Memoria Difensiva

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Memoria Difensiva
R.C.L. n. 2084/13
Dott. Benini
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
MEMORIA DIFENSIVA
PER L’IPAB CASA DI RIPOSO “BENEDETTO ALBERTINI”
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA IN CAUSA
*
Nella causa avanti al Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 2084/13 RCL
promossa da:
- LIDIA DANITA, con gli avvocati Luigi Meduri e Roberto Tosetto,
contro
- IPAB CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI, con gli avvocati
Franco Balbi, Carolina Paiola e Fabio Dal Seno.
*
L’IPAB Casa di Riposo benedetto Albertini, con sede in Via del Donatore di
Sangue n. 4, 37063 Isola della Scala (VR), P. Iva 80024840235 (doc. 1 statuto), nella persona del Commissario Straordinario Regionale e legale
rappresentante pro tempore dott. Mirko Rugolo (doc. 2 – delibera di nomina;
doc. 3 - carta d’identità), rappresentata e difesa (doc. 4) dagli avvocati Franco
Balbi
(CF
BLBFNC55A04F918I,
fax
045591321
pec
[email protected]), Carolina Paiola (C.F. CF PLACLN75A54L840C,
fax 045591321, pec [email protected]) e Fabio Dal Seno (C.F.
DLSFBA77C07C890I,
fax
045/8016096,
pec
[email protected]) del foro di Verona, con domicilio eletto
presso e nello studio di quest’ultimo in via Franco Faccio n. 1, Verona, giusta
procura a margine del presente atto, si costituisce nel presente giudizio ed
osserva quanto segue.
Premessa
Con ricorso depositato in data 26.08.2013 (doc. 5 – ricorso originale notificato)
presso il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, che emetteva il decreto del
30.08.2013 fissando l’udienza per il giorno 08.10.2013, la ricorrente conveniva
in giudizio l’IPAB Casa di Riposo benedetto Albertini, notificandole i suddetti
atti presso la sede legale, innanzi a codesta autorità.
La ricorrente chiede, previo accertamento dell’inefficacia, dell’illegittimità e/o
della nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice con comunicazione
datata 13.02.2013, di:
-
annullare il licenziamento e reintegrare la lavoratrice con corresponsione di
indennità risarcitoria(o in alternativa un’indennità pari a 15 mensilità);
-
in subordine, condannare l’Ente al pagamento di una indennità risarcitoria
pari a 24 mensilità;
-
in ulteriore subordine, condannare l’Ente al pagamento di una indennità
risarcitoria pari a 12 mensilità;
-
in ulteriore subordine, condannare l’Ente a ripristinare il rapporto di lavoro
ed al pagamento di una somma pari alle retribuzioni maturate dalla data del
licenziamento all’effettivo reintegro;
-
in ulteriore subordine, condannare l’Ente a riassumere la lavoratrice nel
termine di tre giorni o a corrispondere un’indennità pari a 6 mensilità;
-
in ulteriore subordine, accertare l’illegittimità degli intercorsi contratti di
collaborazione a progetto e condannare l’Ente al pagamento di una somma
pari a 24 o 27 mensilità.
***
Visto l’atto introduttivo, l’esponente patrocinio contesta tutto quanto ex
adverso dedotto, prodotto e richiesto, in fatto e diritto, in quanto irrituale,
improcedibile, infondato e non provato.
2
Per comprendere l’infondatezza della domanda spiegata da parte ricorrente è
necessario chiarire, innanzitutto, i fatti di causa, al fine di fornire un
complessivo quadro cognitivo al giudice adito, prima di affrontare le questioni
in diritto e giungere quindi alle conclusioni
La presente comparsa risulta così strutturata:
Cap. 1 - FATTO
1.1 Sui recenti eventi che hanno interessato l’IPAB Albertini
1.2 Sull’attività svolta dalla ricorrente
Cap. 2 – MOTIVI DI DIRITTO
2.1 Sulla natura giuridica dell’IPAB Albertini e sull’art. 36 comma 5 D.
Lgs. n. 165/2001
2.2. Sui contratti di collaborazione a progetto
Cap. 3 – LA CHIAMATA IN CAUSA DEL SIG. RINO GOZZI E DEL
RAG. GIANLUCA ALBERTI IN QUALITA’ DI SEGRETARIO
DIRETTORE PRO TEMPORE
Cap.
4
–
L’ISTANZA
PER
LA
CHIAMATA
IN
CAUSA
DELL’ASSICURAZIONE LLOYD’S
CONCLUSIONI
*
Cap. 1) - FATTO
1.1 Sui recenti eventi che hanno interessato l’IPAB Albertini
1) Negli ultimi giorni del mese di dicembre 2012, a seguito dell’avvenuta
notificazione personale all’allora Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini, dott. Marco Biasia, di
documentazione inerente ad un procedimento penale pendente per mancati
versamenti di contributi, sono stati avviati controlli in ordine all’operato del
3
rag. Gianluca Alberti, il quale ha svolto sino al 2009 l’incarico di ragioniere
economo e dal 2009 al 2013 quello di Segretario Direttore.
2) Con due successive lettere datate rispettivamente 16.01.2013 e 13.03.2013
sono stati contestati numerosi e significativi inadempimenti al citato Segretario
Direttore, con conseguente irrogazione del provvedimento disciplinare del
licenziamento
tramite
comunicazione
datata
10.05.2013
(doc.
6).
3) Preso atto delle gravi irregolarità riscontrate direttamente dal Cda in capo al
Segretario-Direttore, rag. Alberti, e delle ulteriori irregolarità rilevate dalla
Direzione Regionale Attività Ispettiva e Vigilanza Settore Socio-Sanitario
(riassunte nella Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 523 del
16.04.2013 - doc. 2), la Giunta regionale Veneto ha dichiarato sciolto il CdA
della Casa di Riposo e nominato Commissario straordinario regionale il dott.
Mirko Rugolo, il quale si è insediato nelle settimane successive.
4) I componenti dell’ultimo CdA in carica prima della nomina del
Commissario straordinario hanno altresì sporto denuncia nei confronti del
Segretario Direttore rag. Alberti, rimproverando allo stesso di aver, tra l’altro,
utilizzato svariati documenti ufficiali della Casa di Riposo riportanti firme non
autografe dei consiglieri medesimi e riferendo anche alla Regione Veneto con
lettera datata 24.01.2013 sugli inadempimenti di Alberti (doc. 7)
5) Il citato rag. Gianluca Alberti ha svolto sino dal 2009 l’incarico di ragioniere
economo e dal 2009 quello di Segretario Direttore, fin dall’inizio con ampio
mandato di gestione soprattutto nella redazione e poi anche nella autonoma
stipula della documentazione inerente la gestione del personale.
5) Risulta quindi evidente che, essendo stato licenziato nel maggio 2013 per
gravi inadempienze il Segretario Direttore in carica dal 2009 (e
precedentemente incaricato della Ragioneria Economato) a cui erano affidati in
via esclusiva tutti gli adempimenti in materia di organizzazione del lavoro ed
4
essendo pendente una controversia con rivolti anche penali, l’IPAB non
dispone di informazioni sufficienti per poter articolare pienamente la propria
difesa in un tempo così ridotto ed inoltre si rappresenta l’elevata probabilità che
parte della documentazione non sia più disponibile in quanto artatamente
sottratta od occultata.
1.2 Sull’attività svolta dalla ricorrente
6) Ciò doverosamente premesso, si può agevolmente constatare che,
diversamente da quanto affermato nel ricorso introduttivo:
- secondo quanto consta, al momento dell’inizio della propria collaborazione
con la convenuta (doc. 8 contratti) , la Signora Lidia Danita comunicò
espressamente all’allora ragioniere economo Gianluca Alberti che non
intendeva instaurare un rapporto di lavoro subordinato;
- quanto sopra poiché la Signora Danita prestava la propria opera lavorativa
contestualmente in favore di diversi soggetti giuridici e manifestava l’esigenza
di poter gestire autonomamente il proprio tempo di lavoro;
7) Da una rapida ricerca effettuata sulla rete Internet (doc. 9), parrebbe che, in
costanza del rapporto lavorativo con la Casa di Risposo Benedetto Albertini, la
ricorrente ricoprisse le mansioni di infermiera anche presso altra struttura per
anziani di proprietà del Comune di Verona denominata “Casa Serena” e gestita
dalla Fondazione Pia Opera Ciccarelli.
8) Infatti, secondo quanto consta, la lavoratrice:
a) comunicava settimanalmente gli orari nei quali avrebbe potuto prestare la
propria opera presso la Casa di riposo Albertini:
b) qualora avesse avuto bisogno o voglia di non prestare la propria opera
lavorativa l’odierna ricorrente lo comunicava alla Casa di Riposo Albertini
senza obbligo di fornire giustificazione alcuna;
5
c) la comunicazione dei propri orari veniva dall’odierna ricorrente
comunicata al fine di consentire il coordinamento con l’attività della
struttura;
d) secondo quanto consta non risponde al vero che il compenso della Signora
Danita fosse determinato su base oraria bensì sul valore complessivo
dedotto in contratto, salva la corresponsione periodica di anticipi a
richiesta della lavoratrice;
e) secondo quanto consta la lavoratrice, per sua comodità e facilità di
programmazione nelle spese personali, chiese fosse corrisposto un anticipo
con cadenza mensile;
f) quanto riportato nei cedolini paga quale data di “assunzione” corrisponde
ad un mero errore materiale non valevole quale dichiarazione di scienza
alcuna;
g) nel caso della Signora Danita, il timbro del cartellino era richiesto
esclusivamente per motivazioni legate alla sicurezza della struttura, ossia
per l’esigenza di sapere quali persone erano presenti presso la stessa;
9) La lavoratrice nulla dice in relazione alla compatibilità o meno del rapporto
lavorativo con Fondazione Pia Opera Ciccarelli con l’attività svolta presso
l’IPAB, né tantomeno riferisce in ordine ad eventuali aumenti dell’orario
lavorativo presso la citata Fondazione a seguito della cessazione dell’incarico
presso la Casa di Riposo Albertini.
***
Cap. 2 - MOTIVI DI DIRITTO
2.1 Sulla natura giuridica dell’IPAB Albertini e sull’art. 36 comma 5 D. Lgs.
n. 165/2001
La difesa della ricorrente sostiene erroneamente che l’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini sarebbe un “ente pubblico economico” e da tale
6
inquadramento farebbe discendere la mancata applicazione alla fattispecie in
esame del divieto di conversione di un rapporto di lavoro subordinato dei
contratti atipici in violazione di legge, sancito per il pubblico impiego dall’art.
36 del D. Lgs. n. 165/2001.
Le considerazioni di parte ricorrente sulla natura giuridica dell’Ente appaiono
incomprensibili e comunque non aderenti alla realtà dell’IPAB Albertini, così
come risulta errata la conclusione circa la mancata applicazione del divieto di
conversione di un rapporto di lavoro subordinato dei contratti atipici in
violazione di legge.
***
Sulla natura giuridica dell’IPAB Casa di Riposo Albertini
La disciplina sulla natura privatistica o pubblicistica delle IPAB è stata oggetto
di numerosi interventi normativi e distingue IPAB con natura privatistica da
IPAB con natura pubblicistica.
IPAB con natura privatistica
La disciplina è contenuta nel d.p.c.m. del 16.02.1990 secondo il quale ai sensi
dell’articolo 1 c. 3 al fine del riconoscimento della natura privatistica dell’Ente
sono previsti come requisiti tra loro alternativi:
1.
il carattere associativo;
2.
il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
3.
l’ispirazione religiosa.
Carattere associativo
Al fine del riconoscimento del carattere associativo l’art. 1 c. 4 richiede
congiuntamente i seguenti elementi:
•
costituzione dell'Ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori
privati;
7
•
esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo
qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'Ente, nel senso che
i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei
componenti dell'organo collegiale deliberante;
•
esplicazione dell'attività dell'Ente anche sulla base delle prestazioni
volontarie dei soci.
Istituzione promossa ed amministrata da privati
Ai sensi dell’articolo 1 c. 5, tale requisito sussiste quando ricorrano
congiuntamente i seguenti elementi:
•
atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
•
esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da
parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei
componenti dell'organo deliberante;
•
che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti
dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della
stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività
istituzionale.
Ispirazione religiosa
Ai sensi dell’articolo 1 c. 6, infine, per il riconoscimento dell’ispirazione
religiosa in capo all’Ente sono richiesti congiuntamente i seguenti elementi:
•
attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque
inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più
generale finalità religiosa;
•
collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per
il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di
ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti
8
di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione
di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
IPAB con natura pubblicistica
La disciplina è contenuta all’interno della Legge n. 328 del 2000 relativa al
“Riordinamento del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza” al capo II intitolato “Aziende di servizi”. Le disposizioni del
suddetto capo prevedono il mantenimento della personalità di diritto pubblico a
seguito della trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).
In base all’articolo 10 di tale legge è stato emanato il D. Lgs. n. 207 del 2001
intitolato “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza”.
In considerazione del quadro normativo di riferimento e del contenuto dello
Statuto dell’Ente è possibile affermare la natura pubblica della Casa di Riposo
“Benedetto Albertini” e la conseguente applicazione della normativa sul
pubblico impiego.
Ciò risulta confermato anche dal fatto che l’Ente non presenta gli elementi
richiesti dal d.p.c.m. del 16.02.1990 previsti per le IPAB di natura privatistica.
Il fatto che il suddetto decreto sia posto come parametro di riferimento è stato
sostenuto anche in una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
secondo la quale la natura pubblica o privata di tali Enti deve essere accertata
di volta in volta dall’Autorità Giudiziaria ordinaria facendo ricorso ai criteri
indicati dal suddetto decreto (ex multis: Cass. Civ. Sez. Unite Ordinanza,
02.12.2008, n. 10365; Cass. Civ. Sez. Unite Ordinanza, 06.05.2009, n. 10365;
Cass. Civ. Sez. Unite, 27.01.2012, n. 1151).
Certamente suggestivo sebbene infondato il tentativo di inquadrare l’IPAB
Albertini tra gli “enti pubblici economici” in forza del fatto che il citato Ente
perseguirebbe il pareggio del bilancio.
9
Fermo restando che l’inquadramento come “ente pubblico economico”
dovrebbe essere previsto per statuto o per legge – e così non è nel caso di
specie -, basti in questa sede rilevare che gli enti pubblici economici sono stati
quasi interamente trasformati in società per azioni detenute dallo Stato e che in
nessun caso si può ricondurre a tale figura un ente il cui acronimo stesso
“IPAB” (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza), indica la sua natura
“non economica”.
Lo statuto chiarisce in modo inequivoco che l’IPAB è un “Ente Morale”,
definendolo chiaramente come tale sia nelle premesse, sia nell’art. 1.
Attualizzando tale indicazione, l’IPAB è un “Ente Pubblico Non Territoriale”,
per il quale di pareggio di bilancio è divenuto negli anni, grazie alle riforme
costituzionali del 2012 ed alla legislazione attuativa di tali riforme, un principio
avente copertura addirittura costituzionale, come risulta facilmente appurabile
dalla lettura del documento redatto nel febbraio 2013 dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed intitolato “L’attuazione del principio
costituzionale del pareggio di bilancio” (doc. 10).
La storia, lo statuto e la legislazione escludono espressamente l’inquadramento
dell’IPAB Albertini come “ente pubblico economico”.
***
Sul divieto previsto dall’art. 36 comma 5 D. Lgs. n. 165/2001
Il citato art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: “In ogni caso, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime
pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
10
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo
nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo
o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente
decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del
dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”.
Anche a voler ritenere violata una qualche disposizione imperativa in materia
di assunzione, comunque non si potrebbe ritenere sussistente un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato tra la lavoratrice e l’IPAB.
***
In estrema sintesi, non vi sono dunque dubbi sulla natura giuridica pubblica
dell’IPAB, né sulla effettiva applicabilità dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n.
165/2001.
Ulteriore conferma perviene anche da un ragionamento a contrario.
Infatti, diversamente argomentano e ritenendo (erroneamente) che il rapporto di
lavoro diventi a tempo indeterminato, si giunge inevitabilmente a violare tutta
la normativa che impone l’obbligo di assunzione in un Ente Pubblico
esclusivamente tramite concorso pubblico.
***
2.2. Sui contratti di collaborazione a progetto
L’art. 69 del d.lgs. 276/2003 prevede (nella formulazione antecedente le
modifiche apportate dalla cosiddetta legge Fornero n. 92 del 2012) che “i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto”.
11
Il secondo comma, da leggersi in stretta connessione ed interdipendenza con il
primo, del quale costituisce completamento e logica conseguenza, precisa che
“qualora venga accertato dal Giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”.
Il secondo comma rende evidente come non sia possibile considerare la
sanzione della conversione del rapporto effetto di una presunzione assoluta:
diversamente perderebbe qualsivoglia senso l’inserimento nel disposto
normativo della locuzione “qualora il Giudice accerti”.
A sostegno di quanto sora si veda, tra le tante, ad esempio la pronuncia della
Corte d’Appello dell’Aquila, 23 gennaio 2013 n. 1342, nella quale
espressamente che “non può dirsi che l’appellante – di tanto onerato – abbia
dato prova della ricorrenza inter partes, di un rapporto di lavoro subordinato”
dovendo “pure considerarsi che anche per il lavoro a progetto sono previste
forme di coordinamento del lavoratore da parte del committente circa
l’esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. art. 62 comma 1 lett. d) D.Lgs
citato e che la giurisprudenza di vertice (Cass. N. 20002/2004, n. 26986/2009)
ha in più occasioni precisato che in esse rientrano anche disposizioni e
direttive emesse nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, purchè non siano
assidue e tali da privare il lavoratore di qualsiasi autonomia”.
Si ritiene dunque che la lavoratrice debba assolvere l’onere probatorio sulla
stessa gravante circa le asserite effettive modalità di svolgimento del rapporto
per il quale è causa chiedendo sin d’ora, nel caso il Giudice adito aderisse
all’orientamento che rinviene un’inversione dell’onere della prova in capo a
parte resistente, di essere ammessi a prova contraria, nonostante le difficoltà già
rappresentante circa la conoscenza indiretta delle circostanze.
12
***
Sulla legittimita’ della risoluzione del rapporto de quo
In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui nel caso de quo fosse ritenuto
sussistente un rapporto di lavoro subordinato, si rammenta che – in
considerazione della natura di ente pubblico del datore di lavoro – non è
applicabile il regime sanzionatorio invocato dalla ricorrente, né sotto il profilo
del contestato mancato rispetto degli aspetti formali del licenziamento, né sotto
il profilo del regime sanzionatorio ex lege 92/12 essendo la stessa normativa
non applicabile.
E’ infatti noto come l’art. 1, comma 8 della legge 92 del 2012 attribuisce al
Ministro della funzione pubblica, sentite le parti sindacali il potere di definire,
anche
mediante
iniziative
normative,
le
modalità
e
i
tempi
per
l’armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti della pubblica
amministrazione: orbene, non vi è subbio alcuno sul fatto che la legge
cosiddetta Fornero nulla preveda “espressamente” in punto di licenziamenti
nella pubblica amministrazione.
Né è dato rinvenire una deroga riguardante la pubblica amministrazione circa la
“sopravvivenza” per tale limitato ambito della precedente formulazione
dell’art. 18 della legge 300 del 1970.
***
Cap. 3 – LA CHIAMATA IN CAUSA DEL SIG. RINO GOZZI E DEL
RAG. GIANLUCA ALBERTI IN QUALITA’ DI SEGRETERIO
DIRETTORE
Il sig. Rino Gozzi ha ricoperto l’incarico di Segretario Direttore per circa
vent’anni sino al 2009 e successivamente è subentrato nella carica il rag.
Gianluca Alberti rimasto in carica sino al licenziamento avvenuto nel 2013
(doc. 11 verbale di Cda del 24.02.2009).
13
Quest’ultimo già prima del 2009 gestiva di fatto tutti gli adempimenti legati
alla gestione del personale.
L’art. 13 dello Statuto recita espressamente: “Al livello apicale della pianta
organica del personale della Casa di Riposo è collocato il Segretario Direttore
dell’Ente. Il Segretario Direttore è il responsabile della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa dell’Istituzione e come tale adotta tutti i
provvedimenti (Determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e
strumentali disponibili, rispondendo dei risultati ottenuti”
Nella realtà dei fatti il Segretario Direttore Alberti ha posto in essere in via del
tutto autonoma tutte le scelte e le attività riguardanti il personale, tra cui in
particolare:
la
verifica
delle
figure
necessarie
per
mantenere
l’autorizzazione/accreditamento regionale rispetto ai servizi erogati, la scelta
del personale, l’assunzione, la tipologia ed il contenuto contrattuale, la
redazione delle buste paga, l’organizzazione dei servizi, i pagamenti relativi al
personale, etc.
Per previsione statutaria, il diretto responsabile di eventuali gestioni non
corrette dell’inquadramento contrattuale applicato alla odierna ricorrente è il
Segretario Direttore pro tempore.
Pertanto il sig. Rino Gozzi ed il rag. Gianluca Alberti, per quanto di rispettiva
responsabilità, dovranno tenere indenne l’Ente da ogni eventuale richiesta
dovesse essere accolta nel presente procedimento.
***
Cap. 4 – LA CHIAMATA IN CAUSA DELL’ASSICURAZIONE
LLOYD’S
La Compagnia di Assicura Lloyd’s ha sottoscritto due polizze assicurative:
-
la n. 10307564Y (doc. 12), come assicurato la Casa di Riposo Benedetto
Albertini, avente effetto dal 15.09.2011, con retroattività quinquennale,
14
finalizzata a tenere (art. 13) indenne l’assicurato nel caso in cui sia
chiamato a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti
da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività
istituzionale da parte di uno o più dei dipendenti indicati nella scheda di
copertura (tra cui il rag. Alberti);
-
la n. 10307519I (doc. 12)., come assicurato il rag. Gianluca Alberti, avente
effetto dal 15.09.2011, con retroattività quinquennale, prestata “per la
copertura della responsabilità civile e professionale per perdite
patrimoniali cagionata a terzi derivanti da responsabilità amministrativa ed
amministrativa-contabile, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi
commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni…sono
comprese le somme che gli assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito
di decisioni di qualsiasi organo di giustizia” (art. 13).
L’IPAB ha provveduto a segnalare tempestivamente i gravi inadempimenti
imputabili al rag. Alberti con due lettere (doc. 13).
Alla luce dei contratti assicurativi, nell’ipotesi non creduta di pronuncia
sfavorevole, l’odierno giudicante non potrà che condannare Lloyd’s a tenere
integralmente manlevato l’Ente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
***
Tutto quanto sopra premesso, l’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini, ut
supra rappresentata e difesa, rassegna così le seguenti
CONCLUSIONI
voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione respinta,
in via preliminare di rito :
per le ragioni sopra illustrate autorizzarsi la chiamata in garanzia del sig. Rino
Gozzi, del rag. Gianluca Alberti, entrambi in qualità di Segretario Direttore pro
15
tempore dell’Ente e di Lloyd’s – Rappresentante Generale per l’Italia di
Lloyd’s, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Corso Garibaldi
n. 86, 20121 – Milano;
in via principale:
respingere tutte le domande avanzate dalla ricorrente in quanto illegittime,
infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
in via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande della
ricorrente in punto di illegittimità del licenziamento e di ritenuta applicabilità
del regime sanzionatorio indennitario di cui all’art. 18 della legge n. 300 del
1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012, limitarsi il risarcimento alla
misura minima e comunque non superiore a sei mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande della
ricorrente in punto di illegittimità del licenziamento e di ritenuta applicabilità
del regime sanzionatorio reintegratorio di cui all’art. 18 della legge n. 300 del
1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012 Voglia l’Ill.mo Giudice adito
limitare la quantificazione del risarcimento del danno nel minimo di legge
detraendo l’aliunde perceptum così come sarà quantificato all’esito
dell’istruttoria in relazione alle attività lavorative svolte dalla ricorrente o che
ella avrebbe potuto svolgere usando l’ordinaria diligenza del creditore;
in via subordinata nei confronti dei terzi chiamati in garanzia:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale,
dichiarare in ogni caso e comunque il sig. Rino Gozzi, il rag. Gianluca Alberti
e Lloyd’s tenuti a garantire, manlevare e/o rimborsare l’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini da ogni e qualsiasi pregiudizio che dovesse eventualmente
16
alla stessa derivare in caso di denegato accoglimento della domanda della
ricorrente mediante accollo o comunque versamento in favore della scrivente
convenuta di ogni somma che sia accertata quale dovuta alla ricorrente;
in ogni caso:
con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre a rimborso spese;
in via istruttoria:
- senza con ciò invertire l’onere della prova, la resistente chiede disporsi
l’ordine di esibizione delle buste paga della ricorrente per l’attività lavorativa
prestata presso la Fondazione Pia Opera Ciccarelli, con sede in 37057 - San
Giovanni Lupatoto (VR), via C. Alberto n. 18, dal 2004 ad oggi, riservandosi
ogni considerazione, domanda ed eccezione all’avvenuto esame della
documentazione;
- si chiede che l’Ill.mo Giudice adito Voglia, ex artt. 213 e 421 c.p.c. acquisire
informazioni scritte presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente
in ordine all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in capo alla ricorrente
successivamente alla cessazione del rapporto per il quale è causa, e da tale data
Voglia ordinare alla ricorrente medesima, in relazione alla durata del presente
procedimento, l’esibizione dei documenti fiscali dai quali si possa con certezza
desumere e quantificare la percezione di redditi nel periodo successivo alla
cessazione del rapporto;
- si chiede, altresì, ammettersi interrogatorio formale e prova per testi a prova
diretta, nonché a prova contraria sui capitoli avversari denegatamente ammessi,
sui capitoli indicati in narrativa preceduti dalla locuzione di rito: “vero che”,
nonché sui seguenti:
capitoli di prova :
Vero che.
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1. Dal 2004 al 2009 il Segretario Direttore Rino Gozzi ha ratificato le scelet
riguardanti il personale sulla scorta di quanto predisposto dal Ragioniere
Economo Gianluca Alberti;
2. Dal 2009 al 2013 il Segretario Direttore Alberti ha posto in essere in via del
tutto autonoma tutte le scelte e le attività riguardanti il personale dell’IPAB
Albertini, tra cui in particolare: la verifica delle figure necessarie per
mantenere l’autorizzazione/accreditamento regionale rispetto ai servizi
erogati, la scelta del personale, l’assunzione, la tipologia ed il contenuto
contrattuale, la redazione delle buste paga, l’organizzazione dei servizi, i
pagamenti relativi al personale, etc
3. dal 2009 al 2013 il rag alberti nella propria qualita’ di direttore della casa di
riposo albertini ha omesso di rammostrare documentazione ed ha
rammostrato documentazione artefatta al cda relativa – per quanto in questa
sede rileva – alla gestione del personale;
4. al momento dell’inizio della propria collaborazione con la convenuta, la
signora lidia danita comunicò espressamente all’allora direttore Rag.
Gianluca Alberti che non intendeva instaurare un rapporto di lavoro
subordinato;
5. nel corso del rapporto di lavoro per cui e’ causa, la signora danita prestava
la propria opera lavorativa contestualmente in favore di diversi soggetti
giuridici e manifestava l’esigenza di poter gestire autonomamente il proprio
tempo di lavoro;
6. in particolare, in costanza del rapporto lavorativo con la casa di risposo
Benedetto Albertini, la ricorrente svolgeva le mansioni di infermiera anche
presso altra struttura per anziani di proprietà del Comune di Verona
denominata “Casa Serena” e gestita dalla Fondazione Pia Opera Ciccarelli
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7. presso la Casa di Riposo Benedetto Albertini la lavoratrice comunicava
settimanalmente gli orari nei quali avrebbe potuto prestare la propria opera
presso la Casa di riposo Albertini;
8. qualora avesse avuto bisogno o voglia di non prestare la propria opera
lavorativa l’odierna ricorrente lo comunicava alla Casa di Riposo Albertini
senza obbligo di fornire giustificazione alcuna;
9. la comunicazione dei propri orari veniva dall’odierna ricorrente comunicata
al fine di consentire il coordinamento con l’attività della struttura
10. il compenso della Signora Danita era determinato sul valore complessivo
dedotto nel contratto vigente con la convenuta, salva la corresponsione
periodica di anticipi a richiesta della lavoratrice stessa;
11. la lavoratrice odierna ricorrente, per propria comodità e facilità di
programmazione nelle spese personali, aveva chiesto al Direttore Alberti
che le fosse corrisposto un anticipo con cadenza mensile;
12. nel caso della Signora Danita, il timbro del cartellino era richiesto
esclusivamente per motivazioni legate alla sicurezza della struttura, ossia
per l’esigenza di sapere quali persone erano presenti presso la stessa;
13. nel periodo successivo al licenziamento per il quale è causa, la ricorrente ha
reperito una diversa occupazione in ragione della quale ha percepito reddit
da lavoro.
*
Si indicano come testi su ciascuna delle predette circostanze nonché ad
eventuale controprova: Cristiana Zambonin, Maria Chiara Brutti, Silvana
Totolo, tutte domiciliate presso la Casa di Riposo Benedetto Albertini.
*
Ci si oppone all’ammissione dei capitoli di prova della ricorrente perché
inammissibili, in quanto generici, inconferenti e contenenti giudizi; nella
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denegata ipotesi di loro ammissione si chiede fin d’ora abilitazione a prova
contraria.
***
Si producono i seguenti documenti:
1) Statuto IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini
2) Delibera di giunta regionale Veneto n. 523/2013 di nomina del
Commissario straordinario dott. Mirko Rugolo
3) Carta d’identità dott. Mirko Rugolo
4) Provvedimento di conferimento incarico difesa legale
5) Originale del ricorso notificato
6) Lettera di licenziamento del Segretario Direttore rag. Gianluca Alberti
7) Comunicazione datata 24.01.2013 a firma del Presidente del CdA
Marco Biasia inviata alla regione Veneto
8) Contratti di assunzione
9) Estratto della presentazione realizzata nel 2011 da Fondazione Pia
Opera Ciccarelli sul centro per anziani “Casa Serena”
10) Note del Ministero dell’Economia dal tiolo “L’attuazione del principio
costituzionale del pareggio di bilancio” 2013
11) Verbale del Cda del 24.02.2009 di nomina del rag. Gianluca Alberti
quale Segretario Direttore;
12) N. 2 condizioni di n. 2 polizze Lloyd’s
13) N. 2 comunicazioni di segnalazione sinistro a Lloyd’s
14) Carta d’identità del rag. Gianluca Alberti
15) Certificazione “Benchmarker” per l’anno 2012 rilasciata da Qualità e
Benessere.
*
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Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 si dichiara che il valore della
controversia rimane invariato e viene corrisposto il contributo unificato di pari
importo (225 Euro) per la chiamata dei terzi.
Con osservanza.
Verona, lì 01.10.2013
avv. Franco Balbi
avv. Carolina Paiola
avv. Fabio Dal Seno
***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTANZA EX ART. 418 C.P.C.
I procuratori di parte resistente, vista la chiamata in garanzia contenuta nella
presente memoria di costituzione e risposta,
CHIEDONO
che l’Ill.mo Sig. Giudice voglia autorizzare la chiamata in causa dei seguenti
soggetti:
- sig. Rino Gozzi, residente a Isola della Scala (VR), via Aleardo Aleardi n. 2,
in qualità di Ragioniere Economo e Segretario Direttore pro tempore dell’IPAB
Casa di Riposo Benedetto Albertini affinché garantisca e manlevi l’IPAB stessa
da ogni e qualsiasi eventuale negativa conseguenza;
- rag. Gianluca Alberti, residente in Isola della Scala (VR), via del Granatiere
n. 5, in qualità di Ragioniere Economo e Segretario Direttore pro tempore
dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini affinché garantisca e manlevi
l’IPAB stessa da ogni e qualsiasi eventuale negativa conseguenza;
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- Lloyd’s, Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s, in persina del legale
rappresentante pro tempore, con sede in 20121 – Milano, Corso Garibaldi n.
86, affinché garantisca e manlevi l’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini
da ogni e qualsiasi eventuale negativa conseguenza;
e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui all’art. 415, comma II c.p.c.,
voglia fissare con nuovo decreto altra udienza di discussione concedendo al
resistente il termine per la notifica della presente memoria difensiva con
chiamata in garanzia.
Con osservanza.
Verona, lì 01.10.2013
avv. Franco Balbi
avv. Carolina Paiola
22
avv. Fabio Dal Seno