il nuovo reato ambientale
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IL NUOVO REATO AMBIENTALE AVV. MICHELE PIZZINI VERONA – Palazzo della Facoltà di Economia – 5 giugno 2010 1 Programma: 1) La legislazione ambientale: lo stato dell’arte 2) I profili penali e sanzionatori 3) I principi della politica ambientale comunitaria 4) Rapporti tra il Codice dell’Ambiente e il D.lgs. 231/2001 5) La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e l’introduzione dei reati ambientali 6) Conclusioni 2 NOZIONE DI AMBIENTE Esiste nel nostro ordinamento? NO 3 PLURALITÀ DI DEFINIZIONI E VARIETÀ DELLE FONTI : Accordi internazionali Diritto comunitario Costituzione Leggi nazionali Dottrina Giurisprudenza Carattere distintivo: la non univocità 4 COSTITUZIONE ITALIANA ART. 9: “La repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della NAZIONE” ART. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…) ” ART. 117: “Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. 5 D. LGS. 152/06 (CD. CODICE DELL’AMBIENTE) NON FORNISCE UNA DEFINIZIONE GENERALE DI “AMBIENTE” MA DUE PARTICOLARI ACCEZIONI 6 Prima accezione: art. 5 comma 1 CA e) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/ o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell‘AMBIENTE, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti 7 Seconda accezione: art. 300 comma 1 e 2 E’ danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima Specie e habitat protetti Acque interne Acque costiere e mare territoriale Terreno (suolo e sottosuolo) 8 CONSIGLIO CEE – 1973 “insieme degli elementi che, nella complessità delle loro reazioni, costituiscono il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti” Dottrina: ANTOLISEI “il complesso degli elementi che caratterizzano l’habitat dell’uomo venendo incontro ai suoi interessi sia materiali che spirituali” 9 Giurisprudenza (Cass. Pen. n. 9727 del 28/10/1993) “il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona (…) E’ una nozione, oltre che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali (…)” 10 Il diritto penale ambientale Classificazione puramente convenzionale Individua le disposizioni in materia di tutela dell’ambiente che prevedono sanzioni penali come conseguenza della loro inosservanza 11 INTRODUZIONE AD ALCUNI CONCETTI PENALISTICI: la norma penale in bianco Norma che fa riferimento ad un atto normativo di grado inferiore, per indicare tutte le connotazioni di un fatto che la stessa norma considera illecito. La sanzione è sempre determinata Genericità del precetto con rinvio a fonti secondarie (regolamenti, atti amministrativi ecc.) 12 DELITTI E CONTRAVVENZIONI DELITTI CONTRAVVENZIONI Pena detentiva ERGASTOLO RECLUSIONE Da 15 gg. a 24 anni ARRESTO Da 5 gg a 3 anni Pena pecuniaria MULTA € 50 – 50.000,00 AMMENDA € 20 – 10.000,00 Arresto in flagranza SI NO Fermo SI NO Misure cautelari personali SI NO Tentativo SI NO PRESCRIZIONE Almeno 6 anni Almeno 4 anni OBLAZIONE NO SI RICONOSCIMENTO SENTENZE PENALI STRANIERE SI NO 13 LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE - 1/2 Numerosa e disorganica: scienza resistenze multidisciplinarità internazionalità 14 LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE - 2/2 urbanistica beni culturali e ambientali rifiuti tutela delle acque sostanze pericolose inquinamento atmosferico inquinamento acustico inquinamento da campi elettromagnetici energia nucleare modificazioni genetiche caccia, pesca, fauna, flora 15 VIOLAZIONI URBANISTICHE Evoluzione normativa: L. 1150/1942 cd. Legge ponte n. 765/1967 L. 47/1985 TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA (DPR n. 380/2001) 16 BENI CULTURALI E AMBIENTALI CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.Lgs. n. 42/2004) PATRIMONIO CULTURALE BENI CULTURALI BENI PAESAGGISTICI 17 Beni culturali - fattispecie di reato Opere illecite (art. 169) Uso illecito di beni culturali (art. 170) Collocazione e rimozione illecita (art. 171) Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172) Violazioni in materia di alienazione (art. 173) Uscita o esportazione illecita (art. 174) Violazioni in materia di ricerche archeologiche (art. 175) cd. Furto archeologico (art. 176) Contraffazione di opere d’arte (art. 178) Inosservanza dei provv. Amm. (art. 180 + 650 c.p.) danneggiamento al patrimonio archeologico, storico, artistico nazionale (art. 733 c.p.) 18 Beni paesaggistici Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (art. 131) Beni individuati a seguito di procedimento amministrativo Beni soggetti a tutela in base alla legge Beni soggetti a tutela in base ai piani paesaggistici 19 Beni paesaggistici - fattispecie di reato Lavori eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa (art. 181) Prevede sia l’ipotesi delittuosa che quella contravvenzionale Abusi minori: sanzione amministrativa pecuniaria Abusi gravi: delitto Per il resto: rinvio al Testo Unico in materia edilizia 20 TUTELA DELLE AREE PROTETTE (Legge Quadro n. 394/1991) Ulteriori fattispecie di reato (contravvenzioni) Ulteriori reati previsti dal CODICE PENALE Distruzione e deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.) incendio (art. 423 c.p.) – dolo incendio boschivo (art. 423 bis c.p.) danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) circostanze aggravanti (art. 425 c.p.) inondazione, frana o valanga (art. 426 c.p.) delitti colposi di danno (art. 449) 21 RIFIUTI Materia maggiormente oggetto di interventi e modifiche da parte del legislatore Il CODICE DELL’AMBIENTE ha riscritto la disciplina (in modo discutibile però: vedi il cd. correttivo D.Lgs. N. 4/2008) Problemi applicativi e di coordinamento della disciplina con le normative vigenti (es. oli usati, utilizzazione dei fanghi in agricoltura, batterie esauste, inceneritori, rifiuti sanitari, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso, rifiuti portuali, policlorobifenili) 22 Rifiuti - fattispecie di reato abbandono di rifiuti (art. 256 CA – imprese ed enti) inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione, recupero, smaltimento e ripristino (art. 255) violazione dell’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti miscelati (art. 187) gestione non autorizzata (art. 256) Inosservanza delle prescrizioni autorizzative (art. 256) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256) omessa bonifica (art. 257) violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri (art. 258) traffico illecito di rifiuti (art. 259) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260) 23 TUTELA DELLE ACQUE Codice dell’ambiente D.Lgs.202/2007 sull’attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi 24 Acque - fattispecie di reato Scarico di acque reflue industriali non autorizzato (o effettuato dopo che l’autorizzazione è stata sospesa/revocata ) (art. 137) Scarico di acque reflue industriali contenti sostanze pericolose con inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione Violazione di prescrizioni concernenti installazione e gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti Titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo danneggiamento (art. 635 c.p.) getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) avvelenamento di acque destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo( artt. 439 e 452 c.p.) inquinamento doloso e colposo (art. 8 D.Lgs. 22/2007 – navi) D.Lgs. n. 11/2008 sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive 25 INQUINAMENTO ATMOSFERICO Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività PARTE QUINTA DEL CODICE DELL’AMBIENTE (artt. 267 – 298) Impianti termici civili inferiori a soglie prefissate Combustibili (caratteristiche merceologiche e condizioni di utilizzo) 26 INQUINAMENTO ATMOSFERICO: alcune definizioni INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente EMISSIONE: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico 27 INQ. ATMOSFERICO: fattispecie di reato installare o esercire un impianto in assenza di autorizzazione continuare l’esercizio di un impianto o attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o cessazione dell’attività violazione dei valori di immissione o prescrizioni stabilite dall’autorizzazione messa in esercizio dell’impianto o attività senza preventiva comunicazione … continua 28 INQ. ATMOSFERICO: fattispecie di reato omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni combustione in difformità delle prescrizioni per gli impianti di cui al Titolo I getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) Tutte contravvenzioni 29 INQUINAMENTO ACUSTICO Materia non inserita nel Codice dell’Ambiente EVOLUZIONE NORMATIVA: DPCM 1 MARZO 1991 LEGGE QUADRO 447/1995 DISPOSIZIONI ATTUATIVE ALLA LEGGE QUADRO (14 decreti) DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI (T.U. 81/2008) ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RUMORE (11 decreti) 30 INQ. ACUSTICO : fattispecie penali ART. 659 c.p. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. [I]. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro [657, 660, 703]. [II]. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. 31 INQ. DA CAMPI ELETTROMAGNETICI LEGGE QUADRO 36/2001 Sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Offre utili definizioni su esposizione, limite di esposizione, valore di attenzione È subordinata alla successiva emanazione di decreti attuativi Sanzioni amministrative 32 INQ. DA CAMPI ELETTROMAGNETICI : fattispecie penali ART. 674 c.p. - Getto pericoloso di cose [I]. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro. ART. 675 c.p. - Collocamento pericoloso di cose. [I]. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro 33 APPLICABILI ? EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE CASS. SEZ. III n. 36845/2008 Il caso Radio Vaticana Nell'espressione “getto di cose” possono farsi rientrare, anche la creazione, l'emissione e la propagazione di onde elettromagnetiche; (…) le energie sono pacificamente dotate di fisicità e di materialità e dunque, sia per la loro attitudine ad essere misurate, percepite ed utilizzate sia per la loro individualità fisica, ben possono essere considerate “cose”. Il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra pertanto nell’ambito dell’art. 674 c.p. allorché sia provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo 34 I PRINCIPI DELLA POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA Concetti formulati in modo astratto, ovvero non vincolati nella loro realizzazione a verifiche di carattere giurisdizionale o sanzionatorio, ma in quanto universalmente condivisi, e contenuti in atti internazionali o comunitari, entrati a tutti gli effetti a far parte del diritto positivo. 35 PROGRAMMI DI AZIONE AMBIENTALE Le strategie di politica ambientale e di intervento operativo della Comunità Europea, che danno attuazione ai principi d’azione. Evoluzione normativa Strumenti di mercato: sistemi di gestione ambientale (SGA) quali EMAS e ISO; Strumenti “orizzontali”: enti di ricerca ed elaborazione e dei dati ambientali; Meccanismi di sostegno finanziario: LIFE 36 SVILUPPO SOSTENIBILE Lo sviluppo che risponde alle necessità delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. crescita economica miglioramento della qualità dell’ambiente, della vita e della salute e uso razionale delle risorse PRINCIPIO DI PREVENZIONE Evitare i danni ambientali attraverso il controllo preventivo di tutti i progetti e delle diverse iniziative che possono influenzare negativamente lo stato dell’ambiente VIA 37 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE Adozione di misure di cautela per impedire il verificarsi di conseguenze pericolose o dannose possibili, ma non attualmente prevedibili. elettrosmog OGM CHI INQUINA PAGA Ogni fenomeno di inquinamento costituisce un deterioramento dell’ambiente provocato dall’attività produttiva volontaria o involontaria dell’uomo. Si tratta di un danno valutabile pari almeno alla spesa necessaria per il ripristino o al deprezzamento del bene a seguito dell’inquinamento 38 UNA COMPARAZIONE: i principi sanciti dal Codice dell’Ambiente PRINCIPIO DI PREVENZIONE Meccanismo procedurale finalizzato a prevedere gli effetti sull’ambiente di progetti pubblici o privati al fine di evitare o quantomeno minimizzare quelli dannosi (o quelli dannosi oltre una determinata soglia). Vedi VIA 39 PRINCIPIO DELL’AZIONE AMBIENTALE (ART. 3 TER) La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale 40 PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE art. 3 quater Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. L’ attività della PA deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Individuare un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile 41 PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E DI LEALE COLLABORAZIONE art. 3 quinquies Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati 42 Principio di supremazia del diritto comunitario In materia ambientale una norma regionale deve essere uguale o più rigorosa di una nazionale, che deve essere a sua volta uguale o più rigorosa di quella europea Europa Paese UE Regione 43 RAPPORTI TRA IL CODICE DELL’AMBIENTE E IL D.LGS. 231/2001 Attualmente, l'unica norma in materia ambientale che rinvia alla responsabilità della persona giuridica è l’art. 192 comma 4 del Codice dell’Ambiente sull’abbandono dei rifiuti : “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni” 44 LIMITI fa espresso riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell’art. 192 citato (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; manca ogni indicazione sull’autonoma sanzione patrimoniale da applicare all’Ente in caso di sua accertata responsabilità manca la necessaria tipizzazione normativa dei reati ambientali (Cass. Penale Sez. III 7 ottobre 2008 n. 41329) Alla luce di una interpretazione della norma e dei principi di tassatività e tipicità cui è ispirato il diritto penale, non può che condurre ad escludere l'applicabilità della responsabilità ex decreto 231 agli illeciti ambientali. 45 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 1) l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo 2) l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee 46 LA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE E L’INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI OBIETTIVO : ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell’ambiente con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile. 47 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Causa C-176/03 del 13/09/2005 riconosce la competenza della Comunità Europea ad adottare anche disposizioni che possano recare per gli Stati l'obbligo di incriminare determinate condotte laddove ciò si riveli necessario ad assicurare l'efficacia delle disposizioni adottate nell'ambito delle politiche, come quella ambientale, rientranti nel suo ambito di competenze ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità Europea. 48 Nove tipi di attività illecite (art.3) 1. scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti; 2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario; 3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un’unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse; 4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi; 49 5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose; 6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette; 7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati; 8. significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto; 9. produzione,importazione,esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono. 50 Condizioni intenzionalmente o con grave negligenza danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi) danno rilevante alle componenti naturali dell’ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora) 51 Inoltre … qualificazione come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (articolo 4); responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica 52 IL TERMINE ? In origine: 26 dicembre 2010 Ora: Febbraio 2011 53 LO STATO DEL RECEPIMENTO Il 12 maggio il Senato ha definitivamente approvato, in quarta lettura, il d.d.l. n. 1781-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010. Tra gli aspetti rilevanti è da segnalare l'art. 19 che attribuisce al Governo la delega a recepire la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla tutela penale dell'ambiente) e la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa all'inquinamento provocato dalle navi). 54 IL CONTENUTO DEL DDL Dovranno essere previsti come reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01: quelli indicati nell'art. 3 della direttiva 2008/99/CE quelli indicati negli artt. 5 bis e 5 ter della Direttiva 2005/35/CE: a) lo scarico di sostanze inquinanti effettuati dalle navi se effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave; b) l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati sopra indicati 55 Tutte le altre fattispecie previste dalle normative DECESSO LESIONI GRAVI RILEVANTE DANNO Delitti contro l’ambiente Nuovi articoli del Titolo VI bis c.p. 231 56 Inoltre … entro 12 mesi L'art. 52 delega al Governo anche l'attuazione delle decisioni quadro relative a ulteriori fattispecie di reato da inserire nel D.Lgs. 231/2001 alla posizione della vittima nel procedimento penale alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali alla fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti 57 CONCLUSIONI 58 CODICE PENALE D.LGS. 231/2001 DIRITTO PENALE DELL’ AMBIENTE 59 GRAZIE 60