Le"indagini"patrimoniali"della"Polizia"Tributaria" "e"il"ruolo

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Le"indagini"patrimoniali"della"Polizia"Tributaria" "e"il"ruolo
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Le"indagini"patrimoniali"della"Polizia"Tributaria"
"e"il"ruolo"informativo"delle"Banche"
"
Avv.$Antonino$La$Lumia$$
Dott.ssa$Marta$Scandroglio$
Introduzione"
2!
Riferimenti"normativi"
4!
4!
4!
5!
Divorzio!
Separazione!
Adozione"degli"ordini"di"protezione!
5!
La"portata"delle"norme"
Profili"processuali"e"procedurali"
8!
L’iniziativa"alla"promozione:"contestazione"di"parte"e"discrezionalità"
Segue:"disposizione"di"indagini"mediante"istanza"indiziaria!
Segue:"il"divieto"di"indagini"esplorative!
Segue:"incensurabilità"del"diniego!
8!
9!
9!
10!
Sussidiarietà"ed"eccezionalità"delle"indagini"
10!
La"prassi"dei"Tribunali"
Scarsa"applicazione"dell’istituto"
Espletamento"e"contenuto"delle"indagini"
11!
13!
13!
La"delega"
I"soggetti"delegabili!
13!
15!
L’oggetto"delle"indagini"
16!
La"relazione"finale"
18!
Le"informazioni"acquisibili,"ovvero:"il"ruolo"informativo"delle"Banche"
l’Anagrafe"Tributaria,"l’Archivio"dei"rapporti"finanziari"
L’evoluzione"normativa!
Segue:"l’interesse"e"la"finalità"delle"indagini"tributarie!
Segue:"i"risvolti"le"risultanze"emerse"dalle"indagini!
18!
18!
19!
24!
25!
Diritto"di"accesso"dei"privati:"il"licenziamento"della"Polizia"Tributaria"(Cenni)"
27!
Bibliografia"
28"
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1!
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Le"indagini"patrimoniali"della"Polizia"Tributaria!
"e"il"ruolo"informativo"delle"Banche"
"
Avv.$Antonino$La$Lumia$$
Dott.ssa$Marta$Scandroglio$
Introduzione"
Nelle!controversie!in!materia!di!famiglia!il!giudice!può!avvalersi!della!Polizia!Tributaria.!!!
In!particolare,!il"ricorso"alle"indagini"mediante"Polizia"Tributaria"è"finalizzato"ad"accertare"
l’effettiva" potenzialità" economica" dei" coniugi,! ossia! le! sostanze! patrimoniali! e! le! disponibilità!
reddituali!di!ognuno!dei!coniugi,!per"determinare"l’entità"dell’assegno"di"mantenimento!disposto!a!
favore!del!coniuge!più!bisognoso!o!dell’eventuale!prole.!
Secondo! un! ormai! consolidato! orientamento! giurisprudenziale,! al! fine! di! determinare!
l’assegno! di! mantenimento! è! necessario! riferirsi! al! tenore! di! vita! goduto! dai! coniugi! durante! la!
convivenza,! quale! situazione! condizionate! per! la! qualità! e! la! quantità! delle! esigenze! del! coniuge!
beneficiario!o!della!prole.!!Ha,!infatti,!prevalso!un’impostazione"giurisprudenziale"“assistenzialista”,!
in!forza!della!quale!la!capacità!dell’assegno!di!mantenimento!è!parametrata!alla!concreta!capacità!
del! coniuge! bisognoso! o! della! prole! di! sostenersi! ed! al! venir! meno! delle! condizioni! economiche!
godute!durante!il!matrimonio.!!
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È! bene! considerare! che! il! dato" di" partenza" per! operare! l’apprezzamento! delle! condizioni!
reddituali!ed!economiche!e!la!concreta!disponibilità!di!ciascun!coniuge"è"la"documentazione"fiscale"
esibita"al"Giudice."
A! riguardo,! tuttavia,! nella! fase! introduttiva! di! entrambi! i! procedimenti! M! di! separazione! e! di!
divorzio!M!le"norme"che"regolano"la"produzione"documentale"hanno"una"portata"ridotta:!
•! per!la!separazione,!la!norma!di!riferimento,!l’art.!706,!comma!3,!c.p.c.!dispone!che:!“le$parti,$
unitamente$al$deposito$del$ricorso$e$della$memoria$difensiva,$alleghino$le$ultime$dichiarazioni$
dei$redditi$presentate”!
•! per! il! divorzio,! l’art.! 5,! comma! 3,! L.! n.! 898/1970! prevede! che:! “i$ coniugi$ siano$ chiamati,$
all’udienza$ di$ comparizione$ davanti$ al$ Presidente$ del$ Tribunale,$ a$ depositare$ le$ proprie$
dichiarazioni$ dei$ redditi$ e$ ogni$ altra$ informazione$ rilevante$ a$ determinare$ l’entità$ del$ loro$
patrimonio,$sia$personale$che$comune”.!
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2!
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In"aggiunta,!occorre,!anche!rilevare!che:!
1)!
la"mancata"allegazione"dei"documenti"indicati"è"priva"di"sanzione"o"effetti"pregiudizievoli,!
con! il! risultato! che! l’unica! conseguenza! potrà! essere! quella! della! valutazione! sfavorevole! del!
comportamento!della!parte!che!ha!omesso!di! depositare!i!documenti!da!parte!del!Presidente!del!
Tribunale!(ai!sensi!dell’art.!116!c.p.c.);!
Cassazione!Civ.,!Sez.!VI,!11!gennaio!2016,!!n.!225: “In$tema$di$prova$in$ordine$alla$capacità$
redditoBpatrimoniale$dei$coniugi$nei$giudizi$di$separazione$e$divorzio,$ove$il$giudice$abbia$
chiesto$ad$entrambe$le$parti$l'esibizione$della$documentazione$relativa$ai$rapporti$bancari$
da$ ciascuna$ intrattenuti,$ ed$ una$ sola$ di$ essi$ abbia$ ottemperato$ alla$ richiesta$ fornendo$
materia$per$gli$accertamenti$giudiziali,$il$giudice$che$di$essi$abbia$fatto$uso$ha$l'obbligo$di$
motivare$in$ordine$al$significato$del$comportamento$omissivo$della$parte$inottemperante,$
costituendo$ l'asimmetria$ comportamentale$ ed$ informativa$ un$ comportamento$ da$ cui$
desumere$argomenti$di$prova$a$norma$dell'art.$116,$comma$secondo,$c.p.c.”!
2)!
la"giurisprudenza"riconosce"un"valore"soltanto"indiziario"alla"dichiarazione"dei"redditi"che"
viene" prodotta,! trattandosi! di! un! documento! avente! funzione! tipicamente! ed! esclusivamente!
tributaria.!
Cassazione! Civ.,! Sez.! VI,! 16! settembre! 2015,! n.! 18196:$ “Le$ dichiarazioni$ dei$ redditi$
dell'obbligato$hanno$una$funzione$tipicamente$fiscale,$sicché$nelle$controversie$relative$a$
rapporti$ estranei$ al$ sistema$ tributario$ (nella$ specie,$ concernenti$ l'attribuzione$ o$ la$
quantificazione$dell'assegno$di$mantenimento)$non$hanno$valore$vincolante$per$il$giudice,$
il$ quale,$ nella$ sua$ valutazione$ discrezionale,$ può$ fondare$ il$ suo$ convincimento$ su$ altre$
risultanze$probatorie.”$
!
Il"Giudice,"quindi,"non"può"e"non"deve"limitarsi"a"considerare"quanto"emerge"dalla"documentazione"
fiscale" prodotta," ma" deve" fondare" il" proprio" convincimento" circa" la" situazione" reddituale" e"
patrimoniale" anche" su" altri" elementi" di" ordine" economico" o" comunque" economicamente"
apprezzabili"ed"idonei"ad"incidere"sul"tenore"di"vita"di"ciascun"coniuge."
!
A!questo!punto,!non"stupisce!M!e!ciò,!soprattutto!in!considerazione!della!scarsa!portata!delle!
norme! introduttive! dei! procedimenti! M! che! il" legislatore" abbia" introdotto" la" facoltà" anche" per" il"
giudice"di"acquisire"le"informazioni"e"la"documentazione"necessaria!a!provare!la!reale!situazione!
reddituale!della!controparte.!
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3!
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Riferimenti"normativi"
Le! disposizioni! che! interessano! il! potere! di! disporre! le! indagini! per! il! tramite! della! Polizia!
Tributaria!si!rinvengono!M!come!noto!M!sia!nella!disciplina!inerente!il!procedimento!di!divorzio,!sia!in!
quella!inerente!la!separazione.!
Divorzio"
Per! il! procedimento! di! divorzio! la! disciplina! di! riferimento! è! contenuta! nella! Legge! n.!
898/1970.!!
In!particolare,!l’art."5,"comma"9,"Legge"Div.!dispone!che!“in+caso+di+contestazioni+[sulle+dichiarazioni+
dei+ redditi+ presentate+ e+ sulla+ documentazione+ prodotta+ afferente+ ai+ redditi+ ed+ al+ patrimonio+
personale+e+comune]+il+tribunale+dispone+indagini+sui+redditi,+sui+patrimoni+e+sull'effettivo+tenore+di+
vita,+valendosi,+se+del+caso,+anche+della+polizia+tributaria”.!!
È! bene! rammentare! che! la! norma! in! esame,! secondo! consolidato! orientamento! della!
Suprema!Corte,!è!sempre!stata!applicabile"anche"ai"giudizi"di"separazione.!!$
Ex$ multis:! Cass.! Civ.,! Sez.! I,! 17! giugno! 2009,! n.! 14081:! “La$ disposizione$ di$ cui$ all'art.$ 5,$
comma$9,$l.$n.$898$del$1970$secondo$la$quale$in$tema$di$riconoscimento$e$quantificazione$
dell'assegno$ divorzile$ in$ caso$ di$ contestazioni$ il$ tribunale$ dispone$ indagini$ sui$ redditi$ e$
patrimoni$dei$coniugi$e$sul$loro$effettivo$tenore$di$vita,$valendosi,$se$del$caso,$anche$della$
polizia$tributaria,$è$applicabile$anche$in$caso$di$separazione$personale”.$$
Separazione"
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Nei!giudizi!di!separazione,!attualmente,!la!disciplina!di!riferimento!per!le!indagini!di!polizia!
tributaria!è!contenuta!nell’art.!337Mter!c.c.!nel!quale!M!ad!opera!della!riforma!introdotta!con!il!D.Lvo!
n.!154/2013!M!è!confluito!alla!lettera!il!dispositivo!normativo!di!cui!all’art.!155,!comma!6,!c.c.!come!
introdotto!dalla!Legge!n.!54/2006.!
Infatti,! oggi! l’art! 155! c.c.,! rimanda! alle! disposizioni! contenute! nel! Capo! II,! Titolo! IX,! recante! Della$
responsabilità$genitoriale$e$dei$diritti$e$doveri$del$figlio$B$Esercizio$della$responsabilità$genitoriale$a$
seguito$ di$ separazione,$ scioglimento,$ cessazione$ degli$ effetti$ civili,$ annullamento,$ nullità$ del$
matrimonio$ ovvero$ all’esito$ di$ procedimenti$ relativi$ ai$ figli$ nati$ fuori$ dal$ matrimonio,! in! cui! è!
contenuto!l’art.!337Mter.!
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A!riguardo,!è!bene!rammentare!che!M!già!con!l’entrata!in!vigore!della!Legge!n.!54/2006!M!il!
legislatore!ha!realizzato!un!decisivo!potenziamento!dei!poteri!istruttori!da!parte!del!giudice!nella!fase!
presidenziale! del! processo! di! separazione;! in! particolare,! proprio! con! l’innovazione! dell’art.! 155,!
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comma! 6,! c.c.,! sono! stati! introdotti! i! poteri! di! indagine! tributaria! in! relazione! ai! “Provvedimenti!
riguardo!ai!figli”.!!!
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Tale!potenziamento!non!è!certo!venuto!meno!M!ma,!anzi,!è!stato!in!ogni!caso!confermato!M!
con!l’entrata!in!vigore!dell’ultima!riforma!in!materia!realizzata,!appunto,!con!il!D.Lvo!n.!154/2013!e!
contenente!la!revisione!delle!disposizioni!in!materia!di!filiazione,!a!norma!dell’art.!2!della!Legge!n.!
219/2012.!
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In! particolare,! l’attuale! art." 337^ter," comma" 6," c.c.," per! quanto! riguarda! le! decisioni! da!
assumere!in!relazione!al!contributo!per!il!mantenimento!dei!figli,"dispone!che+“Ove+le+informazioni+
di+carattere+economico+fornite+dai+genitori+non+risultino+sufficientemente+documentate,+il+giudice+
dispone+un+accertamento+della+polizia+tributaria+sui+redditi+e+sui+beni+oggetto+della+contestazione,+
anche+se+intestati+a+soggetti+diversi”.!
Adozione"degli"ordini"di"protezione"
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Infine,! per! completezza,! occorre! considerare! che! anche! l’art." 736" bis," commi" 1" e" 2," c.p.c.! M!
Provvedimenti$ di$ adozione$ degli$ ordini$ di$ protezione$ contro$ gli$ abusi$ familiari! M! fa! riferimento! alle!
indagini!della!Polizia!Tributaria.!
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La!norma!prevede,!infatti,!che!“Il$presidente$del$tribunale$designa$il$giudice$a$cui$è$affidata$la$
trattazione$del$ricorso.$Il$giudice,$sentite$le$parti,$procede$nel$modo$che$ritiene$più$opportuno$agli$atti$
di$istruzione$necessari,$disponendo,$ove$occorra,$anche$per$mezzo$della$polizia$tributaria,$indagini$sui$
redditi,$sul$tenore$di$vita$e$sul$patrimonio$personale$e$comune$delle$parti,$e$provvede$con$decreto$
motivato$immediatamente$esecutivo”.$
La"portata"delle"norme"
Con! riguardo! alla! portata! applicativa! delle! disposizioni! in! esame,! occorre! fare! le! precisazioni! che!
seguono:!
1)!
In!primo!luogo,!l’art."5,"comma"9,"Legge"Div."ha,"ormai,"una"valenza"solo"limitata"all’assegno"
richiesto"dal"coniuge"debole.!!
Infatti! M! a! fronte! della! sopravvenienza! delle! novità! in! tema! di! separazione! introdotte! della! norma!
speciale!e!successiva!dalla!Legge!n.!54/2006,!da!ultimo!modificata!/!trasferita!con!D.Lvo!154/2013!M!
devono!ritenersi!esclusi!dal!suo!ambito!di!applicazione!gli!accertamenti!della!polizia!tributaria!utili!ad!
acquisire!elementi!per!l’entità!del!contributo!di!mantenimento!della!prole.!!
!
2)!
I" presupposti! essenziali! affinché! si! possa! far! uso! delle! indagini! per! il! tramite! della! Polizia!
Tributaria,! prime+ facie," sembrerebbero" divergere" a! seconda! che! si! tratti! di! indagini! disposte! con!
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5!
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riguardo!al!mantenimento!dei!soli!coniugi,!oppure!con!riguardo!al!mantenimento!nell’interesse!della!
prole.!!!
Infatti:!mentre!il!testo!legislativo!propriamente!riferito!alla!sede!divorzile!pone!l’accento!sul!
presupposto! della! contestazione! da! parte! di! un! coniuge! nei! confronti! dell’altro! [“...in$ caso$ di$
contestazione$il$tribunale$dispone…”],!la!norma!inserita!nel!processo!di!separazione!sembra!rimarcare!
soprattutto!il!presupposto!della!carenza!della!documentazione,!lasciando!da!parte!la!contestazione!
[si! legge:! “..ove$ le$ informazioni$ di$ carattere$ economico$ fornite$ dai$ genitori$ non$ risultino$
sufficientemente$documentate…”].!
A!riguardo,!tuttavia,!occorre!considerare,!da!una!parte,!che!la!valutazione!sulla!sufficienza!
della!documentazione!non!può!compiersi!a!priori,!dovendo!invece!essere!fatta!una!valutazione!della!
fattispecie! concretamente! esaminata! e,! dall’altra,! che! l’art.! 337Mter,! comma! 6,! c.c.! prevede! che!
l’accertamento! tributario! si! svolga! sui! redditi! e! sui! beni! che! risultano,! in! ogni! caso,! “oggetto$ di$
contestazione”.!!
A!ben!vedere,!quindi,!nonostante!che!l’intenzione!del!legislatore!fosse!quella!di!eliminare!la!
preventiva! contestazione! del! coniuge! istante! quale! condizione! necessaria! per! procedere!
all’accertamento! della! Polizia! Tributaria,! i" poteri" del" Giudice! M! non! limitati! dalla! produzione!
processuale! M! devono" in" ogni" caso" coordinarsi" con" la" richiesta" della" parte" che" deve" aver" messo"
preventivamente"in"discussione"le"altrui"allegazioni.!
!
3)!
Mentre!la!norma!di!cui!all’art.!5,!comma!9,!Legge!Div.!prevede!che!il!Tribunale!disponga!“se$
del$ caso”! anche! della! Polizia! Tributaria,! lasciando! trapelare! in! maniera! esplicita! l’eccezionalità! o,!
comunque,!la!residualità!dell’utilizzo!di!tale!strumento,!nelle!norme!che!interessano!la!separazione!
non!si!rinviene!alcuna!espressione!letterale!di!analogo!tenore!e,!anzi,!la!norma!prevede!che!in!caso!
di!insufficienza!di!documentazione,!“il$giudice$dispone$un$accertamento$della$polizia$tributaria”.!!
Occorre,!tuttavia,!osservare!che!l’accertamento!tributario!in!esame!costituisce!l’esplicazione!
di!un!potere!officioso!e!che,!pertanto,!non!può!essere!compresso!il!potere!decisionale!del!giudice,!
che!va!sempre!interpretato!secondo!il!corollario!logico!del!generale!principio!di!disponibilità!delle!
prove!(artt.!115M118!c.p.c.),!il!quale!M!soprattutto!M!impone!al!Giudice!di!graduare!la!propria!ingerenza!
nella!sfera!privata!secondo!le!circostanze!del!caso!concreto.!
Pertanto,! le" indagini" tributarie" in" esame" non" possono" essere" considerate" quale" mezzo"
istruttorio"ordinario,!anche!se!M!con!riferimento!alla!separazione!M!il!testo!legislativo!sembra!volerne!
escludere!qualsiasi!profilo!di!discrezionalità!da!parte!del!giudice.!!
!
4)!
Un! ultimo! profilo! su! cui! soffermarsi,! riguarda! le" differenze" terminologiche" adoperate;!
mentre! l’art.! 5,! comma! 9,! Legge! Div.! fa! riferimento! alle! “indagini”! sui! “redditi,$ sui$ patrimoni$ e$
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6!
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sull’effettivo$tenore$di$vita”,!l’art.!337Mter,!comma!6!c.p.c.,!invece,!prevede!“un$accertamento$della$
polizia$ tributaria”! “sui$ redditi$ e$ sui$ beni$ oggetto$ di$ contestazione,$ anche$ se$ intestati$ a$ soggetti$
diversi”.!
a)! In! primo! luogo,! è! bene! specificare! che! la! norma! divorzile! si! riferisce! alle! “indagini”! con!
l’intento!di!sottolineare!l’impossibilità!da!parte!del!Giudice!Civile!di!disporre!di!una!vera!e!propria!
verifica!fiscale.!!
D’altra! parte,! tuttavia,! è! da! escludere! che! il! Legislatore! introducendo! la! nuova! locuzione!
“accertamento!tributario”!abbia!voluto!superare!tale!limite.!!
Unanime!dottrina!e!giurisprudenza!ritiene,!infatti,!che!l’accertamento!tributario!sia!da!intendersi!in!
senso! aMtecnico,! consistendo! M! altrimenti! M! ! nel! complesso! delle! attività! della! Pubblica!
Amministrazione!al!fine!della!determinazione!dell’an!e!del!quantum!dell’obbligazione!tributaria.!
b)! In! secondo! luogo,! è! fondamentale! evidenziare! che! in! sede! di! separazione! il! legislatore! ha!
escluso!l’accertamento!sul!“tenore!di!vita!mantenuto”,!limitandolo!ai!beni!e!ai!redditi.!!
!Si!ritiene,!tuttavia!M!sotto!il!profilo!logicoMsistematico!–!che!sarebbe!assurdo!consentire!al!Giudice!
un’indagine!più!approfondita!(estesa,!appunto,!anche!al!tenore!di!vita)!nelle!cause!di!divorzio!e!non,!
invece,! in! quelle! volte! alla! tutela! dell’interesse! della! prole.! Sicché,! si! conclude! pacificamente! che!
l’accertamento!sul!tenore!di!vita!possa!essere!sempre!compiuto.!!
Ed!infatti,!la!dottrina!ritiene!che!M!con!riguardo!alla!separazione!M!“lex$minus$dixit$quam$voluit”,$oppure!
che!la!norma!abbia!l’intento!di!limitare!le!conseguenze!dell’accertamento!solo!in!capo!al!Giudice!e!
non,!invece,!in!capo!alla!Polizia!Tributaria.!In!ogni!caso,!il!risultato!è!il!medesimo:!il!tenore!di!vita!deve!
essere!sempre!considerato.!
c)! Infine,!rilievo!primario!ha!l’estensione!dell’accertamento!della!Polizia!tributaria!sui!beni!e!i!
redditi!“intestati!a!soggetti!diversi”.!!!!
Sebbene!già!con!il!vigore!della!sola!norma!in!materia!di!Divorzio,!la!dottrina!era!propensa!all’impiego!
di! indagini! nei! confronti! di! terzi! al! fine! di! individuare! i! soggetti! reali! intestatari! dei! beni,! la!
formulazione! normativa! è! ora! inequivocabile! e! permette! senza! remore! di! poter! estendere! gli!
accertamenti!su!ulteriori!soggetti,!estranei!ai!genitori.!
Le" differenze" terminologiche" tra" le" due" norme," quindi," possono" essere" considerate" soltanto" dal"
punto" di" vista" lessicale," non" comportando" pressoché" alcuna" differenza" dal" punto" di" vista"
pratico/fattuale."
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7!
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Profili"processuali"e"procedurali"
L’iniziativa"alla"promozione:"contestazione"di"parte"e"discrezionalità"
Innanzitutto,! è! opportuno! rilevare! che! le" indagini" finanziarie" ad" opera" della" Polizia"
Tributaria! e! disposte! dall’Autorità! Giudiziaria! al! fine! di! determinare! l’assegno! di! mantenimento!
costituiscono"una!deroga"alle"regole"generali"sull’onere"della"prova.!!!
In! particolare,! si! tratta! di! una" deroga" che" non" inverte" l’onere" probatorio," ma" che,"
semplicemente,"impone"ad"entrambi"i"coniugi"un"obbligo"di"collaborazione!nella!formazione!della!
prova,! in! relazione! al! quale,! ove" sorgano" contestazioni! circa! l’adempimento,! sono" attribuiti" al"
Giudice"poteri"d’ufficio."
Pertanto,! le! indagini! della! Polizia! Tributaria! non" possono" sostituirsi" all’attività" di" parte,!
esonerandola!M!di!fatto!M!dall’onere!di!provare!i!fatti!e!le!circostanze!su!cui!si!fonda!la!domanda.!Infatti,!
solo! dopo! aver! valutato! le! tesi! difensive! delle! parti! M! considerando! la! verosimiglianza! delle!
informazioni!o!delle!dichiarazioni!delle!parti!o!il!contrasto!che!le!informazioni!possono!avere!con!il!
tenore!di!vita!o,!ancora,!l’insufficienza!delle!le!informazioni!di!carattere!economico!M!il!Giudice,!alla!
luce!dei!principi!del!libero!convincimento!e!del!prudente!apprezzamento,!potrà!disporre!d’ufficio!M!o!
anche!dietro!richiesta!di!una!parte!M!le!Indagini!a!mezzo!della!Polizia!Tributaria.!!
Inoltre,!la!stessa!legge!prescrive!che!il"Giudice"valuta"l’opportunità"o"meno"di"disporre"le"
Indagini"sulla"base"delle"allegazioni"della"parte,"ovvero"delle"contestazioni"mosse"dall’altra"parte.!!
A! riguardo,! quindi,! occorre! considerare! che! la" semplice" contestazione" di" parte" non" fa"
sorgere" un" obbligo" in" capo" al" giudice,! il! quale,! invero,! rimane! libero! di! valutare! l’opportunità! e!
l’esigenza!di!disporre!del!potere!d’indagine.!
Si!può!dire,!pertanto,!che!presupposto"necessario"ma"non"sufficiente"per"applicare"le"norme"
in" esame" sia" la" contestazione" del" reddito,! che! ha! certamente! l’effetto! di! attribuire! al! giudice! un!
potere!officioso!d’indagine.!
Il! giudice! potrà,! quindi,! disporre! indagini! qualora! ricorrano! i! presupposti! individuati! dalla!
norma! di! riferimento.! ! Ciò! significa! che! il" giudice" opera" con" la! discrezionalità" che" caratterizza"
l’attività" giurisdizionale,! fondata! sulla! valutazione! della! sussistenza! o! meno! delle! condizioni! che!
giustificano!ed!impongono!l’esercizio!del!potere!istruttorio,!tra!cui!M!!pure!M!la!contestazione!di!parte.!
In!quest’ottica!M!vista!la!necessaria!correlazione!tra!contestazione!di!parte!e!discrezionalità!
del!giudice!M!si!può!considerare!il!potere!di!disporre!delle!Indagini!di!Polizia!Tributaria!da!parte!del!
Giudice!come!un"potere"officioso,"stimolato"in"ogni"caso"dalle"parti"e"utilizzabile"solo"qualora"vi"
siano" delle" difficoltà" che" possano" legittimare" l’intromissione" del" giudice" all’interno" della" sfera"
probatoria"processuale.!
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8!
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!
!
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In!sostanza:! l’esercizio! del! potere! officioso! di! indagine!richiede" un’attenta" valutazione" da"
parte"del"giudice"che"deve"accertare"se"sussistono"le"condizioni"necessarie,"tra"cui"la"contestazione"
di"parte,"considerando"pure"se"l’utilizzo"delle"indagini"sia"effettivamente"l’unico"mezzo"tramite"cui"
si" possa" ottenere" un" quadro" istruttorio" completo" che" la" parte," pur" agendo" diligentemente," non"
sarebbe"da"sola"in"grado"di"realizzare.""
Segue:"disposizione"di"indagini"mediante"istanza"indiziaria"
Alla!luce!di!quanto!appena!detto,!è!evidente!che!la"parte"che"solleva"contestazioni"non"può"
semplicemente" negare" le" risultanze" in" atti," ma" deve" supportare" la" propria" contestazione" con"
elementi"di"ragionevolezza,"di"fatto"specifici"e"non"del"tutto"sforniti"di"riscontro.!!In!caso!contrario,!
altrimenti,!avverrebbe!un’intromissione!del!Giudice!ingiustificata!a!supporto!di!una!delle!parti.!!
!
D’altra!parte,!tuttavia,"si"deve"ritenere"ragionevole"che"il"Giudice"possa"disporre"le"indagini"
anche"mediante"un’istanza"di"parte"meramente"indiziaria"o"presuntiva.!!
E,!infatti,!se!la!parte!riesce!a!far!emergere!elementi!probatori!fondati!e!attendibili,!ancorché!solo!
indiziari,!il!Giudice!sarà!legittimato!ad!utilizzare!le!indagini;!e,!anzi,!proprio!in!questo!caso!l’istituto!
troverebbe!la!sua!ratio!più!piena,!poiché!il!Giudice!interverrebbe!laddove!vi!sia!stato!uno!stimolo!di!
una! parte,! la! quale,! tuttavia,! sia! risultata! impossibilitata! con! le! proprie! solo! forze! a! dimostrare! la!
propria!pretesa/ragione.!!
Pertanto,!se,!da!una!parte,!il"legislatore"ha"voluto"escludere"che"l’impossibilità"di"fornire!M!
con!i!mezzi!a!disposizione!del!privato!M!la"dimostrazione"della"effettiva"condizione"economica"della"
controparte" possa" comportare" una" decisione" di" rigetto" totale" o" parziale! (di! ridotto!
accoglimento)della! domanda! volta! al! mantenimento,! dall’altra! parte,! ha" comunque" imposto" alla"
parte!(in!linea!con!i!principi!di!ragionevole!durata!del!processo!e!di!autoMresponsabilità)!di"procurare"
elementi,"anche"solo"di"carattere"presuntivo,"idonei"a"giustificare"un"giudizio"di"insufficienza"degli"
elementi"acquisiti."
Segue:"il"divieto"di"indagini"esplorative"
A!questo!punto,!risulta!evidente!anche!che!M!proprio!trattandosi!di!una!deroga!alle!regole!
generali! sull’onere! probatorio! M! non! può! trovare! spazio! l’iniziativa! di! indagini! a! fini! meramente!
esplorativi.!
Il!giudice,!pertanto,!deve!disporre!le!indagini!quando!vi!sia!necessità!di!integrare!il!bagaglio!
istruttorio! già! fornito! che,! tuttavia,! risulta! incompleto! o! non! completabile! attraverso! gli! ordinari!
mezzi! di! prova.! Viceversa,! il! Giudice! non! può! richiedere! indagini! allo! scopo! di! supplire! all’onere!
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9!
!
!
!
probatorio!della!parte,!poiché!non!ha!poteri!di!attivazione!di!indagini,!ma!solo!poteri!discrezionali!
“integrativi”!e!“quantitativi”!delle!prove!fornite!dalle!parti!in!giudizio.!!
Segue:"incensurabilità"del"diniego"
!
Proprio! in! ragione! della! deroga! generale! all’onere! probatorio! e! della! conseguente!
discrezionalità!cui!si!riferisce!il!potere!di!disporre!le!indagini!in!esame,!la"giurisprudenza"ha"ribadito"
in"maniera"costante!che:!
•! la"scelta"operata"dal"Giudice"di"non"avvalersi"delle"indagini"della"Polizia"Tributaria"non"può"
essere"censurata!nemmeno!in!sede!di!legittimità;!
Cass.! Civ.,! Sez.! I,! 22! maggio! 2014,! n.! 11415:! “l’eventuale$ omessa$ motivazione$ circa$ il$
diniego$all’utilizzo$di$tale$forma$di$indagine$non$può$essere$censurato$nemmeno$in$sede$di$
legittimità.$ Nemmeno$ la$ reciproca$ contestazione$ delle$ parti$ circa$ la$ loro$ condizione$
economica$impone$al$giudicante$di$disporle”.!
•! il"Giudice"può"disattendere"l’istanza"di"parte"volta"alla"richiesta"di"Indagini,!qualora!ritenga!che!
il!ricorso!a!tale!strumento!sia!superfluo,!poiché!i!dati!istruttori!acquisiti!sono!ritenuti!sufficiente!alla!
definizione!dei!fatti!di!causa.!
Cass.! Civ.,! Sez.! I,! 6! giugno! 2013,! n.! 14336:! “Il$ giudice$ del$ merito$ ove$ ritenga$ aliunde$
raggiunta$la$prova$dell'insussistenza$dei$presupposti$che$condizionano$il$riconoscimento$
dell'assegno$di$divorzio,$può$rigettare$l'istanza$di$indagini$tributarie$avanzata$dalle$parti,$
atteso$che$l'esercizio$di$tale$potere$rientra$nella$discrezionalità$del$giudice,$purché,$tale$
rigetto,$sia$correlabile$anche$per$implicito$ad$una$valutazione$di$superfluità$dell'iniziativa$
e$di$sufficienza$dei$dati$istruttori$acquisiti”.!
Sussidiarietà"ed"eccezionalità"delle"indagini"
Da!tutto!quanto!sino!ad!ora!illustrato,!risulta!chiaro!che!il!conferimento!delle!indagini!alla!
Polizia!Tributaria!sia!un!potere!officioso!M!di!cui!il!Giudice!può!disporre!sussistendone!i!presupposti!
normativi!previsti!M!caratterizzato"da"sussidiarietà"ed"eccezionalità.!
!
Da!una!parte,!dottrina!e!giurisprudenza!hanno!sempre!considerato!M!richiamando!soprattutto!
la!disciplina!che!regola!il!principio!della!domanda!e!l’onere!della!prova!M!la!possibilità!di!disposizioni!
delle!Indagini!Tributarie!da!parte!del!Giudice!quale!strumento"sussidiario"rispetto"agli"ordinari"mezzi"
adottati" nel" processo" di" separazione" e" divorzio.! ! ! I! poteri! del! giudice,! infatti,! hanno! carattere"
residuale!e!non!devono!interferire!con!la!dialettica!processuale!e!il!diritto!di!difesa!delle!parti.!
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10!
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Il!giudice,!dunque,!potrà!valersi!M!se!necessario!M!della!collaborazione!della!Polizia!Tributaria!
dopo!aver!esperito!i!consueti!mezzi!istruttori!a!sua!disposizione!(ad!esempio:!ordine!di!ispezione!di!
persone!o!cose!ex!art!118!c.p.c.;!obbligo!di!esibizione!di!documenti!o!cose!ex!art!210!c.p.c.;!richiesta!
di!informazioni!alla!P.A.!ex!art!213!c.p.c.;!consulenza!tecnica!d’ufficio!ex!art.!191!c.p.c.).!
Dall’altra!parte,!il!potere!di!disporre!le!indagini!Tributarie!si!può!pure!intende!come"potere"
eccezionale"di"intervento"da"parte"dello"stesso"giudice,!il!quale,!giustificato!dal!rilievo!costituzionale!
degli!interessi!in!gioco,!interviene!a!tutela!dei!soggetti!deboli!(soprattutto!quando!si!tratta!di!interessi!
dei!figli!minori)!senza!che!il!suo!intervento!possa!subire!alcun!limite.!!!
Sicché,! il! Giudice! dovrebbe! poter! disporre! del! potere! di! Indagini! Patrimoniali! al! fine! di!
disincentivare! comportamenti! ostruzionistici! o! sotterfugi! volti! a! penalizzare! la! parte! più! debole,!
anche!al!fine!di!verificare!l’attendibilità!del!materiale!probatorio!presentato!dalle!parti.!!!
La"prassi"dei"Tribunali"
Nei!nostri!Tribunali!non!vige!alcun!obbligo!“completo”!di!dichiarare!o!rilevare!la!consistenza!
reddituale!e!patrimoniale!dei!coniugi!che!si!stanno!separando!o!divorziando,!poiché,!M!come!detto!M+
la! portata! delle! norme! in! materia! di! esibizione! di! documentazione! fiscale! è! parecchio! scarsa.!
Soprattutto!per!questo,!negli!ultimi!anni,!si!è!registrata!la!tendenza!ad!invitare!le!parti!a!operare,!sin"
dalle"prime"fasi"del"processo,"una"sorta"di"disclosure,$del!tipo!di!quella!già!adottata!a!livello!Europeo!
da!molti!paesi!(Regno!Unito,!Francia!e!Germania).!
In! pratica,! nell’ambito! del! provvedimento! di! fissazione! dell’udienza! M! quindi,! prima!
dell’assunzione!di!provvedimenti!presidenziali!M!viene"rivolto"un"invito"alle"parti"a"depositare"una"
serie"di"documenti"specifici"comprovanti"l’entità"del"patrimonio"e"i"redditi,"oppure!si!invitano!le!
parti! a! depositare! una" dichiarazione" sostitutiva" di" atto" notorio! contenente! ogni! informazione!
relativa!ai!redditi!e!al!patrimonio.!
!
In!varie!parti!di!Italia,!la!documentazione!da!allegare!al!ricorso!per!separazione!e!divorzio!è!
stata!presa!in!considerazione!anche!dai!“Protocolli"per"le"udienze"civili”!M!stipulati!tra!l’Ordine!degli!
Avvocati!di!appartenenza!e!il!Tribunale,!e!di!cui!si!sono!fatti!promotori!gli!Osservatori!sulla!giustizia!
civile!M!!con!l’intento!di!sollecitare!un!più!attento!e!utile!intervento!da!parte!della!difesa.!
!
In!particolare,!per!quanto!riguarda!Milano,!l’art.!4,!punto!2!del!Protocollo!per!i!procedimenti!
di!separazione!e!divorzio!tra!i!coniugi,!dispone:!“Ai$fini$della$prova$dei$redditi:$il$difensore$avrà$cura$
di$produrre$le$dichiarazioni$complete$dei$redditi$(modello$730$o$Unico)$della$parte$assistita$relative$
agli$ultimi$tre$anni$e$non$limitarsi$invece$alla$produzione$del$solo$CUD.$È$inoltre$auspicabile,$ai$fini$
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11!
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dell’assunzione$ dei$ provvedimenti$ ex$ art.$ 708$ c.p.c.,$ che$ il$ difensore$ produca,$ sin$ dal$ ricorso$
introduttivo$ del$ giudizio,$ ogni$ altra$ documentazione$ necessaria$ a$ documentare$ la$ situazione$
economica$della$parte$assistita$(ad$es.$buste$paga,$contratti$di$locazione,$richieste$di$finanziamenti,$
mutui,$leasing,$ecc.)”.$
Pertanto,!si!può!considerare!che!prassi!consolidata!in!molti!Tribunali!sia!la!seguente:!"
a)! prima!dell’assunzione!dei!provvedimenti!presidenziali!provvisori,!viene!disposto!l’ordine!di!
depositare!una!serie!di!documenti!utili!a!determinare!i!redditi!i!beni!e!lo!stile!di!vita!coniugale!–!
disclosure;"
b)! nella!fase!istruttoria!le!parti!formulano!le!loro!istanze!motivate!per!l’ammissione!dei!mezzi!
consentiti;!
c)! qualora!appaia!evidente!che!le!informazioni!o!le!dichiarazioni!dei!redditi!delle!parti!dovessero!
apparire!non!verosimili!o!in!contrasto!con!il!tenore!di!vita!del!soggetto!o,!ancora,!se!le!informazioni!
di!carattere!economico!fornite!dai!coniugi!non!risultano!sufficientemente!documentate,"il"Giudice"
potrà"disporre"d’ufficio,"anche"dietro"richiesta"di"una"delle"parti,"le"opportune"indagini"a"mezzo"
della"Polizia"Tributaria."
"
In!sintesi:!nell’ottica!di!determinare!la!reale!potenzialità!economica!dei!coniugi!per!l’assegno!
di!mantenimento,!il!legislatore!ha!previsto!che!l’accertamento!della!disponibilità!economica!possa!
attuarsi!anche!attraverso!il!ricorso!da!parte!del!Giudice!Civile!alle!indagini!della!Polizia!Tributaria,!
qualora! appaia! un! effettivo! contrasto! fra! il! tenore! di! vita! della! famiglia! e! gli! elementi! di! prova!
acquisiti.!
!
Solitamente,!poi,!si!rinviene!che!le!indagini!di!Polizia!Tributaria!vengono!espletate!secondo!
due"metodologie"operative.!!
1.! La! prima! è! rappresentata! dalla! richiesta! ed! acquisizione! della! documentazione! relativa! al!
patrimonio!mobiliare!ed!immobiliare!del!soggetto!coinvolto!nell’accertamento.!!
A!riguardo,!a!titolo!esemplificativo:!potranno!essere!richiesti!i!certificati!presso!le!Conservatorie!dei!
Registri! Immobiliari! o! presso! il! PRA;! potranno! essere! effettuate! indagini! volte! alla! ricerca! di! conti!
correnti!bancari!e!alla!disponibilità!di!titoli!azionari!ed!obbligazionari;!potranno!essere!verificate!e!
approfondite! singole! voci! delle! dichiarazioni! dei! redditi,! con! riferimento! alla! veridicità! di! fatture!
emesse!e!di!acquisto…!
2.! La!seconda,!invece,!è!rappresentato!dall’acquisizione!di!informazioni!per!mezzo!di!soggetti!
quali!dipendenti,!datori!di!lavoro!e!persone!che!possono!essere!a!conoscenza!di!informazioni!utili!e!
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12!
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dirette!a!ricostruire!ed!accertare!il!patrimonio,!il!tenore!di!vita!e!la!situazione!lavorativa!della!parte!
coinvolta.!
Scarsa"applicazione"dell’istituto"
Lo!strumento!delle!Indagini,!anche!se!già!menzionato!nella!Legge!divorzio!del!1970,!non"ha"
mai"trovato"larga"applicazione!e,!ciò,!si!deve!a!due!ragioni!principali:!
1.! da!una!parte,!si!deve!considerare!che!la!possibilità!di!attivare!la!Polizia!Tributaria!è!prevista"
dal"legislatore"come"ipotesi"residuale"o,"talvolta,"eccezionale"e"percepita"come"utilizzabile"solo"in"
extrema"ratio.""""
Invero! M! pur! riscontrandosi! in! dottrina! e! giurisprudenza! posizioni! più! o! meno! restrittive! M!
risulta!che,!in!ogni!caso,!l’utilizzo!dello!strumento!delle!indagini!della!Polizia!Tributaria!è!collocato!al!
vertice!dell’attività!probatoria!che!viene!esperita!nei!processi!di!separazione!e!divorzio.!!
Infatti!M!nella!pratica!M!oltre!ad!una!contestazione!di!parte,!deve!essere!assolto!l’onere!di!prova!
gravante!sul!coniuge!valutandolo!in!relazione!al!caso!concreto.!Sicché,!il!Giudice!non!può!intervenire!
disponendo!le!Indagini!quando!una!prova!può!essere!ottenibile!con!mezzi!di!parte.!!!
Si!aggiunge,!poi,!che!la!tendenza!giurisprudenziale!maggiormente!consolidata!è!quella!più!
restrittiva! che! considera! le! indagini! quale! strumento! sussidiario,! esperibile! in! extrema$ ratio,! solo!
quando!il!Giudice!abbia!esperito!i!mezzi!ordinari!a!lui!concessi,!ovvero!solo!quando!ritenga!che!con!
tali!mezzi!non!potrebbe!arrivare!ad!alcun!risultato!utile.!
!
2.! d’altra! parte,! poi,! si" percepisce" un’eccessiva" resistenza" in" capo" ai" Giudici! che! M! con! una!
marcata! interpretazione! del! principio! dispositivo! M! si! riservano! ad! esercitare! e! promuovere!
un’ingerenza!finanziaria!da!parte!degli!Organi!pubblici!nella!sfera!privata!delle!parti.!!
Espletamento"e"contenuto"delle"indagini"
Per!quanto!attiene!le!modalità!di!espletamento,!occorre!rilevare!che!l’attività!della!Polizia!
Tributaria!necessita!preliminarmente!dell’emissione"di"un’ordinanza"specifica"da"parte"del"Giudice"
che!stabilisca!in!modo!dettagliato!l’estensione!ed!i!limiti!della!delega!conferita.!!
Infatti,!la!Polizia!Tributaria!deve!sempre!agire!nei!limiti!dei!poteri!e!delle!facoltà!della!delega!
che!il!Tribunali!conferisce.!
La"delega"
La!delega!con!cui!il!Giudice!dispone!le!indagini!per!il!tramite!della!Polizia!Tributaria,!dovrà!
innanzitutto!precisare:!
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13!
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!
1)!il!periodo!di!riferimento!entro!cui!si!svolgono!le!indagini;!
2)!gli!estremi!dei!conti!correnti!o!gli!strumenti!di!pagamento!–!quali,!ad!esempio:!carte!di!credito,!
bancomat,!assegniM!di!cui!si!abbia!notizia;!
3)!l’ambito!territoriale.!
!
Tematica! interessante! è! certamente! quella! della! natura" della" delega! da! attribuire! alle!
indagini!della!Polizia!Tributaria!espletate!nell’ambito!dei!procedimenti!di!separazione!e!divorzio.!!
!
La! dottrina,! infatti,! è! stata! spesso! divisa! tra! differenti! interpretazioni,! a! seconda! che! si!
considerasse! l’attività! svolta! dalla! Polizia! Tributaria! quale! attività! amministrativa! M! ammettendo!
talvolta!addirittura!una!delegazione!intersoggettiva!ad!efficacia!esterna!di!diritto!pubblico!M!ovvero!
quale!attività!giudiziale!M!ritenendo!la!delega!dal!giudice!alla!Polizia!quale!“mero”!trasferimento!di!
poteri.!!
a)!
Delega"di"un’attività"di"tipo"amministrativo:"
Chi!inquadra!la!relazione!tra!il!Giudice!e!la!Polizia!Tributaria!come!delega!di!attività!di!tipo!
amministrativo! riconduce! la! forma! degli! atti! compiuti! dal! delegato! in! quella! degli! atti! propri! del!
delegato!stesso!e!non!già!del!delegante.!"
!
In!tale!ottica!è!evidente!che!la!Polizia!Tributaria!dovrebbe!agire!conformemente!alle!regole!
ordinamentali!previste!per!la!sua!attività!ordinaria,!in!prevalenza!di!tipo!amministrativo.!!!
!
b)!
"Delega"di"un’attività"di"tipo"giurisdizionale:"
Alla! tesi! appena! detta,! se! ne! contrappone! un’altra,! per! cui! i! rapporti! tra! Giudice! e! Polizia!
Tributaria! sono! inquadrabili! come! trasferimento! di! poteri! propri! dal! delegante! al! delegato!
(analogamente!alle!ipotesi!di!cui!all’art.!198!c.p.c.!in!cui!il!giudice!incarica!il!consulente!dell’esame!di!
documenti!contabili!e!registri).!!!
!
In! tale! ottica,! l’attività! della! Polizia! Tributaria! è! da! annoverarsi! certamente! tra! le! attività!
tipiche! dell’organo! delegato! (poiché! il! soggetto! delegante! è! ammesso! alla! sola! delega! dell’atto!
legittimato),!ma!entro!la!cornice!dell’attività!giurisdizionale.!
!
!
L’adesione! all’una! o! all’altra! tesi,! invero,! implica! conclusioni! opposte! in! tema! di! poteri!
esercitabili!da!parte!dell’organo!inquirente,!ossia!la!Polizia!Tributaria,!di!diritti!e!doveri!del!soggetto!
passivo!e!di!effetti!dell’attività!e!di!tutela!avverso!i!relativi!esiti.!!!!!
!
Senza!entrare!troppo!nel!dettaglio,!pare!utile!considerare!che!aderendo!alla!delega!di!tipo!
amministrativo! si! permetterebbe! alla! Polizia! Tributaria! di! esercitare! poteri! di! verifica! e! indagine!
fiscale/bancaria! tipica! della! materia! fiscale! (e,! quindi,! ben! più! ampia! di! quella! occorrente! nei!
procedimenti! in! materia! di! famiglia).! Viceversa,! ammettendo! una! delega! di! tipo! giudiziario! si!
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14!
!
!
!
escluderebbe!proprio!tale!possibilità,!legittimando!la!Polizia!ad!agire!solo!nell’ambito!della!delega!
conferita!da!parte!del!Giudice.!
!
A! ben! vedere,! tuttavia,! già! risolvendo! la! discrasia! lessicale! tra! “indagini”! e! “accertamento!
tributario”! nella! diversa! portata! delle! norme! contenute! nelle! Legge! Div.! e! nel! Processo! di!
separazione,!la!maggior!parte!della!dottrina!e!della!giurisprudenza!ha!operato!una"scelta"in"favore"
della"delega"giudiziale.!Infatti,!si!ritiene!preferibile!escludere!che!la!Polizia!Tributaria!operi!un!vero!e!
proprio!accertamento!fiscale!in!ambito!di!processi!in!materia!di!famiglia,!potendo!operare!solo!nella!
sfera!dell’attività!del!delegante,!ossia!del!Giudice!del!processo!di!separazione!o!divorzio.!
I"soggetti"delegabili"
Occorre,!a!questo!punto,!verificare!chi!siano!i!soggetti!delegabili!e,!più!in!concreto,!a!chi!ci!si!
riferisce!parlando!di!Polizia!Tributaria.!
Comunemente,!si!ritiene!che!la"Polizia"Tributaria"si"identifichi"con"gli"appartenenti"al"Corpo"
della"Guardia"di"Finanza"e!ciò,!in!ragione!dell’evoluzione!che!l’istituzione!ha!avuto!begli!anni.!
Le!origini!della!Polizia!Tributaria!vanno!individuate!nel!dettato!del!Regolamento!di!Servizio!
emanato! con! R.D.! n.! 268/190,! il! quale! all’art.! 33! definisce! “servizio$ di$ Polizia$ Finanziaria$ (…)$ il$
complesso$ delle$ indagini$ tendente$ alla$ scoperta$ delle$ eventuali$ violazioni$ alle$ leggi$ di$ finanza,$ alla$
ricerca$dei$mezzi$per$reprimerle$e$alla$identificazione$delle$persone$che$si$dedicano$a$perpetrarle$(...)”.!!
È!bene!considerare,!tuttavia,!che!la!nascita!vera!e!propria!della!Polizia!Tributaria!viene!fatta!
coincidere! con! l’emanazione! del! R.D.! n.! 95/1923,! che! istituì! presso! il! Ministero! delle! Finanze! un!
“Ufficio! Tecnico! per! la! Polizia! Tributaria”! alle! dipendenze! del! Comando! Generale! della! Guardia! di!
Finanza!(art.!2).!!Tale!Ufficio,!in!particolare,!disponeva!di!compiti!di!servizio!investigativo,!per!questo!
si!parlava!di!Nuclei!di!P.T.I.!
Successivamente,! negli! anni! 1925M26,! i! poteri! degli! uffici! finanziari! furono! estesi! agli!
appartenenti! alla! PTI! e,! con! il! D.M.! del! 1928,! fu! stabilito! che! i! Nuclei! PTI! avessero! piena! funzione!
repressiva! nel! territorio! comunale! di! loro! competenza.! Nacque! così! la! Polizia! Tributaria! come! si!
presenta!oggi.!
L’anno! successivo,! la! Legge! n.! 4/1929! sancì! normativamente! la! situazione! di! fatto! che! si! era!
consolidata.!
Oggi,!quindi,!ai!sensi!dell’art.!31!della!Legge!n.!4/1929!è!stabilito!che:!“sono$ufficiali$della$
Polizia$ Tributaria$ gli$ ufficiali$ e$ il$ personale$ appartenente$ ai$ ruoli$ ‘ispettori’$ e$ ‘sovraintendenti’$ del$
Corpo$della$Guardia$di$Finanza”!mentre!“sono$agenti$della$Polizia$Tributaria$gli$appartenenti$al$ruolo$
‘appuntati’$e$‘finanzieri’”.!!!
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15!
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Occorre! rilevare,! tuttavia,! che! gli" appartenenti" alla" Guardia" di" Finanza" non" sono" gli" unici"
soggetti" esercenti" funzioni" di" “Polizia" Tributaria”,! posto! che! tale! qualifica,! al! ricorrere! dei!
presupposti!e!dei!limiti!di!legge,!è!riconosciuta!anche!ad!altri"soggetti"che"appartengono"ad"Uffici"
Finanziari"dell’Amministrazione"Civile."
E,! infatti,! sempre! l’art.! 31! della! Legge! n.! 4/1929! stabilisce! anche! che! “qualora$ una$ legge$
finanziaria$ attribuisca$ l’accertamento$ di$ determinati$ reati$ a$ funzionari$ ed$ agenti$
dell’Amministrazione,$questi$funzionari$ed$agenti$acquistano,$nei$limiti$del$servizio$a$cui$sono$destinati$
e$secondo$le$attribuzioni$ad$essi$conferiti$dalla$legge,$la$qualità$di$Ufficiali$e,$rispettivamente,$di$agenti$
della$Polizia$Tributaria”.!
Pertanto,!può!essere!che!il!Giudice!deleghi!specifiche!attività!di!indagine!ad!organi!diversi,!
quali! a! titolo! esemplificativo:! Arma! dei! Carabinieri,! Polizia! di! Stato,! Agenzia! delle! Entrate! o!
direttamente!a!professionisti!esperti!nominati!come!consulenti.!
A!questo!punto,!è!altresì!doveroso!precisare!che"il"legislatore"ha"voluto"fare"riferimento"alla"
struttura"organizzata"e"professionalmente"attrezzata"di"coloro"che"normalmente"svolgono"indagini"
di"tipo"finanziario,!non!volendo,!invece!limitare!quali!destinatari!di!delega!solo!determinati!Reparti!
della!Guardia!di!Finanzia.!!
E,! infatti,! l’attuale! assetto! della! Guardia! di! Finanza! è! stabilito! dal! D.Lvo! n.! 68/2001! che!
attribuisce!ai!membri!della!Guardia!di!finanza!di!avvalersi!della!facoltà!e!dei!poteri!(in!sintesi)!degli!
articoli!32!e!33!DPR!n.!600/1973!e!51!e!52!del!DPR!n.!600/1973.!!Sicché!M!considerando!che!si!possono!
riscontrare!due!differenti!ordini!di!funzione:!1)!di!polizia!economica,!finanziaria!e!di!controllo!della!
spesa!pubblica;!e!2)!di!polizia!giudiziaria!e!di!ordine!e!sicurezza!pubblica!M!sarebbe!limitante,!ai!fini!
della!delega!giudiziale,!riferirsi!ad!un!determinato!Reparto,!piuttosto!che!all’intero!Corpo.!
L’oggetto"delle"indagini"
Alla! Polizia! Tributaria! sono,! dunque,! attribuiti! poteri! di! indagine! su! delega! del! Giudice.!
Tuttavia,!le!norme!che!prevedono!tale!attribuzione!non!indicano!specificamente!i!poteri!ed!i!limiti!di!
azione!della!Polizia,!pertanto!sarà!compito!dell’interprete!individuarne!il!contenuto"concreto.!!
Si!ritiene,!in!particolare,!che!il!Giudice!posso!richiedere!il!compimento!delle!seguenti!attività:!
1)! acquisizione"e"comunicazione"di"informazioni."
La! Polizia! Tributaria! può! accedere! ai! sistemi! informativi! cui! ha! immediato! accesso! M! come!
quelli!dell’Anagrafe!Tributaria,!delle!Camere!di!Commercio,!del!PRA!e!delle!Conservatorie!dei!Registri!
Immobiliari! M! consentendo! così! di! acquisire! in! tempi! celeri! informazioni! dalle! quali! è! possibile!
desumere!conferme!o!smentite!circa!i!comportamenti!delle!parti!e!verificare!la!corrispondenza!tra!
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16!
!
!
!
quanto! dichiarato! nel! corso! del! procedimento! e! quanto! risulta,! invece,! all’Amministrazione!
finanziaria.!
(Con! tale! attività! si! ottiene! un! quadro! completo! di! dati! che! essendo! in! possesso!
dell’Amministrazione! potrebbero! comunque! essere! interessati! da! un! provvedimento! di! cui! all’art.!
213!c.p.c.)!
2)! valutazione"degli"elementi"contabili"ricavati.!!
La! Polizia! Tributaria! può! effettuare! una! presentazione! di! consulenza! di! natura! contabile!
relativamente! alle! informazioni! raccolte,! ovviamente,! nell’ottica! del! contributo! istituzionalmente!
dovuto! ad! altro! organo! dello! Stato.! Tale! attività! è! utile,! soprattutto! quando! il! Giudice! ritiene!
opportuno!di!avvalersi!di!cognizioni!tecniche!specialistiche,!pur!senza!effettuare!proiezioni!sui!redditi!
in!base!a!degli!indicatori.!!!
La!Polizia!Tributaria,!dunque!M!in!esecuzione!di!un!mandato!del!tutto!simile!a!quello!che!può!
essere! attribuito! a! un! CTU! ex! artt.! 191! e! 198! c.p.c.! M! può! raccogliere! e! inoltrare! al! Giudice! dati! e!
indicatori! di! ricchezza! sui! quali,! poi,! si! esprimerà! il! Giudice! stesso! per! stabilire! il! quantum!
dell’assegno.!
!
3)! Esecuzione"di"indagini"delegate!
La! Polizia! Tributaria! procede! secondo! il! contenuto! dell’ordinanza! del! Giudice! che,! potrà!
delineare!poteri!più!o!meno!ampi!in!relazione!al!caso!concreto.!Alla!Polizia,!può!essere!richiesto!di:!
M!raccogliere!chiarimenti!dalle!parti;!
M!assumere!informazioni!da!terzi!(salvo!che!non!siano!convocati!in!qualità!di!testimoni!ex!artt.!
210!e!213!c.p.c.);!
M!estratte!copia!di!documentazioni!ai!sensi!dell’art.!261!c.p.c.;!
M!effettuare!ispezioni!ex!art.!258!c.p.c.!
Queste!operazioni!potranno!essere!svolte!anche"nei"confronti"di"terzi:!come!abbiamo!visto,!
infatti,!con!la!riforma!del!2006,!il!Legislatore!ha!previsto,!all’art.!337Mter,!comma!6,!c.c.,"che!il!giudice!
possa! disporre! de! un! accertamento! della! Polizia! Tributaria! “sui$ redditi$ e$ sui$ beni$ oggetto$ della$
contestazione,$anche$se$intestati$a$soggetti$diversi”.$$!
Con! l’estensione! dell’accertamento! anche! nei! confronti! di! soggetti! diversi! si! è,! quindi,!
indubbiamente! confermata! la! prassi! M! già! in! vigore! M! di! estendere" gli" accertamenti" su" ulteriori"
soggetti,"estranei"ai"coniugi.!!!
A!riguardo,!basta!considerare!che!la!dottrina!più!attenta,!già!nel!vigore!della!Legge!Div.,!era!
propensa!all’indagine!mirate!nei!confronti!di!terzi!purché!“tese!a!chiarire!la!distinzione!tra!il!soggetto!
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17!
!
!
!
al!quale!il!bene!sostanzialmente!appartiene!e!la!diversa!appartenenza!esterna!circa!la!titolarità!del!
medesimo”.!
Inoltre,!nell’ambito!di!tale!attività,!è!ricompresa!la!possibilità!di!delega!alla!Polizia!Tributaria,!
ove!sia!necessario!acquisire!dati!presso!soggetti!diversi!dai!coniugi,!anche!ad!avvalersi!dei!poteri!ex!
artt.!210!ss.!c.p.c.!(es:!art!213!c.p.c.!richiesta!informazioni!dalla!P.A.).!
!
Con" l’attività" svolta" dalla" Polizia" Tributaria," dunque," si" potranno" acquisire" dati" e" notizie"
concernenti" profili" meno" visibili" che" si" riflettono" più" direttamente" sul" tenore" di" vita;! a! titolo!
esemplificativo,!la!Polizia!potrà!rilevare:!l’iscrizione!a!circoli,!la!frequenza!di!viaggi!e!le!disponibilità!
di!beni!mobili!(natanti,!cavalli...),!beni!fiduciari!intestati…!
La"relazione"finale"
!
Dopo! aver! acquisito! le! informazioni,! la! Polizia! Tributaria! procede! alla! redazione" di" una"
relazione"che"sarà"consegnata"all’autorità"giudiziaria.!!
!
Tuttavia,!occorre!precisare!che!la!Guardia!di!Finanza!non!può!effettuare!alcuna!proiezione!dei!
redditi!in!base!ai!dati!che!ha!acquisito,!poiché!è!un!organo!specialistico!che!non!può!formulare!ipotesi.!
Le"informazioni"acquisibili,"ovvero:"il"ruolo"informativo"delle"Banche"
Nello!svolgimento!dell’accertamento!patrimoniale,!se,!da!una!parte,!può!risultare!semplice!
la!verifica!e!la!reperibilità!della!documentazione!in!relazione!al!patrimonio!immobiliare,!dall’altra,!
invece,!risulta!spesso"complicata"la"verifica"sul"patrimonio"mobiliare.!!!
Infatti,!il!coniuge!economicamente!più!forte!potrebbe!avere!cospicuo!patrimonio!in!titoli!e!
azioni,! in! operazioni! di! borsa! ….! ! ! Insomma:! potrebbe" esserci" un" “blocco" patrimoniale”" che" non"
risulta"dalla"dichiarazione"dei"redditi"o"che"non"è"tracciato"né"collegato"in"maniera"diretta"sul"conto"
corrente.!
l’Anagrafe"Tributaria,"l’Archivio"dei"rapporti"finanziari"
A"questo"punto"è"bene"considerare"che,"oggi,"le"Indagini"patrimoniali"della"Polizia"Tributaria"
possono"essere"svolte"celermente"e"a"buon"fine"anche"su"quella"parte"di"patrimonio"che"esorbita"
quello"immobiliare"o"quello,"comunque,"tracciabile.!
È,!infatti!M!ormai!M!attiva!l’Anagrafe"Tributaria,!quale!banca!dati!nella!quale!sono!raccolti!e!
ordinati!a!livello!nazionale!i!dati!e!le!notizie!risultanti!dalle!dichiarazioni!e!dalle!denunce!che!vengono!
regolarmente!presentate!all’Amministrazione!Finanziaria!dai!principali!intermediari!finanziari!(istituti!
di!credito,!aziende,!istituti!postali,!società!fiduciarie).!
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18!
!
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Nello!specifico,!tutte!le!informazioni!contenute!all’Anagrafe!sono!messe!a!disposizione!degli!
Uffici!delle!Finanze!(rectius:!degli!organi!dipendenti!del!Ministero!per!le!Finanze)!principalmente!a!
fini! di! valutazione! inerente! la! capacità! contributiva! del! singolo! soggetto,! per! cui! anche! la! Polizia!
Tributaria! può! facilmente! accedervi! per! attuare! le! indagini! delegate! dal! Giudice! nel! processo! di!
separazione!o!divorzio.!
Inoltre,! nel! 2006! è! stato! istituito! l’Archivio" dei" rapporti" finanziari,! apposita! sezione!
dell’Anagrafe!Tributaria!nella!quale!sono!archiviate!tutte!le!notizie!relative!a!ai!rapporti!e!ai!flussi!di!
denaro!che!i!soggetti!intrattengono!con!i!principali!intermediari!finanziari,!pienamente!operativa!dal!
2009.!
L’evoluzione"normativa"
A!questo!punto,!pare!utile!ripercorrere!brevemente!l’evoluzione!normativa!di!questo!istituto!
finanziario,! soprattutto,! per! comprendere! quali! siano! attualmente! i! dati! che! la! Polizia! Tributaria!
delegata!potrebbe!rinvenire.!
!
!!
Già!all’art.!51,!n.!7!del!D.P.R.!n.!633/1972!M!disciplinante!l’IVA!M!e!all’art.!32,!n.!7!del!D.P.R.!n.!
600/1973!M!contenente!le!principali!disposizioni!in!materia!di!accertamento!delle!imposte!dirette!M!è!
stata!delineata!la!disciplina!dei!controlli!bancari.!!!
!
Con!tali!norme,!si!è!previsto!che!banche!ed!operatori!finanziari!–!se!richiesti!–!sono!obbligati!a!
fornire!al!Fisco!dati,!notizie!e!documenti!relativi!ai!rapporti!con!i!propri!clienti.!!
"
Gli"uffici"possono"notificare"le"richieste"scritte,"ma"devono"essere"autorizzati!dal!Comandante!
regionale!della!Guardia!di!Finanza!o!dal!Direttore!Generale!dell’Agenzia!delle!Entrate.!
!
!!
Con!il!d.P.R.!n.!605/1973!vengono!dettate!le!disposizioni!circa!l’anagrafe!tributaria!e!il!codice!
fiscale!dei!contribuenti.!!!
In!particolare,!ai!sensi!degli!artt.!1!e!21,!l’Anagrafe!Tributaria!viene!concepita!come!una!banca!
dati!in!cui!raccogliere!i!dati!e!le!notizie!risultanti!dalle!dichiarazioni!e!dalle!denunce!presentate!agli!
1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Art.!1!d.P.R.!n.!605/1973!“L'anagrafe$tributaria$raccoglie$e$ordina$su$scala$nazionale$i$dati$e$le$notizie$risultanti$dalle$dichiarazioni$
e$dalle$denunce$presentate$agli$uffici$dell'amministrazione$finanziaria$e$dai$relativi$accertamenti,$nonché$i$dati$e$le$notizie$che$
possono$ comunque$ assumere$ rilevanza$ ai$ fini$ tributari.$ I$ dati$ e$ le$ notizie$ raccolti$ sono$ comunicati$ agli$ organi$ dipendenti$ dal$
Ministro$per$le$finanze$preposti$agli$accertamenti$ed$ai$controlli$relativi$all'applicazione$dei$tributi,$ed,$in$particolare,$ai$fini$della$
valutazione$ della$ complessiva$ capacità$ contributiva$ e$ degli$ adempimenti$ conseguenziali$ di$ rettifica$ delle$ dichiarazioni$ e$ di$
accertamento,$all'ufficio$distrettuale$delle$imposte$nella$cui$circoscrizione$il$soggetto$ha$il$domicilio$fiscale.$Sulla$base$dei$dati$in$
suo$possesso$l'anagrafe$tributaria$provvede$alle$elaborazioni$utili$per$lo$studio$dei$fenomeni$fiscali”.$
Art.! 2! d.P.R.! n.! 605/1973$ “Sono$ iscritte$ all'anagrafe$ tributaria,$ secondo$ un$ sistema$ di$ codificazione$ stabilito$ con$ decreto$ del$
Ministro$per$le$finanze,$le$persone$fisiche,$le$persone$giuridiche$e$le$società,$associazioni$ed$altre$organizzazioni$di$persone$o$di$
beni$ prive$ di$ personalità$ giuridica$ alle$ quali$ si$ riferiscono$ i$ dati$ e$ le$ notizie$ raccolti$ ai$ sensi$ dell'art.$ 1,$ o$ che$ abbiano$ richiesto$
l'attribuzione$del$numero$di$codice$fiscale$a$norma$dell'art.$3.$Le$modalità$per$la$cancellazione$dall'anagrafe$tributaria$dei$soggetti$
estinti$sono$stabilite$con$decreto$del$Ministro$per$le$finanze”.$
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19!
!
!
!
uffici! dell’amministrazione! finanziaria,! insieme! con! i! dati! emersi! dagli! accertamenti! fiscali! e! alle!
informazioni!degli!artt.!6!e!7!del!d.P.R.!n.!605/1973,!ossia!agli!atti!che!le!Amministrazioni!dello!Stato!
ed!altri!soggetti!pubblici!e!privati!hanno!l’obbligo!di!comunicare!all’Anagrafe.!
In!tal!modo,!all’interno!dell’Anagrafe!inizia!ad!essere!conservata!una!massa!enorme!di!dati!
che!riguardano!i!contribuenti!ma,!tuttavia,!non"sono"ancora"ricompresi"i"flussi"di"denaro,!che!ciascun!
contribuente!veicola!attraverso!il!sistema!bancario!e!finanziario,!che!quindi!non!entrano!a!far!parte!
del!suo!data$base.!!
In! questa! originaria! formulazione! delle! norme! relative! all’Anagrafe,! infatti,! (in! particolare,!
all’art.!7)!le!banche,!le!poste!e!gli!operatori!finanziari!non!sono!contemplati!nel!novero!dei!soggetti!
obbligati!a!tali!comunicazioni.!
!
!!
Con!le!Leggi!del!1991,!la!n.!413!e!la!n.!197!cambiano!radicalmente!le!cose:!
−!
con!l’art.!20,!comma2,!lett.!b)!Legge!n.!413/1991,!il!legislatore!dispone!l’obbligo!per!
le!aziende!e!gli!istituti!di!credito,!per!l’amministrazione!postale,!le!società!fiduciarie!e!per!ogni!altro!
intermediario! finanziario! di! rilevare! e! di! tenere! in! evidenza! i! dati! identificativi! dei! soggetti! che!
intrattengono!rapporti!di!conto!deposito!o!che!comunque!potevano!disporne.!
−!
con!la!legge!n.!197/1991,!fu!previsto!che!ciascun!intermediario!creditizio!o!finanziario!
M! comprese! Poste! Italiane! S.p.A.M! fosse! obbligato! a! tenere! un! archivio! unico! informatico! in! cui!
conservare!tutti!gli!elementi!identificativi.!
Gli"Uffici"Finanziari,"a"questo"punto,"possono"richiedere"alle"Banche"ed"alle"Poste,"senza"
necessità" di" un" pregresso" accertamento" di" gravi" irregolarità," notizie" sui" conti" intrattenuti" dal"
contribuente,"con"la"specificazione"del"contenuto"dei"rapporti"ed"anche"delle"garanzie"prestate"dai"
terzi."Occorre,"però,"ancora"l’autorizzazione!del!comandante!regionale!della!Guardia!di!Finanza!e,!
per!l’Agenzia!delle!Entrate,!del!Direttore!regionale,!contestualmente!all’immediata!comunicazione!
delle!indagini!al!soggetto!coinvolto.!
Le"previsioni"delle"leggi"1991,"tuttavia,"non"trovarono"immediata"realizzazione!poiché!non!
furono!mai"emanate"le"disposizioni"di"attuative.!!
!
!!
Solamente! nel" 2000," con" il" D.M." n." 269/2000! fu! adottato! il! “Regolamento" istitutivo"
dell’anagrafe"dei"rapporti"di"conto"e"di"deposito”.!
In!particolare,!si!elencano!espressamente:!
a)!
i!soggetti!M!intermediari!creditizi,!finanziari!e!Poste!Italiane!S.p.a.!M!che!intrattengono!rapporti!
di!conto!e!di!deposito!con!persone!fisiche!o!giuridiche!individuate!e!i!cui!dati,!raccolti!nell’archivio!
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20!
!
!
!
unico! informatico! di! ciascun! operatore! finanziario! (come! da! Legge! n.! 197/1991),! confluiscono! nel!
Centro!operativo!(artt.!1!e!22);!!
b)!
i!soggetti!che!possono!avanzare!richiesta!al!Centro!Operativo!(art.!43);!
c)!
le!modalità!di!formulazione!delle!richieste!d!i!termini!di!trasmissione!di!riposte.!
!
!!
Con" la" Finanziaria" del" 2005" furono" ulteriormente" potenziati" i" poteri" del" Fisco! e,! nello!
specifico,!furono!introdotte!importanti!modifiche!agli!artt.!32!del!d.P.R.!n.!600/1973!e!51!del!d.P.R.!
n.! 633/1972! con! le! quali! è" consentito! alla" Guardia" di" Finanza" di" chiedere" a" Banche," poste,"
intermediari" finanziari," imprese" di" investimento," organismi" collettivi" di" risparmio" e" società" di"
2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Art.!1!D.M.!n.!269/2000!M!Anagrafe!dei!rapporti!di!conto!o!di!deposito!
1.$L'anagrafe+dei+rapporti+di+conto+e+di+deposito+di+cui+all'articolo+20,+comma+4,+della+legge+30+dicembre+1991,+n.+413,+è+istituita+
mediante+la+costituzione+di+un+centro+operativo,+presso+il+Ministero+del+tesoro,+del+bilancio+e+della+programmazione+economica,+
titolare+del+trattamento+dei+dati,$al$quale$i$soggetti$di$cui$all'articolo$4$possono$richiedere,$con$riferimento$a$persone$fisiche$o$
giuridiche$specificamente$individuate,$l'eventuale$esistenza$di$rapporti$di$conto$o$di$deposito$alle$medesime$intestati$o$cointestati$
o$relativamente$ai$quali$esse$agiscono$in$nome$e$per$conto$o$ne$possono$disporre$nell'ambito$dell'archivio$unico$informatico$tenuto$
dagli$intermediari$creditizi$o$finanziari$e$dalle$Poste$italiane$S.p.a.,$ai$sensi$del$decretoBlegge$3$maggio$1991,$n.$143,$convertito,$
con$modificazioni,$dalla$legge$5$luglio$1991,$n.$197.$
2.$Ai$fini$del$presente$regolamento,$per+"rapporti+di+conto+o+di+deposito"+si+intendono+i+conti,+i+depositi,+nominativi+o+al+portatore,+
in+ denaro+ o+ in+ titoli,+ di+ qualunque+ importo,+ nonché'+ ogni+ altro+ rapporto+ continuativo+ rientrante+ nell'esercizio+ dell’attività+
istituzionale+ dell'intermediario+ relativo+ all'amministrazione+ o+ gestione+ di+ attività+ patrimoniale+ della+ clientela.$ Il$ termine$
"deposito"$non$comprende$i$certificati$di$deposito$e$i$titoli$analoghi;$sono$esclusi$i$conti$transitori$bancari$ed$i$rapporti$relativi$a$
cassette$di$sicurezza$e$depositi$chiusi.$
Art.!2!D.M.!n.!269/2000$–$Soggetti!presso!i!quali!sono!intrattenuti!i!rapporti!di!conto!o!di!deposito$
1.$Le$richieste$al$centro$operativo$circa$la$eventuale$esistenza$dei$rapporti$di$conto$o$di$deposito$di$cui$all'articolo$1,$comma$1,$
riguardano$i$rapporti$di$conto$o$di$deposito$intrattenuti$presso$i$seguenti$soggetti,$operanti$nel$territorio$nazionale,$con$riferimento$
ai$rapporti$di$rispettiva$titolarità$ivi$incardinati:$
a)+banche;+
b)+poste+italiane+S.p.a.;+
c)+società+fiduciarie;+
d)+società+di+intermediazione+mobiliare+e+imprese+di+investimento+comunitarie+ed+extracomunitarie;+
e)+agenti+di+cambio;+
f)+società+autorizzate+al+collocamento+a+domicilio+di+valori+mobiliari;+
g)+società+di+gestione+di+fondi+comuni+di+investimento+mobiliare+e+società+di+investimento+a+capitale+variabile+(SICAV);+
h)+società+Monte+titoli+S.p.a.;+
i)$ intermediari+ di+ cui+ alla+ lettera+ m)+ dell'articolo+ 13,+ comma+ 1,+ del+ decretoVlegge+ 15+ dicembre+ 1979,+ n.+ 625,$ convertito,$ con$
modificazioni,$dalla$legge$6$febbraio$1980,$n.$15,$come$da$ultimo$sostituito$dall'articolo$2,$comma$1,$del$decretoBlegge$3$maggio$
19a91,$n.$143,$convertito,$con$modificazioni,$dalla$legge$5$luglio$1991,$n.$197;$
l)$intermediari+individuati+ai+sensi+dell'articolo+5+del+decreto+legislativo+26+maggio+1997,+n.+153.!
3
!Art.!4,!comma!2,!D.M.!n!269/2000!M!Soggetti!abilitati!ad!avanzare!richiesta!d'accesso!all'anagrafe!
“Le+richieste+possono+essere+avanzate:$
a)+ dall’autorità+ giudiziaria,$ ai$ sensi$ delle$ vigenti$ disposizioni$ del$ codice$ di$ procedura$ penale,$ ovvero$ dagli$ ufficiali$ di$ polizia$
giudiziaria$ delegati$ dal$ pubblico$ ministero$ o$ specificamente$ designati$ dal$ responsabile,$ a$ livello$ centrale,$ dei$ servizi$ di$ cui$
all'articolo$12$del$decretoBlegge$13$maggio$1991,$n.$152,$convertito,$con$modificazioni,$dalla$legge$12$luglio$1991,$n.$203;$
b)$dall'Ufficio+italiano+dei+cambi,$nell'adempimento$delle$disposizioni$di$cui$all'articolo$3$del$decretoBlegge$3$maggio$1991,$n.$143,$
convertito,$con$modificazioni,$dalla$legge$5$luglio$1991,$n.$197,$così$come$sostituito$dall'articolo$1$del$decreto$legislativo$26$maggio$
1997,$n.$153;$
c)$dal+Ministro+dell'interno,+dal+Capo+della+polizia$B$direttore$generale$della$pubblica$sicurezza,$dai$questori$e$dal$direttore$della$
Direzione$investigativa$antimafia,$quando$ricorrono$le$circostanze$di$cui$al$comma$1,$ovvero$quelle$di$cui$all'articolo$118,$comma$
1,$del$codice$di$procedura$penale;$
d)$ dagli+ esperti+ del+ Servizio+ consultivo+ ed+ ispettivo+ tributario+ (SECIT),+ dai+ funzionari+ del+ Dipartimento+ delle+ entrate+ o+ dagli+
ufficiali+ della+ Guardia+ di+ finanza,$ su$ autorizzazione,$ rispettivamente,$ del$ direttore$ del$ SECIT,$ del$ direttore$ centrale$ per$
l'accertamento$e$la$programmazione$o$dei$direttori$regionali$delle$entrate,$dei$comandanti$regionali$della$Guardia$di$finanza;$
e)$dal+comandante+del+Nucleo+speciale+di+polizia+valutaria+della+Guardia+di+finanza.+
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21!
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!
!
gestione" del" risparmio" e" fiduciarie," dati," notizie" e" documenti" relativi" a" qualsiasi" rapporto"
intrattenuto"e"a"qualsiasi"operazione"effettuata"con"la"clientela,!anche"extra"conto.!
Si!stabilì,!Inoltre,!che!le!trasmissioni!di!tutte!queste!informazioni!avvenisse!esclusivamente!in!
via!telematica!con!decorrenza!dal!1°!luglio.!
!
!!
Con" il" D.L." n." 223/2006,! convertito! con! la! Legge! n.! 248/2006,! venne! istituito" l’Archivio" dei"
Rapporti"finanziari,!ma!solo!a!partire!dal!2009!il!Fisco!ha!potuto!operare!con!il!nuovo!sistema!delle!
indagini!finanziarie.!Nello!specifico,!l’art.!37,!comma!4,!Legge!n.!248/06,!modificando!l’art.!7!del!d.P.R.!
n.!605/1973,!ha:!
!
1.!
Ampliato"il"novero"dei"soggetti"tenuti"all’obbligo"di"comunicazione"all’Anagrafe,!infatti:!
•! I!soggetti!che!hanno!l’obbligo!di!comunicare!all’Anagrafe!Tributaria!continuano!ad!essere:!
M! gli!ordini!professionali!e!gli!altri!enti!ed!uffici!preposti!alla!tenuta!di!albi,!registri!ed!elenchi,!
i!quali!devono!comunicare!alla!anagrafe!tributaria!le!iscrizioni,!variazioni!e!cancellazioni;!
M! le! camere! di! commercio,! industria,! artigianato! ed! agricoltura,! che! devono! comunicare!
mensilmente!all'anagrafe!tributaria!i!dati!e!le!notizie!contenuti!nelle!domande!di!iscrizione,!
variazione!e!cancellazione!degli!albi!anche!se!relative!a!singole!unità!locali;!
M! gli! amministratori! di! condominio! negli! edifici! che,! nello! specifico,! devono! comunicare!
annualmente! all'anagrafe! tributaria! l'ammontare! dei! beni! e! servizi! acquistati! dal!
condominio!e!i!dati!identificativi!dei!relativi!fornitori;!
M! le!aziende,!gli!istituti,!gli!enti!e!le!società!contratti!di!assicurazione!che!comunicano!i!dati!e!
le! notizie! riguardanti! i! contratti! di! somministrazione! di! energia! elettrica,! di! servizi! di!
telefonia,!fissa,!mobile!e!satellitare,!di!servizi!idrici!del!gas,!relativamente!agli!utenti;!
"
•! si" aggiungono" (al! comma! 6):! le" banche," la" società" Poste" italiane" Spa," gli" intermediari"
finanziari,"le"imprese"di"investimento,"gli"organismi"di"investimento"collettivo"del"risparmio,"
le"società"di"gestione"del"risparmio,"nonché"ogni"altro"operatore"finanziario,!che!“sono+tenuti+
a+rilevare+e+a+tenere+in+evidenza+i+dati+identificativi,$compreso$il$codice$fiscale,$di+ogni+soggetto+
che+intrattenga+con+loro+qualsiasi+rapporto+o+effettui+per+conto+proprio+ovvero+per+conto+o+a+
nome+ di+ terzi+ qualsiasi+ operazione+ di+ natura+ finanziaria$ ad$ esclusione$ di$ quelle$ effettuate$
tramite$ bollettino$ di$ conto$ corrente$ postale$ per$ un$ importo$ unitario$ inferiore$ a$ 1.500$ euro;$
l'esistenza+ dei+ rapporti+ e+ l'esistenza+ di+ qualsiasi+ operazione+ di+ cui+ al+ precedente+ periodo,+
compiuta+ al+ di+ fuori+ di+ un+ rapporto+ continuativo,+ nonché+ la+ natura+ degli+ stessi+ sono+
comunicate+all'anagrafe+tributaria,+ed+archiviate+in+apposita+sezione,+con+l'indicazione+dei+
dati+ anagrafici+ dei+ titolari+ e+ dei+ soggetti+ che+ intrattengono+ con+ gli+ operatori+ finanziari+
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22!
!
!
!
qualsiasi+rapporto+o+effettuano+operazioni+al+di+fuori+di+un+rapporto+continuativo+per+conto+
proprio+ovvero+per+conto+o+a+nome+di+terzi,+compreso+il+codice+fiscale”.+
+
2.!
Ampliato"l’utilizzo"delle"rivelazioni"e"delle"comunicazioni"di"natura"finanziaria,"infatti:+
•! L’utilizzo!delle!risultanze!dello!strumento!continua!ad!essere:!
M! l’accertamento!della!capacità!contributiva!e!la!verifica!della!dichiarazione!dei!redditi!e!del!
corretto!adempimento!dell’obbligazione!tributaria!"!richieste!di!cui!agli!artt.!32,!comma!1!
n.!7,!d.P.R.!n.!600/1973!M!imposte!dirette!M!e!51,!comma!2,!numero!7,!d.P.R.!n.!633/1972!M!
IVA;!
•! si"aggiungono"ulteriori"attività,"quali:!!
M! attività"connessa"a"riscossione"coattiva"mediante"ruoli;"
M! attività"di"prova"nel"processo"penale"–"fase"dibattimentale"e"delle"indagini"preliminari"
M! attività" per" accertamenti" patrimoniali" previsti" da" specifiche" disposizioni" di" legge" per"
finalità"di"prevenzione."
A!questo!punto,!è!evidente!che,$pur!non!essendovi!alcun!riferimento!all’attività!del!giudice!
della! separazione! e! del! divorzio,! la! formulazione! della! norma! non! preclude! M! ma! legittima! tra! le!
“attività$ per$ accertamenti$ patrimoniali$ previsti$ da$ specifiche$ disposizioni$ di$ legge$ per$ finalità$ di$
prevenzione”B$!a!che!il!giudice!dei!procedimenti!in!materia!di!famiglia!possa!richiedere!al!Corpo!della!
Guardia! di! Finanza! (inteso! come! sopra,! vedo! soggetti! delegabili)! gli! accertamenti! riguardanti!
patrimoniali!ai!fini!di!determinare!la!sfera!patrimoniale!e!reddituale!de!i!coniugi."
"
!!
Infine,! è! opportuno! segnalare! che! anche" il" D.L." n." 132/2014," convertito" con" la" Legge" n."
162/2014," ha" introdotto" rilevanti" modifiche" e" novità" che" hanno" permesso" un" ulteriore"
ampliamento"dello!strumento!delle!indagini!tributarie.!!
Ed!infatti,!l’art"19!della!Legge!n.!162/2014:!
1.! ha"inserito"l’art."492"bis"c.p.c.!recante!“Ricerca$con$modalità$telematiche$dei$bei$da$pignorare”,!
secondo! cui! su! istanza! del! creditore! il! presidente! del! tribunale! autorizza! la! ricerca! con! modalità!
telematiche!dei!beni!da!pignorare;!
2.! ha,!quindi,!inserito"gli"artt."dal"155^bis"al"155^quinquies+delle"disp."att."c.p.c.4,!che!disciplinano!
proprio!la!ricerca!dei!beni!da!pignorare!con!modalità!telematiche,!tra!cui!in!particolare,!l’art.!155B
4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Art.!155Mbis!(Archivio!dei!rapporti!finanziari).!M!Per$archivio$dei$rapporti$finanziari$di$cui$all'articolo$492Bbis,$secondo$comma,$del$
codice$si$intende$la$sezione$di$cui$all'articolo$7,$sesto$comma,$del$decreto$del$Presidente$della$Repubblica$29$settembre$1973,$n.$
605.!
Art.!155Mter!(Partecipazione!del!creditore!alla!ricerca!dei!beni!da!pignorare!con!modalità!telematiche).!M!La$partecipazione$del$
creditore$ alla$ ricerca$ dei$ beni$ da$ pignorare$ di$ cui$ all'articolo$ 492Bbis$ del$ codice$ ha$ luogo$ a$ norma$ dell'articolo$ 165$ di$ queste$
disposizioni.!
Nei$casi$di$cui$all'articolo$492Bbis,$sesto$e$settimo$comma,$l'ufficiale$giudiziario,$terminate$le$operazioni$di$ricerca$dei$beni$con$
modalità$telematiche,$comunica$al$creditore$le$banche$dati$interrogate$e$le$informazioni$dalle$stesse$risultanti$a$mezzo$telefax$o$
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23!
!
!
!
sexies!disp.!Att.!c.p.c.!che!permette!l’applicazione!delle!disposizioni!speciali!in!materia!di!ricerca!dei!
beni!con!modalità!telematiche!anche!nei!procedimenti!in!materia!di!famiglia.!
3.! ha,!poi,!ulteriormente!modificato"l’art."7,"d.P.R."n."605/1973!(già!modificato!nel!2006),!che,!
ora! al! comma! 9,! dispone! che! le! informazioni! comunicate! all’Anagrafe! Tributaria! sono! altresì!
utilizzabili! dall’autorità! giudiziaria! nei! procedimenti! in! materia! di! famiglia! attraverso! le! modalità!
telematiche!dei!beni!da!pignorare;!infatti!ora!si!legge!che!“Le+informazioni+comunicate+sono+altresì+
utilizzabili$dall’autorità$giudiziaria$ai$fini$della$ricostruzione$dell'attivo$e$del$passivo$nell'ambito$di$
procedure$concorsuali,$di$procedimenti+in+materia+di+famiglia+e+di+quelli+relativi+alla+gestione+di+
patrimoni+altrui.$Nei$casi$di$cui$al$periodo$precedente$l’autorità$giudiziaria$si$avvale$per$l'accesso+
dell'ufficiale+giudiziario+secondo+le+disposizioni+relative+alla+ricerca+con+modalità+telematiche+dei+
beni+da+pignorare”.!
!
!!
L’attuale"portata"delle"indagini"della"Polizia"Tributaria"è"potenzialmente"enorme!"
Segue:"l’interesse"e"la"finalità"delle"indagini"tributarie"
È! chiaro,! poi," che! l’interesse! che! si! innesca! con! le! indagini! disposte! dal! giudice! è! di! tipo!
“privatistico”,! poiché! l’oggetto! dell’accertamento! è! volto! a! salvaguardare! gli! interessi! delle! parti!
coinvolte!nel!procedimento.!!
Ed!infatti,!con!riguardo!al!coniuge!beneficiario,!deve!essere!salvaguardato!il!suo!interesse!
all’assegno! e! a! mantenere! lo! stesso! tenore! di! vita! rispetto! a! quello! registrato! in! costanza! di!
matrimonio.!Con!riguardo!al!coniuge!onerato,!invece,!si!ha!interesse!a!una!giusta!commisurazione!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
posta$ elettronica$ anche$ non$ certificata,$ dandone$ atto$ a$ verbale.$ Il$ creditore$ entro$ dieci$ giorni$ dalla$ comunicazione$ indica$
all'ufficiale$giudiziario$i$beni$da$sottoporre$ad$esecuzione;$in$mancanza$la$richiesta$di$pignoramento$perde$efficacia.$
Art.! 155Mquater! (Modalità! di! accesso! alle! banche! dati).! M! Con$ decreto$ del$ Ministro$ della$ giustizia,$ di$ concerto$ con$ il$ Ministro$
dell'interno$e$con$il$Ministro$dell'economia$e$delle$finanze$e$sentito$il$Garante$per$la$protezione$dei$dati$personali,$sono$individuati$
i$casi,$i$limiti$e$le$modalità$di$esercizio$della$facoltà$di$accesso$alle$banche$dati$di$cui$al$secondo$comma$dell'articolo$492Bbis$del$
codice,$nonché'$le$modalità$di$trattamento$e$conservazione$dei$dati$e$le$cautele$a$tutela$della$riservatezza$dei$debitori.$Con$il$
medesimo$decreto$sono$individuate$le$ulteriori$banche$dati$delle$pubbliche$amministrazioni$o$alle$quali$le$stesse$possono$accedere,$
che$l'ufficiale$giudiziario$può$interrogare$tramite$collegamento$telematico$diretto$o$mediante$richiesta$al$titolare$dei$dati.$
Il$Ministro$della$giustizia$può$procedere$al$trattamento$dei$dati$acquisiti$senza$provvedere$all'informativa$di$cui$all'articolo$13$del$
decreto$legislativo$30$giugno$2003,$n.$196.$
E'$istituito,$presso$ogni$ufficio$notifiche,$esecuzioni$e$protesti,$il$registro$cronologico$denominato$"Modello$ricerca$beni",$conforme$
al$modello$adottato$con$il$decreto$del$Ministro$della$giustizia$di$cui$al$primo$comma.$
L'accesso$da$parte$dell'ufficiale$giudiziario$alle$banche$dati$di$cui$all'articolo$492Bbis$del$codice$e$a$quelle$individuate$con$il$decreto$
di$cui$al$primo$comma$e'$gratuito.$La$disposizione$di$cui$al$periodo$precedente$si$applica$anche$all'accesso$effettuato$a$norma$
dell'articolo$155Bquinquies$di$queste$disposizioni.!
Art.! 155Mquinquies! (Accesso! alle! banche! dati! tramite! i! gestori).! M! Quando$ le$ strutture$ tecnologiche,$ necessarie$ a$ consentire$
l'accesso$diretto$da$parte$dell'ufficiale$giudiziario$alle$banche$dati$di$cui$all'articolo$492Bbis$del$codice$e$a$quelle$individuate$con$il$
decreto$di$cui$all'articolo$155Bquater,$primo$comma,$non$sono$funzionanti,$il$creditore$procedente,$previa$autorizzazione$a$norma$
dell'articolo$ 492Bbis,$ primo$ comma,$ del$ codice,$ può$ ottenere$ dai$ gestori$ delle$ banche$ dati$ previste$ dal$ predetto$ articolo$ e$
dall'articolo$155Bquater$di$queste$disposizioni$le$informazioni$nelle$stesse$contenute.$
Art.!155Msexies.!M!(Ulteriori!casi!di!applicazione!delle!disposizioni!per!la!ricerca!con!modalità!telematiche!dei!beni!da!pignorare).!M!
Le$ disposizioni$ in$ materia$ di$ ricerca$ con$ modalità$ telematiche$ dei$ beni$ da$ pignorare$ si$ applicano$ anche$ per$ l'esecuzione$ del$
sequestro$ conservativo$ e$ per$ la$ ricostruzione$ dell'attivo$ e$ del$ passivo$ nell'ambito$ di$ procedure$ concorsuali$ di$ procedimenti$ in$
materia$di$famiglia$e$di$quelli$relativi$alla$gestione$di$patrimoni$altrui.!
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24!
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tra!l’esborso!richiestogli!e!le!sue!capacità!e!disponibilità!economiche.!Infine,!per!il!caso!di!eventuale!
prole,!vi!è!interesse!a!che!venga!garantita!la!necessaria!continuità!negli!impegni!materiali!assunti!dai!
genitori.!
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! !
Si!deve,!poi,!considerare!che!l’accertamento!svolto!tramite!le!indagini!della!Polizia!Tributaria!
ha!una!finalità!tendenzialmente!“prospettica”.!Infatti,!l’accertamento!oggetto!delle!indagini!è!volto!
a! stabilire! un’obbligazione! pecuniaria! in! genere! periodica! e! per! l’avvenire,! idonea! a! soddisfare!
l’esigenza!della!parte!debole!del!rapporto!(sia!essa!la!prole!o!il!coniuge).!
!
!A!questo!punto!è!evidente!la"differenza"tra"le"indagini"disposte"dal"giudice"nei"procedimenti"
di"famiglia"e"quelle"invece,"di"simil"tenore"che"possono"essere"adoperate"nella"verifica"fiscale"vera"
e"propria.""
A! queste! ultime,! infatti,! può" essere" attribuito" interesse" pubblicistico" e" finalità"
“retrospettiva”:! l’attività! istruttoria! volta! all’accertamento! fiscale,! invero,! è! utile! a! determinare!
l’entità! dell’obbligazione! che! il! soggetto! avrebbe! dovuto! pagare! o! deve! pagare! di! lì! a! breve.! E,!
parimenti,!l’interesse!che!viene!tutelato!non!è!quello!del!singolo,!ma!quello!pubblicistico!alla!corretta!
fissazione!dell’imposta!dovuta."
Segue:"i"risvolti"le"risultanze"emerse"dalle"indagini"
Solo!per!completezza!occorre!evidenziare!che!M!!come!già!desumibile!da!quanto!sino!a!qui!
detto!M!!la"disciplina"relativa"ai"poteri"di"indagine"della"Polizia"Tributaria"non"può"interferire"con"i"
poteri"di"verifica"fiscale."""""""
Infatti,!in!questo!contesto,!il!Giudice!opera!con!riferimento!all’accertamento!sui!redditi!e!sui!
beni!dei!coniugi!in!vista!di!un’adeguata!ricostruzione!della!condizione!economica!delle!parti,!senza!
porre! limiti! alle! fonti! cui! si! può! attingere.! ! Pertanto,! vista! la! finalità! e! l’interesse! che! l’istituto!
persegue,!si!deve!considerare!che!le"indagini"della"Polizia"Tributaria,"nei"giudizi"di"separazione"e"
divorzio," non" possono" incontrare" la" resistenza" dei" presupposti" procedimentali" di" altri"
procedimenti,"quali"quelli"contenuti"nella"normativa"circa"la"verifica"fiscale.!
Non!operano,!quindi,!i!presupposti!di!autorizzazione!di!cui!all’art.!32,!comma!1,!n.!7,!d.P.R.!
n.! ! 600/73! e! all’! art.! 51,! comma! 2,! n.! 7,! d.P.R.! n.! 633/1972;! parimenti,! sarà! infondato! qualsiasi!
richiamo! all’art.! 7! d.P.R.! n.! 633/1972,! che! consente! l’utilizzabilità! dei! contenuti! dell’anagrafe!
tributaria!a!fini!penali!e!che,!tuttavia,!di!certo!non!impedisce!ad!altra!fonte!normativa!di!legittimare!
l’acquisizione!dei!dati!contenuti!in!relazione!a!differenti!finalità,!per!l’appunto,!quella!in!materia!di!
famiglia!nei!giudizi!di!separazione!e!divorzio.!
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25!
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Una! volta! esperite! le! indagini! tributarie! non! è! infrequente! che! emerga! l’esistenza! di! un!
maggio!reddito!rispetto!a!quello!dichiarato,!pertanto!è!lecito!chiedersi!quale"siano"i"risvolti"in"termini"
fiscali"delle"indagini"compiute."
A!questo!proposito,!il!legislatore!è!già!da!tempo!intervenuto;!ed!infatti!l’art.!36!del!d.P.R.!n.!
600/1973!dispone!che!“I$soggetti$pubblici$incaricati$istituzionalmente$di$svolgere$attività$ispettive$o$
di$vigilanza$nonché$gli$organi$giurisdizionali,$requirenti$e$giudicanti,$penali,$civili$e$amministrativi$e,$
previa$autorizzazione,$gli$organi$di$polizia$giudiziaria$che,$a$causa$o$nell'esercizio$delle$loro$funzioni,$
vengono$a$conoscenza$di$fatti$che$possono$configurarsi$come$violazioni$tributarie$devono$comunicarli$
direttamente$ovvero,$ove$previste,$secondo$le$modalità$stabilite$da$leggi$o$norme$regolamentari$per$
l'inoltro$della$denuncia$penale,$al$comando$della$Guardia$di$finanza$competente$in$relazione$al$luogo$
di$rilevazione$degli$stessi,$fornendo$l'eventuale$documentazione$atta$a$comprovarli”.$
Occorre,!tuttavia!precisare!che!i!dati!provenienti!dalle!indagini!non!possono!essere!utilizzati!
sic$ et$ simpliciter,$ poiché! non! vi! è! nessun! richiamo! all’interno! delle! disposizioni! in! materia! di!
separazione!e!divorzio!né!alle!norme!sulle!verifiche!fiscali!né!allo!Statuto!del!contribuente.!!
Sicché,!i!rilievi!elaborati!dal!Giudice!civile!nel!corso!del!giudizio!in!materia!di!famiglia!potranno!
essere! utilizzati! dall’Agenzia! delle! Entrate! ai! fini! dell’accertamento! parziale! ex! art.! 41! bis! d.P.R.! n.!
600/1973! solo! quando! l’attività! della! Polizia! Tributaria! sia! stata! condotta! nel! rispetto! delle!
disposizioni!dettate!dallo!Statuto!o!da!quelle!circa!le!verifiche!fiscali.!
In!termini!simili!si!può!ragionare!al!fine!di!stabilire!quali"sia"l’attività"difensiva"esperibile"dal"
coniuge"il"cui"reddito"sia"contestato.!Infatti,!assodato!che!non!operano!le!norme!dello!Statuto!e!le!
disposizioni! in! termini! fiscali,! si! deve! osservare! che! il! tenore! della! prova! contraria! richiesta! sarà!
strettamente!funzionale!al!tipo!di!accertamento!nel!quale!si!colloca!l’acquisizione!degli!accertamenti!
e,!quindi,!ne!solo!ambito!della!materia!di!famiglia.!!!(Così,!a!titolo!d’esempio,!la!presunzione!legale!
tributaria!di!cui!all’art.!32!n.!2!d.P.R.!n.!600/1973!in!tema!di!proventi!non!dichiarati!non!può!operare!
in!sede!di!giudizio!civile!e,!pertanto,!le!stringenti!imitazioni!per!cui!il!privato!deve!dimostrare!di!aver!
tenuto!conto!dei!dati!e!degli!elementi!delle!operazioni!bancarie!per!la!determinazione!del!reddito!
tassato!non!possono!porsi!a!carico!del!coniuge).!
!
Infine,!occorre!precisare!che!M!proprio!sotto!il!profilo!delle!risultanze!emerse!dalla!indagini!
della! Polizia! Tributaria! nel! processo! di! famiglia! M! ! sarà! certamente! necessario! tener! conto! della!
recente! riforma! in! materia! di! reati! tributari! di! cui! al! D.Lvo! n.! 158/2015,! che! è! intervenuto sulla!
formulazione! del! D.Lvo! n.! 74/2000! aumentando! le! soglie! di! punibilità! di! alcuni! reati! (omessa!
presentazione! della! dichiarazione! dei! redditi! e! dell’IVA,! omesso! versamento! delle! ritenute! IVA,!
infedele!dichiarazione).!
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Diritto"di"accesso"dei"privati:"il"licenziamento"della"Polizia"Tributaria"(Cenni)"
Alla! luce! di! tutto! quanto! esposto,! è! certo! evidente! che! il! potere! di! delega! delle! indagini!
tributarie! alla! Polizia! è! un! potere! potenzialmente! enorme! e! che,! tuttavia,! è! rimasto! scarsamente!
utilizzato,! vuoi! per! il! timore! di! troppa! ingerenza! nella! sfera! privata,! vuoi! per! le! “lungaggini”! che!
l’istituto!riveste!dal!punto!di!vista!processuale.!!
Non! stupisce,! pertanto,! che! M! al! fine! di! giungere! agli! stessi! risultati! pratici! conseguibili!
attraverso! le! indagini! della! Polizia! Tributaria! M! col! tempo! si! stia! cercando! di! sostituire! e! superare!
l’utilizzo!di!tale!istituto,!rimasto!pressoché!lettera!morta.!
!A!tal!riguardo!è!bene!accennare!che!M!da!qualche!tempo!M!i"coniugi"interessati!a!far!accertare!
il! reddito! di! controparte! si" stanno" sempre" più" attivando" autonomamente," promuovendo" ex+ se"
istanza"di"accesso"agli"atti"ex"art."22"Legge"n."241/1990"per"prendere"visione"ed"estrarre"copia"dei"
documenti"amministrativi"del"coniuge"il"cui"reddito"viene"contestato."
In! merito,! basta! leggere! le! più! recenti! pronunce! per! rendersi! conto! che! il! Giudice!
amministrativo!(competente!in!materia!di!accesso!agli!atti)!non!solo!ha!riconosciuto!come!attuale!e!
concreto!M!e,!quindi,!legittimo!M!l’interesse!della!parte!a!voler!prendere!visione!dei!documenti!fiscali!
riguardanti! l’altro! coniuge! e! reperibili! presso! l’Anagrafe! Tributaria! (Cons.! Stato,! Sez.! IV,! 15! aprile!
2014,!n.!2472),!ma!ha!anche!confermato!che!è!possibile!estrarne!copia,!poiché!!gli!unici!documenti!
amministrativi!non!accessibili!ha!chi!ha!un!interesse!diretto,!concreto!ed!attuale,!sono!quelli!indicati!
ex$lege!dall’art.!24!della!L.!n.!241/1990!(TAR!Catania,!Sez.!III,!13!gennaio!2016,!n.!29).!
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27!
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Bibliografia*
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