L. 4 gennaio 1968, n. 15

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L. 4 gennaio 1968, n. 15
L. 4 gennaio 1968, n. 15
(1)
.
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme
.
(2) (3)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1968, n. 23.
(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, anche, l'art. 2, L.
24 novembre 2000, n. 340 e gli artt. 60, 61, 62, 64 e 66 del testo unico di cui
al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari.
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 9
gennaio 1996, n. 1; Circ. 26 febbraio 1998, n. 5;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 1 ottobre 1996, n. 55; Circ. 1 ottobre 1996, n. 56; Circ. 19
febbraio 1997, n. 11; Circ. 30 aprile 1997, n. 22; Circ. 20 maggio 1997, n. 27;
Circ. 28 maggio 1997, n. 30; Circ. 4 giugno 1997, n. 35; Circ. 21 gennaio
1998, n. 5; Circ. 3 novembre 1999, n. 241;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 gennaio 1996, n. 7;
Circ. 11 aprile 1996, n. 82; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 8 agosto 1996,
n. 164; Circ. 14 agosto 1996, n. 167; Circ. 17 settembre 1996, n. 181; Circ.
18 settembre 1996, n. 182; Circ. 30 settembre 1996, n. 185; Circ. 11 ottobre
1996, n. 194; Circ. 14 ottobre 1996, n. 197; Circ. 8 novembre 1996, n. 214;
Circ. 23 gennaio 1997, n. 16; Circ. 22 febbraio 1997, n. 40; Circ. 14 maggio
1997, n. 111; Circ. 30 maggio 1997, n. 125; Circ. 17 novembre 1997, n. 228;
Circ. 17 dicembre 1997, n. 255; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 14
aprile 1998, n. 84; Circ. 28 aprile 1998, n. 89; Circ. 16 giugno 1998, n. 129;
Circ. 15 luglio 1998, n. 153; Circ. 23 luglio 1998, n. 166; Circ. 26 ottobre
1998, n. 225; Circ. 4 novembre 1998, n. 231;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 14 febbraio 1997, n. 16;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 31 gennaio 1996, n. 692; Circ. 29 maggio
1997, n. 2407;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 10 maggio 1996, n. 65/96;
Circ. 20 settembre 1996, n. 124/24; Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 18
giugno 1997, n. 64/97; Circ. 30 luglio 1997, n. 86/33; Circ. 8 settembre 1997,
n. 26924; Circ. 14 ottobre 1997, n. 107; Circ. 30 dicembre 1997, n. 19043;
Circ. 10 febbraio 1998, n. 12867; Circ. 18 marzo 1998, n. 30/98; Circ. 17
giugno 1998, n. 123446; Circ. 25 novembre 1999, n. A27/99/MOT; Circ. 11
ottobre 2000, n. B64/2000/MOT;
- Ministero dei trasporti: Circ. 11 settembre 1996, n. 28754; Circ. 23 ottobre
1996, n. 140544; Circ. 5 dicembre 1997, n. 129/49;
- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 27 maggio 1998, n. 509289; Circ.
14 luglio 1998, n. 512557;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 luglio 1996, n. 96/96;
Circ. 20 marzo 1998, n. 39/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 48/98; Circ. 11
settembre 1998, n. 107/98; Circ. 19 gennaio 2000, n. 5/2000;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14
maggio 1998, n. 41;
- Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57; Circ. 1 giugno 1998, n. 49;
Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno
1998, n. 953566; Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 20 agosto 1998, n.
706286; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900346; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355;
Circ. 18 novembre 1998, n. 900419; Circ. 8 marzo 1999, n. 962070; Circ. 6
marzo 1998, n. 3435/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 20 gennaio 1997, n. 3; Circ. 2 settembre 1998, n.
14(98); Circ. 6 luglio 1999, n. 300/C/21156/21.75.5/99;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 27 aprile 2004,
n. 8109 INT/U02;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 18 marzo
1996, n. 1896; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 1996, n. 447;
Circ. 13 dicembre 1996, n. 9563; Circ. 18 marzo 1997, n. 187; Circ. 24 marzo
1997, n. 214; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ.
10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio
1998, n. 78; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 9 marzo 1998, n. 124; Circ.
31 marzo 1998, n. 161; Circ. 23 aprile 1998, n. 193; Circ. 22 luglio 1998, n.
321; Circ. 31 luglio 1998, n. 338; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 31 marzo
1999, n. 84;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 28
gennaio 1999, n. 637/99;
- Ministero delle finanze: Circ. 28 marzo 1996, n. 80/E; Circ. 11 aprile 1996, n.
90/S; Circ. 13 agosto 1996, n. V/10/309/96; Circ. 16 ottobre 1996, n. 251/E;
Circ. 4 dicembre 1996, n. 280/P; Circ. 12 febbraio 1997, n. 34/E; Circ. 4 aprile
1997, n. 95/S; Circ. 17 aprile 1997, n. 113/E; Circ. 8 maggio 1997, n. 127/E;
Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 254/E; Circ. 16
ottobre 1997, n. 268/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 81/E; Circ. 11 maggio 1998,
n. 121/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E;
Circ. 15 giugno 1998, n. 151/T; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 23 luglio
1998, n. 193/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 14 maggio 1999, n.
107/S;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 19 marzo 1997, n. 4/1-390/S; Circ. 3
aprile 1998, n. 942; Circ. 28 aprile 1998, n. 1786/S/APN/2042; Circ. 30 luglio
1998, n. 2090/S/MLP/3624;
- Ministero marina mercantile: Circ. 18 febbraio 1997, n. 13MPO366; Circ. 24
marzo 1997, n. 131115;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 2 aprile 1996, n. 42;
- Ministero per le politiche agricole: Circ. 11 giugno 1998, n. 601229;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 12 giugno 1998, n. 1100/AG2;
Circ. 6 luglio 1998, n. DIE/ARE/1/2639; Circ. 5 ottobre 1998, n.
SCI/98/B2/852;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 38; Circ. 25 gennaio 1996, n.
840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 39; Circ. 31 gennaio 1996, n. 96; Circ. 6
febbraio 1996, n. 72; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 marzo 1996, n.
160; Circ. 14 marzo 1996, n. 161; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 20 giugno
1996, n. 317; Circ. 3 luglio 1996, n. 309; Circ. 11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16
luglio 1996, n. 656; Circ. 25 luglio 1996, n. 481; Circ. 12 settembre 1996, n.
647; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; Circ.
27 maggio 1998, n. 4/98;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 25 settembre 1996, n. 62; Circ. 10
dicembre 1996, n. 80;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 2 febbraio 1996, n. 284; Circ. 19 settembre
1997, n. 403.
1. Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti.
[La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e
la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono
disciplinati dalla presente legge] .
(4)
(4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 2, del
citato D.P.R. n. 445/2000.
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
[La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei
diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di
cui all'art. 20 ] .
(5)
(6)
(5) Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(6) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 46, del
citato D.P.R. n. 445/2000.
3. Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
[I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta
dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il
provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la
documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso .
(7)
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed
eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della
documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove
occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad
elementi non essenziali ]
.
(8)
(9) (10)
(7) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127 come
modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(8) Vedi il D.M. 15 ottobre 1990, n. 459, il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 e il
D.M. 22 maggio 1995, n. 431.
(9) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
(10) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
[L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione
della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di
gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza
delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa ] .
(11)
(12)
(11) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(12) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 47,
comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000.
5. Documentazione mediante semplice esibizione.
[Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità
personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio
competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle
norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti] .
(13)
(13) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Trascrizione dei dati dai documenti esibiti.
[Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario
competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i
dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il
modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario .
(14)
Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio
competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un
funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato] .
(15)
(14) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(15) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Copie autentiche.
[Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali
in vigore] .
(16)
(16) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 18 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
8. Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci.
[Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o
esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore] .
(17)
(17) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 5 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
9. Documenti spontaneamente esibiti.
[Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli
effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e
riconosciuti regolari dalla amministrazione] .
(18)
(18) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Accertamenti d'ufficio.
[La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici
competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti
fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare] .
(19)
(19) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
11. Certificazioni contestuali.
[Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e
qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un
unico documento] .
(20)
(20) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 40 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
12. Redazione di atti pubblici.
[Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono
redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono
essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.
Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può
utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o
subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o
annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma
del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale
attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in
conformità agli atti medesimi .
(21)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la
grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei
singoli sistemi di redazione] .
(22)
(21) Comma così inserito dall'art. 3, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(22) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 7 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
13. Stesura degli atti pubblici.
[Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune
che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si
provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che
resti leggibile] .
(23)
(23) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 7 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
14. Autenticazione di copie.
[Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri
procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o
documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le
disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie
autentiche.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di
conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali
chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio
cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio, Se la copia dell'atto o documento consta di più
fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio.
Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le
marche da bollo apposte sulle copie rilasciate] .
(24)
(24) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 18 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
15. Legalizzazione di firme.
[La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della
autenticità della firma stessa.
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui
firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il
luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio] .
(25)
(25) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 1,
comma 1, lettera l) e l'art. 30 del citato D.P.R. n. 445/2000.
16. Legalizzazione
riconosciute.
di
firme
di
capi
di
scuole
parificate
o
legalmente
[Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della
provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi]
.
(26)
(26) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 32 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
17. Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.
[Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei
competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri
organi e autorità delegati dallo stesso
.
(27) (28)
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere
nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro
delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma
dell'articolo 18.
Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello
Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture .
(29)
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali] .
(30)
(27) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(28) Il D.M. 2 agosto 1989 (Gazz. Uff. 30 agosto 1989, n. 202) ha così
disposto:
«La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle
attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere
all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione
territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.
I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto».
(29) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(30) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 33 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
18. Atti non soggetti a legalizzazione.
[Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra
atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio] .
(31)
(31) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 31 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
19. Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile.
[In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ] .
(32)
(32) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 15 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
20. Autenticazione delle sottoscrizioni.
[La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal
funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è
stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona
che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la
data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma] .
(33)
(33) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 1,
comma 1, lett. i) del citato D.P.R. n. 445/2000.
20-bis. [La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere
sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi
dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione
della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare]
.
(34)
(35)
(34) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 maggio 1971, n. 390
successivamente abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
e
(35) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
21. Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme.
[Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di
bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è
soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle
dichiarazioni contenute nell'atto.
La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di
concessione governativa di lire 200.
Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500
per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e
per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo
comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio
dello Stato.
L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato
usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi
secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro
dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle
legalizzazioni.
Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta al momento
della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale
residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma
precedente, ad annullare le relative marche ] .
(36)
(37)
(36) Così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(37) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 37 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
22. Modalità fiscali per la legalizzazione di firme.
[Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non
può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve
aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto.
In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro
dell'ufficio ] .
(38)
(39)
(38) Così sostituito dall'art. 7, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(39) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
23. Esenzioni fiscali.
[L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo
21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto
sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da
legalizzare .
(40)
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di
povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto
nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che
procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del
certificato di povertà] .
(41)
(40) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(41) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 37 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
24. Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.
[La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa
grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei
precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi] .
(42)
(42) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 73 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
25. Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti.
[Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla
corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la
conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita
da fotogramma negativo.
Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono
stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della
fotoriproduzione e della autenticazione .
(43)
Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in
volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro
interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049] .
(44)
(43) Vedi il D.P.C.M. 11 settembre 1974, per le pubbliche amministrazioni e il
D.P.C.M. 6 dicembre 1996, n. 694, per i soggetti privati.
(44) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 6 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
26. Sanzioni penali.
[Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti
dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti
articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove
la nomina
professione
temporanea
i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere
ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione
dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti
ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità .
(45)
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e
documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge] .
(46)
(45) Il penultimo comma dell'art. 26 e l'art. 27 sono stati abrogati dall'art. 13,
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
(46) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
27. Rinvio.
[Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è
innovato alle norme del R.D. 9 luglio 1939, numero 1238 , concernenti la
presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio,
nonché alle norme del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , relative alla
presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali .
(47)
Restano ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 , riguardanti il
titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi
universitari]
.
(48) (49)
(47) Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 maggio 1971, n. 390.
(48) Il penultimo comma dell'art. 26 e l'art. 27 sono stati abrogati dall'art. 13,
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
(49) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
28. Norme abrogate.
[Sono abrogate la L. 3 dicembre 1942, n. 1700 , la L. 14 aprile 1957, n. 251 ,
il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 , la L. 18 marzo 1958, n. 228 , la L. 15 giugno
1959, n. 430 , ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
(50)
Il D.P.C.M. del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le
successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti
previsti negli articoli 12 e 14] .
(51)
(50) Sostituiva l'art. 2, D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678.
(51) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000,
n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.