AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE
Transcript
AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE
AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE Domanda Albo Presidenti Domanda Albo Scrutatori NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE FRA CONIUGI - DIVORZIO - E MODIFICA DELLA CONDIZIONI IN ESSERE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 “recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” (convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162): Ai fini della loro applicabilità e pubblicità, sia le convenzioni di negoziazione assistita, che gli accordi conclusi dai coniugi dinanzi al Sindaco o suo delegato, sono iscritti nei Registri dello Stato Civile del comune di competenza ed annotate sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio. ART. 6 convenzione di negoziazione assistita (da uno o più avvocati) per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; La negoziazione conclusa dagli avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale, una volta ottenuto (secondo il caso) il nulla-osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, è trasmessa in copia autentica, munita delle certificazioni di cui all’art.5 della legge 162/2014 e nel termine perentorio di 10 giorni, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di Matrimonio per la trascrizione nel Registro dello Stato Civile (art 63 DPR 3 novembre 2000 n. 396, ordinamento dello stato civile) , e per l'annotazione sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi degli artt. 69 e 49 dello stesso dpr 396/2000; Documentazione da inviare/presentare Da ciascun avvocato di parte, copia autenticata, munita delle certificazioni di cui all’art.5 della Legge 162/2014, della convenzione negoziata, recante (secondo il caso) nulla-osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica, completa dei 1/7 AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE dati identificativi/informazioni necessarie. ART.12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al Sindaco quale ufficiale dello Stato Civile; In presenza dei requisiti previsti, i coniugi possono concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile con l’assistenza facoltativa di un avvocato. l' Ufficiale di Stato Civile - su appuntamento riceve personalmente da ciascuno dei coniugi la dichiarazione contenente la volontà. Al momento dell'appuntamento dovranno essere fornite le informazioni necessarie (generalità complete e residenza dei coniugi, data e luogo del matrimonio, eventuale data della separazione giudiziale, recapiti per il pronto rintraccio ecc.) fornendo gli appositi moduli compilati che possono essere reperiti direttamente all’ufficio di Stato Civile o sul sito del Comune. Nel caso di modifiche di condizioni di separazione e divorzio già in essere, l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, mentre negli altri casi i coniugi sono invitati a comparire di nuovo davanti all'Ufficiale di Stato Civile non prima che siano trascorsi 30 giorni per la conferma (diritto al ripensamento). Come per le convenzioni negoziate, gli accordi conclusi dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile sono iscritti nei Registri dello Stato Civile ai sensi dell'art 63 del dpr 396/2000 e e quindi annotati sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi dell'art 69 e 49 dello stesso dpr. Requisiti: - assenza delle cause di esclusione (sono esclusi i coniugi che, anche singolarmente, hanno figli minori o, maggiorenni incapaci o, soggetti ad handicap grave, od anche economicamente non autosufficienti. L'accordo dinanzi al Sindaco o suo delegato NON può contenere patti patrimoniali) - aver contratto/trascritto il matrimonio nel Comune di Lamporecchio, e/o residenza di almeno uno dei coniugi nel Comune di Lamporecchio. Documentazione da inviare/presentare Antecedentemente alla data stabilita per l’accordo (al momento in cui viene stabilita la data relativa) dovrà essere fornita da entrambe i coniugi: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art dpr 445/2000 (previa ammonizione in ordine alle sanzioni previste in caso di falso) in ordine all'assenza di ragioni di esclusione, corredata da copia del documento di identità; I coniugi (eventualmente assistiti da avvocato) devono presentarsi personalmente il giorno e l'ora dell'appuntamento davanti all' Ufficiale di Stato Civile per rendere dichiarazione di volontà e concludere l'accordo. La mancata presentazione per la conferma annulla l'accordo ed il procedimento sarà chiuso senza provvedimento, dandone comunicazione agli interessati. 2/7 AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE Dove rivolgersi e quando la documentazione potrà essere trasmessa all’ Ufficio di Stato Civile per pec: [email protected] per posta: Comune di Lamporecchio Piazza F. Berni n.2 – 51035 Lamporecchio personalmente a: Ufficio Protocollo Piazza F. Berni n.2 – 51035 Lamporecchio orario:08,00-13,00 L'Ufficio di Stato Civile è aperto: dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle 13,00 MODULISTICA AUTOCERTIFICAZIONE Le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d’ufficio: Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari (ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e l’anno in cui si è diplomato). 3/7 AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE Attenzione: - i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall’autocertificazione - è sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni che non possono pretenderli. Chi deve accettare l’autocertificazione - le amministrazioni pubbliche - i servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc. Attenzione: I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione. L’autocertificazione e i privati L’autocertificazione è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle Amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. Ora è possibile per il Comune autenticare le firme sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio anche per i privati. Come si fa l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli. L'autocertificazione può comunque essere fatta semplicemente su un foglio bianco. 4/7 AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE I documenti d’identità al posto dei certificati L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile. Niente più autentiche su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità. L’autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone. Chi può fare le dichiarazioni sostitutive - i cittadini italiani - i cittadini dell’Unione Europea - i cittadini dei paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane. Dove e quando Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale - Palazzo comunale Tel. 0573 800628 e-mail: [email protected] Dal Lunedì al Sabato 8:00 - 13:00; Martedì: 15:00 - 17:00 5/7 AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE CARTA D'IDENTITA' Dove e quando Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale - Palazzo comunale Tel. 0573 800628 e-mail: [email protected] Dal Lunedì al Sabato 8:00 - 13:00; Martedì: 15:00 - 17:00 Come La persona interessata si deve presentare con 3 fotografie recenti ed un documento di riconoscimento; in caso di rinnovo occorre portare la carta d'identità scaduta. Se non si possiede un altro documento di riconoscimento, occorrono 2 testimoni con documento di identità. Per i minori di 15 anni può essere richiesto un certificato di identità; per l'estero, occorre che i genitori si presentino in Questura per firmare. Per i minori di 18 anni che vogliono andare all'estero, occorre la firma dei genitori. Per le persone impossibilitate a presentarsi allo sportello, occorre mandare qualcuno allo sportello con 3 foto e la carta d'identità scaduta, poi un Vigile Urbano si recherà a domicilio per la firma. PASSAPORTO Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini. 6/7 AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE Questura di Pistoia, Via Macallé 23 dal Lunedì al Sabato dalle 11:30 alle 13:30 Telefono: 0573-970547 E' possibile lasciare la documentazione anche presso il Comando dei Carabinieri Per informazione consultare il sito della Polizia di Stato AUTENTICHE E CERTIFICATI Con la legge sull'autocertificazione è divenuto inutile richiedere autentiche e certificati, e le pubbliche amministrazioni non possono richiederle ai cittadini. I certificati e le autentiche sono in bollo, a meno che una legge non preveda l'esenzione. Dove e quando Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale - Palazzo comunale Tel. 0573 800628 e-mail: [email protected] Dal Lunedì al Sabato 8:00 - 13:00; Martedì: 15:00 - 17:00 7/7