delibera 228 - Comune di Pula
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delibera 228 - Comune di Pula
PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 228 Del 16 Dicembre 2014 OGGETTO Tribunale Civile di Cagliari RAC. 6321/2008, Comune di Pula c/ Sig.ra Alice Lecca - Approvazione schema accordo transattivo per la definizione bonaria della vertenza giudiziale. L'anno 2014 ( Duemilaquattordici ) il giorno 16 ( sedici ) del mese di Dicembre alle ore 08,00 nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE Il Sindaco Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dottor Alberto Morelli ASSESSORI COLLU OLLA ILARIA EMANUELE FARNETI EMANUELE CAPOBIANCO ANNALISA P A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE Ufficio proponente: OGGETTO Settore Amministrazione Generale – Dottoressa Antonella Depau Tribunale Civile di Cagliari RAC. 6321/2008, Comune di Pula c/ Sig.ra Alice Lecca - Approvazione schema accordo transattivo per la definizione bonaria della vertenza giudiziale Premesso che - la sig.ra Alice Lecca e il con la nota prot. n. 7968 del 20 aprile 2007, avanzava al Comune di Pula una richiesta di risarcimento dei danni occorsi a seguito del sinistro stradale, verificatosi in data 25 luglio 2006, mentre percorreva, a bordo di un ciclomotore, la strada che collega Nora e Pula (all. n. 1); - la richiesta di risarcimento danni venne trasmessa alla Duomo Assicurazioni che, con nota del 7 marzo 2007, comunicava l’impossibilità di ammettere il danno a risarcimento per carenza di garanzia assicurativa; - con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2008, i Sig.ri Alice Lecca e Efisio Lecca – quest’ultimo in qualità di proprietario del ciclomotore interessato dal sinistro - citarono, quindi, in giudizio il Comune di Pula, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla Sig.ra Alice Lecca e dal Sig. Efisio Lecca a seguito del sinistro verificatosi in data 25 luglio 2006, quantificati in € 23.061,17 (euro ventitremilasessantuno/17) oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo per la Sig.ra Alice Lecca ed in € 898,83 (euro ottocentonovantotto/83) oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo per il Sig. Efisio Lecca (all. n. 2); - la causa venne, quindi, iscritta al RAC. N. 6321/2008 del ruolo del Tribunale Civile di Cagliari e assegnata alla competenza della Dott.ssa Maria Grazia Cabitza; - il Comune di Pula si costituiva in giudizio con l’assistenza dell’Avv. Carlo Amat di San Filippo, in forza del Decreto Sindacale di nomina n. 17 del 16 luglio 2008, che, a seguito di formale rinuncia all’incarico, veniva sostituito dall’Avv. Antonio Nicolini, iscritto all’albo degli avvocati del Comune di Pula, per effetto della determinazione n. 84 del 22 gennaio 2013. Premesso, inoltre, che - nel corso della causa, il giudice, in accoglimento della richiesta di parte attrice, disponeva CTU medico legale al fine di accertare l’entità del danno subito dalla Sig.ra Lecca, nominando quale consulente tecnico d’ufficio il Dott. Andrea Muscas ed anche il Comune di Pula nominava, quindi, un proprio CTP nella persona del Dott. Salvatore Porqueddu; - dalla CTU depositata agli atti di causa dal Dott. Muscas, si evince la quantificazione del danno subito dalla sig.ra Lecca “in un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 15 giorni un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni, un periodo con inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni, nonchè, una riduzione dell’integrità psico-fisica del 5% (danno biologico)”. I contenuti della CTU sono, peraltro, stati confermati anche dalla perizia del CTP del Dott. Porqueddu, l’unica differenza concerne il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% determinato dal quest’ultimo nella misura di 13 giorni, a fronte dei 15 giorni previsti dal CTU (all.ti n. 3 e 4). Considerato che - nel corso dell’ultima udienza tenutasi lo scorso 11 giugno 2014, il giudice ha invitato le parti a raggiungere un accordo bonario; - dando seguito alle indicazioni del giudice, il legale della Sig.ra Lecca, Avv. Salvatore Stavolta, con nota del 15 luglio u.s. (prot. n. 14647 del 18.07.2014) ha proposto all’Ente una definizione bonaria della controversia formulando una proposta transattiva di “€ 19.000,00 (euro diciannovemila/00) OMNIA (ivi comprese spese legali, IVA 22% e CPA 4%, sino ad oggi).”. L’Avv. Stavolta ha precisato di non aver tenuto conto, in un’ottica transattiva, della “c.d. personalizzazione nè del danno (patrimoniale) da svalutazione monetaria e da lucro cessante applicabile nelle obbligazioni risarcitorie dalla data del sinistro (25.07.2006) sino alla liquidazione effettiva e, da ultimo, neppure del danno morale”; - il Comune di Pula, per il tramite dell’Avv. Antonio Nicolini, ha riscontrato la proposta transattiva proponendo l’importo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) OMNIA e le parti, all’esito delle trattative intercorse, hanno raggiunto l’accordo per la definizione bonaria della controversia determinando in € 17.000,00 (euro diciasettemila/00) l’importo che l’Ente dovrà corrispondere alla Sig.ra Alice Lecca a tacitazione di ogni pretesa derivante dal sinistro di cui sopra, con la conseguente rinuncia all’azione da parte di tutte le parti in causa. Rappresentato che - di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.); - la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l’autorizzazione ad agire in giudizio; - trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, co come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel); - come precisato dalla giurisprudenza contabile “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR). Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati: a. l’esistenza di una controversia giuridica, pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari al R.A.C. 6321/2008; b. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell’art 1966, comma 2 c.c.; c. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell’art 1321 c.c.; d. l’accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni; e. la convenienza economica per l’Ente alla definizione bonaria della controversia deriva dal fatto che la medesima consentirà di evitare l’ulteriore aggravio di spesa derivante, con molta probabilità, dalla pronuncia e deposito della sentenza sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del danno in favore della parte attrice. C soprattutto in considerazione dell’iniziale richiesta risarcitoria avanzata dalla Sig.ra Lecca e pari ad € 23.061,17 (euro ventitremilasessantuno/17) al netto delle spese legali; f. la circostanza che il giudice competente abbia dapprima disposto la CTU sulla sig.ra Lecca e all’esito della medesima invitato le parti al raggiungimento di un accordo bonario induce a ritenere che la richiesta risarcitoria dell’attrice sia ritenuta meritevole di accoglimento da parte del giudice medesimo. Ritenuta, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione dell’accordo transattivo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 5). Rilevato che una soluzione transattiva presuppone, per definizione, la reciproca rinuncia a parte delle rispettive pretese. Invero, dal punto di vista etimologico il termine “transazione” deriva dalle parole latine “trans” e “agere” e significa andare al di là, andare “oltre una pretesa, per quanto reputata legittima, e quindi rinunciarvi”. Il superamento della lite costituisce, di conseguenza, la funzione essenziale della transazione, che si persegue attraverso reciproche concessioni, il c.d. aliquid datum aliquid retentum. Preso atto che - il pagamento delle somme dovute, in forza dell’approvando schema di accordo transattivo, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione relativo all’esercizio in corso 2014 e più precisamente al capitolo 158102 “Altri oneri straordinari della gestione corrente” ; - co come precisato dalla Corte dei conti, Sezione di Controllo per la oscana (Delibera n. 132/2010) nell'ambito della sua “Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia” precisa che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ragione di c , nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere; - prosegue la Corte “In relazione all’accordo transattivo, occorre premettere che l’art.194 del TUEL contiene un elenco tassativo delle spese relative ai debiti fuori bilancio, per cui le cosiddette spese “anomale” non sono contemplate, tra cui quella in argomento, quale prestazione passiva da parte degli enti che avviene mediante il ricorso alla “transazione”. Tale istituto seppur non previsto dall’ordinamento, è invece previsto dall’art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che p sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio per cui, al di là dell’aspetto sostanziale, nel caso di fattispecie poteva senz’altro astenersi dal riconoscimento formulando un semplice indirizzo di procedere, fatto salvo l’adozione di appositi atti da parte della Giunta”. Visto - il testo dell’atto di transazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 5); - il D.Lgs. 267/2000; - i Principi Contabili; - il Codice Civile. PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di Pula e i Sig.ri Alice Lecca ed Efisio Lecca finalizzato alla definizione bonaria della vertenza pendente nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile RAC 6321/2008, che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 5). 2. Di autorizzare per l’effetto il Responsabile del Settore Amministrazione Generale alla sottoscrizione dell’atto transattivo. 3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente deliberato trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione relativo all’esercizio in corso al capitolo 158102 “ Transazioni ”. 4. Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del esto Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale F.to Dottoressa Antonella Depau Pula 15/12/2014 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Parere favorevole Il Responsabile del Settore Economico Finanziario F.to Dottoressa Lucia Cani Pula 16/12/2014 LA GIUNTA COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; A VOTI unanimi, legalmente espressi; DELIBERA 1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di Pula e i Sig.ri Alice Lecca ed Efisio Lecca finalizzato alla definizione bonaria della vertenza pendente nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile RAC 6321/2008, che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 5). 2. Di autorizzare per l’effetto il Responsabile del Settore Amministrazione Generale alla sottoscrizione dell’atto transattivo. 3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente deliberato trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione relativo all’esercizio in corso al capitolo 158102 “ Transazioni ”. 4. Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Carla Medau IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato Dott. Alberto Morelli In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 23/12/2014 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Firmato Dottoressa Antonella Depau Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Pula, lì 23/12/2014 L’Istruttore Amm.vo Delegato Firmato Giuseppina La Corte