Disposizioni sulla gestione del personale delle Province

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Disposizioni sulla gestione del personale delle Province
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLE PROVINCE
DIVIETO DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 - “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” -,
convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, impone il divieto di assunzioni a tempo
indeterminato: “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e
razionalizzazione delle Province è fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato”.
Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 – “Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” - ,
convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha confermato espressamente la
vigenza dell’art. 16, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7
agosto 2012 n. 135.
L’art. 4, comma 9, della Legge 125/2013 prevede infatti, come vedremo più
avanti, che la proroga dei contratti a tempo determinato per le Province può essere
disposta “fermo restando il divieto previsto dall’art. 16 comma 9…”.
Inoltre, per le procedure di stabilizzazione, si stabilisce che il personale a tempo
determinato delle Province, in possesso dei requisiti, può partecipare ad una
procedura selettiva indetta da altra amministrazione avente sede nel territorio
provinciale, proprio in quanto non possono essere svolte procedure di assunzione a
tempo indeterminato presso le Province.
L’unica espressa deroga ai divieti di assunzione è prevista soltanto dall’art. 7,
comma 6, con riferimento alle categorie protette (“La disposizione del presente comma
deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente”).
L’art. 3, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 – “Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari” - , convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ribadisce il divieto di
assunzioni a tempo indeterminato per le Province, confermando quanto disposto
dall’art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012.
Il comma 6 prevede conferma l’eccezione per le assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
L’art. 1, comma 420, della Legge 190/2014 prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2015 alle Province delle Regioni a statuto ordinario è fatto divieto di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito delle
procedure di mobilità.
La circolare ministeriale n. 1/2015 chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio
2015 il divieto si applica alle sole province e non anche alle città metropolitane, fatti
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salvi gli effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime dal comma
418 della Legge 190/2014.
Il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si estende anche all’acquisizione di
personale mediante mobilità, anche laddove avviata anteriormente alla predetta data.
Resta fermo l’obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categoria
protette, anche in deroga al divieto di assunzione.
INCARICHI DIRIGENZIALI
Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 – “Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, all’art. 2, comma 8bis, prevede che
“Nelle more del completamento del processo di riforma delle Province, nel rispetto
del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di
personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi
dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare
la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del
contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del
contratto vigente”.
Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 – “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” , convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha modificato l’art. 110 del D. Lgs.
267/2000, che disciplina l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato,
che è stato così riformulato: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica
dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota
degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura
non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima
qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti
previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso
di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico”.
Per il periodo di durata degli incarichi, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio.
L’art. 1, comma 420, della Legge 190/2014 prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2015 alle Province delle Regioni a statuto ordinario è fatto divieto di attivare
rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del D. Lgs. 267/2000. I rapporti in
essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto
divieto di proroga degli stessi.
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La Circolare Ministeriale n. 1/2015 ha chiarito che alle province è preclusa in
modo assoluto la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 90
(Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi a contratto) del
TUEL, sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che
devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014.
Rispetto all’articolo 90 il divieto interviene impedendo l’attivazione di nuovi
rapporti di lavoro. Ne deriva che, per supportare il Presidente della Provincia
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso può
ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza maggiori oneri.
In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a
tempo determinato, secondo le prescrizioni del predetto articolo 90.
La distinzione tra personale interno e soggetti esterni non rileva ai fini
dell’articolo 110 in quanto in entrambi i casi è presupposto necessario l’instaurazione di
un nuovo rapporto di lavoro. In sostanza, le Province non possono stipulare contratti a
tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale interno, in quanto il predetto
articolo presuppone l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro espressamente vietata
dalla lettera e).
I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale
scadenza ed è fatto divieto di prorogare gli stessi.
Resta inteso che il contratto è risolto di diritto nel caso di ente che dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c. 4).
La disciplina transitoria dettata per l’articolo 110 si applica sia per le province
che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai
sensi della legge 56/2014.
Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi dell’articolo 90, per le province
che non hanno ancora proceduto alle nuove elezioni si applica la disciplina ordinaria
sulla durata del contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il rapporto di
lavoro si estingue ed è vietata tanto la proroga, quanto l’attivazione di nuovi rapporti di
lavoro.
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1) L’art. 9, comma 28, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in
legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 prevede: “A
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni (compresi gli Enti Locali, come
previsto dall’art. 4, comma 102, della Legge 183/2011, per i quali costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica) possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;
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2) L’art. 1 del D. L. 29.12.2011 n. 216 ha prorogato al 2013 l’applicazione delle
disposizioni dell' art. 9, sopra richiamato, limitatamente alle assunzioni del
personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato
all'esercizio delle funzioni di polizia locale, fermi restando i limiti per le altre
funzioni di immediata applicazione.
3) L’art. 4-ter del D. L. 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44,
ha previsto che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il limite del
50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 soltanto per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalità nell'anno 2009”.
4) L’art. 1, commi 400 - 401 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge di
stabilità 2013 - ha previsto che, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente, viene consentita la proroga dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che
superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.
Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 – “Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” -,
convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha disposto che, fermo restando il
divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le
strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei
vincoli finanziari per le assunzioni a tempo determinato, del patto di stabilità interno e
della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.
Il personale non dirigenziale delle Province, in possesso dei requisiti, può
partecipare ad una procedura selettiva indetta da un'amministrazione avente sede nel
territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando.
Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 – “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” , convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha consentito di prorogare ulteriormente i
contratti, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti
istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Le limitazioni di spesa per le assunzioni a tempo determinato (limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 60 per cento, per il
2014, per gli enti locali in sperimentazione) non si applicano agli enti locali in regola
con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al commi 557 (riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile) della Legge Finanziaria 2007, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
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Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
I limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato non si applicano altresì,
anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri
di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici
aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni sulle assunzioni da parte degli
enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento
alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente.
In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero
dell’interno.
Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto della prescrizione
che impone il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel
contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del
titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale dai soggetti assunti ai sensi dell’art.
90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’art. 1, comma 420, della Legge 190/2014 prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2015 alle Province delle Regioni a statuto ordinario è fatto divieto di
instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del D. L.
78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e successive modificazioni.
La Circolare Ministeriale n. 1/2015 ha chiarito che i rapporti di lavoro flessibile
contemplati dal predetto articolo 9 comma 28 sono i contratti di lavoro:
a) a tempo determinato
b) quelli flessibili scaturenti da convenzioni
c) di collaborazione coordinata e continuativa
d) di formazione-lavoro o altri rapporti formativi
e) di somministrazione di lavoro
f) di lavoro accessorio.
Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei predetti rapporti
di lavoro. In relazione alle finalità di contenimento della spesa, si ritiene che il divieto si
estenda al caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici
aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per i progetti connessi con tali
fondi si possa utilizzare il personale già in servizio presso gli enti di area vasta.
L’art. 1, comma 6, del D. L. 31 dicembre 2014 n. 192 prevede la proroga al
31 dicembre 2015 del termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 4, comma 9,
terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo cui, nel testo novellato, “Fermo restando il
divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le
strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.”
La possibilità di proroga è da riferire, in base al contesto normativo di
riferimento, al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’articolo
4, comma 6, del d.l. 101/2013.
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Sono altresì da rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli:
1, comma 557, della legge 296/2006;
9, comma 28, del d.l. 78/2010;
31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011.
CONCORSI RISERVATI INDETTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CUI POSSONO PARTECIPARE I
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DELLE PROVINCE
Fino al 31 dicembre 2018, al fine di favorire una maggiore e più ampia
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a
tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le
amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla
legislazione, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore;
b) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore;
c) personale non dirigenziale che alla data del 1° settembre 2013 decreto ha
maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando.
d) Sono esclusi dall’ambito di applicazione di queste disposizioni, i servizi prestati
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
Le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulla
programmazione delle assunzioni, relative agli anni 2013-2018, anche
complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento.
Le graduatorie definite in esito a dette procedure sono utilizzabili per assunzioni
nel periodo 2013-2018 a valere sulle predette risorse.
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
Possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con
contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.
Le amministrazioni pubbliche che, nella programmazione del fabbisogno di
personale relativa al periodo 2013-2018, prevedono di effettuare procedure
concorsuali riservate, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che
hanno maturato, alla data del 1° settembre 2013, almeno tre anni di servizio alle
proprie dipendenze.
La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno,
alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di
professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione
triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il
31 dicembre 2018.
MISURE PER I CENTRI PER L’IMPIEGO
LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 – LEGGE DI STABILITÀ 2014
Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego,
nonché l’avvio del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio
dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una «Garanzia per i giovani»,
le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei
fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi
programmati e da programmare nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali
europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe, in attesa
della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui
contributi da programmare a carico del bilancio dell’Unione europea, nei limiti di 30
milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 – LEGGE DI STABILITÀ 2015
Il comma 429 prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento
dei servizi per l’impiego, nonché la conduzione del Piano per l’attuazione della
raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione
di una "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in
attesa del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7
aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi
per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente
normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno
facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei
fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi
nell’ambito dei fondi strutturali.
Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui
al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai
programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la
formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e
di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati
dall’Unione europea con i fondi strutturali.
Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle
quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito
delle relative rendicontazioni di spesa.
LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 – “DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE
PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI” - DPCM 26 SETTEMBRE 2014
La procedura di riordino delle funzioni delle Province prevede che, nei
trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
-
il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con
riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata;
-
le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; quelle destinate a
finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la
progressione economica orizzontale vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali
fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie
del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti
antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto
conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato
dopo la data di entrata in vigore della legge;
Per quanto riguarda il personale, la mappatura prevista dal DPCM 26
settembre 2014 deve essere ricostruita con riferimento a tre date: al 31 dicembre
2013, alla data di entrata in vigore della Legge 56/2014 (8 aprile 2014) e alla data di
rilevazione (novembre 2014).
Va indicato il contingente numerico complessivo e l’equivalente finanziario in
termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del
personale in posizione di comando o di distacco.
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale,
si deve tener conto del valore medio della retribuzione complessiva del personale
dirigenziale e non dirigenziale calcolato in relazione all’ultimo triennio.
Nel rispetto della disciplina prevista all'articolo 1, comma 96, lettera a), della
Legge nonché delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente,
il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento seguono i seguenti principi
e criteri:
a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall’accordo che dovrà essere
sottoscritto dopo aver definito il riordino delle funzioni;
b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo
determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della Legge, ferme
restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni
oggetto di trasferimento;
d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e,
con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento,
le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti.
Le amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di
trasparenza ed imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia, delle
condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell’età anagrafica, dell’anzianità di
servizio e della residenza.
L’individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di
riordino deve tenere prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle
funzioni alla data di entrata in vigore della Legge, anche ai fini del subentro nei rapporti
attivi e passivi in corso.
LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 – LEGGE DI STABILITÀ 2015
La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a
statuto ordinario è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in misura pari alla spesa
del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56,
ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla
medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura
pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e
confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
della legge 7 aprile 2014, n. 56.
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La circolare ministeriale n.1/2015 ha precisato che con la nozione di “spesa del
personale di ruolo” deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale,
(impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali),
appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti
di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o
eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale “fotografata” all’8
aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo
individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato
per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il
trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi
a carico del datore di lavoro.
Entro gennaio 2015, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore.
Entro febbraio 2015 vanno definite le procedure di mobilità del personale
interessato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative
e previa intesa in sede di conferenza unificata, che dovrà fissare i criteri per realizzare i
processi di mobilità, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza
preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico;
Entro marzo 2015, tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge
56/2014, secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli
osservatori regionali, va individuato il personale che rimane assegnato alle Province e
quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione
sindacale previste dalla normativa vigente.
Secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 1/2015, sono esclusi dai
predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti, anch’essi
individuati nominativamente, che:
-
svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale saranno definiti
specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e
potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una
migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità
finanziaria;
-
svolgono le funzioni presso i centri per l’impiego. Il personale sarà ricollocato in
sede di attuazione del riordino delle funzioni in materia di servizi per
l’impiego e politiche attive del lavoro (art. 1, comma 4, della legge
183/2014);
-
saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell’articolo
2, comma 3, d.l. 101/2013.
Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le
assunzioni a tempo indeterminato all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio
2015 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei
processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in
mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa
ricollocazione del personale soprannumerario. Le assunzioni effettuate in violazione di
tali disposizioni sono nulle.
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
Il Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello
Stato, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle
Province interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni statali comunicano un
numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato. Le procedure di mobilità si svolgono
procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.
Fino alla conclusione delle procedure di mobilità, il personale rimane in servizio
presso le Città metropolitane e le Province con possibilità di avvalimento da parte delle
regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del
riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore;
A conclusione del processo di ricollocazione, le Regioni e i Comuni, in caso di
delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle Province,
dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico
dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.
Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di
mobilità di non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi
comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla
relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo
parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva.
Nel caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e a conclusione
del processo di mobilità tra gli enti, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7
e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2015
La Circolare detta le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in
materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e
delle città metropolitane.
Oltre a quanto ricordato prima, la circolare prevede che, nelle more del
completamento del procedimento di ricollocazione del personale delle province , di cui
ai commi 424 e 425 della Legge 190/2014, alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché alle regioni (strutture di tutta l’amministrazione regionale, nonché enti da
queste dipendenti) e agli enti locali è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo
indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016.
Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.
Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti,
nonché quelle previste da norme speciali.
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
Per quanto riguarda l’assunzione delle categorie protette resta fermo l’obbligo di
copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso
l’acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione
della normativa vigente in materia di categorie protette.
Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione
che prevedeva l’utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove
l’amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi
per le procedure di avviamento mediante collocamento.
Le procedure di mobilità si svolgono prioritariamente verso gli uffici giudiziari e
facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo
all'amministrazione cedente.
Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né
procedure di mobilità.
Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono
essere concluse.
In ogni caso devono essere favorite in via prioritaria le procedure di mobilità
volontaria del personale degli enti di area vasta.
Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera prefettizia e diplomatica,
docenza universitaria; personale educativo e docente degli enti locali) l’eventuale
assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla
normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il
regime ordinario. Dell’assunzione di tali categorie ne va data comunicazione
all’osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi
informativi previsti.
ALTRE DISPOSIZIONI
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 – “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” -, convertito in Legge
11 agosto 2014 n. 114.
ONORARI DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI
E’ abrogata la vigente disciplina con efficacia dalle sentenze depositate dopo il
25 giugno 2014.
Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico
delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai regolamenti e dalla
contrattazione collettiva.
La parte rimanente
dell’amministrazione.
delle
suddette
somme
è
riversata
nel
bilancio
I regolamenti devono prevedono criteri di riparto di tali somme in base al
rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra
l’altro della puntualità negli adempimenti processuali.
I regolamenti e i contratti collettivi devono definire altresì i criteri di
assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso
sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione
professionale.
In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi
quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai
dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il
corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.
I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall’adeguamento dei
regolamenti e dei contratti collettivi, da operare entro tre mesi.
In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le
amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli
avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse.
ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE E
ABROGAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Viene abrogata la disposizione che prevedeva l’attribuzione al Segretario di una
quota dei diritti riscossi dalla Provincia fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in
godimento.
Si tratta dei cosiddetti diritti di segreteria o di rogito derivanti dalla disposizione
dell’articolo 97 del D. Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Segretario la funzione di
“rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’ente”.
I diritti di segreteria, in particolare, sono dovuti sugli atti rogati e per le
autenticazioni effettuate dal segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 21 d.p.r. n.465/97,
(“sugli atti rogati ed autenticati dal Segretario Comunale e Provinciale, si applicano i
diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962,
n.604 e s.m.i.”).
13
Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
Alla luce delle nuove disposizioni, i diritti dovuti devono essere ancora riscossi
ed il provento annuale è attribuito integralmente alla Provincia.
Vanno riconosciuti al Segretario i diritti maturati per gli atti rogati fino al 24
giugno 2014.
La facoltà del Segretario di rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte, già
prevista dall’articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, diventa una funzione obbligatoria connessa al ruolo.
Soltanto negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e
comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota
del provento annuale spettante all’ente è attribuita al segretario comunale rogante, in
misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
A valere sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori, le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di
gara di un’opera o di un lavoro.
La percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato
dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.
L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel
regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i
loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione.
Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto
delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare
riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale
ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e
dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal
quadro economico del progetto esecutivo.
Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi
dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del
ribasso d’asta offerto.
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015
A tal fine, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi
conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere
a), b), c) e d).
La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di
servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle
specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50
per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono
economie.
E’ escluso dall’applicazione di tali disposizioni il personale con qualifica
dirigenziale, cui non può essere corrisposto l’incentivo.
Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati
per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché
all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai
cittadini.
In considerazione dell’abrogazione delle vigenti disposizioni, con decorrenza
dall’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 90/2014 (9 agosto 2014),
possono essere liquidate ai dipendenti gli incentivi determinati secondo le disposizioni
previgenti, purché le attività di cui trattasi siano state ultimate entro il 9 agosto 2014.
Per il futuro, vanno modificati i regolamenti vigenti per adeguarli alle nuove
disposizioni.
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Disposizioni vigenti sul personale delle Province – agg. 31 gennaio 2015