Ci 492015 - Acconto 2015 Contributi previdenziali

Transcript

Ci 492015 - Acconto 2015 Contributi previdenziali
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5
\OGGETTO
AGGIORNAMENTO
PAGINA
6.11.2015
1/5
CLASSIFICAZIONE
ACCONTO CONTRIBUTI PREVINDENZIALI
DT – ACCONTI II.DD
RIFERIMENTI NORMATIVI
COLLEGAMENTI
ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E
SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N.
446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; L. 2.8.1990 N. 233; L.
23.12.1996 N. 662; LEGGE 20.05.1997; L. 8.8.1995 n. 335.
ALLEGATI
CIRCOLARE N. 63/14
REFERENTE STUDIO
dott. Gianvito
AMENDOLARA
La presente per comunicarVi che entro il 30 novembre 2015 deve essere effettuato il
versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2015 relativo ai contributi previdenziali
Gestione IVS e Gestione separata.
L’acconto dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS,
analogamente agli acconti delle imposte sui redditi/IRAP, può essere determinato
utilizzando:
• il metodo storico, basato sul reddito d’impresa/lavoro autonomo conseguito nel 2014
ed evidenziato nel mod. UNICO 2015 PF;
• il metodo previsionale, che permette di versare un acconto inferiore rispetto a quanto
dovuto applicando il metodo storico o non versare alcunché sulla base del reddito
che si presume di dichiarare per il 2014 (mod. UNICO 2015 PF). Tale metodo,
ancorché non espressamente previsto dalla normativa previdenziale, si ritiene
comunque applicabile.
ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori,
nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e
commerciali sono tenuti al versamento dei contributi IVS.
La base imponibile di riferimento per la determinazione dell'acconto contributivo dovuto per il
2015 è rappresentata dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati per il 2014 ai fini IRPEF,
così come risultanti dai seguenti righi del mod. UNICO 2015 PF:
RIGO MOD.
UNICO PF
SOGGETTO ISCRITTO
ALL’IVS
RF 101
RG 36
Titolare
Titolare
Socio di società di persone
Socio di S.r.l. trasparente
Collaboratore di impresa
familiare
Titolare
RH 14
RE25 o RE 21
SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO
Titolare
Socio
Titolare impresa familiare
Titolare
(*) Il quadro RE riguarda soggetti quali i maestri di sci o le ostetriche che, pur conseguendo un
reddito di lavoro autonomo, rientrano nell’inquadramento previdenziale degli artigiani e
commercianti.
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5
AGGIORNAMENTO
6.11.2015
PAGINA
2/5
Per i soggetti che applicano:
il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, va fatto riferimento al
reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% evidenziato a rigo RG31;
il regime dei nuovi minimi, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo LM6
eventualmente ridotto delle perdite pregresse (LM9). In merito si rammenta che nella
Circolare 7.6.2013, n. 88, l’INPS ha specificato che “il reddito da assoggettare ad
imposizione contributiva previdenziale, … deve essere considerato al netto delle
perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà
indicare nel rigo LM7”. La base imponibile IVS da utilizzare per il calcolo dei contributi
è quindi data dal reddito di rigo LM6 abbattuto dalle perdite pregresse di rigo LM9.
Ai fini della quantificazione della base imponibile di riferimento si rammenta inoltre che i
contributi IVS sono dovuti non solo sul reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione
all'INPS ma anche sugli altri redditi d'impresa conseguiti nel 2014. Così, ad esempio:
• l'imprenditore individuale che è anche socio di una società di persone deve
calcolare i contributi IVS sulla somma del reddito prodotto dalla ditta individuale
(quadro RF o RG) e di quello da partecipazione (quadro RH);
• l'imprenditore individuale o il socio di una società di persone che è anche socio di
una srl, nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche
della quota di reddito prodotto dalla srl.
In particolare, per il soggetto che è contestualmente sia titolare di una impresa
individuale che socio, ai fini in esame va utilizzata la seguente “formula”:
(RF63 – RF98 – RF100, col. 1)
Ovvero
(RG31 – RG33 – RG35, col. 1)
(somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4
con codice 1,3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6)–
RH12
L’acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 eccedente il
minimale contributivo (per il 2015 pari a € 15.548) e fino al massimale 2015, pari a:
• € 76.872 (frazionabile a mese)
ovvero
• € 100.324 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti
alla Gestione IVS dal 1996.
Per le imprese individuali / collaboratori familiari / coniuge dell’azienda coniugale e per i soci
delle società di persone in contabilità ordinaria (o di srl trasparenti ex art. 116, TUIR) che nel
mod.UNICO 2015 hanno usufruito dell’ACE, si precisa che devono sommare al reddito
d’impresa la quota di ACE di loro spettanza utilizzata dalla società:
(RF63 – RF98 – RF100, col. 1)
Ovvero
(RG31 – RG33 – RG35, col. 1)
(somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4
con codice 1,3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6)–
RH12 +RS 37, campo 12
Da tale “formula” si evince che, quale base imponibile previdenziale:
l’imprenditore individuale assume il reddito d’impresa evidenziato nel quadro RF (non
influenzato dall’ACE);
il socio di una società di persone assume la somma tra la quota di reddito attribuitagli
ed esposta nel quadro RH del mod. UNICO 2015 PF e la quota di ACE esposta nel
rigo RS37, col. 12, utilizzata dalla società a riduzione del reddito d’impresa.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, a prescindere dalla tipologia di soggetto, per la
determinazione dei contributi IVS il reddito d’impresa va sempre considerato al lordo
dell’agevolazione.
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5
AGGIORNAMENTO
PAGINA
6.11.2015
3/5
Per il calcolo dell'acconto dovuto per il 2015 vanno applicate le aliquote previste per il 2015
che, come specificato dall’INPS nella Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014, sono così
individuate:
ALIQUOTE 2015 – GESTIONE IVS
REDDITO
Fino a € 46.031
Da € 46.032 a €
76.718 ovvero
da € 46.032 a €
100.123 (per i
soggetti iscritti
dal 1996)
TITOLARE SOCIO E
COLLABORATORE DI ETÀ
SUPERIORE A 21 ANNI
TITOLARE SOCIO E
COLLABORATORE DI ETÀ NON
SUPERIORE A 21 ANNI
Artigiani
Commercianti
Artigiani
Commercianti
22,65%
22,74%
19,65%
19,74%
23,65%
23,74%
20,65%
20,74%
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il versamento dell’acconto IVS sul reddito eccedente il minimale va effettuato, arrotondando
gli importi al centesimo di euro, in 2 rate di pari importo (50% ciascuna del contributo dovuto)
entro gli stessi termini previsti per l'acconto IRPEF, ossia, per il 2015:
o la prima rata entro il 16.6.2015 (16.7.2015 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti
che non hanno usufruito della proroga; entro il 6.07.2015 (20.08.2015 con la
maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che hanno usufruito della proroga;
o la seconda rata entro il 30.11.2015.
Per il versamento della seconda rata dei contributi IVS va utilizzato il mod. F24, riportando
nella "Sezione INPS":
o il codice della competente sede INPS;
o il numero di matricola del contribuente;
o il periodo di riferimento (01/2015 - 12/2015);
nel campo "causale contributo" i seguenti codici:
AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
API Interessi su rate o per differimento
CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
CPI Interessi su rate o per differimento
Si rammenta che l’obbligo di utilizzare il canale telematico previsto per i soggetti titolari di
partita IVA non interessa i soci di società di persone e di srl se tali soggetti non sono titolari
di una propria partita IVA individuale.
ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5
AGGIORNAMENTO
6.11.2015
PAGINA
4/5
L'obbligo di versamento dell’acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda
esclusivamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura
previdenziale (c.d. professionisti “senza cassa”).
L’acconto per il 2015 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito
2014 desumibile dal mod. UNICO 2015 PF a rigo RE25, a rigo RE21 per i soggetti che
applicano il regime delle nuove iniziative ovvero a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite
pregresse di rigo LM9 per i contribuenti minimi. Detto reddito è altresì esposto nel quadro
RR, Sezione II.
Per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2015 al reddito conseguito nel 2014 vanno applicate
le aliquote contributive previste per il 2015 di seguito riportate:
ALIQUOTE 2015 – GESTIONE SEPARATA INPS
ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA
OBBLIGATORIE O TITOLARI DI PENSIONE
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA
OBBLIGATORIE – TITOLARE DI PARTITA IVA
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA
OBBLIGATORIE – NON TITOLARE DI PARTITA IVA
(CO.CO.CO / CO.CO.PRO – ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE –
VENDITORE PORTA A PORTA – BORSISTA)
23,5%
27,72%
30,72%
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA INPS
L’acconto va versato, arrotondando quanto dovuto al centesimo di euro, in 2 rate di pari
importo (40% ciascuna del contributo dovuto) entro i termini dell'acconto IRPEF, ossia per il
2015:
o la prima rata entro il 16.6.2015 (16.7.2015 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti
che non hanno usufruito della proroga; entro il 6.07.2015 (20.08.2015 con la
maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che hanno usufruito della proroga;
o la seconda rata entro il 30.11.2016.
Per il versamento dei contributi previdenziali in esame va utilizzato il mod. F24, riportando
nella "Sezione INPS":
o il codice della competente sede INPS;
o il periodo di riferimento (01/2015 - 12/2015);
o nel campo "causale contributo" i seguenti codici:
o ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie Titolare di pensione
(diretta o indiretta) P10
o NON ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie PXX
Nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” non va riportato alcun dato.
Si ricorda che, in caso di versamento rateale, vanno applicati gli interessi nella misura del
4% annuo (0,33% mensile).
Anche per il versamento dei contributi trova applicazione quanto previsto, a decorrere
dall’1.10.2014, dall’art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, che ha esteso l’obbligo di utilizzo del
mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate come di seguito schematizzato:
Tipologia versamento
mod. F24 “a zero
Soggetto
Qualsiasi (titolare partita
Modalità utilizzabile
Entratel / Fisconline
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 4 9/ 1 5
IVA/privato)
mod. F24 “a debito”
con compensazione
mod. F24 “a debito” senza
compensazione
mod. F24 “a debito”
senza compensazione > € 1.000
mod. F24 “a debito”
senza compensazione
≤ € 1.000
AGGIORNAMENTO
6.11.2015
PAGINA
5/5
(F24 web / F24 online /
F24
cumulativo / F24
addebito unico)
Qualsiasi
(titolare partita IVA / privato)
Titolare partita IVA
Entratel / Fisconline
remote / home banking
Privato
Privato
Entratel / Fisconline
remote / home banking
cartacea
Per maggiori chiarimenti nonché per la definizione degli eventuali importi da versare, Vi prego
voler contattare lo studio.
dott. Damiano ADRIANI
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720