Diapositiva 1 - Provincia di Padova

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Diapositiva 1 - Provincia di Padova
PROVINCIA DI PADOVA
Settore Ambiente
EMISSIONI IN ATMOSFERA
AUTORIZZAZIONI DI
CARATTERE GENERALE
Presentazione aggiornata a maggio 2010
TIPOLOGIE di
AUTORIZZAZIONI:







N. 5560: autorizzazione a carattere generale generica
N. 5563: impianti di frantumazione inerti
N. 5565: allevamenti di bestiame
N. 5562: impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di
pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo
chiuso
N. 5564: impianti di produzione calcestruzzi
N. 5561: attività di lavorazione, trasformazione o conservazione
di materiali agricoli o attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti
effettuate in maniera non occasionale ed in un luogo a ciò
adibito, in assenza di impianto. Art. 269 comma 12 D.Lgs.
152/2006
N. 5659: impianti termici produttivi e impianti termici civili aventi
potenza termica nominale per combustibile utilizzato uguale e/o
superiore ai valori soglia riportati all’art. 269 comma 14 e all’art.
282 comma 1 del D.Lgs.152/2006.
CHI PUO' ADERIRE:
• Possono inoltrare richiesta di adesione alle
autorizzazioni generali solo le Ditte in possesso dei
requisiti
riportati
nelle
prescrizioni
dalle
autorizzazioni stesse.
• in mancanza di uno qualunque dei requisiti tali ditte
sono tenute a presentare domanda di autorizzazione
in procedura ordinaria
• l’Amministrazione Provinciale può negare l’adesione
nel caso in cui non siano rispettati i requisiti o in
presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o
in zone che richiedono una particolare tutela
ambientale.
Oltre alla mancanza di
requisiti...non si può aderire
alle autorizzazioni generali in caso di:
- emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevate (come individuate
dalla parte II dell’allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06);
- utilizzazione di sostanze o preparati classificati dal
D.Lgs. 52/97, cancerogeni, mutageni o tossici per la
riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai
quali sono state assegnate etichette con frasi di
rischio R45, R46, R49, R60, R61;
Tali attività/impianti sono soggetti ad
autorizzazione in procedura ordinaria
(art. 269 e art. 275)
Diniego autorizzazione :
Le Ditte che hanno aderito alle autorizzazioni di
carattere generale e che per effetto delle emissioni
delle proprie attività arrecano inconvenienti
ambientali o sono oggetto di segnalazioni di
inconvenienti perché non rispettano le prescrizioni
delle autorizzazioni, oltre ad essere sottoposti alle
sanzioni previste dalla legge, devono presentare
domanda per l’autorizzazione in procedura ordinaria.
Tali attività/impianti sono soggette
ad autorizzazione in
PROCEDURA ORDINARIA
(art. 269 e art. 275)
ALLEVAMENTI,
IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE
INERTI e IMPIANTI DI PRODUZIONE
CALCESTRUZZO
L'adesione all'autorizzazione generale è
UNA POSSIBILITA', non è un obbligo.
Nel caso la ditta NON rispetti
TUTTE le prescrizione previste
dall'autorizzazione
DEVE presentare domanda
di autorizzazione in procedura ordinaria.
AVVERTENZA
La richiesta di adesione è
preventiva
• La Ditta è tenuta a rispettare:
– tutte le prescrizioni previste in apposito articolo
del provvedimento autorizzativo
– le norme di legge, anche se non esplicitamente
richiamate nell’autorizzazioni.
CHI HA GIA’
ADERITO
alle precedenti autorizzazioni
generali revocate dalla Provincia
Le ditte che hanno precedentemente aderito
(sulle quali l’Amministrazione provinciale non ha
espresso parere negativo)
si ritengono autorizzate e non sono tenute a
presentare nuova richiesta di adesione.
NB: Per esse valgono le prescrizioni
contenute nelle nuove autorizzazioni.
INDICAZIONI
PER LA
COMPILAZIONE
DELLE ADESIONI
DEFINIZIONI utili per compilare le domande:
•
nuovo impianto: gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del
D.Lgs. 152/2006 (28/04/2006);
•
modifica di impianto:
modifiche sostanziali di impianto
esistente (ex art. 15a D.P.R. 203/88); in tal caso deve essere
barrata anche una delle 2 caselle che identificano le definizioni
seguenti:
•
impianto esistente al 1988: gli impianti che seppur esistenti
all’88 non hanno mai presentato domanda di autorizzazione
(autodenuncia) e gli impianti esistenti all’88 che hanno
presentato domanda ai sensi dell’art. 12 ex D.P.R. 203/88
•
impianto esistente al 2006: gli impianti non esistenti al 1988 ed
autorizzati anteriormente al 27/04/2006
•
impianto autorizzato dopo il 28/04/2006 (data di entrata in
vigore del D.Lgs. 152/2006).
ART.12 DPR 203/88
Attività esistenti dall'88 ma non dichiarate nell'art.
12 in quanto non dotate di aspirazione (emissioni
diffuse) o di convogliamento all'esterno (quindi
reimmissione in ambiente di lavoro)
Sono considerati
impianti ESISTENTI all'88
NB: in caso di convogliamento delle emissioni negli anni
successivi all'88, la modifica deve essere stata eseguita
prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006!
IMPIANTI TERMICI
PRODUTTIVI
P < soglie
art. 269 comma 14
prima del 2006:
emissioni scarsamente
rilevanti ai sensi del
DPR 25/07/1991
P > soglie
art. 269 comma 14
prima del 2006:
autorizzati ai sensi del
DPR 203/88
D.Lgs. 152/2006
Esenzione ai sensi
dell'art. 269 comma 14
Autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 152/2006
IMPIANTI TERMICI
CIVILI
P < soglie
art. 269 comma 14
prima del 2006:
emissioni escluse ai
sensi del DPCM
21/07/1989
P > soglie
art. 269 comma 14
prima del 2006:
emissioni escluse ai
sensi del DPCM
21/07/1989
D.Lgs. 152/2006
Esenzione ai
sensi dell'art. 269
comma 14
Autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 entro
termini previsti dall'art. 281
ATTENZIONE
La definizione di IMPIANTO
TERMICO data dall'Allegato I del
DPR 25/07/1991 è stata modificata
con il D.Lgs. 152/2006
parte V titolo II.
CAMBIO RAGIONE SOCIALE
e/o SUBENTRO
NUOVA ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE
Allegare:
 MODULO CAMBIO RAGIONE SOCIALE
 ANALISI ALLE EMISSIONI (anche già effettuate dal

precedente proprietario/ditta)
DICHIARAZIONE “Le analisi allegate si ritengono
rappresentative della presente attività assoggettata
all’autorizzazione di carattere generale, non essendoci stata
alcuna variazione del ciclo produttivo successivamente
all’effettuazione di tali analisi”
Nota: le analisi allegate dovranno essere valide per i limiti
temporali indicati nell'autorizzazione (2 o 5 anni).
MODIFICA IMPIANTO
RIPRESENTARE ADESIONE!
(barrando la casella “modifica d’impianto”)
INDICARE:
camini esistenti
camini nuovi e/o
aggiunta di attività
AGGIORNAMENTO
COMPLETO DELLA
DITTA
DATA AVVIO ed effettuazione ANALISI
solo per i camini nuovi e/o modificati
NUOVO IMPIANTO
L'adesione con l'indicazione NUOVO
IMPIANTO è riferita a:
 ditte che iniziano l'attività in un nuovo
sito produttivo;
 ditte che effettuavano attività
scarsamente rilevanti e ora intendono
avviare attività per cui è prevista
l'autorizzazione
TRASFERIMENTO

Per il nuovo sito produttivo: presentare
preventiva adesione come NUOVO
IMPIANTO;

Per il sito produttivo da dismettere:
comunicare la data di CESSAZIONE
DELL'ATTIVITA'.
AVVIO DELL'IMPIANTO
• La
ditta
nell'adesione
DEVE
INDICARE
OBBLIGATORIAMENTE una data di avvio
dell’impianto, anche presunta, successiva di
almeno 45 giorni dalla data di invio della
Raccomandata
• Dalla data di avvio indicata iniziano a decorrere i 45
giorni utili per la presentazione delle analisi a
camino.
• In caso di posticipo di tale data COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE la nuova data di avvio.
• Da tale nuova data ripartono i 45 giorni utili per
la presentazione delle analisi.
MODIFICHE NON
SOSTANZIALI
(art. 269 comma 8)
vanno SEMPRE COMUNICATE
con apposito modello
trascorsi 60 gg dalla comunicazione, in caso di
mancata risposta da parte della Provincia,
tali modifiche possono essere eseguite
LINEE GUIDA
TECNICHE...
Attività
dell’Allegato 4 parte II°
senza emissioni e
senza convogliamenti
NO ADESIONE
Le attività della parte II dell'allegato 4
vanno sempre autorizzate
Chiarimenti:
Emissioni
DIFFUSE
Emissioni non
aspirate e non
convogliate
≠
REIMMISSIONE
in ambiente
di lavoro
Emissione aspirate
ma non
convogliate
all'esterno
EMISSIONI DIFFUSE
tutte le emissioni tecnicamente
convogliabili sulla base della miglior
tecnologia disponibile devono essere
convogliate;
le emissioni diffuse devono essere
contenute nel maggior modo possibile
EMISSIONI DIFFUSE
Tutte le attività
devono essere convogliate
ATTENZIONE: vale anche per
- INCOLLAGGIO
- LAVORAZIONI DEL LEGNO
- PROCESSI DI STAMPA
NOTA: si accettano come UNICHE DEROGHE
quelle ESPRESSAMENTE CONCESSE
DALLO S.P.I.S.A.L.
REIMMISSIONE
IN AMBIENTE DI LAVORO
previa aspirazione e filtrazione




concessa per
SALDATURA ED ASSIMILATE (punto 30 All. 2)
TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI METALLI
(punto 34 All. 2)
VERNICIATURA A POLVERE (punto 8 All. 2)
RICARICA TONER (punto 3 All. 2)
ATTENZIONE:
valutare se le emissioni contengono cancerogeni
(es. acciai con Cromo VI o Nichel respirabile e insolubile,
Polveri da legni duri)
...REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO
Alla Provincia va dichiarata la presenza del sistema
di aspirazione e abbattimento con reimmissione
dell’aria in ambiente di lavoro.
La
valutazione
dell'efficienza
responsabilità della ditta.
del
sistema
è
I sistemi devono tener conto delle specifiche norme
in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di
lavoro e dell’orientamento dei locali Servizi di
Prevenzione per gli Infortuni e la Salute negli
Ambienti di Lavoro (SPISAL).
UNIFICAZIONE DEI CAMINI:
 ciascun impianto o macchinario fisso dotato di
autonomia funzionale, deve avere un solo punto di
emissione
 le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche
omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti
da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive
simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche,
ove possibile, dovranno essere convogliate ad un
unico punto di emissione
impianti esistenti
entro 3 anni dall’adesione
nuovo/modifica
impianto
DA SUBITO
CASI
PARTICOLARI
AUTORIZZAZIONE GENERALE GENERICA
ALLEGATO N. 2
PUNTO N. 30:
Saldature di oggetti e superfici metalliche
vengono assimilate anche le attività di:
OSSITAGLIO
TAGLIO AL LASER
TAGLIO AL PLASMA
FORGIATURA
SALDOBRASATURA
……
SALDATURA
Inserita nel ciclo
produttivo
(anche ritocchi e finiture):
emissione convogliata a
camino
oppure
aspirazione con
reimmissione in
ambiente di lavoro
Emissioni sottoposte
ad autorizzazione
Manutenzione
occasionale degli
impianti:
emissione convogliata a
camino
oppure
aspirazione con
reimmissione in
ambiente di lavoro
oppure
emissione diffusa
Emissioni esentate
assimilate a quelle
dell'art. 272 comma 5
AUTORIZZAZIONE GENERALE GENERICA
ALLEGATO N. 2
PUNTO N. 34:
Trattamenti meccanici
superficiali dei metalli
e di altri materiali
ATTENZIONE: adeguare le tipologie di inquinanti analizzati
sulla base delle materie prime utilizzate
Trattamenti meccanici superficiali dei
METALLI
Inquinamento atmosferico scarsamente rilevante
(esenzione)
AGGRAFFATURA, ALESATURA, BORDATURA, BURATTATURA,
CALANDRATURA, CESOIATURA, CONIFICATURA,
FILETTATURA, FORATURA, FRESATURA, FUSTELLATURA,
IMBUTITURA, LIMATURA, MASCHIATURA, PIALLATURA,
PIEGATURA, RASTREMATURA, STAMPAGGIO E TAGLIO A
FREDDO, TORNITURA, TRANCIATURA, TRAPANATURA.
Adesione all’autorizzazione carattere generale generica
ricadenti nell' ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 34:
AFFILATURA, CARTEGGIATURA, FINITURA, GRANIGLIATURA,
LAPIDELLATURA, LAPPATURA, LASTRATURA, LEVIGATURA,
LUCIDATURA MECCANICA, MOLATURA, RETTIFICA,
SABBIATURA, SATINATURA, SBAVATURA, SMERIGLIATURA,
SPAZZOLATURA.
AUTORIZZAZIONE GENERALE
GENERICA...
produzioni di lenti per occhiali
di vetro e resina:
assimilate al punto 8 dell'allegato n. 2
dell'adesione
riempimento di toner e cartucce:
assimilate al punto 3 dell'allegato n. 2
dell'adesione
ATTIVITA’ di CARROZZERIA
Allegato n. 2 dell'adesione: indicare punto 2
Se viene eseguita anche:
 SALDATURA
Indicare ANCHE: allegato n.2, punto n. 30
 CARTEGGIATURA
Indicare ANCHE: allegato n. 2, punto n. 34
 LAVAGGIO PISTOLE
Assimilata: allegato n. 2, punto n. 2
ATTIVITA’ di ROTTAMAZIONE
Ossitaglio (assimilato alla saldatura) effettuato
all’esterno
 SI ADESIONE
 NO ANALISI
Ossitaglio (assimilato alla saldatura) effettuato
all’interno:
 SI ADESIONE
 SI ANALISI o DICHIARAZIONE DI
REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO
PREVIA FILTRAZIONE
NB: nel caso la ditta venga autorizzata ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs. 152/2006 (impianti smaltimento e recupero rifiuti) il
provvedimento è comprensivo anche dell'autorizzazione alle
emissioni.
SILOS FALEGNAMERIE
SILOS
con SFIATI
CAMERE di calma,
SOTTOSTAZIONI…
dotate di filtri a maniche
e CAMINI
Allegato n. 2
(adesione):
Allegato n. 2
(adesione):
punti n. 6 e n. 32
punto n. 6
ESENZIONE ANALISI
OBBLIGO ANALISI
impianti di
sola essiccazione del legno
vergine
non necessitano
di adesione
ALLEVAMENTI
e
IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE
INERTI
che si avvalgono dell’autorizzazione di carattere
generale, i quali dispongano di SILOS per lo
stoccaggio di materiali polverulenti o di sostanze
volatili dotati di impianti di abbattimento adeguati,
DEVONO presentare l’adesione
all’autorizzazione generale generica anche per i
camini a servizio dei silos, alle condizioni ivi
prescritte.
ANALISI
Parere Commissione Tecnica Provinciale
del 21/02/2008:
POSSIBILITA’ DI
ANALISI OGNI 5 ANNI
(riportato nell'autorizzazione generale generica n. 5560/EM)
La valutazione è a carico della ditta
NON della Provincia
ATTENZIONE!
per le
POLVERI
Possibilità di AUTOCONTROLLO
OGNI 5 ANNI
SOLO per le attività i cui limiti di emissione
sono stabiliti dalla parte II dell'Allegato 1,
parte V del D.Lgs. 152/2006
NB: le VERNICIATURE sono soggette all'applicazione della
parte III punto 48 dell'Allegato I, parte V del D.Lgs. 152/2006
CERTIFICATI:
RISPETTO DEI REQUISITI
DEL PARERE
DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
DEL 04/06/2008
NB: Nei certificati segnalare sempre
eventuali osservazioni e/o precisazioni….
ATTENZIONE A:
 Indicazione degli orari di inizio e di fine e/o della durata
dei 3 campionamenti
 Indicazione delle condizioni di marcia dell’impianto
 Corrispondenza del numero dei camini con quelli indicati
nell’adesione (attenzione: obbligo di apporre targhette
inamovibili ai camini come da prescrizioni)
In caso di più attività afferenti allo stesso camino è
possibile fare:
 Unico campionamento con tutti gli inquinanti (tutte le
attività devono essere in atto)
 Un campionamento per ogni attività
NB: In entrambi i casi il laboratorio dovrà indicare
dettagliatamente la/le attività in atto al momento del
campionamento.
AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE
IMPIANTI DI PRODUZIONE
CALCESTRUZZI
ANALISI AI CAMINI
DELL’IMPIANTO DI CARICO/SCARICO
TEMPO DI CAMPIONAMENTO:
ripetere il prelievo fino a raggiungere un tempo
complessivo di 30 minuti di campionamento