C O M U N E D I L E N D I N A R A PROVINCIA DI ROVIGO
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C O M U N E D I L E N D I N A R A PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI LENDINARA PROVINCIA DI ROVIGO CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER IL NOLEGGIO DI SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (art. 142 ) Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO Premesso che il fine dell’appalto è l’implementazione di un sistema di prevenzione e sicurezza stradale mediante utilizzo di n. 3 apparecchiature in postazione fissa per il rilevamento elettronico in un solo senso di marcia, delle infrazioni all’articolo 142 C.d.S. (velocità) in ossequio all’art. 4 della legge 168/2002, l’appalto ha per oggetto il noleggio in opera di sistemi di rilevamento automatico della velocità da postazione fissa delle infrazioni all’art. 142 (limiti di velocità) del Codice della Strada. Sono incluse la posa in opera, le prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e la verifica periodica delle apparecchiature. Per tutte le postazioni le apparecchiature necessarie dovranno essere debitamente omologate e provviste all’atto dell’installazione di specifico certificato di taratura eseguito presso un centro S.I.T. accreditato. Nell’appalto sono incluse la verifica periodica, compresa la “taratura”, delle apparecchiature la copertura assicurativa per furto e per tutti i danni anche di natura vandalica. Il sistema posto in opera dovrà rilevare le eventuali infrazioni al predetto articolo 142 C.d.S. con ripresa fotografica. I tempi di funzionamento delle apparecchiature sono determinati ad esclusiva discrezionalità dell’ente. L’appalto è remunerato a un canone trimestrale fisso di locazione omnicomprensivo (posa dei plinti, istallazione, gestione, manutenzione, taratura; sviluppo, stampa e consegna delle fotografie comprovanti le infrazioni al C.d.S., indipendentemente dal numero delle stesse); è espressamente esclusa ogni forma di remunerazione percentuale sugli eventuali incassi derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative. Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE NOLEGGIATE Le postazioni dovranno essere posizionate, a cura e spese della ditta appaltatrice, su plinti di cemento armato di dimensioni adeguate, la cui realizzazione è a carico dell’appaltatore ma che, al termine del noleggio resteranno di proprietà del Comune di Lendinara - sulle tratte di strada individuate da specifico Decreto del Prefetto di Rovigo, nei punti indicati dall’amministrazione comunale. Attualmente le postazioni sono individuate, in via provvisoria, dall’Amministrazione Comunale, in attesa delle autorizzazioni di cui al successivo articolo 15, nei seguenti siti: Via Polesana per Badia (SR 88) lato destro direzione Badia Polesine-Lendinara al km 14+925, via Polesana per Rovigo (SR 88) lato destro direzione Rovigo-Lendinara al Km 10+675 e in Via Valli (SP 17) lato destro direzione San Bellino-Lendinara al Km 1+875. Le attrezzature poste in essere dovranno avere le seguenti caratteristiche: a) misuratore di velocità, oltre che delle vetture anche degli autocarri con impostazione di due limiti di velocità; b) Le apparecchiature dovranno essere dotate di fotocamera con una autonomia di almeno 5 fotogrammi/giorno cadauna. Le apparecchiature potranno essere alimentata indifferentemente, a rete, a batteria ovvero ad energia solare. Nel caso di alimentazione a rete saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di fornitura e posa dell’energia elettrica in prossimità delle postazioni periferiche ed i relativi canoni. c) Le apparecchiature dovranno essere debitamente omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicando le normative di riferimento. d) Le apparecchiature inoltre dovranno essere munite fin dalla messa in funzione di apposita certificazione di taratura in corso di validità rilasciata da un Centro S.I.T. accreditato per la taratura dei misuratori di velocità di veicoli. A tal fine ed a pena di esclusione, la ditta partecipante dovrà fornire una dichiarazione con la quale si impegna a presentare contestualmente all’installazione delle apparecchiature, la certificazione di taratura SIT delle medesime; e) Le apparecchiature dovranno essere in grado di poter funzionare anche durante le ore notturne mediante apposito flash. f) nel caso in cui le apparecchiature installate non risultino più omologate o comunque non omologabili dal Ministero competente, o non più dotate della prescritta certificazione di taratura, la ditta aggiudicataria dovrà sostituirle con altre, purché omologate dal Ministero, previo accordo con l’Amministrazione Comunale. g) caratteristiche tecniche delle singole unità: Le unità di rilevazione dovranno essere installate in congruo involucro per esterni dotato di porta di accesso con chiave, o altro dispositivo di apertura, ed idoneo dispositivo anti-scasso e anti-intrusione, fasce ad alta rifrangenza, nonché di verniciatura antincendio. La temperatura di servizio dovrà garantire la continuità di funzionamento alle diverse condizioni climatiche (- 20°C/+ 50°C). In presenza di una infrazione, il dispositivo dovrà essere in grado di produrre una documentazione fotografica; le immagini dovranno essere a colori e realizzabili in qualsiasi condizione di luce, dovranno recare impressa l’identificazione del luogo ove è avvenuto l’accertamento, l’identificazione della corsia interessata all’infrazione anche in presenza di più veicoli contemporaneamente inquadrati, la data e l’ora dell’accertamento. Il dispositivo dovrà essere operativo anche nel caso di scarsa luminosità dovuta a fattori ambientali ed idoneo ad operare 24 ore su 24. La fornitura in noleggio delle attrezzature oggetto del presente appalto dovrà essere realizzata secondo i seguenti riferimenti normativi: A. B. C. D. D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547 - Legge n. 46/1990 – Legge n. 626/1994; Norme UNI 7722 - 7723 sulla sicurezza costruzione macchine; Norme CEI 61.1 sulla sicurezza costruzione macchine; Legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla componentistica elettrica. h) Tra le attrezzature necessarie all’esecuzione del presente appalto è compresa la segnaletica di preavviso della presenza delle postazioni come prescritta dalla vigente normativa o indicata nell’autorizzazione rilasciata dagli enti proprietari/gestori delle sedi stradali interessate. i) La fornitura in noleggio delle attrezzature oggetto del presente appalto dovrà essere accompagnata da libretto e certificazione CE. Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO Ad avvenuta aggiudicazione provvisoria la ditta dovrà immediatamente attivarsi per la predisposizione degli elaborati tecnici necessari all’amministrazione comunale per richiedere le autorizzazioni agli enti proprietari/gestori delle sedi stradali interessate alla posa delle postazioni e delle basi di alloggiamento (plinti) e di ogni altro manufatto richiesto. Ottenute le autorizzazioni l’aggiudicatario dovrà immediatamente attivarsi per la realizzazione dei plinti di appoggio ed alla posa in opera delle unità di rilevazione a mente del successivo articolo 9, nonché alla fornitura e posa in opera della prescritta segnaletica attestante la presenza delle apparecchiature di rilevamento secondo i dettami della normativa vigente. Ad avvenuta posa in opera delle postazioni il servizio appaltato si svolgerà come segue: Entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo la ditta appaltante dovrà far pervenire al Comune di Lendinara, anche tramite servizio postale o corriere espresso di fiducia, le fotografie a colori formato minimo cm 10x15 riguardanti i veicoli che abbiano compiuto infrazioni all’art. 142 C.d.S.. Dovranno essere consegnati al Comune di Lendinara anche i negativi originali e/o un compact disc o altre unità di memoria removibile contenente tutte le fotografie in formato digitale. I tempi di funzionamento degli apparati di rilevazione sono ad esclusiva discrezionalità del Comune di Lendinara. Sarà cura dello stesso avvertire l’appaltatore in caso di fermo macchine per più di 5 giorni consecutivi. L’appaltatore dovrà garantire il corretto funzionamento degli apparati: - O mediante verifica in loco, con una frequenza di almeno ogni 10 giorni, nel qual caso del sopralluogo dovrà essere preventivamente informato il Comando Polizia Locale; - oppure, con utilizzo di tecnologie a controllo remoto, in tal caso l’appaltatore dovrà dotare il Comando P.L. della tecnologia e dell’addestramento necessarie alla verifica, remota, del corretto funzionamento delle attrezzature da effettuarsi almeno ogni 10 giorni. Anche in relazione a quanto stabilito al punto b) dell’articolo 2, qualora dal sopralluogo o dalla verifica “remotizzata”, emerga un deficit di capacità delle attrezzature, le stesse dovranno essere immediatamente riportate al buon funzionamento sostituendo le pellicole o le memorie con altre di capacità adeguata, il tutto senza oneri per l’amministrazione. Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO L’importo dell’appalto è stabilito nella misura massima di Euro 67.000,00 - I.V.A. esclusa. L’importo effettivo verrà definito – al ribasso - in sede di procedura di affidamento. L’importo è determinato da: canone omnicomprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato € 67.000,00 costi sicurezza € 0,00 totale € 67.000,00 L’importo corrispondente all’offerta di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e riguarderà tutte le fattispecie previste nel presente capitolato (a titolo di esempio: il noleggio di tutti gli apparati, la loro posa in opera i costi di progettazione ed il relativo collaudo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le verifiche periodiche di taratura, il costo di sviluppo dei fotogrammi e dei rullini, le spese per il personale dipendente ecc…). Con riferimento all'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) l'appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e non prevede costi relativi alla sicurezza. Art. 6 - FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTO LAVORI L’appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente. Art. 7 - RELAZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA La società concorrente dovrà presentare una relazione esplicativa che illustri dettagliatamente la struttura e le caratteristiche degli apparati utilizzati. Art. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE L’impresa aggiudicataria, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 nelle modalità di cui all’articolo 75 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo. L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati. In merito, l’impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla assicurazione presso primaria compagnia che copra i rischi RCT. Posto che l’appaltatore si accollerà tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e per danni dovuti ad atti di vandalismo, incidenti, o dovuti ad intemperie, tutte le apparecchiature poste in opera dovranno essere coperte da idonea polizza assicurativa. L’appaltatore dovrà garantire la sostituzione delle apparecchiature danneggiate entro 72 ore lavorative dal momento della segnalazione fatta dal Comune di Lendinara. Art. 9 - CLAUSOLA OSTATIVA E PENALITA’ L’eventuale rifiuto da parte dell’ente proprietario/gestore della strada di concedere l’autorizzazione alla posa delle attrezzature e delle apparecchiature necessarie all’esecuzione dell’appalto comporta l’impossibilità di sottoscrivere il contratto dal parte del Comune di Lendinara e, nessun tipo di risarcimento, sarà riconosciuto all’aggiudicatario provvisorio. Le opere devono essere consegnate ed ultimate in ogni loro parte entro 10 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Per ogni giorno di ritardo, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale di Euro 200,00 (duecentovirgolazerocentesimi) fino all’importo massimo di 20.000,00 Euro. Art. 10 - REVISIONE DEI PREZZI Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione per l’intero periodo dell’appalto. Art. 11 - PIANO Dl SICUREZZA Alla stipula del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà predisporre e depositare un piano di sicurezza definitivo dei lavori, conforme alle normative vigenti, che sarà parte integrante del contratto. Art. 12- PAGAMENTI I pagamenti alla ditta saranno effettuati a 60 giorni dalla data delle fatture trimestrali. Art. 13 – CONSEGNA Al termine dei lavori di posa delle attrezzature oggetto del presente capitolato, l’appaltatore dovrà fornire all’amministrazione comunale un certificato di regolare istallazione, esecuzione lavori e rispetto della normativa. Dovranno essere comunque rispettati gli standard e le prescrizioni di cui al progetto esecutivo ed al presente capitolato. Dalla data di consegna le attrezzature dovranno considerarsi nella piena e totale disponibilità dell'organo di polizia locale del Comune di Lendinara. Art. 14 – DURATA DELL’APPALTO L’appalto avrà una durata di mesi dodici con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Comune di Lendinara può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi nell’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e dalle forniture eseguite; b) per motivi di pubblico interesse deliberato dalla Giunta Comunale; c) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste nel presente capitolato; d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; e) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione Comunale; Art. 15 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli specificati nel presente capitolato speciale di appalto, sono a carico dell’impresa gli oneri seguenti: 1) collaborazione con l’ente per l’istruzione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti proprietari/gestori delle sedi stradali coinvolte alla posa delle postazioni e delle basi di alloggiamento (plinti) che consisterà nell’elaborazione della progettazione esecutiva mediante tecnico abilitato all’esercizio della professione, con fornitura di: studi d’impatto, fotomontaggi, elaborati grafici, ecc…. 2) Disponibilità degli operai e dei tecnici qualificati occorrenti per i rilievi e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 3) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, della struttura o dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertato dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e all’ispettorato del lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a qualsiasi titolo, corrisposti interessi. Art. 16 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE Il Comune di Lendinara tramite il proprio Comando di Polizia Locale si obbliga a supervisionare tutte le attività e le operazioni finalizzate a garantire il funzionamento degli impianti ed a segnalare prontamente le eventuali anomalie e/o danneggiamenti riscontrati. A tal fine l’appaltatore dovrà consegnare, ad avvenuta posa in opera le chiavi degli impianti o altri strumenti di accesso e verifica al Comandante della Polizia Locale di Lendinara. Art. 17 – CONTROVERSIE Il Tribunale di Rovigo è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto. E’ esclusa la competenza arbitrale. Art. 18 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Art. 19 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA L’appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante in qualità di direttore tecnico di cantiere cui notificare tempestivamente ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori. Di tale rappresentante l’impresa dovrà comunicarne alla consegna dei lavori il nominativo ed il recapito sia domiciliare che telefonico. Art. 20 - SPESE DI CONTRATTO Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell’appaltatore. ART. 21 – SUBAPPALTO E’ ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni ad esclusione del servizio di noleggio dei sistemi di rilevamento infrazioni. L’impresa è tenuta ad indicare già in offerta se intende ricorrere al subappalto, riportando anche le parti delle attività che affiderà a terzi. ART. 22 – RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia