quesito diritto di voto di socio recedente

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quesito diritto di voto di socio recedente
QUESITO DIRITTO DI VOTO DI SOCIO RECEDENTE
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
9 maggio 2006
IL QUESITO
“Il socio di una srl che ha richiesto il recesso mantiene il diritto di voto in assemblea?”
LA RISPOSTA
Nelle società a responsabilità limitata è l'atto costitutivo che deve specificare le modalità di
esercizio del recesso (art. 2473, primo comma, Codice Civile).
Non può esservi dubbio che, medio tempore al socio recedente continui a competere il diritto alla
percezione degli utili ed, in genere, ogni altro diritto patrimoniale inerente alla sua partecipazione
sociale.
Meno facile è dire se egli possa anche continuare ad esercitare i cosiddetti diritti corporativi: se
abbia titolo per partecipare all'assemblea ed esprimervi il voto, per eventualmente impugnare i
deliberati assembleari, per esercitare azioni di responsabilità o altre iniziative giudiziarie implicanti
la titolarità di una determinata partecipazione societaria e così via.
In linea di principio la dottrina è propensa a rispondere in senso positivo, apparendo difficile
negare lo status di socio a colui che, pur avendo manifestato la volontà di uscire dalla compagine
sociale, non ha ancora la certezza - né giuridica né di fatto - di potere davvero realizzare questo
intento. Il quale potrebbe esser vanificato dagli altri soci, cui è espressamente consentito revocare
la delibera che ha provocato il recesso o renderlo ugualmente inefficace deliberando lo
scioglimento della società. Per non dire, poi, dell'eventualità che il recesso sia reso ugualmente
inoperante a seguito dell'opposizione dei creditori sociali.
Colui che recede resta, naturalmente, un socio in procinto di separare i propri interessi da quelli
della società, e le vicende del patrimonio sociale successive al momento cui ci si deve riferire per
la liquidazione della sua quota potrebbero essergli estranee: del che si dovrà tener conto per
valutare, di volta in volta, l'eventuale posizione di conflitto di interessi in cui il socio recedente - ma
non ancora in effetti receduto - potrebbe venirsi a trovare (in occasione, ad esempio, di una
adunanza assembleare convocata per revocare la deliberazione da cui il suo diritto di recesso era
scaturito).
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