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Centro Congressi, Hotel Solara, Conca Specchiulla, Otranto, 12-13-14 giugno 2003 Seminario “Strumenti per il Commercio Internazionale: Internet, contratti, agevolazioni” Il Contratto Internazionale dal reale al virtuale di Andrea Lisi Vice Presidente del Centro Studi SCiNT Curatore del Portale per l'internazionalizzazione www.scint.it Curatore del Volume "Internet: profili giuridici e opportunità di mercato", Maggioli Ed. Curatore del Volume “La privacy in Internet”, Ed. Simone, 2003 Membro del Comitato Scientifico della Riv. La Pratica Forense, Maggioli Ed. Membro del Comitato Scientifico della Rivista Altalex e Diritto&Diritti Collabora con la cattedra di diritto commerciale internazionale, Università di Lecce Docente al Master di diritto dell'informatica, Università di Lecce Docente al Master di Diritto della Rete, Università di Padova Direzione Scientifica del Corso di Alta Formazione in Commercio Elettronico & Commercio Internazionale, SCiNT – IPSOA Editore © Andrea Lisi – 2002-2003 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) <<Nel ciberspazio non rileva che un sito sia localizzato sul territorio di un paese piuttosto che di un altro, e nella rete in cui opera Internet (World Wide Web) gli Hypertext consentono di visitare un numero infinito di luoghi situati nei più diversi Paesi. “Cliccando” si oltrepassa infinite volte la frontiera degli Stati senza accorgersene. Dunque, viene esclusa la frontiera e con essa tutto ciò che ha caratterizzato la vita di relazione internazionale nella fase recente della storia dell’umanità.>> Prof. Tito Ballarino (Introduzione al Trattato breve di diritto della Rete diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Maggioli editore, Rimini, 2001) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Internet un mondo irreale? 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) La rete Internet ha annullato le distanze, ha reso possibile la comunicazione e condivisione globale di immagini, parole, suoni in un infinito intreccio di bit…tanto da far pensare a qualcuno che essa rappresenti qualcosa di separato dal reale, un nuovo mondo... “Internet è un nuovo continente?” A. Engel- Flechsig (Bank der Zukunft -Beilage der FAZ- 4.2.1997) Internet: una no man’s land? 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) In verità, la rete Internet è mondo reale, appartiene al mondo reale ed è sottoposta alle stesse regole e principi. Internet è e rimane uno strumento di comunicazione, pur se di eccezionale efficacia e rilevanza! 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Anzi, si può dire senza paura di essere smentiti che i principi legislativi in materia di tutela del consumatore, di tutela della propria “privacy”, di contrattualistica nazionale e internazionale sono tutti senz’altro generalmente applicabili alla Rete Internet e alla sua utilizzazione come strumento di promozione commerciale e come mezzo di commercializzazione di beni e servizi. Addirittura possiamo riferire che ormai si sono sviluppate a livello italiano, europeo, internazionale numerosissime leggi, raccomandazioni, pareri, direttive, convenzioni che affrontano anche gli specifici aspetti dell’Internet… Dalla lettura delle varie normative italiane, comunitarie e internazionali appare evidente come oggi anche il consumatore goda astrattamente di un completo apparato di tutele dai rischi insiti nel commercio elettronico nazionale e transnazionale. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha conferito sigillo allagaranzie essenzialità dellastate protezione Purtroppounqueste stesse non sono previste dal dell’anello più debole del commercio moderno, il consumatore: legislatore38per imprenditori, perafferma gli operatori nell’art. la gli Carta solennemente “Nelle economici politiche e dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei professionali, presupponendo una loro maggiore consapevolezza consumatori”. nella gestione anche giuridica dei loro affari… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) E occorre dire infatti che sin da “tempi non sospetti” gli imprenditori sono abituati a confrontarsi con le problematiche transnazionali Le problematiche del commercio internazionale (e quindi del commercio internazionale telematico) non sono certo nate oggi… …facciamo un passo indietro… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Per molti anni, dopo la sua apparizione sulla terra, l’uomo comunicò con i suoi simili solo attraverso gesti e grugniti. L’esigenza di scambiare emozioni, ma anche “oggetti e servizi” fece evolvere la specie verso il linguaggio: la “parola” ha reso possibili ed efficaci i primi “baratti”, le prime forme di commercio tra esseri umani… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Ma, come è ben noto, è stata la scrittura a far evolvere gli scambi commerciali, a rendere possibile l’accordo a distanza e quindi inutile la simultanea presenza dei contraenti nelle transazioni commerciali o nello “scambio di sensazioni”... Gulp! La scrittura certamente deve essere considerata come una formidabile scoperta “tecnologica” per l’uomo! 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) La possibilità di manifestare la propria volontà attraverso l’utilizzazione di un supporto cartaceo (quindi per il tramite di “carta e penna” e servizio postale) ha sviluppato un intreccio globale di accordi e scambi commerciali e nel tempo, con il passare dei secoli, la disciplina giuridica è riuscita a garantire “certezza” a queste nuove manifestazioni di volontà e soprattutto ad attribuire - attraverso la sottoscrizione - il documento scritto ad una sola persona, ad individuare senza nessuna incertezza la paternità della manifestazione di volontà. La diffusione degli scambi internazionali è stata quindi garantita da convenzioni internazionali, Principi Sopranazionali Comuni, Lex mercatoria…in estrema sintesi dalla nascita e sedimentazione del diritto commerciale internazionale 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Telegrafo, telefono e altri sistemi di telecomunicazione hanno amplificato le possibilità di comunicazione (e quindi le problematiche connesse con gli scambi commerciali internazionali), ma senza materialmente sostituire i “principi dello scritto”: qualsiasi accordo internazionale rilevante veniva sempre “sigillato” con il foglio di carta sottoscritto tra le parti… quindi, sono arrivati l’Internet e l’Informatica a capovolgere le certezze acquisite nel Mondo del Diritto: Milioni di computer collegati tra loro attraverso la condivisione di un unico linguaggio di bit (Il protocollo TCP/IP) hanno realizzato il sogno di una comunicazione “globale” 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Con l’Informatica e l’Internet si è potuto per la prima volta prescindere dal supporto cartaceo nello scambio di informazioni e comunicazioni a distanza, passando dalla logica del documento scritto conservato in polverosi archivi alle novità e comodità della trasmissione e conservazione della documentazione elettronica! 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) La Rete Internet per le imprese è: - un nuovo mezzo di comunicazione; - un efficace strumento per la raccolta e la gestione delle informazioni; - e soprattutto un vero e proprio canale di vendita tramite un computer collegato ad un modem anche un imprenditore medio-piccolo ha (potenzialmente) un’interfaccia universale con milioni di possibili “consumatori” e può “internazionalizzarsi” a bassissimo costo, senza alcun bisogno di filiali o mediatori commerciali 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) L’utilizzo di Internet e degli strumento informatico consente alle imprese di determinare con precisione le caratteristiche socioeconomiche e, almeno in parte, anche psicologiche dei differenti utenti (si possono registrare i siti più visitati, gli acquisti effettuati, reperire le e.mail diffuse on line e entrare in possesso di altri dati personali). Incrociando i vari dati acquisiti on the web si possono individuare le caratteristiche particolari di ciascun utente (cd. profilazione) e quindi indirizzargli messaggi pubblicitari individualizzati, più efficaci e soprattutto poco costosi…. VANTAGGI •Per l’impresa: limitare i costi di marketing, di transazione, efficienza nei rapporti con le altre aziende (fornitrici o clienti) o con il consumatore finale, allargamento del mercato di riferimento •Per il consumatore: abbattimento dei costi e le possibilità di confrontare i prezzi di diverse aziende, acquisti 24 ore su 24, possibilità di affacciarsi sul mercato globale. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Internet ha potenziato ulteriormente i processi di globalizzazione, ha sviluppato enormemente le possibilità di comunicazione transnazionale, ponendo comunque nuove problematiche in merito alla sicurezza e imputabilità di tali comunicazioni, esasperando così le problematiche del commercio internazionale; e le stesse sue tecnologie vanno adattate alle certezze del cartaceo: è questo il caso della validità del documento informatico, del valore probatorio dello stesso (ad esempio in caso di sottoscrizione digitale), quindi della rilevanza dell’incontro on line di volontà. La Rete smaterializza la nozione di mercato introducendo un significato virtuale che rimodella tutte le regole prima esistenti realizzando “un capitalismo senza attrito”, un luogo non luogo dove venditori e compratori possono incontrarsi facilmente senza sprecare tempo e denaro... 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Attraverso lo scambio di e.mail e la contrattazione “point and click” la Rete consente nuove forme di contrattazione, di accordi potenzialmente sopranazionali (dove il confine dello spazio e del tempo divengono irrilevanti). Tramite la rete Internet on line shops sono aperti 24 ore su 24: attraverso pop up, formulari elettronici, carrelli virtuali dove inserire la merce o i servizi acquistati, l’utente/consumatore procede nei circuiti del commercio telematico. Attraverso la digitazione del tasto negoziale “accetto”, previa compilazione del form elettronico, qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso può essere espressa in modo nuovo (dalla manifestazione di consenso al trattamento di dati personali, all’accettazione ad iscriversi ad un forum, alla partecipazione ad un “e-marketplace”, sino alla visione del sito pornografico)... 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) La formazione dei contratti nel mondo di Internet e.mail, forum, chatline, newsgroups (contratti a comunicazione diretta) Sottoscrizione di form nei negozi virtuali tramite il “point and click” (contratti a comunicazione indiretta) Transazioni commerciali nei marketplaces B2B o B2C 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Nome* Cognome* Indirizzo* Cap* Città* Telefono* E-mail * dati obbligatori CAUSALE DEL PAGAMENTO XXXX Trattamento dei dati personali ACCETTO OSI continua ONO annulla 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) La crescente diffusione delle transazioni commerciali telematiche comporta inevitabili e nuovi spunti di riflessione per i giuristi: ad essi spetta di decidere quali norme del “mondo reale” possono applicarsi ai confini indefiniti del ciberspazio assicurare ai rapporti telematici di natura economica un grado tollerabile di certezza e sicurezza significa anche avviarli verso un ancora più florido sviluppo l’orientamento del legislatore comunitario va sempre più uniformandosi verso una necessaria accettazione della così detta deregulation in materia di e-commerce, basandosi sulla considerazione che la smaterializzazione e la conseguente delocalizzazione dello strumento telematico ne impediscono una rigida regolamentazione nazionale, comunitaria o 3^modulo - avv. A. Lisi internazionale (Studio Ass. D&L) TRANSNAZIONALITÀ E IMMATERIALITÀ DI INTERNET • necessità di un approccio internazionale • ruolo essenziale dell’autoregolamentazione normativa (importanza dei codici di condotta e certificazione dei siti web) astratta applicabilità di un diritto comune di origine privata (lex mercatoria/lex electronica) strumenti tecnico - informatici di tutela della riservatezza LE TENDENZE LEGISLATIVE SOPRANAZIONALI •Necessaria applicazione delle convenzioni sugli scambi internazionali •Armonizzazione di alcune discipline legate alla sicurezza e alla tutela delle parti contrattualmente più deboli •Normative ad hoc per la realtà virtuale •Incentivazione dell’autoregolamentazione 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è andata evolvendo verso un’articolata tutela del consumatore Chi intende commerciare in rete deve predisporre gli strumenti tecnici che consentano: - la riservatezza delle transazioni, - l'autenticità e l'identificabilità delle parti, - la possibilità di dimostrare la formazione di una volontà negoziale delle parti, - la sicurezza e l'integrità dei dati - una adeguata informazione per il consumatore In favore del consumatore (<< qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta>> D. Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 attuativo della direttiva 1999/44/CE) c’è una organica e completa regolamentazione normativa italiana, europea e internazionale Si ricordano (a titolo puramente esemplificativo): 1) Direttiva 85/577/CEE (la Direttiva sui contratti conclusi fuori dagli esercizi commerciali) recepita in Italia con D.Lgs. n. 50 del 1992 2) Direttiva 97/7/CE (la Direttiva sui contratti a distanza) recepita in Italia con il D. Lgs. n. 185/1999 3) Direttiva 2000/31/CE (la Direttiva sull’e-commerce) recepita in Italia con il D.Lgs. 2003/70 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) COMMERCIO ELETTRONICO ? rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica << Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>> Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157 business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private; business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Attualmente è sperimentata con successo negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni; business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto (definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Si possono distinguere tre fasi nel commercio elettronico: 1) Ricerca informazioni da parte del consumatore e del fornitore - marketing on line 2) Transazione telematica (ordine di acquisto e pagamento) - contratto on line 3) Consegna dei beni o dei servizi per i quali la transazione si è conclusa - logistica - commercio elettronico diretto commercio elettronico indiretto 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Internet e Impresa: la chiave del successo nella new economy DIPENDENTI DIPENDENTI (INTRANET) (INTRANET) Fornitori/imprenditori (extranet - B2B) • Distretti industriali CLIENTI/UTENTI (B2C) •Filiere •Consorzi 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) •Gruppi di imprese Fare e.commerce è complesso… e tutte queste intricate contrattazioni e operazioni possono oggi effettuarsi on line! Contratti con istituti bancari (per le problematiche relative ai pagamenti) ISP (contratti di accesso ad internet, contratti di locazione spazio web) Fatturazioni e spedizioni Adeguamento alle normative di tutela del consumatore (termini di consegna, clausole abusive, obblighi di informativa etc.) Contratti pubblicitari (bannering, sponsorizzazioni) Politiche di privacy in conformità della normativa nazionale e comunitaria (informativa, cookies, log, trasferimento dati all’estero) Sito web di commercio elettronico Adempimenti ex D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma del Commercio) Contratto di sviluppo e gestione sito web Transazioni commerciali on line realizzazione e-marketplaces 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO: le problematiche giuridiche di Internet Validità del contratto informatico Natura ed efficacia dei contratti “point and click” Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà telematiche Problema delle clausole vessatorie Sicurezza e Riservatezza nella Rete Momento e Luogo di conclusione del contratto Legge applicabile al contratto e Foro di competenza degli incontri virtuali di volontà Alcune di queste problematiche possono essere risolte con gli strumenti tipici del diritto commerciale internazionale (Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale , della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Regolamento comunitario n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale ) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) La natura di Internet pone comunque nuove questioni: Prima di tutto, questo tipo di manifestazioni “elettroniche” di volontà sono valide e rilevanti? Questa rappresentazione “informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (def. di documento informatico fornita dal nostro legislatore) è ammissibile e, prima di tutto, può considerarsi una manifestazione espressa di volontà? Facciamo un esempio concreto della problematica da affrontare: ai sensi dell'art.11 della legge 675/96 il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato: una volta ricevuta la completa informativa, l'utente del sito web deve, quindi, fornire il suo necessario consenso al trattamento e tale consenso deve essere documentato per iscritto. In primo luogo, pertanto, il consenso non può essere "implicito", cioè non può essere desumibile da comportamenti concludenti. In secondo luogo, deve essere documentato in forma scritta... 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Adattare tale normativa al web non è cosa ovvia: la rilevanza e validità del documento elettronico effettivamente si può far risalire al 1997 con la Legge Bassanini (art. 15 secondo comma L. n. 59/87) sino ad arrivare alle piene conferme del D.P.R. 445/2000 (sostitutivo, come è noto, del D.P.R. 513/1997) , ma qui il problema preliminare è un altro; e, cioè, se la manifestazione del consenso attraverso la compilazione del formulario on line e, quindi, con il meccanismo del cd. "point and click" (quindi con la pressione on line del tasto negoziale "accetto") possa essere considerato comportamento espresso del soggetto o, invece, vada ritenuto un semplice comportamento concludente, incompatibile con una volontà contraria. Effettivamente, tenendo conto delle nuove evoluzioni del linguaggio, pare condivisibile l'affermazione di chi ormai considera anche la comunicazione attraverso i "bit" un segno di linguaggio, adatto ad esternare con chiarezza una volontà contrattuale. La dichiarazione espressa può ben manifestarsi anche con segni diversi dalla parola e dalla scrittura, purchè tali segni siano ormai socialmente riconosciuti come strumenti di linguaggio, tali da conferire a tali dichiarazioni una "inequivocità" di ciò che rappresentano... 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Tale impostazione sembra essere confermata nella Raccomandazione del Gruppo europeo di lavoro del 17 maggio 2001, nella quale si è previsto che il consenso possa essere manifestato cliccando su una casella di spunta (quindi con il meccanismo del "point and click") e, infine, occorre segnalare che anche la recente Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), nel considerando n. 17) ha precisato che il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e con cognizione di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di sito web… Dunque il documento elettronico è certamente una valida manifestazione espressa della propria volontà... 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Articolo 10 Informazioni da fornire Occorre, infine, ricordare che l'art. 11 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla 1.Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati formazione del consenso e alla valida conclusione del contratto telematico, membri provvedono affinche, salvo diverso accordo tra le parti diverse da prevedendo che in caso di inoltro di un ordine tramite strumenti telematici, si consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed devono applicare i seguenti principi: inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, "il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del almeno le seguenti informazioni: servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica" a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto; "l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui b) se il contratto concluso sara archiviato dal prestatore e come si potra accedervi; sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi". c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento del dati Il paragrafo secondo stabilisce, inoltre, che gli Stati membri devono prima di inoltrare l’ordine; provvedere affinché il prestatore (e, cioè, secondo la terminologia della d) le lingue a disposizione per concludere il contratto. direttiva, "la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società 2. Gli Stati membri provvedono affinche, salvo diverso accordo tra parti diverse da dell'informazione") metta a disposizione del destinatario (e, cioè, la persona consumatori, il prestatore indichi gli eventuali codici di condotta pertinenti cui che utilizza un servizio della società dell'informazione; che può anche non aderisce nonche come accedervi per via elettronica. coincidere, quindi, con il consumatore) strumenti in grado di individuare e 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono correggere errori di inserimento dei dati da trasmettere prima dell'inoltro essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e dell'ordine. Questi principi possono essere derogati solo se le parti riprodurle. contrattuali sono diverse dai consumatori. 4. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali 3^modulo - avv. A. Lisi equivalenti. (Studio Ass. D&L) Ma andiamo oltre: Può il documento informatico considerarsi equivalente per effetti probatori al documento scritto? Può essere utilizzato per documentare il consenso espresso dell’interessato? In Italia tali problematiche sono state affrontate dall’art. 10 del D.P.R. 445/2000 (come recentemente modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 attuativo della direttiva 1999/93/CE), il quale prevede: 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Dal punto di vista tecnico-informatico la firma digitale - l’unica tra le firme elettroniche avanzate disciplinate nella Direttiva 1999/93/CE essere già stataedimplementata nostro Paese Art. 10 ad(L). (Forma efficacia nel del documento è un insieme di bit ovvero dati informatici digitali di base, informatico). 1. Il documento ha l'efficacia logicamente associatiinformatico ad un documento informatico eprobatoria generati prevista dall'articolo del di codice civile, mediante l’utilizzo di un apposito2712 dispositivo firma mediante riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. l’utilizzo di complessi algoritmi di cifratura nel rispetto di tutto un 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma insieme di precisisoddisfa requisiti diil sicurezza. Più legale in particolare, firma elettronica, requisito della la forma digitale è basata tecnologia dellail cifratura asimmetrica a scritta. Sul sulla piano probatorio documento stesso(oe' liberamente valutabile, tenuto sue i chiave pubblica) dei dati informatici. Cifrareconto vuol diredelle trasformare caratteristiche oggettive di qualita'da eparte sicurezza. dati in una forma incomprensibile ed illeggibile di chi non Esso inoltre soddisfa previsto possieda la chiave per effettuare l'obbligo l’operazione inversa di dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni decifratura. Un sistema di cifratura asimmetrico, quale quello o altra analoga disposizione legislativa adottato dal legislatore italiano, regolamentare. continua funziona con coppie di chiavi tra loro diverse e matematicamente collegate: una chiave privata ed una chiave pubblica; ciò che una chiave cifra, l’altra decifra. La chiave privata, ovviamente, è destinata a rimanere segreta mentre 3^modulo - avv. A. Lisi la chiave pubblica ad essere divulgata. (Studio Ass. D&L) 3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma e' basata su di un certificato qualificato ed e' generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. 4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non puo' essere negata rilevanza giuridica ne' ammissibilita' come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non e' basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perche' la firma non e' stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Ad oggi, quindi, dalla semplice lettura della nuove normativa il semplice documento informatico (privo di sottoscrizione digitale) risulta avere l’efficacia probatoria di cui all’art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche): questa disposizione conferma il principio generale della validità del documento informatico contenuto nell’art. 15 Legge 1997 n. 59 (<<gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge>>). È chiaro che si tratta di un adattamento normativo della realtà telematica a principi già acquisiti: esso mira a rendere il documento rilevante, pur considerando i sui limiti “strutturali” di insicurezza dei fatti in esso rappresentati… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Occore riferire che in merito alla e.mail non sottoscritta con firma elettronica di recente un Giudice tedesco ha statuito che: "DE – EVIDENTIARY VALUE OF E-MAIL: Hardcopies of emails do not have evidentiary value in court, because it is publicly known that the content of emails can be manipulated (AG Bonn, Decision of October 25, 2002)." (fonte: Baker & McKenzie newsletter, 11.11.2002) …tale decisione evidenzia la difficoltà di attribuire un valore probatorio a documenti che si avvertono socialmente e giuridicamente come insicuri, ma è giusto anche che la loro validità possa essere garantita nel momento in cui “colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime” (art. 2712 c.c. richiamato dall’art. 10 1° comma). 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Certamente va sottolineata anche la difficoltà dogmatica dell’interprete a dover considerare delle riproduzioni meccaniche le e.mail (non sottoscritte digitalmente), le quali effettivamente non sono delle “copie” di un originale (che materialmente non esiste)… Secondo la normativa italiana, per soddisfare il requisito legale della forma scritta, quel documento dovrebbe essere sottoscritto almeno con una firma elettronica cd. “leggera” (ma sul piano probatorio sarebbe liberamente valutabile dal giudice). Mentre soltanto il documento elettronico sottoscritto con firma digitale o elettronica avanzata (e cioè firme sicure basate su di un certificato qualificato) fa piena prova sino a querela di falso(…). 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) La sostanziale parificazione del documento con firma digitale alla scrittura privata autenticata (o riconosciuta), grande novità della normativa di attuazione della direttiva europea, suscita non poche perplessità, sia perché nella direttiva non è contenuta questa specifica previsione, sia perché appariva maggiormente condivisibile la formulazione contenuta nel comma 3° dell’art. 10 del DPR 445/2000 (prima della intervenuta modifica), in cui si diceva espressamente che “il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 del codice civile”. Adesso voler operare una sostanziale equiparazione probatoria tra un documento autenticato da un notaio (in funzione di pubblico ufficiale che attesta l’autenticità dello stesso documento) e un documento elettronico “garantito” da enti certificatori di natura privata appare, forse, un po’ eccessivo… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Purtroppo, a voler essere sinceri, la normativa in materia è ancora confusa e la firma elettronica e/o digitale è ancora troppo poco diffusa per poterla seriamente prendere in considerazione nella nostra analisi… eppure il problema non è di poco conto se si pensa ai vari contratti per i quali è presista la forma scritta “ad substantiam” o alla validità delle clausole vessatorie spesso inserite nei contratti da far sottoscrivere on line dagli utenti di siti e.commerce B2B o B2C : Risulta veramente difficile l’applicabilità dei rigidi canoni dell’art. 1341 c.c. (condizioni generali del contratto) alla contrattazione on line : 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) • le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono valide ed efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle (reale consapevolezza del contenuto contrattuale): >> agevole visibilità sul web nel sito oppure “percorso di lettura obbligato” tramite links • specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie: necessaria introduzione della firma elettronica o digitale (applicabilità della normativa sulla firma digitale alla luce delle ultime innovazioni contenute nel D. Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 in attuazione della direttiva 1999/93/CE) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Sentenza del Giudice di Pace di Partanna n. 15/2002: Principio della applicabilità della disciplina dell’art. 1341 c.c. ai contratti “point and click” tramite l’ottenimento di “un doppio assenso, premendo sull’apposito tasto: uno di adesione e l’altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie” Posizione criticabile in quanto il “point and click” anche se reiterato non può, ai sensi della normativa vigente, essere parificato alla “specifica approvazione per iscritto” 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Inoltre occorre riferire brevemente che i siti di e-commerce b2b E B2C non sono altro che vetrine virtuali in cui sono “messe in esposizione via web” le merci acquistabili on line (ma anche off line…). Essi possono porre in essere quindi: - offerte al pubblico (ex art.1336 c. c.) - inviti a proporre resp. contrattuale responsabilità precontrattuale Articolo 14 (Convenzione di Vienna) Art. 1336 Offerta al pubblico 1. Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce L'offertaqualora al pubblico, quando contiene glieestremi essenziali deldel suo un'offerta, sia sufficientemente precisa ove indichi la volontà autore di essere in caso dièaccettazione. proposta è salvo contratto allavincolato cui conclusione diretta, valeUna come proposta, sufficientemente precisa quando indica le merci o e, dagli espressamente o che risulti diversamente dalle circostanze usi. implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un forma equipollente, efficace anche chi nonnon ne ha invito all'offerta, a meno èche la persona cheinhaconfronto espresso ladiproposta abbia avuto notizia. chiaramente indicato il contrario.3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) L’inefficacia delle clausole abusive Nel caso di B2C si applicherà la normativa prevista dagli artt. 1469 bis e segg. del cod. civ. (Legge n. 52/96 attuativa della Dir. 93/13/CE) Si tratta della tutela del consumatore dalle clausole che determinano un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto ad esclusivo carico del consumatore e che sostanzialmente tendono ad escludere o a diminuire la responsabilità del prestatore di beni e/o servizi in caso di inadempimento di quest’ultimo… •1469 bis 3° comma clausole vessatorie fino a prova contraria (non sono vessatorie le clausole e gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale – art. 1469ter 4° comma) •1469 quinques inefficacia in ogni caso di tali clausole (ma il contratto resta efficace) Relativamente all’efficacia delle clausole abusive non c’è la necessità della sottoscrizione in forma specifica… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà trasmesse tramite internet e sicurezza della rete telematica Internet pone problemi di: •sicurezza (intercettazione dei messaggi) •certezza di imputazione (non vi è assoluta certezza che il messaggio ricevuto provenga proprio dal mittente visualizzato) •certezza nell’integrità del documento trasmesso (il messaggio può essere alterato oltre che da terzi anche dallo stesso ricevente…) •problemi di prova (chi ha inviato il messaggio può negare di averlo fatto e così chi l’ha ricevuto) Internet è una rete “aperta”, una rete cioè dove i messaggi transitano da un computer all’altro, attraverso una miriade di hosts ad esempio, un utente esperto può (almeno teoricamente) intercettare i messaggi inviati e anche modificarli o violare sistemi informatici; così come tutti ormai sono consapevoli che è facile operare all’interno del mercato virtuale con identità diverse rispetto a quelle reali con la quasi certezza di non essere scoperti. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Il momento e il luogo della conclusione del contratto MOMENTO DELLA CONCLUSIONE : Applicazione dell’articolo 1326 c.c (e dell’art. 1335 c.c.) ai parametri di Internet: in quale preciso istante del mondo virtuale l’accettazione tempestiva e conforme può ritenersi entrata nella “sfera di conoscibilità del proponente”? Teoria della spedizione dell’accettazione (sistemi di common law) Teoria della ricezione (dal server o dall’utente che deve materialmente scaricare la posta?) Art. 14 D.p.r. 445/2000 (1° comma) - Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. (omissis) Art. 13 D.Lgs. 2003 n. 70 (3° comma) L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) LUOGO DELLA CONCLUSIONE: domicilio informatico (server) punto geografico in cui si trovava il proponente al momento della ricezione sede dell’attività commerciale (Legge Modello considerando n. 19 della direttiva sull’e.commerce) UNCITRAL e il Cyberspazio stesso 19) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attivita economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite Internet, non è la dove si trova la tecnologia del supporto del sito né la dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali societa esercitano la loro attivita economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per 3^modulo - avv. A. Lisi quanto concerne tale servizio specifico. (Studio Ass. D&L) Legge applicabile al contratto telematico e foro di competenza Trattamento normativo comunitario e internazionale più favorevole per il consumatore (anche telematico): l’art. 5 della Convenzione di Roma, la scelta della legge non deve mai privare il consumatore della protezione accordatagli dalle norme imperative del paese di residenza abituale; artt. 15 e 16 del recente Regolamento comunitario n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori) Per quanto concerne i contratti B2B invece la situazione si complica a livello internazionale e comunitario: • Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionali (limitata alla vendita di beni mobili destinati ad un uso non personale – quindi solo E.-commerce B2B): essa si applica automaticamente al contratto stipulato tra i contraenti quando essi hanno “sedi di affari” in due stati “firmatari” diversi Problematiche: “sede d’affari” virtuale o reale? Tesi maggiormente seguita: stabile e reale organizzazione economica. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) • Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile alle vendite internazionali di oggetti mobili corporali in vigore in otto paesi (Italia, Francia, Finlandia, Danimarca, Niger, Norvegia, Svezia e Svizzera) utilizza come criterio di collegamento secondario la legge del paese ove il venditore, al momento della ricezione dell’ordine, ha la sua residenza o succursale. • La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (ha portata universale in quanto può essere designata anche una legge di un paese che non è parte contraente della Convenzione) utilizza come criterio di scelta secondario la legge che presenta il collegamento più stretto con la fattispecie de qua (e si presume che tale collegamento coincida con la residenza abituale o l’amministrazione centrale del contraente che deve fornire la prestazione caratteristica). • Convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: criterio utilizzato per la competenza giurisdizionale relativa alle obbligazioni contrattuali è il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) tutti i parametri analizzati possono conciliarsi (anche se a volte con qualche fatica…) con la “virtualità” dell’incontro telematico… Uno sguardo agli Stati Uniti Anche negli Stati uniti la legge applicabile alle vendite tramite Internet ha posto problemi interpretativi e, se dal punto di vista interno ormai si ritiene generalmente applicabile la legislazione federale, la common law americana ha delineato varie ipotesi per i contratti che presentino “elementi di estraneità”: Preferenza per la legge che presenta i più importanti collegamenti con il caso di specie Preferenza per la legge dello Stato che ha il maggiore interesse all’applicazione della sua legge Preferenza delle legge che in concreto risolve in maniera più soddisfacente il caso de quo Legge del luogo in cui è presentata l’azione giudiziaria (Lex fori) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) sino a quando non si procederà ad una lenta armonizzazione internazionale sul “diritto dei contratti telematici” l’applicabilità delle Convenzioni internazionali per la realtà di Internet rimane comunque complessa (come è complessa per i contratti internazionali…) …ma occorre anche dire che le stesse Convenzioni internazionali presentano al loro interno dei “correttivi” alla complessità “dell’incontro di volontà internazionale” •Nella Convenzione di Roma il primo criterio di collegamento è la scelta delle parti (art. 3) •Nella Convenzione dell’Aja il criterio di collegamento principale rimane la volontà delle parti (art. 2) • La Direttiva sull’e-commerce incoraggia la diffusione di codici di condotta e l’introduzione di criteri di composizione stragiudiziale delle controversie (artt. 16 e 17). 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Anche nel Regolamento comunitario n. 41/2001 del 22 dicembre 2000 massima attenzione è riservata alla libera scelta delle parti nel designare il giudice che dovrà decidere su eventuali future controversie tra loro intercorrenti, infatti l’art. 23 recita testualmente: 1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Al secondo comma dello stesso articolo si dice inoltre che “la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza”, conferendo grande importanza ai nuovi mezzi di comunicazione. La fondamentale regola di libera scelta delle parti in merito al foro competente per le loro future controversie è oggi anche stabilita nella Legge di riforma di diritto internazionale privato ( art. 4 Legge n. 218/1995): 1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Essenzialità della autoregolamentazione nella realtà telematica: diffusione di codici di condotta e necessità di trattative ponderate e di elaborare sofisticate piattaforme precontrattuali in grado di creare le sufficienti garanzie per le future transazioni telematiche 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Le problematiche del mondo virtuale: quali possibili soluzioni pratiche? Già negli anni settanta, i grossi gruppi imprenditoriali (soprattutto gruppi bancari e finanziari) – ben consapevoli degli enormi vantaggi della comunicazione telematica - hanno regolato i loro rapporti in merito allo scambio elettronico di dati sulla base di accordi-quadro (ispirati successivamente alla già citata legge modello UNCITRAL): stiamo parlando dei noti accordi EDI (Electronic Data Interchange). Tali accordi miravano a costituire un ambiente favorevole allo sviluppo del commercio elettronico su delle “reti di tipo proprietario” che, a differenza di Internet, sono reti chiuse e accessibili solo a determinati soggetti… Ma come è noto strutturare una rete di scambio di informazioni su rete proprietaria è molto costoso e, quindi, per l’imprenditore medio-piccolo non è certamente ipotizzabile organizzare una struttura di questo tipo come risolvere allora i problemi di una transazione per niente sicura? 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Tutte Tuttequeste questeproblematiche problematichepossono possonoessere essererisolte risoltesoltanto soltanto attraverso attraversol’utilizzo l’utilizzodella dellafirma firmadigitale/elettronica digitale/elettronicaoppure oppure attraverso attraversola lasottoscrizione sottoscrizionedi diapposite apposite“piattaforme “piattaforme contrattuali contrattualiB2B B2BooB2C” B2C”idonee idoneeaaconferire conferirerilevanza rilevanzaaatutte tutte lelefuture futurecontrattazioni contrattazionieffettuate effettuatetelematicamente telematicamente(magari (magari associate associateall’utilizzo all’utilizzodi di“strutture” “strutture”informatiche informaticheVPN VPN–– Virtual VirtualPrivate PrivateNetwork) Network) Tali Taliconvenzioni convenzionipotrebbero potrebberorisolvere risolvereanche anchetutte tuttelele problematiche problematicherelative relativealla allalegge leggeda daapplicare applicareai aicontratti contratti internazionali internazionalitelematici telematicieeal algiudice giudicecompetente competenteaarisolvere risolvere lelecontroversie… controversie… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Quindi… Per cercare possibili soluzioni alla “virtualità degli incontri di volontà” in Internet si dovrebbe partire proprio dall’esperienza del Commercio Internazionale e degli stessi accordi Edi, cercando di portare quella prassi all’interno della nuova realtà telematica Piattaforme contrattuali B2B 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Per rendere sicure le trattative e i futuri contratti telematici è opportuno stipulare un contratto quadro idoneo ad offrire validità giuridica alle future transazioni svolte in Internet Naturalmente sarà indispensabile predisporre e condividere un’infrastruttura informatica idonea a consentire il superamento dei problemi in precedenza descritti In questi accordi-quadro dovrà essere, quindi, necessariamente inserita in allegato una sezione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle misure minime di sicurezza da adottare e i vari riferimenti al sistema di comunicazione da utilizzare tali accordi di natura precontrattuale dovranno mirare sia a costituire una guida su come procedere durante le trattative e le future transazioni telematiche, sia a creare una piattaforma informatica idonea a consentire una trasmissione sicura dei - avv. A. Lisi messaggi e dei documenti3^modulo (Studio Ass. D&L) Clausole indispensabili da inserire nell’accordo quadro • vincoli reciproci in grado di assicurare l’integrità, la conservazione e la riservatezza di tutti i documenti scambiati • clausole che prevedano la legge applicabile e il foro competente in caso di controversie • precise indicazioni sul luogo e sul momento della conclusione dei futuri contratti • regole sulla suddivisione del rischio in caso di inesatte trasmissioni di messaggi e sul loro valore probatorio Su tale infrastruttura negoziale e informatica ben potranno “poggiarsi” tutti i futuri contratti telematici 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) IPOTESI DI ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO ELETTRONICO B2B Il presente accordo quadro di commercio elettronico è concluso tra: La Società X (denominazione o ragione sociale), indirizzo della sede operativa, dati del legale rappresentante, dati fiscali (contraente X). La Società Y (denominazione o ragione sociale), indirizzo della sede operativa, dati del legale rappresentante, dati fiscali (contraente Y), di seguito denominate parti o contraenti Premesso che entrambi i contraenti intendono impiegare risorse tecnologiche telematiche per sviluppare e concludere tra loro futuri accordi negoziali in modo da migliorare le reciproche condizioni operative e commerciali; in particolare i contraenti, con il presente accordo, intendono regolare le condizioni generali per tutti i futuri rapporti commerciali che loro stessi instaureranno mediante comunicazioni elettroniche; che tali condizioni generali si riferiscono unicamente alle ipotesi in cui la negoziazione avvenga mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e non mirano quindi a coinvolgere tutti gli accordi sorti o che sorgeranno fuori da tali modalità; Si conviene e si stipula quanto segue: 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Art. 1: Oggetto 1.1. L’accordo quadro di commercio elettronico mira a regolamentare le condizioni giuridiche generali da applicarsi a tutte le transazioni (da intendersi come rapporti negoziali) effettuate tra le parti attraverso l’utilizzo di strumenti telematici. 1.2 L’accordo si compone di disposizioni giuridiche ed è integrato dalle premesse e da un allegato tecnico che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Art. 2 Campo di Applicazione 2.1 Il presente contratto mira a regolamentare esclusivamente le ipotesi in cui la contrattazione delle parti venga effettuata telematicamente, quindi, non coinvolge i rapporti sorti o che sorgeranno senza l’utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica. Se non diversamente pattuito dalle parti, le disposizioni dell’accordo non regolano gli obblighi contrattuali nascenti dalle future transazioni effettuate con trasmissione telematica. Art. 3: Definizioni 3.1 Ai fini del presente Accordo, i termini utilizzati assumono il significato qui di seguito riportato: 3.2 <<trasmissione telematica>>: trasferimento elettronico di dati commerciali e amministrativi (da sistema informatico a sistema informatico) attraverso Internet od altro mezzo di diffusione elettronica, con modalità convenute ed accettate dalle parti per inviare, ricevere e conservare i messaggi. 3.3 <<Messaggio>>: dati formattati secondo modalità convenute in modo da poter essere letti dal computer e da poter essere elaborati automaticamente. 3.4 <<Sistema informatico>>: sistema informatico predisposto da ciascuna delle parti con lo scopo di comunicare telematicamente. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Art. 4: Formazione del contratto e sua efficacia tra le parti 4.1 Tutti i futuri contratti stipulati telematicamente tra i contraenti sono validi ed efficaci ai sensi della legge italiana (nota dell’autore: naturalmente è ammissibile il rinvio anche alla normativa comunitaria o di altro paese straniero purché la stessa ammetta la validità del documento informatico. Inoltre, se nell’accordo si prevede l’utilizzo di una clausola arbitrale, rimane possibile il riferimento a regolamentazioni transnazionali quali l’accordo quadro UNCITRAL). 4.2 Le parti che intendono essere giuridicamente vincolate dal presente accordo rinunciano espressamente al proprio diritto di contestare la validità e vincolatività di un contratto stipulato mediante l’utilizzo di strumenti telematici in conformità alle condizioni del presente accordo, adducendo come unico motivo di contestazione il fatto che esso sia stato stipulato mediante trasmissione telematica. Art. 5: Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico Un contratto stipulato mediante trasmissione telematica si considera concluso nel momento in cui il messaggio contenente l’accettazione raggiunge il sistema informatico dell’offerente e da esso viene registrato e nel luogo indicato quale indirizzo nella parte iniziale del presente accordo o, in mancanza, nel luogo in cui ha la sua sede operativa. Art. 6: Ricevimento dei messaggi 6.1 L’elaborazione dei messaggi deve avvenire nel più breve tempo possibile dopo il loro ricevimento e in ogni caso nei tempi e nei modi indicati nell’allegato tecnico. 6.2 Se espressamente richiesto dalla controparte, o nei casi previsti dall’allegato tecnico, le parti, nel momento della ricezione del messaggio, sono obbligate ad inviare una conferma di ricevimento dopo aver compiuto tutte le operazioni di verifica individuate 3^modulo - avv. A. Lisi nell’allegato tecnico. (Studio Ass. D&L) Art. 7: Ammissibilità nell’utilizzo di messaggi registrati quale mezzo di prova Le parti convengono che, in caso di controversia, le registrazioni contenenti i messaggi, che hanno conservato in conformità del presente accordo e secondo le disposizioni contenute nell’allegato tecnico, possano essere prodotte quale mezzo di prova dei fatti in esse contenuti. Art. 8: Misure di sicurezza dei messaggi 8.1 Le procedure e le misure di sicurezza devono consentire: la verifica dell’origine; la verifica dell’integrità; il non disconoscimento dell’origine; la riservatezza dei messaggi. 8.2 Le parti accettano di predisporre procedure e misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei Messaggi contro i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, perdita o distruzione. Inoltre le parti si impegnano a riconoscere che le procedure predisposte dall’Allegato tecnico sono idonee ai loro scopi. Le parti, comunque, si impegnano a verificare con regolarità l’adeguatezza e la funzionalità delle misure di sicurezza predisposte; da ciò deriva che, se sopravvengano motivi per i quali le misure predisposte risultino inadeguate, la parte ne deve dare immediata notizia all’altra proponendo le eventuali necessarie modifiche, e se queste risultino insufficienti, ciò può costituire legittima causa di risoluzione dell’accordo. 8.3 Nel caso in cui la predisposizione di misure di sicurezza comporti il rifiuto del messaggio o rilevi la presenza di un errore, il destinatario è obbligato ad informare il mittente. Il destinatario di un messaggio che sia stato rifiutato o che contiene un errore non può predisporre un nuovo messaggio prima di ricevere istruzioni dal mittente. Se un messaggio rifiutato o contenente un errore viene nuovamente trasmesso dal mittente, il messaggio deve contenere obbligatoriamente la indicazione 3^modulo - avv. A. Lisi che si tratta di un messaggio corretto. (Studio Ass. D&L) Art. 9 Obblighi di riservatezza 9.1 Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutti gli obblighi di segretezza e riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano da ritenersi non finalizzate alla pubblica diffusione, adottando tutte le idonee misure di prevenzione e le eventuali azioni legali per evitarne la diffusione, con obbligo di risarcimento danni in caso di diffusione non autorizzata. 9.2. Tale obbligo di riservatezza mantiene inalterata la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto per una durata di ______ anni e, comunque, sino a quando le informazioni non diventino di pubblico dominio. Art. 10: Tutela dei dai personali 10.1 Le parti riconoscono di essere state informate conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 L. 675/1996 ed acconsentono al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini del contratto. 10.2 Le parti si impegnano a trattare con riservatezza i dati trasmessi dall’altro contraente e a non usarli per scopi diversi da quelli convenuti o divulgarli a persone non espressamente autorizzate. Qualora l’utilizzazione dei dati personali sia stata autorizzata, l’ulteriore trasmissione dei dati personali è soggetta allo stesso grado di riservatezza. Art. 11: Registrazione e conservazione dei messaggi 11.1 Ogni parte si impegna a memorizzare in un registro in forma integrale e secondo un ordine cronologico, tutti i messaggi (inalterati) scambiati, per un tempo minimo di **anni a decorrere dalla data in cui la transazione è stata portata a termine. 11.2 I messaggi devono essere registrati dal mittente utilizzando lo stesso formato con il quale sono stati trasmessi e dal destinatario nel formato in cui sono stati ricevuti. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Art. 12: Requisiti della trasmissione telematica 12.1 Le parti sono obbligate a predisporre e a proteggere l’ambiente operativo necessario al funzionamento della trasmissione telematica. 12.2 L’allegato tecnico è comprensivo dei requisiti tecnici, organizzativi e procedurali per il regolare funzionamento della trasmissione telematica in conformità delle condizioni dell’accordo; in particolare esso mira a fissare i requisiti minimi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza del sistema informatico, i requisiti e le modalità del collegamento telematico, i requisiti delle comunicazioni elettroniche, compreso il formato e le procedure di controllo e tutte le specifiche tecniche per la sicurezza delle telecomunicazioni e del sistema informatico stesso, compresi i criteri di registrazione, memorizzazione ed elaborazione dei messaggi. Art. 13: Utilizzo di intermediari 13.1 Qualora una parte utilizzi soggetti terzi per la prestazioni di servizi di trasmissione, registrazione, elaborazione di un messaggio, tale parte è direttamente responsabile dei danni provocati dagli intermediari.13.2 Se una parte richiede all’altra l’utilizzazione d’intermediari per la fornitura di determinati servizi di registrazione, trasmissione, elaborazione di un messaggio, la parte che inoltra tale richiesta è responsabile nei confronti dell’altra dei danni provocati dagli intermediari. Art. 14: Legge applicabile Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana (in proposito si veda la nota dell’autore all’art. 4) Art. 15: Risoluzione delle controversie 3^modulo - avv. Lisi Per le controversie eventualmente derivate dal A. presente Accordo e ad esso collegate, è Ass. D&L) competente in via esclusiva il foro di (Studio _____________________ Art. 16: Entrata in vigore, modificazioni, termine e separabilità 16.1 Il contratto obbliga le parti dalla data in cui viene sottoscritto dalle parti contraenti. 16.2 Se le parti vogliano integrare il presente Accordo attraverso appositi supporti cartacei, tali integrazioni avranno la stessa efficacia del presente atto dalla data della loro sottoscrizione. Art. 17 Risoluzione e cause di invalidità del contratto 17.1 Ciascuna delle parti può recedere dall’accordo dandone preavviso di almeno____ gg., mediante messaggio telematico notificato attraverso le procedure previste dal presente accordo e allegato tecnico. La risoluzione dell’accordo avrà effetto per le transazioni eseguite dopo tale data. I diritti e gli obblighi di cui agli artt. 7,9,10,11 continueranno ad avere efficacia anche dopo la risoluzione dell’Accordo avvenuta per qualsiasi motivo.17.2 L’invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente l’invalidità della residua parte dell’Accordo. Luogo e data Sottoscrizioni delle parti Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti approvano espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 4 (Formazione del contratto e sua efficacia tra le parti); Art. 5 (Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico); Art. 7 (Ammissibilità nell’utilizzo di messaggi registrati quale mezzo di prova); Art. 8 (Misure di sicurezza dei messaggi); Art. 9 (obblighi di riservatezza); Art. 13 (Utilizzo di intermediari); Art. 14 (Legge applicabile); Art. 15 (Risoluzione delle controversie); Art. 16 (Entrata in vigore, modificazioni, termine e separabilità); Art. 17 (Risoluzione e cause di invalidità del contratto). Luogo e data, Sottoscrizioni delle parti 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) …per un commercio elettronico a prova di certezza… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Conclusioni: le nuove frontiere per regolamentare l’e-commerce Navigare con tranquillità nella rete per infondere fiducia nell’utente telematico e nello stesso imprenditore 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) I nuovi strumenti •Autoregolamentazione (stimolare la nascita di codici di condotta e contratti standard) •Certificazione dei siti web •Adr on line •Lex electronica Importanza dei codici di condotta: •Considerando 49 della Direttiva 200/31/CE e art. 16 della Direttiva (codici di condotta) •Linee Guida OCSE per la tutela dei consumatori nel contesto del commercio elettronico 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) •Diffondere e legittimare la nascita di Enti Certificatori che verifichino il rispetto dei codici di condotta e, quindi, necessario sviluppo dell’utilizzo di marchi di qualità del sito web (es. CODACONS) •Sviluppare forme alternative di risoluzione delle controversie (art. 17 Direttiva 2000/31/CE) …e quindi occorre sperare e sognare che si formi presto una consolidata lex electronica, la cui applicazione possa essere affidata ad esperti arbitri virtuali! Andrea Lisi Tel. 0832/256065 – Fax 0832/244802 e.mail: [email protected] 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) FINE 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Portali ed E-marketplaces: • I Portali sono nati con l’intento di costituire un punto di riferimento per l’utente, che servisse da strumento di orientamento nella navigazine su Internet. E ciò mediante la fornitura gratuita di servizi di informazione e soprattutto dell’accesso ragionato alla Rete (mediante l’utilizzo dei motori di ricerca) •Gli e-marketplaces sono invece dei “mercati virtuali”, ovvero dei luoghi di incontro tra utenti e fornitori. Essi facilitano l’incontro domanda/offerta senza vincoli di spazio e tempo e con notevole risparmio economico (diminuendo i costi aziendali ed i tempi di completamento del processo di fornitura/acquisizione) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) E.marketplaces: Internet non è solo disintermediazione… L’e-marketplace viene tradizionalmente definito, attraverso una metafora, e cioè come una “piazza di mercato virtuale” o un “luogo di scambio su Internet” l’e-marketplace è quell’intermediario on line che aggrega informazioni economiche e che, attraverso la predisposizione di una piattaforma tecnologica per la comunicazione “two ways”, consente l’interazione on line tra più soggetti a fini commerciali “l’e-marketplace è un on line service provider (vale a dire un soggetto che attraverso un sito web offre servizi on line di vario tipo, in particolare attraverso la predisposizione di un’opportuna organizzazione tecnica) che acquisisce e gestisce informazioni economiche e fornisce una piattaforma tecnologica per la comunicazione many-to-many ( o anche one to one) e l’interazione commerciale, fra più soggetti in un’area chiusa della Rete” [S. Lombrassa]. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Nella prassi dell’e-commerce, gli e-marketplace sono spesso inseriti in siti web dall’organizzazione complessa (portali) di cui costituiscono una parte riservata del sito, dedicato all’interazione commerciale fra soggetti ammessi. Spesso tali e-marketplaces sono “generalisti” e dedicati al B2C o C2C. Ma in quest’ultimo periodo, soprattutto nel settore delle PMI, si vanno diffondendo “autonomi” e-marketplaces B2B, dedicati all’incontro di fornitori e subfornitori di determinati settori merceologici o industriali negli intricati meccanismi del commercio internazionale. Tale processo di “verticalizzazione” si va verificando in vari settori dell’industria (molti esempi ci sono nel’automotive, abbigliamento, calzaturiero), ma anche nei settori dell’agroalimentare (ad. esempio mercato ittico, ma anche nei prodotti alimentari “tipici”). • B2C : esigenza di fidelizzazione dell’acquirente • B2B : esigenza di diminuire i costi aziendali di fornitura e subfornitura 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Pur nelle varie tipologie esistenti e nella complessa eterogeneità del fenomeno, possiamo dire che gli elementi costanti dell’organizzazione di un e-marketplace sono la predisposizione di una struttura per attrarre una community di riferimento , e di una piattaforma che consenta ad un tempo la gestione delle informazioni economiche, e l’interazione commerciale on line . In via generale, si osservano e-marketplaces che si caratterizzano per essere in principio degli aggregatori di informazioni, che successivamente sfruttano a fini commerciali (emarketplace a catalogo), altri marketplace si caratterizzano per l’offerta di piattaforme capaci di supportare sistemi particolari di trattativa, quali le aste oppure di scambio. Esistono marketplaces (orizzontali o verticali) B2B, B2C, C2C… Profili giuridici I soggetti implicati nel funzionamento di un emarketplace sono numerosi e con ruoli diversi •gestore dell’e-marketplace (market maker) •la community dei soggetti che sono ammessi nel marketplace •soggetti che forniscono on line servizi ancillari all’interazione commerciale (ad esempio intermediazione) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) “Diversamente a quanto avviene per il marketing, le cui regole sono oggetto di una continua trasformazione, dovuta allo sviluppo dell’ecommerce, gli ordinamenti giuridici continuano, come è naturale, ad utilizzare ed applicare ai rapporti tra parti diverse i tradizionali criteri di imputazione e responsabilità. Pertanto nella progettazione, realizzazione, e sviluppo di iniziative complesse, come gli e-marketplaces, deve essere posta notevole attenzione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali “retrostanti”, in modo da disciplinare correttamente l’ordine delle rispettive responsabilità, sia nei rapporti reciproci, fra i diversi soggetti la cui attività è necessaria al funzionamento del portale o marketplace, che verso i terzi utenti. Ciò al fine di consentire una migliore valutazione dell’effettivo rischio imprenditoriale.” (A. Stracuzzi) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Utente (Imprenditore o consumatore) Richiesta di accesso tramite la compilazione di un form (accesso gratuito o a pagamento…) E-marketer Accesso riservato alla community (trasmissione di ID e password) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) I rapporti tra il gestore del marketplace ed i soggetti ammessi ad interagire sulla piattaforma sono regolati, di solito, secondo due modelli: i) un modello che si potrebbe definire “extracontrattuale”, caratterizzato dall’“assenza di vincoli contrattuali” tra i soggetti che interagiscono attraverso la piattaforma ed il gestore dell’e-marketplace (marketplaces più semplici), e ii) un modello “contrattuale”, che prevede un legame contrattuale fra tutti i soggetti ammessi ed il gestore della piattaforma tecnologica. Contratto di accesso al servizio + condizioni generali per tutti coloro che opereranno on line onde regolamentare i loro rapporti. I rapporti con gli altri soggetti implicati nell’organizzazione e nella gestione della piattaforma, oltre che nella fornitura di servizi ancillari all’interazione commerciale sono, di solito, regolati da un intreccio di contratti di vario tipo con il market maker, molte volte conclusi off line, a cui i soggetti della community sono estranei. •Responsabilità dell’e-marketer •Responsabilità della community (nei confronti dell’emarketer e nei confronti degli altri membri) • Responsabilità dei fornitori di “servizi ancillari” 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Soggetti fornitori di Servizi Necessari al Funzionamento della Piattaforma Informatica (ISP, Istituti di credito, sicurezza informatica etc.) (Back end) E-marketer (Front end) Community virtuale 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Soggetti fornitori di Altri Servizi: di intermediazione, informazioni, marketing, consulenza etc. Nella community virtuale si potranno poi svolgere semplici trattative o sottoscrivere contratti on line Acquisti Vendite (e-procurement) Misti (o anche ipotesi più complesse) 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) (supply chain) I Modello di e.marketplace: il sito web offre all’utente dell’area riservata l’accesso ad un insieme di link di siti partners - fornitori di beni e servizi (qui il marketplace semplicemente agevola l’incontro tra domanda e offerta). II Modello di e.marketplace: il sito svolge un ruolo più attivo nei confronti della community, raccogliendo le richieste d’ordine, predisposte secondo un form unico realizzato dal marketplace ed inoltrandole ai singoli prestatori. Questi potranno accettare o meno l’offerta, ma in caso affermativo (e l’accettazione potrà avvenire via email o off-line) saranno responsabili della conclusione del contratto. III Modello più complesso: la community ha a disposizione un’intera piattaforma tecnologica per operare e contrattare on line. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Tutti questi contratti vanno attentamente studiati e regolamentati sulla base delle esigenze dell’Internet e della normativa tradizionale (tenendo sempre in considerazione la direttiva sull’e.commerce e altre specifiche normative in materia). IPer “punti finire, critici” occorre rimangono”: concludere ricordando che nel 1. Ledi caso clausole subfornitura di “deresponsabilizzazione” industriale una particolare dell’enormativa marketer in materia (Legge 1998/192) si discosta dai 2. La rigidi natura parametri giuridica della dell’e.marketer legge sulla firma (è undigitale ammettendo mediatore?) anche forme “atipiche” di 3. La liceità delle aste on (e line sottoscrizione telematica parificando l’aformalità negoziale 4. La presenza on line di intricati alla sottoscrizione rapporti dicartacea) appalto e(art. 2 della subappalto L. 192/98) di servizi per il funzionamento dell’infrastruttura informatica. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) L. 192/1998 - "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" Art. 1. Definizione 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente (…) Art. 2 1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto. 2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) In ogni caso, pur in presenza di questa normativa italiana in materia di subfornitura, non si può prescindere dal considerare essenziale una attenta analisi delle singole fasi negoziali che interessano la complessa architettura dell’e-marketplaces (e ciò sia per la natura transnazionale di Internet sia per le specifiche problematiche di sicurezza informatica e telematica sia per la complessità degli stessi rapporti intercorrenti tra tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione dell’e-marketplace): solo una buona struttura negoziale, accompagnata da un’adeguata piattaforma informatica, potrà consentire nel più immediato futuro l’auspicato florido sviluppo all’e-commerce e alle sue più complesse manifestazioni costituite dagli e-marketplaces. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Cenni alle problematiche relative alle aste on line Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) comma 5 - (D.Lgs 114 /1998): Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Sono vietate in Italia tutte le aste on line? In Italia le aste on line si sono rivelate uno dei fenomeni più travolgenti della rete: vengono aperti e presentati siti multilingue che pongono all’asta beni di ogni tipo, quali mobili, mobili registrati ed immobili, così come altri spazi web offrono servizi, quali trasporti, biglietti aerei o viaggi organizzati e tali aste sono svolte anche con sms telefonici… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Da una analisi più attenta del fenomeno si può tuttavia affermare che molte delle aste effettuate e gestite attraverso questi nuovi canali non sono configurabili giuridicamente come tali. Se da un lato infatti il termine “asta” viene praticamente utilizzato da tutti i siti, in realtà, né giuridicamente, né tecnicamente molte delle attività svolte dagli operatori commerciali rientrano in questa categoria: Un ambiente virtuale, oggi definito marketplace, che facilita la fissazione dinamica e libera del prezzo tra privati e dove non è presente alcuna sollecitazione al pubblico, può forse definirsi asta e quindi può essere riconducibile alla qualificazione giuridica data dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiana? Dal punto di vista giuridico l’asta, nella sua accezione tradizionale, è uno strumento di trattativa che consente la determinazione dinamica del prezzo di un bene o di un servizio e, al contempo, di una delle parti del contratto (il compratore). Le regole dell'asta definiscono l’oggetto dello scambio, le modalità di ammissione, il modo in cui devono essere presentate le offerte, la regola di aggiudicazione e quelle di pagamento . Per asta on line si dovrebbe intendere genericamente quella operazione di compravendita di beni e/o servizi intercorrente tra soggetti privati effettuata attraverso Internet secondo un “meccanismo di asta” … 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) L’impiego del metodo tradizionale della gara d’asta implica: 1- l’esistenza di un soggetto, la casa d’aste, che reperisce beni, sulla cui provenienza si fa garante e la cui visione è consentita a tutti i partecipanti alla gara; 2- l'organizzazione di riunioni aperte al pubblico nelle quali un altro soggetto, il banditore quale venditore professionista, sollecita i presenti a formulare le loro offerte sui beni stessi; 3- l’indicazione di un prezzo base relativo a ciascun bene posto in vendita; 4- il compimento dei necessari rialzi (o ribassi…) rispetto al prezzo base del bene in questione, entro un arco di tempo limitato a pochi minuti; 5- l’aggiudicazione palese in favore del miglior offerente; 6 - la conclusione del contratto tra presenti . La Casa d’aste agisce di regola in qualità di mandataria nell’interesse e nel nome del singolo venditore. In ogni caso, tenendo conto della ratio della norma contenuta nell’art. 18, di tutela dei consumatori, possiamo con una certa sicurezza riferire che sono lecite le aste on line B2B e C2C, dei dubbi si manifestano in dottrina in merito alle aste on line B2C… 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Ma come si svolge un’asta on line? Per quanto riguarda lo svolgimento di un’asta on line, ogni sito sottopone agli utenti le condizioni ed i termini contrattuali per poter partecipare all'asta. A tal fine le regole d'asta prevedono anche le condizioni per l'ammissione all'asta, i modi ed i tempi per le relative offerte ed i rilanci , la regola di aggiudicazione, nonché la regola di pagamento e le regole accessorie, quali l'indicazione di un prezzo base d'asta, le regole che definiscono le forme di pubblicità consentite ed infine quelle regole poste per prevenire direttamente o indirettamente, e conseguentemente sanzionare, eventuali condotte scorrette tenute prima, durante e dopo la gara (per evitare truffe si utilizzano anche forme di ADR on line o di pagamento con procedure di precontenzioso). Coloro che intendono interagire nel marketplace virtuale sono tenuti a registrare nel database della casa d’aste tutti i dati personali richiesti necessari per l’identificazione personale attraverso la compilazione di un modulo on line e, generalmente, fornire i dati della propria carta di credito. La registrazione permette l’accesso al sito e l’utilizzazione di tutti i servizi offerti dallo stesso. A chi si rivolge alla casa d’aste virtuale perché sia indetta una gara, oltre alla registrazione personale, è richiesto di descrivere il bene o il servizio che intende mettere all’asta (spesso sono richieste anche foto in formato pdf), oppure del bene o servizio di cui ha bisogno. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L) Eccetto i casi in cui si limita a mettere in contatto domanda e offerta, permettendo alle parti di svolgere trattative private sul sito (semplice ruolo di mediatore), in genere la casa d’aste si riserva il ruolo di centro della procedura. In tale ipotesi, in quanto soggetto attivo nel procedimento, la casa d’aste organizza la domanda in relazione ad un’offerta, indice eventualmente la gara, definisce le condizioni di partecipazione e di svolgimento, la dichiara aperta, ne gestisce lo svolgimento, consente ai vari soggetti attivi in gara di controllarne l’andamento, eventualmente di rilanciare, anche in modo automatico, fornisce le informazioni opportune, anche via email, presiede alla sua correttezza e, all’esito della gara, secondo il meccanismo preventivamente stabilito, aggiudica al miglior offerente il bene o il servizio e invita le parti a concludere il contratto (ruolo più attivo di intermediazione). La prassi dimostra che la parte passiva della gara e la parte aggiudicataria sono tenute, in base ai contratti di accesso al marketplace, nei confronti della stessa casa d’aste, a far seguito alla gara perfezionando il contratto ed adempiendo le obbligazioni che ne derivano. 3^modulo - avv. A. Lisi (Studio Ass. D&L)