050_ISTANZA_autentica.
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Comune di Riccione Provincia di Rimini SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROT. SPEC. N° 50 SOGGETTO PROPONENTE NOMINATIVO FIRMATARIO COMUNE DI RICCIONE – Settore Pianificazione Territoriale PROT. GEN. N° DATA -----------------------TERRITORIO COMUNALE -------- INDIRIZZO IMMOBILE RIFERIMENTI CATASTALI MAZZA DANIELE – in qualità di Responsabile del procedimento 30/09/2013 Il documento che segue è copia autentica informatica del corrispondente documento originale conservato agli atti presso la scrivente Amministrazione. Comune di Riccione Provincia di Rimini SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Riccione, lì 30/09/2013 Al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Dott. Gilberto Facondini SEDE Oggetto: Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) – Variante specifica 2013 - adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013. Il Sottoscritto Arch. Mazza Daniele, in qualità di Responsabile del Procedimento della redazione della Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) – Variante specifica 2013 - adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013, con la presente formula la seguente osservazione “d’ufficio” e proposta di adeguamenti di legge, alla predetta variante. 1) Esaminati gli elaborati costitutivi la Variante adottata si sono rilevati alcuni errori che è necessario correggere ed altresì eseguire alcuni adeguamenti, aggiornamenti ed integrazioni a riferimenti normativi variati nel frattempo; in particolare gli argomenti interessati sono di seguito trattati: a) Temi normativi all’Art. 1.1.4 - Validità ed efficacia – si rende necessario modificare ed integrare alcuni commi per precisare che le disposizioni ivi contenute valgono anche per le successive modifiche al RUE e che alcune sono cessate con l’entrata in vigore nel 2008 del RUE stesso; in particolare come segue: 1. Omissis 2. Dalla data di entrata in vigore (che ai sensi del comma 3, dell’art. 33, della L.R. 20/2000 corrisponde alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta approvazione del RUE o sua modifica), il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale. Le disposizioni del RUE 1/32 si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza. 3. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del RUE o sua modifica, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE o sua modifica non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai titoli abilitativitali autorizzazioni o concessioni già rilasciatie in data antecedente alla sua rispettiva adozione (si veda ai seguenti artt. 6.7.4 e 6.7.5). 4. Dalla data di adozione del presente RUE o sua modifica e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 della L.R. 20 del 2000. E’ fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda del permesso di costruire o della autorizzazione unica di cui al DPR n. 447 del 1998 alle previsioni del presente RUE o sua modifica adottatio ovvero di ripresentare la denuncia di inizio di attività in conformità al medesimo RUE o sua modifica adottatio. 5. Omissis. con riferimento alla lett. D5, H, L e T), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: all’Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali -, al comma 1, alla parte del periodo così come inserita con la variante il cui testo reca (… come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; poi si ritiene utile precisare che l’intervento di AM (ampliamento) è finalizzato alla realizzazione dell’eventuale aumento di volume derivante dall’incremento del 5% di Sue, quindi dopo la sigla AM, inserire la seguente frase: “per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sue”; all’Art. 4.3.3 – Aree programma -, al comma 3, alla parte del periodo così come inserita con la variante il cui testo reca (… come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; all’Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche -, al comma 3, sostituire le parole “e di demolizione” con le seguenti: “, e di demolizione totale”; al comma 4, alla parte del periodo dove il testo reca: sia di ricostruzione (RI), dopo le parole sia di inserire le parole: “demolizione totale e”, poi ancora nella parte del periodo così come inserita con la variante si ritiene utile precisare che l’intervento di AM (ampliamento) è necessario alla realizzazione dell’eventuale aumento di Sue derivante per l’adeguamento dei servizi igienici, quindi sostituire la frase: “per l’aumento di Sue ammessi” con la seguente: “, necessari per effettuare l’aumento di volume relativo a quello di Sue ammesso”; poi al comma 5bis, alla parte del periodo così come inserita con la variante dove il testo reca: di demolizione e ricostruzione (RI), dopo la parola demolizione inserire la parola: “totale” poi dove il testo reca: demolizione e fedele ricostruzione eliminare la parola: “fedelee sempre nel capoverso introdotto con l’adozione della variante si ritiene utile precisare che l’intervento di AM (ampliamento) è finalizzato alla realizzazione dell’eventuale aumento di volume derivante dall’incremento del 5% di Sue, quindi sostituire la frase: “di RE, è sempre consentito anche l’intervento di AM” con la seguente: “di tipo RE, con il 2/32 medesimo, è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sue”; poi, ancora al comma 5bis, al comma 6, lettere b) e c) ed al comma 7, alle rispettive parti dei periodi così come inseriti con la variante i cui rispettivi testi recano (… come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; all’Art. 4.4.5 – Ulteriori interventi e parametri edilizi nelle zone ASP -, al comma 4bis, alla parte del periodo così come inserita con la variante dove il testo reca: di demolizione e ricostruzione (RI), dopo la parola demolizione inserire la parola: “totale” poi dove il testo reca: demolizione e fedele ricostruzione eliminare la parola: “fedele” poi dove reca: … come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; poi si ritiene utile precisare che l’intervento di AM (ampliamento) è finalizzato alla realizzazione dell’eventuale aumento di volume derivante dall’incremento del 5% di Sue, quindi dopo la sigla AM, inserire la seguente frase: “per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sue”; all’Art. 4.6.2 - Usi previsti e consentiti -, al comma 1, nell’alinea, alla parte del periodo così come inserita con la variante, alla fine del testo (…, con atto n. 156, come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; all’Art. 4.6.6 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici soggetti a vincolo di tutela -, al comma 1, alla parte del periodo così come inserita con la variante dove il testo reca: di demolizione e ricostruzione (RI), dopo la parola demolizione inserire la parola: “totale” poi dove il testo reca: demolizione e fedele ricostruzione eliminare la parola: “fedele” poi dove reca: (…, con atto n. 156, come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; all’Art. 4.6.7 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici esistenti non soggetti a vincolo di tutela -, al comma 1, alla parte del periodo così come inserita con la variante dove il testo reca: di demolizione e ricostruzione (RI), dopo la parola demolizione inserire la parola: “totale” poi dove il testo reca: demolizione e fedele ricostruzione eliminare la parola: “fedele” poi dove reca: (…, con atto n. 156, come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; all’Art. 4.6.10 – Ulteriori interventi nei nuclei residenziali nel territorio rurale -, al comma 1, alla parte del periodo così come inserita con la variante dove il testo reca: di demolizione e ricostruzione (RI), dopo la parola demolizione inserire la parola: “totale” poi dove il testo reca: demolizione e fedele ricostruzione eliminare la parola: “fedele” poi dove reca: (…, con atto n. 156, come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011), dopo i numeri “1366/2011” inserire le lettere “e s. m. e i.”; ancora ai su elencati Art. 4.6.6, Art. 4.6.7 ed Art. 4.6.10, ai rispettivi commi 1, nel testo introdotto con l’adozione della variante si ritiene utile precisare che l’intervento di AM (ampliamento) è finalizzato alla realizzazione dell’eventuale aumento di volume derivante dall’incremento del 5% di Sue, quindi sostituire la frase: “di RE, è sempre consentito anche l’intervento di AM” con la seguente: “di tipo RE, con il medesimo, è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sue”; all’Art. 5.4.2 - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti -, al comma 1, nell’alinea, alla parte del periodo così come inserita con la variante (… 3/32 del rilascio o dell’efficacia dei necessari titolo abilitativi, …) sostituire la parola “titolo” con la parola “titoli”; poi alla frase “….. sui requisiti di rendimento energetico” aggiungere la seguente “e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” ed infine sostituire le parole “ALLEGATO A, alla - parte seconda -II del presente RUE e dai successivi articoli del presente Capo”, con le seguenti: “all’ALLEGATO 3 al predetto atto”; con riferimento alla lett. A2, L ed X), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: all’Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di servizio Act1; all’Art. 4.3.7 - Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2; all’Art. 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3; all’ Art. 4.3.9 Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4; ed all’Art. 4.3.10 - Zona turistica normale Act5; si propone quanto segue: - ai rispettivi punti 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (ActA); ai rispettivi punti 2.4) Unità edilizie di tipo misto (ActD); 2.6/2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (ActG); 2.7/2.8) Unità edilizie prevalentemente destinate ad attività ricettive extralberghiere (ActH); al tema Interventi ammessi integrare il testo del capoverso attuale in modo tale che risulti come di seguito: “Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sue preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati.”; - ai rispettivi punti 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (ActB) al tema Interventi ammessi integrare il testo del secondo capoverso attuale in modo tale che risulti come di seguito: “Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) esistentiI, è ammessao, con i suddetti interventi di tipo RE ed AM, quest’ultimo da attuarsi comunque congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, l’introduzione di una Sue aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo stesso l’intervento.”; - ai rispettivi punti 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (ActC) al tema Interventi ammessi integrare il testo del capoverso attuale in modo tale che risulti come di seguito: “Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sue preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati.”; al tema Prescrizioni dopo le parole “RI senza incremento della Sue preesistente”, inserire la seguente frase: “, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4” 4/32 con riferimento alla lett. E.6), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: all’Art. 1.5.16 – Significativi movimenti di terra – SMT – così come rinominato con la variante, nella nota finale relativa all’elenco dei punti e degli articoli richiamati per il conseguente adeguamento, ovvero, “indice in rif. agli artt. 1.5.16, 4.6.3 e 6.5.3; abbreviazioni; art. 1.5.2 comma 3, lettera B4), art. 4.6.2, art. 4.6.3, art. 6.1.1 e art. 6.5.1, inoltre per MM artt. 4.3.12, comma 3 e 6.6.1, comma 1, lett. d.); ed infine in particolare agli artt. 1.5.17, comma 1, lettera e) e 6.5.3”, eliminare i primi riferimenti agli artt. 4.6.3 e 6.5.3 in quanto poi sono ripetuti nello stesso elenco; con riferimento alla lett. G), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata ed alla lettera X) dell’elaborato B su richiamato: all’Art. 4.1.2 – Unità di intervento e modalità di attuazione – al comma 2bis, nel testo del terzo alinea, introdotti con la variante, eliminare il refuso: “i stessi immobili“; all’Art. 4.1.3 – Destinazioni d’uso – al comma 2bis, nel testo del primo alinea introdotto con la variante, nella riproposizione modificata dello stesso testo alla lettera X), non sono state evidenziate le modifiche apportate; quindi oltre a precisare che tali modifiche sono state attuate perché il testo inserito con la lettera G) quale recupero di precedenti disposizioni delle norme del PRU Paese, di fatto non riportavano fedelmente tali previgenti disposizioni, si evidenziano anche le parti di testo che sono state eliminate con la riproposizione del testo nella lettera X), quali: “esclusivamente al piano terra” e “e l’uso b3, ma in questo ultimo caso anche agli altri piani” ed inoltre quelle ricollocate nello stesso testo, come: “b3” e “b7 alle condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 2ter”; all’Art. 4.1.4 – Specifiche disposizioni morfologiche, ulteriori norme relative ai parcheggi e definizioni degli elementi di interesse urbanistico per il centro storico - così come rinominato con la variante, al comma 6, sostituire la frase “anche parcheggi di tipo P3.” con la seguente “, anche parcheggi privati di tipo P3, nei casi previsti e nelle quantità ammesse, al successivo comma 8bis.”, poi ai commi 6bis, 6ter e 6quater, dopo le rispettive frasi “anche parcheggi privati di tipo P3” inserire a ciascuna di esse la seguente frase “, nei casi previsti e nelle quantità ammesse, al successivo comma 8bis.” ed inoltre allo stesso comma 6quater eliminare la ripetizione delle parole “in soluzione”; con riferimento alla lett. N), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: all’Art. 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC – al comma 2 si ritiene utile riformulare una parte del testo, inserendo dopo il secondo acronimo POC, la seguente frase: “nei limiti previsti dai successivi commi 3 e 7 ed anche nel rispetto, se ed in quanto dovuto, delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 1.1.5,” la quale di conseguenza viene eliminata dalla posizione attuale, poi al comma 6, secondo capoverso, relativamente all’immobile dell’”ex Colonia Reggiana”, si ritiene utile richiamare anche le disposizioni introdotte con la variante relative agli ulteriori interventi ammissibili sugli immobili tutelati ed inclusi fra i “beni culturali” di cui alla Parte Seconda, 5/32 Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 42/2004 (comma 12bis dell’art. 2.17), precisare gli usi ammissibili ed altresì eliminare, sia la ripetizione dell’elenco degli interventi ammessi, sia il riferimento alle disposizioni della “zona incongrua” di cui alla lettera a) del comma 3, dell’art. 5.6 delle norme del PTCP, considerato che lo stesso risulta superfluo qualora tali disposizioni siano da applicare in quanto prescrizione del medesimo PTCP, in modo tale che il nuovo testo risulti come di seguito: omissis Di conseguenza su tale immobile, in relazione alle funzioni di cui all’art. 1.6.1 comma 4, sono ammessi gli usi e1 e b4 ed in relazione agli interventi edilizi ammissibili, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.17, punti da n. 8 a n. 12bis (Sottocategoria 1.2)., quindi sono ammessi i tipi di intervento edilizio: MO, MS, RS, RRC, CD, D limitatamente alle superfetazioni, ricordando altresì che l’intervento RS può dare luogo ad incrementi della sagoma nei soli seguenti casi di: • ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite; • costruzione di nuovi collegamenti verticali fuori dalla sagoma dell'edificio, esclusivamente nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini della sicurezza in relazione ad una destinazione dell'immobile ad ospitare funzioni pubbliche; e comunque, quanto sopra, si applica nel rispetto delle disposizioni relative agli interventi ammessi sugli edifici esistenti e sulle aree, ubicati in “zona incongrua” così come definita alla lettera a) del comma 3, dell’art. 5.6 delle norme del PTCP, ai sensi delle lettere c) ed e) del medesimo comma 3 del richiamato art. 5.6. omissis con riferimento alle lett. F e T), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: all’Art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi – considerato che nell’area del parcheggio di Viale Giacosa è ubicata l’unità edilizia della “ex Colonia Adriatica” è necessario integrare il testo delle norme (come già fatto per la ex Colonia Reggiana), con il richiamo ai contenuti e disposizioni di altri atti sovra comunali e comunali in merito agli interventi possibili ed agli usi ammissibili sulla ex “Colonia Adriatica”, ovvero all’Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici previgenti al PSC ed al RUE stesso, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 20 del 31/01/2006 ed agli atti di C. C. n. 31 del 28/03/2001 e G. C. n. 227 del 11/12/2001 inerenti la procedura concorsuale per l’assegnazione in godimento a fronte degli interventi di ripristino funzionale delle “COLONIE REGGIANA ED ADRIATICA” con i quali si è stabilito che “la destinazione prevista è quella per Attività Ricettiva Alberghiera a gestione unitaria oltre alla prescrizione di una quota di spazi per insediare attività ricreative, sportive e culturali”, come peraltro puntualmente riportato nel PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE "CITTA' DELLE COLONIE" Ambito della zona "Aree del Marano", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 30/10/2003. Di conseguenza su tale immobile gli interventi sono identificabili con quelli ammessi sugli edifici tutelati con la categoria 1.2 di cui all’art. 2.17, punti da n. 8 a n. 12bis, così come introdotto con la variante adottata (vedi lett. E.22) e gli usi ammissibili, in relazione alle funzioni di cui all’art. 1.6.1 comma 4, sono gli usi e1 e b4; il tutto in modo tale che il nuovo testo dei commi 4 e 6 lett. e) risulti come di seguito: 6/32 Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi Omissis 4. Usi ammissibili In queste aree sono previsti i seguenti tipi d’uso: b4, f1, f2, f3. Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori tipi d’uso: - , b1 e b5, entrambe limitatamente a servizi all’auto complementari all’attività di parcheggio, quali: officine di riparazione e manutenzione meccaniche, gommisti, vendita di ricambi ed accessori auto, e b8, tutti nei limiti e condizioni di cui alle lettere del successivo comma 6; - e1 e b4, entrambe limitatamente all’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Adriatica” ubicata nel parcheggio di Viale Giacosa; - g1, g3, g8; - , nonché attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico: b2 (pubblici esercizi ed esercizi di pubblico servizio) e b9 (commercio al dettaglio su aree pubbliche). Omissis 6. Usi e tipi di intervento consentiti nelle zone destinate alle diverse attrezzature e servizi Nella tavola 1 del RUE sono individuate con specifica grafia, rappresentata con campitura colorata associata a specifica simbologia, le zone destinate per l’insieme delle attrezzature e servizi. Le destinazioni previste nella tavola 1 del RUE possono essere variate mediante il POC. Nel rispetto delle disposizioni, limitazioni e finalità previste dai precedenti articoli da 2.13 a 2.18, precisando che sull’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Adriatica” ubicata nel parcheggio di Viale Giacosa per gli interventi edilizi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.17, punti da n. 8 a n. 12bis (Sottocategoria 1.2), sono sempre ammessi gli interventi di tipo MO, MS, RRC, RE, nonché CD nell’ambito degli usi previsti;. per gli interventi di tipo RI, AM, NC, a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste, inoltre, si applicano le seguenti prescrizioni di intervento: Omissis e) zone per parcheggi pubblici (lettera h) del precedente comma 2) (simbolo P): usi ammessi: sono ammessi i tipi d’uso: b1, b2, b5, b8, b9, f3, g1, g3, g8; esclusivamente nel parcheggio pubblico denominato p.le I° Maggio è ammesso anche l’uso b11 limitatamente al rimessaggio a terra dei natanti. Inoltre nel parcheggio di Viale Giacosa nell’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Adriatica”, al fine di attuare i contenuti dell’Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici previgenti al PSC, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 20 del 31/01/2006, sono ammessi gli usi derivanti dall’applicazione delle prescrizioni di cui al PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE "CITTA' DELLE COLONIE" Ambito della zona "Aree del Marano", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 30/10/2003, che di seguito in stralcio si riportano: 7/32 - “con riferimento alla proposta progettuale formulata dal soggetto risultato aggiudicatario a seguito della procedura concorsuale per l’assegnazione in godimento a fronte degli interventi di ripristino funzionale delle “COLONIE REGGIANA ED ADRIATICA” – atti Consiglio Comunale n. 31 del 28/03/2001 e Giunta Comunale n. 227 del 11/12/2001 – la destinazione prevista è quella per Attività Ricettiva Alberghiera a gestione unitaria oltre alla previsione di una quota di spazi per insediare attività ricreative, sportive e culturali”; di conseguenza su tale immobile, in relazione alle funzioni di cui all’art. 1.6.1 comma 4, sono ammessi gli usi e1 e b4. parametri urbanistico-edilizi: Omissis con riferimento alle lett. N e T), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: all’Art. 4.5.1 - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e Ambiti per nuovi insediamenti urbani in attuazione del PRG pre-vigente: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC –. al comma 2 si ritiene utile riformulare una parte del testo, ricollocando, dopo il secondo acronimo POC, la seguente frase: “nei limiti previsti al successivo comma 3,” rispetto all’attuale collocazione dopo la sigla AR; all’Art. 4.5.2 - Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione dell’immagine turistica: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC -, al comma 2 si ritiene utile riformulare una parte del testo, ricollocando, dopo il secondo acronimo POC, la seguente frase: “nei limiti previsti al successivo comma 3,” rispetto all’attuale collocazione dopo la sigla AR; ed inoltre, nel testo introdotto con la variante adottata, eliminare la parola “antisismica” dopo le parole “di sicurezza ed antincendio” inserire la seguente frase: “ed altresì antisismica nel solo caso di cui alla lettera b) del comma 3 del precedente art. 2.9”; con riferimento alla lett. X), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: all’Art. 1.1.11ter – Regolamentazione comunale di alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le medio-piccole strutture di vendita, al comma 3 sub 3.2, all’ultimo alinea che reca i seguente testo: “che il rapporto tra la superficie di vendita del nuovo esercizio ed il numero degli esercizi concentrati o accorpati (n/SV) non sia superiore a 1/250” si rende necessario chiarire l’applicazione di tale rapporto in quanto la normativa regionale stabilisce: “che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1 del’art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1988 (nel nostro caso il limite è di 250 mq.), tenuto conto del numero degli esercizi oggetto di accorpamento o della concentrazione.”, modificando il testo dell’alinea attuale, ovvero riportando il testo della norma regionale con una specificazione dell’applicazione per il Comune di Riccione. 8/32 Al fine di applicare le disposizioni di cui all’Art. 17- quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica) e di cui all’Art. 17- sexies (Disposizioni in materia urbanistica) del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, che di seguito si riportano: Art. 17-quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica) 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti: 1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. Art. 17- sexies (Disposizioni in materia urbanistica) 1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. si propone di integrare: l’articolo Art. 3.1.1 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - mediante l’integrazione del testo dell’articolo come di seguito: 3.1.1 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (altrimenti dette opere di urbanizzazione primaria): omissis d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ENEL, di gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; ebis) le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici al diretto servizio dell’insediamento (diversi da quelli di tipo P2 di cui al successivo art. 3.1.3). omissis 9/32 l’articolo 5.4.7 - Norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici – mediante l’integrazione del titolo dello stesso articolo come di seguito: “Art. 5.4.7 - Norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli” e l’inserimento di un nuovo comma In modo tale che il nuovo testo dell’articolo risulti come di seguito: Art. 5.4.7 - Norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli 1. Per gli impianti tecnologici il cui utilizzo è connesso con attività produttive, commerciali, professionali, dovrà essere valutato l’impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95, art. 8, comma 4 e L.R. n. 15/2001, art. 10, nei termini e con le modalità previste dalle norme nazionali (L. n. 447/1995 e s. m.) e regionali (L.R. n. 15/2001 e s. m.). 1bis. Con decorrenza dalla data del 01/06/2014 e ferme restando eventuali specifiche disposizioni derivanti da Leggi nazionali e regionali, negli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia di edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile (Su) superiore a 500 mq. ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoria l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Esse dovranno risultare idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Di conseguenza si ritiene necessario coordinare anche l’Art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche – al comma 6, lettera b) ed al comma 7, nei rispettivi alinea in cui si richiama l’art. 5.4.7, come di seguito: tra i numeri 5.4.6 e 5.4.7 inserire la frase “ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui al successivo art.“ Al fine di coordinare le disposizioni L.R. n. 5 del 4/07/2013 norme sulle ludopatie art. 6, comma 2 con quelle del RUE, è necessario richiamare la suddetta normativa ed integrare le disposizioni adottate con la variante anche con le indicazioni di cui al comma 1, dell’art. 7 del D.L. 158/2012, conv. con L. n. 189/2012; ciò comporta integrazioni e modifiche agli artt. 1.6.1, 4.2.4 e 4.4.3, come segue: con riferimento alla lett. S), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata con cui si sono modificati ed integrati o suddetti articoli (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde): - all’Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio -, al comma 4, alla lettera: c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo – apportare le seguenti modifiche ed integrazioni: c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo Comprende le attività ad elevato impatto, non rientranti nei requisiti di cui all’uso c6, ed inoltre l’attività di sala “Bingo”. Comprende altresì le attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931; al fine di perseguire le finalità richiamate al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013, ed in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2, per quanto di competenza comunale, 10/32 con il presente RUE si prescrive che tali attività non possono essere esercitate in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti di istruzione primaria e secondariascolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, impianti sportivi o altri centri socio-ricreativiistituti frequentati principalmente da giovani, mercati di quartiere, luoghi di culto, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario o assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, altre sale giochi. - all’Art. 4.2.4 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Acr6: SCHEDE -, alla Scheda 6 - Centro Sportivo Comunale – ed alla scheda n. 7 – Area ex Fornace in via Massaua -; inoltre alla Scheda n. 7, al punto “Usi previsti” è necessario ripristinare la sigla relativa all’uso c7 erroneamente indicata con testo eliminato in sede di adozione della variante, come di seguito: Scheda 6 - Centro Sportivo Comunale - Usi previsti sono previsti i tipi d’uso: - - b2, b8; - , c6 con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco; - , c7 con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco, sale “Bingo” e delle attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931 (al fine di perseguire le finalità richiamate al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013, ed in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2); - , f2; - , , g6 con esclusione delle sedi tecniche di società di gestione di servizi pubblici Omissis Scheda 7 – Area ex Fornace in via Massaua omissis - Usi previsti: Per l’edificio dell’ex fornace: - b2, b4, c5; - , c6 con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco; - , c7, con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco, sale “Bingo” e delle attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931 (al fine di perseguire le finalità richiamate al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013, ed in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2); - c9, f1; Per l’area scoperta: f2, g1, g10 11/32 - all’Art. 4.4.3 - Destinazioni d’uso nelle zone ASP - al comma 1, apportare le seguenti odifiche: 1. Nelle zone urbanistiche ASP 1 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: b5, b6, b7, d1, d2, g2, g3, g4, g5, g6 ed inoltre, nelle medesime zone ASP1 collocate a mare dell’Autostrada A14, in quanto considerato compatibile, il tipo d’uso c7 limitatamente alle attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931 (in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013). I tipi d’uso b5, b7, d1, d2, se preesistenti, non possono subire una riduzione della propria capacità insediativa, salvo che per l’insediamento del tipo d’uso c7 nei limiti di cui sopra. Omissis - Al fine di recepire le disposizioni conseguenti all’Art. 41-bis - Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo - del D. L. n. 69/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - convertito con modificazioni dalla L. n. 98/201, è necessario apportare le modifiche al RUE come di seguito precisato. Con riferimento alla lett. R.3), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata con cui si sono modificati ed integrati o suddetti articoli (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde): - all’Art. 6.9.14 – Terre e rocce da scavo – come stilato con la variante, conseguentemente alle nuove disposizioni di cui all’Art. 41-bis - Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo - del D. L. n. 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, si ritiene necessario modificare i testi dei commi 1 e 3 dell’articolo in oggetto ed inoltre è necessario ripristinare il testo del comma 5, erroneamente indicato come testo eliminato in sede di adozione della variante, il tutto come di seguito: Art. 6.9.14 – Terre e rocce da scavo 1. Le terre e rocce da scavo (materiali naturali) prodotti nel corso di attività di costruzione possono essere riutilizzati - ai sensi dell’art. 186 del Titolo I della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s. m. e i., – per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettatei tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di terre e rocce da scavo fra cui ail DM n. 161 del 16/08/2012 recante: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, l’art. 41bis recante: “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo“ del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 ed il D. Lgs. n. 152/2006 stesso i requisiti di cui al comma 1 del medesimo art. 186. 2. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione - ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c bis, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I “Gestione dei rifiuti” della Parte IV del suddetto decreto, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. 12/32 3. Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali naturali da scavo di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai sensi degli artt. 185 e 186 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e delle ulteriori vigenti norme in materia di terre e rocce da scavo, all’interno della documentazione progettuale presentata per ottenere il permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) denuncia di inizio attività (DIA), deve essere dimostrata, attestata e verificata la sussistenza del rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di terre e rocce da scavodei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s. m. e i.. 4. Soppresso.A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione di cui al comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s. m. e i., da produrre ai sensi del precedente comma 3, dovrà definire: a) quantificazione e identificazione dei volumi di terra e/o roccia da scavo da riutilizzare; b) esatta identificazione del sito o dei siti di reimpiego con relativi quantitativi e possesso dei relativi titoli edilizi; c) dimostrazione dell’integrale utilizzo; d) dimostrazione della possibilità tecnica di utilizzo senza preventivo trattamento o trasformazione; e) dichiarazione che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati o sottoposti ad intereventi di bonifica; f) analisi chimiche e chimico–fisiche delle terre e/o rocce da scavo, che dimostrino le caratteristiche ed i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1, dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s. m. e i.; g) i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, i quali comunque non possono superare un anno. 5. SoppressoNel caso di materiali da scavo (principalmente sabbie) provenienti da operazioni di scavo realizzati nella fascia di territorio comunale posta tra la battigia del mare e la sede della linea ferroviaria, in relazione al loro eventuale riutilizzo, non si applica quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, in quanto tali materiali devono essere obbligatoriamente conferiti all’Amministrazione Comunale presso sito di stoccaggio autorizzato, per il successivo trattamento e riutilizzo per operazioni di ripascimento dell’arenile. - Al fine di richiamare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri previste dal D.Lgs. n. 81/2008, di limiti di rumore previsti per l’esercizio dei cantieri temporanei e di manipolazione, stoccaggio temporaneo e smaltimento dei materiali contenenti amianto, si tiene utile, all’Art. 6.7.3 - Tutela della pubblica incolumità e occupazione temporanea di suolo pubblico -, inserire un nuovo comma 2bis ed integrare il comma 4, come di seguito precisato. Con riferimento alla lett. R.8), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata con cui si sono modificati ed integrati o suddetti articoli (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde): Art. 6.7.3 - Tutela della pubblica incolumità e del suolo pubblico e occupazione temporanea di suolo pubblico 2. Omissis. 13/32 2bis. Dovranno essere espletate tutte le procedure inerenti la sicurezza dei cantieri previste dal D.Lgs. n. 81/2008 ed inoltre essere osservati i limiti di rumore previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dei cantieri temporanei, ovvero dovranno essere richieste allo Sportello unico le necessarie autorizzazioni per tali particolari attività. 3. Omissis 4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri e dovranno essere espletate tutte le procedure prescritte per la manipolazione, lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri. 5. Omissis b) Temi cartografici Considerato che la Variante ha trattato anche l’argomento relativo alla correzione di alcuni errori cartografici, nella fase successiva all’adozione è continuata la verifica degli elaborati grafici vigenti, come la Tavola 1 e la tavola 3. A seguito di tale ulteriore attività di verifica, si è rilevato: - nella Tavola 1, un errore nella numerazione relativa all’individuazione delle diverse attrezzature e impianti (numerazione che rimanda a delle Schede specifiche) all’interno delle Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Acr6 di cui all’art. 4.2.4 delle norme del RUE vigente. In particolare l’errore riguarda le aree su cui insistono manufatti ed impianti di trasformazione della corrente elettrica dell’Enel (centrale di trasformazione), un tratto tombinato del Rio Grande ed altre limitrofe (di modesta dimensione) di proprietà comunale, comprese tra i Viali Dell’Industria, Empoli e Del Progresso e consiste nell’aver indicato tali aree con il numero 3, riconducibile alla Scheda n. 3, relativa alle Attrezzature amministrative, anziché a quella più consona all’attività insediata, riconducibile alla Scheda n.1 relativa agli Impianti tecnici, magazzini e sedi tecniche di Comune, Hera, Geat, SIS, Enel, Telecom e FS. Tutto ciò premesso, sulle aree comprese tra i Viali Dell’Industria, Empoli e Del Progresso ed individuate nella Tavola 1 del RUE fra le Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Acr6 di cui all’art. 4.2.4 delle norme del RUE vigente, constatato che la maggior parte delle aree sono interessate dagli impianti di trasformazione dell’Enel, si propone, per tutta l’area di sostituire l’attuale numero 3 di identificazione, con il numero 1, afferente la Scheda relativa agli Impianti tecnici, magazzini e sedi tecniche di Comune, Hera, Geat, SIS, Enel, Telecom e FS. - nella Tavola 3, in legenda modificata con l’adozione, ovvero: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI – LEGENDE SCHEDE C E D C - PLANIMETRIE DI PROGETTO E CATEGORIE DI TUTELA DEGLI EDIFICI D - INDICAZIONI DETTAGLIATE NUOVI EDIFICI Sul lato destro dopo la didascalia riferita alla lettera g, inserire la seguente: 14/32 PU - PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO – art. 4.1.4, co. 6quater - (USI: anche f3); Poi nella Scheda 4D sia nello STATO ATTUALE che nello STATO COORDINATO ricollocare alla giusta posizione la perimetrazione dell’isolato n 4 interessato. 2) La regione Emilia Romagna ha promulgato la L.R. n. 15 del 30/07/2013 recante “Semplificazione della disciplina edilizia” le cui prescrizioni per gran parte sono entrate in vigore in data 28/09/2013 mentre alcune lo saranno successivamente, tra dicembre 2001 e gennaio 2014 mediante atti deliberativi del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale. Le disposizioni di competenza Comunale la cui entrata in vigore è posticipata dalla legge stessa successivamente al 28/09/2013 riguardano: - l’art. 13, comma 4 Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lettera d) -“gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato”-, sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All’interno del centro storico di cui all’articolo A-7 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l’adozione della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione per il predetto centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. - l’art. 57, comma 4 In fase di prima applicazione, l’articolo 12, comma 2, della presente legge si applica per le definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279 (Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). Il termine per il recepimento (27/01/2014), previsto dalla medesima disposizione, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, per salvaguardare l’immutato dimensionamento dei piani vigenti, i Comuni approvano, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti e altri parametri che assicurino l’equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall’atto di coordinamento tecnico regionale. Di conseguenza si rende necessario il recepimento, nel RUE, di tali nuove norme e per effettuare il medesimo, si propone di utilizzare, per quanto ed ove possibile, la metodologia stabilita ai commi 1 e 2 dell’art. 18bis - Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica – della L.R. n. 20/2000, introdotto dall’art. 50 della suddetta L.R. n. 15/2013. Tali norme dispongono il coordinamento delle previsioni di competenza del RUE vigente alle disposizioni degli atti normativi quali le leggi statali e regionali, i regolamenti, gli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, le norme 15/32 tecniche, le prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, ed ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione, senza la riproduzione, totale o parziale, delle stese normative vigenti. In particolare gli argomenti relativi alle norme della L.R. n. 15/2013 da applicare e recepire nei corrispondenti articoli del RUE, sono: Art. 6 – Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio Art. 7 – Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione Art. 9 – Titoli abilitativi Art. 10 – Procedure abilitative speciali Art. 13 – Interventi soggetti a SCIA Art. 14 – Disciplina della SCIA Art. 15 – SCIA con inizio dei lavori differito Art. 16 – Validità della SCIA Art. 17 – Interventi soggetti a permesso di costruire Art. 18 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire Art. 19 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire Art. 20 – Permesso di costruire in deroga Art. 21 – Valutazione preventiva Art. 22 – Varianti in corso d’opera Art. 23 – Certificato di conformità edilizia e di agibilità Art. 24 – Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato Art. 25 – Agibilità parziale Art. 26 – Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell’istanza di agibilità Art. 27 – Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame Art. 28 – Mutamento di destinazione d'uso Art. 29 – Contributo di costruzione Art. 30 – Oneri di urbanizzazione Art. 32 – Riduzione ed esonero del contributo di costruzione Art. 35 – Modifiche all’articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 36 – Modifiche all’articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 37 – Modifiche all’articolo 8 (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista e del funzionario della azienda erogatrice di servizi pubblici) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 38 – Modifiche all’articolo 12 (Lottizzazione abusiva) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 39 – Modifiche all’articolo 13 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 40 – Modifiche all’articolo 14 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 41 – Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale n. 23 del 2004 Art. 42 – Modifiche all’articolo 15 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 43 – Sostituzione dell’articolo 16 (Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo) della legge regionale n. 23 del 2004 16/32 Art. 44 – Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 23 del 2004 Art. 45 – Modifiche all’articolo 17 (Accertamento di conformità) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 46 – Inserimento dell’articolo 17 bis nella legge regionale n. 23 del 2004 Art. 47– Modifiche all’articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 48 – Modifiche all’articolo 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 50 – Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale n. 20 del 2000 Art. 52 – Modifiche all’articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi) della legge regionale n. 34 del 2002 Art. 55 – Misure per favorire la ripresa economica Art. 57 – Procedimenti in corso e norme transitorie Art. 59 – Abrogazioni Art. 61 – Entrata in vigore Allegato (articolo 9, comma1) - Definizione degli interventi edilizi. Si precisa che il recepimento delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 57, relativo alle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279 (Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002), nel nostro caso, costituisce il completamento e l’aggiornamento di quello parzialmente effettuato in occasione della variante del 2010. Infatti con la suddetta variante è stato effettuato un primo recepimento di gran parte dell’atto di coordinamento di cui alla DAL 279/2010, fatta eccezione per l’applicazione di quei parametri che, se non opportunamente verificati ed applicati avrebbero potuto comportare la variazione del dimensionamento del RUE vigente. I parametri non ancora completamente recepiti od adeguati così come richiesto dall’atto di coordinamento regionale, sono quelli relativi all’altezza dei fronti (HF), alle Distanze dai confini (Dc) e (Ds), alla Distanza tra edifici (De), alla Superficie utile lorda (Sul), alla Superficie utile (Su) ed alla Superficie accessoria (Sa), alle Superfici escluse dal computo ed alla Superficie Complessiva (SC); superficie che sono attualmente tutte conglobate nel vigente parametro della Superficie utile edificabile (Sue). Con tale ulteriore recepimento è comunque necessario salvaguardare l’immutato dimensionamento delle previsioni del RUE vigente in termini, sia di capacità edificatorie, sia di Dotazioni Territoriali da realizzare in base al tipo d’intervento edilizio, mediante l’utilizzo coefficienti e altri parametri che assicurino l’equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal RUE e quelle previste dall’atto di coordinamento tecnico regionale. Nello specifico si definiscono opportune nuove disposizioni, inerenti i temi appena richiamati, relative al computo delle superfici, riconoscendo la Superficie utile lorda (Sul) come misura convenzionale che si applica per determinare l’entità della superficie edificata o edificabile espressa in mq. in applicazione degli indici edificatori e/o delle capacità edificatorie e/o dell’entità di diritti edificatori riconosciuti, massimi, di qualunque tipo ammessi nelle zone e/o ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, ove previsti dal RUE e stabilendo altresì un’equivalenza dei valori dei parametri ora riferibili alla Superficie utile lorda (Sul) calcolata al lordo delle murature, rispetto a quelli riferiti alla previgente Superficie utile edificabile (Sue) anch’essa calcolata al lordo delle murature, utilizzando le modalità di calcolo della richiamata Sue, riconfermando quindi l’esclusione dai 17/32 computi delle superfici di una serie di spazi od oggetti edilizi disciplinati nel previgente RUE. Inoltre per salvaguardare altresì il dimensionamento dei piani attuativi vigenti richiamati e o riconfermati dal RUE si propone di continuare ad applicare i parametri specifici dei piani stessi ed in particolare il parametro della Superficie utile edificabile (Sue) previgente e già convenzionata in tali strumenti. Per quanto riguarda i parametri relativi alle Distanze, qui al fine di assicurare l’equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal RUE e quelle previste nell’atto di coordinamento tecnico regionale, si propone di assumere le modalità di calcolo previste dall’atto regionale delle suddette distanze, ma al netto di balconi e scale esterne aperte e scoperte a sbalzo ed esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti per più di m. 1,50 e di scale di sicurezza esterne, in analogia con la definizione della Sagoma planivolumetrica di cui al punto 26 delle definizioni di cui all’allegato A, all’atto di coordinamento di cui alla DAL 279/2010 e così come attualmente applicato nel vigente RUE. Tali nuove disposizioni di cui sopra, oltre a quelle inerenti gli ulteriori parametri da recepire, riguardano i seguenti articoli del RUE: a) nella parte prima – norme - del RUE: - Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul); Superficie utile(Su); Superficie accessoria (Sa); Superfici escluse dal computo Art. 1.3.22 - Superficie Complessiva (SC) Art. 1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue) Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF) Art. 5.2.1 - Distanza da un confine Art. 5.2.2 – Distanze minime dai confini Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) b) nella parte seconda – allegati - del RUE: ALLEGATO F – Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi - Art. 2.7 - Norme specifiche per l’installazione di pergolati e gazebo Art. 2.9 - Norme specifiche per l’installazione di coperture protettive per autoveicoli Art. 2.10 - Norme specifiche per l’installazione di arredi da giardino Art. 3.2 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) Art. 3.3 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (b2) Art. 3.4 - Norme per l’installazione di coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) Per quanto sopra espresso relativamente al recepimento della L.R. n. 15/2013 i su elencati argomenti sono complessivamente trattati ai seguenti articoli ed Allegati del RUE: - parte prima del RUE 18/32 NORME: TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI CAPO 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.1.3 – Elaborati costitutivi e suddivisione della materia Art. 1.1.4 - Validità ed efficacia Art. 1.1.6 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie Art. 1.1.11ter – Regolamentazione comunale di alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le medio-piccole strutture di vendita CAPO 1.2 – DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI EDILIZI Art. 1.2.2 - Edificio o fabbricato (edificio residenziale/ non residenziale); Edificio unifamiliare/monofamiliare Art. 1.2.5 - Manufatti diversi Art. 1.2.7 - Unità edilizia (UE) o organismo edilizio; Pertinenza (spazi di pertinenza); Lotto Art. 1.2.8 - Unità fondiaria Art. 1.2.12 - Scomposizione dell'U.E. in Unità immobiliari (UI) e parti comuni Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche scoperti dell'edificio CAPO 1.3 – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI Art. 1.3.3 - Area di sedime, sedime di una costruzione e superficie occupata (SO) Art. 1.3.6 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP) Art. 1.3.12 - Rapporto/indice di permeabilità (Ip) Art. 1.3.14 - Sagoma planivolumetrica o Sagoma netta fuori terra; Sagoma e Sagoma netta entro terra Art. 1.3.15 - Volume totale o lordo (Vt) e Volume della sagoma netta fuori terra (V.SA.N.F.T.) Art. 1.3.18 - Volume utile (Vu); Volume dell'involucro fuori terra (V.INV.F.T.) Art. 1.3.19 - Superficie coperta (Sq) Art. 1.3.20 - Rapporto di copertura (Q) Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul); Superficie utile(Su); Superficie accessoria (Sa); Superfici escluse dal computo Art. 1.3.22 - Superficie Complessiva (SC) Art. 1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue) Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU) Art. 1.3.25 - Altezza virtuale (o Altezza utile media) (HV); Altezza lorda dei piani Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF) Art. 1.3.27 - Altezza dell’edificio (H) Art. 1.3.29 - Superficie di vendita (SV) Art. 1.3.31 - Superficie catastale (SCA); Parti comuni/condominiali Art. 1.3.32 - Area dell’insediamento (Ai) CAPO 1.4 – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI Art. 1.4.1 - Superficie territoriale (ST); Densità territoriale, Indice di edificabilità o utilizzazione territoriale (UT) e (IT) 19/32 Art. 1.4.2 - Superficie fondiaria (SF); Densità fondiaria, Indice di edificabilità (IF) o di utilizzazione fondiaria (UF) Art. 1.4.3 – Superficie minima di intervento (SM) Art. 1.4.4 – Carico urbanistico (CU) Art. 1.4.5 - Potenzialità edificatoria (PE) Art. 1.4.8 – Indice di visuale libera (Ivl) CAPO 1.5 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 1.5.2 - Tipi di intervento Art. 1.5.4 - Ristrutturazione urbanistica Art. 1.5.5 - Manutenzione ordinaria – MO Art. 1.5.6 – Manutenzione straordinaria – MS Art. 1.5.7 - Restauro e risanamento conservativo - RRC Art. 1.5.8 – Ristrutturazione edilizia – RE inoltre al medesimo articolo, al comma 1, al primo alinea così come stilato con la variante (- ristrutturazione edilizia totale o globale, quella che interessa l’intero edificio;) dopo la parola “globale” inserire le parole “o integrale”; Art. 1.5.9 – Demolizione - D Art. 1.5.10 – Restauro scientifico - RS Art. 1.5.11 – Ripristino tipologico - RT Art. 1.5.12 – Recupero e risanamento delle aree libere - RAL Art. 1.5.13 – Nuova costruzione - NC Art. 1.5.14 – Ricostruzione – RI Art. 1.5.15 – Ampliamento - AM Art. 1.5.16 – Significativi movimenti di terra - SMT Art. 1.5.17 – Installazione di elementi di arredo o di servizio - AR Art. 1.5.18 - Cambio d'uso - CD CAPO 1.6 – DEFINIZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio a) FUNZIONE RESIDENZIALE a1 Residenza b) FUNZIONI COMMERCIALI, DIREZIONALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI A LIMITATO CONCORSO DI PUBBLICO b1 Esercizi commerciali di vicinato b3 Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concorso di pubblico b5 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli c) FUNZIONI COMMERCIALI, DIREZIONALI ,TERZIARIE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO A FORTE CONCORSO DI PUBBLICO c8 Attività sanitarie ed assistenziali TITOLO II – NORME DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’IDENTITÀ STORICOCULTURALE DEL TERRITORIO TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE Art. 2.9 - Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile 20/32 Art. 2.16 - Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati Art. 2.17 – Categorie di tutela e relative finalità e modalità di intervento Art. 2.18 - Giardini di pregio e di pertinenza TITOLO III – DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE CAPO 3.1 – DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi Art. 3.1.4 - Requisiti tipologici dei parcheggi Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) Art. 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Quantità di dotazioni Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di rifornimento marini ed impianti di distribuzione ad uso privato TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POC CAPO 4.1 – CENTRO STORICO Art. 4.1.1 – Disposizioni generali Art. 4.1.2 – Unità di intervento e modalità di attuazione Art. 4.1.3 – Destinazioni d’uso Art. 4.1.4 – Specifiche disposizioni morfologiche CAPO 4.2 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI Art. 4.2.1 – Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali Art. 4.2.2 – Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali Art. 4.2.4 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Acr6: SCHEDE Scheda 6 Centro Sportivo Comunale Scheda 7 – Area ex Fornace in via Massaua CAPO 4.3 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE TURISTICI Art. 4.3.1 – Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici Art. 4.3.2.1 - Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A) Art. 4.3.2.2 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) Art. 4.3.2.3 - Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C) Art. 4.3.2.5 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, di carattere marginale (E) Art. 4.3.3 – Aree programma Art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche * * articolo già coordinato al precedente punto 1) a. Art. 4.3.5 – Funzioni, usi e interventi previsti e compatibili nell’insieme delle zone turistiche 21/32 Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di servizio Act1 Art. 4.3.7 - Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2 Art. 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 Art. 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4 Art. 4.3.10 - Zona turistica normale Act5 Art. 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6 - Scheda 2 - Terminale Via Tasso 2° (EX SIRENELLA) - Scheda 4 – (Hotel Savioli) - Scheda 5- Grand Hotel - Scheda 7- ex scuole Manfroni - Scheda 8 – Zona Commerciale e direzionale via San Martino - Scheda 9 – Area York-Stoccarda - Scheda 10 – Area Parcheggi Grand’Hotel - Scheda 11 - (Hotel Aquila D’Oro) - Scheda 12 – Parco tematico e ricreativo (Beach Paradise) Art. 4.3.13 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Act8: SCHEDE - Scheda 4 – Parcheggi interrati p.zza Vittorio Veneto CAPO 4.4 - AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE, AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI Art. 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC Art. 4.4.3 - Destinazioni d’uso nelle zone ASP Art. 4.4.5 - Ulteriori interventi e parametri edilizi nelle zone ASP * * articolo in parte già coordinato al precedente punto 1) a. Art. 4.4.7 - Poli funzionali: polo dei parchi tematici e ricreativi CAPO 4.5 - TERRITORIO URBANIZZABILE Art. 4.5.1 - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e Ambiti per nuovi insediamenti urbani in attuazione del PRG pre-vigente: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC Art. 4.5.2 - Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione dell’immagine turistica: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC Art. 4.5.3 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC CAPO 4.6 - TERRITORIO RURALE Art. 4.6.6 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici soggetti a vincolo di tutela * Art. 4.6.7 - Interventi edilizi di recupero di ampliamento e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela * 22/32 Art. 4.6.10 - Ulteriori interventi nei nuclei residenziali in territorio rurale * * articoli già coordinati al precedente punto 1) a. Art. 4.6.11 – Ricoveri attrezzi agricoli TITOLO V - NORME SUL RAPPORTO FRA COSTRUZIONI E CONTESTO CAPO 5.1 - NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO DELLE COSTRUZIONI Art. 5.1.2 - Coperture Art. 5.1.13 – Piscine CAPO 5.2 - DISTANZE Art. 5.2.1 - Distanza da un confine Art. 5.2.2 – Distanze minime dai confini Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) CAPO 5.3 – OPERE SANATE Art. 5.3.2 - Ampliamenti di spazi a terra Art. 5.3.3 - Corpi accessori pertinenziali CAPO 5.4 – RISPARMIO DELLE RISORSE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E NORME PER L’INSTALLAZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI Art. 5.4.1 - Risparmio dei consumi idrici Art. 5.4.2. - Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti Art. 5.4.3 - Certificazione energetica degli edifici Art. 5.4.4 – Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art. 5.4.5 - Norme per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici Art. 5.4.6 – Disposizioni in materia di impianti termici TITOLO VI - COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI CAPO 6.1 - COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO Art. 6.1.1 - Definizione e compiti Art. 6.1.2 - Composizione e nomina Art. 6.1.3 - Funzionamento e pubblicità CAPO 6.2 - PIANI CONVENZIONATI URBANISTICI ATTUATIVI E PROGETTI Art. 6.2.3 - Domanda e procedura di valutazione dei PUA di iniziativa privata CAPO 6.3 - VALUTAZIONE PREVENTIVA 23/32 UNITARI Art. 6.3.1 - Definizione Art. 6.3.2 - Richiesta Art. 6.3.3 - Rilascio, comunicazione e validità CAPO 6.4 - PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 6.4.1 - Interventi soggetti a permesso di costruire Art. 6.4.2 - Richiesta e documenti Art. 6.4.3 - Elaborati di rilievo e di progetto per interventi riguardanti edifici o impianti Art. 6.4.4 - Elaborati di rilievo e di progetto per interventi su edifici storici, vincolati o tutelati Art. 6.4.5 - Elaborati di rilievo e di progetto riguardanti infrastrutture o manufatti diversi dagli edifici e dagli impianti Art. 6.4.6 - Controllo sui progetti Art. 6.4.7 - Rilascio o diniego Art. 6.4.8 - Contenuti del permesso di costruire Art. 6.4.9 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire Art. 6.4.10 - Permesso di costruire in deroga Art. 6.4.11 - Decadenza del permesso di costruire Art. 6.4.12 - Pubblicità del permesso di costruire Art. 6.4.13 - Annullamento del permesso di costruire Art. 6.4.14 - Proroga dei termini CAPO 6.5 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ Art. 6.5.1 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) Art. 6.5.2 - Documenti e procedura Art. 6.5.3 - Elaborati di rilievo e di progetto riguardanti i “Significativi movimenti di terra" Art. 6.5.4 - Durata dei termini, proroga e decadenza Art. 6.5.5 - Pubblicità e responsabilità Inoltre in conseguenza alle modifiche apportate al Capo 6.5, inerenti il tema della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è necessario inserire, sia la dicitura stessa di Segnalazione certificata di inizio attività, sia la relativa sigla SCIA, anche a tutti gli altri articoli del RUE correlati che se non corretti, anche successivamente alle modifiche apportate con la presente osservazione continuerebbero a riportare la previgente dicitura “Denuncia di inizio attività” e/o la relativa sigla D.I.A., che di seguito si elencano: Indice; art. 1.1.3 c. 1, lett. b); art. 1.1.4 c. 4 e 5; art. 1.1.6 c. 1; art. 1.5.6 c. 6; art. 1.5.7 c. 6; art. 1.5.8 c. 7; art. 1.5.12; art. 1.5.13 c. 4; art. 1.5.14 c. 3; art. 1.5.15 c. 4; art. 1.5.16 c. 2; art. 1.5.17 c. 2; art. 1.5.18 c. 6 in due posizioni; art. 5.1.13 c. 4 e 5; art. 5.4.1 c. 2, 3 e 4; art. 5.4.2 c. 1; art. 5.4.4 c. 3, 4 e 5 lett. a); art. 5.4.5 c. 8-8.1 lett. b) e c), c. 8.2 lett. a) e c. c. 8.3; art. 6.2.3 c. 12; art. 6.3.1 c. 1; art. 6.3.2 c. 4; art. 6.3.3 c. 4; art. 6.7.2 c. 2, 3 e 5; art. 6.7.3 c. 3; art. 6.7.4 c. 1 e 3; art. 6.7.5 c. 1; art. 6.7.6 c. 1, 2, 3, e 5; art. 6.8.2 c. 1 in due posizioni, 3 lett. b); art. 6.8.4 c. 2; art. 6.9.1 titolo, c. 1 + lettera m, c. 3 e 4; 6.9.2 c. 1; art. 6.9.3 c. 1, 3; art. 6.9.4 c. 1, 3 e 4; art. 6.9.5 c. 1 e 3; art. 6.9.6 c. 6; art. 6.9.11 titolo, c. 5; art. 6.9.12 c. 2; art. 6.9.14 c. 3; art. 6.9.15, c. 1 ed altresì negli allegati di cui alla parte seconda del RUE. Si precisa che i su elencati articoli con testo in corsivo, conseguentemente alla presente osservazione saranno modificati e quindi in alcuni casi non riportare più il testo da modificare. 24/32 Inoltre all’elencato Art. 5.4.1 - Risparmio dei consumi idrici – al comma 3, al tema REQUISITI, PRESTAZIONI MINIME E CRITERI APPLICATIVI, ai commi 2, 3 e 4, ad ogni rispettivo secondo paragrafo, sostituire la frase “dell’efficacia della Denuncia d’Inizio Attività” con la seguente “alla Segnalazione certificata d’Inizio Attività”. Inoltre all’elencato Art. 6.7.2 – Vigilanza durante l'esecuzione delle opere – nel titolo, sostituire il teso attuale con il seguente: Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia -, poi modificare ed integrare i testi di tutti i commi dell’articolo, come di seguito: Art. 6.7.2 - Vigilanza sull’attività urbanistico ediliziadurante l'esecuzione delle opere 1. Le modalità per l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico edilizia sono precisate all’art. 2 della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i. ed in particolare attraverso l’istruttoria dei titoli edilizi e delle comunicazioni asseverate ed i controlli di cui alla L.R. n. 15/2013, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dello Sportello unico per l’edilizia finalizzato a verificare l’esistenza del titolo abilitativo richiesto per l’intervento edilizio in atto, ovvero dell’assoggettabilità delle opere ad attività edilizia libera o a comunicazione di inizio lavoriche svolge tale attività avvalendosi della Polizia Municipale o delle strutture sanitarie territoriali. 2. Nel cantiere edile, il titolo abilitativo Il (permesso di costruire o SCIA) di cui al comma 2 dell’art. 9 della L.R. n. 15/2013 e/o la comunicazione di inizio lavori (CIL), secondo i casi, di cui ai comma 2 o 4 dell’art. 7 della medesima L.R., comprensivio di copia degli elaborati tecnici approvati e timbrati dall'amministrazione comunale, ovvero la DIA, comprensiva degli elaborati tecnici firmati dal progettista, devono essere tenuti inel cantiere stesso, ad uso degli incaricati delle verifiche. 3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere; per le comunicazioni di inizio lavori (CIL)le manutenzioni straordinarie il formato minimo della tabella deve essere UNI A3, per le altre DIA segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA): UNI A2, per gli interventi soggetti a permesso di costruire: UNI A1. Tale tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 4. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo nei suddetti cantieri, per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni. 5. Soppresso.In particolare il Comune programma visite di controllo in corso d’opera relativamente ai seguenti interventi: - interventi in corso, con permesso di costruire o con DIA, riguardanti immobili tutelati ai sensi degli artt. 2.14241 e 2.15, in modo tale da effettuare un controllo in corso d’opera su almeno il 30% di tali interventi; - interventi non richiedenti il certificato di conformità edilizia e agibilità. 25/32 6. Se le visite di controllo di cui al comma 4, accertassero che sono state compiute opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazionti minori in corso d'opera di cui all’art. 6.7.6 e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ed in particolare dalla L.R. n. 23/2004 e s. m. e i.. 7. Si richiama espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro, nonché quanto previsto al precedente art. 2.13. Inoltre all’elencato Art. 6.9.6 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni – al comma 6, al primo periodo sostituire la frase “concessione edilizia” con la seguente: “titolo abilitativo edilizio”, poi al secondo periodo sostituire la frase “Denuncia di Inizio Attività” con la seguente: “, i titoli edilizi necessari alla regolarizzazione dei lavori”; CAPO 6.6 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA; ATTIVITÀ DI NATURA NON EDILIZIA con riferimento alla lett. R1), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: Art. 6.6.1 - Interventi non soggetti a titoli abilitativi -, in riferimento al richiamo alle disposizioni generali dei commi 1 e 4 del’art. 7 e del comma 2 dell’art. 18bis, della L.R. n. 15/2013 (rispetto della disciplina dell’attività edilizia, quindi es. conformità alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ed adottati) si ritiene necessario rivedere, rispetto a quanto indicato in sede di adozione della variante, anche quando e dove consentire o no alcuni particolari tipi di opere, quali le serre per le attività agricole e le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali, anche al fine di coordinare le nuove disposizioni con le vigenti previsioni del RUE per tali medesimi tipi di opere. con riferimento alla lett. R2), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: Art. 6.6.2 – Interventi soggetti ad autorizzazione amministrativa - al comma 2, al terzo capoverso, sostituire la frase “comunicazione di inizio attività commerciale” con la seguente “segnalazione certificata di inizio attività commerciale”; CAPO 6.7 - ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 6.7.1 - Comunicazione di inizio lavori Art. 6.7.2 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere omissis Art. 6.7.4 - Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo Art. 6.7.5 - Variazioni essenziali Art. 6.7.6 - Variazioni minori in corso d'opera CAPO 6.8 - CONCLUSIONE DELLE OPERE Art. 6.8.1 - Scheda tecnica descrittiva Art. 6.8.2 - Comunicazione di fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia Art. 6.8.3 - Verifica di conformità dell'opera eseguita 26/32 Art. 6.8.4 - Rilascio del certificato di conformità edilizia Art. 6.8.5 - Attestazione della conformità edilizia ed agibilità sulla base della dichiarazione di conformità Art. 6.8.6 - Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità con riferimento alla lett. D.4), sia dell’elaborato A che dell’elaborato B allegati alla Variante adottata: Art. 6.8.7 - Tolleranze costruttive – in applicazione dei principi di semplificazione e riduzione della complessità normativa di cui all’art. 18bis della L.R. n. 20/2000, cosi come introdotto dall’art. 50 della L.R. n. 15/2013, si sostituisce gran parte del testo normativo sia vigente che adottato con la variante (peraltro contenente disposizioni non corrispondenti alle vigenti disposizioni regionali), con il richiamo espresso alle prescrizioni dell’art. 19bis della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i.; CAPO 6.9 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI Art. 6.9.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la DIA e documenti attestanti il titolo Art. 6.9.2 - Cambio di intestazione (ovvero ‘voltura’) Art. 6.9.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato; Manufatti temporanei stagionali Art. 6.9.3bis - Chioschi e manufatti amovibili e di servizio Art. 6.9.4 - Conformità dello stato di fatto allo stato legittimo (autorizzato); abusi minori Art. 6.9.5 - Richiesta in sanatoria Art. 6.9.6 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni Art. 6.9.8 - Utilizzazione abusiva Art. 6.9.9 - Opere pubbliche di competenza comunale, provinciale e regionale; Opere statali Art. 6.9.11 - Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) allegata alle domande di permesso di costruire e nel caso delle DIA. Art. 6.9.12 - Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DPIA) Art. 6.9.15 - Controllo su attività aventi significative interazioni con l’ambiente Art. 6.9.16 – Sanzioni ______________________________________________________________________ - parte seconda del RUE: TITOLO VII – REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE ALLEGATO A – REQUISITI COGENTI ALLEGATO B – REQUISITI VOLONTARI Al titolo VII: TITOLO VII – REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE CAPO 7.1 : DEFINIZIONI E CONTENUTI Art. 7.1.1 – Organismo edilizio e relazioni funzionali Art. 7.1.2 – Requisiti e famiglie di requisiti Art. 7.1.3 – Contenuti dei requisiti cogenti Art. 7.1.4 – Requisiti volontari 27/32 Art. 7.1.5 - Progetto Sostenibile e criteri per l’applicazione degli incentivi in rapporto all’applicazione dei requisiti del ”Progetto Sostenibile”. Art. 7.1.6 – Limiti di applicazione dei requisiti Art. 7.1.7 – Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero e in sanatoria Art. 7.1.8 – Requisiti definiti da norme di settore Art. 7.1.9 – Riferimenti normativi riportati nelle schede allegate: correlazione con le presenti norme All’ALLEGATO A – REQUISITI COGENTI Tutte le schede (N.B. in quanto sono da eliminare) ALLEGATO B – REQUISITI VOLONTARI, Tabella riassuntiva Le schede dei requisiti volontari (N.B. in quanto sono da eliminare) relative: - alla FAMIGLIA 6 - RV 3.2 - CONTROLLO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO - alla FAMIGLIA 8 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE: RV 8.1- RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE; RV 8.2 - RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE; RV 8.3 - RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE GRIGIE. ______________________________________________________________________ - parte seconda del RUE: All’ALLEGATO C1 – Scheda tecnica descrittiva Apportare modifiche: - nell’intero documento sostituire ogni riferimento alle previgenti normative della L.R. n. 31/2002, con quelli di cui alla nuova vigente L.R. n. 15/2013; - al punto 8, al secondo alinea, - al punto 12: al primo alinea; al secondo alinea; al terzo alinea; al titolo DICHIARA INOLTRE, al primo alinea; inserire un nuovo alinea; - al punto 15, dopo il secondo alinea, (ai soli fini dell’applicazione del comma 1 dell’art. 6 – sanzioni – della L.R. n. 19/2003) inserire due ulteriori alinea; - al punto 21, al primo alinea; al secondo alinea; al titolo – Oppure, al testo dell’alinea; - al punto 25, al corrispondente testo fra parentesi; alla tabella dei REQUSITI COGENTI; - al punto 26, al corrispondente testo fra parentesi, nel titolo DICHIARA, al secondo alinea; - alla parte relativa alla DICHIARZIONE DI CONFORMITA’, sostituire il riferimento alla L.R. n. 31/2002”; inserire l’accento sulla lettera “A” alla parola “CONFORMITA”; al titolo ASSEVERAMENTO al testo del primo alinea, eliminare le parole: e il comma 1 dell’art. 6.8.5 del RUE,; al secondo alinea, sostituire il testo attuale; al titolo DICHIARA, sostituire l’attuale testo del primo alinea. ______________________________________________________________________ 28/32 - parte seconda del RUE: All’ALLEGATO C2 – Schema di modello per la relazione di cui all’art. 28, Legge 9 gennaio 1991 n. 10 eliminare lo schema di relazione tecnica di cui all’art. 28, della L. n. 10/1991, e rinvio a quello riportato nell’Allegato n. 4 alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. ______________________________________________________________________ All’ALLEGATO C3 – a), b) e c) Schemi di modello per Comunicazione preventiva per interventi non soggetti a DIA - comma 3, D. Lgs. n. 115/2008 per SOLARE TERMICO, IMPIANTO EOLICO e SOLARE FOTOVOLTAICO C3a) SOLARE TERMICO Schema modello per comunicazione preventiva di cui all’art. 11, D.Lgs n. 115/2008; eliminare completamente il modello; C3b) IMPIANTO EOLICO Schema modello per comunicazione preventiva di cui all’art. 11, D.Lgs n. 115/2008; apportare modifiche; C3c) SOLARE FOTOVOLTAICO Schema modello per comunicazione preventiva di cui all’art. 11, D.Lgs n. 115/2008. eliminare completamente il modello. ______________________________________________________________________ All’ALLEGATO D – Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione Al titolo dell’allegato apportae le seguenti modifiche: Prescrizioni per il calcolo deli Contributoi di costruzione Al titolo “CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE” della prima pagina attiuale premettere il seguente testo: In materia di contributo di costruzione vigono le disposizioni di cui al TITOLO III – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – della L.R. n. 15/2013. Anche in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 30 della L.R. n. 15/2013, le norme del presente allegato “D” si applicano per le parti non in contrasto le norme di cui al al TITOLO III della medesima L.R. n. 15/2013 CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLEGATO ALLA Delibera di C.R. n° 850 del 04/03/1998 29/32 Testo coordinato risultante dalle deliberazioni di Consiglio regionale n. 1706 del 26/7/1978, n. 1871 del 6/12/1978, n. 2079 del 6/4/1979, n. 2792 del 21/4/1980, n. 3098 del 14/3/1990, n. 533 del 25/6/1991, n. 1017 del 7/6/1992, n. 1482 del 6/5/1993 e dalla presente deliberazione. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.1 Opere di urbanizzazione Omissis ______________________________________________________________________ All’ALLEGATO E – Norme per l’installazione dei impianti mezzi pubblicitari Modificare l’Indice ed i seguenti articoli: Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 8 Art. 15 Art. 16 - Autorizzazione – DIA/SCIA; documenti; altre procedure Validità dell’autorizzazione – DIA/SCIA Collocazione – ubicazione - distanze Caratteristiche Obblighi – vigilanza – sanzioni DIA/SCIA e autorizzazioni in deroga Inoltre all’art. 7 primo capoverso è necessario apportare una precisazione al testo inserito con l’adozione al fine di specificare che il riferimento alla distanza dal limite della sede stradale è il “fronte dell’attività” anziché “i mezzi pubblicitari”. ______________________________________________________________________ All’ALLEGATO F – Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi Apportare modifiche ed integrazioni: al CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi al CAPO 2 - TENDE O COPERTURE PROTETTIVE LEGGERE ED ULTERIORI ELEMENTI DI ARREDO Art. 2.1 - Definizione Art. 2.2 - Norme generali Art. 2.3 - Installazione di tende e/ o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo su edifici di tipo residenziale (usi a1 e a2) Art. 2.4 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Esercizi commerciali (uso b1) Art. 2.5 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Pubblici esercizi (uso b2) 30/32 Art. 2.6 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi e1.a e e1.b) Art. 2.7 - Norme specifiche per l’installazione di pergolati e gazebo Art. 2.8 - Norme specifiche per l’installazione di grigliati Art. 2.9 - Norme specifiche per l’installazione di coperture protettive per autoveicoli Art. 2.10 - Norme specifiche per l’installazione di arredi da giardino al CAPO 3 - CHIUSURE VERTICALI MOBILI Art. 3.2 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) Art. 3.3 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (b2) Art. 3.4 - Norme per l’installazione di coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) Al CAPO 4 – VETRINE Art. 4.2 - Norme per l’installazione di vetrine ______________________________________________________________________ All’ALLEGATO H – Regolamento del verde Apportare modifiche ed integrazioni al CAPITOLO II NORME SUL VERDE PRIVATO 8 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PER INTERVENTI EDILIZI 8.4 – Ristrutturazioni edilizie ( D.I.A.) 8.5 - Nuove ricostruzioni ristrutturazioni ( permesso per costruire ) al CAPITOLO III ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI 1 – ALBERI DI PREGIO 1.1 - Individuazione degli alberi di pregio 1.2 - Obblighi per i proprietari ______________________________________________________________________ All’ALLEGATO I – Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare Apportare modifiche ed integrazioni: al CAPO 2 PROCEDURE AUTORIZZATIVE Art. 3 – Autorizzazioni 31/32 Punto 1) ______________________________________________________________________ Conclusioni Infine si precisa che tutte le su esposte modifiche ed integrazioni saranno puntualmente dettagliate, in forma di testo coordinato per stralci delle norme del RUE, della cartografia e degli allegati alla parte seconda, riportate per stralci relative alle parti oggetto di modifica con la presente Osservazione nell’ELABORATO TECNICO denominato: TESTO COORDINATO, PER STRALCI, CON LE MODIFICHE PROPOSTE CON L’OSSERVAZIONE ALL’ARTICOLATO NORMATIVO, ALLA CARTOGRAFIA ED AGLI ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA, DEL RUE ADOTTATO E VIGENTE. Tale elaborato, pur facente parte integrante e sostanziale della presente osservazione, sarà presentato appena completato, in quanto la sua redazione presenta una notevole complessità data la quantità dei temi da trattare relativi al recepimento della L.R. n. 15/2013; per tale ultimo adempimento si fa presente che nella redazione dell’elaborato in oggetto, qualora successivamente assunti dagli organi regionali, potranno essere utilizzati, oltre al richiamato testo normativo, eventuali modifiche legislative, pronunciamenti e/o documenti interpretativi e/o applicativi della stessa L.R.. Il Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Mazza 32/32 Comune di Riccione Provincia di Rimini SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO URBANISTICA Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) – Variante specifica 2013 - adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013. Osservazioni “d’Ufficio” ed adeguamenti di legge proposti dal Responsabile del Procedimento ELABORATO TECNICO ALLEGATO ALL’OSSERVAZIONE: TESTO COORDINATO, PER STRALCI, CON LE MODIFICHE PROPOSTE CON L’OSSERVAZIONE ALL’ARTICOLATO NORMATIVO, ALLA CARTOGRAFIA ED AGLI ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA, DEL RUE ADOTTATO E VIGENTE. Il Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Mazza Riccione, lì 14/03/2013 1 di 300 2 di 300 Il presente elaborato costituisce il “TESTO COORDINATO, PER STRALCI, CON LE MODIFICHE PROPOSTE CON L’OSSERVAZIONE ALL’ARTICOLATO NORMATIVO, ALLA CARTOGRAFIA ED AGLI ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA, DEL RUE ADOTTATO E VIGENTE” come anticipato nell’osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE) – Variante specifica 2013 adottata con Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013, formulata dal Responsabile del Procedimento della redazione della predetta Variante e presentata in data 30/09/2013 (Oss. n. 50). Si precisa che i testi normativi di alcuni articoli del RUE qui di seguito modificati e/o integrati tengono conto delle ultime disposizioni legislative emanate dopo la data del 30/09/2013 (DGR n. 1688/2013 e L.R. n. 28/2013, in particolare art. 52 che al comma 4, modifica l’art. 23, al comma 5 abroga l’art. 24, al comma 6, modifica l’art. 26 ed al comma 7, modifica l’art. 55, della L.R. n. 15/2013) ed altresì dell’osservazione in data 09/12/2013 (Oss. n. 53) del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia del Settore Infrastrutture, Servizi Tecnici e Progetti Speciali di questo Comune (nei casi puntualmente indicati). QUANDO NON ESPRESSAMENTE PRECISATO LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI DI SEGUITO RIPORTATI RIGUARDANO IL PUNTO 2) DELL’OSSERVAZIONE: VARIAZIONI CONSEGUENTI AL RECEPIMENTO DELLA L.R. N. 15/2013. parte prima – norme - del RUE: TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI CAPO 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.1.3 – Elaborati costitutivi e suddivisione della materia 1. Il RUE è composto a) dal presente fascicolo: RUE - Parte Prima - Norme - comprendente i seguenti Titoli: omissis b) dal fascicolo: RUE - Parte Seconda - comprendente: - Titolo VII Requisiti tecnici delle opere edilizie; - ALLEGATO A - Requisiti cogenti; (Allegato Soppresso); - ALLEGATO B - Requisiti volontari; - ALLEGATO C1 - Scheda Tecnica Descrittiva; (Schema Soppresso); - ALLEGATO C2 - Schema modello per la relazione di cui all’art. 28, Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Schema soppresso); - ALLEGATO C3a), b) e c) - Schemi di modello per Comunicazione preventiva per interventi non soggetti a SCIADIA - comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 per SOLARE TERMICO (Schema soppresso), IMPIANTO EOLICO e SOLARE FOTOVOLTAICO (Schema soppresso); - ALLEGATO D - Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione; - ALLEGATO E - Norme per l’Installazione di impianti pubblicitari; 3 di 300 c) - ALLEGATO F - “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi; - ALLEGATO G – Regolamento di occupazione del suolo pubblico; - ALLEGATO H – Regolamento del verde; - ALLEGATO I – Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare; - ALLEGATO L – Regolamento comunale per la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici nell’illuminazione pubblica e privata; omissis Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 1.1.4 - Validità ed efficacia Omissis 2. Dalla data di entrata in vigore (che ai sensi del comma 3, dell’art. 33, della L.R. 20/2000 corrisponde alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta approvazione del RUE o sua modifica), il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza. 3. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del RUE o sua modifica, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE o sua modifica non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai titoli abilitativitali autorizzazioni o concessioni già rilasciatie in data antecedente alla sua rispettiva adozione (si veda ai seguenti artt. 6.7.4 e 6.7.5). 4. Dalla data di adozione del presente RUE o sua modifica e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 della L.R. 20 del 2000. E’ fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda del permesso di costruire o della autorizzazione unica di cui al DPR n. 447 del 1998 alle previsioni del presente RUE o sua modifica adottatio ovvero di ripresentare la segnalazionedenuncia di inizio di attività in conformità al medesimo RUE o sua modifica adottatio. 5. Soppresso.Nel caso di interventi edilizi per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di concessione, DIA o permesso di costruire, completa di tutti i documenti necessari all’istruttoria, in data antecedente a quella di adozione, non si applica la salvaguardia. Art. 1.1.6 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di permesso di costruire (vedi art. 6.4.1) o denunciasegnalazione certificata di inizio attività (vedi art. 6.5.1) qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni: omissis 4 di 300 modificare l’art. 1.1.11ter come introdotto con la lettera X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda le osservazioni del punto 1) Art. 1.1.11ter – Regolamentazione comunale di alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le medio-piccole strutture di vendita Omissis 3. CASI DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA: 3.2 APERTURA DI UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA DERIVANTE DALLA CONCENTRAZIONE O ACCORPAMENTO DI ESERCIZI DI VICINATO (in applicazione dell’art. 19 dell’atto di “Definizione dei criteri per l’apertura delle medie strutture di vendita e norme sul relativo procedimento (art. 8 del D. Lgs. n. 114/1998)”, approvato con delibera di C. C. n. 54 del 31/05/2001 e modificato con la delibera di C. C. n. 31 del 07/04/2009). L’apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a 1.500 mq. di superficie di vendita, derivante esclusivamente dalla concentrazione o dall’accorpamento di almeno quattro preesistenti esercizi di vicinato (b1), già autorizzati, ai sensi della L. n. 426/1971, per la vendita di beni di largo e generale consumo previsti dall’art. 31, comma 3, del D.M. n. 375/1988, costituisce “autorizzazione dovuta ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 14/1999” ed è sempre consentita, fermo restando: • che la medio-piccola struttura di vendita non ricada negli “Ambiti specializzati per attività produttive”, sia esistenti, come individuati con la sigla ASP nella tavola 1 del presente RUE, che nuovi, come individuati nella tavola 3 del PSC; • che la medio-piccola struttura di vendita non ricada in aree con accesso diretto alle strade classificate di tipo B o C dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e nelle zone non soggette a progetto di valorizzazione commerciale e fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dal PSC; • il necessario rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti ai successivi artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8 del presente RUE; • il rispetto del limite dimensionale massimo della superficie di vendita (SV) del nuovo esercizio, ai sensi della lett. c), comma 2, dell’art. 13 della L.R. 14/1999, ovvero che la quantità dei mq. di SV del nuovo esercizio non sia superiore al valore ottenuto moltiplicando la SV di mq. 250,00 per il nunero degli esercizi oggetto dell’accorpamento o della concentrazioneche il rapporto tra la superficie di vendita del nuovo esercizio ed il numero degli esercizi concentrati o accorpati (n/SV) non sia superiore a 1/250. 5 di 300 CAPO 1.2 – DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI EDILIZI Art. 1.2.2 - Edificio o fabbricato (edificio residenziale/ non residenziale); Edificio unifamiliare/monofamiliare 1. Per le definizioni di edificio o fabbricato (edificio residenziale/non residenziale) e di edificio unifamiliare/monofamiliare si fa riferimento ai punti 51 e 52 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.Per edificio o fabbricato si intende una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico - funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. 2. Soppresso.Per edificio unifamiliare/monofamiliare si intende un edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. modificare l’art. 1.2.5 come modificato ed integrato alla lettera O) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.2.5 - Manufatti diversi 1. Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o infrastrutture, e cioè, a titolo di esempio non esaustivo: a) le opere di sostegno e di contenimento: omissis e) le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato, senza scopo di lucro e pertinenziale ad edifici residenziali e ricettivi, quali: campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezzasuperficie non superiore a m. 1520,00 m2, altre attrezzature sportive private di dimensione non superiore a 20,00 m2analoga; omissis Art. 1.2.7 - Unità edilizia (UE) o organismo edilizio; Pertinenza (spazi di pertinenza); Lotto 1. Per le definizioni di Unità edilizia (UE) o organismo edilizio, pertinenza (spazi di pertinenza) e lotto si fa riferimento, rispettivamente, ai punti 50, 53 e 7 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.Si definisce Unità edilizia (U.E.) l’unità tipologicofunzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L’unità edilizia comprende l’edificio principale ele 6 di 300 eventuali pertinenze collocate nel lotto. Altresì può anche essere limitata al solo sedime; in tal caso l’U.E. coincide con l’edificio. 2. Soppresso.Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. dal punto di vista funzionale e distributivo, sono da considerare un'unica U.E. 3. Soppresso. Si definisce pertinenza (o spazi di pertinenza) un’opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio principale già completo ed utile di per sé. In attuazione dei contenuti di cui al precedente comma 1, Ssono pertinenze di un edificio gli immobili, , quali:, i corpi accessori (garages, cantine, centrale termica e altri impianti), e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc.. Sono aAltresì, al fine dell’applicazione delle disposizioni contenute nei successivi articoli, è pertinenzae della costruzione principale l’area di pertinenza o lotto; l’area di pertinenza comprende anche quei mappali marginali, non autonomamente accessibili e/o utilizzabili ai fini edificatori; in ogni caso deve considerarsi l’intera superficie che ha concorso a determinare la superficie utile dell’edificio esistente. 4. Soppresso.Si definisce lotto, la porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria (vedi art. 1.2.8) preordinata all’edificazione. Art. 1.2.8 - Unità fondiaria 1. Si definiscePer la definizione di Unità fondiaria si fa riferimento al punto 8 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010. la porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica. 2. Soppresso.Sono ad esempio unità fondiarie: − − − le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche 'lotti liberi' o 'lotti inedificati' (per lotto libero o inedificato si intende un’area libera da manufatti edilizi); gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda. Art. 1.2.12 - Scomposizione dell'U.E. in Unità immobiliari (UI) e parti comuni 1. Si definiscePer la definizione di unità immobiliare (UI) si fa riferimento al punto 48 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.una porzione di fabbricato, un intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. Ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari. 2. Ai sensi del precedente art. 1.2.7, Ssono pertinenze di un'unità immobiliare: − gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili e simili, di esclusiva pertinenza; 7 di 300 − 3. gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse pertinenziali di esclusiva pertinenza. Sono parti comuni di un'unità edilizia composta da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna U.I, nè di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio. Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche scoperti dell'edificio 1. Piano di un edificio Si definiscePer la definizione di piano di un edificio si fa riferimento al punto 30 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010;lo spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto; inoltre, in applicazione di quanto sopra, il RUE, stabilisce quanto segue: ovvero si definisce piano di un edificio anche l'insieme di spazi (chiusi o aperti e coperti) la cui superficie di calpestio è posta sulla medesima quota, oppure su quote non eccessivamente dissimili in rapporto all'altezza degli spazi stessi; in ogni caso sono su due piani diversi due spazi nei quali la quota dell'intradosso della chiusura o partizione superiore dell'uno è inferiore alla quota di calpestio dell'altro. Gli spazi che compongono un piano devono essere, almeno per alcune parti, fruibili (ossia con altezza utile almeno pari a m. 1,80); eventuali intercapedini di altezza inferiore fra due solai portanti sono ammissibili solo per ospitare cunicoli tecnologici o condotte impiantistiche, e non costituiscono un piano. Il piano può essere delimitato in tutto o in parte da chiusure perimetrali, o anche prive di chiusure perimetrali; l'intradosso della partizione superiore o della copertura può presentarsi piano, inclinato, voltato, ecc.. 2. Soppalco Si definiscePer la definizione di soppalco (numero 3.2.2. del precedente articolo 1.2.14) si fa riferimento al punto 35 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010;una partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano dell’edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale (vano o spazio aperto coperto) che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. inoltre in applicazione di quanto sopra, il RUE, stabilisce quanto segue: - che Iil soppalco, qualora costituisca uno spazio fruibile (ossia con altezza utile almeno pari a m. 1,80) dà luogo a Superficie utile lorda edificabile (Sule). I nuovi soppalchi sono ammessi in tutti i vani, destinati a qualsiasi tipo d’uso, nel rispetto di tutte le altezze minime di legge (utile e/o virtuale) di cui al Requisito Cogente n. 7.2: "Disponibilità di spazi minimi"; nel caso di realizzazione di soppalchi all’interno di vani destinati a Superficie di soggiorno (Su.So) ed a Superficie di servizio (Su.Se) in strutture ricettive di cui ai tipi d’uso e1.a ed e1.b di cui al successivo art. 1.6.1, la superficie di tali soppalchi deve obbligatoriamente essere pari al 50% della superficie del rispettivo vano. In tutti i casi suddetti, qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante 8 di 300 sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. - Una partizione orizzontale interna portante che interessa una porzione di vano (o di uno spazio aperto coperto) superiore alla metà della superficie del vano stesso, si considera un solaio (numero 3.2.1 del precedente articolo 1.2.14) e determina quindi un ulteriore piano e nel caso costituisca uno spazio fruibile (ossia con altezza utile almeno pari a m. 1,80) dà luogo a Superficie utile edificabile lorda (Sule). - Le partizioni orizzontali interne non portanti si considerano infissi orizzontali interni al vano (di cui al numero 3.2.3 del precedente articolo 1.2.14; ad esempio un controsoffitto); in ogni caso non danno luogo ad un ulteriore piano né ad un soppalco. 3. Spazio interrato o seminterrato Uno spazio chiuso, o aperto coperto, di un edificio si definisce interrato o seminterrato quando la quota dell'estradosso della chiusura superiore o partizione superiore non supera la quota al suolo (come definita all'Art. 1.3.7) per più di m. 1,00. 4. Piano interrato e piano seminterrato Si definisce Per la definizione di piano interrato si fa riferimento al punto 33 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010, il piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una (in relazione all’individuazione della quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante si fa riferimento alla (quota al suolo, come definita all'Art. 1.3.7), intesa come linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m. 0,90. Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una (in relazione all’individuazione della quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante si fa riferimento alla (quota al suolo, come definita all'Art. 1.3.7) e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m. 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m. 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Inoltre in applicazione di quanto sopra, Ssono assimilati a piani fuori terra: - I seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte (quindi nel caso di terreno non pianeggiante), ad una quota uguale o superiore a quello del terreno circostante; - i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m. 0,30 rispetto a quella del terreno circostante; ai fini dell’utilizzo di locali in tali piani seminterrati, si prescrive che non è consentito l’uso abitativo relativamente agli spazi per attività principali, mentre è consentita l’utilizzazione solo per servizi aggiuntivi (attività secondarie) all’organismo edilizio (unità edilizia), dopo che per lo stesso siano state rispettate le quantità di spazi minimi di fruizione per attività principali e secondarie come prescritte dalle 9 di 300 vigenti legislazioni in materiaal requisito cogente n. 7.2: “Disponibilità di spazi minimi” e comunque nel rispetto delle altezze di legge.indicate nel medesimo requisito cogente n. 7.2. 5. Piano fuori terra Si definiscePer la definizione di piano fuori terra si fa riferimento al punto 31 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010., il piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell’area. 6. Primo piano fuori terra Si definisce primo piano fuori terra di un edificio quello posto a quota più bassa fra i piani fuori terra. 7. Apertura Si definiscono aperture tutte le porzioni aperte o apribili delle chiusure di un edificio. Sono ad esempio aperture: 8. - le vedute, di cui all'art. 900 del Codice Civile, - le porte (pedonali o carrabili), - i lucernai apribili. Piano sottotetto e soffitta Si definiscePer la definizione di piano sottotetto, si fa riferimento al punto 34 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010;quello spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante (ovvero tra la partizione superiore dell’ultimo piano fuori terra e la copertura inclinata o voltata dell’edificio), il quale altresì si definisce non fruibile per le sue parti aventi un’altezza utile inferiore a m. 1,80 (vedi art. 1.2.13, comma 2) e il sottotetto può essere accessibile mediante le varie forme di collegamenti verticali stabili previsti nell’edificio o non accessibile. Ai soli fini dell’applicazione del calcolo del contributo sul costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione ai sensi della disciplina regionale sugli oneri come meglio specificato nell’allegato D (Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione) alla parte seconda del presente RUE, il sottotetto di pertinenza e direttamente collegato ad una singola unità immobiliare si computa nella superficie utile per la porzione con altezza maggiore di m 1,80; il sottotetto condominiale viene computato nella superficie accessoria per la porzione con altezza maggiore di m 1,80. Gli spazi del piano sottotetto, se utilizzati possono essere destinati a locali: - per servizi aggiuntivi (attività secondarie) all’organismo edilizio (unità edilizia), dopo che per lo stesso siano state rispettate le quantità di spazi minimi di fruizione per attività principali e secondarie se ed in quantocome prescritti dalle vigenti leggi in materiae al requisito cogente n. 7.2: “Disponibilità di spazi minimi” e comunque nel rispetto delle altezze indicate nel medesimo requisito cogente n. 7.2; 10 di 300 - per pertinenze di una o più unità immobiliari (Cfr. art. 1.2.13, comma 3, punti 1, 2 e 3) nel rispetto comunque delle altezze prescritte dalle vigenti leggi in materiaindicate nel su richiamato requisito cogente n. 7.2; - per il recupero a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 11/1998, nel patrimonio edilizio esistente alla data del 23/04/1998 e nei casi consentiti dal presente RUE e comunque nel rispetto delle norme della medesima Legge; - per servizi in genere, privi delle caratteristiche proprie di quelli per attività secondarie; - per spazi tecnici praticabili e/o per l’installazione di impianti tecnologici (impianti dell’edificio ai sensi dell’art. 1.2.13, comma 3, punti 1 e 3). Gli spazi del piano sottotetto, anche nel caso non siano fruibili od accessibili, qualora gli stessi abbiano la copertura inclinata, a quattro o a due falde, o voltata posta ad un’altezza utile massima (calcolata come all’art. 1.3.24) di m. 0,60 all’imposta (determinata dall’intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del piano sottostante, con l’intradosso della copertura) e di m. 2,40 al colmo, ed entro i limiti massimi ammissibili di pendenza di cui al successivo art. 5.1.2, assumono la funzione di soffitta (nei casi di copertura a due falde o voltata i relativi timpani laterali di chiusura sono assimilati all’imposta e di conseguenza non si tiene conto della maggiore altezza rispetto a m. 0,60, dei medesimi timpani, compresa tra m. 0,60 e m. 2,40); tali spazi possono essere non utilizzati o utilizzati esclusivamente: - per servizi in genere, privi delle caratteristiche proprie di quelli per attività secondarie; - per l’installazione di impianti tecnologici (impianti dell’edificio ai sensi dell’art. 1.2.13, comma 3, punti 1 e 3). Per gli spazi del suddetto piano sottotetto è ammessa la realizzazione di aperture sia nelle pareti perimetrali verticali, sia nella copertura (nella falda) in forma di lucernari per aerazione e illuminazione; nel caso dei lucernari, le suddette aperture, fermo restando il rispetto di ulteriori limiti e dimensioni contenuti in specifiche norme del presente RUE, sono consentite in relazione alle utilizzazioni funzionali degli spazi e nelle quantità derivanti dall’applicazione dei valori di seguito stabiliti: 9. - per spazi a servizi aggiuntivi (attività secondarie), pertinenze e servizi in genere, valore massimo della superficie aero-illuminante pari a 1/16 della superficie di calpestio e comunque fino alla quantità minima equivalente a quella di lucernari prodotti in serie e disponibili sul mercato; - per spazi a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 11/1998, valore minimo della superficie aero-illuminante pari a 1/16 della superficie di calpestio; - per spazi tecnici e/o per l’installazione di impianti tecnologici (impianti dell’edificio) ed altresì per spazi non utilizzati e/o non fruibili, valore massimo della superficie aero-illuminante pari a 1/32 della superficie di calpestio e comunque fino alla quantità minima eventualmente prescritta da specifici requisiti di legge vigenti in materia igienico-sanitariacogenti. Terminale esterno del vano scala Si definisce terminale esterno del vano scala, quello spazio compreso tra la partizione superiore dell’ultimo piano fuori terra e la copertura inclinata o voltata della parte finale della scala che da accesso ad un terrazzo di copertura, qualora la copertura inclinata dello stesso vano sia posta ad un’altezza utile massima 11 di 300 (calcolata come all’art. 1.3.24) di m. 0,60 all’imposta (determinata dall’intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del vano scala al piano sottostante, con l’intradosso della copertura) e di m. 2,40 nella parte più alta relativa all’accesso al terrazzo. Il suddetto terminale esterno del vano scala, ai sensi del numero 3.3.1 del precedente articolo 1.2.14, si definisce anche spazio chiuso di circolazione e collegamento verticale costituito dalla scala interna. 10. Terminale esterno del vano ascensore Si definisce terminale esterno del vano ascensore (vano extracorsa ascensore), quello spazio compreso tra la partizione superiore dell’ultimo piano fuori terra e la copertura piana, inclinata o voltata della parte esterna della struttura contenente l’ascensore, qualora la copertura della stessa struttura sia posta ad un’altezza utile massima (calcolata come all’art. 1.3.24) di m. 0,60 all’imposta (determinata dall’intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del vano ascensore al piano sottostante, con l’intradosso della copertura) e di m. 1,80 nella parte più alta sulle altre pareti. Il suddetto terminale esterno del vano ascensore, ai sensi dei numeri 1.3.2 e 3.2.2, del comma 3 del precedente articolo 1.2.13, si definisce anche spazio chiuso di circolazione e collegamento verticale costituito dalla struttura contenente l’ascensore. 11. Volume tecnico Si definiscePer la definizione di volume tecnico si fa riferimento al punto 46 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro -produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione; camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. 12. Vuoto tecnico Si definiscePer la definizione di vuoto tecnico si fa riferimento al punto 47 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.la camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all’aerazione e deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m. 1,80. 13. Alloggio Si definiscePer la definizione di alloggio si fa riferimento al punto 49 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.un’unità immobiliare destinata ad abitazione (vedi art. 1.2.12, comma 1). 14. Androne Si definisce androne un ambiente di passaggio, coperto e piuttosto ampio, situato al piano terreno, tra il portone d’ingresso e il cortile o la scala; qualora aperto alle estremità si definisce androne passante (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 12 di 300 15. Atrio Si definisce atrio un ampio spazio d'ingresso principale di edifici privati (villa, albergo in questo caso definita anche hall) e pubblici (teatro, edificio scolastico, stazione ferroviaria, ecc.), aperto o chiuso (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 16. Balcone Si definisce Per la definizione di balcone si fa riferimento al punto 54 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.l’elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 17. Ballatoio Si definiscePer la definizione di ballatoio si fa riferimento al punto 55 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.l’elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 18. Loggia/Loggiato Si definiscePer la definizione di loggia o loggiato si fa riferimento al punto 56 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio (vedi art. 1.3.14), aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 19. Lastrico solare Si definiscePer la definizione di lastrico solare si fa riferimento al punto 57 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. 20. Pensilina Si definiscePer la definizione di pensilina si fa riferimento al punto 58 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.la copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 21. Pergolato Si definiscePer la definizione di pergolato si fa riferimento al punto 59 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.la autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. 22. Pianerottolo Si definisce pianerottolo l’elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale (ripiano o scala piana) che mette in collegamento due successive rampe di scale 13 di 300 oppure, se sito in corrispondenza dei diversi piani dell'edificio, che immette nei diversi ambienti (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 23. Portico/porticato Si definiscePer la definizione di portico/porticato si fa riferimento al punto 60 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 24. Terrazza Si definiscePer la definizione di terrazza si fa riferimento al punto 61 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 25. Tettoia Si definiscePer la definizione di tettoia si fa riferimento al punto 62 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.la copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali (vedi anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 26. Veranda Si definisce Per la definizione di Veranda si fa riferimento al punto 63 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. 27. Tetto verde Si definisce Per la definizione di Tetto verde si fa riferimento al punto 64 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010. la copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). 14 di 300 CAPO 1.3 – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI Art. 1.3.3 - Area di sedime, sedime di una costruzione e superficie occupata (SO) 1. Per la definizione di Area di sedime si fa riferimento al punto 12 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.si intende la superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. 2. Per sedime di una costruzione si intende il profilo della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo. Non fanno parte del sedime quelle porzioni di suolo che sono soltanto rimodellate in relazione alla costruzione, ma non sono interessate da manufatti; sono viceversa parte del sedime quelle porzioni di suolo nelle quali il suolo stesso è stato interessato o integrato con materiali da costruzione idonei al suo consolidamento. 3. Per superficie occupata (SO) si intende la misura in mq. dell'area del sedime. Omissis Art. 1.3.6 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP) 1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) che impediscono alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riducono l'entità di tale penetrazione. Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione. 2. Si definiscePer la definizione di superficie permeabile (SP) si fa riferimento al punto 14 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.la porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Nota: Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati. Omissis Art. 1.3.12 - Rapporto/indice di permeabilità (Ip) 1. Per la Ddefinizione di: rapporto/indice di permeabilità (Ip) si fa riferimento al punto 15 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. 15 di 300 Si definiscono così l’Indice di permeabilità territoriale (SP/ST) e l’Indice di permeabilità fondiaria (SP/SF). Omissis Art. 1.3.14 - Sagoma planivolumetrica o Sagoma netta fuori terra; Sagoma e Sagoma netta entro terra 1. Si definiscePer la definizione di Sagoma Planivolumetrica che equivale anche alla definizione dio Sagoma netta fuori terra (SA.N.F.T.), si fa riferimento al punto 26 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.la figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell’edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m. 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. 2. Si definiscePer la definizione di Sagoma si fa riferimento al punto 27 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.la proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. 3. Si definisce sagoma netta entroterra la figura geometrica che costituisce la differenza fra la sagoma netta e la sagoma netta fuori terra. 4. Alla Sagoma planivolumetrica o Sagoma netta fuori terra (SA.N.F.T) e/o alla sagoma si applicano le esclusioni relative ai maggiori spessori delle componenti strutturali e tecnologiche, ai sensi e nei limiti, di cui al successivo art. 1.3.15. Art. 1.3.15 - Volume totale o lordo (Vt) e Volume della sagoma netta fuori terra (V.SA.N.F.T.) 1. Si definiscePer la definizione di Volume totale o lordo (Vt) si fa riferimento al punto 28 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.il volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.14). 2. Si definisce Volume della sagoma netta di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita sagoma netta. 3. Si definisce Volume della sagoma netta fuori terra la misura in mc. della figura geometrica definita sagoma netta fuori terra; da tale misura in mc., in applicazione delle deroghe ammesse dall’art. 4 del D.M. 27/7/2005, e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e dal comma 2 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013, si può escludere la quantità della misura del volume corrispondente al maggior spessore, necessario ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica o dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s. m., certificati con le modalità di cui al medesimo D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 ed alla Delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 della Regione Emilia Romagna, da soggetti certificatori di cui all’articolo 7.1 dell’atto regionale ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050/2008, come segue: 16 di 300 - fino ad un massimo di cm. 20, delle murature esterne e di cm. 25, degliper gli elementi verticali e di copertura, con riferimento ala sola parte eccedente i cm. 30, negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (MO MS, RRC, RS ed RE compresa la demolizione con fedele e ricostruzione); - fino ad un massimo di cm. 25, delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nonché degli elementi di copertura e di cm. 15, degli elementi orizzontali intermedi, superiori a cm. 30 di spessore, negli interventi di nuova costruzione (NC, RI e AM). Omissis Art. 1.3.18 - Volume utile (Vu); Volume dell'involucro fuori terra (V.INV.F.T.) 1. Si definiscePer la definizione di volume utile (Vu) si fa riferimento al punto 29 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010., la somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili (vedi art. 1.3.24); il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. 2. Si definisce volume dell'involucro di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita involucro. 3. Si definisce volume dell'involucro fuori terra (V.INV.F.T.) di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita involucro netto fuori terra; da tale misura in mc., in applicazione delle deroghe ammesse dall’art. 4 del D.M. 27/7/2005, e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e dal comma 2 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013, si può escludere la quantità della misura del volume corrispondente al maggior spessore, necessario ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica o dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s. m., certificati con le modalità di cui al medesimo D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 ed alla Delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 della Regione Emilia Romagna, da soggetti certificatori di cui all’articolo 7.1 dell’atto regionale ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050/2008, come segue: - fino ad un massimo di cm. 20, delle murature esterne e di cm. 25, degliper gli elementi verticali e di copertura, con riferimento ala sola parte eccedente i cm. 30, negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (MO MS, RRC, RS ed RE compresa la demolizione con fedele e ricostruzione); - fino ad un massimo di cm. 25, delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nonché degli elementi di copertura e di cm. 15, degli elementi orizzontali intermedi, superiori a cm. 30 di spessore, negli interventi di nuova costruzione (NC, RI e AM). Art. 1.3.19 - Superficie coperta (Sq) 1. Per la Ddefinizione di superficie coperta (Sq) si fa riferimento al punto 13 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.: proiezione sul piano orizzontale della Sagoma planivolumetrica o Sagoma netta fuori terra (SA.N.F.T) di un edificio (vedi art. 1.3.14) 17 di 300 2. Alla superficie coperta (Sq) si applicano le esclusioni relative ai maggiori spessori delle componenti strutturali e tecnologiche, ai sensi e nei limiti, di cui al successivo art. 1.3.20. Art. 1.3.20 - Rapporto di copertura (Q) 1. Si definiscePer la definizione di rapporto di copertura (Q) si fa riferimento al punto 16 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. In applicazione delle deroghe ammesse dall’art. 4 del D.M. 27/7/2005, e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e dal comma 2 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013, nel calcolo del rapporto Q, si può escludere la quantità della misura della superficie coperta corrispondente al maggior spessore, necessario ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica o dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s. m., certificati con le modalità di cui al medesimo D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 ed alla Delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 della Regione Emilia Romagna, da soggetti certificatori di cui all’articolo 7.1 dell’atto regionale ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050/2008, come segue: - fino ad un massimo di cm. 20, delle murature esterne e di cm. 25, degliper gli elementi verticali e di copertura, con riferimento ala sola parte eccedente i cm. 30, negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (MO MS, RRC, RS ed RE compresa la demolizione con fedele e ricostruzione); - fino ad un massimo di cm. 25, delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nonché degli elementi di copertura e di cm. 15, degli elementi orizzontali intermedi, superiori a cm. 30 di spessore, negli interventi di nuova costruzione (NC, RI e AM). Omissis Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul); Superficie utile(Su); Superficie accessoria (Sa); Superfici escluse dal computo 1. Per la definizione diLa Superficie lorda (Sul), denominata anche superficie utile lorda si fa riferimento al punto 17 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010 è lache di seguito si riporta: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte e le scale di sicurezza esterne. Nel presente RUE, salvo quando diversamente disposto dallo stesso, la Sul è la misura convenzionale che si applica per determinare l’entità della superficie edificata o edificabile espressa in mq. in applicazione degli indici edificatori e/o delle capacità edificatorie e/o dell’entità di diritti edificatori riconosciuti, massimi, di qualunque tipo ammessi nelle zone e/o ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, ove previsti dal RUE. nel caso degli interventi di cui al Titolo III – Norme per la riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo – della L.R. 6/07/2009, n. 6. 18 di 300 1bis. Il presente RUE, in applicazione del comma 4 dell’art. 57 della L.R. n. 15/2013 ed in particolare di quanto disposto dall’ultimo periodo del medesimo comma, salvaguarda l’immutato dimensionamento dello stesso RUE vigente alla data di entrata in vigore dell’adeguamento di legge all’Atto di coordinamento tecnico di cui alla delibera dell’A. L. della R. E. R., n. 279 del 4/02/2010 ed altresì assicura l’equivalenza tra le definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal medesimo RUE e quelle previste nell’atto di coordinamento tecnico di cui alla D.A.L. n. 279/2010. A tale scopo le disposizioni del presente comma costituiscono coefficienti e/o parametri che, secondo i casi, rispetto al RUE previgente controllano o incrementano gli indici edificatori e/o le capacità edificatorie e/o l’entità di diritti edificatori riconosciuti, massimi, di qualunque tipo ammessi nelle zone e/o ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, ove previsti dal RUE, sia previgente che adeguato. Di conseguenza con le presenti norme si dispone che, nel caso delle funzioni così come raggruppate ai sensi del successivo art. 1.6.1 e nella realizzazione di tutti i tipi d’intervento edilizio, il computo della Superficie utile lorda (Sul), diversamente da quanto stabilito nella definizione di cui al comma 1, è determinato dalla somma della superficie dei soli spazi fruibili posti all’interno di tutti i piani fuori terra e dei piani interrati o seminterrati comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, ad eccezione dei casi di esclusione previsti, nel comma 1, lettere a) e b) e nei commi 3 e 4, del successivo art. 1.3.23 - Superficie utile edificabile (Sue) -, per il computo della previgente Sue. Inoltre, per le attività ricettive alberghiere e all’aria aperta, così come raggruppate ai sensi del successivo art. 1.6.1, continuano ad applicarsi le definizioni del comma 2 del richiamato art. 1.3.23. 2. Per la definizione diLa Superficie utile (Su) si fa riferimento al punto 18 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010. è la superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa) di cui al comma 3, e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: - le cantine poste ai piani superiori al primo fuori terra; - le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; - i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. 11/1998. Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: - i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; - le autorimesse, quando costituiscono strumento essenziale economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). 19 di 300 dell’attività 3. Per la definizione diLa Superficie accessoria (Sa) si fa riferimento al punto 19 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010).è la superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: - spazi aperti (coperti o scoperti) quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, tettoie, logge, balconi e terrazze; - le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m. 2,70; - i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; - i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m. 1,80; - le autorimesse e i posti auto coperti; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. 4. Per la definizione delle Superfici escluse dal computo della Su e della Sa si fa riferimento al punto 20 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.Non costituiscono né superficie utile (Su) né accessoria (Sa) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3: - i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; - gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; - le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; - i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; - le pensiline; - le tettoie con profondità inferiore a m. 1,50; - i tetti verdi non praticabili; - i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; - i pergolati a terra; - gli spazi con altezza inferiore a m. 1,80; 20 di 300 - vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche). 5. La Superficie utile abitabile (Su) e la Superficie accessoria (Sa) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3, sono le misure che, transitoriamente, nel presente RUE si applicano anche ai fini del calcolo del contributo sul costo di costruzione ai sensi del D.M. 10/5/1977 n. 801, nonché ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione ai sensi della disciplina regionale sugli oneri come meglio specificato nell’allegato D (Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione) alla parte seconda del presente RUE. Nota: Soppressa Ai sensi del punto 1.7 della parte prima delibera dell’A. L. della Regione Emilia Romagna, n. 279 del 4/02/2010 recante: Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma2, lettera c, L.R. – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002), fino all’adeguamento delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 849 del 4 marzo 1998 e n. 1108 del 29 marzo 1999, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione continuano ad applicarsi le definizioni tecniche contemplate nelle stesse deliberazioni. Art. 1.3.22 - Superficie Complessiva (SC) 1. Per la definizione diLa Superficie Complessiva (SC) si fa riferimento al punto 21 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010 che di seguito si riporta:, transitoriamente, nel presente RUE si applica al solo fine del calcolo dei contributi di costruzione – vedi anche nota al precedente art. 1.3.21, comma 5, è data dalla somma della Superficie utile (Su) e del 60% della Superficie accessoria (Sa): (SC = Su + 60% Sa). 1bis. Qualora in un edificio con più U.I. siano presenti o previsti usi urbanistici diversi, si definisce Superficie Complessiva (SC) specifica di un determinato uso quella costituita dagli spazi delle U.I. aventi (o destinate a) quel determinato uso e dai relativi spazi di pertinenza esclusiva; in tal caso la Superficie accessoria (Sa) costituita dagli spazi comuni a più U.I. è attribuita convenzionalmente all’uso percentualmente maggioritario nell’edificio. modificare l’art. 1.3.23 come modificato ed integrato alla lettera E.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue) 1. La Nel presente RUE, la Superficie Utile Edificabile (Sue) è la misura convenzionale dell’entità della superficie edificata o edificabile e viene espressa in mq. che, fino all’entrata in vigore dell’adeguamento di legge all’Atto di coordinamento tecnico di cui alla delibera dell’A. L. della R. E. R., n. 279/2010, ha determinato diritti edificatori, secondo i casi, attraverso titoli abilitativi edilizi o strumenti urbanistici attuativi PP o PUA, formatisi e/o divenuti efficaci o adottati/depositati, a seguito, sia di strumenti urbanistici previgenti (PRG e POC), sia del RUE stesso.; lLe norme del 21 di 300 presente RUE, relative alla Sue, ai sensi del punto 1.4 del comma 1. Finalità, ambito di applicazione ed efficacia giuridica - della – parte prima – disposizioni generali –si applicano transitoriamente sino al completo recepimento dell’Atto dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 279 del 4/02/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi …”, subordinatamente alla verifica che non comporti modifiche sostanziali delle quantità edificabili. Essa,continuano ad applicarsi esclusivamente ai suddetti titoli abilitativi e piani urbanistici attuativi qualora risultino nei rispettivi anzidetti stati giuridici, nel caso delle funzioni così come raggruppate ai sensi del successivo art. 1.6.1, è applicata a tutti i tipi di intervento edilizio ed è determinata dalla somma della superficie dei soli spazi fruibili posti all’interno di tutti i piani fuori terra e dei piani interrati o seminterrati ad eccezione dei casi di esclusione previsti, misurata al lordo di murature interne e perimetrali, esclusi: a) i rivestimenti i cappotti termici e le pareti ventilate, fino ad uno spessore massimo di cm. 10 a fini estetici applicati su pareti esterne di edifici preesistenti, purché non sporgano dalle pareti stesse per più di cm. 5, esclusivamente negli interventi di tipo MS ed RE; b) il maggior spessore, fino ad un massimo di cm. 25 per gli elementi verticali con riferimento ala sola parte eccedente i cm. 30, 20, delle murature esterne negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (MO, MS, RRC, RS ed RE compresa la demolizione e con fedele ricostruzione) e fino ad un massimo di cm. 25, delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori a cm. 30 di spessore, negli interventi di nuova costruzione (NC, RI e AM), necessario ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica o dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s. m., certificati con le modalità di cui al medesimo D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 ed alla Delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 della Regione Emilia Romagna, da soggetti certificatori di cui all’articolo 7.1 dell’atto regionale ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050/2008 (Cfr art. 4 del D.M. 27/7/2005 ed art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e comma 2 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013); 2. Nel caso delle funzioni per attività ricettive alberghiere e all’aria aperta, così come raggruppate ai sensi del successivo art. 1.6.1, il computo della Superficie utile edificabile, come definita al precedente comma, si compone dei seguenti tre elementi: - la Superficie ricettiva (Su.R); - la Superficie di soggiorno (Su.So); - la Superficie di servizio (Su.Se). La Superficie ricettiva (Su.R) è costituita dalla superficie utile relativa agli alloggi quali le camere, le suite, le junior suite, le unità bicamera e i bagni, ed agli spazi funzionali al diretto servizio delle camere stesse (corridoi, scale, servizi al piano, ecc.), nonché, per le sole Residenze turistiche-alberghiere, dalla Superficie utile delle unità abitative con uso di cucina (alloggio). La Superficie di soggiorno (Su.So)è costituita dalla Superficie utile di tutti gli spazi di soggiorno riservati agli ospiti (sale pranzo, salotti, locali di rappresentanza, sale riunioni, bar, accettazione, locali per lo svago, hall, ecc.) e degli spazi funzionali al diretto servizio degli stessi spazi di soggiorno. 22 di 300 La Superficie di servizio (Su.Se) è costituita dalla superficie utile di tutti gli spazi funzionali necessari alle attività ricettive. Essa comprende i locali di cucina, di lavanderia e guardaroba, le dispense, gli spazi necessari al domicilio dei titolari e degli addetti, i magazzini, le cantine, nonché i relativi spazi di connessione (corridoi, scale per ogni piano abitabile, disimpegni), escluse le autorimesse private. La somma della Superficie ricettiva, della Superficie di soggiorno, della Superficie di servizio, è pari alla Superficie utile complessiva, al netto delle autorimesse di qualsiasi tipo. Eventuali rapporti parametrici percentuali della Su.R, della Su.So e della Su.Se in rapporto alla (Sue) totale, sono definiti assumendo la medesima Superficie utile edificabile, come definita al precedente comma 1. Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione della Superficie ricettiva (Su.R) e della Superficie di soggiorno (Su.So) esistenti, è data facoltà, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, di introdurre una (Sue) aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme dei successivi articoli del presente RUE. 3. Dal computo della Superficie utile edificabile per le funzioni relative ai casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono esclusi: - i locali preesistenti destinati a parcheggi pertinenziali P3, in forma di autorimesse interne chiuse e coperte e a parcheggi non pertinenziali di cui alle lettere a) e b) del comma 11 del successivo art. 3.1.3; - i nuovi locali destinati a parcheggi pertinenziali P3, in forma di autorimesse interne chiuse e coperte, entro la loro quantità minima prescritta al successivo art. 3.1.5 per ogni tipo d’uso, collocati in piani fuori terra, nel caso di interventi edilizi di recupero anche associati a CD; - i nuovi locali destinati a parcheggi pertinenziali P3, in forma di autorimesse interne chiuse e coperte, collocate all’interno di piani interrati entro la sagoma dell'edificio (SA.N.F.T.) o anche esternamente alla stessa, qualora venga dimostrata l’impossibilità di soddisfare le quantità minime prescritte nella tabella di cui al comma 9 del successivo art. 3.1.5, all’interno della suddetta sagoma e comunque unicamente per soddisfare le suddette quantità minime prescritte; tali locali debbono comunque avere un’altezza utile (v. art. 1.3.24) non superiore a mt. 2,50; - i nuovi locali destinati a parcheggi non pertinenziali di cui alle lettere a) e b) del comma 11 del successivo art. 3.1.3, in forma di autorimesse interne chiuse e coperte e collocate unicamente nel primo piano interrato ed entro la sagoma dell'edificio (SA.N.F.T.), una volta soddisfatte le quantità minime prescritte, di parcheggi pertinenziali P3, di cui alla tabella del comma 9 del successivo art. 3.1.5; anche tali locali debbono comunque avere un’altezza utile (v. art. 1.3.24) non superiore a mt. 2,50; - i nuovi locali in piani interrati, per un massimo di tre livelli, previsti alla lettera a) comma 6 del successivo articolo 4.3.4, compresi nelle unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) di cui al successivo art. 4.3.2.2; - gli spazi porticati ricompresi nel corpo dell’edificio fino ad una quota inferiore al 20% della superficie coperta; - gli spazi porticati o gallerie ricompresi nel corpo dell’edificio gravati da servitù di uso pubblico (che siano o debbano diventare pubblici o privati di uso pubblico), 23 di 300 fino ad una quota inferiore al 30% della superficie coperta; tali spazi, comunque, sono esclusi dal computo della Sue solo a seguito del rispetto delle seguenti condizioni: a) servitù di uso pubblico registrata e trascritta; b) manutenzione e gestione degli spazi a carico dei proprietari; c) accesso libero garantito dalla viabilità pubblica e divieto di realizzazione di qualsiasi forma di recinzione od ostacolo che delimiti tali spazi o ne limiti o ne impedisca la fruizione da parte del pubblico; - i balconi e le logge preesistenti; - le scale esterne aperte esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, i balconi e le logge, di nuova realizzazione, fino ad un massimo complessivo del 25% della Sue (nel computo di tale percentuale sono compresi anche le scale esterne aperte esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, i balconi e le logge, preesistenti); - le pensiline dell’edificio; - le scale esterne aperte esistenti, compreso il caso di loro ricostruzione, anche in posizione e forma diverse, quando al servizio esclusivamente del piano 1° abitabile oltre il piano terra, negli interventi di tipo RE; - i locali di ascensori e di piattaforme elevatrici atti al superamento delle barriere architettoniche da installare in fabbricati esistenti alla data di applicazione della L. 13/89 e cioè il 10/08/1989; - le scale di sicurezza esterne ed aperte, richieste dalle autorità competenti; - gli spazi tecnici praticabili (vani tecnici di cui ai punti 1.4 e 3.3 del precedente art. 1.2.13 e comunque in particolare: locali per centrali termiche, idriche, di condizionamento, sale macchine di ascensori e le strutture di controllo acustico, installazione inerenti pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche posizionati sul lastrico solare senza che ciò pregiudichi la validità estetica dell’insieme architettonico) con un’altezza utile massima pari a m. 2,50, prescritti dalla vigente normativa, non direttamente collegati alle unità immobiliari ed aventi dimensioni corrispondenti ai minimi richiesti per l’installazione degli impianti. E’ ammessa la realizzazione di una centrale termica per ogni unità immobiliare con superficie massima pari a mq. 2,50 al lordo delle murature; - i locali di cabine elettriche, telefoniche, di distribuzione del gas e di altri impianti tecnologici a rete a servizio del territorio, da realizzare da parte dei gestori dei relativi servizi pubblici; - le parti interrate o seminterrate condonate; - i piani interrati o seminterrati esistenti, quando la quota dell’intradosso della chiusura superiore o partizione superiore non supera m. 1,70 rispetto la quota al suolo, negli interventi di cambio d’uso delle unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale, individuate ai sensi dei successivi artt. 4.2.1, comma 3, lettera b2) e 4.3.2. comma 3, e contraddistinte con il simbolo E); - la parte piana di fine rampa di accesso ai piani interrati e garage coperta ma aperta e con quota massima dell’estradosso del relativo solaio di copertura emergente dalla quota riferita al suolo (Q.S.) per non più di m. 0,20; esclusivamente in corrispondenza 24 di 300 dell’ingresso principale - gli spazi non fruibili e/o fruibili dei piani sottotetto con funzione di soffitta, aventi le caratteristiche e le altezze così come definite al punto 8 del precedente art. 1.2.17, eccetto il caso di quelli esistenti se già calcolati come Sue in precedenti interventi soggetti a titolo abilitativo; - le porzioni di vani sottotetto (vedi art. 1.2.17 punto 8), relativamente agli spazi fruibili con altezza utile media (vedi art.1.3.24) di m. 2,40 (ridotta a m. 2,20 esclusivamente per i locali da adibire a servizi delle unità abitative, di cui alla quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli) calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto con altezza superiore a m. 1,80 per la relativa superficie ed unicamente negli interventi per il recupero a fini abitativi nei casi consentiti dal presente RUE, ai sensi della L.R. n. 11/1998, nel patrimonio edilizio esistente alla data del 23/04/1998 (data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 6/04/1998 – recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti); si precisa che l’esclusione dal computo della Sue, vale solo ai soli fini del rispetto, secondo i casi, della Sue preesistente o dell’indice di utilizzazione fondiaria (UF), vedi art. 1.4.2; - gli spazi fruibili (quindi le parti che abbiano un’altezza utile superiore a m. 1,80, vedi art. 1.2.13, comma 1) dei piani sottotetto esistenti alla data di adozione del presente RUE anche se resi accessibili successivamente e se non già calcolati come Sue in precedenti interventi soggetti a titolo abilitativo, da utilizzare per le destinazioni di cui al punto 8 del precedente art. 1.2.17 e diverse dai due precedenti casi sopra descritti; - gli spazi, sia esistenti che di progetto, relativi al terminale esterno del vano scala della parte finale della scala, quando la stessa dà accesso ad un terrazzo di copertura ed aventi le altezze e le caratteristiche così come definite al punto 9 del precedente art. 1.2.17; - gli spazi, sia esistenti che di progetto, relativi al vano ascensore (vano extracorsa ascensore) aventi le altezze e le caratteristiche così come definite al punto 10 del precedente art. 1.2.17; - i locali destinati a servizi delle funzioni relative ai tipi d’uso a, b1, b2, b3, e1.a ed e1.b, realizzati nei piani interrati o seminterrati (all’interno del sedime dell’edificio) sottostanti la sagoma netta fuori terra (SA.N.F.T.), una volta soddisfatte le quantità minime prescritte di parcheggi pertinenziali P3 di cui alla tabella di cui al comma 9 del successivo art. 3.1.5; - le chiusure e coperture mobili e smontabili, nella misura strettamente necessaria al contenimento delle emissioni acustiche, ai sensi di legge vigente in materia, relativamente alle attività di spettacolo (locali da ballo all’aperto ed arene estive) di cui ai tipi d’uso b4, c6 e c7. - tutti gli spazi, i locali, le strutture, i manufatti, le opere, ecc. che le ulteriori norme del presente RUE, come anche quelle contenute negli Allegati alla - parte seconda - dello medesimo RUE, a vario titolo, stabiliscono che sono esclusi dal computo della Sue di cui al presente articolo. 4. Nelle unità immobiliari di seguito indicate, in relazione, sia alla destinazione d’uso, sia alla maggiore altezza dei vani delle stesse, rispetto alla minima consentita come stabilita al Requisito Cogente 7.2, i medesimi vani o le parti di vani sono computati come Sue per il doppio della loro superficie, ad eccezione del calcolo della Sue preesistente, nei seguenti casi: - in unità immobiliari con destinazioni d’uso residenziali e terziarie, di altezza utile netta media superiore a m. 3,50; 25 di 300 - in unità immobiliari con destinazioni d’uso ricettive, di altezza utile netta media superiore a m. 3,20 con funzione a Superficie ricettiva (Su.R) ed a m. 5,00 con funzioni a Superficie di soggiorno (Su.So) ed a Superficie di servizio (Su.Se); - in unità immobiliari con destinazioni d’uso direzionali e commerciali sportive e di spettacolo, di altezza utile netta media superiore a m. 6,00, misurata sotto trave; - in unità immobiliari con destinazioni d’uso produttive, di altezza utile netta media superiore a m. 7,50, misurata sotto trave. Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU) 1. L'Per la definizione di altezza utile (HU) si fa riferimento al punto 38 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.è l’altezza netta del vano (di uno spazio chiuso o di uno spazio aperto coperto), misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante (chiusura superiore o della partizione interna superiore) o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti) senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. 2. Soppresso.Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80, vedi art. 1.2.13), e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici (quindi ai fini della definizione della Sue). 3. Soppresso.Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all’altezza dell’eventuale controsoffitto (altezza utile netta). 4. Nel caso di coperture in legno la misura dell’altezza utile va effettuata all’intradosso delle travi e/o dei travetti. Art. 1.3.25 - Altezza virtuale (o Altezza utile media) (HV); Altezza lorda dei piani 1. L'Per la definizione di altezza virtuale (o altezza utile media) (HV) si fa riferimento al punto 39 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.è il rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m. 1,80. 2. L’Per la definizione di altezza lorda dei piani si fa riferimento al punto 40 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.è la differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale. Omissis Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF) 1. L’ Per la definizione di altezza dei ogni frontie (HF) si fa riferimento al punto 37 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla 26 di 300 deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010è la misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio, cioè dal piano finito del marciapiede stradale, o dell'area cortiliva, o del terreno naturale sistemato (a prescindere dalla eventuale presenza di rampe di accesso a piani interrati), con la più alta delle seguenti quote: - intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Sue ; - linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°; - linea di colmo per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; - sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m. 1, 20, per gli edifici con copertura piana; - media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nota: Soppressa. le modalità di misurazione della HF come sopra definite, si applicano transitoriamente computandole all’estradosso e ciò sino al completo recepimento dell’Atto dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 279 del 4/02/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi …”, subordinatamente alla verifica che non comporti modifiche sostanziali delle quantità edificabili. 2. Nella determinazione delle altezze sono comunque esclusi: - i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; - i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. Dalla suddetta determinazione dell'altezza, in applicazione delle deroghe ammesse dall’art. 4 del D.M. 27/7/2005, e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e dal comma 2, lett. a), punti 1 e 2, dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013, si può altresì escludere la quantità della misura dell’altezza corrispondente al maggior spessore, necessario ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica o dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s. m., certificati con le modalità di cui al medesimo D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 e dalla Delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 della Regione Emilia Romagna, da soggetti certificatori di cui all’articolo 7.1 dell’atto regionale e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050/2008, come segue: - fino ad un massimo di cm. 25, deper gli elementi di copertura e di cm. 15, per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alle sole parti eccedenti i 30 cm., negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (MO MS, RRC, RS ed RE compresa la demolizione con fedelee ricostruzione); - fino ad un massimo di cm. 25, degli elementi di copertura e di cm. 15, degli elementi orizzontali intermedi, superiori a cm. 30 di spessore, negli interventi di nuova costruzione (NC, RI e AM). 27 di 300 3. L’altezza dei fronti dell’edificio è il parametro da utilizzare ai fini della verifica delle distanze degli edifici dai confini, dalle strade e da altri edifici. Art. 1.3.27 - Altezza dell’edificio (H) 1. Si definiscePer la definizione di altezza dell’edificio (H) si fa riferimento al punto 37 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010. l’altezza massima tra quella dei vari fronti. 2. All’altezza dell’edificio (H) si applicano le esclusioni relative ai maggiori spessori delle componenti strutturali e tecnologiche, ai sensi e nei limiti, di cui al precedente art. 1.3.26, comma 2. Omissis Art. 1.3.29 - Superficie di vendita (SV) 1. LaPer la definizione di superficie di vendita (SV) si fa riferimento al punto 24 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010. è la superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. 2. Soppresso.Non costituisce SV quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa”, purché non adibiti all’esposizione. 3. Soppresso.Non fa parte della SV quella relativa a locali di esposizione permanentemente chiusi al pubblico. 4. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili), ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344; quindi la SV è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come sopra definita, quando questa non sia superiore a 1500 mq.. Per superfici di vendita eccedenti i 1500 mq. la SV è calcolata nella misura di 1/10 per la parte fino a 1500 mq. e di 1/4 per la parte eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto qui disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra Comune e operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del Dlgs. 114/98. Con il suddetto atto l’operatore s’impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. 5. Nei punti vendita nei quali è possibile esercitare congiuntamente le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio – esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all’art.19 bis della L.R. n.14/99 come modificata dalla L.R. n. 6/2007 (merci ingombranti) - la superficie di vendita al dettaglio, così come stabilito con deliberazione di Consiglio Regionale n.155 del 13/02/2008, è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all’ingrosso e al dettaglio quando questa non superi i 5000 mq e la parte di 28 di 300 superficie eccedente la succitata dimensione viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d’impegno d’obbligo da parte dell’operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. Omissis Art. 1.3.31 - Superficie catastale (SCA); Parti comuni / condominiali 1. Ai sensi del punto 22 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010, Pper quanto riguarda la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria si applicano le disposizioni di cui Allegato C - NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T) – al D.P.R. 23/3/1998 n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), che di seguito si riporta: Criteri generali 1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. 3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. 4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato. Criteri per i gruppi «R» e «P» 1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: - del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); - del 25 per cento qualora non comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: - del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); - del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. 29 di 300 Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate. 2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento. 3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1. Criteri per il gruppo «T» 1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali; b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura: - del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); - del 25 per cento se non comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento. 2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento. 2. Si definisconoPer la definizione di parti comuni/condominiali si fa riferimento al punto 23 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010. gli spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari. Art. 1.3.32 - Area dell’insediamento (Ai) 1. Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), l’Per la definizione di area dell’insediamento (Ai) si fa riferimento al punto 25 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. 2. La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e secondo i casi, unitamente a quanto disposto al comma 5 del precedente art. 1.3.21, ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli 30 di 300 oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali come meglio specificato nell’allegato D (Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione) alla parte seconda del presente RUE. 31 di 300 CAPO 1.4 – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI Art. 1.4.1 - Superficie territoriale (ST); Densità territoriale, Indice di edificabilità o utilizzazione territoriale (UT) e (IT) 1. Si definisce Per la definizione di Superficie territoriale (ST) si fa riferimento al punto 1 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010., la superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è generalmente sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. Nota: La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. 2. Si definiscePer la definizione di Densità territoriale si fa riferimento al punto 3 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010., la quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o la quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale o utilizzazione territoriale dato dal rapporto in mq/mq (UT) o in mc/mq (IT) tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale. Art. 1.4.2 - Superficie fondiaria (SF); Densità fondiaria, Indice di edificabilità (IF) o di utilizzazione fondiaria (UF) e 1. Si definiscePer la definizione di Superficie fondiaria (SF) si fa riferimento al punto 2 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010., la superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell’intervento. Nota: La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. 32 di 300 2. Si definiscePer la definizione di Densità fondiaria si fa riferimento al punto 4 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010., la quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o la quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria o utilizzazione fondiaria dato rispettivamente dal rapporto in mc/mq (IF) e in mq/mq (UF) tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. Art. 1.4.3 – Superficie minima di intervento (SM) 1. Per la Ddefinizione di: area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento (SM) si fa riferimento al punto 9 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.urbanistico-edilizio sull’area stessa.. Art. 1.4.4 – Carico urbanistico (CU) 1. 2. Si definisce Per la definizione di carico urbanistico (CU) si fa riferimento al comma 1 dell’art. 30 della L.R. n. 15/2013 ed inoltre al punto 11 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.il fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza. Ai sensi della L.R. 31/2002 art. 28 si ha comunque aumento di carico urbanistico in caso di: a) aumento delle superfici utili degli edifici; b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili tale per cui per il nuovo uso siano richieste dotazioni territoriali e/o dotazioni di parcheggi pertinenziali superiori all’uso preesistente; c) aumento delle unità immobiliari. Soppresso.Tale carico urbanistico è misurato convenzionalmente dalla quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi e per parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle dimensioni ed agli usi esistenti o previste nell'insediamento stesso. Art. 1.4.5 - Potenzialità edificatoria (PE) 1. Per la Ddefinizione di Potenzialità edificatoria (PE) si fa riferimento al punto 10 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.: Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’area dagli strumenti urbanistici. Nota: La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi. Omissis 33 di 300 Art.1.4.8 – Indice di visuale libera (Ivl) 1. Si definisce Indice di visuale libera (Ivl) si fa riferimento al punto 45 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010.il rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l’altezza dei medesimi fronti. 34 di 300 CAPO 1.5 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 1.5.2 - Tipi di intervento 1. Fermo restando gli interventi edilizi, non riportati nel presente RUE, previsti e definiti nelle leggi nazionali e regionali, alle quali si rinvia per quanto riguarda gli aspetti procedurali, Ggli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale, sono classificati in una serie di tipi di intervento, ciascuno dei quali è definito negli articoli seguenti. 2. GliFatti salvi tutti gli altri interventi previsti e definiti nelle leggi nazionali e regionali richiamati al comma 1, gli interventi non compresi nei tipi di seguito definiti non sono considerati significativi nel campo di competenza della pianificazione urbanistica comunale e del controllo edilizio. 3. I tipi di intervento significativi sono i seguenti: A - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato di diritto dei suoli (alias INTERVENTI URBANISTICI): - Nuova urbanizzazione; - Ristrutturazione urbanistica (o trasformazione urbana); B - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato fisico degli immobili (alias INTERVENTI EDILIZI): B.1 - interventi edilizi 'di recupero' di applicazione generale; MO - Manutenzione ordinaria; MS - Manutenzione straordinaria; RRC - Restauro e Risanamento conservativo; RE - Ristrutturazione edilizia; D - Demolizione; B.2 - Interventi edilizi “di recupero” riferiti esclusivamente ad unità edilizie tutelate; RS - Restauro scientifico; RT - Ripristino tipologico; RAL - Recupero e risanamento delle aree libere; B.3 - Interventi edilizi di costruzione e di demolizione e ricostruzione; NC - Nuova costruzione; RI - Ricostruzione (previa demolizione); AM - Ampliamento; B.4 - Interventi di natura non edilizia; SMTM - Significativi movimenti di terraModificazione morfologica del suolo; AR - Installazione di elementi di arredo; C - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso; CD - Cambio d'uso. 35 di 300 Omissis Art. 1.5.4 - Ristrutturazione urbanistica 1. Definizione: costituisce l’intervento di ristrutturazione urbanistica è definito alla lettera h) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 una sequenza di atti giuridici che vanno ad interessare aree prevalentemente edificate e sono (gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,. L'intervento di ristrutturazione urbanistica contempla il riordino dei frazionamenti catastali e mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale). Ai fini dell’applicazione dell’intervento di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1, si precisa che Rrientrano nell’intervento di ristrutturazione urbanistica anche gli interventi di rinnovo urbanistico ed edilizio (RU), su base di area programma di cui all’art. 4.3.3; i contenuti e le caratteristiche specifiche di tali interventi sono definiti dalle norme relative alle diverse zone turistiche di cui agli artt. da 4.3.6 a 4.3.11. 2. Procedura: gli interventi di ristrutturazione urbanistica, mediante la loro previsione nel POC, si possono attuare sulla base di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti. Ove ammesso dal POC o dal RUE, gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare anche sulla base di un progetto edilizio unitario convenzionato (Cfr. art. 6.2.6); in questo caso si configurano come insieme di interventi edilizi di cui agli articoli successivi (interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione edilizia, ecc.) e ne seguono le relative prescrizioni procedure (Cfr. art. 1.5.8, 1.5.9, 1.5.14, 1.5.15 e 1.5.18); quando non assoggettati a piano urbanistico attuativo, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 17 della L.R. n. 15/2013, gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati a permesso di costruire di cui al successivo Capo 6.4. Nel caso dei sudescritti interventi di rinnovo urbanistico ed edilizio (RU) attuabili, secondo i casi, con il RUE o con la loro previsione nel POC, rispettivamente sulla base di un progetto unitario convenzionato o di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla stipula delle relative convenzioni, i successivi interventi edilizi, fatta eccezione per le “ville” e per gli altri immobili di valore ambientale, nonché per i giardini di pregio interessati, sono riconducibili esclusivamente agli interventi di tipo RI inclusivo dell’intervento AM (inteso come incremento di Sue e/o volume), RE nel solo caso della demolizione totaleintegrale e fedele ricostruzione e D, associabili agli interventi di Cambio d’uso (CD) consentiti, ed anch’essii quali sono sottoposti alle relative prescrizioniprocedure ai sensi degli articoli seguenti. Art. 1.5.5 - Manutenzione ordinaria – MO 1. Definizione: costituiscono l’intervento di manutenzione ordinaria (MO) è definito alla lettera a) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti).delle costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali. Con specifico riferimento agli edifici, costituiscono MO le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle loro finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti degli edifici stessi. 36 di 300 Per "finiture" si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico. Nella "integrazione di impianti tecnologici esistenti" si intende compreso l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti eccetto quelli indicati alla lettera b) del successivo comma 2, o la destinazione ex-novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici. 2. Soppresso.Ad esempio e con specifico riferimento agli edifici, sono interventi di MO, le seguenti: a) Opere interne: riparazione rinnovamento e sostituzione di intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventilazione; aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti, aggiunta di nuove canalizzazioni per liquidi, aeriformi, ecc.; b) Opere esterne: riparazione e sostituzione, purché senza alterazione delle caratteristiche, posizioni, forme e colori preesistenti di: intonaci, pavimenti, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, antenne, cornicioni e cornici, zoccolature, bancali, gradini, ringhiere, inferriate, recinzioni, pavimentazioni, sistemazioni e arredi dell'area di pertinenza; installazione di impianti per interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché impianti ad energia solare aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell’impianto medesimo non sia superiore a quella del tetto stesso, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008; installazione di antenne su edifici, al servizio di un’unica unità immobiliare o condominiali, purché la quota massima dell’antenna non superi quella dell’edificio per più di m. 3,00; installazione di apparecchi di condizionamento dell’aria “monostanza” e che utilizzino finestre preesistenti, senza modifiche alle strutture murarie, nel caso in cui non interessino immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, immobili vincolati ai sensi dei successivi artt. 2.13, 2.14, 2.15 ed immobili collocati nel centro storico. 3. Soppresso.Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento MO non modifica alcuna delle misure e delle caratteristiche dell'edificio di cui al Capo 1.3. 4. Ai fini dell’applicazione dell’intervento di manutenzione ordinaria (MO) di cui al comma 1, sia con il presente comma, che con il successivo comma 6, si dispongono specifiche prescrizioni ed indicazioni. Estensione dell'intervento: l'intervento di MO può riguardare intere costruzioni o singole parti o unità immobiliari; tuttavia quando comprende la ritinteggiatura di facciate di un edificio, essa deve essere estesa all'intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico essa deve essere estesa a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico. 5. Soppresso.Rinvio alla legislazione regionale: con riguardo all’applicazione di norme fiscali, l’intervento MO corrisponde a quello di cui alla lettera a) dell’allegato della L.R. 31/2002. 6. Procedure: l'intervento di MO, ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 7 della L.R. n. 15/2013, costituisce attività edilizia libera, non soggetta a titoli abilitativi, richiamata 37 di 300 al successivo art. 6.6.1., che Nnel caso dell’installazione degli impianti di cui alla lettera b) del precedente comma 2, relativi all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008, l’intervento di MO relativo ad impianti ad energia solare costituisce attività edilizia libera qualora tali impianti siano da realizzare al di fuori del centro storico e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, mentre quando relativo a singoli generatori eolici è soggetto a comunicazione preventiva al Comune, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla Parte II del presente RUE. Sono fatte salve le procedure autorizzative per gli immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004. modificare l’art. 1.5.6 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.5.6 – Manutenzione straordinaria - MS 1. Definizione: costituiscono l’intervento di manutenzione straordinaria (MS) è definito alla lettera b) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso). delle costruzioni, nonché per adeguarle dal punto di vista tecnologico. Nel caso specifico di edifici costituiscono intervento di MS le opere di: 2. - consolidamento o sostituzione, senza modificarne la posizione, di strutture portanti, chiusure, partizioni esterne, partizioni interne orizzontali o inclinate; - realizzazione, modifica, spostamento o eliminazione di partizioni verticali interne ed apertura di porte interne alle singole U.I. o interne alle parti comuni e che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; - realizzazione, modifica o eliminazione di impianti per la fornitura di servizi, impianti di sicurezza, attrezzature interne, attrezzature esterne. - esecuzione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili asserviti alle esigenze energetiche dell'edificio, realizzati in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti (PTCP, PSC, POC e RUE) e nell'osservanza dei vincoli di tutela del patrimonio storico artistico di cui al Titolo II, del presente RUE. (Cfr. punto 18, Allegato 2, dell’”Atto regionale sul rendimento energetico 156/2008”). Ai fini dell’applicazione dell’intervento di manutenzione straordinaria (MS), di cui al comma 1, sia con il presente comma, che con il successivo comma 4, si dispongono specifiche prescrizioni ed indicazioni. A titolo di esempio, sono interventi di manutenzione straordinaria di edifici quelli che riguardano: a) Opere interne: consolidamento delle strutture portanti interne; opere di sottomurazione, di deumidificazione, sostituzione di solai, apertura e chiusura di porte; creazione, eliminazione o modificazione di partizioni verticali interne, di locali per servizi igienici e tecnologici, rifacimento di collegamenti verticali interni a una singola unità immobiliare, dotazione di nuovi impianti; costruzione di canne, cavedii, condotte e simili all’interno dell’edificio o in cortili o chiostrine 38 di 300 interni all'edificio; costruzione di spazi tecnici praticabili interrati che comunque non modifichino la Sagoma netta f.t. (SA.N.F.T.); b) Opere esterne: le opere di cui alla lettera b) del comma 2 del precedente Art. 1.5.5, quando non sono già preesistenti, oppure quando comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti; ed inoltre opere di sostegno e di contenimento; consolidamento di strutture portanti perimetrali e coperture nonché adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche alle esigenze di isolamento; sostituzione, senza modifiche geometriche, della struttura portante del coperto; costruzione di canne, cavedii, condotte e simili, quando sono visibili da spazi di uso pubblico; installazione di insegne, e di antenne su edifici, al servizio di un’unica unità immobiliare o condominiali, qualora la quota massima dell’antenna superi quella dell’edificio per più di m. 3,00; installazione di apparecchi di condizionamento dell’aria “monostanza” e che utilizzino finestre preesistenti, senza modifiche alle strutture murarie, nel caso in cui interessino immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, immobili vincolati ai sensi dei precedenti artt. 2.13, 2.14, 2.15 ed immobili collocati nel centro storico (in questi casi, per i predetti immobili, sono fatte salve le ulteriori specifiche procedure autorizzative); opere di allacciamento alle reti fognarie; pavimentazioni e sistemazioni dell'area di pertinenza che riducano la superficie permeabile; realizzazione di manufatti di arredo nell'area di pertinenza, qualora siano visibili da spazi pubblici; rientrano altresì nelle opere esterne il consolidamento di scarpate naturali esistenti mediante la realizzazione di muri a secco costituiti da elementi prefabbricati in calcestruzzo o lignei ed opere similari, permeabili e con altezza massima di mt. 3,00 ed a condizione che l’intervento porti alla compensazione tra sterro e riporto del terreno, che non sia vietato dalle norme di cui al titolo II del presente RUE e da altre norme sovraordinate allo stesso e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva, costituiscono intervento di MS anche le opere edilizie che riguardano le modifiche e le integrazioni delle apparecchiature ed allestimenti dell'organizzazione produttiva. Tali interventi possono consistere sia in opere interne, sia in opere esterne. 3. Soppresso.Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio In un edificio l'intervento MS non dà luogo a: − − − modifica del numero di Unità Immobiliari di cui è composta l'U.E. e del numero dei piani (NP); modifica del numero, dimensione e forma delle aperture; modifica nella forma e posizione degli spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale esterni alle U.I., salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche. L'intervento MS non può dare luogo a modifiche dei seguenti parametri: Sagoma netta f.t., Involucro f.t., Sue, Sq, H, se non nella misura minima che può derivare da eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento. 39 di 300 Con riferimento alle U.I. abitative, l'intervento MS non può dare luogo a modifiche della Su se non per quanto può derivare dalla modifica, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle U.I.. L'intervento MS può infine dare luogoad incremento del numero di piani totale (NPT) esclusivamente in relazione alla eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili interrati. 4. Estensione dell'intervento: l'intervento di MS può riguardare intere unità edilizie o singole parti; tuttavia quando comprende modifiche di materiali e colori di facciate di edifici, e/o relativi infissi esterni, il progetto deve essere esteso all'intera facciata; se la facciata interessata è visibile da spazi pubblici esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi pubblici. 5. Soppresso.Rinvio alla legislazione regionale : con riguardo all'applicazione di norme fiscali, l'intervento MS corrisponde a quello di cui alla lettera b) dell’allegato della L.R. 31/2002. 6. Procedure: l'intervento di MS è sottoposto a denuncia di inizio attività (DIA), ovvero, nei casi ammessi, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 7 della L.R. n. 15/2013, costituisce attività edilizia previa comunicazione di inizio lavori, libera ed in tal caso è soggetto alle procedure ed adempimenti di cuirichiamata al successivo art. 6.6.1, salvo nei casi di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, in cui lo stesso intervento è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiamata al successivo Capo 6.5. Art. 1.5.7- Restauro e risanamento conservativo - RRC 1. Definizione: l'intervento di restauro e risanamento conservativo (RRC) è definito alla lettera d) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie. Esso è (gli interventi edilizi rivoltio a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. In particolare). Sono caratteristiche strutturali da conservare la posizione e la forma di tutte le strutture portanti e dei solai, ivi compreso il solaio di copertura; sono caratteristiche tipologiche da conservare: la sagoma, l'involucro, e inoltre la forma e la posizione dei principali spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale. Nel rispetto di tali caratteristiche, l’intervento può comprendere il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. In particolare, l’intervento RRC, oltre ad opere di MO ed MS, può comportare modifiche nella organizzazione e distribuzione degli spazi dell'edificio, e/o modifiche nel numero e forma delle unità immobiliari. 2. Soppresso.In particolare e a titolo di esempio costituiscono interventi di RRC: - accorpamento o suddivisione delle U.I. o variazione della loro forma e dimensione nell'ambito dell'edificio; 40 di 300 - modifica delle aperture nelle pareti perimetrali, nel rispetto dell’unitarietà formale dei prospetti e nella copertura; - realizzazione ex-novo di autorimesse o altre pertinenze interrate; - realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale in aggiunta a quelli principali preesistenti e modifica di quelli secondari preesistenti; - costruzione di vani tecnici con modifica della Sagoma netta fuori terra. 3. Soppresso.Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento RRC non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri caratteristici: Sagoma netta f.t., Involucro f.t., Sq, H, NPT, se non per quanto già previsto al precedente Art. 1.5.6 comma 3 per l'intervento MS, ed inoltre per l'eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili fuori terra. L'intervento RRC può dare luogo a modifica della Sue esclusivamente in relazione alla eventuale creazione, modifica, eliminazione di soppalchi; 4. Ai fini dell’applicazione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo (RRC), di cui al comma 1, si dispongono le presenti specifiche prescrizioni ed indicazioni. Estensione dell'intervento: l'intervento di RRC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a sue porzioni; tuttavia quando esso prevede modifiche nelle chiusure perimetrali dell'edificio (aperture e relativi infissi) il progetto deve essere esteso almeno a una intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico. In tutti gli interventi di RRC, le eventuali preesistenti coperture in cemento/amianto devono essere demolite e sostituite secondo le procedure di bonifica ambientale previste dalla legge. 5. Soppresso.Rinvio alla legislazione regionale: con riguardo all'applicazione di norme fiscali l'intervento RRC corrisponde a quello di cui alla lettera d) dell’allegato della L.R. 31/2002. 6. Procedure. L'intervento di RRC, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, è sottoposto a denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIADIA), ovvero a permesso di costruire secondo quanto disposto nei richiamata al successivoi Capoi 6.4 e 6.5. modificare l’art. 1.5.8 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere D.5 ed S) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.5.8 – Ristrutturazione edilizia- RE 1. Definizione: l’intervento di ristrutturazione edilizia (RE) è definito alla lettera f) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi 41 di 300 anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d’uso). esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; previo il rispetto delle limitazioni e finalità relative alle specifiche categorie di tutela di cui al successivo art. 2.17, costituisce RE, l'intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, pur restando, di norma, nell'ambito della sagoma e dell'involucro dell'edificio esistente, fatto salvo quanto prescritto al successivo comma 3. Costituiscono interventi di RE le opere di recupero ad uso abitativo di sottotetti di edifici/fabbricati esistenti prevalentemente abitativi ai sensi della L.R. n. 11/1998, i quali comunque sono consentiti esclusivamente nei casi previsti dalle specifiche norme relative al centro storico ed agli ambiti urbani consolidati, di cui ai successivi Capi del presente RUE (ai sensi della Circolare Regionale n. 22188 del 1/10/2001 “Chiarimenti per l’applicazione della L.R. 6/4/1998, n. 11”, per fabbricati “esistenti” si intendono quelli che alla data di entrata in vigore della L.R. 11/98 (23/04/1998), sono provvisti di certificato di abitabilità o di conformità edilizia o, in caso di edifici vetusti privi di certificato se si tratta di edifici antichi, sono stati denunciati all’Ufficio Tecnico Erariale entro tale data). Inoltre, con tale intervento di RE, Aai fini dell’applicazione di leggi, decreti ed atti regionali specifici, recepiti nel presente RUE, si definisce: - ristrutturazione edilizia totale o globale o integrale, quella che interessa l’intero edificio;: - ristrutturazione rilevante (vedi definizione in allegato 1 alla delibera dell’A.L. n. 156/2008 e s. m. e i.), quella riconducibile alle seguenti categorie: a) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) demolizione e fedele ricostruzione; - ristrutturazione edilizia parziale, ogni altro caso diverso dai precedenti. 1bis. Ai fini dell’applicazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia (RE) di cui al comma 1, sia con il presente comma, che con il successivo comma 5, si dispongono specifiche prescrizioni ed indicazioni. L’intervento di RE si attua previo il rispetto delle limitazioni e finalità relative alle specifiche categorie di tutela di cui al successivo art. 2.17. Con riferimento alla lett. g.6) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013, costituisce intervento di RE, la demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di fabbrica principale; al fine della 42 di 300 documentazione dell’incidenza volumetrica degli edifici pertinenziali il parametro da assumere per la determinazione del volume dell’edificio principale va riferito al volume totale o lordo (Vt), come definito al precedente art. 1.3.15. In attuazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo, dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, con il presente RUE e quando specificatamente non vietato dallo stesso, si dispone che l’intervento di ristrutturazione edilizia (RE) attuato mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato con modifiche agli originari parametri, oltre ove puntualmente ammesso dal presente RUE, è consentito: a) nel caso di immobili tutelati ai sensi dei successivi art. 2.14 e 2.15, solo qualora fra i tipi d’intervento edilizio previsti per i medesimi immobili dalle categorie di tutela di cui all’art. 2.17 e/o dalle norme di ogni ambito e/o zona, per gli stessi immobili ivi ricadenti, siano espressamente ammessi uno o più dei seguenti interventi edilizi: - intervento di tipo RE mediante demolizione integrale del fabbricato preesistente e successiva ricostruzione fedele delle sole facciate fronte strada; - intervento di tipo RE anche congiuntamente ad AM (ampliamento – Vedi art. 1.5.15); - intervento di tipo RI, ma limitatamente al caso di demolizione totale di un edificio esistente e successiva ricostruzione di uno nuovo senza aumento del volume esistente (Vedi art. 1.5.14); b) nel caso di tutti gli altri immobili disciplinati dal presente RUE, solo qualora fra i tipi d’intervento edilizio previsti dalle specifiche norme di ogni ambito e/o zona, per gli stessi immobili ivi ricadenti, siano compresi, o non espressamente vietati, uno o più dei seguenti interventi edilizi: 2. - intervento di tipo RE mediante demolizione e successiva ricostruzione; - intervento di tipo RI, ma limitatamente al caso di demolizione totale di un edificio esistente e successiva ricostruzione di uno nuovo senza aumento del volume esistente (Vedi art. 1.5.14) - intervento di tipo AM, ma limitatamente al caso di ampliamento di un edificio esistente senza aumento del volume esistente (Vedi art. 1.5.15). Soppresso.In particolare e a titolo di esempio costituiscono interventi di RE: - il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, ivi compreso la modifica o spostamento delle strutture portanti e dei solai; - l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di impianti tecnologici; - la demolizione e ricostruzione o nuova costruzione della copertura a falde inclinate su edifici esistenti (quando tale opera non sia compresa in altro tipo di intervento edilizio) relativamente al caso di realizzazione degli spazi chiusi non fruibili e/o fruibili nei piani sottotetto con funzione di soffitta, aventi le caratteristiche e le altezze così come definite al punto 8 del precedente art. 1.2.17; - il recupero ad uso abitativo di sottotetti di edifici/fabbricati esistenti prevalentemente abitativi ai sensi della L.R. n. 11/1998, il quale comunque è consentito esclusivamente nei casi previsti dalle specifiche norme relative al 43 di 300 centro storico ed agli ambiti urbani consolidati, di cui ai successivi Capi del presente RUE (ai sensi della Circolare Regionale n. 22188 del 1/10/2001 “Chiarimenti per l’applicazione della L.R. 6/4/1998, n. 11”, per fabbricati “esistenti” si intendono quelli che alla data di entrata in vigore della L.R. 11/98 (23/04/1998), sono provvisti di certificato di abitabilità o di conformità edilizia o, in caso di edifici vetusti privi di certificato se si tratta di edifici antichi, sono stati denunciati all’Ufficio Tecnico Erariale entro tale data). L'intervento RE può avvenire anche per demolizione totale/integrale e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, involucro e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici. 3. Soppresso.Quali unici casi di deroga dal principio di conservazione della sagoma, dell’involucro e del sedime, si considerano ricompresi nell’intervento di RE: - la demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume del corpo di fabbrica principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di Sue, in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di fabbrica principale; - la modifica della forma della copertura, da copertura piana, ovvero da copertura a falde inclinate di forma atipica o complessa, a copertura a falde inclinate di forma semplice a due o quattro falde, purché la modifica non comporti incremento della Sue, compresa la demolizione e ricostruzione o nuova costruzione della copertura a falde inclinate su edifici esistenti (quando tale opera non sia compresa in altro tipo di intervento edilizio) limitatamente al caso di realizzazione degli spazi chiusi non fruibili e/o fruibili nei piani sottotetto con funzione di soffitta, aventi le caratteristiche e le altezze così come definite al punto 8 del precedente art. 1.2.17; - la realizzazione di collegamenti verticali esterni alla sagoma per l’adeguamento di edifici pubblici o aperti al pubblico alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 4. SoppressoModifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento di RE può modificare i seguenti parametri: Sue, NP, NPT. L'intervento RE non può modificare i parametri: sagoma netta f.t., involucro f.t., V.SA.N.F.T., V.INV.F.T., Sq, H, se non nella misura minima che può derivare da eventuale ispessimento di elementi tecnologici di cui al precedente art. 1. 2.14 (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento e salvo i casi particolari precisati al comma precedente. Rispetto a quanto sopra indicato è comunque possibile che la nuova sagoma presenti “rientranze” ma non “sporgenze'” rispetto a quelle precedenti; di conseguenza i parametri V.INV.F.T., H, possono essere uguali o inferiori a quelli precedenti. 5. Estensione dell'intervento: l'intervento di RE deve in ogni caso essere esteso a riguardare un'intera Unità edilizia. In tutti gli interventi di RE, le eventuali preesistenti coperture in cemento/amianto devono essere demolite e sostituite secondo le procedure di bonifica ambientale previste dalla legge. 6. SoppressoRinvio alla legislazione regionale: con riguardo all'applicazione di norme fiscali, l'intervento di RE corrisponde a quello di cui alla lettera f) dell’allegato della L.R. 31/2002. 44 di 300 7. Procedure. L'intervento L'intervento di RE, ai sensi del comma 1 lett. d) dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, è sottoposto a denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIADIA), ovvero a permesso di costruire secondo quanto disposto nei richiamata al successivoi Capoi 6.4 e 6.5. Art. 1.5.9 – Demolizione - D 1. Definizione: gli interventi l’intervento di demolizione (D) è definito alla lettera i) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con le strutture dell’insediamento. La loro demolizione concorre all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di interevento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne) 1bis. Ai fini dell’applicazione dell’intervento di demolizione (D), si precisa che in tale intervento è compresa consistono nella demolizione di costruzioni preesistenti in genere e che nel recupero e risistemazione del sedime dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale; in particolare nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o di impianti l'intervento stessodi demolizione comporta e comprende i correlati interventi di bonifica ambientale. 2. SoppressoRinvio alla legislazione regionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali e fiscali, l'intervento D corrisponde a quello di cui alla lettera i) dell’allegato della L.R. 31/2002. 3. Procedure. L'intervento di D, ai sensi del comma 1 lett. n) dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiamata al successivo Capo 6.5 permesso di costruire. Art. 1.5.10 – Restauro scientifico - RS 1. Definizione: l'intervento di restauro e risanamento scientifico (RS) è definito alla lettera c) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’edificio, ne consentano la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche). 2. Si precisa che gliGli interventi di restauro scientifico (RS) si applicano esclusivamente agli edifici di interesse storico architettonico individuati dal PSC e tutelati secondo la sottocategoria di tutela 1.1 di cui al succ. art. 2.17. 3. Procedure. L'intervento di RS, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiamata al successivo Capo 6.5 a permesso di costruire. 4. Soppresso.Rinvio alla legislazione regionale: con riguardo all'applicazione di norme fiscali l'intervento di RS corrisponde a quello di cui alla lettera c) dell’allegato della L.R. 31/2002. Art. 1.5.11 – Ripristino tipologico - RT 45 di 300 1. Definizione: l'intervento di ripristino tipologico (RT) è definito alla lettera e) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (gli interventi che di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui e' possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale). 2. Si precisa che Ll’intervento di RT è previsto esclusivamente per gli edifici tutelati nella sottocategoria di tutela 2.3 di cui all’art. 2.17. 3. Procedure: l'intervento di RT, ai sensi del comma 1 lett. b) dell’art. 17 della L.R. n. 15/2013, è sottoposto è soggetto a permesso di costruire, richiamato al successivo Capo 6.4. 4. Soppresso.Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme fiscali l'intervento di RT corrisponde a quello di cui alla lettera e) dell’allegato della L.R. 31/2002. Art. 1.5.12 – Recupero e risanamento delledi aree libere - RAL 1. Definizione: l'intervento di recupero e risanamento delle aree libere (RAL) è definito alla lettera l) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L’intervento concorre all’opera di risanamento, funzionale e formale delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione delle opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità). 1bis. Si precisa che gli interventi di recupero e risanamento delledi aree libere riguardano le unità fondiarie urbane storicamente non edificate e che devono rimanere tali a testimonianza dell’assetto storico dell’insediamento e della sua evoluzione. Si applica esclusivamente alle unità edilizie del centro storico tutelate secondo la sottocategoria di tutela 2.5 di cui al successivo. art. 2.17. 2. Soppresso.Il tipo di intervento prevede l'eliminazione delle opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. 3. Soppresso.Rinvio alla legislazione regionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali e fiscali, l'intervento RAL corrisponde a quello di cui alla lettera l) dell’allegato della L.R. 31/2002. 4. Procedure: l'intervento RAL, ai sensi del comma 1 lett. o) dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiamata al successivo Capo 6.5è soggetto a D.I.A.. Art. 1.5.13 - Nuova costruzione - NC 1. Definizione: l'intervento di nuova costruzione (NC) è definito alla lettera g) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a, b, c, d, e ed f, dell’allegato alla L.R. n. 15/2013). 1bis. Si precisa che costituisce intervento di nuova costruzione (NC) di cui al comma 1, la realizzazione di una o più costruzioni ex-novo, su un'unità di suolo 46 di 300 precedentemente inedificata, o che ospitava costruzioni di categoria diversa (cfr art. 1.2.1 comma 3). 2. Soppresso.Sono comunque da considerarsi interventi di NC i seguenti: - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati; - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; - la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; - l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. 3. Soppresso.Rinvio alla legislazione regionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali e fiscali, l'intervento NC corrisponde a quello di cui alla lettera g) punti da 1) a 7) dell’allegato della L.R. 31/2002. 4. Procedure. L'intervento NC, ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 17 della L.R. n. 15/2013, è sottoposto a permesso di costruire, ovvero a denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIADIA) nei casi ammessi ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, secondo quanto richiamato e/o disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5. modificare l’art. 1.5.14 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera E.6) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.5.14 - Ricostruzione – RI 1. Definizione: previo il rispetto delle limitazioni e finalità relative alle specifiche categorie di tutela di cui al successivo art. 2.17, costituisce intervento di ricostruzione (RI) l'intervento che comporta la demolizione totale o parziale di una costruzione e la realizzazione, sulla stessa area di pertinenza, di una nuova diversa costruzione della stessa categoria (cfr art. 1.2.1 comma 3), con l’applicazione e nel rispetto di tutti gli specifici parametri urbanistici ed edilizi previsti dal RUE per l’intervento di RI in ogni ambito e/o zona classificati dal RUE stesso. Nel caso specifico di edifici, per intervento che costituisce RI di demolizione totale, si intende un intervento che oltre a non presentre i requisiti dell’intervento di RE di cui all’art. 1.5.8, comporta la demolizione riferita ad una percentuale superiore al 20% del volume preesistente di un edificio e la successiva ricostruzione di un nuovo edificio avente una sagoma netta f.t. parametri urbanistici ed edilizi diversia da quellia dell'edificio preesistente e conformi alle prescrizioni di cui sopra. 2. Il presente RUE stabilisce che l’intervento di RI è ricompreso fra gli interventi definiti alla lettera g) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 e quindi anche Ccon riguardo 47 di 300 all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RI è equiparato ad un intervento di nuova costruzione di cui al precedente art. 1.5.13, facendo riferimento ai parametri e alle misure dell'intero, ovvero parziale nuovo edificio che viene realizzato. 3. Procedure. L'intervento di RI, ai sensi di quanto disposto al comma 2, è sottoposto a permesso di costruire, ovvero a denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIADIA) nei casi ammessi ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, secondo quanto richiamato e/o disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5. Art. 1.5.15 - Ampliamento - AM 1. Definizione: per le costruzioni in generale, diverse dagli edifici, costituisce intervento di ampliamento di una costruzione esistente, quell'intervento che comporta la realizzazione di nuove porzioni di costruzione che vanno ad incrementare il sedime o l'altezza totale della costruzione preesistente. Nel caso di edifici costituisce intervento di AM qualunque intervento che non presenta i requisiti dell’intervento di RE di cui all’art. 1.5.8 e che va ad incrementare il sedime, la Sue, il volume, l’altezza totale, la sagoma netta f.t. e/o l'involucro f.t., dell'edificio preesistente con l’applicazione e nel rispetto di tutti gli specifici parametri urbanistici ed edilizi previsti dal RUE per l’intervento di AM in ogni ambito e/o zona classificati dal RUE stesso. Rientra nel concetto di Ampliamento di un edificio (inteso in senso lato come ampliamento dell'unità edilizia) la realizzazione di pertinenze non interrate (ad es. la realizzazione di autorimesse e vani tecnici) anche qualora tali pertinenze siano realizzate in posizione staccata dall'edificio preesistente, purché nell'ambito della sua area di pertinenza. Fatte salve le modifiche della Sue, del volume e della sagoma riguardanti le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli edifici, realizzabili mediante l’intervento di RE, Eè’ altresì considerato intervento di ampliamento, da realizzare conseguentemente e/o contestualmente ad altri interventi edilizi ammessi, la sola modifica, relativa all’incremento del sedime e/o l’aumento di volume relativo: - all’incremento dell’altezza totale della costruzione preesistente di cui sopra, derivante da interventi di adeguamento ai requisiti di legge ed alla normativa antisismica, nei casi particolari in cui non è consentito l’intervento di REanche dal solo; - al caso di trasferimento di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.. 2. L'intervento di AM può essere contestuale o no con interventi di manutenzione (MO ed MS) o ristrutturazione (RE) (quando lo stesso intervento di AM non presenta i requisiti di cui all’art. 1.5.8), della costruzione preesistente. 3. Il presente RUE stabilisce che l’intervento di AM è ricompreso fra gli interventi definiti alla lettera g) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 e quindi, anche Ccon riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento di AM è equiparato ad un intervento di nuova costruzione di cui al precedente art. 1.5.13, limitatamente alle porzioni che costituiscono l’ampliamento e agli incrementi che queste determinano sulle misure della costruzione. 48 di 300 4. Procedure. L'intervento di AM, ai sensi di quanto disposto al comma 3, è sottoposto a permesso di costruire, ovvero a denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIADIA) nei casi ammessi ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, secondo quanto richiamato e/o disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5. modificare l’art. 1.5.16 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera E.6) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.5.16 – Significativi movimenti di terra - SMTModificazione morfologica del suolo – MM 1. Definizione: costituisconogli interventio di significativi movimenti di terra (SMT) sono definiti alla lettera m) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013 (i rilevanti movimenti morfologici del suolo o dei corpi idrici, non a fini agricoli e comunque estranei all’attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti).di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici (MM), ovvero Si precisa che rientrano tra gli interventi di significativi movimenti di terra (SMT), le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative, aventi profondità non superiore a cm. 60, di una porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici, recupero di arenili erosi, e simili. 2. Procedure: gli interventi di SMTM, ai sensi del comma 1 lett. p) dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, sono sottoposti a denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIAD.I.A.), richiamata al successivo Capo 6.5, qualora risultino ammissibili in base alle risultanze dell’apposita relazione idrogeologica – geologica – geotecnica ed autorizzate dal competente Servizio Geologico e altresì fermo restando la necessità di acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica quando l’intervento interessa zone vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, salvo che si tratti di modifiche connesse con le attività produttive agricole, purché aventi profondità massima di cm 60, o con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d) della L.R. n. 15/2013, non sono soggetti a titoli abilitativi (attività edilizia libera), richiamata al ai sensi del successivo art. 6.6.1 comma 1, lettera d), ferme restando le eventuali altre procedure di legge. Inoltre nel caso di opere della stessa natura, rilevanti e non, ed anche per fini agricoli, se ricadenti in aree individuate dal Piano Stralcio come aree di pericolosità idraulica o per instabilità dei versanti, come aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (come riportate, dal PAI, nella Tav. 1 del PSC) per la realizzazione delle stesse è necessario che gli interventi, in quanto sottoposti a controllo urbanistico ai sensi dell’art. 80 del DPR 616/77, siano assentiti dall’autorità comunale con apposito titolo gratuito: concessione urbanistica (Cfr. art. 3, c. 4 e relativa nota del PAI). Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia. 49 di 300 modificare l’art. 1.5.17 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere E.6 ed R.4) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.5.17 - Installazione di elementi di arredo o di servizio - AR 1. Definizione: costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) i seguenti: a) quelli indicati nell’Allegato (F) - “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla - parte seconda - del presente RUE, quando non classificati opere di nuova costruzione(NC) dallo stesso Regolamento; b) soppressa;installazione di“impianti” e “mezzi pubblicitari” come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, di insegne, di preinsegne, di cartelli pubblicitari, formazioni di scritte o immagini pubblicitarie con qualsiasi tecnica come indicati e disciplinati nell’Allegato E - “Norme per l’installazione di mezziimpianti pubblicitari - Regolamento”, alla - parte seconda – del presente RUE; c) installazione di manufatti di arredo urbano pubblico: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebi (diversi da quelli disciplinati nel richiamato Allegato F di cui alla lettera a)), lapidi, monumenti, fittoni; d) installazione di manufatti di servizio pubblico urbano: ad es. contenitori per rifiuti, erogatori automatici di informazioni, cabine per servizi igienici, pali per l’illuminazione, segnaletica direzionale per attività economiche, segnaletica turistica, bacheche; e) installazione di piscine smontabili appoggiate al suolo di cui al comma 5 del successivo art. 5.1.13, di campi da bocce singoli o di altre attrezzature sportive private di dimensione non superiore a mq. 20, a condizione che la realizzazione non richieda opere tali da costituire interventi definiti “significativi movimenti di terra (SMT)” di cui al precedente art. 1.5.16opere di modificazione morfologica del suolo (tali opere rientrano tra gli intereventi definiti aree ludiche senza fini di lucro di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) della L.R. n. 15/20136, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 380/2001, come sostituito dall’art. 5 del D.L. n. 40/2010 convertito con la legge n. 73 del 22/05/2010); f) le sistemazioni e l’installazione di manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità di cui alla lettera c) del comma 5 del successivo art. 3.3.2. g) l’installazione di barriere acustiche per la predisposizione di progetti di bonifica acustica sulle attività, solamente, a seguito di parere del Settore Ambiente o Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente della Provincia di Rimini, da rilasciarsi a seguito di presentazione di progetto di risanamento acustico o documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e L.R. 15/01 e relativa delibera attuativa, debitamente firmati da tecnico abilitato in acustica ed altresì al fine di mitigare l'impatto acustico delle strutture; nella tipologia costruttiva delle barriere acustiche possono essere comprese anche rilevati in terreno. 2. Procedure: fatto salvo quanto diversamente previsto nell’art. 7 della L.R. n. 15/2013 per l’attività edilizia libera e per gli interventi soggetti a comunicazione, sia nei successivi articoli, esia negli allegati alla - parte seconda - del presente RUE, gli 50 di 300 interventi di AR di cui al primo comma sono soggetti a denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIAD.I.A.), richiamata al successivo Capo 6.5, anche in presenza di determinazioni di condono. Gli interventi di AR di cui ai punti c) e d) del primo comma, qualora realizzati dall’Amministrazione Comunale o da altro Ente istituzionalmente competente sono da considerarsi comunque attività libera. modificare l’art. 1.5.18 come precedentemente modificato ed integrato alla precedente lettera E.7) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 1.5.18 - Cambio d'uso - CD 1. Definizione: il tipo di intervento Cambio d'uso (CD) è definito regolamentato dall’art. 28 (Mutamento di destinazione d’uso) della L.R. n. 15/2013 ed inoltre relativamente, alle procedure abilitative dal comma 4, lett. c) dell’art. 7, dal comma 1, lett. e) dell’art. 13, ed alla valutazione dell’aumento di carico urbanistico dal comma 1, dell’art. 30, della medesima L.R. n. 15/2013; per l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle anzidette norme, si rinvia, in particolare, a quelle regionali di cui agli artt. 16 e 16bis della L.R. n. 23/2004 e s.m. e i.. Al fine della determinazione dei mutamenti d’uso con riferimento adelle costruzioni e alle aree si dispone quanto segue: a) con riferimento alle costruzioni costituisce intervento CD la modifica del tipo d'uso, da uno a un'altro dei tipi d'uso come classificati nel seguente Capo 1.6; la modifica dell'uso (inteso come utilizzazione di un singolo vano: cucina, soggiorno, camera, ecc.) nell'ambito del medesimo tipo d'uso (identificato con una sigla, ad es. a1., e descritto al comma 4 dell’art. 1.6.1) non costituisce CD, al pari dell’insediamento delle associazioni di promozione sociale in unità immobiliari esistenti destinate ad ogni tipo d’uso esistente (vedi art. 16 “Destinazione d’uso delle sedi e dei locali associativi” della L.R. n. 34/2002); b) nel caso delle aree non edificate costituisce intervento di CD esclusivamente il caso della realizzazione di depositi di materiali o merci a cielo aperto, anche non comportante lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo;. c) non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto in una porzione di unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della sua superficie utile e comunque compresa entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 mq.. 2. Soppresso.Tutti gli altri cambiamenti dell'uso di costruzioni o aree non rientranti nei due casi di cui al comma precedente non sono soggetti a procedure abilitative di tipo edilizio. In ogni caso non costituisce intervento CD la semplice cessazione dell'uso legittimamente in essere. 3. Soppresso.Estensione dell'intervento 51 di 300 L'intervento CD può essere riferito ad una intera Unità Edilizia o Unità fondiaria o ad una singola Unità Immobiliare; non riguarda porzioni di U.I.. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto in una porzione di unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della sua superficie utile e comunque compresa entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso l’utilizzazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. 4. Soppresso.Associazione con altri interventi e modifica dei parametri dell'immobile L'intervento di cambio d'uso di una U.E. o di una U.I. può essere associato ad opere che configurano interventi MO, MS, RS, RRC, RE, RI, da assoggettarsi alle rispettive procedute abilitative, oppure può avvenire senza l'esecuzione di alcuna delle opere che configurano tali interventi. L'intervento CD, se non associato ad altri interventi edilizi, non dà luogo a modifica di alcuno dei parametri caratteristici della costruzione. Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili, di cui ai successivi art 2.14 e 2.15, non connesso a trasformazioni fisiche può essere ottenuto quando, nell’ambito degli usi ammessi nei rispettivi ambiti o zone dal presente RUE, l’edificio nelle condizioni in cui si trova è idoneo (dal punto di vista tipologico, della sicurezza, della tutela del patrimonio architettonico) allo svolgimento delle nuove attività, e il contesto dell’edificio è adeguato a sostenere il carico urbanistico generato dalla nuova funzione. L'intervento di cambio d'uso di un’area inedificata per la realizzazione di depositi o di attività produttive a cielo aperto può essere associato ad opere che configurano interventi edilizi, quale realizzazione di pavimentazioni o di altri manufatti, da assoggettarsi alle rispettive procedure abilitative. 5. Soppresso.Qualora l’intervento di cambio d’uso comporti un aumento del carico urbanistico, esso è subordinato al contemporaneo e integrale reperimento delle dotazioni urbanistiche previste per il nuovo uso, ovvero alla loro monetizzazione nei casi ammessi, e comporta il versamento del contributo di costruzione calcolato con le modalità dell’allegato D. 6. Soppresso.Procedure:l'intervento CD come definito al primo comma (anche non connesso a trasformazioni fisiche), fermo restando l’applicazione delle norme del D.Lgs. 42/2004 per gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I, del D.Lgs. stesso, è soggetto a DIA quando non riguardi immobili collocati nel centro storico. Qualora l’intervento CD sia associato ad opere che configurano interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire), esso si considera ricompreso nella medesima procedura abilitativa. Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili, di cui ai successivi art. 2.14 e 2.15, connesso a trasformazioni fisiche – equiparato alla ristrutturazione edilizia – fermo restando l’applicazione delle norme del D.Lgs. 42/2004 per gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I, del D.Lgs. stesso, è soggetto a permesso di costruire. Il titolo abilitativo è ottenuto quando, nell’ambito degli usi ammessi nei rispettivi ambiti o zone dal presente RUE, l’edificio diviene idoneo (dal punto di vista tipologico, della sicurezza, della tutela del patrimonio architettonico) allo svolgimento delle nuove attività, e il contesto dell’edificio è adeguato a sostenere il carico urbanistico generato dalla nuova funzione e previa verifica della corretta applicazione in sede di progetto delle prescrizioni relative alle categorie di intervento di cui al presente capo 1.5. 52 di 300 CAPO 1.6 – DEFINIZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO modificare l’art. 1.6.1 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere R.9 ed S) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio omissis 4. I tipi d’uso considerati e i relativi raggruppamenti sono i seguenti: a) FUNZIONE RESIDENZIALE a1. Residenza Comprende le abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche e simili). Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'alloggio del titolare dell'attività, nonché le attività di affittacamere. Le norme di cui ai successivi Capi relative agli ambiti territoriali disciplinati dal presente RUE, definiscono le dimensioni minime e medie degli alloggi di nuova realizzazione, anche in unità edilizie preesistenti, ed i casi in cui le stesse si applicano in rapporto ai tipi di intervento edilizio di cui al precedente Capo 1.5, nel rispetto comunque delle seguenti disposizioni generali: - Superficie utile lorda (Sul)Sue minima pari a mq. 45,00; - Superficie utile lorda (Sul)Sue media pari o maggiore a mq. 60,00, calcolata esclusivamente sul totale della Sue riferita agli alloggi oggetto di intervento edilizio, nel caso di interventi edilizi di tipo RRC ed RE con esclusione di quellodel caso consistente nella demolizione totale e successiva fedele ricostruzione, che prevedano modifiche del numero delle unità immobiliari residenziali comprese in unità edilizie esistenti alla data del 20/02/2008 e comunque solo in quelle unità edilizie nelle quali, anche a seguito dei predetti interventi, il numero di unità immobiliari residenziali (alloggi) non superi complessivamente le quattro unità; - Superficie utile lorda (Sul)Sue media pari o maggiore a mq. 70,00, calcolata esclusivamente sul totale della Superficie utile lorda (Sul)Sue riferita agli alloggi oggetto di intervento edilizio, nel caso di interventi edilizi diversi da quelli del precedente alinea, con esclusione comunque di quegli interventi edilizi che non consentono l’incremento del numero delle unità immobiliari residenziali (alloggi) esistenti; Omissis b) FUNZIONI COMMERCIALI, DIREZIONALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI A LIMITATO CONCORSO DI PUBBLICO b1. Esercizi commerciali di vicinato Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq. ciascuno. Rientrano in tali attività commerciali anche la vendita dei prodotti di produzione propria, ai sensi dell’art. 5, della L. n. 443/1985, effettuata all’interno delle unità 53 di 300 immobiliari destinate a funzioni b5 e d1; nel caso tali unità immobiliari facciano parte di unità edilizie comprese nelle zone ASP1 e ASP2 di cui all’art. Art. 4.4.2 Ambiti specializzati per attività produttive ASP, per la vendita dei suddetti prodotti, può essere destinata una quota di superficie pari al 20% della Sule delle unità stesse. Omissis b3. Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concorso di pubblico Comprende le attività direzionali (professionali) in genere, di tipo minore e di carattere prevalentemente privato e a modesto concorso di pubblico, ambulatori fino a 200 mq. di Sule e le attività terziarie non ricadenti negli usi c4 e c5. Omissis b5. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli Comprende le attività di artigianato di servizio alla persona, palestre e centri di estetica e cura del corpo, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, ai piccoli automezzi limitatamente ai cicli e motocicli, di dimensioni non superiori a 100 mq. di Sule oltre agli spazi di servizio e di magazzino. Rientrano in tali attività commerciali anche la vendita dei prodotti di produzione propria, ai sensi dell’art. 5, della L. n. 443/1985, effettuata all’interno delle unità immobiliari destinate a funzioni b5 e d1; nel caso tali unità immobiliari facciano parte di unità edilizie comprese nelle zone ASP1 e ASP2 di cui all’art. Art. 4.4.2 Ambiti specializzati per attività produttive ASP, per la vendita dei suddetti prodotti, può essere destinata una quota di superficie pari al 20% della Sule delle unità stesse. Omissis c) FUNZIONI COMMERCIALI, DIREZIONALI ,TERZIARIE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO A FORTE CONCORSO DI PUBBLICO omissis c7. Attività ricreative, sportive e di spettacolo Comprende le attività ad elevato impatto, non rientranti nei requisiti di cui all’uso c6, ed inoltre l’attività di sala “Bingo”. Comprende altresì le attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931; al fine di perseguire le finalità richiamate al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013, ed in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2, per quanto di competenza comunale, con il presente RUE si prescrive che tali attività non possono essere esercitate in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti di istruzione primaria e secondariascolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, impianti sportivi o altri centri socio-ricreativiistituti frequentati principalmente da giovani, mercati di quartiere, luoghi di culto, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario o assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, altre sale giochi. 54 di 300 c8. Attività sanitarie ed assistenziali Comprende ospedali, case di cura e strutture socio-sanitarie ed assistenziali quali: case protette e residenze sanitarie assistenziali (RSA), centri diurni assistenziali, centri socio-riabilitativi sia diurni che residenziali per disabili e strutture per malati di AIDS o con infezioni da HIV; attività termali e per il benessere, ambulatori aventi una Sule superiore 200 mq., compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni). Omissis 55 di 300 TITOLO II – NORME DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’IDENTITÀ STORICOCULTURALE DEL TERRITORIO TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE modificare l’art. 2.9 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera N) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 2.9 - Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile 1. Il PSC riporta nella Tav. 2 le Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile come individuate dal PTCP che riguardano l'arenile nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le aree ad esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate. 2. In merito alle individuazioni di cui al precedente punto 1 si rimanda all’art. 2.9 del PSC. 3. Nelle Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile di cui al puntocomma 1, a maggior precisazione di quanto stabilito dal PSC e fatte salve le successive disposizioni del POC relative all’eventuale nuova edificazione, con il presente RUE, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi diretti: a) in generale sugli edifici: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, restauro scientifico, ripristino tipologico, ristrutturazione edilizia, nonché di adeguamento ai requisiti di legge e demolizione secondo quanto stabilito dai successivi capi 4.3, 4.4 e 4.5 (MO, MS, RRS, RS, RT, RE, AM limitatamente al caso di aumento delmodifica volumetrica relativoa all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai requisiti di legge in materia igienicosanitaria, antisismica,e di sicurezza ed antincendio, D); b) in particolare sugli edifici ricadenti in zona incongrua, quale quella ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare: manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento ai requisiti obbligatori di legge e demolizione secondo quanto stabilito dai successivi capi 4.3, 4.4 e 4.5 (MO, MS, AM limitatamente al caso di aumento delmodifica volumetrica relativoa all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, antisismica, e di sicurezza ed antincendio, D); c) esclusivamente, sugli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, restauro scientifico, ripristino tipologico, ristrutturazione edilizia, nonché di adeguamento ai requisiti di legge e demolizione secondo quanto stabilito dai successivi capi 4.3, 4.4 e 4.5 (MO, MS, RRS, RS, RT, RE, D). Sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standards di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza, antisismica, antincendio e igienico sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale anche con intervento di tipo AM limitatamente al caso di aumento delmodifica volumetrica relativoa all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante appunto dai predetti interventi di adeguamento ai requisiti di legge. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto. 56 di 300 4. Omissis TUTELE DEI BENI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI Art. 2.16 - Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati. Omissis 10. Aperture Nel caso di realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne si richiede uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell’intera fronte interessata, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi. Nei fronti principali delle unità assoggettate a categoria di tutela 1 di cui al successivo art. 2.17, è ammesso solamente il ripristino di aperture e accessi preesistenti. L’eventuale creazione di nuove aperture al piano terra (così come il restauro, il ripristino, la modifica delle esistenti), dove ammissibile in base alle categorie di intervento, deve uniformarsi ai seguenti criteri: - dimensioni delle aperture rapportata all’entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti; - rispetto della gerarchia dei valori nel contesto generale delle fronti della via interessata (se nei centri storici); - salvaguardia degli impianti compositivi relativi alla fronte in oggetto; e rispetto dei rapporti esistenti tra posizione degli infissi e filo della fronte dell'edificio; - rispetto della posizione dei solai; - è esclusa comunque la realizzazione di più aperture per autorimesse affiancate. Quando ammesse dalle presenti norme, le aperture sul piano di falda devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri: - non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini; - sono ammessi lucernai sul piano di falda, realizzati secondo criteri di ordinata composizione delle aperture, nella quantità necessaria a rispettare i requisiti di illuminazione e aerazione prescritti dalle vigenti leggi in materia igienicosanitarianei requisiti cogenti e secondo i limiti di cui al punto 8 del precedente art. 1.2.17 e comunque con dimensioni massime di 1 mq. per lucernaio. Omissis Art. 2.17 – Categorie di tutela e relative finalità e modalità di intervento 1. Categorie di tutela e tipi d'intervento edilizio. Per gli edifici tutelati di cui ai precedenti articoli 2.14. e 2.15 la disciplina d'intervento edilizio è definita in rapporto alla classificazione delle diverse unità edilizie in categorie e sottocategorie di tutela. I tipi di intervento effettuabili, definiti al Capo 1.5, sono applicabili nei limiti del rispetto delle finalità e modalità di intervento indicate per ciascuna categoria e sottocategoria di tutela. Omissis 26. Sottocategoria 3.1: 57 di 300 comprende le unità edilizie di interesse testimoniale, prevalentemente di tipologia abitativa, ancora almeno in parte conservate nel loro assetto originario, che, per essere recuperate a nuovi usi, richiedono modifiche dell’organizzazione dello spazio interno e dei prospetti. 27. Gli interventi devono avere come finalità la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante: - la conservazione della configurazione dei corpi edilizi e degli allineamenti planimetrici sui fronti stradali; - il restauro e il ripristino dei fronti per le parti originarie ancora conservate, per gli elementi di particolare valore stilistico e per i materiali di finitura; è ammessa la riconfigurazione delle aperture in relazione al nuovo uso previsto, ma mantenendo nei limiti del possibile la leggibilità dei prospetti originari; - il riordino degli spazi interni e dei collegamenti verticali ed orizzontali, conservando la leggibilità degli eventuali elementi di particolare valore stilistico o di interesse testimoniale; - sono consentite modifiche dell’altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e ferma restando la conservazione in sito di eventuali solai voltati ed il divieto di intersecare con nuovi solai le aperture esistenti; l’obbligo di non modificare le quote delle finestre si riferisce alle quote dei principali allineamenti orizzontali delle aperture e non esclude la possibilità di modificare singole aperture in posizione disallineata nel quadro della conservazione o ripristino dell’unitarietà del prospetto; - è ammessa la realizzazione di scale interne per accedere alle soffitte come definite al precedente art. 1.2.17 ed è ammessa la realizzazione di lucernari nella quantità necessaria a rispettare i requisiti di illuminazione e areazione prescritti dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitarianei requisiti cogenti. Non sono ammessi abbaini o altre sovrastrutture che alterino la forma del tetto; - l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; - nel rispetto delle precedenti prescrizioni è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate. 28. I tipi di intervento effettuabili, nel rispetto delle finalità e limitazioni di cui al precedente comma, sono: - MO, MS, RRC, D limitatamente alle superfetazioni e alle costruzioni incongrue, CD ed RE estesa alla demolizione integrale del fabbricato preesistente e successiva ricostruzione fedele delle sole facciate fronte strada, con possibilità altresì di inserire in interrato i parcheggi privati pertinenziali nelle quantità prescritte per i diversi usi insediati, entro il perimetro del sedime preesistente; in presenza di superfetazioni o parti incongrue dell’edificio principale, è prescritta la loro demolizione con recupero della Sule preesistente all’interno del piano interrato; in tal caso la sagoma di detto piano potrà sbordare sino a mt. 1,50 da quella del piano terra soprastante e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente RUE; altresì sulle unità edilizie con destinazione d’uso di tipo e1.a ed e1.b, nel solo caso di riconferma o trasformazione verso il tipo d’uso e1.a, con il presente intervento di tipo RE è consentito realizzare in interrato quanto previsto alla lettera a) del comma 6 dell’art. 4.3.4 ed inoltre è consentito realizzare quanto previsto alla lettera b) del comma 6 dell’art. 4.3.4 anche congiuntamente ad interventi di tipo AM. Omissis 58 di 300 modificare l’art. 2.18 come modificato ed integrato alla lettera E.22) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 2.18 - Giardini di pregio e di pertinenza 1. omissis 3. Interventi sui giardini di pregio. omissis Le serre di cui al capoverso precedente, in quanto considerate arredi del giardino, non costituiscono Superficie utile lorda (Sul) e la loro installazione è subordinata alla redazione e presentazione di progetto di risistemazione dell'intero giardino. NelleNel caso di giardini di pregio facenti parte di unità edilizie in cui la superficie non coperta da costruzioni di qualsiasi tipo supera mq. 600 è altresì ammessa la realizzazione di piscine scoperte, a condizione che la superficie di queste non superi il 15% di detta superficie non coperta da costruzioni e che la sua realizzazione non comporti l'abbattimento di piante d'alto fusto. Le serre di cui al comma precedente, in quanto considerate arredi del giardino, non costituiscono Superficie utile e la loro installazione è subordinata alla redazione e presentazione di progetto di risistemazione dell'intero giardino. omissis 4. Interventi sui giardini di pertinenza degli edifici. omissis Le serre di cui al capoverso precedente, in quanto considerate arredi del giardino, non costituiscono Superficie utile lorda (Sul) e la loro installazione è subordinata alla redazione e presentazione di progetto di risistemazione dell'intero giardino. omissis 59 di 300 TITOLO III – DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE CAPO 3.1 – DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI modificare l’art. 3.1.1 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera E.9) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda le osservazioni del punto 1) 3.1.1 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (altrimenti dette opere di urbanizzazione primaria): omissis d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ENEL, di gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni e della comunicazione elettronica; ebis) le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici (P1) al diretto servizio dell’insediamento (diversi da quelli di tipo P2 di cui al successivo art. 3.1.3). 2. omissis 3. omissis 4. omissis 4bis. Nel caso delle infrastrutture di cui alla lettera d) del precedente comma 1, le pertinenti cabine di trasformazione dell’energia elettrica (C.E.E.) individuate con specifica grafia nella tavola 1 del RUE, appartengono alle funzioni comprese nel tipo d’uso g3 di cui al comma 4 del precedente art. 1.6.1, ed alle stesse si applicano i parametri d’attuazione e gli interventi ammessi di cui al comma 2 – Scheda 1 dei rispettivi artt. 4.2.4 e 4.3.13 e le ulteriori specifiche norme di cui al presente RUE. modificare l’art. 3.1.2 come modificato ed integrato alle lettere F) e T) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi Omissis 4. Usi ammissibili In queste aree sono previsti i seguenti tipi d’uso: b4, f1, f2, f3. Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori tipi d’uso: 60 di 300 6. - , b1 e b5, entrambe limitatamente a servizi all’auto complementari all’attività di parcheggio, quali: officine di riparazione e manutenzione meccaniche, gommisti, vendita di ricambi ed accessori auto, e b8, tutti nei limiti e condizioni di cui alle lettere del successivo comma 6; - e1 e b4, entrambe limitatamente all’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Adriatica” ubicata nel parcheggio di Viale Giacosa; - g1, g3, g8; - , nonché attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico: b2 (pubblici esercizi ed esercizi di pubblico servizio) e b9 (commercio al dettaglio su aree pubbliche). Usi e tipi di intervento consentiti nelle zone destinate alle diverse attrezzature e servizi Nella tavola 1 del RUE sono individuate con specifica grafia, rappresentata con campitura colorata associata a specifica simbologia, le zone destinate per l’insieme delle attrezzature e servizi. Le destinazioni previste nella tavola 1 del RUE possono essere variate mediante il POC. Nel rispetto delle disposizioni, limitazioni e finalità previste dai precedenti articoli da 2.13 a 2.18, precisando che sull’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Adriatica” ubicata nel parcheggio di Viale Giacosa per gli interventi edilizi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.17, punti da n. 8 a n. 12bis (Sottocategoria 1.2), sono sempre ammessi gli interventi di tipo MO, MS, RRC, RE, nonché CD nell’ambito degli usi previsti;. per gli interventi di tipo RI, AM, NC, a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste, inoltre, si applicano le seguenti prescrizioni di intervento: Omissis e) zone per parcheggi pubblici (lettera h) del precedente comma 2) (simbolo P): usi ammessi: sono ammessi i tipi d’uso: b1, b2, b5, b8, b9, f3, g1, g3, g8; esclusivamente nel parcheggio pubblico denominato p.le I° Maggio è ammesso anche l’uso b11 limitatamente al rimessaggio a terra dei natanti. Inoltre nel parcheggio di Viale Giacosa nell’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Adriatica”, al fine di attuare i contenuti dell’Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici previgenti al PSC, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 20 del 31/01/2006, sono ammessi gli usi derivanti dall’applicazione delle prescrizioni di cui al PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE "CITTA' DELLE COLONIE" Ambito della zona "Aree del Marano", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 30/10/2003, che di seguito in stralcio si riportano: - “con riferimento alla proposta progettuale formulata dal soggetto risultato aggiudicatario a seguito della procedura concorsuale per l’assegnazione in godimento a fronte degli interventi di ripristino funzionale delle “COLONIE REGGIANA ED ADRIATICA” – atti Consiglio Comunale n. 31 del 28/03/2001 e Giunta Comunale n. 227 del 11/12/2001 – la destinazione prevista è quella per Attività Ricettiva Alberghiera a gestione unitaria oltre alla previsione di una quota di spazi per insediare attività ricreative, sportive e culturali”; 61 di 300 di conseguenza su tale immobile, in relazione alle funzioni di cui all’art. 1.6.1 comma 4, sono ammessi gli usi e1 e b4. parametri urbanistico-edilizi: - per l’insediamento dei tipi d’uso g1 (mobilità), limitatamente agli spazi di sosta (i quali costituiscono quote di parcheggi di urbanizzazione primaria - P1 - e di urbanizzazione secondaria - P2 -, di cui al comma 1 del precedente art. 3.1.3) ed f3 (Parcheggi pubblici in sede propria) sono ammesse soluzioni a raso e, mediante programmazione nel POC od approvazione di progetto di opera pubblica, di progetto unitario convenzionato e di rilascio di permesso di costruire convenzionato, anche in costruzioni interrate o in elevazione fuori terra; l’Amministrazione comunale a seguito delle richiamate procedure può autorizzare la realizzazione dei predetti parcheggi quali interventi edilizi privati per insediare anche una quota di parcheggi di tipo b8 su aree di proprietà, sia privata, che pubblica, in questo ultimo caso mediante le diverse forme giuridiche ammesse per l’assegnazione delle aree stesse, comunque in entrambe i casi convenzionando un uso pubblico dei parcheggi (di tipo f3) in misura almeno pari ai posti auto ricavabili in soluzione a raso sul piano di campagna. Non sono ammesse soluzioni in elevazione fuori terra nelle aree di cui alla presente zona che si attestano sui viali D’Annunzio, Milano e Torino, i Lungomari e laddove esplicitamente vietato dalle ulteriori norme del presente RUE. Nei suddetti parcheggi interrati, escluso in quelli ricadenti nelle zone turistiche Act1, Act2, Act3, Act4, Act5, Act6, Act8, di cui ai corrispondenti successivi articoli del presente RUE, sono ammissibili anche servizi all’auto complementari all’attività di parcheggio, quali: officine di riparazione e manutenzione meccaniche, gommisti, vendita di ricambi ed accessori auto, lavaggi, ecc., fino ad una quota corrispondente al 20% della Sule destinata ai parcheggi stessi (autorimesse), che, ad eccezione dei lavaggi, sono rispettivamente riconducibili, ai tipi d’uso b5 e b1; i suddetti tipo d’uso g1, limitatamente agli spazi di sosta ed f3, comprensivi dei tipi d’uso b8, b5 e b1, si attuano nel rispetto dei seguenti parametri: - UF = max. 2,5 mq./mq., di cui utilizzabile per strutture fuori terra pari alla quantità massima di 0,5 mq./mq.; omissis - per il tipo d’uso b11, con il progetto di opera pubblica inerente il parcheggio pubblico denominato p.le I° Maggio, sarà definita l’eventuale realizzazione di costruzioni di servizio fuori terra, comunque realizzabili all’interno del suddetto UF = max. 0,5 mq./mq.. Omissis modificare l’art. 3.1.4 come modificato ed integrato alla lettera F) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 3.1.4 - Requisiti tipologici dei parcheggi 1. omissis 62 di 300 2. Nei parcheggi pubblici P1 e P2, in quelli privati pertinenziali di uso comune (P3c), privati pertinenziali di uso riservato (P3r) e nelle autorimesse le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,50 x 5,00 e quelle del vano autorimessa singolo non inferiori a m. 3,20 x 5,50; inoltre quelle di un posto-autocarro non inferiori a m. 3,00 x 10,00. Omissis 5. I parcheggi privati pertinenziali di uso comune (P3c) e riservati (P3r) di cui al comma 10 del precedente art. 3.1.3, possono essere realizzati nei seguenti modi: - in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti, negli interventi di frazionamento delle U.I. o di CD qualora determinino un aumento di Carico Urbanistico e negli interventi edilizi di tipo NC, RI, AM ed RE che comporti l'integrale demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio e comunque in qualunque intervento che comporti incremento di Superficie utile lorda (Sul)Sue e/o di Superficie ricettiva (Su.R.), solo nei casi e nelle quantità massime consentiti nella tabella di cui al comma 9 del successivo art. 3.1.5; - in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio (SA.N.F.T.) e con altezza utile (v. art. 1.3.24) non superiore a m. 2,50, ad eccezione di quei parcheggi realizzabili nelle forme di cui al punto precedente, negli interventi di Ristrutturazione Urbanistica ricadenti nelle Zone Turistiche di cui al successivo Capo 4.3 e negli interventi edilizi di tipo NC, RI, AM ed RE che comporti l'integrale demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio, compresi negli Ambiti Territoriali di cui ai successivi Capi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, nei casi e nelle quantità minime prescritte nella tabella di cui al comma 9 del successivo art. 3.1.5. Le suddette autorimesse per parcheggi privati pertinenziali (P3c e P3r) possono essere realizzate in piani interrati anche fuori della sovrastante sagoma netta fuori terra (SA.N.F.T.) qualora venga dimostrata l’impossibilità di soddisfare le quantità minime prescritte nella tabella di cui al comma 9 del successivo art. 3.1.5, all’interno della suddetta sagoma. In tal caso dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel comma 68 dell’art. 3.2.3 del presente RUE ed altresì nel Regolamento del Verde (Allegato H). 6. Le autorimesse per parcheggi P3r, comunque realizzate in piani interrati anche multipiano, possono anche costituire un edificio autonomo da considerarsi pertinenza dell'edificio principale. Non è consentita la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale urbano. 7. I parcheggi privati non pertinenziali di cui al comma 11 del precedente art. 3.1.3, possono essere realizzati nei seguenti modi: - in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti o in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati, anche multipiano, entro la sagoma dell'edificio (SA.N.F.T.), negli interventi di frazionamento delle U.I. o di CD qualora determinino un aumento di Carico Urbanistico e negli interventi edilizi di tipo NC, RI, AM ed RE che comporti l'integrale demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 del precedente art.3.1.3; comunque la possibilità di realizzare i suddetti parcheggi entro la sagoma dell'edificio (SA.N.F.T.) è consentita solo dopo aver assolta la prescritta dotazione dei parcheggi P3 (c + r) di cui alla richiamata tabella; 63 di 300 - in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti o in forma di autorimesse in piani interrati o seminterrati o fuori terra, anche multipiano, negli interventi edilizi di tipo NC, RI, AM, CD ed RE che comporti l'integrale demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio, nel caso di cui alla lettera c) del comma 11 del precedente art.3.1.3. 8. Nei casi previsti dalle norme di legge vigenti devono essere garantiti i posti auto per disabili, serviti da percorsi accessibili privi di barriere architettoniche. Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) 1. In tutti gli interventi edilizi di tipo NC, RI, AM, negli interventi di Ristrutturazione urbanistica, di frazionamento delle U.I. o di CD qualora determinino un aumento di Carico Urbanistico, nonché negli interventi RE qualora comportino l'integrale demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio e comunque in qualunque intervento che comporti incremento di Superficie utile lorda (Sul)Sue e/o di Superficie ricettiva (Su.R.), devono essere realizzati parcheggi pertinenziali (P3r e/o P3c) nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dalla seguente tabella, che fa parte integrante del presente articolo. 2. La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto, secondo i casi, alle unità immobiliari, alla Superficie utile lorda (Sul)Sue o alla SF dell'intervento, calcolata senza tenere conto dei parcheggi pertinenziali stessi (eventuali autorimesse). Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita essa è definita in rapporto alla SV (Superficie di Vendita). 3 Negli interventi di tipo RE con incremento di Superficie utile lorda (Sul)Sue ed AM le quantità indicate dalla tabella si intendono riferite alla Sue aggiuntiva, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti, secondo la tabella, anche per l'ampliamento previsto; nel caso di incrementi di SulSue relativi ad una singola Unità Immobiliare destinata a residenza (tipo d’uso a1) che non eccedano mq. 17,50 di SulSue non vi è obbligo di reperire nuovi spazi a parcheggio. 4. Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui alla tabella, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso. 5. Qualora l'applicazione della tabella determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento. 6. Nel caso di intervento di frazionamento di un'unità immobiliare va assicurata la quota di parcheggi pertinenziali con riferimento a tutte le nuove unità che si realizzano. 7. Nel caso di intervento di CD di un'unità immobiliare che determini un incremento di Carico Urbanistico (ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per il nuovo uso; tale quantità non è richiesta nel caso di interventi nel centro storico. 8. Nel caso di intervento CD di una unità immobiliare che non determini un incremento di C.U. (ossia nel caso in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali pari o inferiore all'uso precedente), l'intervento è ammissibile anche 64 di 300 qualora l'unità edilizia non sia dotata di parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta. Nel caso di cambio d’uso da usi ricettivi ad usi residenziali la dotazione deve in ogni caso essere assicurata per intero. 9. Le quantità prescritte nella tabella che segue comprendono e assorbono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della L. 122/89. Tabella dotazioni parcheggi pertinenziali (P3r + P3c) in relazione agli usi - per i tipi d’uso a1: 2 posti-auto per ogni unità immobiliare e in ogni caso non meno di un posto auto ogni 50 mq. di SulSue o sua frazione superiore a mq. 17,50. Negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio) almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un parcheggio pertinenziale di uso riservato (P3r) realizzato in forma di autorimessa chiusa interrata; nel caso di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, la metà dei posti auto prescritti deve essere di uso comune (P3c), i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti. Negli interventi su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti-auto all’aperto. - per i tipi d’uso b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b10, f1, f2: 1 p.a. ogni 50 mq. di SulSue , di cui almeno la metà di tipo P3c, i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti, mentre i P3r, negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio) devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata. - per i tipi d’uso c1, c2, c3: i valori minimi sono definiti come segue: Esercizi con superficie di vendita fino a 400mq. da 400 a 800 mq. da 800 a 1500 mq oltre 1500 mq. ALIMENTARI un posto auto ogni: 30 mq.di SV 18 mq di SV 13 mq.di SV 8 mq di SV NON ALIMENTARI un posto auto ogni: 40 mq di SV 25 mq di SV 20 mq di SV 16 mq di SV Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle SV degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari ed applicando a tali somme le dotazioni richieste di cui sopra . Le dotazioni minime sopra definite possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita. Tutti i posti auto devono essere di tipo P3c, i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti. 65 di 300 Sono ammessi posti auto di tipo P3r solo in eccedenza alle quote prescritte e con le caratteristiche e tipologie di cui al comma 5 del precedente art. 3.1.4 e comunque, negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio), tali parcheggi (P3r) dovranno essere realizzati esclusivamente in forma di autorimessa chiusa e interrata. - per i tipi d’uso c4, c5, c8, c9: 1 p.a. ogni 25 mq. di SulSue. Di questi almeno la metà devono essere di tipo P3c, i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti, mentre i P3r, negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio) devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata. - per i tipi d’uso c6, c7: il numero di posti auto più elevato fra i seguenti: - 1 posto auto ogni 12 mq. di SulSue; - 1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata; - 1 p.a. ogni 100 mq. di SF. Tutti i posti auto devono essere di tipo P3c, i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti. - usi d1, d2, d5, g2, g6: 1 posto auto ogni 65 mq. di SulSue, e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF, di cui almeno la metà di tipo P3c, i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti mentre i P3r, negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio), devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata. Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri. - per i tipi d’uso e1.a, e1.b: NEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI RESIDENZIALI E TURISTICI: 1 p.a. per ogni ”alloggio”, di cui una quota pari al 90% del totale per parcheggi di tipo P3c, realizzabili anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti e la restante quota di p. a., pari al 10% del totale, per parcheggi di tipo P3r da destinare agli addetti alle attività, che negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE, nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio), devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata; la quantità complessiva corrispondente alla superficie dei predetti p.a. (P3c e P3r) dovrà comunque rispettare quella minima prescritta dall’art. 41 – sexies della L. n. 1150/1942 e s.m. e i., pari ad 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione, nei casi previsti dalla medesima legge e riferita al volume totale o lordo (Vt – vedi art. 1.3.15) della costruzione. NEGLI AMBITI URBANI DI RIQUALIFICAZIONE E NEL TERRITORIO URBANIZZABILE: Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione dell’immagine turistica: 66 di 300 1 p.a. per ogni ”alloggio” e comunque ogni 40 mq. di SulSue, di cui almeno la metà di tipo P3c, i quali possono essere realizzati anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti mentre i P3r negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio) devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata; nella quota di p.a. di tipo P3c devono essere individuati adeguati spazi destinati ai fornitori dell’attività ricettiva (per operazioni di carico e scarico merci) ed inoltre una quota pari ad almeno il 10% del totale dei predetti p.a. (P3c + P3r), compresa nella suddetta quantità di parcheggi di tipo P3r, deve essere destinata agli addetti alle attività. - per i tipi d’uso a.2, e3, e4.a: 1 p.a. ogni ”alloggio” e comunque ogni 40 mq. di SulSue, di cui una quota pari al 90% per parcheggi di tipo P3c, realizzabili anche solo in forma di spazi aperti, scoperti oppure coperti e la restante quota, pari al 10% del totale, per parcheggi di tipo P3r da destinare agli addetti alle attività, che negli interventi edilizi di costruzione e ricostruzione (NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio) devono essere realizzati in forma di autorimessa chiusa interrata. - per i tipi d’uso e2.a, e2.b: numero di p.a. ai sensi della legislazione regionale vigente in materia (Cfr. L.R. 16/2004 ed atto di G. R. n. 2150/2004 e s. m. e i., come modificato con atto di G. R. n. 803/2007). I parcheggi P3 (r + c) per questo tipo di uso, possono essere costituiti anche da soli spazi aperti, scoperti oppure coperti, ai sensi di quanto altresì previsto al primo alinea del comma 5 del precedente art. 3.1.4. - Per i tipi d’uso b8, b9, d3, d4, e4.b, f3, g1, g3, g4, g5, g7, g8, g9 e g10 non sono richieste dotazioni minime di parcheggi pertinenziali. modificare l’art. 3.1.6 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera F) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Quantità di dotazioni Omissis 2. Nei commi che seguono, le quantità minime di aree P1 e di aree U sono espresse, secondo i casi, come numero di mq. per ogni 100 mq. di SulSue o come percentuale riferita alla ST, interessate dagli interventi di NC, AM, RI, con esclusione quindi di quelle eventuali porzioni di SulSue preesistente che siano interessate solamente da interventi edilizi di tipo conservativo ad eccezione del caso di intervento di RE contestualmente a CD per trasformazione da destinazione alberghiera di unità edilizie “di carattere marginale” di cui alla lettera b), comma 8 del successivo art. 4.2.3, verso ogni altra destinazione; le quantità di aree prescritte corrispondono o sono superiori alle dotazioni prescritte ai sensi dell’art. A-24 comma 3 della L.R. n. 20/2000 sulla base dei seguenti parametri di calcolo: - 1 alloggio medio = 100 mq. di Sule; - dimensione media della famiglia = 2,16 persone; - quindi 100 mq. Sule = 2,16 abitanti teorici. 67 di 300 3. I posti auto sono determinati con una superficie pari a mq. 25,00, comprensiva dei relativi spazi di circolazione e disimpegno ad esclusivo servizio del parcheggio e nel caso in cui i posti auto siano costituiti da parcheggi prospicienti una strada pubblica, gli stessi sono determinati con una superficie pari a mq. 12,50 (“posto auto netto”). 4. Le quantità minime di aree da cedere sono fissate come segue: A1) Per i tipi d’uso residenziali e i servizi connessi (a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b10), negli interventi edilizi diretti non compresi in PUA (e non programmati nel POC): - In caso di RE contestualmente a CD per trasformazione da destinazione alberghiera di unità edilizie “di carattere marginale” di cui alla lettera b), comma 8 del successivo art. 4.2.3, verso ogni altra destinazione: - - In caso di RE, esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione, associato a CD, per trasformazione da destinazione alberghiera di unità edilizie “di carattere marginale” di cui all’art. 4.3.2.5 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, di carattere marginale (E) – comprese negli ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici di cui all’art. 4.3.1, verso ogni altra destinazione: - - P1 = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sule). In caso di RI e AM e nei frazionamenti: - - P1 = 5 mq. (ogni 100 mq. di Sule). P1 = 10 mq. (ogni 100 mq. di Sule). In caso di NC: - P1 = 15 mq. (ogni 100 mq. di Sule). A2) Per i tipi d’uso residenziali e i servizi connessi (a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b10), nell’ambito di un PUA (e salvo diverse disposizioni specifiche del POC): - P1 = 20 mq (ogni 100 mq. di Sule); - U = 80 mq. (ogni 100 mq. di Sule). La cui suddivisione potrà essere definita nel POC. B) Per i tipi d’uso ricreativi, direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (usi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, e1.a, e1.b, e2.a, e2.b, e3, e4.a,) compresi o non compresi in un PUA (e salvo diverse disposizioni specifiche del POC): - P1 = 40 mq. (ogni 100 mq. di Sule); - U 60 mq. (ogni 100 mq. di Sule). = Fermo restando quanto già disposto al precedente comma 2 per l’intervento di ampliamento (AM), Pper i soli esercizi alberghieri esistenti ed insediati nelle zone Act di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), del comma 1 del successivo art. 4.3.1, nel caso di interventi di ampliamento (AM) e di demolizione totale e ricostruzione (RI) che prevedano anche un incremento di Sule compreso entro il 20% della Sule preesistente od il valore dell’indice IF pari di 5 mc./mq. qualora sia raggiunto in applicazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 6 del successivo art. 4.3.4, nel solo caso di riconferma degli usi e1.a ed e1.b, lea dotazionie dei P1 e di aree U, richiestea nellea quantità di cui soprapercentuale del 40 % della Sue, èsono riferitea esclusivamente alla sola Sue in ampliamento o (in incrementoaggiuntiva) rispetto a quella preesistente. 68 di 300 Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 35 del 27/04/1990, per gli usi insediati in strutture aventi rilevanza sovracomunale destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero a forte concorso di pubblico, le quantità di cui sopra devono essere raddoppiate, con la possibilità di una diversa suddivisione fra i due parametri. C1) Per i tipi d’uso di tipo produttivo (usi d1, d2, d5, g2) negli interventi edilizi diretti non compresi in PUA e non programmati nel POC: - P1 = 10 mq (ogni 100 mq. di Sule). C2) Per i tipi d’uso di tipo produttivo soggetti a PUA (usi d1, d2, d5, g2) e salvo diverse disposizioni specifiche del POC: - P (P1+P2) = 5 mq. (ogni 100 mq. di ST); - U = 10 mq. (ogni 100 mq. di ST da destinare a verde pubblico). D) Per i tipi d’uso b8, b9, d3, d4, e4.b non è richiesta cessione di aree; inoltre non è richiesta cessione di aree per le funzioni f) e g), ad eccezione rispettivamente dei tipi d’uso f1 relativamente ai servizi scolastici dell’obbligo e servizi prescolastici, quando gestiti da soggetti privati anche attraverso cambio d’uso di edifici esistenti e g2, in quanto trattasi esse stesse di dotazioni territoriali. In tal caso la cessione è pari a: - P1 = 40 mq. (ogni 100 mq. di Sule); - U = 60 mq. (ogni 100 mq. di Sule). 5. Negli interventi di cambio d’uso CD è richiesta la realizzazione e cessione delle dotazioni nella misura prevista per il nuovo uso ai sensi del comma precedente nei casi indicati con le lettere A2), B) e C2). Se per l’uso precedente era già stata realizzata e ceduta una quota di aree per standard in sede di primo insediamento, al momento del cambio d’uso la quantità di dotazioni da realizzare è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e quanto prescritto in relazione al nuovo uso; in ogni caso le aree in precedenza destinate a spazi e ad attrezzature pubbliche conservano tale regime. Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di rifornimento marini ed impianti di distribuzione ad uso privato Omissis 3. Impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione B) Impianti preesistenti Omissis Inoltre sui suddetti impianti sono ammessi, quando gli stessi corrispondono a quelli distintamente individuati nella tavola 1 del RUE, come descritto al precedente comma 1, tutti gli interventi di adeguamento alle presenti norme, mentre nel caso di quelli non distintamente individuati nella tavola 1 del RUE, a prescindere dalle specifiche norme dell’ambito o della zona in cui gli stessi ricadono, esclusivamente i seguenti tipi di intervento edilizio: MO, MS, RE parziale, ed AM che qualora preveda incremento della superficie utile lorda (Sul)edificabile (Sue), escludendo comunque dal calcolo dalla stessa le pensiline, ai sensi della delibera di C.R. n. 355/2002 e s. m. e gli eventuali esistenti manufatti all’aperto funzionali al servizio di autolavaggio, tale incremento è ammesso limitatamente a quello corrispondente alla SulSue di 69 di 300 servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità, nel caso tali servizi siano mancanti od insufficienti. Omissis E) Parametri edilizi e modalità di intervento - Negli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione, preesistenti, che non presentano le condizioni di incompatibilità di cui al punto 3, delle norme di indirizzo programmatico contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 355 dell’8/05/2002 come modificata dalla Delibera A. L. n. 208 del 05/02/2009, distintamente individuati nella tavola 1 del RUE, come descritto al precedente comma 1, ed in quelli di nuova realizzazione sono ammessi i seguenti tipi di intervento: MO, MS, RE, RI, AM, NC; - I suddetti interventi sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri: - UF = max 0, 06 mq./mq. per impianti con superficie fondiaria sino a mq. 2.500 (con esclusione delle pensiline, ai sensi della delibera di C.R. n. 355/2002 e s. m. e dei manufatti all’aperto funzionali al servizio di autolavaggio); - UF = max 0,05 mq./mq. per impianti con superfici fondiarie superiori a mq. 2.500 (con esclusione delle pensiline, ai sensi della delibera di C.R. n. 355/2002 e s. m. e dei manufatti all’aperto funzionali al servizio di autolavaggio); - omissis 70 di 300 TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POC CAPO 4.1 – CENTRO STORICO Art. 4.1.1 – Disposizioni generali Omissis 2. Nell’ambito del centro storico: a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici; d) è consentito il recupero a fini abitativi dei vani sottotetti ai sensi della L.R. n. 11/1998, esclusivamente nelle unità edilizie nelle quali è ammesso l’intervento di tipo RE e solo negli edifici destinati in prevalenza a residenza (unità edilizie con almeno il 65% della SulSue a funzione a1), esistenti alla data del 23/04/1998 (data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 6/04/1998 – recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e nel rispetto dei seguenti parametri: - altezza utile media (vedi art.1.3.24) di m. 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione e di m. 2,20 esclusivamente per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto con altezza superiore a m. 1,80 per la superficie relativa; - rapporto illuminante, se in falda, quando consentito e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10 del precedente art. 2.16, pari o superiore a 1/16 della superficie di pavimento; - il mantenimento delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde; - la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, in luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione delle stesse; - reperimento degli spazi di parcheggio pertinenziali come negli interventi edilizi di cui al comma1 del precedente art. 3.1.5, per il tipo d’uso a1 di cui al comma 9 del medesimo articolo; il suddetto intervento per il recupero a fini abitativi dei vani sottotetti, al solo fine del rispetto del parametro della SulSue preesistente non determina aumento della SulSue stessa. 3. Omissis 71 di 300 modificare l’art. 4.1.2 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera G) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda le osservazioni del punto 1) Art. 4.1.2 – Unità di intervento e modalità di attuazione 1. Nella Tav. 3 del RUE il Centro storico è suddiviso in isolati (corrispondenti a 12 Schede) in cui le singole unità edilizie ivi situate, comprensive del verde privato, di norma, costituiscono le unità minime di intervento. In tutti i casi in cui siano previsti interventi di nuova edificazione, di demolizione e di ricostruzione, di ristrutturazione comportante l’integrale demolizione e ricostruzione, o comunque interventi di modifica o risistemazione di spazi scoperti che interessano più proprietà, ed ancora nei casi in cui siano previste anche opere pubbliche o comunque opere di interesse del Comune e/o prescritta la cessione di specifiche aree al Comune stesso, ovvero nei casi in cui la disciplina particolareggiata lo prescriva, tali interventi, sono attuabili esclusivamente tramite un progetto unitario convenzionato, di cui all’art. 6.2.6, esteso all’intera unità minima di intervento; per individuare tutti i suddetti casi e le relative unità minime di intervento, è necessario effettuare una lettura combinata delle planimetrie di progetto di cui alle Schede indicate nella Tav. 3 del presente RUE e di quelle di cui agli elaborati cartografici del pre-vigente P.R.U. come descritte al comma 4 del precedente art. 4.1.1 e, qualora necessiti, anche dei vari provvedimenti comunali, assunti nel tempo, relativi allo sdoppiamento delle unità minime di intervento (A.I.C.U.). 2. Viceversa gli interventi di manutenzione (MO ed MS), di ristrutturazione edilizia (RE) non comportante l’integrale demolizione e ricostruzione, di installazione di elementi di arredo di servizio (AR),e quelli di restauro e di risanamento conservativo (RRC) e di cambio d’uso (CD) ammesso nei casi di cui al successivo comma 2bis, sempre che non sia prescritta la cessione di specifiche aree al Comune, possono essere attuati con titolo abilitativo (permesso di costruire o SCIA) laddove richiesto, o ad avvenuta efficacia di SCIA, o previa comunicazione al Comune di inizio dei lavori, riguardante anche singole unità immobiliari. La medesima procedura attuativa si applica anche per interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Manutenzione Straordinaria (MS), ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 1.1.7, esclusivamente nel caso del mantenimento delle destinazioni d’uso in atto, su singole unità immobiliari che, ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.6.1, sono definite in contrasto con le destinazioni d'uso di cui al successivo art. 4.1.3. 2bis. IlL’intervento di cambio d’uso (CD), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 4.1.3, è ammesso: - nelle unità minime d’intervento prospicienti i “Fronti Commerciali” di cui al comma 8ter del successivo art. 4.1.4; - nei casi previsti dagli elaborati grafici di cui al comma 4 del precedente art. 4.1.1; - in tutti gli altri casi specificatamente previsti dalle norme del presente Capo 4.1 ed inoltre dalle norme di cui all’art. 2.17 relative alla specifica disciplina dei tipi d'intervento edilizio effettuabili sugli immobili di interesse storico architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale i stessi immobili, richiamate al comma 4 del precedente art. 4.1.1. In attuazione delle disposizioni del comma 4, secondo periodo, dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, con il presente RUE e quando specificatamente non vietato dallo stesso, nel centro storico, si dispone che l’intervento di ristrutturazione edilizia (RE) 72 di 300 attuato mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato con modifica della sagoma (sagoma netta f.t. – Vedi art. 1.3.14), è consentito nelle aree su cui insistono i seguenti immobili: a) b) nel caso di immobili tutelati ai sensi dei successivi art. 2.14 e 2.15, solo qualora fra i tipi d’intervento edilizio, previsti per i medesimi immobili dalle categorie di tutela di cui all’art. 2.17, siano espressamente ammessi uno o più dei seguenti interventi edilizi: - intervento di tipo RE mediante demolizione integrale del fabbricato preesistente e successiva ricostruzione fedele delle sole facciate fronte strada; - intervento di tipo RI, ma limitatamente al caso di demolizione totale di un edificio esistente e successiva ricostruzione di uno nuovo senza aumento del volume esistente (Vedi art. 1.5.14); nel caso degli altri immobili individuati nella Tav. 3 del presente RUE con la sigla NC (NUOVI EDIFICI: NUOVE COSTRUZIONI E/O DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI), solo qualora si tratti di un intervento riconducibile a quello di tipo RI e limitatamente al caso di demolizione totale di un edificio esistente e successiva ricostruzione di uno nuovo senza aumento del volume esistente (Vedi art. 1.5.14). 3. Omissis modificare l’art. 4.1.3 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere G, S ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 4.1.3 – Destinazioni d’uso 1. Nel centro storico di cui al precedente l’art. 4.1.1, nel rispetto della disposizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b9, d2 limitatamente a magazzini e depositi a servizio delle attività di cui ai tipi d’uso b5 e b7, f1, f2, f3, g1, g3; relativamente al tipo d’uso a1, sono soggetti, secondo i casi, al rispetto delle disposizione di cui al comma 4 del precedente art. 1.6.1, gli alloggi di nuova realizzazione, anche in unità edilizie preesistenti, mediante i tipi di intervento edilizio di cui al precedente Capo 1.5 ed ammessi dalle norme del presente Capo 4.1 e compreso altresì il caso di incremento del loro numero derivante dal frazionamento delle relative unità immobiliari; conseguentemente le suddette richiamate disposizioni devono essere rispettate, oltre che nei casi suddetti, negli interventi edilizi di tipo RRC ed RE, che prevedano modifiche del numero delle unità immobiliari residenziali ed ancora di tipo RE consistente nella demolizione totale e successiva fedele ricostruzione, ed inoltre di tipo RI, AM e CD; dall’applicazione delle suddette richiamate disposizioni sono fatti salvi gli alloggi preesistenti regolarmente autorizzati con precedenti titoli abilitativi quando gli stessi siano interessati da interventi edilizi che prevedano anche modifiche della loro rispettiva Sule, ma che non aumentino sia il numero complessivo degli alloggi stessi, sia la loro Sule complessiva; altresì le medesime disposizioni non si applicano agli 73 di 300 alloggi oggetto di interventi che riguardano specifiche previsioni tipologiche se ed in quanto previste nella Tav. 3 del “centro storico” ed a quelle riferite all’edilizia residenziale convenzionata e/o pubblica; negli interventi di tipo RE di recupero a fini abitativi dei sottotetti preesistenti ai sensi della L.R. n. 11/1998 consentiti dal precedente art. 4.1.1, comma 2, lett. d), nel solo caso in cui comportino la realizzazione di un nuovo alloggio e non già l’ampliamento di alloggi esistenti, la superficie utile lorda (Sul) minima dello stesso deve essere pari a mq. 45,0070,00. Relativamente agli edifici tutelati di cui al comma 1 del precedente art. 2.14, il tipo d’uso b7 non è ammesso nelle sole ”ville o villini di particolare pregio. Il tipo d’uso c1, oltre ove sia già legittimamente in essere alla data del 20/02/2008, è considerato compatibile nelle unità edilizie di cui ai casi elencati al successivo comma 2bis; ai sensi ed alle condizioni di cui al precedente art. 1.1.11ter e nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 2ter, per Il tipo d’uso c1, secondo i casi, è ammesso l’incremento della superficie di vendita esistente od il nuovo insediamento a seguito della concentrazione o accorpamento di almeno quattro esercizi di vicinato (tipo d’uso b1). Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme (20/02/2008), oppure nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC: - c1 e, c4, per quest’ultimo con esclusione delle sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private; - , c6, c8; - d2 esclusivamente quando riferito a magazzini e depositi compatibili con l’ambiente urbano; - e1.a, g6. 2. Negli elaborati grafici (n. 12 Schede)ella Tav. 3 del presente RUE di cui al comma 4 del precedente art. 4.1.1, sono di norma indicati, secondo i casi, gli usi ammessi (esistenti e/o di progetto) nelle singole unità edilizie e sono altresì espressamente individuati gli spazi destinati alla mobilità (g1) e gli spazi e le unità edilizie destinate specificamente ad attrezzature e spazi collettivi (f1, f2 ed f3); qualora dai suddetti elaborati grafici non sia possibile accertare gli usi esistenti, per tale accertamento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 1.6.2. 2bis. Le funzioni commerciali, terziarie e di servizio, fermo restando le funzioni relative alle attività in atto e quanto disposto ai precedenti commi per i tipi d’uso ivi richiamati, possono essere mantenute od insediate ex novo nelle unità minime d’intervento prospicienti i “Fronti Commerciali” di cui al comma 8ter del successivo art. 4.1.4 ed in quelle unità relative a tutti gli altri casi distintamente previsti dal presente comma, dagli elaborati grafici (n. 12 Schede) di cui al precedente comma 2 e dalle ulteriori norme del RUE. Pertanto nelle medesime suddette unità minime d’intervento, oltre a mantenere gli usi preesistenti, nel rispetto comunque delle disposizioni richiamate al successivo comma 2ter e del citato comma 8ter dell’art. 4.1.4, mediante i necessari interventi edilizi e previo idoneo titolo edilizio abilitativo laddove richiesto, o ad avvenuta efficacia della di DIA/SCIA, è ammesso: - insediare, esclusivamente al piano terra, gli usi b1, b2, b3, b5, b7 alle condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 2ter, e d2 limitatamente a magazzini e depositi a servizio dei tipi d’uso b5 e b7, ed inoltre, insediare l’uso b7 alle 74 di 300 condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 2ter e l’uso b3, ma in questo ultimo caso anche agli altri piani; - estendere gli usi b1, b2, b3, b5, insediati o insediabili, nelle suddette unità minime d’intervento in oggetto, anche al piano terra di un’eventuale unità immobiliare adiacente le medesime unità minime d’intervento; - insediare l’uso c1, mediante intervento diretto, esclusivamente nel caso indicato al precedente comma 1, di concentrazione o accorpamento di almeno quattro esercizi di vicinato (tipo d’uso b1), alle condizioni e nei limiti di cui al precedente art. 1.1.11ter e di cui al comma 2ter del presente articolo; - insediare, esclusivamente previo inserimento nelle previsioni di un POC, gli usi c1, quali ulteriori casi diversi da quelli indicati al precedente alinea, e c4, in quest’ultimo caso con esclusione delle sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private. 2ter. L’insediamento degli usi di cui ai precedenti commi anche mediante l’intervento di cambio d’uso (CD) di cui al comma 2bis del precedente art. 4.1.2, comunque é ammesso nel rispetto delle eventuali ulteriori condizioni indicate nelle norme del presente Capo 4.1 e, qualora riguardi edifici individuati e tutelati ai sensi dei precedenti artt. 2.14 e 2.15, inoltre nel rispetto delle disposizioni previste nei tipi di intervento di cui al Capo 1.5, come consentite dalle diverse categorie di tutela di cui al precedente art. 2.17 ed in conformità alle norme di cui al comma 2 del precedente art. 2.16, in materia di conservazione o modifica delle destinazioni d’uso. Negli edifici tutelati di cui al comma 1 del precedente art. 2.14, l’gli usio b7 e c1 non èsono ammessio nelle sole ”ville o villini” di particolare pregio. modificare l’art. 4.1.4 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera G) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda le osservazioni del punto 1) Art. 4.1.4 – Specifiche disposizioni morfologiche, ulteriori norme relative ai parcheggi e definizioni degli elementi di interesse urbanistico per il centro storico 1. Nel Ccentro storico assume specifica rilevanza ai fini della conservazione e della percezione delle valenze storico-testimonaiali degli insediamenti, il controllo qualitativo degli interventi relativi all’arredo urbano (insegne, bacheche, spazi espositivi di pubblicità, edicole e chioschi, tende e tendoni, segnaletica stradale pubblica e privata, indicazioni toponomastiche, targhe di uffici, vetrine, ecc.) e alla sistemazione degli spazi collettivi. I Regolamenti per l’arredo urbano, le insegne e le occupazioni di suolo pubblico previgenti e allegati al presente RUE (Allegati E, F e H) possono contenere specifiche disposizioni riferite al Centro storico. In via transitoria, in attesa di integrazioni e modifiche di tali Regolamenti, si formulano gli indirizzi di cui ai commi seguenti ai quali attenersi negli interventi diretti e nella revisione dei regolamenti stessi. Inoltre nei medesimi commi seguenti si formulano norme specifiche per i parcheggi e definizioni relative ad attrezzature di uso pubblico e/o privato ed elementi di interesse urbanistico per il centro storico. Omissis 5. Spazi pubblici 75 di 300 Definizione. Per “Spazi pubblici” si intendono gli spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi di cui alla lett. g), comma 2 del precedente art. 3.1.2. Gli “Spazi pubblici” sono individuati negli elaborati cartografici del pre-vigente P.R.U. e nella Tav. 3 del RUE, secondo i casi, con apposita grafia o campitura colorata e in legenda, associata alla rispettiva denominazione “Viabilità pedonale” (la quale comprende anche le piazze, cortili, androni, scale esterne pubbliche) e “Strada pedonalizzata”; tali spazi corrispondono alle aree destinate a sede stradale di cui al comma 1bis del precedente art. 3.3.2, ricadenti nel centro storico, alle quali oltre le disposizioni di cui al richiamato art. 3.3.2, si applicano le ulteriori del presente comma. L’utilizzazione degli spazi pubblici per tavolini, bar, ristoranti, ecc. deve avvenire attrezzando opportunamente l’area interessata e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale su dettagliato progetto. Negli interventi di sostituzione le pavimentazioni degli spazi comuni collettivi (piazze, cortili, androni, scale esterne pubbliche e private, percorsi pedonali, ecc.) dovranno essere realizzate utilizzando uno dei seguenti materiali, da concordarsi con gli Uffici comunali preposti: blocchetti di basalto, trachite o porfido, selciato Adriatico, sasso Marecchiese e acciottolato di fiume, laterizio o pietra artificiale. E’ da escludere in generale per tali tipi di interventi l’uso di pavimentazione di asfalto, palladiana in marmo, lastre di porfido, marmo lucidato o ceramica, gres, ecc. I progetti di intervento dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi comuni sia come disegno che come materiali. E’ prescritta inoltre, ai fini ambientali, la conservazione degli elementi architettonici isolati quali: fontane, esedre, muri, parapetti, scenari (costruiti o dipinti), lapidi, edicole ed immagini sacre, numeri civici, scritte di interesse testimoniale, ecc., nonché la conservazione degli eventuali orti e dei giardini, pubblici, esistenti nei quali è vietata la costruzione di serre, tettoie e altri manufatti precari. 6. Spazi inedificati privati: verde privato Definizione. Per “Spazi inedificati privati”, si intendono Lle aree scoperte a verde privato di pertinenza degli edifici, individuate negli elaborati cartografici del previgente P.R.U. e nella Tav. 3 del RUE, secondo i casi, con apposita grafia o campitura colorata e in legenda associata alla denominazione verde privato, che devono essere sistemate per almeno la metà della superficie a prato, con arbusti ed essenze arboree compatibili con la forma e dimensione dell’area, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Verde (Allegato H); in tali aree è ammesso insediare, solo in soluzione interrata, anche parcheggi privati di tipo P3, nei casi previsti e nelle quantità ammesse, al successivo comma 8bis. 6bis. Attrezzature per il Verde e per il Gioco dell’infanzia (Vg) Definizione. Per “Attrezzature per il Verde e per il Gioco dell’infanzia”, come individuate negli elaborati cartografici del pre-vigente P.R.U. e nella Tav. 3 del RUE, secondo i casi, con apposita grafia o campitura colorata, associata alla simbologia Vg, si intendono le aree destinate a uso pubblico con sistemazione a verde o lastricata, utilizzate per l’insediamento di attrezzature per lo svago e per il gioco dell’infanzia ed altresì, solo in soluzione interrata, anche per parcheggi privati di tipo P3, nei casi previsti e nelle quantità ammesse, al successivo comma 8bis. Tali aree qualora acquisite al patrimonio pubblico costituiscono gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero di cui alla lett. f), comma 2 del precedente art. 3.1.2. 76 di 300 6ter. Parcheggi pubblici (P) Definizione. Per “Parcheggio pubblico”, come individuato negli elaborati cartografici del pre-vigente P.R.U. e nella Tav. 3 del RUE, secondo i casi, con apposita grafia o campitura colorata associata alla simbologia P, si intende l’area sulla quale esistano parcheggi pubblici di cui al precedente art. 3.1.3, commi da 2 a 6, o siano da realizzare parcheggi pubblici di tipo P2, mediante l’insediamento del tipo d’uso f3 ed altresì, solo in soluzione interrata, anche parcheggi privati di tipo P3, nei casi previsti e nelle quantità ammesse, al successivo comma 8bis. Tali aree qualora acquisite al patrimonio pubblico costituiscono i parcheggi pubblici, sia al diretto servizio dell'insediamento di cui alla lett. f), comma 1 del precedente art. 3.1.1, sia di cui alla lett. h), comma 2 del precedente art. 3.1.2. 6quater. Parcheggio privato ad uso pubblico (PU) Per “Parcheggio privato ad uso pubblico”, come individuato negli elaborati cartografici del pre-vigente P.R.U. e nella Tav. 3 del RUE, secondo i casi, con apposita grafia o campitura colorata, associata alla simbologia PU, si intende l’area sulla quale realizzare un parcheggio privato ad uso pubblico ed altresì, solo in soluzionein soluzione a raso, parcheggi di tipo P1 e solo in soluzione interrata, parcheggi privati di tipo P3, nei casi previsti e nelle quantità ammesse, al successivo comma 8bis. 7. Omissis 8. Nuove costruzioni e ricostruzioni. Le coperture devono essere a due o quattro falde inclinate congiungentisi in colmo, con tutti gli aggetti inclinati verso l’esterno dell’edificio e con manto di copertura in cotto; la pendenza delle falde deve essere compresa fra il 30% e il 40%. Le suddette coperture con la funzione di “sottotetto” avente le caratteristiche e le altezze così come definite al punto 8 dell’art. 1.2.17 sono ammesse anche quando non direttamente previste nelle Schede di cui all’art. 4.1.1 punto 4. Sono vietate le coperture a mansarda o a terrazza, ad eccezione dei casi in cui le stesse siano previste dalle tipologie e schemi edilizi contenuti nelle Schede di cui al comma 4 del precedente art. 4.1.1. E’ consentita la realizzazione di terrazzini incassati nella falda per una dimensione, qualora non direttamente prevista nelle Schede di cui al su richiamato art. 4.1.1, non superiore al 20% della superficie coperta dell’edificio, e comunque non sulle falde rivolte verso fronti stradali o spazi pubblici. Per aerare i locali interrati sono ammesse aperture a “bocca di lupo” della misura massima di m. 0,7 x1,7 e interasse non inferiore a m. 3,5; tali aperture non sono ammesse lungo Corso F.lli Cervi. E’ ammessa la realizzazione di balconi a sbalzo solo sulle facciate non prospicienti le pubbliche vie e gli spazi pubblici. 8bis. Parcheggi di tipo P3 e P1 Quando in una unità minima di intervento siano da realizzare le quote di parcheggio di tipo P3 richieste dalle disposizioni di cui al precedente art. 3.1.5, fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.2.3 e le ulteriori di cui al presente Capo 4.1 e la disciplina degli interventi edilizi lo consenta, tali quote sono sempre insediabili all’interno di piani interrati entro la sagoma dell'edificio (SA.N.F.T.) o anche esternamente alla stessa, qualora venga dimostrata l’impossibilità di soddisfare le quantità minime prescritte nella tabella di cui al comma 77 di 300 9 del suddetto art. 3.1.5, all’interno della suddetta sagoma. Ai locali di tali piani interrati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 1.3.23. Qualora in una unità minima di intervento siano da realizzare le quote di parcheggio di tipo P3 e P1 richieste dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 3.1.5 e 3.1.6 e le stesse non possano essere raggiunte nell’edificio oggetto d’interevento, qualora la disciplina degli interventi edilizi lo consenta e, secondo i casi, previa autorizzazione comunale e mediante le diverse forme giuridiche ammesse per l’assegnazione delle aree pubbliche, in via suppletiva è ammesso insediare le suddette richieste quote di parcheggio nelle aree individuate negli elaborati cartografici del pre-vigente P.R.U. e nella Tav. 3 del RUE, secondo i casi, con apposita grafia o colore, definite ai precedenti commi 6, 6bis, 6ter e 6quater, nei limiti e forme di seguito stabiliti: - aree a Verde privato (definite anche Spazi inedificati privati), aree per Attrezzature per il Verde e per il Gioco dell’infanzia ed aree per Parcheggio pubblico (P), nelle quali è ammesso insediare, solo in soluzione interrata, esclusivamente i parcheggi di tipo P3; - aree per Parcheggio privato ad uso pubblico (PU), nelle quali è ammesso insediare i parcheggi di tipo P3 solo in soluzione interrata e P1 solo in soluzione a raso; comunque, quanto sopra, è ammesso nel rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 6 del precedente art. 3.2.3 del presente RUE unitamente a quelle del Regolamento del Verde (Allegato H) e delle modalità previste al precedente art. 3.1.3 per l’asservimento all’unità edilizia delle suddette superfici di parcheggio; inoltre nel caso delle aree a parcheggio di tipo P e PU, fermo restando, se ed in quanto dovuto, l’obbligo del loro utilizzo per l’uso pubblico di parcheggi in misura almeno pari ai posti auto ricavabili in soluzione a raso sul piano di campagna, sono da rispettare le modalità previste al precedente art. 3.1.7 per la cessione al Comune delle corrispondenti superfici di parcheggio P1. Per aerare i locali interrati di cui ai due precedenti capoversi sono ammesse aperture a “bocca di lupo” della misura massima di m. 0,70 x 1,70 e interasse non inferiore a m. 3,50 (e comunque nella quantità di superficie minima eventualmente richiesta da norme sulla prevenzione incendi); tali aperture non sono ammesse lungo Corso F.lli Cervi. Omissis 78 di 300 CAPO 4.2 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI Art. 4.2.1 – Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali Omissis 7. Le unità fondiarie e/o edilizie di cui al precedente comma 4, lettera a) si attuano sulla base delle disposizioni del POC; sino al loro inserimento nel POC, sono comunque ammessi gli interventi, sugli edifici ivi esistenti, di cui all’art. 4.2.3, comma 9, senza aumento della SulSue e nel rispetto dei tipi d’uso consentiti ai sensi del successivo art. 4.2.2 comma 7. 8. Le unità fondiarie di cui al precedente comma 4, lettera b) si attuano sulla base delle disposizioni del POC; sino al loro inserimento nel POC, sulle medesime unità fondiarie e sugli edifici, nel caso di loro presenza sulle stesse, sono comunque ammessi gli interventi di cui all’art. 4.2.3, comma 10, senza aumento della SulSue e nel rispetto dei tipi d’uso consentiti ai sensi del successivo art. 4.2.2, comma 7. Omissis modificare l’art. 4.2.2 come modificato ed integrato alla lettera S) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 4.2.2 – Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 1. Nelle zone di cui all’art. 4.2.1 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b9, f1, f2, f3, g1, g3, g5; relativamente al tipo d’uso a1, sono soggetti, secondo i casi, al rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 1.6.1, gli alloggi di nuova realizzazione, anche in unità edilizie preesistenti, mediante i tipi di intervento edilizio di cui al precedente Capo 1.5, compreso altresì il caso di incremento del loro numero derivante dal frazionamento delle relative unità immobiliari; conseguentemente le suddette richiamate disposizioni devono essere rispettate, oltre che nei casi suddetti, negli interventi edilizi di tipo RRC ed RE, che prevedano modifiche del numero delle unità immobiliari residenziali ed ancora di tipo RE consistente nella demolizione totale e successiva fedele ricostruzione, ed inoltre di tipo RI, AM, NC, CD, RU ed altresì negli interventi edilizi di tipo RE ed RI contestualmente a CD nel caso di modifica della destinazione alberghiera delle Unità edilizie considerate “di carattere marginale” ed inoltre nell’eventualità di varianti, così come ammesse dai successivi articoli, a Piani Urbanistici Attuativi vigenti (PRU, PP o PUA); dall’applicazione delle medesime suddette disposizioni sono fatti salvi gli alloggi preesistenti regolarmente autorizzati con precedenti titoli abilitativi quando gli stessi siano interessati da interventi edilizi che prevedano anche modifiche della loro rispettiva Sule, ma che non aumentino sia il numero complessivo degli alloggi stessi, sia la loro Sule complessiva; altresì le stesse disposizioni non si applicano agli alloggi oggetto di interventi che riguardano, sia l’edilizia residenziale convenzionata e/o pubblica, sia l’attuazione di previsioni contenute in Piani Urbanistici Attuativi 79 di 300 vigenti (PRU, PP o PUA), qualora gli stessi non siano stati oggetto delle sopraindicate varianti, fino alla data di scadenza dei medesimi; negli interventi di tipo RE di recupero a fini abitativi dei sottotetti preesistenti ai sensi della L.R. n. 11/1998 ammessi dal successivo art. 4.2.3, commi 1 e 13, nel solo caso in cui comportino la realizzazione di un nuovo alloggio e non già l’ampliamento di alloggi esistenti, la superficie utile lorda (Sul) minima dello stesso deve essere pari a mq. 45,0070,00. Relativamente agli edifici tutelati di cui al comma 9, il tipo d’uso g5 non è mai ammesso, mentre il tipo d’uso b7 non è ammesso nelle sole ”ville o villini di particolare pregio”. Sono considerati inoltre compatibili, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presentei RUEnorme (20/02/2008), nelle unità edilizie facenti parte dei fronti commerciali di cui all’art. 4.2.1 comma 3 lettera a), o nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC, i seguenti ulteriori tipi d’uso: c4, c6, c9, e1.a, e1.b, e3 oltrein aggiunta ai sopraelencati usi compatibili sono considerati compatibili: • il tipoi d’uso c1, oltre ove sia già legittimamente in essere alla data di adozione del presente RUE (20/02/2008), anche nei casi di nuovo insediamento derivante dalla concentrazione o accorpamento di almeno quattro esercizi di vicinato (tipo d’uso b1) come ammesso dal precedente art. 1.1.11ter, alle condizioni e limiti contenuti nello stesso articolo;e • il tipo d’uso c2 solo nelle Unità Edilizie ove sia già legittimamente in essere alla data di adozione delle presentei RUEnorme (20/02/2008) e corrispondenti alle aree “commerciali”, valutate idonee con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000.; pPer i medesimi tipi d’uso c1 e c2, con il presente RUE non è ammessa la riduzione della propria capacità insediativa preesistente; invece, è ammesso, oltre al loro mantenimento, l’ampliamento della predetta capacità insediativa alle condizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo e nel rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni territoriali prescritti dal presente RUE ed in particolare per il tipo d’uso c1, alle condizioni e limiti di cui al richiamato art. 1.1.11ter., ed altresìInoltre per gli stessi tipi d’uso c1 e c2, nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC è ammessa la riduzione della propria capacità insediativa preesistente od il nuovo insediamento, che per quest’ultimo, per quanto riguarda il tipo d’uso c1, si riferisce ad ulteriori casi diversi da quelli indicati al su citato art. 1.1.11ter, comunque se ed in quanto consentito dalle norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni e da quelle di cui all’art. 8. bis, comma 6, del PTCP previgente in merito alla rilocalizzazione ed art. 8.2 del PTCP vigente, così come richiamate al comma 5 dell’art. 4.2.1. Negli edifici tutelati di cui al successivo comma 9, per il suddetto preesistente tipo d’uso c1, è ammesso l’ampliamento della Superficie utile lorda (Sul)e esistente esclusivamente alle condizioni contenute nel medesimo comma 9, invece i tipi d’uso c2 e c9 non sono mai ammessi. Sono considerati infine compatibili, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, e fino ad un 80 di 300 eventuale cambio d’uso verso uno dei precedenti tipi d’uso, i seguenti ulteriori tipi d’uso: b6, c8, d2, g2 (tutti non ammessi negli edifici tutelati di cui al comma 9). 2. Nelle zone di cui all’art. 4.2.1, comma 1 lettera f) sono ammessi gli usi previsti in ciascuna scheda del successivo art. 4.2.4. 3. Nelle zone di cui all’art. 4.2.1, per le unità immobiliari poste al piano terra e che si affacciano direttamente sulla viabilità pubblica, all’interno delle unità edilizie prospicienti i “fronti commerciali” di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo, è prevista in generale la possibilità di mantenimento degli usi in atto; in caso di cambio d’uso (CD) con o senza opere, sono ammessi, con intervento edilizio diretto, i tipi d’uso indicati, come “previsti” al precedente comma 1, con le limitazioni ivi previste e con esclusione dell’uso residenziale (a1, a2). L’uso residenziale è ammesso limitatamente alle superfici aventi tale destinazione al momento dell’entrata in vigore del RUE. 4. Nelle zone di cui all’art. 4.2.1, per le unità edilizie individuate ai sensi del comma 3, lettera b1) dello stesso articolo, è prevista in generale la possibilità di mantenimento degli usi in atto. In caso di modifica degli usi preesistenti, con esclusione comunque degli usi residenziali (a1 e a2), per intervento edilizio diretto, sono ammessi esclusivamente cambi d’uso (CD) con o senza opere nell’ambito del medesimo raggruppamento dei tipi d’uso in cui ricadono gli usi preesistenti, come classificati al precedente Capo 1.6 e nei limiti di quelli indicati, come “previsti” al precedente comma 1, nelle rispettive Zone. L’uso residenziale è ammesso limitatamente alle superfici aventi tale destinazione al momento dell’entrata in vigore del RUE. Eventuali ulteriori cambi d’uso ed interventi che incrementino la quota di Sule a destinazione residenziale possono essere previsti esclusivamente nel POC sulla base, secondo i casi, di un PUA, o di un progetto unitario convenzionato di cui all’art. 6.2.6 o di un permesso di costruire associato ad apposita convenzione che disciplini le condizioni, per effettuare l’intervento edilizio, eventualmente previste dal PSC e/o dal POC (cessione di aree, realizzazione di opere, ecc.). 5. Nelle zone di cui all’art. 4.2.1 per le unità edilizie individuate ai sensi del comma 3, lettera b1.1) dello stesso articolo, è prevista in generale la possibilità di mantenimento degli usi in atto; in caso di cambio d’uso, sono ammessi, per intervento edilizio diretto, i tipi d’uso indicati, come “previsti” al precedente comma 1, con le limitazioni ivi previste, e con esclusione dell’uso residenziale (a1, a2). L’uso residenziale è ammesso limitatamente alle superfici aventi tale destinazione al momento dell’entrata in vigore del RUE. Eventuali ulteriori cambi d’uso ed interventi che incrementino la quota di superficie utile lorda (Sul) a destinazione residenziale possono essere previsti esclusivamente nel POC sulla base, secondo i casi, di un PUA, o di un progetto unitario convenzionato di cui all’art. 6.2.6 o di un permesso di costruire associato ad apposita convenzione che disciplini le condizioni, per effettuare l’intervento edilizio, eventualmente previste dal PSC e/o dal POC (cessione di aree, realizzazione di opere, ecc.). Omissis 81 di 300 modificare l’art. 4.2.3 come modificato ed integrato alle lettere D.5, H e T) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali 1. Interventi ammessi in generale Nelle zone di cui all’art. 4.2.1 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e), a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare in ciascuna zona, come fissati nei successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fermo restando il rispetto delle norme di cui al comma 5bis del precedente art. 1.1.5 e di tutela di cui al Titolo 2 (in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. da 2.12 a 2.18 - tutele dei beni storico-culturali e testimoniali), così come precisato ai successivi commi 12 e 13 ed altresì delle disposizioni relative ai casi di cui al successivo comma 8, sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo: MO, MS, RRC, RE esteso anche alla demolizione e successiva fedele ricostruzione, D. Su unità edilizie o singole unità immobiliari definite, ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.6.1, in contrasto con le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 4.2.2, nel caso del loro mantenimento in atto, ai sensi del precedente art. 1.1.7, sono ammessi esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Manutenzione Straordinaria (MS). Sono inoltre sempre ammessi, ad eccezione dei casi in cui esplicitamente non consentito e nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 13, gli interventi di tipo AR e CD (cambio d’uso con o senza opere) tra gli usi preesistenti ed i tipi d’uso previsti o compatibili, questi ultimi, ad eccezione del tipo d’uso c1, esclusivamente in caso di incremento, se e quando consentito, degli usi c1, c2, c9, e1.a, e1.b, come indicati al comma 1 del precedente art. 4.2.2 e nel rispetto comunque delle ulteriori disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo. E’ ammesso altresì l’intervento (RE) per il recupero a fini abitativi dei vani sottotetti, ai sensi della L.R. n. 11/1998, solo negli edifici destinati in prevalenza a residenza (unità edilizie con almeno il 65% della Sule a funzione a1; sono in ogni caso escluse, salvo diverse disposizioni del POC, le unità edilizie di cui alle lettere a), b1) e b1.1) del comma 3 del precedente art. 4.2.1) ed esistenti alla data del 23/04/1998 (data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 6/04/1998 – recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e nel rispetto dei seguenti parametri: - altezza utile media (vedi art.1.3.24) di m. 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione e di m. 2,20 esclusivamente per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto con altezza superiore a m. 1,80 per la superficie relativa; - rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16 della superficie di pavimento; - il mantenimento delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde; - la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione. In luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione delle stesse; 82 di 300 - reperimento degli spazi di parcheggio pertinenziali, come nelle quantità prescritte negli interventi edilizi di cui al comma1 del precedente art. 3.1.5, per il tipo d’uso a1, di cui al comma9 del medesimo articolo; il suddetto intervento per il recupero a fini abitativi dei vani sottotetti, al solo fine del rispetto della Sule preesistente e/o dell’indice di utilizzazione fondiaria (UF), non determina aumento della Sule stessa. Nelle medesime zone di cui all’art. 4.2.1 comma 1 lettere a), b), c) e d), oltre all’applicazione delle precedenti disposizioni del presente comma e di quelle di cui ai successivi commi del presente articolo ed anche in deroga alle stesse, relative alle medesime zone (Acr1, Acr2, Acr3 ed Acr4), ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, si applica quanto segue: per gli interventi, ove consentiti, di nuova costruzione (NC), di demolizione totale e ricostruzione (RI) e di ristrutturazione rilevante su edifici esistenti (RE relative a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile (Su) superiore a 1000 metri quadrati e demolizione e fedele ricostruzione), che assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i., è ammesso un incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5% di quella preesistente o massima ammessa dalle normative di zona; quanto sopra comunque fermo restando il non superamento dell’UF max complessivo pari a 0,80 mq./mq. ed il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e distanze minime dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7. Ai soli fini della realizzazione del presente incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5%, sulle Unità edilizie ricadenti nelle zone di cui sopra, con l’intervento di tipo RE, è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sul; tale disposizione, in deroga a quella di cui al successivo comma 13, si applica anche alle Unità edilizie classificate esclusivamente con le sottocategorie 3.1, 3.2 e 3.3 del precedente art. 2.17. 2. Zone Acr1 Nelle zone Acr1, alle medesime condizioni e prescrizioni richiamate al precedente comma 1, sono ammessi inoltre gli interventi di demolizione e ricostruzione (RI) e di ampliamento (AM), quest’ultimo da realizzare se necessario contestualmente ad altri interventi edilizi ammessi e limitatamente alla sola modifica, relativa all’incremento del sedime e/o dell’altezza totale della costruzione preesistente, derivante, o dal trasferimento di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E., o per la realizzazione di spazi fruibili o non fruibili che ai sensi del presente RUE non costituiscono Sule; i predetti interventi sono comunque ammessi solo se attuati senza incremento della Sule e nel rispetto del seguente limite: - H = max 13 m., o = H preesistente se superiore. Nel caso che un’unità edilizia ricada parte in zona Acr1, qualora inedificata o parzialmente edificata, e parte in zona Acr2 e/o Acr3 e/o Acr4, necessariamente tutte della stessa proprietà, nei limiti delle rispettive potenzialità edificatorie (PE - Cfr art. 1.4.5) di ciascuna porzione di zona Acr, sulla parte di unità edilizia ricadente in zona Acr1, esclusivamente al fine di insediare quote di potenzialità edificatoria prodotta e traslata dalle zone Acr2, Acr3 ed Acr4, sono ammessi gli interventi di tipo NC ed AM, nel rispetto comunque dei seguenti limiti: 83 di 300 - Sq = max 30% della superficie fondiaria (SF) della zona Acr1; - H pari a quella consentita nelle adiacenti porzioni di zone Acr2, Acr3 ed Acr4; Si precisa che, a seguito dei suddetti interventi di tipo NC ed AM, nel calcolo della potenzialità edificatoria (PE) ammissibile delle rispettive parti di unità edilizia ricadenti nelle zone Acr2 e/o Acr3 e/o Acr4, in ogni richiesta successiva di altri titoli abilitativi per nuova costruzione o ampliamento che riguardi le predette zone Acr, dovrà sempre essere compresa anche la quota di potenzialità edificatoria eventualmente traslata ed insediata sulla parte di zona Acr1. Sono ammessi interventi che prevedano incrementi della Superficie utile lorda (Sule) di cui al precedente art. 1.3.21, solo in quanto nei casi in cui siano già specificamente previsti incrementi di Superficie utile edificabile (Sue) di cui al precedente art. 1.3.23, in Piani di Recupero di iniziativa pubblica ed in Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, già approvati al momento dell’entrata in vigore del RUE e ricompresi nella presente Zona Acr1, ovvero sulla base di specifiche disposizioni del POC, inoltre, per gli stessi Piani di Recupero, anche se formalmente scaduti, ad eccezione delle parti dei rispettivi piani modificate e/o diversamente pianificate dal PSC e/o dal presente RUEil RUE (ai sensi del comma 6 art. 4.2 delle N. di A. del PSC), fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 1.1.5 ed esclusivamente per le unità d’intervento e/o edilizie e per gli interventi edilizi non ancora attuati, necon riconferma, di norma, degli allineamenti, delle tipologie edilizie, degli interventi ammiessibili e delle prescrizioni di zona contenute nei piani stessi, nonché sulla base di specifiche disposizioni del POC. Nell’ambito territoriale Sud denominato “Città delle Colonie” ai sensi dell’art. 32 bis delle N. T. A. del PTCP, come individuato nella Tav. 3 del PSC con il compreso nel perimetro delle aree soggette a “Programma unitario di qualificazione dell’immagine turistica Città delle Colonie”, come individuato nella Tav. 3 del PSC e disciplinato dall’art. 3.8 delle N. di A. dello stesso PSC, ricadono unità edilizie e fondiarie di cui alla presente zona, sulle quali sono da rispettare anche i contenuti del, sino all’approvazione del medesimo “Programma unitario”, approvato in data 26/01/2012, con delibera di C. C. n. 3non si applica quanto previsto sia al precedente comma 1, sia al presente comma 2. Su tali unità edilizie e fondiarie (che non siano classificate come “colonie marine”) sono ammessi esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e, ove consentito, di Demolizione senza ricostruzione (D) e di AR; sulle medesime unità non sono ammessi interventi di cambio d’uso. Pertanto, per la presente zona Acr1, relativamente agli interventi ed alle destinazioni d’uso consentite, le norme del presente articolo si applicano in toto solo a seguito dell’approvazione del sopra citato “Programma unitario”. 3. Zone Acr2 omissis 6. Zone Acr5 Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 1.1.5, Nnelle zone Acr 5, fino alla data di scadenza del Piano Urbanistico Attuativo vigente (PP o PUA), come stabilita nella convenzione allegata allo stesso, sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, dei parametri dimensionali e relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel PP o PUA; quest'ultimo, dalla data di adozione (20/02/2008) del presente RUE e fino alla su richiamata data di scadenza del Piano Urbanistico Attuativo vigente (PP o PUA), può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva. 84 di 300 Dopo la scadenza del Piano Urbanistico Attuativo vigente (PP o PUA), valgono le disposizioni di cui al precedente comma 1 e quelle per le zone Acr1 di cui al precedente comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 1.1.5 su richiamato. Nel caso di Piani di Recupero di iniziativa pubblica e di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, approvati prima dell’entrata in vigore del PSC e ricompresi nella presente Zona Acr5, anche se formalmente scaduti, ad eccezione delle parti dei rispettivi Piani modificate e/o diversamente pianificate dal PSC e/o dal presente RUE, fino a successiva nuova pianificazione da prevedersi con il POC, il RUE, (ai sensi del comma 6, art. 4.2 delle N. di A. del PSC) fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 1.1.5, per gli stessi piani, riconferma, di norma, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli interventi ammiessibili, gli incrementi della Superficie utile edificabile (Sue) di cui al precedente art. 1.3.23, previsti e le prescrizioni di zona contenute nei piani stessi. 7. Zone Acr6 Nelle zone Acr6 gli interventi ammessi sono indicati nelle successive schede di cui all’art. 4.2.4 e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle medesime e nel successivo comma 12 del presente articolo. 8. Nelle zone di cui al precedente art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sulle unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, individuate ai sensi del medesimo art. 4.2.1, comma 3, lettera b2) non si applica quanto previsto nei precedenti commi, ma quanto di seguito disposto: a) nel caso di mantenimento della destinazione alberghiera, sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo: MO, MS, RE esteso anche alla demolizione e successiva fedele ricostruzione, D; AM, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici, fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sul per ogni camera priva di bagno o comunque con bagno preesistente di Su inferiore a detta superficie; qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) esistenti, è ammesso, con gli interventi di tipo RE, ed ancora AM da attuarsi comunque congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, l’introduzione di una Sule aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo stesso l’intervento; RI, qualora l’UF esistente dell’unità edilizia risulti compreso tra l’UF previsto per la rispettiva zona Acr e 1,5 mq./mq., nel rispetto dei seguenti limiti: - mantenimento dell’UF esistente e comunque fino a 1,5 mq./mq.; - applicazione di tutti gli altri parametri e condizioni sia della rispettiva zona Acr, sia del presente articolo: RI, comprendente anche l’intervento di tipo AM, qualora l’UF esistente dell’unità edilizia risulti inferiore all’UF previsto per la rispettiva zona Acr, nel rispetto dei seguenti limiti: - raggiungimento dell’UF previsto per la rispettiva zona Acr; 85 di 300 - applicazione di tutti gli altri parametri e condizioni sia della rispettiva zona Acr, sia del presente articolo; b) nel caso di modifica della destinazione alberghiera delle unità edilizie considerate “di carattere marginale”, con cambio d’uso degli usi di tipo e1.a ed e1.b negli usi indicati come “previsti” al comma 1 del precedente art. 4.2.2, su tali unità sono ammessi i seguenti interventi edilizi: RE, associato a CD, con esclusione sia dell’aumento di Sule che della demolizione e successiva fedele ricostruzione, qualora per motivate esigenze dettate dalla compresenza all’interno dell’unità edilizia di altre unità immobiliari con altri usi e di diversa proprietà, esistenti alla data di adozione del presente RUE o nel caso in cui l’unità edilizia ricada all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al precedente art. 3.4.1; gli interventi di cui sopra sono ammessi altresì sulle unità edilizie preesistenti che a seguito della loro attuazione non determinano più di 4 unità immobiliari complessive (escluse quelle riferibili ad autorimesse di tipo P3); RE, esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione, associato a CD, con Sule preesistente ridotta del 10% per le strutture con meno di 20 camere e classificazione alberghiera a 1 stella, dalla data del16/09/1996 in poi; RI, contestualmente a CD nel rispetto dei seguenti limiti: - UF consentito: a) corrispondente a quello previsto per le rispettive zone Acr di appartenenza, nel caso che l’UF preesistente sull’unità edilizia risulti maggiore di quello previsto, il quale, secondo i casi, è pari ai valori massimi di mq./mq. 0,7 (da utilizzare anche per la zona Acr1), 0,6 e 0,3; b) corrispondente all’UF preesistente sull’unità edilizia, nel caso che lo stesso risulti inferiore a quello previsto nella zona Acr di appartenenza, il quale, secondo i casi, è pari ai valori massimi di mq./mq. 0,7 (da utilizzare anche per la zona Acr1), 0,6 e 0,3; (dal calcolo della Sule, da utilizzare nel rapporto per definire l’UF preesistente, debbono essere escluse le eventuali quote di Sule conseguite attraverso gli interventi, sia di cui alla precedente lettera a) relativa al caso di mantenimento della destinazione alberghiera, sia contenuti nelle pari norme del PRG/V previgente, in quest’ultimo caso si fa riferimento alle quote di Superficie utile edificabile – Sue - di cui al precedente art. 1.3.23); - Applicazione di tutti gli altri parametri e condizioni sia della rispettiva zona Acr, sia del presente articolo. 9. Nelle unità fondiarie e/o edilizie di cui alla lettera a) comma 4, del precedente art. 4.2.1, sia sino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA per la loro attuazione, nei limiti previsti dal successivo comma 13, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RRC, RE di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici, D e AR di D;, nei limiti previsti dal successivo comma 13, è altresì ammessa la realizzazione di recinzioni, limitata alla sola messa a dimora di siepe con eventuale interposizione di pali e rete.; Ii titoli abilitativi di cui ai suddetti interventi, qualora relativi all’insediamento transitorio degli usi di cui al comma 7 del 86 di 300 precedente art. 4.2.2, devono intendersi a titolo temporaneo e contenere una dichiarazione del proprietario dell’unità fondiaria e/o edilizia, con la quale il medesimo si impegna, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, a ripristinare lo stato di fatto precedente all’intervento. Nelle medesime unità fondiarie e/o edilizie è inoltre ammessa, per le attività legittimamente in essere, l’installazione di manufatti temporanei e stagionali di cui al comma 4 del successivo art. 6.9.3, nelle forme, limiti, condizioni e modalità autorizzative di cui al medesimo comma 4 e seguenti dello stesso art. 6.9.3 ed ancora, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui al successivo art. 6.9.3bis, è ammesso l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di chioschi e manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. Omissis 14. In attuazione di quanto disposto nell’art. 4.2, punto 7, delle N. di A. del PSC e mediante la programmazione del POC, nel solo caso che nelle zone di cui all’art. 4.2.1 comma 1 lettere a), b), c), e d), unità edilizie e/o fondiarie ivi comprese siano interessate da un comparto di attuazione, le quantità di Sule corrispondenti all’edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle predette unità e ai diritti edificatori spettanti alle aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti, così come individuati nella Tav. 3 del PSC, possono essere distribuite sulle medesime unità edilizie e/o fondiarie, anche in deroga agli indici di utilizzazione fondiaria (UF) previsti in ciascuna suddetta zona, come fissati nei precedenti commi, ma comunque nei limiti ed alle condizioni stabilite dal POC. modificare l’art. 4.2.4 come modificato ed integrato alla lettera R.9) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.2.4 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Acr6 : SCHEDE 1. Le zone Acr6 comprendono le unità edilizie e le aree per attrezzature ed impianti di interesse generale esistenti (in genere di carattere sovracomunale) e le stesse, unitamente a quelle disciplinate ai precedenti articoli 3.1.1 e 3.1.2, costituiscono parte della dotazione di attrezzature ed impianti di uso pubblico definita dal PSC. 2. Nelle zone di cui al comma 1, per le unità edilizie e le aree per attrezzature ed impianti di interesse generale esistenti: - il POC, ai sensi del punto 7, dell’art. 4.2 del PSC, fermo restando la prevalente destinazione ad attrezzature e spazi di uso collettivo, potrà programmare eventuali interventi di trasformazione fisica o funzionale; - il presente RUE definisce i parametri, le condizioni, i tipi d’uso consentiti e gli interventi diretti ammessi, i quali si attuano comunque nel rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2, così come precisato al precedente art. 4.2.3, commi 12 e 13, nelle seguenti schede: omissis Scheda 6 - Centro Sportivo Comunale 87 di 300 - Usi previsti sono previsti i tipi d’uso: - b2, b8; - c6 con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco; - , c7 con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco, sale “Bingo” e delle attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931 (al fine di perseguire le finalità richiamate al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013, ed in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2); - f2; - g6 con esclusione delle sedi tecniche di società di gestione di servizi pubblici - Parametri di attuazione - UF = max 0,25 mq./mq.. Non vanno compresi nel calcolo della Superficie utile lorda (Sul) gli impianti scoperti, gli spazi coperti ma aperti, e le strutture di protezione amovibili; - SP = min 60% della SF, o = SF preesistente se superiore; - H = max 13 m., o = H preesistente se superiore; - diversamente a quanto previsto al precedente art. 3.1.6, comma 4, lettera D), parcheggi P2 = 5% della SF relativa ai soli impianti di nuova realizzazione. omissis Scheda 7 – Area ex Fornace in via Massaua Modalità di attuazione: omissis Usi previsti: Per l’edificio dell’ex fornace: - b2, b4, c5; - , c6 con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco; - , c7, con esclusione delle attività di sale pubbliche da gioco, sale “Bingo” e delle attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931 (al fine di perseguire le finalità richiamate al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013, ed in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2); - c9, f1; Per l’area scoperta: f2, g1, g10 88 di 300 CAPO 4.3 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE TURISTICI modificare l’art. 4.3.1 come modificato ed integrato alla lettera T) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 4.3.1 – Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici 1. omissis 4. Le unità fondiarie e/o edilizie di cui al precedente comma 3, lettera a), si attuano sulla base delle disposizioni del POC. Sia sino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA per la loro attuazione, nei limiti previsti dal successivo comma 6, sono comunque ammessi, sugli edifici ivi esistenti, esclusivamente gli interventi di tipo MO, MS, RRC, RE di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici senza aumento della Superficie utile lorda (Sul)e e di D ed AR, nei limiti previsti dal successivo comma 6, con possibilità, in generale di mantenimento degli usi in atto ed ancora, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui al successivo art. 6.9.3bis, di NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis; altresì nelle aree libere e/o inedificate, transitoriamente, è consentito l’insediamento transitorio degli usi b8 ed f3 esclusivamente in forma di spazi di sosta a raso, aperti, scoperti e privi di qualsiasi altro servizio complementare e l’uso f2 per il quale non sono comunque ammessi attrezzature ed edifici di qualsiasi genere ed inoltre nelle unità fondiarie e/o edilizie in oggetto è inoltre consentita la realizzazione di recinzioni, limitata alla sola messa a dimora di siepe con eventuale interposizione di pali e rete. I titoli abilitativi di cui ai suddetti interventi, qualora relativi all’insediamento transitorio degli usi di cui sopra, devono intendersi a titolo temporaneo e contenere una dichiarazione del proprietario dell’unità fondiaria e/o edilizia, con la quale il medesimo si impegna, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, a ripristinare lo stato di fatto precedente all’intervento. Omissis Art. 4.3.2.1 - Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A) 1. Le unità edilizie a prevalente destinazione residenziale sono composte di unità immobiliari caratterizzate per la presenza di funzioni residenziali (a1, a2) e di funzioni terziarie commerciali e di servizio privato (b1, b2, b3, b5) ed altri usi minori. 2. Le unità edilizie sono classificate a prevalente destinazione residenziale quando le unità immobiliari utilizzate per funzioni residenziali (a1 e a2), rappresentano complessivamente almeno il 65% della Superficie utile lorda edificabile (Sule) dell'unità edilizia. Art. 4.3.2.2 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) 1. Le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera sono composte da unità immobiliari caratterizzate per la presenza di funzioni ricettive (e1.a, e1.b), di funzioni residenziali (a1, a2), e di funzioni terziarie commerciali e di servizio privato (b1, b2, b3, b5), ed altri usi minori. 89 di 300 2. Le unità edilizie sono classificate a prevalente destinazione alberghiera quando le unità immobiliari utilizzate per funzioni alberghiere (e1.a, e1.b) rappresentano insieme almeno il 65% della Superficie utile lorda edificabile (Sule)dell'unità edilizia. Art. 4.3.2.3 - Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C) 1. Le unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi sono composte da unità edilizie caratterizzate per la presenza di funzioni terziarie commerciali e di servizio privato (b1, b2, b3, b5), Attività ricreative, sportive e di spettacolo prive o con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano (b4, c6) ed altri usi minori. L'eventuale presenza di funzioni residenziali (a1, a2) e ricettive (e1.a, e1.b) ha un carattere minoritario e comunque non superiore al 20% della Superficie utile lorda edificabile (Sule)dell'unità edilizia. Art. 4.3.2.5 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, di carattere marginale (E) 1. Le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) sono composte da unità analoghe, quanto a composizione di usi, a quelle definite dal precedente art. 4.3.2.2 come B, ma che risultano non più competitive, ovvero come tendenzialmente non più competitive, in quanto non dotate di livelli di dimensione, localizzazione e contesto urbanistico adeguati tali da determinare la loro non convenienza economica della gestione, soggetta a verifica attraverso i criteri e le metodologie contenuti nella delibera di C.C. n. 41/2005; in tal caso la rimozione del vincolo di destinazione ricettiva di cui alla vigente legislazione in materia resta comunque subordinata ad apposita deliberazione di presa d’atto da parte del Consiglio Comunale. 2. Sono comunque escluse dalla classificazione E: a) le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive alberghiere di tipo e1.a) di qualsiasi tipo dotate di più di 39 alloggi (camere), alla data di adozione del presente RUE; b) le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive alberghiere di tipo e1.a) con qualsiasi numero di alloggi (camere), collocate all’interno della zona turistica del litorale Act3; c) le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive alberghiere di tipo e1.a) dotate di più di 19 alloggi (camere), collocate all’interno della zona turistica ad elevata qualità Act4; d) le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive alberghiere di tipo e1.a) soggette a vincoli in atto sia di destinazione alberghiera, conseguenti all’ottenimento di finanziamenti pubblici nel settore ricettivo, sia a seguito di specifiche previgenti norme comunali (piscine, parcheggi, ecc.); le strutture alberghiere per le quali siano ancora pendenti procedimenti ex Lege n. 47/85, n. 724/94, n. 326/2003 e L.R. n. 23/2004 o procedimenti di abuso edilizio; le strutture alberghiere per le quali dalla data del16/09/1996 in poi siano stati rilasciati titoli abilitativi relativi ad interventi, comprendenti anche aumenti di Superficie utile edificabile (Sue) di cui al precedente art. 1.3.23, in forza di norme previste da strumenti urbanistici previgenti e corrispondenti agli interventi di tipo RE, RI e AM di cui al precedente Capo 1.5; 90 di 300 e) le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive alberghiere di tipo e1.b: residenze turisticoalberghiere denominati anche “residence”) con qualsiasi numero di alloggi (unità abitative), collocate all’interno delle zone turistiche Act, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), del comma 1, del precedente art. 4.3.1. f) le strutture alberghiere (unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera con funzioni per attività ricettive alberghiere di tipo e1.a ed e.1.b), con qualsiasi numero di alloggi (camere): - ristrutturate o ampliate a seguito dell’applicazione degli interventi edilizi, incrementi di Sule e cambi d’uso previsti al comma 6 del successivo art. 4.3.4 e collocate all’interno delle zone turistiche Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5; - realizzate a seguito dell’applicazione degli interventi edilizi, incrementi di Sule e cambi d’uso previsti, rispettivamente, ai commi 6 e 7 del successivo art. 4.3.4 e collocate all’interno della zona turistica del litorale Act3 e della zona turistica ad elevata qualità Act4. Omissis modificare l’art. 4.3.3 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda le osservazioni del punto 1) Art. 4.3.3 – Aree programma 1. L’area programma costituisce un particolare comparto di attuazione previsto nel RUE nelle Zone Turistiche di tipo Act1, Act2, Act3, Act4, Act5 mediante l’intervento di Rinnovo urbanistico ed edilizio (RU) di cui all’art. 1.5.4. 2. omissis 3. Nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4, Act5, secondo i casi, il Progetto unitario convenzionato o il Piano Particolareggiato di cui al precedente comma 2, opera nei limiti della capacità insediativa (Superficie utile lorda - Sule) esistente e l’intervento di (RU) di cui sopra in essi previsti, nel caso di attuazione mediante Progetto unitario convenzionato, dovrà prevedere la totale demolizione e successiva ricostruzione, quest’ultima anche parziale, delle unità edilizie preesistenti, fatta eccezione per le “ville” e per gli altri immobili di valore ambientale, nonché per i giardini di pregio interessati, e tendere in primo luogo ad assicurare il raggiungimento di soglie parametriche minime, relativamente alle caratteristiche ambientali e funzionali delle aree interessate, ed in secondo luogo a garantire incrementi quali-quantitativi delle soglie parametriche preesistenti. Nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4, nel solo caso di conferma o incremento della capacità ricettiva preesistente, gli interventi di Rinnovo urbanistico ed edilizio (RU), alle condizioni su descritte, possono prevedere un premio pari al 17.5% della Superficie utile lorda (Sul)e totale nel caso di aggregazione di due unità edilizie e pari al 20% nel caso di tre o più unità edilizie; tale premio va comunque riservato a funzioni ricettive di tipo e1.a e e1.b. Nelle sole zone Act5 gli interventi RU, alle stesse condizioni su descritte, possono prevedere premi uguali alle zone sopradette solo nel caso di interventi che riguardino usi e1.a e e1.b mentre per gli altri usi non si prevedono premi di alcun genere ma solo la conferma della capacità insediativa preesistente. 91 di 300 Con il medesimo intervento di RU, inoltre, in tutte le Zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5, qualora nelle Aree Programma risultino incluse sistemazioni complessive e contestuali di aree e spazi pubblici concessi in uso dal Comune, è inoltre previsto, in aggiunta, un ulteriore premio pari al 5% della Superficie utile lorda (Sul)e totale preesistente nell'Area Programma ed altresì, ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, qualora il medesimo intervento di RU, assicuri, per gli interi edifici oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i., è concesso un ulteriore incremento pari al 5% della Superficie utile lorda (Sul)e, esclusivamente di edifici preesistenti oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione, cumulabile con gli incrementi precedenti. La somma dei premi di cui sopra non può comunque superare il 25%, corrispondente al massimo incremento consentito della capacità insediativa (Superficie utile lorda - Sule) preesistente Omissis modificare l’art. 4.3.4 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere D.5 ed L) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.3.4 - Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche 1. Omissis 2. Gli interventi si suddividono in interventi su base di ‘’Area programma’’ (ai sensi del precedente art. 4.3.3, attuabili, secondo i casi, con Progetto unitario convenzionato (PUC) di cui al presente RUE o con PUA da prevedere con il POC) ed in interventi diretti su singola unità edilizia, nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5, oltre che sulla base delle Schede specifiche previste per la Zona Act6. Nella Zona per campeggi e villaggi turistici Act7 si applica quanto previsto nel successivo articolo 4.3.12. Tutti gli interventi edilizi richiamati dal presente comma si attuano comunque anche nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 1.1.5. 3. Gli interventi nelle Zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 su base di ‘’Area programma’’ sono gli interventi di rinnovo urbanistico ed edilizio (RU) di cui al precedente art. 4.3.3; nelle stesse Zone gli interventi diretti su singola unità edilizia sono, di volta in volta, gli interventi di recupero, di costruzione, e di demolizione totale e ricostruzione, di ampliamento e di cambio di destinazione d’uso di cui al precedente Capo 1.5 e nella Zona Act6 sono ammessi, inoltre, gli interventi indicati nelle su richiamate Schede; le predette Zone ed i richiamati interventi sono disciplinati ai rispettivi successivi articoli 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 e 4.3.11. 4. Le diverse possibilità di intervento, di cui ai precedenti commi, non si possono cumulare sulla stessa unità edilizia, con l'eccezione degli interventi di recupero di tipo MO, MS, RE, che non escludono interventi successivi, sia di demolizione totale e ricostruzione (RI) sulla stessa unità edilizia, sia interventi in ‘’Area programma’’. Le medesime possibilità di intervento, di cui ai precedenti commi, altresì non si possono cumulare sulla stessa unità edilizia, né con gli interventi di AM, necessari per effettuare l’aumento di volume relativo a quello di Sule ammessoi per 92 di 300 l’adeguamento dei servizi igienici fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sule nelle unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) previsti nelle su elencate Zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5, né, con l’eccezione di quanto disposto al successivo comma 9, con gli interventi di cui al successivo comma 6; per tali ultimi interventi è anche vietata la cumulabilità fra loro. 5. Nelle Zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5, solo negli edifici destinati in prevalenza a residenza (unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A), di cui al precedente art. 4.3.2.1), esistenti alla data del 23/04/1998 (data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 6/04/1998 – recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ai sensi della citata L.R. n. 11/1998 è ammesso il recupero a fini abitativi dei vani sottotetti mediante l’intervento (RE) e nel rispetto dei seguenti parametri: - altezza utile media (vedi art.1.3.24) di m. 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione e di m. 2,20 esclusivamente per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto con altezza superiore a m. 1,80 per la superficie relativa; - rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16 della superficie di pavimento; - il mantenimento delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde; - la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione. In luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione delle stesse; - reperimento degli spazi di parcheggio pertinenziali come negli interventi edilizi di cui al comma1 del precedente art. 3.1.5, per il tipo d’uso a1 di cui al comma 9 del medesimo articolo; il suddetto intervento per il recupero a fini abitativi dei vani sottotetti, al solo fine del rispetto della Sule preesistente e/o dell’indice di utilizzazione fondiaria (UF), non determina aumento della Sule.” 5bis. Nelle Zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5, sugli edifici esistenti destinati a: - Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A); - Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C); - Unità edilizie di tipo misto (D); - Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (G); - Unità edilizie classificate come prevalentemente destinate ad attività ricettive extralberghiere (H), oltre all’applicazione delle rispettive disposizioni ed anche in deroga alle stesse, contenute nei successivi articoli riguardanti le su elencate zone Act, ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, si applica quanto segue: per gli interventi, ove consentiti, di demolizione totale e ricostruzione (RI) e di ristrutturazione rilevante su edifici esistenti (RE relative a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile (Su) superiore a 1000 metri quadrati e demolizione e fedele ricostruzione), che assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura 93 di 300 superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i., è ammesso un incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5% di quella preesistente o massima ammessa dalle normative di zona. Quanto sopra comunque fermo restando il non superamento dell’UF massimo complessivo pari a 1,67 mq./mq. ed il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e distanze minime dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7. Ai soli fini della realizzazione del presente incremento di Superficie utile lorda (Sul)e, sulle Unità edilizie di cui sopra ove è ammesso l’intervento di tipo RE, con il medesimo, è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sul; tale disposizione, in deroga a quella di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.1, si applica anche alle Unità edilizie classificate esclusivamente con le sottocategorie 3.1, 3.2 e 3.3 del precedente art. 2.17. 6. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4.3 delle norme del PSC, il presente RUE, per le attività ricettive, sia turistiche che congressuali, prevede un limitato incremento della capacità insediativa della Superficie utile lorda (Sul)e rispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni di recupero edilizio e rinnovo urbano rivolte essenzialmente al miglioramento quali/quantitativo degli spazi di servizio, sia all’attività che all’utenza e della capacità ricettiva. A tale scopo Nnelle zone Act1, Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) qualora le stesse confermino la loro destinazione alberghiera, di cui ai precedenti artt. 4.3.2.2 e 4.3.2.5, mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, ed ancora di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, NC riferito al solo caso di demolizione e ricostruzione di preesistenze di categoria diversa (cfr. art. 1.2.1 comma 3), RI, comunque attuabili a condizione dell’applicazione obbligatoria di tutti i requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte seconda del presente RUE: a) E’ ammessa la realizzazione di piani interrati, con un’altezza utile (v. art. 1.3.24) non superiore a m. 2,50, per un massimo di tre livelli, sull’intera unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera, da destinare a parcheggi P3 nelle quantità prescritte al precedente art. 3.1.5. Altresì, solo il primo dei suddetti piani interrati oltre che per la precedente prescritta quantità di parcheggi P3, potrà essere utilizzato per servizi all’albergo o spazi per centri benessere e sale convegni, il tal caso l’altezza utile potrà raggiungere m. 3,50 e le previste attività dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Requisito Cogente n. 7.2: "Disponibilità di spazi minimi"). Gli interventi dovranno sempre garantire la piantumazione di siepi o di barriere verdi per l’intero confine del lotto oggetto di intervento, e rispettare le prescrizioni contenute nel comma 7 dell’art. 3.2.3 del presente RUE ed altresì nel Regolamento del Verde (Allegato H). b) E’ ammesso, al fine della razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un incremento della Superficie utile lorda (Sul)e preesistente, da destinare per il 60% a superficie di soggiorno (Su.So) ed a servizi (Su.Se) e per il 40% a superficie ricettiva (Su.R), fino al 15% mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed altresì sino al 18% mediante gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 94 di 300 16, 18 e 28 dell’art. 2.17 e sino al 20% mediante intervento di tipo RI; al fine di conservare e favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), l’incremento di Superficie utile lorda (Sul)e di cui sopra, se previsto con interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, potrà essere realizzato sia mediante sopraelevazione dell’edificio preesistente che mediante ampliamento del sedime preesistente dell’edificio; nel secondo caso, si dovrà prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o l’accorpamento di fabbricati accessori preesistenti nell’unità edilizia, con la prescrizione, per gli edifici collocati a mare dei Viali D’Annunzio e Torino, che l’ampliamento del loro sedime non riduca la visuale libera del fronte mare degli edifici preesistenti. Le percentuali sopra indicate da attribuire a servizi e spazi di soggiorno, in casi di motivate necessità, possono intendersi non vincolanti, ma comunque sempre prioritarie rispetto a quelle riferite agli alloggi per gli ospiti (Su.R). Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul)e preesistente, comprensivi di quelli riconosciuti ai sensi del successivo 5.4.25, comma 1bis3quinquies, rispettivamente, sino al 15% e sino al 18%, gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i.. Il suddetto intervento di tipo RI, per realizzare l’incremento sino al 20% di Sue preesistente, dovrà: Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul)e preesistente, comprensivo di quello riconosciuto ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, sino al 20%, l’intervento di tipo RI, inoltre, dovrà: - ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del fronte mare, come nei casi su descritti; - utilizzare tecniche costruttive che, neloltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui ai successivi articoli 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui al successivo art. 5.4.7 e di tutti i requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte seconda del presente RUE, assicurino inoltre il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici incrementati di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previsti, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i.; - applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; - applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno alle 3 stelle. 95 di 300 Con gli interventi sopraelencati, ad esclusione di quelli di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, e nel rispetto di tutte le precedenti condizioni è comunque consentito di incrementare la Superficie utile lorda (Sul)e preesistente, compresa la quota d’incremento di Superficie utile lorda (Sul)e riconosciuta ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15). c) Fermo restando gli interventi di cui alla precedente lettera b), esclusivamente per la nuova realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a, è altresì consentito con l’intervento di tipo NC, riferito al solo caso di demolizione e ricostruzione di preesistenze di categoria diversa, l’applicazione di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq., comprensivo della quota di volume corrispondente alla Sule riconosciuta in incremento di quella preesistente ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies., conPer l’applicazione del presente intervento di tipo NC vige l’obbligo di assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i. e del rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni e delle norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere; il predetto intervento di tipo NC non è ammesso nelle unità edilizie a mare dei Viali D’Annunzio e Torino. omissis 7. Nelle zone Act3 e Act4, per le unità edilizie di cui al comma 3 del precedente articolo 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D) e G), per la sola realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6; si specifica che, rispetto a quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 6, la possibilità di incrementare complessivamente la Superficie utile lorda (Sul)e esistente mediante l’aumento del corrispondente volume lordo preesistente sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15), è ammessa esclusivamente con l’intervento di tipo RI e con l’obbligo di: - applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; - utilizzare tecniche costruttive che, neloltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui ai successivi articoli 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui al successivo art. 5.4.7 e di tutti i requisiti volontari elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte seconda del presente RUE, assicurino inoltre il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici incrementati di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previstiuna copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i., in applicazione del comma 1bis3quinquies del successivo art. 5.4.25; 96 di 300 - applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative almeno alle 3 stelle. Omissis 9. Gli interventi consentiti ai precedenti commi 6 e 7, sono di norma attuati una sola volta nel periodo di validità del presente RUE e dovranno essere soggetti a vincolo definitivo, registrato e trascritto, delle destinazioni ricettive ivi previste. Gli incrementi della Superficie utile lorda (Sul)e preesistente consentiti alla lettera b) del precedente comma 6, non si applicano alle unità edilizie già sottoposte ad interventi su base di “area programma” e a quelle che abbiano già usufruito di incrementi di Superficie utile edificabile (Sue) di cui al precedente art. 1.3.23, da specifici provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale al fine di agevolare la riqualificazione delle strutture ricettive, alla data di entrata in vigore del presente RUE; nel solo caso di incrementi di Sue di cui al precedente art. 1.3.23, calcolata ai sensi del medesimo articolo, derivanti dai predetti specifici provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale che risultino inferiori a quelli di Superficie utile lorda (Sul), conseguenti all’applicazione delle percentuali di cui alla lettera b) del precedente comma 6, è comunque consentito il raggiungimento delle percentuali medesime. modificare l’art. 4.3.5 come modificato ed integrato alle lettere E.14, S ed X di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 4.3.5 – Funzioni, usi e interventi previsti e compatibili nell’insieme delle zone turistiche 1. omissis 3. Le funzioni urbane e gli usi del territorio, come raggruppati e definiti al precedente Capo 1.6, complessivamente previsti e compatibili con le zone turistiche ed articolati nelle diverse zone del presente Capo, sono le seguenti: - funzioni ricettive di cui ai tipi d’uso e1, e2, e3, e4; - funzioni residenziali di cui ai tipi d’uso a1, a2; relativamente al tipo d’uso a1, sono soggetti, secondo i casi, al rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 1.6.1, gli alloggi di nuova realizzazione, anche in unità edilizie preesistenti, mediante i tipi di intervento edilizio di cui al precedente Capo 1.5, compreso altresì il caso di incremento del loro numero derivante dal frazionamento delle relative unità immobiliari; conseguentemente le suddette richiamate disposizioni devono essere rispettate, oltre che nei casi suddetti, negli interventi edilizi di tipo RRC ed RE, che prevedano modifiche del numero delle unità immobiliari residenziali ed ancora RE comportante demolizione totale e successiva fedele ricostruzione, di tipo RI, AM, NC, CD ed altresì negli interventi edilizi di tipo RE o RI contestualmente a CD nel caso di modifica della destinazione alberghiera delle Unità edilizie considerate “di carattere marginale” ed inoltre nell’eventualità di varianti, così come ammesse dai successivi articoli, a Piani Urbanistici Attuativi vigenti (PRU, PP o PUA); dall’applicazione delle medesime suddette disposizioni sono fatti salvi gli alloggi preesistenti regolarmente autorizzati con precedenti titoli abilitativi quando gli stessi siano interessati da interventi edilizi che prevedano anche modifiche della loro rispettiva Sule, ma che non aumentino sia il numero complessivo degli alloggi stessi, 97 di 300 sia la loro Sule complessiva; altresì le stesse disposizioni non si applicano agli alloggi oggetto di interventi che riguardano, sia l’edilizia residenziale convenzionata e/o pubblica, sia l’attuazione di previsioni contenute in Piani Urbanistici Attuativi vigenti (PRU, PP o PUA), qualora gli stessi non siano stati oggetto delle sopraindicate varianti, fino alla data di scadenza dei medesimi; negli interventi di tipo RE di recupero a fini abitativi dei sottotetti preesistenti ai sensi della L.R. n. 11/1998 ammessi dai precedenti art. 4.3.1, comma 6 ed art. 4.3.4, comma 5, nel solo caso in cui comportino la realizzazione di un nuovo alloggio e non già l’ampliamento di alloggi esistenti, la sSuperficie utile lorda (Sul) minima dello stesso deve essere pari a mq. 45,0070,00. - funzioni commerciali, terziarie, sportive e di spettacolo di cui ai tipi d’uso b1, b2, b3, b4, b5, b8, b9, c4, c5, c6, c8; oltrein aggiunta ai sopraelencati usi previsti o compatibili è considerato inoltre compatibile il tipo d’uso c1, solo nelle Unità Edilizie oltre ove sia già legittimamente in essere alla data di adozione delle presentei RUEnorme (20/02/2008) che comprende il caso di reinsediamento di attività a seguito di suo trasferimento avvenuto successivamente alla medesima data, anche nei casi di nuovo insediamento derivante dalla concentrazione o accorpamento di almeno quattro esercizi di vicinato (tipo d’uso b1) come ammesso dal precedente art. 1.1.11ter, alle condizioni e limiti contenuti nello stesso articolo. e corrispondenti alle aree “commerciali”, valutate idonee con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000; pPer il medesimo tipo d’uso c1, con il presente RUE, ad eccezione dell’Unità Edilizia ubicata in Viale Trento-Trieste n. 64 nella quale era insediata l’attività commerciale denominata “Supermercato Abissinia”, in quanto già trasferita in altra sede, non è ammessa la riduzione della propria capacità insediativa preesistente; invece, è ammesso, oltre al suo mantenimento, l’ampliamento della predetta capacità insediativa alle condizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo e nel rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni territoriali prescritti dal presente RUE ed in particolare alle condizioni e limiti di cui al richiamato art. 1.1.11ter., ed altresì Inoltre per lo stesso tipo d’uso c1, nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC, sono ammessi, sia la riduzione della propria capacità insediativa preesistente, sia il nuovo insediamento per ulteriori casi diversi da quelli indicati al su citato art. 1.1.11ter, comunque se ed in quanto consentito dalle norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio, per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni, e da quelle di cui all’art. 8 bis, comma 6, del PTCP previgente in merito alla rilocalizzazione ed art. 8.2 del PTCP vigente. Per il suddetto preesistente tipo d’uso c1, negli edifici tutelati di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.1, l’ampliamento della (Superficie utile lorda - Sule) esistente è ammesso esclusivamente alle condizioni contenute nel medesimo comma 6; Omissis modificare l’art. 4.3.6 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere A2, L ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) 98 di 300 Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di servizio Act1 Omissis 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. - Capacità insediativa: Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul)e, di cui al precedente art. 4.3.3, da riservare esclusivamente per tipi d’uso e1.a e e1.b, viene confermata la capacità insediativa preesistente, come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo art. 4.3.3. Omissis - Funzioni ed usi previsti: Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti o compatibili, di seguito elencati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 4.3.5: a) sono consentiti i seguenti tipi d’uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b8, c5, c6, e1a, e1b, f1, f2, f3, g3, g5, g6, g8; oltre ai sopraelencati tipi d’uso, è consentito il tipo d’uso c1, in quanto considerato compatibile, oltre chesolo nelle Unità Edilizie ove sia già legittimamente in essere alla data di adozione del presente RUE (20/02/2008), anche nei casi di nuovo insediamento derivante dalla concentrazione o accorpamento di almeno quattro esercizi di vicinato (tipo d’uso b1) come ammesso dal precedente art. 4.3.5, alle condizioni e limiti richiamati nello stesso articolo; b) i tipi d’uso a1, a2, b3, b4, c5, c6, f1, f2, f3, g3, g5, g6, g8 sono confermati complessivamente nella capacità insediativa preesistente considerata e tali usi possono subire riduzioni, trasformazioni tra loro, ovvero essere introdotti ex novo od incrementati in misura corrispondente alla prevista e ammessa riduzione di altri usi diversi da quelli sopra elencati, purché considerati compatibili; c) i tipi d’uso ricettivi alberghieri (e1.a e e1.b) sono confermati complessivamente nella capacità insediativa preesistente e possono subire solo trasformazioni nei rapporti tra loro, ovvero essere introdotti ex novo od incrementare la loro Superficie utile lorda (Sul)e in misura corrispondente, sia all’applicazione dei premi di cui al precedente art. 4.3.3, sia alla prevista e ammessa riduzione di altri tipi d’uso anche diversi oltre a quelli elencati alla lettera a); omissis 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. Gli interventi edilizi sotto elencati sono definiti in rapporto alle preesistenze: - di recupero di tipo MO, MS, RE, D, compresi quelli di cui alla premessa del presente articolo; - di costruzione, ampliamento e demolizione totale e ricostruzione di tipo NC, AM, RI; - di cambio d’uso CD nei limiti di quanto disposto rispettivamente ai precedenti art. 4.3.1 comma 6, art. 4.3.5 commi 3 e 4 ed altresì ai successivi punti del presente articolo. 99 di 300 Omissis 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act1B) Interventi ammessi Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM e CD nei limiti di tipi d’uso sotto indicati; agli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed NC, RI sono inoltre applicabili le particolari disposizioni di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.4, intese come interventi alternativi e non cumulabili con i medesimi precedenti interventi. Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) esistentiI, è ammessao, con i suddetti interventi di tipo RE ed AM, quest’ultimo da attuarsi comunque congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, l’introduzione di una Superficie utile lorda (Sul)e aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo stesso l’intervento. L’intervento di tipo AM è ammesso altresì, con l’aumento di Sule, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sule, per ogni camera priva di bagno, o comunque con bagno preesistente inferiore a detta superficie. Omissis 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act1C) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis Prescrizioni 100 di 300 Sulle’ Unità ediliziea denominatea “Bar Giardini” e “Bar Katia”, oggetto della di varie Ddeliberea di C.C. relative n. 12 del 26/03/2009 “Aall’approvazione dei diversi “Pianio Triennalie 2009/2011 delle Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare – Art. 58, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133 (vedi atti di C.C. n. 12 del 26/03/2009 come modificata con atto di C.C. n. 64 del 24/09/2009, n. 30 del 06/05/2010 come modificata con atto di C.C. n. 49 del 30/09/2010, n. 10 del 17/02/2011 e n. 9 del 29/03/2012), le disposizioni di cui sopra non si applicano integralmente, in quanto, sullae stessea Unità ediliziea, sono ammessi esclusivamente gli interventi di tipo MO, MS, RE, RI senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4 e D ed è confermato il tipo d’uso preesistente: b2 limitatamente alle funzioni di pubblico esercizio. 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act1D) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.5) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (Act1E) Interventi ammessi Omissis b) nel caso di modifica della destinazione alberghiera, si applicano i seguenti interventi: - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, con Sule preesistente ridotta del 10%, per le strutture con meno di 15 alloggi (ovvero camere, il cui numero è determinato con le modalità stabilite nel “Regolamento per la verifica della capacità ricettiva e …..“, approvato con la delibera di C.C. n. 41/2005) e classificazione alberghiera a 1 stella, dalla data del16/09/1996 in poi ; - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, per le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) diverse da quelle di cui al punto precedente, sulla base dell’UF esistente, nei seguenti limiti:di - se UFesistente ≤ 1.2 mq/mq UFmax = 0.72 mq/mq - se UFesistente > 1.2 mq/mq e ≤ 1.5 mq/mq UFmax = 0.74 mq/mq - se UFesistente > 1.5 mq/mq e ≤ 1.8 mq/mq UFmax = 0.76 mq/mq - se UFesistente > 1.8 mq/mq e ≤ 2 mq/mq UFmax = 0.78 mq/mq 101 di 300 - se UFesistente > 2 mq/mq UFmax = 0.80 mq/mq; omissis 2.6) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act1G) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.7) Unità edilizie prevalentemente destinate ad attività ricettive extralberghiere (Act1H) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis modificare l’art. 4.3.7 come precedentemente modificato ed integrato alle plettere L ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.3.7 - Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2 Omissis 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. - Capacità insediativa: Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul)e, di cui al precedente art. 4.3.3, da riservare esclusivamente per tipi d’uso e1.a e e1.b, viene confermata la capacità insediativa preesistente, come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo art. 4.3.3. Omissis - Funzioni ed usi previsti: Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti, di seguito elencati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 4.3.5: omissis 102 di 300 c) i tipi d’uso ricettivi alberghieri (e1.a, e1.b) sono confermati complessivamente nella capacità insediativa preesistente e possono subire solo trasformazioni nei rapporti fra loro, ovvero essere introdotti ex novo od incrementare la loro Superficie utile lorda (Sul)e in misura corrispondente, sia all’applicazione dei premi di cui al precedente art. 4.3.3, sia alla prevista e ammessa riduzione di altri tipi d’uso anche diversi oltre a quelli elencati alla lettera a); d) di tipi d’uso b1, b2, b5, b8 non possono subire riduzioni della loro complessiva capacità insediativa preesistente, ma solo trasformazioni nei rapporti tra loro, ad eccezione del tipo d’uso b8, , con un minimo di Sule da riservare al tipo d’uso b5, pari al 15% della Sule dell’intero piano terra; tali tipi d’uso possono altresì essere introdotti ex novo od incrementati in misura corrispondente alla prevista e ammessa riduzione di altri tipi d’uso anche diversi, purché considerati compatibili, oltre a quelli elencati alla lettera a); inoltre il tipo d’uso b1 può subire riduzione della capacità insediativa preesistente nei casi di nuovo insediamento del tipo d’uso c1, ammessi dal precedente art. 4.3.5; Omissis 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. Gli interventi edilizi sotto elencati sono definiti in rapporto alle preesistenze: - di recupero di tipo MO, MS, RE, D, compresi quelli di cui alla premessa del presente articolo; - di costruzione, ampliamento e demolizione totale e ricostruzione di tipo NC, AM, RI; - di cambio d’uso CD nei limiti di quanto disposto rispettivamente ai precedenti art. 4.3.1 comma 6, art. 4.3.5 commi 3 e 4 ed altresì ai successivi punti del presente articolo. Omissis 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act2A) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act2B) Interventi ammessi Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati; agli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed NC, RI, sono inoltre applicabili le particolari disposizioni di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.4, intese come interventi alternativi e non cumulabili con i medesimi precedenti interventi. 103 di 300 Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) esistentiI, è ammessao, con i suddetti interventi di tipo RE ed AM, quest’ultimo da attuarsi comunque congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, l’introduzione di una Superficie utile lorda (Sul)e aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo stesso l’intervento. L’intervento di tipo AM è ammesso altresì, con l’aumento di Sule, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sule, per ogni camera priva di bagno, o comunque con bagno preesistente inferiore a detta superficie. Omissis 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act2C) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act2D) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.5) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (Act2E) Interventi ammessi Omissis b) nel caso di modifica della destinazione alberghiera, si applicano i seguenti interventi: - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, con Sule preesistente ridotta del 10%, per le strutture con meno di 15 alloggi (ovvero camere, il cui numero è determinato con le modalità stabilite nel “Regolamento per la verifica della capacità ricettiva e …..“, approvato con la delibera di C.C. n. 104 di 300 41/2005) e classificazione alberghiera a 1 stella, dalla data del16/09/1996 in poi ; - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, per le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) diverse da quelle di cui al punto precedente, sulla base dell’UF esistente, nei seguenti limiti:di - se UFesistente ≤ 1.2 mq/mq UFmax = 0.72 mq/mq - se UFesistente > 1.2 mq/mq e ≤ 1.5 mq/mq UFmax = 0.74 mq/mq - se UFesistente > 1.5 mq/mq e ≤ 1.8 mq/mq UFmax = 0.76 mq/mq - se UFesistente > 1.8 mq/mq e ≤ 2 mq/mq UFmax = 0.78 mq/mq - se UFesistente > 2 mq/mq UFmax = 0.80 mq/mq; Omissis 2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act2G) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.8) Unità edilizie prevalentemente destinate ad attività ricettive extralberghiere (Act2H) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis modificare l’art. 4.3.8 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere L ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 Omissis 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. - Capacità insediativa: 105 di 300 Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul)e, di cui al precedente art. 4.3.3, da riservare esclusivamente per tipi d’uso e1.a e e1.b, viene confermata la capacità insediativa preesistente, come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo art. 4.3.3. La Sule derivante dai suddetti premi, relativa alle unità edilizie comprese nelle porzioni territoriali definite “aree incongrue” della “Zona di riqualificazione della costa e dell’arenile”, di cui al precedente art. 2.9, non è insediabile sulle medesime unità edilizie; conseguentemente considerato l’obbligo di trasferimento della suddetta Sule aggiuntiva, la stessa, unitamente a quella preesistente, possono essere associate alla capacità insediativa delle altre unità edilizie, che con il presente RUE possono essere solo quelle esterne alla zona di cui sopra, ma comprese nel comparto di attuazione costituente l’Area Programma. - Funzioni ed usi previsti: Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti, di seguito elencati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 4.3.5: a) i tipi d’uso e1.a, e1.b , sono confermati nella capacità insediativa complessiva preesistente e possono subire trasformazioni tra loro ovvero essere introdotti ex-novo od incrementare la loro Superficie utile lorda (Sul)e in misura corrispondente, sia all’applicazione dei premi di cui al precedente art. 4.3.3, sia alla prevista e ammessa riduzione di altri e diversi tipi d’uso; omissis 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. Gli interventi edilizi sotto elencati sono definiti in rapporto alle preesistenze: - di recupero di tipo MO, MS, RE, D, compresi quelli di cui alla premessa del presente articolo; - di costruzione, ampliamento e demolizione totale e ricostruzione di tipo NC, AM, RI; - di cambio d’uso CD nei limiti di quanto disposto rispettivamente ai precedenti art. 4.3.1 comma 6, art. 4.3.5 commi 3 e 4 ed altresì ai successivi punti del presente articolo. Omissis 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act3A) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis Usi previsti 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act3B) Interventi ammessi 106 di 300 Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati; agli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed NC, RI, sono inoltre applicabili le particolari disposizioni di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.4, intese come interventi alternativi e non cumulabili con i medesimi precedenti interventi. Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) esistentiI, è ammessao, con i suddetti interventi di tipo RE ed AM, quest’ultimo da attuarsi comunque congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, l’introduzione di una Superficie utile lorda (Sul)e aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo stesso l’intervento. L’intervento di tipo AM è ammesso altresì, con l’aumento di Sule, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sule, per ogni camera priva di bagno, o comunque con bagno preesistente inferiore a detta superficie. Omissis 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act3C) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis Prescrizioni Sulle Unità edilizie denominate “Chioschi di P.le Fabbri” oggetto della Delibera di C.C. n. 12 del 26/03/2009 “Approvazione del Piano Triennale 2009/2011 delle Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare – Art. 58, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133, le disposizioni di cui sopra non si applicano integralmente, in quanto, sulle stesse Unità edilizie, sono ammessi esclusivamente gli interventi di tipo MO, MS, RE, RI senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4 e D e sono confermati i tipi d’uso in atto: b2 limitatamente alle funzioni di esercizio di pubblico servizio. 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act3D) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della 107 di 300 Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.5) Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (Act3F) Interventi ammessi Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, D, RI ed AR, con la prescrizione che per gli interventi di demolizione totale e ricostruzione (RI) di costruzioni esistenti alla data del 20/02/2008 è ammesso ricostruire la Sule preesistente e qualora la stessa sia superiore al valore di mq. 60,00, è obbligatorio ridurre la medesima Sule sino a tale valore. Inoltre è ammesso l’intervento di tipo NC, anche associato a CD, per la realizzazione, esclusivamente in soluzione interrata, di parcheggi di tipo P1, P2, P3 e privati non pertinenziali, con un indice UF pari a 1,5 mq./mq. ed altresì, nel caso di contiguità dell’unità fondiaria F, con un’unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera (B), è consentito un ampliamento di Sule, di quest’ultima, con intervento edilizio di tipo NC, anche associato a CD, ed AM riferito comunque all’unità edilizia B, per il solo incremento delle superfici di soggiorno (Su.So) e delle superfici di servizio (Su.Se) nella misura rispettivamente del 30% e del 15% della superficie ricettiva (Su.R) preesistente. Nei suddetti interventi deve in ogni caso essere garantita una superficie a verde non inferiore al 25% di SF. Usi previsti E’ consentito mantenere i tipi d’uso in atto fino ad un eventuale cambio d’uso verso uno dei tipi d’uso di seguito previsti da attuarsi mediante gli interventi edilizi di cui sopra. E’ previsto il tipo d’uso b4 finalizzato alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi solo in unità fondiarie di pertinenza di attività ricettive, in soluzione all'aperto e funzionalmente collegati all'attività principale. Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b esclusivamente per la realizzazione del suddetto ampliamento di Sule, per il solo incremento di (Su.So) e di (Su.Se) e di (Su.R), sudell’unità edilizia B contigua all’unità fondiaria F. E’ previsto il tipo d’uso b8, ma esclusivamente in soluzione interrata. 2.6) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act3G) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 108 di 300 modificare l’art. 4.3.9 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere L ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4 Omissis 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. Omissis - Capacità insediativa: Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul)e, di cui al precedente art. 4.3.3, da riservare esclusivamente per tipi d’uso e1.a e e1.b, viene confermata la capacità insediativa preesistente, come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo art. 4.3.3. La Sule derivante dai suddetti premi, relativa alle unità edilizie comprese nelle porzioni territoriali che ricadano nella “Zona di riqualificazione della costa e dell’arenile”, di cui al precedente art. 2.9 non è insediabile sulle medesime unità edilizie; conseguentemente considerato l’obbligo di trasferimento della suddetta Sule aggiuntiva, la stessa, unitamente a quella preesistente, possono essere associate alla capacità insediativa delle altre unità edilizie, che con il presente RUE possono essere solo quelle esterne alla zona di cui sopra, ma comprese nel comparto di attuazione costituente l’Area Programma. - Funzioni ed usi previsti: Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti, di seguito elencati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 4.3.5: a) i tipi d’uso a1, a2, e1.a, e1.b, e3, b1, b2, b3, c1, c5, c6, f2, sono confermati nella capacità insediativa preesistente complessivamente considerata. Tali tipi d’uso possono subire trasformazioni tra loro, ovvero essere introdotti ex-novo od incrementare la loro Superficie utile lorda (Sul)e in misura corrispondente, sia alla prevista e ammessa riduzione di altri e diversi tipi d’uso, sia all’applicazione dei premi di cui al precedente art. 4.3.3, relativamente alle strutture ricettive di cui ai tipi d’uso e1.a, e1.b. omissis 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. Gli interventi edilizi sotto elencati sono definiti in rapporto alle preesistenze: - di recupero di tipo MO, MS, RE, D, compresi quelli di cui alla premessa del presente articolo; - di costruzione, ampliamento e demolizione totale e ricostruzione di tipo NC, AM, RI; - di cambio d’uso CD nei limiti di quanto disposto rispettivamente ai precedenti art. 4.3.1 comma 6, art. 4.3.5 commi 3 e 4 ed altresì ai successivi punti del presente articolo. Omissis 109 di 300 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act4A) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act4B) Interventi ammessi Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati; agli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed NC, RI, sono inoltre applicabili le particolari disposizioni di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.4, intese come interventi alternativi e non cumulabili con i medesimi precedenti interventi. Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) esistentiI, è ammessao, con i suddetti interventi di tipo RE ed AM, quest’ultimo da attuarsi comunque congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, l’introduzione di una Superficie utile lorda (Sul)e aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo stesso l’intervento. L’intervento di tipo AM è ammesso altresì, con l’aumento di Sule, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sule, per ogni camera priva di bagno, o comunque con bagno preesistente inferiore a detta superficie. Omissis 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act4C) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act4D) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici 110 di 300 preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.5) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (Act4E) Interventi ammessi Omissis b) nel caso di modifica della destinazione alberghiera, si applicano i seguenti interventi: - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, con Sule preesistente ridotta del 10%, per le strutture con meno di 15 alloggi (ovvero camere, il cui numero è determinato con le modalità stabilite nel “Regolamento per la verifica della capacità ricettiva e …..“, approvato con la delibera di C.C. n. 41/2005) e classificazione alberghiera a 1 stella, dalla data del16/09/1996 in poi ; - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, per le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) diverse da quelle di cui al punto precedente, sulla base dell’UF esistente, nei seguenti limiti:di - se UFesistente ≤ 1.2 mq/mq UFmax = 0.72 mq/mq - se UFesistente > 1.2 mq/mq e ≤ 1.5 mq/mq UFmax = 0.74 mq/mq - se UFesistente > 1.5 mq/mq e ≤ 1.8 mq/mq UFmax = 0.76 mq/mq - se UFesistente > 1.8 mq/mq e ≤ 2 mq/mq UFmax = 0.78 mq/mq - se UFesistente > 2 mq/mq UFmax = 0.80 mq/mq; Omissis 2.6) Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (Act4F) Interventi ammessi Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, D, RI ed AR, con la prescrizione che per gli interventi di demolizione totale e ricostruzione (RI) di costruzioni esistenti alla data del 20/02/2008 è ammesso ricostruire la Sule preesistente e qualora la stessa sia superiore al valore di mq. 60,00, è obbligatorio ridurre la medesima Sule sino a tale valore. Inoltre è ammesso l’intervento di tipo NC, anche associato a CD, per la realizzazione, esclusivamente in soluzione interrata, di parcheggi di tipo P1, P2, P3 e privati non pertinenziali, con un indice UF pari a 1,5 mq./mq. ed altresì, nel caso di contiguità dell’unità fondiaria F, con un’unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera (B), è consentito un ampliamento di Sule, di quest’ultima, con intervento edilizio di tipo NC, anche associato a CD, ed AM riferito comunque all’unità edilizia B, per il solo incremento delle superfici di soggiorno (Su.So) e delle 111 di 300 superfici di servizio (Su.Se) nella misura rispettivamente del 30% e del 15% della superficie ricettiva (Su.R) preesistente. Nei suddetti interventi deve in ogni caso essere garantita una superficie a verde non inferiore al 25% di SF. Usi previsti E’ consentito mantenere i tipi d’uso in atto fino ad un eventuale cambio d’uso verso uno dei tipi d’uso di seguito previsti da attuarsi mediante gli interventi edilizi di cui sopra. E’ previsto il tipo d’uso b4 finalizzato alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi solo in unità fondiarie di pertinenza di attività ricettive, in soluzione all'aperto e funzionalmente collegati all'attività principale. Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b esclusivamente per la realizzazione del suddetto ampliamento di Sule, per il solo incremento di (Su.So) e di (Su.Se) e di (Su.R), sudell’unità edilizia B contigua all’unità fondiaria F. E’ previsto il tipo d’uso b8, ma esclusivamente in soluzione interrata. 2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act4G) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis modificare l’art. 4.3.10 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere L ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.3.10 - Zona turistica normale Act5 Omissis 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. Omissis - Capacità insediativa: Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul)e, di cui al precedente art. 4.3.3, da riservare esclusivamente per tipi d’uso e1.a e e1.b, viene confermata la capacità insediativa preesistente, come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo art. 4.3.3. La Sue …omissis - Funzioni ed usi previsti: Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti, di seguito elencati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 4.3.5: 112 di 300 a) i tipi d’uso a1, a2, e1.a, e1.b, e3, b1, b2, b3, b4, b5, b8, c1, c5, c6 sono confermati nella capacità insediativa preesistente complessivamente considerata. Tali tipi d’uso, ad eccezione del tipo d’uso c1, possono subire trasformazioni tra loro, ovvero essere introdotti ex novo od incrementare la loro Superficie utile lorda (Sul)e in misura corrispondente, sia alla prevista e ammessa riduzione di altri e diversi i tipi d’uso, sia all’applicazione dei premi di cui al precedente art. 4.3.3, relativamente alle strutture ricettive di cui ai tipi d’uso e1.a, e1.b. omissis 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. Gli interventi edilizi sotto elencati sono definiti in rapporto alle preesistenze: - di recupero di tipo MO, MS, RE, D, compresi quelli di cui alla premessa del presente articolo; - di costruzione, ampliamento e demolizione totale e ricostruzione di tipo NC, AM, RI; - di cambio d’uso CD nei limiti di quanto disposto rispettivamente ai precedenti art. 4.3.1 comma 6, art. 4.3.5 commi 3 e 4 ed altresì ai successivi punti del presente articolo. Omissis 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act5A) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis Usi previsti Sono confermati i tipi d’uso preesistenti fatto salvo quanto di seguito indicato: omissis e) il tipo d’uso c1, qualora esistente, non può subire la riduzione della propria capacità insediativa preesistente; invece, per lo stesso tipo d’uso,se e in quandto consentito dalle norme di cui di cui al comma 3 del precedente art. 4.3.5, ne è ammesso, secondo i casi, il suo l’incremento di capacità insediativa, in misura corrispondente alla prevista e ammessa riduzione, sia dei tipi d’uso sopra elencati, sia di altri e diversi, purché considerati compatibili ed il nuovo insediamento derivante dalla concentrazione o accorpamento di almeno quattro esercizi di vicinato (tipo d’uso b1) alle condizioni e limiti richiamati nello stesso art. 4.3.5; in tal caso non si applicano i precedenti limiti alla trasformazione del tipo d’uso b1. Le disposizioni della presente lettera e) non si applicano alla Sule della porzione di Unità Edilizia ubicata in Viale Trento-Trieste n. 64 nella quale era insediata l’attività commerciale denominata “Supermercato Abissinia”, in 113 di 300 quanto tale attività è stata trasferita in altra sede; nella medesima porzione di Unità Edilizia, qualora la Sule esistente precedentemente destinata all’uso di “Supermercato”, ora classificabile come tipo d’uso c1, sia trasformata a favore del tipo d’uso a1, la superficie utile lorda (Sul) minima dei nuovi alloggi non deve essere inferiore a mq. 70,00 di Sue, non applicandosi, in questo caso, le disposizioni relative alla superficie, sia minima, che media, degli alloggi afferenti al tipo d’uso a1, di cui all’art. 1.6.1, comma 4, lett. a1. residenza ed all’art. 4.3.5, comma 3. 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act5B) Interventi previstiammessi Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati; agli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed NC, RI, sono inoltre applicabili le particolari disposizioni di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.4, intese come interventi alternativi e non cumulabili con i medesimi precedenti interventi. Qualora, in adempimento di leggi o normative prescrittive sulla sicurezza, venga necessariamente a determinarsi una riduzione, sia della Superficie ricettiva (Su.R), sia della Superficie di soggiorno (Su.So) esistentiI, è ammessao, con i suddetti interventi di tipo RE ed AM, quest’ultimo da attuarsi comunque congiuntamente ad altro idoneo intervento, esclusivamente in occasione del medesimo suddetto adempimento, l’introduzione di una Superficie utile lorda (Sul)e aggiuntiva corrispondente a quella della (Su.R) e/o (Su.So) venuta meno, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme del presente RUE per lo stesso l’intervento. L’intervento di tipo AM è ammesso altresì, con l’aumento di Sule, esclusivamente per l’adeguamento dei servizi igienici fino al raggiungimento della dotazione di un bagno, di misura non superiore ai 4 mq. di Sule, per ogni camera priva di bagno, o comunque con bagno preesistente inferiore a detta superficie. Omissis 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (Act5C) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act5D) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle 114 di 300 disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. 2.5) Omissis Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (Act5E) Interventi ammessi Omissis b) nel caso di modifica della destinazione alberghiera, si applicano i seguenti interventi: - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, con Sule preesistente ridotta del 10%, per le strutture con meno di 15 alloggi (ovvero camere, il cui numero è determinato con le modalità stabilite nel “Regolamento per la verifica della capacità ricettiva e …..“, approvato con la delibera di C.C. n. 41/2005) e classificazione alberghiera a 1 stella, dalla data del16/09/1996 in poi ; - di tipo RE esclusivamente mediante demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione ed RI entrambi associati a CD, per le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) diverse da quelle di cui al punto precedente, sulla base dell’UF esistente, nei seguenti limiti:di - se UFesistente ≤ 1.2 mq/mq UFmax = 0.72 mq/mq - se UFesistente > 1.2 mq/mq e ≤ 1.5 mq/mq UFmax = 0.74 mq/mq - se UFesistente > 1.5 mq/mq e ≤ 1.8 mq/mq UFmax = 0.76 mq/mq - se UFesistente > 1.8 mq/mq e ≤ 2 mq/mq UFmax = 0.78 mq/mq - se UFesistente > 2 mq/mq UFmax = 0.80 mq/mq; Omissis 2.6) Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (Act5F) Interventi ammessi Sono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, D, RI ed AR, con la prescrizione che per gli interventi di demolizione totale e ricostruzione (RI) di costruzioni esistenti alla data del 20/02/2008 è ammesso ricostruire la Sule preesistente e qualora la stessa sia superiore al valore di mq. 60,00, è obbligatorio ridurre la medesima Sule sino a tale valore. Inoltre è ammesso l’intervento di tipo NC, anche associato a CD, per la realizzazione, esclusivamente in soluzione interrata, di parcheggi di tipo P1, P2, P3 e privati non pertinenziali, con un indice UF pari a 1,5 mq./mq. ed altresì, nel caso di contiguità dell’unità fondiaria F, con un’unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera (B), è consentito un ampliamento di Sule, di quest’ultima, con intervento edilizio di tipo NC, anche associato a CD, ed AM riferito comunque all’unità edilizia B, per il solo incremento delle superfici di soggiorno (Su.So) e delle superfici di servizio (Su.Se) nella misura rispettivamente del 30% e del 15% della superficie ricettiva (Su.R) preesistente. 115 di 300 Nei suddetti interventi deve in ogni caso essere garantita una superficie a verde non inferiore al 25% di SF. Usi previsti E’ consentito mantenere i tipi d’uso in atto fino ad un eventuale cambio d’uso verso uno dei tipi d’uso di seguito previsti da attuarsi mediante gli interventi edilizi di cui sopra. E’ previsto il tipo d’uso b4 finalizzato alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi solo in unità fondiarie di pertinenza di attività ricettive, in soluzione all'aperto e funzionalmente collegati all'attività principale. Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b esclusivamente per la realizzazione del suddetto ampliamento di Sule, per il solo incremento di (Su.So) e di (Su.Se) e di (Su.R), sudell’unità edilizia B contigua all’unità fondiaria F. E’ previsto il tipo d’uso b8, ma esclusivamente in soluzione interrata. 2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act5G) Interventi ammessi Sono ammessi esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RE, AM (limitatamente alla modifica/aumento di volume derivante da trasferimenti di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.), ed RI, tutti senza incremento della Sule preesistente, fatta eccezione per quello ammesso in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 4.3.4, D e CD nei limiti dei tipi d’uso sotto indicati. Omissis Art. 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6 Le Zone Act6 sono individuate nella Tav. 1 del RUE quanto al perimetro che ricomprende i comparti interessati. Ad ogni comparto corrisponde una specifica Scheda, riportata ai successivi commi, contenente norme e indirizzi a cui riferire diversi interventi. Tutti gli interventi edilizi ammessi dalle richiamate Schede si attuano comunque anche nel rispetto, se ed in quanto dovuto, delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 1.1.5. Omissis modificare la Scheda n. 2 come modificata ed integrata alla lettera L) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: - Scheda 2 - Terminale Via Tasso 2° (EX SIRENELLA) - Usi previsti Sono previsti i tipi d’uso a1, b1, b2, b3, b4, b5. Il tipo d’uso a1 non potrà complessivamente interessare più del 30% della Superficie utile lorda (Sul)e complessiva Interventi ammessi Sono ammessi gli interventi di tipo MO, MS, RE, CD. Organizzazione degli spazi liberi a terra 116 di 300 Gli spazi liberi a terra destinati all'uso pubblico, o che prevedono la presenza continuativa o frequente del pubblico, vanno intesi come spazi pedonali attrezzati, coperti e scoperti, arredati per la sosta e il passeggio, in forma quanto più possibile continua. Nel caso degli interventi di tipo RE, tali spazi devono risultare in misura non inferiore al 20% della ST, ivi compreso il 5% del verde di uso pubblico (U), senza conteggiare, fra tali spazi, le aree di parcheggio di qualsiasi tipo, e devono comunque subire un incremento pari ad almeno il 10% rispetto alle dotazioni preesistenti, documentate dallo stato di fatto. Ulteriori Modalità di attuazione Il RUE, inoltre conferma i contenuti, e le previsioni urbanistiche, le modalità di attuazione, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli interventi ammessi, gli incrementi della Superficie utile edificabile (Sue) (vedi art. 1.3.23) previsti e le prescrizioni di zona contenute nel del piano particolareggiato di iniziativa privata (PP) denominato ‘’AREA SIRENELLA’’ depositato in data 23/12/2005 n° 2209approvato con delibera di C. C. n. 55 del 31/07/2008, in attuazione del PRG/V pre-vigente (la cui procedura di approvazione é tuttora in itinere) e ne consente la sua applicazione sino alla data di scadenza quando il medesimo piano sarà definitivamente approvato e convenzionato. Omissis modificare la Scheda n. 4 come modificata ed integrata alla lettera R.7) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: - Scheda 4 – (Hotel Savioli) Omissis Usi previsti Sono previsti i tipi d’uso e1.a, e1.b, b8, quest’ultimo insediabile solo in soluzione interrata a condizione che siano soddisfatte le quantità minime prescritte di parcheggi pertinenziali P3 e di urbanizzazione primaria P1. Per i suddetti tipi d’uso è ammesso inserire in piani seminterrati e/o interrati, oltre ai parcheggi P3 e P1, spazi a servizio dell’ospite, per servizi all’albergo e/o per centri benessere e sale convegni; in tal caso le previste attività dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Requisito Cogente n. 7.2: "Disponibilità di spazi minimi"). Interventi ammessi omissis Parametri di attuazione: - Con i suddetti interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, e di tipo RI, è ammesso l’incremento della Superficie utile lorda (Sul)e preesistente sino al 20% e la realizzazione di tre livelli di piani seminterrati e/o interrati sull’intera unità edilizia. La predetta Superficie utile lorda (Sul)e dei piani seminterrati e/o interrati, ad eccezione di quella eventualmente destinata a funzioni di tipo b8, non è computata nel calcolo della Superficie utile lorda (Sul)e (come nel caso previsto alla lettera a) comma 6 del precedente articolo 4.3.4 e richiamati all’art. 117 di 300 1.3.23, comma 3). I suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul)e e la realizzazione dei tre livelli di piani seminterrati e/o interrati, comunque, sono ammessi a condizione che si rispettino le seguenti condizioni: • Omissis - Scheda 5- Grand Hotel Usi previsti Fermo restando il rispetto di quanto disposto al precedente art. 4.3.1, comma 6 e previa autorizzazione della competente sopraintendenza sono previsti: - i tipi d’uso a1, e1.a, e1b, b1, b2, c5, b3, b5, b8. I tipi d’uso, e1.a, e1.b, non possono in nessun caso subire una riduzione della loro consistenza complessiva, possono invece subire trasformazioni tra loro. Altri usi preesistenti possono essere trasformati a favore dei tipi d’uso previsti. Interventi ammessi Sono ammessi gli interventi di tipo MO, MS, RRC, RS, CD nonché RE per gli edifici non tutelati ai sensi dei precedenti artt. 2.16, 2.17. Modalità di attuazione con progetto unitario convenzionato Fermo restando il rispetto di quanto disposto al precedente art. 4.3.1, comma 6 e previa autorizzazione della competente sopraintendenza sono ammessi interventi di tipo AM, RI e NC esclusivamente con progetto unitario convenzionato nel rispetto delle successive prescrizioni morfologiche. Sono previsti gli standards di parcheggio privato P3, e pubblici (P1 + P2) legati ai diversi usi come specificato al capo 3.1; i parcheggi devono essere prevalentemente ricavati in soluzione interrata nell’area prospiciente via Rismondo o in strutture di parcheggio limitrofe. Prescrizioni morfologiche (con progetto unitario convenzionato) Nel settore giardino prospiciente via Rismondo è ammessa la realizzazione di spazi interrati per convegni e mostre, con le necessarie risistemazioni a verde del piano di campagna; le attività previste in tali spazi interrati dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Requisito Cogente n. 7.2: "Disponibilità di spazi minimi"). La Ssuperficie utile lorda (Sul)edificabile massima consentita per i predetti spazi interrati è pari o inferiore a mq. 2000 e comprende le superfici di scale di sicurezza, servizi e camini di aereazione; tale sSuperficie utile lorda (Sul)edificabile è esclusa dal computo della Sule complessiva massima ammessa sull’unità edilizia, in analogia con quanto stabilito al comma 3 dell’art. 1.3.23, per i nuovi locali interrati previsti alla lettera a), comma 6 del precedente art. 4.3.4 . Esclusivamente nel caso di contestuale sistemazione di via Rismondo è previsto un premio di Sule pari al 5% della Sule totale da destinarsi ai tipi d’uso previsti; eventuali nuovi volumi derivanti dall’applicazione del premio di Sule potranno essere localizzati esclusivamente lungo via Rismondo. Tutti gli interventi dovranno avvenire nel rispetto dell’impianto del giardino esistente garantendo una congrua quota di spazi liberi a terra da definirsi in sede di progetto unitario convenzionato. Omissis 118 di 300 - Scheda 7- ex scuole Manfroni Usi previsti E’ previsto il tipo d’uso a1. Parametri di attuazione UF = max UF preesistente determinato da: Superficie utile edificabile (Sue), di cui al precedente art. 1.3.23, preesistente pari a mq. 1.480/SF; Q = max 50% della SF; H = max 16 ml., o = H preesistente se superiore. Interventi ammessi Sono ammessi gli interventi di tipo MO, MS, RE, NC, RI, AM, D. modificare la Scheda n. 8 come modificata ed integrata alle lettere L ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: - Scheda 8 – Zona Commerciale e direzionale via San Martino In tale area, il RUE, riconferma i contenuti, le previsioni urbanistiche, le modalità di attuazione, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli usi previsti, gli interventi ammessi, gli incrementi della Superficie utile edificabile (Sue) (vedi art. 1.3.23) previsti e le prescrizioni di zona contenute nel piano particolareggiato di iniziativa privata (PP) denominato ‘’SAN MARTINO’’ approvato con delibera di C.C. n.° 23 del 23/02/2006. Il PP, dalla data di adozione del presente RUE e fino alla data della sua scadenza, come stabilita nella convenzione allegata al PP stesso, può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva. Le norme del suddetto PP, disciplinavano anche l’insediamento dell’attività di Supermercato, compresa nell’uso U8 previsto dalle stesse norme, da trasferire dalla precedente ubicazione relativa all’Unità Edilizia ubicata in Viale Trento-Trieste) nella quale era insediata, appunto, l’attività commerciale denominata “Supermercato Abissinia”, corrispondente ad una delle aree “commerciali” valutate idonee con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n. 124 del 23/11/2000. Per effetto delle previsioni urbanistiche della richiamata Determinazione della Conferenza provinciale, tale attività di Supermercato compresa nell’uso U8, non può subire la riduzione della propria capacità insediativa preesistente, mediante intervento edilizio diretto; inoltre tenuto conto che la citata attività di Supermercato di cui all’uso U8 è stata trasferita dalla data del 16/05/2010 nell’area del vigente PP ed ivi operante, tale medesima attività, con il presente RUE, è equiparata al tipo d’uso c1 di cui al precedente art. 1.6.1 del RUE. In deroga alle disposizioni specifiche di cui al presente articolo e di quelle generali di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 1.1.5, ai sensi del comma 3 del precedente art. 4.3.5, per il tipo d’uso c1, come sopra equiparatoa all’attività di Supermercato compresa nell’uso U8 del vigente PP, mediante intervento edilizio diretto, è ammesso l’incremento della propria capacità insediativa, alle condizioni e limiti richiamati nello stesso art. 4.3.5; tali condizioni e limiti in particolare riguardano, ai sensi del precedente art. 1.1.11ter, il rispetto dei requisiti urbanistici in materia di 119 di 300 dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti ai precedenti artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8 del presente RUE. - Scheda 9 – Area York-Stoccarda In tale area, il RUE, riconferma i contenuti, le previsioni urbanistiche, le modalità di attuazione, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli interventi ammessi, gli incrementi della Superficie utile edificabile (Sue) (vedi art. 1.3.23) previsti e le prescrizioni di zona contenute nel piano particolareggiato di iniziativa privata (PP) denominato ‘York-Stoccarda’’ approvato con delibera di C.C. n° 37 del 05/05/2005. Il PP, dalla data di adozione del presente RUE e fino alla data di scadenza della convenzione del PP stesso, può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva. - Scheda 10 – Area Parcheggi Grand’Hotel In tale area, il RUE, riconferma i contenuti, le previsioni urbanistiche, le modalità di attuazione, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli interventi ammessi, gli incrementi della Superficie utile edificabile (Sue) (vedi art. 1.3.23) previsti e le prescrizioni di zona contenute nel Piano Particolareggiato dell’Arenile (Unità di progettazione n° 23) sull’area tennis, Baby golf prospiciente il Grand Hotel di Riccione approvato con delibera di C.C. n° 45 del 12/04/1999. Il PP, dalla data di adozione del presente RUE e fino alla data di scadenza della convenzione del PP stesso, può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva. - Scheda 11 - (Hotel Aquila D’Oro) Usi previsti: e1.a, e1.b; b1 sino ad un massimo del 25% della Superficie utile lorda (Sul)e; b8 insediabile solo in soluzione interrata. E’ ammesso introdurre spazi interrati a servizio dell’ospite e parcheggi multipiano nell’intera area d’intervento. Questi spazi sono esclusi dal computo della Superficie utile lorda (Sul)UE (vedi ultima alinea del comma 3 del precedente art. 1.3.23). Interventi ammessi: Sono ammessi gli interventi di MO, MS, RE, CD , RI, NC, AM entro gli usi ammessi. Parametri di attuazione: Sule fuori terra = 2400 mq. Dc, Ds entro terra = non si applica; Dc, Ds = preesistenti; 120 di 300 Modalità di attuazione Permesso di Costruire convenzionato. Convenzione: dovrà essere garantito il collegamento fra viale Ceccarini e viale Corridoni. Prescrizioni morfologiche Gli spazi liberi a terra dovranno valorizzare particolarmente il fronte commerciale e il collegamento con i due viali. - Scheda 12 – Parco tematico e ricreativo (Beach Paradise) 1. L’area riguarda l’esistente parco tematico e ricreativo denominato Beach Paradise realizzato mediante il Piano Particolareggiato dell’Arenile – Programma funzionale (Unità di progettazione n. 69) approvato con delibera di C.C. n. 76 del 27/05/1998. Per tale area il RUE, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente articolo, assume i contenuti, le previsioni urbanistiche, le modalità di attuazione, gli allineamenti, le tipologie edilizie e le prescrizioni di zona contenute nel Programma funzionale (Unità di progettazione n. 69) su richiamato; inoltre il RUE assume quale parametro relativo alla Superficie utile lorda (Sul) massima edificabile il valore della Superficie utile edificabile (Sue) (vedi art. 1.3.23) esistente, determinato dalla somma della Sue stessa regolarmente assentita con precedenti idonei titoli abilitativi e dalla Sue (calcolata ai sensi dell’art. 1.3.23 CAPO 1.3) derivante dall’aumento del 10% del Volume previsto nel suddetto Programma funzionale, disposto con la Delibera di C.C. n. 12 del 26/03/2009 “Approvazione del Piano Triennale 2009/2011 delle Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare – Art. 58, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133”, come modificata con atto di C.C. n. 64 del 24/09/2009. 2. Nell’area in oggetto, considerato che la stessa ricade nella “Zona di riqualificazione della costa e dell’arenile”, di cui al precedente art. 2.9, gli intereventi sulle unità edilizie ivi esistenti, si attuano nei limiti contenuti al comma 3, lett. b), dello stesso art. 2.9, come richiamato al comma 8, del precedente art. 4.3.1 ed alla condizione che gli stessi non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e diminuzioni della superficie permeabile complessiva ad eccezione di quanto previsto di seguito nel presente comma; conseguentemente sono ammessi gli interventi di tipo MO, MS, CD, adeguamento ai requisiti di legge e D; è inoltre ammesso l’intervento di tipo AM esclusivamente per la realizzazione della quantità di Superficie utile edificabile (Sue), (vedi art. 1.3.23 e calcolata ai sensi del medesimo articoloCAPO 1.3) pari a quella derivante dall’aumento volumetrico del 10%, disposto con la Delibera di C.C. n. 12 del 26/03/2009, richiamata al precedente comma 1. 3. Nell’area del suddetto parco tematico e ricreativo è ammesso, sia il mantenimento dei tipi d’uso legittimamente in essere, sia l’inserimento di quelli previsti nel Programma funzionale richiamato al precedente comma 1, ed in ogni caso sono sempre ammessi i seguenti tipi d’uso: b2, f2, f3 e g8. Eventuali ulteriori tipi d’uso potranno essere previsti in sede di POC. modificare l’art. 4.3.13 come modificato ed integrato alle lettere A2, T ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: 121 di 300 Art. 4.3.13 - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale Act8: SCHEDE 1. Le zone Act8 comprendono le unità edilizie e le aree per attrezzature ed impianti di interesse generale esistenti (in genere di carattere sovracomunale) e le stesse, unitamente a quelle disciplinate ai precedenti articoli 3.1.1 e 3.1.2, costituiscono parte della dotazione di attrezzature ed impianti di uso pubblico definita dal PSC. 2. Per le unità edilizie e le aree cui al presente articolo: - Il POC, ai sensi del punto 5, dell’art. 4.3 del PSC, fermo restando la prevalente destinazione ad attrezzature e spazi di uso collettivo, potràanno programmare anche interventi di trasformazione fisica o funzionale; - il RUE, nelle schede che seguono, definisce i parametri, le condizioni, i tipi d’uso consentiti e gli interventi diretti ammessi, i quali si attuano comunque nel rispetto di quanto disposto all’art. 4.3.1, comma 7:. Omissis - Scheda 4 – Parcheggi interrati p.zza Vittorio Veneto Modalità di intervento: Intervento edilizio diretto di tipo NC Usi previsti: Sono ammessi i seguenti tipi d’uso: b2, b3, b8, f3, g1 (i rapporti tra gli usi b8, f3 saranno stabiliti con successivo atto di approvazione del Project finance) L’insediamento dei tipi d’usi b2, b3, è ammesso al solo piano fuori terra. Capacità insediativa Per il tipo d’uso b2 – Superficie utile lorda (Sul)e max = mq. 12,00 Per il tipo d’uso b3 – Superficie utile lorda (Sul)e max = mq. 138,00 Per i tipi d’uso b8 e f3 – Superficie utile lorda (Sul)e max = mq. 800 mq. esclusivamente in soluzione interrata 122 di 300 CAPO 4.4 - AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE, AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI modificare l’art. 4.4.1 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere N e T) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC 1. Omissis 2. Negli ambiti di cui al comma 1, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA o del Progetto Unitario Convenzionato attuativi del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, nei limiti previsti dai successivi commi 3 e 7 ed anche nel rispetto, se ed in quanto dovuto, delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 1.1.5, sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: di tipo MO, MS, RRC, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul)e, AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed antincendio, D, AR, nei limiti previsti dai successivi commi 3 e 7 ed anche nel rispetto, se ed in quanto dovuto, delle disposizioni di cui al comma 5bis del precedente art. 1.1.5 e, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui al successivo art. 6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. Omissis 6. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano all’ambito urbano da riqualificare indicato, nella Tav. 1 con il n. 2, nel quale, rispettivamente: - nelle aree disciplinate dai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica (PP) vigenti sono ammessi tutti i tipi di interventoi nel rispetto dei limiti, degli usi, dei parametri e delle relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nei rispettivi medesimi Piani particolareggiati di iniziativa pubblica (PP) vigenti; gli stessi piani, dalla data di adozione del presente RUE e fino alla data della loro scadenza come stabilita nella convenzione dei PP medesimi, possono essere sottoposti a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva; - nell’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Reggiana”, al fine di attuare i contenuti dell’Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici previgenti al PSC, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 20 del 31/01/2006, mediante intervento edilizio diretto, si applicano le prescrizioni di cui al PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE "CITTA' DELLE COLONIE" Ambito della zona "Aree del Marano", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 30/10/2003, che di seguito in stralcio si riportano: 123 di 300 • “con riferimento alla proposta progettuale formulata dal soggetto risultato aggiudicatario a seguito della procedura concorsuale per l’assegnazione in godimento a fronte degli interventi di ripristino funzionale delle “COLONIE REGGIANA ED ADRIATICA” – atti Consiglio Comunale n. 31 del 28/03/2001 e Giunta Comunale n. 227 del 11/12/2001 – la destinazione prevista è quella per Attività Ricettiva Alberghiera a gestione unitaria oltre alla prescrizione di insediare sedi per associazioni sportive legate all’ambito marino; • gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dalle norme del PTCP”. Di conseguenza su tale immobile, in relazione alle funzioni di cui all’art. 1.6.1 comma 4, sono ammessi gli usi e1 e b4 ed in relazione agli interventi edilizi ammissibili, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.17, punti da n. 8 a n. 12bis (Sottocategoria 1.2)., quindi sono ammessi i tipi di intervento edilizio: MO, MS, RS, RRC, CD, D limitatamente alle superfetazioni, ricordando altresì che l’intervento RS può dare luogo ad incrementi della sagoma nei soli seguenti casi di: • ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite; • costruzione di nuovi collegamenti verticali fuori dalla sagoma dell'edificio, esclusivamente nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini della sicurezza in relazione ad una destinazione dell'immobile ad ospitare funzioni pubbliche; e comunque, quanto sopra, si applica nel rispetto delle disposizioni relative agli interventi ammessi sugli edifici esistenti e sulle aree, ubicati in “zona incongrua” così come definita alla lettera a) del comma 3, dell’art. 5.6 delle norme del PTCP, ai sensi delle lettere c) ed e) del medesimo comma 3 del richiamato art. 5.6. Sui progetti relativi ai suddetti tipi d’intervento deve essere acquisito il parere della competente Sopraintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004. L’inserimento nel POC di tale ambito costituirà, secondo i casi, la conferma dell’attuazione in atto delle previsioni urbanistiche previgenti o eventualmente la programmazione di interventi diversi da quelli già previsti dai suddetti PP e conformi al PSC. Dopo la data di scadenza dei su richiamati Piani particolareggiati, come stabilita nelle convenzioni allegate ai medesimi, qualora non siano stati eseguiti gli interventi in essi previsti o compiuti gli obblighi contenuti nella medesima convenzione, ed altresì dopo la scadenza degli accordi attuativi dei su richiamati atti comunali relativi alla ex “COLONIA REGGIANA”, anche il presente ambito di riqualificazione si attuerà applicando le norme di cui ai precedenti commi. Omissis modificare l’art. 4.4.3 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere EE.15), R.9) ed X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.4.3 - Destinazioni d’uso nelle zone ASP 1. Nelle zone urbanistiche ASP 1 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 124 di 300 b5, b6, b7, d1, d2, g2, g3, g4, g5, g6 ed inoltre, nelle medesime zone ASP1 collocate a mare dell’Autostrada A14, in quanto considerato compatibile, il tipo d’uso c7 limitatamente alle attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931 (in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2013). I tipi d’uso b5, b7, d1, d2, se preesistenti, non possono subire una riduzione della propria capacità insediativa, salvo che per l’insediamento del tipo d’uso c7 nei limiti di cui sopra. Sono considerati inoltre compatibili, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione del presente RUE, i pubblici esercizi (b2), Attività di autolavaggio (b10) e le medie e grandi strutture di vendita (c1, c2, c3) limitatamente alla vendita di prodotti non alimentari. Omissis 5. Nelle zone urbanistiche ASP 1 e ASP 2, per le medioe-grandi e grandi strutture di vendita di cui sopra se corrispondenti alle aree “commerciali” valutate idonee con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n. 124 del 23/11/2000, con il presente RUE non è ammessa la riduzione della propria capacità insediativa preesistente; invece, per le medio-grandi strutture di vendita e per le medio-piccole strutture di vendita, è ammesso, oltre al loro mantenimento, l’ampliamento della propriapredetta capacità insediativa, (Superficie utile lorda – Sul -e preesistente), purché siano rispettati i requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti ai precedenti artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8. ed altresìAltresì, per le medesime medie e grandi strutture di vendita, nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC è ammessa la riduzione della propria capacità insediativa preesistente od il nuovo insediamento, in misura corrispondente alla prevista e ammessa riduzione di altri tipi d’uso preesistenti, purché considerati compatibili. Tutte le precedenti possibilità di modificazione di capacità insediativa sono ammesse comunque solo se consentito dalle norme dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni e da quelle di cui all’art. 8. bis, comma 6, del PTCP previgente in merito alla rilocalizzazione ed art. 8.2 del PTCP vigente. Omissis modificare l’art. 4.4.5 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.4.5 - Ulteriori interventi e parametri edilizi nelle zone ASP 1. omissis 4. Nelle sottozone ASP 2, sulle unità edilizie a tipologia e prevalente destinazione residenziale omissis. 4bis. Nelle zone ASP 1 e ASP 2, oltre a quanto consentito per le medesime zone dalle norme, ed anche in deroga alle stesse, di cui al precedente art. 4.4.4 ed al presente articolo, ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, si applica quanto segue: per gli interventi di nuova costruzione (NC), di demolizione totale e 125 di 300 ricostruzione (RI) e di ristrutturazione rilevante su edifici esistenti (RE relative a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile (Su) superiore a 1000 metri quadrati e demolizione e fedele ricostruzione), che assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i, è ammesso un incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5% di quella preesistente o massima ammessa dalle normative di zona. Quanto sopra comunque fermo restando il non superamento dell’UF max complessivo pari a 0,70 mq./mq. ed il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e distanze minime dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7. Ai soli fini della realizzazione del presente incremento di Superficie utile lorda (Sul)e, sulle Unità edilizie ricadenti nelle presenti zone, con l’intervento di tipo RE, è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sul e tale disposizione si applica anche alle Unità edilizie classificate esclusivamente con le sottocategorie 3.1, 3.2 e 3.3 del precedente art. 2.17; comunque il predetto incremento di Superficie utile lorda (Sul)e non si applica ai suddetti interventi di tipo RE qualora gli stessi riguardino “unità edilizie a tipologia e prevalente destinazione residenziale”, se non associati a contestuale cambio d’uso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Omissis 7. E’ ammesso il frazionamento di unità immobiliari con Superficie utile lorda (Sul)e maggiore di mq. 1000, in unità autonome produttive, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: - le nuove unità immobiliari autonome produttive non dovranno essere inferiore a mq. 500 di Superficie utile lorda (Sul)e; - le unità immobiliari autonome produttive non potranno essere frazionate in più di tre e per le stesse dovranno essere garantiti accessi, dalla viabilità, autonomi ed in sicurezza; - ciascuna unità immobiliare dovrà essere dotata autonomamente della necessaria quota di parcheggi di tipo P3, come prescritta nella tabella di cui al comma 9 del precedente art. 3.1.5. 7bis. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, dell’art. 55, della L.R. n. 15/2013, i fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, esistenti alla data del 31/07/2013, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti al precedente comma 7, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili (degli usi produttivi ammessi) ai sensi del precedente art. 4.4.3 e delle ulteriori prescrizioni del richiamato precedente comma 7. Art. 4.4.7 - Poli funzionali: polo dei parchi tematici e ricreativi 1. omissis 126 di 300 3. Nelle unità edilizie a prevalente destinazione residenziale esistenti, ricadenti fuori dai perimetri dei vigenti Piani particolareggiati (PP) vigenti di cui al comma 2, sono considerati compatibili i tipi d’uso in atto ed è ammesso il loro mantenimento fino all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di cui al comma 1, e sulle medesime unità sono consenti esclusivamente gli interventi di MO, MS, RRC, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul)e. Sugli edifici tutelati ai sensi dei precedenti artt. 2.13, 2.14 e 2.15, sono ammessi esclusivamente i tipi di intervento, di cui al Capo 1.5, consentiti dalle relative categorie di tutela di cui al precedente artt. 2.17. 127 di 300 CAPO 4.5 - TERRITORIO URBANIZZABILE modificare l’art. 4.5.1 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere N e T) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.5.1 - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e Ambiti per nuovi insediamenti urbani in attuazione del PRG pre-vigente: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC 1. Omissis 2. Negli ambiti di cui al comma 1, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA attuativo del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, nei limiti previsti al successivo comma 3, sono ammessi interventi edilizi diretti di tipo MO, MS, RRC, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul)e, AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed antincendio, D, AR, nei limiti previsti al successivo comma 3 e, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui al successivo art. 6.9.3bis, di NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di chioschi e manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. Omissis modificare l’art. 4.5.2 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere N e T) (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.5.2 - Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione dell’immagine turistica: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC 1. omissis 2. Negli ambiti di cui al comma 1, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA attuativo del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, nei limiti previsti dai successivi commi 3 e 5, sono ammessi interventi edilizi diretti di tipo MO, MS, RRC, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul)e, AM limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa all’incremento dell’altezza totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed antincendio ed altresì antisismica nel solo caso di cui alla lettera b) del comma 3 del precedente art. 2.9, D, AR, nei limiti previsti al successivo comma 3 e 5 e, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui al successivo art. 6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione 128 di 300 e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. Non sono ammessi interventi di cambio d’uso. Omissis modificare l’art. 4.5.3 come modificato ed integrato alle lettere E.17 e T) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 4.5.3 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC 1. omissis 2. Negli ambiti di cui al comma 1, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA, attuativo del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di tipo MO, MS, RRC, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul)e, D, AR e, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e modalità di cui al successivo art. 6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al medesimo art. 6.9.3bis. Non sono ammessi interventi di cambio d’uso. Omissis 129 di 300 CAPO 4.6 - TERRITORIO RURALE modificare l’art. 4.6.2 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda le osservazioni del punto 1) Art. 4.6.2 - Usi previsti e consentiti 1. Nel territorio rurale, oltre alle funzioni agricole propriamente dette (uso d3, limitatamente all’attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, non intensiva e relativi edifici di servizio e attrezzature) sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni prescritte nel PSC e specificate nel RUE, i seguenti tipi d’uso: d4, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g9, g10, f2, f3; d1, limitatamente all’attività di produzione e trasformazione di energia unicamente da fonti energetiche rinnovabili (svolta attraverso l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici e di impianti microeolici), per autoconsumo e/o per sopperire all’impossibilità tecnica di corrispondere alle disposizioni di cui ail commia 3 e 3bis, del successivo art. 5.4.5, ai sensi del punto 242, dell’Allegato 2, all’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” approvato dall'Assemblea legislativa regionale il 4/03/2008, con atto n. 156, come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i.n. 156/2008 dell'A. L. regionale. omissis modificare l’art. 4.6.6 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.6.6 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici soggetti a vincolo di tutela 1. Interventi edilizi: per gli edifici che sono stati riconosciuti di valore storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e che sono stati quindi tutelati ai sensi dei precedenti art. 2.14 o 2.15, gli interventi edilizi ammessi sono quelli consentiti in relazione alla categoria di tutela di cui all’art. 2.17, secondo le finalità ivi precisate e nel rispetto dei criteri generali di intervento di cui all’art. 2.16, a condizione che non sia aumentata la superficie impermeabilizzata (cfr art. 1.3.6) e siano rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4.6.1. Ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, solo sulle Unità edilizie classificate con le sottocategorie 3.1, 3.2 e 3.3 del precedente art. 2.17, si applica quanto segue: per gli interventi di demolizione totale e ricostruzione (RI) e di ristrutturazione rilevante su edifici esistenti (RE relative a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile (Su) superiore a 1000 metri quadrati e demolizione e fedele ricostruzione), che assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e 130 di 300 s. m. e i., è ammesso un incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5% di quella preesistente; il predetto incremento di Superficie utile lorda (Sul)e è calcolato su un massimo di mq. 140,00 di Superficie utile lorda (Sul)e con funzione abitativa (tipo d’uso a1) ed è ammissibile esclusivamente per tale funzione e fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e distanze minime dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7. Ai soli fini della realizzazione del presente incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5%, sugli edifici esistenti di cui al presente comma, ove è ammesso l’intervento di tipo RE, con il medesimo, è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sul. Omissis modificare l’art. 4.6.7 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.6.7 - Interventi edilizi di recupero, di ampliamento e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela 1. Interventi edilizi di recupero: in tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli ai sensi del precedente Art. 2.14 o 2.15 sono ammessi gli interventi edilizi di tipo MO, MS, RRC, RE, D, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4.6.1. E’ altresì ammesso l’intervento RI con le seguenti ulteriori prescrizioni: - che non sia aumentata la superficie impermeabilizzata (cfr art. 1.3.6); - siano rispettate le disposizioni di cui a i commi 2 e 3 dell’art. 5.1.2; - la conservazione delle alberature esistenti e, laddove si renda inevitabile, la loro sostituzione; - l'integrazione del verde con la messa a dimora di nuovi esemplari; - la conservazione o il ripristino delle caratteristiche funzionali e morfologiche originali anche per quanto concerne i materiali utilizzati; - la conservazione o il ripristino, nel caso di spazi esistenti sistemati a giardino; - la conservazione o il ripristino delle recinzioni e delle siepi nei materiali e nelle forme originali. Ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, per il suddetto intervento di demolizione e ricostruzione (RI) e per l’intervento di ristrutturazione rilevante su edifici esistenti (RE relative a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile (Su) superiore a 1000 metri quadrati e demolizione e fedele ricostruzione), che assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011, è ammesso un incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5% di quella preesistente; il predetto incremento di 131 di 300 Superficie utile lorda (Sul)e è calcolato su un massimo di mq. 140,00 di Superficie utile lorda (Sul)e con funzione abitativa (tipo d’uso a1) ed è ammissibile esclusivamente per tale funzione e fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e distanze minime dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7. Ai soli fini della realizzazione del presente incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5%, sugli edifici esistenti di cui al presente comma, con l’intervento di RE è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sul. 2. Interventi di Cambio d'uso (CD): è ammesso inoltre l'intervento di cambio d'uso (CD), in relazione alla tipologia dell’edificio, per le destinazioni d’uso legittimamente in essere verso le destinazioni d’uso di seguito specificate: A B C D E Tipologia edilizia ed Uso in essere Edifici in tutto o prevalentemente abitativi (uso a1 o a2) ivi compreseo eventuali porzioni dell’edificio ad uso: - d1 e d2, per entrambe i tipi d’uso limitatamente alla funzione di deposito e qualora quest’ultima non sia pertinenziale alle attività produttive di cui alla successiva lettera E; - d3 (di servizio all’agricoltura) Edifici di servizio all’agricoltura e alla zootecnia: stalle, fienili, magazzini, ricoveri macchine e simili (uso d3), con esclusione delle serre preesistenti e regolarmente realizzate in base al PRG pre-vigente. Edifici accessori pertinenziali non agricoli: autorimesse e simili Destinazioni d’uso ammissibili a1, a2, b1, b3, b4, b5, e1.a, e1.b, e3, , e4.a(*), f1. Nel caso di porzioni dell’edificio ad uso d1 e d2, per entrambe i tipi d’uso limitatamente alla funzione di deposito e qualora quest’ultima non sia pertinenziale alle attività produttive di cui alla successiva lettera E, il cambio d’uso verso le destinazioni di tipo a1 e a2 è ammesso fino ad un massimo di 140,00 mq. di Superficie utile lorda (Sul)e delle preesistenti funzioni di deposito di tipo d1 e d2. d3(**), d4, e4.a(*). Se si tratta di edifici con Sq inferiore a mq. 200 é ammesso inoltre il riuso quali corpi accessori pertinenziali (ripostigli, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui aventi una delle destinazioni di cui alla precedente lettera A. E ammesso esclusivamente il mantenimento di utilizzazioni pertinenziali alle funzioni dell'edificio principale di cui sono pertinenza. b1, b3, b4, b5, c6, e1.a, e1.b, e3, , e4.a(*), f1. Edifici per attività dei servizi: terziarie, turistiche, ricreative, ricettive, pubblici esercizi, ecc ,: usi b), c) ed e), nonché f1 Attività produttive insediate in capannoni d1, d2, d3(**). e opifici (compreso l’eventuale alloggio E’ ammessa inoltre la residenza limitatamente annesso): uso d1, d2 all’eventuale preesistente alloggio annesso. (*) Limitatamente ad usi agrituristici e per il turismo rurale. (**) Non è comunque ammesso l’inserimento ex novo dell’uso d3 relativamente alla riutilizzorealizzazione di edifici connessi ad allevamenti zootecnici e ad attività di coltivazioni agricole che implichino un forte ricorso sia ai prodotti chimici sia un utilizzo di elevate quantità di risorse idriche. 3. Il cambio d’uso (CD) di un edificio o parte di edificio da uso d3 ad un tipo d’uso diverso non più connesso alla funzione agricola è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel quale si indicano le eventuali opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), 132 di 300 impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili. 4. Interventi di ampliamento (AM): oltre alle possibilità di intervento di cui ai commi precedenti, per le sole Unità Edilizie con originaria funzione abitativa e composte da un solo alloggio, aventi una Superficie utile lorda (Sul)e compresa tra i 45,00 mq. e i 140,00 mq., è ammesso inoltre l’intervento di ampliamento finalizzato all’adeguamento delle dotazioni tecnologiche e igieniche, fino a raggiungere tale medesima Superficie utile lorda (Sul)e massima di 140,00 mq., fermo restando il mantenimento dell'uso abitativo e con esclusione del frazionamento in più alloggi. modificare l’art. 4.6.10 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 4.6.10 - Ulteriori interventi nei nuclei residenziali in territorio rurale 1. Sugli edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela di cui agli artt. 2.14 o 2.15 e ricadenti nei nuclei prevalentemente residenziali in territorio rurale come individuati dal PSC, oltre agli interventi ammissibili ai sensi dei precedenti articoli, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4.6.1, sono consentiti i seguenti, anche combinati fra loro: a) interventi di Demolizione totale e Ricostruzione (RI), senza aumento della Sule; b) interventi di Cambio d’uso (CD) da uso d3 a tipi d’uso: a1, a2, b1, b3, b4, b5, e1.a, e1.b, e3, e4.a limitatamente ad usi agrituristici e per il turismo rurale, f1; c) interventi di Ampliamento (AM) per le sole Unità Edilizie con funzione abitativa (tipo d’uso a1) legittimamente in essere alla data di adozione del presente RUE, fino a raggiungere una Superficie utile lorda (Sul)e massima di 140,00 mq.; d) interventi di integrazione delle pertinenze, nella forma di nuova costruzione di edifici accessori, ovvero di Demolizione e ricostruzione (RI) o Ampliamento (AM) di edifici accessori preesistenti, entro il limite di una Superficie accessoria (Sa) massima (comunque computata comeequivalente alla Sule) di tali edifici pertinenziali pari al 20% della Sule dell’edificio di cui sono pertinenza, legittimamente in essere alla data di adozione del presente RUE; Gli interventi di cui alle lettere c) e d) non sono cumulabili sulla stessa Unità Edilizia e sono comunque esclusi per quegli edifici sui quali, posteriormente al 08/02/1985, siano stati effettuati ampliamenti in applicazione delle possibilità di intervento una tantum previste dal PRG pre-vigente ed altresì gli interventi di cui alla lettera d) sono esclusi per quegli edifici che siano stati oggetto di sanatoria edilizia. Ai sensi del successivo art. 5.4.25, comma 1bis3quinquies, per il suddetto intervento di demolizione totale e ricostruzione (RI) e per l’intervento di RE di cui al comma 1 del precedente art. 4.6.7, inteso come ristrutturazione rilevante su edifici esistenti (relativa a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile (Su) superiore a 1000 metri quadrati e demolizione e fedele ricostruzione), che assicurino, per gli interi edifici oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 133 di 300 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 e s. m. e i., è ammesso un incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5% di quella preesistente; il predetto incremento di Superficie utile lorda (Sul)e è calcolato, rispettivamente, su un massimo di mq. 140,00 di Superficie utile lorda (Sul)e con funzione abitativa (tipo d’uso a1) eo su un massimo corrispondente alla Superficie utile lorda (Sul)UE, comprensiva della quota pari all’incremento del 20%, degli edifici accessori pertinenziali alla funzione abitativa ed è ammissibile esclusivamente per la medesima funzione e fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e distanze minime dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7. Ai soli fini della realizzazione del presente incremento di Superficie utile lorda (Sul)e pari al 5%, sugli edifici esistenti di cui al presente comma, con l’intervento di tipo RE è sempre consentito anche l’intervento di AM per realizzare l’eventuale aumento di volume derivante dal suddetto incremento di Sul. Art. 4.6.11 – Ricoveri attrezzi agricoli Omissis 3. I manufatti di cui al precedente comma 1, al fine di assicurarne l’appropriato inserimento nel contesto paesaggistico, dovranno rispettivamente, osservare i limiti ed avere le caratteristiche di seguito elencati: - superficie coperta (Sq), massimo mq. 15,00; - essere costituiti esclusivamente da un piano fuori terra; - altezza (HF in questo caso misurata all’intradosso) del fronte relativo all’imposta della copertura, massimo m. 2,00; - copertura a falde inclinate con pendenza delle falde, massimo 20%; - essere posizionati alla distanza minima dai confini Dc e dal confine di zona urbanistica di interesse pubblico Ds pari a m. 5,00; - essere appoggiati sul terreno o piattaforma facilmente rimuovibile e realizzati esclusivamente in legno trattato al naturale e non tinteggiato e dotati di unico accesso atto al passaggio di attrezzature agricole e con eventuali aperture illuminanti e ventilanti, del tipo a “luce”, nella quantità necessaria a rispettare le prescrizioni dei requisiti delle vigenti leggi in materia igienico-sanitariacogenti; - impermeabilizzazione del suolo, massimo, pari ai mq 15,00 della superficie coperta del manufatto. 4. Al solo fine del rispetto dei parametri edilizi, i manufatti di cui al precedente comma 1 non sono considerati “costruzione”, non costituiscono intervento di tipo NC ed altresì non sono computati come sSuperficie utile lordaedificabile (Sule). 5. omissis 134 di 300 TITOLO V - NORME SUL RAPPORTO FRA COSTRUZIONI E CONTESTO CAPO 5.1 - NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO DELLE COSTRUZIONI Art. 5.1.2 1. Coperture Le coperture degli edifici, se realizzate a falde inclinate, devono preferibilmente avere una forma semplice. Devono essere evitate forme complicate e atipiche, o pendenze eccessive, salvo parere favorevole dellaCommissione per la qualità architettonica e il paesaggio e salvo che si tratti di edifici per funzioni specialistiche. Per le coperture a falda è preferibile l'impiego di elementi in cotto a tegola portoghese o a coppo. Sono ammesse coperture con manti in rame naturale o brunito e, per le parti necessarie, anche con pannelli fotovoltaici e solari. Non è ammesso il trattamento con guaine bituminose a vista, o pannelli prefabbricati tipo fibrocemento e similari. Le coperture a falda possono avere una pendenza massima del 40,40% (22°); tale possibilità non si applica alle falde delle coperture di edifici preesistenti tutelati ai sensi degli artt. 2.17 e di edifici di nuova costruzione o da ricostruire localizzati nel centro storico di cui al precedente art. 4.1.1. Se almeno il 70% della copertura è rivestita con pannelli fotovoltaici e solari in aderenza, la pendenza della falda può essere elevata sino al massimo del 57,80% (30°); tale possibilità non si applica alle falde delle coperture di edifici preesistenti tutelati ai sensi degli artt. 2.17 e di edifici di nuova costruzione o da ricostruire localizzati nel centro storico di cui al precedente art. 4.1.1. Il progettista dovrà dimostrare l’esigenza di tale pendenza soprattutto in relazione all’esposizione solare. E’ ammessa la realizzazione di lucernari nella quantità necessaria a rispettare i requisiti di illuminazione e aerazione prescritti dalle vigenti leggi in materia igienicosanitarianei requisiti cogenti e secondo i limiti di cui al punto 8 del precedente art. 1.2.17 e non sono ammessi abbaini o altre sovrastrutture che alterino la forma del tetto; è altresì ammessa la realizzazione di terrazzi in falda. Omissis 3. Nel territorio rurale per interventi di tipo MS, RRC, RS, RE, AM non è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda (salvo il mantenimento di abbaini o terrazzini esistenti). É ammessa l’apertura di lucernai a raso nella falda e nella quantità necessaria a rispettare i requisiti di illuminazione e aerazione prescritti dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitarianei requisiti cogenti e secondo i limiti di cui al punto 8 del precedente art. 1.2.17, comunque ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1,50. La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle rilevabili sull’edilizia storica nella zona circostante all’intervento edilizio e in ogni caso non dovrà essere superiore a 30 cm se le sporgenze saranno realizzate in lastre di pietra e non superiore a 50 cm in tutti gli altri casi. 135 di 300 modificare l’art. 5.1.13 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera O) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: 5.1.13 – Piscine 1. Sono definite piscine le strutture accessorie, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, omissis Omissis 3. Nelle unità edilizie riguardanti strutture ricettive relative alle attività di cui ai tipo d’uso e.1.a, e.1.b, e.2.a, e.2.b, e.3 ed e.4.a limitatamente alle strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico ed alle attività agrituristiche, di cui al precedente art. 1.6.1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 6, lettera de) del precedente art. 4.3.4, è ammessa l’istallazione di piscine a servizio degli ospiti nel rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni: omissis L’installazione delle presenti piscine, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del presente RUE in materia di vincoli e tutele ed in particolare dei commi 6, 8, 9 del precedente art. 4.3.1, è ammessa in tutte le zone in cui ricadono le strutture ricettive riguardanti le attività di cui ai tipi d’uso sopra elencati, anche in carenza di una espressa previsione del presente RUE dell’intervento di tipo NC di cui al successivo comma 4, nelle specifiche norme di zona relative alle stesse strutture ricettive. Inoltre, esclusivamente per le strutture ricettive di cui ai tipi d’uso e.1.a, e.1.b, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti quattro alinea del presente comma, è ammessa l’istallazione di piscine a servizio degli ospiti anche su aree libere adiacenti alle stesse strutture ricettive della medesima proprietà o comunque a servizio permanente delle medesime strutture (condizioni comprovate da idoneo titolo di disponibilità dell’immobile), classificate diversamente da quelle entro le quali sono insediate le strutture ricettive in oggetto. Tale ulteriore possibilità di installazione riguarda le aree classificate come: Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici esercizi (C); ai sensi dell’art. 4.3.2.3; Unità edilizie di tipo misto (D), ai sensi dell’art. 4.3.2.4; Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (G), ai sensi dell’art. 4.3.2.7; Unità edilizie classificate come prevalentemente destinate ad attività ricettive extralberghiere (H), ai sensi dell’art. 4.3.2.8. La medesima possibilità di installazione, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del presente RUE in materia di vincoli e tutele ed in particolare dei commi 6, 8, 9 del precedente art. 4.3.1, è ammessa in tutte le zone in cui ricadono le Unità Edilizie sopra elencate, anche in carenza di una espressa previsione del presente RUE dell’intervento di tipo NC di cui al successivo comma 4, nelle specifiche norme di zona relative alle medesime su elencate Unità Edilizia. 3bis. Nelle unità edilizie riguardanti strutture ricettive relative alle attività di cui ai tipo d’uso e.1.a, e.1.b, ed in presenza di posti auto in forma di spazi aperti scoperti (a raso) di tipo P3 preesistenti è ammessa l’installazione di strutture prefabbricate amovibili in acciaio e/o legno, a copertura dei predetti posti auto, per funzione di solarium sopraelevato a servizio della piscina pertinenziale alle medesime strutture ricettive tipo e.1.a, e.1.b. Le strutture di cui al presente comma potranno essere realizzate prioritariamente in unità edilizie prospicienti strade urbane locali od aree ad utilizzo ciclo pedonale con 136 di 300 arredo urbano e dovranno essere realizzate nel rispetto del decoro pubblico, delle facciate e dell’area cortilizia dell’edificio e delle seguenti prescrizioni: - tutti gli elementi costituenti tali strutture dovranno essere imbullonati e facilmente smontabili; - le parti metalliche dovranno essere opportunamente trattate e le parti in legno potranno essere trattate anche al naturale; - dovranno essere aperte e garantire la permeabilità visiva al fine di contenerne al massimo l’impatto visivo; - i montanti di sostegno dovranno distare minimo m.1,50 dalle strade (Ds) e non dovranno comunque creare impedimento ai percorsi o accessi pedonali e carrabili (pubblici o di uso pubblico e privati) ed altresì distare dai confini di proprietà privata (Dc) minimo m. 1,50 od inferiore, nel caso di accordo tra i confinanti; - la copertura dovrà essere collocata dal piano di calpestio ad un’altezza minima (HU), pari o inferiore a m. 2,20 ed ad un’altezza massima (H) pari o inferiore a m. 2,50, potrà essere a sbalzo, rispetto ai montanti, con sporgenza massima di m. 1,50 e attestarsi fino a confine con le strade e con i confini di proprietà privata, ma in questo caso solo previo accordo tra i confinanti; - la superficie coperta (Sq) massima, comprensiva degli sporti aggettanti di qualsiasi dimensione, non potrà superare mq. 50,00. 4. L’installazione delle piscine di cui ai precedenti commi, è soggetta a SCIA, come disposto dall’art. 7, comma 1, lett. i) della L.R. n. 15/20013, (vedi Capo 6.5) e quella delle strutture prefabbricate amovibili a copertura di posti auto P3 esistenti per funzione di solarium sopraelevato, di cui ai precedenti commila quale costituisce intervento di nuova costruzione (NC), è soggettao a permesso di costruire (vedi Capo 6.4),quando mentre qualora le piscine siano di uso strettamente privato pertinenziale ad edifici residenziali e non superino la lunghezzasuperficie di m. 1520,00 m2, rientrano tra i manufatti di cui all’art. 1.2.5, comma 1, lettera e) e la loro installazione costituisce intervento di nuova costruzione (NC)è soggettao a DIA/SCIA, ai sensi dell’art. 6.5.1, comma 1, lettera d). Lea predettea installazionie, qualora riguardino immobili di interesse storico-architettonico, di pregio storicoculturale e testimoniale e/o le relative aree di pertinenza e le aree dei giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, agli precedenti artt. 2.14, 2.15 e 2.18 della parte prima – norme - del presente RUE, quando ammessea dal presente RUEregolamento, comunque, lo sonoè solo comunque nel rispetto delle ulteriori norme di tutela, di cui agli precedenti artt. 2.16, 2.17 ed ancora 2.18 della medesima parte prima; nel caso riguardi immobili tutelati anche come beni culturali ai sensi della Parte Seconda e/o come beni paesaggistici ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, sono soggette anche alle rispettive procedure autorizzative previste dal medesimo D.Lgs.. Le superfici corrispondenti alle suddette opere non sono computabili ai fini del calcolo della sSuperficie utile lorda (Sule) di cui al precedente art. 1.3.213, e nello specifico, le piscine in quanto costituiscono spazi non fruibili ai sensi del precedente art. 1.2.13. Le piscine concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile prevista dalla parte prima – norme – del presente RUE (vedi art. 3.2.3, comma 4). 137 di 300 5. Sono piscine stagionali i contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabili per la balneazione anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque, installate esclusivamente su aree di proprietà privata. Anche Ll’intervento di installazione di piscine stagionali è attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6.6.1, comma 2, lettera e), mentre nei casi di superficie > 20,00 m² o di capacità > 15,00 m³ è soggetto a SCIA, come disposto dall’art. 7, comma 1, lett. i) della L.R. n. 15/20013.DIA, ai sensi della lettera d), del comma 1, dell’art. 6.5.1. 5bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano all’ambito territoriale corrispondente al Polo funzionale dell’Arenile di cui al precedente art. 4.4.8. 138 di 300 CAPO 5.2 - DISTANZE modificare l’art. 5.2.1 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera E.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 5.2.1 - Distanza da un confine 1. La distanza di un edificio da un confine, è la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti d’affaccio, con ilmisura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta dell'edificio stesso e sul confine considerato. 2. Non si considerano nella misura della distanza, fatto salvo il rispetto delle norme del Codice Civile: - i corpi di fabbrica interrati che non sporgano dal terreno per la realizzazione di parcheggi pubblici (P1) e (P2) e parcheggi pertinenziali (P3), fatto salvo quanto disposto al comma 7 del successivo art 5.2.3 ed alla lettera h) del comma 3 dell’art. 5.2.4.; - i cappotti termici e le pareti ventilate purché non sporgano dalle pareti esterne di edifici preesistenti rispettivamente per più di cm. 6 e cm. 10 i rivestimenti a fini estetici applicati su pareti esterne di edifici preesistenti, purché non sporgano dalle pareti stesse per più di cm. 5, esclusivamente negli interventi di tipo MS e RE; - il maggior spessore, fino ad un massimo di cm. 20, delle murature esterne negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (MO, MS, RRC, RS ed RE compresa la demolizione con fedelee ricostruzione) e fino ad un massimo di cm. 25, delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori a cm. 30 di spessore, negli interventi di nuova costruzione (NC, RI e AM), necessario ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica o dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s. m., certificati con le modalità di cui al medesimo D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 e dalla Delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 della Regione Emilia Romagna, da soggetti certificatori di cui all’articolo 7.1 dell’atto regionale e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050/2008 e comunque solo nel caso di applicazione delle deroghe ammesse dall’art. 4 del D.M. 27/7/2005, e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e dal comma 2 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013; tali disposizioni, ancorché in deroga, non si applicano nella misura della distanza dal confine con la zona destinata a sede stradale (Ds) nel caso degli interventi di tipo NC, RI e AM; - le componenti di impianti degli edifici purché non sporgano dai piani della sagoma per più di m. 1,50 (ad esclusione delle canne fumarie negli interventi di tipo NC, RI, AM); - gli spazi chiusi non fruibili e/o fruibili dei piani sottotetto, sia esistenti che di progetto, con funzione di soffitta, aventi le altezze e le caratteristiche così come definite o richiamate al punto 8 del precedente art. 1.2.17, ai quali si applicano le sole norme del Codice Civile; 139 di 300 - gli spazi chiusi, sia esistenti che di progetto, relativi al terminale esterno del vano scala della parte finale della scala, quando la stessa da accesso ad un terrazzo di copertura ed aventi le altezze e le caratteristiche cosìcome definite al punto 9 del precedente art. 1.2.17, ai quali si applicano le sole norme del Codice Civile; - gli spazi chiusi, sia esistenti che di progetto, relativi al vano ascensore (vano extracorsa ascensore) aventi le altezze e le caratteristiche così come definite al punto 10 del precedente art. 1.2.17, ai quali si applicano le sole norme del Codice Civile; - i balconi e le scale esterne aperte e scoperte a sbalzo ed esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti per più di m. 1,50; - le scale di sicurezza esterne. 3. La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici, si misura in analogia agli edifici, a partire dai punti del perimetro del suo sedime. 4. Per gli edifici scolastici si applicano le prescrizioni di cui al DM 18/12/1975, punto 3.08. modificare l’art. 5.2.2 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera P) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 5.2.2 – Distanze minime dai confini 1. Le distanze minime dai confini da considerare nelle opere edilizie sono le seguenti: - Dc = distanza dal confine di proprietà è la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti d’affaccio, con il confine della proprietà (vedi il punto 42 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla Deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010); - Ds = distanza dal confine di zona urbanistica di spazi pubblici o attrezzature di uso o di interesse pubblico individuati dal RUE, o dal confine di qualsiasi ambito urbanistico classificato dal PSC che per la sua attuazione sia da assoggettare a POC, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del successivo art. 5.2.4, o dal confine di una strada (o sede stradale), è la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti d’affaccio, con il confine considerato (vedi i punti 41 e 43 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla Deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010). 2. Per le distanze di cui al comma precedente debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti, salvo: - diversa esplicita indicazione contenuta in altri articoli del RUE e/o negli Allegati alla - parte seconda - del presente medesimo RUE; - diversa esplicita indicazione di strumenti urbanistici attuativi vigenti; - il rispetto delle disposizioni di cui ai punti C.2, C.3 e C.9.1 del Decreto 16/01/1996 di approvazione delle vigenti in materia di Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche, concernenti l’altezza massima dei nuovi edifici e le relative limitazioni rispetto alla larghezza delle strade, nonché, relativamente alla 140 di 300 stessa materia, da quanto, eventualmente, ulteriormente previsto dal presente RUE, ai sensi all’art. 8 della L.R. n. 19/2008 e s. m. e i.; - quanto previsto al comma 5 del precedente art. 3.3.5 (Impianti di distribuzione carburanti) in merito alle specifiche distanze previste. 3. Tali valori minimi valgono con riferimento in generale agli edifici, e per analogia agli impianti, che abbiano uno sviluppo dimensionale anche in elevazione ed ai manufatti di cui all’art. 1.2.5, nei casi puntualmente previsti dagli altri articoli del RUE e/o dagli Allegati alla - parte seconda - del presente medesimo RUE. Viceversa non si applicano, fatto salvo il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile: - per quegli impianti o parti di essi che non presentino un’a altezza massima in corrispondenza del confine, superiore a m. 0,50 rispetto alla quota riferita al suolo (QS) (ad esempio campi sportivi), e per le infrastrutture, muri di contenimento e manufatti diversi; - per le cabine elettriche, telefoniche, di distribuzione del gas e di altri impianti tecnologici a rete da realizzare all’interno ed al servizio del territorio urbanizzato da parte dei gestori dei relativi servizi pubblici e previo accordo con l’Amministrazione Comunale; - per le chiusure e coperture mobili e smontabili, nella misura strettamente necessaria al contenimento delle emissioni acustiche, ai sensi di legge vigente in materia delle attività di spettacolo di cui ai tipi d’uso b4, c6 e c7 (locali da ballo all’aperto ed arene estive) riguardo alla sola Ds. modificare l’art. 5.2.3 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera P) (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 01. La distanza Dc, così come definita al comma 1 del precedente art. 5.2.2 e determinata tenuto conto delle esclusioni di cui al comma 2 del precedente art. 5.2.1 e di cui al comma 3 del richiamato art. 5.2.2, si applica come disposto ai successivi commi. 1. Negli interventi di tipo MO, MS, RRC e RE anche nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio senza modifiche della SA.N.F.T. (vedi art. 1.3.14) e del sedime (vedi art. 1.3.3), preesistenti : - Dc: = valore preesistente. 2. Negli interventi di tipo RE esclusivamente nel caso di demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di fabbrica principale cui al primo alinea del (vedi comma 31bis dell’art. 1.5.8): - Dc: maggiore o uguale al valore preesistente. 3. Negli interventi di tipo NC, RI, AM: - Dc: = maggiore o uguale a m. 5,00 per edifici aventi (H) minore o uguale di m. 13,00; - Dc: = (H) moltiplicata per l’indice 0,4, per edifici aventi (H) maggiore di m. 13,00. 141 di 300 4. Negli interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, RI (associato anche a CD) e AM, qualora si operi all’interno del sedime preesistente, relativamente alle unità edilizie classificate come B) ed E), nelle zone turistiche Act, non si applica integralmente quanto disposto al precedente comma 3, ma quanto segue: - Dc: = adeguamento al valore minimo di m. 3,00, per edifici di qualsiasi H. ed all’interno della SA.N.F.T.; - Dc = minimo m. 3,00 per pareti di edifici non finestrate non comprese nella SA.N.F.T. preesistente; - Dc = minimo m. 5,00 per pareti di edifici finestrate non comprese nella SA.N.F.T. preesistente. 5. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, si applicano le seguenti distanze: - nel caso di formazione di nuovi elementi: - Dc: = minimo m. 3,00; - nel caso di ricostruzione di preesistenti elementi esclusivamente negli interventi di tipo RE: - Dc: = minimo m. 1,50. b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra: - Dc = si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. 6. Negli interventi di tipo MS e RE, che si riferiscano esclusivamente alla realizzazione di scale di sicurezza e negli interventi necessari per l’installazione di ascensori necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici e privati aperti al pubblico, rispettivamente ai sensi dell’art. 78 e dell’art. 82, del D.P.R. n. 380/20012 della L. n. 13/1989 e s. m. e i. e dell’art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. n. 15/2013, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitivedi scale di sicurezza, a tali opere si applica la seguente distanza: - Dc: minimo m. 1,50. 7. In tutti gli interventi edilizi nei quali sia prevista la realizzazione di un corpo interrato che fuoriesca dalla sagoma dell’edificio (SA.N.F.T.), a tali opere si applicano le seguenti distanze: - Dc: minimo m. 1,50. - è ammessa la costruzione a confine per il raggiungimento delle quantità minime prescritte al precedente art. 3.1.5, di parcheggi privati pertinenziali (P3). le suddette distanze si applicano altresì nel caso di un corpo interrato da realizzare in lotti di terreno pianeggiante, emergente dalla quota riferita al suolo (Q.S.) per non più di m. 0,20. 8. In tutti gli interventi edilizi nei quali sia prevista la realizzazione di rampe o di montauto di accesso ai piani interrati ad uso autorimessa, a tali opere si applica la seguente distanza: - Dc: minimo m. 0,50. 142 di 300 - è ammessa la costruzione a confine, esclusivamente, qualora nella proprietà confinante sullo stesso confine sia già presente una rampa o montauto a confine. 9. In tutti gli interventi edilizi nei quali sia prevista la realizzazione di opere quali: chiusure e coperture mobili e smontabili, nella misura strettamente necessaria al contenimento delle emissioni acustiche, ai sensi di legge vigente in materia delle attività di spettacolo di cui ai tipi d’uso b4, c6 e c7 (locali da ballo all’aperto ed arene estive), a tali opere si applica la seguente distanza: - Dc: minimo m. 3,00. 10. Negli interventi di tipo (AR), alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente art. 1.5.17, si applicano le seguenti distanze: - Dc = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi H minore o uguale a m. 3,00; - Dc = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi H maggiore di m. 3,00; 11 Per gli interventi di tipo NC, RI e AM, è consentita la costruzione in aderenza a pareti cieche esistenti a confine nei limiti del profilo della parete esistente ed in caso di accordo tra le parti è altresì consentita, la simultanea costruzione, sul confine, in aderenza tra fabbricati. modificare l’art. 5.2.4 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera P) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) 01. La distanza Ds, così come definita al comma 1 del precedente art. 5.2.2 e determinata tenuto conto delle esclusioni di cui al comma 2 del precedente art. 5.2.1 e di cui al comma 3 del richiamato art. 5.2.2, si applica come disposto ai successivi commi. 1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza Ds è soltanto quello che delimita un’area, individuata in una determinata zona od ambito del RUE, da: a) zone acon destinazioni urbanistiche di uso pubblico o di interesse pubblico, come individuate nelle cartografie del presente RUE (quali: le zone stradali o ferroviarie, le zone destinate ad attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture, e attrezzature e impianti di interesse generale); da zone con destinazione diversa b) ambiti urbanistici, come individuati nella Tavola 3 del PSC, i quali per essere attuati siano da assoggettare a POC, quali: gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per nuovi insediamenti urbani, gli ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione dell’immagine turistica, i nuovi ambiti specializzati per attività produttive ed i poli funzionali. Le suddette disposizioni possono essere diversamente applicate nel caso di specifiche previsioni normative del POC. 2. Per la distanza Ds i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente Art. 5.2.3, salvo quanto disposto al successivo comma 3 per il caso 143 di 300 di confine con la zona destinata a sede stradale; valori inferiori sono ammessi solo nel caso degli allineamenti di cui al precedente art. 5.1.4 (vedi nota 1 al presente articolo). 3. Nel caso di confine con la zona destinata a sede stradale a cui, ai soli fini dell’applicazione della Ds sono equiparati anche i percorsi pedonali e ciclabili, o con la sede stradale, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, nel rispetto comunque delle norme di cui al comma 5 del precedente art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) e salvo la possibilità di prevedere valori inferiori nel caso degli allineamenti di cui al comma 7 del medesimo art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) ed ad ulteriore integrazione delle norme del Codice della Strada e del suo regolamento applicativo, la distanza dal limite stradale (Ds) ée fissata come segue: a) negli interventi di tipo MO, MS, RRC e RE anche nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio senza modifiche della SA.N.F.T. (vedi art. 1.3.14) e del sedime (vedi art. 1.3.3), preesistenti: - b) negli interventi di tipo RE esclusivamente nel caso di demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di fabbrica principale cui al primo alinea del (vedi comma 31bis dell’art. 1.5.8): - c) d) Ds: maggiore o uguale al valore preesistente; negli interventi di tipo NC, RI, AM: - Ds: = m. 5,00 per edifici aventi H minore o uguale di m. 13,00; - Ds: = H moltiplicata per l’indice 0,4, per edifici aventi H maggiore di m. 13,00; negli interventi di tipo RI (associato anche a CD) e AM , qualora si operi all’interno del sedime preesistente o della SA.N.F.T., relativamente alle unità edilizie classificate come B) ed E), nelle zone turistiche Act, non si applica quanto disposto alla precedente lettera c), ma quanto segue: - e) Ds: = valore preesistente; Ds: = adeguamento al valore minimo di m. 3,00, per edifici di qualsiasi H; negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: e1) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso sia di nuova formazione che di ricostruzione se preesistenti, si applica la seguente distanza: - Ds: = minimo m. 3,00; e2) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra: f) Ds = si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera c) del presente comma 3; negli interventi di tipo MS e RE, che si riferiscano esclusivamente alla realizzazione di scale di sicurezza e negli interventi necessari per l’installazione di ascensori necessari per l’abbattimento delle barriere 144 di 300 architettoniche negli edifici privati e pubblici e privati aperti al pubblico, rispettivamente ai sensi dell’art. 78 e dell’art. 82, del D.P.R. n. 380/20012 della L. n. 13/1989 e s. m. e i. e dell’art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. n. 15/2013, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologicocognitivedi scale di sicurezza, a tali opere si si applicano lea seguentie distanzea: g) - Ds: minimo m. 3,00 dalle strade di servizio, percorsi pedonali e ciclabili e m. 5,00 dalla sede stradale della viabilità principale; - Ds: m. 5,00 dalle strade e/o zone urbanistiche di uso o di interesse pubblico, riducibili fino ad un minimo di m. 3,00 nel caso di dimostrata impossibilità tecnica al rispetto della predetta distanza; - Ds: minimo m. 3,00 da zone per piazze e strade pedonali di all’art. 3.1.2, comma 6, lett. f) e da percorsi pedonali e piste ciclabili di all’art. 3.3.4, comma 1 (vedi anche art. 3.3.2, comma 1bis); in tutti gli interventi edilizi nei quali sia prevista la realizzazione di rampe di accesso ai piani interrati ad uso autorimessa a tali opere si applica la seguente distanza: - h) Ds: = minimo m. 2,00 e comunque nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell’art. 3.3.8; In tutti gli interventi edilizi nei quali sia prevista la realizzazione di un corpo interrato che fuoriesca dalla sagoma dell’edificio (SA.N.F.T.) e che non sporga dal terreno, (Parcheggi pertinenziali P3, locali di cui alla lettera a) comma 6, art. 4.3.4, ecc.) a tali opere si applicano le seguenti distanze: - Ds: = minimo m. 3,00, salvo il mantenimento della distanza preesistente nel caso di sovrastante fabbricato preesistente, qualora inferiore. le suddette distanze si applicano altresì nel caso di un corpo interrato da realizzare in lotti di terreno pianeggiante, emergente dalla quota riferita al suolo (Q.S.) per non più di m. 0,20. i) Negli interventi di tipo (AR), alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente art. 1.5.17, nel rispetto comunque delle disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione vigenti, si applicano le seguenti distanze: - Ds = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi H minore o uguale a m. 1,50, i quali in prossimità di incroci dovranno arretrarsi comunque di almeno m. 2,00 per lato; - Ds = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi H maggiore di m. 1,50. 4. La distanza dal confine con la zona destinata a sede stradale (Ds) può essere fissata dagli altri strumenti urbanistici comunali (POC e PUA), in misura diversa da quelle di cui al precedente comma 3, in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa; valgono in ogni caso le distanze minime fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo …… Omissis modificare l’art. 5.2.6 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera P) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: 145 di 300 Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) 1. Si definiscono chiusure verticali di un edificio le sue pareti perimetrali, verticali o subverticali (vedi articolo 1.2.14, punto 2), nonché i relativi infissi. Nel seguito del presente articolo si utilizzerà il termine di uso comune ”pareti”' nel significato del termine più generale ”chiusure verticali”. 2. Si definisce convenzionalmente distacco fra pareti antistanti di due edifici (De), la lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i suoi punti d’affaccio (vedi il punto 42 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla Deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010); al fine della misurazione del parametro De si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 5. distanza minima intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta dell'altro, misurata in pianta (sul piano orizzontale) e in direzione perpendicolare al perimetro in quel punto. 3. Si definisce parete (o porzione di parete) antistante (o frontistante, o prospiciente) di un edificio rispetto ad un altro edificio, quella parete o porzione di parete per tutti i punti della quale la distanza dall'altro edificio sia misurabile, con le modalità di cui al comma precedente (e non infinita). 4 Si definisce convenzionalmente distanza fra due fabbricati o edifici (Df) il raggio del cerchio minimo che con centro in qualsiasi punto del perimetro della superficie coperta di un edificio vada a congiungersi con un qualsiasi punto del perimetro della superficie coperta dell’altro. Ai fini del rispetto della distanza minima fra due fabbricati o edifici (Df) va comunque rispettata una distanza Df di m. 3,00 misurata con le modalità di cui sopra (in modo radiale). 5. Fatto salvo il rispetto delle norme del Codice Civile, nella misura del distacco fra pareti antistanti e della distanza fra due edifici valgono le medesime esclusioni di cui al comma 2 del precedente Art. 5.2.1 e di cui al comma 3 del precedente Art. 5.2.2. 6. Il distacco fra una parete antistante di un edificio e l’edificio che ha di fronte (che non sia unito o aderente al primo) deve rispettare i valori minimi di cui ai successivi commi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni, quali quelle relative a specifiche tipologie di edifici (es. ospedali, scuole) e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, comunque, se ed in quanto dovuto, nel rispetto di tutto ciò che è previsto dalle disposizioni nazionali e regionali relative ai requisiti di dal Requisito Cogente n. 3.6 - Illuminamento naturale degli spazi di fruizione dei suddetti edifici– di cui all’Allegato A alla - parte seconda - del RUE. 7. Negli interventi di tipo MO, MS, RRC e RE anche nel caso di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio senza modifiche della SA.N.F.T. (vedi art. 1.3.14) e del sedime (vedi art. 1.3.3), preesistenti: - De: = valore preesistente. 8. Negli interventi di tipo RE esclusivamente nel caso di demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di fabbrica principale cui al primo alinea del (vedi comma 31bis dell’art. 1.5.8): - De: maggiore o uguale al valore preesistente. 146 di 300 9. Negli interventi di tipo NC, RI, AM: - quando le due pareti antistanti si fronteggiano, anche parzialmente, per uno sviluppo inferiore o uguale a m. 12,00: - De: maggiore o uguale a m. 10,00; - quando una o entrambe le pareti antistanti si fronteggiano, anche parzialmente, per uno sviluppo maggiore a m. 12,00: - De: maggiore o uguale a m. 10,00; - De: maggiore o uguale all'altezza (HF) della più alta fra le due pareti prospicienti se l’altezzaH stessa è maggiore di m. 13. 10 Negli interventi di tipo RE congiuntamente ad AM, RI (associato anche a CD) e AM, qualora si operi all’interno del sedime preesistente ed altresì negli interventi di tipo NC unicamente nello specifico caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del precedente art. 4.3.4, relativamente alle unità edilizie classificate come B) ed E), nelle zone turistiche Act, non si applica integralmente quanto disposto al precedente comma 9, ma quanto segue: - De: = adeguamento al valore minimo preesistente, per pareti di edifici di qualsiasi H ed all’interno della SA.N.F.T.;. - De = per pareti di edifici non comprese nella SA.N.F.T. preesistente e negli interventi di tipo NC di cui al presente comma, si applica il D.M. 1444/68. 11. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso sia di nuova formazione che di ricostruzione se preesistenti, si applica la seguente distanza: - De: minimo m. 6,00. b) scale al servizio dei piani superiori rispetto al 1° piano abitabile oltre il piano terra: - De: si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9. Le distanze di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono riferite al limite esterno dei punti di affaccio relativi agli elementi aggettanti a sbalzo aperti rispetto alle pareti di edifici prospicienti. 12. Negli interventi di tipo MS e RE, che si riferiscano esclusivamente alla realizzazione di scale di sicurezza e negli interventi necessari per l’installazione di ascensori necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici e privati aperti al pubblico, rispettivamente ai sensi dell’art. 78 e dell’art. 82, del D.P.R. n. 380/20012 della L. n. 13/1989 e s. m. e i. e dell’art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. n. 15/2013, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitivedi scale di sicurezza, a tali opere si applica la seguente distanza: - De: minimo m. 3,00. 13 Negli interventi di tipo NC, RI, in caso di edifici a gradoni la distanza fra pareti (De) varia in rapporto all’altezza del fronte così come stabilito al comma 9 e va misurata in corrispondenza di ogni arretramento. 147 di 300 14. Gli interventi di tipo AM sono ammissibili anche nel caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui al comma 9, a condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata; in particolare negli interventi di ampliamento per sopraelevazione i limiti di cui al comma 9 vanno verificati misurando la distanza alla quota della porzione sopraelevata. 15. Qualora le distanze tra fabbricati (Df), fra i quali sia interposta una strada risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza di tale fabbricato. 16. Ai fini del presente articolo non si considerano pareti finestrate le pareti di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente aperture poste a non meno di m. 4 di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (tipo "sheds" o simili). 148 di 300 CAPO 5.3 – OPERE SANATE Art. 5.3.2 - Ampliamenti di spazi a terra 1. omissis 3. Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2, possono essere realizzati alle seguenti condizioni: - rispetto al confine con strade pubbliche l'opera abbia una distanza minima (Ds art. 5.2.4) di m. 3,00 o venga arretrata fino a tale distanza minima; - rispetto ai confini con altre proprietà private l'opera sia sul confine in comunione o aderenza con altro edificio posto sul confine, oppure sia ad una distanza minima (Dc - art. 5.2.3) di m. 1,50 o venga arretrata fino a tale distanza minima e inoltre qualsiasi elemento a sbalzo sia ad una distanza minima dal confine di m. 1,00; - l’intervento sia eseguito con strutture portanti verticali prefabbricate e/o smontabili, di ridotta sezione, con caratteristiche di elevata trasparenza, qualità tecnologica e resa estetica; tali requisiti dovranno essere specificati e documentati nella relazione tecnica di progetto e potranno essere approvati, non approvati, o approvati con modifiche sulla base del parere della Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio; - adeguamento, ove necessario, dell'altezza utile netta media dei locali, nei limiti strettamente necessari a raggiungere i valori minimi fissati dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria Requisito cogente RC7.2 dell’allegato A al presente RUE. Omissis Art. 5.3.3 1. Corpi accessori pertinenziali Omissis a) omissis b) Risanamento Conservativo (RRC), Ristrutturazione edilizia (RE), Demolizione e ricostruzione (RI) alle seguenti condizioni: - la costruzione sia o venga accorpata in aderenza al corpo di fabbrica principale in posizione retrostante o laterale rispetto ai fronti prospettanti su spazi pubblici; - la costruzione sia ad una distanza minima da strade o spazi pubblici (Ds art. 5.2.4) di m. 3,00 o venga arretrata fino a tale distanza minima (mantenendo comunque la distanza preesistente qualora la stessa sia compresa tra m. 3,00 e m. 5,00); - la costruzione sia sul confine, oppure sia ad una distanza minima dal confine (Dc - art. 5.2.3) di m. 1,50 o venga arretrata fino a tale distanza minima e comunque ad una distanza non inferiore a quella preesistente qualora la stessa sia maggiore di m. 1,50 ed inoltre qualsiasi elemento a sbalzo, di tale costruzione, sia ad una distanza minima dal confine di m. 1,00; 149 di 300 - la costruzione non deve prevedere pareti finestrate se poste a distanza da pareti di edifici antistanti (art. 5.2.6 - De), inferiori a m. 10; - la distanza della costruzione da pareti finestrate di edifici antistanti, ove non rispetti i valori minimi di cui art. 5.2.6 (De), deve di norma essere non inferiore alla distanza preesistente e comunque di una Df (art. 5.2.6) non inferiore ad un minimo di m. 3,00 e la parete di tale costruzione non potrà risultare finestrata; - sia effettuato l’adeguamento, ove necessario, dell'altezza utile netta media (Cfr. comma 3, art. 1.3.24), fino ad un valore non inferiore a m. 2,40 e non superiore a m. 2,50; - la superficie coperta non sia superiore a quella preesistente; - rispetto delle ulteriori norme e dei requisiti cogenti di cui all’allegato A, del presente RUE della normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, anticendio igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive (Cfr. comma 1, art. 11 della L.R. n. 15/2013). 150 di 300 CAPO 5.4 – RISPARMIO DELLE RISORSE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E NORME PER L’INSTALLAZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI Modificare alcuni articoli del il Capo 5.4, come precedentemente modificati ed integrati alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 5.4.1 - Risparmio dei consumi idrici omissis REQUISITI, PRESTAZIONI MINIME E CRITERI APPLICATIVI 2. Riduzione del consumo di acqua potabile. Negli interventi di Nuova Costruzione (NC, RI e AM) e Ristrutturazione Edilizia (RE) integrale, compresa la demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione di edifici residenziali, ricettivi, produttivi, terziari-direzionali, agricoli è fatto obbligo (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) di installare una serie di dispositivi capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile. Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere allegati alla richiesta del Permesso di Costruire o in alternativa, qualora l’intervento lo consenta, dell’efficacia della Denuncia alla Segnalazione certificata d’Inizio Attività: omissis 3. Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture. Negli interventi di Nuova Costruzione (NC, RI e AM) e Ristrutturazione Edilizia (RE) integrale, compresa la demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione di edifici residenziali, ricettivi, produttivi, terziari-direzionali, agricoli è fatto obbligo (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) di installare un impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili, e di predisporre una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’interno e all’esterno dell’edificio. Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere allegati alla richiesta del Permesso di Costruire o in alternativa, qualora l’intervento lo consenta, dell’efficacia della Denuncia alla Segnalazione certificata d’Inizio Attività: a. Descrizione dell'impianto corredata da elaborati grafici dettagliati al fine di dimostrare la conformità della soluzione tecnica adottata che dovrà avere i seguenti requisiti omissis - rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura "non potabile" e relativo contatore omologato in entrata. Non ci deve essere possibilità alcune che le acque dell'impianto possano confluire nella rete dell'acqua potabile come peraltro indicato nei Requisiti Volontari “R.V. n. 8.2 e n. 8.3” di cui all’ALLEGATOAllegato B, alla – parte seconda - del RUE.; 151 di 300 omissis 4. Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie. Negli interventi di Nuova Costruzione (NC, RI e AM) e Ristrutturazione Edilizia (RE) integrale, compresa la demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione di edifici residenziali, ricettivi, produttivi, terziari-direzionali, agricoli è fatto obbligo (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) di installare una serie di dispositivi e sistemi capaci di assicurare il recupero delle acque grigie provenienti dagli scarichi degli impianti quali lavabi, docce, vasche da bagno e lavatrici. In merito al recupero delle medesime acque è necessario che gli utilizzatori debbano essere posti a conoscenza che nell'uso degli impianti suindicati non potranno scaricare prodotti che l'impianto a cui sono asserviti non possa depurare (morchie di vernici, rifiuti liquidi pericolosi, ecc). Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere allegati alla richiesta del Permesso di Costruire o in alternativa, qualora l’intervento lo consenta, dell’efficacia della Denuncia alla Segnalazione certificata d’Inizio Attività: a. Descrizione dell'impianto corredata da elaborati grafici dettagliati al fine di dimostrare la conformità della soluzione tecnica adottata che dovrà avere i seguenti requisiti: omissis - inoltre il progetto deve prevedere i seguenti elementi: omissis - rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d’accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura “non potabile” e corrispondenti segnalazioni nei terminali. Non ci deve essere possibilità alcune che le acque dell'impianto possano confluire nella rete dell'acqua potabile come peraltro indicato nei Requisiti Volontari “R.V. n. 8.2 e n. 8.3” di cui all’ALLEGATOAllegato B, alla – parte seconda - del RUE. Omissis Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 5.4.2. - Risparmio energetico e riduzione climalteranti delle emissioni di gas 1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla loro destinazione d’uso di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (interventi di tipo NC, RI e di RE integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile superiore a 1000 m2 e di demolizione e fedele ricostruzione) e negli altri casi di cui al punto 3.1, lett. b), dell’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” di cui alla Delibera deall'A.L. regionale n. 156 del 4/03/2008 e successive modificazioni e i., e negli interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti mediante gli interventi di demolizione totale e ricostruzione (RI), di ristrutturazione edilizia (RE) integrale di edifici con superficie utile (intesa come superficie netta calpestabile della zona riscaldata) superiore a 1000 m2e di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici 152 di 300 (MS) e nel caso di edifici di nuova costruzione mediante gli interventi di nuova costruzione (NC e AM), ai fini, secondo i casi, del rilascio del Permesso di Costruire, o in alternativa, qualora l’intervento lo consenta, dell’efficacia dei necessari titolio abilitatividella Denuncia d’Inizio Attività, devono essere rispettate le disposizioni, comprese quelle non espressamente recepite nei successivi articoli, contenute nell’ suddetto ”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” approvato dall'Assemblea legislativa regionale il 4 Marzo 2008, con atto n. 156/2008 e s. m. e i, pubblicato sul BUR n. 47 del 2008, nel seguito indicato anche come “Atto reagionale sul rendimento energetico”, dei Requisiti Cogenti della Famiglia 6 di cui all’ALLEGATO A, alla parte seconda - del presente RUE e dell'art. 1, comma 289 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008). Ai sensi del medesimo ”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici….”, le presenti norme introducono cogenza per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili secondo quanto disposto dal requisito cogente 6.6, di cui all’ALLEGATO 3 al predetto attoA, alla - Pparte seconda -II del presente RUE e dai successivi articoli del presente Capo. [riguardo agli interventi di cui al su richiamato punto 3.1, lett. b) ai fini dell’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce agli interventi di tipo AM: - nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l’ampliamento sia superiore agli 80 m2; - ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente; - ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all’unità immobiliare esistente.]. 1bis. In applicazione delle disposizioni di cui al punto 24 dell’allegato 2 alla Delibera dell’A.L. regionale n. 156/2008 come sostituito dalla alla Delibera di G.R. n. 1366/2011, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti riguardanti anche gli edifici tutelati classificati esclusivamente con le sottocategorie 3.1, 3.2 e 3.3 del precedente art. 2.17, ricadenti in ambiti e zone disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.10 del presente RUE, che assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui alla suddetta Delibera dell’A.L. regionale n. 156/2008 e s. m. e i., è riconosciuto un incremento di Superficie utile lorda (Sul) del 5% di quella preesistente o di quella massima ammessa dalle norme di zona di cui ai su elencati articoli, applicato nelle forme e con le modalità e disposizioni indicate nei medesimi articoli; quanto sopra previsto fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7 del presente RUE ed ogni ulteriore prescrizione in merito prevista dal PSC e dal POC. Lo Sportello unico per l’edilizia, nel caso di riconoscimento degli incentivi di cui al presente comma, verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla 153 di 300 loro conclusione, ai sensi della L.R. n. 15/2013. In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla L.R. n. 23/2004 e s. m. e i.. 2 omissis Art. 5.4.3 - Certificazione energetica degli edifici 1. Attestato di qualificazione energetica. Ai sensi di quanto previsto al punto 4.6La Certificazione energetica degli edifici è disciplinata dall’”Atto regionale sul rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” di cui alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare dai contenuti, dalle caratteristiche e dallea procedurea stabiliti negli Allegati allo stesso Atto, che di seguito si elencano:ed agli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. n. 31/2002, deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lett. a), di cui alla richiamata Delibera dell’A.L. n. 156/2008, l’attestato deve essere redatto con riferimento al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui al punto 3.1, lettere b) e c) del medesimo richiamato “Atto regionale” (interventi di tipo NC, AM ed RI e di RE integrale di edifici di superficie utile energetica - intesa come superficie netta calpestabile della zona riscaldata - superiore a 1000 m2), l’attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti dell’edificio o impianto oggetto di intervento; in tal caso le raccomandazioni riferite agli interventi migliorativi di cui al punto 7 lett. y) dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1362/2010, devono comunque riguardare l’intero edificio. - dell’attestato di qualificazione sono nell’aAllegato 5 - ATTESTATO DI QUALIIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI;. 2. Attestato di certificazione energetica. Gli edifici e le unità immobiliari ricadenti nell’ambito di applicazione di cui al punto 5 dell’“Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera interventi di nuova costruzione (NC e AM), di demolizione totale e ricostruzione (RI) di edifici esistenti, di ristrutturazione integrale (RE) di edifici esistenti di superficie (intesa come superficie netta calpestabile della zona riscaldata) superiore a 1.000 m2 (lettera a) del punto 3.1 dell’Atto di Indirizzo Del. A.L. n.156 del 4/03/2008) devono essere dotati, al termine dell’intervento e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato ed asseverato dal Direttore dei lavori (Cfr. punto 5.1 dell’”Atto regionale sul rendimento energetico n. 156/2008”); si considerano non soggetti a tali disposizioni gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi energetici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. 154 di 300 Per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili, la certificazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite ad uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato; l'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale. - I criteri di applicazione della certificazione energetica, la procedura di certificazione energetica degli edifici e le modalità di svolgimento del servizio di certificazione energetica sono stabiliti nell’aAllegato 6 - PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI –,; - mentre i contenuti dell’attestato di certificazione energetica sono fissati nell’aAllegato 7 – ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA; – ed infine le metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici sono indicate nell’aAllegato 8 - METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI; -, tutti allegati al richiamato “Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituiti dalla Delibera di G.R. n. 1362/2010. - Allegato 9 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. 32. Soppresso.L’attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio, ai sensi del citato Atto di indirizzo, a decorrere: a) soppressa;dal 1 luglio 2008, agli edifici, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari; b) soppressa;dal 1 luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso; c) soppressa.dal 1 luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data. Devono intendersi esclusi dalle disposizioni di cui al punto 5.2, dell’“Atto ragionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 e s. m. e i, anche se aventi ad oggetto immobili assoggettati alla disciplina in materia di certificazione energetica: a) i seguenti atti e provvedimenti: - divisioni con o senza conguaglio; - conferimenti in società; - fusioni e scissioni societarie; - sentenze dell'autorità giudiziaria; - atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i decreti in materia concorsuale, in materia di esecuzioni immobiliari individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in materia di divisione giudiziale e di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento giudiziario in materia coattiva o di volontaria giurisdizione; - provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi; 155 di 300 - verbali di separazione personale fra coniugi; b) i seguenti atti, a condizione che l'acquirente dichiari, nell'atto stesso, di essere già in possesso delle informazioni sul rendimento energetico dell'edificio: - atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'immobile; - atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado; - atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi, purché derivanti da accordi assunti dai coniugi in sede giudiziaria, intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale. 43. Soppresso.La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile. L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8 dell’”Atto regionale sul rendimento energetico“di indirizzo e coordinamento di cui alla (Delibera. dell’A.L. n.156 del 4 marzo /03/2008). 54. Sistema diella classificazione della prestazione energetica degli edifici Il sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici è descritto nell’Aallegato 9 deall’”Atto regionale sul rendimento energetico” di indirizzo di cui alla Delibera. dell’A.L. n.156 del 4 marzo /03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1362/2010. a) Classificazione dell’edificio in base all’indice di prestazione energetica complessivo (EPtot) segue eliminazione di tutto il testo vigente della lettera a); b) Classificazione dell’edificio in base alla prestazione dell’involucro in regime estivo segue eliminazione di tutto il testo vigente della lettera b); Art. 5.4.4 – Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 1. Il RUE, per quanto di competenza, in riferimentoL’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalle disposizioni di cui: - agli indirizzi definiti dal Piano Energetico Regionale di cui alla L. R. n. 26/2004; - all’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” di cui alla Delibera dall'A. L. regionale n. 156 del 4/03/2008 e successive modificazioni e integrazioni; - ai Criteri generali di localizzazione di cui all’”Allegato I” alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010, recante “Prima 156 di 300 individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” - alla rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati della Deliberazione dell’A. L. n. 28 del 2010, denominata “Carta Unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici” di cui alla Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46 recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28 (Prima individuazione …. solare fotovoltaica)”; - ai Criteri generali di localizzazione di cui all’”Allegato I” alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011, recante “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”; -e alla legislazione nazionale in materia di cui: - al (D.ecreto Legis.lativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successivi decreti applicativi; - al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s. m e i.; - al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s. m e i.; - al D. M. 10 settembre 2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”); - al D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”,. favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili (art 1.6.1, comma 4 - tipo d’uso d1 limitatamente all’attività di produzione e trasformazione di energia unicamente da fonti energetiche rinnovabili) prioritariamente da impianti solari termici e fotovoltaici e inoltre da impianti microeolici, disciplinandola come segue in relazione ai vari ambiti e zone territoriali così come individuati nel PSC e nel presente RUE. 2. Soppresso.Gli Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili trattati nel presente articolo sono gli impianti solari fotovoltaici, termici, fotovoltaici e impianti microeolici. 3. Soppresso:Ai fini delle presenti norme, gli impianti solari fotovoltaici si distinguono: a) in base alla collocazione (ubicazione dei moduli): a1) soppressa;sugli edifici (impianti integrati o parzialmente integrati): per edifici, esclusivamente ai fini della presente normativa, si intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi tecnici, i pergolati e gazebo realizzati in conformità alla normativa del presente RUE; a2) soppressa;sual suolo (impianti non integrati); b) soppressa:in base alle finalità produttive: b1) soppressa;per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l’impianto consuma la maggior parte dell'energia che produce; 157 di 300 b2) soppressa;per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale; b3) soppressa.per sopperire all’impossibilità tecnica di corrispondere alle disposizioni di cui ail comma 3 e 3bis, del successivo art. 5.4.5 ai sensi del punto 242, dell’Allegato 2, all’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” approvato dall'Assemblea legislativa regionale il 4 marzo /03/2008, con atto n. 156, come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011. Salvo diverse disposizioni normative sovracomunali e fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008), norme in materia di valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 9/1999 e s.m. e i.), vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice per i beni culturali e del paesaggio), procedure/autorizzazioni/pareri/nulla-osta di ogni altro ufficio od Ente competente, le procedure autorizzative per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici, si differenziano in base alla potenza installata (inferiore, uguale o superiore a 20 kW; inferiore, uguale o superiore a 200 kW) e in base alla collocazione dell'impianto (su edifici o sul suolo) e sono definite nel successivo art. 5.4.5, nel quale sono dettate prescrizioni per la realizzazione di tali impianti; tali procedure autorizzative si possono riassumere come segue: - Attività edilizia libera; - Procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011; - Denuncia/Segnalazione Certificata di Inizio Attività; - Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e della L. R. n. 26/2004. 4. Soppresso.Le procedure autorizzative per l'installazione degli impianti solari termici, che si differenziano in base alle modalità di installazione, alla collocazione in specifiche zone di tutela e urbanistiche ed alle dimensioni dell'impianto (inferiori, uguali o superiori a 20 m2) sono definite nel successivo art. 5.4.5, nel quale sono dettate prescrizioni per la realizzazione di tali impianti; tali procedure autorizzative si possono riassumere come sono le seguenti: - Attività edilizia libera; - Procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011; - Denuncia/Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 5. Soppresso.Impianti microeolici. 5.1 Le procedure autorizzative per l'installazione degli impianti microeolici si differenziano in base alle caratteristiche e in base alla potenza installata dell'impianto ed alla sua collocazione in specifiche zone di tutela e urbanistiche, come segue: a) soppressa;per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, è soggetta a comunicazione preventiva al Comune secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla Parte II del presente RUE, in quanto che in tal caso, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, l’istallazione stessa è considerata intervento di 158 di 300 manutenzione ordinaria (MO) soggetto a comunicazione preventiva al Comune, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla Parte II del presente RUE e la quale, a condizione che le predette installazioni non riguardino immobili ricadenti in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (vedi comma 6), costituisce Attività edilizia liberaai sensi della lettera dquinqies) del comma 2 dell’art. 6.6.1; b) soppressa.per l'installazione degli impianti di cui alla lettera a) qualora ricadenti in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, è soggetta alla disciplina della Denuncia/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 6.5.1; c) l'installazione al suolo degli impianti aventi capacità di generazionedi potenza non superiore a 5 kW e altezza non superiore ai 15 metri al mozzo, l’intervento di installazione è soggetto alla disciplina della Denuncia/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 6.5.1. 5.2 L'installazione al suolo degli impianti di cui alla suddetta lettera c) non è ammessa sugli immobili, nelle aree e nelle zone sotto elencate: - negli invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 2.6); - nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8); - nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9); - nei siti o elementi isolati di rilevanza naturalistica o ambientale (art. 2.11) che comprendono anche le “aree forestali” di cui alla Tav. 2 del PSC; - nei siti di interesse archeologico (anche eventuali altri siti oltre a quelli elencati all’art. 2.13) - sugli immobili e nelle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12), tutte individuabili oltre che nella Tav. 2, nella Tav. 3 del PSC. 5.3 L'installazione degli impianti microeolici, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5.2 e 6, è ammessa nei seguenti casi: a) negli ambiti agricoli periurbano e di rilievo paesaggistico del territorio rurale di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC: impianti di cui al comma 5.1, lettera a) e lettera c) ed a condizione che l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo e ciascun richiedente realizzi un unico impianto eolico al suolo; b) nel Centro storico, nelle zone degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e turistici e negli ambiti di riqualificazione: impianti di cui al comma 5.1, lettera a); c) nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali dei parchi tematici e ricreativi e dell’aeroporto: impianti di cui al comma 5.1, lettere a) e c). Per la realizzazione dei suddetti impianti in zone ricadenti nei siti di interesse archeologico (art. 2.13) e nel sistema paesaggistico-ambientale, quali: 159 di 300 - il territorio rurale di rilevo paesaggistico, di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC; - le Dorsali Ambientali costituite dalle principali valenze ambientali (aree lungo il Torrente Marano ed il Rio Melo, nonché la fascia collinare a monte dell’abitato, Cfr. art. 3.9, punto 1, N. di A. del PSC); - le porzioni di territorio ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7), nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8) e nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9), tutti individuati nella Tav. 3 del PSC, è richiesta anche una relazione sulla localizzazione dell'impianto, di cui al comma 8.3 del successivo art. 5.4.5, nella quale sia verificata la compatibilità ambientale dei medesimi impianti. 6. Soppresso.Per la realizzazione di tutti gli impianti elencati ai precedenti commi, se ed in quanto ammessi ai sensi delle norme del presente articolo successivo comma 8, ricadenti in zona di vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12), è necessaria l’autorizzazione paesaggistica di cui al successivo art. 6.9.13. 7. Soppresso.Abrogato Nelle zone ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 (art. 2.12), nei siti di interesse archeologico (art. 2.13) e nel sistema paesaggistico-ambientale, quali: - il territorio rurale di rilevo paesaggistico, di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC; - le Dorsali Ambientali costituite dalle principali valenze ambientali (aree lungo il Torrente Marano ed il Rio Melo, nonché la fascia collinare a monte dell’abitato, Cfr. art. 3.9, punto 1, N. di A. del PSC); - le porzioni di territorio ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7), nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8) e nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9) , tutti individuati nella Tav. 3 del PSC, sono ammessi nel rispetto delle norme di tutela di cui al TITOLO II, dell’autorizzazione richiamata al precedente comma 6 e della disciplina edilizia di cui al successivo art. 5.4.5, i seguenti impianti: a) impianti solari termici su edifici; b) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 20 kW, sugli edifici, finalizzati all'autoconsumo (uso domestico e per attività aziendale). Non sono ammesse le installazioni di impianti solari fotovoltaici o termici a terra ed impianti solari fotovoltaici sugli edifici prevalentemente finalizzati alla vendita di energia; altresì non sono ammessi impianti microeolici. 8. Soppresso.Negli ambiti agricoli periurbano e di rilievo paesaggistico del territorio rurale di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC, nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 ed al D.Lgs. n. 28 del 3/03/2011, come precedentemente richiamati al comma 1, delle norme di tutela di cui al TITOLO II e della disciplina edilizia di 160 di 300 cui al successivo art. 5.4.5 ed inoltre, se ed in quanto applicabili, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’art. 9.3 - Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali - delle norme del PTCP, sono ammessi i seguenti impianti: a) impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati: a1) su edifici ovunque ubicati, che qualora esistenti, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi (comprese le strutture insediative storiche non urbane – vedi artt. 2.14, 2.15 e 2.17) e delle norme di sicurezza sismica; tali impianti sono ammessi anche nelle porzioni di territorio ricomprese fra le aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A) rappresentate nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” approvata con Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46 recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28; a2) al suolo, nel rispetto delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni relative alle localizzazioni considerate idonee di cui alle lettere B), C) punto 1 ed alla lettera D) dell’”Allegato I” alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 e della Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46, recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28”, utilizzabili anche per corrispondere alle disposizioni di cui ai commi 3, e 3bis, del successivo art. 5.4.5, ai sensi del punto 24, dell’Allegato 2, all’”Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’’A.L. n. 156/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011; a2) al suolo, nel rispetto delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni relative alle localizzazioni considerate idonee di cui alle lettere B), C) punto 1 ed alla lettera D) dell’”Allegato I” alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 e della Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46, recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28”, utilizzabili anche per corrispondere alle disposizioni di cui ai commi 3, e 3bis, del successivo art. 5.4.5, ai sensi del punto 24, dell’Allegato 2, all’”Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’’A.L. n. 156/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011; a3) sempre al suolo, al di fuori delle porzioni di territorio ricomprese fra le aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A), come richiamate alla precedente lettera sub a1), fino ad una potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 20 kW, finalizzati all'autoconsumo (uso domestico e per attività aziendale), qualora l’installazione sulle coperture dell’edificio esistente non sia fattibile. Per impianti di potenza superiore a 1MW l’intervento deve essere programmato dal POC, in base a criteri definiti dal PSC. b) impianti solari termici ubicati: b1) su edifici (comprese le strutture insediative storiche non urbane – vedi artt. 2.14, 2.15 e 2.17), nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell’osservanza delle norme di sicurezza sismica; 161 di 300 b2) al suolo, se ricadenti nelle porzioni di territorio ricomprese fra le aree considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera B) rappresentate nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” approvata con Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46 recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28” e nelle aree ricadenti in zona agricola di cui al punto 1 della lettera C) dell’”Allegato I” alla medesima Deliberazione dell’A. L. n. 28/2010 e comunque fuori dalle porzioni territoriali di cui al precedente comma 5.2 e dalle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7). 8. Nelterritorio rurale periurbano di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC, con esclusione delle porzioni territoriali ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12) e nel sistema paesaggisticoambientale, quali: - le Dorsali Ambientali costituite dalle principali valenze ambientali (aree lungo il Torrente Marano ed il Rio Melo, Cfr. art. 3.9, punto 1, N. di A. PSC); - le porzioni di territorio ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7) e nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8) , tutte individuate nella Tav. 3 del PSC, sono ammessi nel rispetto delle norme di tutela di cui al TITOLO II e della disciplina edilizia di cui al successivo art. 5.4.5, i seguenti impianti: a) soppressa;impianti solari termicisu edifici o a terra; b) soppressa;di potenza inferiore o uguale a 20 kW, sugli edifici, finalizzati all'autoconsumo (uso domestico e per attività aziendale); c) soppressa.impianti solari fotovoltaici collocati a terra con le limitazioni di potenza di cui alla lettera q) del comma 1 dell’art. 9.3 - Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali - delle norme del PTCP, sia per autoconsumo che per vendita o per sopperire all’impossibilità tecnica di corrispondere alle disposizioni di cui al comma 3 del successivo art. 5.4.5, ai sensi del punto 22, dell’Allegato 2, all’Atto n. 156/2008 dell'A. L. regionale, purché l’area interessata dall'intervento abbia un’estensione non superiore a due ettari. Per impianti di potenza superiore a 1MW l’intervento deve essere programmato dal POC, in base a criteri definiti dal PSC. d) soppressa:impianti microeolici: 1) soppresso;per interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di cui al comma 3, art. 11, del D.Lgs. n. 115/2008; 2) soppresso.di potenza non superiore a 5 kW, di altezza non superiore ai 15 metri al mozzo, purché l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo. 9. Soppresso.Nel Centro storico, nelle zone degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e turistici e negli ambiti di riqualificazione, nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni 162 di 300 di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 ed al D.Lgs. n. 28 del 3/03/2011, come precedentemente richiamati al comma 1, sono ammessi i seguenti impianti: a) soppressa.impianti solari termici su edificifotovoltaici con moduli ubicati: a1) su edifici, integrati o parzialmente integrati negli edifici stessi che, qualora esistenti, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi (vedi artt. 2.14, 2.15 e 2.17) e delle norme di sicurezza sismica ed altresì in generale nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 e D. Lgs. n. 28 del 3/03/2011, come precedentemente richiamati al comma 1; a2) al suolo nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 ed al D.Lgs. 3/03/2011, n. 28, come precedentemente richiamati al comma 1, ed in generale nel rispetto altresì delle disposizioni relative alle localizzazioni considerate idonee di cui alla lettera C) punto 4 ed alla lettera D) dell’”Allegato I” alla medesima Delibera dell’A. L. n. 28/2010 e della Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46, recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28”; a3) sempre al suolo, al di fuori delle porzioni di territorio ricomprese fra le aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A), di cui alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 e rappresentate nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” approvata con Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46 recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28”, fino ad una potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 20 kW, finalizzati all'autoconsumo (uso domestico e per attività aziendale), qualora l’installazione sulle coperture dell’edificio esistente non sia fattibile. b) soppressa.impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o superiore a 20 kW, integrati o parzialmente integrati negli edifici, per autoconsumo;termici ubicati: b1) su edifici, che qualora esistenti, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi (vedi artt. 2.14, 2.15 e 2.17) e delle norme di sicurezza sismica; b2) al suolo, nel solo caso di interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati negli spazi liberi privati annessi agli edifici e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo dei medesimi edifici (ai sensi dell’art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011).; 10. Soppresso.Nelle zone degli ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici, negli ambiti di riqualificazione e nel Ppolo funzionale dell’arenile, nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 ed al D.Lgs. n. 28 del 3/03/2011, come precedentemente richiamati al comma 1, sono ammessi: 163 di 300 a) soppressa.impianti solari termici su edifici;fotovoltaici con moduli ubicati su edifici, di potenza inferiore o superiore a 20 kW, integrati o parzialmente integrati negli edifici stessi e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alle localizzazioni considerate idonee di cui alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 ed alla Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46, come precedentemente richiamati al comma 1; b) soppressa.impianti solari termici ubicati su edifici ed altresì al suolo nel solo caso di interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati negli spazi liberi privati annessi agli edifici e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo dei medesimi edifici (ai sensi dell’art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011). fotovoltaici di potenza inferiore o superiore a 20 kW, integrati o parzialmente integrati negli edifici, per autoconsumo o per vendita di energia. 11. Soppresso:NegliNelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e neil Ppoli funzionali dei parchi tematici e ricreativi e dell’aeroporto, nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 ed al D.Lgs. n. 28 del 3/03/2011, come precedentemente richiamati al comma 1, sono ammessi i seguenti impianti: a) soppressa.impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati:termici, su edifici o a terra; a1) su edifici, integrati o parzialmente integrati negli edifici stessi che, qualora esistenti, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi (vedi artt. 2.14, 2.15 e 2.17) e delle norme di sicurezza sismica ed altresì in generale nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 e D. Lgs. n. 28 del 3/03/2011, come precedentemente richiamati al comma 1; a2) al suolo, inferiori o superiori a 20 kW e comunque al di fuori delle porzioni di territorio ricomprese fra le “aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A), di cui alla Delibera dell’A. L. della Regione EmiliaRomagna n. 28 del 06/12/2010 e rappresentate nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” approvata con Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46 recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28”. Per impianti di potenza superiore a 1MW l’intervento deve essere programmato dal POC, in base a criteri definiti dal PSC; b) soppressa;impianti solari termici ubicati: b1) su edifici, che qualora esistenti, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi (vedi artt. 2.14, 2.15 e 2.17) e nell’osservanza delle norme di sicurezza sismica; b2) al suolo; 164 di 300 fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati su edifici o a terra, inferiori o superiori a 20 kW, per autoconsumo o per vendita di energia. Per impianti di potenza superiore a 1MW l’intervento deve essere programmato dal POC, in base a criteri definiti dal PSC; c) soppressa:impianti microeolici; 1) soppresso;per interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di cui al comma 3, art. 11, del D.Lgs. n. 115/2008; 2) soppresso.di potenza non superiore a 5 kW, di altezza non superiore ai 15 metri al mozzo. 12. Sopresso.Nelle aree dedicate alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell’art. A-23 dell’Allegato alla LR 20/2000 e s. m. e i. (ad esempio: aree e zone del sistema delle Dotazioni Territoriali - (Dotazioni degli insediamenti di cui agli artt. 3.1.1 e 3.1.2, Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale di cui agli artt. 4.2.4 e 4.3.13), nel rispetto, secondo i casi, delle limitazioni dimensionali e di potenza e disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010, alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 ed al D.Lgs. n. 28 del 3/03/2011, come precedentemente richiamati al comma 1, sono ammessi impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati: a1) su edifici, (impianti integrati o parzialmente integrati) su edifici, che qualora esistenti, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi (vedi artt. 2.14, 2.15 e 2.17) e nell’osservanza delle norme di sicurezza sismica; a2) al suolo, mediante l’utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione, inferiori o superiori a 20 kW, per autoconsumo o per produzione di energiae comunque al di fuori delle porzioni di territorio ricomprese fra le “aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A), di cui alla Delibera dell’A. L. della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 e rappresentate nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” approvata con Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46 recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28”, previa verifica della compatibilità ambientale dimostrata da una relazione sulla localizzazione dell'impianto, di cui al comma 8.3 del successivo art. 5.4.5. Nelle aree a verde pubblico non attrezzato sono ammessi impianti solari fotovoltaici anche ubicati al suoloa terra, di potenza inferiore o superiore a 20 kW, solo su progetto dell’Amministrazione comunale 13. Soppresso.Per gli impianti solari termici e fotovoltaici e gli impianti microeolici, a seguito della dismissione degli impianti stessi, andrà comunque sempre prevista e garantita la messa in pristino dello stato dei luoghi. Art. 5.4.5 - Norme per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici 1 Le presenti norme in relazione anche a quanto definito nei precedenti articoli 5.4.2 e La realizzazione degli impianti solari termici e fotovoltaici è disciplinata dalle disposizioni richiamate al precedente art. 5.4.4., oltre a tutte le disposizioni inerenti il presente articolo contenute nell’”Atto di indirizzo e coordinamento sui 165 di 300 requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” approvato dall'Assemblea legislativa regionale il 4/03/2008, con Atto n. 156 come modificato dalla Delibere di G.R. n. 1362/2010 e n. 1366/2011, e relativi allegati, riguardano gli impianti solari termicifotovoltaici e gli impianti fotovoltaici solari termici, da qui in avanti anche denominati "impianti ad energia solare". 2. Soppresso.Ai sensi del comma 1, dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le opere per la realizzazione degli "impianti ad energia solare", in quanto alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenti. 3. Soppresso.Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla loro destinazione d’uso di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell’edificio; a tal fine: a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti (interventi di tipo MS), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria; b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi di cui al, punto 3.1 lettera b), dell’“Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idricosanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica: b1) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2014: - del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento; b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015: - del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: - ridotti del 50% per gli edifici situati nel centro storico di cui al comma 1 dell’art. 4.1.1; - incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti 166 di 300 componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) si intendono soddisfatti anche: i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato nell’Allegato 15 all’”Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’A. L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011; ii) mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento che copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria; a tale scopo negli interventi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, in presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a m. 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione; iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. 3bis. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso cui all’art. 3 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio. A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica (superficie netta calpestabile della zona riscaldata) di edifici ad uso non residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a: - P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2014; - P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015, dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2. In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: 167 di 300 - ridotti del 50% per gli edifici situati nel centro storico di cui al comma 1 dell’art. 4.1.1; - incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche: i.) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato nell’Allegato 15 all’”Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’A. L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011; ii.) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1 all’”Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’A. L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento; a tale scopo negli interventi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, in presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a m. 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione; iii.) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. nel caso di edifici esistenti mediante gli interventi di demolizione totale e ricostruzione (RI), di ristrutturazione edilizia (RE) integrale di edifici con superficie utile (intesa come superficie netta calpestabile della zona riscaldata) superiore a 1000 m2 e di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici (MS) e nel caso di edifici di nuova costruzione mediante gli interventi di nuova costruzione (NC e AM), ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, o in alternativa, qualora l’intervento lo consenta, dell’efficacia della Denuncia d’Inizio Attività, deve essere prevista l’installazione: a) soppressa;di impianti fotovoltaici (pannelli fotovoltaici) per la produzione d’energia elettrica in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore ad 1 kw per unità abitativa e 0,50 kw per ogni 100 m2 di superficie utile (intesa come superficie netta calpestabile della zona riscaldata) di edifici ad uso non residenziale; b) soppressa.di impianti solari termici (pannelli solari) per la produzione d’acqua calda sanitaria il cui impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta, per la suddetta produzione d’acqua calda sanitaria, con l’utilizzo delle predette fonti di energia rinnovabile. Tale limite è ridotto al 20% per gli 168 di 300 edifici situati nel Centro storico, limitatamente a quelli classificati nelle sottocategorie di tutela 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 di cui all’art. 2.17 del RUE, e comunque nel rispetto del livello di prestazione minima indicato nel requisito cogente n. 6.1.1 “prestazione energetica degli edifici”, tabelle B1 e B2, di cui all’ALLEGATO A, alla Parte II del presente RUE. 3ter. Dagli obblighi di cui ai precedenti commi 3 e 3bis alle precedenti lettere a e b), secondo i casi sono eclusi: - gli edifici vincolati ricadenti nell'ambito di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. n. 42/2004) (art. 2.12, comma 1, 4° alinea e art. 2.14, comma 1, lett. a)), nonché quelli isolati ricadenti negli ambiti territoriali urbani consolidati e nel territorio rurale e individuati come di interesse storico-architettonico (art. 2.14) o di pregio storico-culturale e testimoniale (art. 2.15) e classificati nelle sottocategorie di tutela 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 di cui al precedente art. 2.17, nei casi in cui il rispetto delle su elencate prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici; - i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; - i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq., ad eccezione dei fabbricati situati nell’area di un impianto di distribuzione carburanti (Cfr lett. B, punto 2 della D.A.L. n. 208 del 5/02/2009); - gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie del presente RUE. 3quater. Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 3bis è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 3bis devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 25 dell’Allegato 2, all’”Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’’A. L. n. 156/2008 come sostituito dalla Delibera di G. R. n. 1366/2011 (relazione di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, predisposta secondo lo schema riportato nell’Allegato C.2 alla - parte seconda – del presente RUE), e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato al punto 1 dell’Allegato 2, alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011, nel rispetto della seguente formula: eliminare formula 169 di 300 Dove: - %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 3, tramite fonti rinnovabili; - %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento; - Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3bis; - Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio. 3quinquies. In applicazione delle disposizioni di cui al punto 24 dell’allegato 2 alla Delibera A.L. regionale n. 156/2008 come sostituito dalla alla Delibera di G.R. n. 1366/2011, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti riguardanti anche gli edifici tutelati classificati esclusivamente con le sottocategorie 3.1, 3.2 e 3.3 del precedente art. 2.17, ricadenti in ambiti e zone disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.10 del presente RUE, che assicurino, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai precedenti commi 3 e 3bis, ovvero di cui alla suddetta Delibera A.L. regionale n. 156/2008 e s. m. e i., è riconosciuto un incremento di Sue del 5% di quella preesistente o di quella massima ammessa dalle norme di zona di cui ai su elencati articoli, applicato nelle forme e con le modalità e disposizioni indicate nei medesimi articoli; quanto sopra previsto fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici (De e Df) e dalle strade (Ds) e per quest’ultima inoltre quelle di cui al comma 5 dell’art. 3.3.7 del presente RUE ed ogni ulteriore prescrizione in merito prevista dal PSC e dal POC. Lo sportello unico per l’edilizia (SUE), nel caso di riconoscimento degli incentivi di cui al presente comma, verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione, ai sensi della L.R. n. 31/2002. In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla L.R. n. 23/2004. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui sopra, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, predisposta secondo lo schema riportato nell’ALLEGATO C.2 al presente RUE; in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Le medesime prescrizioni si intendono soddisfatte anche con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali. 170 di 300 I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell’ambito degli interventi oggetto della disciplina del presente articolo devono possedere le caratteristiche di cui al punto 6, dei decreti amministrativi 24 luglio 2004 in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e successive modifiche e integrazioni (entrambe pubblicati sulla G.U. del 1/09/2008, n. 205). 4. Soppresso.Le presenti norme, inoltre, ai successivi commi disciplinano l'inserimento degli impianti ad energia solare nelle zone e negli ambiti individuati dal PSC e dal RUE al fine di conservare l’integrità degli elementi caratterizzanti l'ambiente e il paesaggio nei contesti di maggior pregio ed in quelli di interesse storico-artistico. Per le suddette finalità, le presenti norme si basano su quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dalla Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, dal D.Lgs. 3/03/2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e dalle norme e dagli obiettivi del PSC, ed inoltre fermo restando quanto definito nel precedente art. 5.4.4, precisano alcuni aspetti del procedimento amministrativo dei titoli abilitativi per gli impianti ad energia solare, anche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, del D. M. 10/09/2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, unicamente per quanto attiene la competenza comunale in materia urbanistica-edilizia, fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008), nome in materia di valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 9/1999), vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), procedure/autorizzazioni/pareri/nulla-osta di ogni altro ufficio od Ente competente. Ai fini della presente disciplina urbanistico-edilizia e nei riguardi delle distanze minime indicate nel Codice Civile per le costruzioni, in relazione a quanto definito nella lettera a1) del comma 3, del precedente art. 1.5.125.4.4, non si considerano coperture o tetti, i suddetti impianti collocati sopra a pergolati e ad altre strutture di arredo o sostegno esistenti o di progetto, di cui all’art. 2.1 del “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi” - Allegato F - alla - parte seconda - del presente RUE, con altezza delle relative strutture maggiore di 1,80 metri, quando le stesse coperture sono realizzate in maniera discontinua (pannelli non contigui) e con vuoti superiori al 30% della superficie dell’intera struttura. l’intervento per le installazioni dei suddetti impianti è classificabile come di manutenzione ordinaria (MO) e, pertanto definito attività edilizia libera, eccetto quando l’installazione dei medesimi impianti sia eseguita contemporaneamente a dette strutture di sostegno mediante intervento di tipo AR, qualora l’intervento stesso sia ammesso dalle specifiche norme di zona del presente RUE e nel caso la sopraindicata installazione complessiva (impianti più strutture) sia soggetta a Denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 1.3, comma 1 del richiamato Regolamento di cui all’Allegato F. 5. Soppresso.Impianti ad energia solare sugli edifici. 5.1 Soppresso.Gli impianti ad energia solare sugli edifici sono ammessi ovunque, ferme restando le condizioni, le finalità ed i limiti di cui al precedente art. 5.4.4 e previsti ai successivi commi. 171 di 300 5.2. Soppresso.I serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario degli impianti solari termici devono essere ospitati all'interno del fabbricato. Nel caso di edifici residenziali di nuova costruzione è opportuno predisporre un vano tecnico dove ospitare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario degli impianti solari termici. 5.3 Soppresso.L'installazione degli impianti fotovoltaici (pannelli) deve avvenire in modo tale da riconoscerne la parziale integrazione o l’integrazione architettonica come definite nell’art. 2, comma 1, lettere b2 e b3 del D.M. 19 Febbraio 2007 e riportate nel successivo comma 8.4.1 (nota aggiuntiva); nel caso di installazione su tetti sono da preferire quelli che presentano la superficie esposta a Sud ± 30° ed inclinata tra i 20° e 30° adeguandone l’inclinazione a quella della falda al fine di assicurarne i tipi di integrazione di cui sopra. E' fatto obbligo di inserire all'interno degli edifici i relativi componenti del circuito. 5.4 Soppresso.Sugli edifici nel Centro storico, isolati ricadenti negli ambiti territoriali urbani consolidati e nel territorio rurale ed individuati come di interesse storico-architettonico (art. 2.14) o di pregio storico-culturale e testimoniale (art. 2.15) e comunque solo quando i suelencati edifici non siano, né classificati nelle sottocategorie di tutela 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 di cui al precedente art. 2.17, né vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) (art. 2.12, comma 1, 4° alinea e art. 2.14, comma 1, lett. a)), gli impianti ad energia solare sono ammessi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) soppressa;gli impianti ad energia solare possono essere realizzati nelle falde dei tetti solo se nella falda stessa non sono presenti terrazzi; b) soppressa;gli impianti solari termici sono consentiti sulle falde dei tetti degli edifici con orientamento e inclinazione dei collettori uguali a orientamento e inclinazione di falda e possono essere realizzati solamente con serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario degli impianti posizionati all'interno del fabbricato o sul terrazzo; c) soppressa;gli impianti fotovoltaici sono ammessi esclusivamente con integrazione architettonica o con parziale integrazione architettonica secondo le definizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lettere b2 e b3 del D.M. 19 Febbraio 2007 e riportale al successivo comma 8.4.1 (nota aggiuntiva); d) soppressa.la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell’intera copertura dell’edificio, con l'eliminazione degli elementi incongrui (lastre di eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che dovranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali. 5.5 Soppresso.Sugli edifici vincolati ricadenti nell'ambito di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) (art. 2.12, comma 1, 4° alinea e art. 2.14, comma 1, lett. a)); ed inoltre su quelli isolati ricadenti negli ambiti territoriali urbani consolidati e nel territorio rurale e 172 di 300 individuati come di interesse storico-architettonico (art. 2.14) o di pregio storico-culturale e testimoniale (art. 2.15) escslusivamente nel caso in cui i suelencati edifici siano classificati nelle sottocategorie di tutela 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 di cui al precedente art. 2.17, è consentita l’installazione di impianti ad energia solare ove questa non alteri in modo inaccettabile il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici, e gli stessi sono ammissibili solo se inseriti a filo superiore del manto di copertura. Nel caso degli edifici vincolati ricadenti nell'ambito di applicazione del codice de beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), per l’installazione degli impianti di cui sopra, oltre al rispetto delle precedenti condizioni, sono necessarie anche le autorizzazioni di cui alla lettera d) del comma 8.1. 6. Soppresso.Impianti ad energia solare sul suolo. 6.1 Soppresso.Gli impianti ad energia solari termicie ubicati al suolo, ferme restando le condizioni, le finalità ed i limiti di cui al precedente art. 5.4.4 ed ai sensi dello stesso articolo, sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti ambiti o zone: a) negli ambiti agricoli periurbano e di rilievo paesaggistico del territorio rurale di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC; b) nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali dei parchi tematici e ricreativi e dell’aeroporto. L'installazione al suolo degli impianti di cui sopra non è ammessa nelle porzioni territoriali di cui alle precedenti lettere a) e b) ricadenti sugli immobili, nelle aree e nelle zone sotto elencate: - negli invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 2.6); - nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7); - nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8); - nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9); - nei siti o elementi isolati di rilevanza naturalistica o ambientale (art. 2.11) che comprendono anche le “aree forestali” di cui alla Tav. 2 del PSC; - nei siti di interesse archeologico (anche eventuali altri siti oltre a quelli elencati all’art. 2.13); - sugli immobili e nelle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 (art. 2.12), tutti individuabili oltre che nella Tav. 2, nella Tav. 3 del PSC, e comunque in quelle porzioni di territorio ricomprese fra le aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A) rappresentate nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” approvata con Delibera della G. R. del 17/01/2011 n. 46 recante "Ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’A. L. del 06/12/2010 n. 28. a) soppressa;nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12) e nei siti di interesse archeologico (art. 2.13) così come individuati nella Tav. 3 del PSC; 173 di 300 b) soppressa;nel sistema paesaggistico-ambientale, quali: - il territorio rurale di rilevo paesaggistico, di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC; - le Dorsali Ambientali costituite dalle principali valenze ambientali (aree lungo il Torrente Marano ed il Rio Melo, nonché la fascia collinare a monte dell’abitato, Cfr. art. 3.9, punto 1, N. di A. del PSC); - le porzioni di territorio ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7), nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8) e nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9) , tutti individuati nella Tav. 3 del PSC c) soppressa;nelle fasce di rispetto stradale (come definite dai Codice della Strada e dalla relativa classificazione delle strade come individuate dagli Enti proprietari e riportate nella Tav. 1 del PSC) con esclusione di sole barriere fonoassorbenti costituite da pannelli fotovoltaici purché compatibili con il Codice della Strada; d) soppressa.nelle zone degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e turistici e negli ambiti di riqualificazione. 6.2 Soppresso.Gli impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, ferme restando le condizioni, le finalità ed i limiti di cui al precedente art. 5.4.4 ed ai sensi dello stesso articolo, sono ammessi: a) negli ambiti agricoli periurbano e di rilievo paesaggistico del territorio rurale di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC; b) nel Centro storico, nelle zone degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e turistici e negli ambiti di riqualificazione; c) nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali dei parchi tematici e ricreativi e dell’aeroporto; d) nelle aree dedicate alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell’art. A-23 dell’Allegato alla LR n. 20/2000 e s. m. e i.. L'installazione al suolo degli impianti di cui sopra non è ammessa nelle porzioni territoriali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) ricadenti sugli immobili, nelle aree e nelle zone sotto elencate: - negli invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 2.6); - nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8); - nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9); - nei siti o elementi isolati di rilevanza naturalistica o ambientale (art. 2.11) che comprendono anche le “aree forestali” di cui alla Tav. 2 del PSC; - nei siti di interesse archeologico (anche eventuali altri siti oltre a quelli elencati all’art. 2.13); 174 di 300 - sugli immobili e nelle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12); tutte individuabili oltre che nella Tav. 2, nella Tav. 3 del PSC. Nelterritorio rurale periurbano di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC, con esclusione delle porzioni territoriali ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12) e nel sistema paesaggistico-ambientale, quali: - le Dorsali Ambientali costituite dalle principali valenze ambientali (aree lungo il Torrente Marano ed il Rio Melo, Cfr. art. 3.9, punto 1, N. di A. del PSC); - le porzioni di territorio ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7) e nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8) , tutte individuate nella Tav. 3 del PSC, su richiesta degli interessati, ferme restando le condizioni, le finalità ed i limiti di cui al precedente art. 5.4.4, è consentito installare impianti ad energia solare sul suolo per autoconsumo o per sopperire all’impossibilità tecnica di corrispondere alle disposizioni di cui al precedente comma 3, lett. a) e b), ai sensi del punto 22, dell’Allegato 2, all’Atto n. 156/2008 dell'A. L. regionale. 6.3 Soppresso.La realizzazione dei suddetti impianti sul suolo, ed in particolare sul terreno, deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l’interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici classificati di interesse storico-architettonico (art. 2.14) e di pregio storico-culturale e testimoniale (art. 2.15). A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Non è consentito alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. 7. Soppresso.Zone del sistema paesaggistico-ambientale, delle aree soggette a vincolo paesaggistico e dei siti di interesse archeologico. 7.1 Soppresso.Nelle zone ricadenti nel sistema paesaggistico-ambientale, quali: - il territorio rurale di rilevo paesaggistico, di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC; - le Dorsali Ambientali costituite dalle principali valenze ambientali (aree lungo il Torrente Marano ed il Rio Melo, nonché la fascia collinare a monte dell’abitato, Cfr. art. 3.9, punto 1, N. di A. del PSC); - le porzioni di territorio ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7), nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8) e nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9) , tutti individuati nella Tav. 3 del PSC 175 di 300 Nelle porzioni territoriali ricadenti sugli immobili, nelle aree e nelle zone oggetto di limitazioni di cui al sub 6.1 del precedente comma 6, gli impianti solari termici, ferme restando le condizioni, le finalità ed i limiti di cui al precedente art. 5.4.4, sono consentiti solamente sulle falde dei tetti negli edifici con orientamento e inclinazione dei collettori uguali a orientamento e inclinazione di falda e possono essere realizzati solamente con serbatoio di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario degli impianti posizionati all'interno del fabbricato. 7.2 Soppresso.Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12) e nei siti di interesse archeologico (art. 2.13), gli impianti solari termici, ferme restando le condizioni, le finalità ed i limiti di cui al precedente art. 5.4.4, sono consentiti solamente sulle falde dei tetti degli edifici con orientamento e inclinazione dei collettori uguali a orientamento e inclinazione di falda e possono essere realizzati solamente con serbatoio di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario degli impianti posizionati all'interno del fabbricato. 7.3 Soppresso.Nelle zone del sistema paesaggistico-ambientale, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12) e nei siti di interesse archeologico (art. 2.13), gli impianti fotovoltaici sono ammessi esclusivamente mediante interventi tali da riconoscerne la integrazione architettonica o la parziale integrazione architettonica secondo le definizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lettere b2 e b3 del D.M. 19 febbraio 2007 e riportate al successivo comma 8.4.1. 8. Soppresso.Titoli abilitativi edilizi, procedure e documentazione. 8.1 Soppresso.Gli impianti ad energia solare, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 387/2003, al D.Lgs. n. 115/2008, ed alla Delibera dell’A. L. n. 156/2008 e successive modificazioni, al D.M. 10/09/2010 ed al D.Lgs. 3/03/2011, n. 28, come per esteso richiamati al comma1 del precedente art. 5.4.4, fatta salva la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, sono soggetti, secondo i casi, a procedure di comunicazione o denuncia e ai seguenti titoli abilitativi edilizi o autorizzazione, in conformità allea Legge disposizioni Nazionali e Regionalie n. 31/02, come di seguito elencati: a) soppressa;costituisce Attività edilizia libera, di cui al Capo 6.6, soggetta a comunicazione preventiva all'amministrazione comunale, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla - parte seconda - del presente RUE, l'installazione di impianti solari termici di dimensioni inferiori o uguali a 20 m2, di impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 200 kW su edifici esistenti o sulle loro pertinenze ubicati al di fuori della zona A) di cui al D. M. 2 aprile 1968, n. 1444 e di impianti ad energia solare per l’incremento dell’efficienza energetica aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell’impianto medesimo non sia superiore a quella del tetto stesso (in questo ultimo caso, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, l’istallazione è considerata intervento di manutenzione ordinaria (MO) soggetto a comunicazione preventiva al Comune, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla Parte II del presente RUE), costituisce attività edilizia libera, di cui al Capo 6.6, con esclusione dell'installazione su 176 di 300 edifici vincolati ricadenti nell'ambitocampo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare per quelli di cui alla parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c) (del D.Lgs. n. 42/2004) (come ad es. quelli indicati ai precedenti art. 2.12, comma 1, 4° alinea e art. 2.14, comma 1, lett. a)), su immobili ubicati nel Centro storico, negli ambiti territoriali urbani consolidati e nel territorio rurale e classificati come di interesse storico-architettonico (art. 2.14), di pregio storico culturale e testimoniale (art. 2.15), ricadenti in zone di vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12, comma 1, 1°- 2° e 3° alinea); nei predetti casi di esclusione ed in quelli in cui è possibile l’installazione di impianti fotovoltaici in spazi liberi sul suolo con struttura di supporto per l’inclinazione dei pannelli a partire da quota terreno, l'installazione costituisce intervento soggetto a Denuncia di Inizio Attività di cui al Capo 6.5; b) soppressa;costituisce intervento soggetto a Denuncia/Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui al Capo 6.5 (art. 8, lettera della L.R. n. 31/2002), salvo diverse disposizioni di legge (Cfr. commi 3, 4, 4 bis e 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 28/2011), l'installazione di impianti solari termici di dimensioni superiori a 20 m2inoltre degli stessi impianti di dimensioni inferiori o uguali a 20 m2 e solari fotovoltaici di potenza ed inferiore o uguale a 20 kW, ricadenti all’interno dei casi di esclusione previsti alla precedente lettera a) o qualora, per gli stessi, non siano rispettate le modalità operative o di installazione e le condizioni indicate nella medesima lettera a) ed altresì nei casi in cui è possibile l’installazione di impianti solari fotovoltaici in spazi liberi sul suolo con struttura di supporto per l’inclinazione dei pannelli a partire da quota terrenoper i casi previsti al precedente punto a), costituisce intervento soggetto a Denuncia di Inizio Attività, di cui al Capo 6.5 (art. 8, lettera della L.R. n. 31/2002), salvo diverse disposizioni di legge (Cfr. commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003); c) soppressa;costituisce intervento soggetto a Denuncia/Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui al Capo 6.5, salvo diverse disposizioni di legge, l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici nel Centro storico e sugli immobili classificati come di interesse storicoarchitettonico (art. 2.14), di pregio storico-culturale e testimoniale (art. 2.15) e ricadenti in zone di vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12), costituisce intervento soggetto a Denuncia di Inizio Attività, di cui al Capo 6.5, salvo diverse disposizioni di legge; d) soppressa.in aggiunta a quanto espresso alle lettere a), b) e c), l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 e sugli immobili tutelati ai sensi degli artt. 10 e 11, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) è sempre soggetta rispettivamente, ad autorizzazione paesaggistica di cui al successivo art. 6.9.13 e ad autorizzazione di cui all’art. 22 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. 8.2 Soppresso.Dal punto di vista procedimentale, si distinguono i seguenti casi: a) soppressa;ove sia necessaria unicamente la Denuncia di Inizio Attività, di cui al Capo 6.5, (es. impianti ad energia solare fotovoltaici sotto i 20 kW, di cui ai punti a) e b) del precedente comma 8.1) questa, ai sensi 177 di 300 del successivo art. 6.5.2, deve essere presentata in Comune presso lo Sportello Unico per l'Edilizia ed il procedimento si esaurisce in sede comunale; b) soppressa;per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 20 kW nei casi di applicazione del procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la richiesta di autorizzazione unica deve essere presentata alla Provincia previa eventuale acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica di cui al successivo art. 6.9.13; c) soppressa.ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.M. 19 febbraio 2007 gli impianti fotovoltaici di potenza maggiore a 1 MW non integrati, sono soggetti a Screening Provinciale secondo la L.R. n. 9/1999. 8.3 Soppresso.Con riferimento ai suddetti impianti ad energia solare, la documentazione di cui al successivo art. 6.5.2, allegata alla Denuncia di Inizio Attività, deve essere completa dei seguenti elementi: a) soppressa;planimetria dell'intera proprietà in scala idonea, con I’identificazione grafica e fotografica del sito interessato dalla realizzazione dell'impianto; b) soppressa;relazione tecnica di un progettista abilitato nella quale sono indicati i requisiti tecnici e di sicurezza dell'impianto stesso con riferimento all'Aallegato 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28/07/2005.; c) soppressa.dichiarazione in merito alla finalità produttiva dell’impianto (se per autoconsumo o per la cessione di energia). L'impianto viene considerato per autoconsumo se il soggetto responsabile dell’impianto consuma per la maggior parte dell'energia prodotta. Qualora l'impianto ad energia solare sia proposto su immobili ubicati nel Centro storico, sugli immobili classificati come di interesse storicoarchitettonico (art. 2.14) o di pregio storico-culturale e testimoniale (art. 2.15), nei siti di interesse archeologico (art. 2.13) e nel sistema paesaggistico-ambientale, quali: - il territorio rurale di rilevo paesaggistico, di cui all’art. 4.13 delle N. di A. del PSC; - le Dorsali Ambientali costituite dalle principali valenze ambientali (aree lungo il Torrente Marano ed il Rio Melo, nonché la fascia collinare a monte dell’abitato, Cfr. art. 3.9, punto 1 N. di A. del PSC); - le porzioni di territorio ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di corsi d’acqua (art. 2.7), nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.8) e nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 2.9), tutti individuati nella Tav. 3 del PSC, la documentazione, di cui al successivo art. 6.5.2, da allegare alla Denuncia di Inizio Attività deve anche includere, in aggiunta a quanto descritto alle precedenti lettere a) e b) del presente comma 8.3, una relazione sulla localizzazione dell'impianto nella quale si deve riscontrare l'inquadramento territoriale dell'impianto stesso con la descrizione del contesto ambientale e paesaggistico nel quale si inserisce, l’indicazione 178 di 300 della presenza di eventuali interferenze con servizi pubblici essenziali quali ferrovia, aeroporto, elettrodotti, metanodotti, corsi d'acqua e torrenti, ecc). Qualora l’impianto ad energia solare sia proposto su edifici o terreni vincolati ricadenti nell'ambito di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) la documentazione, di cui al successivo art. 6.5.2, da allegare alla Denuncia di Inizio Attività deve anche includere in aggiunta a quanto descritto alle precedenti lettere a) e b) del presente comma 8.3, quanto segue: - l’autorizzazione di cui all’art. 22, del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza, o la necessaria documentazione al fine di consentire allo Sportello unico per l’edilizia di richiedere dalla Soprintendenza il rilascio della medesima autorizzazione, nel caso di edifici individuati ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.Lgs. (art. 2.14, comma 1, lett. a)); - la relazione paesaggistica semplificata secondo il DPCM 12/12/2005, integrata della relazione sulla localizzazione dell'impianto di cui sopra, preventivamente sottoposta al parere della Soprintendenza, nel caso di edifici o terreni ricadenti fra i beni paesaggistici di cui agli artt. 134, 136 e 142, del D.Lgs. n. 42/2004 (art. 2.12); tale documentazione costituisce istanza per il rilascio, con separato atto autonomo, dell’autorizzazione paesaggistica di cui al successivo art. 6.9.13, che lo Sportello unico per l’edilizia provvederà a trasmettere al responsabile del procedimento del rilascio della predetta autorizzazione. Per l'installazione di impianti ad energia solare sul suolo o in modo non integrato è necessario allegare alla documentazione, di cui al successivo art. 6.5.2, della più volte richiamata Denuncia di Inizio Attività, anche una dichiarazione di impegno alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 15 del precedente art. 5.4.4. 8.4 Soppresso.Nota aggiuntiva. 8.4.1 Soppresso.Tipologie di interventi ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica (art. 2, comma 1, lettera b2 del D.M. 19 Febbraio 2007). Tipologia specifica 1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Tipologia specifica 2 Moduli fotovoltaici installati su tetti, copertura, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse. Tipologia specifica 3 Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici di appoggio stesse Tipologie di interventi ai fini del riconoscimento della integrazione architettonica (art. 2, comma 1, lettera b3 del D.M. 19 Febbraio 2007) 179 di 300 Tipologia specifica 1 Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita. Tipologia specifica 2 Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto. Tipologia specifica 3 Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni. Tipologia specifica 4 Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici Tipologia specifica 6 Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto Tipologia specifica 7 Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura Tipologia specifica 8 Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse Tipologia specifica 9 Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane Tipologia specifica 10 Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa Art. 5.4.6 – Disposizioni in materia di impianti termici 1. Il mantenimento in esercizio, la manutenzione e l’installazione di impianti termici sono disciplinati dalle disposizioni contenutte nell’Ai sensi dell’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” approvato dall'Assemblea legislativa regionale il 4 marzo /03/2008, con Atto n. 156 e s. m. e i.come modificato dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011, pubblicato sul BUR n. 47 del 2008 e relativi allegati, oltre a le tutte che dalle ulteriori disposizioni nazionali vigenti inerenti il presente articolo contenute nel medesimo atto, le seguenti norme dettano disposizioni in materia di impianti termici. 2. Soppresso.Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) dell’Atto dell'Assemblea legislativa regionale del 4/03/2008, n. 156, e nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti Pper gli edifici con numero di unità immobiliari superiori a 4,appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e con numero di unità immobiliari superiori a 4, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale.nei seguenti casi: a) soppressa;nel caso di interventi edilizi, in edifici esistenti, di demolizione totale e ricostruzione (RI), di ristrutturazione edilizia (RE) integrale di edifici con superficie utile (intesa come superficie netta calpestabile della zona riscaldata) superiore a 1000 m2; b) soppressa.nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione (NC e AM) di edifici. Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 all’Atto dell'Assemblea legislativa regionale del 4/03/2008, n. 156, come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011, tale obbligo è esteso: 180 di 300 - a tutti gli edifici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari; - agli impianti termici per la climatizzazione estiva, qualora quest’ultima fosse prevista. E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita all’intero edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto; inoltre dal medesimo obbligo Dagli obblighi di cui sopraai punti a) e b), secondo i casi, sono esclusi: - gli edifici vincolati ricadenti nell'ambito di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) (art. 2.12, comma 1, 4° alinea e art. 2.14, comma 1, lett. a)), nonché quelli isolati ricadenti negli ambiti territoriali urbani consolidati e nel territorio rurale e individuati come di interesse storico-architettonico (art. 2.14) o di pregio storico-culturale e testimoniale (art. 2.15) e classificati nelle sottocategorie di tutela 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 di cui al precedente art. 2.17, nei casi in cui il rispetto delle su elencate prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici; - i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq.; - la tipologia degli edifici definiti “casa a schiera” (per casa a schiera si intende l’edificio costituito da unità immobiliari, aperte con almeno due lati su area scoperta condominiale o di proprietà esclusiva, accorpate in numero superiore a due e separate da tratto verticale di muratura in comune che unisca, senza soluzioni di continuità, le fondazioni alla copertura). E’ altresì consentita la installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di unità immobiliari inferiore al 30% del totale dell’edificio, nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un impianto centralizzato. Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi successivi, è necessaria l’adozione di un impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione degli impianti individuali già installati. 3. Soppresso.In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come indicate al precedente comma 2, nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico non è possibile prevedere la possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti temici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare. E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento mediante tale trasformazione di un migliore rendimento energetico dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la ristrutturazione dell’impianto centralizzato. 4. Soppresso.In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come indicate al precedente comma 2, in caso di ristrutturazione totale dell'impianto termico centralizzato o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per 181 di 300 permettere, ove tecnicamente possibile nel rispetto della normativa tecnica di settore, la contabilizzazione/ripartizione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al di cui al punto 25 dell’Allegato 2, all’”Atto regionale sul rendimento energetico” di cui alla Delibera dell’’A.L. n. 156/2008 come sostituito dalla Delibera di G.R. n. 1366/2011 (relazione di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, predisposta secondo lo schema riportato nell’Allegato C.2 alla - parte seconda – del presente RUE), comma 15 dell’allegato I, del D.Lgs. n. 192/2005 anche inclusa nella documentazione tecnica relativa all’impianto di riscaldamento di cui al comma 2, del successivo art. 6.7.1. Per quanto concerne gli interventi sugli impianti relativi ad interventi edilizi di nuova costruzione (NC e AM) di edifici, di demolizione totale e ricostruzione (RI) degli edifici esistenti, di interventi di ristrutturazione (RE) integrale di edifici esistenti di superficie utile (intesa come superficie netta calpestabile della zona riscaldata) superiore a 1.000 m2, compresi gli interventi di cui sopra e quelli sugli impianti termici che sono definiti dal RUE attività edilizia libera (art. 6.6.1) in quanto inclusi negli interventi di manutenzione ordinaria (MO) (art. 1.5.5), è obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica: Requisiti Cogenti della Famiglia 6 di cui all’ALLEGATO A, alla Parte II del presente RUE. 5. Soppresso.Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto: a) soppressa;in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale 25 gradi francesi: a1) soppressa;un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; a2) soppressa;un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) soppressa.nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), punti a1) e a2) valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065. 6. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione di uso all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, per gli interventi che prevedono la realizzazione, la sostituzione o la ristrutturazione di impianti termici, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambientale nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. 182 di 300 L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7, commi 2, 4, 5, e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di intervento di ristrutturazione integrato, è fatto obbligo di adottare i sistemi di controllo e gestione secondo quanto previsto nel requisito 6.5 di cui Allegato A alla - parte seconda - del RUE. Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 5.4.7 - Norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli 1. Per gli impianti tecnologici il cui utilizzo è connesso con attività produttive, commerciali, professionali, dovrà essere valutato l’impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95, art. 8, comma 4 e L.R. n. 15/2001, art. 10, nei termini e con le modalità previste dalle norme nazionali (L. n. 447/1995 e s. m.) e regionali (L.R. n. 15/2001 e s. m.). 1bis. Con decorrenza dalla data del 01/06/2014 e ferme restando eventuali specifiche disposizioni derivanti da Leggi nazionali e regionali, negli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia di edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile (Su) superiore a 500 mq., si applicano le disposizioni di cui al comma 1ter dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 17quinquies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012. 183 di 300 TITOLO VI - COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI CAPO 6.1 - COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO modificare l’art. 6.6.1 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.7a) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.1.1 – Definizione e compiti 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo dell’Amministrazione Comunale cui spetta la formulazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, di qualità urbana e la determinazione dell’esistenza di danno ambientale nei casi di procedimenti di sanatoria in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004. Nel presente Regolamento, essa è indicata, in via breve, C.Q. (Commissione Qualità). La Commissione C.Q. potrà essere costituita anche in forma associata con altri comuni negli ambiti ottimali di cui all’articolo 6 della L.R. n. 21/2012; in questo caso i compiti e le funzioni sono definiti dai comuni interessati con apposito regolamento integrativo del presente RUE. 2. Nel campo urbanistico, la C.Q. esprime il proprio parere sugli aspetti inerenti gli obiettivi e gli indirizzi di qualità urbana e paesaggistico-ambientale riguardanti: - Piani Urbanistici Operativi e loro varianti; - Piani Urbanistici Attuativi, e loro varianti; - Regolamenti, piani e/o programmi attuativi aventi per oggetto l’arredo urbano, le insegne pubblicitarie e non, i colori e le tinteggiature degli organismi edilizi, il verde urbano. 3. Nel campo edilizio la C.Q. esprime il parere in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici sulla qualità formale e compositiva delle opere edilizie, pubbliche o private, e deled al loro inserimento nel contesto urbano paesaggistico ed ambientale. 4. Nel campo edilizio sono sottoposti al parere della C.Q. i seguenti interventi edilizi: a) i seguenti interventi qualora riguardino immobili di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e relative pertinenze (aree di pertinenza, recinzioni, ecc.) ed i giardini di pregio e di pertinenza, tutelati ai sensi degli artt. 2.14, comma 1, lett. b), 2.15 e 2.18 o riguardino immobili ricadenti nel centro storico: - interventi di risanamento conservativo (RRC); - interventi di ristrutturazione edilizia (RE); - interventi di restauro scientifico (RS); - interventi di ripristino tipologico (RT); - interventi di recupero e risanamento di aree libere (RAL). - interventi di modificazione morfologica del suolo (MM); - interventi di installazione di elementi di arredo (AR); 184 di 300 - installazione di mezzi pubblicitari. b) i seguenti interventi qualora riguardino immobili ricadenti in ambito rurale: c) - interventi di nuova costruzione (NC), di ampliamento (AM), di ricostruzione (RI) e di ristrutturazione (RE); - interventi di CD indicati al . punto B della Tabella, di cui al comma 2 del precedente art. 4.6.7. gli interventi che riguardino immobili ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. n. 42/2004, così come indicati al precedente art. 2.12, per i quali, a seguito dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 143 del medesimo D. Lgs., il titolo abilitativo assume il valore e l’efficacia di “autorizzazione paesaggistica” (vedi art. 6.9.13); d) soppresso;interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici con altezza H superiore a m. 10,00 o con Superficie Coperta (SQ) superiore a mq. 2000; e) soppresso;gli interventi riguardanti opere pubbliche; f) soppresso;gli interventi edilizi diretti nei quali sia prevista la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali la cui localizzazione sia proposta al di fuori della stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza (Cfr. comma 9 art. 3.1.3); g) soppresso;gli interventi edilizi diretti nei quali sia prevista la realizzazione e cessione al Comune di dotazioni di cui all’art. 3.1.6, quando il reperimento delle stesse sia proposto da al di fuori del lotto d’intervento; gbis) gli interventi che comportino l’eventuale realizzazione di nuovi manufatti edilizi o tralicci nei siti che contengono gli impianti di trasmissione radiotelevisiva esistenti (vedi comma 5 art. 3.4.7); hi) ogni altro intervento soggetto al rilascio del permesso di costruire, qualora, a giudizio del Responsabile del Settore urbanistica ed edilizia privata, risulti particolarmente rilevante o impegnativo il suo inserimento nel contesto urbano e ambientale. 5. Soppresso.La C.Q. si esprime sugli indirizzi architettonici da allegare al RUE. Il documento di indirizzi architettonici è proposto dalla C.Q. al Consiglio Comunale entro tre mesi dal suo insediamento. Art. 6.1.2 - Composizione e nomina 1. La C.Q. è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette scelti tra i tecnici, che presentano un’elevata competenza e specializzazione, scelti anche su proposte degli Ordini professionali che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea e diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali. 2. All’inizio dell’attività consultiva, i membri della C.Q. provvederanno alla nomina del Presidente. La C.Q. dura in carica cinque anni ed i suoi membri eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. I membri della C.Q. restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione. 185 di 300 3. I membri che non partecipano a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. 4. Non possono far parte della dei membri C.Q. i tecnici dello Sportello unico per l’edilizia, i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo comune. 5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa. 6. Il Presidente nomina un Segretario della C.Q., che non ha diritto di voto, scegliendolo fra i dipendenti del Comune, ovvero esplica personalmente le funzioni di segretario. Possono partecipare altresì ai lavori della C.Q., senza diritto di voto, il responsabile dello sSportello unico per l’edilizia, i responsabili del procedimento o funzionari tecnici che hanno curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare, con il compito di illustrare gli stessi, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento e dell’attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie, nonché dei pareri obbligatori. Art. 6.1.3 - Funzionamento e pubblicità 1. La C.Q. si riunisce almeno una volta al mese. La convocazione è comunicata per iscritto dal Presidente e deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. Le adunanze sono valide in prima convocazione se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente; sono valide in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, se intervengono quattro membri, tra cui il Presidente. 2. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche istruite dallo Sportello unico per l’edilizia per le quali sia richiesto il parere della C.Q.. Il parere su ciascun progetto deve essere espresso entro 30 gg. dalla data in cui tale progetto è stato trasmesso alla C.Q. dal responsabile del procedimento. 3. La C.Q., qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'Art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni, per i seguenti motivi: a) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.Q.; b) esigenza di sopralluogo. 4. La richiesta di convocazione del progettista va comunicata dal responsabile del procedimento al richiedente e al progettista, con un preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata presenza del progettista convocato, la C.Q. provvede in ogni caso alla formulazione del parere. 5. Il progettista può motivatamente chiedere di essere ascoltato dalla poter illustrare alla C.Q., il progetto prima della sua valutazionela quale decide in merito a maggioranza. 6. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui il progetto è stato posto per la prima volta all'ordine del giorno, ovvero 45 giorni nel caso in cui la C.Q. abbia proceduto ad un supplemento di istruttoria nei termini di cui al comma 3, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli artt. 6.4.6 e 6.4.7, anche indipendentemente dall'acquisizione del parere della C.Q.. 186 di 300 7. La C.Q. esprime: parere favorevole, parere favorevole con osservazioni o suggerimenti, o parere contrario motivato. E' valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. I membri della C.Q. non possono presenziare all'esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della C.Q., motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine o Collegio di appartenenza. 9. Delle adunanze della C.Q. viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due membri eletti. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del ..... dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ", completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente. I pareri della C.Q. sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo Pretorio. 10. La Commissione a seguito dell’insediamento può redigere un apposito documentoguida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri. 187 di 300 CAPO 6.2 - PIANI URBANISTICI CONVENZIONATI ATTUATIVI E PROGETTI UNITARI Art. 6.2.3 - Domanda e procedura di valutazione dei PUA di iniziativa privata 1. omissis Omissis 12. Qualora il PUA contenga: - planimetria di progetto e sezioni e profili (di cui alle lettere g ed h dell’art. 6.10.1 comma 1, in scala 1:500 per gli insediamenti produttivi e in scala 1:200 per gli insediamenti residenziali e terziari; - rappresentazione planivolumetrica in assonometria o in prospettiva, a colori; - simulazione fotografica dell’inserimento nel contesto da punti di vista realistici; - indicazioni vincolanti sufficientemente dettagliate sulle sagome degli edifici, sulle finiture e colori delle facciate, sulle tipologie, materiali e coloridelle coperture, sulle tipologie e colori delle recinzioni, sul progetto del verde, il responsabile dello sSportello unico per l’edilizia, a condizione che ciò sia stato espressamente richiesto dal proponente e con parere favorevole della C.Q., propone al Consiglio Comunale l’approvazione del PUA con la prescrizione normativa che i successivi interventi edilizi attuativi di nuova costruzione (NC, RI, AM), per la durata di validità del PUA, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 15/2013, possono essere sono assoggettati a SCIADIA anziché in alternativa al permesso di costruire. 188 di 300 CAPO 6.3 - VALUTAZIONE PREVENTIVA Art. 6.3.1 - Definizione 1. Ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 15/2013, Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione e uno schema di progetto, predisposti da un professionista abilitato, contenenti i principali parametri progettuali secondo quanto stabilito all’articolo seguente. Art. 6.3.2 - Richiesta 1. La richiesta di valutazione preventiva va di norma accompagnata da una relazione, di norma, in formato UNI A4, da presentarsi in tre copie: 2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) gli elementi necessari all’identificazione dell’immobile in oggetto; b) le caratteristiche principali dell’intervento: contenuti progettuali, usi previsti, dimensioni edilizie, applicazione degli indici edilizi e urbanistici risultanti, in rapporto a quelli ammessi dagli strumenti urbanistici; c) i contenuti specifici dell’intervento in rapporto agli eventuali vincoli di natura ambientale e storico-culturale presenti, e ai contenuti del PSC (obiettivi e limiti contenuti nelle schede di ambito) e del RUE; d) richieste di chiarimenti nel caso di dubbi interpretativi nell’applicazione delle norme. 3. Soppresso.Lo sportello unico per l’edilizia rilascia la valutazione preventiva entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione, con specifico riferimento ai contenuti della relazione stessa. 4. Soppresso.I contenuti della valutazione preventiva espressa dallo sportello unico per l’edilizia o della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella relazione. Tali contenuti conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi, con riferimento all’ambito territoriale interessato dall’intervento. 5. Soppresso.Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria (determinata dal Comune, con apposito atto, in relazione alla complessità dell’intervento) a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dall’amministrazione comunale, da liquidare al momento del ritiro dell’atto contenente la valutazione. Art. 6.3.3 - Rilascio, comunicazione e validità 1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e regolarità della documentazione e la sottoscrizione degli elaborati da parte di un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto. In caso di richiesta incompleta o comunque priva di elementi sufficienti, tale condizione di incompletezza viene 189 di 300 comunicata al richiedente entro 30 giorni, il quale deve provvedere all’integrazione della domanda entro 15 giorni. La richiesta produce l’effetto dell’interruzione del termine di cui al successivo comma 23 del precedente art. 6.3.2, il quale ricomincia a decorrere dalla data di consegna di integrazione della domanda e comunque decorsi inutilmente i suddetti 15 giorni dalla data della richiesta di integrazione stessa, la pratica viene archiviata. 2. La valutazione preventiva è rilasciataformulata dallo Sportello unico per l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda accompagnata dagli elaborati tecnici. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. 3. La valutazione preventiva può essere favorevole, favorevole subordinatamente al rispetto di determinate condizioni esplicitate nella valutazione stessa, o contraria con motivazioni. 4. I contenuti della valutazione preventiva rilasciata o della relazione tacitamente assentita, sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della SCIA,denuncia di inizio attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. La stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanisticai generali, ai piani attuativi ed al presente RUE, con riferimento all’ambito territoriale interessato dall’intervento. 4bis. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune, con apposito atto, in relazione alla complessità dell’intervento in conformità ai criteri generali stabiliti dall’atto di coordinamento di cui all’art. 12, comma 4, lett. d) della L.R. n. 15/2013). 190 di 300 CAPO 6.4 - PERMESSO DI COSTRUIRE modificare l’art. 6.4.1 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.2) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.4.1 - Interventi soggetti a permesso di costruire 1. Gli interventi subordinati a permesso di costruire sono definiti dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dall’art. 17 della L.R. n. 15/2013 ed inoltre per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni dagli artt. 13, 14bis e 15 della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i., alle quali si rinvia. Il permesso di costruire deve essere richiesto allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) per tutte le opere edilizie, escluse quelle indicate ai successivi Aarticoli 6.5.1 e 6.6.1 del presente RUEegolamento. 2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, non è richiesto il permesso di costruire, limitatamente alle opere ingiunte. 3. Soppresso:Sono in particolare soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi: a) soppressa;gli interventi di nuova costruzione (NC) o di ricostruzione (RI) di edifici, impianti e infrastrutture, salvo i casi di cui all’art. 6.5.1 comma 2; b) soppressa;gli interventi di ampliamento (AM) di edifici, impianti e infrastrutture, salvo i casi di cui all’art. 6.5.1. comma 1 lettere j), k) e l); c) soppressa;gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RRC) e di ristrutturazione edilizia (RE) quando riguardino immobili tutelati ai sensi degli artt. 2.14 e 2.15 in quanto beni di interesse storico-architettonico o di pregio storico culturale e testimoniale o quando riguardano il territorio rurale; d) soppressa;gli interventi di restauro scientifico (RS) e di ripristino tipologico (RT) e di recupero di aree libere (RAL), in quanto riguardanti beni di interesse storico- architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. e) soppressa;le varianti a permessi di costruire già rilasciati e in corso di validità consistenti in variazioni essenziali ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 31/2002 o che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura; f) soppressa.gli interventi di demolizione (D) totale o parziale quando riguardino immobili ricompresi nel centro storico e/o immobili tutelati ai sensi degli artt. 2.14 e 2.15 qualora gli interventi ammessi di cui all’art. 1.2.17 consentano la demolizione. 4. Non costituiscono trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e non sono quindi soggette ad autonomo titolo abilitativo le opere provvisorie di cantiere ossia gli interventi e le costruzioni provvisorie finalizzate alla realizzazione di un'opera edilizia concessa, e al servizio dei lavoratori a ciò impegnati; tali opere di cantiere possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere stesso. 191 di 300 5. Soppresso.La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di costruire è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali e/o regionali per le corrispondenti opere. modificare l’art. 6.6.1 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere D.2 e D.7b) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.4.2 - Richiesta e documenti 1. Il procedimento per la presentazione della domanda del permesso di costruire e la documentazione da allegare alla stessa, sono stabiliti, in particolare, dagli artt. 9 e 18 della L.R. n. 15/2013 e dagli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 della medesima Legge, ai quali si rinvia (transitoriamente si rinvia all’allegato “B”, alla D.A.L della R.E.R. n. 279 del 02/04/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”). La domanda (richiesta) per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, deve essere inoltrata allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) dall'avente titolo, anche con modalità telematica, sulla base dell'apposito facsimile predisposto dal Comune. La richiesta ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia di bollo; la richiesta deve comunque contenere generalità, residenza, domicilio, numero di codice fiscale e titolo del richiedente e del/i progettista/i che la sottoscrivono apponendo il timbro professionale e deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria. 2. Soppresso.La domandarichiesta dovrà pure contenere l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile dell'intera opera e del Direttore Lavori, nonché, dei progettisti o tecnici abilitati responsabili delle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente RUE; con la richiesta, i progettisti attestano l’idoneità delle proprie abilitazioni professionali rispetto al tipo di intervento di cui trattasi. L’oggetto della richiesta e dei grafici allegati deve indicare la precisa qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento; non possono essere accettate istanze generiche, riferite ad atti autorizzativi imprecisati o prive dell’oggetto. La richiesta deve contenere inoltre espresso riferimento a tutti i precedenti autorizzativi. 3. Soppresso.Alla domandarichiesta per il rilascio del permesso di costruire devono sempre essere allegati, pena l’improcedibilità della stessa, i seguenti documenti e comunque quanto previsto all’allegato “B”, alla D.A.L della R.E.R. n. 279 del 02/04/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”: a) soppressa;dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, del DPR n. 445/2000 e s.m.i. relativa al titolo di disponibilità dell’immobile eventualmente accompagnata da copia del documento comprovante il titolo ad intervenire, o copia dell’eventuale provvedimento di concessione d’uso di suolo pubblico (qualora l’opera insista su suolo pubblico) e comunque nelle forme e con le modalità indicate al'successivo Art. 6.9.1; b) soppressa;copia della valutazione preventiva, ove richiesta e rilasciata; 192 di 300 c) soppressa,estratto di mappa validato dal tecnico progettista con identificazione di tutte le particelle oggetto dell'intervento ed indicazione dello stesso e le relative superfici e proprietà (in alternativa la documentazione catastale relativa all’estratto di mappa, può essere costituita dal tipo di frazionamento e visura catastale validato dal tecnico progettista). Può essere richiesta, se esistente, la planimetria catastale, qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell’edificio; altresì può essere richiesta la visura catastale, anche storica, qualora i dati in essa contenuti possano risolvere dubbi riguardo la destinazione d’uso o altro; d) soppressa;relazione tecnico descrittiva sull'intervento e sul rispetto dei requisiti cogenti di cui all’allegato A, alla parte seconda del presente RUE, predisposta sulla base dell'apposito facsimile; e) soppressa;dichiarazione firmata dal progettista ai sensi del comma 4, art. 77 o del comma 3, art. 82, del DPR n. 380/2001 (ex Art. 1 della L. n. 13/1989 ed ex art. 24 della L. n. 104/1992) corredata dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai DM n. 236/1989 e DPR n. 503/1996; f) soppressa;deposito del progetto degli impianti tecnici da realizzare a sevizio degli edifici (opere di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti) di cui all'art. 1 del DM 22/01/2008 n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del medesimo DM n. 37/2008, redatto da professionista abilitato in conformità all’art. 5 dello stesso DM o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'intervento non è soggetto a progettazione obbligatoria; g) soppressa;documentazione tecnica sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (di cui alla Delibera A.L. n. 156/2008, per gli interventi indicati nell’art. 3 della stessa), firmata dal committente e dal progettista che specifichi il tipo di intervento sull’impianto di riscaldamento e sull’isolamento termico corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa gli obblighi sul contenimento dei consumi energetici negli edifici di cui alla Legge n. 10/1991, al D.Llgs. n. 192/2005 e s. m. e i. ed al punto 4.5 della Delibera dell'A. L. regionale n. 156/2008. Il progetto dell’impianto di riscaldamento e relativa relazione tecnica dovranno essere presentati prima dell’inizio dei lavori ai sensi della Legge n. 10/1991; h) soppressa;dichiarazione firmata dal progettista responsabile che asseveri, anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del Codice Penale, la rispondenza dell'opera ai requisiti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali stabiliti dal RUE e, ove del caso, dal POC e dal PUA,il rispetto delle norme di sicurezza, compresa la conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e di quelle igienico-sanitarie, ed inoltre la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, e alla valutazione preventiva, ove acquisita, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche (D.M. 14/01/2008), di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. Nel caso di interventi su edifici o impianti preesistenti la dichiarazione comprende la dichiarazione di conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato ai sensi dell’art. 6.9.4 comma 2, ed altresì un elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune, riferiti all’immobile oggetto di intervento; in assenza di tali atti potrà essere presentata 193 di 300 documentazione catastale di impianto (1939) o altri documenti probatori (è necessario elencare anche eventuali valutazioni preventive già rilasciate, piani attuativi connessi con l'intervento, titolo abilitativo per opere di urbanizzazioni connesse con l'intervento o precedenti progetti presentati sullo stesso lotto e non realizzati); i) soppressa;richiesta di autorizzazione sismica preventiva riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a ) della L.R. n. 19/2008); Nota: Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008, la suddetta documentazione od in alternativa quella della successiva lettera l), è richiesta per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico; l) soppressa;in alternativa a quanto prescritto alla precedente lettera i), indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento, e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (vedi modalità e contenuti alla precedente lettera h), con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici, (art. 10, comma 3, lettera b), della L.R. n. 19/2008), in conformità ai contenuti della documentazione di cui all’apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010 e dalla stessa modificato con delibera n. 687 del 23/05/2011; m) soppressa;in alternativa a quanto prescritto alle precedenti lettere i) ed l), qualora l’intervento sia privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, dichiarazione del progettista abilitato che asseveri tale condizione (vedi modalità alla precedente lettera h), alla quale devono essere allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della L.R. n. 19/2008) nei casi previsti e con allegati gli elaborati tecnici individuati dall’apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010 e dalla stessa modificato con delibera n. 687 del 23/05/2011; n) soppressa;individuazione delle soluzioni progettuali delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche, ai sensi dell’art. 1, comma 288, della L. 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), mediante l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 5.4.1; 4. Soppresso.Nei casi specificatamente indicati, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire devono inoltre essere allegati: - i seguenti documentile occorrenti richieste di autorizzazione/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, corredate degli elaborati tecnici ed opportuna documentazione necessari per poter acquisire dallo sportello unico per l’edilizia (SUE), i seguenti ulteriori atti di assenso: a) soppressa;nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, per interventi sui beni culturali tutelati dagli articoli 10, 11 e/o per i quali sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’art. 15, della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero sia stato comunicato, ai sensi del medesimo decreto, l’avvio del procedimento di dichiarazione. Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori; 194 di 300 abis) soppressa;Richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (vedi successivo art. 6.9.13) o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (vedi successivo art. 6.9.5), per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l’aspetto esteriore) tutelati dagli articoli 136, 142, 143 comma 1 lett. d, e 157, dalla Parte III del medesimo D.Lgs. n. 42/2004; l’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell’autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di permesso in sanatoria di cui al successivo art. 6.9.5. Il rilascio dell’autorizzazione (o il positivo accertamento di compatibilità) è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire; b) soppressao: vedi successiva lett. ibis)relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio; Nota: Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera a) – L.R. n. 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14/01/2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 64, comma 7 della L.R. n. 06/2009 (vedi comma 3 lett. i); Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera b) della L.R. n. 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione (vedi comma 3 lett. l). In questa ipotesi: − qualora l’intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva, − qualora l’intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva; c) soppressa;parere preventivo dell'ENEL nei seguenti casi: - nel caso di interventi di NC, quando: - ricadono nell'ambito di piani urbanistici attuativi; - riguardino immobili per una Sue superiore a 600 mq.; - riguardino usi "d" (produttivi); - nel caso di interventi di MS, RRC, RE, quando sia prevista l'installazione di nuovi impianti tecnologici (ascensori, impianti di condizionamento ...) che comportino un significativo incremento di fabbisogno energetico; d) soppressao: vedi successiva lett. iter)calcolo, secondo l'apposito facsimile, dei contributi dovuti ( oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei contributi afferenti il costo di costruzione; schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di permesso edilizio convenzionato) nei casi previsti dalla L.R. n. 31/2002 e sulla base delle prescrizioni contenute nell’allegato D “Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione” alla parte seconda del RUE; ovvero, presentazione del certificato di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione, nel caso di cui all’art. 30, comma 1, lettera a), della medesima L.R. n. 31/2002, e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della L.R. n. 20/2000). Inoltre 195 di 300 eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal RUE (vedi precedente art. 3.1.8), ai sensi dell’art. A-26, commi 7 e 10, della L.R. n. 20/2000; d) soppressao: vedi successiva lett. iquater)modello statistico ISTAT, debitamente compilato (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 322/1989 e del DPR 14 luglio 2004), nei casi di nuove costruzioni, di totale demolizione e ricostruzione e ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, nonché, nei casi di nuova costruzione o ampliamenti di fabbricati, destinati a edilizia pubblica, di amministrazioni pubbliche alle quali è stato approvato il progetto, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 380/2001; f) soppressa;Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening, per gli interventi previsti dall’articolo 4 della L.R. n. 9/1999 (qualora non sia previsto che l'esito favorevole della VIA abbia anche valore di titolo abilitativo). L’esito favorevole della VIA è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire; g) soppressa;documentazione di eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, di altri enti, società, ecc., quando siano prescritti, ad esempio: g1) soppressa;autorizzazione o richiesta di autorizzazione per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza comunale o provinciale di cui al precedente art. 3.3.8 (vedi anche D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992). Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori; g2) soppressa;parere o richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi al comando provinciale vigili del fuoco in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato AI del D.M. 16/2/1982D.P.R. n. 151 del 1/08/2011 o, in ogni altra ipotesi, dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (vedi D.M. 16/2/1982 e D.P.R. n. 37/1998). Il rilascio del parere di conformità è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire; g3) soppressa;autorizzazione o richiesta di autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d’acqua – vedi precedente art. 3.4.5), per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 (vedi R.D. 368/1904, L. n. 183/1989, D.Lgs. n. 112/1998, L.R. n. 3/1999). Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori; g4) soppressa;nulla-osta o richiesta di nulla-osta in deroga all’interno di fasce di rispetto e/o servitù di competenza di Ferrovie (comprese quelle degli elettrodotti asserviti alle Ferrovie), ANAS, autorità aeroportuali (ENAC, ENAV) o e dell’amministrazione militarei di cui all’articolo 328 del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 “Codice dell’ordinamento militare” (vedi precedenti art. 3.3.2, art. 3.3.7 e art. 3.4.6), per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto e/o servitù di infrastrutture anche militari (zone circostanti le opere militari dell’aeroporto ai sensi dell’art. 320 del D.Lgs. n. 66/2010)o zone militari. Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini dell’inizio lavori; 196 di 300 g5) soppressa;autorizzazione o richiesta di autorizzazione dell’ufficio demanio comunale (autorità marittima), per gli interventi da eseguirsi entro 30 m. dal confine del demanio marittimo (codice della navigazione). Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori; g5bis) autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 374/1990; h) soppressa;domanda di attivazione o autorizzazione allo scarico e di allacciamento alla pubblica fognatura, per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in rete fognaria, secondo i casi, al Gestore del Servizio Idrico Integrato od al Comune, su apposito facsimile predisposto dall’Autorità Competente e con allegati gli elaborati ivi indicati; i) soppressa;domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, su apposito facsimile predisposto dal Comune e con allegati gli elaborati ivi indicati; - i seguenti documenti e valutazioni: ibis) relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio; Nota: Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera a) – L.R. n. 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14/01/2008 o della normativa tecnica pre-vigente qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 64, comma 7 della L.R. n. 06/2009 (vedi comma 3 lett. i); Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera b) della L.R. n. 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione (vedi comma 3 lett. l). In questa ipotesi: − qualora l’intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva, − qualora l’intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva; iter) calcolo, secondo l'apposito facsimile, dei contributi dovuti (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei contributi afferenti il costo di costruzione; schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di permesso edilizio convenzionato) nei casi previsti dalla L.R. n. 31/2002 e sulla base delle prescrizioni contenute nell’allegato D “Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione” alla parte seconda del RUE; ovvero, presentazione del certificato di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione, nel caso di cui all’art. 30, comma 1, lettera a), della medesima L.R. n. 31/2002, e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della L.R. n. 20/2000). Inoltre 197 di 300 eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal RUE (vedi precedente art. 3.1.8), ai sensi dell’art. A-26, commi 7 e 10, della L.R. n. 20/2000; iquater) modello statistico ISTAT, debitamente compilato (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 322/1989 e del DPR 14 luglio 2004), nei casi di nuove costruzioni, di totale demolizione e ricostruzione e ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, nonché, nei casi di nuova costruzione o ampliamenti di fabbricati, destinati a edilizia pubblica, di amministrazioni pubbliche alle quali è stato approvato il progetto, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 380/2001; l) soppressa;relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, per gli interventi di nuova costruzione (NC, RI e AM) e di “ristrutturazione totale” (RE) compresa la demolizione integrale e successiva fedele ricostruzione (vedi circolare del Ministero dell’Ambiente 9/3/1999) e Documentazione previsionale del clima acustico (DPCA), di cui al successivo art. 6.9.11, la quale, per quanto riguarda gli edifici adibiti a civile abitazione (tipo d’uso a1), è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento, o Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) , di cui al successivo art. 6.9.12, laddove richiesto dalle norme vigenti e/o da pareri ARPA ed AUSL, con riferimento alla classificazione del territorio vigente nei termini e con le modalità previste dalle norme nazionali (L. n. 447/1995 e decreti applicativi) e regionali (L.R. n. 15/2001) e successive modifiche; m) soppressa;comunicazione e documentazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico (L.R. n. 19/2003 – D.G.R. n. 2263/2005), per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna oltre al rispetto di quanto disposto dall’ALLEGATO L - Regolamento comunale contro l’inquinamento luminoso e per il contenimento del consumo energetico attraverso il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata – alla parte II del presente RUE, (fatte salve le deroghe previste dall’art. 8 della direttiva approvata con delibera di Giunta Regionale n. 2263 del 29/12/2005 vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006); inoltre alla suddetta comunicazione occorre allegare : - Progetto illuminotecnico conforme all’art. 10, comma 2. lett. a) della delibera di G.R. n. 2263 del 29/12/2005; - Misurazioni fotometriche, dell’apparecchio previsto da progetto, conformi all’art. 10, comma 2, lett. b) della delibera di G.R. n. 1263 del 29/12/2005; - Istruzione di installazione ed uso corretto dell’apparecchio come previsto dall’art. 10, comma 2, lett. b) della delibera di G.R. n. 1263 del 29/12/2005; n) soppressa;relazione asseverata sulle terre e rocce da scavo, redatta sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 6.9.14, comprensiva della documentazione relativa all’eventuale loro riutilizzo, ed altresì dell’attestazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186 del D.Lgs. n 152/2006 e s. m. e i.. o) soppressa.comunicazione sull’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti; tale documentazione, se non è già stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo (vedi precedente art. 6.2.1), occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in 198 di 300 prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (vedi precedente art. 3.4.1, DPCM 8/7/2003 e DM 29/5/2008). obis) nulla osta tecnico rilasciato dall’ARPA, nel caso di interventi edilizi di nuova edificazione o che prevedano innalzamento della quota sul suolo degli immobili esistenti, accessibili alla popolazione per un periodo di almeno quattro ore giornaliere secondo il DPCM 8 luglio 2003, in prossimità di impianti fissi (antenne) per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base – SRB), attestante la compatibilità elettromagnetica dell’intervento edilizio con i limiti di volume di rispetto teorico dall’antenna stessa. 4bis. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui ai commi precedenti, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui ai medesimi commi è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. 5. Soppresso.Fatta salva l’applicazione delle specifiche norme e procedure di cui al DPR n. 160/2010447/98 sulle pratiche da presentare allo Sportello Unico ai sensi del medesimo DPR, e di quelle di cui all’art. A – 14 – bis della L.R. n. 20/2000 e s. m. e i. per la richiesta per il rilascio di permesso di costruire, nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività produttive o altre attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente di cui al successivo art. 6.9.15 del presente RUE, occorre presentare inoltre la seguente documentazione e gli elaborati e documentazione tecnica necessari per poter acquisire i relativi necessari ulteriori atti di assenso: a) soppressa;richiesta di parere igienico-sanitario dell'Azienda U.S.L.e A.R.P.A., ai sensi della L.R. n. 19/2982, per gli interventi e le attività contemplati negli allegati alla D.G.R. n. 1446/2007 (vedi successivo art. 6.9.15). Il rilascio del parere favorevole è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire; b) soppressa;domanda di autorizzazione allo scarico e di allacciamento alla pubblica fognatura di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, su apposito facsimile predisposto dal Comune e con allegati gli elaborati ivi indicati; c) soppressa;relazione illustrativa sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, oltre che a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 33, comma 5 della L.R. n. 31/2002; d) soppressa;copia della domanda di autorizzazione regionale allo scarico in atmosfera, ai sensi degli Artt. 6 e 15 del D.P.R. n 203/1988, nel caso in cui siano previste nuove emissioni o modifiche dell'attività produttiva; e) soppressa.parere preventivo favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, qualora l'attività rientri nel D.M. 16/2/1982 e/o nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 m. 689 nell'elenco dell'allegato I del D.P.R. n. 151 del 1/08/2011; qualora l'attività non rientri nelle suddette norme, dovrà essere presentata: - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'azienda; - planimetria in scala non inferiore a 1:200, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.); 199 di 300 modificare l’art. 6.4.3 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere D.2 e R.8) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.4.3 - Elaborati di rilievo e di progetto per interventi riguardanti edifici o impianti 1. Gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull’esistente, quelli rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto d’intervento, da allegare alla domanda del permesso di costruire, sono stabiliti dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dagli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 della L.R. n. 15/2013, ai quali si rinvia (transitoriamente si rinvia all’allegato “B”, alla D.A.L della R.E.R. n. 279 del 02/04/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”). Alla richiesta di permesso di costruire relativa a tutti i casi di lavori edili che si svolgono su aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico o dalle quali possono, comunque, derivare eventuali danni a manufatti stradali e loro accessori (strada, marciapiede, arredi, segnaletica, aiuole stradali, ecc.) e, in particolare, qualora tali lavori edili prevedano l’utilizzo o il passaggio di mezzi operativi di cantiere o autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oltre a quanto sopra, dovrà essere allegata opportuna documentazione fotografica, a testimonianza dello stato dei luoghi, la quale dovrà riguardare anche il suolo pubblico o di uso pubblico confinante con l’area oggetto dei lavori, la zona di strada percorsa dagli autocarri per accedere al cantiere, ecc; in alternativa a tale documentazione fotografica, presentazione di dichiarazione che i lavori previsti non interessano aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico e/o che non richiedono l’uso di mezzi d’opera e neppure l’impiego di autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.devono essere allegati gli elaborati di progetto, in tre copie nella generalità dei casi, più una copia percon il visto di competenza dell’Azienda U.S.L., quando è richiesto, piùed una copia percon il visto di competenza dei VV.FF., quando sonoè richiestio (tali ulteriori copie, qualora riguardino i casi di cui al comma 5 del precedente art. 6.4.2, corrispondono alle copie allegate ai rispettivi pareri). Tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4. Sono fatte salve le norme specifiche sulle pratiche da presentare allo Sportello Unico ai sensi del DPR n. 160/2010447/98. 2. Soppresso.Tutti gli elaborati di progetto devono contenere, in testata, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, la sigla abbreviata del tipo di intervento, la firma dell'avente titolo ad intervenire e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti e del Direttore Lavori, individuando il progettista responsabile dell'intera opera. Nella testata dovrà essere lasciato libero uno spazio minimo di cm. 21x8 riservato all’ufficio tecnico comunale. 3. Soppresso:Gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti sono: a) soppressa;stralcio del RUE o del POC, e dell'eventuale Piano urbanistico attuativo, ove esistente, con l'individuazione in colore rosso dell’area o degli immobili oggetto dell’intervento; b) soppressa;elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo): 200 di 300 per gli interventi di nuova costruzione, planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche ed altimetriche del terreno, di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto con indicata la relativa toponomastica, delle alberature esistenti e della presenza di eventuali canali o linee elettriche e/o condotti di qualsiasi tipo e genere nonché la presenza di impianti tecnici e di tutti gli altri elementi quali eventuali vincoli di rispetto ed eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali), che possono condizionare la progettazione ai fini del rispetto delle distanze, distacchi e delle altezze; le informazioni sullo stato di fatto possono essere anche desunte dalla Carta tecnica regionale o dal Data Base Topografico; per gli interventi su edifici esistenti, planimetria generale (di norma in scala 1:000 o 1:500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all'intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei rapporti illuminoventilanti, delle altezze interne dei locali, dei prospetti e con almeno due sezioni significative e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell’immobile su cui si interviene; ed altresì nel caso di dimostrazione comparativa tra stato di fatto e stato legittimo (Cfr. art. 6.9.5, comma 2, lett. b), gli elaborati grafici di cui sopra devono evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto - 1939) e il rilievo dell’edificio. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati; c) soppressa;documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza dell'area e/o dell'immobile (compresi i locali interni se interessati dai lavori), su cui si intende intervenire, delle alberature presenti nell'area di pertinenza, nonchè degli immobili contermini (copie a colori e in formato non inferiore a 15 x 9 cm.); le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa. In tutti i casi di lavori edili che si svolgono su aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico o dalle quali possono, comunque, derivare eventuali danni a manufatti stradali e loro accessori (strada, marciapiede, arredi, segnaletica, aiuole stradali, ecc.) e, in particolare, qualora tali lavori edili prevedano l’utilizzo o il passaggio di mezzi operativi di cantiere o autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, la suddetta documentazione fotografica, in questo caso a testimonianza dello stato dei luoghi, dovrà riguardare anche il suolo pubblico o di uso pubblico confinante con l’area oggetto dei lavori, la zona di strada percorsa dagli autocarri per accedere al cantiere, ecc; in alternativa a tale ultima documentazione fotografica, presentazione di dichiarazione che i lavori previsti non interessano aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico e/o che non richiedono l’uso di mezzi d’opera e neppure l’impiego di autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; 201 di 300 d) soppressa;posizionamento del progetto su CTR o DB Topografico e planimetria generale di progetto , in scala 1:500 o 1:200, con indicazione quotata, riferita ad un caposaldo fisso di riferimento, delle distanze dai confini di proprietà e di zona, dal confine stradale, dell’orientamento, delle caratteristiche delle strade limitrofe e dei percorsi pedonali, degli edifici esistenti e limitrofi, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi d'acqua, dei vincoli o fasce di rispetto, servitù gravanti sull’area, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare lo stato dell'area e delle aree limitrofe, e con l'indicazione degli edifici di progetto, delle loro altezze e delle loro distanze dalle strade, dai confini di zona e di proprietà e dagli edifici circonvicini e gli allineamenti; di tutte le alberature esistenti deve essere indicata la posizione, l'essenza, l'altezza e il diametro del tronco rilevato ad 1 m. dal colletto; e) soppressa;planimetria in scala 1:200 o 1:100 della sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche, con la rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle alberature e delle sistemazioni del verde e degli altri elementi di arredo, nonchè degli schemi di progetto delle reti tecnologiche (degli eventuali sistemi di smaltimento o depurazione degli scarichi) all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale; inoltre dettagliato schema del calcolo della Sue, con riferimento grafico, sia per lo stato attuale che per quello di progetto; f) soppressa;piante di progetto in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali e della relativa superficie utile e superficie accessoria e del rapporto aero-illuminante; per interventi sull'esistente, una ulteriore serie di piante di ogni livello, con sovrapposizione del rilievo e del progetto, che evidenzi con idonee grafie le parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare; g) soppressa;pianta dei coperti con indicazione delle falde, delle pendenze, del tipo di manto, nonché volumi tecnici, canne di esalazione, lucernai, ecc.; h) soppressa;sezioni di progetto in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, in un numero sufficiente a descrivere compiutamente l'intervento edilizio in relazione alla sua complessità, e comunque di norma non meno di due; per interventi sull'esistente le sezioni indicheranno dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare; i) soppressa;prospetti di progetto in scala 1:100 o 1:50 di tutti i fronti degli edifici o del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini; j) soppressa;eventuali particolari architettonici in scala adeguata (1:20) se utili per una più completa e accurata descrizione dell’opera progettata (con il dettaglio dei materiali, per i progetti di maggiore importanza, con particolare riferimento ai dettagli dei prospetti); k) soppressa;schema planimetrico delle reti idrica, fognaria, gas ed elettrica in scala adeguata; nello schema idrico e fognario dovranno essere evidenziati i percorsi delle reti, la presa dall'acquedotto, il recapito finale dei reflui e le relative quote, nonché la distanza minima fra condotte idriche e fognarie; 202 di 300 l) soppressa;relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti (tali indicazioni possono essere contenute nelle relazioni di cui alla lettera d), del comma 3 del precedente art. 6.4.2); m) soppressa;gli elaborati, di cui alle precedenti lettere f), h), i) e j), devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1:100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto, negli stessi devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati. Devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso; n) soppressa;per la progettazione delle recinzioni occorre, tenuto conto di quanto previsto ai precedenti art. 3.3.7, comma 6 e art. 5.1.5: 1) soppresso;planimetria, in scala 1:200, quotata sulla quale sia riportata l’ubicazione esatta della recinzione e di tutti gli accessi o passi carrabili e/o pedonali; rilievo quotato dello stato di fatto che ricomprenda anche la situazione degli spazi contermini; dovranno essere chiaramente individuabili gli allineamenti, gli arretramenti, fossi, pali e la distanza tra la recinzione ed il limite della pavimentazione stradale che nel caso di presenza della cordonata stradale è costituito dalla medesima ed altresì tra la mezzeria stradale, nonché le distanze da eventuali limiti posti da servitù, vincoli o fasce di rispetto; 2) soppresso;pianta, sezione e prospetti, in scala 1:50, estesa alla mezzeria stradale; dovranno essere indicati i materiali, le quote, i colori, le tipologie, le aperture e relative modalità, le fondazioni, gli elementi di arredo, eventuali corpi tecnici incorporati; 3) soppresso;particolare, in scala 1:20, con il dettaglio più significativo; 4) soppresso.dovrà essere indicato il senso e la direzione dei percorsi ed in particolare gli angoli visuali onde garantirne la sicurezza viaria. o) soppressa.per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini, ecc. 4. Soppresso.Gli elaborati di cui al comma precedente sono di norma necessari e sufficienti per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di controllo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della tipologia, delle dimensioni o della complessità dell’intervento, può richiedere un maggior grado di definizione degli elaborati, o all’inverso ritenere adeguatamente sviluppato il progetto anche in assenza di taluni degli elaborati di cui al comma precedente. 5. Soppresso.L’eventuale rinuncia a coltivare l’istanza del permesso di costruire deve essere oggetto di esplicita richiesta sottoscritta dal titolare e dal tecnico progettista nel qual caso la pratica viene archiviata. L’eventuale sospensione o interruzione dell’iter della stessa richiesta dagli interessati, non obbliga il Comune a sospendere il procedimento. La presentazione di nuovi elaborati grafici o di altri documenti, in 203 di 300 sostituzione o aggiunta a quelli allegati all’istanza, qualora presuppongano un nuovo esame istruttorio, equivale a presentazione di nuova istanza. Art. 6.4.4 - Elaborati di rilievo e di progetto per interventi su edifici storici, vincolati o tutelati 1. In attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 6.4.3, Pper gli interventi su edifici tutelati ai sensi degli artt. 2.14 e 2.15, gli elaborati di progetto devono contenere, oltre agli elementi di cui allo stesso precedente articolo 6.4.3: a) rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie e dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi, ed ogni altro elemento caratterizzante; b) rilievo dello stato edilizio, in scala 1:50, con tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le sezioni necessarie alla completa descrizione degli organismi architettonici, con l'indicazione dettagliata dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive e dei materiali edili e di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi; c) rilievo di tutti i particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione fotografica nel caso non si tratti di elementi sottoposti a restauro scientifico; d) documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio; e) relazione illustrativa dettagliata sulle tecniche di restauro che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture di ogni elemento. Art. 6.4.5 - Elaborati di rilievo e di progetto riguardanti infrastrutture o manufatti diversi dagli edifici e dagli impianti 1. In attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 6.4.3, Pper le infrastrutture e gli altri manufatti diversi dagli edifici e dagli impianti, gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti corrispondono di norma a quelli di cui all'art. 6.4.3 stesso punto 3, lettere a), b), c), d), e), h), k), l), m), ma limitatamente a quelli che servono ad una efficace rappresentazione a seconda delle tipologie di manufatto, e con gli opportuni adattamenti di scala. Il responsabile del procedimento nella fase di controllo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della tipologia, delle dimensioni o della complessità dell’intervento, può richiedere un maggior grado di definizione degli elaborati, o all’inverso ritenere adeguatamente sviluppato il progetto anche in assenza di taluni degli elaborati sopra richiamati. modificare l’art. 6.4.6 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.2) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.4.6 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruireControllo sui progetti 204 di 300 1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è stabilito dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dall’art. 18 della L.R. n. 15/2013 e dagli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 della medesima Legge, alle quali si rinvia. I progetti particolarmente complessi richiamati al comma 9 del predetto art.18 per i quali il termine di conclusione del procedimento relativo al permesso di costruire è raddoppiato sono riferibili, fino all’approvazione dello specifico atto di coordinamento tecnico regionale, ai seguenti interventi: - progetti di nuove costruzioni per edifici, non destinati ad attività industriali, con superficie utile superiore a 1500 mq.; - progetti di restauro scientifico. A seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire, lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cuiai sensi adegli Artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241 e s. m. e i.. 2. Soppresso:Ai fini del rilascio permesso di costruire , il responsabile del procedimentogli Uffici comunali verificano: a) soppressa;che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari; b) soppressa;che gli elaborati di progetto e le dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali dell'opera, siano regolarmente sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto; c) soppressa;che l'intervento progettato corrisponda alla tipologia di intervento indicata nella richiesta; d) soppressa.nel caso di avvenuto rilascio della valutazione preventiva, che il progetto sia conforme agli elementi forniti nella richiesta di valutazione preventiva e alle eventuali condizioni esplicitate nella valutazione stessa. In assenza della valutazione preventiva la verifica è estesa alla conformità del progetto alle norme vigenti. 3. Soppresso.Le verifiche di cui al comma precedente non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. In particolare, quanto al soddisfacimento progettuale dei requisiti tecnici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal RUE (parte II). 4. Soppresso.Per la valutazione dell'idoneità del tecnico progettista rispetto all'intervento richiesto il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi eventualmente del parere degli Ordini e Collegi professionali. 5. Soppresso.Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda. 205 di 300 6. Soppresso.La richiesta di permesso di costruire che non contenga la documentazione prevista è inammissibile. Decorsi inutilmente novanta (90180) giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio. 7. Soppresso.Entro il medesimo termine di quindici (15) giorni dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente comma 5, ovvero dalla data di sua regolarizzazione, il responsabile del procedimento verifica se l’intervento richieda il parere della C.Q.; ove previsto provvede a richiedere tale parere. 8. Soppresso.Entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di permesso di costruire, il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma 2 acquisisce, avvalendosi dello sportello unico e con modalità telematiche, i prescritti pareri daegli uffici comunali e richiede dalle altre amministrazioni interessate ial rilascio degli atti di assenso eventualmente necessari. Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il responsabile dl procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14 della l. 7/8/1990 n. 241. 8bis. Se entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di permesso di costruire, non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m.. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e s. m.. 9. Soppresso.Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta (60) giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, anche sulla base del parere della C.Q., può convocare l'interessato per un'audizione. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata. 10. Soppresso.Nel caso di cui all’art. A – 14 – bis della L.R. 20/2000 e s. m. e i. l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto allegato alla richiesta per il rilascio di permesso di costruire, da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione 206 di 300 dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni. L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni. modificare l’art. 6.4.7 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.2) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.4.7 - Rilascio o diniego 1. Soppresso.Conclusa l'attività istruttoria, ed eventualmente acquisito il parere della C.Q., entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di permesso di costruire, il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di provvedimento, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la consegna al Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia. 2. Soppresso.Entro quindici (15) giorni dalla formulazione della proposta da parte del responsabile del procedimento, ovvero, se posteriore, dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8 dell’articolo precedente, il Dirigente o il Responsabile dell’ufficioo Sportello unico, vista la proposta motivata, visto l'eventuale parere della C.Q. e l’eventuale esito della conferenza, decide il rilascio o il diniego del permesso. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 8bis del precedente art. 6.4.6, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il Responsabile dello Sportello unico o il responsabile del procedimento abbia comunicato al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi del secondo periodo del successivo comma 3. 3. Soppresso.Del provvedimento conclusivo è data immediata comunicazione all'interessatoDel provvedimento conclusivo di avvenuto rilascio è data immediata comunicazione all’interessato e, contestualmente, ne è data notizia sull'albo pretorio. Nel caso in cui la proposta di conclusione del procedimento sia negativa, prima del diniego viene emesso il preavviso che ne contiene le motivazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990. Entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Eventuali proposte di modifica della soluzione progettuale presentata non potranno essere prese in considerazione, fatte salve le modeste modifiche ai sensi della legislazione regionale vigente. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento conclusivo, ove il Dirigente o il Responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego,di cui al 207 di 300 comma 8 del precedente art. 6.4.6, la richiesta sulla domanda diel permesso di costruire si intende accolta, formato il slenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 3bis e 3ter; inoltre, è fatta salva la disciplina delle interruzioni e sospensioni di cui al medesimo art. 6.4.6 e la disciplina per la richieste di sanatoria cui al successivo art. 6.9.5. Per i permessi di costruire soggetti ad atti convenzionali i relativi termini di conclusione del procedimento non sono operanti così come non è applicabile il silenzio assenso. 3bis. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 2 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto. 3ter. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 8bis del precedente articolo 6.4.6. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 4. Soppresso.Qualora il parere della C.Q. sia favorevole con osservazioni, il Responsabile dello Sportello unico di norma inserisce tali osservazioni come prescrizioni nel permesso di costruire. Nei casi in cui le determinazioni conclusive del Responsabile dello Sportello unico non siano conformi, anche in parte, al parere della C.Q., il Responsabile è tenuto ad indicare le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento e a comunicare al Sindaco il provvedimento stesso comprensivo degli atti allegati, per l’eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di annullamento o modifica nei termini di cui al successivo art. 6.4.13. 5. Soppresso.I termini di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo precedente sono raddoppiati nei seguenti casi: - progetti di nuove costruzioni per edifici, non destinati ad attività industriali, con superficie utile superiore a 1500 mq.; - progetti di restauro scientifico. 6. Soppresso.Il permesso di costruire viene rilasciato con allegata una copia dei disegni approvati,. 7. Soppresso.Il permesso di costruire deve essere ritirato entro sessanta giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda. Entro il medesimo termine deve essere fornita al Comune copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, di cui al successivo art. 6.4.9. 8. Soppresso.In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine per il ritiro può essere prorogato dal responsabile dello Sportello unico fino ad un massimo di 180 giorni dalla notifica, decorsi i quali il permesso di costruire si intende decaduto. 208 di 300 modificare l’art. 6.4.8 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.6) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.4.8 - Caratteristiche ed efficacia Contenuti del permesso di costruire 1. Le caratteristiche e l’efficacia del permesso di costruire, sono stabilite dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dagli artt. 9, 18 e 19 della L.R. n. 15/2013, a cui si rinvia.L'atto del permesso di costruire deve contenere: a) soppressa;gli estremi della richiesta e del rilascio; b) soppressa;le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso; c) soppressa;la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso; d) soppressa;l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento; e) soppressa;.gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso è subordinato; f) soppressa;gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale necessarie; il permesso deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi; g) soppressa;la data e l'esito del parere della C.Q., se espresso, compreso le eventuali osservazioni, nonché le determinazioni del Responsabile dello Sportello unico sulle stesse; h) soppressa;i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori; i) soppressa;le opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del richiedente; l) soppressa.l'entità e le modalità di versamento del contributo di costruzione secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali; lbis) la prescrizione relativa all’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. (artt. 90, 91, 99, 100 e collegati) e di cui all’art. 12 della L.R. n. 11 del 26/11/2010 recante “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile delle costruzioni a committenza pubblica e privata” e del relativo Protocollo d’intes, firmato il 5/03/2012 e pubblicato sul B.U.R. della Regione n. 59 del 6/04/2012 ed altresì l’indicazione degli effetti nel caso di mancata loro applicazione. 2. Soppresso.Ove necessaria, fa parte integrante del permesso anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti. 3. Soppresso.Il termine per l’inizio dei lavori e quello di ultimazione entro il quale l’opera deve essere completata, di cui alla lettera h) del precedente comma 1, sono fissati rispettivamente come segue: il primo non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre il secondo non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 6.4.14. 209 di 300 4. Soppresso.Il permesso deve altresì menzionare l'obbligo del titolare: - di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico; - di non iniziare i lavori prima dell'avvenuto rilascio dell’autorizzazione sismica quando necessaria; - di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano dell'apposito modulo, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscriverlo, prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere; - di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente al rispetto dei requisiti di rendimento energetico (di cui alla Delibera A.L. n. 156/2008, per gli interventi indicati nel punto 3 della parte Prima della stessa) ed alla legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici); - di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi della concessione edilizia, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi; - di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia permesso di costruire e degli elaborati allegati; - di richiedere le eventuali visite di controllo; - di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge; - di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonchè prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti; - di concordare con lo Sportello unico per l’edilizia le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano; - di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi; - di comunicare la data di ultimazione dei lavori, sottoscritta anche dal direttore dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del tempo utile previsto per l’esecuzione dei lavori stessi; - di iniziare l'utilizzo della costruzione solo ad avvenuto rilascio del certificato di conformità edilizia, che dovrà essere richiesto allegando tutta la documentazione di cui all'art. 6.8.2. Art. 6.4.9 - Contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire 1. Ai sensi degli artt. 29, 30, 31, 33 e 34 della L.R. n. 15/2013 e fatti salvi i casi di riduzione ed esonero di cui all’art. 32 della medesima L.R. n. 15/2013, Iil rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 2. Il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire deve essere quantificato con le modalità riportate nell’allegato D. Art. 6.4.10 - Permesso di costruire in deroga 1. Il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e al presente RUEegolamento, è disciplinato dalle leggi statali e regionali in 210 di 300 materia ed in particolare dall’art. 20 della L.R. n. 15/2013, a cui si rinvia. può essere rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ed a condizione che la deroga non comporti modifiche ai piani regionali o provinciali. 2. Soppresso.La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del POC e del PUA e dal presente RUE. 3. Soppresso.Il permesso di costruire in deroga è rilasciato dal Responsabile dello Sportello unico sulla base di deliberazione del Consiglio Comunale. 4. Soppresso.Ai fini del presente articolo, si intende per edificio o impianto pubblico o di interesse pubblico, ogni edificio o impianto, di proprietà pubblica o privata, il cui interesse è qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dalla pubblica amministrazione. 5. Soppresso.Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004. Art. 6.4.11 - Decadenza del permesso di costruire 1. La decadenza del permesso di costruire, è stabilita dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dall’art. 19 della L.R. n. 15/2013, a cui si rinvia.Il permesso di costruire decade e viene archiviato, nei seguenti casi: a) mancato ritiro entro il termine di cui al comma 7 del precedente art. 6.4.7, a meno di intervenuta proroga ai sensi del comma 8 del medesimo art. 6.4.7; b) mancati inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 3 del precedente art. 6.4.8, a meno di intervenuta proroga ai sensi del successivo art. 6.4.14; c) entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso; d) annullamento del permesso di costruire per mancanza di legittimità, ai sensi del successivo art. 6.4.13. 2. Soppresso.La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia, solo in caso di mancato inizio dei lavori entri i termini prescritti, con proprio provvedimento comunicato al titolare, e per conoscenza al professionista e all’impresa assuntrice i lavori. 3. Soppresso.In caso di decadenza del permesso ad opere già iniziate, la realizzazione della parte di opere non realizzate è subordinata a nuovo titolo abilitativo ed all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione riferito alle sole parti non ancora eseguite. Art. 6.4.12 - Pubblicità del permesso di costruire 1. L’elenco dei permessi di costruire rilasciati, con specificazione del titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 2. Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L.R. n. 15/2013, i soggetti interessati possono Chiunque ne abbia motivato diritto può prendere visione, presso lo Sportello unico 211 di 300 per l’edilizia, dei permessio di costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni ed ottenerne copia. 3. La richiesta di visione degli atti ed eventualmente la richiesta di copia, potrà avvenire solo previa esatta citazione degli elementi identificativi del permesso di costruire, nonché il pagamento di un corrispettivo per le spese di copia; l'entità del corrispettivo è stabilita dal Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia. Art. 6.4.13 - Richiesta di riesame ed Aannullamento del permesso di costruire 1. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 27 della L.R. n. 15/2013, i soggetti interessatiChiunque, presa visione presso lo Sportello unico per l'edilizia degli atti relativi al permesso di costruire, entro dodici mesi dalla data del rilascio possono può richiedere al Sindaco il riesame dell’atto per contrasto con disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ivi compreso il presente RUE, ai fini dell’annullamento o della modifica del permesso stesso. 2. Responsabile del procedimento di riesame del titolo abilitativo edilizio è il Dirigente Responsabile del provvedimento contestato, al quale Iil Sindaco trasmette la richiesta di riesame per le verifiche tecniche di propria competenza. Dell’avvio del procedimento di riesame viene data comunicazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990.provvede a Il procedimento di riesame si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con un atto motivato a firma del medesimo Dirigente Responsabile del provvedimento, previa informazione al Sindaco, il quale, . Nnel caso vengano rilevati vizi di legittimità o contrasto con disposizioni di legge o con glidi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, il Sindaco dichiara l’annullamento dell’atto e provvede a notificarlo agli interessati che hanno chiesto il riesame. Art. 6.4.14 - Proroga dei termini 01. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell’art. 55 della L.R. n. 15/2013, in attuazione del comma 3 dell’art. 19 della medesima legge, nei successivi commi è disciplinata la procedura ordinaria per la proroga del termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori. 1. Su richiesta presentataCon comunicazione motivata da parte dell’interessato prima della scadenza, il termine per l’inizio dei lavori può essere prorogato dal responsabile dello Sportello Uunico per l’edilizia per una sola volta, per un massimo di un anno, con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà dell’interessato. 2. Su richiesta presentataCon comunicazione motivata da parte dell’interessato prima della scadenza, il termine per la fine l’ultimazione dei lavori può essere prorogato dal responsabile dello Sportello Uunico per l’edilizia per una sola volta, per un massimo di due anni, con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà dell’interessato. 2bis. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 212 di 300 CAPO 6.5 - DENUNCIA E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ modificare l’art. 6.5.1 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere D.1, D.5 ed R.4) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.5.1 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1. Gli interventi obbligatoriamente subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sono definiti dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dall’art. 13 della L.R. n. 15/2013 ed inoltre per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni dagli artt. 14, 14bis, 15, 16 e 18 della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i., ai cui si rinvia. Sono altresì subordinatiassoggettati a denuncia di inizio attività (DIA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): - la regolarizzazione di opere abusive mediante accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i. mediante presentazione di SCIA in sanatoria; - gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a m.1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 m. e componenti di linea, nonché varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. a) soppressa;gli interventi di manutenzione straordinaria (MS) con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del successivo art. 6.6.1 per i quali è prevista anche la possibilità di eseguirli con apposita comunicazione corredata di asseverazione ed allegati; b) soppressa;gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RRC) e di ristrutturazione edilizia (RE) quando non riguardino immobili tutelati ai sensi degli artt. 2.14 e 2.15 in quanto beni di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale o quando non riguardano il territorio rurale; c) soppressa;gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dal PSCe dal RUE, o qualora riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino la sagoma dell'edificiocon esclusione comunque degli interventi indicati alla lettera b) del comma 1 dell’art. 6.6.1; d) soppressa;gli interventi di installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) e gli altri di qualsiasi tipo riguardanti manufatti diversi dagli edifici, dagli impianti e dalle infrastrutture, di cui all’art. 1.2.5, salvo i casi di installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) per i quali, ai sensi dell’art. 1.5.17 e della lettera e) del comma 2 dell’art. 6.6.1, non sia prescritto un titolo abilitativo espresso; 213 di 300 e) soppressa;gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. n.11 del 6/04/1998 n.11 e di quanto disposto in materia dal presente RUE; f) soppressa;gli interventi di cambio d'uso (CD) di cui e nei limiti dell’art. 1.5.18, ivi compresa la realizzazione di depositi a cielo aperto se non connessa con opere richiedenti il permesso di costruire, e con esclusione del caso in cui il nuovo uso sia c1 o c2 o c3 (medie o grandi strutture di vendita); g) soppressa;gli interventi di modifica funzionale di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di nuovi spazi chiusi o spazi coperti; h) soppressa;l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti, ivi compresi i nuovi impianti di emittenza radio-televisiva e di stazioni radio base per la telefonia mobile da installare su edifici esistenti, le riconfigurazioni delle stesse stazioni radio base intese come sola sostituzione di corpi trasmittenti in stazioni già esistenti, comunque tutto ciò solo qualora la loro tipologia non si identifichi con tralicci o torri per dimensioni e caratteristiche tecniche (in tal caso sono invece assoggettati a permesso di costruire di cui all’art. 6.4.1) e di antenne su edifici, al servizio di un’unica unità immobiliare o condominiali, qualora la quota massima dell’antenna superi quella dell’edificio per più di m. 3,00; qualora, secondo i casi, non ricorrano le condizioni per dover essere assoggettati o all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 o alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 28/2011, o non possano essere considerati “attività edilizia libera” di cui al successivo art. 6.6.1, l’installazione di impianti: - solari termici e fotovoltaic aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 21, coma 1, del D.M. 6/08/2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che sono entrati in esercizio dopo il 31/12/2010): i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati; - solari fotovoltaici diversi da quelli di cui sopra ed aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW; - solari termici; - microeolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, qualora l’installazione riguardi immobili ricadenti in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; - e di impianti microeolici di potenza non superiore a 5 kW e altezza non superiore ai 15 metri al mozzo;, per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come anche indicato nei casi previsti dalle norme dei precedenti articoli 5.4.4 e 5.4.5; l’installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW (Cfr. 2° periodo c. 20, art. 27, L. 23/07/2009, n. 99); nonché l’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica (Banda larga) (Cfr. c. 1, art. 2 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con L.133/2008); l’installazione di apparecchi di condizionamento dell’aria “monostanza” e che utilizzino 214 di 300 finestre preesistenti, senza modifiche alle strutture murarie, nel caso in cui interessino immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, immobili vincolati ai sensi dei precedenti artt. 2.13, 2.14, 2.15 ed immobili collocati nel centro storico; i) soppressa;le variazioni a DIA/SCIA già presentate; j) soppressa;le variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 6.7.6 a permessi di costruire; k) soppressa;gli interventi per realizzare parcheggi coperti o scoperti da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9 comma 1 della Legge n. 122/1989, con esclusione degli immobili ricadenti nei centri storici; l) soppressa;gli interventi di ampliamento di unità edilizie preesistenti per realizzare pertinenze dell’edificio, purché non si tratti di immobili tutelati ai sensi degliartt. 2.14 e 2.15 e purché non comportino un ampliamento del volume della sagoma netta fuori terra (V.SA.N.F.T.) superiore al 20% del volume (V.SA.N.F.T.) dell’edificio principale; m) soppressa;gli interventi AM derivanti unicamente dal trasferimento di superfici preesistenti nell’ambito della medesima U.E.; n) soppressa;gli interventi di significativa modificazione morfologica del suolo (SMTM) (di cui all'art. 1.5.16). o) soppressa;installazione di “impianti o altri mezzi di pubblicità oe propaganda” o di altri “mezzi pubblicitari” così come definiti dall’art. 47 del “Regolamento di esecuzione del codice della strada” (Vedi ALLEGATO E – Norme per l’installazione di mezzi impianti pubblicitari - Regolamento – alla Parte II del presente RUE); p) soppressa;opere di finitura a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti. 2. Sono inoltre assoggettati a realizzati mediante SCIADIA, in alternativa al permesso di costruira, gli interventi edilizi in attuazione di Piani Particolareggiati (PP) e/o Piani Urbanistici Attuativi (PUA), che siano stati approvati dal Consiglio Comunalee/o Giunta Comunale in conformità alle disposizioni contenute con la prescrizione di essere attuati con tale procedura, ai sensi denell’art. 6.2.3 comma 1211; tale disposizione si applica anche ai piani vigenti i cui interventi erano già assoggettati alla denuncia di inizio attività (DIA). 3. Nel caso di opere da realizzarsi in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000 e s. m. e i. n.267, non è richiesta la DIA/SCIA, limitatamente alle opere ingiunte. 4. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più DIA/SCIA tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a permesso di costruire, l'interessato dovrà presentare, nel termine fissato dal Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, regolare domanda di Permesso di costruire. 5. In corso di validità di un permesso di costruire non è consentito presentare una DIA/SCIA relativa al medesimo immobile o unità immobiliare, salvo che sia limitata alle variazionti minori in corso d’opera di cui all’art. 6.7.65. 6. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a DIA/SCIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria relative all'attività urbanistico-edilizia e alle responsabilità 215 di 300 e fiscale prevista dalle norme statali e regionali richiamate al precedente comma 1, per le corrispondenti opere. 6bis. La SCIA non sostituisce la denuncia di inizio attività (DIA) nei casi in cui la DIA, in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva del Permesso di costruire ed altresì in tutti i casi in cui la legislazione regionale abbia ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3 del DPR n. 380/2001, in attuazione del comma 4 del medesimo articolo. 7. L'apertura e l'esercizio di cave e torbiera è soggetto ad autorizzazione da parte del Responsabile del Settore ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. modificare l’art. 6.5.2 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.1) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.5.2 - Documenti e procedura 1. Il procedimento per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione da allegare e le procedure di controllo di merito della stessa e le modalità di corresponsione dell’eventuale contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, sono stabiliti dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dagli artt. 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 15/2013 e dagli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 della medesima Legge, ai cui si rinvia (transitoriamente si rinvia all’allegato “B”, alla D.A.L della R.E.R. n. 279 del 02/04/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”). Alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa a tutti i casi di lavori edili che si svolgono su aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico o dalle quali possono, comunque, derivare eventuali danni a manufatti stradali e loro accessori (strada, marciapiede, arredi, segnaletica, aiuole stradali, ecc.) e, in particolare, qualora tali lavori edili prevedano l’utilizzo o il passaggio di mezzi operativi di cantiere o autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oltre a quanto sopra, dovrà essere allegata opportuna documentazione fotografica, a testimonianza dello stato dei luoghi, la quale dovrà riguardare anche il suolo pubblico o di uso pubblico confinante con l’area oggetto dei lavori, la zona di strada percorsa dagli autocarri per accedere al cantiere, ecc; in alternativa a tale documentazione fotografica, presentazione di dichiarazione che i lavori previsti non interessano aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico e/o che non richiedono l’uso di mezzi d’opera e neppure l’impiego di autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. La denuncia di inizio attività (DIA) deve essere presentata dall'avente titolo allo Sportello unico per l’edilizia, almeno trenta giorni prima della data prevista dell’i inizio dei lavori, ad eccezione del caso in cui la denuncia di inizio attività (DIA) abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/12/2006, che l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione allo sportello unico, per l’edilizia o per le attività produttive, sulla base della modulistica predisposta dal Comuneed accompagnata da una 216 di 300 dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati o non in contrasto con quelli adottati ed al presente RUE, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dal presente RUE, da produrre a corredo della documentazione di cui al presente comma 1 e del successivo comma 1ter, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Fino all’emanazione del regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 281/1997, e successive modificazioni, per procedere alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia, la denuncia stessa (DIA), corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 1bis. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata dall'avente titolo allo Sportello unico per l’edilizia, anche mediante posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la SCIA si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione; i lavori relativi agli interventi oggetto di SCIA possono essere iniziati dalla data di avvenuta presentazione della stessa. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti al primo periodo del comma 1 dell'art. 19 della L. n. 241/1990; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi 217 di 300 e delle amministrazioni competenti. La SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale (casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali), nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche. 1ter. La denuncia di inizio attività (DIA) e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) oltre a quanto richiesto ai precedenti commi e comunque fatto salvo quanto diversamente stabilito da altre specifiche norme del RUE e suoi Allegati, devono essere corredate: - dagli ulteriori documenti di cui al terzo comma del precedente art. 6.4.2; - dagli elaborati di rilievo e di progetto firmati dal progettista abilitato, dal titolare e dal D.L, in quanto necessari alla completa illustrazione delle opere da eseguire, per i quali valgono le prescrizioni di cui agli artt. 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5; - dai documenti di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 6.4.2, se ed in quanto necessari in relazione al tipo di opera da realizzare, ed in particolare a quanto disposto alla lettera a) del comma quinto, relativamente alla documentazione da allegare al fine del rilascio del parere, secondo i casi anche “plurimo”, dell'AU.S.L. e A.R.P.A.; - dall'indicazione del Direttore dei Lavori - dall’indicazione dell'impresa o delle imprese o dei lavoratori autonomi a cui verranno affidati i lavori; qualora il soggetto interessato intenda eseguire i lavori in economia o non sia in condizioni di indicare le varie imprese o lavoratori autonomi realizzatori dei lavori all’atto della presentazione della DIA, la prevista indicazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione di eseguire gli interventi in economia; - dalla documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. e comunque prima dell’inizio dei lavori, costituita: dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio L. n. 2/2009, n. 2;da una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 del richiamato art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008; da copia della notifica preliminare all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro, di cui all’articolo 99 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. - dall’indicazione della data prevista di inizio dei lavori, tale termine da indicare nella denuncia di inizio attività non dovrà essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della stessa; - dalla quantificazione e dalla ricevuta di versamento del contributo di costruzione; - dalla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria. 2. Soppresso.Al momento della presentazione può essere effettuata dall’ufficio ricevente una verifica della completezza della documentazione ai fini della ricevibilità dell’atto. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), lo Sportello unico per l’edilizia provvede esclusivamente: 218 di 300 a) soppressa;a verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata o attestata; b) soppressa;ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dall’art. 6.5.1; c) soppressa.a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché l'avvenuto versamento del corrispondente importo. Entro il medesimo termine il responsabile del procedimento verifica se l'intervento richieda il parere della C.Q.; ove previsto, provvede a richiedere l'espressione di tale parere. 3. Soppresso.Qualora, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della DIA/SCIA cui al comma 2, sia riscontrata l’inammissibilità della denuncia, il Responsabile dello Sportello unico notifica all'interessato l'ordine motivato, nel caso di DIA, di non effettuare il previsto intervento e nel caso di SCIA, di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di trenta giorni. Qualora, entro questo termine Altresì, qualora entro lo stesso termine di 30 giorni dal ricevimento della DIA/SCIA, sia riscontrata l’incompletezza della documentazione, il Responsabile dello Sportello unico notifica all'interessato la sospensione dei termini per l’inizio dei lavori nel caso di DIA e nel caso di SCIA il divieto di prosecuzione dell’attività, e la richiesta della documentazione integrativa. I termini restano sospesi fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora trascorrano senza esito 180 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione, la denuncia presentata è annullata ed archiviata. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, allegate alla SCIA, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 7, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Soppresso.Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui ai commi 1 e 1bis, Qqualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, (quali in particolare il vincolo paesistico di cui al Titolo I Parte Terza D.Lgs n. 42/2004 o il vincolo idrogeologico), l’efficacia della DIA/SCIA è subordinata al rilascio di un atto di assenso. L’atto di assenso, o di motivato diniego, è rilasciato, per l’autorizzazione paesaggistica di cui al successivo art. 6.9.13, dall’Amministrazione competente dopo l’espletamento del procedimento, secondo i casi, di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 o di cui al D.P.R. n. 139/2010responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione e negli altri casi dallo Sportello unico entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia. In caso di diniego la denuncia o la segnalazione presentatea èsono privea di effetti. In tali casi il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori (di trenta giorni nel caso di DIA) decorre dal rilascio dell’atto di assenso. 5. Soppresso.Nel caso in cui l’atto di assenso consista nell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 (vedi art. 6.9.13), il responsabile del procedimento, contestualmente al rilascio, ne trasmette copia alla Soprintendenza competente. Qualora la Soprintendenza, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, comunichi al Comune la richiesta di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune provvede ad annullare l’atto e a darne immediatamente comunicazione al presentatore della DIA. Nei casi di cui 219 di 300 al presente comma l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo il decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. 6. Soppresso.Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui ai commi 1 e 1bis, Qqualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia di inizio attività (DIA) o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), spetta al SUE, entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il responsabile del SUE convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni, nel caso di DIA, per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l'assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole. 7. Soppresso.Il progettista che assevera assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale. Nel caso gli uffici comunali rilevino che il progettista abbia attestato il falso, il Responsabile dello Sportello unico ne da contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza del tecnico stesso, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 8. Soppresso.La copia della denuncia di inizio di attività (DIA) o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché le copie degli elaborati e dei documenti di cui al primo comma, dai quali risulti la data e il protocollo di ricevimento da parte dell’Amministrazione, nonché la copia degli atti di assenso di cui ai commi 4, 5 e 6 eventualmente necessari, costituiscono la prova della sussistenza del titolo abilitativo ad effettuare le trasformazioni previste. 9. Soppresso.Per gli interventi effettuati con la procedura di DIA/SCIA si applicano, in quanto applicabili, tutte le norme relative alla esecuzione delle opere e alla conclusione delle opere di cui ai capi 6.7, 6.8 e 6.9. modificare l’art. 6.5.3 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera E.6) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.5.3 - Elaborati di rilievo e di progetto riguardanti lei "Modificazioni morfologiche del suoloSignificativi movimenti di terra" 1. Per gli interventi riguardanti lei ‘modificazioni morfologiche del suolo”significativi movimenti di terra”’, di cui all'art. 1.5.16, gli elaborati di rilievo e di progetto sono quelli di cui all'art. 6.4.3, terzo comma, lettere b), c), d), e), h), ma limitatamente a quelli che servono ad una efficace rappresentazione degli interventi e con gli opportuni adattamenti di scalaa scale anche diverse da quelle ivi indicate, purché idonee alla chiara rappresentazione dell'intervento; è richiesta inoltre una relazione geologico-tecnica riguardante gli aspetti idrogeologici del sito e dell'intervento. modificare l’art. 6.5.4 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.1) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: 220 di 300 Art. 6.5.4 -– Validità della SCIADurata dei termini, proroga e decadenza 1. La validità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è stabilita dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dagli artt. 15 e 16 della L.R. n. 15/2013, a cui si rinvia. La denuncia di inizio di attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ha una validità di tre anni dalla data di inizio lavori precisata nella denuncia stessa, entro i quali le opere devono essere completate; il titolare della denuncia o segnalazione ha l'obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori. 2. Soppresso.Nel caso si accerti che i lavori non abbiano avuto effettivo inizio entro un anno dalla efficacia della DIA/SCIAia, la stessa decade di diritto. Trascorsi tre anni dalla data di inizio lavori senza che le opere siano ultimate, a meno di intervenuta proroga ai sensi del successivo comma 3, il titolo abilitativo decade per le parti non eseguite. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia, solo in caso di mancato inizio dei lavori entri i termini prescritti, con proprio provvedimento comunicato al titolare, e per conoscenza al professionista e all’impresa assuntrice i lavori. 3. Fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell’art. 55 della L.R. n. 15/2013, in attuazione del comma 2 dell’art. 16 della medesima L.R. n. 15/2013, Su richiesta con comunicazione motivata presentata dall’interessato prima della scadenza, il termine per l’inizio dei lavori e quello la fine di ultimazione dei lavori puòpossono essere prorogatio dal responsabile dello Sportello Uunico per l’edilizia per una sola volta, per un massimo, rispettivamente di un anno e di due anni, con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà dell’interessato. Alla suddetta comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. 4. Soppresso.In caso di decadenza della DIA/SCIA ad opere già iniziate, la realizzazione della parte di opere non realizzate è subordinata a nuovo titolo abilitativo ed all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione riferito alle sole parti non ancora eseguite. modificare l’art. 6.5.5 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.1) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.5.5 -– Pubblicità e responsabilitàrichiesta di verifica 1. Ai sensi del commi 2 dell’art. 27 della L.R. n. 15/2013, i soggetti interessati possono prendere visione, presso lo Sportello unico per l’edilizia, delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni ed ottenerne copiaIn materia di pubblicità e di responsabilità riguardanti la denuncia di inizio di attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), valgono le stesse disposizioni indicate per il permesso di costruire al precedente Art. 6.4.12. 1bis. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 27 della L.R. n. 15/2013, i soggetti interessati, presa visione presso lo Sportello unico per l'edilizia degli atti relativi alla 221 di 300 segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), entro dodici mesi dalla data di efficacia possono richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l’intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell’intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica, ivi compreso il presente RUE, ai fini dell’annullamento o della modifica della (SCIA) stessa. 1ter. Responsabile del procedimento di riesame del titolo abilitativo edilizio è il Dirigente Responsabile del provvedimento contestato, al quale il Sindaco trasmette la richiesta di riesame per le verifiche tecniche di propria competenza. Dell’avvio del procedimento di verifica viene data comunicazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990. Il procedimento di verifica si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con un atto motivato a firma del medesimo Dirigente Responsabile del provvedimento, previa informazione al Sindaco, il quale, nel caso vengano rilevati vizi di legittimità o contrasto con la legislazione e con la pianificazione territoriale e urbanistica, dichiara l’inefficacia della SCIA e provvede a notificarla agli interessati che hanno chiesto la verifica. Inoltre in conseguenza alle modifiche apportate al Capo 6.5, inerenti il tema della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è necessario inserire, sia la dicitura stessa di Segnalazione certificata di inizio attività, sia la relativa sigla SCIA, anche a tutti gli altri articoli del RUE correlati che attualmente richiamano la dicitura Denuncia di inizio attività e/o la relativa sigla D.I.A., ovvero: nella parte prima - norme - Indice; art. 1.1.3 c. 1, lett. b); art. 1.1.4 c. 5; art. 1.1.6 c. 1; art. 1.5.6 c. 6; art. 1.5.7 c. 6; art. 1.5.8 c. 7; art. 1.5.12; art. 1.5.13 c. 4; art. 1.5.14 c. 3; art. 1.5.15 c. 4; art. 1.5.16 c. 2; art. 1.5.17 c. 2; art. 1.5.18 c. 6 in due posizioni; art. 5.1.13 c. 4 e 5; art. 5.4.1 c. 2, 3 e 4; art. 5.4.2 c. 1; art. 5.4.4 c. 3, 4 e 5 lett. a); art. 5.4.5 c. 8-8.1 lett. b) e c), c. 8.2 lett. a) e c. c. 8.3; art. 6.2.3 c. 12; art. 6.3.1 c. 1; art. 6.3.2 c. 4; art. 6.3.3 c. 4; art. 6.7.2 c. 2, 3 e 5; art. 6.7.3 c. 3; art. 6.7.4 c. 1 e 3; art. 6.7.5 c. 1; art. 6.7.6 c. 1, 2, 3, e 5; art. 6.8.2 c. 1 in due posizioni, 3 lett. b); art. 6.8.4 c. 2; art. 6.9.1 titolo, c. 1 + lettera m, c. 3 e 4; 6.9.2 c. 1; art. 6.9.3 c. 1, 3; art. 6.9.4 c. 1, 3 e 4; art. 6.9.5 c. 1 e 3; art. 6.9.6 c. 6; art. 6.9.11 titolo, c. 5; art. 6.9.12 c. 2; art. 6.9.14 c. 3; art. 6.9.15, c. 1 ed altresì negli allegati di cui alla parte seconda del RUE, in tutti i casi in cui necessiti. Si precisa che i su elencati articoli con testo barrato, con il presente elaborato sono stati modificati e quindi non riportano più il testo da modificare ed inoltre alcuni degli altri articoli, qualora non espressamente riportati nel medesimo elaborato, saranno modificati in concomitanza con la redazione del testo coordinato del RUE a seguito dell’approvazione definitiva della variante adottata di cui trattasi. 222 di 300 CAPO 6.6 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA; ATTIVITÀ DI NATURA NON EDILIZIA modificare l’art. 6.6.1 come precedentemente modificato ed integrato alle lettere D.5 ed R.1) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.6.1 - Attività edilizia libera e iInterventi non soggetti a comunicazionetitoli abilitativi 1. Gli interventi e le opere costituenti attività edilizia libera e gli interventi soggetti a comunicazione, sono definiti e disciplinati dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dall’art. 7 della L.R. n. 15/2013 ed inoltre per quanto riguarda l’applicazione delle relative sanzioni dall’art. 16bis della L.R. n. 23/2004 e s.m. e i., alle quali si rinvia. Gli interventi di cui al presente articolo si attuano liberamente o previa comunicazione, secondo le disposizioni del presente articolo e Fatte salve nel rispetto delle prescrizioni di PTCP, PSC, RUE, POC e degli ulteriori strumenti di pianificazione territoriale ed urbanisticai comunali vigenti ed adottati, salvo quanto più sotto specificato (es.: riferite agli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dal PSC e dal presente RUE), e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42/2004 e s. m. e i.. In applicazione di quanto sopra gli interventi e le opere definiti: - alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n) e o), del comma 1 del richiamato art. 7 della L.R. n. 15/2013, si attuano liberamente in tutto il territorio comunale disciplinato dal RUE, anche in carenza di una espressa previsione della loro ammissibilità negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale vigenti ed adottati, ma nel rispetto delle prescrizioni contenute negli stessi; - alla lettera f) limitatamente alle opere contingenti del comma 1 del richiamato art. 7 della L.R. n. 15/2013, si eseguono previa comunicazione delle date di inizio lavori e di rimozione del manufatto, in tutto il territorio comunale disciplinato dal RUE, anche in carenza di una espressa previsione della loro ammissibilità negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ed adottati, ma nel rispetto delle prescrizioni contenute negli stessi; - alla lettera f) limitatamente alle opere temporanee e stagionali (quali ad es. di cui: al successivo art. 6.9.3, commi 4 e seguenti; al successivo art. 6.9.3bis, comma 2; in parte all’Allegato F - “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla - parte seconda - del RUE; alla lett. g.5 dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013;) del comma 1 ed ancora alle lettere a), b) e c) del comma 4, del richiamato art. 7 della L.R. n. 15/2013, secondo i casi, si attuano liberamente o si eseguono previa comunicazione di inizio lavori o delle date di inizio lavori e di rimozione del manufatto, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi del RUE e degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ed adottati e solo dove tali opere sono 223 di 300 espressamente previste nello stesso RUE; nel caso di opere temporanee relative ad allestimenti per feste, fiere, manifestazioni in genere, ecc., le stesse possono essere installate sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico previste dal RUE anche in deroga ai parametri edilizi ed urbanistici previsti per i singoli ambiti, fermo restando il carattere precario e rimuovibile delle suddette opere. , i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo (attività edilizia libera): a) soppressa;gli interventi di manutenzione ordinaria (MO) di cui all’art. 1.5.5; b) soppressa;gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) soppressa;le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) soppressa;i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (vedi art. 1.5.16, intervento SMTM) ; e) soppressa.le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. 2. Soppresso:Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica (vedi modelli allegati alla circolare regionale in data 2/08/2010, n. PG.2010. 0196035), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'Amministrazione Comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (attività edilizia libera), in tutto il territorio comunale, anche in carenza di una espressa previsione della loro ammissibilità, negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti, i seguenti interventi: a) soppressa;gli interventi di manutenzione straordinaria (MS) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. n. 380/2001, (vedi art. 1.5.6) ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ed altresì gli interventi di MS relativi all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, così come confermato dal comma 3, dell’art. 11, del D.Lgs. n. 115/2008; b) soppressa;le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) soppressa;le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità (Ip) (vedi art. 1.3.12), ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) soppressa;impianti solari fotovoltaici di cui alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M. 10/09/2010 (vedi punto 12.1 lett. a) e b) e comma 11 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011) e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servuzio degli edifici, da aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 11, comma 224 di 300 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e dell’art. 6, comma 2, lettera d) del DPR. n. 380/2001): - impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; - la superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; - gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 e s. m. e i., recante Codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 (ovvero gli immobili di cui alla parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004); - da realizzare su edifici esistenti o sulle loro pertinenze ed a servizio degli stessi; - aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (potenza da 0 a 200 kW); - da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (immobili collocati nel Centro Storico di cui al Capo 4.1) (vedi artt. 5.4.4. e 5.4.5); dbis) interventi di installazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (ai sensi dell’art. 7 comma 1, del D.lgs. n. 28/2011): - siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; - la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; - gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.; dter) interventi di installazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (ai sensi dell’art. 7 comma 2, del D.lgs. n. 28/2011): - gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; - gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; dquater) interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere dbis) e dter), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo dei medesimi edifici (ai sensi dell’art. 7 comma 5, del D.lgs. n. 28/2011); dquinquies) interventi di incremento dell’efficienza energetica per l’istallazione sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro (considerati interventi di manutenzione ordinaria (MO) di cui all’art. 1.5.5), di cui ai precedenti articoli 5.4.4 e 5.4.5, e che non ricadano nel campo di applicazione 225 di 300 del D.lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 (ovvero gli immobili di cui alla parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004); in questo caso la comunicazione preventiva all'amministrazione comunale, di cui sopra, deve essere redatta secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla Parte II del presente RUE; dsexies) l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 20/2007, (Cfr. c. 20, art. 27, Legge. 23/07/2009, n. 99); e) soppressa;le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (vedi: art. 1.5.17 - Installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) – in particolare comma 1, lett. e) ed i casi previsti al comma 2; art. 5.1.13, comma 5; ALLEGATO F – “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla parte seconda - del presente RUE); ebis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. 3. Soppresso.Limitatamente L'interessato agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed ebis), l'interessato, unitamente allega alla comunicazione di inizio dei lavori, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, trasmette all'Amministrazione Comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (asseverazione-dichiarazione su modello C allegato alla circolare regionale in data 2/08/2010, n. PG. 2010.0196035). Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera ebis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del D. L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6/08/2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. 4. Ssoppresso. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 5. Soppresso.La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. 226 di 300 6 Soppresso.Non sono, altresì, soggetti a titoli abilitativi e sono quindi attuati liberamente (attività edilizia libera), nel rispetto delle norme aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e delle disposizioni segnatamente previste i seguenti interventi: a) soppressa;ogli interventi di manutenzione ordinaria (MO) di cui all’art. 1.5.5 che, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 192/2005, riguardino l’istallazione di impianti per interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui ai precedenti articoli 5.4.4 e 5.4.5, così come previsti ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, i quali comunque sono soggetti a comunicazione preventiva al Comune, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C.3, alla Parte II del presente RUE; b) soppressa;l’installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) in spazi privati e/o pubblici nei casi previsti al comma 2 del precedente art. 1.5.17 e le strutture di cui al comma 21bis dell’art. 1.32.8, dell’ALLEGATO F – “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla parte seconda del presente RUE; c) soppressa;le recinzioni da realizzarsi ai fini della salvaguardia delle coltivazioni e costituite da pali semplicemente infissi nel terreno e da rete metallica o da fili lisci sono soggette a semplice comunicazione scritta allo sportello unico per l’edilizia; d) soppressa;l’installazione di impianti singoli microeolici, per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, oltre a quelli già compresiindicati anella lettera dquinqies) del precedente comma 2lettera a), nei casi previsti dalle norme dei cui al precedentei articoloi 5.4.4 e 5.4.5; e) soppressa;l’installazione di antenne su edifici, al servizio di un’unica unità immobiliare o condominiali, purché la quota massima dell’antenna non superi quella dell’edificio per più di m. 3,00 (vedi art. 1.5.56, comma 2, 7 lett. b); f) soppressa;l’installazione di apparecchi di condizionamento dell’aria “monostanza” e che utilizzino finestre preesistenti, senza modifiche alle strutture murarie nel caso in cui non interessino immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, immobili vincolati ai sensi dei precedenti artt. 2.13, 2.14, 2.15 ed immobili collocati nel centro storico (vedi art. 1.5.6, comma 2, lett. b); g) soppressa;l’installazione di microcelle, quando trattasi di piccoli apparati trasmittenti di dimensioni modestissime tali da poter essere occultate all’interno di insegne, vasi per fiori o altro, le quali comunque sono soggette, oltre a quanto disposto all’ALLEGATO I - Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare - alla Parte II del presente RUE, a comunicazione preventiva al Comune; h) soppressa;l’installazione di apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt, i quali comunque sono soggetti a comunicazione preventiva allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune ed all'ARPA, con le modalità di cui allo schema A in Allegato 1 alla Direttiva regionale approvata con D.G.R. del 21 luglio 2008, n. 1138, quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della L.R. 30/2000 e s. m. e i.. 227 di 300 i) soppressa.gli allestimenti, le installazioni ed i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento, nelle unità edilizie nelle quali sono insediate le attività ricettive all’aria aperta (campeggi), di cui all’art. 6 della L. R. 28/07/2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) ed altresì all’art. 3, comma 9 della L. 23/07/2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). 7. Soppresso.Gli interventi di cui alle lettere a) del precedente comma 1, qualora riguardino l’installazione di impianti per interventi di incremento dell’efficienza energia e d) del precedente comma 61, sono soggetti al rispetto obbligatorio dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’Atto di indirizzo e coordinamento della Regione Emilia-Romagna sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure d certificazione energetica degli edifici approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 4/03/2008, nei casi previsti dallo stesso Atto. 8. Soppresso.Riguardo agli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/03/2006, n. 80. 9. Soppresso.Gli interventi seguenti non sono soggetti alla preventiva acquisizione del titolo edilizio, come riportato al successivo art. 6.9.9: a) soppressa;le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000; b) soppressa;le opere pubbliche statali, cioè da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; c) soppressa;le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; d) soppressa.le opere pubbliche dei Comuni. 10. Soppresso.I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al precedente comma 3 sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 31/2002. modificare l’art. 6.6.2 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera R.2 e T) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.6.2 – Interventi soggetti ad autorizzazione amministrativa 1. Soppresso.L’installazione o modifica delle opere sotto elencate, e quant’altro di similare come tipologia, non si configura come intervento edilizio in senso stretto e non è soggetta a titolo abilitativo di carattere edilizio bensì ad autorizzazione amministrativa: - cancelletti e inferriate(vedi articolo 5.1.8); - manufatti temporanei stagionali (vedi articolo 6.9.3). 228 di 300 (Non rientrano fra i manufatti temporanei stagionali, disciplinati dal presente articolo, le costruzioni quali i chioschi ed i manufatti di servizio (coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico) di cui al successivo art. 6.9.3bis, installati e/o mantenuti, transitoriamente, su aree di proprietà privata, per le quali vigono le disposizioni di cui al richiamato art. 6.9.3bis.) 2. Soppresso.La domanda di autorizzazione amministrativa deve essere indirizzata al Comune, redatta in carta legale e contenere le generalità del richiedente, il suo codice fiscale, la descrizione dell'oggetto della richiesta e del luogo dell'intervento e l'elenco degli allegati. Ai fini dell’autorizzazione amministrativa, alla domanda devono essere allegati in duplice copia gli elaborati tecnici esplicativi dell'intervento ed una documentazione fotografica illustrativa dei luoghi nei quali si chiede di operare. Nel casoQualora nei manufatti temporanei stagionaliin cui nell’opera da installare sia da estendereinsediare l’esercizio di un’attività già insediata o insediabile all’interno di un edificio o su di un’area, all’uopo destinati, per la quale necessiti ancheo l’apposita comunicazione di inizio attività commerciale, odo qualora per l’installazione e/o l’utilizzo dell’opera sia necessario il rilascio di "concessione di occupazione di suolo pubblico", o di “autorizzazione di cui all’art. 8 della L.R. n. 14/2003”, o di “autorizzazione di pubblica sicurezza” od altro diverso provvedimento obbligatorioabilitativo, nella comunicazione o domanda relativa ai predetti casi deve essere compresa anche la richiesta di autorizzazione amministrativa in oggetto. ed il suo eventuale Il rilascio o meno dell’autorizzazione amministrativa sarà contestuale ed incluso negli specifici ai medesimi provvedimenti afferenti i suddetti casi, tutti a cura del Settore comunale competente, previa acquisizione da parte del medesimo degli stessi provvedimenti, o dei pareri qualora necessari, di competenza dei diversi Settori comunali interessati. 3. Soppresso:Il responsabile del Procedimento può: a) soppressa;richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ove lo ritenga necessario in relazione alle caratteristiche dell’intervento, documentazione aggiuntiva a quella indicata in precedenza o eventuali nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti e/o organi competenti; b) soppressa.richiedere il parere della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio, ove lo ritenga necessario in relazione alle caratteristiche dell’intervento. 4. Soppresso.Salvo i casi di procedimento connesso ad altro titolo abilitativo di cui al precedente comma 2, per il quale sia previsto un diverso specifico termine per la conclusione del procedimento stesso, la domanda si intende accolta qualora, nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, non sia rilasciato il provvedimento motivato di rifiuto. 5. Soppresso.Le domande di autorizzazione amministrativa per interventi che comportano la occupazione temporanea degli spazi pubblici o di uso pubblico, devono precisare la durata richiesta della occupazione del suolo pubblico ed allegare la copia della richiesta di occupazione ai sensi dell’ALLEGATO G al la “parte seconda” del presente RUE. 6. Soppresso.Le norme del presente articolo si applicano fatta salva l’applicazione di quelle eventualmente più restrittive di cui alle specifiche Zone, agli edifici nel centro storico ed a quelli tutelati in quanto di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale ed nel rispetto delle disposizioni di cui al 229 di 300 “Regolamento per l’assegnazione in godimento a soggetti terzi dei beni comunali” approvato con delibera di C.C. n. 11 del 26/03/2009, all’ALLEGATO G (Regolamento di occupazione del suolo pubblico) di cui alla “parte seconda” del presente RUE e al “Regolamento per la disciplina dei canoni concessori finalizzati all’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 17, comma 63, L. n. 127/97)” di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 24/02/1999;ed altresì relativamente ai manufatti temporanei stagionali, si applicano esclusivamente nel caso in cui tali opere non siano disciplinate nell’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di elementi amovibili per funzioni protettive di servizio e d’arredo) di cui alla richiamata “parte seconda”. Gli interventi di cui al presente articolo quando riguardano immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 richiedono il nulla-osta della competente Soprintendenza. 230 di 300 CAPO 6.7 - ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 6.7.1 - Comunicazione di inizio lavori 1. Il titolare del permesso di costruire (vedi comma 4 dell’art 19 della L.R. 15/2013), di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nel caso in cui la data di inzio lavori sia successiva a quella di inoltro della stessa (vedi art. 15 della L.R. 15/2013) e di comunicazione di inizio lavori (CIL di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 7 della L.R. 15/2013), deve comunicare allo sSportello unico per l’edilizia la data di effettivo inizio dei lavori, per via telematica o a mezzo raccomandata o a mezzo di consegna diretta a mano, in ogni caso utilizzando l'appositao modulistica facsimile. 2. Alla comunicazione dovrà essere allegata, in relazione al tipo di intervento e nei casi previsti dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 18, comma 2, della LR 15/2013 e s. m. i. e, se non inviata precedentemente: - l’autorizzazione sismica; - la documentazione tecnica sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (di cui alla Delibera A. L. n. 156/2008 e s. m. e i., per gli interventi indicati nel punto 3 della parte Prima della stessa), firmata dal committente e dal progettista che specifichi il tipo di intervento sull’impianto di riscaldamento e sull’isolamento termico al fine del contenimento dei consumi energetici negli edifici: progetto, redatto in conformità al DPR n. 412/1993 e s. m. e i., relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, Legge n. 10/1991 predisposta secondo lo schema riportato nell’ALLEGATO 4 alla Delibera dell’A. L. della R. E. R. n. 156/2008 e s. m. e i.C.2, alla parte II del presente RUE e dichiarazione ai sensi dell'art. 481 del codice penale, con la quale il tecnico progettista abilitato assevera la conformità del progetto ai requisiti minimi di cui agli allegati 2 e 3 (Requisiti Cogenti della Famiglia 6 di cui all’ALLEGATO A, alla parte II del presente RUE) deall’”Atto regionale sul rendimento energetico n. 156/2008 e s. m. e i.”;. - la documentazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o i nulla-osta indicata nell’atto di coordinamento tecnico di cui alla lett. b) del comma 4 ed alla lett. c) del comma 5, dell’art. 12 della L.R. n. 15/2013 (fino all’approvazione dello specifico atto di coordinamento tecnico regionale si fa riferimento alla sezione 2, dell’allegato B alla D.A.L della R.E.R. n. 279 del 02/04/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”) lettera a) e alla lettera g) relativamente alle sub. lettere g1), g3), g4) e g5), del comma 4, del precedente art. 6.4.2.; - la certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competenteo, per lavori inferiori a 70.000 euro, autocertificazione ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 11/2010. 3. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati, e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione (imprese esecutrici) e della sorveglianza. Il Direttore dei Lavori deve sottoscrivere la comunicazione. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al ComuneSindaco entro quindici giorni. Nella comunicazione deve essere inoltre indicato in quale sito autorizzato è previsto lo smaltimento dei materiali di risulta dell'intervento. Unitamente alla suddetta comunicazione di inizio lavori il committente (titolare) od il responsabile dei lavori deve trasmettere, ai sensi della lettera c), del comma 9, dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., il 231 di 300 documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b), comma 9 del richiamato art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e copia della notifica preliminare all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 99 del medesimo D.Lgs. 81/2008, nel caso di cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. modificare l’art. 6.7.2 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera E.21) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.7.2 - Vigilanza sull’attività urbanistico ediliziadurante l'esecuzione delle opere 1. Le modalità per l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico edilizia sono precisate all’art. 2 della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i. ed in particolare attraverso l’istruttoria dei titoli edilizi e delle comunicazioni asseverate ed i controlli di cui alla L.R. n. 15/2013, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dello Sportello unico per l’edilizia finalizzato a verificare l’esistenza del titolo abilitativo richiesto per l’intervento edilizio in atto, ovvero dell’assoggettabilità delle opere ad attività edilizia libera o a comunicazione di inizio lavoriche svolge tale attività avvalendosi della Polizia Municipale o delle strutture sanitarie territoriali. 2. Nel cantiere edile, il titolo abilitativo Il (permesso di costruire o SCIA) di cui al comma 2 dell’art. 9 della L.R. n. 15/2013 e/o la comunicazione di inizio lavori (CIL), secondo i casi, di cui ai comma 2 o 4 dell’art. 7 della medesima L.R. n. 15/2013, comprensivio di copia degli elaborati tecnici approvati e timbrati dall'amministrazione comunale, ovvero la DIA, comprensiva degli elaborati tecnici firmati dal progettista, devono essere tenuti inel cantiere stesso, ad uso degli incaricati delle verifiche. 3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere; per le comunicazioni di inizio lavori (CIL)le manutenzioni straordinarie il formato minimo della tabella deve essere UNI A3, per le altre DIA segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA): UNI A2, per gli interventi soggetti a permesso di costruire: UNI A1. Tale tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 4. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo nei suddetti cantieri, per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni. 5. Soppresso.In particolare il Comune programma visite di controllo in corso d’opera relativamente ai seguenti interventi: 232 di 300 - interventi in corso, con permesso di costruire o con DIA, riguardanti immobili tutelati ai sensi degli artt. 2.14241 e 2.15, in modo tale da effettuare un controllo in corso d’opera su almeno il 30% di tali interventi; - interventi non richiedenti il certificato di conformità edilizia e agibilità. 6. Se le visite di controllo di cui al comma 4, accertassero che sono state compiute opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazionti minori in corso d'opera di cui all’art. 6.7.6 e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ed in particolare dalla L.R. n. 23/2004 e s. m. e i.. 7. Si richiama espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro, nonché quanto previsto al precedente art. 2.13. modificare l’art. 6.7.3 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera R.8) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 6.7.3 - Tutela della pubblica incolumità e del suolo pubblico e occupazione temporanea di suolo pubblico 1. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della responsabilità verso terzi. 2. Ogni cantiere deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile. 2bis. Dovranno essere espletate tutte le procedure inerenti la sicurezza dei cantieri previste dal D.Lgs. n. 81/2008 ed inoltre essere osservati i limiti di rumore previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dei cantieri temporanei, ovvero dovranno essere richieste allo Sportello unico per l’edilizia le necessarie autorizzazioni per tali particolari attività. 3. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di permesso di costruire o di DIA/SCIA. L’esecuzione di lavori edili soggetti a permesso di costruire o di DIA/SCIA che si svolgono su aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico o dalle quali possono, comunque derivare eventuali danni a manufatti stradali e loro accessori (strada, marciapiede, arredi, segnaletica, aiuole stradali, ecc.), se necessario, può essere condizionata a congruo deposito cauzionale di garanzia da richiedersi da parte dei competenti Uffici Comunali in sede di rilascio del permesso di costruire o di presentazione di DIA/SCIA; di norma, si considera che possano provocare eventuali danni a manufatti stradali e loro accessori i lavori edili che prevedano l’utilizzo o il passaggio di mezzi operativi di cantiere o autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. 233 di 300 4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri e dovranno essere espletate tutte le procedure prescritte per la manipolazione, lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri. 5. Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente titolo deve presentare al Sindaco separata domanda di concessione temporanea del suolo, per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico, ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza. Nel caso di occupazione di suolo pubblico il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti e sub- vedenti, e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, della larghezza minima di m. 1,00, utilizzabile anche da parte dei portatori di disabilità motoria. 6. I tecnici comunali che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la non osservanza delle norme di legge e di regolamenti, sono tenuti ad informare le autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo per la pubblica incolumità. Art. 6.7.4 - Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo 1. Le modifiche apportate al progetto previsto dal titolo abilitativo che si rendono necessarie dopo l’inizio dei lavori, sono definite e regolamentate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia ed in particolare si rinvia alla disciplina prevista dal comma 1 lett. a), b) e c) e comma 2 dell’art. 22 della L.R. n. 15/2013.Le modifiche a denunce di inizio attività o a permessi di costruire, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle indicate con le lettere a), b), c), d) ed f), definite come variazioni essenziali al successivo art. 6.7.5, comma 1, del presente RUE, ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura. 2. Soppresso.I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati se conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, RUE, POC e PUA) e alla normativa urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso necessari, secondo le modalità previste rispettivamente dai precedenti artt. 6.5.2 e 6.4.2, fatto salvo, secondo i casi, il preventivo deposito del progetto o la preventiva autorizzazione sismica, come previsto dalla vigente legislazione in materia, nei casi in cui la variante modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura. 3. Soppresso.In tali casi la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo, a cui si affiancano, acquisendo nuovi termini di inizio e fine lavori, e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario. All’atto della presentazione della variante essenziale dovrà essere redatto un progetto coordinato dell’intero intervento, con tutte le modifiche apportate. Art. 6.7.5 - Variazioni essenziali 234 di 300 1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori le modifiche indicate all’art. 14 bis della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i..Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività: a) soppressa;il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 del precedente art. 1.4.4; b) soppressa;gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza; c) soppressa;gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti dal presente RUE; d) soppressa;gli aumenti della superficie utile edificabile superiori a 100 mq.; e) soppressa;le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica; f) soppressa;ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, compresi quelli che gli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica assoggettano a modalità d’intervento conservative (edifici di interesse storico-architettonico. 2. Soppresso.Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano applicazione ai fini: a) soppressa;della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo, di cui al precedente art. 6.7.4; b) soppressa;della individuazione delle variazioni minori in corso d'opera nei limiti previsti dal successivo art. 6.7.6; 3. Soppresso.Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio sono considerate variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo le modifiche di cui alle lettere a), b), c) e d), le violazioni di cui alla lettera e), le difformità di cui alla lettera f) del comma 1. Art. 6.7.6 - Variantizioni minori in corso d'opera 1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera diverse da quelle di cui al precedente art. 6.7.4, sono regolamentate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia ed in particolare si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 22 della L.R. n. 15/2013.Sono variazioni minori in corso d'opera, se conformi agli strumenti di pianificazione (PSC, RUE, POC e PUA) e alla normativa urbanistica ed edilizia, e sono soggette a denuncia di inizio attività (DIA), le variazioni apportate all'intervento previsto dal titolo abilitativo, qualora comportino mutamento di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico come definito al comma 1 del precedente art. 1.4.4, con esclusione comunque degli edifici all’interno del centro storico, di cui al Capo 4.1, del presente RUE e di quelli tutelati di cui ai precedenti artt. 2.14 e 2.15 nel caso di mutamento di destinazione d'uso connesso a trasformazioni fisiche (Cfr comma 6, art. 1.5.18), ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti dal precedente art. 6.7.5, comma 1, 235 di 300 lettere b), c) e d) e non violano le eventuali prescrizioni contenute nell’originario permesso di costruire. 2. Soppresso.La DIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e segue la procedura ordinaria stabilita al precedente art. 6.5.2 e deve contenere la dichiarazione del progettista di cui al comma 3, lettera h), del precedente art. 6.4.2. 3. Soppresso.La DIA (nuovo titolo) costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo edilizio senza variazione dei termini di fine lavori. 4. Alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 1 dell’art. 22 della L.R. n. 15/2013,richiesta devono essere allegati gli elaborati grafici (in tre copie), nei quali, rispetto ai contenuti degli elaborati grafici indicati nell’allegato “B”, alla D.A.L della R.E.R. n. 279 del 02/04/2010 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”, siano evidenziate separatamente: - la soluzione progettuale finale (variante richiesta);, - la sovrapposizione fra la soluzione approvata e quella finale richiesta, utilizzando colorazioni diverse per le parti non realizzate in costruzione (blu), per le parte non realizzate in demolizione (verde), per le parti da demolire (giallo) e per quelle di nuova previsione (rosso). 5. Soppresso.La richiesta e gli elaborati grafici devono essere firmati dal titolare del permesso di costruire o della DIA, dal progettista e dal direttore dei lavori. 236 di 300 CAPO 6.8 - CONCLUSIONE DELLE OPERE modificare l’art. 6.8.1 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera Q) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.8.1 - Scheda tecnica descrittiva 1. Soppresso.A conclusione delle opere deve essere compilata, ed aggiornata se esistente, per ogni unità immobiliare oggetto di intervento edilizio, la Scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 della L.R. 31/2002 e successive modificazioni. La scheda è articolata in sottoschede per ciascuna unità immobiliare che compone l’unità edilizia; più unità immobiliari con destinazione a garage e/o posti auto, se la pertinenza dei requisiti cogenti con l’intervento risulta uguale, possono essere dichiarate con un'unica scheda. La scheda è compilata a cura di un tecnico abilitato ed è sottoscritta, anche per gli effetti di cui all'Art. 481 del C.P., dal tecnico stesso. La scheda tecnica è depositata autonomamente in presenza di certificato di conformità edilizia e agibilità, per ogni intervento diverso dalla nuova costruzione di intero edificio e di ristrutturazione edilizia globale. 2. Soppresso.La scheda tecnica descrittiva è compilata in base all'apposito modello di cui all’Allegato C1, alla – parte seconda - del RUE (Il modello di scheda tecnica descrittiva, conforme alle disposizioni emanate dalla Regione, può essere modificato o ridefinito anche con le disposizioni tecnico-organizzative, di cui al precedente art. 1.1.11, comma 4), deve indicare: a) soppressa;i dati catastali e urbanistici utili alla esatta individuazione dell'unità stessa, con l'eventuale riferimento all'unità edilizia originaria; b) soppressa;i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati; c) soppressa;gli estremi del o dei titoli abilitativi in base ai quali l’immobile è stato realizzato o modificato; d) soppressa;la dichiarazione di conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale; e) soppressa;le eventuali prove in opera eseguite; f) soppressa;il quadro riepilogativo dei livelli di prestazione dell’opera realizzata per ciascuno dei requisiti cogenti , dichiarando la conformità dei livelli a quanto riportato nella relazione di progetto presentata per l’avvio del procedimento abilitativo all’intervento edilizio; g) soppressa;i livelli di prestazione dell’opera realizzata per i requisiti volontari, qualora nella relazione di progetto fosse stato previsto il soddisfacimento anche di uno o più di tali requisiti; h) soppressa.nel caso di insediamenti produttivi, gli elementi utili alle verifiche in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed in merito a quei requisiti connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall’esame da parte dell’AUSL e ARPA di cui all’art.19 comma 1 lettera h) bis) della L.R. n. 19/1982 e s.m.e i.. 3. Soppresso.Nella Scheda tecnica descrittiva, anche al fine di ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità, sono contenute tutte le dichiarazioni e ogni documento 237 di 300 obbligatori per legge come accertato ed asseverato dal tecnico abilitato; a titolo puramente indicativo e non esaustivo si riporta il seguente elenco: a) soppressa;certificato di collaudo delle opere strutturali portantiex art. 19, L.R. n. 19/2008, ovvero atto equipollente a seconda della normativa tecnica sulle costruzioni applicabile. In caso di opere eseguite in dipendenza ed in ottemperanza all’ordinanza DPCM n. 3274/2003, DM 14/9/05 (norme tecniche per le costruzioni), e deliberazione di Giunta Regionale n. 1677/2005, ai sensi dell’art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche - del D.P.R. n. 380/2001: attestazione di conformità firmata dal direttore dei lavori (ai sensi dell’art. 7 c1 della L.R. n. 35/1984 e della L.R. n. 40/1995) e collaudo delle opere (ai sensi della Parte IV punti 8 e 9 del D.M. 14/09/2005), ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia; abis) in alternativa a quanto richiesto alla precedente lettere a), qualora l’intervento non abbia riguardato le strutture portanti o che lo stesso ricada fra quelli privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, d cui ai casi previsti all’art. 9, comma 3 della L.R. n. 19/2008, dichiarazione del progettista abilitato che asseveri tali condizioni; b) soppressa;certificato finale di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, o, in mancanza del certificato, originale della copia timbrata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuocodella richiesta di collaudosegnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (art. 4, D.P.R. n. 151/2011), presentata ai medesimi VV.FF.,ammissione al piano di straordinario di adeguamento antincendio, oppure dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio; c) soppressa;dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto, resa ai sensi dell'Art. 11.2 del D.M. n 236/1989; d) soppressa;dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico, ai fini del contenimento dei consumi energetici. Nella dichiarazione, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori devono certificare sotto la propria responsabilità, ciascuno per gli obblighi che gli competono, la conformità delle opere eseguite o dell’edificio al progetto ed alla relazione tecnica previsti dall’art. 28 della L. 10/91, dall’art. 8 del D.lgs. 192/05 e s. m. e i. e dal punto 4.5 della delibera dell'A. L. regionale n. 156/2008, depositati in comune; e) soppressa;attestato di qualificazione energetica, asseverato dal direttore dei lavori, come previsto dal punto 4 dell’“Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” di cui alla delibera dell'A. L. regionale n. 156/2008, per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 del medesimo Atto 156/2008 e per le opere e gli interventi di cui all’art. 7 della L. R. 31/2002; f) soppressa;dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati nell'immobile ai sensi del Decreto 22/.01/.2008, n. 37 Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver eseguito l'impianto a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte; g) soppressa;dichiarazione del tecnico di aver assolto all’obbligo della realizzazione delle soluzioni progettuali delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche, ai sensi dell’art. 1, comma 288, della L. 24/12/2007 n. 244 (legge 238 di 300 finanziaria 2008), mediante l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 5.4.1; h) soppressa;dichiarazione del tecnico, nel caso di intervento che abbia comportato la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna, di aver all’obbligo rispettato quanto disposto dall’ALLEGATO L - Regolamento comunale contro l’inquinamento luminoso e per il contenimento del consumo energetico attraverso il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata alla – parte seconda - del presente RUE; i) soppressa;copia dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, rilasciata dall’ente competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. e della normativa regionale vigente; l) soppressa;autorizzazione allo scarico in atmosfera nei casi previsti ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s. m. e i., o qualora le attività svolte non rientrino tra quelle soggette ad autorizzazione, opportuna dichiarazione che attesti tale condizione; lbis) dichiarazione che l’intervento edilizio è stato eseguito in conformità alle prescrizioni del parere sanitario preventivo dell’AUSL e ARPA di cui all’art.19 comma 1 lettera hbis) della L.R. n. 19/1982 e s.m.i., oppure dichiarazione attestante che l’intervento non è soggetto a parere sanitario preventivo dell’AUSL e ARPA: lter) parere sanitario per le attività comprese nell’elenco allegato alla delibera di G.R. n. 1446 del 1/10/2007 (vedi art. 6.9.15) e/o parere del Servizio Medicina del Lavoro rilasciato ai sensi della Legge n. 833 del 23/12/1978, dovuto per l’uso che verrà insediato, oppure dichiarazione attestante che per l’uso insediato non necessitano i predetti pareri; lquater) nei casi di assenza di interventi edilizi e di esclusione di cui alle precedenti lettere lbis) ed lter), dichiarazione che l’immobile è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie; m) soppressa;in caso di presenza di ascensore, autorizzazione al suo esercizio ed impiego; mbis) collaudo ai sensi del DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi dell’edificio; mter) estremi delle eventuali convenzioni o degli atti unilaterali d’obbligo; mquater) n) collaudo delle opere di urbanizzazione se richiesto; soppressa.gli ulteriori documenti e le verifiche richieste da specifiche leggi nazionali e regionali eventualmente necessari per il rilascio dell'abitabilità o agibilità, quali: - certificati, anche di autorità esterne all'Amministrazione comunale, ivi compresi gli attestati di rispetto delle norme di sicurezza delle costruzioni; - nel caso di insediamenti produttivi, gli elementi utili alle verifiche in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed in merito a quei requisiti connessi. 4. Soppresso.Nei casi previsti ed ammessi dal paragrafo 2.7 del D.M. 14/01/2008, Iin presenza di nuove costruzioni eseguite con struttura portante in muratura, o con struttura mista in muratura ed altri materiali, il certificato di collaudo da allegare alla scheda tecnica corrisponde al certificato di collaudo statico di cui al Cap. 4 del D.M. 20 novembre 1987 e s.m.i. 239 di 300 5. Soppresso.Le operazioni di controllo e verifica dei requisiti che richiedono particolari condizioni legate alla stagionalità ed all'uso possono essere rinviate ed effettuate nel periodo che, a giudizio del tecnico incaricato, risulta il più idoneo. Per tali requisiti la scheda tecnica descrittiva già depositata sarà completata con i dati mancanti entro e non oltre dodici mesi dalla data del primitivo deposito. 6. Soppresso.La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Regione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2002. 7. Soppresso.Copia della scheda è conservata a cura del Comune, ed è rilasciata a richiesta dei soggetti aventi titolo. modificare l’art. 6.8.2 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera Q) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.8.2 - Comunicazione di fine lavori, uso dell’immobile e domanda di Certificato di conformità edilizia e di agibilità 1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della L.R. n. 15/2013, per tutti gli intereventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) della medesima L.R. n. 15/2013, l’interessato trasmette allo Sportello unico per l’edilizia la comunicazione di fine dei lavori. Il procedimento per la presentazione della comunicazione di fine lavori corredata della domanda di conformità edilizia e agibilità e della ulteriore documentazione da allegare, è regolamentato dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dal su citato art. 23 e dagli artt. 25 e 26 della L.R. n. 15/2013 ed inoltre dagli atti di coordinamento tecnico di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 della medesima L.R. n. 15/2013, ai cui si rinvia. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la fine dei lavori, fissato nel permesso di costruire o nella DIA e comunque dalla data di ultimazione dei lavori, salvo richiesta di nuovo titolo abilitativo per le opere non realizzate, deve essere comunicata la fine dei lavori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di consegna diretta a mano, debitamente firmata dal titolare del permesso di costruire o DIA, dal progettista e dal direttore dei lavori, utilizzando l'apposito facsimile. Con la comunicazione di fine lavori il titolare del titolo abilitativo edilizio si obbliga a non utilizzare l’immobile prima dell’ottenimento del certificato di conformità edilizia ed agibilità ovvero prima della presentazione del certificato provvisorio di abitabilità previsto ai sensi dell’art. 22 comma 7 bis L.R. n. 31/2002. 2. Soppresso.Sono soggetti al certificato di conformità edilizia ed agibilità unicamente gli interventi di: a) soppressa;gli interventi di nuova costruzione (NC, RI, AM); b) soppressa;gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) soppressa.gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE); 240 di 300 Per gli interventi non compresi fra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica di cui al precedente art. 6.8.1, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni. dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. 3. Soppresso.Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione di fine dei lavori, di cui al precedente comma 1, il soggetto interessato deve presentare allo Sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità corredata dai seguenti documenti: a) soppressa;(richiesta di accatastamento dell’immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l’edilizia provvede a trasmettere al catasto) dichiarazione presentata per l'iscrizione o la variazione dell'immobile al catasto ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 22 della L.R. n. 31/2002, comprensiva delle relative planimetrie; b) soppressa.una copia della scheda tecnica descrittiva delle unità immobiliari realizzate, debitamente sottoscritte dal titolare del permesso di costruire o DIA e, anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del C.P., dal direttore dei lavori o altro tecnico abilitato. 4. Soppresso.Nei casi di cui al comma precedente, il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva di cui al precedente art. 6.8.1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 464 Euro. Art. 6.8.3 - Verifica di conformità dell'opera eseguita 1. La verifica della documentazione presentata ed il controllo di conformità dell'opera eseguiti, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sono regolamentati dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare dall’art. 23, della L.R. n. 15/2013 e dagli atti di coordinamento tecnico di cui al comma 4 dell’art. 12 della medesima L.R. n. 15/2013, ai cui si rinvia.Al momento di presentazione della domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità, ovvero entro 10 giorni dal ricevimento, lo Sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. In sede di presentazione l’Ufficio ricevente può effettuare una verifica della completezza della documentazione ai fini della ricevibilità dell’atto. 2. Soppresso.Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. I termini di cui ai commi ed articoli successivi riprendono a decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione. In caso di mancata integrazione o regolarizzazione della domanda entro 90 giorni, la domanda viene archiviata. 3. Soppresso.Per l’effettuazione delle verifiche di conformità sulle opere eseguite, lo Sportello unico comunica la data di inizio delle operazioni di controllo al titolare del titolo abilitativo, con un preavviso di otto giorni. 241 di 300 4. Soppresso.Per gli interventi soggetti a Certificato di conformità edilizia e agibilità, di cui all’art. 6.8.2 comma 3, i controlli sono effettuati entro 90 giorni dalla data di regolare presentazione della domanda. 5. Soppresso.I controlli sull’opera eseguita, finalizzati al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità riguardano la rispondenza dell’intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati e presentati. I requisiti (cogenti e raccomandati) si intendono attestati secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica. 6. Soppresso.Il Responsabile dello Sportello unico, qualora, tenendo conto delle risorse a disposizione, ritenga di non poter svolgere nei tempi utili controlli sulla totalità degli interventi per i quali sia pervenuta la comunicazione di fine lavori, può procedere alla selezione degli interventi da controllare anche tramite sorteggio. I criteri di selezione e sorteggio sono specificati con le disposizioni tecnicoorganizzative, di cui al precedente art. 1.1.11, comma 4. Art. 6.8.4 - Rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità 1. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, è regolamentato dalle leggi statali e regionali in materia ed in particolare si rinvia agli artt. 23, 25 e 26 della L.R. n. 15/2013.Il Responsabile dello Sportello unico, qualora abbia disposto le operazioni di controllo nei termini di cui all'articolo precedente, vista la documentazione e le risultanze dei controlli, rilascia il certificato di conformità edilizia entro novanta giorni dalla data di regolare presentazione della richiesta. 2. Soppresso.Tale certificato attesta che l'opera edilizia corrisponde al progetto regolarmente approvato ovvero alla DIA presentata. Per i requisiti il certificato convalida la dichiarazione di conformità resa dal tecnico che ha redatto la scheda tecnica descrittiva, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo in merito alla dichiarazione sottoscritta. 3. Soppresso.Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente; vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabilità, di cui all'Art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n 1265/1934. Art. 6.8.5 - Attestazione della conformità edilizia ed agibilità sulla base della dichiarazione di conformità 1. Soppresso.Qualora, entro 90 giorni dalla data di regolare presentazione della richiesta di certificato di conformità edilizia, lo Sportello unico non abbia rilasciato il Certificato di conformità edilizia ed agibilità, né abbia comunicato al richiedente che nei controlli si sono riscontrate difformità, la conformità edilizia ed agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella Scheda tecnica descrittiva. In tale caso la Scheda tecnica descrittiva tiene luogo del Certificato di conformità e agibilità, anche nei casi di applicazione dell'Art. 6.8.1, quarto comma. 2. Soppresso.Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, il soggetto interessato che abbia depositato la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, in attesa del sopralluogo, può presentare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato e corredata dalla certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello Unico per 242 di 300 l’Edilizia rilascia all’interessato ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, la quale costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere a seguito della verifica della rispondenza dell’intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati, e salvo l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso ai sensi dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934, nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 6.8.6. modificare l’art. 6.8.6 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera Q) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.8.6 - Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità 1. Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco o il Responsabile dello sSportello unico per l’edilizia può ordinare inagibile, inabitabile o non usabile una costruzione o una unità immobiliare, a norma dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934, e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati. 2. Per le abitazioni esistenti può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle situazioni seguenti: 3. - le strutture e gli impianti del fabbricato sono in condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti; - l’alloggio sia da considerare improprio (edificio al grezzo, baracca o box, seminterrato, sottotetto con altezza media inferiore a mt. 2,40); - insufficienti requisiti di superficie (Superficie utile abitabile Su minimo = 28 mq. per alloggio) o di altezza (H utile netta minima = mt. 2,20); - insufficienti condizioni di illuminazione e ventilazione richieste dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria (vedi RC 3.6 e RC 3.10, in Allegato A alla - parte seconda - del RUE); - mancanza di acqua potabile (vedi RC 3.3, in Allegato A alla - parte seconda - del RUE); - assenza dei servizi igienici; - mancato allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, o altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue (vedi vigente regolamento del servizio idrico integrato) Per le nuove costruzioni e per gli interventi di recupero edilizio ed in generale per ogni altro intervento edilizio soggetto a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. n. 15/2013, realizzatie a seguito dell’approvazione del presente RUE e dotati di conformità edilizia e agibilità, comunque certificata ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 15/2013, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo, l’ordinanza di cui al precedente comma 1 è altresì emanata nel caso di gravi difformità delle opere realizzate rispetto a quanto previsto dal presente RUE o a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia antisismica, di sicurezza, antincendio igienico-sanitariadichiarato nella scheda tecnica descrittiva di cui al precedente art. 6.8.1, rilevate anche in conseguenza dell'effettuazione dellei verifiche di cui al precedente art. 6.8.35. 243 di 300 4. L'unità immobiliare dichiarata inabitabile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie. modificare l’art. 6.8.7 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.4) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.8.7 - Tolleranze costruttive 1. Le tolleranze costruttive sono regolamentate all’art. 19bis della L.R. n. 23/2004 e s. m. e i..Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusività le difformità verificatesi in sede di costruzione, relative al mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari a condizione che siano contenute entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativoAi sensi del comma 2ter dell’articolo 34 del DPR n. 380/2001 e denon si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali previste nel titolo abilitativo stesso e non costituisce violazione edilizia; fermo restando il rispetto delle misure minime previste dal Codice Civile e da norme igienicosanitarie. 1bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, Pper le parti che risultassero prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm.3 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno. 2. Soppresso.La tolleranza non è ammessaLe tolleranze di cui ai commi precedenti non sono ammesse nel caso di beni culturali tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, non sono cumulabili ed in ogni caso deve essere rispettata la congruenza tra le medesime. 2bis. Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse tolleranze se indicate nella formulazione del requisito stesso. 244 di 300 CAPO 6.9 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI Art. 6.9.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la DIA e documenti attestanti il titolo 1. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la SCIADIA (ovvero titolo ad intervenire: concerne la legittimazione dell’intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell’effettiva disponibilità dell’area o dell’edificio oggetto dell’intervento) i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi: omissis m) in luogo del titolare possono presentare richiesta di permesso di costruire o DIA: omissis Omissis 3. Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, la richiesta del permesso di costruire o la presentazione della SCIADIA devono essere avanzate o presentate dagli Organi che ne hanno la legale rappresentanza. 4. In caso di comunione di proprietà (comproprietà) la richiesta del permesso di costruire o la presentazione della SCIADIA devono essere avanzate o presentate dai comproprietari congiuntamente, ovvero da un comproprietario munito del consenso di tutti gli altri. Art. 6.9.2 - Cambio di intestazione (ovvero ‘voltura’) 1. Il permesso di costruire e la SCIADIA sono trasferibili ai successori o aventi causa. A tale scopo questi dovranno comunicare per iscritto al SUE la modifica dell’intestazione, allegando autocertificazione attestante l’avvenuto trasferimento del titolo di proprietà o di godimento, o in alternativa, fotocopia del documento con il quale è avvenuto il trasferimento del titolo stesso. Omissis modificare l’art. 6.9.3 come precedentemente integrato alla lettera R.3 e T) della variante adottata di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.9.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato; Specifici Manufatti temporanei e stagionali 1. Le costruzioni realizzate sulla base di regolari titoli edilizi (ai sensi del presente RUE, permessi di costruire o DIA/SCIA ed ai sensi di strumentazioni urbanistiche previgenti, licenze e concessioni edilizie o autorizzazioni edilizie) sono legittimate di norma a tempo indeterminato. Costruzioni legittimate a tempo determinato: 2. I soli casi nei quali una costruzione può essere legittimata a tempo determinato sono i seguenti: a) costruzioni su suolo pubblico, sulla base di una "concessione di occupazione di suolo pubblico" relativa alle “occupazioni” di cui al D.Lgs. 245 di 300 15/11/1993 n. 507 ed al “Regolamento di occupazione del suolo pubblico Allegato G” alla - parte seconda - del presente RUE ; tali occupazioni sono definite: - "permanenti" quando la durata è superiore all'anno ed è espressa in anni; - "temporanee" quando la durata è inferiore all'anno ed è espressa in giorni; (rientrano in questa casistica le concessioni decennali di posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 31/.03/.1998 n.114); b) costruzioni su aree demaniali (fra le quali in particolare gli stabilimenti balneari disciplinati dagli artt. da 36 a 39 del Codice della navigazione di cui al R.D. 30/03/1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni e dagli artt. da 5 a 40 del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 15/02/1952, n. 328 e s. m. e i.);. c) le costruzioni quali i chioschi ed i manufatti di servizio (coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico) di cui al successivo art. 6.9.3bis, installati e/o mantenuti, transitoriamente su aree di proprietà privata. 3. L'eventuale rilascio di permesso di costruire o la presentazione di DIA/SCIA per la realizzazione di costruzioni nei casi di cui al comma precedente è atto distinto dall'atto di concessione amministrativa…….. omissis. Specifici Mmanufatti temporanei e stagionali: 4. Sono definiti specifici manufatti temporanei e stagionali, quelli da installare su suolo pubblico e/o “aree private aperte” (aree di proprietà privata sulle quali è consentito l’accesso e la circolazione al pubblico) ed aree private, le strutture temporanee completamente e facilmente amovibili, a servizio di: - pubblici esercizi (quali le parti esterne di locali pubblici, definite anche “dehors”), preesistenti o da insediare all’interno di edifici all’uopo destinate; (ai fini e per gli effetti del presente comma, per “dehors” si intende l’insieme degli elementi mobili e smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su di uno spazio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione; i “dehors” in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti) - attività commerciali, artigianali, agricole e produttive o di servizio in genere, preesistenti o da insediare all’interno di aree e/o edifici all’uopo destinatie;,. ricadenti in qualsiasi ambito territoriale, area o zona del RUE e/o degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti. da installare su suolo pubblico e/o “aree private aperte” (aree di proprietà privata sulle quali è consentito l’accesso e la circolazione al pubblico) ed aree private. Tali manufatti, comunque altri e diversi da quelli disciplinati nell’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di: elementi di servizio amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizio e d’arredo) alla - parte seconda - del presente RUE, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative 246 di 300 sovraordinate alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e dal Codice della Strada ed è soggetta ad autorizzazione amministrativa, alle procedure di cui al precedente art. 6.6.12; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale. Devono essere realizzate con materiali di facile smontaggio; anche la pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In presenza di più attività deve essere prevista una soluzione unitaria. 5. In relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4, si intendono temporanee le installazioni di uso occasionale o al massimo stagionale (in questo caso con riferimento al periodo estivo o invernale, il quale va indicato all’atto della comunicazionerichiesta di installazione). Le autorizzazioni relative installazioni degli specifici manufatti temporanei e stagionali potranno avere durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture240 giorni. Il presente articolo non riguarda le installazioni temporanee di cantiere. Entro il termine stabilito per la permanenza di tali manufattidi validità dell’autorizzazione, sarà cura ed onere del soggetto autorizzato di rimuovere i manufatti e ripristinare lo stato dei luoghi. L’autorizzazione può essere ulteriormente rilasciataè rinnovabile solo dopo un congruo periodo dallo smontaggio. 5bis. Qualora nei manufatti temporanei e stagionali di cui al comma 4, da installare, sia da estendere l’esercizio di un’attività già insediata o insediabile all’interno di un edificio o su di un’area, all’uopo destinati, per cui necessiti o l’apposita segnalazione certificata di inizio attività commerciale, o qualora per l’installazione e/o l’utilizzo dell’opera sia necessario il rilascio di "concessione di occupazione di suolo pubblico", o di “autorizzazione di cui all’art. 8 della L. R. n. 14/2003”, o di “autorizzazione di pubblica sicurezza” od altro diverso provvedimento obbligatorio, i procedimenti relativi ai predetti adempimenti possono essere contestuali alla procedura di cui al precedente art. 6.6.1. 5bis. Le norme del precedente comma 4, si applicano fatta salva l’applicazione di quelle eventualmente più restrittive di cui alle specifiche Zone, agli edifici nel centro storico ed a quelli tutelati in quanto di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Le medesime norme si applicano esclusivamente nel caso in cui le opere ivi previste non siano disciplinate nell’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di elementi amovibili per funzioni protettive di servizio e d’arredo) di cui alla “parte seconda” del RUE. L’installazione delle opere di cui al richiamato comma 4, quando riguardano immobili tutelati ai sensi degli artt. 10 e/o 134 del D.Lgs. n. 42/2004 richiedono, secondo i casi, l’autorizzazione all’esecuzione di opere o l’autorizzazione paesaggistica, delle competenti Soprintendenze. 6. Alle occupazioni di suolo pubblico, di cui al presente articolo, si applicano tutte le disposizioni del “Regolamento per l’assegnazione in godimento a soggetti terzi dei beni comunali” approvato con delibera di C. C. n. 11 del 26/03/2009, del “Regolamento di occupazione del suolo pubblico – ALLEGATO G” al presente RUE” e del “Regolamento per la disciplina dei canoni concessori finalizzati all’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 17, comma 63, L. n. 127/1997)” di cui alla delibera di C. C. n. 22 del 24/02/1999. 247 di 300 modificare l’art. 6.9.3bis come introdotto con la lettera T) della variante adottata di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.9.3bis - Chioschi e manufatti amovibili e di servizio Definizioni 1. Si definisce “chiosco”, ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, una costruzione indipendente realizzata con strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, può avere il perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere rigide e trasparenti o cieche e di dimensioni ridotte e strettamente necessarie a poter svolgere, unicamente, le attività ivi insediate nei chioschi esistenti ammessi ai sensi del presente articolo e quelle previste dal presente comma. Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei chioschi è previsto il nuovo insediamento, esclusivamente, delle attività relative alle funzioni di cui ai tipi d’uso b1 (esercizi commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari), b2 (pubblici esercizi ed esercizi di pubblico servizio), b5 (Artigianato dei servizi alla persona, limitatamente alle attività artigianali del settore della produzione di prodotti alimentari e/o di gastronomia in genere), come definiti al precedente art. 1.6.1; ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.2.2, i chioschi di cui al presente comma, rientrano nella classificazione di “edificio”, in quanto non ricadenti nella tipologia dei “chioschi non automatizzati”, ed altresì anche ai sensi della definizione di cui alla lettera g5) dell’Allegato alla L.R. n. 15/201331/2002; le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai chioschi installati o da installare sulle aree ricadenti negli ambiti di cui al successivo comma 3. 2. Sono definiti “manufatti di servizio”, ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le costruzioni indipendenti relativei alle coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, realizzate con strutture pressostatiche, tensostrutture, teli di PVC e simili sostenuti da strutture geodetiche, reticolari, ecc., metalliche o lignee anche ancorate al suolo e per la superficie strettamente necessaria al funzionamento dell’impianto; rientrano tra questi manufatti solo quelli installati o da installare sulle aree ricadenti negli ambiti di cui al successivo comma 5. Norme per l’installazione di chioschi 3. L’installazione dei chioschi od il mantenimento di quelli esistenti di cui al precedente comma 1, è ammessa solo in aree ricadenti fra quelle gravitanti sugli assi stradali della strada statale 16, nei tratti denominati Viale Flaminia e Flaminia bis, Viale Giulio Cesare, Viale Circonvallazione, e Via Adriatica, di Viale Veneto, di Viale Berlinguer e di Viale Puglia, ricomprese nei sotto elencati ambiti territoriali, assoggettati dal piano strutturale comunale (PSC), a piano operativo comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, come individuati nella tavola 3 del PSC, quali: • gli ambiti consolidati prevalentemente residenziali, in relazione esclusivamente alle aree destinate dal PSC e/o ancora dal RUE per la realizzazione, in futuro, di infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi; • gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (compresi nel Territorio urbanizzabile), in relazione esclusivamente alle aree destinate dal PSC per la realizzazione, in futuro, di dotazioni ecologiche ed ambientali, 248 di 300 territoriali ed infrastrutture per la mobilità e comunque entro una fascia di profondità di m. 80,00 rispetto alle strade sopra elencate e misurati dai rispettivi confini stradali.; 4. I chioschi richiamati al precedente comma 3, oltre alle ulteriori norme del presente articolo, devono rispettare le specifiche prescrizioni, condizioni, dimensioni ammissibili e peculiarità di seguito definite: a) devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio al suolo, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi, ovvero, che non richiedono escavazioni, né durante la posa in opera, né durante l’eventuale successiva rimozione; le suddette strutture possono essere costituite esclusivamente dai seguenti materiali: ferro, alluminio verniciato, vetro, legno, comunque, consoni alle caratteristiche del contesto e comunque rispondere a requisiti di decoro urbano, come anche i relativi arredi del tipo: indicazioni informative, elementi illuminanti, fioriere, sostegni ecc.; b) possono avere: • superficie utile lorda edificabile (Sule) massima pari a mq. 50,00 qualora relativi alle funzioni di cui al tipo d’uso b1 (esercizi commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari) e quando collocati negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali di cui al precedente comma 3; • superficie utile lorda edificabile (Sule) massima pari a mq. 30,00, quando collocati negli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui al precedente comma 3; • altezza utile netta (HU) pari a quella minima necessaria al fine del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali in funzione dell’attività da insediare; • altezza massima (H) pari alla somma dei valori dell’altezza utile netta (HU) di cui sopra e dello spessore tecnico della struttura di copertura e comunque non superiore a m. 3,50 e m. 4,50 qualora relativi alle funzioni di cui al tipo d’uso b1 (esercizi commerciali di vicinato esclusivamente non alimentari) e quando collocati negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali di cui al precedente comma 3; c) devono prevedere la realizzazione obbligatoria di uno spazio di sosta per almeno 5 posti auto nell’area di pertinenza del chiosco senza pregiudizio di eventuali alberature esistenti; d) non devono arrecare disturbo e/o apportare degrado all’ambiente circostante ed inoltre gli spazi liberi contigui i chioschi stessi devono garantire, in ragione del loro aspetto e delle caratteristiche ad essi ascrivibili, il rispetto del decoro urbano, essi pertanto devono essere usufruiti per tale specifica destinazione ed essere convenientemente sistemati; e) è consentita l’applicazione di tende protettive leggere, ma esclusivamente quelle con le caratteristiche di cui all’art. 2.2 punto 6 dell’ALLEGATO F - alla - parte seconda – del RUE, modificate e/o integrate come segue, ovvero a condizione che le stesse tende: 249 di 300 • abbiano il fronte della struttura sulla quale vanno installate, posto a distanza maggiore o uguale a m. 1, 50 dal confine, sia con la proprietà pubblica che privata; • non arrechino disturbo in alcun modo al transito sia pedonale che carrabile e comunque siano installate nel rispetto del Nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del suo Regolamento di Esecuzione; • siano a sbalzo e retrattili; • siano realizzate con materiale tessile e similare, privo di rigidezza; • non superino la sporgenza massima di m. 3,00; • l'altezza minima dal piano di calpestio, sia pari o superiore a m. 2,20 per le parti prive di rigidezza e a m. 2,40 per quelle rigide; f) è consentita l’istallazione di “mezzi pubblicitari”, esclusivamente quali “insegne di esercizio” e del tipo: “mezzi pubblicitari in aderenza al fabbricato”, di cui all’art. 2 dell’ALLEGATO E (Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari - Regolamento) alla - parte seconda – del RUE. Norme relative all’installazione e/o permanenza, transitorie di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi 5. 6. L’installazione e/o la permanenza, transitorie di manufatti di servizio quali le coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al precedente comma 2, è ammessa, previao comunicazione delle date di inizio lavori e di rimozione dei manufattiidoneo titolo abilitativo, stagionalmente e comunque dal primo15 Ottobre al trenta15 Aprile e transitoriamente, esclusivamente per impianti sportivi ricadenti in aree comprese nei sotto elencati ambiti del territorio, assoggettati dal piano strutturale comunale (PSC), a piano operativo comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, come individuati nella tavola 3 del PSC, quali gli: - ambiti consolidati prevalentemente residenziali e prevalentemente turistici, esistenti, in relazione esclusivamente alle aree destinate dal PSC, dal POC e/o dal RUE, ad essere utilizzate, in futuro, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, attrezzature e spazi collettivi; - ambiti da riqualificare, ma limitatamente alle aree libere e/o inedificate; - ambito del polo funzionale dei parchi tematici e ricreativi, ma solo nelle porzioni territoriali inedificate ricadenti fuori dai perimetri dei vigenti Piani particolareggiati (PP); - ambiti compresi nel territorio urbanizzabile; - ambiti del territorio rurale privo di vincoli ambientali e prioritariamente riferiti a quelle porzioni territoriali ed aree individuate all’art. 4.13, punto 2, lettere c) e d) delle norme di attuazione del PSC ed all’art. 4.6.12 del RUE. Per le medesime coperture richiamate al precedente comma 5 sono ammesse: • una superficie utile lorda edificabile (Sule) massima pari a quella derivante dall’applicazione degli indici perequativi, di cui all’art. 3.6 delle norme di attuazione del PSC, alla superficie fondiaria interessata e comunque una Sule non superiore a quella strettamente necessaria al funzionamento dell’impianto sportivo esistente da coprire; 250 di 300 • altezza utile netta (HU) pari a quella minima necessaria al fine del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali in funzione dell’attività da insediare; • altezza massima (H) pari alla somma dei valori dell’altezza utile netta (HU) di cui sopra e dello spessore tecnico della struttura di copertura e comunque non superiore a m. 17,00. Norme comuni relative ai chioschi, ai manufatti amovibili ed alle coperture amovibili di impianti sportivi 7. 8. I chioschi di cui al comma 1 e le coperture cui al comma 2, installati o da installare sulle aree ricadenti negli ambiti territoriali indicati, rispettivamente, ai precedenti commi 3 e 5, sono classificati “edificio” la cui permanenza e/o installazione, transitorie costituisce, secondo i casi, o intervento edilizio di tipo NC soggetto a permesso di costruire a tempo determinato, anche in sanatoria (vedi art. 6.9.5), o intervento soggetto a comunicazione (vedi art. 6.6.1); tuttavia, in considerazione delle peculiari caratteristiche di cui al comma 1, della funzione di servizio, delle ridotte dimensioni e della transitorietà dell’installazione, ali suddettio tipio d’intervento, per l’installazione dei medesimi chioschi e coperture, non si applicano i seguenti parametri urbanistici di cui al presente RUE: - reperimento degli standard di parcheggio di cui ai precedenti artt. 3.1.5 e 3.1.6, fatto salvo l’obbligo di realizzare gli spazi di sosta richiesti al precedenti comma 4, lettera c); - rispetto della quota minima di superficie permeabile richiesta dal comma 4 del precedente art. 3.2.3; - solo per le coperture degli impianti sportivi, rispetto della distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico (Ds) di cui all’art. 5.2.4, pari a m. 5,00, in quanto in questo caso si applica una Ds compresa entro un valore minimo di m. 3,00; - rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui agli allegati all’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sule procedure di certificazione energetica degli edifici” approvato con D.A.L. regionale n. 156/2008” e s. m. e i. alla famiglia 6 dell’ALLEGATO A, alla - parte seconda - del RUE; - rispetto del “Regolamento del Verde” di cui all’ALLEGATO H, alla - parte seconda - del RUE. I chioschi di cui al comma 1 e le coperture cui al comma 2, i cui titoli abilitativi o comunicazioni, per la permanenza e/o l’installazione, transitorie sulle aree ricadenti negli ambiti territoriali descritti nei precedenti commi, soggetti a “perequazione urbanistica” di cui all’art. 3.6 delle N. di A. del PSC, siano rilasciati o presentate a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti alle seguenti ulteriori prescrizioni: a) potranno rimanere installati sulle rispettive aree, sia fino all'approvazione del POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA, per la loro attuazione, per un periodo non superiore a cinque anni, tuttavia reiterabile, dopo la scadenza, una sola volta per altri cinque anni e comunque, per le coperture cui al precedente comma 2, nel rispetto della cadenza stagionale stabilita al precedente comma 5; 251 di 300 b) dovranno essere rimossi definitivamente nel caso in cui le aree sulle quali sono installati vengano inserite in un POC e sia approvato il necessario PUA, per la loro attuazione e, di conseguenza, l’area di sedime dovrà essere ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata; inoltre dovrà essere assicurato l’impegno alla loro rimozione comprensivo di idoneo titolo di garanzia finanziaria di importo commisurato al corrispondente complessivo valore di mercato dell’attività insediata. Qualora il chiosco, il manufatto amovibile e la copertura, non vengano rimossi entro i termini stabiliti, anche stagionali, essi saranno considerati costruzione abusiva ed in tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, il Comune provvederà d’ufficio, imputando tutti i costi per la rimessa in pristino dei luoghi al soggetto inadempiente. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza dei termini fissati qualora le aree vengano inserite in un POC per l’attuazione di opere pubbliche, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui trattasi, senza diritto a nulla pretendere da parte del soggetto attuatore e/o proprietario; c) la loro superficie utile non costituisce ulteriore superficie utile lordaedificabile (Sule) da riconoscere alle aree in oggetto; ciò in quanto la rispettiva superficie utile dei chioschi e dei manufatti di servizio quali le “coperture”, in oggetto, si considera come una quota anticipatoria della capacità edificatoria complessiva spettante alle aree oggetto di “perequazione urbanistica”, la quale è realizzabile transitoriamente sulle aree stesse in attesa di definitiva collocazione, sino all’inserimento di tali aree nel POC ed all’approvazione del PUA attuativo del medesimo; d) sono soggetti a tutte le ulteriori disposizioni del RUE, non esplicitamente derogate o disapplicate dal presente articolo, al rispetto delle disposizioni relative ai vincoli indicate dal PSC e dal POC e comunque alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, nonché alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004. modificare l’art. 6.9.4 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera R.3) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.9.4 1. Conformità dello stato di fatto allo stato legittimo (autorizzato); abusi minori In tutti i casi di interventi su edifici o impianti preesistenti la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIAD.I.A. è subordinata alla preliminare verifica di legittimità dello stato di fatto, sulla base del riscontro con documenti probanti quali il più recente titolo abilitativo (copia dell’ultimo progetto presentato allegato a permesso di costruire, concessione o autorizzazione, o D.I.A. o SCIA eseguibile o licenza edilizia o domanda di concessione, DIA o SCIA in sanatoria) riguardante l’immobile. Per i fabbricati costruiti fuori dai centri abitati prima del 01/09/1967 in assenza di strumenti urbanistici, in mancanza di qualsiasi documento autorizzativo, tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d’impianto (1939) o altri documenti probatori. 252 di 300 2. Nel caso di conformità dello stato di fatto allo stato legittimo (autorizzato), tale conformità deve essere asseverata nella dichiarazione firmata dal progettista responsabile anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del Codice Penale, che assevera la rispondenza dell'opera ai requisiti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti, relativa ai titoli edilizi di cui ai Capi all’art. 6.4.2 e 6.5comma 3 lettera h), richiamando gli estremi degli atti autorizzativi o degli altri documenti probanti. 3. Nel caso i cui non sussistano precedenti edilizi o documentazione catastale idonea, ovvero dagli stessi si deducano talune incongruenze rispetto allo stato di fatto dell’immobile (riportato nel progetto allegato al permesso di costruire o alla SCIAD.I.A.), prima dell’istruttoria della domanda o della presentazione della SCIAD.I.A., si dovrà procedere ad una verifica dello stato dei luoghi e dell’immobile mediante sopralluogo richiesto all’Ufficio Controlli del competente Settore comunale. Qualora dal sopralluogo emergano abusi edilizi, non rientranti nel caso di cui al successivo comma 4, si procederà a norma della L.R. n. 23/2004. 4. Nei casi che siano rilevate difformità riconducibili ai casi di cui al successivo art. 6.9.5, la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata, ovvero la DIA/SCIA deve essere preceduta dalla richiesta di sanatoria ai sensi del medesimo art. 6.9.5; gli elaborati grafici della richiesta di sanatoria, di cui al comma 2 lettera b) di tale articolo, devono essere distinti e distintamente intestati rispetto a quelli della domanda di concessione o autorizzazione relativa ai nuovi interventi previsti. In pendenza della richiesta di sanatoria non possono essere presentate D.I.A/SCIA. o asseverazioni per nuovi interventi sul medesimo immobile. 4bis. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione gli interventi edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni. Il trascorso termine di 10 anni e l’esistenza dei presupposti per l’applicazione delle presenti disposizioni potranno essere comprovati con atto sostitutivo di notorietà, per le opere di manutenzione straordinaria e con documentazione probatoria per gli altri casi. Tali abusi si ritengono sanati anche su immobili vincolati ai sensi degli art. 10, 11 e 134 del D.Lgs. n. 42/2004, a condizione che sia stato ottenuto, secondo i casi, il benestare o l’accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del medesimo D.Lgs., della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità ai sensi del precedente comma 4, con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge. Alle varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della L. n. 10/1977 recante - Norme per l’edificabilità dei suoli -, si applicano le disposizioni di cui all’art. 17bis della L.R. n. 23/2004. Art. 6.9.5 1. Richiesta in sanatoria Nei casi di richiesta di permesso di costruire o denunciadi presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria ai sensi ed alle condizioni di cui all'Art. 17 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i., la richiesta può essere presentata allo Sportello unico per l’edilizia dall'avente causa, in conformità alle norme del presente RUE. 253 di 300 2. Alla richiesta di permesso di costruire o di presentazione di SCIA debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto di cui agli Artt. 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 e 6.5.2: a) relazione descrittiva dell'intervento con riferimento alla sua conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati): - nel caso di cui al comma 1 dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i., sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta; - nel caso di cui al comma 2 dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i., al momento della presentazione della richiesta ed eventualmente anche al momento della realizzazione dell'opera; b) elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo i quali devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1:100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati; c) atto sostitutivo di notorietà nel quale sia esplicitamente dichiarata la data di avvenuta esecuzione delle opere in parziale difformità, per le quali si richiede la sanatoria. d) dichiarazione del professionista abilitato, di cui al richiamato art. 6.4.2, che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità; in relazione alla normativa tecnica per l'edilizia (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche), la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse; in particolare, per la normativa sulla sicurezza sismica, l’asseverazione contiene, ai sensi della L.R. n. 19/2008: - o la dichiarazione che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse; - o che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione; - o che sono stati realizzati ulteriori lavori (per i quali sarà presentata istanza di autorizzazione o depositato il progetto ai sensi della L.R. n. 19/2008) per adeguare l’opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria. 3. Nel caso in cui la richiesta del permesso di costruire o della denunciapresentazione della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al presente articolo, riguardi immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’art. 142, o in base alla legge,a termini degli artt. 136, 143, comma1, lettera d), e 157, della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'accertamento di conformità trova applicazione per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica 254 di 300 dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del D.lgs n. 42/2004. Sulla richiesta del permesso di costruire o della denunciasulla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'art. 63 della L. R. n. 15/201331/2002, come dettagliato nel precedente art. 6.1.1 del presente RUE. 4. Sulla richiesta di permesso di costruire o presentazione di SCIA di sanatoria il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia si pronuncia entro sessanta giorni; trascorso inutilmente tale termine, la richiesta o la presentazione deve intendersi respinta. Art. 6.9.6 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni 1. Tutte le costruzioni devono essere mantenute, in ogni loro parte, in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, nel territorio sia urbano che extraurbano. 2. Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico e sanitario o dalla Polizia Municipale per accertare le condizioni degli edifici. 3. Quando le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il proprietario deve provvedere agli interventi necessari. 4. Qualora non provveda, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro, e assegnare un termine per l'esecuzione. 5. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale ha facoltà di procedere in danno del proprietario stesso per far eseguire quelle opere di riparazione, di ripulitura e di ritinteggiatura che risultassero necessarie. 6. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva autorizzazione o anche in assenza di titolo abiltativoconcessione edilizia, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello unico per l’edilizia al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, i titoli edilizi necessari alla regolarizzazione dei lavorila Denuncia di Inizio Attività. Omissis Art. 6.9.8 - Utilizzazione abusiva 1. Il proprietario che abita o usa, ovvero consente ad altri di utilizzare - a titolo gratuito o oneroso - un'unità immobiliare priva del certificato di conformità edilizia o di equivalente dichiarazione di abitabilità o usabilità o di altra licenza d'uso, è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi delle leggi vigenti in materia’art. 70 del D.Lgs. 507/99. 2. Qualora all'atto dell'infrazione l'unità immobiliare non possieda i requisiti per ottenere la regolare autorizzazione all'uso, il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia indicherà i lavori da eseguire e porrà un termine per la regolarizzazione; 255 di 300 trascorso infruttuosamente amministrativa. il quale, provvederà ad ulteriore sanzione modificare l’art. 6.9.9 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera R.3) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 6.9.9 - Opere pubbliche di competenza comunale, provinciale e regionale; Opere statali 01. Le opere pubbliche di competenza comunale, provinciale e regionale e le opere statali sono regolamentate dall’art. 10 della L.R. n. 15/2013 e comunque, per quanto di competenza comunale, sono realizzate nel rispetto delle disposizioni du cui ai successivi commi. 1. Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta Comunale e la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l’opera autorizzata ha i medesimi effetti del relativo titolo abilitativo. 2. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando le prescrizioni contenute nel RUE in relazione al tipo di intervento e secondo i dettati e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n.° 163/2006 e s.m.i. e successive modificazioni e al relativo regolamento di attuazione. 3. Ai fini di cui al precedente comma 1 nNella “validazione del progetto”, redatta ai sensi dell’art. 47 di cui all’art, 112 del D. lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 55 del DPR n. 207/2010554/1999, deve essere esplicitamente attestata la conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, al superamento delle barriere architettoniche, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità e/o dei pareri favorevoli alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali, paesistiche, monumentali e archeologiche, di cui alla lettera i) del comma 2 dell’art. 53 del medesimo DPR n. 207/2010. 4. Gli Uffici Comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici. Deve inoltre essere acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, salvo i casi di cui all'art. 6.1.1, comma 4. 5. Le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale e le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto del precedente comma 3, non necessitano di alcun titolo abilitativo per la loro realizzazione. 6. Per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare (vedi artt. 352 e 353 del D. Lgs n. 66 del 15/03/2010 “Codice dell’ordinamento militare”), è fatta dallo Stato d’intesa con la Regione ai sensi del DPR n. 383/94. 7. La dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici-edilizi che deve essere rilasciata per le opere dello Stato, a norma dell’art. 81 del DPR n. 616/1977 ed art. 2, comma 4, del DPR n. 383/1994 e successive modifiche, sostituisce il relativo titolo abilitativo. 256 di 300 8. Le opere pubbliche realizzate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e da Amministrazioni Statali devono essere rese agibili con apposita istruttoria dell’ufficio competente, con la procedura prevista dal presente RUE ed in conformità alle norme e leggi che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche. Art. 6.9.11 - Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) allegata alle domande di permesso di costruire e nel caso delle SCIADIA. 1. La Documentazione Previsionale dei Clima Acustico (DPCA), redatta da tecnico competente in acustica ambientale (Cfr. comma 6, art. 2, L. 447/1995) ed in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 15/2001 e dalla D.G.R. n. 673/2004, deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di tipo NC, RI, AM qualora l’intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d’uso: omissis 5. Nei casi in cui in luogo della domanda di rilascio del permesso di costruire è prevista la DenunciaSegnalazione certificata di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della SCIADIA e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo. 6. Nel caso di interventi edilizi nell’ambito PUA per i quali sia stata predisposta la DPCA prima della loro approvazione, non è più richiesta la DPCA relativa ai singoli interventi edilizi, ma è sufficiente la dichiarazione firmata dal progettista responsabile di cui all’art. 6.4.2 comma 3 lettera h che asseveri, anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del Codice Penale, la rispondenza dell’opera ai requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 e per quanto riguarda gli edifici adibiti a civile abitazione (tipo d’uso a1) ai requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimentocogenti stabiliti dal RUE. Art. 6.9.12 - Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DPIA) 2. Nei casi di cui al primo comma, la DPIA deve essere predisposta anche per interventi edilizi di tipo RE, RRC, MS, qualora l’intervento preveda l’installazione di nuove sorgenti sonore, inoltre deve essere predisposta per i parcheggi e le aree di movimentazione di pertinenza delle predette attività, ai sensi e nei casi di cui alla L. n. 447/1995, art.2, comma 1, lett. c). In tali casi nei quali in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativo comunale è prevista la DenunciaSegnalazione di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell’attività e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo. Omissis modificare l’art. 6.9.14 come precedentemente modificato ed integrato alla lettera R.3) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Riguarda anche le osservazioni del punto 1) Art. 6.9.14 – Terre e rocce da scavo 1. Le terre e rocce da scavo (materiali naturali) prodotti nel corso di attività di costruzione possono essere riutilizzati - ai sensi dell’art. 186 del Titolo I della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s. m. e i., – per reinterri, riempimenti, 257 di 300 rimodellazioni e rilevati purché siano rispettatei tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di terre e rocce da scavo ed in particolare cui ail DM n. 161 del 16/08/2012 recante: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, l’art. 41bis recante: “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo“ del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 ed il D. Lgs. n. 152/2006 stessoi requisiti di cui al comma 1 del medesimo art. 186. 2. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione - ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c bis, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I “Gestione dei rifiuti” della Parte IV del suddetto decreto, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. 3. Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali naturali da scavo di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai sensi degli artt. 185 e 186 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e delle ulteriori vigenti norme in materia di terre e rocce da scavo, all’interno della documentazione progettuale inoltrata, presentata per ottenere il permesso di costruire o con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) denuncia di inizio attività (DIA), deve essere dimostrata, attestata e verificata la sussistenza del rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di terre e rocce da scavodei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s. m. e i.. 4. Soppresso.A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione di cui al comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s. m. e i., da produrre ai sensi del precedente comma 3, dovrà definire: a) quantificazione e identificazione dei volumi di terra e/o roccia da scavo da riutilizzare; b) esatta identificazione del sito o dei siti di reimpiego con relativi quantitativi e possesso dei relativi titoli edilizi; c) dimostrazione dell’integrale utilizzo; d) dimostrazione della possibilità tecnica di utilizzo senza preventivo trattamento o trasformazione; e) dichiarazione che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati o sottoposti ad intereventi di bonifica; f) analisi chimiche e chimico–fisiche delle terre e/o rocce da scavo, che dimostrino le caratteristiche ed i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1, dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s. m. e i.; g) i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, i quali comunque non possono superare un anno. 5. SoppressoNel caso di materiali da scavo (principalmente sabbie) provenienti da operazioni di scavo realizzati nella fascia di territorio comunale posta tra la battigia del mare e la sede della linea ferroviaria, in relazione al loro eventuale riutilizzo, non si applica quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, in quanto tali materiali devono essere obbligatoriamente conferiti all’Amministrazione Comunale presso sito di stoccaggio autorizzato, per il successivo trattamento e riutilizzo per operazioni di ripascimento dell’arenile. Art. 6.9.15 - Controllo su attività aventi significative interazioni con l’ambiente 258 di 300 1. Le attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente sono elencate Ai sensi dnella Delibera della G.R. n. 1446 del 01/10/2007 – Atto d’indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione di inizio attività (DIA) e nel permesso di costruire -, a cui si rinvia.sono considerate attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente: a) soppresso;le attività industriali ed artigianali di tipo produttivo, o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione; b) soppresso;le attività zootecniche: allevamenti, stalle; c) soppresso;le attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semiresidenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi; d) soppresso;artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a cinquanta posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili; e) soppresso;attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi ecc. superiore a 400 m²; scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 m², magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento DPR n. 215 del 24 maggio 1988 in attuazione direttive CEE); f) soppresso.attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri. 2. Soppresso.L'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio, è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni. 3. Soppresso.Il titolo abilitativo è sempre subordinato al parere preventivo integrato di ARPA ed AUSL, richiamato dall’art. 33, comma 5 della L.R. n. 31/2002, per ogni tipo di intervento edilizio relativo alle seguenti attività di servizio: - ospedali; - strutture sanitarie pubbliche o private; - strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo; - scuole e asili nido; 259 di 300 - centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici. Per tutte le altre attività produttive classificate al comma 1 nel caso di interventi su attività ed edifici esistenti l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere preventivo integrato ARPA.-AUSL è limitata ai soli casi di progetti di interventi edilizi che comportano una modifica sostanziale sotto il profilo igienico sanitario e ambientale per i fruitori della struttura o per l’ambiente esterno. A titolo esemplificativo, nella tabella che segue viene riportato un elenco di casi in cui si verifica una interazione fra gli aspetti igienico-sanitari e quelli ambientali, in virtù della quale deve essere richiesto il parere integrato. 260 di 300 Interventi edilizi a) Manutenzione straordinaria b) Risanamento conservativo e restauro c) Manufatti per eliminazione barriere architettoniche d) Recinzioni, muri di cinta, cancellate e) Ristrutturazione Edilizia f) Recupero a fini abitativi dei sottotetti da LR 11/98 g) Mutamenti di destinazione d’uso senza opere h) Modifiche funzionali di impianti per attività sportive senza volumetrie i) Installazione o rev. di impianti tecnologici con volumetrie j) Modifiche e variazioni in corso d’opera k) Parcheggi l) Opere pertinenziali non di nuova costruzione m) Significativi movimenti di terra e apposizione di cartelloni pubblicitari ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVE INTERAZIONI CON L’AMBIENTE a) b) c) e) f) g) d) Attività industriali e Attività Attività di servizio: Attività di artigianato di Attività commerciali e del terziario, Attività che Altri insediamenti quali: artigianali di tipo zootecniche strutture alberghiere, servizio, relativamente limitatamente a: centri e/o attività utilizzano impianti di stoccaggio produttivo o allevamenti strutture di produzione alle sole attività di: commerciali di superficie lorda locali liquami e/o di manifatturiero e stalle e/o manipolazione di autofficine, comprensiva di servizi, depositi, ecc.. interrati o depurazione di acque comprese le attività di alimenti e bevande, autocarrozzerie, superiore a 400 metri quadrati, scali seminterrati reflue, impianti di lavorazione strutture destinate allo autorimesse di uso commerciali, uffici di superficie con spazi stoccaggio, trattamento conservazione e spettacolo, allo sport, pubblico con capienza complessiva superiore a 300 metri destinati al e/o smaltimento rifiuti, trasformazione di al tempo libero, superiore a 50 postiquadrati, magazzini, depositi di lavoro od acquedotti, impianti di prodotti agricoli e/o dì laboratori di analisi auto, autolavaggi, sostanze e preparati pericolosi alla sosta di teleriscaldamento, origine animale nonché (riferimento D.P.R. 24 maggio 1988 n. persone cimiteri lavanderie e attività la macellazione assimilabili; 215 in attuazione direttive CEE); sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l’ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l’ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l’ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità / / / / / / 7 sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l’ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità / / sì se con aumento di / / / / numero di utilizzatori e/o spettatori sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l’ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio di agibilità sì, in caso di modifica sostanziale alle condizioni igieniche e di sicurezza per gli utilizzatori e/o per l’ambiente esterno accertate e/o asseverate in sede di rilascio permesso di costruire sì se chiusi e con capienza superiore ai 50 posti auto NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 261 di 300 NO NO NO 4. La vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato ai sensi dell’art.19 della L.R. n. 19/1982 e s. m. e i.così come modificato dall’art. 41 della LR n. 31/2002 compete all’AUSL. 5. LPer le attività non elencate nella su richiamata Delibera della G.R. n. 1446/2007non sono soggette all’esame preventivo dell’AUSL/ARP.A, in tali casi per nella richiesta del permesso di costruire o nella presentazione della SCIA, fa fede con apposita la dichiarazione di cui al precedente art. 6.4.2, comma 3, lett. h) per quanto attiene deve essere attestato il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari. In relazione alla particolarità dell’intervento richiesto, per la tipologia e/o attività svolta, il Responsabile del procedimento può valutare se richiedere i suddetti pareri qualora lo ritenga necessario. Art. 6.9.16 – Sanzioni 1. Per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente RUE si applicano le vigenti disposizioni nazionali e regionali, in materia, per quelle regionali, nello specifico, la L.R. n. 23/2004 e s. m. e i.; in particolare per ciascuna violazione a quanto stabilito ai commi 2 e 3 del precedente art. 6.7.2 (Vigilanza durante l’esecuzione delle opere), ai commi 2 e 3 del precedente art. 6.7.3 (Tutela della pubblica incolumità e occupazione….) si applica una sanzione amministrativa di Euro 250,00 ed inoltre per ciascuna violazione a quanto stabilito al precedente art. 6.9.6 (Manutenzione e sicurezza delle costruzioni), si applica una sanzione amministrativa di Euro 500,00, entrambe da pagarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione. ______________________________________________________________________ 262 di 300 parte seconda del RUE: TITOLO VII – REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE ALLEGATO A – REQUISITI COGENTI ALLEGATO B – REQUISITI VOLONTARI. Al titolo VII: TITOLO VII – REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE CAPO 7.1 : DEFINIZIONI E CONTENUTI Art. 7.1.1 – Organismo edilizio e relazioni funzionali 1. Per la definizione di organismo edilizio, ovvero unità edilizia si veda al precedente art. 1.2.7 della prima parte – norme – del presente RUE. 2. Gli organismi edilizi sono costituiti da: - spazi di fruizione dell’utenza per attività principale; - spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria; - spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari); - locali e vani tecnici. 3. L’organismo edilizio può avere delle PERTINENZE, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari. 4. Per una definizione ed esemplificazione dei tipi di spazio che compongono l’organismo edilizio si vedano gli artt. 1.2.12, 1.2.13, 1.2.15 e 1.2.16, della prima parte – norme – del presente RUE. All’art. 7.1.2, come precedentemente modificato ed integrato alla lettera D.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: Art. 7.1.2 – Requisiti e famiglie di requisiti 1. Gli organismi edilizi debbono rispondere a REQUISITI tecnici, esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. 2. I requisiti richiesti dalla normativa tecnica vigente delle opere edilizie sono indicati al comma 1 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013. I requisiti volontari che soddisfano la medesima proposizione esigenziale sono raggruppati in FAMIGLIE; le proposizioni esigenziali sono quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, cui si aggiunge l’esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature. 3. I REQUISITI sono COGENTI o VOLONTARI. I requisiti cogenti sono 21, raggruppati in 7famiglie, come meglio specificato nella successiva TABELLA N.1. I requisiti volontari sono 148 raggruppati in 5 famiglie oltre ad un prerequisito. 4. Nel presente RUEegolamento edilizio i contenuti dei requisiti volontari cogenti sono riportati nell’ALLEGATO A, quelli volontari nell’ALLEGATO B. 263 di 300 5. Soppresso:I requisiti cogenti nel presente RUE sono i seguenti: Tabella 1: Soppressa FAMIGLIA 1 RC 1.1 RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE D’ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI RC 2.1 RESISTENZA AL FUOCO; REAZIONE AL FUOCO E ASSENZA DI EMISSIONI NOCIVE IN CASO DI INCENDIO; LIMITAZIONI DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO,; EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA ED ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO RC 3.1 CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE RC 3.2 SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI RC 3.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RC 3.4 SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE RC 3.5 TENUTA ALL’ACQUA RC 3.6 ILLUMINAMENTO NATURALE RC 3.7 OSCURABILITA’ RC 3.8 TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNA RC 3.9 TEMPERATURA SUPERFICIALE RC3.10 VENTILAZIONE RC3.11 PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ FAMIGLIA 2 SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO FAMIGLIA 3 BENESSERE AMBIENTALE FAMIGLIA 4 RC 4.1 SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA MECCANICA AD URTI E SFONDAMENTO SICUREZZA NELL’IMPIEGO RC 4.2 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI FAMIGLIA 5 RC 5.1 ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI RC 5.2 ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI RC 6.1.1 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - 1 RC 6.1.2 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – 2 RC 6.2 RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO RC 6.3 CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE PROTEZIONE DAL RUMORE FAMIGLIA 6 RISPARMIO ENERGETICO RC 6.4.1 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO riduzione degli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare nel periodo estivo RC 6.4.2 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO riduzione del fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva RC 6.5 SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA MEDIANTE IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI (BACS) RC 6.6 UTILIZZO DI ASSIMILATE FONTI 264 di 300 ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) O FAMIGLIA 7 RC 7.1 ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE FRUIBILITA' DI SPAZI E ATTREZZATURE RC 7.2 DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI RC 7.3 DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME Art. 7.1.3 – Contenuti dei requisiti cogenti 1. Soppresso.L’ALLEGATO A è suddiviso in A/1 ed A/2. 2. Soppresso.L’ALLEGATO A/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa: - le esigenze da soddisfare; - i campi di applicazione; - i livelli di prestazione, con le relative unità di misura. 3. Soppresso.L’ALLEGATO A/2 definisce i modi per verificare il requisito IN SEDE PROGETTUALE (per ottenere il titolo abilitativo all’intervento) e A LAVORI ULTIMATI (per ottenere il certificato di conformità edilizia). 4. Soppresso.L’ALLEGATO A/1 indica : - le ESIGENZE DA SODDISFARE articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni requisito soddisfa una specifica esigenza; - I CAMPI D’APPLICAZIONE sono in genere riferiti ai seguenti raggruppamenti di funzioni: A. funzione abitativa; B. funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali; C. funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo; D. funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale; E. funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo. In taluni casi il campo d’applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente comma. - I LIVELLI DI PRESTAZIONE comportano la definizione dell’unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in : - soppresso;livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni, secondo quanto stabilito all’art. 7.1.7 successivo. Quando la normativa tecnica nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni ai sensi del successivo articolo 7.1.7, definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il 265 di 300 requisito si attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre specificato nel testo o nelle note a piè pagina); - soppresso.livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in generale a quanto stabilito al successivo art. 7.1.7, salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito. 5. Soppresso.Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto: - alle diverse caratteristiche funzionali degli spazi di cui all’art. 1.2.13 (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell’unità immobiliare o dell’organismo edilizio); - a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti. Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.). 6. Soppresso.L’ALLEGATO A/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale (sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati nell’ALLEGATO A/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto dei livelli stabiliti dal Regolamento Urbanistico edilizio. 7. Soppresso:In dettaglio, in sede progettuale, per ottenere il titolo abilitativo all’intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica: - verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell’opera edilizia o degli impianti mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nell’ALLEGATO A/2.; - soppress;progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell’avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativo all’intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la presentazione al momento dell’inizio lavori; - soppresso;adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell’ALLEGATO A/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali o ai componenti dell’opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute; - soppresso.descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell’esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l’ALLEGATO A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità alla corrispondente normativa. 8. Soppresso:A lavori ultimati possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito: 266 di 300 - - - soppresso;dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l’autorità competente ai sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata; soppresso;prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le norme UNI1. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell’ALLEGATO A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati nell’ALLEGATO A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la conformità dell’opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti); soppresso;eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore; soppressogiudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato diottenere il certificato di conformità edilizia) circa l’idoneità dell’opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati. 9. Soppresso.Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità edilizia o successivi a campione (vedi art. 6.8.3 e seguenti della parte prima – norme – del presente RUE) seguono in genere le modalità specificate nell’ALLEGATO A/2. 10. Soppresso.I requisiti cogenti (ALLEGATO A) sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all’intervento o il certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo art. 7.1.7. Art. 7.1.4 – Requisiti volontari 1. I requisiti volontari dalnel presente RUEegolamento edilizio sono indicati per offrire la possibilità, agli operatori interessati, di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie attraverso il raggiungimento di livelli di prestazione superiori o di requisiti aggiuntivi a quelli cogentidi legge, mai in contrasto con questi ultimi. 2. I requisiti volontari nel presente RUE sono i seguenti: 1 Va dichiarato il tipo di strumento utilizzato per le prove in opera, con le relative caratteristiche e con la data dell’ultima Taratura 267 di 300 Tabella 2 PREREQUISITO FAMIGLIA 3 PV 1 RV.3.1 ANALISI DEL SITO TEMPERATURA SUPERFICIALE NEL PERIODO INVERNALE BENESSERE AMBIENTALE RV 3.2 RIVERBERAZIONE SONORA FAMIGLIA 6 RV 6.1 CONTROLLO DELL’APPORTO ENERGETICO USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE RV 6.2 USO DELL’APPORTO ENERGETICO DA DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO RV 6.3 RV 6.4 RV 6.5 RV 6.6 RV 6.7 SOLEGGIAMENTO INVERNALE RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA USO DELL’INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA USO DELL’APPORTO ENERGETICO SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA FAMIGLIA 7 RV 7.1 FRUIBILITÀ DI SPAZI E ATTREZZATURE RV 7.2 ACCESSIBILITÀ ALL’INTERO ORGANISMO EDILIZIO ARREDABILITÀ RV 7.3 DOTAZIONE DI IMPIANTI PER AUMENTARE FAMIGLIA 8 RV 8.1 USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE RV 8.2 FAMIGLIA 9 RV 9.1 CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE NOCIVE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE RV 9.2 IL BENESSERE E LA SICUREZZA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE GRIGIE CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE ASETTICITÀ RV 9.3 RICICLABILITÀ DEI MATERIALI DA RV 8.3 COSTRUZIONE Art. 7.1.5 - Progetto Sostenibile e criteri per l’applicazione degli incentivi in rapporto all’applicazione dei requisiti del ”Progetto Sostenibile”. 1 Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, nonché dall’“Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, approvato con Del. A.L. Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008, dalle norme cogenti della Parte I del RUE, il presente articolo definisce “Progetto Sostenibile” il complesso di azioni, requisiti, e regole volto ad assicurare la sostenibilità ambientale degli insediamenti con particolare riferimento alla sostenibilità degli edifici (“bioecologicità del complesso edilizio”) attraverso l’applicazione di buone pratiche costruttive, adatte a soddisfare il maggior numero di “Requisiti Volontari” (Cfr. specifiche schede dell’ALLEGATO B, alla presente Parte II del RUE), agli interventi di nuova edificazione e di recupero; ed altresì disciplina i criteri di applicazione degli incentivi, in forma di riduzione degli Oneri di Urbanizzazione, correlati al grado di soddisfacimento delle suddette prestazioni energetico-ambientali. 268 di 300 Il corpo dei requisiti del “Progetto Sostenibile", individuato all’interno del presente quadro normativo, si configura quale criterio operativo utile a monitorare il “profilo di qualità ambientale” dell’intervento. 2 Il metodo del soddisfacimento delle prestazioni energetico-ambientali è stato individuato in un sistema a punti, ovvero un sistema in cui ad ogni requisito soddisfatto (ad eccezione di quelli previsti obbligatori dalle leggi vigenti in materiaParti I e II del RUE) è attribuito un valore che concorre a determinare un punteggio complessivo, esemplificativo della qualità ecosostenibile minima attesa. 3 Tale metodologia quindi sarà utilizzata quale criterio per concedere incentivazioni, in forma di sconti, ad interventi che rispondono ad un livello di qualità sostenibile stabilito. 4 Il sistema a punti adottato tiene anche conto di premi di sinergia qualora vengano soddisfatti tutti i requisiti afferenti ad una determinata famiglia. Il premio di sinergia rappresenta un segnale culturale chiaro, evidenziando che i migliori risultati si ottengono non dalla somma di singole azioni ma da una strategia globale ed organica. 5 Il premio di sinergia riconosce un valore aggiunto al progetto che tende ad affrontare gli aspetti bioclimatici in maniera unitaria e globale. 6 La scomposizione del processo secondo logiche esigenziali-prestazionali e la successiva ricomposizione integrata e coerente delle diverse parti, garantisce la definizione di uno strumento di guida e verifica del processo edilizio che permette allo stesso tempo una pluralità di soluzioni nell’applicazione dei principi dell’ecosostenibilità all’edilizia. 7 Appare ancora utile ribadire come l’intero sistema di soddisfacimento dei requisiti energetico-ambientali nel nuovo edificato, come nelle iniziative di recupero urbano, sia affidato alla capacità del gruppo di progettazione, che deve riuscire a sommare le competenze tecniche specialistiche alla sensibilità ambientale al fine di proporre un progetto congruente e realmente capace di soddisfare le esigenze di sostenibilità e “bioecologicità” edilizia. 8 Gli incentivi raggiungibili sono: - Riduzione Oneri di Urbanizzazione Primaria nella misura del 10% e Secondaria nella misura del 25%; tali incentivi sono possibili per tutte le destinazioni d’uso e con le categorie di intervento indicate nella successiva Scheda. SCHEDA - Omissis La tabella A che segue contiene il punteggio minimo da raggiungere per poter accedere agli incentivi di cui sopra. TABELLA - A: INDIVIDUAZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI. Strumenti di attuazione degli interventi edilizi Edifici soggettiad Intervento Diretto mediante Permesso di Costruire Categoria di intevento Destinazioni d'uso Nuovo Intervento Nuova Edificazione Demolizione e Ricostruzione Tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle IndustrialiArtigianali 269 di 300 Punteggio minimo per aver diritto agli incentivi 85 Edifici collocati in aree soggette a Piano Particolareggiato (di recupero, etc.) Edifici soggetti ad Intervento Diretto mediante Permesso di Costruire Edifici collocati in aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato o Piano Particolareg-giato (di recupero, etc.) Edifici soggetti ad Intervento Diretto mediante S.C.I.A.D.I.A. 100 75 Nuovo Intervento Nuova Edificazione Demolizione e Ricostruzione Destinazioni d'uso Industriali-Artigianali 90 Ristrutturazione Edilizia estesa alla Demolizione totale e fedele Ricostruzione Tutte le destinazioni d'uso 65 TABELLA B Omissis 9 Prima di poter accedere alla verifica del soddisfacimento dei requisiti sul progetto è pertanto necessario: - individuare lo strumento attuativo, il tipo di intervento e la destinazione d’uso dell’edificio per il quale si vogliono richiedere gli incentivi; - in ultimo, si identifica il punteggio minimo necessario per aver diritto agli incentivi previsti nel precedente comma 8 (Cfr. anche Scheda) . 10 Si ribadisce che le condizioni necessarie per poter accedere agli incentivi relativi agli interventi edilizi con carattere di sostenibilità sono: - l’acquisizione in sede preliminare alla progettazione, dei dati sui “fattori climatici del sito” in cui si interviene, indicati nelle linee guida per la redazione della documentazione di Analisi del Sito di cui all’ALLEGATO B, alla presente Parte II del RUE – P. V. 1 “Prerequisito Analisi del Sito”. I dati vanno riferiti ad un intorno opportunamente individuato dal progettista, più ampio dell’area oggetto dell’intervento, come specificato nelle linee guida; - il soddisfacimento di tutti i requisiti individuati come obbligatori dalle vigenti leggi; - l’applicazione allo specifico ambito di riferimento (complesso insediativo ed edilizio) dei “Requisiti Volontari” (Cfr. specifiche schede dell’ALLEGATO B, alla presente Parte II del RUE), relativi agli interventi di “Edilizia Sostenibile”, così come indicati nella successiva tabella C; - il raggiungimento del punteggio minimo di cui alla precedente tabella A. 270 di 300 TABELLA C Omissis Art. 7.1.6 – Limiti di applicazione dei requisiti 1. Poiché ogni requisito, cogente o volontario, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente articolo 7.1.3, comma 4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), IN SEDE PROGETTUALE il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nella specifica relazione tecnica descrittivadi cui all’articolo 6.4.2 comma 3 lettera d) della parte prima – norme - del presente RUE quali sono i requisiti cogenti e quelli volontari pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi (con riferimento al modello di scomposizione dell’organismo edilizio illustrato nella figura n. 2 dell’art. 1.2.16 della parte prima – norme - del presente RUE) o ai singoli componenti dell’organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto nell’gli aAllegatoi A/1 e B del presente regolamento per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati anell’ALLEGATO A/2 o B; in alternativa il tecnico giustifica l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d’opera. 2. Nel caso in cui esista una modulistica comunale apposita, le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la predetta modulistica. 3. Soppresso.Nel caso di attività caratterizzata da significativi impatti sull’ambiente o sulla salute ai sensi dell’art.33, comma 5, L.R. 31/20022 e s.m.i. (vedi art. 6.9.15 della - parte prima – norme – del presente RUE), vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture sanitarie competenti. 4. Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d’uso urbanistica prevista nell’intervento ai sensi dello strumento urbanistico vigente. Art. 7.1.7 – Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero e in sanatoria 1. I requisiti cogenti previsti dalle vigenti leggi del presente regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi e per gli interventi indicati dalle medesime leggi.: 2 - nuova costruzione (NC), ricostruzione (RI), ampliamento (AM) (artt. 1.5.13, 1.5.14 e 1.5.15 della - parte prima – norme – del presente RUE); - ristrutturazione urbanistica (art. 1.5.4 della - parte prima – norme – del presente RUE); Vedi delibera della G.R. del 21/2/1995, n.447, “Adozione della direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente riportata in Appendice. 271 di 300 - ristrutturazione edilizia (RE) (art. 1.5.8 della - parte prima – norme – del presente RUE), limitatamente ai casi di demolizione totale dell’edificio e sua successiva fedele ricostruzione e di ristrutturazione integrale; - ripristino tipologico (RT) (art. 1.5.11 della - parte prima – norme – del presente RUE); - cambio i destinazione d’uso (CD) (art. 1.5.18 della - parte prima – norme – del presente RUE); - cambio di attività ‘classificata’, senza cambio di destinazione d’uso. La classificazione dell’attività è quella definita ai sensi dell’art.33 della L.R. 31/2002 e s.m.i., negli allegati alla delibera di Giunta regionale n. 1446/2007 - Atto d'indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPAAUSL nella dichiarazione d'inizio attività (DIA) e nel permesso di costruire – come riportati nell’art. 6.9.15 della – parte prima – norme – del presente RUE. 2. Soppresso.Per le richieste di sanatoria ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004, così come per le variazioni d’uso senza opere (CD) (vedi rispettivamente art. 6.9.5 ed art. 1.5.18 della parte prima – norme – del presente RUE), dovrà essere dimostrato il rispetto di tutti i requisiti cogenti relativi alla sicurezza dell’immobile (Famm. 1, 2 e 4), per quelli relativi al benessere abitativo (Fam. 3) deve essere dimostrato il mantenimento dei livelli prestazionali d’origine, che dovranno risultare conformi alla normativa all’epoca vigente. 3. Nei casi di interventi edilizi sull’esistente (MS, RS, RRC ed RE nei casi diversi dalla demolizione totale e ricostruzione quelli indicati al precedente comma 1), la normativa di dettaglio di cui agliall’ALLEGATOI A e B, alla presente - parte seconda - del RUE, può prevedere livelli di prestazione più contenuti, comunque finalizzati al miglioramento dell’esistente; quando riguardino solo una porzione (un sottosistema ambientale o una componente tecnologica) di un’unità edilizia o immobiliare, le norme prestazionali si applicano solo alla parte che è oggetto di intervento, fatte salve le ulteriori esigenze di adeguamento strettamente correlate. 4. Nel caso di edifici sottoposti a vincolo di tutela, la prestazione si intende richiesta nei limiti consentiti dal rispetto del vincolo stesso. 5. Soppresso.Per gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il progettista definisce nella relazione tecnica di cui all’art. 6.4.2 comma 3 lettera d) della parte prima – norme - del presente RUE i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati, come già specificato all’art. 7.1. 6 precedente. 6. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al precedente comma 3, il professionista incaricato, nella specifica relazione tecnica descrittiva allegata al progetto e richiamata al precedente art. 7.1.6, comma 15 (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli volontari dal presente RUEegolamento, vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell’organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene. 7. L’elenco dei requisiti volontari resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato. Art. 7.1.8 – Requisiti definiti da norme di settore 272 di 300 1. Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge. 2. Salvo nei casi in cui il progetto, l’autorizzazione all’inizio lavori, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso il Comune, ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune31 alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge42, il professionista incaricato di attestare la conformità dell’opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà al cComune gli estremi degli atti di deposito o autorizzazione all’inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 2023 della L.R.31/2002 e s.m.i.n. 15/2013) le certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati. 3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi i limiti delle tolleranze esecutive di cui all’articolo 6.8.7653 della parte prima – norme – del presente RUE) comporta da parte del dirigente competente, (oltre all’irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa6. Art. 7.1.9 – Riferimenti normativi riportati nelle schede allegate: correlazione con le presenti norme 1. Nelle successive schede relative alle famiglie di Requisiti VolontariCogenti i riferimenti agli articoli normativi del Regolamento Edilizio Tipo della Regione EmiliaRomagna (R.E.T. approvato con delibera di G.R. n. 593/1995, modificato con delibere di G.R. n. 268/2000 e n. 21/2001 ed abrogato con l’art. 59, comma 2 della L.R. n. 15/2013) sono da considerare riferiti alle presenti norme ed in particolare come segue: - i riferimenti all’art. 78 sono da considerare relativi al comma 4 del precedente art. 7.1.3; - i riferimenti all’art. 81 sono da considerare relativi ail commi 1, 3, 4 e 6 del precedente art. 7.1.7. Ai sensi del D.P.R.20.10.1998, n.447 (sportello unico per le imprese). vedano il D.M.12.1.1998, n.37, art. 3 ed il D.P.R.447/1978, capo IV. 53 Per i livelli di prestazione dei requisiti non espressi con misure lineari, di superficie o di volume è ammessa solo la tolleranza indicata espressamente nella normativa in genere richiamata esplicitamente nel requisito,(es.R.C.6.1, R.C.3.9) ovvero è ammessa la tolleranza indicata dallo strumento di misura ( si vedano ad es. i R.C. 3.6, 3.9, 5.1). 6 Si vedano in particolare le annotazioni procedurali ai R.C.1.1, 2.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1. 31 42 Si ______________________________________________________________________ 273 di 300 ALLEGATO A – REQUISITI COGENTI - Soppresso di conseguenza eliminare tutte le schede relative ai requisiti cogenti, comprese quelle della FAMIGLIA 6 - RISPARMIO ENERGETICO requisiti R.C. 6.1.1, R.C. 6.1.2, R.C. 6.2, R.C. 6.3, R.C. 6.4.1, R.C. 6.4.2, R.C. 6.5, R.C. 6.6 come modificate od introdotte dalla lettera D.5) di cui agli elaborati A)e B) della Variante adottata; ALLEGATO B – REQUISITI VOLONTARI PV 1 ANALISI DEL SITO RV.3.1 TEMPERATURA SUPERFICIALE NEL PERIODO INVERNALE BENESSERE AMBIENTALE RV 3.2 RIVERBERAZIONE SONORA FAMIGLIA 6 RV 6.1 CONTROLLO DELL’APPORTO ENERGETICO Prerequisito complementare alle famigle 6, 8 e 9 FAMIGLIA 3 USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE RV 6.2 RV 6.3 RV 6.4 RV 6.5 RV 6.6 RV 6.7 DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO (complementare al seguente) USO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE (complementare al precdeente) RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA USO DELL’INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA USO DELL’APPORTO ENERGETICO SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA FAMIGLIA 7 RV 7.1 FRUIBILITÀ DI SPAZI E ATTREZZATURE RV 7.2 ACCESSIBILITÀ ALL’INTERO ORGANISMO EDILIZIO ARREDABILITÀ RV 7.3 DOTAZIONE DI IMPIANTI PER AUMENTARE FAMIGLIA 8 RV 8.1 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE RV 8.2 IL BENESSERE E LA SICUREZZA FAMIGLIA 9 RV 9.1 CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE NOCIVE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE RV 9.2 POTABILE RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE GRIGIE CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE ASETTICITÀ RV 9.3 RICICLABILITÀ DEI MATERIALI DA RV 8.3 COSTRUZIONE di conseguenza eliminare le schede dei requisiti volontari relative: - alla FAMIGLIA 6 ENERGETICHE: – USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED 274 di 300 RV 3.2 - CONTROLLO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO (complementare al seguente); - alla FAMIGLIA 8 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE: RV 8.1- RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE; RV 8.2 - RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE; RV 8.3 - RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE GRIGIE. ______________________________________________________________________ 275 di 300 parte seconda del RUE: ALLEGATO C1 – Scheda tecnica descrittiva Al modello di scheda come modificato con la lettera D5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata, apportare le seguenti modifiche ed integrazioni: eliminare lo schema della scheda ed iserire la dicitura: Soppresso. ______________________________________________________________________ parte seconda del RUE: ALLEGATO C2 – Schema di modello per la relazione di cui all’art. 28, Legge 9 gennaio 1991 n. 10 eliminare lo schema di relazione come modificato con la lettera D5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata ed inserie una nota di rinvio alle vigenti disposizioni regionali, come segue: RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 Al fine di adempiere le disposizioni di legge che richiedono la presentazione della relazione tecnica di cui all’art. 28, della L. n. 10/1991, si fa riferimento allo schema riportato nell’Allegato n. 4 alla Delibera dell’A.L. n. 156 del 4/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Soppresso.Lo schema di relazione tecnica nel seguito descritto contiene le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. 1. INFORMAZIONI GENERALI e continuare ad eliminare il testo sino alla fine. omissis ______________________________________________________________________ parte seconda del RUE: ALLEGATO C3 – a), b) e c) Schemi di modello per Comunicazione preventiva per interventi non soggetti a DIA - comma 3, D. Lgs. n. 115/2008 per SOLARE TERMICO, IMPIANTO EOLICO e SOLARE FOTOVOLTAICO eliminare completamente il seguente modello: C3a) SOLARE TERMICO Schema modello per comunicazione preventiva di cui all’art. 11, D.Lgs n. 115/2008; poi al seguente modello: C3b) IMPIANTO EOLICO Schema modello per comunicazione preventiva di cui all’art. 11, D.Lgs n. 115/2008, 276 di 300 apportare le seguenti modifiche: sostuire la sigla DIA con SCIA; ed infine eliminare completamente il seguente modello: C3c) SOLARE FOTOVOLTAICO Schema modello per comunicazione preventiva di cui all’art. 11, D.Lgs n. 115/2008. ______________________________________________________________________ parte seconda del RUE: ALLEGATO D – Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione Al titolo dell’allegato apportare le seguenti modifiche: Prescrizioni per il calcolo deli Contributoi di costruzione Al titolo “CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE” della prima pagina attuale premettere il seguente testo: In materia di contributo di costruzione vigono le disposizioni di cui al TITOLO III – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – della L.R. n. 15/2013. Anche in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 30 della L.R. n. 15/2013, le norme del presente allegato “D” si applicano per le parti non in contrasto le norme di cui al al TITOLO III della medesima L.R. n. 15/2013 CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLEGATO ALLA Delibera di C.R. n° 850 del 04/03/1998 Testo coordinato risultante dalle deliberazioni di Consiglio regionale n. 1706 del 26/7/1978, n. 1871 del 6/12/1978, n. 2079 del 6/4/1979, n. 2792 del 21/4/1980, n. 3098 del 14/3/1990, n. 533 del 25/6/1991, n. 1017 del 7/6/1992, n. 1482 del 6/5/1993 e dalla presente deliberazione. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.1 Opere di urbanizzazione Omissis ______________________________________________________________________ 277 di 300 parte seconda del RUE: ALLEGATO E – Norme per l’installazione degli impianti pubblicitari integrare e modificare il testo come modificato con la lettera R4) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 - Oggetto delle norme - regolamento Definizioni Ambito di applicazione Autorizzazione – DIA/SCIA; documenti; altre procedure Validità dell’autorizzazione – DIA/SCIA Collocazione – ubicazione - distanze Superfici e limiti Caratteristiche Collocazioni in zone speciali Mezzi pubblicitari abbinati a servizi Pubblicità temporanea Mezzi pubblicitari a messaggio variabile Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio Preinsegne Obblighi – vVigilanza – sSanzioni DIA/SCIA e autorizzazioni in deroga Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari Regolamento comunale sulle insegne omissis aArt. 4 - aAutorizzazione. – DIA/SCIA; documenti; altre procedure La collocazione di mezzi pubblicitari o la modifica di quelli esistenti, come definiti al primo comma del precedente art. 2, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 23 del Codice della Strada (C. d. S.) è soggetta ad autorizzazione ai sensi del medesimo comma 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al richiamato comma 4 e comma 5 dell'art. 23 del C. d. S. e di cui al comma 1 dell’art. 53 del R. E. del C. d. S. in materia di titolarità per il rilascio della suddetta autorizzazione da parte degli Enti proprietari delle strade e della sede ferroviaria. Ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’art. 8 della L. R. n. 31/2002, l’apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE, è obbligatoriamente assoggettata a DIA. Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1.5.17 della parte prima – norme – del RUE, è stabilito che l’installazione dei “mezzi pubblicitari” indicati e disciplinati dal presente Regolamento costituisce intervento di tipo AR; al comma 2 del medesimo art. 278 di 300 1.5.17, è disposto che tale interevento di tipo AR, salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, è soggetto alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o Segnalazione certificata (SCIA) di cui all’art. 6.5.1 delle medesime norme del RUE. Chiunque intenda installare, o modificare impianti ed altri Il presente Regolamento dispone che l’installazione di mezzi pubblicitari e o la modifica di quelli esistenti, di qualsiasi tipo, come disciplinati dallo stesso Regolamento, nei casi in cui il Comune di Riccione è l’Ente titolato al rilascio della su richiamata autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 23 del C. d. S., ad eccezione di quanto disposto ai successivi artt. 11 e 14, tale autorizzazione, ai sensi dell’art 19 della L. n. 241/1990 e s. m. e i., dell’art. 23bis del D.P.R. n. 380/2001 e s. m. e i. e dell'art. 5, comma 2, lettera c) della L. n. 106/2011, è conseguita a seguito dell’efficacia, ai sensi di legge, deve presentare della Denuncia Segnalazione Certificata di Inizio Attività DIA/(SCIA), ai sensi dell’art. 6.5.1 della parte prima – norme – del presente RUEpresentata allo Sportello unico per l’edilizia, ai sensi e con le modalità di cui al CAPO 6.5del comma 1 dell’art. 6.5.2 delle medesime norme della parte prima – norme – del RUE, ma corredata della sola documentazione prevista dal presente articolo. Il ripristino dei medesimi impianti autorizzati e smontati nella stagione invernale è soggetta alla sola comunicazione. Rispetto a quanto disposto al CAPO 6.5all’art. 6.5.2, della parte prima – norme – del RUE, Ggli aventi titolo interessati alle installazioni o alle modifiche di cui sopra dovranno inoltrare specifica domanda presso i l presentare la DIA/SCIAcompetente ufficio su apposita modulistica fornita dall'Ente e corredata solo da: a) planimetria quotata in triplice copia contenente: - intestazione con l'ubicazione dell'intervento (via, n° civ., ecc.), la firma dell'avente titolo, la firma ed il timbro del progettista abilitato; - planimetria scala 1:2000 con l’ubicazione dell’impianto individuato su stralcio di mappa catastale ; - la situazione di fatto e di progetto, in scala 1/100, con in particolare, le distanze da: sede stradale, incroci, sottopassi, ponti, gallerie, altri impianti pubblicitari, segnaletica stradale, punti di tangenza delle curve e vertice dei raccordi verticali; - particolari in scala 1/20 o 1/50 a seconda delle dimensioni dell’impianto; b) elenco delle precedenti autorizzazioni di insegne già rilasciate per la stessa attività; c) fotografie a colori in formato 9x15 dello stato di fatto; d) relazione descrittiva dettagliata sui materiali, colori, forme ecc.; e) autodichiarazione firmata dael tecnico progettista responsabile che asseveri, anche ai fini della responsabilità di cui all’art. 481 del Codice Penale, redatta ai sensi dell’art. 4 della L. 4.1.68 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità, e attestante l'adempimento degli obblighi previsti al 3° comma art. 49 del R. E. del C. d. S.egolamento di esecuzione del Codice della Strada. f) autodichiarazione firmata dael tecnico progettista responsabile che asseveri, anche ai fini della responsabilità di cui all’art. 481 del Codice Penale, redatta ai 279 di 300 sensi dell’art. 4 della L. 4.1.68 n. 15, con la quale si attesti la rispondenza degli elaborati grafici allo stato di fatto nonché se il luogo di posa è soggetto a vincoli urbanistici (giardini e ville vincolati, piani paesaggistici, piani particolareggiati, di recupero o di arredo urbano, ecc.), g) contenuto del messaggio pubblicitario; h) bozzetti di tutti i messaggi e, nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili, anche i tempi di esposizione previsti; i) copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteriarelativa al corrispettivo di cui al successivo art. 5; l) soppressa;abrogatole pratiche pervenute fino alla data del 30/06/1997, possono essere aggiornate alle norme del presente regolamento ferma restando il versamento del corrispettivo di cui all’art. 5 del regolamento già effettuato in sede di presentazione della domanda. m) soppressa.abrogatoautodichiarazione redatta ai sensi dell’art. 4 della L. 4.1.68 n. 15, con il quale il richiedente si dichiara a conoscenza dei motivi di eventuale revoca dell'autorizzazione e dell'obbligo di rimozione a semplice richiesta degli uffici competenti. Ai sensi della lettera a) del comma 4 dell’art. 6.1.1, della parte prima – norme – del RUE, nNel caso in cui i mezzi pubblicitari siano da installare su immobili di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e relative pertinenze (aree di pertinenza, recinzioni, ecc.) ed i giardini di pregio e di pertinenza, tutelati ai sensi degli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 o su immobili ricadenti nel centro storico, sono tale installzione à da sottoporre al parere preventivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C. Q.), ai sensi della lettera a) del comma 4 dell’art. 6.1.1, della parte prima – norme – del RUE. I mezzi pubblicitari installati a seguito dell’efficacia della DIA/SCIA, qualora lo necessiti, possono essere smontati nella stagione invernale e successivamente ripristinati e/o variare il messaggio pubblicitario riportato; sia i predetti ripristini e variazione, diversamente da quanto sopra richiesto, sono soggetti alla sola comunicazione, che nel caso di variazione del messaggio pubblicitario, alla medesima comunicazione deve essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. Non sono soggette alla presentazione di DIA/SCIA aod al rilascio di autorizzazione, le targhe professionali o equiparabili (qualificazioni alberghiere - logo di interesse pubblico) poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria e comunque con superficie non superiore a mq. 0.20, cumulabili sino a massimo mq. 1,50, nonché le decorazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, motivi ornamentali. L’installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla legge n. 175 del 05/02/1992, recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, è soggetta alle ulteriori disposizioni di cui alla stessa legge. aArt. 5 - istruttoria e rilascio vValidità dell'autorizzazione – DIA/SCIA Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi artt. 11 e 14, come stabilito ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del R. E. del C. d. S. per l’autorizzazione, anche la denuncia di inizio di attività (DIA) o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha una validità di tre anni dalla data di inizio lavori precisata nella denuncia o segnalazione 280 di 300 stessa, entro i quali le opere devono essere completate; come per l’autorizzazione, la medesima DIA/SCIA è rinnovabile a seguito di richiesta scritta, in bollo, indicante gli estremi della stessa. Il titolare della DIA o SCIA ha l'obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori. Per i nuovi impiantimezzi pubblicitari utilizzanti energia elettrica, ad installazione avvenuta, dovrà essere depositata presso l'ufficio preposto, idonea certificazione ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.° 37pena la revoca dell'autorizzazione (Certificato di regolare esecuzione del tecnico installatore), pena la revoca della DIA/SCIA. L'autorizzazione ha validità per tre anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 53 6° comma - del Reg. Es. C. d. S., ed è rinnovabile a semplice richiesta scritta in bollo indicando gli estremi dell’autorizzazione. L’eventuale rilascio di nuova targhetta è subordinato al pagamento della somma stabilita dall’amministrazione. aArt. 6 - cCollocazione - uUbicazione - dDistanze La collocazione deigli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa esclusivamenteprevalentemente su suolo privato ed altresì su suolo pubblico qualora lo stesso, ai sensi di legge, sia stato affidato in Concessione, nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del R.egolamento di E.secuzione del C.odice d.ella S.trada nonché del presente Regolamento. I Gli impianti mezzi pubblicitari potranno essere richiesti anche su terreni di proprietà privata che non siano di pertinenza dell’attività, nel rispetto del presente regolamento facendo riferimento al fronte di attività ivi esistente resosi disponibile a ospitare l'impianto. La collocazione di “striscioni pubblicitari” collocati nei viali da lato a lato dei viali, devepuò essere esplicitamente autorizzata ai sensi del successivo art. 11, dalla G.C. in presenza di comprovate ragioni di interesse collettivo valutate dalla Giunta Comunale.; Su suolo pubblico, oltre a quanto già ammesso nel caso in cui lo stesso sia stato affidato in Concessione, potrannoà essere collocati i autorizzata la posa di impianti ed altri mezzi pubblicitari di interesse pubblico di cui al precedente art. 2 e quellise espressamente previsti da apposite disposizioni nazionali e comunali. La posa dei predetti impianti mezzi pubblicitari di interesse pubblico è consentita anche in deroga ai successivi artt. 7 e 9, ma nel rispetto del successivo punto b) del presente articolo, salvo comprovata impossibilità. E' proibita la collocazione di qualsiasi tipo di impianto mezzo pubblicitario sugli immobili e nelle aree vincolati ai sensi degli artt. 10 e 134 del D. lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., se non previo espletamento delle procedure, secondo i casi, di cui all’art. 49 e di cui all’art. 153 del medesimo D. lgs., in quest’ultimo caso, applicando, qualora ammesso, anche il procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 139/2010le Leggi 1089/39 e 1497/39. omissis aArt. 7 - sSuperfici e limiti All'interno dei centri abitati gli impianti ed altri i mezzi pubblicitari, in ragione della loro distanza del fronte dell’attività dal limite della sede stradale, potranno essere 281 di 300 collocatiautorizzati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie complessiva per l'attività: Omissis Quanto segue, per semplificare la lettura combinata delle modifiche agli allegati del RUE, comprende anche il coordinamento con l’osservazione n. 53 del 09/12/2013 del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia del Settore Infrastrutture, Servizi Tecnici e Progetti Speciali di questo Comune. aArt. 8 - cCaratteristiche Gli impianti e gli altriI mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del R.egolamento di E.secuzione del C.odice d.ella S.strada e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada ne costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone. Pertanto sono vietati gli impianti ed altri i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento. Sono consentite anche sagome aventi forma di disco, triangolo e ottagono purché per dimensioni e posizionamento non generino confusione con la segnaletica stradale e previo parere favorevole del Comando di P.M.. All'interno del centro abitato e limitatamente alle strade di tipo E ed F è ammesso, previo parere favorevole del Comando di P.M., anche l'uso dei colori rosso e verde purché non costituiscano sfondo alla segnaletica stradale e non generino confusione, per la loro composizione ed abbinamento, con quella luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Sono ammessi gli impianti i mezzi pubblicitari formati da lettere scatolari la cui dimensione e distanza agli effetti dei precedenti art. 6 e 7 sarà conteggiata come ingombro massimo di tutto il messaggio. Per gli impianti ed iI mezzi pubblicitari,luminosi posti all'interno deli centroi abitatoi e paralleli al senso di marcia, è ammessa l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori previo parere favorevole del Comando di P.M. devono rispettare le disposizioni di cui al “Regolamento comunale per la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici nell’illuminazione pubblica e privata” di cui all’ALLEGATO L alla parte seconda del RUE ed in particolare, se ed in quanto dovute, le prescrizioni contenute nella Deliberazione della G. R. n. 1688 del 18/11/2013 - Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” - ed in particolare quelle di cui al punto n. 5 dell’art. 6 della richiamata Direttiva. Nel caso in cui si evidenzino dai documenti presentati particolari condizioni di disturbo visivo agli utenti della strada o di confusione con la segnaletica stradale, èe in facoltà dell'ufficio preposto all'esame della pratica richiedere il preventivo parere del Comando di P.M. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamentio. Gli “impianti di “ pPubblicità o propaganda “ posizionati su terreno inedificato e nei paramenti esterni dei ponteggi di un cantiere di lavori edilizi, non possono essere luminosi, née per luce propria, née per luce indiretta. 282 di 300 Ai mezzi pubblicitari riguardanti: - le “farmacie” si applicano le caratteristiche ad esse riservate dalle disposizioni di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 153 del 03/10/2009; - le cosiddette “parafarmacie” si applicano le caratteristiche consentite al punto 9 della circolare del Ministero della Salute n. 3 del 03/10/2006, recante “Vendita di alcune tipologie di medicinali ad di fuori della farmacia: «applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»” (G.U. Serie Generale, n. 232 del 05/10/2006), come ribadite nella circolare della Regione Emilia-Romagna, emanata congiuntamente dal Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale e dal Servizio Politica del Farmaco in data 24/01/2007, prot. n. 22530. Omissis Quanto segue, per semplificare la lettura combinata delle modifiche agli allegati del RUE, comprende anche il coordinamento con l’osservazione n. 53 del 09/12/2013 del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia del Settore Infrastrutture, Servizi Tecnici e Progetti Speciali di questo Comune. aArt. 15 - oObblighi - vVigilanza - sSanzioni Il titolare dell'a DIA/SCIA e/o dell’autorizzazione qualora rilasciata da parte degli altri Enti proprietari delle strade e della sede ferroviaria, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del R. E. del C. d. S., è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'a DIA/SCIA e/o dell’autorizzazione prima del 60° giorno antecedente la scadenza. L’impianto pubblicitario senza DIA/SCIA efficace e/o senza autorizzazione, in corso di validità è considerato abusivo a tutti gli effetti. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente regolamento è demandata al personale della P.M. ed a quello degli Uffici Tecnici Comunali (Ed. Privata, e LL.PP. - Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia stata realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'agente accertatore predispone il verbale e dispone l'esecuzione degli interventi necessari da eseguirsi a cura dell'ente proprietario che si rivarrà per le spese sul soggetto privato. I competenti uffici comunali procederanno d'ufficio alla rimozione degli impianti dei mezzi pubblicitari abusivi, collocati su suolo privato, qualora non vi provvedano direttamente gli obbligati per l'illecito entro il termine di giorni 15 dalla notifica del provvedimento che la prevede (verbale di accertamento della violazione che contenga l'ordine di rimozione o ordinanza sindacale).; Il termine di gg. 15 viene interrotto dall’eventuale richiesta di DIA/SCIA e/o di autorizzazione, in sanatoria di cui al successivo comma 14, e decorre nuovamente per intero dalla data di notifica dell’eventuale diniego della stessa. Le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la rimozione d'ufficio, compresa la demolizione di eventuali opere murarie, sono addebitate ai responsabili della violazione.; 283 di 300 I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio saranno, a cura della Polizia Municipale, sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia e di quanto eventualmente dovuto dall'interessato per imposta, soprattassa ed interessi.; I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio e/o sequestrati saranno depositati presso il Magazzino Comunale o altro luogo appositamente destinato.; lLe spese di cui sopra sono determinate in ragione di quelle effettivamente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l’adempimento delle operazioni su individuate e comunque per la rimozione, il ripristino dei luoghi, il trasporto e il deposito. ; Entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla notifica dell'atto di sequestro, l'interessato potrà richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento (o fideiussione) di una somma pari all'importo dovuto per rimozione e custodia maggiorato del 50%, a titolo di cauzione. In caso di mancato ritiro del materiale sequestrato nel suddetto termine, si procederà alla riscossione coattiva del debito insoddisfatto. Chiunque viola le disposizioni: - del presente rRegolamento inoltre è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dall’art. 23 comma 11 del Nuovo Codice dellae strada; - del “Regolamento comunale per la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici nell’illuminazione pubblica e privata” di cui all’ALLEGATO L alla parte seconda del RUE ed in particolare, se ed in quanto dovute, quelle contenute nella Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento” di cui alla Deliberazione della G. R. n. 1688 del 18/11/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 19/2003. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'a DIA/SCIA e/o nell’autorizzazione, inoltre è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dall’art. 23 comma 12 del Nuovo Codice dellae strada. Per gli impianti mezzi pubblicitari non autorizzati, ma conformi alle normative vigenti, l’interessato potrà, secondo i casi, richiedere l’autorizzazione e/o presentare la DIA/SCIA, in sanatoria. In tal caso sarà applicata la sanzione prevista dal comma 11° dell’art. 23 del N.Codice della .Sstrada. (attualmente di £. 587'500). Le predette richieste di DIA/SCIA e/o autorizzazione, in sanatoria dovranno essere presentate nei modi previsti dall’art. 4 del presente Regolamento, allegando, alle stesse prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, la ricevuta del versamento che attesti il pagamento della sanzione e nel caso dell’autorizzazione, prima del rilascio del provvedimento stesso. aArt. 16 - aAutorizzazioni e DIA/SCIA in deroga L’amministrazione comunale con delibera del Consiglio Comunale si riserva di valutare nell’esclusivo interesse dell’Ente, la possibilità di derogare alle norme del presente regolamento. La deliberazione che approva l’autorizzazione e/o la DIA/SCIA, in deroga deve evidenziare, in modo ineludibile, l’interesse dell’Ente. ______________________________________________________________________ 284 di 300 parte seconda del RUE: ALLEGATO F – Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi integrare e modificare il testo come modificato con la lettera R.5) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata (le predette integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde) come segue: CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI, aArt. 1.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi 1. L’installazione delle strutture e degli elementi relativi al presente regolamento, unitamente a quelli elencati all’art. 1.5.17 della - parte prima – norme – del presente RUE, sono considerati, secondo i casi, interventi di AR od interventi di NC di cui all’art. 1. 5.13 delle stesse – norme -. Fatta eccezione per quanto disposto al successivo comma 3 e per l’installazione degli erogatori di cui al successivo art. 5.2, gli interventi di tipo AR, sono soggettei a Denuncia o Segnalazione certificata di inizio attività (DIA/SCIA) da presentarsi nei modi come definiticon le modalità di cui al capo 6.5 della medesima - parte prima del RUE, integrati, secondo i casi, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.e ad eccezione delle strutture indicate ai successivi commi 2 e 3 e degli erogatori di cui al successivo art. 5.2 Gli interventi di NC sono soggetti a permesso di costruire, da presentarsi nei modi come definiticon le modalità di cui al capo 6.4 della richiamata parte prima – norme - del RUE. 2. soppressoL’installazione delle strutture di cui al comma 1 del successivo art. 2.1, qualora per le stesse siano rispettate le condizioni di cui al comma 6 del successivo art. 2.2, non riguardino immobili ed aree di cui ai successivi commi 4 e 6 e che siano, obbligatoriamente, comprese fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19/2009, (come individuati nell’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 121 del 1/02/2010) e delle strutture di cui al successivo art. 2.8 (grigliati), qualora le stesse siano posizionate in aderenza alle pareti dell'edificio, non è sottoposta alla normativa del presente regolamento con particolare riferimento alle procedure di cui al precedente comma 1, in quanto costituisce attività edilizia libera di cui all’art. 6.6.1 comma 6, lettera b) della - parte prima – norme – del presente RUE. 3. L’installazione su suolo privato o pubblico dato in concessione delle strutture di cui al successivo art. 2.1 ,e qualora tale installazione non ricada fra gli interventi di NC di cui alla lettera g5) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013,31/2002 non è sottoposta alle procedure di cui al precedente comma 1, in quanto tali strutture rientrano tra le opere di cui al comma 6 del medesimo art. 2.1 e la loro installazione costituisce attività edilizia libera, previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato. all’amministrazione comunale, di cui all’art. 6.6.1 comma 2, lettera e) della - parte prima – norme – del presente RUE. 4. L’installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora riguardino immobili di interesse storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale e/o le relative aree di pertinenza e le aree dei 285 di 300 giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, agli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 della - parte prima – norme - del presente RUE, quando ammessi dal presente regolamento, dovranno comunque rispettare le ulteriori norme di tutela, di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18 della medesima - parte prima - norme – del RUE. 5. L’installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora riguardino immobili ricadenti all’interno del territorio comunale classificato come “Centro Storico” nelle tavole nn. 2 e 3 del presente RUE, quando ammessi dal presente regolamento, dovranno comunque rispettare le ulteriori norme di cui all’art. 4.1.4 della - parte prima – norme - del RUE. 6. L’installazione delle strutture e degli elementi richiamati ai commi precedenti, qualora riguardino immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda e/o come beni paesaggistici della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, oltre alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono soggette anche alle rispettive procedure autorizzative previste dal medesimo D.Lgs. n. 42/2004. 7. omissis aArt 1.4 - Validità del titolo abilitativo 1. La permanenza in sito delle opere di cui al presente regolamento, realizzate mediante titolo abilitativo o attività edilizia libera, previa comunicazione dell’inizio dei lavori, rispettivamente di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 1.3, è ammessa fino a quando non si verifichino le seguenti condizioni ostative: - cambio d’uso con o senza opere; - rinnovo dei locali con modifiche strutturali; - mancato pagamento dei tributi e oneri previsti; - difformità nell'esecuzione delle opere dichiarate nel permesso di costruire o nella DSCIA o nella comunicazione di inizio lavori relativa all’attività edilizia libera di cui al comma 3 del precedente art. 1.3; - mancato mantenimento delle caratteristiche di amovibilità degli elementi delle strutture; - motivi di ordine pubblico in rapporto a sopravvenute esigenze dell’Amministrazione comunale. CAPO 2 - TENDE O COPERTURE PROTETTIVE LEGGERE ED ULTERIORI ELEMENTI DI ARREDO aArt. 2.1 - Definizione 1. Sono considerate tende o coperture protettive leggere, le strutture amovibili e/o asportabili realizzate con materiale tessile o similare, o con elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici; tali strutture devono sopportare gli effetti dei predetti agenti atmosferici ed in particolare essere resistenti all’azione del vento anche al fine di non costituire pericolo all’incolumità pubblica. Le suddette tende o coperture protettive leggere quando sostenute da montanti verticali costituiscono gli spazi definiti “tettoie” di cui al punto 25 dell’art. 1.2.17 della - parte prima - norme - del RUE. 2. Sono considerati grigliati quelle strutture verticali posizionate in aderenza o no alle pareti dell'edificio, realizzate per il sostegno di piante rampicanti. 286 di 300 3. Sono considerati pergolati e gazebo, quegli elementi di arredo funzionali all’uso dell’area scoperta cortilizia e/o di balconi e terrazzi, come meglio definiti al successivo art. 2.7, che pur con caratteristiche costruttive diverse rispetto alle strutture di cui al comma 1 (tende o coperture protettive leggere) rientrano a tutti gli effetti fra le stesse, ma sono installabili mediante attività edilizia libera, previa comunicazione di inizio lavori, di cui al comma 3 del precedente art. 1.3. 4. Sono considerate coperture protettive per autoveicoli quei manufatti completamente retrattili o a soffietto da utilizzare esclusivamente per il riparo di autoveicoli dagli agenti atmosferici. 5. Sono definiti arredi da giardino quegli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto privato. 6. Le strutture, gli elementi e i manufatti definiti nei commi precedenti, qualora non ricadano fra quelli aventi le caratteristiche di cui alla lettera g5) dell’Allegato alla L.R. n. 15/201331/2002 (interventi considerati di NC) e siano da collocare installare su suolo privato o pubblico dato in concessione, costituiscono gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) della L.R. n. 15/20136, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 380/2001 e s. m. e i., i quali sono installabili su aree pertinenziali di edifici destinati a qualunque funzione e/o tipo d’uso, come sostituito dall’art. 5 del D.L. n. 40/2010 convertito con la legge n. 73 del 22/05/2010. aArt. 2.2 - Norme generali Omissis 2. I montanti verticali pali di sostegno, quando autorizzabili, dovranno: - avere una sezione di dimensioni contenute e comunque al massimo pari a quelle strettamente necessarie a sostenere il peso proprio delle strutture portate e permanentemente portato dalle stesse e ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al comma 1 del predente art. 2.1; - distare minimo mt. 1,50 dalle strade (Ds) e non dovranno comunque creare impedimento ai percorsi o accessi pedonali e carrabili (pubblici o di uso pubblico e privati); - ed altresì distare dai confini di proprietà (Dc) minimo mt. 1,50 od inferiore, nel caso di accordo tra i confinanti. Omissis 4. L'altezza utile (HU) minima dal piano di calpestio, dovrà essere pari o superiore a mt. 2,20 per le parti prive di rigidezza e a mt. 2,40 per quelle rigide; l’altezza utile (HU) massima dal piano di calpestio dovrà comunque essere pari o inferiore a mt. 3,00 (per la definizione del parametro HU e per la determinazione del suo valore vedi l’art. 1.3.24 della - parte prima - norme - del RUE). Omissis 6. Le strutture di cui al comma 1 del precedente art. 2.1, ricadenti o no su suolo soggetto ad opere o Piani di arredo urbano (P.A.U.) e/o P.R.U., sono sottoposte alle disposizioni del comma 2 del precedente art. 1.3, a condizione che: - la proiezione al suolo del loro ingombro massimo (profilo) ricada completamente su area privata; 287 di 300 - siano installate sulle facciate a protezione delle aperture dei locali dell’edificio al quale asserviscono; - siano a sbalzo e retrattili; - siano realizzate con materiale tessile o similare, privo di rigidezza; - non superino la sporgenza massima di m. 1,50; - siano rispettati i requisiti di cui al precedente comma 1; - non riguardino immobili ed aree di cui ai commi 4 e 6 del precedente art. 1.3; - tali strutture, obbligatoriamente, siano comprese fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19/2009 (come individuati nell’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 687 del 23/05/2011), ai sensi del comma 6 del precedente art. 2.1, rientrano tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e di conseguenza le medesime strutture non sono sottoposte alle disposizioni del comma 1 del precedente art. 1.3 e la loro installazione, ai sensi del comma 23 del medesimo art. 1.3, costituisce attività edilizia libera, previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, di cui all’art. 6.6.1 comma 2, lettera e) della - parte prima – norme – del RUE. aArt. 2.3 - Installazione di tende e/ o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo su edifici di tipo residenziale (usi a1 e a2) 1. Potranno essere installati tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali e anche qualora non siano a protezione delle aperture dei locali oltre a pergolati e gazebo, in edifici residenziali (usi a1 e a2) e/o loro spazi scoperti, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: Zona a monte della ferrovia - Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, nel complesso, più del 10% della superficie dell’area libera non occupata dalla SA.N.F.T (vedi art. 1.3.14 della parte prima – norme – del presente RUE); - Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a mt. 5,00 e non sbordino dagli stessi; - Che, la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari; Zona a mare della ferrovia - Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, nel complesso, più del 10% della superficie dell’area libera non occupata dalla SA.N.F.T (vedi art. 1.3.14 della parte prima – norme – del presente RUE); - Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a mt. 4,00 e non sbordino dagli stessi; - Che, la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari. aArt. 2.4 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Esercizi commerciali (uso b1) 288 di 300 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere solo a protezione delle aperture dei locali dell’edificio ad uso esercizio commerciale (uso b1), con estensione massima di mt. 5,00 e alle seguenti condizioni: Zona a monte della ferrovia - Le coperture saranno ammesse con montanti verticali solo sulle aree pertinenziali scoperte adiacenti le aree pubbliche o private di uso pubblico, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. Zona a mare della ferrovia - Sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. aArt. 2.5 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di Pubblici esercizi (uso b2) 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali esclusivamente a protezione delle aperture dei locali dell’edificio ad uso pubblico esercizio o delle pertinenziali aree scoperte ad uso dei clienti, con estensione massima di mt. 5,00. aArt. 2.6 - Installazione di tende e/o coperture protettive leggere su edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi e1.a e e1.b) 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con montanti verticali a protezione delle aperture dei locali dell’edificio di struttura per attività ricettiva alberghiera (usi e1.a, e e1.b) o delle pertinenziali aree scoperte ad uso degli ospiti, ai piani terra e sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (Su.So.) ai piani superiori, con estensione massima di mt. 4,00. 2. E' ammessa la realizzazione di tende o coperture protettive leggere per la realizzazione di massimo due corridoi, a protezione dei percorsi di accesso all'albergo per gli ospiti, con larghezza massima di mt. 2,00 ciascuno. aArt. 2.7 - Norme specifiche per l’installazione di pergolati e gazebo 1. Ai sensi del punto 59 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010, Ssono considerati pergolati quelle strutture autoportanti, composte di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atte a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzate in spazi aperti a fini di ombreggiamento (costitruite esclusivamente da sostegni e traverse in legno, metallo o ghisa, realizzate con sostegni privi di fondazioni (semplicemente infissi o ancorati al terreno) facilmente smontabili e amovibili, intelaiature e graticci a forma di copertura realizzate anche per il sostegno di piante rampicanti o teli, idonee ae per creare ornamento, riparo, ombra; come tali le intelaiature e i graticci sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme comunque di modeste dimensioni. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. 2. E’ considerato gazebo un chiosco da giardino, con pianta a forma di poligono regolare (circoscrivibile ad un cerchio), aperto su tutti i lati, con funzione panoramica. La struttura deve essere isolata e priva di fondazioni ed 289 di 300 eventualmente ancorata al terreno, in legno, metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, può essere invece coperta con tela o stuoie in canna o bambù o legno o similari e deve essere posta ad almeno m 3,00 da qualsiasi altro fabbricato esistente. Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente propria area di pertinenza o per ciascun edificio condominiale. 3. I pergolati e il gazebo sono installabili nel rispetto delle norme: dei precedenti commi, di quelle di cui al Capo 1 e delle ulteriori di cui al presente Capo 2 ed in particolare delle norme relative alle distanze ed alle altezze di cui al precedente art. 2.2 ed ai casi di possibile installazione e alla superficie di cui al precedente art. 2.3 ed altresì devono presentare le caratteristiche degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19/2009, (come individuati nell’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 121 del 1/02/2010). I pergolati e il gazebo non costituiscono Superficie utile lorda (Sul)e (vedi art. 1.3.23 - parte prima – norme – del presente RUE). 4. I pergolati e il gazebo in quanto elementi di arredo e funzionali all’uso dell’area verde o cortilizia, non concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile prevista dalla - parte prima – norme – del presente RUE (vedi art. 3.2.3, comma 4), purché la pavimentazione sia solo in lastre amovibili. aArt. 2.8 - Norme specifiche per l’installazione di grigliati 1. I grigliati qualora non siano posizionati in aderenza alle pareti dell'edificio sono installabili, con le procedure di cui al comma 32 del precedente art. 1.3, nel rispetto delle seguenti condizioni: - omissis - non devono avere altezze superiori a mt. 2,00 (per tale parametro e per la determinazione del suo valore si assume l’altezza H di cui all’art. 1.3.27 della - parte prima - norme - del RUE). 1.bis L’installazione dei suddetti grigliati, qualora siano posizionati in aderenza alle pareti dell'edificio, costituisce attività edilizia libera di cui all’art. 6.6.1 comma 6, lettera b) della - parte prima – norme – del RUE. aArt 2.9 - Norme specifiche per l’installazione di coperture protettive per autoveicoli 1. Sono ammessi manufatti per coperture protettive per autoveicoli, a copertura dei “posti auto” autorizzati come parcheggi di tipo "P3", ai sensi dell’art. 3.1.5 della parte prima – norme – del presente RUE, di civili abitazioni (uso a1). Detti manufatti devono rispettare le seguenti condizioni: - devono essere completamente retrattili o a soffietto; - devono essere realizzati con materiali privi di rigidezza; - non devono avere distanza inferiore a mt. 1,50 dai confini di proprietà (Dc); - non sono ammessi sulle aree cortilizie prospicienti le pubbliche vie o gli spazi pubblici; - non devono alterare la qualità architettonica – ambientale del contesto oggetto di intervento. 290 di 300 Le coperture protettive per autoveicoli sono installate nel rispetto delle norme di cui al Capo 1 e delle ulteriori di cui al presente Capo 2 ed in particolare delle norme relative alle distanze ed alle altezze di cui al precedente art. 2.2 e non concorrono alla determinazione della superficie di cui al precedente art. 2.3. 2. Non è consentita l’installazione di coperture protettive per autoveicoli nelle aree di pertinenza di immobili di immobili di interesse storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale e nelle aree dei giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, agli artt. 2.14, 2.15 e 2.18 della - parte prima – norme del presente RUE e nelle zone di vincolo ambientale relative a beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004. aArt. 2.10 - Norme specifiche per l’installazione di arredi da giardino 1. Sono compresi fra gli arredi da giardino i seguenti elementi accessori: Omissis f) ripostigli per il ricovero degli attrezzi da giardino in legno, smontabili e senza opere di fondazione, con superficie non superiore a 4,00 m2, di altezza massima (per tale parametro si assume l’altezza H di cui all’art. 1.3.27 della parte prima - norme - del RUE), calcolata dalla quota al suolo (QS) all’estradosso di copertura, inferiore a ml 3,00, arretrati dal confine stradale almeno quanto l’edificio esistente ed avere distanza dai confini di proprietà (Dc) = minimo m. 1,50; è ammessa l’installazione di un solo ripostiglio per unità edilizia. 2. Gli arredi di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c) d) ed e) non concorrono alla determinazione della superfici di cui al precedente art. 2.3, e non costituiscono Superficie utile lorda (Sul)e (vedi art. 1.3.23 - parte prima – norme – del presente RUE). 3. I ripostigli per il ricovero degli attrezzi da giardino cui al precedente comma 1, lettera f), concorrono alla determinazione della superfici di cui al precedente art. 2.3, alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile e non costituiscono Superficie utile lorda (Sul)e (vedi rispettivamente art. 3.2.3, comma 4 ed art. 1.3.23, comma 3 - parte prima – norme – del presente RUE). 4. L’installazione degli arredi e dei ripostigli di cui al precedente comma 1 è sottoposta alle disposizioni del comma 23 del precedente art. 1.3, attività edilizia libera, previa comunicazione dell’inizio dei lavori. CAPO 3 - CHIUSURE VERTICALI MOBILI aArt. 3.2 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) 1. Negli edifici per strutture per attività ricettive alberghiere (usi e1.a e e1.b), omissis 7. Gli spazi delimitati i dalle chiusure verticali mobili ….. omissis 8. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili non sarà computata come sSuperficie utile lorda (Sul)e di cui all’art. 1.3.23 della – parte prima – norme – del presente RUE. 291 di 300 9. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.3, costituiscono interventi di tipo NC soggetti a permesso di costruire limitato temporaneamente ad un periodo di mesi 6 nell’arco dell’anno e per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio dovrà contenere l’atto unilaterale d’obbligo e la fidejussione per la rimozione trascorso il tempo assegnato. Per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio gli interventi di cui al presente articolo non saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 della - parte prima – norme – del presente RUE e potranno essere eseguiti previa presentazione di DIA ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.3. Omissis aArt. 3.3 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli edifici di pubblici esercizi (b2) 1. Negli edifici di pubblici esercizi (uso b2) è ammessa l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti le superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai piani superiori. Omissis 8. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure verticali mobili non sarà computata come sSuperficie utile lorda (Sul)e di cui all’art. 1.3.23 della – parte prima – norme – del presente RUE. 9. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.3, costituiscono interventi di tipo NC soggetti a permesso di costruire limitato temporaneamente ad un periodo di mesi 6 nell’arco dell’anno e per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio dovrà contenere l’atto unilaterale d’obbligo e la fidejussione per la rimozione trascorso il tempo assegnato. Per effetto della limitazione temporale del titolo edilizio gli interventi di cui al presente articolo non saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 della - parte prima – norme – del presente RUE e sono in deroga al Regolamento del Verde di cui all’ALLEGATO H, alla - parte seconda - del presente RUE. 10. Gli interventi potranno essere eseguiti previoa rilascio di permesso di costruire presentazione di DIA , ai sensi del comma 1 del precedente art. 1.3. Nel caso in cui le chiusure verticali siano da posizionare su area condominiale, alla richiesta di permesso di costruiredenuncia di inizio attività (DIA) dovrà essere allegata la deliberazione dell’assemblea condominiale di autorizzazione all’installazione. Le chiusure verticali di cui al presente articolo sono installate nel rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui ai precedenti Capi 1 e 2. Omissis aArt. 3.4 - Norme per l’installazione di coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) 1. Nelle strutture per attività ricettive alberghiere (usi e1.a e e1.b) con licenza di esercizio annuale, per le sole piscine, comprensive di eventuali superfici adibite a solarium, collocate negli spazi liberi a terra e dotate di impianto di riscaldamento dell’acqua, è ammessa l’installazione di chiusure e coperture mobili per la sola stagione invernale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 292 di 300 Omissis - l’altezza massima (H), definita e determinata ai sensi dell’art. 1.3.27 della parte prima - norme - del RUE, delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti misure : a) sui lati prospicienti i confini di proprietà, pari o inferiore di mt. 3,00; b) sui lati prospicienti le strade a qualsiasi senso di circolazione (anche nel caso di pedonalizzazione oraria) e sugli spazi pedonali attrezzati e piste ciclabili, pari o inferiore di mt. 3,50; c) all’eventuale colmo pari o inferiore di mt. 3,50. Omissis 2. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure e coperture mobili non sarà computata come come sSuperficie utile lorda (Sul)e di cui all’art. 1.3.23 della – parte prima – norme – del presente RUE ed altresì, in quanto riferita a struttura temporanea stagionale, non concorre alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile da utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie permeabile di cui all’art. 3.2.3, comma 4, entrambe della parte prima – norme – del presente RUE. Omissis 4 Gli interventi per lL’installazione delle chiusure e coperture mobili di cui al presente articolo, potranno essere eseguiti previa presentazione di DIA ai sensi deil commia 1 e 3 del precedente art. 1.3, secondo i casi, costituisce:ono - interventoi di tipo NC soggettoi a permesso di costruire e l’efficacia della DIA è (vedi Capo 6.4 della - parte prima – norme – del presente RUE) subordinatoa al parere positivo della Commissione Qualità (C.Q.) di cui all’art. 6.1.1 della – parte prima – norme – del RUE, quando l’installazione stagionale ha una durata superiore a 180 giorni e comunque compresa entro i 240 giorni; con ila predettoa permesso di costruireDIA s’intendono compresi gli interventi di installazione e di successivo smontaggio annuali di cui al comma 1. Il titolo edilizio dovrà contenere l’atto unilaterale d’obbligo e la fidejussione per ed a riguardo, nella documentazione allegata alla medesima DIA deve essere incluso un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’avente titolo a presentare la DIA stessa, si l’impegnoa, dopo l’istallazione, allo smontaggio annuale (entro e non oltre il periodo non superiore a 240 giorni) delle strutture oggetto del presente articolo; - attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L.R. n. 15/2013 (vedi art. 6.6.1 della - parte prima – norme – del presente RUE), previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7, quando l’installazione stagionale ha una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture e/o qualora tale installazione non ricada fra gli interventi di NC di cui alla lettera g5) dell’Allegato alla L.R. n. 15/2013. 5. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse, oltre che annualmente, definitivamente nel caso in cui cessi l’attività alberghiera (usi e1.a e e1.b) e/o venga effettuato il cambio d’uso, con o senza opere; in difetto in entrambe i casi si procederà d’ufficio alla loro rimozione a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al 293 di 300 pagamento delle spese, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., della legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. CAPO 4 – VETRINE Omissis ______________________________________________________________________ 294 di 300 parte seconda del RUE: ALLEGATO H – Regolamento del verde apportare le seguenti modifiche ed integrazioni: - al CAPITOLO II NORME SUL VERDE PRIVATO Omissis 8 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PER INTERVENTI EDILIZI Omissis Al punto 8.4, apportare le seguenti modifiche: 8.4 – Ristrutturazioni edilizie ( D.I.A.) • Qualora l’intervento richiesto riguardi la realizzazione di sole opere interne dovrà essere riportato all’interno della relazione tecnica, la descrizione delle opere, con indicazione esplicita “non vengono realizzati interventi sull’area esterna al fabbricato; inoltre non sono previsti interventi di scavi o realizzazione di sottoservizi che vadano ad interessare le aree di pertinenza delle alberature, ai sensi del R.V.U. art. 4”. • Qualora l’intervento riguardi la realizzazione di opere che interessino l’area esterna, nei casi dovuti, dovrà essere preventivamente richiesto il nulla osta del verde, il quale una volta ottenuto dovrà essere allegato alla D.I.A. (non è sufficiente allegare la domanda di presentazione della richiesta). • Omissis al punto 8.5, apportare le seguenti modifiche: 8.5 - Nuove ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie (demolizione totale e successiva ricostruzione permesso per costruire ) • Deve essere sempre richiesto il nulla osta per la sistemazione del verde, il quale verrà trasmesso all’ufficio concessioni al termine del proprio iter autorizzatorio; copia del nulla osta verrà inoltrato al richiedente. • Gli interventi nei giardini di pregio, sono sempre soggetti all’ottenimento del nulla osta del verde, fatti salvi gli interventi necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89 e relativo regolamento attuativo; in particolare dovranno essere riportate, le superfici: verdi, alberature, arbusti; sia relative allo stato di fatto che allo stato di progetto, al fine di poter raffrontare le due superfici. Le superfici a verde di progetto non devono subire riduzioni rispetto allo stato di fatto. - al CAPITOLO III ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI 1 – ALBERI DI PREGIO Al punto 1.1, apportare le seguenti modifiche: 1.1 - Individuazione degli alberi di pregio 295 di 300 Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio (Allegato F) dalla L.R. n° 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo. al punto 1.2, apportare le seguenti modifiche: 1.2 - Obblighi per i proprietari E’ fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. Per facilitare l’accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n° 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l’eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata: - dall’Amministrazione Pubblica agli uffici regionali competenti; - dai privati all’ Amministrazione Comunale, (allegato E: criteri per l’individuazione per gli alberi monumentali). Omissis ______________________________________________________________________ 296 di 300 parte seconda del RUE: ALLEGATO I – Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare Apportare le seguenti modifiche ed integrazioni: - al CAPO 2 PROCEDURE AUTORIZZATIVE all’art. 3, apportare le seguenti modifiche: Art. 3 - Autorizzazioni 1) Le installazioni di nuovi impianti sono soggette a alle autorizzazioni specifiche previste dalla LR 30/2000 e successive modifiche e/o da strumenti di settore da questa previsti (Programmi annuali per la telefonia mobile, Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio televisiva,ecc.) e quelle che comportino la realizzazione di opere edilizie, l’installazione di pali, tralicci o torri, ovvero cambio di destinazione d’uso, sono soggette a preventivo rilascio degli ordinari provvedimenti in materia edilizia, permesso di costruire e nel caso di installazioni di impianti su edifici esistenti e di riconfigurazioni delle stazioni radio base intese come sola sostituzione di corpi trasmittenti in stazioni già esistenti, sono soggette a preventiva denuncia presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIADIA), previsti dalla L.R. n. 15/2013 31/02 ed ai sensi delle norme della parte prima del RUE. Le installazioni che comportino la realizzazione di opere edilizie, ovvero cambio di destinazione d’uso, sono soggette al rilascio degli ordinari provvedimenti in materia edilizia, previsti dalla medesima L.R. n. 15/201331/02, in base alla caratteristica dell’intervento. Omissis ______________________________________________________________________ Questa parte riguarda l’osservazione, in data 09/12/2013, del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia del Settore Infrastrutture, Servizi Tecnici e Progetti Speciali di questo Comune, quì riportata per semplificare la lettura combinata delle modifiche agli allegati del RUE. Testo coordinato con le proposte di modifica all’Allegato L. parte seconda del RUE: ALLEGATO L – Regolamento comunale per la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici nell’illuminazione pubblica e privata Apportare le seguenti modifiche ed integrazioni: inserire l’indice subito dopo il titolo INDICE CAPO I – DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI Art. 1. Riferimento normativo 297 di 300 Art. 2. Zona di protezione dall’inquinamento luminoso Art. 3. Punti luce in deroga alle disposizioni della L.R. 19/03 Art. 4. Disposizioni tecniche riguardanti tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata CAPO II - PROGRAMMAZIONE PUBBLICA. DEGLI INTERVENTI SULLA ILLUMINAZIONE Art. 5. Modalità e tempistica di intervento sui punti luce esistenti in zona di protezione dall’inquinamento luminoso Art. 6. Modalità e tempistica di intervento sui punti luce esistenti nella zona esterna a quella di protezione dall’inquinamento luminoso Art. 7. Finanziamento degli interventi di messa a norma CAPO III - CENSIMENTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SITUAZIONE AL MARZO 2009) Art. 8. Caratteristiche all’interno della zona di protezione dall’inquinamento luminoso Art. 9. Caratteristiche all’esterno della zona di protezione dall’inquinamento luminoso CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI Art. 10. Segnalazioni, controlli e sanzioni CAPO I – DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI Art. 1. Riferimento normativo. Il presente Regolamento viene redatto in conformità al disposto dell’art. 4 della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 19 del 29 Settembre 2003 “ Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e dell’art. 6 della collegatao Regolamento alla Nuova Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento” attuativo di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1688 del 18 Novembre 2013.2263 del 29 Dicembre 2005; Art. 2. Zona di protezione dall’inquinamento luminoso Omissis Art. 3. Punti luce esistenti in deroga alle disposizioni della L.R. 19/03 L’argomento relativo alle deroghe dei punti luce è regolamentato all’art. 7 della Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento” di cui alla Delibera della G. R. n. 1688 del 18/11/2013. Similmente sono stati individuati i seguenti punti luce che, in ragione di particolari specificità, possono derogare dalle disposizioni della L.R. 19/03: Comando Polizia stradale in V.le Ceccarini; Comando Arma dei Carabinieri in V.le dei Mille; Il porto; L’ aereoporto; Comando dei Vigili Urbani in V.le Cortemaggiore. Art. 4. Disposizioni tecniche riguardanti tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata. 298 di 300 Omissis CAPO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Art. 5. Modalità e tempistica di intervento sui punti luce esistenti in zona di protezione dall’inquinamento luminoso. Omissis Art. 6. Modalità e tempistica di intervento sui punti luce esistenti nella zona esterna a quella di protezione dall’inquinamento luminoso. Omissis Art. 7. Finanziamento degli interventi di messa a norma. Omissis CAPO III - CENSIMENTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SITUAZIONE AL MARZO 2009) Art. 8. Caratteristiche all’interno della zona di protezione dall’inquinamento luminoso. Sino all’eventuale assegnazione della ulteriore Zona di protezione dall’inquinamento luminoso, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva applicativa di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1688 del 18 Novembre 2013 ed al suo successivo recepimento nel presente Regolamento, Dda rilievi effettuati da parte di HERA Luce, gestore degli impianti di illuminazione pubblica, nella porzione del territorio comunale di Riccione ricadente all’interno della zona di protezione dall’inquinamento luminoso, cioè del raggio di 10 kM dall’osservatorio astronomico “Gruppo Astrofili N. Copernico” sito in località S. Maria del Monte nel comune di Saludecio, sono presenti complessivamente n. 1015 punti luce di illuminazione pubblica, di cui: - n. 364 già conformi alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa di cui alla L.R. 19/03; - n. 651 non conformi alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa di cui alla L.R. 19/03. Art. 9. Caratteristiche all’esterno della zona di protezione dall’inquinamento luminoso. Sino all’eventuale assegnazione della ulteriore Zona di protezione dall’inquinamento luminoso, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva applicativa di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1688 del 18 Novembre 2013 ed al suo successivo recepimento nel presente Regolamento, Dda rilievi effettuati da parte di HERA Luce, gestore degli impianti di illuminazione pubblica, nella porzione del territorio comunale di Riccione ricadente all’esterno della zona di protezione dall’inquinamento luminoso (restante parte del territorio comunale), risultano presenti complessivamente n. 11.606 punti luce, di cui: - n. 2.873 già a norma con le disposizioni tecniche di cui alla L.R. 19/03; - n. 8.733 non a norma con le disposizioni tecniche di cui alla L.R. 19/03; 299 di 300 CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI Art. 10. DerogheSegnalazioni, e controlli e sanzioni. L’argomento relativo alle segnalazioni, controlli e sanzioni, è regolamentato all’art. 8 della Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento” di cui alla Delibera della G. R. n. 1688 del 18/11/2013. Le disposizioni contenute nell’art. 4 del presente regolamento, non sono obbligatorie per gli impianti di illuminazione di porti, aeroporti, caserme e tutte le strutture civili e militari deputate all’ordine pubblico, limitatamente ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari all’attività svolta. Il controllo ed il rispetto delle disposizioni contenuti nel presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Municipale. ______________________________________________________________________ 300 di 300 CENTRALE DI TRASFORMAZIONE ENEL STRALCIO TAVOLA 1 quadro OSSERVAZIONE D'UFFICIO punto 1 lettera b) E ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI URBANI IN ZONE E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI VIALE EMPO LI V AC S S S S S S S S S S S S S S S S S ALE DELL'INDUSTRIA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 3 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S V S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S VIALE DEL PROGRESSO VIALE EMPO LI S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E DEL PROGRESSO VIALE DELL'INDUSTRIA AC S S S S S S S S S S S S S S S S S STATO ATTUALE LEGENDA P A B D Individuazione area C E F G H I L oggetto dell'osservazione ± P 1:2.000 SCALA PROPOSTA P P SCALA ± 1:2.000 CAPO 4.2 - AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI S S S S S S N° S S S S S S Acr6 - Art. 4.2.1 comma 1 lett. f - Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale con numerazione delle relative schede. Oggetto della proposta PROPOSTA COMUNE DI RICCIONE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO - RUE DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI LEGENDA SCHEDE C e D: ACCESSI CARRABILI C - PLANIMETRIA DI PROGETTO E CATEGORIE DI TUTELA DEGLI EDIFICI PORTICO PEDONALE PUBBLICO D - INDICAZIONI DETTAGLIATE NUOVI EDIFICI LEGENDA A NC A NUOVI EDIFICI: NUOVE COSTRUZIONI E/O DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI (ammesse ai sensi dell’art. 4.1.1 co. 3 con gli interventi di cui all’art. 4.1.2, co. 1, RUE) 1.2 SOTTOCATEGORIA DI TUTELA 1.2 (art. 2.17 co. 8 RUE) 2.1 SOTTOCATEGORIA DI TUTELA 2.1 (art. 2.17 co. 14 RUE) 2.2 SOTTOCATEGORIA DI TUTELA 2.2 (art. 2.17 co. 17 RUE) 3.1 SOTTOCATEGORIA DI TUTELA 3.1 (art. 2.17 co. 26 RUE) R ATTREZZATURE RELIGIOSE (USI: f1) C ATTREZZATURE CULTURALI E ASSOCIATIVE (USI: b4, f2) S ATTREZZATURE SCOLASTICHE (USI: f1) H OSPEDALE (USI: C8) C.E.E. CABINE ENERGIA ELETTRICA - (USI: g3) FRONTI COMMERCIALI (USI: b1, b2, b3, b5, b7, c4*) a RESIDENZA (USI: a1) b ATTIVITA’ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI (USI: b1, b2) c ATTIVITA’ ARTIGIANE E LABORATORI (USI: b5, b7) d MAGAZZINI E DEPOSITI (USI: d2 limitatamente a magazzini e depositi) 3.2 SOTTOCATEGORIA DI TUTELA 3.2 (art. 2.17 co. 29 RUE) VG ATTREZZATURE PER IL VERDE E PER IL GIOCO DELL’INFANZIA (art. 4.1.4, co. 6bis RUE) e UFFICI (USI: b3, c4*) VERDE PRIVATO (art. 4.1.4, co. 6 RUE) g GARAGE PRIVATI di tipo P3 art. 3.1.3, co. 1, lett. B e C - (USI: anche b8) PU PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO – art. 4.1.4, co. 6quater – (USI: anche f3) VIABILITA’ PEDONALE STRADA PEDONALIZZATA Cfr. art. 3.1.2, co. 2, lett. g) e co. 6 lett. f), art. 3.3.2, co. 1bis ed art. 4.1.4, co. 5) VIABILITA’ (art. 3.3.2, co. 1 ed art. 4.1.4, co. 8 quater) P PU PARCHEGGI PUBBLICI di tipo P1 e P2 – art. 3.1.3, co. 1, lett. A ed art. 4.1.4, co. 6ter - (USI: f3) PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO – art. 4.1.4, co. 6quater – (USI: anche f3) * con esclusione delle sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private. STRALCIO TAVOLA 3 quadro scheda 4 - D Individuazione area oggetto della proposta