[data] Spettabile Investire Immobiliare SGR SpA quale società di

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[data] Spettabile Investire Immobiliare SGR SpA quale società di
[su carta intestata dell’offerente]
[data]
Spettabile
Investire Immobiliare SGR S.p.A.
quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato
“FIP – Fondo Immobili Pubblici – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”
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Alla cortese attenzione di Giacomo Nigro
Egregi Signori,
Premesso che
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in data [●] la Investire Immobiliare SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR"), quale società di
gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato " “FIP –
Fondo Immobili Pubblici – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” (di
seguito, il "Fondo") ha pubblicato un annuncio sul quotidiano “Il Tirreno”, avente ad
oggetto l’apertura di una procedura (di seguito la “Procedura”) per la vendita dell’
immobile descritto in tale annuncio sito in Lucca, Via Vittorio Emanuele II n. 5-7-9-11 /
angolo Via Burlamacchi n. 4-6 (di seguito l’ “Immobile”);
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[inserire nome investitore] (qui di seguito, "Investitore") ha richiesto alla SGR di essere
ammesso a partecipare alla Procedura e di ricevere ulteriori informazioni relativamente all’
Immobile;
la SGR ha richiesto all’Investitore di sottoscrivere il presente accordo di riservatezza;
Tutto ciò premesso
Si conviene quanto segue.
1.
l’Investitore assume in favore della SGR quale società di gestione del Fondo le obbligazioni
di seguito indicate.
2.
L’Investitore si obbliga:
(a)
a considerare e trattare le Informazioni Riservate (come di seguito definite) come
strettamente riservate e ad adottare tutte le misure necessarie (incluse quelle indicate nella
presente) per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
a non consentire a terzi l’accesso alla (né la consultazione della) data room organizzata dalla
SGR e a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terzi lo username e password
necessari per l’accesso a tale data room;
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente ai fini di valutare l’Immobile nel contesto
della Procedura e a non usare tali Informazioni Riservate per alcun altro scopo non inerente
alla Procedura stessa;
fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente accordo, a non rivelare
alcuna Informazione Riservata a terzi;
a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate soltanto a quelli fra i propri dipendenti,
consulenti e banche finanziatrici che hanno un’effettiva necessità di conoscerle al fine di
svolgere le loro funzioni in relazione alle Informazioni Riservate (i “Soggetti Autorizzati”)
e a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. che i Soggetti Autorizzati rispettino gli obblighi di
cui al presente accordo come se fossero parti dello stesso;
nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamentari o su richiesta cogente delle competenti
Autorità, sia necessario comunicare o divulgare le Informazioni Riservate, sarà obbligo
dell’Investitore, nei limiti di quanto consentito dalle norme applicabili, consultare
preventivamente la SGR, al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di
qualsiasi comunicazione e comunque limitare tale comunicazione a quanto previsto dai
suddetti vincoli o richieste.
3.
Il presente Accordo ha ad oggetto tutte le informazioni di qualsivoglia natura relative
all’Immobile e alla Procedura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite
o rese disponibili nel contesto della Procedura dalla SGR o dai suoi consulenti all’Investitore
o ai suoi consulenti, come anche il contenuto di qualsiasi comunicazione o offerta inviata
dall’Investitore alla SGR nel contesto della Procedura e qualsiasi informazione ottenuta
durante le visite all’ Immobile (di seguito tutte tali informazioni le “Informazioni
Riservate”).
4.
Le parti convengono che non costituiranno Informazioni Riservate le informazioni:
(a)
di cui l’Investitore dimostri di essere in possesso per esserne legittimamente venuto in
possesso da terzi;
(b)
che al momento in cui vengano rese note siano di pubblico dominio;
(c)
che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce
inadempimento al presente accordo.
5.
L’Investitore si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 relativamente alle Informazioni Riservate.
6.
L’Investitore prende inoltre atto ed accetta che né la SGR né il Fondo rilasciano alcuna
garanzia né assumono alcuna responsabilità con riferimento alle Informazioni Riservate e
che la SGR ed il Fondo non assumono alcuna responsabilità per l’uso che l’Investitore i
Soggetti Autorizzati facciano delle Informazioni Riservate, o per qualunque errore od
omissione ad esse relativi.
7.
Gli impegni di cui al presente accordo rimarranno in vigore per un periodo di 1 anno dalla
data odierna.
8.
Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. In caso di controversie il Foro di Roma
sarà competente in via esclusiva.
Qualora siate d’accordo su quanto precede, vogliate trascrivere il testo del presente accordo su
Vostra carta intestata ed inviarci il relativo documento sottoscritto in segno di accettazione.
Distinti saluti
[firma del rappresentante dell’investitore]