Criteri di valutazione

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Criteri di valutazione
TITOLI DI STUDIO E DI CARRIERA (ART 6 D.P.C.M. 298/94):
Al voto di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (art. 6, comma 1,
lett. a), D.P.C.M. 298/94) è attribuito il seguente punteggio:
VOTO DI LAUREA
110 e Lode
110
109
108
107-104
103-99
98-94
93-89
88-85
84-80
<80
PUNTI PER
COMMISSARIO
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
PUNTI TOTALI
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
nel caso in cui il candidato abbia omesso di dichiarare il voto di laurea in Farmacia o
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, non viene attribuito alcun punteggio;
al possesso di seconda laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o in Farmacia:
punti 0,3 (art. 6, comma 1 lett. d) D.P.C.M. 298/94);
al possesso di seconda laurea in Medicina, Scienze Biologiche, Veterinaria e Chimica è
attribuito il punteggio di punti 0,7 (art. 6, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 298/94);
sono valutate le seconde lauree conseguite ante D.M. 509/99, le lauree
specialistiche/magistrali e quelle a ciclo unico;
alle specializzazioni universitarie o al conseguimento di borse di studio o di ricerca
relative alla Facoltà di Farmacia, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 298/94,
sono attribuiti:
per il titolo di Dottore di Ricerca punti 0,4;
per il conseguimento di Master universitari di II livello punti 0,3;
per la Scuola di Specializzazione
di durata pari o superiore a 3 anni: punti 0,4
di durata pari o superiore a 2 anni: punti 0,2
per le borse di studio o di ricerca punti 0,1 per anno di frequenza.
Tali titoli sono, comunque, valutati sino ad un massimo complessivo di 0,4 punti (art. 6,
comma 1, lett. c), D.P.C.M. 298/94);
sono valutate le pubblicazioni scientifiche inerenti le materie di esame indicate dall’art. 7
del D.P.C.M. n. 298/94, così come modificato, sul punto, dall’art. 1, comma 1, del
D.P.C.M. n. 81 del 18 aprile 2011, sino a un massimo di punti 0,2 (art. 6, comma 1,
lett. e) D.P.C.M. 298/94);
le pubblicazioni scientifiche vengono valutate nel seguente modo: punti 0,05 per libro,
punti 0,01 per capitolo di libro, punti 0,02 per pubblicazioni scientifiche su riviste censite
su ISI WEB OF KNOWLEDGESM nel “Journal citation reports®”, punti 0,002 per
pubblicazioni scientifiche su riviste non censite su ISI WEB OF KNOWLEDGESM nel
“Journal citation reports®”;
ai sensi dell’art 8 del bando di concorso, ai fini della valutazione delle pubblicazioni,
sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi nel decennio
precedente alla data di pubblicazione del bando, approssimato al 01/01/2002. Non
verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa;
non sono valutate le pubblicazioni scientifiche allegate ma non dichiarate nella
domanda on line di partecipazione al concorso, né quelle dichiarate ma non inviate o
inviate fuori termine;
non sono, inoltre, valutabili come pubblicazioni scientifiche gli abstract, la semplice
partecipazione e gli atti relativi a convegni, seminari e congressi;
all’idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta, sono attribuiti punti
0,2 (art. 6 comma 1 lett. f) D.P.C.M. 298/94);
all’idoneità nazionale a farmacista dirigente sono attribuiti punti 0,2 (art. 6 comma 1 lett.
g) D.P.C.M. 298/94);
Non vengono valutate eventuali idoneità a farmacista dirigente non corrispondenti alla
idoneità nazionale a farmacista dirigente prevista dal D.P.C.M. 298/1994, istituita
dall’art. 20 D.P.R . 761/1979 e abrogata dall’art. 2, comma 1 sexies, del decreto legge
18 novembre 1996 n. 583, convertito in legge 17 gennaio 1997 n. 4;
al voto con cui è stata conseguita l’abilitazione (art. 6 comma 1 lett. h) D.P.C.M. 298/94)
sono attribuiti punti 0,1 ove tale voto sia pari o superiore al 65 % del voto massimo
assegnabile. Nessun punteggio viene attribuito in caso di votazione inferiore al 65 % del
voto massimo assegnabile e in caso di omessa indicazione del voto massimo;
i titoli relativi all’aggiornamento professionale (art. 6 comma 1 lett. h) D.P.C.M. 298/94)
vengono valutati alla condizione che siano stati conseguiti nel quinquennio precedente
alla data di pubblicazione del bando di concorso, approssimato al 01/01/2007, e siano
comunque successivi alla data di abilitazione del candidato;
sono esclusi dalla valutazione i corsi di aggiornamento ECM e quelli non attinenti allo
specifico ambito professionale del farmacista;
verranno valutati solamente i titoli relativi a corsi di aggiornamento che prevedono una
valutazione finale, nel seguente modo:
•
corsi di aggiornamento di durata inferiore a 1 anno: punti 0,04;
•
corsi di aggiornamento di durata pari o superiore a un anno punti 0,1;
•
corsi di perfezionamento conseguiti presso Facoltà di Farmacia: punti 0,08;
•
lauree triennali conseguite presso Facoltà di Farmacia: punti 0,1;
•
master universitari di I livello conseguiti presso Facoltà di Farmacia: punti 0,08.
TITOLI RELATIVI ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART 5 D.P.C.M. 298/94):
ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari,
direttori o collaboratori verrà riconosciuta, ai sensi dell’art. 9 della L 8 marzo 1968, n.
221, una maggiorazione del 40% sul punteggio, in base ai titoli relativi all’esercizio
professionale, fino ad un massimo di punti 6.50;
la lettera a) del comma 5 del citato art 11 ha equiparato l’attività svolta dal farmacista
titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248) a quella svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata,
ivi comprese le maggiorazioni;
la lettera b), del comma 5 del medesimo art. 11 ha equiparato l’attività svolta dai
farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legge 4
luglio 2006 n. 2003 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 a quella svolta dai
farmacisti collaboratori di farmacia, ivi comprese le maggiorazioni;
come esplicitato dall’art 8 del bando di concorso, all’attività svolta dal farmacista titolare
o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica
la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le
medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/1968;
l’art. 7 della legge 362/91 prevede che la titolarità della farmacia risiede in capo al
farmacista o alla società, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione da parte di
persona fisica o di persona giuridica;
attesa l’equiparazione prevista dall’art 11 citato, il punteggio previsto dalla lett. a),
comma 3 dell’art 5 del DPCM 298/64 (servizio in qualità di titolare) è riconosciuto
soltanto ai farmacisti che risultino titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in forma individuale;
conseguentemente, il punteggio previsto dalla lett. b), comma 3 dell’art 5 del DPCM
298/64 (servizio in qualità di collaboratore) è riconosciuto ai farmacisti che abbiano
prestato la loro attività in esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, in forma societaria (di persone e di capitali);
non sono valutati periodi di servizio prestati a titolo di volontariato;
l’attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella
misura del 50% del punteggio previsto per tutti i relativi profili professionali;
ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale, l’ultimo giorno utile corrisponde
alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
in nessun caso saranno valutati i servizi resi contemporaneamente e, in caso di
dichiarata contemporaneità, verrà valutato solo il servizio più favorevole al concorrente;
ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il primo decennio (ex art. 5, comma 3,
D.P.C.M. 298/94) sono valutati, tanto per i candidati che partecipano in forma singola
quanto per quelli che partecipano in forma associata i periodi delle attività di esercizio
professionale più favorevoli, indipendentemente dall’ordine cronologico progressivo e
sino al completamento del decennio. Con le medesime modalità, i rimanenti periodi di
esercizio professionale sono valutati nel secondo decennio, sino al suo completamento;
.
CRITERI GENERALI:
•
Non sono valutate le dichiarazioni sostitutive del candidato mancanti degli elementi
indicati nel modulo on-line di cui all’art. 5 del bando di concorso, che non
consentono alla medesima l’identificazione del titolo di cui il candidato dichiara il
possesso.
•
Per la partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli è effettuata
sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio
massimo previsto dal D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 rispettivamente per ciascuna
voce.