Legge 199-10_e art.58 quater o.p.

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Legge 199-10_e art.58 quater o.p.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42059 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUASTALEGNAME LEONARDO NICOLA, nato il 18/10/1969
avverso l'ordinanza n. 79/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
BRESCIA del 16/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Francesco
Salzano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con le conseguenze di
legge.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data Udienza: 14/01/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha
rigettato il reclamo proposto da Guastalegname Leonardo Nicola, detenuto
presso la Casa circondariale di Brescia, avverso il provvedimento del Magistrato
di sorveglianza di Brescia, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di
domicilio, avanzata dallo stesso ai sensi della legge n. 199 del 2010.
Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che era da ritenere assoluta
la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. Pen.; la fattispecie era diversa e non
coincideva con la materia, attinente al reato di evasione, trattata dalla sentenza
n. 189 del 2010 della Corte costituzionale, e la detenzione domiciliare, cui il
condannato era stato inizialmente sottoposto, era stata revocata il 19 giugno
2012.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato
personalmente, che ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo,
violazione di legge e illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, che premette in fatto che nei suoi confronti è stato
disposto nel giugno 2012 un aggravamento del regime domiciliare allora vigente
a seguito del suo arresto in flagranza per il delitto di evasione, la preclusione di
cui all'art.
58-quater Ord. Pen., secondo una lettura costituzionalmente
orientata, non dovrebbe operare in modo automatico al fine del diniego di
concessione dei benefici penitenziari, dovendosi sempre effettuare una rilettura
e una valutazione approfondita della vicenda.
La decisione n. 189 del 2010 della Suprema Corte, seppure volta ad
analizzare il reato di evasione quale preclusione alla concessione di benefici,
deve ritenersi estesa, ad avviso del ricorrente, alla fattispecie in esame in cui la
revoca della detenzione domiciliare è avvenuta a seguito della contestazione
elevata a titolo di evasione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
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applicazione della misura della esecuzione della pena detentiva presso il
2. La legge n. 199 del 2010, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore
Generale presso questa Corte, ha introdotto una nuova disciplina finalizzata a
rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al
carcere in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le
strutture penitenziarie italiane".
L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione
del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per
condannati a pena detentiva non superiore a dodici mesi, elevati a diciotto mesi
dall'art. 3 d.l. n. 211 del 2011, convertito nella legge n. 9 del 2012, anche se
costituente parte residua di maggior pena, e ritenuti di scarsa pericolosità (tra le
altre, Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, dep. 22/06/2012, Pmt in proc. Sanzo,
Rv. 253333; Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, dep. 22/06/2012, Zarra, Rv.
253335), ed è soggetto alle norme contenute nelle dette leggi e a quelle
dell'Ordinamento Penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, in
quanto compatibili.
3. La disposta revoca della detenzione domiciliare, di cui fruiva il ricorrente,
da parte del Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 19 giugno 2012, in
dipendenza della violazione delle prescrizioni connesse alla misura e dell'arresto
del medesimo per evasione pone la questione dell'applicabilità, nella specie, della
preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., il cui secondo comma dispone che
la disposizione di cui al primo comma (che stabilisce il divieto della concessione
dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in
prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà nei
confronti del condannato "che sia stato ritenuto colpevole di una condotta
punibile a norma dell'art. 385 c.p.") "si applica anche al condannato nei cui
confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47,
comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6 o dell'art.51, primo comma".
3.1. La questione trova una risposta nella stessa legge n. 199 del 2010, il
cui art. 1, comma 8, non modificato dalla legge n. 88 del 2012, dispone che "si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter,
commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis e 58-quater, ad eccezione del comma
7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le
relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli
articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza".
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la sua efficacia, limitata temporalmente, si applica soltanto ai soggetti,
Detta disposizione normativa, pertanto, espressamente richiama in relazione
all'istituto dell'esecuzione delle pene detentive presso il domicilio, tra le altre
disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario, applicabili "in quanto compatibili",
quelle previste dall'art. 58-quater Ord. Pen., ad eccezione del comma 7-bis,
estendendo all'indicato istituito, le cui caratteristiche di peculiare beneficio
penitenziario sono state rimarcate da questa Corte (Sez. 1, n. 45282 del
10/10/2013, dep. 08/11/2013, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 257319), le
preclusioni di cui allo stesso indicato articolo, facendone coincidere i contenuti
3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'operatività del
divieto dell'applicazione delle previste misure alternative nel caso di precedente
revoca di una di esse, stabilito dall'art.
58-quater, comma 2, Ord. Pen., è
collegata esclusivamente alla deliberazione del provvedimento di revoca della
misura alternativa in precedenza applicata, non richiedendo la legge neppure che
la revoca sia definitiva per il mancato ovvero per l'infruttuoso esperimento della
impugnazione avverso la relativa ordinanza, e fissando espressamente il terzo
comma dell'indicato articolo il dies a quo di decorrenza del termine triennale del
divieto "dal momento in cui ... è stato emesso il provvedimento di revoca
indicato nel comma 2"
(tra le altre, Sez. 1, n. 29095 del 05/06/2003,
dep. 09/07/2003, Ferrone, Rv. 225218; Sez. 1, n. 2471 del 17/12/2008,
dep. 21/01/2009, Vasienti, Rv. 242814).
3.3. È anche costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione,
sviluppata alla luce della interpretazione dell'art. 7, comma 6, legge n. 251 del
2005, che ha novellato l'art.
58-quater, comma 1, Ord. Pen. e successive
modifiche e rispettosa delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale in
argomento, secondo la quale la condanna per il delitto di evasione previsto
dall'art. 385 cod. pen. non è automaticamente preclusiva della possibilità di
concessione di benefici penitenziari, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame
approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante,
pericolosità sociale, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di
rieducazione realizzato, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le
condizioni richieste per la concessione del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 22368
del 06/05/2009, dep. 28/05/2009, P.G. in proc. Leone, Rv. 244130; Sez. 1, n.
41956 del 22/10/2009, dep. 30/10/2009, P.G. in proc. Bello, Rv. 245078 Sez.
1, n. 44669 del 10/11/2009, dep. 20/11/2009, P.G. in proc. Resta, Rv. 245682;
n. 22368 del 28 maggio 2009).
Di tale giurisprudenza di legittimità ha dato atto anche la Corte
costituzionale nel dichiarare, con sentenza n. 189 del 2010, inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 1, Ord. Pen., in
riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 29, 30 e 31 Cost., proposte perché la
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con quelli della detenzione domiciliare.
norma stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati
riconosciuti colpevoli del delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per avere il
rimettente omesso di valutare la possibilità di attribuire alla disposizione
censurata un significato conforme ai principi costituzionali evocati e rilevando la
possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma indicata,
basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27,
comma 3, Cost., confermata dalla indicata e richiamata giurisprudenza ("Corte di
cassazione, sentenza n. 22368 del 2009; conformi, sentenze n. 41956 e n.
costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati.
4. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto esatta interpretazione e applicazione
degli indicati condivisi principi, logicamente e congruamente rilevando la
fondatezza della dichiarazione d'inammissibilità, fatta dal Magistrato di
sorveglianza, della richiesta del condannato di esecuzione presso il domicilio
della pena detentiva in presenza di un provvedimento di revoca della detenzione
domiciliare di cui fruiva lo stesso, adottato dallo stesso Tribunale il 19 giugno
2012, correttamente evidenziando il carattere assoluto della preclusione di cui
all'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen. e ragionevolmente rilevando la diversità e
non coincidenza del caso esaminato con la sentenza n. 189 del 2010 della Corte
costituzionale.
Tale apprezzamento, esente da vizi logici giuridici, resiste ai rilievi e alle
doglianze del ricorrente che, mentre oppone in fatto che la revoca della
detenzione domiciliare, che ha comportato l'aggravamento dell'iniziale regime di
detenzione domiciliare, è stata disposta con ordinanza del 19 giugno 2012, a
seguito del suo arresto in flagranza per il delitto di evasione, infondatamente
deduce la non operatività automatica della preclusione di cui all'art. 58-quater,
comma 2, Ord. Pen., invocando del pari infondatamente la lettura estensiva della
sentenza n. 189 del 2019 della Suprema Corte (rectius: Corte costituzionale) per
essere scaturita "l'allora revoca della detenzione domiciliare ... proprio da una
contestazione elevata a titolo di evasione",
senza opporre specifica e
argomentata alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel
provvedimento impugnato e senza esprimere pertinente correlazione con il testo
normativo, i principi di diritto fissati da questa Corte e l'indicato intervento della
Corte costituzionale.
5. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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44669 del 2009"), e tale da condurre a escludere la fondatezza delle censure di
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Consigliere estensore