di fornire la dovute informazioni alla Procura
Federale;
Ciò è emerso:
- dalle dichiarazioni rese dalla stessa incolpata Chiara Sicilia, la
quale, nel corso della audizione del 17/06/2014, resa in altro
procedimento nei confronti degli stessi soggetti, ha riferito di
essere stata allieva del Gusella già prima dell’ottobre 2013,
rettificando così la deposizione del 19/03/2014, nel corso della
quale aveva, invece, affermato di non aver alcun rapporto con il
Gusella e consentendo così la riapertura dell’indagine
precedentemente archiviata;
- dai messaggi di testo inequivocabilmente intercorsi tra il Gusella
e la Sicilia prima e dopo la competizione;
- dalle dichiarazioni del sig. Marco Sicilia, il quale confermava che
la deposizione resa il 19/03/2014, era stata suggerita dal
maestro Marco Gusella, che chiedeva alla figlia di fornire false
informazioni per evitare di incorrere in futuri provvedimenti
disciplinari;
- dalle dichiarazioni di Chiara Sicilia, la quale confermava che il
sig. Gusella era insegnante suo e del Vaselli all’incirca dal
giugno 2013;
- dalle dichiarazioni contraddittorie e reticenti fornite dal Vaselli il
quale, in data 13/03/2014 asseriva di non conoscere
personalmente il Gusella e di non aver svolto lezioni con lui. In
data 02/10/2014, di non aver preso lezioni con Gusella prima
dell’aprile 2014, ma di conoscerlo al pari di “tante altre persone
incontrate nei palazzetti” e di vederlo “anche presso la scuola di
danza Giada, dove si affittava una sala per le lezioni e dove
prestavano a volte lezione i miei maestri Di Liberto Denise e
Michael”. Da ultimo, innanzi a codesta Commissione Giudicante,
confermava di aver conosciuto il Gusella nel 2014, ma di
incontrarlo solo presso i locali della sala Giada, ove gli
“impartivano lezioni i sigg.ri Di Liberto, ex allievi del Gusella”,
con il quale si limitava ad un semplice scambio di convenevoli.
Alla specifica domanda se il maestro Gusella insegnasse presso
la Diga Dance o presso la sala Giada, affittata per l’occasione, il
Vaselli forniva risposte decisamente contraddittorie, dapprima
dichiarando che il maestro insegnava per la scuola Diga Dance,
per poi ritrattare affermando che il Gusella teneva lezioni nella
sala Giada.
Preso atto
pertanto, che devono ritenersi sussistenti le seguenti violazioni:
- quanto al Gusella la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento del
Coni, dell’art. 11 dello Statuto FIDS, dell’art. 1.19.3 del RASF all’epoca
vigente, secondo il quale il giudice di gara, in ossequio ai principi indicati
nel Codice Etico e Deontologico è tenuto a dichiarare preventivamente al
direttore di gara legami di parentela o affinità fino al 2^ grado oppure
relazioni personali, o d‟interesse (rapporti di lavoro e didattici,
appartenenza alla stessa ASA) con altri giudici e atleti partecipanti alla
competizione, dovendosi comunque astenere in caso di riscontro dei
legami di cui sopra, degli artt. 1 e 5 del Regolamento di Giustizia con
l’aggravante di cui all’art. 26 n. 2.
- quanto al Vaselli la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento del
Coni, degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 11 dello Statuto
FIDS;
- quanto alla Sicilia la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento
del Coni, degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 11 dello
Statuto FIDS con l’attenuante di cui all’art. 31 co. D del Regolamento di
Giustizia Sportiva,
DELIBERA
di infliggere
-
al tesserato. Marco Gusella la sospensione da ogni attività federale per mesi nove,
-
al tesserato Simone Vaselli la sospensione da ogni attività federale per mesi sei,
-
alla tesserata Chiara Sicilia la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.
Roma, 21/10/2015
Il Segretario
Il Presidente
Paola Gatta
Simona Filippone