il nuovo reato ambientale

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il nuovo reato ambientale
IL NUOVO REATO AMBIENTALE
AVV. MICHELE PIZZINI
VERONA – Palazzo della Facoltà di
Economia – 5 giugno 2010
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Programma:
1) La legislazione ambientale: lo stato dell’arte
2) I profili penali e sanzionatori
3) I principi della politica ambientale
comunitaria
4) Rapporti tra il Codice dell’Ambiente e il D.lgs.
231/2001
5) La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell’ambiente e l’introduzione dei reati
ambientali
6) Conclusioni
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NOZIONE DI AMBIENTE
Esiste nel nostro ordinamento?
NO
3
PLURALITÀ DI DEFINIZIONI E VARIETÀ DELLE FONTI :
Accordi internazionali
Diritto comunitario
Costituzione
Leggi nazionali
Dottrina
Giurisprudenza
Carattere distintivo: la non univocità
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COSTITUZIONE ITALIANA
ART. 9: “La repubblica tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della
NAZIONE”
ART. 32: “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività (…) ”
ART. 117: “Lo Stato ha legislazione esclusiva
in materia di tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali”.
5
D. LGS. 152/06
(CD. CODICE DELL’AMBIENTE)
NON FORNISCE UNA DEFINIZIONE
GENERALE DI “AMBIENTE”
MA DUE PARTICOLARI ACCEZIONI
6
Prima accezione: art. 5 comma 1 CA
e) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/ o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
negativa dell‘AMBIENTE, inteso come sistema di relazioni fra i
fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi
o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione
e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti
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Seconda accezione: art. 300 comma 1 e 2
E’ danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo
e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o
dell’utilità assicurata da quest’ultima
Specie e habitat protetti
Acque interne
Acque costiere e mare territoriale
Terreno (suolo e sottosuolo)
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CONSIGLIO CEE – 1973
“insieme degli elementi che, nella complessità delle loro
reazioni, costituiscono il quadro, l’habitat e le condizioni
di vita dell’uomo, quali sono in realtà e quali sono
percepiti”
Dottrina: ANTOLISEI
“il complesso degli elementi che caratterizzano l’habitat
dell’uomo venendo incontro ai suoi interessi sia materiali
che spirituali”
9
Giurisprudenza
(Cass. Pen. n. 9727 del 28/10/1993)
“il contesto delle risorse naturali e delle stesse
opere più significative dell’uomo protette
dall’ordinamento perché la loro conservazione è
ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della
persona (…) E’ una nozione, oltre che unitaria,
anche generale, comprensiva delle risorse naturali
e culturali (…)”
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Il diritto penale ambientale
Classificazione puramente convenzionale
Individua le disposizioni in materia di
tutela dell’ambiente che prevedono sanzioni
penali come conseguenza della loro
inosservanza
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INTRODUZIONE AD ALCUNI CONCETTI
PENALISTICI:
la norma penale in bianco
Norma che fa riferimento ad un atto normativo di
grado inferiore, per indicare tutte le connotazioni di un
fatto che la stessa norma considera illecito.
La sanzione è sempre determinata
Genericità del precetto con rinvio a fonti secondarie
(regolamenti, atti amministrativi ecc.)
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DELITTI E CONTRAVVENZIONI
DELITTI
CONTRAVVENZIONI
Pena detentiva
ERGASTOLO
RECLUSIONE
Da 15 gg. a 24 anni
ARRESTO
Da 5 gg a 3 anni
Pena pecuniaria
MULTA
€ 50 – 50.000,00
AMMENDA
€ 20 – 10.000,00
Arresto in flagranza
SI
NO
Fermo
SI
NO
Misure cautelari
personali
SI
NO
Tentativo
SI
NO
PRESCRIZIONE
Almeno 6 anni
Almeno 4 anni
OBLAZIONE
NO
SI
RICONOSCIMENTO SENTENZE
PENALI STRANIERE
SI
NO
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LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE - 1/2
Numerosa e disorganica:
scienza
resistenze
multidisciplinarità
internazionalità
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LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE - 2/2
 urbanistica
 beni culturali e ambientali
 rifiuti
 tutela delle acque
 sostanze pericolose
 inquinamento atmosferico
 inquinamento acustico
 inquinamento da campi elettromagnetici
 energia nucleare
 modificazioni genetiche
 caccia, pesca, fauna, flora
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VIOLAZIONI URBANISTICHE
Evoluzione normativa:
L. 1150/1942
cd. Legge ponte n. 765/1967
L. 47/1985
TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA
(DPR n. 380/2001)
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BENI CULTURALI E AMBIENTALI
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
(D.Lgs. n. 42/2004)
PATRIMONIO CULTURALE
BENI CULTURALI
BENI PAESAGGISTICI
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Beni culturali - fattispecie di reato
Opere illecite (art. 169)
Uso illecito di beni culturali (art. 170)
Collocazione e rimozione illecita (art. 171)
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172)
Violazioni in materia di alienazione (art. 173)
Uscita o esportazione illecita (art. 174)
Violazioni in materia di ricerche archeologiche (art. 175)
cd. Furto archeologico (art. 176)
Contraffazione di opere d’arte (art. 178)
Inosservanza dei provv. Amm. (art. 180 + 650 c.p.)
danneggiamento al patrimonio archeologico, storico,
artistico nazionale (art. 733 c.p.)
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Beni paesaggistici
Per paesaggio si intende il territorio espressivo
di identità, il cui carattere deriva dall'azione di
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni
(art. 131)
Beni individuati a seguito di procedimento
amministrativo
Beni soggetti a tutela in base alla legge
Beni soggetti a tutela in base ai piani paesaggistici
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Beni paesaggistici - fattispecie di reato
Lavori eseguiti su beni paesaggistici senza la
prescritta autorizzazione o in difformità di essa
(art. 181)
Prevede sia l’ipotesi delittuosa che quella
contravvenzionale
Abusi minori: sanzione amministrativa pecuniaria
Abusi gravi: delitto
Per il resto: rinvio al Testo Unico in materia edilizia
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TUTELA DELLE AREE PROTETTE
(Legge Quadro n. 394/1991)
Ulteriori fattispecie di reato (contravvenzioni)
Ulteriori reati previsti dal CODICE PENALE
 Distruzione e deturpamento di bellezze naturali (art.
734 c.p.)
 incendio (art. 423 c.p.) – dolo
 incendio boschivo (art. 423 bis c.p.)
 danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.)
 circostanze aggravanti (art. 425 c.p.)
 inondazione, frana o valanga (art. 426 c.p.)
 delitti colposi di danno (art. 449)
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RIFIUTI
Materia maggiormente oggetto di interventi e
modifiche da parte del legislatore
Il CODICE DELL’AMBIENTE ha riscritto la disciplina
(in modo discutibile però: vedi il cd. correttivo D.Lgs.
N. 4/2008)
Problemi applicativi e di coordinamento
della disciplina con le normative vigenti
(es. oli usati, utilizzazione dei fanghi in agricoltura,
batterie esauste, inceneritori, rifiuti sanitari, rifiuti
elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso, rifiuti portuali,
policlorobifenili)
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Rifiuti - fattispecie di reato
 abbandono di rifiuti (art. 256 CA – imprese ed enti)
 inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione,
recupero, smaltimento e ripristino (art. 255)
 violazione dell’obbligo di procedere alla separazione dei
rifiuti miscelati (art. 187)
 gestione non autorizzata (art. 256)
Inosservanza delle prescrizioni autorizzative (art. 256)
 deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256)
 omessa bonifica (art. 257)
 violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei
registri (art. 258)
 traffico illecito di rifiuti (art. 259)
 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)
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TUTELA DELLE ACQUE
Codice dell’ambiente
 D.Lgs.202/2007 sull’attuazione della
Direttiva
2005/35/CE
relativa
all’inquinamento provocato dalle navi
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Acque - fattispecie di reato
Scarico di acque reflue industriali non autorizzato (o effettuato
dopo che l’autorizzazione è stata sospesa/revocata ) (art. 137)
Scarico di acque reflue industriali contenti sostanze pericolose con
inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
Violazione di prescrizioni concernenti installazione e gestione dei
controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli
stessi
Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti
Titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli
insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo
 danneggiamento (art. 635 c.p.)
 getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)
 avvelenamento di acque destinate all’alimentazione prima che
siano attinte o distribuite per il consumo( artt. 439 e 452 c.p.)
 inquinamento doloso e colposo (art. 8 D.Lgs. 22/2007 – navi)
 D.Lgs. n. 11/2008 sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie
estrattive
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Prevenzione e limitazione delle
emissioni in atmosfera di
impianti e attività
PARTE QUINTA DEL CODICE
DELL’AMBIENTE
(artt. 267 – 298)
Impianti termici civili inferiori a
soglie prefissate
Combustibili (caratteristiche
merceologiche e condizioni di
utilizzo)
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO: alcune
definizioni
INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di
una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali
da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o
per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni
materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente
EMISSIONE: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento
atmosferico
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INQ. ATMOSFERICO: fattispecie di reato
 installare o esercire un impianto in assenza di
autorizzazione
 continuare l’esercizio di un impianto o attività con
autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo
l’ordine di chiusura dell’impianto o cessazione dell’attività
 violazione dei valori di immissione o prescrizioni stabilite
dall’autorizzazione
 messa in esercizio dell’impianto o attività senza
preventiva comunicazione
… continua
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INQ. ATMOSFERICO: fattispecie di reato
 omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni
 omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un
aumento anche temporaneo delle emissioni
 combustione in difformità delle prescrizioni per gli
impianti di cui al Titolo I
 getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)
Tutte contravvenzioni
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INQUINAMENTO ACUSTICO
Materia non inserita nel Codice dell’Ambiente
EVOLUZIONE NORMATIVA:
DPCM 1 MARZO 1991
LEGGE QUADRO 447/1995
DISPOSIZIONI ATTUATIVE ALLA LEGGE QUADRO (14 decreti)
DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI (T.U. 81/2008)
ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RUMORE (11 decreti)
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INQ. ACUSTICO : fattispecie penali
ART. 659 c.p. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone.
[I]. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche,
ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali,
disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro
[657, 660, 703].
[II]. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi
esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
31
INQ. DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
LEGGE QUADRO 36/2001
Sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Offre utili definizioni su esposizione, limite di
esposizione, valore di attenzione
È subordinata alla successiva emanazione di decreti
attuativi
Sanzioni amministrative
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INQ. DA CAMPI ELETTROMAGNETICI : fattispecie penali
ART. 674 c.p. - Getto pericoloso di cose
[I]. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un
luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o
imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti
dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a
cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda fino a 206 euro.
ART. 675 c.p. - Collocamento pericoloso di cose.
[I]. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che,
cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma
di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o
molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 619 euro
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APPLICABILI ?
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
CASS. SEZ. III n. 36845/2008
Il caso Radio Vaticana
Nell'espressione “getto di cose” possono farsi rientrare, anche la creazione,
l'emissione e la propagazione di onde elettromagnetiche; (…) le energie sono
pacificamente dotate di fisicità e di materialità e dunque, sia per la loro
attitudine ad essere misurate, percepite ed utilizzate sia per la loro
individualità fisica, ben possono essere considerate “cose”.
Il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra pertanto
nell’ambito dell’art. 674 c.p. allorché sia provato, in modo certo ed oggettivo, il
superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle
norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta
idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte,
ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a
seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo
oggettivo e non meramente soggettivo
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I PRINCIPI DELLA POLITICA
AMBIENTALE COMUNITARIA
Concetti formulati in modo astratto, ovvero non vincolati nella
loro realizzazione a verifiche di carattere giurisdizionale o
sanzionatorio, ma in quanto universalmente condivisi, e
contenuti in atti internazionali o comunitari, entrati a tutti gli
effetti a far parte del diritto positivo.
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PROGRAMMI DI AZIONE AMBIENTALE
Le strategie di politica ambientale e di intervento operativo
della Comunità Europea, che danno attuazione ai principi
d’azione.
 Evoluzione normativa
Strumenti di mercato: sistemi di gestione ambientale
(SGA) quali EMAS e ISO;
Strumenti “orizzontali”: enti di ricerca ed elaborazione e
dei dati ambientali;
Meccanismi di sostegno finanziario: LIFE
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SVILUPPO SOSTENIBILE
Lo sviluppo che risponde alle necessità delle generazioni
presenti senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare le proprie esigenze.
 crescita
economica
miglioramento
della
qualità
dell’ambiente, della vita e della salute e uso razionale delle
risorse
PRINCIPIO DI PREVENZIONE
Evitare i danni ambientali attraverso il controllo preventivo di
tutti i progetti e delle diverse iniziative che possono influenzare
negativamente lo stato dell’ambiente
 VIA
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PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Adozione di misure di cautela per impedire il verificarsi di
conseguenze pericolose o dannose possibili, ma non
attualmente prevedibili.
 elettrosmog
 OGM
CHI INQUINA PAGA
Ogni
fenomeno
di
inquinamento
costituisce
un
deterioramento
dell’ambiente
provocato
dall’attività
produttiva volontaria o involontaria dell’uomo. Si tratta di un
danno valutabile pari almeno alla spesa necessaria per il
ripristino o al deprezzamento del bene a seguito
dell’inquinamento
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UNA COMPARAZIONE: i principi sanciti dal
Codice dell’Ambiente
PRINCIPIO DI PREVENZIONE
Meccanismo procedurale finalizzato a prevedere gli
effetti sull’ambiente di progetti pubblici o privati al
fine di evitare o quantomeno minimizzare quelli
dannosi (o quelli dannosi oltre una determinata
soglia).
Vedi VIA
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PRINCIPIO DELL’AZIONE AMBIENTALE (ART. 3 TER)
La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e
del patrimonio culturale deve essere garantita da
tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e
giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della
precauzione, dell'azione preventiva, della correzione,
in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga»
che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato
delle unioni europee, regolano la politica della
comunita' in materia ambientale
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PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE art. 3 quater
Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio
dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei
bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della
vita e le possibilità delle generazioni future.
L’ attività della PA deve essere finalizzata a consentire la migliore
attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui
nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata
da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
Individuare un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle
da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del
consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve
essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo
sostenibile
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PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E DI LEALE
COLLABORAZIONE art. 3 quinquies
Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi
ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in
considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità
dei relativi effetti, non possano essere
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali
inferiori di governo o non siano stati comunque
effettivamente realizzati
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Principio di supremazia del diritto comunitario
In materia ambientale
una norma regionale
deve essere uguale o più
rigorosa di una nazionale,
che deve essere a sua volta
uguale o più
rigorosa di quella europea
Europa
Paese UE
Regione
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RAPPORTI TRA IL CODICE DELL’AMBIENTE E
IL D.LGS. 231/2001
Attualmente, l'unica norma in materia ambientale che
rinvia alla responsabilità della persona giuridica è l’art. 192
comma 4 del Codice dell’Ambiente sull’abbandono dei
rifiuti : “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti
in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano
subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le
previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in
materia di responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni”
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LIMITI
 fa espresso riferimento unicamente alla previsione del
comma 3 dell’art. 192 citato (abbandono e deposito incontrollati
di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee;
 manca ogni indicazione sull’autonoma sanzione patrimoniale
da applicare all’Ente in caso di sua accertata responsabilità
 manca la necessaria tipizzazione normativa dei reati
ambientali (Cass. Penale Sez. III 7 ottobre 2008 n. 41329)
Alla luce di una interpretazione della norma e dei principi di
tassatività e tipicità cui è ispirato il diritto penale, non può che
condurre ad escludere l'applicabilità della responsabilità ex
decreto 231 agli illeciti ambientali.
45
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
1) l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel
suolo
2) l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali o sotterranee
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LA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE
DELL’AMBIENTE E L’INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI
OBIETTIVO : ottenere che gli Stati membri
introducano, nel proprio diritto penale interno,
sanzioni penali che possano garantire una più
efficace tutela dell’ambiente con un grado di
deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni
amministrative o ai meccanismi risarcitori del
diritto civile.
47
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Causa C-176/03 del 13/09/2005
riconosce la competenza della Comunità Europea ad
adottare anche disposizioni che possano recare per gli
Stati l'obbligo di incriminare determinate condotte
laddove ciò si riveli necessario ad assicurare l'efficacia
delle disposizioni adottate nell'ambito delle politiche,
come quella ambientale, rientranti nel suo ambito di
competenze ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità
Europea.
48
Nove tipi di attività illecite (art.3)
1. scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o
nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni
ionizzanti;
2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti,
comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei
siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché
l’attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o
intermediario;
3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità
non trascurabile in un’unica operazione o in più operazioni che
risultino fra di loro connesse;
4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose
o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
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5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto,
esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre
sostanze radioattive pericolose;
6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità
non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette;
7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di
prodotti derivati;
8. significativo deterioramento di un habitat all’interno di un
sito protetto;
9. produzione,importazione,esportazione, immissione sul
mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.
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Condizioni
intenzionalmente o con grave negligenza
danni alla salute delle persone (decesso o lesioni
gravi)
danno rilevante alle componenti naturali
dell’ambiente (un significativo deterioramento
della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della
fauna o della flora)
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Inoltre …
 qualificazione come reati le condotte di favoreggiamento
e di istigazione a commettere intenzionalmente talune
delle suddette attività (articolo 4);
 responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per
i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a
loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una
posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica
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IL TERMINE ?
In origine:
26 dicembre 2010
Ora:
Febbraio 2011
53
LO STATO DEL RECEPIMENTO
Il 12 maggio il Senato ha definitivamente approvato, in
quarta lettura, il d.d.l. n. 1781-B recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.
Tra gli aspetti rilevanti è da segnalare l'art. 19 che
attribuisce al Governo la delega a recepire la direttiva
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla
tutela penale dell'ambiente) e la direttiva 2009/123/CE del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio
(relativa
all'inquinamento provocato dalle navi).
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IL CONTENUTO DEL DDL
Dovranno essere previsti come reati presupposto
della responsabilità ex d.lgs. 231/01:
quelli indicati nell'art. 3 della direttiva
2008/99/CE
quelli indicati negli artt. 5 bis e 5 ter della
Direttiva 2005/35/CE:
a) lo scarico di sostanze inquinanti effettuati dalle
navi
se
effettuato
intenzionalmente,
temerariamente o per negligenza grave;
b) l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso
nella commissione dei reati sopra indicati
55
Tutte le
altre
fattispecie
previste
dalle
normative
DECESSO
LESIONI
GRAVI
RILEVANTE
DANNO
Delitti contro
l’ambiente
Nuovi articoli del
Titolo VI bis c.p.
231
56
Inoltre … entro 12 mesi
L'art. 52 delega al Governo anche l'attuazione delle
decisioni quadro relative a ulteriori fattispecie di reato da
inserire nel D.Lgs. 231/2001
alla posizione della vittima nel procedimento penale
alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti
al rafforzamento del quadro penale per la repressione del
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali
alla fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi
dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di
stupefacenti
57
CONCLUSIONI
58
CODICE PENALE
D.LGS.
231/2001
DIRITTO
PENALE
DELL’
AMBIENTE
59
GRAZIE
60