Ci 492015 - Acconto 2015 Contributi previdenziali
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Ci 492015 - Acconto 2015 Contributi previdenziali
DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5 \OGGETTO AGGIORNAMENTO PAGINA 6.11.2015 1/5 CLASSIFICAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PREVINDENZIALI DT – ACCONTI II.DD RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGAMENTI ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; L. 2.8.1990 N. 233; L. 23.12.1996 N. 662; LEGGE 20.05.1997; L. 8.8.1995 n. 335. ALLEGATI CIRCOLARE N. 63/14 REFERENTE STUDIO dott. Gianvito AMENDOLARA La presente per comunicarVi che entro il 30 novembre 2015 deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2015 relativo ai contributi previdenziali Gestione IVS e Gestione separata. L’acconto dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS, analogamente agli acconti delle imposte sui redditi/IRAP, può essere determinato utilizzando: • il metodo storico, basato sul reddito d’impresa/lavoro autonomo conseguito nel 2014 ed evidenziato nel mod. UNICO 2015 PF; • il metodo previsionale, che permette di versare un acconto inferiore rispetto a quanto dovuto applicando il metodo storico o non versare alcunché sulla base del reddito che si presume di dichiarare per il 2014 (mod. UNICO 2015 PF). Tale metodo, ancorché non espressamente previsto dalla normativa previdenziale, si ritiene comunque applicabile. ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali sono tenuti al versamento dei contributi IVS. La base imponibile di riferimento per la determinazione dell'acconto contributivo dovuto per il 2015 è rappresentata dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati per il 2014 ai fini IRPEF, così come risultanti dai seguenti righi del mod. UNICO 2015 PF: RIGO MOD. UNICO PF SOGGETTO ISCRITTO ALL’IVS RF 101 RG 36 Titolare Titolare Socio di società di persone Socio di S.r.l. trasparente Collaboratore di impresa familiare Titolare RH 14 RE25 o RE 21 SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO Titolare Socio Titolare impresa familiare Titolare (*) Il quadro RE riguarda soggetti quali i maestri di sci o le ostetriche che, pur conseguendo un reddito di lavoro autonomo, rientrano nell’inquadramento previdenziale degli artigiani e commercianti. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5 AGGIORNAMENTO 6.11.2015 PAGINA 2/5 Per i soggetti che applicano: il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, va fatto riferimento al reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% evidenziato a rigo RG31; il regime dei nuovi minimi, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo LM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse (LM9). In merito si rammenta che nella Circolare 7.6.2013, n. 88, l’INPS ha specificato che “il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, … deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7”. La base imponibile IVS da utilizzare per il calcolo dei contributi è quindi data dal reddito di rigo LM6 abbattuto dalle perdite pregresse di rigo LM9. Ai fini della quantificazione della base imponibile di riferimento si rammenta inoltre che i contributi IVS sono dovuti non solo sul reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione all'INPS ma anche sugli altri redditi d'impresa conseguiti nel 2014. Così, ad esempio: • l'imprenditore individuale che è anche socio di una società di persone deve calcolare i contributi IVS sulla somma del reddito prodotto dalla ditta individuale (quadro RF o RG) e di quello da partecipazione (quadro RH); • l'imprenditore individuale o il socio di una società di persone che è anche socio di una srl, nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl. In particolare, per il soggetto che è contestualmente sia titolare di una impresa individuale che socio, ai fini in esame va utilizzata la seguente “formula”: (RF63 – RF98 – RF100, col. 1) Ovvero (RG31 – RG33 – RG35, col. 1) (somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6)– RH12 L’acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 eccedente il minimale contributivo (per il 2015 pari a € 15.548) e fino al massimale 2015, pari a: • € 76.872 (frazionabile a mese) ovvero • € 100.324 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996. Per le imprese individuali / collaboratori familiari / coniuge dell’azienda coniugale e per i soci delle società di persone in contabilità ordinaria (o di srl trasparenti ex art. 116, TUIR) che nel mod.UNICO 2015 hanno usufruito dell’ACE, si precisa che devono sommare al reddito d’impresa la quota di ACE di loro spettanza utilizzata dalla società: (RF63 – RF98 – RF100, col. 1) Ovvero (RG31 – RG33 – RG35, col. 1) (somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6)– RH12 +RS 37, campo 12 Da tale “formula” si evince che, quale base imponibile previdenziale: l’imprenditore individuale assume il reddito d’impresa evidenziato nel quadro RF (non influenzato dall’ACE); il socio di una società di persone assume la somma tra la quota di reddito attribuitagli ed esposta nel quadro RH del mod. UNICO 2015 PF e la quota di ACE esposta nel rigo RS37, col. 12, utilizzata dalla società a riduzione del reddito d’impresa. Alla luce di quanto sopra, pertanto, a prescindere dalla tipologia di soggetto, per la determinazione dei contributi IVS il reddito d’impresa va sempre considerato al lordo dell’agevolazione. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5 AGGIORNAMENTO PAGINA 6.11.2015 3/5 Per il calcolo dell'acconto dovuto per il 2015 vanno applicate le aliquote previste per il 2015 che, come specificato dall’INPS nella Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014, sono così individuate: ALIQUOTE 2015 – GESTIONE IVS REDDITO Fino a € 46.031 Da € 46.032 a € 76.718 ovvero da € 46.032 a € 100.123 (per i soggetti iscritti dal 1996) TITOLARE SOCIO E COLLABORATORE DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI TITOLARE SOCIO E COLLABORATORE DI ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti 22,65% 22,74% 19,65% 19,74% 23,65% 23,74% 20,65% 20,74% TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Il versamento dell’acconto IVS sul reddito eccedente il minimale va effettuato, arrotondando gli importi al centesimo di euro, in 2 rate di pari importo (50% ciascuna del contributo dovuto) entro gli stessi termini previsti per l'acconto IRPEF, ossia, per il 2015: o la prima rata entro il 16.6.2015 (16.7.2015 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti che non hanno usufruito della proroga; entro il 6.07.2015 (20.08.2015 con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che hanno usufruito della proroga; o la seconda rata entro il 30.11.2015. Per il versamento della seconda rata dei contributi IVS va utilizzato il mod. F24, riportando nella "Sezione INPS": o il codice della competente sede INPS; o il numero di matricola del contribuente; o il periodo di riferimento (01/2015 - 12/2015); nel campo "causale contributo" i seguenti codici: AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate API Interessi su rate o per differimento CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate CPI Interessi su rate o per differimento Si rammenta che l’obbligo di utilizzare il canale telematico previsto per i soggetti titolari di partita IVA non interessa i soci di società di persone e di srl se tali soggetti non sono titolari di una propria partita IVA individuale. ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5 AGGIORNAMENTO 6.11.2015 PAGINA 4/5 L'obbligo di versamento dell’acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda esclusivamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti “senza cassa”). L’acconto per il 2015 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2014 desumibile dal mod. UNICO 2015 PF a rigo RE25, a rigo RE21 per i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative ovvero a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse di rigo LM9 per i contribuenti minimi. Detto reddito è altresì esposto nel quadro RR, Sezione II. Per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2015 al reddito conseguito nel 2014 vanno applicate le aliquote contributive previste per il 2015 di seguito riportate: ALIQUOTE 2015 – GESTIONE SEPARATA INPS ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE O TITOLARI DI PENSIONE NON ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE – TITOLARE DI PARTITA IVA NON ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE – NON TITOLARE DI PARTITA IVA (CO.CO.CO / CO.CO.PRO – ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE – VENDITORE PORTA A PORTA – BORSISTA) 23,5% 27,72% 30,72% TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA INPS L’acconto va versato, arrotondando quanto dovuto al centesimo di euro, in 2 rate di pari importo (40% ciascuna del contributo dovuto) entro i termini dell'acconto IRPEF, ossia per il 2015: o la prima rata entro il 16.6.2015 (16.7.2015 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti che non hanno usufruito della proroga; entro il 6.07.2015 (20.08.2015 con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che hanno usufruito della proroga; o la seconda rata entro il 30.11.2016. Per il versamento dei contributi previdenziali in esame va utilizzato il mod. F24, riportando nella "Sezione INPS": o il codice della competente sede INPS; o il periodo di riferimento (01/2015 - 12/2015); o nel campo "causale contributo" i seguenti codici: o ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie Titolare di pensione (diretta o indiretta) P10 o NON ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie PXX Nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” non va riportato alcun dato. Si ricorda che, in caso di versamento rateale, vanno applicati gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile). Anche per il versamento dei contributi trova applicazione quanto previsto, a decorrere dall’1.10.2014, dall’art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, che ha esteso l’obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate come di seguito schematizzato: Tipologia versamento mod. F24 “a zero Soggetto Qualsiasi (titolare partita Modalità utilizzabile Entratel / Fisconline 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5 IVA/privato) mod. F24 “a debito” con compensazione mod. F24 “a debito” senza compensazione mod. F24 “a debito” senza compensazione > € 1.000 mod. F24 “a debito” senza compensazione ≤ € 1.000 AGGIORNAMENTO 6.11.2015 PAGINA 5/5 (F24 web / F24 online / F24 cumulativo / F24 addebito unico) Qualsiasi (titolare partita IVA / privato) Titolare partita IVA Entratel / Fisconline remote / home banking Privato Privato Entratel / Fisconline remote / home banking cartacea Per maggiori chiarimenti nonché per la definizione degli eventuali importi da versare, Vi prego voler contattare lo studio. dott. Damiano ADRIANI 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720