l`azione di regresso dell`inail come strumento di prevenzione

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l`azione di regresso dell`inail come strumento di prevenzione
L‘AZIONE DI REGRESSO
DELL’INAIL
COME STRUMENTO DI
PREVENZIONE
ART. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico
di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la
sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a
coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del
fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la
punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela
della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli
interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che
avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi
secondo, terzo e quarto del presente articolo .
…..
Cassazione civile sez. lav.
Sentenza 17 maggio 2010, n. 11986
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, l'azione di regresso dell' Inail nei confronti della
persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi
interventi della Corte cost. in materia (v. Corte cost., sent.
n. 102 del 1981 n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può
essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca
reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo
accertamento giudiziale del fatto stesso non deve
necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere
effettuato anche in sede civile. Ne consegue che,
divenendo l' Inail titolare del credito alla rivalsa per effetto
del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre
l'azione decorre dalla definizione del procedimento penale
solo quando tale procedimento sia stato iniziato.
ART. 11
L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi
previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le
somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro
le persone civilmente responsabili. La persona civilmente
responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una
somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita
dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del
precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore
in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme
indicate nel comma precedente.
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro
l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo
accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la
sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per
amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal
Codice di procedura civile.
Art. 1916 cod. civ.
Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino
alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili [1203].
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il
danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da
altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui
conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione [1589].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le
disgrazie accidentali.
Corte costituzionale
Sentenza 29 ottobre 1999, n. 405
Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 41 cost. - la q.l.c. degli art.
10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui consentono
all'Inail l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso
di infortunio conseguente a responsabilità penale dello stesso, in
deroga alla regola generale, che prevede invece l'esonero.
ART. 112
L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel
termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione
della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute
dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal
giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i
datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate
indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi
diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo
del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o
l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorso tre anni dalla
sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause
indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in
ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è
divenuta irrevocabile.
DECRETO LEGISLATIVO - 09/04/2008 , n. 81
T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 61.
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o
di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico
ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione
alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime
di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della
persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale,
con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale.
Cassazione penale sez. IV
Sentenza 09 ottobre 2008, n. 47374
In caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio
colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche, l' INAIL è legittimato a costituirsi
parte civile e ad esercitare nel procedimento penale
l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro
eventualmente imputato. (In motivazione la Corte ha
chiarito che la legittimazione dell'ente in tal senso discende
dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al
pubblico ministero di informare a tal fine l' INAIL
dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati
menzionati
Cassazione Civile Sezione Lavoro
Sentenza n. 6212 del 7 marzo 2008
La speciale azione di regresso spettante iure proprio"
all'Istituto, ai sensi degli art. 10 ed 11 d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore
di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o
corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da
essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o
di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo
contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore
di lavoro. (Principio affermato in fattispecie in cui l'Inail
aveva esperito l'azione di regresso nei confronti del
responsabile di fatto dell'organizzazione e della
prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che
lo legava al datore di lavoro).
Cassazione civile sez. lav.
Sentenza 28 marzo 2008, n. 8136
La speciale azione di regresso spettante jure proprio
all'Inail ai sensi degli art. 10 ed 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si
estende automaticamente anche verso i soggetti
responsabili civili dell'infortunio sul lavoro chiamati in causa
dal datore di lavoro medesimo, gravando su di essi un
comune obbligo di sicurezza a causa della condotta da essi
tenuta ed in relazione al loro concreto ruolo, sicché essi
sono direttamente responsabili dell'infortunio e dei
conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'istituto
assicuratore.
Art. 2087 cod. civ.
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
Cassazione civile sez. lav.
Sentenza del 23 aprile 2008, n. 10529
La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087
cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che
agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o
l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve
allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa
e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la
prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il
danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di
aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando
tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi
sono stati determinati da un evento imprevisto ed
imprevedibile.