AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE

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AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE
AUTOCERTIFICAZIONI DOCUMENTI STATO CIVILE
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
ELETTORALE
Domanda Albo Presidenti
Domanda Albo Scrutatori
NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEPARAZIONE
PERSONALE FRA CONIUGI - DIVORZIO - E MODIFICA DELLA
CONDIZIONI IN ESSERE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 “recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile” (convertito con
modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162):
Ai fini della loro applicabilità e pubblicità, sia le convenzioni di negoziazione assistita, che gli
accordi conclusi dai coniugi dinanzi al Sindaco o suo delegato, sono iscritti nei Registri dello
Stato Civile del comune di competenza ed annotate sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di
matrimonio.
ART. 6 convenzione di negoziazione assistita (da uno o più avvocati) per la soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; La negoziazione conclusa
dagli avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale, una volta ottenuto (secondo il
caso) il nulla-osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, è trasmessa in copia
autentica, munita delle certificazioni di cui all’art.5 della legge 162/2014 e nel termine perentorio
di 10 giorni, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di
Matrimonio per la trascrizione nel Registro dello Stato Civile (art 63 DPR 3 novembre 2000 n.
396, ordinamento dello stato civile) , e per l'annotazione sull'atto di matrimonio e sugli atti di
nascita dei coniugi ai sensi degli artt. 69 e 49 dello stesso dpr 396/2000;
Documentazione da inviare/presentare Da ciascun avvocato di parte, copia autenticata, munita
delle certificazioni di cui all’art.5 della Legge 162/2014, della convenzione negoziata, recante
(secondo il caso) nulla-osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica, completa dei
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dati identificativi/informazioni necessarie.
ART.12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al
Sindaco quale ufficiale dello Stato Civile; In presenza dei requisiti previsti, i coniugi possono
concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile con l’assistenza facoltativa di un avvocato. l'
Ufficiale di Stato Civile - su appuntamento riceve personalmente da ciascuno dei coniugi la
dichiarazione contenente la volontà. Al momento dell'appuntamento dovranno essere fornite le
informazioni necessarie (generalità complete e residenza dei coniugi, data e luogo del
matrimonio, eventuale data della separazione giudiziale, recapiti per il pronto rintraccio ecc.)
fornendo gli appositi moduli compilati che possono essere reperiti direttamente all’ufficio di
Stato Civile o sul sito del Comune. Nel caso di modifiche di condizioni di separazione e divorzio
già in essere, l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle
dichiarazioni, mentre negli altri casi i coniugi sono invitati a comparire di nuovo davanti
all'Ufficiale di Stato Civile non prima che siano trascorsi 30 giorni per la conferma (diritto al
ripensamento). Come per le convenzioni negoziate, gli accordi conclusi dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile sono iscritti nei Registri dello Stato Civile ai sensi dell'art 63 del dpr 396/2000 e e
quindi annotati sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi dell'art 69 e 49
dello stesso dpr.
Requisiti: - assenza delle cause di esclusione (sono esclusi i coniugi che, anche singolarmente,
hanno figli minori o, maggiorenni incapaci o, soggetti ad handicap grave, od anche
economicamente non autosufficienti. L'accordo dinanzi al Sindaco o suo delegato NON può
contenere patti patrimoniali) - aver contratto/trascritto il matrimonio nel Comune di
Lamporecchio, e/o residenza di almeno uno dei coniugi nel Comune di Lamporecchio.
Documentazione da inviare/presentare Antecedentemente alla data stabilita per l’accordo (al
momento in cui viene stabilita la data relativa) dovrà essere fornita da entrambe i coniugi: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art dpr 445/2000 (previa ammonizione in ordine
alle sanzioni previste in caso di falso) in ordine all'assenza di ragioni di esclusione, corredata da
copia del documento di identità; I coniugi (eventualmente assistiti da avvocato) devono
presentarsi personalmente il giorno e l'ora dell'appuntamento davanti all' Ufficiale di Stato Civile
per rendere dichiarazione di volontà e concludere l'accordo.
La mancata presentazione per la conferma annulla l'accordo ed il procedimento sarà chiuso
senza provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.
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Dove rivolgersi e quando la documentazione potrà essere trasmessa all’ Ufficio di Stato Civile
per pec: [email protected]
per posta: Comune di Lamporecchio Piazza F. Berni n.2 – 51035 Lamporecchio
personalmente a: Ufficio Protocollo Piazza F. Berni n.2 – 51035 Lamporecchio
orario:08,00-13,00
L'Ufficio di Stato Civile è aperto: dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle 13,00
MODULISTICA
AUTOCERTIFICAZIONE
Le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i
casi in cui si può fare l’autocertificazione
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà
violazione dei doveri d’ufficio:
Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le
autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi
necessari (ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e
l’anno in cui si è diplomato).
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Attenzione:
- i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti dall’autocertificazione
- è sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni
che non possono pretenderli.
Chi deve accettare l’autocertificazione
- le amministrazioni pubbliche
- i servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti,
l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende
municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie
dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.
Attenzione:
I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.
L’autocertificazione e i privati
L’autocertificazione è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di
accettarla. Per i privati, a differenza delle Amministrazioni pubbliche, accettare
l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. Ora è possibile per il Comune
autenticare le firme sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio anche per i privati.
Come si fa l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva)
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza
autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a
disposizione i moduli. L'autocertificazione può comunque essere fatta semplicemente su un
foglio bianco.
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I documenti d’identità al posto dei certificati
L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità,
passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene,
sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Niente più autentiche
su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche
amministrazioni
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle
amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente
firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la
fotocopia di un documento di identità.
L’autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da
presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici
(pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.
Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare
l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni
italiane.
Dove e quando
Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale - Palazzo comunale
Tel. 0573 800628
e-mail: [email protected]
Dal Lunedì al Sabato 8:00 - 13:00;
Martedì: 15:00 - 17:00
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CARTA D'IDENTITA'
Dove e quando
Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale - Palazzo comunale
Tel. 0573 800628
e-mail: [email protected]
Dal Lunedì al Sabato 8:00 - 13:00;
Martedì: 15:00 - 17:00
Come
La persona interessata si deve presentare con 3 fotografie recenti ed un documento di
riconoscimento; in caso di rinnovo occorre portare la carta d'identità scaduta. Se non si
possiede un altro documento di riconoscimento, occorrono 2 testimoni con documento di
identità.
Per i minori di 15 anni può essere richiesto un certificato di identità; per l'estero, occorre che i
genitori si presentino in Questura per firmare.
Per i minori di 18 anni che vogliono andare all'estero, occorre la firma dei genitori.
Per le persone impossibilitate a presentarsi allo sportello, occorre mandare qualcuno allo
sportello con 3 foto e la carta d'identità scaduta, poi un Vigile Urbano si recherà a domicilio per
la firma.
PASSAPORTO
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello
italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini.
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Questura di Pistoia, Via Macallé 23
dal Lunedì al Sabato dalle 11:30 alle 13:30
Telefono: 0573-970547
E' possibile lasciare la documentazione anche presso il Comando dei Carabinieri
Per informazione consultare il sito della Polizia di Stato
AUTENTICHE E CERTIFICATI
Con la legge sull'autocertificazione è divenuto inutile richiedere autentiche e certificati, e le
pubbliche amministrazioni non possono richiederle ai cittadini.
I certificati e le autentiche sono in bollo, a meno che una legge non preveda l'esenzione.
Dove e quando Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale - Palazzo comunale
Tel. 0573 800628
e-mail: [email protected]
Dal Lunedì al Sabato 8:00 - 13:00;
Martedì: 15:00 - 17:00
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