Piano ormeggi pesascatori

Transcript

Piano ormeggi pesascatori
PIANO ORMEGGI PESCATORI DEL PORTO
MARINA DI VILLAPUTZU – PORTO CORALLO
Articolo 1
Termini e definizioni
1. Il presente piano si applica all’interno dell’ ambito portuale del porto di Porto Corallo, nella
specifica area della banchina denominata “tramontana”.
2. Sulla base di quanto stabilito di concerto con Capitaneria di Porto di Arbatax, Direzione della
Marina di Villaputzu e pescatori locali facenti porto base nell’approdo di Porto Corallo, il
presente piano indica la disposizione di ormeggio delle imbarcazioni successivamente
menzionate.
3. La Banchina di tramontana è destinata all’ormeggio delle unità del poligono militare PISQ per
un totale di metri 48 a partire dalla radice a terra della stessa; mentre da questo limite, fino
all’ultimo pennello in corrispondenza dello spiazzo adiacente alla banchina di levante, si
estende la zona dedicata alle imbarcazioni da pesca locali.
4. L’oggetto del presente piano si riferisce solo ed esclusivamente a tutti gli utenti che
afferiscono alla categoria di pescatori locali che fanno porto base nel porto di Porto Corallo.
5. La porzione di banchina di tramontana destinata ai pescatori locali facenti porto base consiste
in numero 19 (diciannove) posti barca.
6. Il banchinamento di tramontana, con notazione abbreviata, viene indicato e definito nel
presente piano con la lettera [T].
Articolo 2
Definizione dei posti barca
1. I posti barca della banchina di tramontana, partendo dal limite della concessione del poligono
interforze PISQ fino al pennello adiacente alla cosiddetta banchina di levante, sono i seguenti:
-
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19.
2. Di concerto con quanto fa riferimento il punto II° dell’articolo precedente, si elencano i
nominativi e le matricole dei motopesca a cui sono stati assegnati i suddetti ormeggi:
-
L’ormeggio denominato T1 è assegnato al motopesca “Enea” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 4022;
-
L’ormeggio denominato T2 è assegnato al motopesca “Adriano” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 3866;
-
L’ormeggio denominato T3 è assegnato al motopesca “CA 4049” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 4049;
-
L’ormeggio denominato T4 è assegnato al motopesca “Franci” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 3798;
-
L’ormeggio denominato T5 è assegnato al motopesca “Daniela” al quale corrisponde il
numero di matricola 5CA 137;
-
L’ormeggio denominato T6 è assegnato al motopesca “Zodiac” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 3519;
-
L’ormeggio denominato T7 è assegnato al motopesca “Nietta” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 3948;
-
L’ormeggio denominato T8 è assegnato al motopesca “Mosè” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 4016;
-
L’ormeggio denominato T9 è assegnato al motopesca “Samaista” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 3411;
-
L’ormeggio denominato T10 è assegnato al motopesca “Milena” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 3738;
-
L’ormeggio denominato T11 è assegnato al motopesca “Luisa” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 1940;
-
L’ormeggio denominato T12 è assegnato al motopesca “Tajina” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 3780;
-
L’ormeggio denominato T13 è assegnato al motopesca “Elisa” al quale corrisponde il
numero di matricola CA 4030;
-
L’ormeggio denominato T14 è assegnato al motopesca “5CA86” al quale corrisponde il
numero di matricola 5 CA 86;
-
L’ormeggio denominato T15 è assegnato al motopesca “Concetta Madre” al quale
corrisponde il numero di matricola CA 3610;
-
L’ormeggio denominato T16 è assegnato al motopesca “Piccola Eleonora” al quale
corrisponde il numero di matricola CA 3804;
-
L’ormeggio denominato T17 è assegnato al motopesca “Cristian I” al quale corrisponde
il numero di matricola 5CA 212;
-
L’ormeggio denominato T18 è assegnato al motopesca “Andrea I” al quale corrisponde
il numero di matricola 5CA 182;
-
L’ormeggio denominato T19 è assegnato al motopesca “Australia” al quale corrisponde
il numero di matricola 5CA 208;
Articolo 3
Obblighi
1. Il Gestore della Marina si impegna a garantire l’effettiva attuazione del presente piano nonché
del regolamento del porto in tutti i casi e a garanzia persone fisiche e giuridiche responsabili
dei sopraccitati motopesca.
2. Il comandante delle unità oggetto del presente piano si impegnano a rispettare il regolamento
del porto nella sua totalità, garantendo massima collaborazione con la Direzione e con i propri
preposti.
3. Ai pescatori locali è concesso tenere l’attrezzatura in banchina nei pressi dell’imbarcazione in
maniera ordinata all’interno di una zona visibilmente delimitata dalla Direzione del porto
tramite linee di colore bianco. Tutte le attrezzature al di fuori di detta linea verranno
considerate non autorizzate alla sosta e quindi sanzionabili secondo le normative vigenti.
4. La Direzione in particolari condizioni di necessità e urgenza si riserva di coordinare o
disporre le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimentazioni di merci e attrezzature nella
banchina oggetto del presente piano.
Articolo 4
Divieti
1.
Nel banchinamento oggetto del presente piano ormeggi pescatori è vietato:
-
Abbandonare, frigoriferi, contenitori, sedie, tavoli, barbecue, galleggianti o altri oggetti.
Tale condotta, ove effettuata in violazione dell’art. 50 cod. nav. ed al di fuori delle
operazioni di carico e scarico, è sanzionata a norma degli articoli 1161 o 1165 cod. nav.;
-
Depositare, abbandonare o comunque lasciare incustoditi i seguenti oggetti: batterie,
filtri olio o carburante usati, contenitori di prodotti oleosi di qualunque natura, morchie,
stracci o materiali contaminati di olio, carburante o prodotti inquinanti. Tale condotta
quando non sanzionata a norma del D.Lgs 182/2003 o altre norme specifiche è
sanzionata a norma degli artt. 1161, 1164 e 1174 del cod.nav.;
2. È fatto assoluto divieto di ormeggiare anche in maniera transitoria in ormeggi che non siano
quelli stabiliti dal presente piano.
3. È fatto assoluto divieto ai motopesca in transito non facenti porto base nel predetto Porto,
ormeggiare negli spazi del banchinamento di tramontana che, come stabilito dal presente
piano, sono assegnati ai motopesca locali facenti porto base.
4. Ai pescatori locali facenti porto base è vietato utilizzare la porzione di banchinamento di
grecale altresì dedicata allo sbarco del pescato da parte dei pescatori in transito.