pubblico impiego

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pubblico impiego
PUBBLICO IMPIEGO
FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’
Evoluzione
normativa
57 + 35
Fino al
31/12/2007
Finestre
(anzianità inferiore a 40 anni)
Maturazione del diritto entro:
Requisiti contributivi
e anagrafici
[con età anagrafica
gradualmente
innalzata da 53
(1998) a 57 (2004)]
1°
trimestre
2°
trimestre
3°
trimestre
4°
trimestre
Dal 1/1/2008 al
30/06/2009
58 + 35
1° luglio (se in
possesso di 57 anni
di età al 30/6)
1° ottobre (se in
possesso di 57 anni
di età al 30/9)
1° gennaio anno
successivo
1° aprile anno
successivo
1° gennaio anno
successivo se età
inferiore a 57 anni.
1° gennaio anno
successivo se età
inferiore a 57 anni.
Finestre (*)
(anzianità pari o sup. a 40 anni)
Possesso requisito contributivo entro:
Con anzianità graduale innalzata
da 36 anni (1998) a 39 anni (2007)
No finestre
Entro 1° semestre = 1° gennaio dell’anno successivo
maturazione requisiti.
1° trimestre
Entro 2° semestre = 1° luglio dell’anno successivo
maturazione requisiti.
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre
1° luglio (se in
possesso di 57
anni di età al
30/6)
1° ottobre (se in
possesso di 57
anni di età al
30/9)
1° gennaio anno
successivo
1° aprile anno
successivo
1° gennaio anno
successivo se
età inferiore a
57 anni.
1° gennaio anno
successivo se
età inferiore a
57 anni.
Dal 1/7/2009 al
31/12/2010
59 + 36 oppure
60 + 35
(quota 95) a)
Entro 1° semestre = 1° gennaio dell’anno successivo
maturazione requisiti.
1° trimestre
Entro 2° semestre 1° luglio dell’anno anno successivo
maturazione requisiti.
2° trimestre
3° trimestre
4° trimestre
1° luglio (se in
possesso di 57
anni di età al
30/6)
1° luglio (se in
possesso di 57
anni di età al
30/9)
1° gennaio anno
successivo
1° aprile anno
successivo
1° gennaio anno
successivo se
età inferiore a
57 anni.
1° gennaio anno
successivo se
età inferiore a
57 anni.
Dal 1/1/2011
60 + 35
(quota 96) a)
Dal 1/1/2012
60 + 35
(quota 96) a)
Finestra mobile
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**)
Finestra mobile
(Trascorsi 13 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**) (***)
Dal 1/1/2013
61 + 35
(quota 97 e 3 mesi)
a)
Finestra mobile
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**)
Finestra mobile
(Trascorsi 14 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**) (***)
61 (e 3 mesi)+ 35
(quota 97 e 3 mesi)
a)
61 (e 3 mesi)+ 35
(quota 97 e 3 mesi)
a)
Finestra mobile
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**)
Finestra mobile
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**)
Finestra mobile
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**)
Finestra mobile
(Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**) (***)
Finestra mobile
(Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**) (***)
Finestra mobile
(Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**) (***)
Dal 1/1/2014
Dal 1/1/2015
Dal 1/1/2016 al
31/12/2018 b)
61 (e 7 mesi)+ 35
(quota 97 e 7 mesi)
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti) (*)
Dal 1/1/2019 al
31/12/2021 b)
61 (e 11 mesi)+ 35
(quota 97 e 11 mesi)
Dal 1/1/2022 al
31/12/2024 b)
62 (e 3 mesi)+ 35
(quota 98 e 3 mesi)
Finestra mobile
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**)
Finestra mobile
(Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**)
Finestra mobile
(Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**) (***)
Finestra mobile
(Trascorsi 15 mesi dalla maturazione dei requisiti
richiesti) (**) (***)
Legenda:
a) Al raggiungimento della quota prevista nel corrispondente periodo concorrono anche le frazioni di età di servizio.
Es.: 35 anni e 3 mesi di servizio alla data di compimento del 60° anno (31/7/2011). Maturazione di due dei tre requisiti nell’anno 2011 – Il terzo requisito,
ossia la quota,che nell’anno considerato risulta essere “96”, non è stato ancora raggiunto alla data considerata. Alla quota minima (96) mancano 9 mesi.
Considerato che i successivi periodi di lavoro incrementano sia l’anzianità contributiva che quella anagrafica, saranno sufficienti ulteriori 4 ½ di attività
lavorativa per perfezionare la quota 96; infatti, alla data del 15/11/2011, l’interessato avrà maturato 35 anni, 7 mesi e 15 giorni di anzianità contributiva e
raggiunto un età anagrafica pari a 60 anni, 4 mesi e 15 giorni(il cui totale da 96)
b) L’incremento di 4 mesi su età e quota è solo un ipotesi di incremento della speranza di vita che potrebbe subire variazioni per effetto delle valutazioni
dell’ISTAT che dovrà fornire nei tempi previsti dalla legge.
(*)
Per i lavoratori del comparto scuola la finestra di accesso è fissata come segue:
· fino al 31/12/2011 la decorrenza è fissata al 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti che possono essere perfezionati anche entro il 31
dicembre dello stesso anno (pertanto, saranno considerati utili anche i periodi settembre – dicembre ancorché non lavorati;
· per la maturazione del diritto dal 1° gennaio 2012 in poi è possibile accedere a pensione dall’anno scolastico / accademico successivo rispetto a
quello di maturazione (art. 1, comma 21 del Dl. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011). In considerazione che l’Inpdap, ad oggi, non
ha ancora emanato direttive attuative, tali indicazioni potrebbero subire eventuali variazioni. Sarà nostra cura modificare quanto qui
riportato dopo le disposizioni impartite dall’Istituto previdenziale.
(**)
Dalla maturazione dei requisiti previsti nella colonna “Requisiti contributivi e anagrafici”.
(***)
L’art. 18, comma 22/ter della legge n. 111/2011 (posticipo di 1 – 2 – 3 mesi per il periodo 2012/2014) non si applica al personale del comparto scuola.
N.B.:
Le anzianità minime previste in tutte le fattispecie sono considerate tenendo conto di eventuali periodi di servizio svolti all’estero e totalizzati come
da Regolamento CE.
PUBBLICO IMPIEGO
REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA / DONNE
Anno
Requisiti contributivi
e anagrafici
Requisiti entro:
Finestra (*)
Fino al 2007
60 + 20 - a)
-
Nessuna
1° trimestre
2° trimestre
1° luglio
1° ottobre
1° gennaio
anno successivo
1° aprile
anno successivo
2008 - 2009
60 + 20 - a)
3° trimestre
4° trimestre
1° trimestre
2° trimestre
2010
61 + 20 - a)
3° trimestre
4° trimestre
1° luglio
1° ottobre
1° gennaio
anno successivo
1° aprile
anno successivo
2011
61 + 20 - a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2012
65 +20 - a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2013 – 2015
65 anni e 3 mesi + 20 - a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2016 – 2018 b)
65 anni e 7 mesi + 20 - a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2019 – 2021 b)
65 anni e 11 mesi + 20 - a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2022 – 2024 b)
66 anni e 3 mesi + 20 - a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
Legenda:
a)
Contribuzione minima:
15 anni se in possesso di un solo giorno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 (riscattata - ricongiunta – computata o, comunque, utile a
pensione).
20 anni nei restanti casi.
b)
L’incremento di 4 mesi su età e quota è solo un ipotesi di incremento della speranza di vita che potrebbe subire variazioni per effetto delle valutazioni
dell’ISTAT che dovrà fornire nei tempi previsti dalla legge.
(*)
Per il comparto scuola la finestra è fissata come segue:
- fino al 31 dicembre 2011 la decorrenza è fissata dal 1° settembre dell’anno di maturazione dell’età anagrafica che può essere compiuta anche entro
-
il 31 dicembre del medesimo anno fermo restando il possesso dell’anzianità contributiva minima al 31 agosto;
dal 1° gennaio 2012 in poi detto personale, che matura i requisiti per il pensionamento da questa data, accede a pensione dall’anno scolastico /
accademico successivo rispetto a quello di maturazione (art. 1, comma 21 del Dl. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011). In considerazione che
l’Inpdap, ad oggi, non ha ancora emanato direttive attuative, tali indicazioni potrebbero subire eventuali variazioni. Sarà nostra cura modificare
quanto qui riportato dopo le disposizioni impartite dall’Istituto previdenziale.
(**)
Dalla maturazione dei requisiti previsti nella colonna requisiti contributivi e anagrafici.
N.B.:
Le anzianità minime previste in tutte le fattispecie sono considerate tenendo conto di eventuali periodi di servizio svolti all’estero e totalizzati come
da Regolamento CE.
PUBBLICO IMPIEGO
REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA / UOMINI
Anno
Requisiti contributivi
e anagrafici
Requisiti entro:
Finestra (*)
Fino al 2007
65 +20 – a)
-
Nessuna
1° trimestre
2° trimestre
1° luglio
1° ottobre
1° gennaio
anno successivo
1° aprile
anno successivo
2008 - 2010
65 +20 – a)
3° trimestre
4° trimestre
2011 - 2112
65 +20 – a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2013 – 2015
65 anni e 3 mesi – a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2016 – 2018 b)
65 anni e 7 mesi – a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2019 – 2021 b)
65 anni e 11 mesi – a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
2022 – 2024 b)
66 anni e 3 mesi – a)
-
12 mesi dopo maturazione requisiti (**)
Legenda:
a)
Contribuzione minima:
15 anni se in possesso di un solo giorno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 (riscattata - ricongiunta – computata o, comunque, utile a
pensione).
20 anni nei restanti casi.
b)
L’incremento di 4 mesi su età e quota è solo un ipotesi di incremento della speranza di vita che potrebbe subire variazioni per effetto delle valutazioni
dell’ISTAT che dovrà fornire nei tempi previsti dalla legge.
(*)
Per i lavoratori del comparto scuola la finestra di accesso è fissata come segue:
·
·
fino al 31/12/2011 la decorrenza è fissata al 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti che possono essere perfezionati anche entro il 31
dicembre dello stesso anno (per tutti i requisiti per l’anno considerato ossia età – anzianità – quota);
dal 1° gennaio 2012 in poi è possibile accedere a pensione dall’anno scolastico / accademico successivo rispetto a quello di maturazione (art. 1,
comma 21 del Dl. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011). In considerazione che l’Inpdap, ad oggi, non ha ancora emanato direttive
attuative, tali indicazioni potrebbero subire eventuali variazioni. Sarà nostra cura modificare quanto qui riportato dopo le disposizioni
impartite dall’Istituto previdenziale.
(**)
Dalla maturazione dei requisiti previsti nella colonna età.
N.B.:
Le anzianità minime previste in tutte le fattispecie sono considerate tenendo conto di eventuali periodi di servizio svolti all’estero e totalizzati come
da Regolamento CE.
REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI INABILITA’
ENTI LOCALI
Evoluzione
normativa
Inabilità assoluta e
permanente a
qualsiasi proficuo
lavoro
Ad oggi
Inidoneità alle
mansioni
Ad oggi
Pensione di inabilità
(legge n. 335/1995)
Dall’1/1/1996
Requisiti contributivi
14 anni, 11 mesi,
16 giorni
19 anni, 11 mesi,
16 giorni
5 anni di cui almeno 3 nel
5ennio precedente la
domanda
Pensione privilegiata
Ad oggi
Almeno 1 giorno
(*)
STATO
Decorrenze
Evoluzione
normativa
Giorno successivo alla
cessazione dal servizio
Ad oggi
14 anni, 11 mesi, 16
giorni
Giorno successivo alla
cessazione dal servizio
Ad oggi
14 anni, 11 mesi, 16
giorni
· 1° giorno successivo
cessazione servizio
· 1° giorno mese successivo
alla domanda se prodotta
dopo collocamento riposo
· 1° giorno successivo al
collocamento a riposo
Dall’1/1/1996
Ad oggi
Requisiti contributivi
5 anni di cui almeno 3 nel
5ennio precedente la
domanda
Almeno 1 giorno
Decorrenze
Giorno successivo alla
cessazione dal servizio
Giorno successivo alla
cessazione dal servizio
· 1° giorno successivo
cessazione servizio
· 1° giorno mese successivo alla
domanda se prodotta dopo
collocamento riposo
· 1° giorno mese successivo a
cess.ne se questa è intervenuta
per inabilità permanente per
patologie già riconosciute dip.
da causa serv. e ascritte a una
delle cat. della Tab. A – Diritto
sorge d’ufficio
· se domanda presentata entro
biennio da cess.ne o 1° giorno
mese successivo a domanda se
prodotta dopo biennio
(*)
Da presentare entro 5 anni dalla cessazione dal servizio.
PUBBLICO IMPIEGO
REQUISITI E FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
ENTI LOCALI
Evoluzione
normativa
Requisiti contributivi
·
PENSIONE
INDIRETTA
(Deceduti in
servizio)
PENSIONE DI
REVERSIBILITA’
(Deceduti in
pensione)
(*)
Dal 17/8/1995
5 anni di anzianità
ctr.va, di cui almeno 3
nel
quinquennio
precedente il decesso.
(*)
·
Dal 17/8/1995
(*)
15 anni di anzianità
ctr.va in qualsiasi
momento prestata.
Superstite di lavoratore
già pensionato
STATO
Decorrenze
Evoluzione
normativa
Requisiti contributivi
·
Primo giorno del
mese successivo a
quello in cui si è
verificato l'evento
Primo giorno del
mese successivo a
quello in cui si è
verificato l'evento
Dal 17/8/1995
5 anni di anzianità
ctr.va, di cui almeno 3
nel
quinquennio
precedente il decesso.
(*)
·
Dal 17/8/1995
(*)
15 anni di anzianità
ctr.va in qualsiasi
momento prestata.
Superstite di lavoratore
già pensionato
Decorrenze
Primo giorno del
mese successivo a
quello in cui si è
verificato l'evento
Primo giorno del
mese successivo a
quello in cui si è
verificato l'evento
A decorrere dal 1° gennaio 2012 (decessi a partire dal 1° dicembre 2011), le pensioni di reversibilità sono soggette a una riduzione dell’aliquota
percentuale, fissata nella misura del 10%, in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 nel caso in cui il
matrimonio con sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.
Es.:
Lui con età anagrafica di 71 anni – lei con età anagrafica di 51 anni. La percentuale di pensione spettante varierebbe, a seconda della durata del
matrimonio come segue: 1 anno di matrimonio = 6% (del 60%) - 2 anni di matrimonio = 12% - 3 anni di matrimonio =18% - 4 anni di matrimonio = 24% 5 anni di matrimonio = 30% - 6 anni di matrimonio = 36% - 7 anni di matrimonio = 42% - 8 anni di matrimonio = 48% - 9 anni di matrimonio = 54% - 10
anni di matrimonio = 60%.