Articolo - Definizione del servizio taxi
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Articolo - Definizione del servizio taxi
CITTÀ DI BOLLATE Provincia di Milano ---------------------------------------------- Area Attività Produttive Problemi del Lavoro e Partecipazioni REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TAXI Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 20/09/2005 INDICE TITOLO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 TITOLO II Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 - RILASCIO E TRASFERIMENTO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO Licenze di esercizio Requisiti per il rilascio delle licenze Impedimenti soggettivi Bando di concorso e domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per il rilascio della licenza Titoli oggetto di valutazione Assegnazione della licenza Validità della graduatoria Documentazione per il rilascio della licenza Figure giuridiche per l’esercizio dell’attività Cambio di indirizzo Rinnovo e vidimazione annuale della licenza Condizioni di trasferibilità della licenza Rinnovazione della licenza a causa di morte - NORME PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO Guida dei taxi e sostituzione alla guida Collaborazione familiare Sospensione facoltativa del servizio taxi TITOLO IV Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 NORME GENERALI Oggetto del Regolamento e fonti normative Definizione del servizio, impiego delle autovetture ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione degli stessi – Uso collettivo del taxi Numero e tipo delle autovetture adibite a taxi Commissione comunale Composizione e funzionamento della Commissione comunale Controllo sul servizio TITOLO III Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 - - DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Inizio del servizio Verifica delle autovetture che espletano il servizio di taxi Autovetture in circolazione Disinfezione periodica del taxi Turni di servizio Sostituzione di autovettura Stazionamento dei taxi in servizio Tariffe Tassametro e prezzo del servizio Taxi fuori servizio TITOLO V Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 Articolo 37 - NORME DI COMPORTAMENTO Obblighi generali del conducente in servizio Doveri del conducente in servizio Atti vietati al conducente Doveri degli utenti Atti vietati e facoltà degli utenti del servizio TITOLO VI Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 SANZIONI Ritiro dei contrassegni e della licenza Ritiro cautelativo della licenza Sospensione della licenza Revoca della licenza Decadenza della licenza Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza Sanzioni pecuniarie TITOLO VII - Articolo 45 Articolo 46 - NORME FINALI Rinvio ad altre norme Consegna del Regolamento al titolare di licenza ALLEGATO “A” - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI TAXI Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Caratteristiche generali delle autovetture Caratteristiche esterne Caratteristiche interne Contrassegno Tariffe e avvertenze Tassametro Pubblicità Distintivi del turno di servizio TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento e fonti normative. 1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare, del servizio di taxi con autovettura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 15.01.1992 n. 21. 2. Ai sensi del presente Regolamento, quando non diversamente specificato, per “Legge” si intende la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; “Legge Regionale” si intende la Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20 “Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente”; “Codice della Strada” si intende il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada” si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni”. “Regolamento NCC” si intende il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per autovettura approvato con Deliberazione di C.C. n° 105 del 26.05.2000, modificata con Deliberazione di C.C. n. 135 del 28.06.2000. 3. L’Amministrazione Comunale, nella predisposizione dell’articolato del presente Regolamento, si ispira, nel rispetto dell’autonomia amministrativa, alle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 2, lettera a) della Legge Regionale, uniformando la propria regolamentazione a quella dei Comuni limitrofi. Articolo 2 Definizione del servizio, impiego delle autovetture ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione degli stessi - Uso collettivo del taxi 1. Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente Regolamento, dalla vigente legislazione regionale e statale, è quel servizio che, rivolgendosi ad una utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza immatricolata con la destinazione d’uso prevista dall’articolo 82, comma 5, lettera b) del Codice della Strada, con lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con eventuale bagaglio al seguito. 2. Il servizio taxi si pone a complementarietà ed integrazione ai trasporti pubblici di linea. 3. Le autovetture in servizio di taxi possono essere impiegate per l’espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall’articolo 14, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Regione di concerto con le Province, i Comuni interessati e le Associazioni degli operatori taxi. 4. Lo svolgimento delle attività previste dagli articoli 14, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per la titolarità della licenza d’esercizio taxi. 5. Per uso collettivo del taxi si intende il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice, secondo le prescrizioni tecniche definite con apposito provvedimento dai Comuni nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 25, comma 5 della Legge Regionale 29 ottobre 1998 n° 22 e s.m.i., sentita la Commissione comunale di cui all’articolo 4. L’uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti. 6. Le tariffe del servizio per l’uso collettivo del taxi sono stabilite con il provvedimento di cui all’articolo 30 del presente Regolamento. Articolo 3 Numero e tipo delle autovetture adibite a taxi 1. Il numero delle autovetture destinate al servizio di taxi all’interno del territorio comunale corrisponde al numero delle licenze assegnate al Comune dalla Regione Lombardia su indicazione della Provincia di Milano, ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale. 2. Le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio taxi, unitamente alle targhe ed ai contrassegni identificativi sono determinate nel rispetto della normativa statale vigente ed illustrate nell’allegato “A” al presente Regolamento. Articolo 4 Commissione comunale 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della Legge, è istituita, presso l’Area Attività Produttive, la Commissione comunale la quale ha il compito di formulare pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio di taxi con autovettura, del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, sull’applicazione ed interpretazione del presente Regolamento e del Regolamento NCC nonché, più in generale, su ogni altra questione relativa ai servizi che l’A.C. intenda sottoporle. Essa svolge un ruolo propositivo e d’impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune. Articolo 5 Composizione e funzionamento della Commissione comunale 1. La Commissione comunale di cui al precedente articolo, unica per i servizi di noleggio da rimessa con conducente e per il servizio taxi, è così composta: dal Dirigente dell’Area Attività Produttive o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente; dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato; due rappresentanti designati delle Organizzazioni di Categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale; due rappresentanti designati delle Organizzazioni di Categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale; due rappresentanti delle Associazioni degli utenti e dei consumatori. Svolge la funzione di segretario un funzionario della U.O. Commercio designato dal Dirigente dell’Area Attività Produttive. 2. I membri della Commissione, nominati con Deliberazione di Giunta Comunale, rimangono in carica con durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale. 3. Per ciascun componente esterno all’Amministrazione Comunale, viene contestualmente nominato un membro supplente che può partecipare all’attività della Commissione in assenza del titolare. 4. Il componente della Commissione esterno all’A.C. che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico. Lo sostituisce, quale membro effettivo, il rappresentante suo supplente. 5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o di almeno un terzo dei suoi componenti. 6. Le riunioni della Commissione sono valide se interviene almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente. 7. La Commissione decide a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Articolo 6 Controllo sul servizio 1. Il controllo sul servizio taxi è effettuato dall’Amministrazione Comunale tramite la U.O. Commercio e il Comando Polizia Locale. Sono fatte salve le previsioni contenute nell’articolo 8, comma 2, lettera i) della Legge Regionale. TITOLO II RILASCIO E TRASFERIMENTO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO Articolo 7 Licenze di esercizio 1. L’esercizio del servizio di taxi è subordinato a preventivo rilascio di licenza comunale da parte dell’Area Attività Produttive, attraverso bando di pubblico concorso. La licenza è riferita esclusivamente ad un singolo veicolo. 2. Le licenze comunali hanno validità temporale illimitata, fatti salvi i casi di anticipata cessazione delle stesse, disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento. 3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della Legge, in capo ad un medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Articolo 8 Requisiti per il rilascio delle licenze 1. La licenza, attribuita al Comune con i provvedimenti di cui all’articolo 7 della Legge Regionale, è assegnata con procedura concorsuale pubblica, per soli titoli, a persona fisica in possesso dei sottoriportati requisiti: a) età non superiore a 55 anni e non inferiore agli anni 21; b) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. In tali casi l’interessato dovrà dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; c) adempimento dell’obbligo scolastico; d) possesso di patente di guida di categoria “B” o superiore e del relativo Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di cui all’articolo 6, comma 2 della Legge; e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della Legge e all’articolo 9 della Legge Regionale, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; f) residenza nel Comune di Bollate ovvero in un Comune appartenente al bacino aeroportuale lombardo istituito ai sensi dell’art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 22/98 (Milano, Varese, Bergamo); g) proprietà o disponibilità, anche in leasing, di veicolo da adibire al servizio; h) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; i) non titolarità di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente trasferita ad altro soggetto ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge; l) non titolarità di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate anche da altro Comune; m) non svolgimento, con carattere di continuità o professionalità, di altra attività; n) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 9. 2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla normativa vigente. Per verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, il Dirigente dell’Area Attività Produttive può procedere ad accertamenti, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali. 3. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l) e n) devono essere posseduti ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, mentre i requisiti previsti dal comma 1, lettere g) e m) devono essere posseduti al momento dell’effettivo rilascio della licenza. Articolo 9 Impedimenti soggettivi 1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza: a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia); c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale; e) l’essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa. Articolo 10 Bando di concorso e domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per il rilascio di licenza 1. Il bando con il quale viene resa pubblica la procedura concorsuale deve essere indetto entro 60 giorni dal momento in cui si siano rese disponibili, presso la U.O. Commercio, una o più licenze. 2. Il bando pubblico, emanato per soli titoli, deve indicare: il numero delle licenze da rilasciare; i requisiti per l’ammissione al concorso; i requisiti per il rilascio della licenza; il termine utile per la presentazione della domanda, prendendo come riferimento la data di pubblicazione del bando per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 3; i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall’articolo 8, comma 4, della Legge; le modalità di presentazione e di invio delle domande e degli eventuali documenti da allegare; il termine di chiusura del procedimento concorsuale; il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità ed utilizzo della graduatoria finale. 3. Il bando pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale, deve essere affisso all’Albo Pretorio comunale, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e almeno su due quotidiani, di cui uno locale e uno a diffusione provinciale, oltre che essere reso consultabile sul sito internet comunale. 4. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica per il rilascio di licenza per l’esercizio del servizio di taxi è redatta, in bollo, su modello conforme a quello allegato al bando pubblico e, a pena di nullità, deve essere indirizzata, in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune e deve recare all’esterno l’indicazione “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico per il rilascio di n…. licenza/e per l’esercizio del servizio di taxi”. L’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni: - cognome e nome; - luogo e data di nascita, - cittadinanza; - residenza; - numero di codice fiscale; - possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8; - insussistenza degli impedimenti di cui al precedente articolo 9; - preciso recapito, anche telefonico e/o di posta elettronica, al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni riferite alla procedura concorsuale. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata copia della documentazione indicata nel successivo articolo 11 attestante la sussistenza di eventuali titoli preferenziali. In calce alla domanda di ammissione alla procedura concorsale il richiedente attesterà: - di aver preso atto di tutte le condizioni previste dal bando stesso, accettandole senza riserva alcuna - di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale non si assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancanza o da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente stesso oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e/o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le dichiarazioni di cui al presente comma assumono la forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Articolo 11 Titoli oggetto di valutazione 1. Se il numero delle domande pervenute è superiore alle licenze disponibili in base al bando di concorso, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 della Legge, l’aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo. I titoli di cui sopra dovranno essere documentati esclusivamente con i contratti previsti dall’articolo 10, comma 3, della Legge. 2. In caso di parità dei titoli di cui al precedente comma - e ciò indipendentemente dal periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro, qualora di durata superiore ai sei mesi di cui al comma 1 - o in mancanza degli stessi, costituisce titolo preferenziale il maggior numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno. Il numero dei figli a carico risulterà da apposito atto notorio allegato alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. 3. In caso di parità dei titoli di cui al precedente comma, costituisce titolo preferenziale l’impegno all’acquisto di una autovettura con alimentazione alternativa a diesel o benzina. 4. In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui al precedente comma, la priorità nell’assegnazione della licenza viene effettuata al concorrente avente maggiore anzianità anagrafica. 5. In caso di parità nella fattispecie prevista dal comma 3, la priorità nell’assegnazione è effettuata per sorteggio da parte della U.O. Commercio. Articolo 12 Assegnazione della licenza 1. Terminato l’esame delle domande ed effettuata l’eventuale valutazione dei titoli preferenziali, la U.O Commercio redige la graduatoria tra i canditati ammessi. 2. Sulla base degli atti del concorso, il Dirigente dell’Area Attività Produttive approva la stessa e provvede all’assegnazione della licenza che verrà rilasciata con le modalità stabilite nel successivo articolo 14. Articolo 13 Validità della graduatoria 1. La graduatoria ha validità di anni tre dalla data di approvazione. 2. Le licenze che si rendessero disponibili nel corso del triennio di validità della stessa dovranno essere assegnate nel termine di cui all’articolo 10, comma 1, utilizzando i nominativi utilmente in essa collocati, fino ad esaurimento. Articolo 14 Documentazione per il rilascio della licenza 1. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 12, invita il soggetto assegnatario della licenza a produrre la sottoelencata documentazione, entro 90 giorni dalla relativa comunicazione: certificato medico attestante l’idoneità fisica al servizio; documentazione o certificazione da cui risulti che l’assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal successivo articolo 15; copia della carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o disponibilità in leasing, dalla quale si rileva la sussistenza del titolo di priorità di cui all’art. 11, comma 3. In caso di mancata produzione del suddetto titolo preferenziale trova applicazione la procedura di cui al comma 5; copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate, secondo le disposizioni di legge in materia; copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. 2. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, nel richiedere la documentazione di cui sopra, comunica contestualmente all’assegnatario la data in cui il proprio veicolo verrà sottoposto a verifica ai sensi dell’articolo 24. 3. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, ricevuta la documentazione di cui al comma 1 effettua le verifiche d’ufficio ritenute opportune e, acquisito il parere favorevole ai sensi dell’articolo 24 alla verifica dell’autovettura, procede al rilascio della licenza. 4. La mancata assegnazione della licenza per carenza dei requisiti di cui all’articolo 8 o per il verificarsi degli impedimenti di cui all’articolo 9 è pronunciata dal Dirigente dell’Area Attività Produttive che provvede all’assegnazione ad altro soggetto avente diritto, sempre nel rispetto della graduatoria di cui all’articolo 13. 5. La mancata assegnazione della licenza per mancata produzione, entro il termine previsto, dei documenti di cui ai precedenti commi è pronunciata dal Dirigente dell’Area Attività Produttive che provvede all’assegnazione ad altro soggetto avente diritto, sempre nel rispetto della graduatoria di cui all’articolo 13. Articolo 15 Figure giuridiche per l’esercizio dell’attività 1. Il titolare di licenza per il servizio di taxi può, al fine del libero esercizio della propria attività: a) essere iscritto, in qualità di titolare di impresa artigiana, all’Albo delle suddette imprese, previsto dall’articolo 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperazione di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. 2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio e rientrarne nella piena disponibilità in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi organismi, nei termini previsti dall’articolo 7, comma 3, della Legge. 3. Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione alla U.O. Commercio entro 30 giorni dell’avvenuta iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni. 4. Ai sensi dell’articolo 8 della Legge, è vietata la titolarità di licenze per l’esercizio del servizio di taxi in capo a persone giuridiche. Articolo 16 Cambio di indirizzo 1. Il titolare di licenza di esercizio ha l’obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni di indirizzo alla U.O. Commercio. Articolo 17 Rinnovo e vidimazione annuale della licenza 1. La licenza ha validità a tempo indeterminato ed è sottoposta, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, alla verifica, da parte della U.O. Commercio, del permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Articolo 18 Condizioni di trasferibilità della licenza 1. La licenza per l’esercizio del servizio taxi fa parte della dotazione d’impianto dell’azienda e può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato quando il titolare vi rinunci o si trovi in una delle seguenti condizioni: sia titolare della licenza da cinque anni; abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L’accertamento dell’inabilità permanente o dell’inidoneità al servizio è effettuato d’ufficio dal Dirigente dell’Area Attività Produttive tramite struttura sanitaria pubblica. 2. Il soggetto designato dallo stesso titolare può a sua volta acquisire la titolarità della licenza solo alle seguenti condizioni: sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere a), b) c) d), e), g), h), i), l) - limitatamente al solo possesso di autorizzazione per NCC - m) e n); sia in possesso dell’atto di trasferimento. 3. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge per cinque anni dalla data del predetto trasferimento, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza rilasciata - anche da altro Comune - tramite pubblico concorso o con ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzativo acquisito. 4. La trasferibilità della licenza per l’esercizio del servizio di taxi è sempre riferita al titolare quale persona fisica, che poi eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal precedente articolo 15. 5. Qualora il trasferimento della licenza ai sensi del presente articolo non riesca a perfezionarsi nell’arco di un anno a decorrere dalla data di richiesta di trasferimento da parte del titolare, per insussistenza delle condizioni di cui al comma 2 in capo al cessionario, la licenza è revocata d’ufficio e resa nuovamente disponibile o attingendo dalla graduatoria, qualora ancora valida, o con nuovo bando di concorso. 6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento, il trasferente dovrà dimostrare di aver provveduto all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo rimasto in suo possesso. Di quanto sopra l’U.O. Commercio ne informerà il competente Comando di Polizia Locale per l’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 82, commi 8 e 10, del Codice della Strada. Articolo 19 Rinnovazione della licenza a causa di morte 1. In caso di morte del titolare di licenza per il servizio di taxi, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione alla U.O. Commercio entro 30 giorni dall’avvenuto decesso. 2. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona, idonea al servizio, in possesso dei requisiti prescritti ed iscritta nel Ruolo di cui all’articolo 6 della Legge. 3. Nell’ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare. 4. Qualora l’erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l’intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al comma 2 decorrerà dal raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. 5. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. 6. Durante il decorso dei termini sopraindicati è giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio. 7. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità del contingente stabilito dall’Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi della facoltà di cui ai commi precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati. TITOLO III - NORME PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO Articolo 20 Guida dei taxi e sostituzione alla guida 1. I titolari per l’esercizio del servizio di taxi devono svolgere personalmente tale servizio. Tale obbligo sussiste anche per gli associati in cooperative di produzione lavoro ed in consorzio tra imprese artigiane per l’originario conferente. 2. Ai sensi dell’articolo 10 della Legge, il titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi può essere temporaneamente sostituito alla guida da persone iscritte al Ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della Legge ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, lettere b), d), e), f), m) e n) del presente Regolamento, nei seguenti casi: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per l’espletamento del servizio militare o per prestazione di servizio civile; c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno. Le fattispecie di cui alla lettera a) devono risultare da certificazione medica. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive può sempre disporre accertamenti di controllo attraverso la struttura sanitaria pubblica. 3. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla Legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte al Ruolo di cui all’articolo 6 della Legge ed in possesso dei requisiti indicati al comma 2 fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età, manifestino l’intenzione di intestarsi la licenza per esercitare direttamente l’attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l’erede non abbia raggiunto l’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione dei taxi. 4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della Legge, con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della vigente normativa in materia. A tal fine, l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori di categoria similare. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a sei mesi. 5. Il titolare della licenza di taxi, che intende avvalersi di un sostituto alla guida ai sensi del presente articolo, deve presentare specifica richiesta di sostituzione alla guida alla U.O. Commercio. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 2, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione che lo stesso è in possesso dei requisiti prescritti, l’osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione di cui al precedente comma. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia: a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto; b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato; c) comunicazione alla Compagnia di Assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto. 6. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, valutata positivamente la richiesta presentata, rilascia apposita autorizzazione per la sostituzione alla guida. Questo atto diviene parte integrante della licenza per l’esercizio del servizio di taxi. Le norme previste dal presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai sostituti alla guida. Il sostituto alla guida, per lo svolgimento del servizio di taxi, ha l’obbligo di rispettare gli orari e gli eventuali turni assegnati al titolare. Articolo 21 Collaborazione familiare 1. Il titolare di licenza taxi può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230bis del vigente Codice Civile. 2. I collaboratori familiari, al fine dell’esercizio dell’attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, lettere b), d) e), f), m) e n) del presente Regolamento. 3. Il titolare della licenza di esercizio di taxi che intenda avvalersi della collaborazione familiare, deve presentare domanda alla U.O. Commercio, prima che la materiale collaborazione avvenga, allegando documentazione dalla quale emerga che il collaboratore sia in possesso dei requisiti richiesti. 4. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, valutata positivamente la richiesta presentata, rilascia apposita autorizzazione per la sostituzione alla guida con collaboratore familiare. Questo atto diviene parte integrante della licenza per l’esercizio del servizio di taxi. 5. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio di taxi, ha l’obbligo di rispettare gli orari e gli eventuali turni assegnati al titolare. 6. In occasione della verifica di controllo annuale ai sensi dell’articolo 24 del presente Regolamento, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione familiare. Il titolare è altresì tenuto a comunicare con tempestività alla U.O. Commercio le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell’anno. 7. L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell’assegnazione di licenza per bando di concorso pubblico. 8. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione. Articolo 22 Sospensione facoltativa del servizio taxi 1. Il titolare della licenza può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell’arco di un quinquennio. 2. In casi di comprovate esigenze, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga al suddetto termine di altri 12 mesi nell’arco del medesimo periodo. 3. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio, sentita la Commissione comunale di cui all’articolo 4, autorizza la sospensione del servizio. 4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito da parte dell’interessato, presso la U.O. Commercio, della licenza di esercizio, del contrassegno recante lo stemma comunale ed il numero di licenza e dell’eventuale distintivo di turno e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando la licenza ed il contrassegno depositati. 5. Ai fini dell’osservanza delle disposizioni del presente articolo la U.O. Commercio è tenuta ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza. TITOLO IV DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Articolo 23 Inizio del servizio 1. Il titolare della licenza di taxi deve iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di comunicazione: dell’avvenuta verifica positiva del veicolo ai sensi del successivo articolo 24; dell’avvenuto trasferimento della licenza ai sensi dell’articolo 18. 2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile per un massimo di altri 120 giorni solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore. 3. L’inizio del servizio è altresì subordinato: a) alla presentazione alla U.O. Commercio della documentazione comprovante l’osservanza di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera g) del presente Regolamento, in merito alla disponibilità del veicolo; b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. Articolo 24 Verifica delle autovetture che espletano il servizio di taxi 1. Prima di procedere al rilascio della licenza e successivamente una volta all’anno, le autovetture utilizzate per l’espletamento del servizio di taxi devono essere sottoposte a verifica presso il Comando Polizia Locale al fine di garantire l’accertamento della rispondenza del veicolo alle caratteristiche stabilite dal presente Regolamento, con particolare riferimento all’Allegato “A”. 2. Le verifiche di cui al presente articolo hanno luogo nei giorni e nelle località che verranno di volta in volta comunicati ai titolari delle licenze di esercizio, alla presenza del Dirigente del Comando P.L. e del Dirigente dell’Area Attività Produttive o personale da loro delegato. 3. Possono accedere ai luoghi adibiti alla verifica soltanto i titolari della licenza di esercizio e/o i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla stessa, unici soggetti titolati a presenziare alle operazioni di cui al presente articolo. Ai titolari di licenza di esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione di taxi. 4. Le autovetture devono essere presentate pulite, in ordine sia nella carrozzeria sia negli organi meccanici e munite di tutti i documenti e gli accessori prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e dal presente Regolamento. 5. Sulla licenza di esercizio la U.O. Commercio provvede, a verifica ultimata, ad apporre il visto comprovante l’avvenuta verifica con esito positivo. 6. Alle autovetture non ritenute idonee durante la verifica: a) verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita di volta in volta, nel caso di riscontrati lievi danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero, per non gravi inosservanze alle norme previste al presente Regolamento; b) verrà asportato e trattenuto l’apposito contrassegno comunale nonché la licenza di esercizio, nel caso di riscontrati gravi danni alla carrozzeria e/o alle parti meccaniche ovvero per gravi inosservanze alle norme del presente Regolamento. Nel contempo, verrà assegnato un termine per provvedere alla sistemazione del veicolo, vietandone comunque la circolazione. 7. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, di iniziativa, o anche su segnalazione di Uffici o Forze di Polizia, dalle quali emerga che i veicoli in capo ai quali sono state rilasciate licenze per l’esercizio di taxi siano stati coinvolti in incidenti dai quali siano emersi gravi danni alla carrozzeria e/o alle parti meccaniche può disporre, in qualsiasi tempo, visite straordinarie di controllo. 8. Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, è fatto obbligo al Comando Polizia Locale di procedere, avuta notizia del coinvolgimento in sinistri stradali di autovetture adibite al servizio di taxi, ad effettuare comunicazione dell’accaduto al competente Ufficio Comunale che ha rilasciato la licenza di esercizio. 9. La Commissione comunale viene informata dell’esito delle verifiche annuali effettuate. Articolo 25 Autovetture in circolazione 1. I conducenti delle autovetture adibite al servizio di taxi, quando in servizio, devono essere sempre muniti, oltre che della patente di guida, del Certificato di Abilitazione Professionale, della licenza di esercizio e del certificato di iscrizione al ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Articolo 26 Disinfezione periodica del taxi 1. I taxi devono essere sottoposti a disinfezione presso i competenti Uffici dell’Azienda Sanitaria Locale o presso strutture private all’uopo specializzate con periodicità almeno annuale e, in ogni caso, quando si abbia avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive. Articolo 27 Turni di servizio 1. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, sentita la Commissione comunale, in presenza di un congruo numero di licenze rilasciate, comunque non inferiori a quattro, può articolare il servizio di taxi in turni al fine di garantire, nell’arco della giornata, una adeguata usufruibilità dello stesso a favore dell’utenza. Quando stabiliti, i titolari di licenza taxi sono responsabili dell’osservanza dei turni di servizio. 2. Per motivate e documentate esigenze di carattere personale, il Dirigente dell’Area Attività Produttive può disporre variazioni ai turni di cui sopra. 3. E’ altresì facoltà del Dirigente dell’Area Attività Produttive l’istituzione di turni straordinari di servizio, anche in aggiunta a quelli stabiliti ai sensi del presente articolo, quando lo richiedano particolari circostanze. 4. Al di fuori del turno di servizio non sono consentite ai titolari di licenza per l’esercizio di taxi l’avvio di prestazioni, fermo restando l’obbligo in capo al titolare della licenza di quanto disposto dall’articolo 33, comma 3. 5. Il titolare della licenza di esercizio del servizio di taxi, quando inserito nei turni stabiliti, è obbligato ad esporre il distintivo di cui all’articolo 8 dell’Allegato “A” al presente Regolamento. Articolo 28 Sostituzione di autovettura 1. Nel caso in cui il titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi intenda sostituire la propria vettura, deve darne preventiva comunicazione alla U.O. Commercio, che provvederà a rilasciare apposito nulla-osta richiesto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri per gli adempimenti di competenza. 2. Entro cinque giorni dalla disponibilità della nuova vettura, il titolare della licenza ne dà comunicazione alla stessa U.O. trasmettendo la relativa carta di circolazione o, in temporanea mancanza, il documento equipollente ai sensi dell’articolo 95 del Codice della Strada. La U.O. Commercio provvede alle annotazioni di competenza sulla licenza stessa. Articolo 29 Stazionamento dei taxi in servizio 1. I taxi devono stazionare in stalli di sosta pubblici, appositamente delimitati, in località stabilite dal Dirigente dell’Area Attività Produttive, sentita la Commissione comunale di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, di concerto con il Comando Polizia Locale cui compete l’emissione della relativa Ordinanza ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada nonché la realizzazione della prescritta segnaletica orizzontale e la posa di quella verticale. Il numero degli stalli deve essere sufficiente ad ospitare un adeguato numero di veicoli, proporzionato al numero di licenze rilasciate anche tenendo conto dell’eventuale organizzazione del servizio in turni. Gli stalli sono individuati: con la segnaletica orizzontale di cui all’articolo 40, comma 2, lettera “f” del Codice della Strada nonché dall’articolo 136, comma 18, e articolo 149, comma 3, lettera c) del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada; con la segnaletica verticale di cui al medesimo articolo 136, comma 18 - Figura II.375 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. 2. Nell’individuazione delle località ai sensi del comma 1, il Dirigente competente si orienterà, tra le altre, verso aree a maggior mobilità pedonale quali le stazioni di Bollate Centro e Bollate Nord, Piazza della Resistenza, Piazza Aldo Moro (lato Vicolo Concordia), Via Piave nelle adiacenze dell’Azienda Ospedaliera “Caduti Bollatesi”, della Residenza per anziani “Città di Bollate” e della Residenza “San Martino”. 3. E’ facoltà congiunta del Dirigente dell’Area Attività Produttive e del Comando Polizia Locale variare temporaneamente la localizzazione di punti di stazionamento delle vetture per ragioni di forza maggiore; nella circostanza dovrà essere predisposta idonea segnaletica di indirizzo verso la nuova località. 4. Negli stalli di sosta i taxi devono allinearsi uno dietro l’altro nell’ordine di arrivo, se questi sono collocati parallelamente all’asse della carreggiata od affiancati, sempre nell’ordine di arrivo, se questi sono posti orizzontalmente o inclinati rispetto all’asse della carreggiata. Le autovetture dovranno altresì avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto. L’utente del servizio è comunque libero di scegliere l’autovettura indipendentemente dalla posizione che la stessa abbia assunto nella località di stazionamento. 5. La richiesta di utilizzo da parte dell’utente può avvenire in forma diretta o utilizzando, qualora predisposto, apposito servizio telefonico di cui al presente comma od il servizio di radiotaxi, come meglio specificato nell’articolo 33, comma 4, 3° capoverso, del presente Regolamento. In caso di chiamata via radio è possibile uscire dall’ordine di arrivo negli stalli ed espletare il servizio richiesto. Le spese di utenza dei telefoni eventualmente installati nelle località di sosta sono a carico, in parti uguali, dei titolari di ogni singola licenza per l’esercizio del servizio di taxi. Analogamente, gli oneri per il servizio di “radiotaxi” sono a carico, in parti uguali, dei titolari di licenza di esercizio che se ne avvalgono. 6. E’ proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall’autovettura salvo per giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore a 30 minuti, riscontrabili dall’esposizione del “disco orario”. In questa circostanza, il conducente non può far valere priorità alcuna in capo all’utenza che richieda un servizio durante la sua assenza. 7. E’ consentito, ai taxi in servizio, lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli e simili per soddisfare in luogo la richiesta dell’utenza, anche in mancanza di appositi stalli di sosta, purché non rechino intralcio alla circolazione degli altri veicoli. 8. E’ vietato l’accodamento dei taxi fuori turno, qualora stabiliti, ovvero il carico dell’utenza in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso. Articolo 30 Tariffe 1. Le tariffe per il servizio di taxi e, più in generale, quelle relative alle condizioni di trasporto, vengono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all’articolo 4 del presente Regolamento. 2. E’ esente dal pagamento di qualsiasi tariffa il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap. Le tariffe adottate, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante lo stampato di cui al successivo articolo 5 dell’allegato “A” al presente Regolamento chiaramente leggibili, posti sul cruscotto all’interno della vettura o in altri luoghi dai quali gli stessi risultino comunque chiaramente leggibili. Articolo 31 Tassametro e prezzo del servizio 1. I taxi devono essere muniti di tassametro di tipo omologato, attraverso la lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. La lettura deve essere resa possibile anche in condizioni di oscurità mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature luminose. L’importo indicato sul tassametro deve intendersi omnicomprensivo, con esclusione di ogni altro supplemento, fatti salvi i pedaggi autostradali. 2. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’articolo 30, reca in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione e viene sigillato con piombatura a cura del Comando di Polizia Locale. 3. Gli interventi di rimozione della piombatura al tassametro al fine di provvedere alla manutenzione o alla modifica delle tariffe sono consentiti solo alla presenza del personale comunale e, di regola, sono effettuati presso la sede dell’Area Attività Produttive o del Comando Polizia Locale, luoghi nei quali dovrà essere obbligatoriamente effettuato l’intervento di ripiombatura. In deroga alla previsione precedente, nei casi in cui sia impossibile l’intervento presso la sede dell’Area Attività Produttive o del Comando di Polizia Locale a causa di guasti opportunamente documentati all’autovettura, è ammesso l’intervento di rimozione dei sigilli al tassametro anche in località diverse dagli Uffici comunali citati. 4. Il titolare della licenza taxi e l’eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento. 5. Il prezzo del servizio è esclusivamente quello indicato dal tassametro e comprende il costo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti con la Deliberazione di Giunta Comunale. 6. L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo regolarmente in funzione, come previsto dall’articolo 34, comma 2, 1° capoverso del presente Regolamento. 7. A richiesta dell’utente il conducente deve rilasciare ricevuta firmata indicante il prezzo della corsa con l’indicazione del numero della licenza di esercizio, della località di inizio e di fine della corsa, del giorno e dell’ora in cui è terminata. Le caratteristiche grafiche e dimensionali della ricevuta di cui sopra possono essere stabilite dall’Amministrazione Comunale. 8. In caso di contestazione sul prezzo della corsa, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata dall’utente, esclusivamente a titolo di deposito in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte dell’Amministrazione Comunale, sentite le parti. Dell’avvenuto deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia. A questo scopo, il conducente e/o l’utente daranno avviso dell’accaduto entro 2 giorni alla U.O. Commercio anche a mezzo fax, delle proprie generalità e del numero di licenza riportato sull’auto pubblica; il Dirigente dell’Area Attività Produttive convocherà l’utente ed il conducente dell’auto pubblica entro 10 giorni. Articolo 32 Taxi fuori servizio 1. Le auto pubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando: a) non siano in turno, qualora stabiliti dall’Amministrazione Comunale; b) avvengano guasti all’autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente, seguendo le indicazioni riportate al comma successivo; c) nei casi previsti dall’articolo 22 del presente Regolamento qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida; d) vengano ritirati, durante il turno, i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento, validi per l’espletamento del servizio; e) per malore del conducente. 2. Le auto pubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta “Fuori Servizio” e non potranno effettuare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta, ad eccezione dell’ipotesi prevista dal comma 3 del successivo articolo 33. 3. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata il servizio deve essere immediatamente sospeso ed il veicolo fatto rientrare in rimessa con visibile l’indicazione “Fuori servizio”. In questa circostanza, il guasto deve essere immediatamente segnalato all’utente e questi può chiedere di essere comunque condotto a destinazione; in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene concordato tra le parti sulla base delle tariffe vigenti in relazione al percorso ancora da compiere. In caso di contestazione, l’utente è tenuto a versare al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, trovando applicazione la procedura indicata dall’articolo 31, comma 8. 4. Le autopubbliche, quando fuori servizio, possono essere adibite ad uso proprio. TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO Articolo 33 Obblighi generali del conducente in servizio 1. Le richieste di servizio taxi, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di prelevamento dell’utenza ovvero dell’inizio del servizio, comportano l’obbligatorietà della prestazione solo se hanno ad oggetto il territorio comunale ovvero il bacino aeroportuale individuato a norma dell’art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 22/98, con le limitazioni di cui all’art. 4, comma 4, dell’allegato “A” alla D.G.R. n. VII/11948 del 24.01.2003. 2. Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti sopra indicati non comportano l’obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 50% del costo presunto del servizio, quantificato sulla base della tariffa chilometrica iniziale. 3. Il servizio richiesto da Organi di Polizia, ovvero da chiunque per soccorrere persone ferite o colte da malore, è obbligatorio nel rispetto dell’incolumità fisica dell’infortunato e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l’Amministrazione Comunale. 4. L’acquisizione del servizio e, conseguentemente, l’inizio della corsa, da parte delle autovetture in servizio di taxi può avvenire mediante: richiesta diretta avanzata all’auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi; richiesta diretta all’autopubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa; richiesta telefonica esclusivamente presso gli opportuni apparecchi, qualora appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi qualora istituita ovvero attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio di taxi. 5. I conducenti delle auto pubbliche da piazza hanno l’obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, fatte salve le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al numero massimo delle persone trasportabili, indicato nella carta di circolazione. 6. E’ obbligatorio il trasporto - solo e sempre unitamente ai passeggeri - di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell’apposito vano porta bagagli senza che l’autovettura si deteriori o si insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o dei colli trasportati si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia. 7. E’ obbligatorio il trasporto dei cani per non vedenti. 8. In deroga all’obbligo sancito dal comma 5 del presente articolo, il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate: da persone in stato di ebbrezza in conseguenza dell’abuso di bevande alcooliche o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; da bambini non accompagnati da persona maggiorenne; da persone con animali di qualsiasi specie, fatto salvo il caso di cui al comma 7; quando sussistano giustificati motivi di sicurezza. Articolo 34 Doveri del conducente in servizio 1. I conducenti di taxi, quando in servizio, hanno l’obbligo: di mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo; di avere il segnale “TAXI” illuminato nelle ore notturne quando il taxi risulta essere libero; di essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate, fatta salva la previsione di cui all’articolo 29,comma 6 del presente Regolamento; di fornire all’utente, se richiesto, chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa; di rispettare i turni, qualora stabiliti, e gli orari di servizio; di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze del territorio comunale e dei Comuni compresi nel bacino aeroportuale; di vestire con decoro e di essere curati nella persona; di mantenere, in ogni circostanza, un comportamento corretto nei confronti degli utenti; di aiutare a salire e scendere, qualora sia richiesto, gli utenti e caricare / scaricare loro gli eventuali bagagli (e/o eventuali supporti necessari alla loro mobilità), nonché prestare tutta l’assistenza necessaria alle persone anziane nonché ai soggetti portatori di handicap; di tenere, all’interno del veicolo la licenza, unitamente agli altri documenti di circolazione ed esibirla ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza delle norme sulla circolazione stradale; di osservare le norme di servizio emanate dall’Area Attività Produttive, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Polizia Locale, nonché tutte le disposizioni di Legge e i Regolamenti vigenti in materia. 2. I conducenti dei taxi devono, all’inizio della corsa: azionare il tassametro al momento dell’impegno, anche se l’utente ha dei bagagli al seguito e, più precisamente: al momento in cui viene chiesto il servizio direttamente dall’utente; al momento della partenza, quando la richiesta pervenga a mezzo telefono posto nelle località di stazionamento; non prima che si riceva la chiamata radio, qualora il servizio sia organizzato a mezzo di radio-taxi; assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente; accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente. 3. I conducenti dei taxi devono, durante la corsa: mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento; avvertire immediatamente l’utente degli eventuali supplementi di tariffa non appena sorga il diritto di applicarli; effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l’utente non chieda di seguire un percorso diverso; far constatare all’utente la cifra indicata dal tassametro all’atto di uscire dai confini del Comune di Bollate; ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno. 4. I conducenti di taxi in servizio devono, infine, al termine della corsa: arrestare il tassametro nel momento in cui il veicolo si ferma; far prendere visione all’utente del prezzo della corsa, specificando gli eventuali supplementi tariffari applicati; accertarsi che l’utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno dell’autovettura; azzerare il tassametro. Nell’ipotesi in cui vengano reperiti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli, al più presto, al Comando Polizia Locale territorialmente competente. Articolo 35 Atti vietati al conducente 1. Al conducente di taxi è vietato: accettare prenotazioni in qualsiasi forma, ad eccezione delle chiamate effettuate con il radio-taxi; togliere, ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo; effettuare il servizio di trasporto utenti con il segnale “fuori servizio”; consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee, anche se munite di patente idonea; applicare, nell’autovettura, contrassegni che non siano autorizzati dal Comune o previsti dal presente Regolamento; ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime e fatta salva la circostanza contemplata dall’articolo 21; in tale ipotesi la corsa deve comunque considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie del taxi collettivo di cui all’articolo 3 del presente Regolamento; ospitare o tenere sull’autovettura persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio, anche durante i periodi di sosta ad eccezione di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 33; adibire l’autovettura in servizio alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello di taxi, anche se a scopo di beneficenza; interrompere la corsa, eccettuati i casi di forza maggiore e quelli previsti dal comma 8 dell’articolo 33 e dall’articolo 37; pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro e gli eventuali supplementi dovuti; fumare, consumare cibi e tenere la radio ad alto volume; non osservare l’ordine di posizionamento nelle località stabilite ai sensi dell’articolo 29; lavare i veicoli ed effettuarne la manutenzione nelle località stabilite per lo stazionamento degli stessi, eccettuate le piccole riparazioni di evidente prima necessità, quali sostituzione pneumatici forati, ecc. Articolo 36 Doveri degli utenti 1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente taxi e, al termine della corsa, corrispondere la tariffa richiesta. Articolo 37 Atti vietati e facoltà degli utenti del servizio 1. Agli utenti del servizio di taxi è vietato: salire e scendere dal veicolo in movimento; portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentano spigoli taglienti od appuntiti o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi; aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento; insudiciare o danneggiare l’autovettura o le sue apparecchiature; distribuire oggetti a scopo di pubblicità; distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza; fare schiamazzi o rumori molesti; distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio; fumare nelle autovetture; consumare cibi o bevande all’interno dell’autovettura; compiere atti contrari alla decenza. 2. L’inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui al precedente articolo 36 dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l’obbligo, per l’utente, di corrispondere la somma sino a quel momento indicata dal tassametro. 3. L’utente del servizio ha facoltà di chiedere, a suo favore, la sosta di attesa dell’auto pubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l’utente deve pagare subito il prezzo della corsa già effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per 60 minuti di fermata. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l’indicazione del numero della licenza, del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stata richiesta l’attesa. Trascorso inutilmente il predetto termine, il conducente dell’autopubblica è da considerarsi libero e deve allontanarsi dal luogo dell’attesa per riprendere il normale servizio. TITOLO VI SANZIONI Articolo 38 Ritiro dei contrassegni e della licenza 1. Il personale del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia devono provvedere al ritiro della licenza di esercizio quando accertino che il taxi è in circolazione: con i contrassegni di cui all’allegato “A” contraffatti o alterati; condotto, in servizio, da persona non iscritta al Ruolo Provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea di cui all’articolo 9 della Legge Regionale; con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale e/o con sigilli apposti sul tassametro alterati o rimossi; non ottemperando all’obbligo della verifica di controllo annuale e/o straordinaria ai sensi dell’articolo 24 del presente Regolamento, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine assegnato dopo la scadenza annuale della stessa; sprovvisto dei documenti di circolazione e/o guida del conducente o del veicolo, in conseguenza a violazione a norme del Codice della Strada che comportano il ritiro immediato degli stessi; non ottemperando all’assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta. 2. Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni dell’autovettura di cui all’allegato “A” al presente Regolamento. Detti documenti dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell’articolo 216 del Codice della Strada, ad avvenuto adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida. L’avvenuto ritiro viene riportato nel verbale di contestazione della violazione accertata. Articolo 39 Ritiro cautelativo della licenza 1. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive dispone il ritiro cautelativo della licenza nei seguenti casi: a) alla presenza di documentati motivi tali da ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza; b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale. 2. In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso la U.O. Commercio, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida secondo le previsioni di cui all’articolo 20, oppure dell’istituto della collaborazione familiare, ai sensi dell’articolo 21 del presente Regolamento. Articolo 40 Sospensione della licenza 1. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive dispone la sospensione della licenza in caso di: violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge Regionale, nei casi di inosservanza all’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico; a seguito di interruzione del servizio senza giustificato motivo, salvi i casi previsti dall’articolo 33 del presente Regolamento; a seguito di accertamento di violazione di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o con uso di sostanze stupefacenti o psicotrope); a seguito di accertamento di violazione all’obbligo di pubblicità dei prezzi e di messa a disposizione dell’utenza delle tariffe e delle avvertenze ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato “A” al presente Regolamento; 2. Il periodo di sospensione della licenza è compreso tra un termine minimo di 1 giorno ed un termine massimo di 90 giorni. 3. Il procedimento inizia con la comunicazione ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., notificata al titolare della licenza, dopo aver sentito la Commissione comunale di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, da inviare entro 20 giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto illecito che comporta l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo. 4. Nella comunicazione di cui al comma precedente il Dirigente dell’Area Attività Produttive richiama le violazioni accertate ed invita il titolare della licenza a far pervenire eventuali scritti difensivi o richieste di audizione in merito agli addebiti contestati, nel termine massimo di giorni 15. 5. Il trasgressore può chiedere, con atto scritto, che le ragioni a sua difesa, le deduzioni od il verbale di audizione personale diventino anche parte del procedimento di ricorso all’eventuale sanzione amministrativa applicata, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il Dirigente dell’Area Attività Produttive responsabile dell’emanazione del provvedimento, decide in merito entro gli ulteriori 15 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi o dall’audizione personale. 7. Il provvedimento di sospensione emanato viene immediatamente notificato all’interessato e lo stesso contiene l’intimazione alla consegna della licenza di esercizio direttamente all’Agente notificatore il quale ne curerà direttamente il deposito presso la U.O. Commercio. 8. Qualora il titolare non sia residente nel Comune di Bollate la consegna della licenza di esercizio e dei contrassegni è validamente effettuata per il tramite del Comando Polizia Locale del luogo che sarà delegato alla notifica del provvedimento. Nella richiesta di notifica in delega si avrà cura di riportare l’obbligo di un tempestivo invio dei documenti ritirati al Comando di P.L. di Bollate, che a sua volta provvederà al deposito presso la U.O. Commercio. 9. La sospensione decorre dalla data di emanazione del provvedimento; oltre detto termine, la licenza è immediatamente restituita all’avente diritto. Qualora il provvedimento di sospensione termini in giorno festivo o di chiusura della U.O. Commercio, la restituzione è validamente effettuata al primo giorno di apertura dello stesso o, in subordine, delegando altro Ufficio dell’Amministrazione o il Comando di Polizia Locale. 10. Qualora il provvedimento di sospensione sia emesso per violazioni commesse da sostituti alla guida o da collaboratori familiari ai sensi degli articoli 20 e 21 del presente Regolamento, la sospensione della licenza di esercizio non opera in capo al titolare ma il provvedimento si applica, con la procedure previste dal presente articolo, esclusivamente nei confronti degli atti rispettivamente indicati ai commi 6 e 4 dei citati articoli, che costituiscono parte integrante della licenza. Articolo 41 Revoca della licenza 1. Il Dirigente, sentita la Commissione comunale di cui all’articolo 4, revoca la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle fattispecie di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della Legge Regionale. 2. Il Dirigente, sentita la Commissione sopra citata, può inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che: a) abbia riportato, nell’ultimo quinquennio, sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per gravi violazioni; b) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 22 del presente Regolamento; c) abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento. Articolo 42 Decadenza della licenza 1. Il Dirigente, sentita la Commissione comunale di cui all’articolo 4, dichiara la decadenza della licenza di esercizio nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), e), f) l), m) e n); b) gestione della licenza al di fuori delle forme previste dal presente Regolamento; c) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento. d) per avvenuta irrogazione di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un quinquennio, giusto quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della Legge Regionale; e) per rinuncia esplicita del titolare; f) per fallimento del titolare della licenza. Articolo 43 Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza 1. I provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all’interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme del presente Regolamento, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse. 2. La diffida di cui al comma 1 costituisce atto di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i. 3. La licenza di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento. Articolo 44 Sanzioni pecuniarie 1. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza, adibisce un veicolo a servizio di taxi è soggetto alla sanzione amministrativa e a quella accessoria prevista dall’articolo 86, comma 2, del vigente Codice della Strada. 2. Chiunque, pur essendo munito di licenza, non ottempera alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e di quelle contenute nel presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 86, comma 3, del vigente Codice della Strada. 3. Le violazioni alle seguenti norme contenute nel presente Regolamento sono invece punite con le sottoriportate sanzioni amministrative: a) Articolo 25, 1° fattispecie: circolazione senza avere al seguito i documenti di guida ai sensi del vigente Codice della Strada: Sanzione amministrativa di cui all’articolo 180, commi 1 e 7 del Codice della Strada b) Articolo 37, comma 1: inosservanza, da parte degli utenti delle norme di comportamento elencate Sanzione amministrativa da € 40 a € 240 (è fatto salvo, per il conducente, il diritto di interruzione della corsa ai sensi del comma 2) 4. Le violazioni alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento e non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa da € 25 a € 500. TITOLO VII NORME FINALI Articolo 45 Rinvio ad altre norme 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina del Codice della Strada, della Legge, della Legge Regionale nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia. Articolo 46 Consegna del Regolamento al titolare di licenza 1. La U.O. Commercio, all’atto del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, consegna al titolare della stessa copia del presente Regolamento. ALLEGATO “A” CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI TAXI Articolo 1 Caratteristiche generali delle autovetture 1. Le autovetture per l’esercizio del servizio di taxi, salva l’immatricolazione ai sensi del Codice della Strada, devono avere almeno cinque posti compreso il conducente, essere munite di idoneo vano portabagagli. 2. La carrozzeria deve essere di tipo chiuso, con almeno quattro portiere laterali di accesso. 3. I cristalli di tutte le portiere laterali devono essere apribili. 4. Tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio del servizio di taxi dovranno essere muniti di marmitta catalitica. Articolo 2 Caratteristiche esterne 1. Le autovetture in servizio di taxi devono presentare le seguenti caratteristiche esterne: a) Colorazione La carrozzeria deve essere di colore bianco, con le caratteristiche previste dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 19 novembre 1992. L’obbligo di colorazione non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall’origine, quali ad esempio le fasce laterali e i paraurti. Tale colorazione deve essere effettuata a spruzzo a fuoco. Al disotto del vano finestrini è altresì apposta una fascia, avente le caratteristiche di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, di colore azzurro di altezza di cm. 6. b) Stemma identificativo comunale Sulle portiere laterali, all’interno della fascia di cui alla lettera a), deve essere applicato lo stemma del Comune di Bollate, avente medesima altezza della stessa; c) Segnale luminoso “TAXI”: Il segnale luminoso “TAXI” di cui all’articolo 12, comma 3, della Legge deve essere collocato sul tetto della vettura in prossimità del margine superiore del cristallo anteriore. Il segnale luminoso ed i relativi supporti devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza. d) Accessori Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, copriruote, eventuali ghiere dei proiettori, cornici o guarnizioni dei cristalli devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell’autovettura omologata secondo le prescrizioni delle leggi vigenti. Articolo 3 Caratteristiche interne a) Tappeti Il pavimento del veicolo deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile. b) Maniglie di sostegno Ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri. Articolo 4 Contrassegno 1. Ogni autovettura deve recare, nella parte posteriore, preferibilmente in posizione laterale alla targa, un contrassegno avente le sottoriportate caratteristiche: Servizio pubblico Licenza n. 0/00 2. Il contrassegno, solidamente fissato alla carrozzeria, è reso inamovibile da apposita piombatura, localizzata di preferenza all’interno del portellone posteriore, effettuata dal Comando Polizia Locale. 3. E’ realizzato in acciaio o alluminio anodizzato con scritte nere incise; la scritta “Città di Bollate” presenta altezza di mm. 12, la scritta “Servizio pubblico” presenta altezza di mm. 10 e la scritta “Licenza n…..”, altezza pari a mm. 8. Tra la scritta “Città di Bollate” e “Servizio pubblico” è inciso lo stemma comunale, a colori, di altezza pari a mm. 45 e larghezza pari a mm. 30 Il contrassegno presenta la base larga mm. 120; i due lati di lunghezza pari a mm. 100 sono perpendicolare alla base e il lato superiore si presenta curvo. L’altezza massima del contrassegno è pari a mm.110. 4. Il contrassegno è fornito dall’Amministrazione Comunale all’atto del rilascio della licenza, a spese del titolare della stessa e contestualmente vengono concordate le modalità di applicazione e piombatura dello stesso. 5. I contrassegni devono essere sempre mantenuti perfettamente visibili e leggibili. Articolo 5 Tariffe e avvertenze 1. Lo stampato riportante le tariffe in vigore per l’esercizio del servizio di taxi e un sunto degli articoli 37 e 38 del presente Regolamento, sono forniti al titolare della licenza, all’atto del rilascio della stessa, dalla U.O. Commercio e devono essere tenuti a disposizione dell’utenza nella parte posteriore della vettura. Articolo 6 Tassametro 1. Il tassametro di cui all’articolo 31 del presente Regolamento deve essere collocato all’interno dell’autovettura, fissato alla plancia, dalla parte opposta al conducente, oppure in posizione centrale, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. In ogni caso deve essere sempre ben visibile da parte degli utenti. Articolo 7 Pubblicità 1. La U.O. Commercio può autorizzare forme di pubblicità all’interno e all’esterno delle autovetture nei modi e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Articolo 8 Distintivi del turno di servizio 1. Nei casi di istituzione di turni di servizio, ogni autovettura deve essere altresì munita di due distintivi, anche adesivi, recanti l’indicazione dello stesso, forniti dalla U.O. Commercio (a spese del titolare) all’atto dell’istituzione del servizio turnato. 2. I distintivi devono essere collocati nel seguente modo: uno deve essere applicato sul lunotto posteriore, in alto e a destra, secondo la direzione di marcia; l’altro deve essere applicato sul parabrezza, in alto e in mezzo. Il contrassegno si presenta di forma quadrata di dimensioni di mm. 100 per lato. La scritte “Città di Bollate” e “TAXI” presentano altezza di mm. 15, le scritte “Turno” e “di servizio” presentano altezza di mm. 10 e il numero indicante il turno di servizio presenta altezza di mm 90. 3. Le caratteristiche del distintivo sono le seguenti: Città di Bollate TAXI Turno 1 di servizio 4. L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione comunale di cui all’articolo 4 del presente regolamento, può individuare altre forme per l’indicazione del turno di servizio dei taxi.