Gestione del divieto di fumo ed alcool
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Gestione del divieto di fumo ed alcool
17.1 17.2 17.3 17.1 Il divieto del fumo di tabacco Il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche Indicazioni per una gestione integrata fumo-alcol 17 Il divieto del fumo di tabacco Da un punto di vista strettamente normativo, la scuola è stata identificata come ambiente dove far rispettare il divieto di fumo già con la L. 584/75. Peraltro, la normativa di estensione del divieto (L. 3/03) offre lo spunto per aggiornare le motivazioni ed i metodi di intervento nella scuola sul tema del fumo di tabacco. Sono aumentate le informazioni sui danni del fumo attivo e in particolare su quello passivo ed è profondamente mutata la sensibilità dell’opinione pubblica a riguardo, per cui oggi non è più immaginabile una scuola che non abbia un piano di intervento specifico coerente con i livelli normativi ed educativi, tanto più che molti giovani iniziano a fumare proprio durante il periodo scolastico. Nella scuola il rispetto della normativa concernente il divieto di fumare, oltre a proteggere dai danni del fumo passivo e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero di sigarette, ha un’importante valenza nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile. Il divieto di fumo nella scuola è disciplinato dalla L. 584/75; successivamente la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.01 Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo ha fornito precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alle modalità d’applicazione nei locali aperti al pubblico. La Circolare stabilisce che nei locali in cui si applica il divieto devono essere esposti cartelli con l’indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell’autorità cui compete accertare le infrazioni. Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno Riferimenti normativi 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol Indicazioni per l’applicazione del divieto di fumo o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente. La L. 3/03, infine, ha ribadito i divieti già in vigore ed ha esteso il divieto in tutti i locali chiusi e a tutti i luoghi di lavoro; fanno eccezione solo i locali privati non aperti ad utenti, lavoratori o pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Tutte le scuole pubbliche e private sono, quindi, tenute al rispetto del divieto di fumo in ogni loro locale. Il divieto di fumo va applicato integrandolo con le norme sulla sicurezza sul lavoro e inserito nel Documento di valutazione dei rischi; il fumo di sigaretta rappresenta infatti un importante fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Poiché l’applicazione del divieto di fumo, in base alla L. 3/03, elimina di fatto l’esposizione lavorativa a fumo passivo, la valutazione dei rischi non dovrà verificare l’intensità di tale esposizione, ma dovrà affrontare i seguenti argomenti, come indicato anche al punto 5 dell’Accordo StatoRegioni del 16.12.04: golamento della scuola, nomina degli incaricati della vigilanza), con definizione dei ruoli dei dirigenti, dei preposti e del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il coinvolgimento del Medico competente (se presente) e dei RLS chiusi. Infatti, al fine di prevenire tra i giovani l’inizio dell’abitudine al fumo e di educare alla salute anche attraverso il valore dell’esempio, nel regolamento potrebbe essere inserita l’indicazione di rendere libere dal fumo anche aree aperte di pertinenza delle scuole, come suggerito da alcune normative regionali (ad es. LR Emilia Romagna 17/07, LR Toscana 25/05). Tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e vi dovrà essere apposta idonea cartellonistica eventuale individuazione di spazi riservati ai fumatori, a norma del DPCM 23.12.03. La realizzazione di tali aree non è in alcun modo obbligatoria, ogni datore di lavoro valuterà come procedere in base alla propria situazione, anche economica (visto l’elevato costo dell’impiantistica). E’ risaputo che negli ambienti di lavoro la non disponibilità delle sale per fumare ha favorito una riduzione del fenomeno (numero di sigarette e di fumatori), tuttavia in alcuni casi si è verificato un aumento delle infrazioni per il fatto di fumare in luoghi vietati, in particolare nei 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol servizi igienici. Per quanto riguarda la scuola, in considerazione del suo ruolo educativo, sarebbe opportuno che tali aree non venissero realizzate, come suggeriscono alcune indicazioni normative (Legge Provincia autonoma di Bolzano n. 6/06), anche se questo potrà significare una politica di controllo e sorveglianza più impegnativa la sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure dì prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare retta intesa come pericolo di incendio o di esplosione: se nella scuola esistono luoghi con particolari rischi (laboratori di chimica, biologia, laboratori tecnici, ambienti con impiego di prodotti pericolosi e sostanze infiammabili), dovrà essere imposto il divieto di fumo anche ai sensi delle norme specifiche per la prevenzione incendi. Per favorire l’applicazione della norma sul fumo si riporta un esempio di regolamento e il fac-simile del verbale di accertamento tratti dal manuale “Verso una scuola libera dal fumo: guida per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti scolastici”. Esempio di regolamento sul divieto di fumo nella scuola REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL’ISTITUTO Art. 1. Scopo e campo di applicazione Con il presente Regolamento l’Istituto si impegna a: articolazione organizzativa comunità locale) nella realizzazione delle stesse - Art. 2. Riferimenti normativi Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol nare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del Art. 3. Locali soggetti al divieto - Altresì il divieto viene esteso ai seguenti spazi esterni: posti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo Art. 4. Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto E’ compito dei responsabili preposti: posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto - - - Art. 5. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione sco- 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol - - Art. 6. Sanzioni commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in I dipendenti che non osservino il divieto possono anche essere sottoposti a - - Art. 7. Pagamento delle sanzioni in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato Il trasgressore dovrà versare la somma secondo le seguenti modalità: - se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente di una scuola - se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente da una scuola 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol A comprova dell’avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o Art. 8. Scritti difensivi l’interessato può far pervenire scritti difensivi all’Autorità a cui è stato inoltrato Art. 9. Norma finale VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO L. 584/75 e art. 51 L. 3/03 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 68/81 Esempio di modulo di verbale per infrazione del divieto di fumo In data ……………...….….…. alle ore………..……...........…. nei locali del ……………………….....................................................………… il sottoscritto ………………………………………………………..........………… incaricato dell’accertamento delle infrazioni al divieto di fumo, HA ACCERTATO HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 584/75 e L. 3/03, avendo constatato che lo stesso stava fumando all’interno ……………………………………………………………………………………… di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bam- donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol La somma sopraindicata dovrà essere versata a …………………………...., utilizzando ……………………………………................................……………, trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla (indicare ufficio della ) ……………..................................................……. Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 18 della L. 689/81, quali l’ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte di (citare l’Autorità competente a ricevere l’importo) ……………………………………………………..........................................…… Si fa presente che per l’art. 18 della L. 689/81 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando a (citare l’Autorità competente a ricevere il rapporto) ………………………...……………....................................................………… scritti difensivi e/o documenti e/o chiedere di essere sentito in merito alla sanzione. L’interessato all’atto della contestazione dichiara ………………………………………………........................................................ .....................................................................................................................… Il presente atto viene notificato mediante consegna a 17.2 Il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche L’alcol è al terzo posto tra i fattori di rischio per la salute nell’Unione Europea davanti a sovrappeso-obesità e dietro soltanto al tabacco e all’ipertensione. Il consumo di alcol interessa tutte le fasce di età, ma assume caratteristiche particolarmente preoccupanti soprattutto tra i giovani fino ai 35 anni. In Italia si registra un aumento significativo del consumo tra i giovani, al quale si associano incidenti stradali in particolare nelle notti di venerdì e sabato; un incremento del consumo di sostanze alcoliche diverse da quelle tradizionali, in particolare lontano dai pasti; una sempre crescente adesione ai modelli tipicamente nord europei del “binge drinking” e cioè del consumo di quantità notevoli in un’unica occasione; infine un aumento del consumo d’alcolici nel sesso femminile. In particolare, ciò che preoccupa è la precocità di avvio al consumo alcolico con un’età Consumo di alcol tra i giovani 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol Riferimenti normativi Accertamenti alcolimetrici per il personale docente Vedi anche cap. 13.2 media di 12,2 anni, di poco inferiore a quella europea di 12,5 anni. La normativa italiana relativa al consumo di alcol in ambiente di lavoro è attualmente in fase di revisione sulla base dell’art 41 del D.Lgs. 81/08 che prevedeva l’emanazione entro il 31.12.09 di un accordo in Conferenza Stato Regioni; tale impegno al momento risulta disatteso, anche se la materia è oggetto di approfondimento da parte del Coordinamento tecnico delle Regioni e dei Ministeri competenti. In particolare dovranno essere riviste le modalità per l’accertamento di alcol dipendenza e tossicodipendenza. Al momento quindi la materia è disciplinata dalla L. 125/01 e successivo Provvedimento attuativo del 16.03.06. La L. 125/01 afferma il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le categorie di lavoratori individuate dal Provvedimento attuativo del 16.03.06, ratificante in materia l’Accordo Stato-Regioni, tra le quali sono previsti “gli insegnanti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado”. La stessa Legge stabilisce, inoltre, la possibilità di sottoporre il lavoratore (nella scuola limitatamente al personale docente) ad accertamenti alcolimetrici e che questi possono essere effettuati in via esclusiva dal MC o dal medico del lavoro dei Servizi Pubblici di prevenzione. Relativamente alla sorveglianza sanitaria nei confronti di queste categorie di lavoratori, al momento, in attesa dell’Accordo Stato-Regioni, l’interpretazione prevalente della norma non la considera obbligatoria. Nell’approccio alle problematiche legate all’alcol nei luoghi di lavoro devono essere distinte l’attuazione del divieto di assunzione e somministrazione di alcol per le mansioni inserite nell’elenco di cui al Provvedimento 13.03.06 e la condizione di abuso alcolico (etilismo acuto e cronico) di un dipendente. Indicazioni organizzative e formative Per quanto riguarda il primo aspetto, è bene che venga formalizzata nel DVR la gestione del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante il lavoro, indicando le conseguenti misure organizzative da adottare: (es. mensa, distributori automatici, bar interno) orario di lavoro e il dovere di presentarsi al lavoro sobri. Per equità di comportamento, ma soprattutto per la valenza educativa, il divieto 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol dovrebbe essere esteso a tutto il personale dipendente, non solo a quello docente, e agli allievi di counselling nei casi patologici ecc.), anche avvalendosi delle specifiche strutture delle ASL (Ser.D, Dipartimenti di Prevenzione, Servizio educazione salute, ecc.). Per quanto riguarda la condizione di abuso alcolico, nel caso di una situazione di etilismo acuto, in considerazione del precetto generale dell’art. 2087 del CC che impone al datore di lavoro di attivarsi per eliminare le situazioni di pericolo, l’evidenza di un lavoratore in condizioni di non efficienza psicofisica fa scattare l’obbligo di fare tutto il possibile, nell’ambito dei propri poteri, per evitare che tale persona sia di pregiudizio per la propria sicurezza e/o per quella di terzi. Nella scuola tuttavia non si tratta tanto di evitare una situazione pericolosa per il lavoratore o per i suoi colleghi quanto piuttosto di evitare situazioni negative dal punto di vista educativo. Concretamente, quindi, il dirigente dovrà fare in modo che il lavoratore, in manifeste condizioni di abuso alcolico, non acceda al posto di lavoro, ma rimanga in un ambiente protetto in attesa di essere accompagnato a casa (se non è in condizioni di lavorare non è nemmeno in grado di guidare). Nel caso, invece, di un dipendente che presenta situazioni di difficile gestione o per la presenza di gravi patologie alcol-collegate (lunghe assenze per malattia), o per alterazioni del comportamento, tali da renderlo inidoneo al lavoro, il dirigente scolastico può chiedere l’intervento del collegio medico di cui alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 3 del DM Economia e finanze 12.02.04 e art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01). Il ricorso è ammesso alla Competente Direzione di Sanità Militare territoriale di cui all’art. 5 della L. 416/26 e s.i. A questo proposito si ricorda che il DPR 309/90 prevede la concessione di un “periodo di aspettativa dal lavoro” di durata massima di tre anni per il lavoratore che si sottopone ad un programma terapeutico o di riabilitazione. Indicazioni per la gestione dei casi problematici Vedi anche cap. 13.5 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol 17.3 Indicazioni per una gestione integrata fumo-alcol L’applicazione puntuale e coerente del divieto di fumo e di assunzione di bevande alcoliche nella scuola, forse più che in altri contesti organizzativi, implica necessariamente l’integrazione tra le azioni tese all’osservanza delle norme e l’attivazione di processi di modifica dei comportamenti. Questo significa che non si devono prendere in considerazione solo i comportamenti, ma anche i valori interiorizzati, le convinzioni, le comunicazioni, gli atteggiamenti, le motivazioni, propri di ciascun istituto scolastico. Innanzitutto, dall’analisi delle norme relative al divieto di fumo, emerge l’opportunità di integrare organicamente nell’organizzazione di ogni istituto le misure previste (regolamento, nomina funzionari incaricati della vigilanza, adozione modulistica, cartellonistica). Per il divieto di assunzione di bevande alcoliche le norme vigenti non sono così strutturate, per cui si consiglia di adottare una politica analoga a quella suggerita per il fumo: redigere un regolamento, estendere agli incaricati già nominati per il controllo sul fumo le competenze di vigilanza anche rispetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, rendere manifesto il divieto sull’alcol per mezzo di specifici manifesti o cartelli. Gli aspetti comunicativi possono diventare momento educativo, coinvolgendo gli allievi nella elaborazione di strumenti divulgativi (manifesti, cartelli, depliant informativi, ecc.). Promozione di una cultura fumo e alcol free E’ necessario favorire una cultura organizzativa che valorizzi il ruolo di ognuno nel costruire il cambiamento e, al contempo, alimenti le motivazioni individuali a impegnarsi in tale processo. Ogni processo di cambiamento, infatti, scatena inevitabilmente, nelle organizzazioni, una serie di resistenze che richiedono, di volta in volta, di essere individuate, esplicitate, elaborate. Per raggiungere tali obiettivi, occorre progettare e realizzare con gra- 17 - Gestione del divieto di fumo e alcol dualità, ma anche con coerenza e continuità, un piano di azioni finalizzato a: rispettino le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, fra le quali, il divieto di fumo e il divieto di assunzione di bevande alcoliche bili e frequentati dagli allievi (cortili, aree limitrofe alle entrate, ecc.) mento coerente (es. non bere bevande alcoliche in presenza di allievi, non fumare anche in aree non inserite nel divieto) di prevenzione e, nello specifico, rispetto ai danni causati dal fumo e dall’alcol genitori e la valorizzazione della cooperazione tra tutte le componenti scolastiche, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli e competenze. Per rendere concrete tali prospettive di lavoro si richiamano di seguito le procedure previste dalle norme vigenti e le specifiche competenze degli Organi collegiali. Competenze degli Organi Collegiali Piano offerta formativa (POF). In quest’ambito trova spazio la realizzazione dei progetti educativo-formativi di prevenzione del tabagismo e di abuso di alcol, valorizzando così l’applicazione del dettato normativo sul divieto di fumo e alcol a scuola. Regolamento comportamento allievi. Previsto dall’art. 14 comma 2 DPR 275/97 come giusto completamento del POF, sostenuto dall’art. 4 DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), rappresenta il diretto esercizio di potestà sanzionatorie e disciplinari adeguate al contesto e al target, nonché lo strumento di coerenza fra tra le azioni educative espresse nel POF e l’agito quotidiano. Per quanto riguarda il fumo, si riportano in bibliografia alcuni progetti ritenuti buone pratiche facilmente riproducibili, in grado di coinvolgere tutte le componenti scolastiche. Interventi educativi contro il tabagismo