Prospetto disabili, l`invio telematico entro il 31

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Prospetto disabili, l`invio telematico entro il 31
Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it
Numero 3/2017 – Giovedì 19 gennaio 2017
Prospetto disabili: l’invio telematico entro il 31 gennaio 2017
Entro il 31 gennaio 2017 deve essere inviato telematicamente il prospetto informativo
relativo al 2016 per la denuncia dei lavoratori disabili.
A cura di Marcello Mello
A differenza dall’anno precedente, l’ordinaria scadenza di fine gennaio dovrebbe essere
confermata, sia perché non risultano variati gli standard tecnici di trasmissione telematica
del prospetto, sia perché non ci sono modifiche normative influenti sulla denuncia
periodica.
Evoluzione normativa – Il D.Lgs. 151/2015 ha previsto di rivedere l’intera disciplina,
demandando ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro la definizione delle linee guida in
materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
Viene, inoltre, previsto che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche alle
persone con capacità di lavoro ridotta individuate dall’art.1, c.1, L. 22/1984, in occupazioni
confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, a meno di un terzo.
Dall’1/1/2017, non ci sarà più il c.d. regime di gradualità, ossia l’obbligo di assumere
disabili a carico dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, dei partiti
politici, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, soltanto
nel caso in cui effettuino nuove assunzioni. Quindi, diventa obbligatorio occupare un
lavoratore disabile, nelle imprese da 15 a 35 dipendenti, a prescindere dalla circostanza
che vengano o meno effettuate nuove assunzioni.
È stato introdotto l’obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima
della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio) nel caso in cui abbiano: una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 60% (art. 5, c. 1, lett. a, D.Lgs. 185/2016), oppure minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, oppure con
disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
accertata dagli organi competenti.
Correggendo l’errore della precedente disposizione e risolvendo il dubbio interpretativo
creatosi, è stata prevista l’esclusione dall’obbligo di occupare i disabili per i datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che
comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per
mille. In questi casi i datori di lavoro interessati possono autocertificare (la data non può
essere successiva al 31/12 dell’anno di riferimento del prospetto) l’esonero dall’obbligo per
quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili il contributo esonerativo pari a euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Sempre il D.Lgs. 151/2015 ha esteso il meccanismo della compensazione territoriale
automatica anche ai datori di lavoro pubblici.
In merito alle modalità di assunzione viene previsto che la chiamata nominativa da parte
dei datori di lavoro (privati e enti pubblici economici) risulti possibile per tutti i lavoratori
protetti da assumere.
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In caso di mancata assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di
assunzione, gli uffici competenti devono avviare i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria
per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla
base delle qualifiche disponibili.
Viene poi previsto che le persone affette da disabilità disoccupate, che aspirano a trovare
lavoro, si iscrivano in un elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato
territorialmente competente (in base alla residenza dell’interessato).
È stata istituita istituita, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, un’apposita
sezione denominata Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni
relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati e ai lavoratori interessati che si
aggiungono alle informazioni che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire circa
l’instaurazione di rapporti di lavoro.
Il D.Lgs. 151/2015 è intervenuto, infine, anche sulle agevolazioni previste per i datori di
lavoro che assumono persone con disabilità, incrementandone la misura, cambiando la
base di calcolo e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi. Più
specificamente:
• si è innalzata la misura del suddetto contributo, in particolare al 70% (dal 60%
precedente) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte
dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978 ovvero al 35%
(dal 25% precedente) se la riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67%
ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle
annesse al DPR 915/1978;
• Il contributo va calcolato sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali e non più sul costo salariale anno;
• si è estesa la concessione del contributo (nella misura del 70%) per ogni lavoratore
disabile assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata non
inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto) con disabilità intellettiva e
psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per
un periodo di 60 mesi.
Le novità del D.Lgs. 185/2016 – Le novità che potrebbero incidere sulla compilazione del
prospetto sono presenti nel decreto correttivo dei decreti del Jobs Act, e cioè del D.Lgs.
185/2026.
Ai fini compilativi l’unica novità riguarda il computo nella quota riservata.
Il correttivo al Jobs Act (D.Lgs. 151/2015) stabilisce, inoltre, che la computabilità dei
lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che hanno una riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 60%. La disposizione originaria prevedeva la non
computabilità per i casi di riduzione della capacità lavorativa solo superiore.
Ai fini sanzionatori, è stata ufficializzata la periodicità degli aggiornamenti delle sanzioni
stesse. In particolare, «gli importi delle sanzioni amministrative sono adeguati ogni cinque
anni con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali».
Il prospetto - Il Prospetto informativo è una dichiarazione telematica che le aziende, con
15 o più dipendenti costituenti base di computo, devono presentare al servizio provinciale
competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di
assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai
posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla L. 68/1999.
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La finalità è quella di condividere con l’Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili
ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle
necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
Il Prospetto informativo è unico a livello nazionale e va inviato, compilato integralmente in
tutte le sue parti, con modalità telematiche.
Soggetti interessati - Sono tenuti all'invio telematico del prospetto informativo, i datori di
lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della legge 68/99.
In particolare, il Ministero del Lavoro (Nota del 14.12.2010) precisa che i soggetti obbligati
all’invio telematico del prospetto informativo (entro il 31 gennaio, salvo proroghe) sono i
datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti
costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale
tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Pertanto se rispetto al prospetto inviato nel 2016 NON si sono verificati i suddetti
cambiamenti, i datori di lavoro NON sono tenuti ad un nuovo invio.
Standard tecnici e istruzioni operative - Gli standard tecnici aggiornati sono quelli
entrati in vigore con il Decreto Direttoriale decreto direttoriale 17/02/2016 n.43 e sono
illustrati nella Circolare MLPS 4/03/2016 n.1349.
La Circolare del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2008 ha fissato i primi indirizzi
operativi relativamente agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del
Prospetto Informativo.
NB: la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica
costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.
La forza lavoro - Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato.
Non sono computabili: apprendisti, lavoratori con contratto di reinserimento, lavoratori a
domicilio, soci lavoratori di cooperative produzione lavoro, lavoratori occupati in cantiere e
addetti al trasporto (L. 681999, art. 5, c. 2), lavoratori acquisiti per passaggio di appalto,
personale non amministrativo e non tecnico esecutivo (L. 68/1999, art. 3, c. 3: per i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione), personale non
amministrativo (L. 68/1999, art. 3, c. 4: per i servizi di polizia, della protezione civile),
personale viaggiante/navigante (L. 68/1999, art. 5, c. 4), lavoratori assunti per attività
all’estero, LSU (lavoratori socialmente utili) stabilizzati, lavoratori emersi dal lavoro nero,
lavoratori con contratto a termine < 6 mesi, lavoratori in somministrazione presso
l’utilizzatore, lavoratori del sottosuolo e adibiti al trasporto del minerale (L. 10/2011),
lavoratori degli impianti a fune (L. 68/1999, art. 5, c. 2), lavoratori settore autotrasporto
iscritti all’albo, personale operante nei montaggi industriali o impiantistici.
Conteggio dei dipendenti - Per calcolare la soglia che fa scattare l'obbligo delle
assunzioni di un soggetto bisogna considerare le seguenti regole:
− ai fini della quota di riserva occorre fare riferimento al personale occupato sul
territorio a livello nazionale;
− le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità;
− i lavoratori ad orario parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, con
arrotondamento all'unità quando superi il 50% di quello contrattuale;
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− il lavoratore intermittente deve essere computato in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Sono esclusi, tra gli altri, dal personale computabile ai fini dell'obbligo normativo, i contratti
a termine di durata fino a sei mesi.
Ai fini del computo dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato, il
datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale del periodo di attività previsto dal
contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore (FAQ Cliclavoro).
FAQ Cliclavoro
D - Come viene calcolato dal sistema il numero di lavoratori part-time
riproporzionati?
R - Il sistema calcola il “N° di lavoratori Part time riproporzionati” sommando i lavoratori
part-time che prestano il medesimo orario, e rapportandoli all'orario ordinario; vengono
poi sommati tutti i lavoratori part time riproporzionati, applicando alla sommatoria
l’arrotondamento a una unità dei decimali superiori a 0,50.
Ad esempio:
Numero lavoratori Part time = 6
Dettaglio lavoratori Part time:
4 lavoratori a 35:00 ore su 40:00 ore contrattuali
2 lavoratori a 25:00 ore su 38:00 ore contrattuali
Riproporzione:
4 x 35/40 = 3,5
2 x 25/38 = 1,32
Sommatoria occorrenze lavoratori part time riproporzionati: 3,5 + 1,32 = 4,82
Arrotondamento sommatoria: 5
Numero lavoratori part time riproporzionati: 5
Analogamente si procede per il calcolo del “N° Intermittenti riproporzionati”
riproporzionando l’orario settimanale svolto rispetto all’orario settimanale contrattuale.
Per tali lavoratori le ore di lavoro medie settimanali vengono calcolate utilizzando come
base di calcolo le attività svolte nell'ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento.
Personale di cantiere - Per effetto delle novità introdotte dalla legge n. 92/2012, ai fini
della presentazione del prospetto informativo, per "personale di cantiere", escluso dal
computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese edili ma anche quello
direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e
quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o
che applichi un contratto collettivo dell'edilizia.
L'esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale
direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione “svolte in cantiere”.
Per attività svolta "in cantiere" si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto
proprio dall'art. 89 del D.lgs. n. 81/2008 (Min. Lav. Nota 12/12/2013, n. 16522).
Soggetti abilitati e sedi competenti - L’invio può essere effettuato direttamente dal
datore di lavoro interessato oppure da un intermediario abilitato. Tra questi ultimi rientrano
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i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti
commerciali. Sono inoltre abilitati all’invio i servizi istituiti dalle associazioni di categoria, le
associazioni delle imprese agricole e le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro,
le agenzie per il lavoro, i consorzi ed i gruppi di imprese.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in
un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano
il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o
Provincia Autonoma.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in
due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano
il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale
dell’azienda.
Qualora l’obbligo dell’invio del prospetto è adempiuto per il tramite di un intermediario
(soggetto abilitato) quest’ultimo invia il prospetto informativo presso il servizio informatico
ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.
Nel caso di invio del prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue
quella dell’azienda capogruppo stessa.
Annullamento e rettifica del prospetto informativo - I soggetti obbligati e quelli abilitati
che hanno effettuato l’invio del prospetto informativo hanno facoltà di annullare o rettificare
il documento inviato.
L’annullamento di un prospetto è possibile solo in caso di errore e/o se l’adempimento non
era dovuto e deve essere inviato entro il termine stabilito per l’invio dello stesso.
La rettifica del Prospetto è possibile, limitatamente ai dati che non influenzano il
riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che
non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio. In particolare i
dati la cui rettifica è possibile sono: Dati aziendali: tipologia del dichiarante, settore, CCNL;
Dati della sede legale: comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail; Dati del referente:
codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, comune, CAP, telefono, fax, e-mail; Sezioni
gradualità, compensazioni territoriali, esonero, convenzione: Data atto ed estremi atto;
Dati provinciali: provincia, comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail della sede di
riferimento, cognome e nome referente, n° posti previsti per centralinisti non vedenti
(113/85), n° posti previsti per massofisioterapisti non vedenti (403/71) Note (sia nel quadro
2, sia nel quadro 3); Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99: data inizio
rapporto, qualifica professionale (ISTAT); Posti di lavoro disponibili: Qualifica professionale
(ISTAT), Mansione/descrizione compiti, N° posti, Categoria soggetto, Comune di
assunzione, Capacità richieste/controindicazioni, Presenza di barriere architettoniche,
Turni notturni, Raggiungibilità mezzi pubblici, Categoria assunzione; Convenzione: Stato,
data atto, estremi atto, tipologia di convenzione, data stipula, data scadenza (FAQ
Cliclavoro).
FAQ Cliclavoro
D - I lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti
con diritto alla conservazione del posto di lavoro, devono essere computati?
R - No, non devono essere computati in linea con i principi generali e con gli orientamenti
espressi dalla giurisprudenza, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a
sei mesi.
D - Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un
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contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di
lavoro come computa il lavoratore?
R - Il datore di lavoro deve tener conto dell’orario di lavoro che svolge il lavoratore alla
data del 31 dicembre, considerato che il prospetto informativo si riferisce all’organico
relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.
D - Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo
di durata del contratto?
R - Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco
dell’anno solare, anche se non continuative.
D - Come viene computato il lavoratore intermittente?
R - In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
D - Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio?
R - Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 il quale ha
specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva
e psichica.
Quota di riserva - I datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:
• dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile;
• dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili;
• oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili.
NB: devono anche essere riservati a favore delle categorie protette (art. 18, L. 68/1999): 1
lavoratore protetto per le aziende da 51 a 150 dipendenti; 1% per le aziende oltre 150
dipendenti.
Sanzioni - Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione
amministrativa progressiva, come previsto dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 marzo
1999 n. 68.
Tale sanzione non si applica ai datori di lavoro che, occupando da 15 a 35 dipendenti alla
data di entrata in vigore della Legge n. 68/1999, non effettuino "nuove assunzioni".
In particolare la sanzione è determinata in 635,11 euro per ritardato invio del prospetto,
maggiorato di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (per un massimo di 365
giorni). A questo illecito è applicabile l'istituto della diffida con il pagamento, in caso di
regolarizzazione, di un quarto (1/4) dell'importo.
NB: Resta confermato che l’obbligo di invio del prospetto telematico non si applica in caso
di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della Legge
12 marzo 1999 n. 68: in questa ipotesi, infatti, scatta – entro sessanta giorni dal verificarsi
della scopertura – solamente l’obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già
quella di invio del prospetto.
Testo
Note
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Comma 4. Trascorsi sessanta giorni dalla data
in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,
per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti
non coperta, per cause imputabili al datore di
lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il
datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui
all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte
la misura del contributo esonerativo di cui
all’articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella
medesima giornata.
La sanzione prevista per ogni giorno
di scopertura dal momento in cui
scatta l’obbligo di assunzione (61°
giorno) passa da euro 62.77 a
153,20, ossia 5 volte l’importo del
contributo esonerativo pari a 30,64
euro.
Il datore di lavoro è tenuto a versare
il predetto importo per ogni giorno
per ciascun lavoratore disabile che
risulta non occupato.
Comma 4-bis. Per la violazione di cui al comma
4, trova applicazione la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni. La
diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo
non coperta, la presentazione agli uffici
competenti della richiesta di assunzione o la
stipulazione del contratto di lavoro con la
persona con disabilità avviata dagli uffici.
Per le violazioni relative alla mancata
copertura della quota d’obbligo è
applicabile la procedura della diffida
(un quarto del dovuto: € 38,30 per
giorno lavorato).
In questo caso, per la quota
d’obbligo non coperta, è necessario
presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione o la
stipulazione del contratto di lavoro
con la persona con disabilità avviata
al lavoro.
Il D.Lgs. n. 185/2016 (GU Serie Generale n.235 del 7.10.2016) è entrato in vigore l'8
ottobre 2016 e nulla ha stabilito in relazione al regime intertemporale per l’applicazione
della nuova misura sanzionatoria. In attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene
opportuno ricorrere ai principi generali in materia, più volte richiamati dalla prassi dello
stesso dicastero (circ. n. 26/2015 e nota 16494/2015).
La situazione è pertanto la seguente:
• La nuova disciplina trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente
all'8 ottobre 2016 (sanzione € 153,20/giorno lavorato - applicabile la diffida, la
sanzione si riduce a € 38,30/giorno lavorato).
• Per le condotte iniziate e cessate fino al 7 ottobre 2016 si applica l'apparato
sanzionatorio precedentemente vigente (€ 62,77/ giorno lavorato – non è
applicabile la diffida).
• Per le condotte iniziate entro il 7 ottobre 2016 e proseguite dopo tale data,
considerata la natura permanente dell'illecito fino al momento in cui lo stesso si
consuma (ovvero fino al momento della cessazione della condotta), trova
applicazione all'intero periodo oggetto di accertamento la nuova disciplina
(sanzione € 153,20/giorno lavorato - applicabile la diffida, la sanzione si riduce a €
38,30/giorno lavorato).
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