ORDINANZA municipale di polizia
Transcript
ORDINANZA municipale di polizia
Casella postale 1066 e-mail [email protected] Telefono 091 850 99 11 Telefax 091 857 38 00 CCP 65-630-1 Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: Comune di Giubiasco Municipio Piazza Grande 1 6512 Giubiasco Giubiasco, 26 marzo 1998 ORDINANZA municipale di polizia Art. 1 - Competenze 1 Nell»esercizio delle funzioni di polizia locale il Municipio si avvale degli agenti della polizia comunale. 2 Il Municipio determina le competenze decisionali delegate al comando della Polizia comunale. Art. 2 - Diritti e doveri Il rapporto d»impiego degli agenti di polizia è disciplinato dal regolamento organico dei dipendenti del Comune. 2 In assenza di specifiche disposizioni comunali, si applicano per analogia le norme della Legge sulla polizia. 3 Il codice deontologico della Polizia del cantone Ticino è vincolante per gli agenti della Polizia comunale. 1 Art. 3 - Nomina La nomina ad agente di polizia avviene con il giuramento o la promessa solenne presentati al termine della scuole aspiranti conclusa con successo. 2 Il periodo di prova decorre dalla data del giuramento o della promessa solenne. 1 Art. 4 - Comando Il comando della Polizia comunale assicura: − − − − − − − la definizione dei turni di servizio la suddivisione del territorio comunale in quartieri la designazione degli agenti di quartiere il disciplinamento della tenuta l»organizzazione della formazione permanente, dell»aggiornamento e , ove occorre, della specializzazione degli agenti la collaborazione intercomunale di polizia, secondo le disposizioni del Municipio la collaborazione con la Polizia cantonale 2 − l»attribuzione, la responsabilità degli inventari, la manutenzione ed i controlli del materiale di corpo Art. 5 - Gradi In applicazione dell»art. 53 RO, agli agenti sono attribuiti i gradi di: comandante vice-comandante sottufficiali agenti e appuntati cl. 22 cl. 21 cl. 20 cl. 19 cl. 18 cl. 17 cl. 16 cl. 15 cl. 14 I tenente o tenente aiutante o sergente maggiore sergente o caporale appuntato o agente agente Art. 6 - Abbigliamento, equipaggiamento 1 Il Comune mette a disposizione personale di ogni agente le uniformi, l»arma d»ordinanza e gli accessori di uso corrente nella sua funzione. 2 Il Municipio decide le modalità d»applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione di coordinamento per le polizie comunali 3 L»equipaggiamento personale recuperabile resta di proprietà del Comune e deve essere restituito dagli agenti che lasciano la polizia comunale, o vengono trasferiti. 4 Agli agenti pensionati che ne fanno richiesta, il Municipio può concedere l»arma avuta in dotazione. Art. 7 - Disposizioni abrogative Sono abrogati il Regolamento di Polizia 3 dicembre 1971 del Comune di Giubiasco e l»Ordinanza municipale 6 settembre 1990 concernente l»attribuzione dei gradi nel corpo della polizia comunale. Il Municipio Approvata con risoluzione municipale n. 261 del 26 marzo 1998 Pubblicazione: dal 27 marzo 1998