DETERMINA COLLOCAMENTO A RIPOSO D`UFFICIO IL

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DETERMINA COLLOCAMENTO A RIPOSO D`UFFICIO IL
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PERSONALE
N. 209 DEL 30/09/2014
R.P. NR. 480
OGGETTO: DETERMINA COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione n. 56 del 19/12/2013 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il P.R.O. per l’anno 2013, individuando gli obiettivi e definendo i programmi
amministrativi dell’Ente ed individuando altresì i Responsabili delle Aree;
Dato atto:
Che con la stessa delibera ha provveduto alla prenotazione dell’impegno di
spesa per la gestione delle Aree attribuendo a ciascun Responsabile una propria
dotazione finanziaria;
Che con provvedimento sindacale n. 4 del 09/06/2007 e provvedimento
sindacale n. 5 del 30/06/2009 sono state attribuite ai Responsabili delle Aree le
funzioni di cui all’art.107 del D.L.vo n.267/00, così come confermato dal
provvedimento nr. 7 del 24/07/2012;
Con provvedimento sindacale n. 06 del 08/09/2014 è stata ripristinata la
nomina del responsabile dell’area economico finanziaria alla Sig. Pansini Anna Maria;
Visto il decreto Sindacale in data 03/02/2014 n. 2, relativo al conferimento al sottoscritto
della Responsabilità del Settore Personale;
LETTI:
- l’art. 2, comma 12, della legge 8/8/1995 n. 335;
- il Decreto del Ministero del Tesoro 8/5/1997 n. 187 “Regolamento recante modalità
applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n.
335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”
emanato in attuazione del predetto art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
- la Circolare INPDAP n. 57 del 24/10/1997;
- l’art. 55-octies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, rubricato: “Permanente inidoneità
psicofisica”;
- il D.P.R. 27/7/2011 n. 171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti
pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 551
octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” emanato in attuazione del predetto art.
55-octies del D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. 29/10/2001 n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e
la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”;
- l’art. 12 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il
9/5/2006, rubricato “Termini di preavviso”.
PREMESSO che la Sig.ra A.M.P., dipendente del Comune di Brissago Valtravaglia (VA)
in qualità di “ISTRUTTORE DIRETTIVO” , ha chiesto con istanza acquisita al protocollo
n.4334 in data 27/09/2013 di essere sottoposta a visita medico collegiale al fine di accertare
l’inabilità al lavoro, in conformità al disposto dell’art. 2. Comma 12, della legge 8 agosto
1995, n° 335, o in subordine inabilità al ogni proficuo lavoro e alla mansione svolta;
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta richiesta, questo Ente ha trasmesso, con
nota del 30 settembre 2013, alla Competente Commissione Medica di Verifica di Milano, la
documentazione necessaria perché la Sig.ra A.M.P. fosse sottoposta a visita medica, ai fini
del riconoscimento della sua inabilità fisica, non dipendente da causa di servizio, a svolgere
qualsiasi attività lavorativa in modo assoluto e permanente, e ciò a norma del ripetuto art. 2
– comma 12° -della Legge n. 335/95;
VISTO l’estratto del verbale n. 7051 del 18/02/2014 rilasciato dalla Commissione Medica
di Verifica di Milano Assunto al protocollo dell’ente in data 20/02/2014 al n. 734, con il
quale la Sig.ra A.M.P. è stato giudicato come segue:
“Non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
Temporanea inidoneità al servizio ed ad altri compiti per 6 mesi. Revisione al termine
DATO ATTO che in data 27 febbraio 2014 perveniva busta chiusa contenente verbale
integrale della Commissione Medica di Verifica di Milano notificato alla Sig. A.M.P. in data
03/03/2014;
DATO ATTO altresì che con nota prot.n°2354 del 29/05/2014 l’Ente trasmetteva alla
Commissione Medica di Milano la richiesta di visita di revisione formulata dalla dipendente
A.M.P. con nota prot.2353 del 23.05.2014;
VISTO l’estratto del verbale della Commissione Medica di Milano del 1° settembre 2014
trasmesso all’Ente il 17.09.2014 ed acquisito al protocollo in pari data al n° 4011, dal quale
si evinceva che la sig.ra A.M.P. è :
“non idoneo in modo permanente ed assoluto alla propria mansione e ad altri compiti . Inabile al proficuo
lavoro”
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DATO ATTO che il verbale integrale è pervenuto all’Ente in data 29/09/2014 ed acquisito
al prot. in pari data al n°4174;
VISTO che il suddetto verbale è stato notificato alla dipendente Sig.ra A.M.P. in data
30/09/2014;
VISTO l’art. 10, comma 2 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000 che
stabilisce che se il lavoratore è riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo posseduto, l’ente, compatibilmente con la
sua struttura organizzativa e a condizione che vi sia la necessaria disponibilità di posti in
organico, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito
della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato,
anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore;
DATO ATTO che dal verbale si evince “la assoluta e permanente impossibilità alla propria
mansione e ad altri compiti” per la dipendente stessa;
CONSIDERATO, pertanto, che non è possibile utilizzare il dipendente in mansioni
equivalenti o di categoria inferiore compatibili con il suo stato di salute;
RICORDATO CHE ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, comma 12, L.
335 / 95 il dipendente pubblico che:
- abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre
nell’ultimo quinquennio;
- sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per
infermità non dipendente da causa di servizio;
CONSIDERATO per tanto che a seguito della attestazione di inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi attività lavorativa da parte della Commissione Medica di verifica, si è
verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata
con le modalità dell’art. 2 comma 12 – della legge 335 / 95;
RICHIAMATA inoltre la circolare INPDAP del 24.10.1997 n. 57, che detta i criteri di
applicazione della normativa suddetta, stabilendo in particolare, che l’Amministrazione di
appartenenza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti minimi contributivi (5 anni),
deve provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e inoltrare tutta la documentazione
necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza di inabilità alla sede
provinciale INPDAP;
ATTESO che il suddetto dipendente ha maturato l’anzianità minima richiesta per il diritto
alla pensione di inabilità ex. ar t. 2 – comma 12 – della legge 335 / 95;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la
richiamata dipendente comunale, con effetto dal 1°OTTOBRE 2014, per accertata
inidoneità permanente e assoluta al servizio;
LETTO l’art. 12 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e Autonomie Locali sottoscritto
il 9/5/2006, rubricato “Termini di preavviso” che testualmente recita:
COMMA 1: “In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni”.
COMMA 4: “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui
ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. ……”.
COMMA 7: “ Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti”;
RITENUTO di stabilire che la risoluzione del rapporto di lavoro con l’interessato debba
ritenersi avvenuto con effetto dall'avvenuta notifica del verbale integrale dell'accertamento
sanitario, (ricevuta acquisita al protocollo dell'ente al n. 4174 del 29/09/2014) e pertanto dal
30/09/ 2014;
CONSIDERATO che alla data del 30 SETTEMBRE 2014 la dipendente in argomento
risulterà in possesso dell’anzianità contributiva utile alla determinazione del trattamento di
pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
RICHIAMATO l'art. 12 comma 9 CCNL 9 maggio 2006 che dispone “L'indennità sostitutiva
del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il
nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina
dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già
considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del
CCNL del 14.9.2000”;
RITENUTO:
– di dover corrispondere al dipendente l’indennità di mancato preavviso ai sensi dell’art. 12
commi 1 e 9 del CCNL 9 maggio 2006, pari a 4 mensilità di stipendio incluso il rateo di
tredicesima;
– di dover corrispondere al dipendente l’indennità di ferie non godute per 15 giornate;
DATO ATTO che risulta omesso nel presente testo ogni riferimento che consenta
l’individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy
ai sensi della L. 675 / 96;
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RITENUTO di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, comunicando il
presente atto al dipendente in argomento;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
DETERMINA
1. di collocare a riposo d’ufficio a decorrere dal 1° ottobre 2014 per inabilità fisica
assoluta e permanente a proficuo lavoro, secondo quanto riportato nell’estratto del
verbale di visita medica collegiale n. 8022 del 01/09/2014, il dipendente A.M.P. con
diritto a pensione poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti;
2. di corrispondere al dipendente l’indennità sostitutiva del mancato preavviso di cui
all’art. 12 commi 1 e 9 del CCNL 9 / 5 / 2006 pari a quattro mensilità di stipendio,
incluso il rateo di tredicesima, oltre oneri e IRAP nella misura di legge, imputando
l’importo al relativo capitolo di spesa della dipendente, per il quale sussiste la relativa
copertura;
3. di dover corrispondere al dipendente l’indennità di ferie non godute per 15 giornate;
4. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a porre in essere gli adempimenti
necessari alla corresponsione, da parte dell’I.N.P.D.A.P., del trattamento di pensione
nonché della indennità premio servizio;
5. di dare atto che, ai sensi della L. 241 / 1990, il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Maria Grazia Loffredo;
6. di dare atto che risulta omesso nel presente testo ogni riferimento che consenta
l’individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della
privacy ai sensi della L. 675 / 96;
7. di comunicare al dipendente interessato il presente provvedimento;
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 14 del D.L.vo n. 267/2000;
9. La presente determinazione, verrà affissa all’albo pretorio comunale on-line, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della legge 69 del 18/06/2009, dal giorno 08/11/2014, e vi
resterà per 15 giorni consecutivi.
Brissago Valtravaglia, 30/09/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo
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VISTO: Per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma
1, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
Brissago Valtravaglia, 30/09/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO – FINANZIARIA
f.to Rag. Giuseppa Giordano
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