Legge 199-10_e art.58 quater o.p.
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Legge 199-10_e art.58 quater o.p.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42059 Anno 2014 Presidente: CORTESE ARTURO Relatore: TARDIO ANGELA SENTENZA sul ricorso proposto da: GUASTALEGNAME LEONARDO NICOLA, nato il 18/10/1969 avverso l'ordinanza n. 79/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BRESCIA del 16/04/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio; lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con le conseguenze di legge. Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data Udienza: 14/01/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da Guastalegname Leonardo Nicola, detenuto presso la Casa circondariale di Brescia, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Brescia, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di domicilio, avanzata dallo stesso ai sensi della legge n. 199 del 2010. Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che era da ritenere assoluta la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. Pen.; la fattispecie era diversa e non coincideva con la materia, attinente al reato di evasione, trattata dalla sentenza n. 189 del 2010 della Corte costituzionale, e la detenzione domiciliare, cui il condannato era stato inizialmente sottoposto, era stata revocata il 19 giugno 2012. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente, che ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, che premette in fatto che nei suoi confronti è stato disposto nel giugno 2012 un aggravamento del regime domiciliare allora vigente a seguito del suo arresto in flagranza per il delitto di evasione, la preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., secondo una lettura costituzionalmente orientata, non dovrebbe operare in modo automatico al fine del diniego di concessione dei benefici penitenziari, dovendosi sempre effettuare una rilettura e una valutazione approfondita della vicenda. La decisione n. 189 del 2010 della Suprema Corte, seppure volta ad analizzare il reato di evasione quale preclusione alla concessione di benefici, deve ritenersi estesa, ad avviso del ricorrente, alla fattispecie in esame in cui la revoca della detenzione domiciliare è avvenuta a seguito della contestazione elevata a titolo di evasione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale applicazione della misura della esecuzione della pena detentiva presso il 2. La legge n. 199 del 2010, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, ha introdotto una nuova disciplina finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane". L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per condannati a pena detentiva non superiore a dodici mesi, elevati a diciotto mesi dall'art. 3 d.l. n. 211 del 2011, convertito nella legge n. 9 del 2012, anche se costituente parte residua di maggior pena, e ritenuti di scarsa pericolosità (tra le altre, Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, dep. 22/06/2012, Pmt in proc. Sanzo, Rv. 253333; Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, dep. 22/06/2012, Zarra, Rv. 253335), ed è soggetto alle norme contenute nelle dette leggi e a quelle dell'Ordinamento Penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, in quanto compatibili. 3. La disposta revoca della detenzione domiciliare, di cui fruiva il ricorrente, da parte del Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 19 giugno 2012, in dipendenza della violazione delle prescrizioni connesse alla misura e dell'arresto del medesimo per evasione pone la questione dell'applicabilità, nella specie, della preclusione di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., il cui secondo comma dispone che la disposizione di cui al primo comma (che stabilisce il divieto della concessione dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà nei confronti del condannato "che sia stato ritenuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.") "si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6 o dell'art.51, primo comma". 3.1. La questione trova una risposta nella stessa legge n. 199 del 2010, il cui art. 1, comma 8, non modificato dalla legge n. 88 del 2012, dispone che "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza". 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale la sua efficacia, limitata temporalmente, si applica soltanto ai soggetti, Detta disposizione normativa, pertanto, espressamente richiama in relazione all'istituto dell'esecuzione delle pene detentive presso il domicilio, tra le altre disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario, applicabili "in quanto compatibili", quelle previste dall'art. 58-quater Ord. Pen., ad eccezione del comma 7-bis, estendendo all'indicato istituito, le cui caratteristiche di peculiare beneficio penitenziario sono state rimarcate da questa Corte (Sez. 1, n. 45282 del 10/10/2013, dep. 08/11/2013, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 257319), le preclusioni di cui allo stesso indicato articolo, facendone coincidere i contenuti 3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'operatività del divieto dell'applicazione delle previste misure alternative nel caso di precedente revoca di una di esse, stabilito dall'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen., è collegata esclusivamente alla deliberazione del provvedimento di revoca della misura alternativa in precedenza applicata, non richiedendo la legge neppure che la revoca sia definitiva per il mancato ovvero per l'infruttuoso esperimento della impugnazione avverso la relativa ordinanza, e fissando espressamente il terzo comma dell'indicato articolo il dies a quo di decorrenza del termine triennale del divieto "dal momento in cui ... è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2" (tra le altre, Sez. 1, n. 29095 del 05/06/2003, dep. 09/07/2003, Ferrone, Rv. 225218; Sez. 1, n. 2471 del 17/12/2008, dep. 21/01/2009, Vasienti, Rv. 242814). 3.3. È anche costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione, sviluppata alla luce della interpretazione dell'art. 7, comma 6, legge n. 251 del 2005, che ha novellato l'art. 58-quater, comma 1, Ord. Pen. e successive modifiche e rispettosa delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale in argomento, secondo la quale la condanna per il delitto di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen. non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione realizzato, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 22368 del 06/05/2009, dep. 28/05/2009, P.G. in proc. Leone, Rv. 244130; Sez. 1, n. 41956 del 22/10/2009, dep. 30/10/2009, P.G. in proc. Bello, Rv. 245078 Sez. 1, n. 44669 del 10/11/2009, dep. 20/11/2009, P.G. in proc. Resta, Rv. 245682; n. 22368 del 28 maggio 2009). Di tale giurisprudenza di legittimità ha dato atto anche la Corte costituzionale nel dichiarare, con sentenza n. 189 del 2010, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 1, Ord. Pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 29, 30 e 31 Cost., proposte perché la 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale con quelli della detenzione domiciliare. norma stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per avere il rimettente omesso di valutare la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato conforme ai principi costituzionali evocati e rilevando la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma indicata, basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, comma 3, Cost., confermata dalla indicata e richiamata giurisprudenza ("Corte di cassazione, sentenza n. 22368 del 2009; conformi, sentenze n. 41956 e n. costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati. 4. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto esatta interpretazione e applicazione degli indicati condivisi principi, logicamente e congruamente rilevando la fondatezza della dichiarazione d'inammissibilità, fatta dal Magistrato di sorveglianza, della richiesta del condannato di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva in presenza di un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare di cui fruiva lo stesso, adottato dallo stesso Tribunale il 19 giugno 2012, correttamente evidenziando il carattere assoluto della preclusione di cui all'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen. e ragionevolmente rilevando la diversità e non coincidenza del caso esaminato con la sentenza n. 189 del 2010 della Corte costituzionale. Tale apprezzamento, esente da vizi logici giuridici, resiste ai rilievi e alle doglianze del ricorrente che, mentre oppone in fatto che la revoca della detenzione domiciliare, che ha comportato l'aggravamento dell'iniziale regime di detenzione domiciliare, è stata disposta con ordinanza del 19 giugno 2012, a seguito del suo arresto in flagranza per il delitto di evasione, infondatamente deduce la non operatività automatica della preclusione di cui all'art. 58-quater, comma 2, Ord. Pen., invocando del pari infondatamente la lettura estensiva della sentenza n. 189 del 2019 della Suprema Corte (rectius: Corte costituzionale) per essere scaturita "l'allora revoca della detenzione domiciliare ... proprio da una contestazione elevata a titolo di evasione", senza opporre specifica e argomentata alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato e senza esprimere pertinente correlazione con il testo normativo, i principi di diritto fissati da questa Corte e l'indicato intervento della Corte costituzionale. 5. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 44669 del 2009"), e tale da condurre a escludere la fondatezza delle censure di P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2014 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Il Consigliere estensore