Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Transcript

Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Marco Bargagli
(Dottore in economia e giurisprudenza,
esperto di fiscalità internazionale)
Rapporti economici e
commerciali con paesi “black
list” novità ed approfondimenti
1
Unico MAP 2015
Normativa di riferimento
21 maggio 2015
L’art. 110, co. 10, 11 e 12 e 12-bis, D.P.R. 917/1986, contiene la
disciplina sostanziale di riferimento relativa alla deducibilità dei
costi sostenuti per acquisti da fornitori residenti in Paesi non
appartenenti all’Unione europea, aventi un regime fiscale
privilegiato (cd. paradisi fiscali).
In linea di principio la disposizione prevede che non sono
ammessi in deduzione dal reddito d’impresa le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in paradisi fiscali che non
consentono un adeguato scambio di informazioni (criterio
principale per includere il fornitore nella black-list).
2
Unico MAP 2015
Legge di stabilità: le novità
21 maggio 2015
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha modificato i criteri
per l’individuazione dei paradisi fiscali ai fini dell’applicazione
dell’indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10-12-bis, D.P.R.
917/1986.
La medesima Legge di stabilità (art. 1, co. 678) ha infatti
previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla
“indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con
giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di
informazioni con l’Italia.
È stato quindi eliminato il criterio relativo al livello adeguato di
tassazione.
3
Unico MAP 2015
I nuovi decreti black list
21 maggio 2015
Di conseguenza il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 30
marzo 2015 ha firmato due decreti che modificano gli elenchi
black list vigenti in materia di indeducibilità dei costi ex art. 110,
comma 10 e ss., TUIR (D.M. 23/01/2002) e in relazione alle
disposizioni riguardanti le imprese estere controllate (CFC) di cui
all’art. 167, TUIR (D.M. 21/11/2001).
In base al nuovo decreto è stata riscritta la black list sulla
“indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e
giurisdizioni che ancora oggi non consentono un adeguato
livello di scambio di informazioni, eliminandone 21.
4
Unico MAP 2015
I nuovi decreti black list
21 maggio 2015
Sono infatti stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni
con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione
contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax Information
Exchange Agreement) o accordo multilaterale (Convenzione
multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia
fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente un adeguato
scambio di informazioni in materia fiscale.
5
Unico MAP 2015
I nuovi decreti black list
21 maggio 2015
[Stati cancellati: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille
Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti,
Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del
Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole
Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius,
Montserrat, Singapore].
6
Unico MAP 2015
I nuovi decreti black list
21 maggio 2015
La Svizzera esce dalla black list dal 2017: l'Italia ha infatti firmato
con la Svizzera l'accordo che prevede la fine del segreto
bancario modificando l’attuale Convenzione sulla doppia
imposizione Italia - Svizzera adeguandola agli standard
dell’Ocse, con effetto dal 2017. Solo dopo questa data il fisco
italiano potrà richiedere informazioni bancarie in riferimento ai
cittadini italiani che hanno avuto rapporti con le banche
svizzere (le informazioni però non riguarderanno il periodo 20052009).
7
Unico MAP 2015
Ambito soggettivo
21 maggio 2015
La valutazione circa la deducibilità dei costi sostenuti, riguarda i
seguenti soggetti residenti in Italia:
 le società di capitali e gli enti commerciali, ovvero tutti i soggetti
indicati nell’art. 73, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1976;
 le società di persone;
 le imprese individuali;
 gli enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa;
 le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.
8
Unico MAP 2015
Ambito soggettivo
21 maggio 2015
Art. 110, co. 12, TUIR: le norme relative all’indeducibilità dei costi
black list, non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti
esteri non residenti in Italia nei confronti dei quali risultano applicabili
gli artt. 167 o 168, TUIR, concernenti le disposizioni in materia di
imprese estere partecipate (la cd. CFC legislation).
9
Unico MAP 2015
Ambito soggettivo
21 maggio 2015
La valutazione circa la deducibilità dei costi :
 riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati e territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui al decreto ministeriale (art. 110, co. 12-bis, TUIR);
 non opera, invece, per i professionisti domiciliati in Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al citato Decreto Ministeriale.
10
Unico MAP 2015
Ambito oggettivo
21 maggio 2015
Per effetto della disposizione contenuta nell’art. 110, co. 10,
TUIR, in linea di principio non sono deducibili, dal reddito
d’impresa, i seguenti costi:
 spese relative a transazioni economiche e commerciali,
(ovvero gli acquisti di beni e/o servizi dal fornitore estero);
 ogni altro componente negativo di reddito (es. le
svalutazioni; le perdite su crediti; gli ammortamenti; gli
interessi e altri oneri finanziari derivanti da transazioni aventi
causa finanziaria, le minusvalenze su cespiti ammortizzabili).
11
Unico MAP 2015
Le condizioni esimenti
21 maggio 2015
L’art. 110, co. 11, D.P.R. 917/1986, consente al contribuente di
disapplicare il regime di indeducibilità sancito da comma 10.
Infatti, la disciplina dell’indeducibilità dei costi black list non si
rende applicabile quando le imprese residenti in Italia, ai sensi
del successivo comma 11 dell’art. 110, D.P.R. 917/1986,
forniscano la prova che “le imprese estere svolgono
prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che
le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione”.
12
Unico MAP 2015
La prima esimente
21 maggio 2015
Esercizio di un’attività commerciale effettiva da parte del
fornitore estero
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 16/03/2004, n. 46/E, ha
indicato, a titolo esemplificativo, una serie di dati e documenti
ritenuti idonei a dimostrare l’esercizio dell’attività commerciale.
Occorrerà quindi acquisire i seguenti documenti relativi al
fornitore estero:
 il bilancio;
 l’atto costitutivo;
 un prospetto descrittivo dell’attività esercitata;
13
Unico MAP 2015
La prima esimente
21 maggio 2015
 i contratti di locazione degli immobili utilizzati come sede
degli uffici e dell’attività;
 la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche;
 i contratti di lavoro dei dipendenti, con indicate anche le
mansioni svolte;
 i conti correnti bancari della società estera;
 copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti ed
agli uffici;
 le autorizzazioni sanitarie ed amministrative relative all’attività
esercitata ed all’utilizzo dei locali.
14
Unico MAP 2015
La seconda esimente
21 maggio 2015
Effettivo interesse economico
L’effettivo
interesse
economico
deve
riferirsi
ad
un’apprezzabilità
economico-gestionale
dell’operazione
considerata nel suo complesso e, conseguentemente, il
comportamento adottato dall’impresa italiana deve risultare
vantaggioso sotto il profilo imprenditoriale.
A titolo esemplificativo, per valorizzare l’interesse economico
dell’operazione, il contribuente potrà dimostrare:
 che i prezzi praticati dal fornitore sono particolarmente
vantaggiosi;
 l’alta qualità delle merci acquistate;
15
Unico MAP 2015
La seconda esimente
21 maggio 2015
 che gli articoli o materiali acquistati, vengono prodotti o
commercializzati solo da quel fornitore, che ad esempio ne
detiene l’esclusiva;
 le vantaggiose dilazioni di pagamento concesse dal
fornitore;
 la puntualità della consegna della merce da parte del
vettore incaricato.
16
Unico MAP 2015
Concreta effettuazione
21 maggio 2015
A prescindere dalla rilevanza delle due esimenti sopra indicate,
alternative tra di loro, il contribuente dovrà dimostrare che
l’operazione commerciale posta in essere, abbia avuto
concreta esecuzione.
Pertanto l’impresa residente in Italia, per esempio, avrà cura di
esibire agli ispettori del fisco:
 la copia delle fatture;
 la copia della documentazione doganale che certifichi
l’ingresso delle merci sul territorio dello Stato italiano;
 eventuali documenti relativi al soggetto che ha curato il
trasporto o l’importazione della merce (vettori, spedizionieri); 17
Unico MAP 2015
Concreta effettuazione
21 maggio 2015
 copia della documentazione bancaria che certifichi
l’avvenuto pagamento della transazione commerciale
(distinte bancarie del bonifico, ricevute “internet banking”
ecc...).
18
Unico MAP 2015
Recenti novità
21 maggio 2015
Importanti proposte di modifica sono state introdotte dalle
autorità di governo con lo schema di decreto legislativo
recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle
imprese.
La prima esimente, fondata sulla prova dell’effettiva attività
economica del soggetto black list ha sempre evidenziato
rilevanti difficoltà pratiche in quanto il fornitore estero non è in
grado di esibire i documenti comprovanti lo svolgimento di
un’effettiva attività economica e commerciale del medesimo
fornitore.
19
Unico MAP 2015
Recenti novità
21 maggio 2015
La modifica normativa propone di abrogare la prima esimente,
riconoscendo, in ogni caso, la deducibilità dei costi black list
entro il limite del valore normale di beni e servizi acquistati in
base a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione
(transfer price ex art. 110, co. 7, TUIR).
Il contribuente potrà, inoltre, dedurre i suddetti costi oltre il limite
del valore normale, qualora dimostri l’effettivo interesse
economico e la concreta esecuzione delle operazioni.
20
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Commissione Tributaria Regionale Marche, Sez. III, Sentenza
n. 5, 22/06/2010
La società, in sede di ricorso, ha ampiamente dimostrato che
ha perseguito un effettivo interesse economico, precisando
qual è l'oggetto dell'impresa, le peculiarità delle proprie
produzioni, la tipologia dei clienti fornitori che richiedono
prodotti con specifici componenti, da loro stessi testati ed
omologati, da reperire obbligatoriamente su ben determinati
Paesi.
21
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sentenza n. 175,
14/11/2011
La documentazione prodotta in sede di contraddittorio e quella
allegata al ricorso è sufficiente a fornire la prova prevista dal
comma 11, art. 10, D.P.R. 917/1986 e, cioè, dell’effettiva attività
commerciale esercitata dalle fornitrici svizzere, del loro
assoggettamento a normale tassazione, dell’effettivo interesse
economico della società residente e, infine, della concreta
esecuzione delle operazioni di acquisto delle materie prime
commercializzate dalla società contribuente.
22
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. XXXV,
Sentenza n. 138, 08/11/2012
L’effettivo interesse economico è idoneo a superare la
presunzione di indeducibilità dei relativi costi (art. 110, co. 10 e
11, TUIR), se il contribuente prova:
 di essere riuscito ad ottenere costi più bassi trattando con la
società black list, rispetto ad altri contraenti, anche italiani,
anche con riferimento alla borsa metalli;
 di essere riuscito a realizzare un utile superiore a quello
medio;
23
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
 di aver adottato una formula contrattuale comprensiva del
trasporto;
 di aver calibrato l’operazione, atteso che maggiori acquisti
avrebbero comportato la lievitazione dei costi a fronte di un
mercato scarno.
24
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Sentenza n. 294 del 13/12/2012
Provinciale Milano, Sez. V
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Commissione
Tributaria
In assenza di alternative l'amministrazione non può valutare
l'interesse economico di un'impresa che si avvale di prestazioni
di aziende residenti in un paese black list.
La società evidenziava come la convenienza derivava dalla
necessità di acquisire quel prodotto o servizio in un determinato
paese black list, in quanto le alternative erano o di compiere
quelle operazioni in quel modo ovvero di non effettuarle
affatto.
25
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. V, Sentenza
n. 294, 13/12/2012.
Appare evidente che, nel caso in cui l'operazione sia stata
effettuata senza alcuna possibilità di alternatività nella scelta
imprenditoriale è assurdo ed impossibile andare a ricercare un
interesse economico nel compierla, dal momento che tale
transazione o viene compiuta in quel modo o non viene
compiuta affatto.
L'interesse economico si ravvisa, altresì, nella constatazione che
i costi sostenuti sono stati (ri)addebitati alle società clienti,
pertanto si tratta di operazioni utili a produrre profitto.
26
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Sez. I, Sentenza
n. 91, 13/12/2012
 la società localizzata in un Paese black list fornisce anche
concorrenti della società acquirente a livello mondiale;
 non esistono altre società in Italia che producono lo stesso
tipo di prodotto e, quindi, non sarebbe possibile reperire un
campione di paragone con altre imprese di outsourcing
italiane da cui omissis avrebbe potuto acquistare i beni
oggetto della ripresa a tassazione;
27
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
 l'interesse economico deve spostarsi sull'interesse economico
oggettivo della società, vale a dire sui margini ricavati
dall'acquisto e dalla successiva vendita dei prodotti, che
evidenziano margini profittevoli da parte della società
acquirente.
28
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Cassazione, Sentenza 16/01/2013, n. 10749, depositata in data
08/05/2013
Il giudice di legittimità ha ritenuto che le operazioni in esame
erano rispondenti ad un effettivo interesse economico,
intendendo per tale "non solo prezzi competitivi delle merci
acquistate, ma anche puntualità nelle forniture e serietà del
fornitore in genere".
29
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Commissione Tributaria Regionale
Sentenza n. 33, 22/03/2013
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Lombardia,
Sez.
XXII,
Il giudice tributario ha osservato che: “tenuto conto che la
società, seppur in modo esemplificativo, ha documentato che
le operazioni stipulate con i fornitori stranieri, situati in paesi
black list, rispondevano ad un effettivo e reale interesse
economico in quanto l'imprenditore compra la merce dove
costa di meno, e in tal modo, la società ha dato la prova che
ha acquistato la merce nel luogo dove gli stessi acquisti
rispondono ad un effettivo interesse economico.
30
Esimenti: esame
della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Risulta pacifico, e nel pieno rispetto dei più elementari principi
di economia che, l'imprenditore stesso, mettendo a confronto il
prezzo praticato da più fornitori e nelle grandi aziende come
quella in esame, l'ufficio acquisti si approvvigiona di merce, a
parità di qualità e di altri requisiti, quali ad esempio, consegna e
problemi logistici, condizioni di pagamento ed altro ancora,
presso il fornitore meno caro e, tante volte riesce a spuntare
ulteriore sconto sul prezzo per la quantità ordinata”.
31
Obblighi dichiarativi:
esame della giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sez. XII,
19 febbraio 2014, n. 104
(Niente sanzioni se la società invia la dichiarazione integrativa)
I giudici di primo grado hanno affermato che la presentazione
della dichiarazione integrativa, anche dopo l’avvio di accessi,
ispezioni o verifiche, non determina l’irrogazione delle sanzioni,
in quanto, in tale circostanza, il comportamento del
contribuente si traduce in una semplice violazione formale,
priva di effetti pregiudizievoli per l’Erario.
32
Unico MAP 2015
Gli obblighi dichiarativi
21 maggio 2015
Oltre che valutare la rilevanza delle esimenti che consentono la
piena deduzione dei costi e delle spese sostenute, gli elementi
negativi di reddito sostenuti vanno, comunque, indicati nella
dichiarazione tra le variazioni fiscali del quadro RF nel rigo:
“spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti
residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato”, come
previsto dall’art. 110, co. 11, u.p., D.P.R. 917/1986.
33
Unico MAP 2015
Obblighi dichiarativi
21 maggio 2015
Modello Unico 2015 – redditi 2014
Variazione in aumento (co. 10)
Variazione in diminuzione (co. 11)
Società di capitali
RF29
RF52
RF29
RF52
Persone Fisiche
impresa in contabilità ordinaria
Persone fisiche
RG21
impresa in contabilità semplificata
Unico società di persone impresa in
contabilità ordinaria
Unico società di persone impresa in
contabilità semplificata
RF29
RF52
RG21
Unico MAP 2015
Sanzioni obblighi dichiarativi
21 maggio 2015
L’art. 1, co. 302, L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ha
introdotto il co. 3-bis, art. 8, D.Lgs. 471/1997, che disciplina gli
aspetti sanzionatori.
In particolare, la norma prevede che in caso di mancata
indicazione in dichiarazione dei componenti negativi di reddito
per operazioni con fornitori residenti in Stati o territori con regime
fiscale privilegiato, si rende applicabile la sanzione
amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese
e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei
redditi, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.
35
Unico MAP 2015
Sanzioni obblighi dichiarativi
21 maggio 2015
Quindi, anche se i costi sono ritenuti deducibili per effetto delle
esimenti previste dalla legge, la mera mancata indicazione
delle spese sostenute fa scattare la sanzione amministrativa
sopra indicata.
36
Unico MAP 2015
Particolari operazioni
21 maggio 2015
Circolare 20/09/2012 , n. 35/E
Minusvalenze realizzate per effetto del trasferimento di beni
ammortizzabili acquistati da soggetti black list
Il riferimento all’indeducibilità dei componenti negativi collegati
ad operazioni poste in essere con soggetti cd. black list riguarda
sia gli elementi reddituali derivanti direttamente dalle transazioni
(quale il costo di acquisto di beni e servizi) sia i componenti
negativi, derivanti in modo “indiretto” da tali operazioni (quali,
ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le
minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da
operazioni intercorse con soggetti black list).
37
Unico MAP 2015
Particolari operazioni
21 maggio 2015
Circolare 20/09/2012 , n. 35/E
Deducibilità delle perdite su crediti
Le perdite su crediti vantati verso soggetti localizzati in “paradisi
fiscali” non sono ammesse in deduzione quali componenti
negativi di reddito ai sensi dell’art. 110, co. 10, TUIR, a meno che
l’impresa residente, interessata alla deduzione di dette perdite,
dimostri
che
il
debitore
(impresa
estera)
svolge
prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che
l’operazione da cui derivava il credito, successivamente
trasformatasi in perdita, risponde a un effettivo interesse
economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione.
38
Unico MAP 2015
Particolari operazioni
21 maggio 2015
Circolare 20/09/2012, n. 35/E
Transazioni finanziarie
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nel campo
di applicazione dell’art. 110, co. 10, TUIR, non solo i componenti
negativi derivanti da “transazioni commerciali”, come peraltro
chiarito al par. 9.2, della Circolare n. 51/E/2010, ma anche i
componenti negativi, quali interessi ed oneri finanziari assimilati,
derivanti da transazioni aventi causa finanziaria.
39
Unico MAP 2015
Clausola di non discriminazione
21 maggio 2015
Il modello di convenzione OCSE contiene la cd. clausola di
« non discriminazione» in materia fiscale
In particolare, le convenzioni internazionali (art. 24) stipulata tra
l’Italia e i vari paesi, compresi alcuni paradisi fiscali, prevede
che: «fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.9, del
paragrafo 6 dell'art.11 o del paragrafo 4 dell'art.12, gli interessi, i
canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagate ad un residente del primo Stato».
40
Unico MAP 2015
Clausola di non discriminazione
21 maggio 2015
Quindi, se un’impresa italiana intrattiene rapporti economici e
commerciali con un soggetto domiciliato fiscalmente in uno
Stato o territorio a fiscalità privilegiata, relativo al pagamento di
interessi, canoni e altre spese, questi devono essere considerati
deducibili con gli stessi criteri di deducibilità applicabili nel caso
il pagamento fosse stato corrisposto ad altra impresa residente
nel territorio italiano.
41
Unico MAP 2015
Clausola di non discriminazione
21 maggio 2015
Contrariamente, si creerebbe una violazione del principio di
non discriminazione, contenuto proprio nella convenzione
internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, in quanto
non verrebbe riconosciuta la deducibilità di un onere ad
un'impresa per il fatto di aver corrisposto una somma ad
un'impresa non residente, mentre il corrispondente onere,
sarebbe stato deducibile se corrisposto ad un soggetto
residente nello stesso Stato.
42
Clausola di salvaguardia
antielusiva
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Tuttavia, alcune convenzioni, nell’ambito delle istruzioni fornite
al Commentario del Modello OCSE, in deroga alla clausola di
non discriminazione, prevedono che «[…] È tuttavia lasciata agli
Stati contraenti la possibilità di modificare questa disposizione
nelle convenzioni bilaterali per evitarne l’uso per finalità elusive».
In particolare, tale previsione è stata recepita nel modello Ocse
mediante
l’introduzione,
nella
stessa
convenzione
internazionale, di clausole di salvaguardia del tipo: «Tuttavia, le
disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non
pregiudicano l’applicazione delle disposizioni interne per
prevenire l’evasione e l’elusione fiscale».
43
Clausola di salvaguardia
antielusiva
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
N.
Paese
Clausola non
discriminazione
Clausola
salvaguardia
Deducibilità costo
black list
1
Filippine
SI
NO
SI
2
Libano
SI
SI
NO
3
Malaysia
SI
NO
SI
4
Oman
SI
SI
NO
5
Emirati Arabi
SI
SI
NO
6
Singapore
SI
NO
SI
7
Equador
SI
NO
SI
8
Mauritius
SI
NO
SI
9
Svizzera
SI
NO
SI
44
Clausola non discriminazione
VS clausola salvaguardia
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
In definitiva, i dati presenti nelle convenzioni internazionali sopra
riportati, consentono di affermare che:
 nei casi in cui il fornitore black list è residente negli Emirati Arabi
Uniti, Oman e Libano, la presenza di clausole restrittive
antielusive, che derogano alla clausola di non discriminazione,
rendono pienamente applicabili le norme antielusive specifiche
previste dall’art. 110, co. da 10 a 12-bis, TUIR;
 in caso di presenza della sola «clausola di non discriminazione»,
la stessa potrebbe rendere inoperante la disposizione previste
dalla norma interna, contenuta nell’art.110, co. 10, TUIR, che
prevede l’indeducibilità dei costi black list.
45
Clausola non discriminazione:
esame giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Sentenza CTP Milano n. 294/05/2012
 Le disposizioni convenzionali assumono carattere di specialità e,
conseguentemente, hanno maggiore rilievo rispetto alle
normative nazionali contenute nel TUIR;
 Sentenza CTP Milano n. 338 del 26/11/2010;
 la clausola di non discriminazione contenuta in un trattato
internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, è in grado
di rendere inoperante la presunzione relativa di indeducibilità
contenuta nell’art. 110, co. 10, TUIR.
46
Clausola non discriminazione:
esame giurisprudenza
Unico MAP 2015
21 maggio 2015
Sentenza CTP Milano n. 294/05/2012
 Cassazione Sentenza n. 4272/2010;
 prevalenza della clausola di non discriminazione, rispetto alla
normativa domestica riferita all’indeducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi di reddito prevista dall’art. 110, co. 10,
TUIR.
47