accordo in tema di permessi studio 11 12 2007

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accordo in tema di permessi studio 11 12 2007
ACCORDO
IN TEMA DI PERMESSI STUDIO
sottoscritto l’11.12.2007 in Roma
1
Le delegazioni in data 11 dicembre 2007 sottoscrivono il seguente Accordo in
tema di permessi studi:
PER L’INPS
Il Presidente della
delegazione trattante
Avv.Gian Paolo SASSI
Il Direttore Generale
Il Direttore Centrale Sviluppo
e Gestione Risorse Umane
Dr. Franco PORRARI
Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr. Gregorio TITO
Dr. Vittorio CRECCO
Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Antonio De Luca
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL/FP
f.to
CISL/FP
f.to
UIL/PA
f.to
CSA di CISAL/FIALP
f.to
CUB/RdB PI
f.to
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente accordo disciplina l’istituto del diritto allo studio previsto
dall’art. 9 del CCNL del 14 febbraio 2001 per il personale non dirigente
degli enti pubblici non economici.
2. Le disposizioni seguenti si applicano a tutti i dipendenti, ad esclusione dei
dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con orario pieno
o parziale. I permessi retribuiti possono essere concessi fino ad un
massimo di 150 ore individuali all’anno, nel limite del 3% del personale
con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio di ogni
anno.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto ad
usufruire dei permessi concessi per motivi di studio in proporzione alla
quota di orario effettivamente svolto.
4. I dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di formazione
lavoro possono beneficiare dei permessi retribuiti di specie in via
subordinata alla disponibilità residua di ore nell’ambito del contingente
del 3% e dell’assegnazione prioritaria degli stessi permessi al personale a
tempo indeterminato.
5. I dipendenti appartenenti all’Area dei professionisti, disciplinata in
apposita sezione del CCNL 1° agosto 2006 per il personale dirigente
dell’Area VI, non hanno diritto ai permessi per motivi di studio previsti
dall’art.9 del CCNL 14 febbraio 2001. Per il predetto personale la
disciplina relativa all’aggiornamento e alla formazione professionale
personale è rinvenibile nell’art. 87 del CCNL citato.
Art. 2
(Durata e decorrenza)
1. Il presente accordo vige fino alla data di sottoscrizione di un nuovo
contratto che detti una disciplina in tema di diritto allo studio
incompatibile col corrente regolamento, salvo successive modifiche
legislative del sistema scolastico ed universitario nazionale.
2. Gli effetti giuridici del presente accordo decorrono dal 1 gennaio 2008.
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TITOLO II
DISCIPLINA NORMATIVA
CAPO I
Condizioni per l’esercizio del diritto al permesso studio
Art. 3
(Criteri e Limiti)
1. In attuazione dell’art. 9 del CCNL del 14 febbraio 2001, è riconosciuto
al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato il diritto a speciali permessi retribuiti, nella misura di
150 ore individuali annue, per la partecipazione a corsi destinati al
conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i permessi studio
possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza delle lezioni
relative ai corsi predetti, il cui svolgimento coincida con l’orario
ordinario di lavoro.
3. La fruizione dei permessi è svincolata dalla frequenza delle lezioni
nelle seguenti ipotesi:

La preparazione e successiva discussione della tesi di laurea al
termine degli studi universitari, intendendosi per tale sia la prova
finale del corso di laurea di durata triennale sia l’esame conclusivo
per il conseguimento della laurea magistrale e della laurea
prevista dal vecchio ordinamento degli studi universitari.

Gli studenti iscritti a corsi serali finalizzati al conseguimento del
titolo di scuola secondaria di primo o secondo grado potranno
essere autorizzati alla fruizione dei permessi in parola
esclusivamente per la preparazione dell’esame di stato.

I dipendenti autorizzati alla fruizione delle 150 ore potranno
utilizzare altresì il beneficio in questione per il solo giorno delle
prove d’esame relative ai corsi predetti, in alternativa ai permessi
per concorsi ed esami previsti dall’art. 19, comma 1, del CCNL 6
luglio 1995.
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Art. 4
(Modalità di fruizione dei permessi)
1.
I permessi retribuiti possono essere
assicurando, in tal caso, la prestazione
dell’orario ordinario di lavoro (3 ore
considera esclusivamente la presenza
comprensiva della flessibilità.
utilizzati a giornate o ad ore
minima giornaliera pari al 50%
e 36 minuti). A tali effetti si
nella fascia di lavoro ordinario
2.
Nel computo orario del permesso deve essere compreso il tempo
necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, purché il
tempo di viaggio non risulti irragionevolmente superiore al tempo di
frequenza delle lezioni, che dovranno comunque avere inizio all’interno
dell’orario ordinario di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui il dipendente
scelga di iscriversi ad un istituto/università molto distante dalla sede di
servizio, l’assenza effettuata esclusivamente per compiere il viaggio
non potrà essere imputata a permesso studio bensì a ferie o permessi
per motivi personali ex art. 19 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995.
3.
I permessi retribuiti saranno concessi, ove
presentazione di idonea certificazione attestante:
spettanti,
dietro

l’iscrizione al corso di studio finalizzato al conseguimento di un
titolo avente valore legale;

il programma di utilizzo delle ore di permesso, elaborato in
conformità al piano degli studi relativo al corso frequentato.
4.
Coloro i quali intendano chiedere la concessione dei permessi per un
corso che preveda un esame di ammissione possono cautelativamente
presentare domanda entro il termine di cui al comma 5, salvo decadere
dal beneficio in caso di esito negativo della prova d’esame o di mancato
perfezionamento della domanda con la formalizzazione dell’iscrizione
entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. La decadenza
determinerà lo scorrimento della graduatoria.
5.
I dipendenti interessati alla concessione dei permessi di cui all’art. 9 del
CCNL 14.2.2001 devono presentare la relativa domanda entro e non
oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
6.
Non si terrà conto delle domande tardive, farà fede a tal fine la data del
protocollo informatico.
7.
Le richieste devono essere formulate utilizzando lo schema di domanda
predisposto dalla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane
al fine di acquisire tutte le informazioni indispensabili all’istruttoria delle
domande.
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8.
I dipendenti della Sede centrale inoltreranno l’istanza per il tramite del
dirigente della struttura di appartenenza alla Direzione centrale
Sviluppo e Gestione Risorse Umane – Area Normativa, gestione
rapporto di lavoro, trattamenti complementari e servizi al personale,
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, mobility manager competente ad istruire le richieste dei permessi nonché a rilasciare la
relativa autorizzazione.
9.
I dipendenti delle Sedi regionali e provinciali presenteranno, entro lo
stesso termine (31 dicembre), le domande alle unità di appartenenza.
10. La Sede regionale nell’ambito territoriale di competenza, provvederà
alla determinazione del numero massimo dei permessi concedibili sia ad
ogni singola unità funzionale, corrispondente al 3% del personale ivi in
servizio all’inizio di ciascun anno, sia complessivamente a tutte le unità
funzionali della regione, definito sulla base degli stessi elementi.
11. Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute non superi il limite
massimo dei permessi concedibili, si provvederà ad inviare agli
interessati la comunicazione di autorizzazione ad usufruire del beneficio
in parola.
12. Qualora le richieste di permessi di studio presentate dai dipendenti in
servizio presso la Direzione generale eccedano la percentuale
individuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, la Direzione centrale sviluppo
e gestione risorse umane provvederà, con i criteri di seguito elencati,
alla formazione di specifica graduatoria tra gli aspiranti al beneficio.
13. Analoga procedura sarà seguita dalle unità funzionali (sedi regionali e
provinciali) nelle quali le richieste di permessi studio eccedano la
disponibilità individuata ai sensi del comma 10.
14. I dipendenti delle sedi che non dovessero trovare utile collocazione
nella graduatoria relativa all’unità di appartenenza concorrono alla
formazione di una graduatoria unica regionale, predisposta con gli
stessi criteri di priorità, previa verifica della sussistenza di residue
disponibilità di permessi concedibili nell’ambito del contingente
corrispondente al 3% del personale in forza a tutte le unità funzionali
della Regione.
15. I dipendenti autorizzati, iscritti ad un corso di studi pluriennale che nel
medesimo anno solare prevede il termine di un anno di corso e l’inizio
di quello successivo, possono usufruire dei permessi fino al 31 dicembre
anche se relativi a due diversi anni di corso.
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CAPO II
Formazione della graduatoria
Art. 5
(Ordine di priorità tra i diversi gradi di istruzione)
1. Ove il numero delle domande presentate superi il limite massimo dei
permessi concedibili, l’ufficio competente provvederà a predisporre una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità che privilegiano il
dipendente che intende conseguire un titolo di studio di grado inferiore:








corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati
sul piano lavorativo;
diploma di scuola secondaria di primo grado;
scuola professionale;
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
diploma universitario: laurea triennale, laurea magistrale, laurea
secondo i vecchi ordinamenti;
studenti universitari “fuori corso” o ripetenti, da inserire in graduatoria
a partire dagli iscritti al primo anno fuori corso, seguiti da quelli iscritti
al secondo anno fuori corso, etc.;
titoli di specializzazione post lauream: master di I° livello e II° livello,
scuola di specializzazione o corsi di perfezionamento;
dipendenti che frequentino i corsi per il conseguimento della seconda
laurea o di un titolo di abilitazione professionale post lauream (quali
ad esempio il biennio di praticantato finalizzato agli esami di
abilitazione per la professione di dottore commercialista o di avvocato;
corso teorico – pratico per il conseguimento dell’abilitazione per la
professione di psicologo. I permessi non possono essere concessi
qualora il tirocinio o il praticantato si protragga oltre il tempo minimo
richiesto per l’ammissione agli esami per l’iscrizione negli albi
professionali).
Art. 6
(Criteri generali di priorità all’interno di ciascun grado di istruzione)
1. Gli aspiranti saranno collocati in graduatoria nel seguente ordine:
a) studenti iscritti regolarmente all’ultimo anno del corso di studi
(scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo
grado, università, post - universitari);
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b) studenti iscritti regolarmente all’anno di corso che precede l’ultimo
e, successivamente, coloro che nell’ordine sono iscritti agli anni
ancora anteriori.
Art. 7
(Criteri specifici di priorità nell’ambito degli studi universitari)
1. Nell’ambito degli studi universitari la precedenza è accordata ai dipendenti
che frequentano gli anni di corso più elevati.
a. laureandi che richiedono i permessi per la preparazione della tesi
finale già assegnata dal relatore nel rispetto delle seguenti condizioni:
 aver sostenuto tutti gli esami meno quattro se studenti del vecchio
ordinamento,
 aver maturato almeno i 5/6 dei crediti previsti per il conseguimento
del titolo se iscritti ad un corso di laurea triennale,
 aver acquisito i 2/3 dei crediti previsti se iscritti a corsi di laurea
magistrale.
La precedenza può essere riconosciuta limitatamente ad un solo anno.
Il dipendente che pur avendo già fruito del beneficio per la preparazione
della tesi di laurea non consegue il titolo nel corso dell’anno solare, può
reiterare la richiesta con la medesima motivazione ma non verrà
collocato in graduatoria con priorità rispetto agli altri studenti
universitari bensì sulla base dei criteri generali validi nell’ambito degli
studi universitari che di seguito si indicano.
b. studenti iscritti all’ultimo anno regolarmente in corso che siano cioè in
regola con gli esami o abbiano acquisito i crediti formativi richiesti per
gli anni precedenti;
c. studenti regolarmente iscritti in corso agli anni precedenti l’ultimo;
d. studenti regolarmente iscritti in corso ad anni anteriori;
e. studenti che si iscrivono al I° anno del corso di laurea;
f. studenti “fuori corso” o ripetenti, da inserire in graduatoria a partire
dagli iscritti al primo anno fuori corso, seguiti da quelli iscritti al
secondo anno fuori corso, etc..
2.
Nell’ambito delle fattispecie di cui ai punti b), c) e d) qualora lo
studente non abbia completato gli esami o acquisito i crediti previsti per
gli anni precedenti verrà collocato dopo gli studenti in regola.
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3.
A parità di anno di iscrizione la priorità va riconosciuta a coloro che
hanno sostenuto il maggior numero di esami (vecchio ordinamento) o
acquisito il maggior numero di crediti formativi (nuovo ordinamento).
4.
In caso di ulteriore parità i permessi sono accordati ai dipendenti che
non ne abbiano mai usufruito per lo stesso corso di studi e, in caso di
ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
Art. 8
(Criteri di valutazione dei titoli di studio universitari)
1.
La laurea (triennale), la laurea magistrale (specialistica) e la laurea
conseguita con il vecchio ordinamento hanno pari dignità e vengono
considerate come prima laurea.
2.
La laurea magistrale (specialistica) che segue una laurea del vecchio
ordinamento verrà considerata come seconda laurea.
3.
I corsi post-lauream sono considerati equivalenti e la priorità è
accordata ai dipendenti che frequentano l’ultima annualità rispetto alle
precedenti. I dipendenti che, già in possesso di un titolo di studio post
lauream, intendano conseguirne un altro saranno collocati in
graduatoria dopo gli studenti che aspirano alla seconda laurea.
4.
Gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea del nuovo ordinamento,
autorizzati dalla struttura didattica di appartenenza ad optare per il
regime di tempo parziale, ove previsto dal regolamento didattico di
ateneo, dovranno dichiarare il numero di crediti che sono tenuti ad
acquisire ogni anno.
5.
Gli stessi dipendenti, fatti salvi i requisiti richiesti dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio, verranno autorizzati alla
fruizione di un monte ore di permesso proporzionato al numero di
crediti da acquisire.
Art. 9
(Università telematiche)
1.
Il D.M. 17 aprile 2003, nel definire i criteri e i requisiti necessari per
l’accreditamento dei corsi istituiti presso le università telematiche,
stabilisce che il percorso didattico dei corsi a distanza è caratterizzato
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da un alto grado di indipendenza da vincoli di presenza fisica o di orario
specifico nonché dalla massima flessibilità nella frequenza delle lezioni
on line.
2.
Poiché non sussiste l’assoluta necessità di seguire le lezioni in
videoconferenza durante l’orario ordinario di lavoro, i dipendenti iscritti
alle università telematiche potranno beneficiare dei permessi per motivi
di studio:



per la preparazione della tesi di laurea alle condizioni sopra
descritte;
per le giornate in cui si svolgono le prove d’esame, in alternativa ai
permessi di cui all’art. 19, comma 1, del CCNL 1995;
per la frequenza di eventuali attività didattiche d’aula, da
comprovare con idonea documentazione.
CAPO III
Rinuncia all’utilizzo dei permessi
Art.10
(Rinuncia ai permessi)
1.
Il dipendente al quale è stata riconosciuta la possibilità di fruire dei
permessi studio può nel corso dell’anno rinunciare in tutto o in parte
all’utilizzo dei permessi stessi. In tal caso l’interessato farà pervenire
all’Ufficio competente la comunicazione di rinuncia.
2.
La rinuncia, predisposta in forma scritta, deve essere comunicata
all’Ufficio competente ai sensi dall’art 4, commi 8 e 12.
Art. 11
(Effetti della rinuncia)
1. Nell’ipotesi di rinuncia totale, contestuale alla definizione delle richieste, i
permessi studio verranno concessi al dipendente che segue in
graduatoria.
2. Nell’ipotesi in cui un dipendente, regolarmente autorizzato, rinunci nel
corso dell’anno solare a tutte o parte delle ore concesse si provvederà ad
attribuire le ore non utilizzate al dipendente che segue nella graduatoria
formata ai sensi dell’art 4, commi 13 e 14.
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3. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, al dipendente subentrante i
permessi saranno concessi a decorrere dal momento in cui è avvenuta la
rinuncia, in misura proporzionale al periodo da fruire. Farà fede a tal fine
la data della comunicazione di rinuncia.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 12
(Documentazione da produrre al termine del corso di studi)
1. I dipendenti interessati debbono presentare, al termine del corso, il
certificato di frequenza alle lezioni.
2. A tale riguardo l’amministrazione si avvarrà delle disposizioni in materia
di autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445/2000, in luogo della
documentazione richiesta, sia nella fase iniziale sia nella fase conclusiva,
riservandosi la facoltà di effettuare dei controlli a campione per verificare
la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.
3. In mancanza delle predette certificazioni, o nel caso in cui le stesse
risultino irregolari, i permessi fruiti verranno trasformati in aspettativa
per motivi personali.
Art. 13
Per tutti i casi non espressamente disciplinati dal presente accordo si rinvia
alle disposizioni vigenti in materia.
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