il principio di cassa ed i recenti chiarimenti
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il principio di cassa ed i recenti chiarimenti
Circolare N. 12 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale 6 settembre 2007 IL PRINCIPIO DI CASSA ED I RECENTI CHIARIMENTI MINISTERIALI Così come previsto dall’art. 54, c. 1, TUIR, il reddito imponibile derivante dall’esercizio di arti o professioni viene tassato per cassa ovvero in base a quanto effettivamente percepito o pagato nell’anno di riferimento. Proprio perchè i movimenti finanziari determinano il quantum tassabile, emerge il problema di come considerare quegli incassi e quei pagamenti ricevuti o eseguiti dal professionista “a cavallo d’anno”. I PAGAMENTI A “CAVALLO D’ANNO” In concreto le situazioni che possono manifestarsi possono essere così schematizzate: • riscossione del corrispettivo di una fattura emessa nel 2006 per mezzo di un assegno bancario con valuta 28 dicembre 2006, effettivamente incassato dal professionista il 3 gennaio 2007: il compenso è tassabile nell’esercizio 2006 o 2007? • pagamento di spese professionali in data 28 dicembre 2006, mediante carta di credito con addebito sul conto corrente bancario del professionista il 15 gennaio 2007: la spesa è deducibile nel 2006 o nel 2007? La precedente posizione dell’Amministrazione finanziaria, espressa nella circolare 326/E del 23.12.1997, stabiliva: “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.” LE RECENTI INTERPRETAZIONI MINISTERIALI Alcune recentissime interpretazioni ministeriali hanno radicalmente modificato la posizione dell’Amministrazione finanziaria: MOMENTO RILEVANTE PER LE SPESE Ö momento in cui si manifesta la volontà di sostenerne l’onere Pertanto è possibile schematizzare quanto segue: • • per i pagamenti mediante carta di credito il momento rilevante coincide con il momento in cui viene utilizzata la carta di credito (non più nel momento in cui la somma viene addebitata nel conto corrente del professionista); per i bonifici bancari, nel momento in cui viene impartito l’ordine alla banca di disporre il bonifico, indipendentemente dalla valuta attribuita all’operazione. ESEMPIO Pagamento di una fattura per spese professionali attraverso carta di credito il giorno 28 dicembre 2006 con addebito nel conto corrente del professionista il giorno 4 gennaio 2007. La spesa risulta deducibile nel 2006 poiché il momento di pagamento è il 28 dicembre 2006. 070906 CP RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1 MOMENTO RILEVANTE PER I COMPENSI Ö momento di percezione del compenso ESEMPIO Incasso di una fattura tramite assegno bancario datato dicembre 2006, versato nel conto corrente bancario del professionista nel mese di gennaio 2007. Il momento di imputazione è quello in cui il titolo viene consegnato materialmente al professionista (dicembre 2006). Conseguentemente il compenso concorrerà alla base imponibile per l’anno 2006. RIFLESSI SULLE RITENUTE D’ACCONTO APPLICATE DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA La nuova tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate comporta pure delle modifiche nell’applicazione della ritenuta di acconto da parte dei sostituti d’imposta anche con riguardo ai pagamenti “a cavallo di mese”. Come noto la ritenuta di acconto deve essere operata “all’atto del pagamento” e versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata applicata. Come sopra detto, la vigente interpretazione ministeriale considera come momento rilevante la data in cui il disponente ha inoltrato l’ordine di bonifico alla propria banca ovvero ha materialmente consegnato l’assegno al professionista. ESEMPIO Pagamento del professionista, da parte del sostituto d’imposta, tramite bonifico ordinato il 31 agosto 2007, con valuta 6 settembre 2007 e riscossione effettiva da parte del professionista il 10 settembre 2007. Il momento di pagamento (data in cui si deve operare la ritenuta di acconto) coincide con la data di inoltro dell’ordine di pagamento alla banca ovvero nel nostro caso il 31 agosto 2007. La relativa ritenuta deve essere pertanto versata entro il 16 settembre 2007. 070906 CP RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 2