Statuto - La Castellana

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Statuto - La Castellana
Società Filarmonica
Giacomo Puccini
in Nozzano
Statuto
LUCCA
Tipografia Alberto Marchi
1899
TITOLO I
Costituzione e scopo della Società
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
E’ istituita nel paese di Nozzano, con sede al Castello, un’Associazione denominata
«Filarmonica Giacomo Puccini». Suo scopo è quello dell’insegnamento della Musica
ed il mantenimento di un Corpo Musicale; quindi l’Associazione non ha alcun colore
politico.
L’Associazione ha una Bandiera di raso bleu avente al centro, da un lato, una cetra, e
dall’altro il nome della Società. Alla sommità dell’asta ha un nastro dai colori
nazionali con frangia dorata.
La Bandiera sarà portata dal Corpo Musicale ogni qual volta questo si reca a rendere
gli ultimi onori ai soci defunti. Il Corpo Musicale poi potrà prendere parte a Feste
Civili e Religiose e prestare servizio ovunque sarà chiamato, quando però vi sia il
consenso del Consiglio Direttivo: dovrà però essere accompagnato da Tre Soci
almeno non facenti parte del Corpo Musicale.
Il distintivo dei Soci è una fascia di panno del colore della Bandiera coll’insegna
della Cetra, che ciascun Socio deve portare al braccio sinistro nelle sortite.
TITOLO II
Dei Soci
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
L’Associazione è composta di Soci Onorari, soci Benemeriti, soci effettivi e allievi
effettivi.
a)
Sono Soci Onorari coloro che per ingegno e dottrina onorano la patria e
l’umanità, e quelli altresì che con importanti elargizioni concorrono al
miglioramento economico dell’Associazione.
b)
Sono Soci Benemeriti coloro i quali, sebbene facciano parte della Filarmonica
e ne abbiano i doveri e i diritti, si assoggettano al pagamento di una Tassa
annuale, o fanno un’offerta in danaro una volta soltanto.
c)
Sono Soci effettivi ed allievi effettivi coloro che costituiscono, come
suonatori, il Corpo Musicale.
Coloro che intendono di far parte della Filarmonica come soci effettivi devono
presentare apposita domanda al Presidente, e non avere meno di 18 anni di età, essere
persone probe ed oneste e non avere riportato condanne infamanti. Gli allievi
effettivi, se minorenni, non dovranno aver meno di 10 anni, e si richiede per essi
l’autorizzazione dei genitori o dei tutori.
Ogni socio con l’ammissione accetta implicitamente la validità dello Statuto, ed ha
per conseguenza l’obbligo di munirsi del distintivo della Società che gli verrà
consegnato all’atto della Tassa di ammissione.
Possono far parte della Società i paesani di Nozzano, gli abitanti dei paesi limitrofi e
quelli della Città. E perché la Filarmonica possa svolgere il suo programma ed
affermare maggiormente la propria vitalità, rimane stabilito, che i soci effettivi non
di Nozzano, quando siano in numero non inferiore di cinque dello stesso paese,
avranno il diritto di avere la Filarmonica a suonare gratuitamente per la festa
principale del loro paese, quando però non coincida con quella di Nozzano. Eguale
diritto lo avranno i soci cooperatori, purché essi raggiungano nello stesso paese il
numero di quindici.
La Tassa di ammissione per ogni Socio è di Lire Cinque.
I soci effettivi dovranno corrispondere la Tassa mensile di Cent. 90, i Soci allievi
effettivi quella di £ 1,10 e i Soci Benemeriti la Tassa Annua di £ 7,20.
Quei soci però che per qualunque siasi ragione si trovassero all’estero, o sotto le
Bandiere, sono dispensati dal pagamento della Tassa durante la Loro assenza; ma se
entro tre mesi dal Loro ritorno in paese non riprendessero il versamento mensile o
annuale che sia, verranno radiati dal ruolo della società.
Ogni socio ha il dovere di comportarsi in Società da persona civile ed educata e quei
soci che con condotta riprovevole, sia con parole che con atti, compromettessero il
buon nome ed il decoro della Società, saranno puniti con ammonizione, sospensione
od espulsione, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo. Quando però si tratti di
espulsione, la decisione dovrà essere rimessa all’Assemblea.
I Soci tanto effettivi che allievi effettivi, o Musicanti, hanno il dovere e l’obbligo, per
l’onore ed il decoro dell’associazione, di studiare ed essere rigorosamente
subordinati al Maestro Direttore del Corpo Musicale, a tale effetto stipendiato
dall’Associazione.
Il limite della morosità ai pagamenti mensili è di due mesi, decorsi i quali il Socio
moroso viene radiato dal ruolo. E’ in facoltà però dell’Assemblea, se a quella ricorre
il Socio moroso, di potergli accordare una proroga di altri 2 mesi.
E’ in facoltà del Consiglio Direttivo di fare affliggere, nel locale della Società, i nomi
dei Soci radiati per morosità o per condotta riprovevole secondo il disposto dal
precedente Art. 9.
TITOLO III
Del Consiglio, del Presidente, ecc.
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art.22
Art. 23
Art. 24
La rappresentanza, il governo e l’amministrazione della Società, risiedono in una
Deputazione che ha il nome di Consiglio Direttivo, composto di un Presidente, un
Vice-Presidente, un Cassiere, dodici Consiglieri e un Segretario.
La Società nomina altresì un porta-Bandiera ed un vice porta-Bandiera i quali però
non fanno parte del Consiglio. Può eziandio nominarsi un Presidente Onorario. Gli
eletti stanno in carica un anno e sono rieleggibili tranne il Presidente Onorario la cui
nomina cessa colla di lui morte.
Il Presidente il quale manchi a due Adunanze senza avere delegato con Lettera il
Vice Presidente a rappresentarlo, decorre dall’ufficio e lo assume interinalmente il
Vice Presidente.
I Consiglieri che mancheranno alle Adunanze senza giustificato motivo, incorreranno
nella multa di cent. 50 per le prime quattro volte e di cent. 80 per le successive.
L’importo delle multe andrà ad aumentare il fondo Sociale.
Il Consiglio nomina un Esattore incaricato della esazione delle quote mensili, il quale
dovrà farne regolare sborso al Cassiere alla fine di ogni mese, e comunicare al
Presidente il nome dei morosi al pagamento della tassa.
Il Cassiere è responsabile in proprio del danaro che riscuote, del suo impiego, e della
regolarità della sua amministrazione.
Il Presidente ha la carica onorifica della Società, della quale presiede le Adunanze:
cura la rigorosa osservanza dello Statuto, dei Deliberati dell’Assemblea, e di quelli
ancora del Consiglio Direttivo. Ha inoltre facoltà di sospendere qualunque Musicante
che si rendesse colpevole di grave mancanza; ma in questo caso dovrà esporre
l’accaduto alla prima Adunanza del Consiglio.
Il Cassiere custodisce gli incassi sociali, riceve i danari rilasciando analoga ricevuta,
procede ai pagamenti dietro regolare mandato firmato dal Presidente e dal Segretario,
e tiene in cassa la somma necessaria per le piccole spese mensili con obbligo di
versare la rimanenza presso la B. Posta o nella Cassa di Risparmio. Qualunque altra
spesa viene autorizzata dal Consiglio Direttivo, e quando si tratti di spesa rilevante,
necessita l’autorizzazione dell’Assemblea.
Negli affari economici e contenziosi il Presidente è il rappresentante della Società,
ma non potrà prendere alcuna decisione che possa recare onore o vantaggio alla
Società, né stipulare atti senza l’approvazione del Consiglio. Il Vice presidente ha
eguali poteri, e sostituisce il Presidente in sua assenza o per sua delega.
Il Segretario redige i verbali delle Adunanze, tiene l’Amministrazione sottoscrive e
trasmette gli inviti per la convocazione delle Adunanze, tiene il protocollo, la
corrispondenza, redige i mandati ed è responsabile di tutti gli atti e registri a lui
affidati, non che dell’archivio musicale.
I componenti il Consiglio Direttivo sono personalmente responsabili del buon
andamento della Società e dell’osservanza dello Statuto.
TITOLO IV
Delle Adunanze e delle elezioni
Art. 25
La nomina delle cariche sociali avviene nella prima domenica di Gennaio. Ogni
scheda deve portare il nome e il cognome del candidato specificandone la carica
relativa, ed a parità di voti si intende eletto il più anziano d’età.
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Le adunanze ordinario avvengono due volte nel corso dell’anno, e cioè per la
elezione delle cariche e per l’approvazione del Bilancio, il quale viene redatto da Tre
Revisori nominati a ciò dal Consiglio Direttivo.
Le adunanze straordinarie possono essere indette ogni qual volta il Presidente lo
creda necessario, e più specialmente per sottoporre comunicazioni all’assemblea. Il
Presidente poi può concedere l’Adunanza, quando gli sia richiesta con dimanda
motivata da non meno di 10 Soci.
Le adunanze sono legali allorquando siano presenti, in prima convocazione, la metà
più uno dei soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese per alzata e seduta; e nel caso di cosa personale, sono
prese a squittinio segreto.
Non possono essere discusse proposte che non siano all’ordine del giorno, salvo il
caso che si tratti di cosa urgente.
Nelle adunanze deve essere prima di tutto letto ed approvato il verbale della
precedente Adunanza, mercè la firma del Presidente e quella del Segretario.
Sono facoltà del Consiglio Direttivo
a)
L’amministrazione del fondo sociale.
b)
Il regolamento di tutto quanto concerne il Corpo musicale.
c)
Le spese di acquisto di strumenti, di musica e di quant’altro rifletta la Società.
I componenti il Consiglio oltre le attribuzioni speciali del loro ufficio, dovranno
disimpegnare anco quegli incarichi che alla presidenza piacesse loro di affidare.
Il Consiglio Direttivo conforme è stabilito dal precedente Art. 25 deve convocare
ordinariamente la Società nel mese di Gennaio di ogni anno per l’approvazione del
Consuntivo e del Bilancio preventivo, e per stabilire il giorno delle nomine alle
cariche sociali.
Gli inviti alle adunanze della Società dovranno essere distribuiti almeno un giorno
prima di quello stabilito per l’adunanza; e nei casi d’urgenza saranno convocati al
domicilio.
I soci Onorari e Benemeriti possono intervenire alle adunanze generali, ma hanno il
solo voto consultivo non deliberativo.
I Bilanci prima di essere approvati dovranno rimanere ostensibili nel locale della
Società durante 8 giorni perché chiunque possa prenderne cognizione, e ne sarà data
notizia ai Soci mediante avviso.
Tutto ciò che il Corpo Sociale riunito in valida Adunanza avrà deliberato, ha forza di
legge ed obbliga tutti i Soci anche non presenti e non aderenti.
Il seggio per la nomina delle cariche sarà composto di Tre membri scelti fra i primi
dieci Soci che si troveranno nella sala designata per la votazione. Colui che avrà
ottenuto maggior numero di voti assumerà la presidenza, e nel caso di parità di voti il
più anziano di età. Fungerà da Segretario il più giovane degli eletti e allo scrutinio
potrà assistere qualunque categoria di Soci.
L’ordine, la direzione e il buon andamento della votazione, è interamente affidato al
Presidente del Seggio il quale ha pieni poteri insindacabili.
TITOLO V
Del Corpo Musicale
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Il corpo musicale si compone di Musicanti Effettivi e Musicanti allievi.
Chiunque appartenente al Corpo Musicale potrà far parte della Società purché si
assoggetti al pagamento delle Tasse stabilite, nel presente Statuto e alle sue
disposizioni.
I musicanti non Soci e facenti parte del Corpo Musicale hanno diritto soltanto al voto
della nomina delle cariche Sociali.
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Il Corpo Musicale avrà un Maestro Direttore, e la sua elezione sarà fatta dalla Società
riunita in assemblea plenaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Corpo Musicale è sotto la immediata dipendenza del Consiglio Direttivo.
Ad ogni Musicante Effettivo sarà consegnato un Libretto di massa nel quale saranno
annotate le quote a Lui spettanti nel reparto dei servizi a pagamento, le multe e i
danni che per sua colpa si verificassero agli strumenti e all’uniforme.
Tale Libretto inoltre conterrà pure un elenco degli oggetti consegnati al Musicante il
quale è responsabile della loro buona conservazione.
Ogni trimestre si farà sopra il Libretto massa il conteggio del dare ed avere dei
musicanti e la regolare liquidazione.
TITOLO VI
Del Patrimonio Sociale
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Il patrimonio Sociale si compone di ciò che la Società possiede a forma di apposito
inventario, e di quanto le perverrà per qualsiasi titolo o causa.
Le entrate Sociali sono costituite di seguenti cespiti, cioè:
a)
dalle elargizioni volontarie dei Soci Onorari e Benemeriti;
b)
da quei sussidi che eventualmente possono venir concessi alla Società;
c)
dalle Tasse mensili dei Soci;
d)
dalla quota di reparto da fissarsi nell’Adunanza annuale, sui proventi dei
servizi a pagamento che presterà il Corpo Musicale;
e)
da fiere che potranno esser fatte a benefizione della Società;
f)
da qualunque altro provento che potesse essere devoluto alla Società;
I danari della Società dovranno essere sempre depositati presso un Istituto di Credito
come è detto All’art. 21 meno L. 100 circa che il Cassiere è autorizzato a tenere
presso di sé come fondo di scorta.
Disposizioni transitorie
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Tutto quanto riguarda la Scuola ed il Corpo Musicale verrà stabilito con apposito
Regolamento.
La durata della Società è illimitata.
La Società non potrà sciogliersi finché ne faranno parte almeno dieci Soci, e lo
scioglimento dovrà essere approvato all’unanimità.
Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea generale deciderà sull’impiego
del patrimonio netto che esisterà a quell’epoca.
Se si verificasse il caso che l’Assemblea decidesse la divisione del patrimonio netto
fra i Soci, saranno considerati tali soltanto coloro che da almeno Tre anni facciano
parte della Società e siano in pari colle Tasse mensili.
Ogni modificazione al presente Statuto deve essere proposta da almeno sei Soci e
deliberata nel modo indicato dall’Art. 28.
Il presente Statuto andrà in vigore non appena approvato e s’intenderanno abrogate
tutte le disposizioni e deliberazioni precedenti.
IL SEGRETARIO
MARTINO TOMMASI
IL PRESIDENTE
ODOARDO RICCI
Il presente Statuto è stato approvato nell’Adunanza Generale dei Soci tenutasi il 18 Febbraio 1899.