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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOMOBILISTICA, INCENDIO, FURTO, KASKO, INFORTUNI E TUTELA LEGALE PER I VEICOLI “MOTOR” IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SOTTOSCRIZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Mod.FascInfMotorLloyds12.02 DEL NOTA INFORMATIVA – Polizza “Motor” La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Relativamente al contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a Motore e dei Natanti il Contraente può richiedere presso i punti vendita e nel sito internet degli Assicuratori il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dagli Assicuratori. *** PREMESSA Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto in collaborazione con All Risks s.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54 – 00187 Roma, dagli Assicuratori di seguito indicati: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra (Lloyd’s) con sede legale a One Lime Street - London EC3M 7HA – England che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento, iscrizione nell’elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero I.00008. Rappresentante per la gestione dei sinistri per i Lloyd’s per la Responsabilità Civile Automobilistica è Enrico Bertagna, attuale Rappresentante Generale dei Lloyd’s in Italia - Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano. *** A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 1.1 Informazioni generali relative ai Lloyd’s a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nel Modulo di Polizza (e ogni altro Assicuratore identificato nel Modulo di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 1 di 13 sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s.. c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881, [email protected] e www.lloyds.com. e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 2.1 Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s Come riportato a pag.61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni. Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag.76 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financialperformance/Annual-Reports/2010-Annual-Report ** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it) L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto offerto dagli Assicuratori fornisce la copertura assicurativa di un veicolo, articolata nelle seguenti sezioni: • • • • • • • Responsabilità Civile Automobilistica; Incendio e Furto; Kasko; Infortuni; Tutela Legale; Pacchetto Gold; Pacchetto Sicur Car. AVVERTENZA Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa pertanto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il Contraente, pertanto, è libero di cambiare gli Assicuratori senza alcun obbligo di preavviso. Resta comunque facoltà delle Parti manifestare la propria volontà di rinnovare il Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 2 di 13 contratto stesso – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione - Durata del Contratto e Decorrenza della Garanzia”, “Condizioni Generali di Assicurazione – Rinnovo del Contratto”. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Sezione Responsabilità Civile Automobilistica La presente assicurazione è stipulata con una formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nei periodi assicurativi degli anni precedenti. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra vengono determinate in base a quanto descritto nelle Condizioni di Assicurazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione - Forma Tariffaria – No Claims Discount”. Sono oggetto della presente copertura assicurativa, in conformità alle norme vigenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione Oggetto dell’Assicurazione”. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione - Esclusioni e Rivalsa”. AVVERTENZA Gli Assicuratori laddove previsto nelle Condizioni di Assicurazione e consentito dalla normativa, possono esercitare azioni di rivalsa/surroga. In tal caso gli Assicuratori che, a seguito di sinistro, liquidano l’indennizzo al terzo danneggiato possono esercitare l’eventuale rivalsa degli Assicuratori nei confronti del Contraente, in virtù del disposto dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione - Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio”, “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione – Esclusioni e Rivalsa”, “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione – Denuncia dei Sinistri”, “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione – Carta Verde”. In caso di operatività del Pacchetto GOLD, gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa per alcuni specifici casi – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto GOLD Sezione Responsabilità Civile - Rinuncia alla Rivalsa”. In caso di operatività della clausola accessoria - Sezione Responsabilità Civile - CLAUSOLA “Guida in stato d’ebbrezza e sostanze stupefacenti” gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa per alcuni specifici casi – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Clausole Accessorie Sezione Responsabilità Civile - Clausola “Guida in stato d’ebbrezza e sostanze stupefacenti”. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio”, “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione - Oggetto dell’Assicurazione”, “Clausole Accessorie - Sezione Responsabilità Civile - Clausola “Franchigia”. Esempio Richiesta di Indennizzo Terzo danneggiato: Franchigia: Somma corrisposta dagli Assicuratori al Terzo danneggiato: Somma da corrispondere da parte del Contraente agli Assicuratori: Euro Euro Euro Euro 10.000,00 500,00 10.000,00 500,00 Sezione Incendio e Furto Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 3 di 13 Gli Assicuratori garantiscono il veicolo assicurato per i danni materiali e diretti avvenuti in occasione di incendio, furto, rapina, scoppio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Oggetto dell’Assicurazione”. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Esclusioni”, “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”, “Sezione Incendio e Furto – Determinazione dell’Ammontare del Danno”. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”, “Sezione Incendio e Furto – Scoperto a Carico dell’Assicurato”, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola Ricovero Notturno Veicolo”, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola Antifurto Satellitare”, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici”. Esempio ammontare del danno superiore al Capitale assicurato Ammontare del danno Euro Capitale Assicurato Euro Indennizzo = Capitale assicurato Euro 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) – (b) Euro 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”. Clausola aggiuntiva alla garanzia Incendio e Furto – “Eventi Naturali e Socio-Politici” Gli Assicuratori garantiscono il risarcimento di danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da eventi naturali ed in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo compiuto da terzi – vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto, sub: “Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici”. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto, sub: “Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici”. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 4 di 13 AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali – vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto, sub: “Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici”. Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Euro 10.000,00 Massimale Assicurato Euro 5.000,00 Risarcimento = Massimale Euro 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) – (b) Euro 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”. Sezione Kasko Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di collisione con altro veicolo a motore, di proprietà di Terzi identificati, derivante dalla circolazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Kasko – Oggetto dell’Assicurazione”. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Kasko – Esclusioni”, “Sezione Kasko – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”, “Sezione Kasko – Determinazione dell’Ammontare del Danno”. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Kasko – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”, “Sezione Kasko – Scoperto a Carico dell’Assicurato”. Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Massimale Assicurato Risarcimento = Massimale Euro Euro Euro 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) – (b) Euro 9.000,00 Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 5 di 13 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Kasko – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”. Sezione Infortuni La presente assicurazione copre esclusivamente gli infortuni – cioè gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiamo per conseguenza la morte od un’invalidità permanente – subiti dal conducente del veicolo descritto – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Infortuni – Oggetto dell’Assicurazione”. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Infortuni – Esclusioni”, “Sezione Infortuni – Criteri di Indennizzabilità”. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Infortuni – Invalidità Permanente da Infortunio”. Esempio di grado di Invalidità riconosciuto inferiore o uguale alla franchigia Somma Assicurata Grado di Invalidità permanente a seguito di infortunio Franchigia Risarcimento Esempio di grado di Invalidità riconosciuto superiore alla franchigia Somma Assicurata (a) = Grado di Invalidità permanente a seguito di infortunio (b) = Franchigia (c) = Punti di Invalidità risarcibili = (a) – (b) (d) = Valore economico per punto di Invalidità (1% della Somma Assicurata Risarcimento = (c) * (d) Euro Euro Euro Euro Euro 50.000,00 2% 3% 0 50.000,00 5% 3% 2% 500,00 1.000,00 Sezione Tutela Legale Gli Assicuratori assicurano il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Tutela Legale – Oggetto dell’Assicurazione”. La gestione dei sinistri è stata affidata a Van Ameyde Italia s.r.l. – Corso di Porta Romana n. 89 – 20122 Milano. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 6 di 13 sub: “Sezione Tutela Legale – Esclusioni”, “Sezione Tutela Legale – Insorgenza del Sinistro – Operatività della Garanzia”. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Tutela Legale – Oggetto dell’Assicurazione”. Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Massimale Assicurato Risarcimento = Massimale Euro Euro Euro 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) – (b) Euro 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Pacchetto Sicur Car Gli Assicuratori garantiscono il risarcimento di danni ai bagagli, delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo, di danni in caso di rottura accidentale dei cristalli, delle spese veterinarie per danni ad animali trasportati, delle spese per il ricovero temporaneo del veicolo disposto dalle Autorità, dei danni a seguito di furto di cose non assicurate, delle spese per lavaggio e disinfezione, dei danni a fissi ed infissi del garage e/o box. Gli Assicuratori inoltre prevedono le seguenti estensioni di garanzia: rischio locativo, ricorso terzi, reintegro gratuito, valore a nuovo e valore commerciale – vedi titolazione articoli delle condizioni di assicurazione sub: “Pacchetto Sicur Car - Base”, “Pacchetto Sicur Car - Top”. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Sicur Car - Base”, “Pacchetto Sicur Car - Top”. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Sicur Car - Base”, “Pacchetto Sicur Car - Top”. Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Massimale Assicurato Risarcimento = Massimale Euro Euro Euro 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 7 di 13 (a) = Ammontare del danno (b) = Franchigia Risarcimento = (a) – (b) Euro Euro Euro 10.000,00 1.000,00 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro 10.000,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”. 3.1 Estensioni della copertura Pacchetto Gold Sezione Responsabilità Civile Automobilistica Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – No Claims Bonus”, “Pacchetto Gold – Sezione Responsabilità Civile – Rinuncia alla Rivalsa”, “Pacchetto Gold – Sezione Responsabilità Civile – Responsabilità Civile dei Trasportati e dei Minori”, “Pacchetto Gold – Sezione Responsabilità Civile – Protezione del No Claims Discount”, “Clausole Accessorie – Sezione Responsabilità Civile – Clausola “Scuola Guida””, “Clausole Accessorie – Sezione Responsabilità Civile – Clausola “Autotassametri/NCC””, “Clausole Accessorie – Sezione Responsabilità Civile – Gancio Traino””, “Clausole Accessorie – Sezione Responsabilità Civile – Clausola “Guida in stato d’ebbrezza e stupefacenti””. Sezione Incendio e Furto Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – No Claims Bonus”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Reintegro Gratuito”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Valore a Nuovo”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Valore Commerciale”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Rischio Locativo”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Ricorso Terzi”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Bagaglio”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Perdita Chiavi”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Rimozione e Parcheggio”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Danni a Seguito di Furto di Cose non Assicurate”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Lavaggio e Disinfezione”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Danni a Fissi ed Infissi”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Cristalli”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Spese Veterinarie”, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola “Garage””, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola “Satellitare””. Sezione Kasko Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – No Claims Bonus”, “Pacchetto Gold – Sezione Kasko – Reintegro Gratuito”, “Pacchetto Gold – Sezione Kasko – Kasko Integrale”, “Pacchetto Gold – Sezione Kasko – Ripristino Air Bag”. Sezione Infortuni Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 8 di 13 Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – No Claims Bonus”, “Pacchetto Gold – Sezione Infortuni – Tabella INAIL”, “Pacchetto Gold – Sezione Infortuni – Raddoppio Massimale”, “Pacchetto Gold – Sezione Infortuni – Invalidità Permanente Superiore al 60%”, “Pacchetto Gold – Sezione Infortuni – Rimborso Spese Mediche da Infortunio”. Sezione Tutela Legale Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – No Claims Bonus”, “Pacchetto Gold – Sezione Tutela Legale”. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia In conformità a quanto previsto dall’art. 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti: • il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; • il coniuge, il convivente more uxorio l’ascendente ed i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto; • ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto. 5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione - Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio”. AVVERTENZA Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge. Aggravamento e diminuzione del rischio L’Assicurato ha l’obbligo di dare comunicazione agli Assicuratori di eventuali aggravamenti e diminuzioni del rischio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio”. A titolo esemplificativo un’ipotesi di circostanza che può determinare la modificazione del rischio è il cambiamento del Comune di residenza del Contraente. 6. Premi Il premio della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa predisposta dagli Assicuratori ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dagli Assicuratori all’Intermediario. Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità: • assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Intermediario in qualità di Agente degli Assicuratori; • ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario gli Assicuratori o l’intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; • contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Nella seguente tabella vengono indicate le varie possibilità di frazionamento del premio ed i relativi oneri aggiuntivi: Periodicità di pagamento del Premio Annuale Semestrale Quadrimestrale Oneri Aggiuntivi 0% 4% 6% Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 9 di 13 Trimestrale 8% AVVERTENZA In specifici casi, il Contraente ha la possibilità di ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo alla sola copertura di Responsabilità Civile Automobilistica, in relazione al periodo residuo per il quale il rischio è cessato – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Vendita, Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo”. AVVERTENZA Gli Assicuratori possono applicare sconti di premio personalizzati anche in funzione di specifiche strategie tecniche e commerciali. 7. Informativa in corso di contratto Gli Assicuratori si impegnano a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito – Sezione Responsabilità Civile Automobilistica Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, gli Assicuratori invieranno all’indirizzo indicato in polizza relativo al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo assicurato. L’attestazione sullo stato del rischio ha una validità di cinque anni. La copertura assicurativa prevede specifici meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità Civile - Condizioni Particolari di Assicurazione – Forma Tariffaria – No Claims Discount”. AVVERTENZA La classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti Responsabilità Civile Auto di ciascuna compagnia. 9. Recesso Il contratto assicurativo, salvo diversa pattuizione, ha una durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Quindi il contratto assicurativo decade alla sua naturale scadenza senza nessun obbligo da parte del Contraente di comunicare l’eventuale intenzione di recedere dal contratto stesso. Le parti non possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento della rate di premio scadute si prescrive in dodici mesi dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in ventiquattro mesi dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto stabilito dall’art.2952 del Codice Civile. 11. Regime fiscale I premi relativi alle varie Sezioni del contratto assicurativo sono soggetti alle imposte e/o contributi riportati nella seguente tabella: Sezione Imposta sul Premio Imponibile Contributo S.S.N. Responsabilità Civile Automobilistica Incendio e Furto Kasko Infortuni Tutela Legale 12,5% 13,5% 13,5% 2,5% 13,5% 10,5% Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 10 di 13 Eventi Naturali e Socio-Politici Pacchetto Sicurcar 13,5% 13,5% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Procedura per il risarcimento del danno Sezione Responsabilità Civile Automobilistica Il contratto di assicurazione non prevede in nessun caso procedure di indennizzo diretto. AVVERTENZA La denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia di sinistro devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Il centro liquidazione dei sinistri è unico per tutto il territorio nazionale ed è sito presso All Risks – Via Leonida Bissolati, 54 – 00187 Roma. Sezione Incendio e Furto AVVERTENZA In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare immediato avviso scritto agli Assicuratori di quanto accaduto, entro tre giorni dall’evento, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, nonché l’entità dello stesso, dettagliando inoltre i nomi, il domicilio ed un recapito telefonico dell’eventuale Controparte e/o degli eventuali testimoni. La comunicazione del sinistro dovrà essere corredata dalla denuncia in originale presentata alle Autorità competenti subito dopo il fatto. Se il sinistro fosse avvenuto all’estero, detta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla Autorità locale competente che a quella italiana. Sezione Kasko, Infortuni, Pacchetto Gold e Pacchetto Sicur Car AVVERTENZA In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare immediato avviso scritto agli Assicuratori di quanto accaduto, entro tre giorni dall’evento, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, nonché l’entità dello stesso, dettagliando inoltre i nomi, il domicilio ed un recapito telefonico dell’eventuale Controparte e/o degli eventuali testimoni. Sezione Tutela Legale AVVERTENZA L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro presso l’Agenzia o gli Assicuratori, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire agli Assicuratori la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare agli Assicuratori un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Gli Assicuratori si riservano il diritto di accettare il legale proposto dall’assicurato, l’accettazione avverrà tramite comunicazione ufficiale, nel caso di non accettazione gli Assicuratori si riservano il diritto di indicare un diverso legale di fiducia idoneo a tutelare gli interessi dell’Assicurato o a richiedere il nominativo di un altro legale all’Assicurato stesso. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 11 di 13 spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto con gli Assicuratori, che avvertiranno l’Assicurato di questo suo diritto. AVVERTENZA La gestione dei sinistri è stata affidata a Van Ameyde Italia s.r.l. – Corso di Porta Romana n. 89 – 20122 Milano. 13. Incidenti stradali con controparti estere Per la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero si rimanda a quanto previsto dalle norme di legge ed alla procedura prevista nel contratto di assicurazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità Civile – Incidenti stradali con controparti estere”. In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 14. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro Il Contraente può evitare l’assegnazione ad una classe di rischio superiore, che comporta pertanto un aumento del premio, rimborsando agli Assicuratori le somme liquidate per sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente. A tal fine il Contraente deve inoltrare specifica comunicazione scritta agli Assicuratori. 15. Accesso agli atti dell’impresa I Contraenti ed i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. I richiedenti devono inoltrare specifica e completa richiesta scritta agli Assicuratori, i quali, entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta, comunicano l’accoglimento della richiesta di accesso. Tale comunicazione contiene l’indicazione del responsabile dell’Ufficio di Liquidazione Sinistri cui è stata assegnata la trattazione del sinistro in oggetto, l’indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l’accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni entro i quali prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. 16. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto di Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato alla All Risks s.r.l. per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ‐ Ufficio Italiano dei Lloyd’s All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Corso Garibaldi, 86 20121 Milano Fax n. 02 63788850 E-mail [email protected] Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [email protected]. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 12 di 13 La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 17. Arbitrato Sezione Responsabilità Civile Automobilistica, Incendio e Furto, Kasko, Infortuni, Pacchetto Gold, Pacchetto Sicur Car. Il contratto non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Sezione Tutela Legale ed Infortuni Il contratto prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato. AVVERTENZA Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria. *** Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo Per la consultazione dell’aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito www.allrisks.it e www.lloyds-catlin.it. Gli Assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il testo della Nota informativa è aggiornato al 02/2012. Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Enrico Bertagna Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 13 di 13 POLIZZA MOTOR CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. CondPolMotorLloyds12.02 CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 1 di 39 Polizza MOTOR Il presente documento descrive la totalità delle condizioni del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, redatte per fornire la copertura assicurativa di un veicolo con gli Assicuratori, come di seguito definiti. Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO, saranno valide ed operanti a tutti gli effetti esclusivamente le SEZIONI, le CLAUSOLE ACCESSORIE ed i PACCHETTI presenti nel MODULO DI POLIZZA con l’indicazione “OPERANTE”. DEFINIZIONI/GLOSSARIO Antifurto Satellitare Apparecchi fono-audiovisivi Assicurato Assicurazione Assicuratori Bilanci dei membri Black box o scatola nera Box auto Classe “no claims discount” Classe Universale (CU) Consumatore Contraente Contratto d’ Assicurazione l’apparecchiatura elettronica installata sul veicolo, dotata di sistema satellitare e di altri apparati accessori indicati sul verbale di collaudo della stessa, in grado di dialogare con la Centrale Operativa; tale apparecchiatura, sulla base delle proprie caratteristiche, è stata classificata, per la determinazione del PREMIO di POLIZZA, in una delle tipologie che segue: soft: limitato alla localizzazione del veicolo e senza trasmissione di segnale d’allarme; standard: localizzatore ed impianto d’allarme con trasmissione del segnale mediante rete telefonica (GSM); l’inserimento del sistema avviene mediante chiave elettronica o con trasponder per l’abilitazione all’avvio; top: come il satellitare standard, ma con blocco propulsore, sensore antisollevamento e di movimento mediante GPS; inoltre l’apparecchiatura consente in caso di incidente la registrazione di una serie di dati (“BLACK BOX” o “SCATOLA NERA”). radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo. il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. la garanzia prestata con il contratto assicurativo. il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione. l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s. apparato installato a bordo del veicolo assicurato per verificare una serie di dati durante il movimento del veicolo stesso e registrarli in caso di incidente. area privata, costruita nel rispetto delle norme anti-incendio vigenti, situata al piano terreno o seminterrato di un Edificio, nella quale vengono parcheggiati uno o più veicoli, il cui accesso è protetto da adeguati serramenti. Detta area, si trova all’interno di un perimetro chiuso e protetto nell’accesso principale (cancello di ingresso all’autorimessa, dotato di adeguata serratura), e/o sorvegliata a vista da personale addetto. è la Classe Bonus/Malus di ingresso interna fissata dagli ASSICURATORI e che prevede riduzioni e maggiorazioni rispetto al PREMIO di POLIZZA base, in relazione al numero dei SINISTRI verificatisi nel periodo di validità del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA. è la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU), ex classe CIP di cui all’allegato 2 del Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall’Attestazione dello Stato del Rischio (attestato di rischio) rilasciato dai precedenti Assicuratori in occasione di ogni scadenza annuale. è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione. il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 2 di 39 Degrado d’uso la percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal confronto fra il VALORE A NUOVO ed il VALORE COMMERCIALE del veicolo stesso al momento del SINISTRO; tale percentuale si ricava dal seguente rapporto: (VALORE A NUOVO – VALORE COMMERCIALE) VALORE A NUOVO Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità. i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei CONTRAENTI e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. somma, pattuita fra le Parti, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascun INDENNIZZO. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. l’acronimo di “Financial Services Authority”, ossia l’Organo di Vigilanza e di Controllo sulle Imprese esercenti l’attività di Assicurazione con sede in Gran Bretagna. L’FSA ha sede in 25 The North Colonnade Canary Wharf London E14 5HS. impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. area, pubblica e/o privata, nella quale vengono parcheggiati uno o più veicoli, il cui accesso è protetto da adeguati serramenti e/o sorvegliato a vista da personale addetto. Detta area, a cielo aperto o meno, deve anche essere opportunamente chiusa nell’intero perimetro che la delimita. combustione con sviluppo di fiamma. Fondi dei membri presso Lloyd’s Franchigia FSA Furto Garage e/o rimessa Incendio Indennizzo Infortunio Invalidità Permanente ISVAP Massimale Modulo di Polizza Nucleo familiare Optional Polizza Posto auto “interno” P.O.S. P.R.A. Premio di Polizza Proprietario Rapina Regola proporzionale la somma dovuta dagli ASSICURATORI all’ASSICURATO in caso di SINISTRO. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili. perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professionale svolta. l’acronimo di “Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo”, ossia l’Organo di Vigilanza e di Controllo sulle Imprese esercenti l’attività di Assicurazione con sede in Italia. L’ISVAP ha sede in Roma – Via del Quirinale, 21 – Tel. 06 42133000 – Fax 06 42133206. somma sino a concorrenza della quale gli ASSICURATORI prestano l’ASSICURAZIONE. il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto di Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione; unità sociologica che rappresenta la composizione dei familiari, fino al terzo grado ed inclusi i suoceri, stabilmente conviventi e residenti nel medesimo alloggio. accessori e/o parti del veicolo non di serie, forniti ed installati dalla casa costruttrice del veicolo assicurato. il documento comprovante l’esistenza dell’ASSICURAZIONE. lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50 metri, situato al piano terreno o seminterrato di un edificio; tale area non è protetta da un proprio serramento e si trova all’interno di un perimetro chiuso e protetto nell’accesso principale (cancello di ingresso all’autorimessa, dotato di adeguata serratura), e/o sorvegliata a vista da personale addetto. Point of Sale: l’Intermediario regolarmente iscritto al R.U.I (Registro Unico degli Intermediari) con la collaborazione del quale il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA è stato redatto. Pubblico Registro Automobilistico. Il corrispettivo dovuto dal Contraente agli ASSICURATORI. l’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. le garanzie assicurative del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, prestate a valore intero, prevedono l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile: qualora la somma assicurata sia inferiore al VALORE COMMERCIALE del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI ridurranno la valutazione del danno CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 3 di 39 Risarcimento Rischio Scoperto Scoppio Sindacato Sinistro Valore commerciale Valore a nuovo proporzionalmente alla differenza fra il VALORE COMMERCIALE e la somma assicurata. è la somma di quanto dovuto dall’ASSICURATO al terzo danneggiato e per la quale gli ASSICURATORI si impegnano a tenerlo indenne, nel limite del MASSIMALE convenuto nel MODULO DI POLIZZA. la probabilità che si verifichi l’evento dannoso. percentuale dell’INDENNIZZO/RISARCIMENTO, pattuita fra le Parti, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascun SINISTRO. il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. è definito SINDACATO il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di SINDACATO dal “Council” di Lloyd’s. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. il valore del veicolo risultante dal listino BLU della pubblicazione specializzata EUROTAX – Sanguinetti Editore – relativo al mese ed all’anno nei quali si è verificato il SINISTRO; nel caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà riferimento al valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore. il prezzo di listino indicato dalla Casa Costruttrice relativo al veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie stabilmente fissate delle quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo; tale valore comprende l’I.V.A. solamente per la parte fiscalmente non recuperabile dall’ASSICURATO; in caso di presenza di documentazione fiscalmente valida che dimostri un prezzo inferiore a quello di listino, tale prezzo sarà considerato quale VALORE A NUOVO. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 4 di 39 PREMESSA Il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE è sottoscritto in collaborazione con la All Risks s.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54 – 00187 Roma, dagli ASSICURATORI di seguito indicati. Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra (Lloyd’s) con sede legale a One Lime Street - London EC3M 7HA – England che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento, iscrizione nell’elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero I.00008. Rappresentante per la gestione dei sinistri per i Lloyd’s per la Responsabilità Civile Automobilistica è Enrico Bertagna, attuale Rappresentante Generale dei Lloyd’s in Italia - Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 5 di 39 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA Il PREMIO di POLIZZA o la prima rata di PREMIO di POLIZZA deve essere pagata alla consegna del MODULO DI POLIZZA; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse in nome e per conto degli ASSICURATORI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO di POLIZZA. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente secondo le modalità indicate dagli stessi ASSICURATORI o direttamente presso la sede del P.O.S. autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. Il PREMIO di POLIZZA pagato si intende comunque acquisito dagli ASSICURATORI. Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il PREMIO di POLIZZA è determinato sulla base delle informazioni rese dal CONTRAENTE e/o dall’ASSICURATO al momento della stipula del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE e riportate nel MODULO DI POLIZZA. Il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione agli ASSICURATORI delle eventuali modifiche relative a tali informazioni, intervenute in corso di contratto. Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal CONTRAENTE e/o dall’ASSICURATO relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del PREMIO di POLIZZA o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del RISCHIO, il pagamento di eventuali INDENNIZZI non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il PREMIO di POLIZZA convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il PREMIO di POLIZZA viene presa in considerazione la residenza o sede legale del PROPRIETARIO del veicolo o del locatario nel caso di contratti di leasing, il PROPRIETARIO e/o il CONTRAENTE e/o il Conducente abituale indicato nel MODULO DI POLIZZA sono tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione si applicherà quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Gli ASSICURATORI eserciteranno il diritto di rivalsa per quanto abbiano dovuto pagare al Terzo danneggiato per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato e descritto nel MODULO DI POLIZZA, in virtù del disposto dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede il totale RISARCIMENTO al Terzo danneggiato e, appunto, l’eventuale rivalsa degli ASSICURATORI nei confronti del CONTRAENTE e/o dell’Assicurato. Il CONTRAENTE e l’ASSICURATO, sin caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, sono tenuti in solido a rimborsare agli ASSICURATORI, l’importo del RISARCIMENTO o comunque tutte le somme corrisposte. Art. 3 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere effettuate in forma scritta ed inviate mediante lettera raccomandata, fax o per telegramma: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli ASSICURATORI: alla All Risks s.r.l. – tramite la quale è stata effettuata l’ASSICURAZIONE – od al Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s – Corso Garibaldi, 86 – 20121 MILANO; b) per quanto riguarda le comunicazioni all’ASSICURATO e/o al CONTRAENTE: all’ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. c) Per le comunicazioni riguardanti la gestione dei sinistri: alla All Risks s.r.l. – Via Leonida Bissolati, 54 – 00187 ROMA. Art. 4 – LEGGE APPLICABILE Al CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA è applicabile la legge italiana; per le controversie riguardanti il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo o sede legale del convenuto, ovvero quella di Roma. Art. 5 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente documento valgono le norme legislative ed i regolamenti vigenti. Art. 6 – IMPOSTE Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al PREMIO di POLIZZA, al CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ed agli atti da esso dipendenti, sono a totale carico del CONTRAENTE. Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’ASSICURAZIONE ha effetto dal giorno e dall’ora indicati nel MODULO DI POLIZZA se il PREMIO di POLIZZA o la prima rata di PREMIO di POLIZZA sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e termina alle ore 24.00 del giorno indicato nel MODULO DI POLIZZA quale scadenza. Gli ASSICURATORI tuttavia manterranno operanti le garanzie prestate sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza purché: • il CONTRAENTE abbia provveduto al pagamento del PREMIO di POLIZZA della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo; • il veicolo indicato nel MODULO DI POLIZZA non sia stato oggetto di FURTO; CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 6 di 39 • • il CONTRAENTE non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo; il CONTRAENTE non abbia nel frattempo stipulato un nuovo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE con altra Compagnia di Assicurazione. Se nel MODULO DI POLIZZA è previsto il pagamento del PREMIO di POLIZZA in forma rateale ed il CONTRAENTE, alle scadenze descritte nel MODULO DI POLIZZA relativamente a tali rateizzazioni, non provvede al pagamento di quanto da Lui dovuto, l’ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa, così come previsto dall’Art. 1901 del Codice Civile e si riattiva al momento del pagamento del PREMIO di POLIZZA. Il PREMIO di POLIZZA è comunque dovuto per intero, anche se è concesso il frazionamento in più rate. Art. 8 – RINNOVO DEL CONTRATTO A deroga della prassi di tacito rinnovo, il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA scade alla data pattuita, descritta nel MODULO stesso; il CONTRAENTE, pertanto, è libero di cambiare compagnia assicuratrice senza alcun obbligo di preavviso. Resta comunque facoltà delle Parti manifestare la propria volontà di rinnovare il contratto stesso; in particolare gli ASSICURATORI potranno in data precedente alla scadenza del contratto informare il CONTRAENTE circa le eventuali nuove condizioni ed il nuovo PREMIO di POLIZZA relativo al rinnovo del contratto stesso, calcolando detto PREMIO di POLIZZA di rinnovo sulla base della reale situazione di RISCHIO alla data della scadenza e della tariffa in vigore in detto periodo. Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indicata nel MODULO DI POLIZZA, gli ASSICURATORI invieranno comunque al domicilio del CONTRAENTE la comunicazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni ed integrazioni Art. 9 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’ASSICURAZIONE vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Unione Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. In caso di CONTRATTO DI ASSICURAZIONE con validità cessata o sospesa nel corso del periodo di ASSICURAZIONE e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il CONTRAENTE è obbligato a restituirla agli ASSICURATORI; in mancanza di rispetto di tale obbligo, gli ASSICURATORI eserciteranno il diritto di rivalsa per le somme che abbiano dovuto pagare al terzo danneggiato. Art. 10 – DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l’ASSICURATO deve dare immediato avviso scritto agli ASSICURATORI di quanto accaduto, entro tre giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, nonché l’entità dello stesso, dettagliando inoltre i nomi, il domicilio ed un recapito telefonico dell’eventuale Controparte e/o degli eventuali testimoni. La comunicazione dovrà essere inviata a: All Risks s.r.l. – Via L. Bissolati, 54 – 00187 ROMA. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di SINISTRO, nonché nell’invio della documentazione o atti giudiziari, gli ASSICURATORI, per il pregiudizio subito, hanno diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e delle spese che dovessero pagare per il RISARCIMENTO del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile). Art. 11 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO Qualora il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA abbia durata non inferiore ad un anno e sia operante la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, il CONTRAENTE ha diritto alla sospensione temporanea dello stesso. Tale sospensione non può essere concessa: in caso di FURTO del veicolo; per i contratti amministrati a libro matricola; qualora il veicolo assicurato sia un motociclo, un ciclomotore, una motocarrozzetta od un motoveicolo per trasporto promiscuo. Il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE sarà sospeso dal momento in cui il CONTRAENTE, dopo la restituzione agli ASSICURATORI del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde, restituisce debitamente firmata anche la relativa appendice di sospensione a lui inviata dagli ASSICURATORI stessi; si prende atto fra le Parti che, in caso di spedizione postale, farà fede esclusivamente la data di invio dell’appendice di sospensione debitamente firmata dal CONTRAENTE. Se il CONTRAENTE non richiede entro diciotto mesi dalla data di sospensione la riattivazione del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, lo stesso s’intende automaticamente risoluto ed il PREMIO di POLIZZA versato rimane acquisito dagli ASSICURATORI; qualora invece il medesimo CONTRAENTE riattivi il contratto, gli ASSICURATORI s’impegnano a fornire nuovamente il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, prorogando, qualora la sospensione abbia avuto durata superiore a 90 giorni, la durata del contratto per un periodo pari al periodo di sospensione stesso. In occasione della riattivazione, qualora la stessa riguardi un veicolo diverso da quello assicurato con il precedente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE sospeso, il CONTRAENTE dovrà documentare il trasferimento presentando la documentazione richiesta (consegna in “conto vendita”, demolizione o cessazione della circolazione). Per ciascuna eventuale sospensione successiva alla prima, gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di richiedere al CONTRAENTE il rimborso delle spese di emissione della documentazione di cui al presente articolo, forfettariamente quantificate in Euro 50,00. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 7 di 39 Art. 12 – TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO SU ALTRO VEICOLO Qualora il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA abbia durata non inferiore ad un anno e sia operante la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, nei soli casi di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il CONTRAENTE, presentando i relativi documenti dimostrativi di uno dei casi sopra citati (consegna in “conto vendita”, copia del Certificato di Proprietà con annotazione del motivo dell’alienazione), può trasferire il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, a seguito del versamento da parte del CONTRAENTE stesso dell’opportuno conguaglio del PREMIO di POLIZZA, su altro veicolo con il medesimo intestatario al P.R.A.. Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO Qualora il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA abbia durata non inferiore ad un anno e sia operante la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, in caso di vendita del veicolo assicurato il CONTRAENTE ha la facoltà di cedere il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE unitamente al veicolo; in tal caso il CONTRAENTE deve provvedere alla restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde, rimanendo fino al momento di tale restituzione obbligato al pagamento dei premi eventualmente dovuti agli ASSICURATORI; gli ASSICURATORI s’impegnano ad emettere i nuovi documenti contrattuali da rilasciare al nuovo PROPRIETARIO, ma non provvederanno alla scadenza al rilascio, al CONTRAENTE subentrato nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, dell’attestazione dello stato di rischio, in quanto l’Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell’attestazione dello stato di rischio. Art. 14 – VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO Nei casi di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il CONTRAENTE, in alternativa al trasferimento del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE su altro veicolo descritto nel precedente articolo, può richiedere la restituzione del PREMIO di POLIZZA relativo alla RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO, al netto degli oneri e delle imposte, relativo al periodo di copertura assicurativa pagato e non goduto; gli ASSICURATORI s’impegnano alla restituzione della parte di PREMIO di POLIZZA sopradescritta conteggiando il periodo pagato e non goduto a far data dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde e dell’invio della documentazione attestante l’avvenuta alienazione del veicolo per una delle cause descritte nel presente articolo (consegna in “conto vendita”, copia del Certificato di Proprietà con annotazione del motivo dell’alienazione). Art. 15 – FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO ASSICURATO: TUTELA DEL CONTRAENTE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di FURTO o RAPINA od appropriazione indebita del veicolo assicurato, così come previsto dalla normativa vigente in materia, l’ASSICURAZIONE cessa il proprio effetto a partire dalle ore 24.00 del giorno di denuncia presentata dall’ASSICURATO alle Autorità; tale denuncia deve essere fornita agli ASSICURATORI, che devono essere tempestivamente avvisati dell’accaduto da parte dell’ASSICURATO. I danni causati dal veicolo assicurato dopo la cessazione dell’effetto della garanzia assicurativa sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di FURTO o RAPINA il CONTRAENTE ha diritto al rimborso del rateo di PREMIO di POLIZZA – con eccezione del rateo di PREMIO di POLIZZA riferito alle garanzie C.V.T. relativo al residuo periodo di ASSICURAZIONE, al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN. Nel caso in cui il CONTRAENTE acquisti, successivamente al FURTO od alla RAPINA od all’appropriazione indebita e comunque non oltre il periodo di validità dell’ultima attestazione dello stato di rischio rilasciata dagli ASSICURATORI, un nuovo veicolo appartenente al medesimo Settore RCA di quello rubato o rapinato od indebitamente appropriato, gli ASSICURATORI s’impegnano ad assegnare a tale nuovo veicolo la medesima CLASSE DI “NO CLAIMS DISCOUNT” e la medesima Classe C.U. nella quale si trovava il veicolo rubato o rapinato al momento del FURTO o della RAPINA. Art. 16 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se per il medesimo rischio garantito dal CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA sono o saranno contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'ASSICURATO od il CONTRAENTE devono darne immediato avviso a ciascun assicuratore, pena la decadenza al diritto dell’INDENNIZZO, così come disciplinato dall’Art. 1910 del Codice Civile. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 8 di 39 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 17 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Gli ASSICURATORI garantiscono, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni Private ed eventuali successive modifiche e del relativo regolamento ed eventuali successive modifiche, i rischi della RESPONSABILITA’ CIVILE per i quali è obbligatoria l’ASSICURAZIONE, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti e descritti nel MODULO DI POLIZZA, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di RISARCIMENTO per danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel MODULO stesso. L’ASSICURAZIONE copre anche la RESPONSABILITA’ CIVILE per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio non agganciato alla motrice, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi, comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio stesso, di seguito descritti: danni derivanti dal rimorchio in sosta; danni da manovre a mano; danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Art. 18 – ESCLUSIONI E RIVALSA L’ASSICURAZIONE non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa prova stessa; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal PROPRIETARIO o da suo dipendente; nel caso di ASSICURAZIONE della responsabilità per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto di tali persone non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione del veicolo assicurato; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 o 187 del D.L. 30 aprile 92 n.285; per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; in caso di dolo del conducente; nelle aeree aeroportuali; per danni diretti ed indiretti causati da veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge; nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, gli ASSICURATORI eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO per le somme che abbiano dovuto pagare al Terzo danneggiato, nei confronti del quale non è possibile opporre eccezioni in base alla citata norma. Art. 19 – DOCUMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO All’atto della stipula del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, il CONTRAENTE dovrà consegnare i documenti indicati nella tabella che segue; decorsi novanta giorni senza che il CONTRAENTE abbia ottemperato a tale obbligo, gli ASSICURATORI potranno procedere alla riclassificazione del contratto alla Classe di Merito Bonus/Malus 18 (classe C.U.), con contestuale modifica del PREMIO di POLIZZA. Qualora in sede di verifica, i documenti riportassero dei dati difformi dalle dichiarazioni rese dal CONTRAENTE al momento della stipula del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI – fermo restando il proprio diritto di impugnare il contratto o di recedere ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile – potranno emettere un’appendice integrativa al CONTRATTO DI ASSICURAZIONE per l’incasso delle eventuali differenze di PREMIO di POLIZZA, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006. Il mancato pagamento delle integrazioni di PREMIO di POLIZZA richieste ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, sarà considerato – ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile – motivo di sospensione della copertura assicurativa; decorso inutilmente il periodo di tolleranza di 15 gg. dall’emissione dell’Appendice di incasso delle differenze di PREMIO di POLIZZA, il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE si intenderà risolto di diritto, senza ulteriore avviso da parte degli ASSICURATORI. In tutti i casi di stipula contrattuale, l’Intermediario (P.O.S.) è tenuto alla verifica dell’identità del CONTRAENTE e del PROPRIETARIO del veicolo se persona diversa e a tale scopo ritirerà copia di un documento di identità in corso di validità. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 9 di 39 CASISTICA Veicolo non assicurato in precedenza Veicolo già assicurato in precedenza A B (*) C D (**) E F G H I L M N O Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta Decreto Bersani – stesso PROPRIETARIO: veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta Decreto Bersani – PROPRIETARIO altro componente del NUCLEO FAMILIARE: veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del contratto Decreto Bersani – stesso PROPRIETARIO: veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del contratto Decreto Bersani – PROPRIETARIO altro componente del NUCLEO FAMILIARE: veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del contratto Decreto Bersani – cessione classe B/M tra coniugi in comunione dei beni, a seguito del decesso di uno dei due coniugi In presenza di attestazione di stato di rischio da meno di 5 anni In presenza di attestazione di stato di rischio da più di 5 anni Contratto temporaneo scaduto Veicolo rubato, demolito, venduto, esportato definitivamente all’estero o veicolo che ha cessato la circolazione Veicolo assicurato con altra Compagnia di Assicurazione posta in Liquidazione Coatta Amministrativa o a cui sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari Veicolo per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, non inferiore ad un anno. Assicurato precedentemente all’estero DOCUMENTI RICHIESTI A-O A–C-O A–C–M-O A-O A–C-O A–C–M-O A–C–N-O A-B–D-O A-D-O A–D–E-O A-B–F-O A–G–H-O A-B–I-O A–L-O LEGENDA Libretto di circolazione (copia completa) Attestazione di stato di rischio in originale della precedente Compagnia (*) Duplicato Attestazione di stato di rischio del veicolo già assicurato e circolante ed al quale si fa riferimento per l’applicazione del Decreto Bersani Dichiarazione firmata dal CONTRAENTE che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto o alla sospensione (art. 1892 e 1893 del C.C.) Copia della polizza temporanea Copia della denuncia di FURTO rilasciata dalle Autorità competenti o certificato di demolizione o documentazione di vendita Copia della raccomandata inviata alla precedente Compagnia o al Commissario Liquidatore, con la richiesta di invio della attestazione di stato di rischio Dichiarazione del CONTRAENTE riepilogativa dei dati che devono essere contenuti all’interno dell’attestazione di stato di rischio Dichiarazione del CONTRAENTE del precedente contratto assicurativo attestante l’identificazione dell’utilizzatore del veicolo e del relativo periodo di utilizzo Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia di Assicurazione estera dalla quale risulti il periodo di Assicurazione (senza soluzione di continuità della garanzia) ed il numero dei sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo di ASSICURAZIONE Certificato dello Stato di Famiglia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione Atto Notorio di Morte con l’annotazione del regime di “comunione dei beni” Documento di identità in corso di validità (*) l’attestazione di stato di rischio non è richiesta per i veicoli già assicurati con POLIZZA degli ASSICURATORI del presente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (**) richiesto soltanto in caso di decorrenza successiva alla scadenza del contratto precedente CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 10 di 39 Art. 20 – FORMA TARIFFARIA - NO CLAIMS DISCOUNT La presente ASSICURAZIONE è stipulata con una formula tariffaria che prevede riduzioni e maggiorazioni rispetto al PREMIO di POLIZZA base, in relazione al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di validità del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra vengono determinate in base a quanto descritto nei paragrafi che seguono. 20.1 – PERIODO DI OSSERVAZIONE Per l’applicazione della formula tariffaria descritta nel presente articolo, si considera quale periodo di osservazione del numero di sinistri: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa; periodi successivi: decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno una durata di 12 mesi. 20.2 – CLASSI DI RISCHIO Le riduzioni o le maggiorazioni di PREMIO di POLIZZA vengono determinate sulla base della classe di RISCHIO di appartenenza; tali classi di RISCHIO sono 27 ed a ciascuna di essa corrisponde un coefficiente da applicare al PREMIO di POLIZZA base, secondo la tabella di coefficienti da applicare al PREMIO di POLIZZA che segue: Classe Coefficiente A4 0,630 A3 0,650 A2 0,670 A1 0,690 A 0,710 B 0,760 C 0,810 D 0,870 E 0,930 F 0,965 G 1,000 Classe Coefficiente H 1,070 I 1,110 L 1,150 M 1,230 N 1,320 O 1,365 P 1,410 Q 1,510 R 1,620 S 1,680 T 1,840 Classe Coefficiente U 2,100 V 2,400 W 2,800 Y 3,300 Z 3,900 20.3 – CLASSE D’INGRESSO 20.3.1. Qualora si tratti di veicolo già assicurato presso altra Compagnia, la classe d’ingresso viene determinata sulla base delle indicazioni relative ai SINISTRI precedenti fornite agli ASSICURATORI dalle dichiarazioni del CONTRAENTE e dall’attestazione dello stato di rischio (CLASSE UNIVERSALE); alla classe determinata come sopra, verranno applicate le norme indicate nella “Tabella riepilogativa della Classe di Assegnazione interna degli ASSICURATORI” che segue. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 11 di 39 Tabella riepilogativa della Classe di Assegnazione Interna degli ASSICURATORI CLASSE “NO CLAIMS DISCOUNT” Numero sinistri presenti nelle 6 colonne dell’Attestato di Rischio 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 3 sinistri 2 sinistri Classe CU di Nessun 1 sinistro più di 3 nelle nelle 1 sinistro Assegnazione sinistro nelle ultime nelle altre ultime Altrimenti ultime Altrimenti sinistri due due due colonne 4 colonne colonne colonne 1 A E D H E S K V 2 B F E I G T M W 3 C I H N K U P Y 4 D K I O M V Q Z 5 E M K P N W R Z 6 G N M Q O Y S Z 7 H O N R P Z T Z 8 K Q O S Q Z U Z 9 M R Q T S Z V Z 10 N S R U T Z W Z 11 P U T V U Z Y Z 12 Q V U W V Z Z Z 13 R W V Y W Z Z Z 14 T Y W Z Y Z Z Z 15 U Z Y Z Z Z Z Z 16 V Z Z Z Z Z Z Z 17 Y Z Z Z Z Z Z Z 18 Z Z Z Z Z Z Z Z 20.3.2. Nel caso di stipulazione di un nuovo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di POLIZZA assicurativa di responsabilità civile o da un componente stabilmente convivente del suo NUCLEO FAMILIARE, risultante dallo stato di famiglia (trattasi cioè di un veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o di veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.), gli ASSICURATORI potranno determinare la classe di ingresso per il nuovo contratto con la metodologia sopra descritta considerando la classe di merito CU uguale a quella risultante dall’ultima attestazione di stato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. 20.3.3. Qualora, invece, si tratti di veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o di veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., o in caso di cessione del contratto, la classe d’ingresso sarà la “T”. 20.3.4. In presenza di veicoli assicurati precedentemente con formula tariffaria con FRANCHIGIA, la classe d’ingresso sarà la “R”. 20.3.5. In presenza di veicoli assicurati precedentemente con contratto temporaneo scaduto da meno di 18 mesi, la classe d’ingresso sarà quella risultante sul contratto stesso, in assenza sarà la “T”; la stessa classe verrà assegnata per i contratti temporanei scaduti da più di 18 mesi. 20.3.6. In caso di veicolo che venga ritrovato dopo il FURTO e nel caso in cui l’ASSICURATO si sia già avvalso della facoltà di utilizzo dell’attestazione di stato di rischio per un ulteriore veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto e la classe di ingresso sarà la “T”. 20.3.7. Nel caso in cui non vengano rilasciate dal CONTRAENTE le necessarie indicazioni e la relativa documentazione per la valutazione della classe d’ingresso (vedi elenco indicato all’Art. 19 – DOCUMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO), il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE sarà assegnato alla classe di RISCHIO “Z”. Per tutti i casi non elencati, valgono le indicazioni previste dall’Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 12 di 39 20.4 – EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa verrà assegnata la nuova classe di RISCHIO interna CLASSE “NO CLAIMS DISCOUNT” in base al numero dei sinistri verificatisi nell’ultimo periodo di osservazione ed alla classe di RISCHIO di appartenenza; l’assegnazione della nuova classe di RISCHIO avverrà secondo quanto descritto nella seguente tabella: Tabella delle classi di assegnazione del periodo successivo Numero sinistri nell’ultimo periodo di classi di rischio osservazione nell’ultimo periodo 0 1 2 3 o più A4 A4 A2 B Z A3 A4 A1 C Z A2 A3 A D Z A1 A2 B E Z A A1 C F Z B A D G Z C B E H Z D C G M Z E D H N Z F E I O Z G F L P Z H G M Q Z I H N R Z L I P U Z M L Q V Z N M R W Z O N S Y Z P O T Z Z Q P U Z Z R Q V Z Z S R W Z Z T S Z Z Z U T Z Z Z V U Z Z Z W V Z Z Z Y W Z Z Z Z Y Z Z Z 20.5 – FACOLTÀ DI RIMBORSO Il CONTRAENTE può evitare l’assegnazione ad una classe di RISCHIO superiore, che comporta pertanto un aumento del PREMIO di POLIZZA, rimborsando agli ASSICURATORI le somme liquidate per sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente. 20.6 – RIAPERTURA DEL SINISTRO Nel caso in cui un SINISTRO già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del SINISTRO stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, con i conseguenti conguagli del PREMIO di POLIZZA. Art. 21 – CLAUSOLA “FRANCHIGIA” Qualora nel MODULO DI POLIZZA sia indicata quale Operante la Clausola “FRANCHIGIA”, il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE si intenderà stipulato con l’applicazione di una FRANCHIGIA fissa ed assoluta, pertanto il CONTRAENTE e l’ASSICURATO sono tenuti, in solido, a rimborsare agli ASSICURATORI l’importo del RISARCIMENTO corrisposto ai Terzi danneggiati, rientrante nei limiti della FRANCHIGIA indicata nel MODULO stesso, dietro semplice richiesta da parte degli ASSICURATORI. Resta comunque invariata la formula tariffaria “NO CLAIMS DISCOUNT” del presente documento, così come descritta nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE. È fatto divieto al CONTRAENTE e/o all’ASSICURATO di assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della FRANCHIGIA indicata nel MODULO DI POLIZZA. Fatto salvo quanto previsto negli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, gli ASSICURATORI conservano il diritto di gestire il SINISTRO anche se la domanda del danneggiato rientri nei limiti di detta FRANCHIGIA. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 13 di 39 Art. 22 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, gli ASSICURATORI rilasciano al CONTRAENTE l’attestazione dello stato di rischio, che riepiloga i principali dati relativi alla copertura assicurativa, nonché la sinistrosità pregressa, riepilogata attraverso le indicazioni previste dalla normativa in materia al momento del rilascio della stessa. Attualmente tale normativa in materia, oltre a dettare i tempi e le modalità di rilascio dell’attestazione dello stato di rischio, impediscono l’emissione della medesima nel caso di: sospensioni della garanzia nel corso del contratto; veicoli assicurati con POLIZZA amministrata con libro matricola, che siano rimasti in garanzia per una durata inferiore ad 1 anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno, anche per il mancato pagamento di una rata di PREMIO di POLIZZA; contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. In caso di FURTO totale, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada), di esportazione definitiva all’estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, gli ASSICURATORI invieranno l’attestazione di stato di rischio al domicilio del CONTRAENTE soltanto nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso. Art. 23 – DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il CONTRAENTE potrà fare richiesta di duplicato previa presentazione della denuncia del fatto alle Autorità competenti; in tal caso gli ASSICURATORI emetteranno il duplicato richiesto. Art. 24 – GESTIONE DELLE VERTENZE Gli ASSICURATORI assumono, fino a quando ne hanno interesse, a nome dell’ASSICURATO, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del RISARCIMENTO del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Hanno altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’ASSICURATO in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Gli ASSICURATORI non riconoscono le spese incontrate dall’ASSICURATO per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L’ASSICURATO è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura lo richieda. Art. 25 – DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia di ciascun SINISTRO deve essere redatta su modulo conforme a quanto previsto dal Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002 e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi al CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ed al SINISTRO, così come richiesto dal modulo stesso. Alla denuncia di SINISTRO, che deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile) e redatta come sopradescritto, devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al SINISTRO. La denuncia di cui sopra deve essere inviata dall’ASSICURATO alla All Risks s.r.l. – Via L. Bissolati, 54 – 00187 ROMA. Qualora il sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al CONTRAENTE e all’ASSICURATO tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, gli ASSICURATORI invieranno una raccomandata al domicilio del CONTRAENTE. In caso di mancata denuncia del SINISTRO o di mancata presentazione della necessaria documentazione, gli ASSICURATORI hanno il diritto di rivalersi, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbiano dovuto pagare al Terzo danneggiato in virtù del disposto dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede il totale RISARCIMENTO al Terzo danneggiato e, appunto, l’eventuale rivalsa degli ASSICURATORI nei confronti del CONTRAENTE. Gli Assicuratori non aderiscono al sistema per il risarcimento diretto, pertanto non sarà possibile l’applicazione della relativa procedura e, in conseguenza di ciò, l’ASSICURATO danneggiato da un Terzo, dovrà provvedere alla formale richiesta di risarcimento all’assicuratore del Terzo responsabile del sinistro, con le modalità indicate dagli articoli 143 e seguenti della Legge. Art. 26 – INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE Se il CONTRAENTE è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per il RISARCIMENTO dei danni subiti occorre inviare una richiesta all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.). Se durante un viaggio all’estero in uno dei paesi del sistema Carta Verde, il CONTRAENTE è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, egli può richiedere il RISARCIMENTO dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dagli Assicuratori del responsabile del SINISTRO. Per conoscere nome ed indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), è necessario inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all’indirizzo ISVAP – Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito dell’ISVAP è inoltre presente l’elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo, consultando i quali è possibile acquisire direttamente l’informazione relativa al mandatario degli Assicuratori esteri competente per la liquidazione dei sinistri in Italia. Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, ove l’incidente sia avvenuto in uno dei Paesi aderenti al sistema Carta Verde, è possibile chiedere il CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 14 di 39 RISARCIMENTO dei danni subiti agli Assicuratori del responsabile del SINISTRO oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del SINISTRO se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento. Gli indirizzi dei vari Bureau sono presenti nel sito internet dell’U.C.I. Art. 27 – CARTA VERDE La garanzia Carta Verde, il cui certificato internazionale è rilasciato unitamente al contrassegno ed al certificato di assicurazione, opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l’ASSICURAZIONE obbligatoria Responsabilità Civile. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie prestate dal CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA. La Carta Verde è valida per il medesimo periodo di validità della POLIZZA descritta nel MODULO DI POLIZZA e decorre dalle ore 0.00 della data indicata nel certificato internazionale stesso. In caso di cessazione di validità o di sospensione del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA, il CONTRAENTE è tenuto alla restituzione della Carta Verde, pertanto gli ASSICURATORI eserciteranno, in caso di mancata restituzione, il diritto di rivalsa sul CONTRAENTE per le eventuali somme che abbiano dovuto pagare a Terzi danneggiati. Art. 28 – CARICO E SCARICO Gli ASSICURATORI garantiscono la Responsabilità Civile del CONTRAENTE e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo assicurato e viceversa, purché dette operazioni siano effettuate senza l’ausilio di mezzi e/o dispositivi meccanici di qualsiasi genere, con l’esclusione dei danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle sopradescritte operazioni di carico e scarico non sono considerati Terzi. La presente garanzia assicurativa è prestata a condizione che il trasporto di quanto caricato e scaricato di cui al presente articolo, venga eseguito in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione del veicolo assicurato. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 15 di 39 CLAUSOLE ACCESSORIE Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE Ad integrazione di quanto descritto nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE del presente documento, s’intendono incluse nella copertura assicurativa del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA le clausole accessorie di seguito descritte, qualora le stesse siano indicate nel MODULO stesso come OPERANTI e sia stato pagato il relativo PREMIO di POLIZZA. Resta comunque inteso fra le Parti che il MASSIMALE stabilito nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA è destinato innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’ASSICURAZIONE obbligatoria descritta nella citata Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti relativi alle garanzie aggiuntive di seguito descritte. CLAUSOLA “Scuola Guida” Qualora il veicolo assicurato sia regolarmente adibito a scuola guida nel rispetto della normativa in materia, gli ASSICURATORI garantiscono la copertura assicurativa della responsabilità dell’istruttore. Sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente, anche se è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. CLAUSOLA “Autotassametri/NCC” Qualora il veicolo assicurato sia regolarmente adibito ad autotassametro od al noleggio con conducente nel rispetto della normativa in materia, gli ASSICURATORI garantiscono la responsabilità del CONTRAENTE e, se persona diversa, del PROPRIETARIO del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da INCENDIO, da FURTO o da smarrimento. L’ASSICURAZIONE comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. Tale garanzia è prestata con un limite massimo, per evento e per anno assicurativo, di € 250,00. CLAUSOLA “Gancio Traino” Qualora il veicolo assicurato sia regolarmente dotato di gancio traino nel rispetto della normativa in materia, gli ASSICURATORI risarciscono i danni involontariamente cagionati a Terzi dal citato gancio traino del veicolo assicurato descritto nel MODULO DI POLIZZA. S’intende inoltre inclusa la garanzia relativa alla circolazione del veicolo assicurato anche con il rimorchio al traino, indipendentemente dal fatto che per le caratteristiche del rimorchio quest’ultimo abbia o meno una propria targa. CLAUSOLA “Guida in stato d’ebbrezza e sostanze stupefacenti” Gli ASSICURATORI rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del PROPRIETARIO o del locatario e del conducente in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico e/o di tossicodipendenza. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 16 di 39 Sezione INCENDIO E FURTO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 29 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Gli ASSICURATORI garantiscono il veicolo assicurato descritto nel MODULO DI POLIZZA per i danni materiali e diretti avvenuti in occasione dei seguenti eventi: INCENDIO, sia totale che parziale; azione del fulmine ed ESPLOSIONE del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato e destinato al suo funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’INCENDIO; FURTO del veicolo o di sue parti, sia tentato che portato a termine; RAPINA del veicolo, sia tentata che portata a termine. Sono equiparati ai danni da FURTO o RAPINA sopradescritti quelli causati al veicolo assicurato nell’esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso abusivo da parte di chi ha compiuto detti reati. Sono inoltre inclusi in garanzia i danni relativi agli eventi di cui sopra subiti da: le parti di ricambio del veicolo; gli accessori di serie; gli OPTIONAL, inclusi gli APPARECCHI FONO-AUDIO-VISIVI ed il sistema antifurto, stabilmente istallati ed il cui valore è indicato nel MODULO DI POLIZZA, dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo assicurato; restano comunque esclusi gli accessori non installati dalla casa costruttrice del veicolo. Art. 30 – ESCLUSIONI L’ASSICURAZIONE non è operante per i danni avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazione militare e non, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; tempeste, uragani, cicloni, tifoni, grandine, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, slavine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti; sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare, radioattività, inquinamento e contaminazione. Sono inoltre comunque esclusi i danni: derivanti da FURTO di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori o motoveicoli in genere se non avvenuto congiuntamente al FURTO del ciclomotore o motoveicolo in genere stesso; derivanti da FURTO totale del veicolo qualora lo stesso sia parcheggiato senza aver attivato tutti i congegni di chiusura e gli eventuali antifurto; derivanti da FURTO di ciclomotori o motoveicoli in genere non muniti di apposito ed adeguato dispositivo di sicurezza antifurto, attivato ogniqualvolta detto ciclomotore o motoveicolo in genere viene lasciato incustodito; detto dispositivo deve essere in aggiunta al “bloccasterzo” generalmente istallato di serie su tali ciclomotori o motoveicoli in genere, anch’esso da attivarsi quando il ciclomotore o motoveicolo in genere viene lasciato incustodito; a cose che si trovino a bordo del veicolo assicurato, diverse dagli OPTIONAL, così come descritti nelle DEFINIZIONI, eventualmente compresi in garanzia; avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; determinati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell’ASSICURATO o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato; causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque occasionato che non provochino INCENDIO. In ogni caso gli ASSICURATORI non risarciranno eventuali danni relativi ad usura, deprezzamento (che include la diminuzione del valore del veicolo assicurato od altra proprietà), rotture, cedimenti, causati da guasti meccanici od elettrici od elettronici o di computer. Art. 31 – VALORE ASSICURATO – REGOLA PROPORZIONALE E REINTEGRO La presente ASSICURAZIONE è prestata a valore intero, pertanto qualora la somma assicurata descritta nel MODULO DI POLIZZA sia inferiore al VALORE COMMERCIALE del veicolo assicurato, così come descritto nelle DEFINIZIONI, gli ASSICURATORI applicheranno la “REGOLA PROPORZIONALE”, anch’essa descritta nelle DEFINIZIONI, riducendo la valutazione del danno proporzionalmente alla differenza fra detto VALORE COMMERCIALE e la somma assicurata stessa, secondo quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile. La somma assicurata descritta nel MODULO DI POLIZZA rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI per ciascuna annualità assicurativa per INDENNIZZI di SINISTRI relativi alla presente Sezione; in caso di SINISTRO, pertanto, la somma assicurata si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza del contratto, di un importo pari al danno indennizzabile, al netto di eventuali FRANCHIGIE e/o SCOPERTI. Resta però convenuto fra le Parti che tale riduzione di somma assicurata si intende automaticamente reintegrata e che il CONTRAENTE si impegna a pagare il relativo rateo di PREMIO di POLIZZA proporzionale alla integrazione stessa ed al periodo intercorrente fra la data del SINISTRO e la scadenza del contratto. Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di ottenere tale PREMIO di POLIZZA anche detraendo lo stesso dalla liquidazione del SINISTRO. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 17 di 39 Art. 32 – SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO Nel caso di danni liquidabili ai sensi della presente sezione causati da FURTO e/o RAPINA, l’INDENNIZZO verrà ridotto della percentuale indicata nel MODULO DI POLIZZA alla voce SCOPERTO prevista per tale garanzia e comunque almeno dell’importo indicato nella voce Minimo SCOPERTO, restando detto SCOPERTO a carico dell’ASSICURATO; è fatto divieto al CONTRAENTE e/o all’ASSICURATO di assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso di tale SCOPERTO, pena la decadenza della garanzia assicurativa. Art. 33 – DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL’ASSICURATO Fermo restando quanto disposto in merito nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed ad integrazione delle stesse, in caso di SINISTRO indennizzabile ai sensi della presente Sezione, la comunicazione del SINISTRO dovrà essere corredata dalla denuncia in originale presentata alle Autorità competenti subito dopo il fatto. Se il SINISTRO fosse avvenuto all’estero, detta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla Autorità locale competente che a quella italiana. Art. 34 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI FURTO TOTALE Qualora l’evento dannoso sia un FURTO totale ed il veicolo non sia stato ritrovato entro trenta giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti, l’ASSICURATO s’impegna a consegnare agli ASSICURATORI la seguente documentazione relativa al veicolo rubato: carta di circolazione (nel caso in cui non ne sia stato denunciato il FURTO); estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A con annotazione di perdita di possesso; tutte le chiavi in dotazione al veicolo In ogni caso gli ASSICURATORI hanno la facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta attestante che il fatto non sia stato determinato da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell’ASSICURATO o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione e/o sorveglianza del veicolo assicurato. È altresì facoltà degli ASSICURATORI richiedere procura notarile alla vendita a favore degli stessi. Art. 35 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO In caso di SINISTRO liquidabile ai sensi della presente Sezione, la valutazione del danno da parte degli ASSICURATORI avverrà secondo le modalità di seguito descritte: 35.1 – PERDITA TOTALE In caso di perdita totale del veicolo gli ASSICURATORI procederanno alla valutazione del VALORE COMMERCIALE, come descritto nelle DEFINIZIONI; tale valore sarà comunque aumentato in base al VALORE COMMERCIALE degli accessori ed OPTIONAL, inclusi gli APPARECCHI FONO-AUDIO-VISIVI stabilmente istallati e il cui valore viene indicato nel MODULO DI POLIZZA , dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo assicurato. Saranno comunque equiparati alla perdita totale i casi in cui le spese per la riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto siano pari o superiori al VALORE COMMERCIALE del veicolo assicurato. 35.2 – DANNI PARZIALI La valutazione del danno verrà effettuata diversificando i seguenti casi: per le parti riparabili verrà valutato il danno quale somma delle spese necessarie alle singole riparazioni, tenendo conto del DEGRADO D’USO, così come descritto nelle DEFINIZIONI; per le parti sostituite in quanto non riparabili, la valutazione del danno avverrà sommando alle spese necessarie per le sostituzioni il costo delle parti di ricambio, calcolato tenendo conto del DEGRADO D’USO, così come descritto nelle DEFINIZIONI. 35.3 – OPTIONAL Relativamente ai danni ad accessori ed OPTIONAL, inclusi gli APPARECCHI FONO-AUDIO-VISIVI stabilmente istallati e il cui valore viene indicato nel MODULO DI POLIZZA, dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo assicurato, si procederà alla valutazione del danno in base al VALORE COMMERCIALE degli stessi al momento del SINISTRO. Art. 36 – NOMINA DEI PERITI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il P.O.S. a cui è assegnato il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico degli ASSICURATORI e dell’ASSICURATO in parti uguali. Art. 37 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Il pagamento dell’INDENNIZZO è eseguito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di transazione, sempreché il CONTRAENTE abbia prodotto agli ASSICURATORI la documentazione prevista nel presente documento. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 18 di 39 Art. 38 – RIPRISTINO DEL VEICOLO ASSICURATO Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, ovvero quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato all’officina idonea più vicina, il CONTRAENTE/ASSICURATO non può provvedere a riparare il veicolo senza aver ricevuto l’assenso da parte degli ASSICURATORI. Una volta autorizzata la riparazione, se l’officina meccanica rientra tra quelle segnalate dagli ASSICURATORI, questi ultimi procederanno alla liquidazione del danno previa detrazione di uno SCOPERTO ridotto del 50% rispetto a quello indicato nel MODULO DI POLIZZA. All’interno del sito www.allrisks.it gli ASSICURATORI pubblicano l’elenco delle officine convenzionate. In caso di veicoli per i quali risulti in corso di efficacia il Certificato di Garanzia rilasciato dalla Casa Costruttrice del veicolo assicurato, il CONTRAENTE/ASSICURATO potrà provvedere alle riparazioni, previa autorizzazione da parte degli ASSICURATORI, utilizzando un’officina autorizzata dalla Casa Costruttrice, con l’applicazione di uno SCOPERTO ridotto del 50% rispetto a quello indicato nel MODULO DI POLIZZA, sempreché la Garanzia sia riferita alle parti oggetto della riparazione. L’efficacia della Garanzia, relativamente alle parti oggetto della riparazione, dovrà essere comprovata presentando copia del Certificato di Garanzia vidimato da parte della Casa Costruttrice del veicolo. Nel caso in cui il CONTRAENTE/ASSICURATO si avvalga di un’officina meccanica segnalata dagli ASSICURATORI, gli stessi avranno facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, in luogo della liquidazione del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all’ASSICURATO il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Art. 39 – RITROVAMENTO DEL VEICOLO ASSICURATO L’ASSICURATO, in caso di ritrovamento di un veicolo rubato, si impegna a darne immediata notizia agli ASSICURATORI; in tal caso il valore di recupero realizzato dopo il ritrovamento spetterà: agli ASSICURATORI, nel caso di avvenuto pagamento integrale del danno; ad entrambe le Parti, ripartito proporzionalmente al danno sopportato da ciascuna, nel caso in cui il pagamento del danno non sia stato integrale. Qualora, invece, gli ASSICURATORI non abbiano ancora provveduto ad alcun INDENNIZZO, dal danno liquidabile verrà detratto il valore di recupero del veicolo. Resta comunque inteso che l’ASSICURATO ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo restituendo l’intero INDENNIZZO ricevuto. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 19 di 39 CLAUSOLE ACCESSORIE Sezione INCENDIO E FURTO Ad integrazione di quanto descritto nella Sezione INCENDIO E FURTO del presente documento, s’intendono incluse nella copertura assicurativa del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA le clausole accessorie di seguito descritte, qualora le stesse siano indicate nel MODULO DI POLIZZA come OPERANTI e sia stato versato il relativo PREMIO di POLIZZA. CLAUSOLA “Ricovero notturno del veicolo” La presente clausola viene introdotta sulla base delle dichiarazioni del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO circa l’esistenza di un GARAGE E/O RIMESSA e/o POSTO AUTO “INTERNO” e/o BOX AUTO, così come descritti nelle DEFINIZIONI, dove regolarmente viene parcheggiato il veicolo assicurato, e il cui indirizzo è specificato nel MODULO DI POLIZZA. L’utilizzo da parte dell’ASSICURATO di tale protezione per il veicolo determina una riduzione del PREMIO di POLIZZA relativo alla Sezione INCENDIO E FURTO come di seguito riportato: Tipologia “Ricovero notturno del veicolo” GARAGE E/O RIMESSA BOX AUTO POSTO AUTO “INTERNO” Percentuale di sconto 20% 15% 10% Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal CONTRAENTE e/o dall’ASSICURATO relativamente al “ricovero notturno del veicolo” o di mancata comunicazione di ogni variazione ad esso inerente, il pagamento di eventuali INDENNIZZI non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il PREMIO di POLIZZA convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Oltre alla riduzione di cui sopra, l’applicazione di tale clausola consente agli ASSICURATORI di prestare la propria garanzia per taluni veicoli: presso gli ASSICURATORI o presso l’Intermediario (P.O.S.) è possibile ottenere la lista dei veicoli per i quali è consentito garantire la Sezione INCENDIO E FURTO solo in caso di esistenza di un RICOVERO NOTTURNO DEL VEICOLO, così come descritto nelle DEFINIZIONI. Resta convenuto fra le Parti che la garanzia relativa al FURTO del veicolo o di sue parti, sia tentato che portato a termine, sarà pienamente operativa se il veicolo assicurato sia stato parcheggiato, fra le ore 21.00 e le ore 06.00, in detto GARAGE E/O RIMESSA e/o POSTO AUTO “INTERNO” e/o BOX AUTO; qualora l’ASSICURATO, negli orari di cui sopra, abbia parcheggiato il veicolo fuori da detto GARAGE E/O RIMESSA e/o POSTO AUTO “INTERNO” e/o BOX AUTO ad oltre 500 metri dallo stesso, gli ASSICURATORI s’impegnano a risarcire i danni relativi alla Sezione INCENDIO E FURTO del presente documento, fermo restando lo SCOPERTO ed il Minimo SCOPERTO indicati nel MODULO DI POLIZZA. In caso di SINISTRO avvenuto al di fuori dei luoghi di “RICOVERO NOTTURNO DEL VEICOLO” indicati nel MODULO DI POLIZZA, fra le ore 21.00 e le ore 06.00 ed a meno di 500 metri dei luoghi di “RICOVERO NOTTURNO DEL VEICOLO” indicati nel MODULO DI POLIZZA, ad integrazione di quanto previsto nell’ Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO delle Condizioni Generali di Assicurazione, lo SCOPERTO indicato nel MODULO DI POLIZZA relativamente alla Sezione INCENDIO E FURTO del presente documento verrà sostituito dalla somma algebrica fra detto SCOPERTO indicato nel MODULO DI POLIZZA ed un ulteriore 40; ad esempio qualora nel MODULO DI POLIZZA sia indicato uno SCOPERTO del 10%, in caso di SINISTRO lo SCOPERTO applicato sarà del 50%. In caso di SINISTRO indennizzabile ai sensi del presente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, relativamente alla garanzia FURTO (sia tentato che consumato e sia parziale che totale) avvenuto all’interno di uno dei luoghi di “ricovero notturno del veicolo”, gli ASSICURATORI s’impegnano a risarcire il danno senza l’applicazione dello SCOPERTO descritto nel MODULO DI POLIZZA, fermo comunque restando il Minimo SCOPERTO descritto nel MODULO stesso per i soli danni parziali. CLAUSOLA “Antifurto Satellitare” La presente clausola viene introdotta sulla base della dichiarazione del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO circa la presenza sul veicolo assicurato di un sistema “ANTIFURTO SATELLITARE”, così come descritto nelle DEFINIZIONI, della marca, modello e codice di attivazione specificati nel MODULO DI POLIZZA. L’applicazione di tale clausola prevede una riduzione del PREMIO di POLIZZA (come più avanti riportato in tabella) e consente agli ASSICURATORI di prestare la propria garanzia per taluni veicoli: presso gli ASSICURATORI o presso l’Intermediario (P.O.S.) è possibile ottenere la lista dei veicoli per i quali è consentito garantire la Sezione INCENDIO E FURTO solo in presenza di ANTIFURTO SATELLITARE. Tipologia di “Antifurto Satellitare” Soft Standard Top CondPolMotorLloyds12.02 Percentuale di sconto 34% 50% 52% Pagina 20 di 39 Oltre a quanto disciplinato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, resta convenuto fra le Parti che la piena garanzia relativa al FURTO totale e/o alla RAPINA del veicolo sarà pertanto prestata esclusivamente a condizione che: detto sistema ANTIFURTO SATELLITARE sia attivo; sia stato consegnato agli ASSICURATORI il relativo certificato di garanzia e collaudo; siano stati rispettati fedelmente i termini fissati e concordati dalla casa costruttrice del sistema ANTIFURTO SATELLITARE, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi alle verifiche e revisioni dell’apparato. In caso di mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra descritte, ad integrazione di quanto previsto nell’ Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO delle Condizioni Generali di Assicurazione, lo SCOPERTO per danno totale indicato nel MODULO DI POLIZZA relativamente alla Sezione INCENDIO E FURTO del presente documento verrà sostituito dalla somma algebrica fra detto SCOPERTO indicato nel MODULO stesso ed un ulteriore 40; ad esempio qualora nel MODULO DI POLIZZA sia indicato uno SCOPERTO per danno totale pari al 10%, in caso di SINISTRO lo SCOPERTO applicato sarà del 50%. In caso di SINISTRO indennizzabile ai sensi del presente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, relativamente alla garanzia FURTO totale del veicolo sul quale fosse correttamente installato ed operativo un sistema ANTIFURTO SATELLITARE esclusivamente della tipologia standard o top, così come descritto nelle DEFINIZIONI, gli ASSICURATORI s’impegnano a risarcire il danno senza l’applicazione dello SCOPERTO descritto nel MODULO DI POLIZZA. Clausola EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI A parziale deroga di quanto indicato nell’Art. 30 – ESCLUSIONI della Sezione INCENDIO E FURTO, qualora nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA sia indicata come “OPERANTE” la garanzia INCENDIO e FURTO, è data facoltà di acquistare la garanzia EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI di seguito descritta. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato: • da EVENTI NATURALI, quali tempeste, uragani, cicloni, tifoni, grandine, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, slavine, frane, smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti; • in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo compiuto da Terzi. Si prende atto fra le Parti che, relativamente al giudizio sull’indennizzabilità di un danno, nella presente Sezione non sono considerati Terzi: • il CONTRAENTE, il PROPRIETARIO ed il conducente del veicolo assicurato; • il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali ed adottivi delle persone di cui al comma precedente del presente articolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti fino al terzo grado quando convivano con le suddette persone o siano a loro carico; • i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con queste in uno dei rapporti di cui al comma precedente del presente articolo, qualora il CONTRAENTE od il PROPRIETARIO del veicolo sia una società. L’INDENNIZZO verrà comunque ridotto della percentuale indicata nel MODULO DI POLIZZA alla voce SCOPERTO della presente garanzia e comunque almeno dell’importo indicato nella voce Minimo SCOPERTO, restando detto SCOPERTO a carico dell’ASSICURATO; è fatto divieto al CONTRAENTE e/o all’ASSICURATO di assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso di tale SCOPERTO, pena la decadenza della garanzia assicurativa. Obblighi in caso di sinistro In caso di eventi “socio-politici” o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata alle Autorità competenti; copia della denuncia, vistata dalle Autorità competenti, dovrà essere consegnata agli ASSICURATORI. Qualora il danno sia causato da “eventi naturali” la comunicazione di SINISTRO dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al SINISTRO. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia del SINISTRO, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, gli ASSICURATORI si riservano il diritto di rivalersi per il pregiudizio subito, in tutto o in parte, delle somme e spese che ha dovuto pagare al terzo danneggiato a titolo di RISARCIMENTO (art. 1915 del Codice Civile). Ripristino del veicolo assicurato Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, ovvero quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato all’officina idonea più vicina, il CONTRAENTE/ASSICURATO non può provvedere a riparare il veicolo senza aver ricevuto l’assenso da parte degli ASSICURATORI. Una volta autorizzata la riparazione, se l’officina meccanica rientra tra quelle segnalate dagli ASSICURATORI, questi ultimi procederanno alla liquidazione del danno previa detrazione di uno SCOPERTO ridotto del 50% rispetto a quello indicato nel MODULO DI POLIZZA. All’interno del sito www.allrisks.it gli ASSICURATORI pubblicano l’elenco delle officine convenzionate. In caso di veicoli per i quali risulti in corso di efficacia il Certificato di Garanzia rilasciato dalla Casa Costruttrice del veicolo assicurato, il CONTRAENTE/ASSICURATO potrà provvedere alle riparazioni, previa autorizzazione da parte degli ASSICURATORI, utilizzando un’officina autorizzata dalla Casa Costruttrice, con l’applicazione di uno SCOPERTO CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 21 di 39 ridotto del 50% rispetto a quello indicato nel MODULO DI POLIZZA, sempreché la Garanzia sia riferita alle parti oggetto della riparazione. L’efficacia della Garanzia, relativamente alle parti oggetto della riparazione, dovrà essere comprovata presentando copia del Certificato di Garanzia vidimato da parte della Casa Costruttrice del veicolo. Nel caso in cui il CONTRAENTE/ASSICURATO si avvalga di un’officina meccanica segnalata dagli ASSICURATORI, gli stessi avranno facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, in luogo della liquidazione del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all’ASSICURATO il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 22 di 39 Sezione KASKO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 40 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di collisione con altro veicolo a motore, di proprietà di Terzi identificati, derivante dalla circolazione. L’identificazione della proprietà del veicolo coinvolto spetta all’ASSICURATO che deve comunicarla agli ASSICURATORI, pena la decadenza al diritto di RISARCIMENTO. Si prende atto fra le Parti che, relativamente al giudizio sulla indennizzabilità di un danno, nella presente Sezione non sono considerati Terzi: il CONTRAENTE, il PROPRIETARIO ed il conducente del veicolo assicurato; il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali ed adottivi delle persone di cui al comma precedente del presente articolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti fino al terzo grado quando convivano con le suddette persone o siano a loro carico; qualora il CONTRAENTE od il PROPRIETARIO sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con queste in uno dei rapporti di cui al comma precedente del presente articolo. Art. 41 – ESCLUSIONI L’ASSICURAZIONE non è operante: in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari e non, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare, radioattività, inquinamento e contaminazione; nel caso di danni determinati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell’ASSICURATO o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione e/o sorveglianza del veicolo assicurato; in occasione di attività delittuose del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO; se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 o 187 del D.L. 30 aprile 92 n. 285; per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; nel caso di danni cagionati da cose od animali trasportati; nel caso di danni subiti in occasione di traino attivo o passivo e di manovre a mano e/o a spinta; nel caso di danni subiti durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo assicurato a seguito di FURTO o RAPINA. In ogni caso gli ASSICURATORI non risarciranno eventuali danni relativi ad usura, deprezzamento (che include la diminuzione del valore del veicolo assicurato od altra proprietà), rotture, cedimenti, causati da guasti meccanici o elettrici o elettronici o di computer. Art. 42 – VALORE ASSICURATO – REGOLA PROPORZIONALE E REINTEGRO La presente ASSICURAZIONE è prestata a valore intero, pertanto qualora la somma assicurata descritta nel MODULO DI POLIZZA sia inferiore al VALORE COMMERCIALE del veicolo assicurato, così come descritto nelle DEFINIZIONI, gli ASSICURATORI applicheranno la “REGOLA PROPORZIONALE”, anch’essa descritta nelle DEFINIZIONI, riducendo la valutazione del danno proporzionalmente alla differenza fra detto VALORE COMMERCIALE e la somma assicurata stessa, secondo quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile. La somma assicurata descritta nel MODULO DI POLIZZA rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI per ciascuna annualità assicurativa per INDENNIZZI di SINISTRI relativi alla presente Sezione; in caso di SINISTRO, pertanto, la somma assicurata si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza del contratto, di un importo pari al danno risarcibile, al netto di eventuali FRANCHIGIE e/o SCOPERTI. Resta però convenuto fra le Parti che tale riduzione di somma assicurata si intende automaticamente reintegrata e che il CONTRAENTE si impegna a pagare il relativo rateo di PREMIO di POLIZZA proporzionale alla riduzione stessa ed al periodo intercorrente fra la data del SINISTRO e la scadenza del contratto. Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di ottenere tale PREMIO di POLIZZA anche detraendo lo stesso dalla liquidazione del SINISTRO. Art. 43 – SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO Nel caso di danni liquidabili ai sensi della presente Sezione, l’INDENNIZZO verrà ridotto della percentuale indicata nel MODULO DI POLIZZA alla voce SCOPERTO e comunque almeno dell’importo indicato nella voce Minimo SCOPERTO, restando detto SCOPERTO a carico dell’ASSICURATO; è fatto divieto al CONTRAENTE e/o all’ASSICURATO di assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso di tale SCOPERTO, pena la decadenza della garanzia assicurativa. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 23 di 39 Art. 44 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO In caso di SINISTRO liquidabile ai sensi della presente Sezione, la valutazione del danno da parte degli ASSICURATORI avverrà secondo le modalità di seguito descritte: 44.1 – PERDITA TOTALE In caso di perdita totale del veicolo gli ASSICURATORI procederanno alla valutazione del VALORE COMMERCIALE, come descritto nelle DEFINIZIONI; tale valore sarà comunque aumentato in base al VALORE COMMERCIALE degli accessori ed OPTIONAL, inclusi gli APPARECCHI FONO-AUDIO-VISIVI, stabilmente istallati ed il cui valore è indicato nel MODULO DI POLIZZA, dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo assicurato. Saranno comunque equiparati alla perdita totale i casi in cui le spese per la riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto siano pari o superiori al VALORE COMMERCIALE del veicolo assicurato. 44.2 – DANNI PARZIALI La valutazione del danno verrà effettuata diversificando i seguenti casi: per le parti riparabili verrà valutato il danno quale somma delle spese necessarie alle singole riparazioni, tenendo conto del DEGRADO D’USO, così come descritto nelle DEFINIZIONI. per le parti sostituite in quanto non riparabili, la valutazione del danno avverrà sommando alle spese necessarie per le sostituzioni il costo delle parti di ricambio, calcolato tenendo conto del DEGRADO D’USO, così come descritto nelle DEFINIZIONI. 44.3 – ACCESSORI ED OPTIONAL Relativamente ai danni ad accessori ed OPTIONAL, inclusi gli APPARECCHI FONO-AUDIO-VISIVI, stabilmente istallati ed il cui valore è indicato nel MODULO DI POLIZZA, dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo assicurato, si procederà alla valutazione del danno in base al VALORE COMMERCIALE degli stessi al momento del SINISTRO. Art. 45 – NOMINA DEI PERITI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il P.O.S. a cui è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico degli ASSICURATORI e dell’ASSICURATO in parti uguali. Art. 46 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Il pagamento dell’INDENNIZZO è eseguito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di transazione. Art. 47 – RIPRISTINO DEL VEICOLO ASSICURATO Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, ovvero quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato all’officina idonea più vicina, il CONTRAENTE/ASSICURATO non può provvedere a riparare il veicolo senza aver ricevuto l’assenso da parte degli ASSICURATORI. Una volta autorizzata la riparazione, se l’officina meccanica rientra tra quelle segnalate dagli ASSICURATORI, questi ultimi procederanno alla liquidazione del danno previa detrazione di uno SCOPERTO ridotto del 50% rispetto a quello indicato nel MODULO DI POLIZZA. All’interno del sito www.allrisks.it gli ASSICURATORI pubblicano l’elenco delle officine convenzionate. In caso di veicoli per i quali risulti in corso di efficacia il Certificato di Garanzia rilasciato dalla Casa Costruttrice del veicolo assicurato, il CONTRAENTE/ASSICURATO potrà provvedere alle riparazioni, previa autorizzazione da parte degli ASSICURATORI, utilizzando un’officina autorizzata dalla Casa Costruttrice, con l’applicazione di uno SCOPERTO ridotto del 50% rispetto a quello indicato nel MODULO DI POLIZZA, sempreché la Garanzia sia riferita alle parti oggetto della riparazione. L’efficacia della Garanzia, relativamente alle parti oggetto della riparazione, dovrà essere comprovata presentando copia del Certificato di Garanzia vidimato da parte della Casa Costruttrice del veicolo. Nel caso in cui il CONTRAENTE/ASSICURATO si avvalga di un’officina meccanica segnalata dagli ASSICURATORI, gli stessi avranno facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, in luogo della liquidazione del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all’ASSICURATO il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Art. 48 – CESSAZIONE DELLA GARANZIA La garanzia di cui alla presente Sezione può essere prestata solo nel caso in cui il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da meno di 5 anni; pertanto, qualora sia stato erroneamente pagato il premio per un veicolo di età superiore a detti cinque anni, gli Assicuratori s’impegnano alla totale restituzione di quanto pagato per tale garanzia non appena il Contraente ne farà specifica richiesta e comunque, in caso di sinistro, gli Assicuratori, per questa particolare evenienza, non riconosceranno alcun indennizzo e, laddove non ancora richiesto, procederanno alla restituzione del premio. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 24 di 39 Qualora il quinquennio di cui sopra scada nel corso del periodo di validità della polizza descritta nel Modulo di Polizza, la copertura assicurativa della presente estensione di garanzia cesserà comunque alla data di scadenza dell’intero contratto, così come descritta nel Modulo stesso. Art. 49 – DIRITTO DI SURROGAZIONE Ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile gli ASSICURATORI restano surrogati verso l’eventuale Terzo responsabile per quanto abbiano pagato all’ASSICURATO. Pertanto, pena la decadenza del diritto all’INDENNIZZO, il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO hanno l’obbligo di comunicare agli ASSICURATORI stessi ogni elemento necessario all’identificazione di detto Terzo responsabile. Gli ASSICURATORI, a parziale deroga di quanto sopra descritto, rinunciano all’azione di surrogazione nei soli confronti delle persone trasportate e/o del conducente del veicolo assicurato per danni dallo stesso subiti. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 25 di 39 Sezione INFORTUNI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 50 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La presente ASSICURAZIONE copre esclusivamente gli infortuni – cioè gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiamo per conseguenza la morte od INVALIDITA’ PERMANENTE – subiti dal conducente del veicolo descritto nel MODULO DI POLIZZA derivanti da circolazione stradale, sempreché detto conducente sia fra quelli descritti nel MODULO DI POLIZZA nei “GUIDATORI ASSICURATI”. Art. 51 – ESCLUSIONI L’ASSICURAZIONE non vale in caso di: conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; infortuni sofferti in conseguenza di uso del veicolo in modo illecito e/o contro la volontà del CONTRAENTE; autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa prova; veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal PROPRIETARIO o da suo dipendente; numero delle persone trasportate superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione; veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 o 187 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285; atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazione militare e non; sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare, radioattività, inquinamento e contaminazione. Sono inoltre comunque esclusi gli infortuni: avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; determinati da dolo del CONTRAENTE, dell’ASSICURATO, del conducente o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione e/o sorveglianza del veicolo assicurato; subiti da conducenti affetti da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci), da infezioni da HIV e/o AIDS o da infermità mentali in genere. Art. 52 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ Gli ASSICURATORI corrispondono l’INDENNIZZO per le conseguenze dirette ed esclusive dell’INFORTUNIO. Se al momento dell’INFORTUNIO, l’ASSICURATO non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’INFORTUNIO avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di INVALIDITA’ PERMANENTE saranno diminuite tenendo conto del grado di INVALIDITA’ preesistente. Art. 53 – MORTE DA INFORTUNIO L’INDENNIZZO per il caso di morte, la cui somma assicurata è descritta nel MODULO DI POLIZZA, è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – entro due anni dal giorno dell’INFORTUNIO. Tale INDENNIZZO sarà corrisposto agli eredi dell’ASSICURATO in parti uguali. L’INDENNIZZO per il caso morte non è cumulabile con quello per INVALIDITA’ PERMANENTE. Tuttavia, se dopo il pagamento di un INDENNIZZO per INVALIDITA’ PERMANENTE, ma entro due anni dal giorno dell’ INFORTUNIO ed in conseguenza di questo, l’ASSICURATO muore, gli eredi dell’ASSICURATO non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’INDENNIZZO per morte – se superiore – e quello già pagato per INVALIDITA’. Art. 54 – INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO L’INDENNIZZO per il caso di INVALIDITA’ PERMANENTE, la cui somma assicurata è descritta nel MODULO DI POLIZZA, è dovuto se l’INVALIDITA’ stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – entro due anni dal giorno dell’INFORTUNIO. L’INDENNIZZO per INVALIDITA’ PERMANENTE parziale è calcolato sulla somma assicurata per INVALIDITA’ PERMANENTE totale, in proporzione al grado di INVALIDITA’ accertato, con l’intesa che l’INDENNIZZO verrà effettuato in capitale e non in forma di rendita, secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite nella tabella che segue: CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 26 di 39 DESCRIZIONE Perdita totale, anatomica o funzionale di: Un arto superiore Una mano o un avambraccio Un pollice Un indice Un medio o un anulare Un mignolo Una falange ungueale del pollice Una falange di un altro dito della mano Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) Paralisi completa del nervo radiale Paralisi completa del nervo ulnare Amputazione di un arto inferiore: Al di sopra della metà della coscia Al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio Al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba Amputazione di un piede Amputazione di ambedue i piedi Amputazione di un alluce Amputazione di un altro dito del piede Amputazione della falange ungueale dell'alluce Anchilosi dell'anca in posizione favorevole Anchilosi del ginocchio in estensione Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno Perdita totale della capacità visiva di un occhio Perdita totale della capacità visiva di ambedue gli occhi Sordità completa di un orecchio Sordità completa di entrambi gli orecchi Stenosi nasale assoluta monolaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Esiti di frattura scomposta di una costa Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: Una vertebra cervicale Una vertebra dorsale 12° dorsale Una vertebra lombare Esiti di frattura di un metamero sacrale Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo Perdita anatomica di un rene Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica PERCENTUALE Destro Sinistro 70% 60% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del dito 25% 20% 20% 15% 10% 8% 35% 30% 20% 17% 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,50% 35% 25% 15% 15% 25% 100% 10% 40% 4% 10% 1% 12% 5% 10% 10% 3% 5% 2% 15% 8% La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso. La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli ASSICURATI mancini le percentuali di INVALIDITA’ previste nella tabella sopradescritta per l’arto superiore destro valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di INVALIDITA’ PERMANENTE non specificati nella tabella sopradescritta, l’INDENNIZZO è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’ASSICURATO. Si prende atto fra le Parti che la presente ASSICURAZIONE è stipulata con l’applicazione di una FRANCHIGIA fissa ed assoluta del 3%; pertanto in caso di INFORTUNIO non verrà corrisposta alcuna indennità per INVALIDITA’ PERMANENTI non superiori al 3% dell’INVALIDITA’ PERMANENTE totale; se invece l’INVALIDITA’ PERMANENTE è superiore al 3% dell’INVALIDITA’ PERMANENTE totale verrà corrisposta l’indennità solo per la parte eccedente detto 3%. Art. 55 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO Le divergenze sul grado di INVALIDITA’ PERMANENTE sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 27 di 39 Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’ASSICURATO. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà del Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità l’accertamento definitivo dell’INVALIDITA’ PERMANENTE ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’INDENNIZZO. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 56 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di SINISTRO, l’ASSICURATO o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto agli ASSICURATORI entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, indicando il luogo, il giorno e l’ora dell’evento nonché le cause che lo hanno determinato; la dichiarazione dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione medica attestante l’avvenuto INFORTUNIO. Avvenuto l’INFORTUNIO, l’ASSICURATO deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Quando l’INFORTUNIO abbia cagionato la morte dell’ASSICURATO o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso agli ASSICURATORI. L’ASSICURATO, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita dei medici degli ASSICURATORI ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’ASSICURATO stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’ASSICURATO, fatta eccezione per i medici designati dagli ASSICURATORI. Se non sono adempiuti dolosamente l’obbligo della denuncia e gli altri obblighi contrattuali, l’ASSICURATO e gli aventi diritto perdono il diritto all’indennità; se, invece, detti obblighi non sono adempiuti colposamente, gli ASSICURATORI hanno il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 57 – DIRITTO DI SURROGAZIONE Gli ASSICURATORI rinunciano, a favore dell’ASSICURATO e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’INFORTUNIO. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 28 di 39 Sezione – TUTELA LEGALE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Premessa Gli ASSICURATORI per la gestione dei sinistri relativi alla garanzia “Tutela Legale” si avvalgono di Van Ameyde Italia s.r.l. Corso di Porta Romana n. 89 – 20122 Milano Telefono +39 02 5425 101 – Fax +39 02 5425 10222 nel testo chiamata Van Ameyde. Art. 58 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Gli ASSICURATORI assicurano, nei limiti del MASSIMALE pari ad Euro 10.000,00 per anno assicurativo, le spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la a tutela dei diritti dell’ASSICURATO, conseguenti ad un SINISTRO rientrante in garanzia e più precisamente le spese: • per l’intervento di un legale; • per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso si soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dagli ASSICURATORI; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’arresto, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, gli ASSICURATORI assicurano: • le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative entro il limite massimo di Euro 500,00; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 750,00; • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 1.000,00; l’importo della cauzione verrà anticipato da parte degli ASSICURATORI a condizione che venga garantita agli ASSICURATORI stessi la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito agli ASSICURATORI entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali gli ASSICURATORI conteggeranno gli interessi al tasso legale corrente. CIRCOLAZIONE STRADALE BASE La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’ASSICURATO che, esclusivamente in relazione alla proprietà o alla locazione finanziaria (leasing) o all’usufrutto, e inoltre alla guida del veicolo assicurato: a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato al la morte o lesioni a persone; d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi. Art. 59 – PERSONE ASSICURATE Il PROPRIETARIO, o il locatario in leasing o l’usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’ASSICURATO/CONTRAENTE. Art. 60 – ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: • nei paesi dell’Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrattuale; • in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative. Art. 61 – ESCLUSIONI La garanzia è esclusa: • per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per acquisto di beni mobili registrati; • per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto dall’Art. 58 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE della presente Sezione; • ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida; • istanza per il dissequestro del veicolo; • ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie; CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 29 di 39 • • • • • • se il conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; se il SINISTRO deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente; se, al momento del SINISTRO, il veicolo non risulta coperto da una valido CONTRATTO DI ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile della Legge; se, al momento del SINISTRO, il veicolo è guidato da persona che sia imputata di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada; che sia imputata del reato di fuga o di omissioni di soccorso (art. 189 del Codice della Strada); per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. Art. 62 – INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA Il SINISTRO si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’ASSICURATO, la controparte o un terzo abbiano iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale; • dalle ore 24 del giorno di stipulazione del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, negli altri casi. Se il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con gli ASSICURATORI per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni della cessazione dell’ASSICURAZIONE. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’ASSICURAZIONE, fossero già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’ASSICURATO dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti SINISTRO unico. In caso di imputazione a carico di più ASSICURATI e dovute al medesimo evento – fatto, il SINISTRO è unico a tutti gli effetti. Art. 63 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE L’ASSICURATO deve tempestivamente denunciare il SINISTRO presso l’Intermediario (P.O.S.) o gli ASSICURATORI, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’ASSICURATO dovrà far pervenire agli ASSICURATORI la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del SINISTRO, l’ASSICURATO può indicare agli ASSICURATORI un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di accettare il legale proposto dall’ASSICURATO; l’accettazione avverrà tramite comunicazione ufficiale. Nel caso di non accettazione, gli ASSICURATORI si riservano il diritto di indicare un diverso legale di fiducia idoneo a tutelare gli interessi dell’ASSICURATO o a richiedere il nominativo di un altro legale all’ASSICURATO stesso. Se l’ASSICURATO sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente gli ASSICURATORI garantiranno gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’ASSICURATO è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto con gli ASSICURATORI, che avvertiranno l’ASSICURATO di questo suo diritto. Art. 64 – GESTIONE DEL SINISTRO Ricevuta la denuncia del SINISTRO, gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’ASSICURATO presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, gli ASSICURATORI trasmetteranno la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 63 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con gli ASSICURATORI; agli stessi legali e/o periti l’ASSICURATO rilascerà le necessarie procure. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del SINISTRO, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con gli ASSICURATORI; in caso contrario l’ASSICURATO risponderà di tutti gli oneri sostenuti dagli ASSICURATORI per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’ASSICURATO di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati dagli ASSICURATORI che dovranno essere messi in grado CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 30 di 39 di verificare l’urgenza e la congruità dell’operazione. Gli ASSICURATORI non sono responsabili dell’operato di legali e periti. Art. 65 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO In caso di divergenza di opinione fra l’ASSICURATO e gli ASSICURATORI sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole dell’ASSICURATO, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un Arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’Arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’Arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’Arbitro si sfavorevole all’ASSICURATO, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dagli ASSICURATORI la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla loro controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dagli ASSICURATORI stessi, in linea di fatto o di diritto. Art. 66 – RECUPERO SOMME Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’ASSICURATO, mentre spetta agli ASSICURATORI quanto liquidato a favore anche dello stesso ASSICURATO giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 31 di 39 Pacchetto GOLD (Valido solo se richiamato nel MODULO DI POLIZZA con l’indicazione “Operante” e pagato il relativo PREMIO di POLIZZA) Qualora nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA sia operante il Pacchetto GOLD, a parziale deroga ed integrazione di quanto descritto nelle precedenti Sezioni del presente documento, s’intende incluso in garanzia quanto di seguito esposto. NO CLAIMS BONUS Qualora il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA abbia efficacia assicurativa per almeno un anno, in caso di totale assenza di sinistri nel medesimo periodo annuo, pagati o riservati che siano e relativi a qualsiasi Sezione operante nel presente contratto, gli ASSICURATORI rimborseranno in occasione dell’eventuale rinnovo del contratto il 5% del PREMIO di POLIZZA netto pagato dal CONTRAENTE per l’intera annualità. In caso di operatività del Pacchetto GOLD, sono inoltre incluse, esclusivamente per ciascuna delle Sezioni operanti nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA, le seguenti Condizioni Aggiuntive di ASSICURAZIONE: Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE Si specifica e resta inteso fra le Parti che il MASSIMALE stabilito nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE è destinato innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’ASSICURAZIONE obbligatoria descritta nella citata Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti relativi alle garanzie aggiuntive di seguito descritte. RINUNCIA ALLA RIVALSA A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 18 – ESCLUSIONI E RIVALSA della Sezione RESPONSABILTÀ CIVILE, gli ASSICURATORI rinunciano al diritto di rivalsa nei seguenti casi: per i danni subiti dai Terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; per i danni subiti da Terzi nel caso in cui alla guida risulti una persona con patente scaduta a condizione, però, che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dal SINISTRO; per i danni subiti da Terzi nel caso in cui alla guida risulti una persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che: − la patente venga successivamente rilasciata; − la data di superamento dell’esame sia anteriore al SINISTRO; − la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; − non penda, al momento del SINISTRO, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI E DEI MINORI Gli ASSICURATORI garantiscono, sempre entro i limiti del MASSIMALE descritto nel MODULO DI POLIZZA: la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati sul veicolo assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione, sempreché il trasporto di tali persone sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; sono comunque esclusi i danni al veicolo stesso; la Responsabilità Civile derivante all’ASSICURATO dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a Terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (Art. 2048 del Codice Civile, comma primo). PROTEZIONE DEL NO CLAIMS DISCOUNT A parziale deroga di quanto previsto nel comma 20.4 – EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, il CONTRAENTE, qualora il contratto sia assegnato ad una delle classi contraddistinte con la lettera “A” – A4 – A3 – A2 – A1, permane nella medesima classe, oltre che in assenza di sinistri, anche se si verifica un solo SINISTRO durante il periodo di osservazione. In caso si verifichino più sinistri resta invariato quanto previsto in detto comma 20.4 – EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO di cui sopra. Sezione INCENDIO E FURTO Si specifica che i rimborsi previsti nelle garanzie aggiuntive della Sezione INCENDIO E FURTO sono da intendersi in aggiunta alla somma assicurata descritta nel MODULO DI POLIZZA e relativa al veicolo assicurato. REINTEGRO GRATUITO A parziale deroga di quanto descritto nell’Art. 42 – VALORE ASSICURATO – REGOLA PROPORZIONALE E REINTEGRO, della Sezione INCENDIO E FURTO, in occasione del primo danno parziale per periodo assicurativo, gli ASSICURATORI si impegnano a reintegrare gratuitamente la somma assicurata. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 32 di 39 VALORE A NUOVO A parziale deroga di quanto indicato nell’Art. 35 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO della Sezione INCENDIO E FURTO, gli ASSICURATORI, in caso di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, valuteranno il danno come segue: • in caso di perdita totale la valutazione verrà effettuata in base al VALORE A NUOVO, così come descritto nelle DEFINIZIONI; • in caso di danni parziali il costo delle parti di ricambio verrà determinato senza applicazione del DEGRADO D’USO, così come descritto nelle DEFINIZIONI. Detti indennizzi saranno calcolati senza tenere conto di eventuali SCOPERTI e/o FRANCHIGIE che verranno dedotti successivamente. VALORE COMMERCIALE A parziale deroga di quanto indicato nelle DEFINIZIONI del presente documento, la definizione di VALORE COMMERCIALE è integralmente sostituita dalla seguente: “il valore del veicolo risultante dal listino GIALLO della pubblicazione specializzata EUROTAX – Sanguinetti Editore – relativo al mese ed all’anno nei quali si è verificato il SINISTRO; nel caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà riferimento al valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore”. RISCHIO LOCATIVO La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati al locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo assicurato, da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO causato dal veicolo assicurato stesso ivi ricoverato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo. RICORSO TERZI Gli ASSICURATORI provvederanno al rimborso, entro il limite massimo di Euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo, dei danni cagionati a Terzi dall’INCENDIO del veicolo, compresa l’ESPLOSIONE del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato e destinato al suo funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’INCENDIO. Restano comunque espressamente esclusi i danni causati alle cose in uso, possesso o custodia dell’ASSICURATO e/o del CONTRAENTE. BAGAGLIO In caso di INCENDIO del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI rimborseranno i danni ai bagagli portati in viaggio, di proprietà dell’ASSICURATO e dei trasportati. Sono comunque esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, biglietti e documenti di viaggio. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di Euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo. PERDITA CHIAVI Gli ASSICURATORI rimborseranno all’ASSICURATO, una sola volta nel corso del periodo assicurativo annuo, le spese documentate con apposita fattura, entro il limite massimo di Euro 300,00 per ogni periodo assicurativo annuo, sostenute per la sostituzione delle serrature del veicolo assicurato resa necessaria dallo smarrimento e/o dal FURTO delle chiavi. RIMOZIONE E PARCHEGGIO In caso di FURTO totale con successivo ritrovamento del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI rimborseranno le spese documentate, entro il limite massimo di Euro 300,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, sostenute dall’ASSICURATO nel caso in cui le Autorità abbiano predisposto la rimozione ed il parcheggio del veicolo assicurato stesso. DANNI A SEGUITO DI FURTO DI COSE NON ASSICURATE Gli ASSICURATORI indennizzeranno l’ASSICURATO per i danni al veicolo assicurato avvenuti in caso di FURTO, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo assicurato stesso. LAVAGGIO E DISINFEZIONE In caso di FURTO totale e di successivo ritrovamento, qualora gli eventuali danni al veicolo assicurato venissero riparati od in caso di assenza di danni al veicolo assicurato, gli ASSICURATORI rimborseranno anche le spese necessarie al lavaggio ed alla disinfezione al citato veicolo, entro il limite massimo di Euro 100,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Tale garanzia vale anche in caso di trasporto di feriti, siano essi persone od animali, dimostrabili con apposita documentazione. DANNI A FISSI ED INFISSI In caso di FURTO, tentato o consumato, avvenuto all’interno di un BOX AUTO o di un GARAGE, gli ASSICURATORI rimborseranno i danni ai fissi ed agli infissi provocati dai ladri, entro il limite massimo di Euro 500,00 per periodo assicurativo annuo. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 33 di 39 CRISTALLI Gli ASSICURATORI, in caso di rottura accidentale dei cristalli (parabrezza, lunotto e vetri delle portiere), indennizzeranno l’ASSICURATO delle spese sostenute per la loro sostituzione. Sono escluse dalla garanzia: • le rigature, le scheggiature, le segnature e simili, salvo che non siano tali da compromettere la sicurezza del veicolo; • i danni causati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 500,00 per ogni periodo assicurativo annuo con una FRANCHIGIA fissa ed assoluta di Euro 100,00. Nel caso in cui i cristalli del veicolo assicurato vengano riparati presso un centro Carglass, la garanzia è prestata senza applicazione della FRANCHIGIA di cui sopra. SPESE VETERINARIE In caso di SINISTRO liquidabile ai sensi del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA che provochi anche danneggiamenti ad animali trasportati secondo la normativa vigente in materia all’interno del veicolo, gli ASSICURATORI rimborseranno le spese veterinarie documentabili e relative a detto animale trasportato, entro il limite massimo di Euro 250,00 per periodo assicurativo annuo. Sezione KASKO Si specifica che i rimborsi previsti nelle garanzie aggiuntive della Sezione KASKO sono da intendersi in aggiunta alla somma assicurata descritta nel MODULO DI POLIZZA e relativa al veicolo assicurato. REINTEGRO GRATUITO A parziale deroga di quanto descritto nell’Art. 42 – VALORE ASSICURATO – REGOLA PROPORZIONALE E REINTEGRO della Sezione KASKO, in occasione del primo danno parziale per periodo assicurativo, gli ASSICURATORI si impegnano a reintegrare gratuitamente la somma assicurata. KASKO INTEGRALE Ad integrazione di quanto indicato nell’Art. 40 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE della Sezione KASKO, gli ASSICURATORI indennizzeranno l’ASSICURATO dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di urto, ribaltamento ed uscita di strada provocati dalla circolazione del veicolo stesso, anche non conseguente a collisione con altro veicolo a motore di proprietà di Terzi identificati, derivante dalla circolazione. Detti danni devono essere conseguenza diretta di un unico evento risarcibile ai sensi della citata Sezione KASKO. L’INDENNIZZO verrà comunque ridotto della percentuale indicata nel MODULO DI POLIZZA alla voce SCOPERTO prevista per tale garanzia e comunque almeno dell’importo indicato nella voce Minimo SCOPERTO, restando detto SCOPERTO a carico dell’ASSICURATO; è fatto divieto al CONTRAENTE e/o all’ASSICURATO di assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso di tale SCOPERTO, pena la decadenza della garanzia assicurativa. RIPRISTINO AIR BAG Gli ASSICURATORI indennizzeranno le spese sostenute dall’ASSICURATO per il ripristino dell’air bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento, purché tale accessorio sia stato installato direttamente dalla casa costruttrice. L’INDENNIZZO sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura comprovante il ripristino effettuato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile. Sezione INFORTUNI Si specifica che i rimborsi previsti nelle garanzie aggiuntive della Sezione INFORTUNI sono da intendersi in aggiunta alle somme assicurate descritte nel MODULO DI POLIZZA e relative al Conducente del veicolo assicurato. TABELLA INAIL A parziale deroga di quanto descritto nell'Art. 54 – INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO della Sezione INFORTUNI, si prende atto fra le Parti che, ai fini della liquidazione dell’INVALIDITA’ PERMANENTE, la tabella riportata nel sopracitato Art. 54 – della Sezione INFORTUNI è integralmente abrogata e l'INDENNIZZO verrà calcolato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive sue modificazioni. RADDOPPIO CAPITALE A parziale deroga di quanto descritto nel MODULO DI POLIZZA, in caso di unico INFORTUNIO indennizzabile ai sensi del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO stesso, che abbia come conseguenza la morte sia del conducente assicurato, sempreché detto conducente sia fra quelli descritti nel MODULO DI POLIZZA nei GUIDATORI ASSICURATI, che del suo coniuge, gli ASSICURATORI liquideranno agli eredi, sempreché siano figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e con lui conviventi (Art. 2048 del Codice Civile, comma primo), il doppio del capitale assicurato per il caso di morte. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 34 di 39 INVALIDITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL 60% Qualora, in conseguenza di un INFORTUNIO indennizzabile ai sensi del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA, l’ASSICURATO riporti un’INVALIDITA’ PERMANENTE superiore al 60% dell’INVALIDITA’ PERMANENTE totale, gli ASSICURATORI liquideranno la somma assicurata per il caso di INVALIDITA’ PERMANENTE al 100%. RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO Gli ASSICURATORI rimborseranno, entro il limite massimo di RISARCIMENTO del 5% della somma assicurata per il caso morte da INFORTUNIO descritto nel MODULO DI POLIZZA, le spese sostenute in dipendenza di un ricovero in ospedale e/o in istituto di cura, reso necessario da un INFORTUNIO garantito ai sensi della Sezione INFORTUNI ed inerenti la persona del conducente il veicolo assicurato descritto nel MODULO DI POLIZZA, relative a: • onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante al ricovero e/o all'intervento; • uso di sala operatoria, materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento), materiale di cura e medicinali; • accertamenti radiografici e radioscopici, esami ed analisi in genere, terapia fisica, onorari dei medici per visite specialistiche, effettuati durante il ricovero e/o nei 90 giorni precedenti e/o seguenti detto ricovero; • rette di degenza in ospedali o cliniche. Sezione TUTELA LEGALE In estensione alle garanzie previste nella Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’ASSICURATO, anche qualora: a) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 “ESCLUSIONI” della Sezione Tutela Legale, debba presentare ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del SINISTRO e sull’attribuzione della responsabilità; b) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 210,00; c) subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, gli ASSICURATORI riconoscono: • un’indennità fissa di Euro 300,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati; • un’indennità fissa di 700,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l’ASSICURATO che ne aveva la possibilità abbia pria partecipato ad un corso di aggiornamento , per riacquistare il punteggio perduto. Le suddette indennità saranno corrisposte unicamente nel caso in cui le violazioni alle norme del Codice della Strada, che abbiano originato le decurtazioni del punteggio iniziale di 20 punti o la perdita totale del punteggio, siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell’ ASSICURAZIONE. La garanzia di cui alla lett. c) opera esclusivamente a favore: • del CONTRAENTE, se persona fisica; • del Legale Rappresentante del CONTRAENTE, se persona giuridica. ESTENSIONE GARANZIA Tutte le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l’ASSICURATO nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell’ambito della circolazione stradale. La domanda di rimborso di cui al presente articolo, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli suindicati, deve essere presentata agli ASSICURATORI entro un mese dal termine della cura medica. A richiesta, gli ASSICURATORI restituiscono i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a Terzi per ottenere il rimborso, gli ASSICURATORI effettuano il pagamento di quanto dovuto a termini del presente documento dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti Terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Il rimborso sarà effettuato all'ASSICURATO o, in caso di morte, ai suoi Beneficiari. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 35 di 39 PACCHETTO “SICUR CAR” - BASE (Valido solo se richiamato nel MODULO DI POLIZZA con l’indicazione “Operante” e pagato il relativo PREMIO di POLIZZA) Qualora nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA sia indicata come “OPERANTE” la garanzia Responsabilità Civile Auto, a parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di assicurazioni, è data facoltà di acquistare il Pacchetto “SICUR CAR – BASE” di seguito descritto. RISCHIO LOCATIVO La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati al locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo assicurato, da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO causato dal veicolo assicurato stesso ivi ricoverato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo. RICORSO TERZI Gli ASSICURATORI provvederanno al rimborso, entro il limite massimo di Euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo, dei danni cagionati a Terzi dall’INCENDIO del veicolo, compresa l’ESPLOSIONE del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato e destinato al suo funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’INCENDIO. Restano comunque espressamente esclusi i danni causati alle cose in uso, possesso o custodia dell’ASSICURATO e/o del CONTRAENTE. BAGAGLIO In caso di INCENDIO del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI rimborseranno i danni ai bagagli portati in viaggio, di proprietà dell’ASSICURATO e dei trasportati. Sono comunque esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, biglietti e documenti di viaggio. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di Euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo. PERDITA CHIAVI Gli ASSICURATORI rimborseranno all’Assicurato, una sola volta nel corso del periodo assicurativo annuo, le spese documentate con apposita fattura, entro il limite massimo di Euro 300,00 per ogni periodo assicurativo annuo, sostenute per la sostituzione delle serrature del veicolo assicurato resa necessaria dallo smarrimento e/o dal FURTO delle chiavi. CRISTALLI Gli ASSICURATORI in caso di rottura accidentale dei cristalli (parabrezza, lunotto e vetri delle portiere), indennizzeranno l’ASSICURATO delle spese sostenute per la loro sostituzione. Sono escluse dalla garanzia: • le rigature, le scheggiature, le segnature e simili, salvo che non siano tali da compromettere la sicurezza del veicolo; • i danni causati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 500,00 per ogni periodo assicurativo annuo con una FRANCHIGIA fissa ed assoluta di Euro 100,00. Nel caso in cui i cristalli del veicolo assicurato vengano riparati presso un centro Carglass, la garanzia è prestata senza applicazione della FRANCHIGIA di cui sopra. SPESE VETERINARIE In caso di SINISTRO liquidabile ai sensi del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA che provochi anche danneggiamenti ad animali trasportati secondo la normativa vigente in materia all’interno del veicolo, gli ASSICURATORI rimborseranno le spese veterinarie documentabili e relative a detto animale trasportato, entro il limite massimo di Euro 250,00 per periodo assicurativo annuo. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 36 di 39 PACCHETTO “SICUR CAR” - TOP (Valido solo se richiamato nel MODULO DI POLIZZA con l’indicazione “Operante” e pagato il relativo PREMIO di POLIZZA) Qualora nel CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA siano indicate come OPERANTI le garanzie Responsabilità Civile Auto (con o senza Pacchetto Gold) ed INCENDIO e FURTO, a parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di assicurazioni, è data facoltà di acquistare il Pacchetto “SICUR CAR – TOP” di seguito descritto. RISCHIO LOCATIVO La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati al locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo assicurato, da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO causato dal veicolo assicurato stesso ivi ricoverato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo. RICORSO TERZI Gli ASSICURATORI provvederanno al rimborso, entro il limite massimo di Euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo, dei danni cagionati a Terzi dall’INCENDIO del veicolo, compresa l’ESPLOSIONE del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato e destinato al suo funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’INCENDIO. Restano comunque espressamente esclusi i danni causati alle cose in uso, possesso o custodia dell’ASSICURATO e/o del CONTRAENTE. BAGAGLIO In caso di INCENDIO del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI rimborseranno i danni ai bagagli portati in viaggio, di proprietà dell’ASSICURATO e dei trasportati. Sono comunque esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, biglietti e documenti di viaggio. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di Euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo. PERDITA CHIAVI Gli ASSICURATORI rimborseranno all’Assicurato, una sola volta nel corso del periodo assicurativo annuo, le spese documentate con apposita fattura, entro il limite massimo di Euro 300,00 per ogni periodo assicurativo annuo, sostenute per la sostituzione delle serrature del veicolo assicurato resa necessaria dallo smarrimento e/o dal FURTO delle chiavi. CRISTALLI Gli ASSICURATORI, in caso di rottura accidentale dei cristalli (parabrezza, lunotto e vetri delle portiere), indennizzeranno l’ASSICURATO delle spese sostenute per la loro sostituzione. Sono escluse dalla garanzia: • le rigature, le scheggiature, le segnature e simili, salvo che non siano tali da compromettere la sicurezza del veicolo; • i danni causati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 500,00 per ogni periodo assicurativo annuo con una FRANCHIGIA fissa ed assoluta di Euro 100,00. Nel caso in cui i cristalli del veicolo assicurato vengano riparati presso un centro Carglass, la garanzia è prestata senza applicazione della FRANCHIGIA di cui sopra. SPESE VETERINARIE In caso di SINISTRO liquidabile ai sensi del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA che provochi anche danneggiamenti ad animali trasportati secondo la normativa vigente in materia all’interno del veicolo, gli ASSICURATORI rimborseranno le spese veterinarie documentabili e relative a detto animale trasportato, entro il limite massimo di Euro 250,00 per periodo assicurativo annuo. REINTEGRO GRATUITO A parziale deroga di quanto descritto nell’Art. 31 – VALORE ASSICURATO – REGOLA PROPORZIONALE E REINTEGRO della Sezione INCENDIO E FURTO, in occasione del primo danno parziale per periodo assicurativo, gli ASSICURATORI si impegnano a reintegrare gratuitamente la somma assicurata. VALORE A NUOVO A parziale deroga di quanto indicato nell’Art. 35 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO della Sezione INCENDIO E FURTO, gli Assicuratori, in caso di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, valuteranno il danno come segue: • in caso di perdita totale la valutazione verrà effettuata in base al VALORE A NUOVO, così come descritto nelle DEFINIZIONI; • in caso di danni parziali il costo delle parti di ricambio verrà determinato senza applicazione del DEGRADO D’USO, così come descritto nelle DEFINIZIONI. Detti indennizzi saranno calcolati senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie che verranno dedotti successivamente. CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 37 di 39 VALORE COMMERCIALE A parziale deroga di quanto indicato nelle DEFINIZIONI del presente documento, la definizione di VALORE COMMERCIALE è integralmente sostituita dalla seguente: “il valore del veicolo risultante dal listino GIALLO della pubblicazione specializzata EUROTAX – Sanguinetti Editore – relativo al mese ed all’anno nei quali si è verificato il SINISTRO; nel caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà riferimento al valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore”. RIMOZIONE E PARCHEGGIO In caso di FURTO totale con successivo ritrovamento del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI rimborseranno le spese documentate, entro il limite massimo di Euro 300,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, sostenute dall’ASSICURATO nel caso in cui le Autorità abbiano predisposto la rimozione ed il parcheggio del veicolo assicurato stesso. DANNI A SEGUITO DI FURTO DI COSE NON ASSICURATE Gli ASSICURATORI indennizzeranno l’ASSICURATO per i danni al veicolo assicurato avvenuti in caso di FURTO, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo assicurato stesso. LAVAGGIO E DISINFEZIONE In caso di FURTO totale e di successivo ritrovamento, qualora gli eventuali danni al veicolo assicurato venissero riparati od in caso di assenza di danni al veicolo assicurato, gli ASSICURATORI rimborseranno anche le spese necessarie al lavaggio ed alla disinfezione al citato veicolo, entro il limite massimo di Euro 100,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Tale garanzia vale anche in caso di trasporto di feriti, siano essi persone od animali, dimostrabili con apposita documentazione. DANNI A FISSI ED INFISSI In caso di FURTO, tentato o consumato, avvenuto all’interno di un BOX AUTO o di un GARAGE, gli ASSICURATORI rimborseranno i danni ai fissi ed agli infissi provocati dai ladri, entro il limite massimo di Euro 500,00 per periodo assicurativo annuo. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 38 di 39 INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY (Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003) Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei Dati personali (di seguito "Legge"), prevede in capo a ALL RISKS s.r.l., con sede in Via Leonida Bissolati, 54 - 00187 Roma, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali (di seguito “Dati”). 1. Finalità del trattamento dei Dati I Dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l’eventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte di ALL RISKS s.r.l.: a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del PREMIO di POLIZZA, per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui ALL RISKS s.r.l. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi; b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze, effettuazione di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi a mezzo posta, posta elettronica, telefono, o sms. 2. Modalità del trattamento dei Dati Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di ALL RISKS s.r.l. 3. Dati sensibili In caso di sinistro, ALL RISKS s.r.l. potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a). 4. Comunicazione dei Dati a) I suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto: • agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di ALL RISKS s.r.l; • ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile); • ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione. I suoi Dati circoleranno all’interno della nostra azienda tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione. b) I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per finalità di cui al punto 1b), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. 5. Diritti dell’interessato Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato. 6. Conferimento dei Dati Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati comporterebbe l’impossibilità da parte di All Risks s.r.l. di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e l’eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi. 7. Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è All Risks s.r.l. – Via Leonida Bissolati, 54 – 00187 ROMA. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 è il Rappresentante Legale. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da All Risks s.r.l. è disponibile presso la sede del titolare. *** CondPolMotorLloyds12.02 Pagina 39 di 39 GLOSSARIO Antifurto Satellitare Apparecchi fono-audiovisivi Assicurato Assicurazione Assicuratori Bilanci dei membri Black box o scatola nera Box auto Classe “no claims discount” Classe Universale (CU) Consumatore Contraente Contratto d’ Assicurazione Degrado d’uso Esplosione Fondi dei membri presso Lloyd’s l’apparecchiatura elettronica installata sul veicolo, dotata di sistema satellitare e di altri apparati accessori indicati sul verbale di collaudo della stessa, in grado di dialogare con la Centrale Operativa; tale apparecchiatura, sulla base delle proprie caratteristiche, è stata classificata, per la determinazione del PREMIO di POLIZZA, in una delle tipologie che segue: soft: limitato alla localizzazione del veicolo e senza trasmissione di segnale d’allarme; standard: localizzatore ed impianto d’allarme con trasmissione del segnale mediante rete telefonica (GSM); l’inserimento del sistema avviene mediante chiave elettronica o con trasponder per l’abilitazione all’avvio; top: come il satellitare standard, ma con blocco propulsore, sensore antisollevamento e di movimento mediante GPS; inoltre l’apparecchiatura consente in caso di incidente la registrazione di una serie di dati (“BLACK BOX” o “SCATOLA NERA”). radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo. il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. la garanzia prestata con il contratto assicurativo. il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione. l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s. apparato installato a bordo del veicolo assicurato per verificare una serie di dati durante il movimento del veicolo stesso e registrarli in caso di incidente. area privata, costruita nel rispetto delle norme anti-incendio vigenti, situata al piano terreno o seminterrato di un Edificio, nella quale vengono parcheggiati uno o più veicoli, il cui accesso è protetto da adeguati serramenti. Detta area, si trova all’interno di un perimetro chiuso e protetto nell’accesso principale (cancello di ingresso all’autorimessa, dotato di adeguata serratura), e/o sorvegliata a vista da personale addetto. è la Classe Bonus/Malus di ingresso interna fissata dagli ASSICURATORI e che prevede riduzioni e maggiorazioni rispetto al PREMIO di POLIZZA base, in relazione al numero dei SINISTRI verificatisi nel periodo di validità del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA. è la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU), ex classe CIP di cui all’allegato 2 del Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall’Attestazione dello Stato del Rischio (attestato di rischio) rilasciato dai precedenti Assicuratori in occasione di ogni scadenza annuale. è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione. il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. la percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal confronto fra il VALORE A NUOVO ed il VALORE COMMERCIALE del veicolo stesso al momento del SINISTRO; tale percentuale si ricava dal seguente rapporto: (VALORE A NUOVO – VALORE COMMERCIALE) VALORE A NUOVO sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità. i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei CONTRAENTI e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 1 di 3 Franchigia FSA Furto Garage e/o rimessa Incendio Indennizzo Infortunio Invalidità Permanente ISVAP Massimale Modulo di Polizza Nucleo familiare Optional Polizza Posto auto “interno” P.O.S. P.R.A. Premio di Polizza Proprietario Rapina Regola proporzionale Risarcimento Rischio Scoperto somma, pattuita fra le Parti, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascun INDENNIZZO. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. l’acronimo di “Financial Services Authority”, ossia l’Organo di Vigilanza e di Controllo sulle Imprese esercenti l’attività di Assicurazione con sede in Gran Bretagna. L’FSA ha sede in 25 The North Colonnade Canary Wharf London E14 5HS. impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. area, pubblica e/o privata, nella quale vengono parcheggiati uno o più veicoli, il cui accesso è protetto da adeguati serramenti e/o sorvegliato a vista da personale addetto. Detta area, a cielo aperto o meno, deve anche essere opportunamente chiusa nell’intero perimetro che la delimita. combustione con sviluppo di fiamma. la somma dovuta dagli ASSICURATORI all’ASSICURATO in caso di SINISTRO. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili. perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professionale svolta. l’acronimo di “Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo”, ossia l’Organo di Vigilanza e di Controllo sulle Imprese esercenti l’attività di Assicurazione con sede in Italia. L’ISVAP ha sede in Roma – Via del Quirinale, 21 – Tel. 06 42133000 – Fax 06 42133206. somma sino a concorrenza della quale gli ASSICURATORI prestano l’ASSICURAZIONE. il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto di Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione; unità sociologica che rappresenta la composizione dei familiari, fino al terzo grado ed inclusi i suoceri, stabilmente conviventi e residenti nel medesimo alloggio. accessori e/o parti del veicolo non di serie, forniti ed installati dalla casa costruttrice del veicolo assicurato. il documento comprovante l’esistenza dell’ASSICURAZIONE. lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50 metri, situato al piano terreno o seminterrato di un edificio; tale area non è protetta da un proprio serramento e si trova all’interno di un perimetro chiuso e protetto nell’accesso principale (cancello di ingresso all’autorimessa, dotato di adeguata serratura), e/o sorvegliata a vista da personale addetto. Point of Sale: l’Intermediario regolarmente iscritto al R.U.I (Registro Unico degli Intermediari) con la collaborazione del quale il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA è stato redatto. Pubblico Registro Automobilistico. Il corrispettivo dovuto dal Contraente agli ASSICURATORI. l’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. le garanzie assicurative del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, prestate a valore intero, prevedono l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile: qualora la somma assicurata sia inferiore al VALORE COMMERCIALE del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI ridurranno la valutazione del danno proporzionalmente alla differenza fra il VALORE COMMERCIALE e la somma assicurata. è la somma di quanto dovuto dall’ASSICURATO al terzo danneggiato e per la quale gli ASSICURATORI si impegnano a tenerlo indenne, nel limite del MASSIMALE convenuto nel MODULO DI POLIZZA. la probabilità che si verifichi l’evento dannoso. percentuale dell’INDENNIZZO/RISARCIMENTO, pattuita fra le Parti, che rimane a Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 2 di 3 Scoppio Sindacato Sinistro Valore commerciale Valore a nuovo carico dell’ASSICURATO per ciascun SINISTRO. il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. è definito SINDACATO il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di SINDACATO dal “Council” di Lloyd’s. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. il valore del veicolo risultante dal listino BLU della pubblicazione specializzata EUROTAX – Sanguinetti Editore – relativo al mese ed all’anno nei quali si è verificato il SINISTRO; nel caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà riferimento al valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore. il prezzo di listino indicato dalla Casa Costruttrice relativo al veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie stabilmente fissate delle quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo; tale valore comprende l’I.V.A. solamente per la parte fiscalmente non recuperabile dall’ASSICURATO; in caso di presenza di documentazione fiscalmente valida che dimostri un prezzo inferiore a quello di listino, tale prezzo sarà considerato quale VALORE A NUOVO. *** Mod.FascInfNIMotorLloyds12.02 Pagina 3 di 3