L`indennizzo dell`invalidità permanente conseguente ad infortunio

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L`indennizzo dell`invalidità permanente conseguente ad infortunio
il Foro
della Scuola
a cura di Giuseppe Pennisi
NORMATIVA
GIURISPRUDENZA
L’indennizzo della
invalidita’ permanente
conseguente ad infortunio
Trattamento economico
del personale non di ruolo:
sentenza del Tribunale di Viterbo
n. 837 del 07/10/2010
NORMATIVA
L’indennizzo
dell’invalidità
permanente
conseguente ad
infortunio
L’assicuratore deve determinare il danno e rapportarlo
al valore assicurato. Caratteristiche dell’assicurazione
nella scuola. Indennizzo Inail
e privato. Nuova interpretazione dei termini di decorrenza della prescrizione
di Giuseppe Pennisi
L’assicurazione privata contro gli infortuni,
pur appartenendo al ramo di assicurazione
danni, non segue il principio indennitario, in
virtù del quale l’indennizzo in caso di sinistro
non può mai superare l’effettivo danno subito.
“Nell’accertare il danno non si può attribuire
alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro” (art. 1908 cod. civile).
Questo principio, valido con riferimento al
danno a cose o ad interessi patrimoniali (responsabilità civile), non è applicabile al danno
da infortunio che incide sulla capacita di lavoro
della persona. La capacità di lavoro ha carattere di potenzialità, e differisce dalla capacità di
reddito che è invece suscettibile di quantificazione, in relazione appunto al reddito prodotto
dall’assicurato nell’anno di riferimento.
L’assicurazione infortuni è finalizzata a tutelare la “capacità di lavoro dell’assicurato” che
risulta non determinabile in termini quantitativi. Nell’impossibilità di stabilire una consistenza certa della capacità di lavoro, nella
stipula della polizza contro gli infortuni, si fa
riferimento ad un “valore”, il capitale assicurato, in base al quale fissare il premio e al quale
fare riferimento per calcolare l’indennizzo in
caso di infortunio.
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Il valore assicurato, tecnicamente indicato
come capitale assicurato, esprime un valore convenzionale, cioè stabilito dalle parti (la
compagnia di assicurazione che presta la garanzia per il rischio infortuni e l’assicurato che
paga il premio di polizza).
È ipotizzabile che l’assicuratore stabilisca il valore convenzionale, da fissare in polizza, con
riguardo all’effettiva attività lavorativa dell’assicurato, e che questi accetti il pagamento del
premio considerando il sacrificio economico
che può sopportare per ottenere la garanzia
dell’indennizzo nell’eventualità di un danno
che riduca o annulli la sua capacità di lavoro.
Ciò nell’ipotesi fisiologica, cioè normale, del
rapporto assicurativo. Nella scuola, il capitale assicurato nella polizza infortuni è stabilito
con riguardo al premio da pagare, per cui si
cerca di conseguire la copertura assicurativa
più ampia possibile, in termini della garanzia
concessa rispetto al premio.
L’assicuratore, in caso di sinistro con residua
invalidità permanente:
• procede a determinare il danno da inva-
A tal fine il codice prevede particolari adempimenti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, nel caso di stipula di altra polizza infortuni. Questa situazione non si può verificare
nel caso delle scuole, che stipulano la polizza
cumulativa infortuni a favore di terzi, cioè degli alunni ed eventualmente del personale.
L’indennizzo corrisposto dall’assicurazione
privata per un infortunio può cumularsi con
quello corrisposto dall’INAIL in ipotesi di infortunio sul lavoro per il quale sia operante
l’assicurazione obbligatoria.
Il collaboratore scolastico, infortunatosi
nell’espletamento delle mansioni proprie della
qualifica, percepisce l’indennizzo dall’INAIL
per il danno conseguente all’infortunio sul lavoro, ma può altresì, se assicurato contro gli
infortuni con compagnia privata, percepire
da quest’ultima l’indennizzo dovuto in base al
contratto.
La prescrizione
del diritto all’indennizzo
lidità permanente subito dall’assicurato,
riferendosi all’entità, cioè alla conseguenze delle lesioni o menomazioni della sua
capacità di lavoro, in base alle percentuali
stabilite dalle “tabelle di valutazione del
grado percentuale dell’invalidità permanente” richiamate o stabilite nella polizza;
Il tempo incide anche sui rapporti giuridici: vi
sono diritti che non possono sorgere se non in
determinate contingenze di tempo, altri che
non possono essere esercitati fuori di un determinato termine. Il tempo può, con il concorso
di altri fattori, operare come causa di acquisto
o di perdita di diritti.
• rapporta, poi, la percentuale di invalidità
La perdita di un diritto, per il mancato esercizio di esso entro il periodo stabilito dalla legge, dà luogo all’istituto giuridico della prescrizione estintiva: “ogni diritto si estingue per
prescrizione quando il titolare non lo esercita
per il tempo determinato dalla legge” (art.
2934 cod. civile).
permanente al valore (capitale) assicurato.
Dall’impossibilità di determinare l’effettiva capacità di lavoro dell’assicurato sotto il
profilo della pura potenzialità, discende che
sullo stesso rischio “infortunio” possono essere accese più coperture assicurative, che
possono coesistere anche con l’assicurazione sociale (INAIL) fermo restando il divieto di sostituire l’assicurazione obbligatoria
INAIL con quella facoltativa, gestita da imprese assicurative private.
Sussiste naturalmente l’interesse dell’assicuratore, che ha garantito il rischio infortuni, a
tutelarsi per il caso di moltiplicazione dolosa
da parte dell’assicurato di nuove garanzie assicurative sullo stesso rischio a scopo di frode.
In via generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono, se non
esercitati per dieci anni. I diritti dell’assicuratore e quelli dell’assicurato relativi al contratto
di assicurazione non sono tuttavia assoggettati
alla prescrizione ordinaria decennale, ma alla
prescrizione breve annuale.
Il diritto dell’assicurato alla liquidazione
dell’indennizzo, dovuto a termini di polizza in
relazione all’infortunio, si prescrive, dunque,
in un anno dall’evento dannoso.
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L’esercizio di tale diritto, in virtù dell’articolo 1891 del codice civile, spetta all’assicurato
(lo studente); il contraente la polizza, nel nostro caso la scuola, non può farlo valere senza
espresso consenso dell’assicurato, anche se
detiene la relativa polizza.
La scuola, come contraente della polizza di
assicurazione infortuni, ha l’obbligo, di dare
avviso all’assicuratore del sinistro (la comune
denunzia del sinistro).
Qualora l’indennizzo dovuto non venisse pagato, l’assicurato (o la famiglia, in caso di studente minorenne) per evitare il maturarsi della prescrizione deve chiedere all’assicuratore
l’adempimento, mediante atto con data certa
(raccomandata r.r.), prima della scadenza del
termine annuale.
La richiesta del pagamento dell’indennizzo (e
le eventuali reiterazioni) interrompono il corso della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data della richiesta.
Il termine della prescrizione del diritto all’indennizzo per infortunio decorre dalla data
dell’evento.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
modificato la precedente interpretazione circa
il termine di decorrenza della prescrizione relativa all’indennizzo per invalidità permanente.
In proposito la Suprema Corte ha ritenuto
che la prescrizione del diritto all’indennizzo
della invalidità permanente, derivata da infortunio, non decorre dalla data di accadimento
dell’evento dannoso, bensì dalla data (desumibile dalla certificazione medica) di guarigione
clinica dell’infermità causata dall’infortunio.
Ciò in quanto solo dopo il decorso della fase
acuta e con la guarigione clinica, emergono e
sono individuabili i residui di invalidità permanente, in ordine ai quali sorge e può essere fatto
valere il diritto dell’assicurato all’indennizzo.
GIURISPRUDENZA
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL
PERSONALE NON
DI RUOLO
Il Tribunale di Viterbo
definisce le differenze
tra personale di ruolo e
precari: diverse modalità
di selezione, diversa qualità
del lavoro, diversi stipendi
di Giuseppe Pennisi
Il trattamento economico spettante al
personale non di ruolo è attualmente oggetto
di numerosi ricorsi al Giudice del Lavoro, in
varie sedi giudiziarie. I ricorrenti chiedono
l’applicazione della disciplina contenuta
nell’articolo 53 della legge 312/80 al fine
di ottenere i benefici economici spettanti
ai dipendenti a tempo determinato della
stessa amministrazione, in ragione della
loro anzianità di servizio, ed in ogni caso
l’applicazione dei benefici di cui all’articolo
79 del C.C.N.L. diretti a conseguire gli effetti
della invocata progressione di carriera, in
particolare alla luce della pronuncia resa dalla
Corte di giustizia europea, con la sentenza del
13 settembre 2007.
Con la richiamata sentenza la Corte, in seguito
ad un ricorso riferito a situazioni e a disposizioni attinenti all’ordinamento del lavoro in
Spagna, ha affermato la necessaria equiparazione retributiva tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo
indeterminato, in applicazione del punto 1
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, che costituisce parte integrante dell’ordinamento comunitario. I
ricorrenti pretendono, con riferimento a tale
sentenza, che venga disapplicata ogni distinzione dell’ordinamento italiano, tanto di natura normativa quanto di natura contrattuale
(collettiva o individuale) contrastante con