L`indennizzo dell`invalidità permanente conseguente ad infortunio
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L`indennizzo dell`invalidità permanente conseguente ad infortunio
il Foro della Scuola a cura di Giuseppe Pennisi NORMATIVA GIURISPRUDENZA L’indennizzo della invalidita’ permanente conseguente ad infortunio Trattamento economico del personale non di ruolo: sentenza del Tribunale di Viterbo n. 837 del 07/10/2010 NORMATIVA L’indennizzo dell’invalidità permanente conseguente ad infortunio L’assicuratore deve determinare il danno e rapportarlo al valore assicurato. Caratteristiche dell’assicurazione nella scuola. Indennizzo Inail e privato. Nuova interpretazione dei termini di decorrenza della prescrizione di Giuseppe Pennisi L’assicurazione privata contro gli infortuni, pur appartenendo al ramo di assicurazione danni, non segue il principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo in caso di sinistro non può mai superare l’effettivo danno subito. “Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro” (art. 1908 cod. civile). Questo principio, valido con riferimento al danno a cose o ad interessi patrimoniali (responsabilità civile), non è applicabile al danno da infortunio che incide sulla capacita di lavoro della persona. La capacità di lavoro ha carattere di potenzialità, e differisce dalla capacità di reddito che è invece suscettibile di quantificazione, in relazione appunto al reddito prodotto dall’assicurato nell’anno di riferimento. L’assicurazione infortuni è finalizzata a tutelare la “capacità di lavoro dell’assicurato” che risulta non determinabile in termini quantitativi. Nell’impossibilità di stabilire una consistenza certa della capacità di lavoro, nella stipula della polizza contro gli infortuni, si fa riferimento ad un “valore”, il capitale assicurato, in base al quale fissare il premio e al quale fare riferimento per calcolare l’indennizzo in caso di infortunio. 33 Il valore assicurato, tecnicamente indicato come capitale assicurato, esprime un valore convenzionale, cioè stabilito dalle parti (la compagnia di assicurazione che presta la garanzia per il rischio infortuni e l’assicurato che paga il premio di polizza). È ipotizzabile che l’assicuratore stabilisca il valore convenzionale, da fissare in polizza, con riguardo all’effettiva attività lavorativa dell’assicurato, e che questi accetti il pagamento del premio considerando il sacrificio economico che può sopportare per ottenere la garanzia dell’indennizzo nell’eventualità di un danno che riduca o annulli la sua capacità di lavoro. Ciò nell’ipotesi fisiologica, cioè normale, del rapporto assicurativo. Nella scuola, il capitale assicurato nella polizza infortuni è stabilito con riguardo al premio da pagare, per cui si cerca di conseguire la copertura assicurativa più ampia possibile, in termini della garanzia concessa rispetto al premio. L’assicuratore, in caso di sinistro con residua invalidità permanente: • procede a determinare il danno da inva- A tal fine il codice prevede particolari adempimenti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, nel caso di stipula di altra polizza infortuni. Questa situazione non si può verificare nel caso delle scuole, che stipulano la polizza cumulativa infortuni a favore di terzi, cioè degli alunni ed eventualmente del personale. L’indennizzo corrisposto dall’assicurazione privata per un infortunio può cumularsi con quello corrisposto dall’INAIL in ipotesi di infortunio sul lavoro per il quale sia operante l’assicurazione obbligatoria. Il collaboratore scolastico, infortunatosi nell’espletamento delle mansioni proprie della qualifica, percepisce l’indennizzo dall’INAIL per il danno conseguente all’infortunio sul lavoro, ma può altresì, se assicurato contro gli infortuni con compagnia privata, percepire da quest’ultima l’indennizzo dovuto in base al contratto. La prescrizione del diritto all’indennizzo lidità permanente subito dall’assicurato, riferendosi all’entità, cioè alla conseguenze delle lesioni o menomazioni della sua capacità di lavoro, in base alle percentuali stabilite dalle “tabelle di valutazione del grado percentuale dell’invalidità permanente” richiamate o stabilite nella polizza; Il tempo incide anche sui rapporti giuridici: vi sono diritti che non possono sorgere se non in determinate contingenze di tempo, altri che non possono essere esercitati fuori di un determinato termine. Il tempo può, con il concorso di altri fattori, operare come causa di acquisto o di perdita di diritti. • rapporta, poi, la percentuale di invalidità La perdita di un diritto, per il mancato esercizio di esso entro il periodo stabilito dalla legge, dà luogo all’istituto giuridico della prescrizione estintiva: “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” (art. 2934 cod. civile). permanente al valore (capitale) assicurato. Dall’impossibilità di determinare l’effettiva capacità di lavoro dell’assicurato sotto il profilo della pura potenzialità, discende che sullo stesso rischio “infortunio” possono essere accese più coperture assicurative, che possono coesistere anche con l’assicurazione sociale (INAIL) fermo restando il divieto di sostituire l’assicurazione obbligatoria INAIL con quella facoltativa, gestita da imprese assicurative private. Sussiste naturalmente l’interesse dell’assicuratore, che ha garantito il rischio infortuni, a tutelarsi per il caso di moltiplicazione dolosa da parte dell’assicurato di nuove garanzie assicurative sullo stesso rischio a scopo di frode. In via generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono, se non esercitati per dieci anni. I diritti dell’assicuratore e quelli dell’assicurato relativi al contratto di assicurazione non sono tuttavia assoggettati alla prescrizione ordinaria decennale, ma alla prescrizione breve annuale. Il diritto dell’assicurato alla liquidazione dell’indennizzo, dovuto a termini di polizza in relazione all’infortunio, si prescrive, dunque, in un anno dall’evento dannoso. 34 L’esercizio di tale diritto, in virtù dell’articolo 1891 del codice civile, spetta all’assicurato (lo studente); il contraente la polizza, nel nostro caso la scuola, non può farlo valere senza espresso consenso dell’assicurato, anche se detiene la relativa polizza. La scuola, come contraente della polizza di assicurazione infortuni, ha l’obbligo, di dare avviso all’assicuratore del sinistro (la comune denunzia del sinistro). Qualora l’indennizzo dovuto non venisse pagato, l’assicurato (o la famiglia, in caso di studente minorenne) per evitare il maturarsi della prescrizione deve chiedere all’assicuratore l’adempimento, mediante atto con data certa (raccomandata r.r.), prima della scadenza del termine annuale. La richiesta del pagamento dell’indennizzo (e le eventuali reiterazioni) interrompono il corso della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data della richiesta. Il termine della prescrizione del diritto all’indennizzo per infortunio decorre dalla data dell’evento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha modificato la precedente interpretazione circa il termine di decorrenza della prescrizione relativa all’indennizzo per invalidità permanente. In proposito la Suprema Corte ha ritenuto che la prescrizione del diritto all’indennizzo della invalidità permanente, derivata da infortunio, non decorre dalla data di accadimento dell’evento dannoso, bensì dalla data (desumibile dalla certificazione medica) di guarigione clinica dell’infermità causata dall’infortunio. Ciò in quanto solo dopo il decorso della fase acuta e con la guarigione clinica, emergono e sono individuabili i residui di invalidità permanente, in ordine ai quali sorge e può essere fatto valere il diritto dell’assicurato all’indennizzo. GIURISPRUDENZA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO Il Tribunale di Viterbo definisce le differenze tra personale di ruolo e precari: diverse modalità di selezione, diversa qualità del lavoro, diversi stipendi di Giuseppe Pennisi Il trattamento economico spettante al personale non di ruolo è attualmente oggetto di numerosi ricorsi al Giudice del Lavoro, in varie sedi giudiziarie. I ricorrenti chiedono l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 53 della legge 312/80 al fine di ottenere i benefici economici spettanti ai dipendenti a tempo determinato della stessa amministrazione, in ragione della loro anzianità di servizio, ed in ogni caso l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 79 del C.C.N.L. diretti a conseguire gli effetti della invocata progressione di carriera, in particolare alla luce della pronuncia resa dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 settembre 2007. Con la richiamata sentenza la Corte, in seguito ad un ricorso riferito a situazioni e a disposizioni attinenti all’ordinamento del lavoro in Spagna, ha affermato la necessaria equiparazione retributiva tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, in applicazione del punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, che costituisce parte integrante dell’ordinamento comunitario. I ricorrenti pretendono, con riferimento a tale sentenza, che venga disapplicata ogni distinzione dell’ordinamento italiano, tanto di natura normativa quanto di natura contrattuale (collettiva o individuale) contrastante con