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Prot.n. IL DIRETTORE Visto l’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, secondo il quale i registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione in forma telematica dei dati delle contabilità; Visto l’articolo 2, comma 10, del predetto decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, e, in particolare, le lettere b) e c) secondo cui con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente, nonché le istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire agli organi di controllo in sostituzione dei registri; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n.286, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori che svolgono attività nei settori dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche qualificati ai sensi delle disposizioni del testo unico delle accise di cui al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e, in particolare, gli articoli 5, 8, 25, 28, 29, 61 e 62; Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n.153, concernente il regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene e, in particolare, gli articoli 7, commi 1 e 3, 9, commi 5 e 6, 20, comma 3,e 24, comma 1; Vista la circolare n.335 del 30 dicembre 1992, prot.n.1570, del Ministro delle finanze recante “Armonizzazione accise – Recepimento direttive comunitarie”; Viste le Determinazioni Direttoriali prot. n.1494/UD del 26 settembre 2007, n.52047/UD del 21 novembre 2008 e n.33694/RU del 6 marzo 2009 concernenti la realizzazione di apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilità degli operatori che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; Viste le Determinazioni Direttoriali prot. n.1495/UD del 26 settembre 2007, n.25499/UD del 26 settembre 2008 e n.12695 del 28 gennaio 2009 concernenti la realizzazione di apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilità degli operatori che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; Ritenuta la necessità di attivare le procedure telematiche appositamente realizzate per consentire la sostituzione della tenuta cartacea dei prescritti registri con la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità, individuando a tal fine le regole di applicazione; ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 2 Articolo 1 (Termini e modalità operative di presentazione in forma telematica dei dati delle contabilità) 1. I registri alla cui tenuta sono obbligati gli operatori qualificati come depositari autorizzati, destinatari registrati ed esercenti depositi commerciali possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità a decorrere dal …………….. 2. L’accesso alla funzionalità dei registri del Servizio Telematico Doganale mediante richiesta dei numeri identificativi dei medesimi costituisce adesione dell’operatore alla tenuta esclusivamente informatizzata delle scritturazioni contabili. La presentazione in forma telematica dei dati è preceduta da una fase di sperimentazione, non vincolante al fine della scelta di adesione rimessa all’operatore, di durata non inferiore a sessanta giorni. 3. Il registro tenuto in forma telematica è strutturato per la contabilizzazione dei prodotti detenuti per famiglia, raggruppante uno o più codici NC riferiti a prodotti in posizione fiscalmente non differenziata. E’ consentito, su richiesta dell’operatore, la tenuta di distinti registri anche per prodotti appartenenti alla medesima famiglia; tale modalità può costituire oggetto di prescrizione specifica disposta dall’Ufficio delle dogane per la detenzione di determinati prodotti, quando rispondente ad esigenze di controllo fiscale. 4. Gli operatori trasmettono, con cadenza giornaliera, i dati relativi alle contabilità entro il giorno successivo a quello di effettuazione delle operazioni oggetto di registrazione. Ferma restando la possibilità per l’operatore di trasmettere comunque i dati, se il termine scade di sabato o di giorno festivo l’adempimento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. In assenza di effettuazione di attività non si procede alla trasmissione di dati; il sistema informativo procede automaticamente a riportare nei giorni successivi la giacenza giornaliera calcolata alla data dell’ultimo invio. 5. Nei casi di verifica con accesso per l’effettuazione di inventari, al fine del riscontro della regolare tenuta dei registri l’esercente trasmette nel medesimo giorno di inizio dell’attività di controllo, rendendoli comunque disponibili in 3 tempo utile per lo svolgimento della stessa, i dati relativi alle operazioni fiscalmente rilevanti realizzate fino al momento della rilevazione da parte dei verificatori delle giacenze effettive. 6. La chiusura del registro è attestata dal verificatore nel processo verbale dopo aver constatato il completamento della trasmissione dei dati e del record identificante l’inizio della verifica, eseguita dall’operatore. Articolo 2 (Regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente) 1. Il soggetto obbligato, l’esercente deposito commerciale o l’operatore che aderisce al Servizio Telematico Doganale tiene la contabilità di tutti i prodotti detenuti e movimentati nell’impianto, a decorrere dal giorno di inizio di validità del primo registro utilizzato, avvalendosi esclusivamente dei servizi informatici ai quali viene abilitato ed osservando le modalità tecniche ed operative fissate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Le informazioni trasmesse ed acquisite tramite il Servizio Telematico Doganale, soddisfacendo il requisito della forma scritta, assumono piena efficacia giuridica ai fini fiscali e sono opponibili al soggetto che ne costituisce la fonte. 3. L'invio telematico dei dati delle contabilità, registrati dal sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, assolve all'obbligo di annotazione nel registro di carico e scarico degli elementi identificativi delle partite oggetto di movimentazione, inclusa la contabilizzazione della relativa cauzione. 4. La conservazione dei dati mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della custodia cartacea del registro di carico e scarico e non garantisce da rilievi che potranno essere formalizzati per accertate irregolarità commesse o per la constatazione di eccedenze e deficienze nel deposito o nella circolazione superiori ai limiti consentiti. Ogni successiva rettifica dei dati acquisiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è consentita nei casi ammessi e secondo le procedure specificamente predeterminate. 4 Articolo 3 (Istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri in forma cartacea) 1. L’operatore abilitato all’accesso al Servizio Telematico Doganale riconosce quali proprie registrazioni contabili, ai fini della disciplina dell’accisa e dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio, quelle acquisite dal predetto Servizio a seguito della trasmissione telematica dei dati delle contabilità ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. 2. Il soggetto sottoposto a controllo dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria o dai militari appartenenti alla Guardia di Finanza è tenuto ad esibire la stampa dei dati delle contabilità oggetto di riscontro contestualmente alla richiesta ed in presenza dei suddetti organi; la suddetta stampa è effettuata attraverso il Servizio Telematico Doganale sulla base dei dati residenti nel sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. I documenti, distinti per ciascun prodotto separatamente detenuto, resi disponibili su supporto cartaceo ed acquisiti durante l’accesso, contenenti le informazioni richieste dagli organi di controllo, assumono i caratteri di definitività ed immodificabilità e costituiscono parte integrante del processo verbale di constatazione. 4. I documenti stampati consentono di visualizzare distintamente, per l’intervallo temporale selezionato per il controllo, i dati afferenti ciascuna operazione di introduzione ed estrazione di prodotti finiti e, nei casi previsti dalle distinte discipline di settore, le movimentazioni di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati; consentono inoltre di visualizzare i dati delle giacenze giornaliere. 5 Articolo 4 (Disposizioni finali) 1. Le istruzioni per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati, la descrizione dei relativi tracciati informatici sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo…… 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con successivo atto, dispone sui procedimenti da utilizzare esclusivamente nei casi di indisponibilità del sistema informativo dell’operatore o della medesima Agenzia. 3. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244. 6