ORDINANZA municipale di polizia

Transcript

ORDINANZA municipale di polizia
Casella postale
1066
e-mail
[email protected]
Telefono
091 850 99 11
Telefax
091 857 38 00
CCP
65-630-1
Nostro rif.:
Numero:
Vostro rif.:
Comune
di Giubiasco
Municipio
Piazza
Grande 1
6512
Giubiasco
Giubiasco, 26 marzo 1998
ORDINANZA
municipale di polizia
Art. 1 - Competenze
1
Nell»esercizio delle funzioni di polizia locale il Municipio si avvale degli agenti della polizia
comunale.
2
Il Municipio determina le competenze decisionali delegate al comando della Polizia
comunale.
Art. 2 - Diritti e doveri
Il rapporto d»impiego degli agenti di polizia è disciplinato dal regolamento organico dei
dipendenti del Comune.
2
In assenza di specifiche disposizioni comunali, si applicano per analogia le norme della
Legge sulla polizia.
3
Il codice deontologico della Polizia del cantone Ticino è vincolante per gli agenti della Polizia
comunale.
1
Art. 3 - Nomina
La nomina ad agente di polizia avviene con il giuramento o la promessa solenne presentati
al termine della scuole aspiranti conclusa con successo.
2
Il periodo di prova decorre dalla data del giuramento o della promessa solenne.
1
Art. 4 - Comando
Il comando della Polizia comunale assicura:
−
−
−
−
−
−
−
la definizione dei turni di servizio
la suddivisione del territorio comunale in quartieri
la designazione degli agenti di quartiere
il disciplinamento della tenuta
l»organizzazione della formazione permanente, dell»aggiornamento e , ove occorre, della
specializzazione degli agenti
la collaborazione intercomunale di polizia, secondo le disposizioni del Municipio
la collaborazione con la Polizia cantonale
2
−
l»attribuzione, la responsabilità degli inventari, la manutenzione ed i controlli del
materiale di corpo
Art. 5 - Gradi
In applicazione dell»art. 53 RO, agli agenti sono attribuiti i gradi di:
comandante
vice-comandante
sottufficiali
agenti e appuntati
cl. 22
cl. 21
cl. 20
cl. 19
cl. 18
cl. 17
cl. 16
cl. 15
cl. 14
I tenente o
tenente
aiutante o
sergente maggiore
sergente o
caporale
appuntato o
agente
agente
Art. 6 - Abbigliamento, equipaggiamento
1
Il Comune mette a disposizione personale di ogni agente le uniformi, l»arma d»ordinanza e
gli accessori di uso corrente nella sua funzione.
2
Il Municipio decide le modalità d»applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione
di coordinamento per le polizie comunali
3
L»equipaggiamento personale recuperabile resta di proprietà del Comune e deve essere
restituito dagli agenti che lasciano la polizia comunale, o vengono trasferiti.
4
Agli agenti pensionati che ne fanno richiesta, il Municipio può concedere l»arma avuta in
dotazione.
Art. 7 - Disposizioni abrogative
Sono abrogati il Regolamento di Polizia 3 dicembre 1971 del Comune di Giubiasco e
l»Ordinanza municipale 6 settembre 1990 concernente l»attribuzione dei gradi nel corpo della
polizia comunale.
Il Municipio
Approvata con risoluzione municipale n. 261 del 26 marzo 1998
Pubblicazione: dal 27 marzo 1998