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Prot.n.
IL DIRETTORE
Visto l’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito,
con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento”, secondo il quale i registri la cui tenuta è obbligatoria,
ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
delle relative sanzioni penali e amministrative, e relative norme di attuazione,
possono essere sostituiti dalla presentazione in forma telematica dei dati delle
contabilità;
Visto l’articolo 2, comma 10, del predetto decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, e,
in particolare, le lettere b) e c) secondo cui con provvedimenti dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabilite le regole per la gestione e la conservazione
dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente, nonché le istruzioni per la
produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire agli organi di controllo
in sostituzione dei registri;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, in
legge 24 novembre 2006, n.286, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a)
riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi
alle contabilità degli operatori che svolgono attività nei settori dei prodotti
energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche qualificati ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle accise di cui al predetto decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e, in particolare, gli
articoli 5, 8, 25, 28, 29, 61 e 62;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n.153, concernente il
regolamento
recante
disposizioni
per
il
controllo
della
fabbricazione,
trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande
alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della
vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie
prime alcoligene e, in particolare, gli articoli 7, commi 1 e 3, 9, commi 5 e 6, 20,
comma 3,e 24, comma 1;
Vista la circolare n.335 del 30 dicembre 1992, prot.n.1570, del Ministro delle
finanze recante “Armonizzazione accise – Recepimento direttive comunitarie”;
Viste le Determinazioni Direttoriali prot. n.1494/UD del 26 settembre 2007,
n.52047/UD del 21 novembre 2008 e n.33694/RU del 6 marzo 2009 concernenti la
realizzazione di apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle
contabilità degli operatori che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;
Viste le Determinazioni Direttoriali prot. n.1495/UD del 26 settembre 2007,
n.25499/UD del 26 settembre 2008 e n.12695 del 28 gennaio 2009 concernenti la
realizzazione di apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle
contabilità degli operatori che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle
bevande alcoliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante “Codice
dell’Amministrazione digitale”;
Ritenuta la necessità di attivare le procedure telematiche appositamente
realizzate per consentire la sostituzione della tenuta cartacea dei prescritti registri
con la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla
contabilità, individuando a tal fine le regole di applicazione;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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Articolo 1
(Termini e modalità operative di presentazione in
forma telematica dei dati delle contabilità)
1. I registri alla cui tenuta sono obbligati gli operatori qualificati come
depositari autorizzati, destinatari registrati ed esercenti depositi commerciali
possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati relativi alle contabilità a decorrere dal ……………..
2. L’accesso alla funzionalità dei registri del Servizio Telematico Doganale
mediante richiesta dei numeri identificativi dei medesimi costituisce adesione
dell’operatore alla tenuta esclusivamente informatizzata delle scritturazioni
contabili. La presentazione in forma telematica dei dati è preceduta da una fase
di sperimentazione, non vincolante al fine della scelta di adesione rimessa
all’operatore, di durata non inferiore a sessanta giorni.
3. Il registro tenuto in forma telematica è strutturato per la contabilizzazione
dei prodotti detenuti per famiglia, raggruppante uno o più codici NC riferiti a
prodotti in posizione fiscalmente non differenziata. E’ consentito, su richiesta
dell’operatore, la tenuta di distinti registri anche per prodotti appartenenti alla
medesima famiglia; tale modalità può costituire oggetto di prescrizione
specifica disposta dall’Ufficio delle dogane per la detenzione di determinati
prodotti, quando rispondente ad esigenze di controllo fiscale.
4. Gli operatori trasmettono, con cadenza giornaliera, i dati relativi alle
contabilità entro il giorno successivo a quello di effettuazione delle operazioni
oggetto di registrazione. Ferma restando la possibilità per l’operatore di
trasmettere comunque i dati, se il termine scade di sabato o di giorno festivo
l’adempimento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo
successivo. In assenza di effettuazione di attività non si procede alla
trasmissione di dati; il sistema informativo procede automaticamente a
riportare nei giorni successivi la giacenza giornaliera calcolata alla data
dell’ultimo invio.
5. Nei casi di verifica con accesso per l’effettuazione di inventari, al fine del
riscontro della regolare tenuta dei registri l’esercente trasmette nel medesimo
giorno di inizio dell’attività di controllo, rendendoli comunque disponibili in
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tempo utile per lo svolgimento della stessa, i dati relativi alle operazioni
fiscalmente rilevanti realizzate fino al momento della rilevazione da parte dei
verificatori delle giacenze effettive.
6. La chiusura del registro è attestata dal verificatore nel processo verbale dopo
aver constatato il completamento della trasmissione dei dati e del record
identificante l’inizio della verifica, eseguita dall’operatore.
Articolo 2
(Regole per la gestione e la conservazione dei dati
delle contabilità trasmessi telematicamente)
1. Il soggetto obbligato, l’esercente deposito commerciale o l’operatore che
aderisce al Servizio Telematico Doganale tiene la contabilità di tutti i prodotti
detenuti e movimentati nell’impianto, a decorrere dal giorno di inizio di
validità del primo registro utilizzato, avvalendosi esclusivamente dei servizi
informatici ai quali viene abilitato ed osservando le modalità tecniche ed
operative fissate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Le informazioni trasmesse ed acquisite tramite il Servizio Telematico
Doganale, soddisfacendo il requisito della forma scritta, assumono piena
efficacia giuridica ai fini fiscali e sono opponibili al soggetto che ne costituisce
la fonte.
3. L'invio telematico dei dati delle contabilità, registrati dal sistema
informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, assolve all'obbligo di
annotazione nel registro di carico e scarico degli elementi identificativi delle
partite oggetto di movimentazione, inclusa la contabilizzazione della relativa
cauzione.
4. La conservazione dei dati mediante archiviazione elettronica nel sistema
informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della
custodia cartacea del registro di carico e scarico e non garantisce da rilievi che
potranno essere formalizzati per accertate irregolarità commesse o per la
constatazione di eccedenze e deficienze nel deposito o nella circolazione
superiori ai limiti consentiti. Ogni successiva rettifica dei dati acquisiti
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è consentita nei casi ammessi e
secondo le procedure specificamente predeterminate.
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Articolo 3
(Istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da
esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri
in forma cartacea)
1. L’operatore abilitato all’accesso al Servizio Telematico Doganale riconosce
quali proprie registrazioni contabili, ai fini della disciplina dell’accisa e
dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio, quelle
acquisite dal predetto Servizio a seguito della trasmissione telematica dei dati
delle contabilità ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.
2. Il soggetto sottoposto a controllo dai funzionari dell’Amministrazione
finanziaria o dai militari appartenenti alla Guardia di Finanza è tenuto ad
esibire la stampa dei dati delle contabilità oggetto di riscontro contestualmente
alla richiesta ed in presenza dei suddetti organi; la suddetta stampa è effettuata
attraverso il Servizio Telematico Doganale sulla base dei dati residenti nel
sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. I documenti, distinti per ciascun prodotto separatamente detenuto, resi
disponibili su supporto cartaceo ed acquisiti durante l’accesso, contenenti le
informazioni richieste dagli organi di controllo, assumono i caratteri di
definitività ed immodificabilità e costituiscono parte integrante del processo
verbale di constatazione.
4. I documenti stampati consentono di visualizzare distintamente, per
l’intervallo temporale selezionato per il controllo, i dati afferenti ciascuna
operazione di introduzione ed estrazione di prodotti finiti e, nei casi previsti
dalle distinte discipline di settore, le movimentazioni di carico e scarico delle
materie prime e dei prodotti semilavorati; consentono inoltre di visualizzare i
dati delle giacenze giornaliere.
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Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. Le istruzioni per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio
Telematico Doganale, le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei
dati, la descrizione dei relativi tracciati informatici sono resi disponibili sul sito
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo……
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con successivo atto, dispone sui
procedimenti da utilizzare esclusivamente nei casi di indisponibilità del sistema
informativo dell’operatore o della medesima Agenzia.
3. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art.1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
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