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PUBBLICO IMPIEGO FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’ Evoluzione normativa 57 + 35 Fino al 31/12/2007 Finestre (anzianità inferiore a 40 anni) Maturazione del diritto entro: Requisiti contributivi e anagrafici [con età anagrafica gradualmente innalzata da 53 (1998) a 57 (2004)] 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Dal 1/1/2008 al 30/06/2009 58 + 35 1° luglio (se in possesso di 57 anni di età al 30/6) 1° ottobre (se in possesso di 57 anni di età al 30/9) 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 1° gennaio anno successivo se età inferiore a 57 anni. 1° gennaio anno successivo se età inferiore a 57 anni. Finestre (*) (anzianità pari o sup. a 40 anni) Possesso requisito contributivo entro: Con anzianità graduale innalzata da 36 anni (1998) a 39 anni (2007) No finestre Entro 1° semestre = 1° gennaio dell’anno successivo maturazione requisiti. 1° trimestre Entro 2° semestre = 1° luglio dell’anno successivo maturazione requisiti. 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° luglio (se in possesso di 57 anni di età al 30/6) 1° ottobre (se in possesso di 57 anni di età al 30/9) 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 1° gennaio anno successivo se età inferiore a 57 anni. 1° gennaio anno successivo se età inferiore a 57 anni. Dal 1/7/2009 al 31/12/2010 59 + 36 oppure 60 + 35 (quota 95) a) Entro 1° semestre = 1° gennaio dell’anno successivo maturazione requisiti. 1° trimestre Entro 2° semestre 1° luglio dell’anno anno successivo maturazione requisiti. 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° luglio (se in possesso di 57 anni di età al 30/6) 1° luglio (se in possesso di 57 anni di età al 30/9) 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 1° gennaio anno successivo se età inferiore a 57 anni. 1° gennaio anno successivo se età inferiore a 57 anni. Dal 1/1/2011 60 + 35 (quota 96) a) Dal 1/1/2012 60 + 35 (quota 96) a) Finestra mobile (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) Finestra mobile (Trascorsi 13 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) (***) Dal 1/1/2013 61 + 35 (quota 97 e 3 mesi) a) Finestra mobile (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) Finestra mobile (Trascorsi 14 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) (***) 61 (e 3 mesi)+ 35 (quota 97 e 3 mesi) a) 61 (e 3 mesi)+ 35 (quota 97 e 3 mesi) a) Finestra mobile (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) Finestra mobile (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) Finestra mobile (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) Finestra mobile (Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) (***) Finestra mobile (Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) (***) Finestra mobile (Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) (***) Dal 1/1/2014 Dal 1/1/2015 Dal 1/1/2016 al 31/12/2018 b) 61 (e 7 mesi)+ 35 (quota 97 e 7 mesi) (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (*) Dal 1/1/2019 al 31/12/2021 b) 61 (e 11 mesi)+ 35 (quota 97 e 11 mesi) Dal 1/1/2022 al 31/12/2024 b) 62 (e 3 mesi)+ 35 (quota 98 e 3 mesi) Finestra mobile (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) Finestra mobile (Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) Finestra mobile (Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) (***) Finestra mobile (Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (**) (***) Legenda: a) Al raggiungimento della quota prevista nel corrispondente periodo concorrono anche le frazioni di età di servizio. Es.: 35 anni e 3 mesi di servizio alla data di compimento del 60° anno (31/7/2011). Maturazione di due dei tre requisiti nell’anno 2011 – Il terzo requisito, ossia la quota,che nell’anno considerato risulta essere “96”, non è stato ancora raggiunto alla data considerata. Alla quota minima (96) mancano 9 mesi. Considerato che i successivi periodi di lavoro incrementano sia l’anzianità contributiva che quella anagrafica, saranno sufficienti ulteriori 4 ½ di attività lavorativa per perfezionare la quota 96; infatti, alla data del 15/11/2011, l’interessato avrà maturato 35 anni, 7 mesi e 15 giorni di anzianità contributiva e raggiunto un età anagrafica pari a 60 anni, 4 mesi e 15 giorni(il cui totale da 96) b) L’incremento di 4 mesi su età e quota è solo un ipotesi di incremento della speranza di vita che potrebbe subire variazioni per effetto delle valutazioni dell’ISTAT che dovrà fornire nei tempi previsti dalla legge. (*) Per i lavoratori del comparto scuola la finestra di accesso è fissata come segue: · fino al 31/12/2011 la decorrenza è fissata al 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti che possono essere perfezionati anche entro il 31 dicembre dello stesso anno (pertanto, saranno considerati utili anche i periodi settembre – dicembre ancorché non lavorati; · per la maturazione del diritto dal 1° gennaio 2012 in poi è possibile accedere a pensione dall’anno scolastico / accademico successivo rispetto a quello di maturazione (art. 1, comma 21 del Dl. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011). In considerazione che l’Inpdap, ad oggi, non ha ancora emanato direttive attuative, tali indicazioni potrebbero subire eventuali variazioni. Sarà nostra cura modificare quanto qui riportato dopo le disposizioni impartite dall’Istituto previdenziale. (**) Dalla maturazione dei requisiti previsti nella colonna “Requisiti contributivi e anagrafici”. (***) L’art. 18, comma 22/ter della legge n. 111/2011 (posticipo di 1 – 2 – 3 mesi per il periodo 2012/2014) non si applica al personale del comparto scuola. N.B.: Le anzianità minime previste in tutte le fattispecie sono considerate tenendo conto di eventuali periodi di servizio svolti all’estero e totalizzati come da Regolamento CE. PUBBLICO IMPIEGO REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA / DONNE Anno Requisiti contributivi e anagrafici Requisiti entro: Finestra (*) Fino al 2007 60 + 20 - a) - Nessuna 1° trimestre 2° trimestre 1° luglio 1° ottobre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 2008 - 2009 60 + 20 - a) 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 2010 61 + 20 - a) 3° trimestre 4° trimestre 1° luglio 1° ottobre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 2011 61 + 20 - a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2012 65 +20 - a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2013 – 2015 65 anni e 3 mesi + 20 - a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2016 – 2018 b) 65 anni e 7 mesi + 20 - a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2019 – 2021 b) 65 anni e 11 mesi + 20 - a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2022 – 2024 b) 66 anni e 3 mesi + 20 - a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) Legenda: a) Contribuzione minima: 15 anni se in possesso di un solo giorno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 (riscattata - ricongiunta – computata o, comunque, utile a pensione). 20 anni nei restanti casi. b) L’incremento di 4 mesi su età e quota è solo un ipotesi di incremento della speranza di vita che potrebbe subire variazioni per effetto delle valutazioni dell’ISTAT che dovrà fornire nei tempi previsti dalla legge. (*) Per il comparto scuola la finestra è fissata come segue: - fino al 31 dicembre 2011 la decorrenza è fissata dal 1° settembre dell’anno di maturazione dell’età anagrafica che può essere compiuta anche entro - il 31 dicembre del medesimo anno fermo restando il possesso dell’anzianità contributiva minima al 31 agosto; dal 1° gennaio 2012 in poi detto personale, che matura i requisiti per il pensionamento da questa data, accede a pensione dall’anno scolastico / accademico successivo rispetto a quello di maturazione (art. 1, comma 21 del Dl. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011). In considerazione che l’Inpdap, ad oggi, non ha ancora emanato direttive attuative, tali indicazioni potrebbero subire eventuali variazioni. Sarà nostra cura modificare quanto qui riportato dopo le disposizioni impartite dall’Istituto previdenziale. (**) Dalla maturazione dei requisiti previsti nella colonna requisiti contributivi e anagrafici. N.B.: Le anzianità minime previste in tutte le fattispecie sono considerate tenendo conto di eventuali periodi di servizio svolti all’estero e totalizzati come da Regolamento CE. PUBBLICO IMPIEGO REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA / UOMINI Anno Requisiti contributivi e anagrafici Requisiti entro: Finestra (*) Fino al 2007 65 +20 – a) - Nessuna 1° trimestre 2° trimestre 1° luglio 1° ottobre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 2008 - 2010 65 +20 – a) 3° trimestre 4° trimestre 2011 - 2112 65 +20 – a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2013 – 2015 65 anni e 3 mesi – a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2016 – 2018 b) 65 anni e 7 mesi – a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2019 – 2021 b) 65 anni e 11 mesi – a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) 2022 – 2024 b) 66 anni e 3 mesi – a) - 12 mesi dopo maturazione requisiti (**) Legenda: a) Contribuzione minima: 15 anni se in possesso di un solo giorno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 (riscattata - ricongiunta – computata o, comunque, utile a pensione). 20 anni nei restanti casi. b) L’incremento di 4 mesi su età e quota è solo un ipotesi di incremento della speranza di vita che potrebbe subire variazioni per effetto delle valutazioni dell’ISTAT che dovrà fornire nei tempi previsti dalla legge. (*) Per i lavoratori del comparto scuola la finestra di accesso è fissata come segue: · · fino al 31/12/2011 la decorrenza è fissata al 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti che possono essere perfezionati anche entro il 31 dicembre dello stesso anno (per tutti i requisiti per l’anno considerato ossia età – anzianità – quota); dal 1° gennaio 2012 in poi è possibile accedere a pensione dall’anno scolastico / accademico successivo rispetto a quello di maturazione (art. 1, comma 21 del Dl. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011). In considerazione che l’Inpdap, ad oggi, non ha ancora emanato direttive attuative, tali indicazioni potrebbero subire eventuali variazioni. Sarà nostra cura modificare quanto qui riportato dopo le disposizioni impartite dall’Istituto previdenziale. (**) Dalla maturazione dei requisiti previsti nella colonna età. N.B.: Le anzianità minime previste in tutte le fattispecie sono considerate tenendo conto di eventuali periodi di servizio svolti all’estero e totalizzati come da Regolamento CE. REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI INABILITA’ ENTI LOCALI Evoluzione normativa Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro Ad oggi Inidoneità alle mansioni Ad oggi Pensione di inabilità (legge n. 335/1995) Dall’1/1/1996 Requisiti contributivi 14 anni, 11 mesi, 16 giorni 19 anni, 11 mesi, 16 giorni 5 anni di cui almeno 3 nel 5ennio precedente la domanda Pensione privilegiata Ad oggi Almeno 1 giorno (*) STATO Decorrenze Evoluzione normativa Giorno successivo alla cessazione dal servizio Ad oggi 14 anni, 11 mesi, 16 giorni Giorno successivo alla cessazione dal servizio Ad oggi 14 anni, 11 mesi, 16 giorni · 1° giorno successivo cessazione servizio · 1° giorno mese successivo alla domanda se prodotta dopo collocamento riposo · 1° giorno successivo al collocamento a riposo Dall’1/1/1996 Ad oggi Requisiti contributivi 5 anni di cui almeno 3 nel 5ennio precedente la domanda Almeno 1 giorno Decorrenze Giorno successivo alla cessazione dal servizio Giorno successivo alla cessazione dal servizio · 1° giorno successivo cessazione servizio · 1° giorno mese successivo alla domanda se prodotta dopo collocamento riposo · 1° giorno mese successivo a cess.ne se questa è intervenuta per inabilità permanente per patologie già riconosciute dip. da causa serv. e ascritte a una delle cat. della Tab. A – Diritto sorge d’ufficio · se domanda presentata entro biennio da cess.ne o 1° giorno mese successivo a domanda se prodotta dopo biennio (*) Da presentare entro 5 anni dalla cessazione dal servizio. PUBBLICO IMPIEGO REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ENTI LOCALI Evoluzione normativa Requisiti contributivi · PENSIONE INDIRETTA (Deceduti in servizio) PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (Deceduti in pensione) (*) Dal 17/8/1995 5 anni di anzianità ctr.va, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso. (*) · Dal 17/8/1995 (*) 15 anni di anzianità ctr.va in qualsiasi momento prestata. Superstite di lavoratore già pensionato STATO Decorrenze Evoluzione normativa Requisiti contributivi · Primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento Primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento Dal 17/8/1995 5 anni di anzianità ctr.va, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso. (*) · Dal 17/8/1995 (*) 15 anni di anzianità ctr.va in qualsiasi momento prestata. Superstite di lavoratore già pensionato Decorrenze Primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento Primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento A decorrere dal 1° gennaio 2012 (decessi a partire dal 1° dicembre 2011), le pensioni di reversibilità sono soggette a una riduzione dell’aliquota percentuale, fissata nella misura del 10%, in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 nel caso in cui il matrimonio con sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni. Es.: Lui con età anagrafica di 71 anni – lei con età anagrafica di 51 anni. La percentuale di pensione spettante varierebbe, a seconda della durata del matrimonio come segue: 1 anno di matrimonio = 6% (del 60%) - 2 anni di matrimonio = 12% - 3 anni di matrimonio =18% - 4 anni di matrimonio = 24% 5 anni di matrimonio = 30% - 6 anni di matrimonio = 36% - 7 anni di matrimonio = 42% - 8 anni di matrimonio = 48% - 9 anni di matrimonio = 54% - 10 anni di matrimonio = 60%.