regolamento della sezione depositi a risparmio raccolti presso i soci

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regolamento della sezione depositi a risparmio raccolti presso i soci
COOPERATIVA DI CONSUMO LAVORATORI DELLA BRIANZA scrl
23880 CASATENOVO (Lc) - Via Verdi, 15/E - Tel. 039 9202150 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00356660134
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DEPOSITI A RISPARMIO RACCOLTI PRESSO I SOCI
1 In attuazione dell’art. 3 dello Statuto Sociale è istituita una sezione di
attività denominata Sezione Depositi a Risparmio, gestita con apposita
contabilità sezionale, per la raccolta di risparmio da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale della Cooperativa. Tale
raccolta è rivolta ai soli Soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno
tre mesi. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il
pubblico.
2 Devono essere messi a disposizione dei Soci, nei locali in cui si svolge la
raccolta dei fondi, fornendo tutti i chiarimenti richiesti, i testi dei seguenti documenti:
a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito a Risparmio
(C.I.C.R.) del 3 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1994);
b) istruzioni della Banca d’Italia (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994);
c) articolo 3 dello Statuto;
d) regolamento;
e) foglio informativo analitico.
3 Il Socio, all’atto della conclusione del contratto di deposito, deve rilasciare, per iscritto ed in duplice originale, dichiarazione di accettazione delle
norme e condizioni che lo regolano e che devono essere trascritte prima
della dichiarazione stessa. Un originale della dichiarazione deve essere
consegnato al socio unitamente al LIBRETTO NOMINATIVO DI DEPOSITO A
RISPARMIO, ed al foglio informativo analitico riportante le condizioni
vigenti. Non è ammessa l’intestazione del libretto a più persone ed esso
è assolutamente intrasferibile.
4 L’accettazione non può essere accolta se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite del triplo o l’altro del quintuplo del patrimonio (capitale versato a riserve) risultante dall’ultimo bilancio approvato,
come disposto dai provvedimenti delle autorità monetarie richiamati dall’art. 2 lettere a) e b) del presente regolamento. Il Consiglio di
Amministrazione può fissare limiti inferiori a quelli massimi di legge.
5 L’ammontare del deposito di ciascun Socio e dell’interesse relativo capitalizzato non deve superare i limiti massimi fissati dalla legge Tributaria.
Il Consiglio di Amministrazione può fissare limiti inferiori a quelli massimi
di legge.
6 Tramite delega sottoscritta, il Socio potrà autorizzare altra persona, anche
non socio, a disporre della somma depositata, con firma disgiunta, limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento. In ogni caso è
ammesso un solo delegato per ogni libretto. La delega si estingue con il
decesso del Socio o con revoca da inoltrare per iscritto alla Cooperativa.
7 Il Socio potrà essere titolare al massimo di dieci libretti nominativi. Le
operazioni di versamento e prelevamento, che possono avvenire esclusivamente nei locali stabiliti dalla Cooperativa, possono essere effettuate
solo dietro presentazione del libretto da parte del titolare o del delegato
e verranno annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale
autorizzato. Il Socio o il delegato dovrà firmare separate quietanze per le
operazioni effettuate. Il Socio potrà anche disporre dello svolgimento del
suo prestito personale con altro mezzo tecnico ritenuto valido ed accettato dalla Cooperativa nonché ammesso dalle normative vigenti.
8 I depositi possono essere liberi e/o vincolati a termine.
9 Per i depositi liberi il Socio, o il suo delegato, può chiedere rimborsi parziali o totali con l’osservanza di un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi, ad eccezione di quelli destinati al pagamento, per compensazione,
di beni e/o servizi forniti dalla Cooperativa al Socio. La Cooperativa si
riserva, per i rimborsi con preavviso, la facoltà di pagare anche subito.
10 La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione in qualsiasi momento i
libretti rilasciati al Socio per effettuare riscontri. I libretti devono comunque essere presentati ogni anno presso l’ufficio che li ha rilasciati per la
registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto
dalla sezione.
11 In caso di richiesta di estinzione del libretto o di trasferimento della
Sezione di appoggio, che potrà essere richiesto, dal Socio titolare non
prima di 30 giorni dalla data di accensione del rapporto o del più recente
trasferimento, il Socio titolare dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione,
restituendo contestualmente i documenti attestanti il rapporto da estinguere o trasferire.
12 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, l’intestatario dovrà dare denuncia scritta alla Cooperativa ed alle competenti
Autorità. La Cooperativa emetterà un nuovo libretto che annulla, ad ogni
effetto, qualsiasi documento precedente. Il socio titolare dovrà sottoscrivere dichiarazione di chiusura della posizione in oggetto, valida come
liberatoria nei confronti della Cooperativa.
13 In caso di decesso si applicheranno le disposizioni legali vigenti in materia di successioni. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla
Cooperativa il giorno del decesso del Socio.
14 Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso in nessun caso superiore alla misura di cui all’art. 13 lett. b) del DPR
601/73 ed eventuali modificazioni e integrazioni - è stabilito dal Consiglio
di Amministrazione. Tale tasso è reso noto mediante avviso esposto nei
locali di cui al precedente art. 2 ed è sottoscritto dal Socio all’atto della
conclusione del contratto di cui al precedente art. 3.
15 Il Consiglio di Amministrazione dispone l’accredito degli interessi, al netto
della ritenuta fiscale, almeno una volta all’anno fino a concorrenza dell’importo massimo previsto dalla legge.
16 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le condizioni economiche relative alle operazioni ed ai servizi offerti e potrà, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, proporre ai Soci rapporti di prestito diversificati a livello di
vincoli temporali, importi, remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione
ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento
richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità
monetarie.
17 La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte
mediante avviso esposte nei locali di raccolta dei depositi. Il Consiglio di
Amministrazione si riserva altresì la facoltà di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all’ultimo domicilio reso
noto, in conformità con quanto disposto dalla sezione III, paragrafo 3.2
delle ripetute istruzioni della Banca d’Italia. In tal caso ciascun Socio ha
facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di
recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate.
18 Al Socio deve essere fornita alla scadenza del contratto e comunque una
volta all’anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.
19 La Cooperativa garantisce il puntuale ed esatto rimborso dei prestiti con
il proprio capitale complessivo, con affidamenti bancari e similari e con
ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.
20 Come indicato nell’art. del presente Regolamento, i depositi a risparmio
raccolti presso i Soci devono essere impiegati, per il conseguimento dell’oggetto sociale della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di impiego di tali depositi rispettando i seguenti criteri:
• una parte verrà mantenuta liquida (contante presso le varie casse,
depositi di c/c bancari);
• una parte verrà destinata agli investimenti mobiliari ed immobiliari
finalizzati allo sviluppo della Cooperativa.
21 Il rendiconto di gestione della Sezione Depositi a Risparmio sarà inserito
nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione che
accompagna il Bilancio annuale sottoposto agli organi sociali descritti dal
Titolo VI (Assemblee) dello Statuto sociale.
22 La Cooperativa assicura la massima riservatezza nello svolgimento di
tutte le funzioni svolte dalla Sezione di Depositi a Risparmio e risponde
dell’operato degli incaricati dell’attività della Sezione.
23 La Cooperativa è regolarmente iscritta nel registro prefettizio ed osserva
di fatto le clausole di cui all’art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e
successive modificazioni e integrazioni previste inderogabilmente dallo
Statuto Sociale.
24 La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito e pertanto
non è sottoposta ai controlli della Banca d’Italia.
25 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale Credito e Risparmio e dalla
Banca d’Italia. Il regolamento stesso è stato approvato dall’Assemblea
ordinaria dei Soci tenuta il 04/05/1996 in sostituzione del precedente
approvato in data 25 maggio 1986 ed entra in vigore a partire dal
01/07/1996.
Il Consiglio di Amministrazione
Dichiaro di approvare specificatamente l’art. 17 delle norme sopra citate
(facoltà della Cooperativa di modificare le norme e le condizioni economiche
che regolano il deposito).
Firma del titolare