FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE
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FIDS COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE C.G. N° 17/15 Avv. Simona Filippone Presidente Avv. Cristiana Spadaro Componente Avv. Antonella Manni Componente Paola Gatta Segretario La Commissione Giudicante Esaminati gli atti relativi al procedimento PF 66/13 in relazione alla posizione: - del tesserato Marco Gusella, deferito per aver egli - nell’ambito della manifestazione denominata 13° Bergamo Open DS 13/14 B1, ove ricopriva la funzione di Giudice di Gara - espresso votazioni nei confronti della coppia formata dai sigg.ri Simone Vaselli e Chiara Sicilia, risultata a lui riferibile benché iscritta presso l’Asa Diga Dance Accademy (fatti avvenuti in data 27/10/2013); - del tesserato Simone Vaselli, deferito per aver egli falsamente dichiarato, in sede di audizione disposta dalla Procura Federale Fids il 13/03/14, di non conoscere personalmente e/o svolgere attività sportiva con il Gusella prima del mese di Aprile 2014; - della tesserata Chiara Sicilia - e per essa il sig. Marco Sicilia, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale – per aver falsamente dichiarato, nell’ambito dell’audizione disposta dalla Procura Federale Fids in data 19/03/2014, di non conoscere personalmente e/o svolgere attività sportiva con il sig. Marco Gusella, salvo poi affermare che fu lo stesso Gusella ad indurre i tesserati a fornire la falsa dichiarazione. Rilevato che nel corso dell’istruttoria dibattimentale hanno trovato piena conferma i fatti, così come delineati nel corso delle indagini svolte dalla Procura. In particolare, è stato ampiamente provato: - che il sig. Marco Gusella intratteneva rapporti più che confidenziali con gli atleti Chiara Sicilia e Simone Vaselli, già prima della competizione del 27/10/2013; - che egli ometteva di dichiarare tale circostanza nel modulo etico-deontologico così giudicando la coppia malgrado la evidente incompatibilità; - che i due tesserati abbiano tentato di coprire il Gusella, omettendo di fornire la dovute informazioni alla Procura Federale; Ciò è emerso: - dalle dichiarazioni rese dalla stessa incolpata Chiara Sicilia, la quale, nel corso della audizione del 17/06/2014, resa in altro procedimento nei confronti degli stessi soggetti, ha riferito di essere stata allieva del Gusella già prima dell’ottobre 2013, rettificando così la deposizione del 19/03/2014, nel corso della quale aveva, invece, affermato di non aver alcun rapporto con il Gusella e consentendo così la riapertura dell’indagine precedentemente archiviata; - dai messaggi di testo inequivocabilmente intercorsi tra il Gusella e la Sicilia prima e dopo la competizione; - dalle dichiarazioni del sig. Marco Sicilia, il quale confermava che la deposizione resa il 19/03/2014, era stata suggerita dal maestro Marco Gusella, che chiedeva alla figlia di fornire false informazioni per evitare di incorrere in futuri provvedimenti disciplinari; - dalle dichiarazioni di Chiara Sicilia, la quale confermava che il sig. Gusella era insegnante suo e del Vaselli all’incirca dal giugno 2013; - dalle dichiarazioni contraddittorie e reticenti fornite dal Vaselli il quale, in data 13/03/2014 asseriva di non conoscere personalmente il Gusella e di non aver svolto lezioni con lui. In data 02/10/2014, di non aver preso lezioni con Gusella prima dell’aprile 2014, ma di conoscerlo al pari di “tante altre persone incontrate nei palazzetti” e di vederlo “anche presso la scuola di danza Giada, dove si affittava una sala per le lezioni e dove prestavano a volte lezione i miei maestri Di Liberto Denise e Michael”. Da ultimo, innanzi a codesta Commissione Giudicante, confermava di aver conosciuto il Gusella nel 2014, ma di incontrarlo solo presso i locali della sala Giada, ove gli “impartivano lezioni i sigg.ri Di Liberto, ex allievi del Gusella”, con il quale si limitava ad un semplice scambio di convenevoli. Alla specifica domanda se il maestro Gusella insegnasse presso la Diga Dance o presso la sala Giada, affittata per l’occasione, il Vaselli forniva risposte decisamente contraddittorie, dapprima dichiarando che il maestro insegnava per la scuola Diga Dance, per poi ritrattare affermando che il Gusella teneva lezioni nella sala Giada. Preso atto pertanto, che devono ritenersi sussistenti le seguenti violazioni: - quanto al Gusella la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, dell’art. 11 dello Statuto FIDS, dell’art. 1.19.3 del RASF all’epoca vigente, secondo il quale il giudice di gara, in ossequio ai principi indicati nel Codice Etico e Deontologico è tenuto a dichiarare preventivamente al direttore di gara legami di parentela o affinità fino al 2^ grado oppure relazioni personali, o d‟interesse (rapporti di lavoro e didattici, appartenenza alla stessa ASA) con altri giudici e atleti partecipanti alla competizione, dovendosi comunque astenere in caso di riscontro dei legami di cui sopra, degli artt. 1 e 5 del Regolamento di Giustizia con l’aggravante di cui all’art. 26 n. 2. - quanto al Vaselli la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 11 dello Statuto FIDS; - quanto alla Sicilia la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 11 dello Statuto FIDS con l’attenuante di cui all’art. 31 co. D del Regolamento di Giustizia Sportiva, DELIBERA di infliggere - al tesserato. Marco Gusella la sospensione da ogni attività federale per mesi nove, - al tesserato Simone Vaselli la sospensione da ogni attività federale per mesi sei, - alla tesserata Chiara Sicilia la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro. Roma, 21/10/2015 Il Segretario Il Presidente Paola Gatta Simona Filippone