1. DIRITTO INFORMATICO11 Aprile 2016 Marco Mancarella

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1. DIRITTO INFORMATICO11 Aprile 2016 Marco Mancarella
11 Aprile 2016 Marco Mancarella
tecnologie
DIRITTO INFORMATICO o diritto delle nuove
Diritto applicato all’informatica
digitalizzazione
Privacy DL 196/2003
Documenti amministrativi
E learning
App
Siti web
Il progetto di formazione degli Animatori Digitali dura circa 3 anni e serve ad
accompagnare la scuola in questo percorso. Da settembre fondi PON. Gli animatori digitali
(migranti digitali, non nativi) sono dei sensibilizzatori interni
Nel 2016 avremo 2 o 3 riforme pesanti Nazionali ed europee che introducono ogni Pubblica
Amministrazione un responsabile digitale (digital officer) e un manager della privacy
(privacy officer)
Il Codice Amministrazione Digitale (CAD) DL 82/2005 impone alle amministrazioni (art.
40) di usare il digitale:
Art. 41 fascicolo elettronico “obbligano al digitale”
Art. 54 siti web conformi e delle regole “linee guida”
Legge trasparenza DL 33/2013 deriva dalla legge Stanca del 2004 sull’accessibilità
informatica da qui deriva l’agenzia per accessibilità informatica
Nel CAD non ci sono risposte a tutto, ma devo integrarlo con altre normative (ad esempio,
ad integrare il CAD c’è una legge cartacea (analogica) la 241 del 1990 che regola il
procedimento amministrativo elettronico)
Negli anni 90 con l’avvento del web sorgono guai e Donato Limone cofondatore di AIPA
nel 1993
Stabiliscono norme per l’amministrazione digitale.
La legge 59 del 1997, legge Bassanini da valore legale al documento informatico
Si passa così da autorità indipendenti del 1993 (Aipa) ad enti gestiti dal governo (agid)
AIPA 1993 –CNIPA 99- DIGITPA – AGID
I Codici stabiliscono principi e diritti, ma non hanno regole tecniche , nel CAD invece ci
sono molte regole tecniche. (Esempio paradosso: il registro informatico è illegale perché
non ci sono regole tecniche, la soluzione è che il DS appone la firma digitale su tutti i
registri digitali della scuola).
Ci sono 4 tipi di firme digitali si va dalla più seria firma digitale alla meno seria firma
elettronica.
Anche se la firma digitale ha un costo per ogni singolo docente.
Il problema nasce dal fatto che oggi, per decriptare una firma digitale (algoritmo israeliano)
con la tecnologia attuale occorrono 250 anni, ma la capacità dei microprocessori raddoppia
ogni sei mesi e per questo che le firme non sono più sicure dopo un certo numero di anni
Le norme contenute nel CAD valgono anche per i privati
es la posta elettronica ordinaria (PEO), la gestione documentale, la conservazione digitale.
Una nuova legge nel 2016 rivoluzionerà il CAD.
Già ora non c’è nessun obbligo della conservazione della carta.
In Francia c’è un sito unico per il servizio pubblico e non hanno il CAD
Occorre un approccio giusto nell’innovazione superando le resistenze culturali.
Il divario digitale non esiste per nessuna categoria o nazione (es Messico e Brasile si vota
col voto elettronico e impronta digitale anche nell’amazzonia)
Azienda italiana in grado di fornire questo servizio di voto digitale la SMARTMATIC
Occorre spegnere l’analogico a favore del digitale (switch –off)
Nel 2015 regole digitali legate al codice degli appalti, fatture elettroniche, accessibilità siti
web (agid), nodo pagamenti elettronici, registro giornaliero protocollo informatico.
Nel 2016 avremo la:
Gestione documentale (da ottobre) protocollo informatico dove l’originale sarà la
scansione e la stampa sarà certificata da secondi, ogni stampa è responsabilità contabile,
standardizzare i processi
La Conservazione digitale necessaria per dare valore ai documenti nel tempo; occorre
salvare a norma. bisogna adeguarsi entro aprile 2017.
Dal 1 luglio 2016 verrà varato EIDAS Europeo per la gestione digitale. Questo regolamento
si porterà dietro la riforma del CAD
Entrambi i settori hanno bisogno di un manuale e di almeno 1 responsabile.
Il responsabile della conservazione deve: ricevere il pacchetto di file da chi li ha prodotti,
apporre la firma digitale
apporre la marca temporale (Softw- valida per 20
anni)
conservare in archivio digitale
Manuali interni ARGO o SPAGGIARI per la gestione documentale
Le scuole non sono in grado da sole a fare la conservazione digitale allora Albo
Conservatori digitali a norma + gestione col fornitore esterno. Con queste due norme sulla
gestione e conservazione, tutte le PA sono obbligate a gestire solo in digitale tutti i processi
.
Alessano 21 aprile 2016
IL CAD così come contemplato dall’art. 12 co.1-ter è una normativa provvista di
sansioni(normativa obbligatoria e vincolante) anche se non c’è ad oggi nessuno che ha
sanzionato su questa norma.
Uno dei rivoli del CAD è il decreto trasparenza (banner sul sito).
L’ambito di applicazioni del CAD riguarda:
- le amministrazioni, tutte quelle elencate art.1 comma 2del DL 30/3/2001n 165
- privati (doc. informatica, pec, firma)
- società a controllo pubblico
L’art 12 e art. 15 del CAD stabiliscono che ogni processo innovativo debba dividersi in 3
fasi:
a) censimento attività amministrativa
b) semplificazione e reingegnerizzazione dei processi
c) digitalizzazione
con il primo punto si sburocratizza, si chiarisce chi fa cosa e in quanto tempo; con b)si
ottimizza e si razionalizza il processo [esiste un elenco dei processi da cui trarre spunto Ist.
S.Elia di Cantù per la trasparenza; es. nella carta dei servizi che ogni scuola dovrebbe
avere, è presente la tabella dei procedimenti amministrativi che ci aiuta nella fase 1. I file
del censimento vanno pubblicati per obbligo dal 2005]
per il punto c) compro un applicativo di gestione documentale
Abbiamo già detto che il CAD pur avendo diverse regole tecniche non sono sufficienti a
coprire tutta la casistica. L’unico vero diritto soggettivo all’interno del CAD è l’art 3 del DL
n82 del 2005 e cioè il diritto del cittadino a parlare telematicamente con la P.A. (da 11anni)
Per rendere valido un certificato mediante la PEO devo allegare un documento d’identità,
cosa che devo fare anche con la PEC (dato che la pec è solo una busta) diventa invece
ufficiale quando comunicano tra loro 2 PA.
Quindi è sufficiente la pec con doc d’identità oppure solo la firma digitale, non è
necessario PEC + firma digitale.
Con queste condizioni la P.A. è tenuta a rilasciare il protocollo( ai sensi dell’art. 38 del
DPR 445 del 2000) altrimenti si può ricorrere all’art. 328 del cod. penale.
Nella cassetta degli attrezzi del CAD sia per il cittadino che per l’impresa abbiamo:
documenti --------------------firme
pec-peo ----------------------conservazione
I documenti informatici sono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti (Limone art.1 D.L.n 82)
Atto=provvedimento nel quale si sostanzia la volontà della PA
Fatto=evento dove la volontà non c’è – neutro
Dato=rappresentazione alfa numerica di un qualcosa, fotografia della realtà
Il documento amministrativo invece è ogni rappresentazione in qualunque formato
digitale del contenuto utilizzato dalla PA. Si da Pdf a Pdf, no da pdf a jpeg.
Se passiamo dalla carta al file occorre la firma digitale con l’applicativo.
Di firme elettroniche ne esistono 4 tipologie:
Una semplice e 3 avanzate. Anche Quella semplice ha un valore giuridico con PW e login
nella PEO, ma liberamente valutabile da un giudice
Tra quelle avanzate abbiamo quella su tablet utilizzata dalle banche
e quella qualificata semplice (smart, card, token= si accede per tempi brevi con pw e poi si
perde es. firme verbali). Entrambi hanno una sicurezza maggiore della semplice poichè
regolate dall’art. 71 del CAD, regole tecniche delle firme avanzate e sono rilasciate da un
certificatore accreditato AGID.
La firma qualificata digitale ha una tecnologia criptografata e asimmetrica.
Tutte le firme avanzate sono valide fino a quelera di falso e soddisfano il requisito della
forma scritta e precisamente di 13 tipologie di atti. Es notaio. La 13sima tipologia di atti è
valida solo con la firma elettronica avanzata standard (qualificata digitale) es. consenso
informale.
La quinta possibilità di riconoscimento sono le credenziali (art. 65) si acquisisce valore
anche comunicando con la peo identificando a priori i dipendenti anche di una scuola.
La PEC è un vettore (busta) che diventa contenuto (raccomandata) se le PA comunicano tra
di loro. La PEC si intende spedita quando è presa in carico dal mio gestore che mi manda
una notifica (entro 48 ore !! attenzione quindi a non aspettare l’ultimo minuto della
scadenza di un bando.. L’altro gestore mette la mia PEC in una box del destinatario e
spedisce una mail per conoscenza. Quando il destinatario la apre, altra notifica.
Soggetti PEC obbligati: PA, Imprese, Professionisti(forma societaria o individuale).
Non obbligati: cittadini (cec ??e pac??)
Risorse video scuola di Mantova stampa “0”
Istituto Antonietti Iseo (motivazione) dirigente Tignonsini
Piattaforma unisalento 120 slide
Spaggiari
Sito Majorana – animatori digitali accesso con user e pw
È del majorana il terzo libro al mondo scaricato free
Porte aperte sul web URS lombardia
GED tool gestione documentale